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IPOTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA DELL’AREA VI
(ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E AGENZIE FISCALI)
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009
E BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
In data 28 aprile 2010 alle ore 19.35 ha avuto luogo l’incontro per la
definizione dell’Ipotesi di CCNL della dirigenza dell’Area VI (Enti Pubblici Non
Economici e Agenzie Fiscali) tra:
L’ARAN:
nella persona del Commissario Straordinario Cons. Antonio Naddeo
(firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
| Organizzazioni Sindacali |
Confederazioni Sindacali |
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| Epne |
CISL FPS (firmato) |
CISL
(firmato) |
| Agenzie Fiscali |
CISL FPS (firmato) |
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| Epne |
CSA di CISAL/FIALP (fialp cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill
parastato) (firmato) |
CISAL
(firmato) |
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| Epne |
ANMI INAIL (firmato) nota a verbale |
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| Epne |
FP CIDA
(firmato) |
CIDA
(firmato) |
| Agenzie Fiscali |
FP CIDA
(firmato) |
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| Epne |
FEMEPA (firmato) nota a verbale |
RDB CUB
(firmato) |
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| Epne |
CGIL FP (firmato) |
CGIL (firmato) |
| Agenzie Fiscali |
CGIL FP (firmato) |
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| Epne |
UIL PA (firmato) |
UIL
(firmato) |
| Agenzie Fiscali |
UIL PA (firmato) |
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| Agenzie Fiscali |
CONFSAL-UNSA
(firmato) |
CONFSAL
(firmato) |
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegata Ipotesi di CCNL
della dirigenza dell’Area VI (Enti Pubblici Non Economici e Agenzie Fiscali) per
il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007
IPOTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA DELL’AREA VI
(ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E AGENZIE FISCALI)
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009
E BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
INDICE
TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Campo di applicazione
Art. 2 -
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
PARTE I - Disposizioni per i dirigenti dell'area
TITOLO II -
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I -
RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE
Art. 3 -
Fattispecie di responsabilità dirigenziale
Art. 4 -
Sospensione dagli incarichi dirigenziali
Art. 5 -
Recesso per responsabilità dirigenziale
CAPO II -
Norme disciplinari
Art. 6 -
Principi generali
Art. 7 -
Obblighi del dirigente
Art. 8 -
Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 9 -
Codice disciplinare
Art. 10 -
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 11 -
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 12 -
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 13 -
Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato
Art. 14 -
Indennità sostitutiva della reintegrazione
Art. 15 -
La determinazione concordata della sanzione
TITOLO III -
TRAttamento economico
CAPO I -
trattamento economico dirigenti I fascia
Art. 16 -
Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia
Art. 17 -
Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 18 -
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti di prima fascia
CAPO II -
trattamento economico dirigenti II fascia
Art. 19 -
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
Art. 20 -
Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 21 -
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e di risultato per i dirigenti di seconda fascia
Art. 22 -
Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici
dirigenziali non generali
Art. 23 -
Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia
Art. 24 -
Criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda
fascia
CAPO III -
PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI
Art. 25 -
Indennità di bilinguismo
Art. 26 -
Responsabilità civile e patrocinio legale
TITOLO IV -
DISPOSIZIONI SPECIALI DELLA PARTE I
CAPO I -
Clausole particolari per i Dirigenti delle Agenzie Fiscali
Art. 27 -
Norma programmatica per la polizza sanitaria integrativa
Art. 28 -
Sostituzione dei dirigenti
TITOLO V -
DISPOSIZIONE FINALI DELLA PARTE PRIMA
CAPO I
Art. 29 -
Conferma di discipline precedenti
Art. 30 -
Disapplicazioni
PARTE II -
Separata sezione per i Professionisti degli Enti Pubblici non Economici
TITOLO VI -
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I -
Area dei Professionisti
Art. 31 -
Conferma di discipline precedenti
Art. 32 -
Norma programmatica per i livelli differenziati di professionalità
Art. 33 -
Affidamento e revoca degli incarichi di coordinamento generale
Art. 34 -
Norme disciplinari
CAPO II -
Area Medica
Art. 35 -
Conferma di discipline precedenti
Art. 36 -
Norme disciplinari
TITOLO VII -
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I -
Area dei Professionisti e Area del personale Medico
Art. 37 -
Incrementi dello stipendio tabellare
Art. 38 -
Effetti dei nuovi stipendi
Art. 39 -
Fondo dell’area dei professionisti
Art. 40 -
Fondo dell’Area medica
CAPO II -
PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI
Art. 41 -
Integrazioni alla disciplina su responsabilità civile e patrocinio legale
Art. 42 -
Norma finale
TITOLO VIII -
DISPOSIZIONI FINALI DELLA PARTE SECONDA
CAPO I
Art. 43 -
Disapplicazioni
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
Tabella 1 -
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella 2 -
Nuova retribuzione tabellare annua
ALLEGATO 1 -
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale
dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, appartenente all’Area VI, di cui all'art.
2, comma 1, sesto alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 1°
febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della
dirigenza per il quadriennio 2006-2009. L’ambito contrattuale comprende anche,
secondo quanto stabilito dal medesimo art. 2, comma 1, sesto alinea del predetto
CCNQ, i professionisti degli enti pubblici non economici, i quali sono
collocati, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, in apposita
separata Sezione del presente CCNL.
2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del
2001.
3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai
sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il presente contratto si articola in due parti: la parte prima contiene le
disposizioni applicabili ai dirigenti dell’Area VI; la parte seconda -
identificata come “sezione separata” ai sensi dell’art. 2, comma 1, sesto
alinea, del CCNQ del 1°febbraio 2008 - contiene le disposizioni applicabili ai
soli professionisti degli enti pubblici non economici. Nella parte prima sono
dettate, ove specificamente indicato, disposizioni speciali per i dirigenti
degli enti pubblici non economici ovvero per i dirigenti delle agenzie fiscali.
Nella parte seconda, sono dettate, ove specificamente indicato, disposizioni
speciali per il personale dell’area dei professionisti ovvero per il personale
dell’area medica.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009
per la parte normativa e 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 per la parte
economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal
presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165 del
2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed
automatico sono applicati dagli enti e dalle agenzie destinatari entro trenta
giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite
dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto
dall’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
PARTE I - Disposizioni per i dirigenti dell'area
TITOLO II
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE
Art. 3
Fattispecie di responsabilità dirigenziale
1. Gli enti o le agenzie, qualora a seguito dell’espletamento delle procedure di
valutazione venga accertata l’ipotesi di responsabilità dirigenziale, ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, adottano, in relazione alla gravità dei
casi, per il personale dirigenziale a tempo indeterminato, una delle seguenti
misure:
a) affidamento di un incarico dirigenziale con un valore di retribuzione di
posizione inferiore;
b) revoca dell’incarico e sospensione, nei confronti del personale a tempo
indeterminato con qualifica dirigenziale, da ogni incarico dirigenziale per un
periodo massimo di due anni, secondo la disciplina dell’art. 4;
c) recesso dal rapporto di lavoro, nei casi di particolare gravità, secondo la
disciplina dell’art. 5 (Recesso per responsabilità dirigenziale).
2. Qualora l’incarico dirigenziale sia stato conferito con contratto a termine
ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001, la valutazione
negativa di cui al comma 1, espressa prima della scadenza dell’incarico o al
termine dello stesso, comporta:
a) per i dipendenti della stessa o di altre pubbliche amministrazioni, la
risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale e, rispettivamente, la
restituzione al profilo di inquadramento ovvero il rientro presso le
amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente
ricoperta;
b) per gli estranei alla pubblica amministrazione la revoca dell’incarico e la
risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 4
Sospensione dagli incarichi dirigenziali
1. Il dirigente, ai sensi dell’art. 21, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n.
165 del 2001, può essere sospeso dall’incarico per una durata massima di due
anni.
2. Durante il periodo di sospensione da ogni incarico dirigenziale, di cui al
comma 1, il dirigente interessato ha diritto al solo trattamento economico
stipendiale di cui agli artt.16 e 19 (Trattamento economico fisso dei dirigenti
di prima e seconda fascia); nello stesso periodo il dirigente è tenuto ad
accettare eventuali incarichi dirigenziali proposti dall’ente o dall’agenzia di
appartenenza. L’ingiustificata mancata accettazione dell’incarico comporta il
recesso da parte dell’ente o dell’agenzia, ai sensi dell’art. 5 (Recesso per
responsabilità dirigenziale).
3. L’accettazione del nuovo incarico di cui al comma 2, determina il venire meno
della sospensione disposta ai sensi del comma 1 ed al dirigente sono corrisposte
la retribuzione di posizione e quella di risultato ad esso relative.
4. Prima della scadenza del periodo massimo di due anni di sospensione, può
trovare applicazione la disciplina della risoluzione consensuale, ai sensi
dell’art. 40 (risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) del CCNL del 1°
agosto 2006; in tal caso l’importo della indennità supplementare di cui al comma
2, dello stesso art. 40, non può superare un valore corrispondente a 12
mensilità del solo stipendio tabellare. Tale importo non è pensionabile e non è
utile ai fini del trattamento di fine servizio e di quello di fine rapporto.
Art. 5
Recesso per responsabilità dirigenziale
1. La responsabilità particolarmente grave, accertata con le procedure di
valutazione adottate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia,
costituisce giusta causa di recesso. La responsabilità particolarmente grave è
correlata ad una delle seguenti ipotesi, da applicare in via alternativa:
a) al mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il
conseguimento dei fini istituzionali dell’ente o dell’agenzia, previamente
individuati nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al
dirigente;
b) alla inosservanza delle direttive generali per l’attività amministrativa e la
gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati
espressamente qualificati di rilevante interesse.
L’annullamento delle predette procedure di accertamento della responsabilità fa
venir meno il recesso.
2. Prima di formalizzare il recesso, l’ente o l’agenzia contesta per iscritto
l’addebito convocando l’interessato, per una data non anteriore al quinto giorno
dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il
dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga
necessario, l'ente o l’agenzia, in concomitanza con la contestazione, può
disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a
30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in
godimento e la conservazione dell’anzianità di servizio.
3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
CAPO II
Norme disciplinari
Art. 6
Principi generali
1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari
responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del
principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli
organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla
dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di
assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche
Amministrazioni, sono stabilite specifiche forme di responsabilità disciplinare
per i dirigenti nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di
adeguate tutele per il dirigente medesimo.
2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri
di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare,
anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare
attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le
modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità
dirigenziale, disciplinata dall’art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che viene
accertata secondo le procedure definite nell’ambito del sistema di valutazione,
nel rispetto della normativa vigente.
3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all’art. 55,
comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e
specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.
4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, adottato con Decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell’art.
54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al presente CCNL
(Allegato 1).
Art. 7
Obblighi del dirigente
1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon
andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa nonché quelli
di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105
del codice civile, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico
agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli obiettivi
di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione delle amministrazioni e di
conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia delle attività e
dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei
cittadini utenti.
3. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'ente o l’agenzia verso l'esterno, nonché
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione
e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del
D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la
migliore qualità del servizio, il dirigente deve in particolare:
a) assicurare il rispetto della legge, nonché l’osservanza delle direttive
generali e di quelle impartite dall’ente o dall’agenzia e perseguire
direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei
comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e
degli obiettivi raggiunti;
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio;
c) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e
di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all’interno
dell’ ente o dell’agenzia con gli altri dirigenti e con gli addetti alla
struttura, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e
astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque,
possono nuocere all’immagine dell’ente o dell’agenzia;
d) nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al
ruolo di dirigente pubblico, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro e la
presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento
dell’incarico affidato;
e) astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni,
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei
parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;
f) sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto
espletamento dell’attività del personale, anche di livello dirigenziale,
assegnato alla struttura, nonché al rispetto delle norme del codice di
comportamento e disciplinare, ivi compresa l’attivazione dell’azione
disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;
g) informare l’ ente o l’agenzia, di essere stato rinviato a giudizio o che nei
suoi confronti è esercitata l’azione penale;
h) astenersi dal chiedere e dall’accettare omaggi o trattamenti di favore, se
non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché
di modico valore.
5. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti
in materia di segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali,
trasparenza ed accesso all’attività amministrativa, informazione all’utenza,
autocertificazione, nonché protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.
Art. 8
Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell’art.
7 (Obblighi del dirigente), secondo la gravità dell’infrazione ed in relazione a
quanto previsto dall’art. 9 (Codice disciplinare), previo procedimento
disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le
previsioni dell’art. 9 (Codice disciplinare);
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
2. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti
disciplinari della dirigenza e per le forme ed i termini del procedimento
disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165
del 2001.
3. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
4. I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle
eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa
la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal
sistema di valutazione.
Art. 9
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali
riguardo il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni:
- la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la
rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con
la gravità della lesione del prestigio dell’ Amministrazione o con l’entità del
danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
- l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse
al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella
violazione di più persone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, già sanzionate
nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle
individuate nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave
se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di
€ 500,00, si applica, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri
del comma 1, nei casi di:
a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di
servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio
correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico
affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165 del 2001;
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza
verso i componenti degli organi di vertice dell’ Amministrazione, gli altri
dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’ente o all’agenzia
di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi
confronti è esercitata l’azione penale;
e) violazione dell’obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi
titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle
proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali
relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli
infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o
disservizio per l’ ente o l’agenzia o per gli utenti;
g) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei
singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
anche se non ne sia derivato danno all' ente o all’agenzia;
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies del D.Lgs. n. 165 del
2001.
L’importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio
dell’ente o dell’agenzia.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un
massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma
7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un
massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato
per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della
sospensione, si applica nei casi previsti dall’art. 55- sexies, comma 3, e
dall’art. 55-septies, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di
tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art.
55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di sei mesi, si
applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6, e 7, quando
sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste
dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri
dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di
lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ ente o dell’agenzia salvo che
siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n.
300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno
scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma
1, lett. b) del D.Lgs. n. 165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o
arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio,
al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del
dirigente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di
pertinenza dell’ ente o dell’agenzia o ad esso affidati;
g) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’ ente o
all’agenzia o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7;
h) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri
dipendenti;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della
dignità della persona;
j) grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini
fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7,
comma 2, della legge n. 69 del 2009.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.
n. 165 del 2001;
b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8,
anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia
già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione
dal servizio;
2) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f)
del D.Lgs. n. 165 del 2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli
che possono dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina
dell’art. 10 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto
salvo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 (Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale);
c) condanna, anche non passata in giudicato, per:
1. i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente
all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1,
lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a)
e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 267 del 2000;
2. gravi delitti commessi in servizio;
3. delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97.
d) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi,
ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
e) recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, lesivi della dignità della persona.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui
all’art. 7 (Obblighi del dirigente) quanto al tipo e alla misura delle sanzioni,
ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la
massima pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente o
dell’agenzia, secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del
D.Lgs. n. 165 del 2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve
essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15
giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni
previste dal D.Lgs. n. 150 del 2009 si applicano dall’entrata in vigore del
decreto medesimo.
Art. 10
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L’ente o l’agenzia, qualora ritenga necessario espletare ulteriori
accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la
contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la
sospensione dal lavoro dello stesso dirigente, per un periodo non superiore a
trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in
godimento.
2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo
dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma
restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di
sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato
come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di
servizio.
Art. 11
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è
obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell’incarico
dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata
dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’ente o l’agenzia non
proceda direttamente ai sensi dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice
disciplinare).
2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione e con sospensione dell’incarico anche nel caso in cui sia
sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della
libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’ente o l’agenzia
disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione
del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi
dell’art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già
previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del
codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai
delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice
penale, lett. b), e c), del D.Lgs. n. 267 del 2000. E’fatta salva
l’applicazione dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), qualora
l’ente o l’agenzia non disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.lgs. n. 165 del
2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello
penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale).
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del
2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti,
qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la
sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della
citata legge n. 97 del 2001. Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità
dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), qualora l’ente o l’agenzia
non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di
quello penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale).
5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica comunque quanto previsto
dall’art. 12 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento
penale.
6. Ove l’ente o l’agenzia proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 9,
comma 9, punto 2, (Codice disciplinare) la sospensione del dirigente disposta ai
sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del
procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio
eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa
è revocata ed il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in
presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 9, comma 9, punto 2
(Codice disciplinare), l’ente o l’agenzia ritenga che la permanenza in servizio
del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del
discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o
comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’ente o dell’agenzia
stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione
dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il
procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del
procedimento penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata,
ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice
disciplinare).
7. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono
corrisposti un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la
retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove
spettanti, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la
formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto
corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno
alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in
servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento
all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre
infrazioni, ai sensi dell’art. 12, comma 2, secondo periodo, (Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto
delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene
conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della
retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal
conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
Art. 12
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in
parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano
applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del
D.Lgs. n. 165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale
intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il
“fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non
lo ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle
previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, riprende il
procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le
disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa
ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti
oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state
contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo
illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento
riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità
stabilite dall’art. 55-ter, comma 4.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione
della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 9, comma 9, punto 2 (codice
disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una
sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non
sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha
commesso”, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto
di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del
2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla
riammissione in servizio presso l’ente o l’agenzia, anche in soprannumero nella
medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore
equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina
trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza
pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dirigente ha diritto a tutti
gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento,
tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché
della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso
di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente
superstite e ai figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al
comma 3, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso
in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno
portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le
procedure previste dal presente CCNL.
Art. 13
Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato
1. L’ente o l’agenzia, a domanda, reintegra in servizio il dirigente
illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che
ne ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza, anche in soprannumero
nella medesima sede o in altra su sua richiesta, con il conferimento allo stesso
di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del
licenziamento. Al dirigente spetta, inoltre, il trattamento economico che
sarebbe stato corrisposto nel periodo di licenziamento, anche con riferimento
alla retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento.
2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al
comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso
in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno
portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le
procedure previste dalle vigenti disposizioni.
3. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva
sottoscrizione del presente CCNL
Art. 14
Indennità sostitutiva della reintegrazione
1. L’ente o l’agenzia o il dirigente possono proporre all’altra parte, in
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all’art. 13
(Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato), il pagamento a
favore del dirigente di un’indennità supplementare determinata, in relazione
alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al
corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due
mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove
l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
- 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
- 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
- 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di
posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con
esclusione di quella di risultato.
4. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare in luogo della
reintegrazione non può successivamente adire l’autorità giudiziaria per ottenere
la reintegrazione. In caso di pagamento dell’indennità supplementare, l'ente o
l’agenzia non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal
dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità
riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Il dirigente che abbia accettato l’indennità supplementare in luogo della
reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione
dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza che ha dichiarato
l’illegittimità o la ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della
disciplina di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il
trasferimento ad altra Amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di
mensilità pari al solo periodo non lavorato.
6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva
sottoscrizione del presente CCNL.
Art. 15
La determinazione concordata della sanzione
1. L’autorità disciplinare competente ed il dirigente, in via conciliativa,
possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da
applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo
prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di
cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o
dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è
soggetta ad impugnazione.
3. L’autorità disciplinare competente o il dirigente può proporre all’altra
parte, l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha
natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla
audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art.
55-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Dalla data della proposta sono
sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del
D.Lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del dirigente e
tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le
modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei
fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura
della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta
entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla
facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa
deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della
proposta, con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento
riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art.
55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza
delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura
conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei
tre giorni successivi il dirigente, con l’eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore
aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è
formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e
dal dirigente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad
impugnazione, può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la
procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei
termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165
del 2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di
trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della
sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura
conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la
decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.
TITOLO III
TRAttamento economico
CAPO I
trattamento economico dirigenti I fascia
Art. 16
Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia
1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi
dell’art. 2, comma 2, del CCNL del 1° agosto 2006 – biennio economico 2004/2005
– nella misura lorda di € 51.329,04 comprensiva del rateo di tredicesima
mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti
importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
- dal 1° gennaio 2006 di € 53,56;
- rideterminato dal 1° gennaio 2007 in € 180,85.
2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo
lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1° gennaio 2007 è rideterminato
in € 53.680,09 per 13 mensilità.
3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all’art. 49 (Struttura della
retribuzione), comma 1, lett. c), del CCNL del 1° agosto 2006, per il
quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, è
rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 35.173,90 annui lordi,
comprensivi della tredicesima mensilità.
4. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in
godimento di ciascun dirigente.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati
a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
6. Il nuovo stipendio tabellare di cui al comma 2 ricomprende le misure
dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei dirigenti in
servizio nonché l’indennità di cui alla legge n. 334/1997.
Art. 17
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 16 (Trattamento
economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento
ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto sull'indennità
alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e
negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli
effetti dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine
rapporto, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall’articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di
posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non
versati a totale carico degli interessati.
4. All’atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è
conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Art. 18
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti di prima fascia
1. Il fondo di cui all’art. 52 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del CCNL del 1° agosto
2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico
2002-2003, è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali,
calcolati sul monte salari anno 2005 relativo ai dirigenti di prima fascia:
- 3,13 % a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- rideterminato nel 3,53 % a decorrere dal 31 dicembre 2007
2. Le risorse di cui al precedente comma concorrono anche al finanziamento degli
incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi
dell’art. 16, comma 3 ( Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima
fascia) e per la parte che residua, sono destinate alla retribuzione di
risultato.
CAPO II
trattamento economico dirigenti II fascia
Art. 19
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia, definito ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del CCNL 1° agosto 2006 – biennio economico 2004/2005 –
nella misura lorda di € 40.129,98, comprensiva del rateo di tredicesima
mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti
importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
- dal 1° gennaio 2006 di € 21,83;
- rideterminato dal 1° gennaio 2007 in € 141,386.
2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo
lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1° gennaio 2007 è
rideterminato in € 41.968,00 per 13 mensilità.
3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all’art. 49 (Struttura della
retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio
normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, è rideterminata a
decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 11.778,61 annui lordi, comprensivi del rateo
di tredicesima mensilità.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati
a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali
assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento.
6. Il nuovo stipendio tabellare di cui al comma 2 ricomprende le misure
dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei dirigenti in
servizio.
7. In relazione all’art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori
dei concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al
conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 2 e 5.
Art. 20
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 19 (Trattamento
economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento
ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità
alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e
negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli
effetti dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine
rapporto, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall’articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di
posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non
versati a totale carico degli interessati.
4. All’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali è conservata la
retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Art. 21
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e di risultato per i
dirigenti di seconda fascia
1. Per gli enti pubblici non economici, il fondo di cui all’art. 59 (Fondo per
il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL del 1° agosto 2006, per il
quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, è
ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte
salari anno 2005 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
- 2,58 % a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- rideterminato nel 2,97 % a decorrere dal 31 dicembre 2007.
2. Per le agenzie fiscali, il fondo di cui all’art. 59 del CCNL del 1° agosto
2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, è
ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte
salari anno 2005 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
- 1,95 % a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- rideterminato nel 2,35 % a decorrere dal 31 dicembre 2007.
3. Le risorse di cui al primo e secondo alinea dei commi 1 e 2 concorrono al
finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa
definita ai sensi dell’art. 19, comma 3 ( Trattamento fisso per i dirigenti di
seconda fascia) e, per la parte che residua, sono destinate alla retribuzione di
risultato.
Art. 22
Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici
dirigenziali non generali
1. Gli enti pubblici non economici e le agenzie determinano - articolandoli di
norma in tre fasce - i valori economici della retribuzione di posizione delle
funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di
cui all’art. 55 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo
2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.
2. In ciascun ente o agenzia, l’individuazione e la graduazione delle
retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed
all’interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima
attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in
modo proporzionato all’interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla
lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale,
nell’ambito dell’85 % delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui
lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo di € 11.778,61 costituisce
la parte fissa di cui all’art. 19, comma 3, (Trattamento economico fisso per i
dirigenti di seconda fascia) del presente CCNL, a un massimo di € 45.348,31.
4. Il valore della retribuzione di posizione indicato nel comma 3 può essere
elevato entro il limite massimo del 15% dello stesso dagli enti e dalle agenzie,
ove dispongano delle relative risorse nell’ambito del fondo dell’art. 21, in
presenza di strutture organizzative particolarmente complesse, approvate con gli
atti previsti dai rispettivi ordinamenti, oppure di sedi o articolazioni
periferiche che presentino situazioni di particolari difficoltà organizzative e
funzionali, anche connesse al contesto ambientale e geografico, accertate dagli
enti con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.
5. Ove gli enti pubblici non economici e le agenzie si siano avvalsi della
disciplina del comma 4, ai fini dell’applicazione della clausola di salvaguardia
dell’art. 63 del CCNL del 1° agosto 2006 per il quadriennio normativo 2002-2005 e
per il biennio economico 2002-2003, nei casi ivi previsti, non si tiene conto
della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione riconosciuta alla
funzione dirigenziale.
Art. 23
Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia
1. Al fine di sviluppare, all’interno delle amministrazioni, l’orientamento ai
risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione
accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per
tutti i dirigenti di seconda fascia sono destinate parte delle risorse
complessive di cui all’art. 21 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia),
comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilità.
2. Le somme destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono
essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non sia
possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della
predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo.
3. Gli enti o agenzie definiscono i criteri per la determinazione e per
l’erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda
fascia.
4. L’importo annuo individuale della componente di risultato di cui al presente
articolo non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della
retribuzione di posizione in atto percepita nei limiti delle risorse
disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall’applicazione del principio
dell’onnicomprensività.
Art. 24
Criteri per l’erogazione della retribuzione di
risultato ai dirigenti di seconda fascia
1. Gli enti e le agenzie definiscono i criteri per la determinazione e per
l’erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda
fascia anche attraverso apposite previsioni nei contratti individuali di ciascun
dirigente. Nella definizione dei criteri, le amministrazioni devono prevedere
che la retribuzione di risultato debba essere erogata solo a seguito di
preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e della
positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in
coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione,
previsti dalle vigenti disposizioni.
2. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base del diverso grado di
raggiungimento degli obiettivi e sul livello di capacità manageriale dimostrata
nella realizzazione degli stessi, misurati con le procedure di valutazione
previste dalle vigenti disposizioni. Nell’ottica di garantire un’effettiva
premialità, tale componente retributiva è articolata in livelli di merito, non
inferiori a tre, graduati mediante l’applicazione di specifici parametri da
definirsi nella contrattazione integrativa, che garantiscano una adeguata
differenziazione degli importi.
3. Nell’ambito di quanto previsto al comma 2 ed al fine di incentivare il
collegamento tra il sistema di valutazione delle prestazioni e l’erogazione del
trattamento accessorio, il contratto integrativo determina le quote di personale
da collocare nei livelli di merito ivi indicati, prevedendone un’effettiva
graduazione, improntata a criteri di selettività e premialità. Il personale da
collocare nella fascia più elevata, comunque non superiore ad una quota pari al
30%, viene individuato, oltre che in base al grado di raggiungimento degli
obiettivi, anche in relazione ad esiti eccellenti o comunque molto positivi
nella valutazione delle competenze organizzative e delle capacità direzionali
dimostrate.
4. Le norme di cui ai commi 2 e 3 si applicano, in via transitoria e
sperimentale, nelle more dell’attuazione del D.Lgs. n. 150 del 2009.
CAPO III
PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI
Art. 25
Indennità di bilinguismo
1. Ai sensi dell’art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ai dirigenti
degli uffici della provincia autonoma di Bolzano e degli uffici della provincia
di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l’indennità di
bilinguismo secondo i criteri e le modalità vigenti.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella
struttura della retribuzione, di cui all’art. 49 del CCNL del 1° agosto 2006,
per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, è
confermata la voce retributiva “indennità di bilinguismo”.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la misura economica dell’indennità di
bilinguismo di cui al comma 1 è rideterminata in € 240,00 mensili per dodici
mensilità.
4. Per i dirigenti degli uffici della Regione Valle d’Aosta l’indennità di
bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.
Art. 26
Responsabilità civile e patrocinio legale
1. E’ attivata per tutti i dirigenti un’assicurazione contro i rischi
professionali e le responsabilità civili, senza diritto di rivalsa verso il
dirigente, che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente è
coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Tale
assicurazione non può essere diretta alla copertura di danni erariali che i
dirigenti potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro
responsabilità amministrativo contabile.
2. A tal fine è destinata la somma di € 258,23 annui per dirigente in servizio
non coperto da polizza.
3. Ciascun ente o agenzia stipula, salvo quanto eventualmente previsto dagli
ordinamenti delle amministrazioni, polizze con la società di assicurazione,
selezionata sulla base della vigente normativa. Il dirigente che voglia
aumentare i massimali o stipulare una polizza su base volontaria è tenuto a
sottoscrivere un autonomo contratto di assicurazione distinto rispetto a quello
stipulato dall’ente o dall’agenzia, con oneri a proprio carico.
4. In attesa dell’attuazione di quanto previsto al comma 3, l’ente o agenzia
provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai dirigenti,
eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.
5. Nel caso in cui gli enti o agenzie non abbiano sottoscritto la polizza
assicurativa di cui al presente articolo, i relativi importi sono destinati, per
il solo anno di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di
risultato.
6. Ai fini della stipula dell’assicurazione di cui al presente articolo, gli
enti o le agenzie possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una
convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.
7. Resta fermo quanto previsto dall’art. 18 del D.L. n. 67 del 1997 convertito
dalla legge n. 135 del 1997.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI SPECIALI DELLA PARTE I
CAPO I
Clausole particolari per i Dirigenti delle Agenzie Fiscali
Art. 27
Norma programmatica per la polizza sanitaria integrativa
1. In sede di contrattazione integrativa, sarà valutata la possibilità delle
Agenzie del Comparto di procedere alla stipula di polizze sanitarie integrative
delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché per la
copertura del rischio di premorienza a favore del personale dipendente,
utilizzando per tale finalità quota parte delle risorse dei fondi della
dirigenza. In tale sede, sarà valutata, in particolare, anche la possibilità di
istituire allo scopo, anche in forma consorziata, un organismo a carattere
nazionale per la più conveniente gestione del servizio definendo altresì le
modalità per il controllo di detta gestione.
Art. 28
Sostituzione dei dirigenti
1. Si conferma che la disciplina dell’art. 62 del CCNL del 1° agosto 2006, per il
quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, nelle
ipotesi ivi previste, non trova applicazione nel caso di conferimento
dell’incarico ad interim:
a) ad un dirigente di prima fascia per la sostituzione di un dirigente di
seconda fascia;
b) ad un dirigente preposto ad un ufficio gerarchicamente sovraordinato a quello
rispetto al quale si è verificata la vacanza di organico o l’assenza del
dirigente che ha determinato l’esigenza della sua temporanea sostituzione.
TITOLO V
DISPOSIZIONE FINALI DELLA PARTE PRIMA
CAPO I
Art. 29
Conferma di discipline precedenti
1. Sono confermate, ove compatibili con le norme del D.Lgs. n. 150 del 2009 e non
disapplicate dal presente contratto, le disposizioni dei CCNL del 1° agosto
2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico
2002-2003.
Art. 30
Disapplicazioni
1. Con decorrenza dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL,
sono disapplicate le seguenti disposizioni:
a) con riferimento all’art. 5 (Recesso per responsabilità dirigenziale), l’art.
41 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il
biennio economico 2002-2003;
b) con riferimento agli artt. 8 (Sanzioni e procedure disciplinari) e 9. (Codice
disciplinare), l’art. 41 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio
normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.
c) con riferimento all’art. 11 (Sospensione cautelare in caso di procedimento
penale), l’art. 45 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo
2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003;
d) con riferimento all’art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale), l’art. 45 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio
normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003;
e) con riferimento all’art. 14 (Indennità sostitutiva della reintegrazione),
l’art. 43 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e
per il biennio economico 2002-2003;
f) con riferimento all’art. 22 (Retribuzione di posizione dei dirigenti di
seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali), l’art. 8 del CCNL
del 1° agosto 2006 per il biennio economico 2004-2005;
g) con riferimento all’art. 23 (Retribuzione di risultato dei dirigenti di
seconda fascia ), l’art. 58 del CCNL del 1° agosto 2006 per il quadriennio
normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003;
h) con riferimento all’art. 25 (Indennità di bilinguismo), l’art. 68 del CCNL
del 1° agosto 2006 per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio
economico 2002-2003;
i) con riferimento all’art. 26 (responsabilità civile e patrocinio legale),
l’art. 67 del CCNL del 1° agosto 2006 per il quadriennio normativo 2002-2005 e
per il biennio economico 2002-2003.
PARTE II
SEPARATA SEZIONE PER I PROFESSIONISTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
TITOLO VI
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Area dei Professionisti
Art. 31
Conferma di discipline precedenti
1. Per i professionisti degli enti pubblici non economici restano confermate,
ove compatibili con le vigenti disposizioni legislative e non disapplicate dal
presente contratto, le disposizioni del CCNL del 1° agosto 2006, per il
quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, nonché
quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro indicati nell’art. 108, comma
4, del medesimo CCNL del 1° agosto 2006.
Art. 32
Norma programmatica per i livelli differenziati di professionalità
1. Con la stipulazione del prossimo CCNL relativo al biennio economico 2008-2009
e nell’ambito delle risorse finanziarie complessivamente rese disponibili per
tale rinnovo contrattuale, i professionisti sono collocati su due livelli
retributivi, secondo le modalità e la decorrenza stabilite nel medesimo CCNL.
Art. 33
Affidamento e revoca degli incarichi di coordinamento generale
1. Gli enti conferiscono a professionisti delle singole aree professionali,
secondo le peculiari esigenze di funzionalità delle relative strutture
professionali, incarichi di coordinamento generale aventi come contenuto la
razionale distribuzione dei compiti tra i professionisti e la promozione della
necessaria uniformità di indirizzo. Essi non danno luogo a sovraordinazione
gerarchica di alcun tipo nei confronti di altri professionisti, sono di natura
temporanea e sono revocabili anche prima della scadenza.
2. Gli incarichi di coordinamento generale sono conferiti,per ciascuna area
professionale, mediante specifica procedura selettiva. Gli enti, in relazione
alle esigenze connesse alla propria organizzazione generale e all’organizzazione
del lavoro nell’ambito di ciascuna area professionale, definiscono, con gli atti
previsti dai propri ordinamenti, i requisiti, i criteri, i contenuti e le
modalità di svolgimento della procedura selettiva nonché i criteri per la
determinazione della durata degli incarichi di coordinamento generale nonché
quelli per la revoca, anche anticipata, degli stessi.
3. Il presente articolo, limitatamente all’affidamento e la revoca degli
incarichi di coordinamento generale, sostituisce la disciplina dell’art. 35 del
CCNL del 16.2.1999.
Art. 34
Norme disciplinari
1. Per i professionisti degli enti pubblici non economici, in materia di
procedimento e sanzioni disciplinari, continuano a trovare applicazione le
disposizioni dell’art. 40, comma 2, del CCNL del 16.2.1999, ove compatibile con
le previsioni degli articoli da 55 a 55-quinquies del D.Lgs. n. 165 del 2001.
CAPO II
AREA MEDICA
Art. 35
Conferma di discipline precedenti
1. Per il personale dell’Area medica degli enti pubblici non economici restano
confermate, ove compatibili con le vigenti disposizioni legislative e non
disapplicate dal presente contratto, le disposizioni del CCNL del 1° agosto
2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico
2002-2003 nonché quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro già
indicati nell’art. 108, comma 4, del medesimo CCNL del 1° agosto 2006.
Art. 36
Norme disciplinari
1. Per il personale dell’Area medica degli enti pubblici non economici, in
materia di procedimento e sanzioni disciplinari, continuano a trovare
applicazione le disposizioni dell’art. 40, comma 2, del CCNL del 16.2.1999, ove
compatibile con le previsioni degli articoli da 55 a 55-quinquies del D.Lgs. n. 165
del 2001.
TITOLO VII
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Area dei Professionisti e Area del personale Medico
Art. 37
Incrementi dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell’area dei professionisti
e nell’area medica, come stabiliti dall’art. 10 e dalla tabella B allegata al
CCNL del 1° agosto 2006, per il biennio economico 2004-2005, sono incrementati
degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata
tabella 1, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione
del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla
allegata tabella 2.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati
a titolo di indennità di vacanza contrattuale
Art. 38
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell’art. 37 hanno
effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento
di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell'art. 37 sono computati
ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica
del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di fine
servizio, del trattamento di fine rapporto, della indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si
considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
3. Si conferma quanto previsto dall’art. 98, comma 3, dall’art. 99, comma 3,
nonché dagli artt. 104, comma 3, e 105, comma 3, del CCNL del 1° agosto 2006,
per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003
Art. 39
Fondo dell’area dei professionisti
1. Il fondo dell’area dei professionisti di cui all’art. 101 del CCNL del 1°
agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico
2002-2003, comprensivo degli aumenti derivanti dall’art. 12 del CCNL del 1°
agosto 2006, per il biennio economico 2004-2005, è incrementato dei seguenti
importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2005 relativo all’area dei
professionisti:
- del 2,46% a decorrere dal 1.1.2007;
- rideterminato nel 2,85 % a decorrere dal 31 dicembre 2007
2. Le indennità dei professionisti legali e le indennità professionali dei
professionisti di area diversa da quella legale di cui all’art. 101, comma 5,
del 1° agosto del CCNL del 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il
biennio economico 2002-2003, comprensive degli aumenti derivanti dall’art. 12 del
CCNL del 1° agosto 2006, per il biennio economico 2004-2005, corrisposte a
carico del fondo di cui al presente articolo, sono ulteriormente incrementate, a
decorrere dall’1.1.2007, di un importo annuo lordo pari a € 540,00 per dodici
mensilità.
Art. 40
Fondo dell’Area medica
1. Il fondo dell’area medica di cui all’art. 107 del CCNL del 1° agosto 2006,
per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003,
comprensivo degli aumenti derivanti dall’art. 14 del CCNL del 1° agosto 2006, per
il biennio economico 2004-2005, è incrementato dei seguenti importi percentuali,
calcolati sul monte salari anno 2005 relativo all’area medica:
- dell’1,83 % a decorrere dall’1.1.2007;
- rideterminato nel 2,22 % a decorrere dal 31 dicembre 2007
2. Le componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici – nei valori
di cui all’art. 107, comma 3, del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e
biennio economico 2002-2003, comprensive degli aumenti derivanti dall’art. 14 del
CCNL del 1° agosto 2006, per il biennio economico 2004-2005 - corrisposte a
carico del fondo di cui al presente articolo, sono ulteriormente incrementate, a
decorrere dal 1.1.2007, di un importo annuo lordo per dodici mensilità pari a €
540,00.
CAPO II
PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI
Art. 41
Integrazioni alla disciplina su responsabilità civile e patrocinio legale
1. L’ente assume iniziative per provvedere tempestivamente alla copertura
assicurativa della responsabilità civile dei professionisti e del personale
dell’Area medica esposti ai relativi rischi, nonché dei correlati oneri di
patrocinio legale, in relazione ai danni arrecati dagli stessi a terzi nello
svolgimento dell’attività professionale, con esclusione dei fatti ed omissioni
commessi con dolo o colpa grave. Tale assicurazione non può essere diretta alla
copertura di danni erariali che i professionisti e il personale dell’area medica
potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità
amministrativo contabile.
2. Per i professionisti, gli oneri connessi alla copertura assicurativa
collettiva, di cui al comma 1, comprensiva degli oneri di assistenza legale, in
ogni stato e grado del giudizio, sono assunti dagli enti, anche a tutela dei
propri diritti e interessi, anche mediante l’utilizzo delle risorse destinate a
servizi sociali a favore del personale interessato, secondo modalità che saranno
concordate in sede di contrattazione integrativa.
3. Per il personale dell’area medica, gli oneri connessi all’attuazione della
copertura assicurativa continuano a trovare copertura nelle risorse del fondo
della suddetta area medica di cui all’art. 107 del CCNL del 1° agosto 2006, per
il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.
4. Ai fini della stipula della copertura assicurativa di cui al presente
articolo, gli enti possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una
convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.
5. Ciascun ente stipula, salvo quanto eventualmente previsto dai propri
ordinamenti, polizze con la società di assicurazione selezionata sulla base
della vigente normativa. Il professionista o il personale dell’Area medica che
voglia aumentare massimali o “area” di rischi o stipulare una polizza su base
volontaria è tenuto a sottoscrivere un autonomo contratto di assicurazione
distinto rispetto a quello stipulato dall’ente o dall’agenzia, con oneri a
proprio carico.
6. In attesa dell’attuazione della copertura assicurativa di cui al presente
articolo, l’ente provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate
dai professionisti o dal personale dell’Area medica, eccetto le ipotesi di dolo
e colpa grave.
Art. 42
Norma finale
1. Per le categorie di personale destinatarie del presente CCNL con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato instaurato a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai fini
della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine rapporto non
possono essere considerate utili se non le voci relative ad emolumenti, anche
fissi e continuativi, già riconosciute quiescibili dalle norme legislative e
contrattuali. Per il medesimo personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato già instaurato alla date del 31.12.2000 e, quindi, non
destinatario della disciplina del TFR, di cui all’Accordo Nazionale Quadro del
29 luglio 1999, resta ferma la disciplina in atto presso gli Enti per la
determinazione dell’indennità di anzianità ex art. 13 Legge n. 70/1975.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI DELLA PARTE SECONDA
CAPO I
Art. 43
Disapplicazioni
1. Con decorrenza dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL,
sono disapplicate le seguenti disposizioni:
a) con riferimento all’art. 33 (Affidamento e revoca degli incarichi di
coordinamento generale), l’art. 35 del CCNL del 16/2/1999;
b) con riferimento all’art. 41, (Integrazione alla disciplina su responsabilità
civile e patrocinio legale) l’art. 37 del CCNL del 16.2.1999, l’art. 3, comma 6,
del CCNL dell’8.1.2003, gli artt. 86 e 91 del CCNL del 1° agosto 2006, per il
quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
ARAN
COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
L’Aran ed il Commissario di Governo per la provincia di Bolzano dichiarano che,
ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 752 del 1976 e successive modificazioni ed
integrazioni, il Commissario stesso, per il tramite di un suo delegato, ha
partecipato alle trattative relative alla definizione dell’indennità di
bilinguismo di cui all’art. 25 (Indennità di bilinguismo). Pertanto, tale
tematica non potrà essere suscettibile di ulteriori integrazioni con i
successivi accordi cui rinvia l’art. 1, comma 3, del presente contratto.
Restano, invece, demandati alla contrattazione di raccordo gli altri aspetti che
possono incidere sulle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 752 del 1976.
In tale sede, il delegato del Commissario di Governo ha evidenziato l’esigenza
che si possa avviare un processo di perequazione degli importi dell’indennità di
bilinguismo applicati nell’ambito del pubblico impiego.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti concordano sull’esigenza che nei confronti dei dirigenti di cui all’art. 25
(Indennità di bilinguismo), siano tenute in considerazione le specifiche
peculiarità professionali e gestionali connesse al principio del bilinguismo,
nell’ambito delle procedure di valutazione adottate in base alle disposizioni
vigenti in materia.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti concordemente sollecitano l’attenzione degli Enti dell’Area VI ad una
costante, precisa e puntuale applicazione delle vigenti disposizioni
contrattuali in materia di formazione ed aggiornamento professionale del
personale destinatario del presente CCNL.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti concordano nel ritenere che le disposizioni del presente contratto
collettivo trovano applicazione anche nei confronti dei dirigenti dei Monopoli
di Stato.
Tabella 1
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
|
Area |
Posizione
economica |
dal 1° gennaio 2006 |
Rideterminato (1) dal 1° gennaio 2007 |
| MEDICA |
II livello - tempo pieno |
26,17 |
166,91 |
| I livello - tempo pieno |
20,72 |
141,69 |
| II livello - tempo definito |
19,60 |
124,98 |
| I livello
- tempo definito |
14,84 |
101,43 |
| PROFESSIONISTI |
II livello differenziato |
30,93 |
158,05 |
| I livello differenziato |
25,87 |
132,21 |
| Livello base |
20,33 |
103,90 |
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2007 comprende ed
assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2006.
Tabella
2
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
|
Area |
Posizione
economica |
dal 1° gennaio 2006 |
dal 1° gennaio 2007 |
| MEDICA |
II livello - tempo pieno |
38.632,45 |
40.321,33 |
| I livello - tempo pieno |
30.589,12 |
32.040,76 |
| II livello - tempo definito |
28.928,88 |
30.193,44 |
| I livello
- tempo definito |
21.898,48 |
22.937,56 |
| PROFESSIONISTI |
II livello differenziato |
39.476,98 |
41.002,42 |
| I livello differenziato |
33.022,90 |
34.298,98 |
| Livello base |
25.951,23 |
26.954,07 |
ALLEGATO 1
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che
qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti
pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il
Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia
di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le
altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non
siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi
enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di
buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri
compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni,
anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività
che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad
evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità
di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e
assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di
ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni
di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio
dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano
titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e
informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a
quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei
cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme
giuridiche in vigore.
7 Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione
delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie
competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte
dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in
occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico
valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da
decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre
utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente
non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il
quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il
dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad
associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi
siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si
tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
(Trasparenza negli interessi finanziari.)
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto
nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione
le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo
in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha
parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte
nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del
dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce
ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro
il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso
o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,
procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo
svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse
economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3 Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi
remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la
parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad
alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria
spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze
dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui
dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di
mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi
compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo
personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o
servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione
alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in
ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella
trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro
da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela
dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni
pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il
dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o
azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare
sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il
dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione
che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di
qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei
servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di
consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di
qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad
alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato
la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le
quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel
caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui
abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi
informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e
personale.
Art. 13
(Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo
tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati
conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa
con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento
tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici,
specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure;
osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita
risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
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