INDICE
PARTE PRIMA -
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I -
Principi
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
PARTE SECONDA -
RELAZIONI SINDACALI
Capo I -
Disposizioni generali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Capo II -
Diritti di informazione
Art. 4 - Informazione preventiva
Art. 5 - Esame a seguito di informazione preventiva
Art. 6 - Informazione successiva
Art. 7 - Interpretazione autentica dei contratti
Art. 8 - Attività sindacale
Art. 9 - Dirigenti sindacali
Art. 10 - Permessi sindacali
Art. 11 - Diritto di assemblea
Art. 12 - Aspettativa sindacale
Art. 13 - Locali in uso per attività sindacale
Art. 14 - Diritto di affissione
Art. 15 - Contributi sindacali
PARTE TERZA -
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I -
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Il contratto di lavoro
Art. 17 - Periodo di prova
Capo II -
Struttura del rapporto
Art. 18 - Orario di lavoro
Art. 19 - Ferie e festività
Capo III -
Sospensioni della prestazione
Art. 20 - Assenze retribuite
Art. 21 - Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità
Art. 22 - Assenze per malattia
Art. 23 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 24 - Aspettativa per motivi personali o di famiglia
Art. 25 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
Art. 26 - Cumulo di aspettative
Art. 27 - Mobilità
Art. 28 - Trattamento di trasferimento
CAPO IV -
Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 29 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 30 - Obblighi delle parti
Art. 31 - Recesso dell'Amministrazione
Art. 32 - Collegio arbitrale
Art. 33 - Nullità del licenziamento
Art. 34 - Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
Art. 35 - Collegio di conciliazione
Art. 36 - Termini di Preavviso
CAPO V -
Istituti di peculiare interesse
Art. 37 - Formazione
Art. 38 - Pari opportunità
PARTE QUARTA -
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I -
Disposizioni generali
Art. 39 - Principi
Art. 40 - Struttura della retribuzione
Art. 41 - Trattamento economico fondamentale
Art. 42 - Retribuzione di posizione
Art. 43 - Retribuzione di risultato
Art. 44 - Effetti nuovi trattamenti economici
Art. 45 - Indennità di missione
Art. 46 - Buono mensa
Art. 47 - Indennità di istituto
PARTE QUINTA -
NORME FINALI E TRANSITORIE
Capo I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 48 - Rinvio di normativa contrattuale
Art. 49 - Norma finale
Dichiarazione congiunta
Allegato al contratto
Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
del personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale e degli
Enti strumentali
Parte normativa 1998-2001
Parte economica 1998-1999
A seguito del parere favorevole espresso in data 12 ottobre 2000 dalla Giunta
regionale con propria deliberazione n. 40/1 in ordine al testo dell’accordo
relativo al Contratto Collettivo regionale di Lavoro per il personale regionale
con qualifica dirigenziale, nonché della certificazione della Corte dei Conti
sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e della loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria espressa in data 3
novembre 2000 con propria deliberazione n. 17/2000. il giorno 22 novembre 2000
alle ore 17 ha avuto luogo l’incontro tra:
il CO.RA.N.:
| nella persona del Presidente |
Prof. Avv. Pier Giorgio Corrias |
____________________ |
| |
Dott. Pietro Cadau |
____________________ |
| |
Dott. Efisio Toxiri |
____________________ |
| Organizzazioni Sindacali |
Confederazioni Sindacali |
| |
|
|
|
|
SDIRS/DIRER |
|
DIRER/CONFEDIR |
|
| Lucio Seta |
____________________ |
Mario Cadinu |
____________________ |
|
C.G.I.L. F.P. |
|
C.G.I.L. |
|
| Giovanni Pinna |
____________________ |
Bertolucci Paola |
____________________ |
| Marina Barranu |
____________________ |
|
|
|
CISL SINDER |
|
CISL |
|
| Renato Arangino |
____________________ |
Egidio Murgia |
____________________ |
|
SILDIR/CONFSAL |
|
CONFSAL |
|
| Luigi Tosi |
____________________ |
Anna Massazza De Giudici |
____________________ |
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto
Collettivo Regionale di Lavoro relativo al personale con qualifica dirigenziale
dell’Amministrazione regionale e degli Enti strumentali.
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Principi
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo regionale si applica a tutto il personale
con qualifica di dirigente dipendente dall’Amministrazione Regionale,
dall’Azienda delle Foreste demaniali e dagli Enti regionali di cui ai commi 1 e
2 dell’articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto ha validità per il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre
2001 per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per
la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. Il testo del
contratto è comunicato all’Amministrazione e agli Enti interessati a cura del
CO.RA.N.
3. Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
entro 30 giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza dell'avvenuta
stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, notificata con
lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, il presente
contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non
siano sostituite da un successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate
tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Il periodo di vacanza contrattuale ha inizio tre mesi prima della scadenza
contrattuale o dal giorno della presentazione delle piattaforme contrattuali, se
successiva, fino alla stipula del nuovo contratto collettivo.
7. L’importo dell’indennità di vacanza contrattuale è pari al 30% del tasso di
inflazione programmata applicato al trattamento economico fondamentale.
8. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale l’importo di cui al precedente comma è
pari al 60% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di
rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere
erogata.
9. In sede di rinnovo biennale della parte economica del presente contratto,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione
tra l'inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente
biennio.
PARTE SECONDA
RELAZIONI SINDACALI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Le relazioni sindacali tra le amministrazioni e le Organizzazioni Sindacali
sono dirette a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria
nelle decisioni riguardanti gli assetti organizzativi e l'attribuzione delle
responsabilità dirigenziali, al fine di incrementare ed elevare l'efficacia e
l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla
collettività, con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Sono titolari dei diritti di cui ai successivi articoli le Organizzazioni
Sindacali in possesso dei requisiti per la partecipazione alla contrattazione
collettiva regionale.
Capo II
Diritti di informazione
Art. 4
Informazione preventiva
1. Nelle amministrazioni dove siano in servizio almeno 3 dirigenti, l’Assessore
regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione e i Presidenti
degli Enti regionali, tramite il direttore generale, informano in via
preventiva, per iscritto ed in tempo utile, le Organizzazioni Sindacali sui
criteri generali relativi a:
a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
c) modalità di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al
raggiungimento degli obiettivi assegnati;
d) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;
e) misure di pari opportunità;
f) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del
lavoro e sulla professionalità dei dirigenti;
g) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro.
Art. 5
Esame a seguito di informazione preventiva
1. Nelle materie previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) e g),
ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 3 può richiedere
all'Amministrazione, in forma scritta, un incontro per l'esame delle materie
medesime. Della richiesta di esame è data notizia alle altre Organizzazioni
Sindacali.
2. L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano di norma entro le
quarantotto ore dalla richiesta, durante il periodo di durata dell'esame le
parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,
correttezza e trasparenza.
3. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione
dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di
urgenza.
4. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni
delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma
determinazione dell’Amministrazione regionale o degli Enti nelle stesse materie.
5. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le amministrazioni non adottano
provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame, e le Organizzazioni
Sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
Art. 6
Informazione successiva
1. Nelle amministrazioni nelle quali siano in servizio almeno 3 dirigenti, su
richiesta delle Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 3 sono fornite adeguate
informazioni scritte sui provvedimenti e sugli atti di gestione adottati
riguardanti l'organizzazione del lavoro, la costituzione, la modificazione e
l'estinzione dei rapporti di lavoro della dirigenza.
2. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune,
tenuto conto prioritariamente dell'esigenza di continuità dell'azione
amministrativa.
Art. 7
Interpretazione autentica dei contratti
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto
collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni
dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il
significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta
con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. Il CO.RA.N. si attiva autonomamente.
4. L'eventuale accordo di interpretazione sostituisce la clausola controversa
sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo regionale.
Art. 8
Attività sindacale
1. Le amministrazioni riconoscono di utilità generale l’attività sindacale.
Art. 9
Dirigenti sindacali
1. Sono dirigenti sindacali tutti i lavoratori eletti negli organi direttivi ed
esecutivi delle Organizzazioni Sindacali a livello aziendale, provinciale,
regionale e nazionale. Allo scopo di assicurare il libero funzionamento delle
Organizzazioni Sindacali, ai dirigenti indicati dalle stesse sono concessi, per
ogni Organizzazione Sindacale dell’area contrattuale avente titolo alla
contrattazione, permessi orari e/o giornalieri nei limiti stabiliti dal presente
contratto.
2. Tutti i dirigenti sindacali:
a) non sono, in ogni caso, soggetti alla dipendenza funzionale, quando espletano
le loro funzioni;
b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti giuridici
ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.
3. Trova, in ogni caso applicazione l’art. 22 della legge n. 300/1970.
Art. 10
Permessi sindacali
1. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri e orari, sono equiparati a tutti
gli effetti, economici e giuridici, al servizio prestato. Tale disciplina si
applica anche ai permessi usufruiti dai dirigenti sindacali per la
partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale o alle riunioni degli
organismi direttivi statutari.
2. Nell'ambito delle amministrazioni è stabilito un monte ore annuo
complessivamente a disposizione per i permessi sindacali, determinato in ragione
di 2 ore per dirigente in servizio alla data del 1° gennaio di ogni anno.
L'assegnazione del monte ore è effettuata, durante il primo trimestre di ciascun
anno, in proporzione al grado di rappresentatività accertato, per ciascuna
Organizzazione Sindacale in base al numero di deleghe per la riscossione del
contributo sindacale risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
3. La gestione delle ore di permesso di cui al presente accordo spetta alle
Organizzazioni sindacali che danno comunicazione periodica delle modalità d’uso
all’Assessorato regionale competente in materia di personale o all’organo
istituzionale dell’Ente dell’area contrattuale.
4. Ai dirigenti di cui al precedente punto sono concessi, inoltre, permessi
sindacali non retribuiti, su richiesta dell’Organizzazione Sindacale di
appartenenza, per lo svolgimento di attività sindacali.
Art. 11
Diritto di assemblea
1. I dirigenti hanno diritto a partecipare durante l’orario di lavoro, ad
assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’Amministrazione, per 12
ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
Art. 12
Aspettativa sindacale
1. Su richiesta dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza possono essere
collocati in aspettativa retribuita per motivi sindacali un numero di dirigenti
per ciascuna Organizzazione Sindacale dell’area contrattuale avente titolo alla
contrattazione fissato nel numero di 1 ogni 100 dirigenti previsti dalla
dotazione organica, da ripartirsi proporzionalmente al numero degli iscritti.
2. Ai dirigenti che usufruiscono dei distacchi di cui al comma 1 competono la
retribuzione fondamentale e la retribuzione di posizione corrispondente
all’incarico attribuito al momento del distacco. Non compete la retribuzione di
risultato collegata all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
3. Il personale in distacco o aspettativa sindacale ha diritto, al pari di tutti
i dipendenti, alla formazione professionale.
4. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono equiparati a tutti gli
effetti al servizio prestato salvo che per il diritto alle ferie e per il
compimento del periodo di prova, ove previsto, in caso di vincita di concorso o
passaggio di qualifica.
5. L’aspettativa ha termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato
sindacale.
6. E’ in facoltà delle Organizzazioni Sindacali, aventi diritto al distacco, la
rinuncia allo stesso mediante utilizzo del corrispondente monte ore come
permessi sindacali in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 10.
Art. 13
Locali in uso per attività sindacale
1. Le amministrazioni assicurano l’uso continuativo di locali e attrezzature
adeguati per l’esercizio delle attività delle Organizzazioni Sindacali con
almeno 50 iscritti, riconosciute nell’area contrattuale.
Art. 14
Diritto di affissione
1. Le Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere in ogni luogo di
lavoro in appositi spazi che le amministrazioni hanno l’obbligo di predisporre
in luoghi accessibili a tutto il personale, manifesti, comunicati, notiziari,
circolari e altri scritti stampati e diffusi a cura delle medesime su materie di
interesse sindacale e del lavoro, con l’utilizzo, ove disponibili, anche di
sistemi informatici.
Art. 15
Contributi sindacali
1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'Organizzazione
Sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello
stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai
competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa
all'amministrazione a cura del dipendente o dell'Organizzazione Sindacale
interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi
del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'Amministrazione di
appartenenza e all'Organizzazione Sindacale interessata. L'effetto della revoca
decorre dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle
retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle Organizzazioni Sindacali interessate secondo modalità
concordate con l'Amministrazione.
5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
Organizzazioni Sindacali.
PARTE TERZA
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 16
Il contratto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato secondo le disposizioni di
legge, le normative comunitarie e il presente contratto.
2. All’atto dell’assunzione sono comunque indicati in forma scritta:
a) data di inizio del rapporto di lavoro;
b) qualifica e trattamento economico;
c) durata del periodo di prova;
d) sede di destinazione.
3. Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti
anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di
preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo
di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce
il presupposto.
4. L'Amministrazione prima di procedere all'assunzione, invita l'interessato a
presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di
concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, incrementabile
di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine
l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto
previsto dall'art. 17 comma 7, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui
all’art. 44 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'Amministrazione comunica
di non dar luogo all’assunzione.
Art. 17
Periodo di prova
1. Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova di 12
mesi.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivamente prestato.
3. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il
rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia
derivante da causa di servizio si applica l’art. 22, comma 1.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in
prova.
5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
6. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno
di effettivo servizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di
servizio.
7. Il dirigente proveniente da altra qualifica della stessa Amministrazione o da
altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova ha diritto alla
conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento
dello stesso rientra, a domanda, nella funzione e profilo di provenienza.
Capo II
Struttura del rapporto
Art. 18
Orario di lavoro
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, il dirigente assicura la
propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro
correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed
all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità in relazione
agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. L’Amministrazione e gli Enti regionali possono adottare apposite metodologie
di rilevazione della presenza in servizio.
Art. 19
Ferie e festività
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale
periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione di cui all’art.
42.
2. Nel caso che presso l'Ente o la struttura cui il dirigente è preposto
l'orario settimanale di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è
considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi del comma 1,
sono ridotti a 28, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1,
comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno
solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge 23 dicembre
1977, n. 937.
4. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta
servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
5. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di
mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese
intero.
6. Il dirigente che è stato assente ai sensi dell'art. 20 conserva il diritto
alle ferie.
7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo
quanto previsto nel comma 12. Esse sono fruite, anche frazionatamene, nel corso
di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in
relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e
nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'Ente.
8. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il
dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie,
nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio, il
dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di
ferie non goduto.
9. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni
o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione, alla quale deve
essere inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente
informata.
10. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno
essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
11. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio,
anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso,
il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 10.
12. Fermo restando il disposto del comma 10, all'atto della cessazione dal
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite per esigenze di servizio, l'Amministrazione di appartenenza procede al
pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che
l'Amministrazione receda dal rapporto ai sensi dell'art. 31.
13. In deroga da quanto disposto dai commi 1 e 2, ai dirigenti in servizio alla
data di entrata in vigore del presente contratto, in prospettiva di una graduale
omogeneizzazione del trattamento con i dirigenti degli altri comparti, nelle
strutture in cui l'orario di lavoro si articola su 5 giorni lavorativi, il
periodo di ferie annuale, comprensivo delle due giornate di cui alla legge 23
dicembre 1977, n. 937, è pari a 30 giorni lavorativi.
Capo III
Sospensioni della prestazione
Art. 20
Assenze retribuite
1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove, ovvero a corsi di aggiornamento professionale facoltativo, per otto
giorni lavorativi all'anno;
b) lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo
grado, per tre giorni consecutivi per ogni evento;
c) particolari motivi personali o familiari o di studio: per tre giorni
lavorativi all'anno.
2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare, non
riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera
retribuzione, compresa la retribuzione di posizione di cui all’art. 41.
5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge 104/92, non sono
computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e
non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della
retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge o
dei relativi regolamenti di attuazione.
7. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e
contrattuale del congedo straordinario.
Art. 21
Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi
dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta l'intera retribuzione,
compresa quella di posizione di cui all’art. 41.
2. Nel periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro, della durata
massima di sei mesi, previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i
lavoratori padri, dall'art. 7, comma 1, della legge 1204/71 integrata dalla
legge 9 dicembre 1977, n. 903, i primi trenta giorni, fruibili anche
frazionatamene, sono considerati assenze retribuite per le quali spetta l'intera
retribuzione, compresa quella di posizioni di cui all’art. 42. Dopo il
compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo
anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge 1204/1971 la
lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto ad un
massimo di trenta giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del
bambino.
3. Il restante periodo di cinque mesi dell’astensione facoltativa di cui al
comma 2 rimane disciplinato, ai fini giuridici ed economici, dagli artt. 7,
comma 3, e 15, comma 2, della legge 1204 del 1971.
4. Le assenze di cui al comma 2 possono essere fruite cumulativamente nell'anno
solare con quelle previste dall'art. 20, non riducono le ferie e sono valutate
agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 22
Assenze per malattia
1. Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, l'assenza in corso si somma alle assenze per
malattia intervenute nei tre anni precedenti.
2. Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del
periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore
periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'Azienda
Sanitaria Locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta
e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel
caso che il dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
dirigente l'indennità sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del
presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da
tubercolosi.
6. Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia è
il seguente:
a) intera retribuzione, compresa la retribuzione di cui all’art. 41, per i primi
9 mesi di assenza;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di
assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
7. L'assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata
all'Amministrazione, alla quale va inviata la relativa certificazione medica.
8. L'Amministrazione può disporre il controllo della malattia, nei modi previsti
dalle vigenti disposizioni di legge.
9. Il dirigente che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo
diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando
l'indirizzo dove può essere reperito.
10. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, l'eventuale
risarcimento, del danno da mancato guadagno, da parte del terzo responsabile è
versato dal dirigente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla
stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6, lettere a),
b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non
pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni
dirette nei confronti del terzo responsabile.
11. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze
per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto,
nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa
data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento
previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto.
Art. 23
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, il dirigente ha diritto alla conservazione del
posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto
dall'art. 22, commi 1 e 2. In tale periodo al dirigente spetta l'intera
retribuzione di cui all'art. 22, comma 6, lettera a), comprensiva della
retribuzione di cui all’art. 41.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione
quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 22. Nel caso in cui l'Amministrazione
decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale
disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna
retribuzione.
Art. 24
Aspettativa per motivi personali o di famiglia
1. Al dirigente possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le
esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per motivi
personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità,
per una durata complessiva di dodici mesi in un quadriennio.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi un
considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo
di comporto dei dipendenti.
Art. 25
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge
13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla
legge 30 novembre 1989, n. 398 è collocato, a domanda, in aspettativa per motivi
di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
Art. 26
Cumulo di aspettative
1. Il dirigente non può usufruire cumulativamente di due periodi di aspettativa,
anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi
di servizio attivo.
2. L’Amministrazione regionale e gli Enti, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione, possono
invitare il dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato.
Il dirigente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria
iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o dei termini di cui al comma 2.
Art. 27
Mobilità
1. Nell’ambito dell’area contrattuale i dirigenti possono essere assegnati nelle
diverse strutture organizzative secondo quanto stabilito dalla legge regionale
13 novembre 1998, n. 31.
Art. 28
Trattamento di trasferimento
1. Al dirigente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio,
quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere
corrisposta una indennità di trasferimento, il cui importo viene determinato
previo confronto tra il CO.RA.N. e i soggetti sindacali di cui all’art. 3. Nella
determinazione di tale importo si tiene conto dell’eventualità che il
trasferimento coinvolga anche la famiglia del dirigente.
2. Il dirigente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata
risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto
al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
CAPO IV
Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 29
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, oltre che
nei casi stabiliti dalla legge ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o, a domanda, al raggiungimento
dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di
regolamento applicabili nell'Amministrazione;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell'Amministrazione;
d) per risoluzione consensuale.
Art. 30
Obblighi delle parti
1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 29, la risoluzione del rapporto di
lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera
dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista,
salvo domanda dell’interessato per la permanenza in servizio oltre l’anzianità
massima da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione
prevista.
2. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta
all'Amministrazione rispettando i termini di preavviso.
Art. 31
Recesso dell'Amministrazione
1. L’Amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa e
giustificato motivo. In caso di recesso non assistito da giusta causa e da
giustificato motivo si applica il successivo articolo 32 del presente contratto.
Art. 32
Collegio arbitrale
1. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base del
recesso dell’Amministrazione di cui all’art. 31 può ricorrere al Collegio
arbitrale previsto dal successivo comma 3.
2. Il ricorso di cui al comma precedente deve essere inoltrato a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del
rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del
recesso dell’Amministrazione.
3. Il collegio arbitrale è composto da tre componenti:
a) il dirigente ricorrente nomina, nell’atto del ricorso, il componente che lo
rappresenta;
b) l’Amministrazione designa il componente che la rappresenta per un periodo di
un biennio tra soggetti estranei all’Amministrazione esperti in materia;
c) le Organizzazioni Sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative, in
proporzione al numero degli iscritti, e l’Amministrazione nominano di comune
accordo il presidente del collegio per il periodo di un biennio, tra soggetti
terzi estranei all’Amministrazione esperti in materia.
4. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente questo viene designato
su richiesta di una delle parti dal Presidente del Tribunale nella cui
circoscrizione ha sede legale l’Amministrazione.
5. Il Collegio, presenti le parti in causa, o, eventualmente, loro
rappresentanti, esperisce un tentativo preliminare di conciliazione per
verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.
6. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l’Amministrazione si
obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza
soluzione di continuità; in caso contrario, il Collegio, sentite le parti in
causa, emette il proprio lodo, al quale l’Amministrazione è tenuta a
conformarsi.
7. La procedura per la conciliazione e per l’emissione del lodo deve esaurirsi
entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio.
8. Ove il Collegio, con motivato giudizio, ritenga non giustificata la
motivazione del recesso dispone a carico dell’Amministrazione una indennità
supplementare. Questa, in relazione alla valutazione dei fatti e delle
circostanze emerse, viene determinata in misura ricompresa tra un minimo, pari
al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato dell’importo equivalente a
due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.
9. L’indennità supplementare di cui al comma precedente è automaticamente
aumentata, ove l’età del dirigente sia compresa tra i 46 e i 56 anni, nelle
seguenti misure:
a) 7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto;
b) 6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto;
c) 5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto;
d) 4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto;
e) 3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto;
f) 2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto.
10. Le mensilità di cui ai commi 9 e 10 sono comprensive di tutti gli elementi
fissi della retribuzione con esclusione di quella di risultato.
11. Le spese relative alla partecipazione dei componenti del Collegio stesso
sono a carico della parte soccombente. Le parti firmatarie determinano la
quantità del compenso e le ulteriori modalità di funzionamento del Collegio.
12. In fase di prima applicazione del presente contratto il Collegio, ove
ritenga non giustificata la motivazione del recesso, dispone la reintegrazione
del dirigente nel posto di lavoro, rimanendo esclusa la tutela risarcitoria di
cui ai commi 9 e 10.
13. Il Collegio si riunisce presso i locali del CO.RA.N sino a determinazione
differente da parte dei soggetti stipulanti.
Art. 33
Nullità del licenziamento
1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il codice civile
e le leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, sessuali, di razza o
di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione del
rapporto di lavoro.
2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui
alla lettera a) del comma 1 si applica l’art. 18 della legge n. 300 del 1970.
Art. 34
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è
obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l'Amministrazione non intenda
avvalersi della facoltà di recesso.
2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto
di lavoro anche in assenza di misure restrittive della libertà personale ed ove
l’Amministrazione non adotti provvedimenti estintivi del rapporto di lavoro, può
essere sospeso dal servizio con diritto alla conservazione del posto senza
retribuzione sino alla sentenza definitiva.
3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se
non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo
termine il dirigente, salvo che non sia intervenuto il recesso da parte
dell’Amministrazione, è riammesso in servizio.
4. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è
corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di
cui all’art. 40 e gli assegni per il nucleo familiare.
5. In caso di sentenza definitiva che non comporti la condanna, fatto salvo
l’esito dell’eventuale procedimento disciplinare, quanto corrisposto nel periodo
di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato
con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio. Tale conguaglio
deve essere comprensivo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
Art. 35
Collegio di conciliazione
1. In materia di controversie di lavoro individuali, per quanto riguarda il
tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410 del codice di
procedura civile è costituito un Collegio di conciliazione. Si applica il comma
3 dell’art. 32 per quanto attiene alla composizione del Collegio di
conciliazione.
2. Il Collegio svolge le funzioni di conciliazione di cui all’art. 69 del D.lgs.
3 febbraio 1993, n. 29 per ogni eventuale ricorso esperito dai dirigenti
destinatari del presente contratto.
3. Il dirigente può deferire, liberamente, in qualunque fase o successivamente
al tentativo di conciliazione, al Collegio di conciliazione, che assume così la
veste di collegio arbitrale, l’emissione di un lodo non impugnabile in altra
sede.
4. Il Collegio di conciliazione si riunisce presso i locali del CO.RA.N sino a
determinazione differente da parte delle parti stipulanti.
Art. 36
Termini di Preavviso
1. Per la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo
di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno
inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno
uguale o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti
ad un quarto.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun
mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di
cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari
all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
L'Amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al
dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
preavviso da questi non dato.
5. E' facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del
rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante
il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso.
Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo
delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dirigente, l'Amministrazione corrisponde agli aventi
diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art.
2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non
goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la
retribuzione fondamentale e la retribuzione di posizione.
10. Qualora il dirigente presenti domanda di trasferimento ad altra
Amministrazione del Comparto che vi abbia dato assenso, il nullaosta
dell'Amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di 4 mesi.
11. Il preavviso non è dovuto nei casi di risoluzione automatica del rapporto di
lavoro, nel caso di recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del codice
civile e nel caso di risoluzione consensuale.
12. Entro 120 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto il
dirigente si riserva la facoltà di recedere in deroga ai tempi di cui al comma
2.
CAPO V
Istituti di peculiare interesse
Art. 37
Formazione
1. La formazione e l’aggiornamento professionale del dirigente sono assunti
dall’Amministrazione e dagli Enti come metodo permanente per la valorizzazione
delle capacità e delle attitudini e quale supporto per l’assunzione delle
responsabilità affidate.
2. L’Amministrazione e gli Enti, nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo,
realizzano iniziative formative anche avvalendosi della collaborazione di
soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Le attività formative
devono tendere, in particolare, ad aumentare la sensibilità del dirigente nella
gestione delle iniziative di miglioramento e di innovazione capaci di
caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.
3. La partecipazione alla iniziative di formazione, inserite in appositi
percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall’Amministrazione con
i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
Art. 38
Pari opportunità
1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità
tra uomini e donne all’interno dell’area dirigenziale, nell’ambito delle più
ampie previsioni dell’art. 2, comma 6, della legge n. 125/1991 e della legge
regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 7, le parti stabiliscono di costituire
un Comitato per le Pari Opportunità al fine di realizzare interventi che si
concretizzino in «azioni positive» a favore delle donne dirigenti.
2. Il Comitato per le pari opportunità è composto da un rappresentante
dell’Amministrazione e degli Enti con funzione di presidente, da un componente
designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione e degli
Enti, nominati dall’Amministrazione regionale tra le dirigenti. Il comitato ha
il compito di:
a) svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale, attività di studio,
ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge n. 903/1977 e alla
legge n. 125/1991, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana
ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità
Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra
donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla
luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento
dell’occupazione femminile in ambito locale.
3. L’Amministrazione e gli Enti assicurano, mediante specifica disciplina, le
condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del comitato di cui al
comma 1. Su proposta del Comitato, il CO.RA.N. e le OO.SS. si riuniscono per
concordare le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la
posizione delle donne dirigenti in seno alla famiglia, con particolare
riferimento a:
a) accesso ai corsi di formazione e modalità di svolgimento degli stessi;
b) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di
requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell’attribuzione di
incarichi o funzioni più qualificate;
c) individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti
coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.
4. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per un quadriennio e
comunque fino alla costituzione del nuovo. I suoi componenti possono essere
rinnovati nell’incarico per una sola volta.
PARTE QUARTA
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 39
Principi
1. La retribuzione costituisce il corrispettivo per l’attività prestata dai
dirigenti in favore dell’Amministrazione e degli Enti regionali di appartenenza.
Essa è commisurata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
2. La retribuzione è disciplinata esclusivamente dal presente contratto e dalle
fonti cui si fa esplicito rinvio. Qualsiasi corresponsione in denaro o in
natura, non esplicitamente prevista dal presente contratto, anche se disposta da
leggi, cessa di produrre effetti a decorrere dalla data di applicazione del
presente contratto. Sono comunque fatte salve eventuali norme che prevedono la
copertura assicurativa a favore dei dirigenti in relazione all’esercizio delle
loro funzioni.
3. Tutti i trattamenti retributivi in atto e non previsti da questo contratto
cessano a decorrere dalla data di stipulazione di apposite clausole sostitutive
da inserire nel presente contratto collettivo e, in ogni caso, inderogabilmente
entro 6 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.
Art. 40
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone
esclusivamente delle seguenti voci:
a) trattamento economico fondamentale;
b) retribuzione di posizione;
c) retribuzione di risultato.
2. Le retribuzioni di cui alle lettere b) e c) costituiscono il trattamento
economico accessorio.
Art. 41
Trattamento economico fondamentale
1. Il trattamento economico fondamentale di cui alla lettera a) del precedente
articolo è costituita dalle seguenti voci:
- retribuzione tabellare;
- contingenza;
- retribuzione di anzianità.
2. La retribuzione tabellare, uguale per tutti i dirigenti, è pari a lire
46.586.526 annue, da corrispondersi in rate mensili. La retribuzione tabellare
così determinata è comprensiva dell’aumento annuo di lire 4.200.000 corrisposto
per effetto del presente contratto. L’assegno mensile di cui al DPG 385/1995
confluisce nella retribuzione tabellare ed è conseguentemente abolito.
3. La contingenza è costituita dalle indennità comunque determinate per effetto
della scala mobile che, d’ora in avanti sono definite unitamente con il termine
“contingenza”. La contingenza per i dirigenti ammonta a lire 15.737.820 annue.
4. La retribuzione di anzianità si configura quale assegno ad personam non
riassorbibile ed è costituito dal salario di anzianità in godimento e
dall’arricchimento professionale di cui al DPG 385/1995 che conseguentemente
sono aboliti. A ciascun dirigente è attribuita la retribuzione di anzianità,
così rideterminata, nella misura maturata individualmente alla data di
approvazione del presente contratto.
5. Il trattamento economico fondamentale per i dirigenti a far data dal 1
gennaio 1999 ammonta a lire 62.324.346 annue incrementato della retribuzione di
anzianità di cui al comma 4.
Art. 42
Retribuzione di posizione
1. Le retribuzioni mensili di posizione sono le seguenti:
a) direttore generale, e dirigente del servizio ispettivo, lire 4.950.000;
b) direttore di servizio, lire 3.500.000;
c) dirigente con funzione di staff, lire 2.400.000.
2. Ai direttori generali, ai dirigenti del servizio ispettivo e ai direttori di
servizio è corrisposta dalla data della nomina la retribuzione di posizione
nelle corrispondenti misure indicate al precedente comma, lettera a) e b),
decurtate delle indennità di coordinamento già percepite.
3. A tutti gli altri dirigenti a decorrere dall’1.08.1999, e fino al
conferimento delle funzioni di direzione dei servizi e delle altre posizioni
funzionali dirigenziali, previste dall’art. 73 della legge regionale 13 novembre
1998, n. 31, viene corrisposta la retribuzione di posizione nella misura
prevista dal precedente comma 1, lettera c), decurtata dalle indennità di
coordinamento già percepite.
Art. 43
Retribuzione di risultato
1. In linea con gli orientamenti nazionali e gli indirizzi della Giunta
Regionale, viene istituita una retribuzione di risultato finalizzata al
conseguimento di obiettivi generali e specifici correlati all’attività di
ciascun dirigente. Per tali finalità è costituito un apposito fondo.
2. A far data dal 01.01.2000 il Fondo per la retribuzione di risultato è
costituto dalla quota stabilita dal Bilancio della Regione Autonoma della
Sardegna per l’anno 2000 di lire 1.730.000.000 quale salario di produttività,
incrementata di lire 425.000.000.
3. Confluiscono nel fondo di cui al comma 2 gli emolumenti di cui all’art. 31,
comma 3, della legge 13 novembre 1998 n. 31. Detta norma si applica per gli
incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore della stessa legge.
4. Ogni dirigente è tenuto a realizzare gli obiettivi generali previsti dalla
legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 oltre a quelli previsti in altre
disposizioni di legge o contrattuali, nonché a quelli specifici demandati dalla
Giunta Regionale.
5. Entro il 28 febbraio dell’esercizio successivo il conseguimento dei suddetti
obiettivi unitamente all’esame generale dell’attività posta in essere dal
direttore generale e dai dirigenti facenti capo alla struttura, viene sottoposto
a verifica dall’apposito Ufficio di controllo di gestione interno di cui
all’art. 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, che rilascerà un
giudizio di adeguatezza o inadeguatezza.
6. Verso tale giudizio sarà possibile fare osservazioni, e chiedere un riesame
anche con l’assistenza di un altro dirigente.
7. Entro il 30 marzo tutti i giudizi sono sottoposti a delibera della Giunta e
entro il 30 aprile saranno erogati i relativi emolumenti.
8. Le parti si danno reciprocamente atto che tale procedura ha carattere
sperimentale ed è subordinata ad una precisa definizione degli obiettivi ad
inizio dell’anno unitamente alla positiva verifica nel trimestre dell’esercizio
successivo. I criteri di ripartizione delle quote del Fondo della retribuzione
di risultato fra i dirigenti, sarà oggetto di apposita contrattazione del
biennio economico 2000-2001, nella quale saranno anche definite le eventuali
altre modalità di funzionamento.
9. Ove per cause non imputabili ai dirigenti, tale procedura non sia realizzata
entro l’anno 2000, gli importi verranno erogati con i seguenti parametri, su
base mensile:
- direttore generale e dirigente del servizio ispettivo 100;
- direttore di servizio 70;
- dirigente di staff 50.
10. A titolo di arretrati per il 1999 per la retribuzione di risultato verranno
erogati i seguenti specifici importi:
- direttore generale e dirigente del servizio ispettivo 2.857.335;
- direttore di servizio 2.000.134;
- dirigente di staff 1.428.667.
Art. 44
Effetti nuovi trattamenti economici
1. I benefici economici sono corrisposti integralmente, a tutti gli effetti, al
personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale.
2. La retribuzione di posizione di cui al precedente articolo 42 è utile ai fini
pensionistici e del trattamento di fine rapporto.
Art. 45
Indennità di missione
1. Per il periodo di vigenza del presente contratto i dirigenti hanno diritto
all’indennità di missione così come disciplinata dai precedenti accordi
contrattuali e dalle disposizioni legislative alle quali occorre fare
riferimento per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di
corresponsione, nonché dell’entità economica della stessa.
Art. 46
Buono mensa
1. Per il periodo di vigenza del presente contratto i dirigenti conservano il
diritto al buono mensa.
Art. 47
Indennità di istituto
1. I dirigenti appartenenti al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale
conservano l’indennità di istituto nella misura attuale di lire 365.000 mensili.
PARTE QUINTA
NORME FINALI E TRANSITORIE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 48
Rinvio di normativa contrattuale
1. Le parti di impegnano a definire entro sei mesi dalla data di stipulazione
del presente contratto le seguenti materie che, una volta definite,
costituiranno parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro:
a) riforma del FITQ e adeguamento del Trattamento finale di fine rapporto alla
disciplina legale;
b) definizione degli istituti relativi ad erogazioni retributive di qualsiasi
tipo, collegate alla prestazione lavorativa, e non esplicitamente disciplinati
dal presente contratto che, in mancanza di nuovo accordo entro tale data,
dovranno ritenersi abrogati;
c) disciplina emolumenti dell’ufficio legislativo;
d) disciplina dell’indennità di missione e di trasferimento.
Art. 49
Norma finale
1. Le parti si riservano, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, di
procedere ad una revisione del testo contrattuale, limitatamente alla forma,
alla sua organizzazione, all’indicazione dei riferimenti legislativi, al fine di
facilitarne la consultazione.
2. L’Amministrazione si farà carico della pubblicazione e della diffusione del
testo del presente contratto, nella redazione aggiornata ai sensi del presente
articolo a cura del Comitato per la rappresentanza negoziale, a tutto il
personale dirigenziale del comparto.
3. Entro 1 anno dalla stipulazione del presente contratto, le parti procederanno
alla disciplina delle materie di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26
e successive modifiche e integrazioni, di competenza contrattuale. Le restanti
materie, fatta salva la riserva legislativa, saranno disciplinate
unilateralmente dall’Amministrazione regionale nella funzione di datore di
lavoro.
Dichiarazione congiunta CO.RA.N. - OO.SS.
Le parti concordano nell’incrementare la quota di risorsa contrattuale da
destinare alla retribuzione di risultato per il biennio economico 2000-2001.
Allegato al contratto
Dopo il comma 4 dell’art. 2 del presente contratto, è inserito un nuovo comma
così formulato:
Nel caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa, l’applicazione del
presente contratto è sospesa, per la parte di spesa eccedente. In tal caso le
parti si incontrano al fine di definire le modalità della modifica contabile al
fine di ripristinare la compatibilità finanziaria.
Cagliari,