A
seguito del parere favorevole espresso in data 5 maggio 2000 dal Comitato di
Settore sul testo dell’accordo relativo al CCNL 1998-2001 dell’area della
dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. nonché della certificazione della
Corte dei Conti, in data 24 maggio 2000, sull’attendibilità dei costi
quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 8
giugno 2000 alle ore 9,30 ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN:
nella persona del Presidente – Prof. Carlo Dell’Aringa
(Firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
|
OO.SS.
di categoria
|
|
Confederazioni
sindacali
|
|
|
ANAAO/ASSOMED
|
Firmato |
COSMED
|
Firmato |
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CIMO–ASMD
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Firmato |
|
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UMSPED
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Firmato |
|
|
|
CIVEMP
(SIVEMP - SIMET)
|
Firmato |
|
|
|
FED. CISL
MEDICI - COSIME ……. |
Firmato |
CISL
|
Firmato |
|
FESMED
(ACOI,ANMCO,AOGOI,SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO) |
Firmato |
|
|
|
ANPO
|
Firmato |
|
|
|
CGIL MEDICI
|
Firmato |
CGIL
|
Firmato |
|
FED.
UIL FNAM, FIALS –
Nuova
ASCOTI, CUMI AMFUP
|
Firmato |
UIL
|
Firmato |
Al termine
della riunione, le parti, dopo aver dato corso alla correzione degli errori
materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l’allegato Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
alla dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.
per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999.
Quadriennio
normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999
Art. 28, comma 4:
il riferimento
corretto è all’art. 27, comma 7 e non comma 6;
Art. 30, comma 4:
il riferimento esatto è alla
clausola “di cui all’art. 38, comma 5 secondo periodo e successivi”, anziché secondo periodo;
Art.
37:
precisato meglio che l’importo è
comprensivo
della tredicesima mensilità;
Art.
38, comma 1, lett. a):
il riferimento è all’art. 36, comma 4;
Art. 38, comma 3:
aggiungere dopo “1996” “, fatta salva l’applicazione dell’art.
34.”;
Art. 39, comma 8
ultima riga: ai
sensi degli artt. 28 e 29;
Art. 47, comma 3:
sostituire artt. 30
e 44 con “di cui agli
artt. 44, commi 5 e 6 e 45”;
Tabelle n. 3 e n. 4: stipendio
medici a tempo definito L.
33.028.000 e non 33.000.000 (cfr. art. 3 CCNL 5.12.1996 II biennio economico
1996-1997)
Dichiarazione congiunta n. 4:
il riferimento è all’art. 25,
comma 3, anziché u.c.
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
dell’area
RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 1998-2001
Parte
normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
INDICE
PARTE
PRIMA
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
CAPO I - Metodologie di relazioni
Art.
3 - Obiettivi e
strumenti
Art.
4 - Contrattazione
collettiva integrativa
Art.
5 - Tempi e procedure
per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art.
6 - Informazione, concertazione,
consultazione e Commissioni paritetiche
Art.
7 -
Coordinamento
regionale
Art.
8 - Comitati
per le pari opportunità
CAPO II -
I
soggetti sindacali e titolarità delle prerogative
Art.
9 - Soggetti sindacali
Art.
10 - Composizione delle delegazioni
CAPO III - Procedure di raffreddamento dei
conflitti
Art. 11 - Clausole
di raffreddamento
Art.
12 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi
TITOLO III - RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art.
13 - Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti
Art.
14 - Periodo di prova
CAPO II - Struttura del rapporto
Art.
15 - Caratteristiche del rapporto
di lavoro
Art.
16 - Orario di lavoro dei dirigenti
Art.
17 - Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa
CAPO III
- Interruzioni
e sospensioni della prestazione
Art.
18 - Sostituzioni
Art.
19 – Aspettativa
CAPO IV
- Mobilità
Art.
20 - Mobilità volontaria
Art.
21 - Comando
CAPO V - Estinzione del rapporto di lavoro
Art.
22 - Risoluzione consensuale
Art.
23 -
Comitato dei Garanti
CAPO VI - Istituti di peculiare interesse
Art. 24 - Coperture assicurative
Art.
25 - Patrocinio legale
TITOLO IV - INCARICHI DIRIGENZIALI E VALUTAZIONE
DEI DIRIGENTI
CAPO I - Incarichi dirigenziali
Art.
26 - Graduazione delle funzioni
Art.
27 - Tipologie di incarico
Art.
28 - Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali.
Criteri e procedure.
Art.
29 - Affidamento e revoca degli incarichi di direzione
di struttura complessa
Art.
30 - Norma transitoria
CAPO II - Verifica e valutazione dei dirigenti
Art.
31 - Verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti
Art.
32 - La valutazione dei dirigenti
Art.
33 - Effetti della valutazione
Art.
34 - Effetti della valutazione negativa
PARTE
SECONDA
TITOLO I - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I - Struttura della retribuzione
Art. 35 - Struttura della
retribuzione dei dirigenti
CAPO II - Trattamento economico dei dirigenti con
rapporto di lavoro esclusivo
Art.
36 - Incrementi
contrattuali e stipendio tabellare
Art.
37 - Indennità Integrativa Speciale ed Indennità di specificità
medico-veterinaria
Art.
38 - Norma transitoria per i dirigenti
già di II livello
Art.
39 - La retribuzione di posizione
Art.
40
-
Indennità per incarico di
direzione di struttura complessa
Art.
41 - Equiparazione
Art.
42 - Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro
CAPO III - Trattamento economico dei rapporti di lavoro ad
esaurimento
Art.
43 - Incrementi e stipendi tabellari
dei medici a tempo definito e dei veterinari esercitanti la libera
professione extramuraria
Art.
44 - Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito ed altri
rapporti
CAPO IV - Incarichi e trattamento economico dei dirigenti con
rapporto di lavoro non esclusivo
Art.
45 - Incarichi
Art.
46 - Trattamento economico fondamentale
Art.
47 - Retribuzione di posizione e di risultato
Art.
48 - Trattamento
economico dei dirigenti in caso di revoca dell’opzione per l’attività
libero professionale extramuraria
CAPO V
Art.
49 - Effetti dei benefici economici
TITOLO II - IL
FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DEL
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I - I fondi
aziendali
Art.
50 - Fondo per: indennità di
specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento o indennità per i
dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa
Art. 51 - Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
Art. 52 - Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità
della prestazione individuale
Art.
53 - Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o
dei servizi
PARTE
TERZA
TITOLO I
CAPO I - La
libera professione intramuraria dei dirigenti medici e veterinari
con rapporto di lavoro esclusivo
Art.
54 - Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici
Art.
55 - Tipologie di attività libero professionali
Art.
56 - Disciplina transitoria
Art.
57 - Criteri generali per la
formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi
Art.
58 - Altre
attività a pagamento
Art.
59 - Attività
professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione
Art.
60 -
Attività non rientranti nella
libera professione intramuraria
Art. 61 - Norma
di rinvio
PARTE
QUARTA
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
62 - Disposizioni particolari
Art.
63 - Norme di rinvio
Art.
64 - Norma programmatica
Art.
65 - Disapplicazioni e sostituzioni
ALLEGATO
N. 9
Dichiarazioni congiunte ed a verbale
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
dell’area
RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
Parte
normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
PARTE
I
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Capo I
Art.
1
Campo
di applicazione
1. Il
presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici,
odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di
cui all’Art. 2, comma 1 punto IV, dell’Accordo quadro per la definizione
delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998.
2. Ai
dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.),
si applica il contratto collettivo di cui al comma 1. Sino all’inquadramento
definitivo dei dirigenti nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i
contratti collettivi dei comparti di provenienza, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 62, comma 2.
3. Per i
dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità
di applicazione degli istituti normativi sono definite dal CCNL del 5 agosto
1997 ed eventuali ulteriori modifiche del presente CCNL.
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine
"Dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti
i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari. Nella
citazione "dirigenti medici" sono compresi gli odontoiatri.
5. Nel
testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle
da ultimo apportate dal
d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato,
integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo
1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come “d.lgs. n. 502 del 1992” e
“d.lgs. n. 29 del 1993”. Il
testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato
nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale testo è stato
ulteriormente integrato con il d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.
Pertanto, la dizione “d.lgs.
n. 29 del 1993” è riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le
modificazioni. L’atto aziendale di cui all’art. 3 bis del d.lgs. 229/1999 è
riportato come “atto aziendale”.
6.
Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti (ivi comprese
le IPAB aventi finalità sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale di cui
all’art. 6, commi 1 e 2 del CCNQ per la definizione dei comparti di
contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998
è riportato nel testo del presente contratto come
“aziende”.
7. Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni
aziendali” si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs.
502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri
provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i
termini “unità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi”
si indicano genericamente articolazioni interne delle Aziende, così come
individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi regionali di
organizzazione. Per la definizione di struttura semplice o complessa si fa
rinvio all’art. 27.
8. Il
riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di tutte le
modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II
biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei citati
contratti non disapplicate né modificate dal presente, l’eventuale
riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come “Dirigente con
incarico di direzione di struttura complessa” e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento agli
incarichi di cui all’art. 27 lett. b), c) e d).
Art.
2
Durata,
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1.
Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31
dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 1998 fino al
31 dicembre 1999 per la parte economica.
2.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data
di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione, che avviene al
momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle
procedure di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 29 del 1993, è comunicata da
parte dell’A.RA.N. con idonea pubblicità
di carattere generale alle aziende ed enti
destinatari che danno attuazione
agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico nei successivi 30 giorni dalla data di comunicazione.
3. Alla
scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno
tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
4. Per
evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre
mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta
la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo
del lavoro del 23 luglio 1993 e le
procedure degli artt. 51 e 52 del
d.lgs.
n. 29 del 1993.
6. In sede
di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’Accordo di
cui al comma precedente.
Titolo
II
RELAZIONI
SINDACALI
CAPO
I
METODOLOGIE DI RELAZIONI
Art. 3
Obiettivi
e strumenti
1.
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle
responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è
riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei
dirigenti con l'esigenza
delle aziende di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza
dei servizi erogati alla collettività.
2. Il
predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni
sindacali, che si articola nei seguenti
modelli relazionali:
a) contrattazione
collettiva a livello nazionale;
b)
contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda,
sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c)
concertazione, consultazione ed
informazione. L’insieme di tali istituti realizza i principi della
partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni
Paritetiche;
d)
interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art.
4
Contrattazione
collettiva integrativa
1. In sede
aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando
le risorse dei fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52.
2. In
sede di contrattazione collettiva integrativa sono
regolate le seguenti materie:
A)
individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere
esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto
previsto dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali relativi all’area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1)
la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell’art. 52 da
destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali
affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502/1992,
dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini
dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta
retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi
assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali
raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria
verifica almeno trimestrale, secondo
le modalità previste dall’art. 65 del CCNL 5.12.1996;
2) l’attuazione dell’art. 43 legge 449/1997 ;
3) la distribuzione tra i fondi delle risorse aggiuntive
assegnate ai sensi degli artt. 50
e 52;
4)
le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi
previsti dall’art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) della retribuzione
collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli
incarichi conferiti ;
5)
lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al loro
interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari
istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della
riduzione di organico derivante da stabili
processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria
regionale;
C)
linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell’attività
di formazione manageriale e aggiornamento dei dirigenti, anche in relazione
all’applicazione dell’art. 16 bis e segg. Del d.lgs. 502/1992;
D)
pari opportunità, con le procedure indicate dall’art. 8 anche per le
finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125 ;
E)
criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme
relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione
nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs. n. 626 del 1994 e nei
limiti stabiliti dall’accordo quadro relativo all’attuazione dello stesso
decreto;
F)
implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative,
tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o
riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla
professionalità e mobilità dei dirigenti ;
G)
criteri generali per la definizione dell’atto di cui all’art. 54, comma 1
per la disciplina e l’organizzazione dell’attività
libero professione intramuraria nonché per l’attribuzione dei
relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. Fermi restando i principi di
comportamento delle parti indicati nell’art. 11,
sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente
implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico,
decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza
che sia raggiunto l’accordo tra le parti, queste
riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di
decisione. D’intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri
trenta giorni.
4. I contratti
collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti
risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie
stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
Art.
5
Tempi
e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
integrativo
1. I contratti
collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica
sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente CCNL che, per
loro natura, richiedano tempi di negoziazione
diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione
e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale.
2. L’azienda
provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative entro trenta giorni da
quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2, per l'avvio
del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con
i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale.
A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata
a tale organismo entro 5 giorni corredata dall’apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il
contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è
effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda ovvero da
un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro
cinque giorni.
4.
I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5.
Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN il contratto
integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
Art.
6
Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
1.
Gli istituti dell’informazione, concertazione e consultazione sono
così disciplinati:
A)
INFORMAZIONE:
-
L’azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il
confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa
periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 10,
comma 2, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere
finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli
uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei
fondi previsti dal presente contratto.
-
Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la
contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la
consultazione, l’informazione
è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l’
informazione dovrà essere preventiva o successiva.
-
Ai fini di una
più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con
cadenza almeno annuale ed, in
ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione
degli uffici e dei servizi ovvero per l’innovazione tecnologica nonché per
gli eventuali processi di dismissione,
esternalizzazione e
trasformazione degli stessi.
B)
Concertazione
-
I soggetti di cui alla
lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta
scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
-
affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
-
articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
-
gli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei
dirigenti sul trattamento economico;
-
articolazione dell’orario e dei piani per assicurare le emergenze ;
- condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione
consensuale.
-
La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano
entro le quarantotto ore dalla data
di ricezione della richiesta e si
conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa
richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale
risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al
termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
C)
Consultazione
-
La consultazione dei soggetti di cui alla lett. A), prima dell’adozione
degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è
facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a)
organizzazione e disciplina di strutture ed uffici,
ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale,
nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche;
b)
casi di cui all’art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
2. Allo scopo di
assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell’azienda
è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle
dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni
bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in
relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende ovvero alla
riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente,
l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi,
ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all’art. 8, hanno
il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’azienda
è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
La composizione dei citati organismi
che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve
comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso
ciascuna Regione è costituita una Conferenza permanente con rappresentanti
delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell’organo di governo
degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto, nell’ambito della quale, almeno due volte
l’anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di
programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono
verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché
gli effetti derivanti dall’applicazione del presente contratto, con
particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche
della formazione, dell’occupazione e l’andamento della mobilità.
4.
É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell’ARAN, della
Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto, nell’ambito della quale almeno una volta
l’anno, sono verificati gli effetti derivanti dall’applicazione di esso
con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le
politiche della formazione e dell’occupazione e l’andamento della
mobilità.
Art.
7
Coordinamento
regionale
1.
Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali
regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di
categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà
gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie aventi
riflessi sugli istituti disciplinati dal
presente contratto al fine di verificarne lo stato di attuazione, con
particolare riguardo a quelli sottoindicati:
a)
formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’
aggiornamento professionale e la formazione permanente;
b)
verifica dell’ entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di
risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie
ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette
a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale,
assunti in applicazione del d.lgs. 229/1999, per ricondurli a
congruità, fermo restando il valore della spesa regionale;
c)
perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini dell’applicazione
dell’art. 41, relativo all’equiparazione
del ex IX livello al X
livello non qualificato del DPR
384/1990;
d)
perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini dell’applicazione
dell’art. 42, relativo alla corresponsione dell’indennità di esclusività
di rapporto;
2. In attesa della
perequazione di cui alle lettere c) e d) le aziende
garantiscono l’erogazione di quanto previsto dalle norme richiamate
alle scadenze indicate dal contratto.
3. I protocolli stipulati per l’applicazione delle lettere c) e d) del
comma 1 saranno inviati all’ARAN per il monitoraggio della spesa in
relazione all’utilizzo delle risorse finalizzate agli istituti richiamati.
Comitati per le pari opportunità
1. I
Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda nell’ambito
delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 comma 2, svolgono i
seguenti compiti:
a)
raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione
è tenuta a fornire;
b)
formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2 punto D);
c) promozione di
iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione
sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi
della legge n. 125/1991.
2. I
Comitati, presieduti da un
rappresentante dell’azienda, sono costituiti da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente
CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda. Il presidente del
Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto
un componente supplente.
3. Nell’ambito
dei vari livelli di relazioni
sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate,
sentite le proposte
formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per
favorire effettive condizioni di parità
dei dirigenti nel lavoro e nello sviluppo professionale, che tengano
conto anche della loro posizione in
seno alla famiglia:
-
accesso ai corsi di formazione manageriale;
-
processi di mobilità;
-
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi
sociali.
4. Le
aziende favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli
strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito
lavorativo, i risultati del
lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale
sulle condizioni delle dirigenti all’interno
delle aziende, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione
occupazionale in relazione alla presenza nelle varie discipline nonché sulla
partecipazione ai processi formativi.
5.
I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla
costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati
nell’incarico per un solo mandato.
CAPO
II
I
SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA' DELLE PREROGATIVE
Art.
9
Soggetti
sindacali
1.
In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area
venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da
appositi accordi, i soggetti sindacali nei
luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite
espressamente ai sensi dell’art. 19 legge 300/1970 dalle organizzazioni
sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali,
2.
Per effetto del comma 1, il complessivo monte dei permessi sindacali fruibile,
pari ad 81 minuti per dirigente stabilito dall’art. 8, comma 1 del contratto
collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché sulle altre prerogative sindacali del 7.8.1998, compete con
le modalità stabilite dall’art. 10 del medesimo accordo solo ai
sottoindicati dirigenti sindacali:
-
componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma
1, ai sensi dell’art. 19 della legge 300/970;
-
componenti delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a
partecipare alla contrattazione collettiva integrativa;
3. Ai dirigenti
sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non
coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al comma 2 competono i soli
permessi di cui all’art. 11 del citato CCNQ del 7 agosto 1998.
4. In
attesa degli accordi
del comma 1, la rappresentatività
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto
esclusivamente al fine della
ripartizione del contingente dei permessi aziendali sarà accertata in
ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto
al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato.
5. Per la
titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’art.
13, comma 1 del CCNQ del 7.8.1998.
Art.
10
Composizione
delle delegazioni
1.
La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita
come segue:
-
dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o da un suo delegato;
-
dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati appositamente
individuati dall’azienda.
2.
Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
-
da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all’art. 9,
comma 1;
-
dai componenti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali
firmatarie del presente CCNL;
3.
Il dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui
all’art. 9 non può far parte della delegazione trattante di parte pubblica.
4.
Le aziende possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa,
dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO
III
PROCEDURE
DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art.
11
Clausole
di raffreddamento
1. Il
sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed
orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel
rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo
alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva
integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli
delle parti non implicando l’obbligo di addivenire a un accordo nelle
materie previste dall’art. 4, comma 3. Le parti, comunque, compiono ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3.
Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione
o la consultazione, nel quale le parti
non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle previste
relazioni sindacali.
Art.
12
Interpretazione
autentica dei contratti collettivi
1.
Quando insorgano controversie aventi
carattere di generalità sull’interpretazione dei contratti collettivi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano entro trenta giorni dalla
richiesta allo scopo di definire consensualmente il significato della clausola
controversa. L’eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all’articolo
51 del d.lgs. 29 del 1993 o quelle previste dall’art. 5, per i
contratti collettivi integrativi, sostituisce la clausola in questione
sin dall’inizio della vigenza del contratto.
2. La
medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di
generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le
controversie.
TITOLO
III
Rapporto
di Lavoro
CAPO
I
Costituzione
del Rapporto di Lavoro
Art.
13
Il
contratto individuale di lavoro dei dirigenti
1.
L’assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha
come presupposto l’espletamento delle procedure concorsuali e selettive
previste dai DD. PP.RR. 483 e 484 del 1997.
2.
L’assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato ha
come presupposto l’espletamento delle procedure
selettive richiamate dall’art. 16 del CCNL del 5 dicembre 1996 come
integrato dal CCNL del 5 agosto 1997 nonché quelle individuate dall’art. 15
septies del d.lgs. 502/1992.
3.
l’assunzione, con la quale si costituisce il rapporto di lavoro dei
dirigenti, avviene mediante la stipulazione del contratto individuale.
4. Il contratto individuale che è regolato da disposizioni di legge, normative
comunitarie e dal presente contratto richiede la forma scritta. In esso sono
comunque indicati:
a)
tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato);
b)
data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a
tempo determinato;
c)
area e disciplina di appartenenza;
d)
incarico conferito e relativa tipologia tra quelle indicate nell’art.
27, obiettivi generali da
conseguire, durata dell’incarico stesso che è sempre a termine, modalità
di effettuazione delle verifiche, valutazioni
e soggetti deputati alle stesse;
e) il trattamento economico
complessivo corrispondente al rapporto di lavoro ed incarico conferito,
costituito dalle:
-
voci del trattamento fondamentale di cui all’art. 35 lett. A) ;
-
voci del trattamento economico
accessorio di cui all’art. 35 lett. B) ove spettanti;
f) indennità di
esclusività del rapporto nella misura spettante;
g) periodo di
prova ove previsto;
h)
sede di destinazione;
5. Il
contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai
contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del
contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo,
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento
delle procedure concorsuali o selettive dei commi 1 e 2, che ne costituiscono
il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto
di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
6. L’azienda,
prima di procedere all’assunzione, mediante il contratto individuale,
invita l’interessato a presentare la documentazione prescritta dalla
normativa vigente, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
7. Nei
contratti individuali di lavoro stipulati dopo il 31.12.1998 deve essere,
altresì, inserita la clausola di esclusività del rapporto di lavoro la cui
mancata sottoscrizione impedisce di dar luogo alla stipulazione del contratto.
A tal fine, l’interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare,
fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa dall’art. 19, di non avere
altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del d.lgs. n.
29 del 1993, dalla legge 662/1996 e dall’art. 72 L. 448/1998. Nell’ipotesi
in cui l’azienda, nel periodo 1 gennaio 30 luglio 1999 abbia stipulato il
contratto individuale senza l’inserimento della predetta clausola, agli
effetti dell’opzione si applica l’art. 15.
8.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 6, l’azienda comunica di non
dar luogo alla stipulazione del contratto.
9. Il
contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per
il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con le
procedure dei commi 1 e 2, anche se il dirigente è già in servizio presso l’azienda
ovvero di conferimento dell’incarico
di direttore di dipartimento ai sensi dell’ art. 17 bis del d.lgs.
502/1992.
10. Il
contratto individuale deve essere, altresì, stipulato nel caso di assunzione
per il conferimento di incarico di
direttore di distretto qualora ricorra l’ipotesi prevista dall’art.
3 sexies, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 502/1992, che prefigura
particolari modalità di conferimento dell’ incarico.
11.
Per i dirigenti neo assunti il contratto individuale, decorso il periodo di
prova, è integrato con le
modalità del comma 12, per le ulteriori specificazioni
concernenti l’incarico conferito ai sensi dell’art. 28.
12. Nel
corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto
individuale eccetto quanto previsto al comma 9, è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito
assenso.
13. Nella
stipulazione dei contratti individuali le aziende non possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in
contrasto con norme di legge.
Art.
14
Periodo
di prova
1.
L’art. 15 del CCNL del 5 dicembre 1996, in relazione all’istituzione
del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria è così sostituito:
“1.
Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente o
coloro che - già dirigenti della stessa o altra azienda o ente del comparto -
a seguito di pubblico concorso cambino
area o disciplina di appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi, possono
essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato
nella medesima qualifica e disciplina presso altra azienda o ente del
comparto. Sono, altresì, esonerati
dalla prova per la medesima disciplina i dirigenti la cui qualifica è stata
unificata ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 502/1992.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del
solo servizio effettivo prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli
altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai
sensi dell’art. 72 del d.lgs. 29/1993. In caso di malattia il dirigente ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata
della prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di
infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art.
25, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3,
sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non
in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di
indennità sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal
comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dell’azienda deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la
retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio;
spettano, altresì, al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i
ratei di tredicesima mensilità.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato alla scadenza.
9. Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra
azienda del comparto, durante il periodo di prova, è concessa una
aspettativa per motivi personali senza diritto alla retribuzione, ai sensi
dell’art. 19. In caso di mancato superamento dello stesso ovvero di
applicazione del comma 5 il dirigente rientra nella azienda
con la qualifica di provenienza. La disposizione si applica anche in
caso di vincita di concorso presso altra amministrazione di diverso comparto.
10.
Non sono soggetti al periodo di prova i dirigenti ai quali sia
conferito l’incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi e con le
procedure previste dall’art. 15 e segg. del d.lgs. 502/1992. In tali casi
può trovare applicazione,
a richiesta, quanto previsto dall’art. 19 comma 6.”
CAPO
II
STRUTTURA
DEL RAPPORTO
Art.
15
Caratteristiche
del rapporto di lavoro
1.
Il rapporto di lavoro dei dirigenti assunti
a tempo indeterminato o determinato dopo il 31.12.1998 è esclusivo. La norma,
eccetto i casi di mobilità di cui all’art. 20 i quali non dando luogo a
novazione del rapporto di lavoro ne mantengono le
caratteristiche in atto al momento del trasferimento, si applica anche
in tutte le ipotesi in cui successivamente a tale data venga stipulato un
nuovo contratto individuale con dirigenti già in servizio al 31 dicembre 1998
ovvero venga modificato uno degli aspetti del rapporto di lavoro con
particolare riguardo al conferimento degli incarichi di direzione di
struttura.
2. Il
rapporto di lavoro è esclusivo anche nei confronti di tutti i dirigenti che
alla data dell’entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 abbiano optato per l’esercizio
dell’attività libero professionale intramuraria.
3. I
dirigenti già in servizio alla data del 31.12.1998 che abbiano optato per l’esercizio
dell’attività libero professionale extramuraria possono passare, a domanda,
al rapporto di lavoro esclusivo. A tal fine, entro il 14 marzo 2000, i
dirigenti interessati sono tenuti a comunicare all’azienda l’opzione in
ordine al rapporto esclusivo. La mancata comunicazione esplicita entro il
predetto termine vale come assenso per il rapporto esclusivo.
4. Il
dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al
rapporto di lavoro non esclusivo. La revoca dell’opzione all’esercizio
della libera professione extramuraria può essere invece esercitata entro il
31 dicembre di ogni anno, con le modalità previste dall’art. 48.
5.
Il rapporto di lavoro esclusivo comporta
la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie
funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza
professionale nell’area e disciplina di appartenenza.
6.
Il rapporto di lavoro dei dirigenti del
comma 3 che abbiano mantenuto l’opzione per l’esercizio della libera
professione extramuraria comporta totale disponibilità nell’ambito dell’impegno
di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e
lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende -
secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di
lavoro esclusivo e sulla base
delle indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le equipes
interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i
singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui
le stesse devono essere effettuate.
Art. 16
Orario
di lavoro dei dirigenti
1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda, i dirigenti
titolari di uno degli incarichi di cui all' art. 27
comma 1, lett. b), c) e d) assicurano la propria presenza in servizio
ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall’art. 6, comma 1 lett. B), in
modo flessibile l’impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della
struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in
relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali
richiesti all’equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione
delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell’art. 65,
comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell’assegnazione degli obiettivi annuali
ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria
per la realizzazione di detti programmi. L’impegno di servizio necessario
per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali
eccedenti l’orario dovuto di
cui al comma 2 è negoziato con
le procedure e per gli effetti dell’art.
65, comma 6 citato.
2.
L’orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore
settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza
raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività
gestionali e/o professionali, correlate all’incarico affidato e conseguente
agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica,
ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all’impegno
di servizio di cui ai commi 1 e 2 è
verificato trimestralmente con le procedure di cui al comma 7 dell’art. 65
del CCNL 5 dicembre
1996.
4. Nello svolgimento dell’orario di lavoro previsto per i dirigenti
medici e veterinari, quattro ore dell’orario settimanale sono destinate ad
attività non assistenziali, quali l’aggiornamento professionale, la
partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale
riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può
essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di
norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di
servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra
specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo
in aggiunta alle assenze previste dall’art. 23, comma 1, primo alinea del
CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso
compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non
può in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro. Per
i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all’aggiornamento
sono dimezzate.
5. La presenza del dirigente
medico nei servizi ospedalieri
delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in
sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell’arco
delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna
programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei
turni di guardia, ai sensi dell’art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996. Con l’articolazione
del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne,
la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di
emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L’azienda individua i
servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione
per la copertura dell’intero arco delle 24 ore.
6.
La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere
assicurata nell’arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla
settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva
articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le procedure di
cui al comma 1. Con l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco
delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria è
destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano
nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le
emergenze vengono assicurate mediante l’istituto della pronta disponibilità
di cui all’art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve eventuali altre
necessità da individuare in sede aziendale, con le procedure indicate negli
artt. 6, 7 del presente contratto e 20 comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996.
7. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo
già di I o II livello
dirigenziale sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
8.
Tutti i dirigenti medici
di cui al comma 1,
indipendentemente dall’esclusività del rapporto
sono tenuti ad assicurare i
servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 19 e 20 del
CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti veterinari la presente clausola riguarda
i servizi di pronta disponibilità.
Art. 17
Orario
di lavoro dei dirigenti
con
incarico di direzione di struttura complessa
1. Nell’ambito
dell’assetto organizzativo dell’azienda, i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
assicurano
la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro,
articolando in modo flessibile il relativo orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono
preposti, all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli
obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto
dall’art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché
per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e
ricerca finalizzata.
CAPO
III
INTERRUZIONI
E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
Art.
18
Sostituzioni
1.
In caso di assenza per ferie o
malattia o altro
impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è
affidata dall’azienda ad altro dirigente
con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso
preventivamente individuato con cadenza annuale.
Analogamente si procede nei
casi di altre articolazioni aziendali che,
pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l’atto
aziendale più strutture complesse.
2.
Nei casi di assenza previsti dal
comma 1 da parte del dirigente
con incarico di direzione di struttura complessa,
la sostituzione è
affidata dall’azienda ad altro dirigente della struttura medesima con
rapporto di lavoro esclusivo, indicato
all’inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che
- a tal fine - si avvale dei seguenti criteri:
a)
il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice
ovvero di alta specializzazione;
b)
valutazione comparata del
curriculum dei dirigenti interessati.
3.
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici
che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il
massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’
incarico di struttura semplice.
4.
Nel caso che l’assenza
sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente
interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente
necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR.
483 e 484/1997 ovvero dell’art.
17 bis del d.lgs. 502/1992. In tal caso può
durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
5. Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti,
sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento
di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali -
ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art.
71 del d.lgs. 29/1993 e della legge 816/1985
e successive modifiche o per distacco sindacale, l’azienda applica il
comma 4 e provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di
lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa
concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6.
Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato
ai sensi del comma 5, è
disciplinato dall’art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL
del 5 agosto 1997. La disciplina dell’incarico conferito è quella prevista
dall’art. 15 e seguenti del d.lgs. 502/1992 e dal presente contratto
per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili. Il
contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo
ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro
in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico
ed è soggetto alla verifica e valutazione di cui all’art. 31.
7.
Le sostituzioni previste dal presente articolo
non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito
del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato
della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun
emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si
protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una
indennità mensile di L. 1.036.000 e per la sostituzione di cui al comma 3 di
L. 518.000. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse
o del fondo dell’art. 50 o di quello dell’art. 52 per tutta la durata
della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo
di sostituzione anche se ripetuto
nel corso dello stesso anno. L’indennità può, quindi, essere corrisposta
anche per periodi frazionati.
8.
Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi
precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad
altro dirigente con corrispondente incarico.
9.
In prima applicazione la disciplina del presente articolo decorre dal
sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente CCNL e, da tale data
è disapplicato l’art. 121 del DPR. 384/1990. Nel medesimo termine le
aziende possono integrare le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo i
propri ordinamenti, previa consultazione dei soggetti dell’art. 10, comma 2.
Art. 19
Aspettativa
1.
Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono
essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia
senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per un periodo
massimo di dodici mesi nel triennio.
2.
Al fine del calcolo del triennio si applicano le medesime regole previste per
le assenze per malattia.
3.
I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche
frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli
artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996.
4.
L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi
che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dirigente a
riprendere servizio nel termine appositamente prefissato.
5.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso nei confronti del dirigente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 4.
6.
L’aspettativa è concessa per un periodo massimo di sei mesi, a richiesta,
anche al dirigente assunto presso la stessa o altra azienda con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa,
ai sensi dell’art. 15 e segg. del d.lgs. 502/1992.
7.
In deroga a quanto previsto dai comma 1 e 6, al dirigente già a tempo
indeterminato, assunto presso la stessa o altra azienda ovvero in altre
pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità
europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, l’aspettativa
è concessa per tutta la durata del contratto di lavoro a termine anche nell’ipotesi
di cui all’art. 18, commi 4 e
5.
8.
E’ disapplicato l’art. 28 del CCNL 5 dicembre 1996.
CAPO IV
MOBILITA’
Art. 20
Mobilità volontaria
1.
La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del
comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in
presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dirigente
che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di
destinazione e nel rispetto dell’area e disciplina di appartenenza del
dirigente stesso.
2.
Il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non venga
concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di
tre mesi.
3.
La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo
personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento degli incarichi
di cui all’art. 27, comma 1, lettere b), c)
o d) per i dirigenti con meno di cinque anni di attività,
l’azienda di destinazione tiene conto dell’insieme delle
valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti
amministrazioni. Qualora ne ricorrano le condizioni, si applica l’art. 28,
comma 5.
4.
La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente con
incarico di direzione di struttura complessa, comporta nel trasferimento, la
perdita di tale incarico. L’azienda o l’ente di destinazione provvederanno
all’affidamento al dirigente trasferito di uno degli incarichi tra quelli
previsti dall’art. 27, comma 1 lett. b)
e c), tenuto conto della clausola precedente.
L’incarico di
direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova
azienda con le procedure dell’art. 29, comma 1.
5. Il comma 1 si applica
anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei dirigenti
da e verso le aziende e gli
enti del comparto sanità, purché le amministrazioni interessate
abbiano dato il proprio
nulla osta.
6. E’ confermata l’applicazione del comma 16 dell’art.
37 del CCNL del 5 dicembre 1996.
7.
Sono disapplicati gli artt. 82, 83, 84, 85
del DPR 384/1990 ed il comma 10 dell’art. 39 del CCNL del 5 dicembre
1996.
Art.
21
Comando
1. Per comprovate esigenze di
servizio la mobilità del dirigente può essere attuata anche attraverso l’istituto
del comando tra aziende ed enti
del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni
di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso.
2. Il comando è disposto per tempo
determinato ed in via eccezionale con
il consenso del dirigente alla cui spesa
provvede direttamente ed a proprio carico l’azienda o l’amministrazione
di destinazione.
3. Il posto lasciato disponibile
dal dirigente comandato non può essere coperto per concorso
o qualsiasi altra forma di mobilità.
4. I posti vacanti, temporaneamente
ricoperti dal dirigente comandato, sono considerati disponibili sia ai fini
concorsuali che dei trasferimenti.
5. Il comando può essere disposto
anche nei confronti del dirigente per il quale sia in corso il periodo di
prova, purché la conseguente esperienza professionale sia considerata utile a
tal fine dall’azienda e previa
individuazione delle modalità con le quali
le amministrazioni interessate ne formalizzeranno l’avvenuto
superamento.
6. Per finalità di aggiornamento,
il dirigente può chiedere un comando finalizzato per periodi di tempo
determinato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed internazionali
od altri organismi di ricerca che abbiano dato il proprio assenso.
7. Il comando del comma 6 è senza assegni e non può superare
il periodo di due anni nel quinquennio, ferma
restando l’anzianità di servizio maturata nel periodo di comando agli
effetti concorsuali.
8. Ove il comando sia giustificato
dall’esigenza dell’azienda per il compimento di studi speciali o per l’acquisizione
di tecniche particolari, al dirigente comandato sono
corrisposti gli assegni e, per un periodo non superiore a sei mesi, il
trattamento di missione.
9. Sono disapplicati
gli artt. 44 e 45, commi 4
e segg. del DPR 761/1979.
CAPO
V
ESTINZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
22
Risoluzione
consensuale
1. L’azienda o il dirigente
possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro.
2. La risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di processi di
ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli
oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli
incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della
qualifica dirigenziale, con la conseguente
ridefinizione delle relative competenze.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l’azienda,
disciplina i criteri generali delle condizioni, dei requisiti e dei
limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i quali, prima
della loro definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art.
6, lett. B).
4. In applicazione dei commi precedenti, l’azienda può erogare una
indennità supplementare nell’ambito della effettiva capacità di spesa del
rispettivo bilancio. La misura dell’indennità può variare fino ad un
massimo di 24 mensilità, comprensive: dello stipendio tabellare, dell’
indennità integrativa speciale, dell’ indennità di specificità medico –
veterinaria
e di esclusività del
rapporto in godimento, degli
assegni personali o dell’indennità di incarico di struttura complessa ove
spettanti nonché della retribuzione di posizione complessiva in atto.
Art.
23
Comitato
dei Garanti
1. Entro
tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto,
presso ciascuna Regione è istituito un Comitato dei Garanti, composto
da tre membri, chiamato ad esprimere parere preventivo sulle ipotesi di
recesso proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti nei casi e con il
rispetto delle procedure previsti dall’art. 36
del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 34 del presente contratto che,
per quanto attiene l’accertamento delle responsabilità dirigenziali,
sostituisce l’art. 59 ivi
citato.
2. Il
presidente è nominato dalla Regione tra magistrati od esperti con specifica
qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell’organizzazione,
del controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanità.
3. Gli
altri componenti sono nominati, uno dalla Regione stessa sentito l’organismo
di coordinamento dei direttori generali delle aziende, l’altro esperto,
designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto entro dieci giorni dalla richiesta. In mancanza, di
designazione unitaria detto componente è sorteggiato dalla Regione, tra i
designati, nei dieci giorni successivi.
4. Le nomine di cui ai commi precedenti devono avvenire entro un mese
dall’entrata in vigore del presente contratto e devono prevedere anche i
componenti supplenti.
5. Il
recesso è adottato previo conforme parere del Comitato che deve essere
espresso improrogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta, termine decorso il quale l’azienda
può procedere al recesso.
6. Il
comitato dei garanti dura in carica tre
anni ed i suoi componenti non sono rinnovabili.
7. Le
procedure di recesso in corso all’entrata in vigore del presente contratto
sono sospese per il periodo di tre mesi necessario alla costituzione del
Comitato dei Garanti, decorso inutilmente
il quale avvengono con le
procedure dell’art. 36 e seguenti del CCNL 5.12.1996.
ISTITUTI
DI PECULIARE INTERESSE
Art. 24
Coperture
assicurative
1. Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per
garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei
dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25, per le
eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente
alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza
diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2.
Al fine di pervenire ad una omogenea quanto
generalizzata copertura assicurativa per tutti i dirigenti
del SSN è istituita una commissione paritetica
nazionale formata dai rappresentanti di tutte le regioni e dalle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per la
realizzazione, attraverso forme consortili delle stesse Regioni,
di un fondo nazionale che consenta di provvedere alla predetta tutela mediante la sottoscrizione di accordi quadro con compagnie di
assicurazione appositamente selezionate secondo le vigenti disposizioni di
legge, ai quali le aziende aderiscono.
3.
Per il raggiungimento di tale scopo, la Commissione paritetica indicherà
le modalità di costituzione, gli
organi di gestione, le modalità di funzionamento, il sistema dei controlli
del predetto fondo e la decorrenza dei versamenti. Il fondo sarà
costituito - come base - dagli apporti economici prestabiliti dalla
Commissione a carico delle singole aziende e finanziati dalle stesse con le risorse già destinate alla copertura assicurativa ed
in misura media pro- capite di L 50.000 mensili, trattenute sulla voce
stipendiale prevista dalla commissione stessa, a carico dei dirigenti per la
copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale.
4.
La Commissione paritetica dovrà
ultimare i propri lavori entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente
contratto.
5.
Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti
autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di
servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente
al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi
è fatto salvo il diritto del dirigente al
rimborso delle altre spese
documentate ed autorizzate dall’azienda per lo svolgimento del servizio.
6.
La polizza di cui al comma 5 è rivolta alla copertura dei rischi, non
compresi nell’assicurazione obbligatoria,
di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del
dirigente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui
sia autorizzato il trasporto.
7.
Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’azienda
sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di
cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto
alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
8.
I massimali delle polizze di cui al
comma 7 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti
danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.
9.
Gli importi liquidati dalle società assicuratrici
per morte o gli esiti delle lesioni personali, in base alle polizze
stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo,
sono detratti – sino alla concorrenza - dalle somme eventualmente
spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
10.
Sono disapplicati l’art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l’art.
88 del DPR 384/1990.
Art.
25
Patrocinio
legale
1.
L’azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura
di un procedimento di responsabilità civile,
contabile
o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti
connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei
compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista
conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del
procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente
da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso.
2.
Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione
di quello indicato dall’azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri
saranno interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione
favorevole del procedimento, l’azienda
procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa
a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non
potrà essere inferiore alla tariffa
minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al
dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare
inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L’azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente
condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per
averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall’azienda
per la sua difesa.
4.
E’ disapplicato l’art. 41 del DPR 270/1987.
TITOLO
IV
incarichi
dirigenziali
e valutazione dei dirigenti
CAPO
I
incarichi dirigenziali
Art.
26
Graduazione
delle funzioni
1. L’art.
da 51 del CCNL 5 dicembre 1996
relativo alla graduazione delle funzioni ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari è confermato
salvo per i commi 4 e 6 che
sono sostituiti dai
seguenti:
“4.
La graduazione delle funzioni
dirigenziali - alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico del ruolo unico della dirigenza medico veterinaria - è
effettuata dalle aziende con le modalità indicate nel comma 2, in modo
oggettivo e, cioè, indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di
lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o - per quelli già di I livello
- dalla originaria provenienza da posizioni
funzionali o economiche del DPR
384/1990. La graduazione consente di collocare ciascun incarico nelle fasce
previste dagli artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996, determinando la
corrispondente retribuzione di posizione del dirigente cui l’incarico è
conferito. La graduazione delle funzioni è sottoposta a revisione periodica
secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. B).”
“6. La disciplina del
conferimento degli incarichi prevista dagli articoli seguenti del presente
capo entra in vigore con il contratto e presuppone, altresì, che le aziende
ed enti, qualora non ancora attivate, realizzino le seguenti innovazioni:
a)
l’attuazione dei principi di razionalizzazione
previsti dal d.lgs. 29/1993;
b)
la ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni
dirigenziali ai sensi del d.lgs. 229/1999;
c)
l’applicazione del d.lgs. 286/1999, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del
decreto stesso.”
Art.
27
Tipologie
di incarico
1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici
e veterinari sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi
sono ricompresi l’incarico di direttore di dipartimento, di distretto
sanitario o di presidio ospedaliero di cui al d.lgs. 502/1992;
b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica
e di controllo.
d) incarichi di natura professionale conferibili ai
dirigenti con meno di cinque anni di attività.
2. La definizione della
tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera elencazione
che non configura
rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale
discende esclusivamente dall’ assetto organizzativo aziendale e dalla
graduazione delle funzioni.
3. Per “struttura” si intende l’articolazione interna
dell’azienda alla quale è attribuita con l’atto di cui all’art.
3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di
risorse umane, tecniche o finanziarie.
4. Per struttura complessa - sino all’emanazione dell’atto
di indirizzo e coordinamento previsto dall’ art. 15 quinquies, comma 6 del
d.lgs. n. 502 del 1992 e del conseguente atto aziendale - si considerano
tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex II livello.
5. Tra le strutture complesse per Dipartimento si
intendono quelle strutture individuate dall’azienda per l’attuazione di
processi organizzativi integrati. I Dipartimenti aziendali, comunque siano
definiti (strutturali, integrati, funzionali, transmurali etc), rappresentando
il modello operativo delle aziende, svolgono attività professionali e
gestionale. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie
all’assolvimento delle funzioni attribuite. I Dipartimenti sono articolati
al loro interno in strutture complesse e strutture semplici a valenza
dipartimentale.
6. I Distretti sono le strutture individuate dall’azienda,
ai sensi dell’art. 3 quater del d.lgs. 502/1992, per assicurare i servizi di
assistenza primaria relativa alle attività sanitarie e di integrazione socio
sanitaria. Ad essi sono assegnate
le risorse di cui al comma 3, necessarie all’assolvimento delle funzioni
attribuite con contabilità separata all’interno del bilancio aziendale.
7. Per struttura semplice
si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia
quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate
della responsabilità ed autonomia di cui al comma 3.
8. Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni funzionali
della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico
professionali che producono prestazioni quali – quantitative complesse
riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di
riferimento.
9. Per incarichi professionali si intendono quelli
che hanno rilevanza all’interno della struttura di assegnazione e
si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una
competenza specialistico – funzionale di base
nella disciplina di appartenenza.
10. Sino all’adozione dell’atto aziendale, gli
incarichi di cui al comma 1, lett. b), c) e d)
corrispondono, nell’ordine, a quelli previsti dall’art. 56, comma
1, fascia b) ed a quelli di cui all’ art. 57 fasce a) e b) del CCNL 5 dicembre 1996.
11.
Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa
sono conferiti solo ai dirigenti con
rapporto di lavoro esclusivo. Ai dirigenti che abbiano optato per l’attività
libero-professionale extramuraria, si
applica quanto previsto dall’art. 45.
12.
Nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di struttura complessa dovrà
essere data piena attuazione al principio della separazione fra i poteri di
indirizzo e controllo ed i poteri di gestione ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.
29/1993. A tali strutture ed al loro interno
dovrà essere applicato il principio dell’art. 14 del d.lgs. 29/1993,
richiamato dall’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art.
28
Affidamento
e revoca degli
incarichi dirigenziali
Criteri
e procedure
1.
Ai dirigenti, all’atto della prima assunzione
sono conferibili solo
incarichi di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia da
esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con
funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle
attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di
valutazione e verifica di cui all’art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del
1992.
2.
Gli incarichi del comma 1 sono
conferiti dall’azienda su proposta del dirigente responsabile della
struttura di appartenenza - decorso il periodo di prova -
con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale
stipulato ai sensi dell’art. 13, comma 11.
3.
Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono
conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di
natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio
e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’art. 27,
comma 1 lett. b) e c).
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono
conferiti dall’azienda, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell’art.
32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto
riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti
nei limiti del numero stabilito
nell’atto aziendale. Nell’attesa si
considerano tali tutte le
strutture alle quali anche
provvisoriamente l’ azienda riconosca le caratteristiche di cui all’art.
27 comma 7.
5.
Limitatamente ai dirigenti assunti
prima dell’entrata in vigore del CCNL del
5 dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli incarichi di cui al comma
3 comporta la stipulazione del
contratto individuale, che ferma rimanendo la costituzione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all’incarico
conferito. Successivamente anche nei confronti di tali dirigenti, per le
modifiche di uno degli elementi del contratto si applica l’art. 13, comma
12.
6.
Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse, le aziende tengono conto:
a)
delle valutazioni del collegio tecnico di cui all’art. 32;
b)
della natura e
caratteristiche dei programmi da realizzare;
c)
dell’area
e disciplina di appartenenza;
d)
delle attitudini
personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in
relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che
all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in
altre aziende o esperienze
documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o
internazionale;
e)
dei risultati conseguiti
in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai
sensi dell’art. 32;
f)
del criterio della
rotazione ove applicabile.
g)
che data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l’art.
2103, comma 1, del
C.C.
7.
In caso di più candidati all’incarico da conferire, l’azienda procede
sulla base di una rosa di idonei
- selezionati
secondo i criteri del comma 8 -
dai direttori di dipartimento o
dai responsabili di altre articolazioni interne interessati.
8.
Le aziende - nel rispetto dei
principi stabiliti nel comma 6 -
formulano in via preventiva i criteri e le procedure
per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali
modalità, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di
concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 10, comma 2.
9. Gli incarichi dei commi 1 e 3 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre
anni e non superiore a cinque anni – comunicata all’atto del conferimento
– con facoltà di rinnovo. La durata degli incarichi è connessa alla loro
natura. L’assegnazione degli
incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età. In tali casi la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
10. I
dirigenti il cui incarico sia in corso all’entrata in vigore del presente
contratto, ove non sia prevista una diversa scadenza, sono sottoposti a
verifica, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, al
termine del triennio dal conferimento dell’incarico stesso.
11. La
revoca dell’incarico affidato
avviene con atto scritto e motivato a seguito di accertamento della
sussistenza di una delle cause previste dall’art. 34
secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati.
Art.
29
Affidamento
e revoca degli incarichi di
direzione di struttura complessa
1. Gli incarichi di direzione di
struttura complessa sono conferiti con le
procedure previste dal DPR 484/1997, nel limite del numero
stabilito dall’atto aziendale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27,
comma 4 nel periodo transitorio.
2. Il
contratto individuale disciplina la durata, il trattamento economico, gli
oggetti e gli obiettivi
generali da conseguire. Le risorse occorrenti
per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure previste dall’art. 65,
comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3.
Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per
lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le procedure di verifica
previste dall’art. 31. Nel conferimento degli incarichi si applica la
clausola prevista dall’art. 28, comma 9 ultimo periodo.
4.
Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la
conferma e la revoca degli incarichi
di cui al comma 1. Detti criteri, prima della definitiva determinazione
sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all’art.
10, comma 2. I criteri per il
rinnovo previsti dall’ art. 28, comma 6 sono integrati da elementi di
valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare
riferimento al governo del personale, ai rapporti con l’utenza, alla
capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell’ambito dell’organizzazione
dipartimentale nonché dei
risultati ottenuti con le risorse assegnate.
5.
L’accertamento dei risultati negativi di gestione o l’inosservanza delle
direttive impartite sono causa di revoca dell’incarico di direzione di
struttura complessa. Essa avviene con atto scritto e motivato secondo le
procedure e con gli effetti indicati nell’art. 34.
6.
Gli incarichi interni di direttore di dipartimento sono conferiti con le
procedure previste dall’art. 17 bis del d.lgs. 502/1992.
7.
Gli incarichi interni di direttore di distretto – ove di struttura complessa
– sono conferiti sulla base dei requisiti previsti dall’art. 3 sexies del
d.lgs. 502/1992.
Art.
30
Norma
transitoria
1.
I dirigenti medici e
veterinari di ex II livello che alla data del 31 luglio 1999 non abbiano
optato per il passaggio al
rapporto ad incarico quinquennale, ma nel termine di cui all’art. 15 abbiano
optato per il rapporto di lavoro esclusivo - entro il 30 aprile 2000 - possono
chiedere di essere sottoposti a verifica per l’attività svolta nell’ultimo
quinquennio.
2.
La verifica è disposta dall’azienda
entro il 30 giugno 2000 ed è svolta sulla base dei
criteri indicati dagli artt. 28, comma 6 e
29, comma 4 entro il 31 dicembre 2000. La verifica è effettuata da parte
della Commissione prevista dall’art. 15 ter, comma 2 del d.lgs. 502/1992 e
successive modifiche.
3.
Sino alla verifica, ai
dirigenti di cui al comma 1 - che
conservano l’incarico
di direzione di struttura complessa in atto
- è mantenuto il trattamento economico in
godimento o quello previsto, per lo stipendio tabellare e l’indennità
di specificità medica dall’art. 38, commi 1 e 2 ove il presente contratto
entri in vigore precedentemente.
4.
In caso di verifica positiva i dirigenti del comma 1 sono confermati nell’incarico
per un ulteriore periodo di sette anni ed agli
stessi si applica anche la
clausola di cui all’ art. 38, comma 5, secondo periodo e successivi, ove ne
sussistano le condizioni.
5.
In caso di esito negativo della verifica
ai dirigenti predetti, dal 1 gennaio 2001, è conferito un incarico
professionale tra quelli previsti dall’art. 27, comma 1 lett. c), rendendo
contestualmente indisponibile un posto di organico di dirigente. Il
trattamento economico è quello
previsto dall’art. 38, commi 1 e 2, mentre
la retribuzione di posizione viene
rideterminata in ragione dell’incarico conferito.
6.
I dirigenti di cui al
comma 1, a rapporto di lavoro esclusivo, che non chiedono di essere sottoposti
a verifica sono confermati nell’incarico di direzione di struttura
complessa, per ulteriori due anni a decorrere dal 30 aprile 2000, al termine
del quale si applica il comma 5.
7.
I dirigenti di ex II
livello con incarico quinquennale che non abbiano optato per il rapporto
esclusivo entro il termine del 14 marzo 2000, sono confermati nell’incarico
sino al 30 giugno 2000. Nei loro confronti trova applicazione quanto previsto
dal comma 5, con la perdita dello specifico trattamento economico goduto che
affluisce al fondo per la retribuzione di posizione dell’art. 50.
CAPO
II
VERIFICA
E VALUTAZIONE DEI
DIRIGENTI
Art.
31
Verifica
dei risultati
e delle attività dei dirigenti
1.
Gli organismi preposti
alla verifica dei dirigenti ai sensi dell’art. 15, commi
5 e 6 del d.lgs. 502/1992
sono:
a)
il Collegio tecnico ;
b)
il nucleo di
valutazione;
2.
L’organismo di cui al comma 1, lettera a) procede alla verifica:
a)
delle
attività professionali svolte e dei risultati
raggiunti da parte di tutti i dirigenti indipendentemente dall’incarico
conferito, con cadenza triennale;
b)
dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura complessa
o semplice, alla scadenza dell’incarico loro conferito;
c)
dei dirigenti di nuova assunzione ai fini del conferimento di incarico,
al termine del primo quinquennio di servizio.
3.
L’organismo di cui al comma 1, lettera b) procede alla verifica
annuale:
a)
dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche
di struttura semplice ove sia affidata la gestione di risorse;
b)
dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti, compresi quelli della
lettera a), in relazione agli obiettivi affidati, ai fini dell’attribuzione
della retribuzione di risultato.
4. Le aziende, con gli atti previsti dai rispettivi
ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’art.
1, comma 2 del d.lgs. 286/1999,
definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in
relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane,
finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità
con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano,
con particolare riguardo ai
soggetti che, in prima istanza, sono deputati alla valutazione dei dirigenti
al fine di fornire agli organismi di cui al comma 1. gli elementi necessari
alla verifica loro demandata.
5. L’organismo di cui al
comma 1 lettera b) opera sino
alla eventuale applicazione da
parte dell’azienda, dell’art. 10, comma 4 del d.lgs. 286/1999.
6.
In prima applicazione il triennio per le verifiche di cui al comma 2
lett. a) decorre dall’entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, fatti salvi i
casi degli incarichi in scadenza prima di tale termine,
ivi comprese le verifiche dopo il primo quinquennio di attività. Il
triennio per le successive verifiche del
dirigente scatta dopo l’effettuazione dell’ultima.
Art.
32
La
valutazione dei dirigenti
1.
La valutazione dei dirigenti -
che è diretta alla verifica del
livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità
espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro
dei dirigenti medesimi.
2.
I risultati finali della valutazione
effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo
personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti sono parte
integrante degli elementi di valutazione delle Aziende sanitarie per la
conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico.
3
Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi
di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle
competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di
gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di cui all’art. 31,
comma 4. Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di
concertazione con i soggetti di cui all’art. 10, comma 2.
4. Le procedure
di valutazione del comma 3 devono essere improntate ai seguenti principi:
a)
trasparenza dei criteri e dei risultati;
b)
informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso
la comunicazione ed il contraddittorio.
c)
diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in
prima istanza effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di
verifica è chiamato a pronunciarsi;
5. L’oggetto della
valutazione per tutti i dirigenti, oltre gli obiettivi specifici riferiti alla
singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, è
costituito, in linea di principio, dai seguenti elementi, ulteriormente
integrabili a livello aziendale
con le modalità del comma 3:
a)
collaborazione interna ed il livello di partecipazione multiprofessionale nell’organizzazione dipartimentale;
b)
livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle
attività e qualità dell’apporto specifico;
c)
capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e
di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso
una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli
istituti contrattuali;
d)
risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all’appropriatezza
e qualità clinica delle prestazioni, all’ orientamento all’utenza, alle
certificazioni di qualità dei servizi ;
e)
capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni
tecnologiche e procedimentali nonché i conseguenti processi formativi e la
selezione del personale
f)
raggiungimento del minimo di credito formativo, ai sensi dell’art. 16
ter, comma 2 del d.lgs. 502/1992 non
appena operativo;
g)
osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati;
h)
rispetto del codice di
comportamento allegato al CCNL del 5 dicembre 1996.
6.
La valutazione annuale dei dirigenti da parte nucleo di valutazione ha
le finalità previste dall’art. 31, comma 3, lettere a) e b).
7. A
titolo meramente indicativo la
valutazione di cui al comma 6 per i dirigenti di struttura complessa o
semplice – ove ne ricorrano le condizioni - deve riguardare la gestione del
budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate
nonché tutte le funzioni delegate ai sensi dell’atto aziendale nonché la
valutazione dei modelli di organizzazione adottati per il raggiungimento degli
obiettivi, mentre per gli altri dirigenti
concerne l’osservanza degli obiettivi prestazionali affidati, l’impegno
e la disponibilità correlati alla articolazione dell’orario di lavoro
rispetto al raggiungimento degli obiettivi.
Art.
33
Effetti
della valutazione
1.
L’esito positivo della valutazione triennale e quella al termine
dell’incarico costituisce condizione, ai sensi del comma 5 dell’art. 15
del d.lgs. 502/1992, per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di
maggior rilievo professionali o gestionali.
2.
L’esito positivo della
valutazione dei dirigenti neo assunti al termine del quinto anno può
comportare l’attribuzione di incarichi di
natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza,
studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di
direzione di strutture semplici.
3.
L’esito positivo della
verifica di cui all’art. 31, comma 3 comporta l’attribuzione ai dirigenti
della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui
all’art. 65, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa essa concorre anche alla
formazione della valutazione del comma 1.
Art.
34
Effetti
della valutazione negativa
1.
L’accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei processi di
valutazione dell’art. 32, prima della formulazione
del giudizio negativo, deve essere preceduto da un
contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni
del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2.
L’accertamento della responsabilità dirigenziale che rilevi scostamenti
rispetto agli obiettivi e compiti professionali
propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale, comporta l’assunzione
di provvedimenti che, in applicazione del comma 3, devono essere commisurati:
a)
alla posizione rivestita dal dirigente nell’ambito aziendale;
b)
all’entità degli scostamenti rilevati.
3.
Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, l’accertamento delle responsabilità
dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione, e dovuto alla
inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa può determinare:
a)
perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte;
b)
la revoca dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli
ricompresi nell’art. 27 comma 1, lett.
a), b) o c), di valore economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa la revoca del relativo incarico
comporta l’ attribuzione dell’indennità di esclusività della
fascia immediatamente inferiore;
c)
in caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata,
la revoca dell’incarico conferito ai sensi della lettera b) e
conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell’art. 27, comma 1,
lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato;
4. I
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa che, comunque, al
termine del periodo di incarico non superino positivamente la verifica per la
conferma dello stesso, fatto salvo il caso di recesso dal rapporto di
lavoro, sono mantenuti in servizio con altro incarico tra quelli
professionali ricompresi nell’art. 27, lett. b) o
c), congelando contestualmente un
posto di dirigente.
5. Per i
dirigenti cui siano conferiti gli
incarichi previsti dall’art. 27, comma 1 lett. c), l’accertamento delle
responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione
e dovuto alla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai
canoni di cui all’art 32, comma 5, può
determinare:
a)
perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato;
b)
la revoca dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli previsti dall’art.
27, comma 1 lett. c),
di valore economico
inferiore, ai sensi del CCNL 2.7.1997 ;
c)
in caso di responsabilità
grave e reiterata, ulteriore applicazione del punto b).
6. Nei
casi di cui ai commi 3, 4 e 5 è fatta salva la componente fissa della
retribuzione di posizione.
7. In presenza di valutazione negativa - annuale, triennale ed al termine dell’incarico - definita
in base ad elementi di particolare gravità, anche estranei alla prestazione
lavorativa, resta ferma la facoltà di recesso dell’azienda previa
attuazione delle procedure previste dall’art. 23.
TITOLO
I
Trattamento
Economico
CAPO
I
struttura
della retribuzione
Art.
35
Struttura
della retribuzione dei dirigenti
1.
La struttura della retribuzione dei dirigenti
si compone delle seguenti voci:
A)
TRATTAMENTO FONDAMENTALE
1) stipendio
tabellare;
2) indennità
integrativa speciale, confermata nella misura attualmente percepita;
3) retribuzione
individuale di anzianità, ove acquisita;
4)
indennità di specificità medica;
5) retribuzione
di posizione minima - di parte fissa e variabile - prevista
dalla tabella 1 allegata al CCNL
del 5 dicembre 1996, secondo biennio economico 1996-1997;
6) Assegno
personale, ove spettante ai sensi del presente contratto.
Ai
dirigenti, ove spettante, è corrisposto anche l’assegno per il nucleo
familiare, ai sensi della legge 13.05.1988, n. 153 e successive modificazioni.
B)
TRATTAMENTO ACCESSORIO
1)
retribuzione di posizione - parte variabile - eccedente il minimo contrattuale
di cui alla tabella citata al punto 5 lett.
A), sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
2)
retribuzione di risultato, ai sensi dell’art. 65, comma 6, del CCNL 5
dicembre 1996;
3) retribuzione legata alle particolari
condizioni di lavoro, ove spettante;
4)
specifico trattamento economico, ove spettante quale assegno personale ai sensi dell’art. 38 commi 3 o 5;
5)
indennità di incarico di direzione di
struttura complessa, ai sensi dell’art. 40.
2.
I successivi Capi dal II al IV sono distinti con riferimento alle
caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti medici e veterinari -
esclusivo o non ovvero ad esaurimento. Il
trattamento economico previsto dal Capo II è applicabile a tutti i dirigenti
che abbiano optato per il rapporto esclusivo entro il 14 marzo 2000.
CAPO
II
TRATTAMENTO
ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON
RAPPORTO
DI LAVORO ESCLUSIVO
Art.
36
Incrementi
contrattuali e stipendio tabellare
1.
Dal 1 novembre 1998 al 31 maggio 1999, gli incrementi mensili lordi
degli stipendi tabellari previsti per i dirigenti
medici e veterinari dagli artt. 43, 44 e 45, lettere A) e C) del CCNL 5
dicembre 1996, come rideterminati per il secondo biennio economico 1996 –
1997, sono i seguenti:
-
dirigenti di II livello
L. 92.000
-
dirigenti di I livello L. 73.000
2.
Dal 1 giugno 1999 ai dirigenti del
comma 1 è corrisposto l’incremento mensile lordo sottoindicato,
che riassorbe il precedente:
-
dirigenti di II livello
L. 172.000
-
dirigenti di I livello L. 136.000
3. Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, dei dirigenti di
cui al comma 1 è così stabilito:
| |
|
dal 1 novembre 1998 |
dal 1 giugno 1999 |
| |
- Dirigenti di II livello: |
L. 49.104.000; |
L.
50.064.000. |
| |
- Dirigenti di I livello: |
L. 36.876.000; |
L. 37.632.000. |
4. Fatto salvo quanto previsto
dall’art. 38 a decorrere dal 31 luglio 1999, data di entrata in vigore del
d.lgs. 229/1999, essendo la dirigenza medico veterinaria collocata in un ruolo
unico lo stipendio tabellare
annuo lordo per dodici mensilità per
tutti i dirigenti anche assunti con incarico di direzione di struttura
complessa, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, è fissato
in L. 37.632.000.
5.
Sono disapplicati gli artt. 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve
le parti in cui siano previsti, per effetto del primo inquadramento dei
dirigenti, assegni personali pensionabili e non riassorbibili.
Art.
37
Indennità
Integrativa Speciale ed Indennità di specificità medico - veterinaria
1.
L’indennità integrativa speciale per il ruolo unico dei dirigenti medici e
veterinari ivi compresi
quelli dell’ art. 36 comma 4 è fissata in L. 13.883.000 annui lordi
comprensivi della tredicesima mensilità.
2. L’indennità
di specificità medica, prevista dall’art. 5 del CCNL del 5 dicembre 1996 - secondo biennio economico, per i
dirigenti del comma 1 è fissata nella misura di L. 15.000.000 - annui lordi. Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta per
tredici mensilità.
3. Le
disposizioni di cui al presente articolo
decorrono dal 1 agosto 1999.
Art.
38
Norma
transitoria per i dirigenti già di II livello
1.
Per i dirigenti medici e veterinari di ex II livello - anche ad incarico
quinquennale - in servizio al 31 luglio 1999 ovvero assunti anche
successivamente come tali o come responsabili di struttura complessa a
seguito di avviso già pubblicato - ai sensi della disposizione transitoria
contenuta nell’art. 17 comma 2 del d.lgs. 229/1999 - in Gazzetta Ufficiale
entro il 31 luglio 1999 nonché per i dirigenti di ex II livello che abbiano
positivamente superato la verifica di cui all’art. 30, il trattamento
economico stipendiale per dodici mensilità - dal 1 agosto 1999 - è cosi
articolato:
a)
stipendio tabellare annuo lordo nella misura stabilita dall’art. 36 comma 4
di L. 37.632.000;
b)
assegno personale annuo lordo
pensionabile e non riassorbibile di L.
13.263.000, pari alla differenza tra gli stipendi tabellari indicati nei commi
3 – primo alinea - e 4 dell’art. 36 e comprensivo della differenza tra il valore dell’indennità integrativa
dei dirigenti di ex II livello pari a L. 14.783.000 e quella fissata dall’art.
37. L’ assegno è corrisposto per tredici mensilità.
2. L’indennità di specificità medica per i dirigenti di cui al comma 1
è confermata nel valore di L. 20.000.000 a titolo personale e non
riassorbibile.
3. Ai dirigenti già di II
livello assunti con incarico quinquennale ai sensi del previgente art. 15 del
d.lgs. 502/1992 ed a quelli che avevano optato per tale incarico, viene
confermato a titolo personale lo specifico trattamento economico in atto
goduto con le medesime caratteristiche e natura previste dall’ art. 58 del
CCNL 5 dicembre 1996, fatta salva l’applicazione dell’art. 34.
4. Le garanzie dei commi 1 e 2 operano nei confronti
dei medesimi dirigenti anche nel caso di loro assunzione - senza soluzione di
continuità - per conferimento di incarico di direzione di struttura complessa
in altra azienda successivamente all’entrata in vigore del
presente contratto. In tal caso non viene corrisposta l’indennità di
cui all’art. 40.
5.
All’atto della cessazione dal servizio, l’assegno di cui al comma 1
lettera b) e le voci del trattamento economico
dei commi 2 e 3 - nella misura intera
in ragione d’anno - confluiscono nel fondo dell’art. 50. Tale norma
si applica anche per le risorse lasciate disponibili
per posti
resisi vacanti dall’ 1 gennaio 1998. Le risorse
già destinate allo specifico trattamento di cui al comma 3, per i
dirigenti di struttura complessa indicati nell’art. 30, la cui domanda di
opzione per l’incarico quinquennale fosse
ancora in corso al 31 luglio
1999, al superamento della verifica, sono finalizzate, nella misura minima
lorda annua di L. 3.230.000, all’incremento della retribuzione di posizione
– parte variabile – con decorrenza dalla data
di superamento della verifica stessa, nei limiti della disponibilità
del fondo di cui all’art. 50. Qualora, invece, l’azienda abbia attribuito
ai dirigenti dell’art. 30 l’incarico quinquennale dopo il 31 luglio 1999,
corrispondendo lo specifico trattamento economico, esso rimane consolidato
nella retribuzione di posizione – parte variabile - nella misura minima
e, per la parte eccedente, viene riassorbito con i successivi
incrementi della stessa, a condizione che il dirigente chieda e superi la
verifica di cui all’art. 30.
6. Ai dirigenti con incarico
di direzione di struttura complessa
assunti con avviso pubblicato in G.U. dopo l’entrata in vigore del
d.lgs. 229/1999, il trattamento economico viene rideterminato ai sensi degli
artt. 36, comma 4 e 37, senza assegni personali
e senza lo specifico trattamento economico
di cui al comma 3 con l’attribuzione dell’indennità prevista dall’art.
40.
7.
L’art. 58 del CCNL del 5 dicembre 1996 è disapplicato.
Art.
39
La
retribuzione di posizione
1. La retribuzione
di posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti
che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall’art.
51, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 è collegata all’incarico agli stessi
conferito ai sensi dell’art. 27.
2. La retribuzione di posizione, è composta da una
parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilità.
3. La componente fissa della retribuzione di
posizione, è garantita al dirigente nella misura - in atto goduta - in caso
di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi
dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del
1992.
4. La componente fissa della retribuzione
è mantenuta anche nei casi previsti dall’art.
34 operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte
variabile.
5.
In prima applicazione del CCNL del 5 dicembre 1996
come integrato dal CCNL del
2 luglio 1997, il valore
economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione - parte fissa e
variabile - per il personale già in servizio all’entrata in vigore del
contratto medesimo - è stato indicato nella tabella
all. 1 del CCNL relativo al II biennio economico, secondo le posizioni
funzionali od economiche di
provenienza dei dirigenti.
6. La componente fissa della retribuzione di
posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non è modificabile,
mentre l’incremento della componente variabile minima contrattuale della
medesima tabella - sulla base della graduazione delle funzioni
di cui all’art. 26, è competenza delle singole aziende in relazione
alle risorse disponibili nell’apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione
di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di
graduazione delle funzioni, deve
essere identica, si colloca –
in base alla tipologia degli incarichi conferiti – nelle fasce economiche
degli artt. 56 e 57 del
CCNL 5 dicembre 1996.
7. Il
valore economico complessivo dell’incarico determinato ai sensi del comma 6
è la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota
aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di
funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile
rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore
economico complessivo.
8.
Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello
precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza
di valutazioni positive riportate
dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un
incarico di pari valore economico.
9.
Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di
incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano
– secondo l’atto aziendale – più strutture complesse - per
la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente
interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di
appartenenza come rideterminata dal
comma 10.
10.
I valori massimi delle fasce di cui agli art. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996
sono così rideterminati:
Fascia
a) dell’art. 56: L. 80.000.000
Fascia
b) dell’art. 56: L. 70.000.000
Fascia
a) dell’art. 57: L. 70.000.000
Fascia
b) dell’art. 57: L. 45.000.000
11. Per i
dirigenti di nuova assunzione, ai quali le aziende non abbiano ancora
conferito un incarico diverso, la
retribuzione di posizione minima contrattuale corrisponde - per il biennio 1998 - 1999 - ai seguenti
valori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del CCNL 5 dicembre 1996, II
biennio 1996 - 1997:
componente
fissa:
L. 2.000.000
componente
variabile: L.
371.000
12. Alla
corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti – fissa
e variabile – in applicazione del presente articolo si provvede con
il fondo di cui all’ art. 50. Alla
maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a carico del
proprio bilancio.
Art.
40
Indennità
per incarico di direzione di
struttura complessa
1. Ai dirigenti di cui all’art.
36 comma 4, assunti con incarico
di direzione di struttura complessa - oltre alla retribuzione di posizione
- compete, a decorrere dal 1 agosto 1999, un’indennità di incarico
annua lorda, fissa e ricorrente del valore di L. 18.263.000 per tredici mensilità.
2. L’ indennità
non è più corrisposta in
caso di mancato rinnovo dell’incarico di direzione di struttura complessa.
3. All’applicazione del
presente articolo si provvede con le risorse del fondo indicato nell’art. 50. L’indennità,
all’atto della cessazione dal servizio ovvero in caso di mancato
rinnovo dell’incarico dei dirigenti interessati, viene nuovamente attribuita
al fondo stesso, nella misura intera, in ragione d’anno.
Art.
41
Equiparazione
1.
Le parti concordano sulla necessità di procedere alla equiparazione
della retribuzione minima contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL
del 5 dicembre 1996 – secondo biennio economico 1996 - 1997 dei dirigenti di
ex IX livello, qualificato e non del DPR 384/1990 – in servizio al 5
dicembre 1996 - a quella dei dirigenti di ex X livello non qualificato, attesa
la sostanziale parificazione delle funzioni dirigenziali operata con l’accorpamento
delle due ex posizioni funzionali nel I livello dirigenziale dall’art. 18,
comma 2 del d.lgs. 502/1992.
2. Tale equiparazione, iniziata con il CCNL 5 dicembre 1996, secondo
biennio economico, per quanto riguarda lo stipendio tabellare, deve essere
definitivamente portata a termine
per la conclusione della vertenza. A tal fine le parti, nel prendere
atto che le risorse necessarie si renderanno disponibili nel biennio
economico 2000 – 2001, rinviano la definitiva soluzione al relativo
contratto, prevedendo sin d’ora che per un corretto finanziamento dei fondi
di ciascuna azienda si provvederà, con le procedure dell’art. 7 lett. c)
alla loro perequazione a livello regionale.
3. Le parti concordano, altresì, di rinviare al contratto del medesimo
biennio la definizione del trattamento economico dei dirigenti assunti dal 6
dicembre 1996 in poi, al termine del quinquennio di cui all’art. 28.
Art.
42
Indennità
di esclusività del rapporto di
lavoro
1. Nel quadro del riordino
del Servizio Sanitario Nazionale previsto dal d.lgs. 229/1999, al fine di
promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in
relazione al conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche
per la razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti, preso atto delle
disposizioni contenute nelle leggi 448/1998 e 488/1999, con decorrenza e
disciplina da stabilirsi nel CCNL
del secondo biennio economico 2000 –2001 in ragione dei relativi
finanziamenti, prevedono l’istituzione di una indennità per l’esclusività
del rapporto dei dirigenti medici e veterinari. Per una corretta distribuzione
delle risorse tra aziende si procederà secondo le modalità previste dall’art.
7, comma 1, lett. d).
2. Le parti concordano,
altresì, che la disciplina del
rapporto di lavoro esclusivo e del connesso trattamento economico è
strettamente legata alla permanenza stabile nell’ attuale quadro normativo
del presente sistema di incompatibilità, dandosi atto che, ove le eventuali
norme di legge sopravvenute dovessero
modificare l’esclusività del rapporto senza riferimento agli aspetti
economici, il contratto - per la presente parte - sarà immediatamente
disdettato e le parti si incontreranno per la riapertura del negoziato su tale
punto entro 30 giorni. Resta
fermo, in ogni caso, il mantenimento dell’indennità, nei confronti di
quei dirigenti, che pur in un diverso assetto normativo, manterranno la
propria opzione per l’esclusività del rapporto di lavoro.
CAPO
III
TRATTAMENTO
ECONOMICO DEI RAPPORTI DI LAVORO AD ESAURIMENTO
Art.
43
Incrementi
e stipendi tabellari dei medici a
tempo definito e dei veterinari
esercitanti
la libera professione extramuraria
1. Gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari, previsti
per i dirigenti medici e veterinari
indicati dagli artt. 43, 44 e 45, lettere B) e D) del CCNL 5 dicembre
1996, come rideterminati per il secondo biennio economico 1996 – 1997 sono i
seguenti:
A) Dal 1 novembre 1998:
a)
Medici già a tempo definito
dirigenti
di II livello L.
69.000
dirigenti
di I livello L.
52.000
b)
Veterinari di cui alla lettera D) degli artt.
43,44, e 45 del CCNL 5 dicembre 1996
dirigenti
di II livello L.
86.000
dirigenti
di I livello L.
67.000
B) Dal 1 giugno
1999, con il riassorbimento del precedente incremento, gli incrementi tabellari sono i seguenti:
a)
Medici già a tempo definito
dirigenti
di II livello L.
129.000
dirigenti
di I livello L.
97.000
b)
Veterinari di cui alla lettera D) degli artt.
43,44, e 45 del CCNL 5 dicembre 1996
dirigenti
di II livello L.
160.000
dirigenti
di I livello L.
124.000
2. Lo stipendio tabellare
annuo lordo, per dodici mensilità, dei dirigenti medici di cui al comma 1
lett. A e B, punto a), alle cadenze sottoindicate, è così stabilito:
| |
|
dal 1 novembre 1998 |
dal 1 giugno 1999 |
| |
- Dirigenti già
di II livello: |
L. 33.828.000; |
L.
34.548.000. |
| |
- Dirigenti già
di I livello: |
L. 23.111.000; |
L. 23.651.000. |
Per i dirigenti medici di II livello in servizio al 31 luglio 1999,
il trattamento economico stipendiale per dodici mensilità
dal 1 agosto 1999 è cosi articolato:
a)
stipendio tabellare annuo nella
misura di L. 23.651.000 già previsto per i dirigenti di I livello;
b)
assegno personale pensionabile e non riassorbibile annuo, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 44 L.
11.582.000, pari alla differenza tra gli stipendi tabellari individuati nel presente comma e le misure delle indennità integrative
spettanti.
3. Lo stipendio tabellare
annuo lordo, per dodici mensilità, dei dirigenti veterinari di cui al comma 1
lett. A e B, punto b), alle cadenze sottoindicate,
è così stabilito:
| |
|
dal 1 novembre 1998 |
dal 1 giugno 1999 |
| |
- Dirigenti già
di II livello: |
L. 44.776.000; |
L.
45.664.000. |
| |
- Dirigenti già
di I livello: |
L. 32.325.000; |
L. 33.009.000. |
Per i dirigenti
veterinari di ex II livello in servizio al 31 luglio 1999 il
trattamento economico stipendiale per dodici mensilità – dal 1 agosto 1999
- è cosi articolato:
a)
stipendio tabellare annuo nella
misura stabilita dal presente comma per i dirigenti già di I livello di L. 33.009.000;
b)
assegno personale pensionabile e non riassorbibile annuo, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 44, di
L. 13.485.000, pari alla differenza tra gli stipendi tabellari
individuati nel presente comma
e le misure delle
indennità integrative spettanti.
4. All’atto della cessazione
dal servizio, gli assegni personali di cui alle lettere b) dei commi 2 e 3
- nella misura intera in
ragione d’anno - confluiscono nel fondo dell’art. 50. Tale norma si
applica anche per le risorse lasciate disponibili
per posti
resisi vacanti dall’ 1
gennaio 1998.
5. Il trattamento
economico omnicomprensivo di L. 10.800.000 previsto per gli ex medici condotti
ed equiparati che non abbiano
effettuato l’opzione indicata nell’art. 133 del DPR 384/1990, è
rideterminato in L. 11.156.000.
6. I dirigenti di cui al
presente articolo mantengono l’indennità integrativa speciale in godimento.
7.
Sono disapplicati gli artt. 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996 fatte
salve le parti in cui siano previsti, per effetto del primo inquadramento dei
dirigenti, assegni personali pensionabili e non riassorbibili.
Soppressione
dei rapporti di lavoro a tempo definito ed altri rapporti
1. I rapporti di lavoro a tempo definito ed altri similari dei
dirigenti medici già di I e II
livello sono soppressi con le
modalità di realizzazione di cui ai seguenti commi anche per dare completa attuazione agli artt. 42 e 72 del CCNL del
5 dicembre 1996 circa la riconduzione di tali dirigenti medici
ad un rapporto di lavoro unico
anche per quanto attiene l’orario secondo le disposizioni degli artt. 16 e
17.
2.
Il passaggio al rapporto unico - per i dirigenti
del comma 1 che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo
entro il 14 marzo 2000 - è portato a termine entro trenta giorni dall’entrata
in vigore del presente contratto, attribuendo agli stessi:
a)
il trattamento economico tabellare previsto per i corrispondenti dirigenti
dall’art. 36 comma 4;
b)
l’indennità
integrativa e quella di specificità medico - veterinaria
nella misura prevista dall’art. 37;
c)
ai
dirigenti già di II livello ai quali sia mantenuto l’incarico di
direzione di struttura complessa a seguito della verifica di cui all’art. 30
l’indennità di incarico prevista dall’art. 40. che assorbe l’assegno
personale dell’art. 43, comma 2. Per coloro che avevano optato per il
rapporto quinquennale è mantenuto lo specifico trattamento in
godimento.
d)
l’indennità di
esclusività di rapporto nella misura spettante;
e)
la retribuzione di
posizione definita aziendalmente in relazione all’incarico affidato, nel
rispetto dell’art. 39;
f)
la retribuzione di
risultato, ove spettante.
Per
i dirigenti già di II livello a tempo definito che non avessero optato per l’incarico
quinquennale entro il 31 luglio 1999, si applica anche l’art. 30.
3. Il comma 2 si applica anche ai dirigenti
veterinari già di I e II, di cui all’art. 43, comma 1 lett. A) punto b), i
quali abbiano optato per l’esclusività di rapporto. In tal caso l’indennità
prevista al punto c) del comma 2
per i dirigenti già di II livello che abbiano mantenuto l’incarico di
direzione di struttura complessa ai sensi dell’art. 30 assorbe l’assegno
personale di cui all’art. 43, comma, 3.
4. Il comma 2 trova applicazione anche nei
confronti degli ex medici condotti ed equiparati di cui all’art. 70, comma 5 del CCNL 5 dicembre 1996 che
alla data prevista del 14 marzo 2000, abbiano optato per il rapporto di lavoro
esclusivo.
5. Per i dirigenti medici e veterinari dei commi
precedenti che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo entro il
14 marzo 2000 - il passaggio avviene - con decorrenza dall’opzione - anche
successivamente - con l’attribuzione del trattamento economico previsto dal
comma 2 con esclusione della lettera c).
6. In ogni caso la trasformazione del rapporto di lavoro avviene
improrogabilmente entro il 1 dicembre 2001 anche per coloro che non dovessero
optare per il rapporto esclusivo. In tale caso a detti dirigenti è
attribuito:
a)
il trattamento economico tabellare previsto per i corrispondenti
dirigenti dall’art. 36 comma 4;
b)
l’indennità integrativa e quella di specificità medico –
veterinaria ove in godimento e nella misura prevista dall’art. 37;
c) ai dirigenti
medici e veterinari già di II livello di cui all’art. 43, commi 2 e
3, l’assegno personale ivi previsto alla lett. b)
è riassorbito;
d)
la retribuzione di posizione definita con le regole di cui all’art. 39.
7. Le aziende fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dal presente
articolo congelando - in
misura corrispondente alla spesa - le assunzioni per posti vacanti di
dirigente, tenuto conto - per i
dirigenti medici - del maggior numero di ore di lavoro effettuate
per l’adeguamento del relativo orario.
INCARICHI
E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
con
rapporto di lavoro non esclusivo
Art.
45
Incarichi
1.
Ai dirigenti medici e veterinari
già di I e II livello, che entro il termine del 14 marzo 2000 hanno optato
per il rapporto di lavoro non esclusivo, gli incarichi di direzione di
struttura semplice o complessa già conferiti,
sono revocati con effetto dal 15 marzo 2000.
2. Fermo rimanendo quanto disposto dall’art. 30, i dirigenti di II
livello con rapporto quinquennale che non abbiano optato per il rapporto
esclusivo sono confermati negli
incarichi di direzione di struttura complessa loro conferiti sino al 30 giugno 2000. Agli interessati a decorrere dal 1
luglio 2000 dovrà essere
conferito uno degli incarichi di cui all’art. 27, comma 1 lett. c),
corrispondente al valore economico della retribuzione di posizione come
rideterminata dall’art. 47.
3. In applicazione del comma 2 per
tutti i dirigenti già di II livello, l’opzione per il rapporto di lavoro non
esclusivo comporta l’indisponibilità di un posto di dirigente.
4. I dirigenti del comma 1 non possono svolgere attività
libero-professionale intramuraria.
5. I dirigenti di cui al presente articolo possono revocare l’opzione per l’esercizio dell’attività
libero-professionale extramuraria entro il 31 dicembre di ogni anno, passando
al rapporto di lavoro esclusivo.
Art.
46
Trattamento
economico fondamentale
1.
Ai dirigenti di cui all’art. 36, comma 1, ivi compresi i dirigenti di
ex II livello ad incarico
quinquennale che abbiano optato per il rapporto di lavoro non esclusivo
spettano:
a)
il trattamento economico tabellare dell’art. 36, comma 4;
b)
l’indennità
integrativa prevista
dall’ art. 37 ;
c)
per i dirigenti medici e
veterinari già di II livello l’assegno personale previsto dall’art. 38,
comma 1 e l’indennità di specificità medica del comma 2;
d)
le altre voci previste dall’ art. 35 lettera A) ove spettanti.
2.
Ai dirigenti di cui all’art. 43 comma 1
che non siano passati al rapporto
unico ai sensi dell’art. 44 competono:
a)
il trattamento economico tabellare previsto dall’ art. 43 commi 2 e
3;
b)
l’ indennità integrativa in godimento e quella
di specificità medica prevista dalla tabella allegato 1 al CCNL 5
dicembre 1996 – secondo biennio economico 1996 – 1997 per i relativi
rapporti di lavoro;
c)
per i dirigenti medici
e veterinari già di II livello l’assegno personale previsto
dall’art. 43, commi 2 e 3;
d)
le altre voci previste dall’ art. 35 lettera A) ove spettanti.
3. All’atto
della cessazione dal servizio, gli assegni
di cui ai commi 1 e 2 lettera
c), nella misura intera in
ragione d’anno - confluiscono nel fondo dell’art 50. Tale norma si applica
anche per le risorse lasciate disponibili
per posti
resisi vacanti dall’ 1
gennaio 1998.
Art.
47
Retribuzione
di posizione e di risultato
1.
La retribuzione di posizione dei
dirigenti medici e veterinari già di I e II livello, a rapporto di lavoro non
esclusivo, è così costituita:
a)
componente fissa come da tabella all. 1 del
CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 – 1997, nella misura
ridotta dall’art. 5 dello stesso contratto. Detta riduzione - ove l’opzione sia stata espressa in applicazione del d.lgs. 229/1999, decorre
da tale ultima data;
b)
parte variabile in godimento ridotta del
50%. Tale riduzione si applica anche ai dirigenti indicati nell’art.
44, comma 6) limitatamente alla parte - eccedente il minimo contrattuale di
cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 – secondo biennio
economico 1996 – 1997 - eventualmente ridefinita in azienda.
2. Per la componente fissa
della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in ogni caso la riduzione di
cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie previste dall’art. 39.
3. Ai dirigenti medici e veterinari già di II
livello ad incarico quinquennale di
cui agli artt. 44 commi 5 e 6 e
45 non compete più lo specifico trattamento economico attribuito ai sensi
dell’art. 58 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Ai dirigenti del comma
1 non spetta la retribuzione di risultato.
5.
La riduzione di cui al comma 1, lett.
b) e quella del comma 4 decorrono
dal 1 luglio 1999. Quella
del comma 3 decorre dal 1 luglio 2000.
6.
Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 e 4
concorrono al finanziamento dell’indennità di esclusività di cui
all’art. 42 e, pertanto, i fondi di provenienza delle voci citate – art.
50 e 52 - sono conseguentemente
ridotti di pari importo. Le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo di cui
all’art. 50.
7. Le
aziende provvederanno al recupero delle competenze non più spettanti ai
dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli
opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto. Esclusivamente
per lo specifico trattamento economico è consentita l’eventuale
rateizzazione in non più di sei soluzioni mensili.
Art.
48
Trattamento
economico dei dirigenti in caso di revoca dell’opzione
per
l’attività libero professionale extramuraria
1. Al dirigente che al 31 dicembre dell’anno
precedente abbia revocato l’opzione per l’esercizio dell’attività
libero professionale extramuraria compete il
trattamento economico
previsto dall’ art. 44, comma 5, con decorrenza dal 1 gennaio
successivo.
2.
La retribuzione di posizione è ridefinibile sulla base dell’incarico
successivamente conferito al
dirigente con le procedure di cui
all’art. 28, e per quello di direzione di struttura complessa, con le
procedure previste dal DPR. 484/1997. Nelle more rimane determinata nella
misura in godimento.
3. Al dirigente è riconosciuta la retribuzione di
risultato. Nel primo anno dal rientro essa è determinata a
consuntivo.
Art.
49
Effetti
dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi
tabellari risultanti dall’applicazione dei Capi dal II al IV del presente contratto - hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità
premio di servizio, sull’indennità alimentare di cui all’art. 30, comma 4
del CCNL 5 dicembre 1996, sull’equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli effetti del comma
1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti
fissa e variabile in godimento nonché alle indennità
di cui art. 37, agli assegni personali previsti dall’art. 38, commi 1
e 2 e dall’art. 43, commi 2 e 3
data la loro natura stipendiale, ed
infine dall’ art. 40.
3. I
benefici economici risultanti
dall’applicazione dei commi 1 e 2
hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte
economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni
richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità premio di
servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art.
2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale – parte fissa e variabile -
indicata nella tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 - II
biennio economico 1996-1997.
IL
FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DEL
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO
I
I
FONDI AZIENDALI
Art.
50
Fondo per: indennità di specificità medica, retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico
trattamento o indennità per i
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
1.
Per il finanziamento dell’indennità di specificità medica e della
retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari, dello specifico
trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale nonché
l’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato
il fondo previsto dall’ art. 60 del
CCNL 5 dicembre 1996 il cui ammontare è quello consolidato al 31.12.1997,
comprensivo, in ragione d’anno degli
incrementi previsti a tale scadenza.
2. Il fondo è, altresì,
integrato con le seguenti risorse:
a)
a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli
eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile
della dotazione organica del
personale, concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei
risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio;
b)
a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari all’1,6% del
monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con
riferimento al 31 dicembre 1997;
c) risorse derivanti dal fondo dell’art. 51 in presenza di stabile
modifica e razionalizzazione dell’organizzazione dei servizi – anche a
parità di organico.
d)
dagli assegni personali di cui
agli artt. 38, 43, commi 2 e 3 ;
3.
Con le risorse del presente fondo, opportunamente individuate, nel biennio
successivo 2000 – 2001 sarà data applicazione all’ art. 41 relativo all’equiparazione
dei dirigenti di ex IX livello, qualificati e non, in servizio al 5 dicembre
1996 a quelli di X livello non qualificato ed alla definizione della
retribuzione minima contrattuale dei dirigenti con meno di cinque anni.
4. Il fondo di cui al comma 1 deve essere integralmente utilizzato.
Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili
nel fondo sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di
risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al
presente articolo a decorrere dall’esercizio finanziario dell’anno
successivo.
5. L’art. 63, comma 2,
lett. a), secondo capoverso del CCNL 5 dicembre 1996
può ancora trovare applicazione
con le stesse modalità, esclusivamente nelle aziende che, nell’arco di
vigenza del citato contratto, non
ne abbiano ancora utilizzato la facoltà in tutto o in parte sino alla
concorrenza massima.
6. E’ confermato il fondo di cui all’art. 47, comma 4
del CCNL 5 dicembre 1996 nonché il fondo previsto dall’art. 61
avente il medesimo scopo di cui al presente articolo relativamente ai
dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie, il cui ammontare è quello
consolidato al 31 dicembre 1997. Esso è integrato con le modalità previste
dal comma 2 e dal comma 3, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
7. Il fondo è ridotto degli importi di cui all’art. 47, comma 6. Tutti i
riferimenti al “monte salari 1997” effettuati nel presente contratto sono
da intendersi al netto degli oneri riflessi.
Art.
51
Fondo del
trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. É
confermato il fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a
determinate condizioni lavorative, già previsto dall’art. 62 del CCNL 5
dicembre 1996, il cui ammontare è quello consolidato al 31.12.1997.
2. Al fine dell’utilizzo del fondo sono, altresì,
confermate tutte le disposizioni per remunerare le particolari condizioni di
lavoro previste dall’art. 62 del citato CCNL 5 dicembre 1996, ivi compresi i
destinatari, la misura delle indennità, le modalità della loro erogazione e
la flessibilità dell’utilizzo delle risorse del fondo con riguardo al loro
spostamento temporaneo o permanente nei fondi, rispettivamente, per la
retribuzione di risultato o di posizione.
3. E’ confermata l’abrogazione dell’istituto
dello straordinario per i dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa in relazione all’art. 60, comma 3 del
CCNL 5 dicembre 1996.
4.
La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda
con riguardo alla razionalizzazione dell’orario
di lavoro, servizi di guardia e pronta disponibilità che abbiano carattere di
stabilità, potrà integrare il fondo di cui all’art. 50 ovvero destinare i
relativi risparmi a rideterminare l’importo dell’indennità di pronta
disponibilità, fissato nella
quota minima di L 40.000. L’eventuale
trasferimento di risorse nel fondo per la retribuzione di posizione è
irreversibile.
5.
E’ abrogato l’art. 110, comma 6
ultimo periodo del DPR 384/1990.
Art. 52
Fondo della retribuzione di risultato e premio
per la qualità della prestazione individuale
1. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono
annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai
risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a costituire un premio
per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione.
2. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si
provvede secondo la disciplina prevista negli articoli 63, 65 e 66 del CCNL 5
dicembre 1996 mediante l’utilizzo dei seguenti fondi:
a)
Fondi per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività ed
al miglioramento dei servizi del
personale medico e veterinario;
b) Fondo per i premi per la qualità della
prestazione individuale.
3. A decorrere dal 1
gennaio 1998 i fondi del comma 2 sono formati dall’ammontare delle risorse
consolidate alla data del 31 dicembre 1997, ai sensi dell’art. 63 del CCNL
5 dicembre 1996, primo e secondo biennio economico.
4. Per la formazione dei fondi per
la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività e
miglioramento dei servizi si deve tener conto delle seguenti precisazioni:
a)
nel consolidamento dei fondi non va considerato
quanto connesso alle risorse aggiuntive previste dall’art. 7, commi 1
e 3 del CCNL 5 dicembre 1996 (II biennio economico);
b) qualora gli incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno
essere espressamente accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o
dai nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad effettivi incrementi di
produttività o di miglioramento dei
servizi o di ottimizzazione delle attività.
c)
resta confermata la possibilità di utilizzazione - anche temporanea
- nel fondo per la produttività collettiva -
di eventuali risparmi accertati
a consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli artt. 50 e 51.
5. I fondi previsti nel comma
2 lett. a) sono, altresì, alimentati, annualmente, in presenza delle seguenti
condizioni:
a)
a decorrere dal 1 gennaio 1998 con le risorse derivanti dall’attuazione dell’art.
43 della legge 449/1997, nella misura destinata dalle aziende
alla contrattazione integrativa e da altre disposizioni di legge che
destinano una parte di proventi delle aziende ad incentivi del personale.
b)
a
decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, dell’1% - come
tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997,,
secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la
formazione dei bilanci di previsione annuale, in presenza di avanzi di
amministrazione e pareggio di bilancio ovvero della realizzazione annuale di
programmi - correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività del
personale - concordati tra Regioni e singole aziende e finalizzati al
raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine prestabilito ai sensi
delle vigenti disposizioni.
6. La verifica del raggiungimento dei risultati di cui al comma 5, lett. b)
è affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interno
ed è, in ogni caso, condizione necessaria per l’erogazione dei compensi
relativi alla retribuzione di risultato.
7.
Le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992,
possono favorire l’assunzione e perseguimento - da parte delle
aziende - di obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di
riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero
di margini di produttività, alla cui realizzazione finalizzano l’incremento
del fondo di cui al comma 5 dell’1 % del monte salari annuo,
calcolato con riferimento al 1997. Le Regioni
possono, altresì, favorire da parte delle aziende interventi di
sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi riorganizzativi
anche a seguito di innovazioni tecnologiche da definirsi
in sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali
finalizzeranno un ulteriore quota di incremento dello stesso fondo pari allo
0,2 % del medesimo monte salari 1997. La
presente clausola è valida sino al 31 dicembre 1999, data
successivamente alla quale le predette risorse aggiuntive regionali sono
assegnate al finanziamento dell’ indennità di esclusività del rapporto di
lavoro. Il fondo è inoltre ridotto ai sensi dell’art. 47, comma 6.
8. É confermato l’art. 64 del CCNL
5 dicembre 1996 relativo al finanziamento per la retribuzione di
risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale
relativi ai dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie. I fondi
sono quelli consolidati al
31 dicembre 1997 con le
precisazioni del comma 4. Essi sono incrementabili con le risorse di cui al
comma 5, lett. b) del presente articolo purché gli enti versino nelle
condizioni previste dall’art. 64, comma 2 citato.
Art.
53
Finanziamento
dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi
1. Le aziende e gli enti che, in attuazione delle
vigenti disposizioni, rideterminano, con atto formale, la dotazione organica
dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base
di calcolo per la formazione dei fondi, previsti dagli artt. 50, 51 e 52, nel
finanziare la predetta dotazione organica dovranno incrementare i relativi
fondi in modo congruo, con oneri a carico del proprio bilancio, tenendo
conto: del valore delle posizioni
organizzative di nuova istituzione e, comunque, della retribuzione di
posizione minima contrattuale di cui all’art. 35, comma 1, lett. A) punto 5
come già previsto dall’art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996; delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del
trattamento economico accessorio complessivo eventualmente spettante ai
dirigenti da assumere; dell’indennità di cui agli artt. 40 e 42,
2. Analogamente si procede nel caso di
attivazione di nuovi servizi
anche ad invarianza della dotazione
organica con riferimento al trattamento accessorio.
PARTE
III
TITOLO
I
CAPO
I
la
libera professione intramuraria dei dirigenti medici e
veterinari con rapporto
di lavoro esclusivo
Art.
54
Attività
libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici
1.
In applicazione degli artt. 4, comma 11 e 15 quinquies del d.lgs. 502/1992 e
nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto il personale medico
con rapporto esclusivo è consentito lo svolgimento dell’attività libero
professionale all’interno dell’azienda, nell’ambito delle strutture
aziendali individuate con apposito atto adottato dall’azienda con il
concorso del Collegio di direzione previsto dall’art. 17 dello stesso
decreto e con le procedure indicate nell’art. 4, comma 2, lettera G).
2. In
particolare, l’azienda - fino alla realizzazione di proprie idonee strutture
e spazi distinti per l’esercizio dell’attività libero professionale
intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale intra ed extra ospedaliera
- deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni
per consentire ai dirigenti l’ esercizio della libera professione
intramuraria, ai sensi dell’art.
72, comma 11 Legge 448/1998 e delle conseguenti direttive regionali in
materia, anche fuori dall’azienda, in
spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non accreditate,
nonché in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è
richiesta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
3.
Le modalità di svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria
sono disciplinate dalle aziende nel
rispetto dei criteri generali del presente contratto
4. Per attività libero professionale intramuraria
del personale medico si intende l’attività che detto personale
individualmente o in èquipe, esercita fuori dell’impegno di servizio in
regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e
di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture
ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell’assistito e
con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari
integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’articolo 9 del
d.lgs. 502/1992.
5. L’esercizio dell’attività professionale
intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività
istituzionali dell’azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo
tale da garantire l’integrale assolvimento dei compiti di istituto e da
assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l’attività
libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun
dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore
a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l’attività di
ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle
prestazioni.
6. A tal fine,
l’azienda negozia in sede di
definizione annuale di budget,
con i dirigenti responsabili
delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di
attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione
alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con
le equipes interessate i volumi di attività
libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi
di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi
paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di
violazione di quanto concordemente pattuito.
Tipologie di attività libero
professionali
1.
L’esercizio dell’attività libero professionale avviene al di fuori dell’impegno
di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta -da parte
dell’utente- del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione,
ai sensi dell’art. 54, comma 4.
b)
attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell’art. 54 comma 4,
svolte in èquipe all’interno delle strutture aziendali, caratterizzata
dalla richiesta di prestazioni da parte dell’utente, singolo o associato
anche attraverso forme di rappresentanza, all’équipe, che vi provvede nei
limiti delle disponibilità orarie concordate.
c)
partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da
singoli utenti e svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra
azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa
convenzione con le stesse;
d)
partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste
da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all’azienda anche al
fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi
predisposti dall’azienda stessa, d’intesa con le èquipes dei servizi
interessati.
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di
cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via
eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale,
dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o
di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di
organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con
personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes
interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.
3.
L’attività libero professionale è
prestata con le modalità indicate nell’art. 1, comma 4 del DM 31 luglio
1997, pubblicato nella G.U. 5
agosto 1997. L’autorizzazione ivi prevista
è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali
svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente
nell’ambito delle attività previste dal d.lgs. 626/1994, con esclusione dei
dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente
addetti alle attività di prevenzione di cui all’art. 59.
4.
La gestione
dell’attività libero professionale in regime di ricovero è soggetta
alle norme di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 23.12.1994,
n. 724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.
Art.
56
Disciplina
transitoria
1. Sino alla realizzazione di quanto previsto dall’art. 54
comma 2, l’azienda al fine di consentire l’esercizio dell’attività
libero professionale autorizza i dirigenti medici e veterinari all’utilizzo,
senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda stessa e comunque al di fuori
dell’impegno di servizio, di
studi professionali privati o di strutture private non accreditate, con
apposita convenzione, alle seguenti condizioni:
a) preventiva
comunicazione all’azienda dei volumi prestazionali presunti in ragione di
anno, le modalità di effettuazione e l’impegno orario complessivo;
b) definizione
delle tariffe, d’intesa con i
dirigenti interessati;
c) emissione
delle fatture o ricevute da parte del dirigente su bollettario dell’azienda.
Gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, il quale
detratte a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel limite massimo del
50%, li versa entro i successivi 15 giorni all’azienda che provvederà alle
trattenute di legge e relativi
conguagli ;
d) definizione
del numero e della collocazione della sede
o delle sedi sostitutiva agli spazi aziendali nella quale o nelle quali
è transitoriamente autorizzato l’esercizio della attività libero
professionale intramoenia, con le procedure di cui all’art. 54, comma 1.
2. La presente norma ha effetto fino alla emanazione
delle direttive regionali che disciplineranno la materia e, comunque, non
oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del contratto. Le parti si
riconvocheranno entro il quinto mese dall’entrata in vigore del presente
contratto, per definire la materia, entro il termine suindicato, in carenza di
atto ministeriale di indirizzo o di regolamentazione regionale.
Art.
57
Criteri
generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei
proventi
1. I criteri per l’attribuzione dei relativi proventi ai
dirigenti interessati nonché al personale che presta la propria
collaborazione sono stabiliti dall’azienda con apposita disciplina adottata
con le procedure dell’art. 54, comma 1.
2. Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti
criteri generali:
a)
relativamente alle attività
ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa è
riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;
b)
relativamente alle prestazioni
libero professionali individuali, in regime di ricovero e day hospital di cui
all’art. 55 lett. a), b) e c), la tariffa
forfettaria è definita tenendo conto dei livelli di partecipazione
alla spesa delle Regioni, nei limiti delle quote previste dall’art. 28,
commi 1 e segg. della legge n. 488/1999;
c)
le tariffe per le prestazioni
ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere
remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto,
evidenziare le voci relative ai compensi
del libero professionista, dell’équipe, del personale di supporto, i
costi – pro quota – anche
forfetariamente stabiliti - per l’ammortamento e la manutenzione delle
apparecchiature.
d)
Le tariffe di cui alla lett. c)
non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti
dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa
sanitaria per le corrispondenti prestazioni. L’amministrazione può
concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in
regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate
alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell’art. 3, comma 13,
del d.lgs. 124/1998.
e)
Le tariffe sono verificate
annualmente, anche ai fini dell’art. 3, comma 7 della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
f)
Nell’attività libero
professionale di équipe di cui all’art. 55, comma 1, lettere b), c) e d) la
distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene - da
parte delle aziende - su indicazione dell’équipe stessa.
g)
Le tariffe delle prestazioni
libero professionali di cui all’art.
55, comma 1 lettera a) comprensive
di eventuale relazione medica, sono definite dalle aziende nel rispetto dei
vincoli ordinistici, in contraddittorio con i dirigenti interessati. Ciò vale
anche per le attività di cui alla lettera c) dello stesso articolo, se svolte
individualmente
h)
Per le attività di cui alla
lettera c) dell’art. 55, svolte
in équipe, la tariffa è definita dalle aziende, previa convenzione, anche
per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e con il
contraddittorio dei medesimi.
i)
un’ulteriore quota della tariffa - da concordare in azienda ai
sensi dell’art. 4, comma 2 lettera G)
comunque non inferiore al 5% della
massa di tutti i proventi dell’attività libero
professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è
accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche
e veterinarie – individuate in
sede di contrattazione integrativa - che
abbiano una limitata possibilità di esercizio
della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non
può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello
medio percepito dai dirigenti che espletano l’attività libero
professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale.
Altre
attività
a pagamento
1.
L'attività di consulenza dei dirigenti medici e veterinari, per lo
svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'azienda
o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art.
27, comma 1, lett. c).
2.
Qualora l’attività di consulenza sia chiesta all’azienda da soggetti terzi, essa
costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento,
rientrante tra le ipotesi di cui all’art. 55 lett. c), da esercitarsi al di
fuori dell’impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con
le modalità sottoindicate:
a)
In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita
convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
-
i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione
dell'orario di lavoro;
-
il compenso e le modalità di svolgimento.
b)
Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie
senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti
istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità
ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini:
-
la durata della convenzione;
-
la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro
subordinato e deve essere a carattere occasionale;
-
i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario
di lavoro;
-
l'entità del compenso;
-
motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità
con l'attività di istituto.
3.
Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire
all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95 % al
dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione
del mese successivo.
4. Tra le
attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico
legale resa dall’azienda per
conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore
degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del
1965. Per i compensi si applica il comma 3.
5. L’atto indicato nell’art. 54, comma 1 disciplina, inoltre,
i casi in cui l’assistito può
chiedere all’azienda che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente
da lui scelto ed erogata al suo domicilio, fuori dell’orario di servizio,
in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al
carattere occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto
fiduciario già esistente con il medico prescelto
con riferimento all’attività libero professionale intramuraria
svolta individualmente o in équipe nell’ambito dell’azienda.
6. L’onorario della
prestazione di cui al comma 3, stabilito nel rispetto dei vincoli ordinistici,
viene riscosso dal dirigente che ha effettuato la prestazione, il quale
ne rilascia la ricevuta al paziente su
apposito bollettario dell’azienda. L’onorario viene versato entro cinque
giorni dalla riscossione all’azienda, che ne accredita il 95 % al dirigente
stesso con la retribuzione del mese successivo.
7. L’atto aziendale di cui all’art.
54, comma 1, disciplina i casi in cui le attività professionali sono
richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra
struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione. Le
predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se
preventivamente autorizzate dall’azienda
con le modalità stabilite dalla convenzione. L’azienda con l’atto
richiamato disciplina in conformità al presente contratto:
il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle
altre attività svolte; l’entità del compenso dovuto al dirigente e/o all’équipe
che ha effettuato la prestazione; le modalità di riscossione e di
attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante all’azienda
stabilita in conformità ai criteri indicati nell’art. 56.
8. Gli onorari per le prestazioni di cui al comma 7
sono riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente ha svolto l’attività, la quale ne rilascia
ricevuta su appositi bollettari forniti dall’azienda di appartenenza del
dirigente stesso; la struttura citata, dedotte le quote di propria spettanza,
versa all’azienda ed al
dirigente le quote di loro
competenza con le cadenze previste nella convenzione.
9.
L’atto aziendale di cui all’art. 54, comma 1, disciplina, infine, l’attività
professionale, richiesta a pagamento da terzi all’azienda e svolta, fuori
dall’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture
aziendali. Tale attività può, a richiesta del dirigente interessato, essere
considerata attività libero-professionale intramuraria e sottoposta alla
disciplina per tale attività
ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche
risorse introitate, in conformità al presente
contratto.
10.
Per le prestazioni di cui al comma 9, l’ atto aziendale in conformità di
quanto previsto dal presente articolo, stabilisce per le attività svolte, per
conto dell’azienda in regime libero professionale:
a) i
limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli
eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione
dell’orario di lavoro;
b) l’entità del compenso dovuto
al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l’attività abbia luogo
fuori dell’orario di lavoro e l’eventuale rimborso spese dallo stesso
sostenute, ove l’attività abbia luogo nell’orario di lavoro ma
fuori della struttura di appartenenza;
c) le modalità di attribuzione
dei compensi e rimborsi spese. I compensi e le modalità di attribuzione sono
stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
d) La
partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio non può essere superiore al 50 per cento della tariffa per le
prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell’art.
15 quinquies, comma 2, lettera d), del d.lgs. 502/1992.
e)
L’attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della
fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.
Attività
professionale dei
dirigenti dei dipartimenti di prevenzione
1. L’ attività professionale
intramuraria dei dirigenti medici e veterinari del Dipartimento di
prevenzione, erogata al di fuori dell’impegno istituzionale, concorre ad
aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle
azioni di sanità pubblica, integrando l’attività istituzionale.
2. A tal fine, fatta salva la possibilità di esercizio dell’attività
libero professionale prevista
dalle lett. a), b) e c) dell’art. 55 – per le quali non si pongono
problemi di incompatibilità per la natura stessa delle attività richieste o
del soggetto richiedente (ad es. assistenza zooiatrica per gli animali d’affezione)
- l’attività professionale richiesta a pagamento da terzi è acquisita
ed organizzata dall’ azienda, ai sensi della lettera d) del citato
art. 55, che individua i dirigenti assegnati
all’attività medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel
rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in
relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l’equa
partecipazione dei componenti le equipes interessate.
Attività
non rientranti nella libera professione intramuraria
1.
Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente
contratto, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed
indennità, le seguenti attività:
a)
partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di
specializzazione e diploma, in qualità di docente;
b)
collaborazioni
a riviste e periodici scientifici e professionali;
c)
partecipazioni
a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri
(ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all’articolo
5, comma 2, del decreto legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni
invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n.
295 del 1990, etc.);
d)
relazioni
a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
e)
partecipazione
ai comitati scientifici;
f)
partecipazioni
ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale
non in veste di dirigenti sindacali;
g)
attività
professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese
sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza
fine di lucro, previa comunicazione all’azienda della dichiarazione da parte
dell’organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.
2.
Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non
gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7 dell’articolo 72
della legge n. 448 del 1998 ma possono essere svolti, previa autorizzazione da
parte dell’azienda ai sensi dell’articolo 58, comma 7, del d.lgs. 29/ 1993,
che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell’impegno
richiesto non siano incompatibili con l’attività e gli impegni
istituzionali.
3.
Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse
debbano essere svolte per ragioni
istituzionali in quanto strettamente connesse all’incarico conferito. In tal
caso vale il principio dell’omnicomprensività e di tali funzioni si dovrà
tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di
risultato.
Art.
61
Norma
di rinvio
1. Le parti convengono
che, essendo in corso di emanazione l’atto di indirizzo e coordinamento di
cui all’art. 72, comma 11 della legge 448/1998
nonché le connesse direttive regionali la presente disciplina dovrà
essere integrata o armonizzata con le indicazioni in esse previste.
2.
A tal fine le parti concordano che il predetto adeguamento – ove necessario-
avvenga mediante un apposito contratto collettivo entro due mesi dall’entrata
in vigore dell’ atto di indirizzo.
PARTE
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 62
Disposizioni
particolari
1.
Nell’arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il
finanziamento dei fondi di cui agli artt. 50,51 e 52
non siano state utilizzate nel rispettivo esercizio economico, sono
riassegnate nell’esercizio dell’anno successivo ai fondi di
pertinenza.
2. Le tabelle di equiparazione del personale confluito nelle
A.R.P.A. a quello del personale
del servizio sanitario nazionale saranno definite con apposito contratto
entro il 30 giugno 2000 il quale dovrà
tener conto dei seguenti criteri: contratti collettivi attualmente
applicati; qualifica di provenienza
del personale.
3. Le parti preso - atto della
decisione del TAR Lazio n. 640/1994, che ha annullato il comma 2 dell’art.
133 del DPR 384/1990 relativamente al mancato riconoscimento della
retribuzione individuale di anzianità agli ex medici condotti che non avevano
optato per il rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito entro il 30
dicembre 1990 – stabiliscono che – ove sussistano le condizioni - le aziende dovranno attivare entro il 31 maggio 2000 la
procedura di cui all’art. 66 del d.lgs. 29/1993.
4. Le
parti, in via di interpretazione autentica, confermano che la retribuzione di
posizione minima contrattuale -
parte fissa e variabile - prevista
dalle tabelle (rispettivamente allegato
3 ed 1 ai CCNL 5 dicembre 1996, primo e secondo biennio economico, come
integrati – sempre in via di interpretazione autentica dal CCNL del 2 luglio 1997) facendo parte del trattamento economico
fondamentale, produce integralmente i
suoi effetti ai fini dell’applicazione,
rispettivamente, dell’ art. 50,
comma 2 ed art. 6 dei CCNL del 5
dicembre 1996 – I e II biennio - con le decorrenza indicate nelle medesime tabelle contrattuali.
5. I
casi previsti dall’art. 16 disciplinato dal CCNL 5 agosto 1997 in cui le
aziende – per l’area medico veterinaria - possono ricorrere ad assunzioni
a tempo determinato, sono integrati da quello
indicato nell’art. 15 septies, comma 1, del d.lgs. 502/1992. A tal fine
le aziende individuano, preventivamente, con proprio atto le modalità per il
conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti, richiesti sentiti
i soggetti di cui all’art. 10, comma 2. Ai dirigenti assunti è attribuito
il trattamento economico fondamentale previsto dal presente contratto per i
corrispondenti dirigenti di pari
incarico in servizio e l’assunzione comporta
il congelamento di altrettanti posti
di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri finanziari. La
retribuzione di posizione, attribuibile
sulla base della graduazione delle funzioni, grava sul bilancio dell’azienda
nella parte eccedente il minimo contrattuale e non può, comunque, superare,
negli importi massimi, quanto previsto dall’art. 39.
Ai dirigenti pubblici si applica l’art. 19, comma 7 del presente
contratto in tema di aspettativa.
6. Ove
nel testo del presente contratto
gli assegni da corrispondere sono
“annui, lordi per tredici mensilità”,
si intende che l’importo indicato nel testo non comprende il rateo
della tredicesima che, pertanto, va corrisposto aggiungendolo al fondo di
pertinenza, ove si tratti di voci che sono retribuite con i fondi.
Art.
63
Norme
di rinvio
1.
Le parti si impegnano a negoziare, entro il 30 dicembre 2000, le
seguenti materie:
a)
procedure di conciliazione e arbitrato;
b)
mobilità connessa ad eccedenze;
c)
previdenza complementare.
2. Entro il 30 giugno 2001 le
parti procederanno, altresì, ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. n. 29 del
1993, alla piena
contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro mediante recupero
alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL
ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, fra le quali
è compresa la disciplina e la nuova denominazione relativa all’indennità
di rischio radiologico.
3. Nelle more dell’applicazione del comma 2, le norme di legge,
regolamentari e contrattuali che non sono espressamente abrogate dal presente
contratto rimangono in vigore.
Art. 64
Norma
programmatica
1. Le parti, pur prendendo atto che nell’art. 20, comma 1,
punto 18 bis, della legge 488/1999, l’istituto del part-time non è
consentito ai dirigenti sanitari, concordano sulla necessità ed urgenza di
affrontare il problema dell’utilizzazione di tale istituto
esclusivamente in quei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza
familiare o sociale e fermo rimanendo il rapporto di lavoro esclusivo, con
sospensione provvisoria della
eventuale libera professione
intramuraria svolta.
2. Le parti
convengono, altresì, sull’opportunità che la materia venga affrontata nel
contesto delle code contrattuali di cui al comma 2 dell’art. 61 per
disciplinare le percentuali, il trattamento economico e normativo nonché l’utilizzo
dei risparmi per la parte che le vigenti disposizioni destinano agli incentivi
del personale. In tale disciplina sarà previsto il recesso per giusta causa
nei confronti del dirigente che, in violazione del rapporto esclusivo,
eserciti la libera professione extramuraria.
Art.
65
Disapplicazioni
e sostituzioni
1. Per effetto del
presente contratto risultano sostituite o disapplicate
le seguenti disposizioni:
A)
con riguardo agli artt. da 1 ad 12 (campo di applicazione,
sistema delle relazioni sindacali ed interpretazione dei contratti) sono
sostituiti gli articoli da 1 a 13 del CCNL
5 dicembre 1996;
B)
con riguardo all’artt. 13 (il contratto individuale di lavoro
dei dirigenti) è sostituito l’art. 14 del CCNL
5 dicembre 1996 ;
C)
con riguardo all’art. 14 (periodo
di prova) è sostituito l’art. 15 del CCNL
5 dicembre 1996;
D)
con riguardo agli artt. 16 e 17 (orario di lavoro dei dirigenti) sono sostituiti gli artt. 17 e 18
del CCNL 5 dicembre 1996 ;
E)
con riguardo all’art. 18 (sostituzioni) è disapplicato l’art. 121
del DPR 384/1990, con effetto dal
sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente CCNL;
F)
con riguardo all’art. 19 (aspettativa)
è disapplicato l’art. 28 del CCNL 5
dicembre 1996;
G)
con
riguardo
all’art. 20
(mobilità
volontaria) sono disapplicati gli artt. 82,83, 84, 85 del DPR 384/1990 ed il
comma 10 dell’art. 39 del CCNL 5
dicembre 1996;
H)
con
riguardo
all’art. 21
(comando)
sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi
4 e segg. del DPR 761/1979;
I)
con
riguardo
all’art. 24
(copertura assicurativa) sono
disapplicati l’art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l’art. 88 del DPR 384/1990;
J)
con
riguardo
all’art. 25
(patrocinio
legale) è disapplicato l’art. 41 del DPR 270/1987;
K)
con
riguardo
all’art. 26
(graduazione delle funzioni) è
sostituito l’art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996, limitatamente ai commi
4 e 6;
L)
con
riguardo
agli
artt. 28 e 29 (affidamento e
revoca degli incarichi
dirigenziali) sono disapplicati gli artt. 52
e 53 del CCNL 5 dicembre 1996;
M)
con
riguardo
agli
articoli da 31 a 34
(verifica e valutazione dei dirigenti) è sostituito l’art. 59 del
CCNL 5 dicembre 1996 ;
N)
con
riguardo
agli
articoli da 35 a 48
(struttura della retribuzione ed incrementi
contrattuali) si rinvia al relativo testo, con l’avvertenza che, ove le
norme disapplicate contengano disposizioni transitorie queste hanno cessato
– di norma - di produrre i loro effetti con la
prima applicazione dei CNL del 5 dicembre 1996 e loro successive
integrazioni. E’, inoltre, disapplicato l’art. 117 del DPR 384/1990.
O)
con
riguardo
all’art.
49
(effetti benefici economici) è sostituito l’art. 50 del CCNL
5 dicembre 1996 ;
P)
con riguardo
agli articoli da 50 a 52
(fondi per la retribuzione di posizione e per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro ed al risultato)
nel
rinviare al testo dei singoli articoli per le eventuali disapplicazioni, si
richiama quanto affermato nella lettera N. Con particolare riguardo ai fondi
il termine “consolidato” si
riferisce – fatte salve le precisazioni nel testo dell’art. 52 – al
fondo correttamente formato ai sensi
delle disposizioni contenute negli
articoli da 60 a 66 del CCNL 5
dicembre 1996 per la corresponsione delle voci del trattamento economico
cui le norme stesse sono
finalizzate.
Q)
con
riguardo
agli
artt. da 54 a 60
(libera professione) sono disapplicati gli artt. 67,
68 e 69 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché l’allegato 5,
sostituito dal presente allegato 9;
2. Sono, altresì,
disapplicate tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del
presente contratto, ivi comprese quelle risultanti da leggi o regolamenti
regionali disciplinanti materie del rapporto di lavoro oggetto del
presente contratto.
3. Le parti concordano che eventuali errori materiali
riscontrabili nel presente contratto saranno corretti a cura dell’ARAN,
previa informazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto.
ALLEGATO
N. 9
Per fornire
alle aziende ed enti unità di indirizzo per attuare le modalità
organizzative dell’attività libero professionale intramuraria e per la
fissazione delle tariffe, in attesa di quanto sarà previsto dall’atto di
indirizzo di cui all’art. 72 della legge 448/1998 e dalle successive linee
guida regionali, le parti concordano i seguenti punti:
A) PREMESSA GENERALE E
FINALITA’
1. L’azienda e gli enti sono interessati allo sviluppo di un’area
organizzativa di erogazione di servizi a pagamento, che saranno offerti sul
mercato sanitario in parallelo all’attività istituzionalmente dovuta, al
fine di:
a) contribuire
al processo riorganizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a
disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse
organizzative, tecnologiche e strutturali dell’Ente, nell’ambito di un
sistema sanitario complessivamente inteso;
b) rafforzare
la capacità competitiva dell’azienda stessa non solo sul mercato dei
servizi garantiti e finanziati dal SSN in concorrenza con le strutture
private, ma sul mercato più generale dei servizi sanitari;
c) garantire
il diritto sancito dalla vigente normativa verso il personale medico che opti
per l’attività professionale intramoenia (di seguito denominata LPI), di
esercitare la stessa nell’ambito dell’Ente di appartenenza sia in modo
diretto che in forma partecipativa ai proventi derivanti da rapporti
instaurati con strutture private non accreditate e con terzi paganti;
d) valorizzare
il ruolo e le opportunità professionali della dirigenza sanitaria;
e)
introdurre, con il carattere dell’esclusività del rapporto di lavoro,
condizioni che favoriscano la motivazione del personale e il “senso”
d’appartenenza all’azienda.
2.
L’azienda, con l’entrata in vigore del presente CCNL che disciplina le
modalità dell’attività LPI, intende riconoscere, consentire, promuovere e
sostenere concretamente e attivamente l’attività LPI con modalità e
interventi flessibili nell’ambito del quadro normativo.
3.
L’attività LPI deve rappresentare realmente l’espressione di una libera
scelta dell’utente senza influire negativamente sul tempestivo ed efficace
svolgimento delle attività istituzionali e sui relativi volumi di attività,
concorrendo a rafforzare la responsabilizzazione e a riconoscere la giusta
remunerazione anche per tutti gli operatori e gli altri dirigenti del ruolo
sanitario che vi intendano partecipare con le necessarie funzioni di supporto.
L’attività libero professionale, all’interno o all’esterno delle
strutture e dei servizi dell’unità sanitaria locale, è intesa a favorire
esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della
prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e
professionale nell’interesse degli utenti e della collettività.
4.
La configurazione organizzativa dell’esercizio
della LPI richiede la collaborazione del personale tenuto a svolgere attività
di supporto. Il personale della dirigenza sanitaria che non intenda esercitare
l’attività LPI, è tenuto comunque a concorrere, in ragione delle
competenze istituzionali attribuite, agli adempimenti connessi alle
prestazioni in regime libero professionale secondo le modalità fissate dall’azienda.
5.
E’ riconosciuto e garantito il diritto di parità nel trattamento sanitario
fra i pazienti interessati dalle prestazioni in regime libero professionale ed
i pazienti in regime di attività strettamente istituzionale, ciò con
riferimento a tutte le prestazioni previste o che si rendono necessarie, ai
fini dell’assistenza sanitaria, sia ordinarie che urgenti.
6.
Il ricorso alla valorizzazione della libera professione assume per l’Azienda
la finalità anche di crescita complessiva della produttività, nel rispetto
dell’esigenza di miglioramento della qualità delle prestazioni, ove
scientificamente riconosciute appropriate ed efficaci, e di sviluppo della
promozione del ruolo aziendale.
B)
ORGANIZZAZIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
1.
Le aziende, avvalendosi del Collegio di direzione di cui all’art. 17 del
d.lgs. 502/1992 e sulla base dei criteri generali stabiliti ai sensi dell’art.
4, comma 2 lett. G), definiscono con apposito atto, in conformità alle
vigenti disposizioni in materia, le modalità organizzative dell’attività
libero professionale della dirigenza medico – veterinaria.
2.
La disciplina aziendale assicura il rispetto dei seguenti principi:
a)
l’attività libero professionale ambulatoriale deve essere
organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di
attività istituzionale, compresa la pronta disponibilità;
b)
qualora per ragioni tecnico – organizzative non sia possibile l’articolazione
dell’attività libero professionale in orari differenziati, dovrà essere
stabilito un tempo standard, corrispondente al tempo mediamente necessario all’esecuzione
delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare in relazione
al numero delle prestazioni effettuate ovvero da individuare con apposita
timbrature;
c)
non è consentita l’attività libero professionale relativamente ai
ricoveri nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unità
coronariche e nei servizi di rianimazione ovvero per altre tipologie in
relazione alla peculiarità delle patologie o delle norme da individuare in
sede aziendale.
3.
La disciplina aziendale dovrà prevedere le modalità autorizzative dell’esercizio
della LPI nelle quali dovranno essere indicati:
-
gli spazi orari disponibili;
-
i locali e le attrezzature
necessari;
-
le modalità organizzative,
anche in relazione al personale di supporto, tra cui
le modalità per le prenotazioni e per
la tenuta delle liste di attesa, nonché le modalità per la utilizzazione dei
posti letto, degli ambulatori ospedalieri e territoriali, delle sale
operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale attività,
garantendo comunque all’attività istituzionale carattere prioritario
rispetto a quella libero professionale;
-
l’istituzione di
appositi organismi di verifica della LPI, promozione e monitoraggio
costituiti in forma paritetica ai sensi dell’art. 54.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno atto che i protocolli di cui all’art. 7
non dovranno assumere carattere di accordi integrativi regionali.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
Con
riferimento ai criteri integrativi aziendali previsti dall’art. 18, comma 9,
le parti, in relazione alla particolare situazione della struttura ove si è
verificata l’assenza con riguardo al rapporto di lavoro dei dirigenti ivi
assegnati, convengono che l’azienda
possa valutare, in via
eccezionale e d’urgenza, qualora l’assenza stessa sia di brevissima durata
e non vi siano soluzioni alternative ai sensi del comma 8 dello stesso
articolo, che la sostituzione per
assicurare la continuità assistenziale possa
essere affidata anche ad un dirigente con rapporto di lavoro non esclusivo.
Non
condivisa solo da F.P.- CGIL Medici
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3
Con
riferimento all’art. 20, le parti concordano di aver dato piena attuazione
all’art. 33 del d.lgs. 29/1993, completandone le disposizioni con le
modalità e le procedure ivi previste. Pertanto la mobilità deve essere
effettuata secondo le indicazioni dell’art. 20.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 4
Con
riferimento all’art. 25, comma 3 le
parti convengono che, gli oneri ivi previsti dovranno in futuro trovare
copertura assicurativa nell’ambito
delle polizze che saranno stipulate ai sensi dell’art. 24, comma 3.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 5
In
relazione alle norme sulla verifica e valutazione dei dirigenti di cui agli
articoli da 31 a 34 del presente contratto, viste le modifiche introdotte dal
d.lgs. 286/1999 in materia nonché il d.lgs. 229/1999, esprimono il comune avviso
che le Aziende ed enti, nell’istituire - mediante gli atti richiamati dalle
citate normative, gli organismi deputati alla valutazione dei dirigenti
dovranno tenere conto della particolare funzione che detti organismi saranno
chiamati a svolgere in relazione alle specifiche professionalità operanti in
azienda, prevedendone una adeguata composizione o, se del caso, una
integrazione con figure adeguate per professionalità e qualifica.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 6
Le parti si danno reciproco atto che i fondi aziendali
previsti dagli artt. 50, 51 e 52 del presente contratto per la corresponsione
delle voci del trattamento economico ivi previste non possono essere
utilizzate, nei policlinici universitari a gestione mista per il pagamento
delle analoghe competenze al personale universitario convenzionato, che
dovranno gravare esclusivamente sulle risorse definite allo scopo nella
relativa convenzione.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 7
Le parti
auspicano che nella programmazione regionale vengano adottati idonei
provvedimenti affinché negli ospedali per acuti, sede di pronto soccorso e/o
di punto nascita, in ottemperanza
alle norme di garanzia relative ai servizi pubblici essenziali, nelle unità
operative di anestesia, rianimazione e terapia intensiva, deve essere
garantita la presenza dell’anestesista rianimatore 24 ore su 24. Negli
ospedali sedi di DEA di I e II livello deve essere garantita la presenza 24
ore su 24 dell’anestesista, del rianimatore, del radiologo, del chirurgo e
del medico internista.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 8
Le parti
convengono sulla necessità che nelle code contrattuali del presente CCNL sia
affrontato il problema della ridefinizione del compenso per l’utilizzo del
mezzo privato per compiti di servizio, utilizzando i parametri di
determinazione ACI del costo chilometrico in sostituzione dell’indennità
chilometrica ancora fissata ad 1/5 del prezzo della benzina super al
chilometro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le parti si impegnano ad approfondire -
nell’ambito delle code contrattuali - le problematiche della guardia medica
notturna al limitato scopo di verificare la possibilità, senza oneri
aggiuntivi, di rinvenire meccanismi che, salvaguardata l’organizzazione dei
servizi, in determinati casi oltre i cinquantacinque anni di età possano
rendere la guardia medica
facoltativa.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 10
Con
riferimento all’art. 58, comma 9, le parti convengono che le sperimentazioni ed i trials clinici possano essere
compresi tra le attività a pagamento ivi previste, secondo quanto definito in
sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 4 lett. G, del
presente contratto.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 11
Le
parti, con riferimento all’art. 30, comma 2, prendono atto che la
Commissione ivi citata è quella prevista dal d.lgs. 49/2000, che modifica l’art.
15 quinquies del d.lgs. 502/1992.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 12
In relazione agli
artt. 15 e 45 del presente contratto, le parti prendono atto di quanto
affermato dalla circolare del Ministero della Sanità, n. D.P.S. IV. 9-11/569
del 28.3.2000, in ordine alla remissione in termine per l’opzione per
il rapporto di lavoro esclusivo nei confronti dei dirigenti di II livello, che
per una erronea interpretazione del comma 4 dell’art. 1 del d.lgs. 49/2000
siano stati indotti a non esercitare la propria opzione entro il 14.3.2000 o
ad esercitarla erroneamente.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 13
Le parti convengono che, ai sensi dell’ art. 35, comma 2, nei
confronti dei dirigenti medici e veterinari che hanno optato per il rapporto
esclusivo entro il 14 marzo 2000 non si applichino, neanche temporalmente,
le penalizzazioni previste dai commi 1 lett. b), 3, 4 e 5 dell’art.
47.
I
dirigenti sanitari di cui all’art. 44 che entro il 14 marzo 2000 abbiano
optato per il rapporto esclusivo continuano a prestare la propria attività
con le modalità previste dal rapporto in corso di soppressione sino a trenta
giorni dall’entrata in vigore del presente accordo ai sensi di quanto
previsto dall’art. 44, comma 2, momento dal quale sarà riadeguato l’orario
di lavoro. La disposizione è collegata al meccanismo di finanziamento del
passaggio previsto dall’art. 44 citato, comma 7.
Non
condivisa solo da F.P.- CGIL
Medici
DICHIARAZIONE
A VERBALE DELL’ARAN
L’Agenzia,
con riferimento agli artt. 16 e 18 del
presente contratto, ritiene che nelle strutture per le quali ai sensi della
vigente normativa concorsuale l’accesso è riservato a più categorie
professionali, le aziende, con riferimento all’organizzazione dei servizi di
guardia ed alle sostituzioni dei dirigenti assenti dovranno tenere
conto di tutti i dirigenti del ruolo sanitario di diverso profilo
professionale addetti alla struttura.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
In
via di prima definizione ai dirigenti medici in ruolo ai sensi dell’art. 8
1-bis del d.lgs. 502/92 e successive modifiche, titolari di incarico a tempo
indeterminato da almeno 5 anni al 31/12/1992 e inquadranti in soprannumero
previo giudizio d’idoneità, viene riconosciuta l’anzianità di servizio
di 5 anni al 31/12/1999, salvo decisione migliorativa da parte degli organi di
governo.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL
FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
Art. 47 CCNL 98-2001
La Federazione Medici UIL SANITA’-FNAM
(AMCO-COAS-FAPAS-UMI-UMUS) CUMI-FIALS-NUOVA ASCOTI dichiara che la riduzione
di cui alla componente fissa come da tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre
1996 II biennio economico 1996-1997, rimane vincolata alla dichiarazione
congiunta n° 15 I biennio e dichiarazione congiunta n° 3 II biennio, non
essendo di pertinenza contrattuale l’interpretazione della legge finanziaria
di cui alla dichiarazione n° 15.
Roma,
8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL
FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE
N. 3
RELATIVA ALL’ART. 15 CCNL 98-2001
La Federazione Medici UIL SANITA’-FNAM
(AMCO-COAS-FAPAS-UMI-UMUS) CUMI-FIALS-NUOVA ASCOTI dichiara che, visto il
decreto per i medici universitari, in ogni sede, compresa quella contrattuale,
rappresenta e rappresenterà la necessità di legare l’esclusività di
rapporto con libera professione intramuraria, alla durata dell’incarico
dirigenziale, ovvero alla valenza contrattuale.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL
FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
La
Federazione Medici UIL SANITA’-FNAM (AMCO-COAS-FAPAS-UMI-UMUS)
CUMI-FIALS-NUOVA ASCOTI dichiara, che nel corso del CCNL 98/2001, si provveda
ad individuare i lavori usuranti nella sede di competenza aziendale, e di
concordarne le facilitazioni in sede di trattativa decentrata.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL
FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
Permanendo
la vigenza contrattuale dell’art. 62 comma 2 CCNL ‘94-’97 richiamato dall’art. 51
comma 2 del presente CCNL, avente dignità di accordo collettivo nazionale, ne
consegue che tutta la materia riguardante il lavoro notturno ai sensi del D.L.
n. 532 del 26.11.99 sarà
regolamentata a livello di contrattazione decentrata.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL
FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE
A VERBALE N. 6
I
BIENNIO
Federazione
Medici
Firma
il Contratto Nazionale di Lavoro 98/01 dissentendo sull’art. 7; art. 16;
art. 24; art. 41; art. 42; art. 47; art. 50; art. 57 comma 2 lettera d).
II
BIENNIO
Federazione
Medici
Firma
il Contratto Nazionale di Lavoro II biennio 00/01 dissentendo sull’art. 3
globalmente ed in particolare il comma 6; art. 4; art. 5 escluso comma 6; art.
12.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL
FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
I
Segretari Nazionali dott. Domizio Antonelli del Sindacato COAS, il dott.
Vittorio Virgilio del Sindacato AMCO, il dott. Franco Verniero del Sindacato
UMUS, il dott. Francesco Falsetti del sindacato UMI ed il dott. Antonio
Terracciano del sindacato FAPAS-Medici firmano sul frontespizio sotto la sigla
FED. UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI
in quanto ad essa aderenti, essendo affiliati alla UIL FNAM.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE
A VERBALE N. 8
Ad
integrazione della dichiarazione congiunta n. 7, si specifica che negli
Ospedali sedi di DEA di I e di II livello deve essere garantita la presenza
del medico di laboratorio 24 ore su 24.
Roma, 8 giugno 2000
UMSPED
ANAAO-ASSOMED
ANPO
CISL
MEDICI – COSIME
CIVEMP
DICHIARAZIONE
A VERBALE N. 9
La
F.P.-CGIL Medici, con riferimento agli artt. 16 e 18 del presente contratto,
ritiene che nelle strutture per le quali ai sensi della vigente normativa
concorsuale l’accesso è riservato a più categorie professionali, le
aziende, con riferimento all’organizzazione dei servizi di guardia ed alle
sostituzioni dei dirigenti assenti dovranno tenere conto di tutti i dirigenti
del ruolo sanitario di diverso profilo professionale addetti alla struttura.
Roma,
8 giugno 2000
F.P.-CGIL
Medici
DICHIARAZIONE
A VERBALE N. 10
Per
quanto riguarda i soggetti di cui all’art. 8/1 bis del d.lgs. 502/1992 e del
d.lgs. 517/1993, espletate le procedure di giudizio di idoneità effettuate
dalle Regioni, instaurano il
rapporto di impiego a tempo indeterminato non sono sottoposti a periodi di
prova ed il periodo di cinque anni è considerato come anzianità.
Roma,
8 giugno 2000
F.P.-CGIL
Medici
DICHIARAZIONE
A VERBALE N. 11
La
F.P. CGIL Medici non condivide la dichiarazione congiunta n. 2, in quanto in
contrasto con le norme vigenti.
Roma,
8 giugno 2000
F.P.
CGIL Medici
DICHIARAZIONE
A VERBALE N. 12
In
riferimento all’art. 38, comma 5, allorché
si prevede che la parte eccedente il minimo dello specifico trattamento
economico venga “riassorbito”, si ritiene che ciò debba essere invece
riportato alla trattativa “aziendale”, interessando l’importo economico
relativo alla parte variabile della retribuzione di posizione,
di cui all’art. 13, lett. e), ed art. 35, lett. B) 1).
Roma,
8 giugno 2000
ANPO
FESMED
UMSPED
CISL
Medici – COSIME
ANAAO-ASSOMED
DICHIARAZIONE
A VERBALE N. 13
Per
motivi di equità e di perequazione lo specifico trattamento economico
previsto dall’art. 38, comma 5, deve essere riconosciuto a tutti i dirigenti
di struttura complessa, che alla data di entrata in vigore del presente
contratto non abbiano optato per l’incarico quinquennale, in quanto,
indipendentemente dalla volontà espressa dai dirigenti, le aziende erano
comunque tenute ad invitare i suddetti dirigenti a manifestare espressamente
la volontà di utilizzare il diritto potestativo relativo all’opzione.
Roma,
8 giugno 2000
ANPO
ANAAO
CISL
Medici – COSIME
UMSPED
CIVEMP
FESMED
DICHIARAZIONE
A VERBALE N. 14
Le
sottoscritte OO.SS. dichiarano che in attuazione di quanto previsto dal DPCM
13 dicembre 1995 e dal
CCNL
stipulato il 30 settembre 1997 alla dirigenza medica e veterinaria del
Ministero della Sanità, con specifico accordo dovranno essere estesi gli
istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto per le
corrispondenti professionalità del SSN, non essendo stata apportata alcuna
modifica all’art. 18, comma 8 del d.lgs. 502/1992 dal d.lgs. della riforma n.
229/1999.
Roma,
8 giugno 2000
CIVEMP
(SIVEMP-SIMET)
DICHIARAZIONE
A VERBALE N. 15
Le
sottoscritte OO.SS., con riferimento agli artt. 16 e 18 del presente
contratto, ritengono che nelle strutture per le quali, ai sensi della vigente
normativa concorsuale l’accesso è riservato a possessori di titolo nella
specifica disciplina, con riferimento all’organizzazione dei servizi di
guardia e di pronta disponibilità di cui all’art. 20 del CCNL del
5.12.1996, le attività di pronta disponibilità e guardie potranno essere
assolte solo nella specifica disciplina di inquadramento del dirigente.
Roma,
8 giugno 2000
CIVEMP
(SIVEMP-SIMET)
ANPO
DICHIARAZIONE
A VERBALE N. 16
Ad
integrazione della dichiarazione congiunta n. 7 si specifica che negli
Ospedali per acuti, sede di punto nascita, deve essere garantita la presenza
del medico ostetrico 24 ore su 24.
Roma,
8 giugno 2000
FESMED
ANAAO-ASSOMED
ANPO
CISL
Medici-COSIME
CIVEMP
F.P.CGIL
Medici
FEDERAZIONE
Medici
DICHIARAZIONE
A VERBALE N. 17
Il
presente contratto viene sottoscritto in un contesto in cui il processo di
aziendalizzazione delle UU.SS.LL. e degli Ospedali autonomi è molto avanzato,
sia pure con diversi livelli di realizzazione sul territorio nazionale.
Nelle
aziende il ruolo dei dirigenti, ed in particolare dei dirigenti dell'area
medica e veterinaria, è diventato sempre più importante e definitivamente
sancito dal Piano Sanitario Nazionale 1998. 2000 che pone come uno degli
obiettivi fondamentali "la
valorizzazione delle competenze e delle disponibilità
professionali ed umane degli operatori del S.S.N. "; il Piano
riconosce che "gli
ostacoli e le resistenze
che gli operatori sanitari devono superare
sono considerevoli....Per questo vanno approfondite le condizioni per
qualificare l'efficacia e l'umanizzazione degli interventi. A tale scopo è
necessario un profondo cambiamento di mentalità ai diversi livelli, a partire
dai finanziamenti etici del lavoro di cura, attraverso la diffusione di
sistemi premianti, la formazione permanente, la sperimentazione, le
collaborazioni intersettoriali, lo sviluppo delle funzioni manageriali".
Su
tali basi le parti convengono che, allo scopo di perseguire gli obiettivi
primari dell'efficacia, dell'appropriatezza delle prestazioni e
dell'efficienza, sia gli operatori sanitari che le direzioni strategiche
devono applicare il principio della flessibilità per andare incontro alle
esigenze dei cittadini utenti.
In
-tale prospettiva:
-
grazie
al fatto che la contabilità economico - patrimoniale ha sostituito in
tutte le aziende sanitarie la contabilità finanziaria, e che quasi
dovunque è stata avviata la contabilità analitica per centri di costo,
per cui si ha certezze dei costi e non esistono più i vincoli che
caratterizzavano il passaggio di fondi tra i capitoli di spesa
(contabilità di tipo finanziario)
-
considerata
l'autonomia gestionale delle aziende sanitarie
-
nel
rispetto dei principi sanciti dal vigente Piano Sanitario Nazionale
-
nell'interesse
prioritario del cittadino-utente
-
perseguendo
sempre l'efficienza compatibile con elevati livelli di qualità delle
prestazioni, si ritiene utile che, a livello aziendale, vengano
sottoscritti accordi con i dirigenti che prevedano un miglior uso delle
risorse economiche, partendo da quanto consolidato negli anni precedenti,
garantendo più elevati livelli prestazionali a fronte di
ulteriori sistemi premianti, di risultato.
Le
priorità individuate sono le seguenti:
-
miglioramento
della qualità delle prestazioni.
-
selezione
prestazioni appropriate ed efficaci
-
utilizzo
intensivo delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche
-
utilizzo
intensivo delle sale operatorie
-
riduzione
delle liste d'attesa, per prestazioni
appropriate
Nessun
patto potrà avere gli effetti desiderati se non viene riconosciuto e
valorizzato, dalle direzioni strategiche, il ruolo centrale delle professioni.
I protagonisti dell'epocale processo di cambiamento organizzativo nel S.S.N.
sono i dirigenti medici che legittimamente si aspettano che vengano garantiti
- a fronte dell'impegno, delle responsabilità assunte, della professionalità
- l'autonomia professionale e i livelli retributivi.
Roma,
8 giugno 2000
ANAAO ASSOMED
DICHIARAZIONE
A VERBALE N. 18
L’ANAAO-ASSOMED
richiede che, in relazione alla specificità funzionale della dirigenza
medico veterinaria e sanitaria del Ministero della Sanità, al personale
individuato dal DPCM 13.12.1995, ai sensi dell’art. 18 comma 8 del d.lgs.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, siano estesi, con
specifico accordo di settore nell’ambito del CCNL dell’area I, gli
istituti normo-economici previsti per le corrispondenti professionalità del
Servizio Sanitario Nazionale.
L’accordo
di settore provvederà alla armonizzazione della normativa contrattuale in
relazione alla specificità dell’organizzazione ministeriale.
Roma,
8 giugno 2000
ANAAO-ASSOMED
DICHIARAZIONE
A VERBALE N. 19
Le
sottoscritte OO.SS. confermano che il fondo previsto dagli artt. 60 e 61 del
CCNL 5.12.1996, il cui ammontare è quello consolidato al 31.12.1997,
comprensivo, in ragione d’anno degli incrementi previsti a tale scadenza,
comprende le risorse destinate, in prima applicazione del CCNL del 5.12.1996,
come integrato dal CCNL del 2.7.1997, ad assicurare il valore economico minimo
contrattuale della retribuzione di posizione- parte fissa e variabile – per
il personale già in servizio all’entrata in vigore del contratto medesimo
– come indicato nella tabella allegato 1 del CCNL relativo al II biennio
economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei
dirigenti.
Pertanto,
le aziende, qualora non vi abbiano già provveduto, prima di procedere alla
integrazione del fondo, come disposto dai commi 2 e seguenti dell’art. 50,
rideterminano il valore iniziale del fondo sulla base delle risorse
complessivamente destinate allo stesso, come sopra specificate.
Roma,
8 giugno 2000
ANAAO-ASSOMED
ANPO
F.M.
CISL
Medici-COSIME
FESMED
F.P.
CGIL Medici
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 20
La
scrivente organizzazione sindacale CIMO-ASMD, nel sottoscrivere in data
odierna il CCNL 98/2001 di area medica riferito al quadriennio normativo ed ai
due bienni economici, conferma le riserve, già espresse in sede di
contrattazione nazionale collettiva, sulle norme contrattuali che prefigurano
elementi di dubbia legittimità, anche rispetto a principi fondamentali posti
a base dell'ordinamento, in materia di:
discriminazioni economiche e normative a danno dei medici dipendenti
esercenti libera professione extramuraria (in deroga ai principi
costituzionali sul diritto alla retribuzione proporzionata
quali-quantitativamente alla prestazione resa), ovvero a danno dei medici già
a tempo definito (specie art. 16, c. 4, ultimo periodo, e Capo III e capo IV del
contratto del quadriennio normativo e del 1° biennio economico), riprese
passivamente da interventi impropri e autoritativi delle leggi finanziarie su
istituti che sono di competenza negoziale;
appiattimento delle articolazioni funzionali e delle retribuzioni dei
medici dipendenti, con negazione di un ruolo dirigenziale effettivo in capo
alla categoria,
ipotesi di pagamento forfettario dei servizi di guardia medica prestati
dai medici dipendenti;
malcostume dell'autofinanziamento di istituti contrattuali, utilizzando
risorse già in godimento alla categoria;
mancato ristoro della integralità delle voci retributive fondamentali
ed accessorie almeno rispetto all'inflazione programmata dell'intero
quadriennio 1998/2001 e mancato ripristino dell'orario settimanale di 36 ore;
vincolo ricattatorio della sottoscrizione del CCNL di categoria per
potere esercitare pienamente i diritti sindacali in sede di contrattazione
integrativa, a prescindere dalla effettiva rappresentatività locale e
nazionale (artt. 9 e 10 della parte normativa del contratto);
previsione di vincoli burocratici che non favoriscono oggettivamente
l'esercizio del diritto della libera professione intramuraria, assieme alle
gravi carenze strutturali e organizzative di settore.
La
CIMO-ASMD conferma altresì, nonostante la "certificazione positiva"
della Corte dei Conti:
i suoi dubbi sulla effettività ed adeguatezza delle risorse previste
dalle leggi 448/98 e 488/99 per finanziare il fondo per l'esclusività di
rapporto, e garantire nel tempo l'erogazione e il valore della specifica
indennità introdotta dal presente contratto a far data dal 1/01/2000
(coerentemente con il carattere irreversibile della opzione esclusiva),
nonché sulla adeguatezza delle risorse per la piena e completa equiparazione
economica di tutti gli ex assistenti agli ex aiuti non qualificati;
il suo sconcerto per la mancata emanazione (nonostante la diffida
extragiudiziale, dalla CIMO indirizzata
ai Responsabili il 12/04/2000, dal ritardare ancora gli adempimenti di legge)
del decreto congiunto Sanità-Tesoro (ex art. 28, c. 16, L. 488/99) sulle
modalità di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al
comma 6 dell'art. 72 della legge 448/98, atto necessario e presupposto per
l'applicazione del CCNL 98/2001, specie del 2° biennio economico, in cui ci
si trova a vivere ed operare ormai da 6 mesi.
CIMO-ASMD
Roma 8/06/2000
DICHIARAZIONE
A VERBALE N° 21
La CISL MEDICI – COSIME
richiede che nei contratti decentrati aziendali venga incrementato il fondo di
cui all’art. 51 per rivalutare economicamente la remunerazione dei servizi
di guardia e di pronta disponibilità, tenendo particolarmente conto dei
servizi deputati all’emergenza.
Roma, 8 giugno 2000
Federazione CISL Medici - COSIME