A seguito del parere favorevole espresso in
data 5 maggio 2000 dal Comitato di Settore sul testo dell’accordo relativo
al CCNL del secondo biennio economico 2000-2001 dell’area della dirigenza
medica e veterinaria del S.S.N. nonché della certificazione della Corte dei
Conti, in data 6 giugno 2000,
sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e
sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio,
il giorno 8 giugno 2000 alle ore 10,30 ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN:
nella
persona del Presidente – Prof. Carlo Dell’Aringa
....Firmato
e le seguenti Organizzazioni e
Confederazioni sindacali:
|
OO.SS.
di categoria
|
|
Confederazioni
sindacali
|
|
|
ANAAO/ASSOMED
|
Firmato |
COSMED
|
Firmato |
|
CIMO
– ASMD
|
Firmato |
|
|
|
UMSPED
(AAROI
- AIPAC – SNR)
|
Firmato |
|
|
|
CIVEMP
(SIVEMP - SIMET)
|
Firmato |
|
|
|
FED.
CISL MEDICI - COSIME |
Firmato |
CISL |
Firmato |
|
FESMED
(ACOI,ANMCO,AOGOI,SUMI,
SEDI,
FEMEPA, ANMDO)
|
Firmato |
|
|
|
ANPO
(ammessa
con riserva, a seguito di sospensiva ed in attesa di giudizio
definitivo) |
Firmato |
|
|
|
CGIL
MEDICI
|
Firmato |
CGIL
|
Firmato |
|
FED.
UIL FNAM, FIALS,
Nuova
ASCOTI, CUMI AMFUP
|
Firmato |
UIL
|
Firmato |
Al termine
della riunione, le parti, dopo aver dato corso alla correzione degli errori
materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l’allegato Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
alla dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.
biennio economico 2000-2001.
II
biennio di parte economica 2000-2001
Art.
5: art. 27 ….del
CCNL stipulato in data 8 giugno 2000;
Art.
5, comma 3 ultimo punto: Dirigenti
con esperienza professionale nel SSN sino a 5 anni;
Art. 5, comma 5: precisare
dopo art. 31 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000;
Art.
5, comma 6: precisare
dopo art. 32, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000;
Art.
9, comma 5: “comma
4 …. del CCNL 5.12.1996 è disapplicato”
Tavola
2, nota (3) ultimo periodo: dopo
“(…) della retribuzione di posizione che varia tra” correggere
“18.049.000 e 12.063.000”
Tavole
1 e 2 corrette con
nota (5) per errori materiali dovuti al mancato coordinamento di esse con il
testo dell’art. 39 del CCNL 1998-2001 di parte normativa.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
dell’area
RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 1998-2001
Parte economica II biennio 2000-2001
INDICE
PARTE PRIMA
TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 - Campo di applicazione
CAPO II - Trattamento
economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo
Art.
2 - Incrementi contrattuali e stipendio tabellare
Art.
3 - Equiparazione
Art.
4 - Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova
assunzione
Art.
5 -
Indennità
di esclusività del rapporto di
lavoro
CAPO III
- Trattamento economico dei
rapporti di lavoro ad esaurimento
Art.
6 - Incrementi e
stipendi tabellari dei medici a
tempo definito e dei veterinari con
rapporto di lavoro non esclusivo
CAPO IV - Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro non
esclusivo
Art.
7 - Trattamento economico fondamentale
Art.
8 - Effetti dei benefici economici
CAPO V
- I
fondi aziendali
Art.
9 - Fondo per l’indennità
di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione , specifico
trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
Art.
10 - Fondi per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro e per la retribuzione di risultato
e per la qualità della prestazione individuale
CAPO
VI - Disposizioni finali
Art.
11 -Verifiche
Art.
12 - Disposizioni particolari
Dichiarazioni congiunte
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
dell’area
RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
II
biennio economico 2000 - 2001
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO
I
Art. 1
Campo
di applicazione
1. Il presente contratto concerne il
secondo biennio economico - 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 – del CCNL relativo al quadriennio 1998 - 2001.
2. Gli effetti economici del presente
contratto, secondo i criteri di cui all’art. 49 del CCNL relativo al
quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa ed al primo biennio di parte
economica 1998 – 1999, stipulato in data 8 giugno 2000, si applicano ai
dirigenti già in servizio presso le aziende
alla data del 1 gennaio 2000 ovvero assunti successivamente.
3. Per le semplificazioni del testo del
presente contratto si rinvia all’art. 1 del CCNL indicato nel comma 2.
TRATTAMENTO
ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO
DI
LAVORO ESCLUSIVO
Art. 2
Incrementi
contrattuali e stipendio tabellare
1. Dal
1 luglio 2000 al 30 giugno 2001, l’incremento mensile lordo degli
stipendi tabellari previsti per il ruolo e livello unico dei dirigenti medici e veterinari dall’ art. 36 del CCNL relativo
al I biennio economico, stipulato in data 8 giugno 2000, è di
L. 50.000.
2. Dal 1 luglio 2001
ai dirigenti del comma 1 è corrisposto l’incremento mensile lordo di
L. 96.000, che riassorbe il precedente.
3.
Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, dei dirigenti di cui al
comma 1 è così stabilito:
| dal
1 luglio 2000 |
dal
1 luglio 2001 |
| |
|
|
L.
38.232.000 |
L.
38.784.000 |
Art.
3
Equiparazione
1.
In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell’art.
41, comma 1 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 la retribuzione di
posizione minima contrattuale dei
dirigenti in servizio alla data
del 5 dicembre 1996 nelle posizioni funzionali
di ex IX livello, qualificato e
non dell’ex DPR. 384/1990, con cinque anni di anzianità al 1 febbraio
2001 , con la medesima decorrenza
è equiparata a quella dell’ ex X livello non qualificato dello
stesso DPR. Dalla predetta data la retribuzione di posizione
minima per i dirigenti medici e veterinari di cui all’art. 36, comma
1 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 è, pertanto,
così determinata:
|
|
Medici |
Veterinari |
| - parte
fissa |
L.
2.000.000 |
L. 2.000.000 |
| - parte variabile |
L.
10.820.000 |
L. 10.063.000 |
2.
La retribuzione di posizione minima
per i dirigenti medici e veterinari di cui all’art. 43 del CCNL stipulato in
data 8 giugno 2000 che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo
alla data del 14 marzo 2000, i quali si trovano nelle condizioni di cui al
comma 1 è così determinata:
|
|
Medici |
Veterinari |
| - parte
fissa |
L.
1.000.000 |
L. 1.000.000 |
| - parte variabile |
L.
5.214.000 |
L. 2.707.000 |
3.
La retribuzione di posizione di cui al 1 comma spetta per intero, detratto
quanto già previsto dalla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 –
II biennio economico 1996 -1997 - ai
dirigenti tuttora in servizio, ai quali l’azienda - dopo l’entrata in
vigore del contratto citato - non
abbia attribuito una retribuzione di posizione
superiore al minimo; nei casi in cui la retribuzione di posizione sia
superiore al minimo contrattuale ma inferiore a quella del comma 1, l’azienda
provvede al relativo
conguaglio mentre nel caso sia superiore a quella del comma 1 ovvero al
dirigente sia stato conferito l’incarico di struttura complessa, nulla è
dovuto allo stesso.
4.
Per i dirigenti di cui ai commi 1 e 2 che alla data del 1 febbraio 2001 non
avessero ancora compiuto cinque
anni di servizio, l’equiparazione opera al compimento del quinto anno che
avviene nell’arco di vigenza del presente contratto. Ferma rimanendo la
componente di parte fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale,
la parte variabile spettante agli
stessi dal 1 febbraio 2001 è così rideterminata:
|
Dirigenti comma 1 |
Medici |
Veterinari |
| parte variabile |
L. 4.327.000 |
L. 4.028.000 |
| Dirigenti comma 2 |
|
|
| parte variabile |
L.
2.516.000 |
L. 2.351.000 |
5.
Sono fatti salvi i casi in cui l’azienda ai dirigenti del comma 4 abbia già
conferito incarichi di maggior
valore economico rispetto al minimo contrattuale di cui all’art. 39, comma
10 del CCNL stipulato in data 8
giugno 2000. Il relativo conguaglio, ove necessario, opera con le modalità
del comma 3 sia al 1 febbraio 2001 che al compimento del quinto anno.
6.
Con i commi 1, 2 e 4 le parti
considerano definitivamente conclusa la vertenza relativa all’equiparazione
dei dirigenti di cui al presente articolo.
7.
All’incremento della
retribuzione di posizione di cui ai commi 1 e 4 si provvede con le risorse del
fondo dell’art. 9, comma 3.
8.
La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa parte del
trattamento fondamentale di cui all’art. 35, comma 1 lett. A) del CCNL
stipulato in
data 8 giugno 2000, in quanto sostituisce quella già prevista nella tabella allegato 1 del
CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 - 1997.
Art.
4
Retribuzione
di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova assunzione
1.Per i
dirigenti assunti dal 6 dicembre 1996 in poi, cui non si applicano i benefici
dell’art. 3, a decorrere dal 1 febbraio 2001, la
retribuzione di posizione minima contrattuale
corrisponde ai seguenti
valori:
|
|
Medici |
Veterinari |
| - parte
fissa |
L.
2.000.000 |
L.
2.000.000 |
| - parte variabile |
L.
4.327.000 |
L.
4.028.000 |
2. I dirigenti del comma 1 raggiungono la
retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all’ art. 3, comma 1,
al compimento del quinto anno di attività, previa verifica positiva da parte
del Collegio Tecnico di cui all’art. 31 del CCNL stipulato in data 8
giugno 2000. In
caso di verifica negativa, fatta
salva l’applicazione dell’art. 34 dello stesso CCNL, l’adeguamento avrà
luogo al superamento di quella
triennale successiva.
3. Nei casi in cui l’azienda,
sulla base dell’ art. 57, comma 6 del CCNL del 5 dicembre 1996, abbia già
conferito incarico di valore economico superiore al minimo contrattuale, si
applica l’art. 3, comma 5.
4.
All’incremento della retribuzione di posizione di cui al comma 1 si provvede
con le risorse del fondo dell’art. 9, comma
3.
5. La retribuzione minima contrattuale di cui al presente
articolo fa parte del trattamento fondamentale di cui all’art. 35, comma 1
Lett. A) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, in quanto costituisce il minimo contrattuale per tale
voce. Essa sostituisce quella prevista dal comma 11 dell’art. 39 del CCNL
stipulato in
data 8 giugno 2000.
Art.
5
Indennità
di esclusività del rapporto di
lavoro
1. In
applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell’art.
42 del CCNL stipulato in data 8
giugno 2000, con la presente clausola viene disciplinata, a decorrere dal 1
gennaio 2000, l’indennità per l’esclusività del rapporto dei dirigenti
medici e veterinari.
2. L’indennità
di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità.
Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene
calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento
gli incrementi contrattuali.
3. L’indennità
di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di
automatismo, è fissata nelle seguenti misure annue lorde:
| Dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa |
L.
31.994.000 |
| Dirigente con
incarichi art. 27
lett. b) o c) del CCNL
stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN
superiore a quindici anni |
L. 24.000.000 |
| Dirigente con
incarichi art. 27, lett. b) o
c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza
professionale nel SSN tra cinque
e quindici anni |
L. 17.610.000 |
| Dirigente con esperienza professionale nel
SSN sino a cinque anni |
L. 4.363.000 |
4. L’
esperienza professionale di cui al comma 3 è quella maturata al 31 dicembre
1999.
5. Il
passaggio alla fascia superiore dell’ indennità, per i dirigenti cui non è
conferito l’incarico di direzione di struttura complessa, è condizionato
all’esito positivo della verifica triennale di cui all’art. 31, comma 2
del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di mancato superamento essa
sarà attribuita alla successiva verifica triennale se positiva. Il mancato
rinnovo dell’incarico di direzione di struttura complessa determina l’attribuzione
dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore.
6. In caso di
non coincidenza dei tempi tra la verifica
e la maturazione dell’esperienza professionale, la verifica è
anticipata dall’azienda al trimestre immediatamente successivo al
conseguimento del requisito ed è effettuata, con le stesse modalità previste
dall’art. 31 e 32 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. L’indennità -
se la verifica è positiva – decorre dal primo giorno del mese successivo
alla maturazione dell’esperienza richiesta.
7. Nella prima
applicazione l’indennità è finanziata con le seguenti risorse derivanti:
A)
A livello nazionale:
B)
dall’art. 72, comma 15, L. 448/1998;
C)
dall’art. 28, commi 8, 10 e seguenti, della legge 488/1999;
B) A livello regionale:
1)
dall’1,2 % del monte salari annuo aziendale, calcolato con
riferimento al 1997, quale risorsa aggiuntiva messa a disposizione
delle Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992,
a decorrere dall’1 gennaio 2000.
C)
A livello aziendale:
1)
dai risparmi derivanti dall’applicazione dei commi 4, 5 e 12 dell’art.
72 della legge 448/1998.
8. Per effetto della diversa distribuzione dei dirigenti
nelle aziende in rapporto all’esperienza professionale
nonché dei risparmi citati nella lettera C) del comma precedente e per
l’attribuzione delle risorse aggiuntive di cui alla lettera B) dello stesso
comma, si procede alla ripartizione delle predette risorse in sede regionale
nell’ambito delle procedure di perequazione previste dall’art. 7 senza
pregiudizio per la corresponsione dell’indennità di esclusività di
rapporto alle scadenze previste dal comma 3.
9. Alla corresponsione dell’indennità ai dirigenti che
revochino l’opzione per il rapporto non esclusivo successivamente al 14
marzo 2000, provvede l’azienda con le risorse del proprio
bilancio, attribuendo nel primo inserimento – che decorre comunque
dal primo gennaio dell’anno successivo alla revoca
ai sensi dell’art. 48 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000,
la misura corrispondente
all’esperienza professionale di cui al comma 3. Al personale di nuova
assunzione compete la misura iniziale dell’indennità. A coloro che hanno
optato per il rapporto esclusivo nel periodo ricompreso tra l’ 1 gennaio ed
il 14 marzo 2000, l’indennità decorre dalla data dell’opzione.
10. L’indennità di esclusività goduta è mantenuta
anche nel trasferimento o vincita di concorso in altra azienda o ente del
comparto, fatto salvo il caso di conferimento di incarico di direzione di
struttura complessa in cui è
attribuita nella misura più
elevata.
TRATTAMENTO
ECONOMICO DEI RAPPORTI DI LAVORO
AD ESAURIMENTO
Art.
6
Incrementi
e stipendi tabellari dei medici a
tempo definito e
dei
veterinari con rapporto di lavoro non
esclusivo
1.
Gli incrementi mensili lordi degli stipendi
tabellari, previsti per i
dirigenti medici e veterinari indicati dall’art. 43 del CCNL
stipulato in data 8 giugno 2000 sono
i seguenti:
A) Dal 1 luglio
2000:
| a) Dirigenti Medici già a tempo definito |
L.
36.000 |
|
b)
Veterinari |
L
46.000 |
B)
Dal 1 luglio 2001
gli incrementi tabellari sono i seguenti:
| a) Medici già a tempo definito |
L.
33.000 |
|
b)
Veterinari |
L
42.000 |
2. Lo stipendio
tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, dei dirigenti medici e veterinari di cui al comma 1 lett. a e b, alle cadenze
sottoindicate, è così
stabilito:
|
1 luglio 2000 |
1 luglio 2001 |
| Dirigenti Medici |
L. 24.083.000 |
L. 24.479.000 |
| Dirigenti veterinari |
L. 33.561.000 |
L. 34.065.000 |
3. Per i
dirigenti medici e veterinari già
di II livello dirigenziale è conservato l’assegno personale
previsto dall’art. 43, commi 2 e 3 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000.
4. Il trattamento economico omnicomprensivo di L. 11.156.000 previsto per
gli ex medici condotti ed equiparati che
non abbiano effettuato l’opzione per il rapporto esclusivo, è rideterminato
rispettivamente alle decorrenze del 1/7/2000 e 1/7/2001 in £ 11.289.872
ed in £ 11.412.588.
5. Sono confermate le disposizioni
dell’art. 44, commi 6 e 7 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000,
per effetto delle quali i dirigenti di cui al presente articolo
improrogabilmente entro il 1
dicembre 2001 debbono trasformare il proprio rapporto di lavoro anche in caso
di non opzione per il rapporto esclusivo con l’attribuzione di quanto
previsto dalle medesime clausole.
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
con rapporto di lavoro non esclusivo
Art. 7
Trattamento
economico fondamentale
1. Il trattamento economico fondamentale
dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo di cui all’art. 46 del
CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, è confermato e segue la
dinamica degli incrementi contrattuali prevista per i dirigenti cui si
riferisce.
Art.
8
Effetti
dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultante
dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio,
sull'indennità alimentare di cui all'art. 30, comma 4 del CCNL 5 dicembre
1996, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi di riscatto.
2. Gli
effetti del comma 1, si applicano alla retribuzione di posizione complessiva
nelle componenti fissa e variabile in godimento nonché alle indennità di cui art. 37, comma 2, agli assegni personali previsti dall’art.
38, commi 1 e 2 e dall’art. 43,
commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale, dall’art. 40 del
CCNL stipulato in data 8 giugno
2000 ed, infine, dall’ indennità dell’art. 5 del presente
contratto.
3. I
benefici economici risultanti
dall’applicazione dei commi 1 e 2 nonché gli incrementi di cui agli
artt. 3 e 4 del presente contratto hanno effetto integralmente sulla
determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente
biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi
previsti dalle disposizioni richiamate nel presente comma. Agli effetti dell’indennità
premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella
prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di
posizione minima contrattuale - parte fissa e variabile -
indicata nella tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 - II
biennio economico 1996-1997 e, per le modifiche alla stessa apportate dagli
artt. 3 e 4 del presente contratto, tenuto conto delle relative cadenze
temporali.
I
FONDI AZIENDALI
Art.
9
Fondo
per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione,
equiparazione,
specifico trattamento per i dirigenti con
incarico
di
direzione di struttura complessa
1. Il
fondo previsto dall’art. 50 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, per
il finanziamento dell’indennità di specificità medica, della retribuzione
di posizione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui è
mantenuto a titolo personale nonché dell’indennità di incarico di
direzione di struttura complessa, è confermato . Il suo ammontare è quello
consolidato al 31.12.1999, comprensivo, in ragione d’anno
degli incrementi previsti a tale scadenza.
2. Il fondo,
oltre ad essere integrato dalle risorse previste dall’art. 50, comma
2, lettere a), c) e d), a decorrere dal 1 luglio 2000 è incrementato, in
ragione d’anno:
a)
a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, in ragione d’anno,
pari allo 0,6% del monte salari annuo
della dirigenza medico – veterinaria, calcolato con riferimento al
31 dicembre 1999;
b)
a decorrere dal 1 luglio 2001 di una quota, in ragione d’anno,
pari allo 0,5% del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999;
c)
a decorrere dal 1 luglio 2000 dalle risorse relative allo specifico
trattamento economico di cui all’art. 47 comma 3.
3.
Al fine di dare applicazione all’ art. 41 del CCNL, stipulato in data 8
giugno 2000, a decorrere dal 1 febbraio 2001 il presente fondo è, altresì,
integrato con una quota delle risorse derivanti
dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
cessati dal servizio, già attribuite al fondo previsto dall’art. 47, comma
4 del CCNL 5 dicembre 1996. Tale incremento è pari a L. 6.673.000 medie annue
lorde pro - capite per ogni dirigente di ex IX livello in servizio alla data
del 5 dicembre 1996, di cui L. 5.345.000 destinate all’applicazione
dell’art. 3 e per la parte residua all’attuazione dell’art. 4. Il fondo
previsto dall’art. 47, comma 4, del CCNL 5 dicembre 1996
dal 31 dicembre 2001 viene
definitivamente unificato con quello di cui al presente articolo dove
confluiscono le relative risorse, anche per l’applicazione delle sue
originarie finalità.
4.
Al fine di garantire una omogenea e congrua distribuzione
dei risparmi di cui al
comma 3 tra le aziende ed enti del comparto presenti nella Regione stessa, a
causa della diversa distribuzione dei dirigenti cessati dal servizio, l’incremento
del fondo di ciascuna azienda sarà assicurato previa perequazione e
compensazione a livello regionale con le modalità indicate nell’art. 7 del
CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, Le risorse residue dopo l’applicazione
del comma 4 rimangono accreditate al fondo aziendale .
5.
Dal 31 dicembre 2001 l’art. 47,
comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 è disapplicato.
Art.
10
Fondi
per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per la
retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
1.
Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dall’art. 51 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro. Il suo ammontare è quello
consolidato al 31.12.1999.
2. E’
confermato quanto previsto dall’art. 52
del CCNL, stipulato in data 8
giugno 2000, per la retribuzione di risultato e per il premio della
qualità delle prestazioni per i dirigenti medici e veterinari. L’ ammontare
dei fondi è quello consolidato
al 31.12.1999 nel rispetto delle regole stabilite con l’art. 52, comma 4
citato. L’incremento annuo dei fondi di risultato
dell’1% di cui al comma
5, lettera b) dell’art. 52 continua ad operare,
a decorrere dal 1 gennaio
2000, alle medesime condizioni e caratteristiche previste nella clausola
richiamata. L’incremento di cui al medesimo articolo comma 7, dall’1
gennaio 2000 concorre a finanziare l’indennità di cui all’art. 5.
CAPO
VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
11
Verifiche
1. L’indennità di esclusività del rapporto, in quanto compensativa di una
opzione che modifica in modo irreversibile la sfera giuridica dei dirigenti
sanitari, presenta caratteristiche di stabilità e nel primo biennio di
applicazione 2000 - 2001 trova la garanzia di finanziamento nei risparmi
derivanti dai processi di riforma e razionalizzazione dei servizi sanitari
in corso.
2. A tal fine, in attuazione della riforma le Regioni attiveranno, con
adeguati provvedimenti organizzativi misure di indirizzo e controllo del
governo clinico della spesa atte a garantire risparmi di gestione certi e
consolidati, derivanti dalla qualificazione del servizio ospedaliero e dall’incremento
di produttività anche attraverso l’applicazione degli opportuni
protocolli diagnostici e terapeutici, la razionalizzazione della spesa
sanitaria che consentirà il reperimento delle risorse
necessarie al finanziamento dell’indennità.
3. Al termine del biennio contrattuale del comma 1 si procederà
ad una verifica del processo attuativo di tale istituto
e del relativo finanziamento che continuerà ad essere assicurato dalle
Regioni con voci di risparmio dalle stesse destinate a finanziare la spesa
sanitaria ed aventi la medesima
finalizzazione di cui all’art. 5, senza aggravio per il SSN.
Art.
12
Disposizioni
particolari
1.
Nell’arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il
finanziamento dei fondi di cui agli artt. 9 e 10 non siano impegnate nel
rispettivo esercizio economico, sono riassegnate nell’esercizio dell’anno successivo ai fondi di
pertinenza.
2. Rimangono in vigore
tutte le disposizioni di carattere economico previste dal CCNL,
stipulato in data 8 giugno 2000, non modificate dal presente contratto.
3.
Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si
deve intendere:
a)
ai fini del compimento del quinquennio di attività di cui all’art.
4, l’anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN, a
tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in
aziende o enti diversi del Comparto;
b)
ai fini dell’applicazione degli artt. 3 e
5 l’anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo
determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza
soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all’art.
9, al fine di esplicitare meglio la propria volontà, le parti concordano che
le risorse utilizzabili per l’equiparazione di cui ai commi 3 e 4 della
norma sono esclusivamente quelle derivanti dalla RIA
dei dirigenti cessati dal servizio, che le citate clausole finalizzano
a tale scopo. Ne consegue che le altre risorse attribuite al fondo, ivi
compresi gli incrementi derivanti dal finanziamento contrattuale nazionale,
non devono, quindi, concorrere all’applicazione dei commi 3 e 4 citati ma
devono essere utilizzate
esclusivamente per le altre
finalità cui il fondo stesso
sovrintende.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
Le
parti concordano che, nelle aziende ove non siano stati conferiti gli
incarichi, ai sensi del CCNL 5 dicembre 1996, la corrispondenza degli
incarichi di cui al presente contratto viene effettuata con riferimento alla
tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996 II biennio economico 1996-1997,
che rinvia alle posizioni giuridiche di provenienza.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3
L’esperienza
professionale richiesta ai dirigenti medici e veterinari
dall’art. 12, comma 3 deve essere
maturata nel profilo di appartenenza anche
in più discipline.