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Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi

Segreteria territoriale di Cagliari

Versione Stampabile

Contratto Collettivo Regionale di Lavoro

per il Personale con qualifica Dirigenziale

dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali

Parte normativa 1998 - 2001

Parte economica 1998 - 1999

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Principi

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

PARTE SECONDA - RELAZIONI SINDACALI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

Capo II - Diritti di informazione

Art. 4 - Informazione preventiva

Art. 5 - Esame a seguito di informazione preventiva

Art. 6 - Informazione successiva

Art. 7 - Interpretazione autentica dei contratti

Art. 8 - Attività sindacale

Art. 9 - Dirigenti sindacali

Art. 10 - Permessi sindacali

Art. 11 - Diritto di assemblea

Art. 12 - Aspettativa sindacale

Art. 13 - Locali in uso per attività sindacale

Art. 14 - Diritto di affissione

Art. 15 - Contributi sindacali

PARTE TERZA - RAPPORTO DI LAVORO

Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 16 - Il contratto di lavoro

Art. 17 - Periodo di prova

Capo II - Struttura del rapporto

Art. 18 - Orario di lavoro

Art. 19 - Ferie e festività

Capo III - Sospensioni della prestazione

Art. 20 - Assenze retribuite

Art. 21 - Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità

Art. 22 - Assenze per malattia

Art. 23  - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

Art. 24 - Aspettativa per motivi personali o di famiglia

Art. 25 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio

Art. 26 - Cumulo di aspettative

Art. 27 - Mobilità

Art. 28 - Trattamento di trasferimento

CAPO IV - Estinzione del rapporto di lavoro

Art. 29 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro

Art. 30 - Obblighi delle parti

Art. 31 - Recesso dell'Amministrazione

Art. 32 - Collegio arbitrale

Art. 33 - Nullità del licenziamento

Art. 34 - Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

Art. 35 - Collegio di conciliazione

Art. 36 - Termini di Preavviso

CAPO V - Istituti di peculiare interesse

Art. 37 - Formazione

Art. 38 - Pari opportunità

PARTE QUARTA - TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 39 - Principi

Art. 40 - Struttura della retribuzione

Art. 41 - Trattamento economico fondamentale

Art. 42 - Retribuzione di posizione

Art. 43 - Retribuzione di risultato

Art. 44 - Effetti nuovi trattamenti economici

Art. 45 - Indennità di missione

Art. 46 - Buono mensa

Art. 47 - Indennità di istituto

PARTE QUINTA - NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 48 - Rinvio di normativa contrattuale

Art. 49 - Norma finale

Dichiarazione congiunta

Allegato al contratto

Contratto Collettivo Regionale di Lavoro

del personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale e degli Enti strumentali

Parte normativa 1998-2001

Parte economica 1998-1999

A seguito del parere favorevole espresso in data 12 ottobre 2000 dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 40/1 in ordine al testo dell’accordo relativo al Contratto Collettivo regionale di Lavoro per il personale regionale con qualifica dirigenziale, nonché della certificazione della Corte dei Conti sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria espressa in data 3 novembre 2000 con propria deliberazione n. 17/2000. il giorno 22 novembre 2000 alle ore 17 ha avuto luogo l’incontro tra:

il CO.RA.N.:

 
nella persona del Presidente Prof. Avv. Pier Giorgio Corrias

____________________

  Dott. Pietro Cadau ____________________
  Dott. Efisio Toxiri ____________________

Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
       

SDIRS/DIRER

 

DIRER/CONFEDIR

 
Lucio Seta ____________________ Mario Cadinu ____________________

C.G.I.L. F.P.

 

C.G.I.L.

 
Giovanni Pinna ____________________ Bertolucci Paola ____________________
Marina Barranu ____________________    

CISL SINDER

 

CISL

 
Renato Arangino ____________________ Egidio Murgia ____________________

SILDIR/CONFSAL

 

CONFSAL

 
Luigi Tosi ____________________ Anna Massazza De Giudici ____________________

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo al personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale e degli Enti strumentali.

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Principi

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo regionale si applica a tutto il personale con qualifica di dirigente dipendente dall’Amministrazione Regionale, dall’Azienda delle Foreste demaniali e dagli Enti regionali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto ha validità per il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. Il testo del contratto è comunicato all’Amministrazione e agli Enti interessati a cura del CO.RA.N.

3. Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza dell'avvenuta stipulazione ai sensi del comma 2.

4. Qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da un successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. Il periodo di vacanza contrattuale ha inizio tre mesi prima della scadenza contrattuale o dal giorno della presentazione delle piattaforme contrattuali, se successiva, fino alla stipula del nuovo contratto collettivo.

7. L’importo dell’indennità di vacanza contrattuale è pari al 30% del tasso di inflazione programmata applicato al trattamento economico fondamentale.

8. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale l’importo di cui al precedente comma è pari al 60% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

9. In sede di rinnovo biennale della parte economica del presente contratto, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio.

PARTE SECONDA

RELAZIONI SINDACALI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 3

Obiettivi e strumenti

1. Le relazioni sindacali tra le amministrazioni e le Organizzazioni Sindacali sono dirette a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria nelle decisioni riguardanti gli assetti organizzativi e l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali, al fine di incrementare ed elevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, con le modalità di cui ai successivi articoli.

2. Sono titolari dei diritti di cui ai successivi articoli le Organizzazioni Sindacali in possesso dei requisiti per la partecipazione alla contrattazione collettiva regionale.

Capo II

Diritti di informazione

Art. 4

Informazione preventiva

1. Nelle amministrazioni dove siano in servizio almeno 3 dirigenti, l’Assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione e i Presidenti degli Enti regionali, tramite il direttore generale, informano in via preventiva, per iscritto ed in tempo utile, le Organizzazioni Sindacali sui criteri generali relativi a:

a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;

b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;

c) modalità di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

d) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;

e) misure di pari opportunità;

f) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti;

g) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Art. 5

Esame a seguito di informazione preventiva

1. Nelle materie previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 3 può richiedere all'Amministrazione, in forma scritta, un incontro per l'esame delle materie medesime. Della richiesta di esame è data notizia alle altre Organizzazioni Sindacali.

2. L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla richiesta, durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

3. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.

4. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione dell’Amministrazione regionale o degli Enti nelle stesse materie.

5. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame, e le Organizzazioni Sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Art. 6

Informazione successiva

1. Nelle amministrazioni nelle quali siano in servizio almeno 3 dirigenti, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 3 sono fornite adeguate informazioni scritte sui provvedimenti e sugli atti di gestione adottati riguardanti l'organizzazione del lavoro, la costituzione, la modificazione e l'estinzione dei rapporti di lavoro della dirigenza.

2. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenuto conto prioritariamente dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.

Art. 7

Interpretazione autentica dei contratti

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3. Il CO.RA.N. si attiva autonomamente.

4. L'eventuale accordo di interpretazione sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo regionale.

Art. 8

Attività sindacale

1. Le amministrazioni riconoscono di utilità generale l’attività sindacale.

Art. 9

Dirigenti sindacali

1. Sono dirigenti sindacali tutti i lavoratori eletti negli organi direttivi ed esecutivi delle Organizzazioni Sindacali a livello aziendale, provinciale, regionale e nazionale. Allo scopo di assicurare il libero funzionamento delle Organizzazioni Sindacali, ai dirigenti indicati dalle stesse sono concessi, per ogni Organizzazione Sindacale dell’area contrattuale avente titolo alla contrattazione, permessi orari e/o giornalieri nei limiti stabiliti dal presente contratto.

2. Tutti i dirigenti sindacali:

a) non sono, in ogni caso, soggetti alla dipendenza funzionale, quando espletano le loro funzioni;

b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

3. Trova, in ogni caso applicazione l’art. 22 della legge n. 300/1970.

Art. 10

Permessi sindacali

1. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri e orari, sono equiparati a tutti gli effetti, economici e giuridici, al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti dai dirigenti sindacali per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale o alle riunioni degli organismi direttivi statutari.

2. Nell'ambito delle amministrazioni è stabilito un monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi sindacali, determinato in ragione di 2 ore per dirigente in servizio alla data del 1° gennaio di ogni anno. L'assegnazione del monte ore è effettuata, durante il primo trimestre di ciascun anno, in proporzione al grado di rappresentatività accertato, per ciascuna Organizzazione Sindacale in base al numero di deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

3. La gestione delle ore di permesso di cui al presente accordo spetta alle Organizzazioni sindacali che danno comunicazione periodica delle modalità d’uso all’Assessorato regionale competente in materia di personale o all’organo istituzionale dell’Ente dell’area contrattuale.

4. Ai dirigenti di cui al precedente punto sono concessi, inoltre, permessi sindacali non retribuiti, su richiesta dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza, per lo svolgimento di attività sindacali.

Art. 11

Diritto di assemblea

1. I dirigenti hanno diritto a partecipare durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’Amministrazione, per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

Art. 12

Aspettativa sindacale

1. Su richiesta dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza possono essere collocati in aspettativa retribuita per motivi sindacali un numero di dirigenti per ciascuna Organizzazione Sindacale dell’area contrattuale avente titolo alla contrattazione fissato nel numero di 1 ogni 100 dirigenti previsti dalla dotazione organica, da ripartirsi proporzionalmente al numero degli iscritti.

2. Ai dirigenti che usufruiscono dei distacchi di cui al comma 1 competono la retribuzione fondamentale e la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco. Non compete la retribuzione di risultato collegata all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

3. Il personale in distacco o aspettativa sindacale ha diritto, al pari di tutti i dipendenti, alla formazione professionale.

4. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova, ove previsto, in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica.

5. L’aspettativa ha termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.

6. E’ in facoltà delle Organizzazioni Sindacali, aventi diritto al distacco, la rinuncia allo stesso mediante utilizzo del corrispondente monte ore come permessi sindacali in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 10.

Art. 13

Locali in uso per attività sindacale

1. Le amministrazioni assicurano l’uso continuativo di locali e attrezzature adeguati per l’esercizio delle attività delle Organizzazioni Sindacali con almeno 50 iscritti, riconosciute nell’area contrattuale.

Art. 14

Diritto di affissione

1. Le Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere in ogni luogo di lavoro in appositi spazi che le amministrazioni hanno l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale, manifesti, comunicati, notiziari, circolari e altri scritti stampati e diffusi a cura delle medesime su materie di interesse sindacale e del lavoro, con l’utilizzo, ove disponibili, anche di sistemi informatici.

Art. 15

Contributi sindacali

1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'Organizzazione Sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o dell'Organizzazione Sindacale interessata.

2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza e all'Organizzazione Sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della stessa.

4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle Organizzazioni Sindacali interessate secondo modalità concordate con l'Amministrazione.

5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali.

PARTE TERZA

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 16

Il contratto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il presente contratto.

2. All’atto dell’assunzione sono comunque indicati in forma scritta:

a) data di inizio del rapporto di lavoro;

b) qualifica e trattamento economico;

c) durata del periodo di prova;

d) sede di destinazione.

3. Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

4. L'Amministrazione prima di procedere all'assunzione, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, incrementabile di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 7, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 44 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'Amministrazione comunica di non dar luogo all’assunzione.

Art. 17

Periodo di prova

1. Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova di 12 mesi.

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

3. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 22, comma 1.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.

5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

6. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.

7. Il dirigente proveniente da altra qualifica della stessa Amministrazione o da altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento dello stesso rientra, a domanda, nella funzione e profilo di provenienza.

Capo II

Struttura del rapporto

Art. 18

Orario di lavoro

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

2. L’Amministrazione e gli Enti regionali possono adottare apposite metodologie di rilevazione della presenza in servizio.

Art. 19

Ferie e festività

1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione di cui all’art. 42.

2. Nel caso che presso l'Ente o la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi del comma 1, sono ridotti a 28, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

3. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge 23 dicembre 1977, n. 937.

4. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.

5. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

6. Il dirigente che è stato assente ai sensi dell'art. 20 conserva il diritto alle ferie.

7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 12. Esse sono fruite, anche frazionatamene, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'Ente.

8. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio, il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

9. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione, alla quale deve essere inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.

10. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

11. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 10.

12. Fermo restando il disposto del comma 10, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, l'Amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'Amministrazione receda dal rapporto ai sensi dell'art. 31.

13. In deroga da quanto disposto dai commi 1 e 2, ai dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, in prospettiva di una graduale omogeneizzazione del trattamento con i dirigenti degli altri comparti, nelle strutture in cui l'orario di lavoro si articola su 5 giorni lavorativi, il periodo di ferie annuale, comprensivo delle due giornate di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, è pari a 30 giorni lavorativi.

Capo III

Sospensioni della prestazione

Art. 20

Assenze retribuite

1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:

a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a corsi di aggiornamento professionale facoltativo, per otto giorni lavorativi all'anno;

b) lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado, per tre giorni consecutivi per ogni evento;

c) particolari motivi personali o familiari o di studio: per tre giorni lavorativi all'anno.

2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.

4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione di cui all’art. 41.

5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge 104/92, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione.

7. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario.

Art. 21

Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizione di cui all’art. 41.

2. Nel periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro, della durata massima di sei mesi, previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, dall'art. 7, comma 1, della legge 1204/71 integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamene, sono considerati assenze retribuite per le quali spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizioni di cui all’art. 42. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge 1204/1971 la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto ad un massimo di trenta giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino.

3. Il restante periodo di cinque mesi dell’astensione facoltativa di cui al comma 2 rimane disciplinato, ai fini giuridici ed economici, dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della legge 1204 del 1971.

4. Le assenze di cui al comma 2 possono essere fruite cumulativamente nell'anno solare con quelle previste dall'art. 20, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 22

Assenze per malattia

1. Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l'assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti.

2. Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l'indennità sostitutiva del preavviso.

4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

5. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da tubercolosi.

6. Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia è il seguente:

a) intera retribuzione, compresa la retribuzione di cui all’art. 41, per i primi 9 mesi di assenza;

b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;

d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.

7. L'assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione, alla quale va inviata la relativa certificazione medica.

8. L'Amministrazione può disporre il controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9. Il dirigente che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

10. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, l'eventuale risarcimento, del danno da mancato guadagno, da parte del terzo responsabile è versato dal dirigente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

11. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 23

Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 22, commi 1 e 2. In tale periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 22, comma 6, lettera a), comprensiva della retribuzione di cui all’art. 41.

2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 22. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.

Art. 24

Aspettativa per motivi personali o di famiglia

1. Al dirigente possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per motivi personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un quadriennio.

2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi un considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto dei dipendenti.

Art. 25

Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio

1. Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 è collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.

Art. 26

Cumulo di aspettative

1. Il dirigente non può usufruire cumulativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo.

2. L’Amministrazione regionale e gli Enti, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione, possono invitare il dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dirigente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.

3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o dei termini di cui al comma 2.

Art. 27

Mobilità

1. Nell’ambito dell’area contrattuale i dirigenti possono essere assegnati nelle diverse strutture organizzative secondo quanto stabilito dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Art. 28

Trattamento di trasferimento

1. Al dirigente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposta una indennità di trasferimento, il cui importo viene determinato previo confronto tra il CO.RA.N. e i soggetti sindacali di cui all’art. 3. Nella determinazione di tale importo si tiene conto dell’eventualità che il trasferimento coinvolga anche la famiglia del dirigente.

2. Il dirigente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.

CAPO IV

Estinzione del rapporto di lavoro

Art. 29

Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, oltre che nei casi stabiliti dalla legge ha luogo:

a) al compimento del limite massimo di età o, a domanda, al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione;

b) per recesso del dirigente;

c) per recesso dell'Amministrazione;

d) per risoluzione consensuale.

Art. 30

Obblighi delle parti

1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 29, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista, salvo domanda dell’interessato per la permanenza in servizio oltre l’anzianità massima da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista.

2. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione rispettando i termini di preavviso.

Art. 31

Recesso dell'Amministrazione

1. L’Amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa e giustificato motivo. In caso di recesso non assistito da giusta causa e da giustificato motivo si applica il successivo articolo 32 del presente contratto.

Art. 32

Collegio arbitrale

1. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base del recesso dell’Amministrazione di cui all’art. 31 può ricorrere al Collegio arbitrale previsto dal successivo comma 3.

2. Il ricorso di cui al comma precedente deve essere inoltrato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell’Amministrazione.

3. Il collegio arbitrale è composto da tre componenti:

a) il dirigente ricorrente nomina, nell’atto del ricorso, il componente che lo rappresenta;

b) l’Amministrazione designa il componente che la rappresenta per un periodo di un biennio tra soggetti estranei all’Amministrazione esperti in materia;

c) le Organizzazioni Sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative, in proporzione al numero degli iscritti, e l’Amministrazione nominano di comune accordo il presidente del collegio per il periodo di un biennio, tra soggetti terzi estranei all’Amministrazione esperti in materia.

4. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente questo viene designato su richiesta di una delle parti dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l’Amministrazione.

5. Il Collegio, presenti le parti in causa, o, eventualmente, loro rappresentanti, esperisce un tentativo preliminare di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.

6. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l’Amministrazione si obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità; in caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette il proprio lodo, al quale l’Amministrazione è tenuta a conformarsi.

7. La procedura per la conciliazione e per l’emissione del lodo deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio.

8. Ove il Collegio, con motivato giudizio, ritenga non giustificata la motivazione del recesso dispone a carico dell’Amministrazione una indennità supplementare. Questa, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, viene determinata in misura ricompresa tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato dell’importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.

9. L’indennità supplementare di cui al comma precedente è automaticamente aumentata, ove l’età del dirigente sia compresa tra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:

a) 7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto;

b) 6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto;

c) 5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto;

d) 4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto;

e) 3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto;

f) 2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto.

10. Le mensilità di cui ai commi 9 e 10 sono comprensive di tutti gli elementi fissi della retribuzione con esclusione di quella di risultato.

11. Le spese relative alla partecipazione dei componenti del Collegio stesso sono a carico della parte soccombente. Le parti firmatarie determinano la quantità del compenso e le ulteriori modalità di funzionamento del Collegio.

12. In fase di prima applicazione del presente contratto il Collegio, ove ritenga non giustificata la motivazione del recesso, dispone la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro, rimanendo esclusa la tutela risarcitoria di cui ai commi 9 e 10.

13. Il Collegio si riunisce presso i locali del CO.RA.N sino a determinazione differente da parte dei soggetti stipulanti.

Art. 33

Nullità del licenziamento

1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il codice civile e le leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:

a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, sessuali, di razza o di lingua;

b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro.

2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l’art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Art. 34

Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di recesso.

2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro anche in assenza di misure restrittive della libertà personale ed ove l’Amministrazione non adotti provvedimenti estintivi del rapporto di lavoro, può essere sospeso dal servizio con diritto alla conservazione del posto senza retribuzione sino alla sentenza definitiva.

3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente, salvo che non sia intervenuto il recesso da parte dell’Amministrazione, è riammesso in servizio.

4. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all’art. 40 e gli assegni per il nucleo familiare.

5. In caso di sentenza definitiva che non comporti la condanna, fatto salvo l’esito dell’eventuale procedimento disciplinare, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio. Tale conguaglio deve essere comprensivo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

Art. 35

Collegio di conciliazione

1. In materia di controversie di lavoro individuali, per quanto riguarda il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410 del codice di procedura civile è costituito un Collegio di conciliazione. Si applica il comma 3 dell’art. 32 per quanto attiene alla composizione del Collegio di conciliazione.

2. Il Collegio svolge le funzioni di conciliazione di cui all’art. 69 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 per ogni eventuale ricorso esperito dai dirigenti destinatari del presente contratto.

3. Il dirigente può deferire, liberamente, in qualunque fase o successivamente al tentativo di conciliazione, al Collegio di conciliazione, che assume così la veste di collegio arbitrale, l’emissione di un lodo non impugnabile in altra sede.

4. Il Collegio di conciliazione si riunisce presso i locali del CO.RA.N sino a determinazione differente da parte delle parti stipulanti.

Art. 36

Termini di Preavviso

1. Per la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;

b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.

2. In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato.

5. E' facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.

6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.

7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.

8. In caso di decesso del dirigente, l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fondamentale e la retribuzione di posizione.

10. Qualora il dirigente presenti domanda di trasferimento ad altra Amministrazione del Comparto che vi abbia dato assenso, il nullaosta dell'Amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di 4 mesi.

11. Il preavviso non è dovuto nei casi di risoluzione automatica del rapporto di lavoro, nel caso di recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del codice civile e nel caso di risoluzione consensuale.

12. Entro 120 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto il dirigente si riserva la facoltà di recedere in deroga ai tempi di cui al comma 2.

CAPO V

Istituti di peculiare interesse

Art. 37

Formazione

1. La formazione e l’aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dall’Amministrazione e dagli Enti come metodo permanente per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini e quale supporto per l’assunzione delle responsabilità affidate.

2. L’Amministrazione e gli Enti, nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo, realizzano iniziative formative anche avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, ad aumentare la sensibilità del dirigente nella gestione delle iniziative di miglioramento e di innovazione capaci di caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.

3. La partecipazione alla iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall’Amministrazione con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.

Art. 38

Pari opportunità

1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all’interno dell’area dirigenziale, nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2, comma 6, della legge n. 125/1991 e della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 7, le parti stabiliscono di costituire un Comitato per le Pari Opportunità al fine di realizzare interventi che si concretizzino in «azioni positive» a favore delle donne dirigenti.

2. Il Comitato per le pari opportunità è composto da un rappresentante dell’Amministrazione e degli Enti con funzione di presidente, da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione e degli Enti, nominati dall’Amministrazione regionale tra le dirigenti. Il comitato ha il compito di:

a) svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge n. 903/1977 e alla legge n. 125/1991, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea;

b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento dell’occupazione femminile in ambito locale.

3. L’Amministrazione e gli Enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del comitato di cui al comma 1. Su proposta del Comitato, il CO.RA.N. e le OO.SS. si riuniscono per concordare le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle donne dirigenti in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

a) accesso ai corsi di formazione e modalità di svolgimento degli stessi;

b) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell’attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate;

c) individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.

4. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I suoi componenti possono essere rinnovati nell’incarico per una sola volta.

PARTE QUARTA

TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 39

Principi

1. La retribuzione costituisce il corrispettivo per l’attività prestata dai dirigenti in favore dell’Amministrazione e degli Enti regionali di appartenenza. Essa è commisurata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. La retribuzione è disciplinata esclusivamente dal presente contratto e dalle fonti cui si fa esplicito rinvio. Qualsiasi corresponsione in denaro o in natura, non esplicitamente prevista dal presente contratto, anche se disposta da leggi, cessa di produrre effetti a decorrere dalla data di applicazione del presente contratto. Sono comunque fatte salve eventuali norme che prevedono la copertura assicurativa a favore dei dirigenti in relazione all’esercizio delle loro funzioni.

3. Tutti i trattamenti retributivi in atto e non previsti da questo contratto cessano a decorrere dalla data di stipulazione di apposite clausole sostitutive da inserire nel presente contratto collettivo e, in ogni caso, inderogabilmente entro 6 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 40

Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone esclusivamente delle seguenti voci:

a) trattamento economico fondamentale;

b) retribuzione di posizione;

c) retribuzione di risultato.

2. Le retribuzioni di cui alle lettere b) e c) costituiscono il trattamento economico accessorio.

Art. 41

Trattamento economico fondamentale

1. Il trattamento economico fondamentale di cui alla lettera a) del precedente articolo è costituita dalle seguenti voci:

- retribuzione tabellare;

- contingenza;

- retribuzione di anzianità.

2. La retribuzione tabellare, uguale per tutti i dirigenti, è pari a lire 46.586.526 annue, da corrispondersi in rate mensili. La retribuzione tabellare così determinata è comprensiva dell’aumento annuo di lire 4.200.000 corrisposto per effetto del presente contratto. L’assegno mensile di cui al DPG 385/1995 confluisce nella retribuzione tabellare ed è conseguentemente abolito.

3. La contingenza è costituita dalle indennità comunque determinate per effetto della scala mobile che, d’ora in avanti sono definite unitamente con il termine “contingenza”. La contingenza per i dirigenti ammonta a lire 15.737.820 annue.

4. La retribuzione di anzianità si configura quale assegno ad personam non riassorbibile ed è costituito dal salario di anzianità in godimento e dall’arricchimento professionale di cui al DPG 385/1995 che conseguentemente sono aboliti. A ciascun dirigente è attribuita la retribuzione di anzianità, così rideterminata, nella misura maturata individualmente alla data di approvazione del presente contratto.

5. Il trattamento economico fondamentale per i dirigenti a far data dal 1 gennaio 1999 ammonta a lire 62.324.346 annue incrementato della retribuzione di anzianità di cui al comma 4.

Art. 42

Retribuzione di posizione

1. Le retribuzioni mensili di posizione sono le seguenti:

a) direttore generale, e dirigente del servizio ispettivo, lire 4.950.000;

b) direttore di servizio, lire 3.500.000;

c) dirigente con funzione di staff, lire 2.400.000.

2. Ai direttori generali, ai dirigenti del servizio ispettivo e ai direttori di servizio è corrisposta dalla data della nomina la retribuzione di posizione nelle corrispondenti misure indicate al precedente comma, lettera a) e b), decurtate delle indennità di coordinamento già percepite.

3. A tutti gli altri dirigenti a decorrere dall’1.08.1999, e fino al conferimento delle funzioni di direzione dei servizi e delle altre posizioni funzionali dirigenziali, previste dall’art. 73 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, viene corrisposta la retribuzione di posizione nella misura prevista dal precedente comma 1, lettera c), decurtata dalle indennità di coordinamento già percepite.

Art. 43

Retribuzione di risultato

1. In linea con gli orientamenti nazionali e gli indirizzi della Giunta Regionale, viene istituita una retribuzione di risultato finalizzata al conseguimento di obiettivi generali e specifici correlati all’attività di ciascun dirigente. Per tali finalità è costituito un apposito fondo.

2. A far data dal 01.01.2000 il Fondo per la retribuzione di risultato è costituto dalla quota stabilita dal Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna per l’anno 2000 di lire 1.730.000.000 quale salario di produttività, incrementata di lire 425.000.000.

3. Confluiscono nel fondo di cui al comma 2 gli emolumenti di cui all’art. 31, comma 3, della legge 13 novembre 1998 n. 31. Detta norma si applica per gli incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore della stessa legge.

4. Ogni dirigente è tenuto a realizzare gli obiettivi generali previsti dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 oltre a quelli previsti in altre disposizioni di legge o contrattuali, nonché a quelli specifici demandati dalla Giunta Regionale.

5. Entro il 28 febbraio dell’esercizio successivo il conseguimento dei suddetti obiettivi unitamente all’esame generale dell’attività posta in essere dal direttore generale e dai dirigenti facenti capo alla struttura, viene sottoposto a verifica dall’apposito Ufficio di controllo di gestione interno di cui all’art. 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, che rilascerà un giudizio di adeguatezza o inadeguatezza.

6. Verso tale giudizio sarà possibile fare osservazioni, e chiedere un riesame anche con l’assistenza di un altro dirigente.

7. Entro il 30 marzo tutti i giudizi sono sottoposti a delibera della Giunta e entro il 30 aprile saranno erogati i relativi emolumenti.

8. Le parti si danno reciprocamente atto che tale procedura ha carattere sperimentale ed è subordinata ad una precisa definizione degli obiettivi ad inizio dell’anno unitamente alla positiva verifica nel trimestre dell’esercizio successivo. I criteri di ripartizione delle quote del Fondo della retribuzione di risultato fra i dirigenti, sarà oggetto di apposita contrattazione del biennio economico 2000-2001, nella quale saranno anche definite le eventuali altre modalità di funzionamento.

9. Ove per cause non imputabili ai dirigenti, tale procedura non sia realizzata entro l’anno 2000, gli importi verranno erogati con i seguenti parametri, su base mensile:

- direttore generale e dirigente del servizio ispettivo 100;

- direttore di servizio 70;

- dirigente di staff 50.

10. A titolo di arretrati per il 1999 per la retribuzione di risultato verranno erogati i seguenti specifici importi:

- direttore generale e dirigente del servizio ispettivo 2.857.335;

- direttore di servizio 2.000.134;

- dirigente di staff 1.428.667.

Art. 44

Effetti nuovi trattamenti economici

1. I benefici economici sono corrisposti integralmente, a tutti gli effetti, al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale.

2. La retribuzione di posizione di cui al precedente articolo 42 è utile ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto.

Art. 45

Indennità di missione

1. Per il periodo di vigenza del presente contratto i dirigenti hanno diritto all’indennità di missione così come disciplinata dai precedenti accordi contrattuali e dalle disposizioni legislative alle quali occorre fare riferimento per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione, nonché dell’entità economica della stessa.

Art. 46

Buono mensa

1. Per il periodo di vigenza del presente contratto i dirigenti conservano il diritto al buono mensa.

Art. 47

Indennità di istituto

1. I dirigenti appartenenti al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale conservano l’indennità di istituto nella misura attuale di lire 365.000 mensili.

PARTE QUINTA

NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 48

Rinvio di normativa contrattuale

1. Le parti di impegnano a definire entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto le seguenti materie che, una volta definite, costituiranno parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro:

a) riforma del FITQ e adeguamento del Trattamento finale di fine rapporto alla disciplina legale;

b) definizione degli istituti relativi ad erogazioni retributive di qualsiasi tipo, collegate alla prestazione lavorativa, e non esplicitamente disciplinati dal presente contratto che, in mancanza di nuovo accordo entro tale data, dovranno ritenersi abrogati;

c) disciplina emolumenti dell’ufficio legislativo;

d) disciplina dell’indennità di missione e di trasferimento.

Art. 49

Norma finale

1. Le parti si riservano, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, di procedere ad una revisione del testo contrattuale, limitatamente alla forma, alla sua organizzazione, all’indicazione dei riferimenti legislativi, al fine di facilitarne la consultazione.

2. L’Amministrazione si farà carico della pubblicazione e della diffusione del testo del presente contratto, nella redazione aggiornata ai sensi del presente articolo a cura del Comitato per la rappresentanza negoziale, a tutto il personale dirigenziale del comparto.

3. Entro 1 anno dalla stipulazione del presente contratto, le parti procederanno alla disciplina delle materie di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 e successive modifiche e integrazioni, di competenza contrattuale. Le restanti materie, fatta salva la riserva legislativa, saranno disciplinate unilateralmente dall’Amministrazione regionale nella funzione di datore di lavoro.

Dichiarazione congiunta CO.RA.N. - OO.SS.

Le parti concordano nell’incrementare la quota di risorsa contrattuale da destinare alla retribuzione di risultato per il biennio economico 2000-2001.

Allegato al contratto

Dopo il comma 4 dell’art. 2 del presente contratto, è inserito un nuovo comma così formulato:

Nel caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa, l’applicazione del presente contratto è sospesa, per la parte di spesa eccedente. In tal caso le parti si incontrano al fine di definire le modalità della modifica contabile al fine di ripristinare la compatibilità finanziaria.

Cagliari,

 

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