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Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
per il Personale
con qualifica Dirigenziale
dell'Amministrazione Regionale e
degli Enti Strumentali
Parte economica 2000 -
2001
INDICE
Art. 1 - Campo
di applicazione
Art. 2 -
Durata e
decorrenza
Art. 3 -
Retribuzione tabellare
Art. 4 -
Retribuzione di posizione
Art. 5 -
Retribuzione di risultato
Art. 6 -
Ferie e festività
Art. 7
- Indennità di missione
Art. 8
- Indennità di trasferimento
Art. 9
- Indennità di istituto
Art. 10
- Copertura assicurativa
Art. 11
- Congedi dei genitori
Art. 12
- Tutela economica
dell’aspettativa sindacale
Art. 13
- Effetti nuovi trattamenti
economici
Art. 14
- Norma transitoria
Art. 15
- Norma finale
TABELLA A
DICHIARAZIONE A VERBALE CISL
Art.
1
Campo
di applicazione
1. Il presente contratto si applica
al personale con qualifica di dirigente dipendente dell’Amministrazione
regionale e degli Enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 della legge regionale
n. 31/1998 e successive modificazioni, in servizio alla data del 1° gennaio
2000 o assunto successivamente.
Art. 2
Durata
e decorrenza
1. Il presente contratto si inserisce, per quanto riguarda
la parte normativa, nell’ambito del CCRL del 22.11.00, e disciplina, per quanto
riguarda la parte economica, il periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2001.
2. Gli effetti giuridici
decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo
diversa prescrizione dello stesso.
Art. 3
Retribuzione tabellare
1. La retribuzione tabellare annua di cui all’art. 41 del
CCRL del 22.11.00, a decorrere dal 1° gennaio 2000, è rideterminata nella
misura di € 25.025,51.
Art. 4
Retribuzione di posizione
1. La graduazione delle posizioni dirigenziali e le
relative retribuzioni mensili sono così ridefinite e rideterminate:
a)
Direttore
Generale e Dirigente Ispettore, € 3.017,00;
b)
Direttore
di Servizio, € 2.130,00;
c)
Dirigente con compiti di studio, ricerca e consulenza presso l’Organo
Politico, € 1.680,00;
d)
Dirigente
con compiti di studio, ricerca e consulenza presso la Direzione Generale, €
1.474,00.
2. Le nuove retribuzioni mensili di posizione di cui alle
lettere a), b) e d) del precedente comma 1 sono corrisposte con le decorrenze e
gli importi indicati nella Tabella A allegata al presente contratto.
3. La retribuzione mensile di posizione di cui alla lettera
c) del precedente comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente
contratto.
4. Dal 1° gennaio 1999 a tutti i dirigenti, con decorrenza
dagli effetti economici della nomina e fino al conferimento delle funzioni
dirigenziali viene corrisposta la retribuzione di posizione nella misura
prevista per la funzione di dirigente con compiti di studio, ricerca e
consulenza presso la Direzione Generale, decurtata delle eventuali indennità di
coordinamento già percepite.
5. La disposizione di cui al precedente comma trova
applicazione altresì al verificarsi di soluzione di continuità nel rinnovo
degli incarichi, con esclusione delle ipotesi regolate dall’art. 22 della Legge
Regionale n. 31/1998 e dall’art. 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Art. 5
Retribuzione di risultato
1. Il fondo
per la retribuzione di risultato di cui all’art. 43 del CCRL del 22 novembre
2000 è confermato nell’importo già stabilito dal predetto contratto.
2. Per l’anno 2001 il fondo è
costituito dalla quota stabilita dal Bilancio della Regione Autonoma della
Sardegna per l’anno 2001, incrementata di € 276.654,00.
3. Il fondo di cui al precedente
comma 2 è altresì incrementato dalle retribuzioni individuali di anzianità dei
dirigenti cessati dal servizio nel corso del biennio 2000-2001.
4. Per gli anni successivi al
2001 e fino all’approvazione del CCRL per il quadriennio 2002-2005 il fondo è
costituito da un importo pari a quello stabilito dal precedente comma 2,
incrementato delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati
dal servizio durante la vigenza del presente contratto, in relazione all’anno
di cessazione.
5. Per gli anni 2000-2001, non
essendosi verificate le condizioni per l’attivazione della procedura prevista
dai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 43 del CCRL del 22 novembre 2000, per cause
non imputabili ai dirigenti, sono confermati i parametri di ripartizione
previsti nel comma 9 del predetto art. 43. Le parti si impegnano a dare
attuazione a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 43 del CCRL del 22 novembre
2000 circa i criteri di ripartizione, mediante un apposito accordo da
stipularsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto.
6. Dalla data di entrata in
vigore del presente contratto, ai dirigenti assegnati alla diretta
collaborazione dell’Organo politico, è riconosciuto annualmente, in
sostituzione della retribuzione di risultato di cui ai precedenti commi, in
ragione del periodo di assegnazione, un importo forfettario pari alla media
delle retribuzioni di risultato spettanti al Dirigente in posizione di staff
presso la Direzione Generale, incrementata del 10%, da corrispondersi
contestualmente alle predette retribuzioni di risultato.
Art.
6
Ferie e
festività
1. Il comma 7 dell’art. 19 del
CCRL del 22.11.00 è sostituito dal seguente:
“Le ferie devono essere fruite
nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente
in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidatogli e nel rispetto
dell’assetto organizzativo dell’ente, e, ove non possibile in via continuativa,
anche frazionatamene”.
2. Il comma 10 dell’art.
19 del
CCRL del 22.11.00 è sostituito dal seguente:
“In caso di indifferibili
esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento
delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell’anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente
indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell’anno
successivo”.
3. Il comma 12 dell’art. 19
del CCRL del 22.11.00 è sostituito dal seguente:
“Qualora le ferie spettanti
non siano state fruite, per motivi indifferibili e entro i termini di cui ai
precedenti commi 10 e 11, l’Amministrazione di appartenenza, su richiesta del
dirigente, procede al pagamento dell’indennità sostitutiva delle stesse.
Analogamente si procede nel caso di estinzione del rapporto di lavoro”.
Art. 7
Indennità di missione
1. Il presente articolo si
applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in
località diversa dalla dimora abituale, distante più di Km. 10 dall’ordinaria
sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente si rechi in trasferta in luogo
compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la
distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la
località della trasferta si trovi oltre la località della dimora abituale le
distanze si computano da quest’ultima località.
2. Ai dirigenti di cui al
comma 1 compete:
a) un’indennità di trasferta , avente natura non retributiva, pari a:
- € 35,00 per ogni periodo di 24
ore di trasferta;
- € 1,50 per ogni ora di
trasferta, in caso di trasferta di durata inferiore alle 24 ore o per le ore
eccedenti le 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in
ferrovia, aereo, nave e altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del
biglietto di prima classe o equiparato;
c) il rimborso delle spese per il taxi in caso di
necessità attestata e adeguatamente motivata dallo stesso dirigente;
d) il rimborso delle spese per il
noleggio di autovetture, nel solo caso in cui manchino mezzi di linea diretti.
3. Ai fini del comma 2, lett. a), nel computo delle ore di trasferta
si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il dirigente in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il
proprio mezzo di trasporto. In tal caso l’Amministrazione regionale e gli Enti
stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a
servirsi, in occasioni di trasferte o per gli adempimenti di servizio fuori
dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo
strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.
5. La polizza di cui al comma 4 è rivolta alla copertura dei rischi,
non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al
mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del
dirigente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
6. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle
polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente
articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo
indennizzo per lo stesso evento.
7. Al dirigente, oltre all’indennità di cui al comma 2, lett. a),
eventualmente ridotta ai sensi del comma 9, spetta il rimborso delle spese
autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed un’indennità
chilometrica pari a 1/5 del costo di 1 litro di benzina per ogni chilometro.
8. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta
il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria 4
stelle e della spesa per 1 o 2 pasti giornalieri, nel limite di € 70,00
complessivi per due pasti e nel limite di € 40,00 nell’ipotesi di un solo
pasto. Per le trasferte di durata non inferiore a 6 ore, compete solo il
rimborso di un pasto.
9. Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso per vitto e
alloggio l’indennità di cui al comma 2 lett. a) viene ridotta di 2/3. Nel caso
in cui il dirigente fruisca del rimborso per vitto o alloggio l’indennità di
cui al comma 2 lett. a) viene ridotta di 1/3.
10. L’indennità di trasferta
cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa
nella medesima località.
11. Per le trasferte all’estero è confermata la disciplina dei
precedenti accordi contrattuali e delle disposizioni legislative vigenti.
12. Il dirigente in trasferta ha diritto ad una anticipazione non
inferiore al 90% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la
trasferta medesima.
Art. 8
Indennità di trasferimento
1. Al dirigente trasferito per
motivi organizzativi in una sede diversa e distante oltre 50 Km. da quella di
appartenenza e di residenza anagrafica, deve essere corrisposta una indennità una
tantum pari a quattro mensilità del trattamento economico fondamentale in
godimento.
2. Al dirigente competono
anche:
a) il rimborso delle spese
documentate di viaggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel
trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il
secondo grado), nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto degli
effetti personali (mobilio, bagaglio ecc.);
b) il rimborso dell’indennizzo
per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato,
quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
3. Le disposizioni contenute
nel presente articolo trovano applicazione dal 1° gennaio 2000.
Art. 9
Indennità di istituto
1. L’indennità di istituto dei
dirigenti appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale è
incrementata di € 15,00 mensili per dodici mensilità.
2. La disposizione di cui
sopra trova applicazione dall’entrata in vigore del presente contratto.
Art. 10
Copertura assicurativa
1. L’Amministrazione regionale
e gli enti strumentali, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l’apertura di una procedimento di responsabilità civile, penale e professionale
nei confronti di un dirigente per fatti o atti direttamente connessi
all’espletamento delle funzioni attribuite e all’adempimento dei compiti
d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto
di interessi, ogni onere verso i terzi, compresi quelli relativi alla difesa,
fin dall’apertura del procedimento. E’ facoltà del dirigente di farsi assistere
da un legale di propria fiducia, con oneri a carico dell’Amministrazione e, in
tale caso, relativamente al rimborso delle spese legali, trova applicazione la
disciplina contenuta nell’art. 51 della L.R. 8 marzo 1997, n. 8.
2. Le garanzie e le tutele di
cui ai precedenti commi si applicano al dirigente anche successivamente
all’estinzione del rapporto di lavoro, semprechè si tratti di fatti accaduti
nel corso del rapporto stesso.
3. Le garanzie e le tutele di
cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del
dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.
4. A copertura degli oneri di
cui al presente articolo, l’Amministrazione regionale stipula, anche in forma
consortile, assicurazioni collettive per tutti i dirigenti dell’area
contrattuale nei limiti di spesa complessiva pari a € 150.000,00.
5. Le eventuali economie
derivanti dall’applicazione del precedente comma, saranno destinate a
finanziare il fondo per la retribuzione di risultato di cui all’art. 43 del
CCRL del 22 novembre 2000.
Art. 11
Congedi dei genitori
1. Ai dirigenti si applicano le vigenti
disposizioni in materia della maternità contenute nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n.
151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2. In caso di parto prematuro
alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora
il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso la struttura ospedaliera pubblica o
privata, la madre ha facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo
obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra
dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione
obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o
al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del precitato decreto
legislativo, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la
retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività
svolta risulti comunque valutabile.
4. Nell’ambito del periodo
di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett.
a), del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamene, non riducono le ferie,
sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero,
con riferimento anche alla retribuzione di posizione e quella di risultato
nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
5. Successivamente al periodo
di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti
dall’art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori
padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le
modalità di cui al precedente comma 4.
6. I periodi di assenza di cui
ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono
anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale
modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro
del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione,
anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32
comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano la relativa domanda, con indicazione della durata,
all’Amministrazione di appartenenza almeno quindici giorni prima della
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque
il rispetto del termine minimo di quindi giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari
e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il
rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere
presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di
astensione del lavoro.
9. In caso di parto plurimo, i
periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 sono raddoppiati e le
ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39
possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 12
Tutela economica dell’aspettativa sindacale
1. Il comma 2 dell’art. 12 del
CCRL del 22.11.00 è sostituito dal seguente:
“2. Ai
dirigenti che usufruiscono dei distacchi di cui al comma 1 compete, con gli
adeguamenti e con le decorrenze contrattualmente previsti per i dirigenti in
servizio, il seguente trattamento economico:
a) la retribuzione fondamentale incrementata della eventuale
retribuzione di anzianità posseduta;
b) la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico
rivestito al momento del distacco;
c)
la retribuzione di risultato nella misura media prevista per
la posizione ricoperta al momento del distacco.”.
Art. 13
Effetti nuovi trattamenti economici
1. Ai dirigenti comunque cessati dal servizio nel periodo
di vigenza del presente contratto si applicano le disposizioni di cui all’art.
44 del CCRL del 22.11.00.
Art. 14
Norma transitoria
1. Il trattamento retributivo accessorio di posizione e di
risultato, corrisposto in via transitoria ai dirigenti assegnati alla diretta
collaborazione dell’Organo politico in applicazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 26/2 del 26 luglio 2001, è confermato per la durata dell’incarico,
fino al riassorbimento degli attuali e futuri aumenti contrattuali previsti per
le corrispondenti retribuzioni di posizione e di risultato, di cui alla lettera
c), comma 1 del predente articola 4 e al comma 6 del predente art. 5.
Art. 15
Norma finale
1. Rimangono
in vigore le disposizioni del CCRL del 22.11.00 non modificate dal presente
accordo.
TABELLA A
Retribuzione di posizione mensile
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Direttore Generale e
Dirigente Ispettore
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dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000
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€ 2.821,46
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dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001
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€ 3.017,00
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Direttore di Servizio
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dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000
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€ 1.997,60
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dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001
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€ 2.130,00
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Dirigente in staff alla
Direzione Generale
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dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000
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€ 1.379,50
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dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001
|
€ 1.474,00
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DICHIARAZIONI
A VERBALE CISL
Trattamento economico fondamentale dei dirigenti.
Nel ritenere che
l’incremento del trattamento economico fondamentale del 3% nel biennio
2000-2001 rappresenti solo un modesto incremento del trattamento economico
fondamentale, molto al di sotto dell’inflazione reale, la CISL, pur firmando il
presente accordo contrattuale, esprime profonda insoddisfazione circa il
mancato accoglimento della propria proposta inerente l’adeguamento del
trattamento economico fondamentale all’inflazione reale.
Trattamento accessorio dei dirigenti in staff all’Organo politico.
La CISL ritiene
che la disciplina contrattuale prevista (artt. 4 – retribuzione di posizione, 5
– retribuzione di risultato e 14 – norma transitoria) inerente il trattamento
accessorio dei dirigenti in staff
all’Organo politico già incaricati, non rispecchi la graduazione delle
funzioni e responsabilità dirigenziali
ai soli fini del trattamento accessorio, stabilita con il DPGR n. 191
del 12 dicembre 2000, in vigore al momento del conferimento dell’incarico, e
che la nuova graduazione delle funzioni dirigenziali, stabilita con il DPGR n°
1 del 9 gennaio 2003, possa trovare applicazione, solo in via suppletiva,
esclusivamente per i dirigenti incaricati successivamente all’esecutività della
nuova graduazione, nelle more del contratto 2002-2005, parte economica
2002-2003.
La CISL,
inoltre, ritiene che, sia per i dirigenti in staff all’Organo politico sia per
i dirigenti in staff alla Direzione amministrativa, il presente contratto non
valorizzi, in termini di trattamento accessorio, i relativi compiti e funzioni
dirigenziali, e pone la loro valorizzazione come punto qualificante e
rivendicativo per la trattativa per il rinnovo del contratto dirigenti
2002-2005.
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