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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELLA DIRIGENZA DELL'AREA VI
(ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E AGENZIE FISCALI)
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
In data 21 luglio 2010 alle ore 13,15 ha avuto luogo l’incontro per la
definizione dell’Ipotesi di CCNL della dirigenza dell’Area VI (Enti Pubblici Non
Economici e Agenzie Fiscali) tra:
L’ARAN:
nella persona del Commissario Straordinario Cons.
Antonio Naddeo (firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
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Organizzazioni sindacali |
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Confederazioni sindacali |
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| Epne |
CISL FPS |
(firmato) |
CISL |
(firmato) |
| Agenzie Fiscali |
CISL FPS |
(firmato) |
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| Epne |
ANMI FEMEPA |
(firmato) |
RDB CUB |
(firmato) |
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| Epne |
FIALP CISAL |
(firmato) |
CISAL |
(firmato) |
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| Epne |
UIL PA |
(firmato) |
UIL |
(firmato) |
| Agenzie Fiscali |
UIL PA |
(firmato) |
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| Epne |
FP CIDA |
(firmato) |
CIDA |
(firmato) |
| Agenzie Fiscali |
CIDA UNADIS |
(firmato) |
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| Epne |
CGIL FP |
(firmato) |
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(firmato) |
| Agenzie Fiscali |
CGIL FP |
(firmato) |
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| Epne |
FLEPAR |
(firmato) |
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| Epne |
ANMIL INAIL |
(firmato) |
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Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro dell’Area VI
della dirigenza degli Enti Pubblici non Economici e delle Agenzie Fiscali per
il biennio economico 2008-2009.
INDICE
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Campo di applicazione, durata e decorrenza del CCNL
PARTE I -
DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL’AREA
TITOLO II -
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I -
TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI I FASCIA
Art. 2 -
Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia
Art. 3 -
Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 4 -
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti di prima fascia
CAPO II -
TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI II FASCIA
Art. 5 -
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
Art. 6 -
Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 7 -
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i
dirigenti di seconda fascia
PARTE II -
SEPARATA SEZIONE PER I PROFESSIONISTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
TITOLO III -
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I -
AREA DEI PROFESSIONISTI E AREA DEL PERSONALE MEDICO
Art. 8 -
Incrementi dello stipendio tabellare
Art. 9 -
Effetti dei nuovi stipendi
Art. 10 -
Fondo dell’Area dei professionisti
Art. 11 -
Fondo dell’Area medica
CAPO II -
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DELL’AREA DEI PROFESSIONISTI
Art. 12 -
Livelli differenziati di professionalità
Art. 13 -
Oneri per l’iscrizione agli albi professionali
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
DELLA DIRIGENZA DELL'AREA VI
(ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E AGENZIE FISCALI)
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del CCNL
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale
dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, appartenente all’Area VI, di cui all'art.
2, comma 1, sesto alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 1°
febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della
dirigenza per il quadriennio 2006-2009. L’ambito contrattuale comprende anche,
secondo quanto stabilito dal medesimo art. 2, comma 1, sesto alinea del predetto
CCNQ, i professionisti degli enti pubblici non economici, i quali sono
collocati, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, in apposita
separata Sezione del presente CCNL.
2. Il presente contratto si articola in due parti: la parte prima contiene le
disposizioni applicabili ai dirigenti dell’Area VI; la parte seconda -
identificata come “sezione separata” ai sensi dell’art. 2, comma 1, sesto
alinea, del CCNQ del 1°febbraio 2008 - contiene le disposizioni applicabili ai
soli professionisti degli enti pubblici non economici. Nella parte prima sono
dettate, ove specificamente indicato, disposizioni speciali per i dirigenti
degli enti pubblici non economici ovvero per i dirigenti delle agenzie fiscali.
Nella parte seconda, sono dettate, ove specificamente indicato, disposizioni
speciali per il personale dell’area dei professionisti ovvero per il personale
dell’area medica.
3. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre
2009 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi
articoli.
4. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal
presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165 del
2001.
5. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del
2001.
6. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le
disposizioni dei precedenti CCNL.
PARTE I
DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL’AREA
TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI I FASCIA
Art. 2
Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia
1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi
dell’art. 16, comma 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il
biennio economico 2006-2007, nella misura lorda di € 53.680,09, comprensiva del
rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date
sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13
mensilità:
- dal 1° gennaio 2008 di € 57,31;
- rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 132,10.
2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo
lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1° gennaio 2009 è rideterminato
in € 55.397,39 per 13 mensilità.
3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all’art. 49 (Struttura della
retribuzione), comma 1, lett. c), del CCNL del 1° agosto 2006, per il
quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, come
incrementata dall’art. 16, comma 3, del CCNL per il quadriennio normativo
2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è rideterminata, a decorrere dal
1° gennaio 2009, in € 36.299,70 annui lordi, comprensivi della tredicesima
mensilità.
4. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in
godimento di ciascun dirigente.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati
a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
6. Il nuovo stipendio tabellare di cui al comma 2 ricomprende le misure
dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei dirigenti in
servizio nonché l’indennità di cui alla legge n. 334/1997.
Art. 3
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 2 (Trattamento
economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento
ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto sull'indennità
alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e
negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli
effetti dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine
rapporto, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall’articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di
posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non
versati a totale carico degli interessati.
4. All’atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è
conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Art. 4
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti di prima fascia
1. Il fondo di cui all’art. 52 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del CCNL del 1° agosto
2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico
2002-2003, come integrato dall’art. 18 del CCNL per il quadriennio normativo
2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è ulteriormente incrementato
dell’importo percentuale del 2,07%, calcolato sul monte salari dei dirigenti di
prima fascia, relativo all’anno 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.
2. Le risorse di cui al precedente comma concorrono anche al finanziamento degli
incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi
dell’art. 2, comma 3 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima
fascia) e per la parte che residua, sono destinate alla retribuzione di
risultato.
3. Per il solo anno 2009, il fondo cui al comma 1 è ulteriormente incrementato
di un importo una tantum pari a € 376,30, per dirigente in servizio presso gli
enti pubblici non economici alla data del 31 dicembre 2007.
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI II FASCIA
Art. 5
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia, definito ai sensi
dell’art. 19, comma 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il
biennio economico 2006-2007, nella misura lorda di € 41.968,00, comprensiva del
rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date
sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13
mensilità:
- dal 1° gennaio 2008 di € 23,49;
- rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 103,30.
2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo
lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1° gennaio 2009 è
rideterminato in € 43.310,90 per 13 mensilità.
3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all’art. 49 (Struttura della
retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio
normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, come incrementata
dall’art. 19, comma 3, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il
biennio economico 2006-2007, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
in € 12.155,61 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati
a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali
assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento.
6. Il nuovo stipendio tabellare di cui al comma 2 ricomprende le misure
dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei dirigenti in
servizio.
Art. 6
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 5 (Trattamento
economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento
ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità
alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e
negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli
effetti dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine
rapporto, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall’articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di
posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non
versati a totale carico degli interessati.
4. All’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali è conservata la
retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Art. 7
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i
dirigenti di seconda fascia
1. Per gli enti pubblici non economici, il fondo di cui all’art. 59 (Fondo per
il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL del 1° agosto 2006, per il
quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, come
integrato ai sensi dell’art. 21, comma 1, del CCNL per il quadriennio normativo
2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è ulteriormente incrementato
dell’importo percentuale del 1,70%, calcolato sul monte salari dei dirigenti di
seconda fascia relativo all’anno 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.
2. Per le agenzie fiscali, il fondo di cui all’art. 59 del CCNL del 1° agosto
2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, come
integrato ai sensi dell’art. 21, comma 2, del CCNL per il quadriennio normativo
2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è ulteriormente incrementato
dell’importo percentuale del 1,47%, calcolato sul monte salari dei dirigenti di
seconda fascia relativo al 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.
3. Le risorse di cui al primo e secondo comma concorrono al finanziamento degli
incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi
dell’art. 5, comma 3 ( Trattamento fisso per i dirigenti di seconda fascia) e,
per la parte che residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.
4. Per il solo anno 2009, il fondo cui ai commi 1 è ulteriormente incrementato
di un importo una tantum pari a € 208,50, per ogni dirigente in servizio presso
gli enti pubblici non economici alla data del 31 dicembre 2007.
PARTE II
SEPARATA SEZIONE PER I PROFESSIONISTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
AREA DEI PROFESSIONISTI E AREA DEL PERSONALE MEDICO
Art. 8
Incrementi dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell’area dei professionisti
e nell’area medica, come stabiliti dall’art. 37 e dalla tabella 1 allegata al
CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico
2006-2007, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità,
indicati nella allegata tabella 1, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione
del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla
allegata tabella 2.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati
a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
Art. 9
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell’art. 8 hanno
effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento
di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell'art. 8 sono computati
ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica
del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di fine
servizio, del trattamento di fine rapporto, della indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si
considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
3. Si conferma quanto previsto dall’art. 98, comma 3, dall’art. 99, comma 3,
nonché dagli artt. 104, comma 3, e 105, comma 3, del CCNL del 1° agosto 2006,
per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003
Art. 10
Fondo dell’Area dei professionisti
1. Il fondo dell’Area dei professionisti di cui all’art. 101 del CCNL del 1°
agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico
2002-2003, comprensivo degli aumenti derivanti dall’art. 39, comma 1, del CCNL
per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è
ulteriormente incrementato dell’importo percentuale del 1,60%, calcolato sul
monte salari dell’anno 2007 relativo all’area dei professionisti, con decorrenza
dal 1° gennaio 2009.
2. Le indennità dei professionisti legali e le indennità professionali dei
professionisti di area diversa da quella legale di cui all’art. 101, comma 5,
del 1° agosto del CCNL del 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il
biennio economico 2002-2003, comprensive degli aumenti derivanti dall’art. 39,
comma 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio
economico 2006-2007, corrisposte a carico del fondo di cui al presente articolo,
sono ulteriormente incrementate, a decorrere dall’1.1.2009, di un importo annuo
lordo pari a € 455,00 per dodici mensilità.
3. Per il solo anno 2009, il fondo cui al comma 1 è ulteriormente incrementato
di un importo una tantum pari a € 163,90, per ogni professionista in servizio
alla data del 31 dicembre 2007.
Art. 11
Fondo dell’Area medica
1. Il fondo dell’Area medica di cui all’art. 107 del CCNL del 1° agosto 2006,
per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003,
comprensivo degli aumenti derivanti dall’art. 40, comma 1, del CCNL per il
quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è
incrementato ulteriormente dell’importo percentuale del 1,24%, calcolato sul
monte salari dell’anno 2007 relativo all’area dei medici, con decorrenza dal 1°
gennaio 2009.
2. Le componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici – nei valori
di cui all’art. 107, comma 3, del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e
biennio economico 2002-2003, comprensive degli aumenti derivanti dall’art. 14 del
CCNL del 1° agosto 2006, per il biennio economico 2004-2005 e dall’art. 40, comma
2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico
2006-2007, corrisposte a carico del fondo di cui al presente articolo, sono
ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1 gennaio 2009, di un importo annuo
lordo pari a € 455,00 per dodici mensilità.
3. Per il solo anno 2009, il fondo cui al comma 1 è ulteriormente incrementato
di un importo una tantum pari a € 163,90, per ogni dipendente dell’area medica
in servizio alla data del 31 dicembre 2007.
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DELL’AREA DEI PROFESSIONISTI
Art. 12
Livelli differenziati di professionalità
1. Gli enti istituiscono, per il personale dell’area professionisti, con
decorrenza dal 31 dicembre 2009, due livelli differenziati di professionalità,
con accesso dall’esterno al primo livello e successivo sviluppo nel secondo
livello, per un contingente pari rispettivamente al 60% ed al 40% della
dotazione organica di ciascuna delle diverse professionalità previste
dall’ordinamento degli enti stessi.
2. Nel primo livello, sono collocati i professionisti che, nella precedente
struttura dei livelli differenziati, erano inseriti nel primo livello
professionale nonché quelli che, alla data del 31 dicembre 2009, erano ancora
collocati nel livello di base.
3. Per lo sviluppo dal primo al secondo livello, sulla base del requisito del
compimento di un periodo minimo di effettivo servizio di sei anni nel primo
livello, sono stabiliti i seguenti criteri:
a) esiti della valutazione dell’attività svolta dal professionista, anche con
riferimento ad un periodo pluriennale;
b) conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca
professionale;
c) altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di
appartenenza, comunque collegati alla specifica competenza professionale;
d) la valutazione dell’esperienza professionale posseduta.
4. Il passaggio dal primo livello al secondo livello avviene mediante apposita
procedura selettiva. Le modalità della suddetta procedura di selezione nonché
eventuali ulteriori criteri e requisiti, aggiuntivi a quelli previsti dal comma
3, sono stabiliti dagli enti, nel rispetto del vigente sistema di relazioni
sindacali.
5. Ai fini dell’ammissione alle procedure selettive per il passaggio al secondo
livello professionale, per i professionisti di cui al comma 2, già inseriti nel
livello di base e collocati nel primo livello con decorrenza dal 31 dicembre
2009, ai fini del computo del periodo di servizio effettivo di sei anni, si
tiene conto solo del servizio prestato dalla suddetta data del 31 dicembre 2009.
6. Con decorrenza dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL, è
integralmente disapplicata la disciplina dell’art. 13 del CCNL del 1° agosto
2006, biennio economico 2004-2005, dell’art. 85 del CCNL del 1°agosto 2006 per il
quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003; dell’art.
87 del CCNL dell’11.10.1996 e dell’art. 43, commi da 12 a 15, del DPR n. 43 del
1990.
Art. 13
Oneri per l’iscrizione agli albi professionali
1. Nei casi in cui l’iscrizione negli elenchi speciali di determinati albi
professionali sia richiesta come requisito per l’esercizio delle attività del
professionista, questi cura tutti gli adempimenti necessari per il periodico
rinnovo dell’iscrizione stessa, assumendosi anche il pagamento della quota
annuale a tal fine prevista.
2. La contrattazione integrativa può prevedere la rimborsabilità della quota
annuale di iscrizione agli albi professionali con oneri a carico delle risorse
stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti, con specifico riferimento all’Area dei professionisti, assumono
l’impegno per una revisione, in occasione del CCNL per il triennio 2010-2012,
degli attuali contingenti dei livelli differenziati di professionalità,
nell’ambito delle risorse a disposizione per tale rinnovo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In vista del prossimo rinnovo contrattuale, le parti concordano sulla necessità
di effettuare le dovute verifiche della esatta consistenza del monte retributivo
di riferimento per il personale dirigenziale delle Agenzie Fiscali i cui attuali
valori sono, ad oggi, allineati a quelli dell’Area I dalla quale provengono.
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