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Versione Stampabile
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per il Biennio economico 2004 -
2005
relativo all'Area VI della
Dirigenza
In data 18 aprile 2006 alle ore 20,30
ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:
L'ARAN:
nella persona del Dott. Antonio Guida
(firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
| Organizzazioni Sindacali |
Confederazioni Sindacali |
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| Epne |
CGIL FP (firmato) |
CGIL
(firmato) |
| Agenzie Fiscali |
CGIL FP (firmato) |
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| Epne |
CISL FPS (firmato) |
CISL
(firmato) |
| Agenzie Fiscali |
CISL FPS (firmato) |
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| Epne |
UIL PA (firmato) |
UIL
(firmato) |
| Agenzie Fiscali |
UIL PA (firmato) |
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| Epne |
CSA |
CISAL |
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| Epne |
CIDA FENDEP
(firmato) |
CIDA
(firmato) |
| Agenzie Fiscali |
CIDA/UNADIS
(firmato) |
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| Agenzie Fiscali |
CONFSAL-UNSA
(firmato) |
CONFSAL |
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| Epne |
RDB PI (firmato) |
RDB CUB (firmato) |
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| Epne |
ANMI INAIL (firmato) |
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Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto l'allegata Ipotesi di CCNL per il personale dirigente dell'Area VI
per il biennio economico 2004-2005
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
RELATIVO ALL’AREA VI DELLA DIRIGENZA
INDICE
Art. 1 - Campo di applicazione,
durata e decorrenza del presente CCNL
PARTE I - DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI
DELL’AREA
Art. 2 - Trattamento economico
fisso dei dirigenti di prima fascia
Art. 3 - Effetti dei nuovi
trattamenti economici
Art. 4 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato
dei
dirigenti di prima
fascia
Art. 5 - Trattamento economico
fisso per i dirigenti di seconda fascia
Art. 6 - Effetti dei nuovi
trattamenti economici
Art. 7 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia
Art. 8 - Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad
uffici dirigenziali non generali
Art. 9 - Clausola speciale
PARTE II - DISPOSIZIONI PER I PROFESSIONISTI DEGLI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI
Art. 10 - Incrementi dello stipendio tabellare
Art. 11 - Effetti dei nuovi
stipendi
Art. 12 - Fondo dell’area dei
professionisti
Art. 13 - Rideterminazione dei contingenti relativi ai livelli differenziati di
professionalità
Art. 14 - Fondo dell’area
medica
Tabella A -
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella B -
Nuova retribuzione tabellare annua
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del presente CCNL
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, appartenente
all'Area VI della dirigenza di cui all'art. 2, sesto alinea, del contratto
collettivo nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la definizione
delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, dipendente
dagli enti e dalle agenzie dei comparti agenzie fiscali ed enti pubblici
non economici. L’ambito contrattuale comprende anche, secondo
quanto stabilito dall’art. 3, comma 1 del predetto CCNQ, i
professionisti degli enti pubblici non economici, i quali sono collocati,
nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, in apposita separata
Sezione del presente CCNL.
2. Il presente contratto si articola in due parti: la parte prima contiene le
disposizioni applicabili ai dirigenti dell’Area VI; la parte seconda -
identificata come “sezione separata” ai sensi dell’art. 3, comma 1 del
CCNQ 23 settembre 2004 - contiene le disposizioni applicabili ai soli
professionisti degli enti pubblici non economici.
3. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2004 - 31
dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di
cui ai successivi articoli.
4. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si
intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da
parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle
procedure di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le
disposizioni dei precedenti CCNL.
PARTE I
DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL’AREA
Art. 2
Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia
1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi
dell’art. 50 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e
biennio economico 2002-2003 nella misura annua lorda di €
48.989,04, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è
incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti
importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
- dal 1/1/2004: di € 69,00;
- dal 1/1/2005: di € 111,00.
2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare
annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/1/2005 è
rideterminato in € 51.329,04 per 13 mensilità.
3. Ai fini della completa applicazione dell’art. 48, comma 3 del CCNL
per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 20022003,
la retribuzione di posizione parte fissa ivi definita è
rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima
mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
- dal 1/1/2004: in € 32.336,69;
- dal 1/1/2005: in € 33.633,40.
4. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella
misura in godimento di ciascun dirigente.
5. Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed
assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale, negli importi in
godimento dai dirigenti in servizio nonché l’indennità di cui alla legge
n. 334/1997.
Art. 3
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 2 hanno effetto sul
trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul
trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di
parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle
disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine
rapporto, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall’art. 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione
di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei
contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All’atto del conferimento di incarico di livello dirigenziale generale è
conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Art. 4
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato
dei dirigenti di prima fascia
1. Il fondo di cui all’art. 52 del CCNL per il quadriennio normativo 20022005
e biennio economico 2002-2003 è ulteriormente incrementato
dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003
relativo ai dirigenti di prima fascia:
- 1,36% a decorrere dal 01/01/2004;
- ulteriore 1,41% a decorrere dal 01/01/2005;
- ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
2. Le risorse di cui al primo e secondo alinea del comma 1, concorrono
anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di
posizione-parte fissa definita ai sensi dell’art. 2, comma 3.
Art. 5
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi dell’art. 53 del CCNL per il
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003,
nella misura annua lorda di € 38.296,98, comprensivo del rateo di
tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date
sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per
13 mensilità:
- dal 1/1/2004: di € 60,00;
- dal 1/1/2005: di € 81,00.
2. A seguito dell’applicazione del comma 1, il nuovo stipendio tabellare
annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2005 è
rideterminato in € 40.129,98 per 13 mensilità.
3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione-parte
fissa, definita ai sensi dell’art. 53 del CCNL per il quadriennio
normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 nella misura
annua lorda di € 10.339,77, comprensiva del rateo della tredicesima
mensilità, è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di
tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
- dal 1/1/2004: in € 10.859,77;
- dal 1/1/2005: in € 11.262,77.
4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli
eventuali assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti, nella
misura in godimento.
5. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed
assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale, nell’importo in
godimento dai dirigenti in servizio.
6. In relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai
vincitori dei concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di
dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la
retribuzione di cui ai commi 2 e 4.
Art. 6
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 5 hanno effetto sul
trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul
trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di
parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle
disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine
rapporto, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall’art. 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione
di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei
contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale, è conservata la
retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Art. 7
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia
1. Per gli enti pubblici non economici, il fondo di cui all’art. 59 del
CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico
2002-2003 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi
percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti
di seconda fascia:
- 1,06% a decorrere dal 01/01/2004;
- ulteriore 1,15% a decorrere dal 01/01/2005;
- ulteriore 0,88% a decorrere dal 31/12/2005.
2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono al finanziamento degli
incrementi della retribuzione di posizione – parte fissa di cui all’art.
5, comma 3 e, per la parte residuale, al finanziamento della
retribuzione di posizione parte variabile, secondo i criteri e le
modalità di cui agli artt. 55 e 56 del CCNL quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nonché della
retribuzione di risultato secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 58
dello stesso CCNL.
3. Per le agenzie fiscali, il fondo di cui all’art. 59 del CCNL per il
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è
ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati
sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
- 0,74% a decorrere dal 01/01/2004;
- ulteriore 0,83% a decorrere dal 01/01/2005;
- ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
4. Le risorse di cui al primo e secondo alinea del comma 3, concorrono
anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di
posizione-parte fissa di cui all’art. 5, comma 3.
Art. 8
Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad
uffici dirigenziali non generali
1. Gli enti o agenzie determinano - articolandoli di norma in tre fasce - i
valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni
dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui
all’art. 55 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e
biennio economico 2002-2003.
2. In ciascun ente o agenzia, l’individuazione e la graduazione delle
retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse
disponibili ed all’interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella
minima attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né
superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere
collocata in modo proporzionato all’interno delle retribuzioni
massima e minima, di cui alla lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione
dirigenziale, nell’ambito dell’85% delle risorse complessive, entro i
seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un
minimo di € 11.262,77 che costituisce la parte fissa di cui all’art. 5,
comma 3 a un massimo di € 44.832,47.
Art. 9
Clausola speciale
1. Per i dirigenti delle agenzie fiscali, a decorrere dal 31/12/2005 il
valore economico del buono pasto di cui all’art. 2 dell’accordo di cui
all’art. 77 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e
biennio economico 2002-2003 (relativo all’attribuzione di buoni
pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle
amministrazioni del comparto dei Ministeri sottoscritto l’8 aprile
1997) è rideterminato in € 7,00.
PARTE II
DISPOSIZIONI PER I PROFESSIONISTI
DEGLI
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Art. 10
Incrementi dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell’area dei
professionisti e nell’area medica, come stabiliti rispettivamente
dall’art. 102 e dall’art. 108 del CCNL per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata
tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti
dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed
alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
Art. 11
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell’art. 10 hanno
effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza
normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio,
sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell'art. 10 sono
computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle
scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti
del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine
rapporto, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella
prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli
aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Si conferma quanto previsto dall’art. 98, comma 3 e dall’art. 104,
comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e
biennio economico 2002-2003
Art. 12
Fondo dell’area dei professionisti
1. Il Fondo dell’area dei professionisti di cui all’art. 101 del CCNL per il
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è
incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte
salari anno 2003 relativo all’area dei professionisti:
- 0,95% a decorrere dal 01/01/2004;
- ulteriore 0,80% a decorrere dal 01/01/2005.
2. Le indennità dei professionisti legali e le indennità professionali dei
professionisti di area diversa da quella legale di cui all’art. 101,
comma 5 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e
biennio economico 2002-2003, corrisposte a carico del fondo di cui
al presente articolo, sono incrementate, a decorrere dall’1/1/2004, di
un importo annuo lordo pari a € 703,30.
Art. 13
Rideterminazione dei contingenti relativi ai livelli
differenziati di
professionalità
1. I contingenti di cui all’art. 17, comma 1 del CCNL 10/7/1997, relativi
ai livelli di professionalità, sono così rideterminati, con oneri a carico
del presente CCNL:
a) livello base: 10%;
b) primo livello differenziato: 50%;
c) secondo livello differenziato: 40%.
2. La ridefinizione dei contingenti dei livelli di professionalità,
contrattualmente finanziata, implica lo svolgimento delle procedure
di cui all’art. 85, comma 4 del CCNL per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003 per il conferimento di
tutte le posizioni attribuibili nel primo e nel secondo livello.
3. In relazione a quanto previsto al comma 2, gli enti definiscono i
criteri e le procedure di cui all’art. 85, comma 4 del CCNL per il
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003,
entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL. Qualora non
vi provvedano nel termine indicato, in sede di prima applicazione del
presente CCNL, le selezioni sono effettuate utilizzando i soli criteri di
cui all’art. 85, comma 5, lett. a) e comma 6, lett. a) e b) del CCNL
per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 20022003.
4. In sede di prima attuazione delle procedure di cui al comma 3, gli
enti – con decorrenza 31/12/2005 e a valere dall’1/1/2006 -
attribuiscono i nuovi livelli entro un anno dalla sottoscrizione del
presente CCNL, previo espletamento delle relative procedure.
5. Il presente articolo sostituisce l’art. 17 del CCNL 10/7/1997, che
viene pertanto disapplicato.
Art. 14
Fondo dell’area medica
1. Il Fondo dell’area medica di cui all’art. 107 del CCNL per il
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è
incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte
salari anno 2003 relativo all’area medica:
- 0,95% a decorrere dal 01/01/2004;
- ulteriore 0,93% a decorrere dal 01/01/2005;
- ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
2. Le componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici – nei
valori di cui all’art. 107, comma 3 del CCNL per il quadriennio
normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 - corrisposte
a carico del fondo di cui al presente articolo, sono incrementate, a
decorrere dall’1/1/2004, di un importo annuo lordo per dodici
mensilità pari a € 649,20.
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
|
Area |
Posizione
economica |
dal 1° gennaio 2004 |
dal 1° gennaio 2005 |
| MEDICA |
II livello - tempo pieno |
63,80 |
92,60 |
| I livello - tempo pieno |
50,50 |
73,30 |
| II livello - tempo definito |
47,80 |
69,30 |
| I livello
- tempo definito |
36,20 |
52,50 |
| PROFESSIONISTI |
II livello differenziato |
66,60 |
96,70 |
| I livello differenziato |
56,70 |
80,80 |
| Livello base |
44,50 |
63,50 |
Tabella B
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità
|
Area |
Posizione
economica |
dal 1° gennaio 2004 |
dal 1° gennaio 2005 |
| MEDICA |
II livello - tempo pieno |
37.207,21 |
38.318,41 |
| I livello - tempo pieno |
29.460,88 |
30.340,48 |
| II livello - tempo definito |
27.862,08 |
28.693,68 |
| I livello
- tempo definito |
21.090,40 |
21.720,40 |
| PROFESSIONISTI |
II livello differenziato |
37.945,42 |
39.105,82 |
| I livello differenziato |
31.742,86 |
32.712,46 |
| Livello base |
24.945,27 |
25.707,27 |
|