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Versione Stampabile
Contratto collettivo nazionale
di lavoro
Area I - Dirigenza
Quadriennio normativo 2002 -
2005
Biennio economico 2002 – 2003
il giorno 10 gennaio 2006 alle
ore 21.30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
ARAN
nella persona dell'avv. Massimo Ducci Teri Massella membro del comitato
direttivo (firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
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Ministeri
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CGIL FP
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(firmato)
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CGIL
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(firmato)
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Aziende
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CGIL FP
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(firmato)
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Ministeri
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CISL FPS
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(firmato)
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CISL
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(firmato)
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Aziende
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CISL AZIENDE
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Ministeri
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UIL PA
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(firmato)
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UIL
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(firmato)
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Aziende
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UIL PA
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(firmato)
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Ministeri
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CONFSAL - UNSA
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(firmato)
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CONFSAL
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(firmato)
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Ministeri
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DIRSTAT
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(firmato)
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CONFEDIR
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Aziende
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DIRSTAT
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(firmato)
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Ministeri
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CIDA/UNADIS MINISTERI
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(firmato)
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CIDA
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(firmato)
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Ministeri
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FED. ASSOMED SIVEMP
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COSMED
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Al termine della riunione le parti, sottoscrivono l'allegata Ipotesi di
contratto collettivo nazionale di lavoro.
INDICE
PARTE PRIMA - NORME COMUNI
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di
applicazione
Art. 2 - Durata e decorrenza
del presente contratto
TITOLO II - IL SISTEMA DELLE
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I - LE RELAZIONI
SINDACALI
Art. 3 - Obiettivi e
strumenti
Art. 4 - Contrattazione
collettiva integrativa a livello di Ministero o Amministrazione autonoma
Art. 5 - Tempi e procedure per
la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6 - Informazione
Art. 7 - Concertazione
Art. 8 - Consultazione
Art. 9 - Altre forme di
partecipazione
Art. 10 - Comitato per le pari
opportunità
Art. 11 - Comitato paritetico
per il mobbing
CAPO II - I SOGGETTI SINDACALI E
TITOLARITA’ DELLE PREROGATIVE SINDACALI
Art. 12 - Soggetti sindacali
nelle strutture amministrative di riferimento
Art. 13 - Composizione delle
delegazioni
Art. 14 - Contributi sindacali
CAPO III - PROCEDURE DI
RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 15 - Interpretazione
autentica dei contratti
Art. 16 - Clausole di
raffreddamento
TITOLO III - IL RAPPORTO DI
LAVORO
CAPO I -LA COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 17 - Contratto individuale
di lavoro
Art. 18 - Periodo di prova
CAPO II - STRUTTURA DEL RAPPORTO
Art. 19 - Impegno di lavoro
Art. 20 - Conferimento
incarichi dirigenziali
Art. 21 - Verifica e valutazione dei
risultati dei dirigenti
CAPO III - SOSPENSIONI E
INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 22 - Ferie e festività
Art. 23 - Assenze per malattia
Art. 24 - Infortuni sul lavoro
e malattie dovute a causa di servizio
Art. 25 - Assenze retribuite
Art. 26 - Congedi dei genitori
Art. 27 - Aspettativa per
motivi personali o di famiglia
Art. 28 - Altre aspettative
disciplinate da specifiche disposizioni di legge
Art. 29 - Congedi per motivi di
famiglia
Art. 30 - Congedi per la
formazione
Art. 31 - Attività didattica di
dirigenti presso università ed istituti di alta formazione
CAPO IV - FORMAZIONE
Art. 32 - Formazione dei
dirigenti
CAPO V - MOBILITA’
Art. 33 - Incarichi presso
altre amministrazioni
Art. 34 - Mobilità
Art. 35 - Accordi di mobilità
Art. 36 - Passaggio diretto ad
altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
CAPO VI - ESTINZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 37 - Termini di preavviso
Art. 38 - Cause di cessazione
del rapporto di lavoro
Art. 39 - Cessazione del
rapporto di lavoro e obblighi delle parti
Art. 40 - Risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro
Art. 41 - Recesso dell’amministrazione
Art.
42 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 43 - Procedure di arbitrato in
caso di recesso
Art. 44 - Nullità del
licenziamento
Art. 45 - Effetti del procedimento
penale sul rapporto di lavoro
CAPO VII
Art. 46 - Codice di condotta
relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
TITOLO IV - TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I - STRUTTURA DELLA
RETRIBUZIONE
Art. 47 - Disposizioni generali
Art. 48 - Struttura della
retribuzione
CAPO II - DIRIGENTI DI PRIMA
FASCIA
Art. 49 - Trattamento economico
fisso per i dirigenti di prima fascia
Art. 50 - Effetti dei nuovi trattamenti
economici
Art. 51 - Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato dei dirigenti di prima fascia
CAPO III - DIRIGENTI DI SECONDA
FASCIA
Art. 52 - Trattamento economico
fisso per i dirigenti di seconda fascia
Art. 53 - Effetti dei nuovi trattamenti
economici
Art. 54 - Retribuzione di posizione e
graduazione delle funzioni
Art. 55 - Retribuzione di
posizione dei dirigenti di seconda fascia preposto ad uffici dirigenziali
non generali
Art. 56 - Retribuzione dei
dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali
Art. 57 - Retribuzione di
risultato dei dirigenti di seconda fascia
Art. 58 - Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato dei dirigenti di seconda fascia
CAPO IV
Art. 59 - Clausole speciali di
parte economica
CAPO V - PARTICOLARI ISTITUTI
ECONOMICI
Art. 60 - Incarichi aggiuntivi
Art. 61 - Sostituzione del
dirigente
Art. 62 - Clausola di
salvaguardia
Art. 63 - Tredicesima mensilità
Art. 64 - Trattamento di
trasferta
Art. 65 - Trattamento di
trasferimento
Art. 66 - Responsabilità civile
e patrocinio legale
Art. 67 - Indennità di
bilinguismo
Art. 68 - Diritti derivanti da
invenzione industriale
Art. 69 - Modalità di applicazione di
particolari istituti economici
Art. 70 - Personale in
particolari posizioni di stato
TITOLO V - DISPOSIZIONI DI
PARTICOLARE INTERESSE
Art. 71 - Trattamento di fine
rapporto e previdenza complementare
Art. 71 bis
-
Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art. 72 - Norme finali
PARTE SECONDA - SEZIONI
SPECIALI
SEZIONE PRIMA
DIRIGENTI DELLE
PROFESSIONALITÀ SANITARIE DEL MINISTERO DELLA SALUTE INQUADRATI AI SENSI
DELL’ART. 18, COMMA 8 DEL D.LGS. 502 DEL 1992.
CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 73 - Campo di applicazione
e finalità
CAPO II - NORME DI RACCORDO
PER IL MINISTERO DELLA SALUTE
Art. 74 - Informazione e
concertazione - Contratto individuale - Accordi di mobilità.
CAPO III - TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art. 75 - Struttura della
retribuzione;
Art. 76 - Stipendio tabellare e
retribuzione di posizione minima contrattuale
Art. 77 - Nuovo stipendio
tabellare e retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti
delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute a decorrere dal
31.12.2003
Art. 78 - Integrazione del
fondo del Ministero della Salute
Art. 79 - Norme finali e
transitorie
SEZIONE SECONDA
DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
CAPO I
Art. 80 - Disposizioni generali
Art. 81 - Retribuzione di
rischio e di posizione
Art. 82 - Indennità di
specificità professionale
PARTE TERZA - NORME COMUNI
FINALI
TITOLO I - DISAPPLICAZIONI
Art. 83 - Disapplicazioni
Dichiarazioni congiunte
ALLEGATI - Schema di codice di condotta da
adottare nella lotta contro le molestie sessuali
PARTE PRIMA
NORME COMUNI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il
presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale
dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato appartenente all’Area di cui all'art. 2,
primo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 23 settembre
2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della
dirigenza.
2. Il
presente CCNL si riferisce altresì ai dirigenti delle professionalità
sanitarie del Ministero della salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma
8, del d.lgs. 502 del 1992, con le specificazioni previste nell'art. 9.
3. Il
presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2004 - 31 dicembre
2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi
articoli.
4. Gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
5. Per quanto non previsto dal
presente contratto restano in vigore le
norma del precedente CCNL.
Durata e decorrenza del
presente contratto
1.
Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005
per la parte normativa e 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
2. Gli
effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si
intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei
soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli
artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
3.
Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
4. Il
presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per
evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con
anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto,
le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad
azioni conflittuali.
6. Dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dirigenti dell’Area I sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la
procedura degli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. In
sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva, intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’Accordo del 23 luglio
del 1993 di cui al comma precedente.
TITOLO II
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
LE RELAZIONI SINDACALI
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il
sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e
responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali, è
definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di
incrementare l’efficienza, l’efficacia, la tempestività e l’economicità dei
servizi erogati alla collettività con l’interesse alla valorizzazione della
centralità della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di
innovazione in atto e nel governo delle Amministrazioni, favorendo il
miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale dei
dirigenti.
2. La
condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di
relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun
dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonché della
peculiarità delle funzioni dirigenziali, che sia improntato alla correttezza
dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti
oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al
perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti
collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. Il
sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a)
contrattazione collettiva a
livello nazionale;
b)
contrattazione collettiva
integrativa, che si svolge a livello di amministrazione, sulle materie e con
le modalità indicate dal presente contratto;
c)
concertazione, consultazione ed
informazione, nonché altri istituti della partecipazione;
d)
interpretazione autentica dei
contratti collettivi.
Art. 4
Contrattazione collettiva integrativa a livello di ministero o
amministrazione autonoma
1. La
contrattazione integrativa si svolge, nel rispetto dei tempi previsti, sulle
seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni
dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi
della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo
quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali dei
relativi CCNL;
B)
criteri generali per:
1)
la verifica della sussistenza
delle condizioni per l’acquisizione delle risorse finanziarie da destinare
all’ulteriore potenziamento dei fondi;
2)
attuazione della disciplina
concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati, al
raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché alla realizzazione di
specifici progetti;
3)
le modalità di determinazione
della retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento
degli obiettivi assegnati nonché alla realizzazione di specifici progetti;
C) attuazione delle pari opportunità,
con le procedure indicate dall’art. 10 (Comitato delle pari
opportunità) anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
D) implicazioni derivanti dagli
effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di
esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei
servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei
dirigenti;
E)
linee generali per la
realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.
2. Fermi
restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento
indicati dall’art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio
delle trattative, le parti riassumono, nelle materie indicate nelle lettere
C), D) e E) del comma 1, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e
decisione. Il termine sopraindicato può essere prorogato per ulteriori
trenta giorni.
3. La
contrattazione integrativa si svolge al livello nazionale in ciascuna delle
amministrazioni dell’area.
4. I
contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i
vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dei
bilanci delle singole amministrazioni. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
Art. 5
Tempi e procedure per la
stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi
integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un’unica sessione
negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per
loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
L’individuazione e l’utilizzo delle risorse indicate nell’art. 4
(Contrattazione collettiva integrativa a livello di ministero o
amministrazione autonoma) sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale.
2. L’amministrazione provvede a
costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui
al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di
stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale
di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni) per l'avvio del
negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. L’ipotesi di contratto
collettivo integrativo, corredato da apposita relazione illustrativa tecnico
- finanziaria, è trasmessa, entro 5 giorni, agli organismi di cui all’art. 2
del d.lgs. n. 286 del 1999 ai fini del controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio,
ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 165 del 2001. Detti organismi si
pronunciano entro quindici giorni, decorsi i quali la certificazione si
intende effettuata positivamente. In caso di rilievi le trattative
riprendono entro cinque giorni.
4. A seguito della
certificazione effettuata senza rilievi o allo scadere del termine di 15
giorni di cui al precedente comma, il contratto collettivo integrativo è
inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica - ed al Ministero dell’Economia e finanze, con la
prescritta relazione tecnica, i quali, entro i 30 giorni successivi ne
accertano, congiuntamente, la compatibilità economica ai sensi dell’art. 40,
comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. Decorso tale termine l’organo di
governo dell’amministrazione autorizza il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Qualora il
riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative entro
cinque giorni.
5. I contratti collettivi
integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e
procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi
integrativi.
6. Le pubbliche amministrazioni
sono tenute a trasmettere all’A.RA.N., entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità
di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio.
Art. 6
Informazione
1.
L’amministrazione - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il
confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa
periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni), sugli atti organizzativi di
valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di
lavoro dei dirigenti di prima e di seconda fascia, l’organizzazione degli
uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei
fondi previsti dal presente contratto.
2.
Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione
collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l’informazione
è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui
l’informazione dovrà essere preventiva o successiva.
3.
Ai fini di una più compiuta
informazione le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza
almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le
linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l’innovazione
tecnologica nonché per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione
e trasformazione degli stessi.
4.
L’informazione preventiva è data, in particolare, sui criteri generali
inerenti le seguenti materie:
a)
graduazione delle posizioni
dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione dei dirigenti;
b)
conferimento, mutamento e revoca
degli incarichi dirigenziali, nonché le relative procedure;
c)
sistemi di valutazione
dell’attività dei dirigenti;
d)
tutela in materia di igiene,
ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
e)
condizioni, requisiti e limiti per
il ricorso alla risoluzione consensuale;
f)
gestione delle iniziative
socio-assistenziali a favore dei dirigenti;
g)
le implicazioni derivanti dai
processi di riorganizzazione e ristrutturazione interni all’amministrazione.
Art. 7
Concertazione
1. La concertazione avviene sui criteri
generali relativi alle seguenti materie:
a)
graduazione delle posizioni
dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione dei dirigenti;
b)
sistemi di valutazione
dell’attività dei dirigenti;
c)
tutela in materia di igiene,
ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d)
condizioni, requisiti e limiti per
il ricorso alla risoluzione consensuale.
2.
La concertazione può essere attivata da ciascuno dei soggetti di cui
all'art. 13 (Composizione delle delegazioni), mediante richiesta scritta,
entro cinque giorni dal ricevimento dell’informazione di cui all’art. 6
(Informazione); essa si svolge in appositi incontri che iniziano entro il
quarto giorno dalla richiesta. Durante la concertazione le parti si
adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,
correttezza, buona fede e trasparenza.
3. La
concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla data
di inizio della stessa. Dell'esito della concertazione è redatto specifico
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni
assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
Art. 8
Consultazione
1. La consultazione dei soggetti
sindacali di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni), prima
dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a)
organizzazione e disciplina di
strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale, nonché la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b)
nei casi di cui all’art. 19 del
d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Altre forme di partecipazione
1.
Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle
attività dell’amministrazione, è prevista la possibilità di costituire a
richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri
aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per
l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione
delle amministrazioni stesse nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del
lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compresi il Comitato
per le pari opportunità e quello per il mobbing per quanto di loro
competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette
materie - che l’amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte
in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non
hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve garantire una
adeguata rappresentanza femminile.
2.
Presso ciascuna amministrazione possono altresì essere costituiti appositi
Comitati paritetici, ai quali è affidato il compito di acquisire elementi
informativi al fine di formulare proposte in materia di formazione e di
aggiornamento professionale per la realizzazione delle finalità di cui
all’art. 32 (Formazione dei dirigenti) del presente CCNL.
Art. 10
Comitato per le pari
opportunità
1. Al fine
di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito il Comitato per le
pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive
condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10
aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è
costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL, nonché da un pari numero
di rappresentanti delle amministrazioni. Il presidente del Comitato è
nominato dal Ministro della Funzione Pubblica e designa un vicepresidente.
Per ogni componente effettivo è previsto un membro supplente.
2. Il
Comitato svolge i seguenti compiti:
a)
raccolta dei dati relativi alle
materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b)
formulazione di proposte in ordine
ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c)
promozione di iniziative volte ad
attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari
dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della
legge n. 125 del 1991;
d)
analisi dei percorsi di carriera
nella dirigenza di prima e di seconda fascia nella pubblica amministrazione.
3.
Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna
delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal Comitato pari
opportunità, sono individuate misure idonee a favorire effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle
lavoratrici:
-
percorsi di formazione mirata del
personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo ed alle
politiche di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della cultura di
genere nella Pubblica Amministrazione;
-
azioni positive, con particolare
riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e
aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
-
iniziative volte a prevenire o
reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
-
processi di mobilità.
4. Il
Dipartimento della Funzione Pubblica assicura l'operatività del Comitato e
garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo
funzionamento in applicazione dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001.
In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto
a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti, di cui
deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il
Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del
Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. A
livello di singola Amministrazione, su richiesta delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere
costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente contratto.
Art. 11
Comitato paritetico per il
mobbing
c)
formulazione di proposte di azioni
positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di
criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente
interessato;
d)
formulare proposte per la
definizione dei codici di condotta.
4. Le
proposte formulate dal Comitato vengono presentate all’Amministrazione per i
conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la
costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle
strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera
di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie.
a) affermare una cultura
organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del
fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la
solidarietà dei dirigenti, attraverso una più specifica conoscenza dei
ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici, anche al
fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione
all’ambiente lavorativo.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI E
TITOLARITA’ DELLE PREROGATIVE SINDACALI
Art. 12
Soggetti sindacali nelle
strutture amministrative di riferimento
1. I
soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento sono le
rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente per l’area
della dirigenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001
dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle
trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai
sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. La
disciplina del comma 1 trova applicazione fino alla costituzione delle
specifiche rappresentanze sindacali unitarie dei dirigenti ai sensi
dell’art. 42, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Fino
alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo
monte-ore dei permessi sindacali di amministrazione previsto dal relativo
CCNQ nel tempo vigente compete solo ai seguenti dirigenti sindacali:
-
componenti delle RSA, costituite
ai sensi del comma 1;
-
componenti delle organizzazioni
sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale.
4. Ai
dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non
collocati in distacco o in aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno
dei soggetti di cui al precedente comma, competono i soli permessi di cui
all’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Ai fini
della ripartizione del monte permessi, il grado di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del
presente CCNL è accertata, in ciascuna amministrazione, sulla base del solo
dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai
dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell'ambito della stessa amministrazione.
6. Per la titolarità dei diritti sindacali e
delle altre prerogative sindacali si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7
agosto 1998, modificato dai CCNQ del 27 gennaio 1999, del 9 agosto 2000,
nonché ulteriori successive modificazioni. In particolare si richiama l’art.
10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 relativo alle modalità di accredito
dei soggetti sindacali presso le amministrazioni.
Art. 13
Composizione delle
delegazioni
1.
Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascuna
amministrazione individua i dirigenti che fanno parte della delegazione
trattante di parte pubblica.
2. Per le
organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche
rappresentanze di cui all’art. 12 (Soggetti sindacali nelle strutture
amministrative di riferimento), la delegazione, a livello nazionale di
amministrazione, è così composta:
-
da componenti delle rappresentanze
sindacali aziendali (RSA) di cui all'art. 12, comma 1 (Soggetti
sindacali nelle strutture amministrative di riferimento);
-
da rappresentanti di ciascuna
delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente
contratto.
3. Il
dirigente che sia componente delle rappresentanze di cui all'art. 12
(Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento) non può
essere titolare di relazioni sindacali quale parte della delegazione di
parte pubblica in nome dell’amministrazione per l’area della dirigenza.
4. Le
amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa, della attività di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
Art. 14
Contributi sindacali
1. I dirigenti
hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione sindacale da
loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per
il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti
organi statuari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa
all’amministrazione a cura del dirigente o dell’organizzazione sindacale.
2. La
delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
3. Il
dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi
del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione di
appartenenza e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della
revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della
stessa.
4. Le
trattenute devono essere operate dalle singole Amministrazioni sulle
retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con le Amministrazioni medesime.
5. Le
Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.
CAPO III
PROCEDURE
DI RAFFREDDAMENTO DEI
CONFLITTI
Art. 15
Interpretazione autentica dei contratti
1. In
attuazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 165 del 2001, qualora insorgano
controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, le
parti che l’hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla
richiesta, per definire consensualmente il significato della clausola
controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del
primo incontro.
2. Al fine
di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta
scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica
descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa
deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di
rilevanza generale.
3.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 47 del
d.lgs. n. 165 del 2001, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4. Per
le controversie riguardanti l’interpretazione dei contratti collettivi
integrativi, le parti che li hanno sottoscritti procedono analogamente,
secondo le modalità ed i tempi previsti dai commi 1 e 2. L’eventuale accordo
stipulato con le procedure previste dal presente CCNL sostituisce la
clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto
integrativo.
Art. 16
Clausole di raffreddamento
1. Il
sistema di relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza,
buona fede e trasparenza dei comportamenti e orientato alla prevenzione dei
conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione
integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad
azioni dirette, compiendo ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo
nelle materie demandate.
2.
Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la
consultazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie
oggetto delle stesse.
TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO
Art. 17
Contratto individuale di
lavoro
1. Il
rapporto di lavoro tra il dirigente e l’Amministrazione si costituisce
mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformità alle
disposizioni di legge, alle normative dell’Unione Europea e alle
disposizioni contenute nel presente contratto.
2. Il
contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In esso sono
precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il
funzionamento dello stesso e, in particolare:
a) la data di inizio del
rapporto di lavoro;
b) la qualifica e il trattamento
economico fondamentale;
c) la durata del periodo di
prova;
d) la sede di prima
destinazione.
3. Il
contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai
contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di
risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso.
Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del contratto, senza obbligo
di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
4.
L’amministrazione, prima di procedere all’assunzione, invita l’interessato a
presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando
di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale
termine può essere prorogato fino a sessanta giorni in casi particolari.
Contestualmente l’interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria
responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato,
salvo quanto previsto dall’ art. 18 (Periodo di prova), comma 9, e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, l’interessato
dovrà produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro
esclusivo con la nuova amministrazione. Scaduto il termine sopra indicato,
l’amministrazione comunica all’interessato di non procedere alla
stipulazione del contratto.
Art. 18
Periodo di prova
1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di
dirigente, per un periodo di sei mesi dall’assunzione. Possono essere
esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella
medesima qualifica presso altre pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso
in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti
dalla legge o dai regolamenti vigenti. In caso di malattia il dirigente ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi,
decorso il quale il rapporto di lavoro può essere risolto. In caso di
infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio il dirigente
in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a
quello previsto dall’art. 23 (Assenze per malattia), comma 1.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3,
sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non
in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere
dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostituiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal
comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il
riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
7.
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno
di effettivo servizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di
servizio.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Durante il periodo di prova, il dirigente
proveniente dalla stessa o da altra amministrazione dell’Area I ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi e, in caso
di recesso o mancato superamento della prova, rientra, a domanda,
nell’amministrazione di appartenenza. Lo stesso diritto viene riconosciuto
al dirigente di una amministrazione dell’Area I assunto, a seguito di
pubblico concorso, come dirigente presso una amministrazione di altre aree
dirigenziali per l’effettuazione del relativo periodo di prova.
CAPO II
STRUTTURA DEL RAPPORTO
Art. 19
Impegno di lavoro
1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione di appartenenza,
il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo
di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui
è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua
responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2.
Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione
od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque
derivante da giorni di festività, al dirigente deve essere comunque
garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero
del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.
Art. 20
Conferimento incarichi dirigenziali
1. Tutti i dirigenti,
appartenenti al ruolo dell’amministrazione e a tempo indeterminato, hanno
diritto ad un incarico. L’incarico viene conferito, con provvedimento
dell’amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 19 del d.lgs.
n. 165 del 2001. Il provvedimento individua l’oggetto, la durata
dell’incarico, e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità,
ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di
indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso
del rapporto.
2. Il conferimento degli
incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, in base ai seguenti criteri
generali:
-
natura e caratteristiche degli
obiettivi prefissati;
-
attitudini e capacità
professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei
risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva
annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro;
-
rotazione degli incarichi, la cui
applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente
utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed
organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo
sviluppo della professionalità dei dirigenti.
3. Il conferimento
dell’incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla
determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla
definizione degli obiettivi e dell’oggetto del provvedimento, nonché ai
risultati da conseguire.
4. Al provvedimento di conferimento
dell’incarico accede un contratto individuale con il quale, nel rispetto dei
principi stabiliti dall’art. 24 del d.lgs. 165 del 2001 e di
quanto previsto dal presente CCNL, viene definito il corrispondente
trattamento economico.
5. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo
determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata
agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore
a cinque anni. Per gli incarichi di cui all’art. 19, comma 6,
del citato d.lgs. 165 del 2001 la durata è stabilita
dal decreto legislativo medesimo.
6. La revoca anticipata rispetto alla scadenza
può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure
in seguito all’accertamento dei risultati negativi di gestione o della
inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 165
del 2001.
7. L’assegnazione degli incarichi non modifica
le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età. In tali casi l’incarico, la cui durata viene correlata al
raggiungimento del predetto limite, cessa automaticamente, anche nelle
ipotesi previste dall’art. 16 del d.lgs. n.
503 del 1992 e successive modificazioni.
8. I criteri generali relativi
all’affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di
uffici dirigenziali, nonché quelli concernenti le relative procedure, sono
oggetto dell’informazione preventiva di cui all’art. 6 (Informazione).
9. Le amministrazioni adottano procedure
dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti
al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la
continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi
costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche
amministrazioni stesse.
10. Ciascuna amministrazione
deve, altresì, assicurare la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli
incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di
consentire agli interessati l’esercizio del diritto a produrre eventuali
domande per il conferimento di incarichi in relazione alle posizioni
dirigenziali disponibili.
Art. 21
Verifica e valutazione dei
risultati dei dirigenti
1.
La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di
raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa -
è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le
amministrazioni, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti,
autonomamente assunti in relazione anche a quanto stabilito dall’art. 1 del
d.lgs. n. 286 del 1999, definiscono - privilegiando nella misura massima
possibile l’utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, ai
programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane,
finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
3.
Le prestazioni, l’attività organizzativa dei dirigenti e il livello di
conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le
procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 sulla base
anche dei risultati del controllo di gestione, o da quelli eventualmente
previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni per i dirigenti che
rispondano direttamente all’organo di direzione politica.
4. La valutazione
avviene annualmente ed al termine dell’incarico e i risultati finali della
stessa sono riportati nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Le
amministrazioni tengono conto degli esiti della valutazione ai fini della
conferma dell’incarico già ricoperto ovvero dell’affidamento di un diverso
incarico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21 del d.lgs.
165 del 2001.
5.
Le amministrazioni adottano preventivamente i criteri generali che informano
i sistemi di valutazione della prestazione e delle competenze organizzative
dei dirigenti, nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri sono
oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione
con i soggetti di cui all’art. 13 (Composizione delle delegazioni).
6.
La valutazione del dirigente è improntata ai seguenti principi:
-
motivazione della valutazione,
oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e
dei risultati;
-
diretta
conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o
valutatore di prima istanza;
-
partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la
presentazione, da parte dello stesso dirigente, di una sintetica relazione
scritta riguardante l’attività svolta e la corrispondenza della stessa con
gli obiettivi assegnati;
-
contraddittorio in caso di
valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui;
-
previsione della prima e della
seconda istanza ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1999.
7. Nel valutare l’operato del dirigente, le
amministrazioni dovranno, comunque, tener conto in modo esplicito
della correlazione tra gli obiettivi da perseguire, le direttive impartite e
le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a
disposizione dei dirigenti medesimi, anche mediante verifiche intermedie
finalizzate al monitoraggio dell’attività svolta in relazione allo stato di
avanzamento nella realizzazione degli obiettivi assegnati e all’eventuale
sopravvenuto mutamento degli obiettivi fissati e delle risorse assegnate.
8. I criteri di valutazione sono comunicati ai
dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
9. La valutazione non può essere svolta dagli organi preposti a servizi
ispettivi o di regolarità contabile o legittimità amministrativa.
10. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati
dal d.lgs. n. 286 del 1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità
dirigenziale previsti dal d.lgs. n. 165 del 2001.
11. La valutazione può essere
anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel
caso di evidente rischio grave di risultato negativo della gestione che si
verifichi prima della scadenza annuale.
CAPO III
SOSPENSIONI E INTERRUZIONI
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 22
Ferie e festività
1.
Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n.
937.
2. I
dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la
stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione
non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26
giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma
1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di
ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso
che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è
preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per
settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative,
ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le
fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al
dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno
solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali e la ricorrenza del
Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono
considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno
luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
6.
Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata
delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione
dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il
dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo
art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
8.
Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al
comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del
dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle
esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali
della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel
periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e
straordinarie.
9. In caso
di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il
dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie,
nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il
dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il
periodo di ferie non goduto.
10. Le
ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o
diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare
tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione
sanitaria.
11. In
presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano reso
possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno
essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di
esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere
prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12. Il
periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio,
anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal
caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al
comma 11.
13. Fermo
restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal
dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del
pagamento sostitutivo.
Art. 23
Assenze per malattia
1.
Il dirigente non in prova assente per malattia o per infortunio non
dipendente da causa di servizio, ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la
retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo dei suindicati
diciotto mesi, si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre
anni precedenti l’episodio morboso in corso.
2. Superato
il periodo di diciotto mesi di cui al comma 1, al dirigente che ne abbia
fatto richiesta prima della scadenza dello stesso, può essere concesso, in
casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di
diciotto mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione. In tale
ipotesi, qualora il dirigente lo abbia richiesto, l'amministrazione ha
facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti,
all'accertamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Alla
scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, e nel
caso in cui il dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo
al dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso.
4. I
periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del
presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
5. Restano
ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.
6. Il
trattamento economico spettante al dirigente nel periodo di conservazione
del posto di cui al comma 1 è il seguente:
a)
retribuzione intera, per i primi 9
mesi di assenza;
b)
90% della retribuzione di cui alla
lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50%
della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi.
8. Il
dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle
norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo
alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di
infermità e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione
eventualmente necessaria.
9. Nel
caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia
ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto a dare
comunicazione di tale circostanza all'amministrazione, ai fini della rivalsa
da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte
corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai
sensi del comma 6 e agli oneri riflessi relativi.
10. In
caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed altre ad essa
assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’Azienda
sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la
chemioterapia, il trattamento per infezione da HIV/AIDS nelle fasi a basso
indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky) sono
esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di
day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni
anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, prevista dal comma 6,
lett. a). La certificazione relativa sia alla gravità della
patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata
dalla competente struttura sanitaria pubblica ovvero dal servizio sanitario
dell’amministrazione interessata.
Art. 24
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa
di servizio
1. In caso
di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il
dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione
clinica. Per l'intero periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione
comprensiva della retribuzione di posizione fissa e variabile.
2. Fuori
dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta l'intera retribuzione
comprensiva della retribuzione di posizione fissa e variabile, fino alla
guarigione clinica.
3. Decorso
il periodo massimo di conservazione del posto di cui all’art. 23
(Assenze per malattia), commi 1 e 2, trova applicazione quanto previsto
dallo stesso art. 23 (Assenze per malattia), comma 3. Nel caso in
cui l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto
di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza
al dirigente non spetta alcuna retribuzione.
4. Il
procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la
risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente rimane
regolato dalle seguenti disposizioni vigenti e loro successive
modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella disciplina
pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e
successivo DPCM del 5 luglio 1965; DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR 834 del
1981 (tabelle); art. 22, commi da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n.
724; art. 1, commi da 119 a 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; DPR
29 ottobre 2001, n. 461, nonché la legge n. 266 del 2005 con le decorrenze
ivi previste.
Assenze retribuite
1. Il
dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
-
partecipazione a concorsi od
esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a
congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale
facoltativi connessi con la propria attività lavorativa entro il limite
complessivo di giorni otto per ciascun anno;
-
lutti per decesso del coniuge o di un
parente entro il secondo grado o di affini di primo grado, o del convivente
purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica, in ragione di giorni tre consecutivi per evento;
-
particolari motivi personali o familiari,
entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il
dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
3. Le
assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare, non
riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4.
Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera
retribuzione.
5. Le
assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come
modificato ed integrato dall’articolo 19 della legge n. 53 del 2000, non
sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti
commi e non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha, altresì, diritto, ove ne
ricorrano le condizioni, ad altre assenze retribuite previste da specifiche
disposizioni di legge. Tra queste ultime, assumono maggior rilievo l’art. 1
della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge
4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52,
che prevedono rispettivamente permessi per donatori di sangue e per i
donatori di midollo osseo.
Art. 26
Congedi dei genitori
1. Ai dirigenti si
applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e
della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 27
Aspettativa per motivi personali o di
famiglia
1. Al
dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere
concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative o di
servizio, periodi di aspettativa per motivi personali o di famiglia, senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva
di dodici mesi in un triennio.
2. Al fine
del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole
previste per le assenze per malattia di cui all’art. 23 (Assenze per
malattia) comma 1.
3.
L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si
cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24
(Assenze per malattia - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di
servizio).
4. Qualora
l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e
l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non
essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai
fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi
dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
5. Il
dirigente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa,
anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno
quattro mesi di servizio attivo.
6.
L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a
riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dirigente, per le
stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del
periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6.
Art. 28
Altre aspettative disciplinate da specifiche
disposizioni di legge
1. Le
aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con i paesi
in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge
e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i
distacchi per motivi sindacali sono regolate dai contratti collettivi quadro
sottoscritti in data 7 agosto 1998, 9 agosto 2000 e 18 dicembre 2002. Rimane
confermato quanto previsto dall’art. 19, comma 6 e 23 bis del d.lgs. n. 165
del 2001.
2. I
dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che
usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n.
398 sono collocati, a domanda, fatta salva l’applicazione dell’art. 52,
comma 57, della legge n. 448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio
senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
3. Il
dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge presti servizio
all’estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora
l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella
stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o
qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località
in questione anche in amministrazione di altra Area.
4.
L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha
originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili
ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni,
o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dirigente in
aspettativa.
5. Il dirigente non può usufruire
continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero
per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai
commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un periodo di
servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle
altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui
al d.lgs. n. 151 del 2001.
Congedi per motivi di
famiglia
1.
Il dirigente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un
periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53
del 2000.
2. I
periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per
malattia previste dagli artt. 23 e 24 (Assenze per malattia -
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio).
Art. 30
Congedi per la
formazione
1. Ai dirigenti sono concessi i congedi per la formazione disciplinati
dall'art. 5 della legge n. 53 del 2000, salvo comprovate esigenze di
servizio.
2. Ai dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con
anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa
amministrazione, possono essere concessi a richiesta i congedi senza assegni
di cui al comma 1 nella misura percentuale massima del 10% del personale con
qualifica dirigenziale in servizio, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti interessati
ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare
all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente
l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di
inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere
presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività
formative.
4. Le domande vengono accolte secondo l'ordine progressivo di presentazione,
nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L'amministrazione può non accogliere la
richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a)
il periodo previsto di assenza
superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b)
non sia oggettivamente possibile
assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con
l'interesse formativo del dirigente, l'amministrazione può differire la
fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora la concessione
dello stesso possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del
servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3.
7. Al dirigente durante il periodo di congedo
si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53 del 2000. Nel caso di
infermità previsto dallo stesso art. 5, relativamente al periodo di
comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di
comunicazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 23 (Assenze per malattia).
Art. 31
Attività didattica di
dirigenti presso università ed istituti di alta formazione
1.
Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed attività
lavorative avanzate, nell’ambito di specifici corsi di Università ed
Istituti di alta formazione mirati all’insegnamento di materie connesse con
le problematiche dell’amministrazione e della contrattazione, ai
dirigenti dell’Area I possono essere conferiti incarichi di didattica
integrativa o di insegnamento.
2. Nelle
ipotesi dei cui al comma 1 i dirigenti interessati, a seconda dell’impegno
richiesto, potranno essere collocati in aspettativa non retribuita o
svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio,
previa autorizzazione del Ministro o dell’organo sovraordinato per il
dirigente preposto ad ufficio dirigenziale generale e di quest’ultimo per
gli altri dirigenti.
CAPO IV
FORMAZIONE
Art. 32
Formazione dei dirigenti
1.
Nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione verso
obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei
cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una
leva strategica fondamentale per gli apparati pubblici. Con riferimento alla
risorsa dirigenziale tale carattere diviene più pregnante per la criticità
del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi predetti.
2.
In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e
l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle
amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante
adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto
culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il
consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e
all'innovazione. Le iniziative di formazione sono destinate a tutti i
dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale.
3. Gli
interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di
formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità o di ordinaria
rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per sostenere processi
di inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti
nell'evoluzione dei processi di trasformazione.
4.
L’aggiornamento e la formazione continua costituiscono l’elemento
caratterizzante l’identità professionale del dirigente, da consolidare in
una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed
internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale,
gli interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e
sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente, in
relazione alle responsabilità attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei
sistemi di gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di
controllo, finalizzato all'accrescimento dell'efficienza/efficacia della
struttura e al miglioramento della qualità dei servizi resi.
5. Le attività di formazione di cui al
presente articolo possono concludersi con l’accertamento dell’avvenuto
accrescimento della professionalità del singolo dirigente, documentato
attraverso l’attribuzione di un apposito attestato rilasciato dai soggetti
che l’hanno attuata.
6. Ciascuna
amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e le specifiche
sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa ed operativa, definisce
annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di
aggiornamento e di formazione dei dirigenti, tenendo conto delle direttive
governative in materia di formazione, con particolare riferimento alla
direttiva n. 14 del 1995, nonché delle eventuali risorse aggiuntive dedicate
alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e
l'occupazione del 22.12.1998.
7. Le
politiche formative della dirigenza sono definite da ciascuna
amministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo.
Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o d’intesa con altre
amministrazioni, anche in collaborazione con Università, soggetti pubblici
(quali la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola
Superiore dell’Economia e Finanze, etc.) o società private specializzate nel
settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare
la sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a gestire
iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in
termini di dinamismo e competitività.
8. La
partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi
formativi, anche individuali, viene concordata dall'amministrazione con i
dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
9. Il
dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a
corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in
linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine al
dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per
motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
10. Qualora
l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di
formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 8
con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un
proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
CAPO V
MOBILITA’
Art. 33
Incarichi presso altre
amministrazioni
1. Al dirigente può essere
conferito un incarico presso altra Amministrazione della medesima Area I,
nei limiti previsti dall’art. 19, comma 5/bis del d.lgs. n. 165 del 2001 ovvero presso altre pubbliche amministrazioni, previo
collocamento in comando, fuori ruolo o altro analogo provvedimento.
2.
Il dirigente può essere collocato in comando presso l’amministrazione che ne
abbia fatto richiesta per esigenze di servizio o quando sia necessaria una
particolare competenza. Il comando è disposto con il consenso
dell’interessato e con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti ed
ha durata pari all’incarico.
3. Il posto
del dirigente comandato non può essere coperto per concorso o qualsiasi
altra forma di mobilità. Le posizioni dirigenziali vacanti, temporaneamente
ricoperte dal dirigente comandato, sono considerate disponibili sia ai fini
concorsuali che dei trasferimenti per mobilità.
4. Al
termine dell’incarico, il dirigente può chiedere in relazione alla
disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all’amministrazione
di destinazione, secondo le procedure di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165
del 2001. In caso contrario, qualora l’incarico non venga rinnovato, il
dirigente rientra all’amministrazione di appartenenza.
5. Il trattamento economico è a carico dell’amministrazione di destinazione
salvo diversa disposizione prevista da specifiche norme di legge.
6. Il comando non pregiudica la posizione del dirigente agli effetti della
maturazione dell’anzianità di servizio, del trattamento di fine rapporto o
fine servizio e di pensione.
7. Le disposizioni dei presenti commi si applicano anche agli analoghi
provvedimenti, comunque denominati, che assolvano alle medesime finalità di
cui al comma 1.
8.
Resta confermata la disciplina legislativa del collocamento in fuori ruolo
disposto in relazione a particolari esigenze dell’amministrazione di
appartenenza per lo svolgimento di compiti che non rientrano nelle attività
istituzionali della stessa.
9. In
ogni caso gli incarichi relativi a posizioni dirigenziali del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco non possono essere attribuiti al personale
con qualifica dirigenziale appartenente ad altre amministrazioni.
Art. 34
Mobilità
1. Per il personale dirigente resta confermata l’applicazione delle
procedure di mobilità previste dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs. n. 165
del 2001.
2. Laddove il dirigente abbia chiesto l’attribuzione di un diverso incarico
disponibile nell’ambito della propria amministrazione e l’amministrazione
stessa l’abbia negato, decorsi due anni dal conferimento dell’incarico
ricoperto il dirigente stesso ha la facoltà di transitare, in presenza della
relativa vacanza organica, nei ruoli di un’altra amministrazione pubblica
disponibile al conferimento di un incarico. Il nullaosta
dell’amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro
mesi.
3. Ai sensi della legge n. 521 del 1988, non può essere assegnato al Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base delle procedure di mobilità di
cui al presente articolo, personale con qualifica dirigenziale appartenente
ad altre pubbliche amministrazioni.
4. Resta
fermo quanto previsto dal comma 5/bis dell’art. 35 del d.lgs. n. 165 del
2001.
Art. 35
Accordi di mobilità
1. Tra le
amministrazioni dell’Area I e le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità
dei dirigenti tra le stesse amministrazioni.
2. Gli
accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:
-
per prevenire la dichiarazione di
eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
-
dopo detta dichiarazione di
eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di
messa in disponibilità.
3.
Al fine di avviare la stipulazione degli accordi di cui ai commi precedenti,
la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera
raccomandata; il primo incontro avviene entro 30 giorni dalla richiesta. A
decorrere dalla data della richiesta, i procedimenti di mobilità di ufficio
o di messa in disponibilità eventualmente avviati dalle Amministrazioni nei
confronti di propri dirigenti sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a
seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale
termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di
ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione.
4. Ai fini
della stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 1, la
delegazione di parte pubblica è composta dai dirigenti individuati da
ciascuna amministrazione. La delegazione di parte sindacale di ciascuna
amministrazione è composta dalle organizzazioni sindacali individuate
dall'art. 13 (Composizione delle delegazioni) comma 2, secondo
alinea.
5.
Gli accordi di mobilità, stipulati ai sensi dei commi precedenti, ed il
conseguente bando devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni cedenti ed
il numero dei dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in
previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
b) le amministrazioni riceventi
ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
c) i requisiti, ivi comprese le
abilitazioni necessarie per legge e le eventuali tipologie di laurea,
richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni
riceventi;
d) il termine di scadenza del
bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità da
dare all'accordo ed al bando, tra le quali deve essere prevista la
pubblicazione nel sito Internet delle amministrazioni interessate.
In ogni
caso copia dell'accordo di mobilità e del bando deve essere affissa nelle
Amministrazioni cedenti ed in quelle riceventi, in luogo accessibile a
tutti.
6. Gli accordi di mobilità
sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna
amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma
4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai sensi
dell'art. 47, comma 3, del d.lgs.
n. 165 del 2001.
7. I
dirigenti interessati alla mobilità manifestano la propria adesione mediante
comunicazione scritta all’amministrazione di appartenenza ed a quella di
destinazione entro quindici giorni dalla pubblicizzazione di cui al
precedente comma 5, lett. e), unitamente al proprio curriculum professionale
e di servizio.
8. Qualora
concorrano più domande, l'amministrazione di destinazione opera le proprie
scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del
curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in
relazione al posto da ricoprire, tenendo, altresì, conto dei criteri
previsti dall’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il dirigente,
purché in possesso dei requisiti richiesti, è trasferito entro il
quindicesimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di
adesione.
9. Il
rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con
l’amministrazione di destinazione e al dirigente sono garantite la
continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione
retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni
nell’Amministrazione di appartenenza, se più favorevole.
10. Le amministrazioni che
intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di
assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 46, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001.
11. Ai
sensi della legge n. 521 del 1988, non può essere assegnato al Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base degli accordi di mobilità di cui
al presente articolo, personale con qualifica dirigenziale appartenente ad
altre amministrazioni.
Art. 36
Passaggio diretto
ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
1. Fermi restando gli accordi di mobilità di
cui all’art. 35 ( Accordi di mobilità), conclusa la procedura di cui ai
commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio
diretto dei dirigenti dichiarati in eccedenza ad altre Amministrazioni
dell’Area I e di evitare il collocamento in disponibilità dei dirigenti che
non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito,
l’amministrazione interessata comunica a tutte le amministrazioni dell’Area
1, comprese quelle che hanno articolazioni territoriali, l’elenco dei
dirigenti in eccedenza richiedendo la loro disponibilità al passaggio
diretto, in tutto o in parte, di tali dirigenti.
Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 presenti sempre a livello
provinciale, regionale e nazionale, al fine di accertare ulteriori
disponibilità di posti per i passaggi diretti.
2. Le
amministrazioni del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla
richiesta di cui al comma 1, l’entità dei posti vacanti nella dotazione
organica, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni,
sussiste l’assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza. Le
amministrazioni di altre aree dirigenziali , qualora interessate, seguono le
medesime procedure.
3. I
posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono
indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con
la specificazione di eventuali priorità; l’amministrazione dispone i
trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora
si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto,
l’amministrazione di provenienza forma una graduatoria sulla base dei
seguenti criteri:
- dirigenti portatori di
handicap;
- situazione di famiglia,
privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il dirigente
sia unico titolare di reddito;
- maggiore anzianità lavorativa
presso la pubblica amministrazione;
- particolari condizioni di salute del
dirigente, dei familiari e del convivente stabile, qualora la stabile
convivenza sia accertata sulla base della certificazione anagrafica
presentata dal dirigente;
- presenza in famiglia di soggetti portatori
di handicap.
La
ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di
contrattazione integrativa nazionale di amministrazione.
CAPO VI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Art. 37
Termini di preavviso
1.
Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica
del rapporto di lavoro prevista all’art. 38 (Cause di cessazione del
rapporto di lavoro), comma 1 e del recesso per giusta causa, nei casi
previsti dal presente contratto per la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i
relativi termini sono fissati come segue:
a)
8 mesi per dirigenti con anzianità
di servizio fino a 2 anni;
b)
ulteriori 15 giorni per ogni
successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso.
A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e
viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore
al semestre.
2.
In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti
ad un quarto.
3. I
termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun
mese.
4. La parte
che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al
comma 1 è tenuta a corrispondere all’altra parte un'indennità pari
all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato
preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto
eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza
pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5.
E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere
anticipatamente il rapporto, sia all’inizio che durante il periodo di
preavviso, con il consenso dell'altra parte.
6. Durante
il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie. Pertanto,
in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle
stesse.
7. Il
periodo di preavviso è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
8. In caso
di decesso del dirigente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto
l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art.
2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e
non goduti.
9.
L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando tutta la
retribuzione di cui all'art. 48 (Struttura della retribuzione), comma
1, lett. a), b) c) e d).
Art. 38
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La
cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo
di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia di cui ai
precedenti artt. 23 e 24 (Assenze per malattia - Infortuni sul lavoro
e malattie dovute a causa di servizio) ha luogo:
a)
al compimento del limite massimo
di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle
norme di legge applicabili nell'amministrazione;
b)
per dimissioni del dirigente;
c)
per recesso dell'amministrazione;
d)
per decesso del dirigente.
e)
per risoluzione consensuale;
f)
per perdita della cittadinanza,
nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
2.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di
comprovato impedimento, decorsi quindici giorni, non si presenti in servizio
o non riprenda servizio alla scadenza dei periodo di aspettativa o congedo
previsti dal presente CCNL.
Art. 39
Cessazione del rapporto di
lavoro e obblighi delle parti
1.
La cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di
età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed
opera dal primo giorno del mese successivo. La cessazione del rapporto è
comunque comunicata per iscritto dall'amministrazione. Nel caso di
compimento dell'anzianità massima di servizio o del limite massimo di età,
l'amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda
dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale termine, da
presentarsi almeno tre mesi prima.
2. Nel caso
di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta
all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.
Art. 40
Risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro
1.
L’amministrazione o il dirigente possono proporre all’altra parte la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini
di cui al comma 1, le amministrazioni, previa disciplina delle condizioni,
dei requisiti e dei limiti, possono erogare un’indennità supplementare
nell’ambito della effettiva disponibilità dei propri bilanci. La misura
dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive
della quota della retribuzione di posizione in godimento.
3. I
criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e
dei limiti in relazione alle esigenze dell’amministrazione per la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva
adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 7
(Concertazione).
4. Per il
periodo di erogazione della predetta indennità non può essere conferito ad
altro dirigente l’incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del
dirigente per cui si è verificata la risoluzione consensuale.
5. Gli effetti dell’indennità supplementare
di cui al comma 2 ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale
sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.
Art. 41
Recesso dell’amministrazione
1. Nel
caso di recesso dell’amministrazione, quest’ultima deve comunicarlo per
iscritto all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e
rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. Il
recesso per giusta causa è regolato dall’art. 2119 del codice civile.
Costituiscono giusta causa di recesso dell’amministrazione fatti e
comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale
da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di
lavoro.
3. Nei casi
previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso,
l’amministrazione contesta per iscritto l’addebito convocando
l’interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento
della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi
assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario,
l'amministrazione, in concomitanza con la contestazione, può disporre la
sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30
giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in
godimento e la conservazione dell’anzianità di servizio.
4. Avverso
gli atti applicativi dei precedenti commi 1 e 2, il dirigente può attivare
le procedure disciplinate dall’art. 43 (Procedure di arbitrato in
caso di recesso), salvo il caso di cui al comma 5.
5.
La responsabilità particolarmente grave, accertata secondo i sistemi di
valutazione di cui all’art. 21 (Verifica e valutazione dei risultati dei
dirigenti) del presente contratto, costituisce giusta causa di recesso.
L’annullamento delle predette procedure di accertamento della responsabilità
fa venir meno il recesso.
6. Resta fermo
quanto previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. Non può
costituire causa di recesso l’esigenza organizzativa e gestionale nelle
situazioni di esubero; in tali situazioni si applicano prioritariamente le
vigenti procedure di mobilità, ivi compresa quella di cui all’art. 35
(Accordi di mobilità) del presente CCNL.
8. Le parti
convengono di porre in essere una azione congiunta di verifica circa
l’applicazione e gli effetti delle disposizioni contenute nel presente
articolo anche alla luce di eventuali modifiche legislative e
giurisprudenziali che possano intervenire in materia.
Art.
42
Tentativo obbligatorio di conciliazione
1.
Nelle controversie individuali il dirigente attiva il tentativo obbligatorio
di conciliazione di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001 ovvero quello
di cui all’art. 4 del CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato del 23
gennaio 2001 e successive proroghe.
2. Ove la
conciliazione di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001 non
riesca il dirigente può adire l’autorità giudiziaria ordinaria ovvero, a
prescindere dalla sede di conciliazione prescelta tra quelle indicate al
comma 1, concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico ai
sensi del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive integrazioni e
modificazioni.
Art. 43
Procedure di arbitrato in caso
di recesso
1.
Avverso gli atti applicativi di cui all’art. 41 (recesso
dell’amministrazione) commi 1 e 2, il dirigente, ove non ritenga
giustificata la motivazione fornita dall'amministrazione o nel caso in cui
tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione
del recesso, può ricorrere alle procedure di conciliazione ed arbitrato
previste dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di
conciliazione ed arbitrato sottoscritto il 23.1.2001 e successive proroghe,
nel rispetto delle modalità, delle procedure e dei termini stabiliti negli
artt. 3 e 4 del contratto medesimo. L’avvio delle procedure del presente
comma non ha effetti sospensivi sul recesso.
2. Ove si
pervenga alla conciliazione e in tale sede l'amministrazione assuma
l’obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione
di continuità.
3.
Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a
carico dell'amministrazione una indennità supplementare determinata, in
relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un
minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo
equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di
ventiquattro mensilità.
4.
L'indennità supplementare di cui al comma 3 è automaticamente aumentata, ove
l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti
misure:
-
7 mensilità in corrispondenza del
51esimo anno compiuto;
-
6 mensilità in corrispondenza del
50esimo e 52esimo anno compiuto;
-
5 mensilità in corrispondenza del
49esimo e 53esimo anno compiuto;
-
4 mensilità in corrispondenza del
48esimo e 54esimo anno compiuto;
-
3 mensilità in corrispondenza del
47esimo e 55esimo anno compiuto;
-
2 mensilità in corrispondenza del
46esimo e 56esimo anno compiuto.
5. Nelle
mensilità di cui ai commi 3 e 4 è ricompresa anche la retribuzione di
posizione in godimento del dirigente, con esclusione di quella di risultato.
6. Il
dirigente che accetti l’indennità supplementare non può successivamente
adire l’autorità giudiziaria. In caso di accoglimento del ricorso,
l'amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente
coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità
riconosciute dall’arbitro ai sensi dei commi 3 e 4.
7. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato
dall'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione
dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia di cui sopra,
può essere trasferito ad altra amministrazione dell’area che vi abbia dato
assenso, senza nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, né obbligo
di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione,
il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo
periodo non lavorato.
Art. 44
Nullità del licenziamento
1. Il
licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal
codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa,
e in particolare:
a)
se è dovuto a ragioni politiche,
religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o
di lingua;
b)
se è intimato, senza giusta causa,
durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile e
come regolamentati dagli articoli 23, 26 e 29 (Assenze per
malattia, Congedi dei genitori, Congedi per motivi di famiglia) del presente
CCNL.
2. In tutti
i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla
lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
Art. 45
Effetti del procedimento
penale sul rapporto di lavoro
1. Il
dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della retribuzione per
la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della
libertà.
2.
L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di
sospensione del dirigente, fino alla sentenza definitiva alle medesime
condizioni del comma 3, previa puntuale e espressa verifica della
sussistenza di effetti negativi che conseguirebbero dalla riammissione in
servizio nella comparazione tra gli interessi pubblici coinvolti e le
esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente.
3. Il
dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non
comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque
per fatti tali da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 41
(Recesso dell’amministrazione).
4.
Resta fermo l’obbligo di sospensione per i casi previsti dalla legge n. 55
del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, all’art. 15, commi 1
lett. a), lett. b) limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice penale,
lett. c), lett. f), secondo quanto stabilito dal comma 4 septies del
medesimo articolo.
5. Nel caso
di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge
97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo,
possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i
medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché
sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4,
comma 1, della citata legge 97 del 2001, salvo l’applicabilità dell’art.
41 (Recesso dell’amministrazione).
6. La
sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se
non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale
ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la
possibilità per l’amministrazione di recedere secondo quanto previsto
dall’art. 41 (Recesso dell’amministrazione).
7. Al
dirigente sospeso ai sensi del presente articolo è corrisposta un'indennità
pari al 50% della retribuzione tabellare, nonché gli assegni del nucleo
familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso
di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciate con
la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o
“l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto
dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio tenendo conto anche della
retribuzione di posizione fissa e variabile in godimento all’atto della
sospensione.
9. In caso
di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art.
653 c.p.p., ed ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia
richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze definitive di
proscioglimento indicate dall’art. 3, comma 57, della legge 350 del 2003
come modificato dal D.L. n. 66 del 2004 convertito con la legge n. 126 del
2004. In caso di premorienza i legittimi eredi hanno diritto a tutti
gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dirigente nel periodo di
sospensione o di licenziamento ai sensi del comma 8, esclusi i compensi
legati agli incarichi.
10. In caso
di riammissione in servizio al termine del periodo di sospensione, ai sensi
dei commi 6 e 9, il dirigente ha diritto all’affidamento di un incarico
dirigenziale di valore economico pari a quello in godimento al momento della
sospensione.
11. In caso
di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653 c.p.p.. Il
recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto
delle procedure di cui dall’art. 41 (Recesso dell’amministrazione).
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del
2001.
Art. 46
Codice di condotta relativo
alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. Le
Amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al
presente CCNL, adottano con proprio atto, il codice di condotta relativo ai
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi
di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27
novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida
uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice - tipo.
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
Art. 47
Disposizioni generali
1. Le
clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano
ai dirigenti di prima e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs.
n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del
medesimo decreto legislativo.
2. In
attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i
dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base
del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento
economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con
l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”.
3. In
relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima
fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2, è avviata nel
presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al
termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della
retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto
del carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti medesimi.
Art. 48
Struttura della retribuzione
1.
La struttura della retribuzione dei dirigenti di prima e di seconda fascia si compone delle seguenti voci:
a)
stipendio tabellare;
b)
retribuzione individuale di
anzianità, maturato economico annuo, assegni ad personam, ove acquisiti e
spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali;
c)
retribuzione di posizione parte
fissa;
d)
retribuzione di posizione parte
variabile;
e)
retribuzione di risultato.
2.
Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le
funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
CAPO II
DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
Art. 49
Trattamento economico fisso
per i dirigenti di prima fascia
1. Il trattamento economico fisso dei dirigenti
di prima fascia si compone delle seguenti voci retributive: stipendio
tabellare, retribuzione di posizione - parte fissa, retribuzione individuale
di anzianità.
2. Lo stipendio tabellare dei
dirigenti di prima fascia, definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001
nella misura annua lorda di € 46.259,04, comprensiva del rateo di
tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalla date
sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13
mensilità:
-
dal 01/01/2002 di €
102,00
-
dal 01/01/2003 di € 108,00
3. A seguito dell’applicazione
del comma 2 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti
di prima fascia dal 1/1/2003 è rideterminato in euro 48.989,04 per 13
mensilità.
4. Ai fini dell’applicazione dell’art. 47, comma 3, (Disposizioni generali)
la retribuzione di posizione di parte fissa definita ai sensi dell’art. 38,
comma 3, lett. c) del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-01) nella
misura annua lorda di € 23.652,69, che comprende ed assorbe gli incrementi
previsti dall’art. 5, comma 3 del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio economico
2000-2001) è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di
tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
-
dal 01/01/2002 in €
26.278,69
-
dal 01/01/2003 in € 30.022,69
5. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in
godimento di ciascun dirigente.
6. Il trattamento economico di
cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell’indennità
integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio
nonché l’indennità di cui alla legge n. 334/1997.
Art. 50
Effetti dei
nuovi trattamenti economici
1. Le
retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’articolo 49
(Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia) hanno effetto
sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio,
sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli
effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I
benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle
scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel
presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità
sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod.
civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli
interessati.
4. All’atto
dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico
di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di
anzianità in godimento.
Art. 51
Fondo
per il finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di
risultato dei dirigenti di prima fascia
1.
Presso ciascuna amministrazione è confermato il fondo per la retribuzione di
posizione (fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti di prima fascia.
2. Il
finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato
mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre
2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi, con le modalità ivi
previste e precisamente:
a)
le risorse previste dall’art. 41,
comma 2, lett. a) e c) del CCNL del 5 aprile 2001;
b)
le risorse previste dall’art. 5
del CCNL per il biennio economico 2000-2001 del 5 aprile 2001.
3. Per ciascun esercizio finanziario il fondo
continua ad essere alimentato come segue:
c)
i compensi derivanti da incarichi
aggiuntivi previsti di cui all’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e
disciplinati dall’art. 60, comma 2 (Incarichi aggiuntivi);
d)
l’importo della
retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
e)
eventuali risorse aggiuntive
derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997.
4. In relazione al comma 3,
lett. d), l’intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei
dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in via permanente, nel fondo a
decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per
ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA
in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima
mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo accantonato
confluisce nel fondo con decorrenza dall’anno successivo.
5. Il fondo
è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul
monte salari anno 2001 relativo ai dirigenti di prima fascia:
-
1,63% a decorrere dal
01/01/2002;
-
ulteriore 2,33% a decorrere dal 01/01/2003.
6. Le
risorse di cui al comma 5 concorrono interamente al finanziamento degli
incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 49,
comma 4 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia).
7.
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei
servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze
con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della
dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche,
le amministrazioni, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei
fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 449 del 1997,
valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori
oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni
dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le
disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
CAPO III
DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
Art. 52
Trattamento economico fisso per i dirigenti di
seconda fascia
1. Il trattamento economico fisso dei dirigenti
di seconda fascia si compone delle seguenti voci retributive: stipendio
tabellare, retribuzione di posizione - parte fissa, retribuzione individuale
di anzianità.
2. Lo stipendio tabellare,
definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001 nella misura annua lorda di €
36.151,98, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato,
con decorrenza dalla date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi
da corrispondere per 13 mensilità:
-
dal 01/01/2002 di € 86,00
-
dal 01/01/2003 di € 79,00
3. A seguito dell’applicazione
del comma 2 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti
di seconda fascia dal 1/1/2003 è rideterminato in € 38.296,98 per 13
mensilità.
4. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione - parte
fissa, definita ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del CCNL del 5
aprile 2001 (biennio economico 2000-2001) in euro 8.779,77, è rideterminata
negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle
scadenze di seguito indicate:
-
dal 01/01/2002 in €
9.143,77
-
dal 01/01/2003 in € 10.339,77
5. Restano confermati la
retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam,
ove acquisiti e spettanti, nella misura in godimento.
6. Il trattamento economico
indicato al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell’indennità
integrativa speciale nell’importo in godimento dai dirigenti in servizio
all’entrata in vigore del CCNL al 5 aprile 2001.
7. In
relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori dei
concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al
conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 3 e 5.
Art. 53
Effetti dei
nuovi trattamenti economici
1. Le
retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 52 (Trattamento
economico fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul
trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli
effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I
benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle
scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel
presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità
sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod.
civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli
interessati.
4.
All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di
incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione
individuale di anzianità in godimento.
Art. 54
Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni
1.
Nell’ambito del “Fondo per la retribuzione di posizione e della retribuzione
di risultato”, finanziato con le modalità di cui all’art. 58, comma 2
(Fondo per il finanziamento retribuzione di posizione e della retribuzione
di risultato dei dirigenti di seconda fascia), la retribuzione di posizione
è definita presso ogni Amministrazione al fine di assegnare ai dirigenti un
trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle connesse
responsabilità.
2.
Le Amministrazioni determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali,
cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. n. 165 del 2001. Le funzioni sono graduate tenendo conto dei
criteri generali di cui al successivo comma 4, connessi alle dimensioni
della struttura, alla collocazione della posizione nell’organizzazione
dell’amministrazione, alla complessità organizzativa, alle responsabilità
derivanti dalla posizione, ai requisiti applicati alle diverse tipologie di
uffici secondo le indicazioni del comma 5.
3.
In base alle risultanze della graduazione le singole amministrazioni
attribuiscono un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista
nell’assetto organizzativo delle amministrazioni medesime, tenendo comunque
conto delle fasce economiche e dei parametri indicati all’art. 55
(Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad
uffici dirigenziali non generali).
4. I
criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali, da definire a
seguito delle procedure di cui agli artt. 6 e 7 (Informazione -
Concertazione) del presente CCNL, sono così individuati:
I - Criteri
attinenti all’ampiezza della struttura:
a) dimensioni delle risorse
finanziarie e umane assegnate per il funzionamento della struttura;
b) dimensioni dell’area
territoriale di competenza, se individuata, e/o del bacino di utenza in
relazione agli specifici servizi offerti.
II -
Criteri attinenti alla collocazione della posizione nell’ambito
dell’organizzazione dell’amministrazione:
a)
grado di autonomia rispetto
all’organo sovraordinato;
b)
eventuale sovraordinazione ad
altri uffici dirigenziali;
c)
eventuale potestà di intervento
nei confronti di amministrazioni, enti od uffici esterni all’amministrazione
di appartenenza, anche con poteri ispettivi extragerarchici.
III -
Criteri attinenti alle responsabilità derivanti dalla posizione:
a)
rilevanza giuridica, economica,
sociale degli effetti dei provvedimenti adottati o predisposti;
b) margini di discrezionalità
dell’attività di competenza rispetto a prescrizioni legislative e
regolamentari;
c) particolare criticità delle
funzioni assegnate per le caratteristiche socio-economiche dell’area di
impatto della competenza.
IV -
Criteri attinenti ai requisiti richiesti per l’esercizio delle attività di
competenza:
a) livello di impegno e di
disagio richiesto dalla specifica posizione;
b) livello della
specializzazione richiesta, anche in relazione all’iscrizione ad albi
professionali ed esercizio delle relative, specifiche responsabilità;
c) coordinamento di alte
professionalità, anche esterne all’amministrazione, ed anche nell’ambito di
commissioni e organi collegiali.
5. I
criteri di cui al comma 4 sono diversamente combinati in relazione alle
seguenti, diverse tipologie di uffici:
a) uffici di consulenza, studio
e ricerca;
b) uffici ispettivi;
c) uffici operativi centrali;
d) uffici operativi periferici.
Art. 55
Retribuzione di
posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali
non generali
1. Le
Amministrazioni determinano - articolandoli di norma in tre fasce - i valori
economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali
previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui all’art. 54 (Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni).
2. In
ciascuna Amministrazione l’individuazione e la graduazione delle
retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili
ed all’interno dei seguenti parametri:
a)
il rapporto tra la retribuzione di
posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere
inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
b)
la retribuzione della o delle
posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all’interno
delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
3. Le
amministrazioni definiscono i valori economici delle retribuzioni di
posizione numerando le fasce di cui al comma 1 in ordine decrescente in modo
da attribuire alla prima la misura massima e all’ultima quella minima.
4. La
retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale,
nell’ambito dell’85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori
annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo di € 10.339,77
che costituisce la parte fissa di cui all’art. 52, comma 4, (Trattamento
economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) del presente CCNL, a un
massimo complessivo di € 43.909,70.
Art. 56
Retribuzione dei dirigenti di
seconda fascia incaricati di
funzioni dirigenziali
generali.
1. Ai dirigenti di
seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete,
limitatamente alla durata dell’incarico, la retribuzione stabilita per i
dirigenti di prima fascia ai sensi dell’art. 49 (Trattamento economico fisso
dei dirigenti di prima fascia), fermo restando quanto previsto dall’art. 23,
comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Art. 57
Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia
1. Al fine
di sviluppare, all’interno delle amministrazioni, l’orientamento ai
risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione
accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato
per tutti i dirigenti di seconda fascia sono destinate parte delle risorse
complessive di cui all’art. 58 (Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di
seconda fascia), comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle
disponibilità.
2.
Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono
essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non sia
possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento
della predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo.
3. Le
amministrazioni definiscono i criteri per la determinazione e per
l’erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda
fascia anche attraverso apposite previsioni nei contratti individuali di
ciascun dirigente. Nella definizione dei criteri, le amministrazioni devono
prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a
seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali,
nel rispetto dei principi di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 165
del 2001, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di
gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze
dei sistemi di valutazione, di cui all’art. 21 (Verifica e
valutazione dei risultati dei dirigenti).
4. L’importo annuo individuale della componente
di risultato di cui al presente articolo non può in nessun caso essere
inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto
percepita nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle
derivanti dall’applicazione del principio dell’onnicomprensività.
Art. 58
Fondo
per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di
risultato dei dirigenti di seconda fascia
1. Sono confermati in ciascuna
delle Amministrazioni dell’Area I i Fondi per la retribuzione di posizione e
per la retribuzione di risultato, già istituiti dai previgenti contratti
collettivi, destinati alla corresponsione delle retribuzioni di posizione e
di risultato per i dirigenti di seconda fascia in servizio
nell’Amministrazione medesima.
2. Il
finanziamento di ciascuno dei Fondi di cui al comma 1 continua ad essere
assicurato mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31
dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi, con le modalità
ivi previste:
Ministeri:
a)
gli importi di cui agli
stanziamenti dell’art. 36, comma 2, lett. a), b), c), d), del CCNL Ministeri
quadriennio 1994/1997 del 9 gennaio 1997;
b)
gli importi di cui agli
stanziamenti dell’art. 3 del CCNL Ministeri biennio 1996/1997 del 9 gennaio
1997;
c)
le risorse di cui all’art. 3,
comma 1, lett. b) del CCNL del 5 aprile 2001 per il biennio 2002-2003,
secondo la Tabella A allegata alla sequenza contrattuale del 18/11/2004;
Amministrazioni autonome:
a1)
gli importi di cui agli stanziamenti dell’art.
41, comma 2, lett. a), b), c), comma 5, lett. a), b), c), e dell’art. 48 del
CCNL Aziende autonome quadriennio 1994/1997 del 10 novembre 1997;
b1)
gli importi di cui agli stanziamenti dell’art.
3 del CCNL Aziende autonome biennio 1996/1997 del 10 novembre 1997;
c1)
le risorse di cui all’art. 3,
comma 1, lett. b) del CCNL del 5 aprile 2001 per il biennio 2002-2003,
secondo la Tabella A allegata alla sequenza contrattuale del 18/11/2004.
3. Per
ciascun esercizio finanziario i Fondi continuano, altresì, ad essere
alimentati, sia per i Ministeri che per le Amministrazioni autonome, come
segue:
a)
risorse pari all’importo della
retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio,
secondo le modalità previste dal comma 4;
b)
eventuali disponibilità economiche
previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti;
c)
ulteriori risorse derivanti da
maggiori entrate od economie di gestione subordinatamente all’accertamento
delle effettive disponibilità;
d)
risorse derivanti dai compensi per
incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60 (Incarichi aggiuntivi);
e)
eventuali risorse aggiuntive
derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997.
4. In relazione al comma 3,
lett. a), l’intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei
dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in via permanente, nel Fondo a
decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per
ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA
in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima
mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo accantonato
confluisce nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo.
5. Il fondo
è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul
monte salari anno 2001 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
-
0,55% a decorrere dal
01/01/2002;
-
ulteriore 1,82% a decorrere dal
01/01/2003.
6. Le
risorse di cui al comma 5 concorrono al finanziamento degli incrementi della
retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 52, comma 4
(Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia).
7.
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei
servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze
con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della
dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche,
le amministrazioni, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei
fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 449/97, valutano
anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri
derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni
dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le
disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
8. Le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono
essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo
risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di
posizione e risultato secondo i criteri stabiliti in sede di
contrattazione integrativa.
CAPO IV
Art. 59
Clausole speciali di
parte economica
1. Per i dirigenti di II fascia
dipendenti dal Ministero della salute ed appartenenti alle professionalità
sanitarie è, altresì, previsto quanto segue:
A) Dirigenti di II fascia di
tutte le professionalità sanitarie (medici, veterinari, biologi, chimici,
farmacisti, psicologi):
1) ai
dirigenti delle suindicate professionalità, già in servizio dal 24.12.2004,
è conservato, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'importo
annuo lordo per tredici mensilità di € 6.713,94 quale differenza tra lo
stipendio tabellare a suo tempo attributo dal CCNL del 30 settembre 1997
come dirigenti di II livello del SSN rispetto a quello di dirigente del
comparto Ministeri.
2) lo specifico trattamento
economico, già previsto dallo stesso art. 12 del CCNL del 30 settembre 1997
per i dirigenti di II livello delle predette professioni, ove attribuito,
confluisce nella parte variabile della retribuzione di posizione del
titolare e non può più essere corrisposto ai dirigenti di II fascia delle
medesime professionalità assunti dopo il 24/12/2004.
B) Medici chirurghi e
veterinari:
1) ai dirigenti già in servizio
alla data del 23.12.2004 continua ad essere attribuita l'indennità di
specificità medica nella misura di € 7.746,85 annui lordi per tredici
mensilità, con mantenimento dell'assegno personale non riassorbibile pari a
€ 2.582,28;
2)ai dirigenti assunti dopo il
24.12.2004 continua ad essere attribuita l'indennità di specificità medica
nella misura di € 7.746,85;
3) l'art. 48
(Struttura della retribuzione) integrato dalla seguente lettera f):
"f) indennità di
specificità medica nella misura indicata all'art. 59,
comma 1, lettera B), punti 1) e 2) (Clausole speciali di parte economica),
per i soli dirigenti appartenenti ai profili di medico chirurgo e
veterinario."
4) alla corresponsione
dell'indennità di cui alla presente lettera B) si provvede con il fondo per
il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato dei dirigenti di II fascia, integrato dal CCNL del 30 novembre
1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
C)
Le risorse di cui
alle lettere A, punto 2) e B, punti 1 e 2) riaffluiscono al fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato dei dirigenti di II fascia in caso di cessazione dal servizio per
qualsiasi ragione dei rispettivi titolari.
2. Per gli ex dirigenti
superiori resta confermato il maturato economico annuo in godimento di €
5.053,70 (lire 9.785.322), pensionabile, non riassorbibile e utile ai fini
della 13 ma mensilità.
3. Analogamente restano
confermati, per gli ex primi dirigenti e dirigenti superiori di ragioneria
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno, i maggiori
trattamenti economici stipendiali in godimento.
4. In caso di
differimento o ritardo dell’Amministrazione nel rinnovo dell’incarico al
dirigente, fatti salvi i casi previsti dall’art. 21 del d.lgs. 165 del 2001 e dall’art. 62 (Clausola di salvaguardia) del presente
CCNL, viene corrisposto il trattamento economico in godimento in relazione
all’attività svolta.
5.
Gli incrementi retributivi
previsti dal presente contratto trovano applicazione esclusivamente nei
confronti del personale dirigente dell’Area I e non producono effetti
diretti o indiretti su altre categorie di personale comunque economicamente
equiparato.
6. Il dirigente di prima fascia
eletto, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 165
del 2001, collocato quale componente del Comitato dei Garanti in posizione
di fuori ruolo, mantiene per la durata del mandato il trattamento economico
complessivo in godimento.
CAPO V
PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI
Art. 60
Incarichi aggiuntivi
1. In
relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in
ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso
cui prestano servizio o su designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi
sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono sui di cui agli artt. 51 e 58 (Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato dei dirigenti di prima fascia - Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di
seconda fascia) per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla
base dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Allo
scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che
svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta, in aggiunta
alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del
trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto. Tal quota verrà
definita nella contrattazione integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell’importo
disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell’amministrazione.
4. Le
amministrazioni conferiscono gli incarichi di cui al presente articolo nel
rispetto del principio della rotazione al fine di garantire le medesime
opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo,
altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo
stesso dirigente.
5.
L’attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere
improntata ai seguenti criteri:
-
competenze e capacità
professionali dei singoli dirigenti;
-
natura e caratteristiche
dell’incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
-
correlazione con la tipologia delle funzioni
assegnate mediante l’incarico di cui all’art. 20 (Conferimento incarichi
dirigenziali), nei casi previsti.
6.
L’amministrazione, nell’attribuzione degli incarichi aggiuntivi, verifica
che l’impegno richiesto per l’espletamento degli stessi sia compatibile con
lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento
di incarico di cui all’art. 20 (Conferimento incarichi dirigenziali),
anche al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi
stabiliti.
7. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno le amministrazioni provvederanno a fornire
alle OO.SS., ai sensi dell’art. 6 (Informazione), l’elenco degli incarichi
conferiti nel corso dell’anno precedente.
Art. 61
Sostituzione
del dirigente
1.
Nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente
titolare dell’incarico assente con diritto alla conservazione del posto, la
reggenza dell’ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo
livello dirigenziale con un incarico ad interim.
2. Il
dirigente, durante il periodo di sostituzione, continua a percepire
la retribuzione di posizione in godimento.
3. Il
trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di
sostituzione, è integrato, nell’ambito della retribuzione di risultato, di
un ulteriore importo la cui misura potrà variare dal 15% al 25% del valore
economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del
dirigente sostituito.
4. La contrattazione
integrativa, nel definire le percentuali di cui al comma 3, terrà conto, in
particolare, dei seguenti elementi: sede degli incarichi ricoperti, livello
di responsabilità attribuito e grado di conseguimento degli obiettivi.
Art. 62
Clausola di salvaguardia
1. Le amministrazioni che, in
mancanza di una espressa valutazione negativa, alla scadenza dell’incarico
non intendano riconfermare lo stesso, conferiscono al dirigente un altro
incarico di pari valore economico.
2. In relazione al comma 1, ove
non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari fascia ovvero
le stesse richiedano il possesso di specifici titoli di studio e
professionali, l’amministrazione regola gli effetti economici correlati
all’attribuzione di un eventuale incarico di importo inferiore sulla base di
criteri e termini definiti nella contrattazione integrativa, secondo le
modalità di cui all’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa a livello
di ministero). Tra i criteri sarà prevista l’attribuzione di una
retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10%
rispetto a quella corrisposta in relazione al precedente incarico.
3. La medesima disciplina
di cui ai precedenti commi, si applica anche nelle ipotesi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la
soppressione delle competenze affidate all’ufficio o una loro diversa
graduazione.
Art. 63
Tredicesima mensilità
1. L’amministrazione corrisponde ai dirigenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità
nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una
festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il
precedente giorno lavorativo.
2.
L’importo della tredicesima mensilità è pari:
a)
un tredicesimo dello stipendio
tabellare di cui agli artt. 49 e 52 (Trattamento economico fisso per i
dirigenti di prima fascia - Trattamento economico fisso per i dirigenti di
seconda fascia) e della retribuzione di posizione parte fissa e variabile in
godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre;
b)
un rateo della retribuzione
individuale di anzianità, ove acquisita;
c)
un rateo del maturato economico,
ove spettante.
3.
La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso
di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in
ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le
frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di
servizio prestato nel mese ed è calcolata con riferimento alle voci
retributive di cui al comma 2 spettanti al dirigente nel mese contiguo a
servizio intero.
5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i
periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la
sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le
specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali
vigenti.
6. Per i
periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il
rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto
nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte
salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e
contrattuali vigenti.
7. Per quanto non previsto dal presente
articolo la tredicesima mensilità rimane disciplinata dal d.lgs. C.P.S. n.
263 del 1946 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle norme
regolamentari e dalle circolari vigenti.
Art. 64
Trattamento di trasferta
1. Il
presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria
attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più
di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente
venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di
servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località
più vicina a quella della trasferta.
2. Ai
dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a)
il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi
i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o
equiparate;
b)
il rimborso delle spese per i taxi
e per i mezzi di trasporto urbani;
c)
il rimborso delle spese
autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo nei casi
preventivamente autorizzati ai sensi del comma 3.
3. Il
dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il
proprio mezzo di trasporto secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui
al comma 6.
4. Per le
trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso
della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro
stelle, secondo la disciplina dell’art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996,
e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 30,55 per il
primo pasto e di complessivi € 61,10 per i due pasti. Per le trasferte fino
a dodici ore e comunque non inferiori alle otto ore, compete solo il
rimborso per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella
medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il
rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera
di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché
risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima località.
5. Il
dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad
una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo
presumibilmente spettante per la trasferta.
6. Fermo restando quanto stabilito dalla legge n. 266 del 2005, con le
decorrenze ivi indicate, per quanto non previsto dai precedenti commi, il
trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni
all’estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18.12.1973, n. 417
del 26.07.1978 e DPR 513 del 1978 e successive modificazioni ed
integrazioni, dalla legge n. 17 del 17.2.1985, nonché dalle norme
regolamentari vigenti. In particolare per le missioni all’estero, continua
ad essere applicato il R.D. n. 941 del 3.6.1926, la legge n. 176 del
6.3.1958, la legge n. 425 del 28.12. 1989 e successive modificazioni ed
integrazioni nonché i relativi regolamenti.
7.
Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte
nei limiti delle risorse previste nei bilanci delle singole amministrazioni
per tale specifica finalità, ad invarianza di spesa complessiva.
Art. 65
Trattamento di trasferimento
1. Al
dirigente trasferito ad altra sede della stessa amministrazione per motivi
organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio
della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento
economico:
a)
indennità di trasferta per sé ed i
familiari;
b)
rimborso spese di viaggio per sé
ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
c)
rimborso forfettario di spese di
imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
d)
indennità chilometrica nel caso di
trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
e)
indennità di prima sistemazione.
2.
Limitatamente all’applicazione del presente articolo, per l’importo
dell’indennità di trasferta di cui al comma 1, lett. a) si continua a fare
riferimento all’art. 4, comma 2 del CCNL del 18 novembre 2004.
3. Il
dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo
al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto
di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
4. Agli
oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse
previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica
finalità.
5. Per
quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi n. 836 del
18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed
integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigenti.
Art. 66
Responsabilità civile e patrocinio legale
1. E’
attivata per tutti i dirigenti, ove non già operante, un’assicurazione
contro i rischi professionali e le responsabilità civili, senza diritto di
rivalsa verso il dirigente, che copra anche le spese legali dei processi in
cui il dirigente è coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi di dolo
e colpa grave.
2. A tal
fine è destinata la somma di € 258,23 annui per dirigente in servizio
non coperto da polizza.
3.
Ciascuna
amministrazione sceglie la società di assicurazione, sentite le OO.SS.
firmatarie del presente CCNL - entro quattro mesi dalla sottoscrizione del
presente CCNL e salvo quanto eventualmente previsto dagli ordinamenti delle
Amministrazioni - con apposita gara che dovrà prevedere comunque la
possibilità per il dirigente di aumentare massimali e “area” di rischi
coperta con versamento di una quota individuale.
4. In
attesa dell’attuazione di quanto previsto al comma 3, l’Amministrazione
provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai dirigenti,
eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.
5. Nel caso in cui le
amministrazioni non abbiano sottoscritto la polizza assicurativa di cui al
presente comma, i relativi importi sono imputati, per il solo anno di
competenza, sulle risorse destinate alla retribuzione di risultato.
6. Resta
fermo quanto previsto dall’art. 18 del D.L. 67 del 1997 convertito dalla
legge 135 del 1997.
Art. 67
Indennità di bilinguismo
1.
Ai sensi dell’art. 70, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i dirigenti
statali della provincia autonoma di Bolzano e quelli operanti presso gli
uffici statali della provincia di Trento aventi competenza regionale,
continua ad essere erogata l’indennità di bilinguismo secondo i criteri e le
modalità vigenti.
2. In
relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella struttura
della retribuzione di cui all’art. 48 è confermata la seguente voce
retributiva:
“lett. f)
indennità di bilinguismo”.
3. A
decorrere dall’1 gennaio 2003 la misura economica è rideterminata in € 209,
23 mensili per dodici mensilità.
4. Per i dirigenti statali della Regione
Valle d’Aosta l’indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per
il personale di cui al comma 1.
Art. 68
Diritti derivanti da invenzione
industriale
1. Qualora il dirigente, nello
svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si
applicano le disposizioni dell'art. 2590 cod. civ. e quelle speciali che
regolano i diritti di invenzione.
2. In relazione all'importanza
dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale dell'amministrazione, la
contrattazione integrativa può individuare i criteri ai fini della
definizione di speciali compensi nell'ambito delle risorse destinate alla
retribuzione di risultato.
Art. 69
Modalità di applicazione di
particolari istituti economici
1. Al dirigente riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato
per causa di servizio continua ad essere riconosciuto un incremento
percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50% e dell’1.25% del
trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della
domanda, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei
categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non
riassorbibile, viene corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a
titolo di salario individuale di anzianità.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione
anche nei confronti dei dirigenti che abbiano conseguito il riconoscimento
della invalidità con provvedimento formale successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata
dall’interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i successivi sessanta
giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento come base di
calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di servizio.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legge
336 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei
mutilati ed invalidi per servizio e dei loro congiunti continua ad
applicarsi la normativa contrattuale e non
contrattuale sin qui applicata dalle amministrazioni dell'area I spettante
ai mutilati e agli invalidi di guerra. Tali benefici non si cumulano con
quelli previsti dai commi precedenti.
4. I
gettoni di presenza non sono ricompresi nel regime di onnicomprensività del
trattamento economico previsto per i dirigenti di cui al presente CCNL.
Art. 70
Personale in particolari
posizioni di stato
1. Ai
dirigenti sindacali si applica l’art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998 relativo
alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle
altre prerogative sindacali.
2. Ai
dirigenti che fruiscono dei distacchi sindacali di cui al citato CCNQ
7.8.1998 compete la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione
corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco od altra di
pari valenza in caso di individuazione o rideterminazione delle posizioni
dirigenziali successivamente al distacco.
3. A detto
personale compete anche la retribuzione di risultato, nella misura media
prevista dalla singola amministrazione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE
Art. 71
Trattamento di
fine rapporto e previdenza complementare
1. In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare si
applica quanto previsto dal relativo CCNQ del 29.7.1999.
2. I dirigenti di ogni comparto accedono ai
fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo di esplicitazione in
tema di costituzione dei fondi pensione complementari firmato l’8.5.2001.
3. Il Fondo
pensione viene finalizzato ai sensi dell’art. 11 del predetto CCNQ e si
costituisce secondo le procedure previste dall’art. 13 dello stesso accordo.
Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del
datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella
misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la
determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).
Art. 71/bis
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dirigente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'amministrazione si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dirigente ,è ricollocato nel ruolo e nella fascia cui, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, apparteneva all'atto delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all'art. 39 della legge 449 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle disposizioni di legge in materia di assunzioni ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico
si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
Art. 72
Norme finali
1. Per la corresponsione dei buoni pasto
continua ad applicarsi la disciplina prevista dall’“Accordo per
l’attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente
dipendente dalle amministrazioni del comparto Ministeri”, sottoscritto l’8
aprile 1997.
2. E’ confermata la Commissione paritetica tra l’Aran e le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente accordo per il monitoraggio dei fondi di
posizione e di risultato di cui all’art. 6, comma 2, dell’Accordo relativo
alla sequenza contrattuale sottoscritto il 18 novembre 2004.
4. Per i dirigenti dell’amministrazione
penitenziaria le disposizioni del presente CCNL, nonché le specifiche norme
di raccordo previste dal CCNL del 18 novembre 2004 si applicano fino
all’entrata in vigore della legge n. 154 del 2005.
PARTE
SECONDA
SEZIONI SPECIALI
SEZIONE PRIMA
DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITÀ SANITARIE DEL
MINISTERO DELLA SALUTE INQUADRATI AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 8, DEL D.LGS.
n. 502 DEL 1992.
Disposizioni generali
Art. 73
Campo di applicazione e finalità
1. La
presente sezione speciale ai sensi dei CCNL del 30 settembre 1997 e del 23
dicembre 2004 si applica ai dirigenti del Ministero della salute
appartenenti ai profili di medico chirurgo, veterinario, chimico,
farmacista, biologo e psicologo, già inquadrati dal DPCM del 13 dicembre
1995 - nel I livello dirigenziale dei corrispondenti profili del Servizio
Sanitario Nazionale, denominati poi “dirigenti” dalla data di entrata in
vigore del d.lgs. 229 del 9 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. del 16 luglio
1999.
2. La presente sezione speciale
ha il compito di procedere all’adeguamento degli istituti normo-economici
previsti per i dirigenti di cui al comma 1, a quelli stabiliti dai CCNL
stipulati per i dirigenti sanitari e medico-veterinari ricompresi nelle Aree
III e IV del CCNQ del 23 settembre 2004 in quanto applicabili.
3. Il riferimento al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni è
riportato, nel testo della presente sezione speciale come d.lgs. n. 502
del 1992.
CAPO II
NORME DI RACCORDO PER IL MINISTERO DELLA
SALUTE
Art. 74
Informazione e concertazione - contratto
individuale - accordi di mobilità
1. Per raccordare la disciplina
del presente contratto con quella dei CCNL sottoscritti il 30 settembre 1997
ed il 23 dicembre 2004 relativa ai dirigenti delle professionalità sanitarie
del Ministero della salute di cui all’art. 73 (campo di applicazione)
ai sottonotati articoli del presente contratto sono apportate le seguenti
integrazioni valide solo per il Ministero medesimo:
A - Informazione e
concertazione
- il comma 4 dell’art. 6 (informazione) è
integrato con la seguente lettera:
f) modalità per assicurare la
presenza in servizio dei dirigenti di cui all’art. 73 (campo di
applicazione), comma 1, nei piani per le emergenze di carattere sanitario e
della vigilanza.
- l’art. 7
(concertazione) è integrato con la seguente lettera:
f) modalità per assicurare la
presenza in servizio dei dirigenti di cui all’art. 73 (campo di
applicazione) comma 1 nei piani per le emergenze di carattere sanitario e della vigilanza.
B - Contratto individuale
- l’art. 17 (Contratto
individuale di lavoro), comma 2 è integrato con la seguente lettera:
d) profilo di appartenenza.
C - Accordi di mobilità
- all’art. 35 (accordi
di mobilità) per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, sono
aggiunti i seguenti commi:
“13. Limitatamente ai dirigenti
del Ministero della Salute di cui all’art. 73 (campo di
applicazione), gli accordi di mobilità previsti dal presente articolo
possono essere stipulati anche tra il predetto Ministero e le aziende ed
enti del Servizio sanitario nazionale nel rispetto della disciplina di
appartenenza dei dirigenti interessati ovvero di altra equipollente secondo
le vigenti disposizioni.
14. La delegazione di parte pubblica e di parte
sindacale per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 13 è
mista ed è composta nel rispetto delle disposizioni previste per tale tipo
di accordi dai CCNL delle rispettive aree dirigenziali.”
CAPO
III
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 75
Struttura della retribuzione
1. La
struttura della retribuzione, già prevista dal CCNL del 23 dicembre 2004,
per i dirigenti di cui all’art. 73 (Campo di applicazione)
appartenenti alle professionalità sanitarie di medico chirurgo e di
veterinario, è confermata nelle seguenti voci:
a)
stipendio tabellare;
b)
indennità integrativa speciale
confermata nella misura in godimento, salvo quanto disposto dal comma 6 del
presente articolo;
c)
indennità di specificità
medico-veterinaria;
d)
retribuzione di posizione minima
contrattuale;
e)
retribuzione di posizione parte
variabile;
f)
retribuzione di risultato;
g)
retribuzione individuale di
anzianità.
2. Tutte le voci stipendiali del comma 1, con
esclusione della retribuzione di risultato sono erogate per tredici
mensilità e quella di cui alla lettera g) è corrisposta ove spettante.
3. La
misura annua lorda, fissa e ricorrente dell’indennità di specificità medica
ai dirigenti appartenenti ai profili di medico chirurgo e veterinario rimane
fissata in € 7.746,85. Essa riaffluisce al fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato in caso di cessazione dal servizio a qualsiasi
titolo dei relativi dirigenti.
4. La struttura della
retribuzione, già prevista dal CCNL del 23 dicembre 2004, per i dirigenti di
cui all’art. 73 (campo di applicazione), appartenenti alle
professionalità sanitarie di biologo, chimico, farmacista e psicologo, è
confermata nelle seguenti voci:
a)
stipendio tabellare;
b)
indennità integrativa speciale
confermata nella misura in godimento, salvo quanto disposto dal comma 6 del
presente articolo;
c)
retribuzione di posizione minima
contrattuale;
d)
retribuzione di posizione parte
variabile;
e) retribuzione
di risultato;
f) retribuzione
individuale di anzianità.
5. Tutte le voci stipendiali del comma 4, con
esclusione della retribuzione di risultato, sono erogate per tredici
mensilità e quella di cui alla lettera f) è corrisposta ove spettante.
6. La
misura annua lorda dell’indennità integrativa speciale spettante ai
dirigenti dei commi 1 e 4, comprensiva della tredicesima mensilità, rimane
fissata in € 7.169, 97. A decorrere dall’1 gennaio 2003 tale indennità
cessa di essere corrisposta in quanto conglobata nello stipendio tabellare.
7. Ai dirigenti di cui ai commi
1 e 4 è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge
n°153 del 13 maggio 1988 e successive modificazioni.
Art. 76
Stipendio tabellare e
retribuzione di posizione minima contrattuale
( Biennio economico 2002 - 2003)
1. Gli stipendi tabellari per i
dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, alla
data del 31 dicembre 2001 sono definiti in € 21.988,21 annui, comprensivi
della tredicesima mensilità.
2. Gli stipendi tabellari di cui
al comma 1 sono incrementati dall’1 gennaio 2002 di € 86,00 mensili; dalla
stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo è rideterminato in €
23.106,21, comprensivo della tredicesima mensilità.
3.
A seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2 dall’1 gennaio 2003 lo stipendio
tabellare di cui al comma 2 è incrementato:
-
di ulteriori € 79,00 mensili;
-
dell’importo lordo mensile
dell’indennità integrativa speciale in godimento, pari a € 551,54, che dalla
medesima data cessa di essere corrisposta.
4. Dall’1
gennaio 2003 lo stipendio tabellare annuo è rideterminato in € 31.303,18,
comprensivo della tredicesima mensilità.
5. La retribuzione di posizione
minima contrattuale dei dirigenti di cui al comma 1, dalle date indicate, è
incrementata dei seguenti valori annui:
| |
valore al
31.12.2001 |
incremento
annuo dal
1.1.2002 |
incremento
annuo dal
1.1.2003 |
valore al
1.1.2003 |
|
Medico
chirurgo e
medico
veterinario |
7.746,85
|
364,00 |
611,00 |
8.721,85 |
|
Chimico,
biologo,
farmacista e psicologo |
10.587,37
|
364,00 |
611,00 |
11.562,37 |
6.
L’importo della retribuzione di posizione è annuo, lordo ed erogato per
tredici mensilità.
7.
Gli incrementi previsti dalla tabella del comma 5, si aggiungono all’importo
della retribuzione di posizione attualmente in godimento, senza essere
riassorbiti da quelli eventualmente attribuiti ai dirigenti da parte
dell’amministrazione sulla medesima voce.
Art. 77
Nuovo stipendio tabellare e
retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti delle
professionalità sanitarie del Ministero della Salute
a decorrere dal
31 dicembre 2003
1. A decorrere dal 31
dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13a
mensilità, per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero
della salute è fissato in € 38.296,98 annui lordi.
2. A decorrere dal 31 dicembre
2003 per i dirigenti di cui al comma 1, nel trattamento economico, sono
conglobate e riassorbite le seguenti voci:
-
per € 31.303,18 lo stipendio
tabellare annuo di cui all'art. 76 (stipendio tabellare), comprensivo
per € 7.169, 97dell'intera misura dell'indennità integrativa speciale annua
di cui all'art. 75, comma 6 e all’art. 76, comma 3 (conglobamento
dell’indennità integrativa speciale);
-
per € 6.993,80 la
retribuzione di posizione minima contrattuale annua dell’art. 76
(Stipendio tabellare e retribuzione di posizione) con la
corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 58.
3. Dal 31 dicembre 2003 l’importo annuo della retribuzione di posizione
minima contrattuale residua a seguito del conglobamento nello stipendio
tabellare di cui presente articolo commi 1 e 2 è rideterminato come segue:
|
Medico
chirurgo e
medico
veterinario |
1.728,05
|
|
Chimico,
biologo,
farmacista e psicologo |
4.568,57
|
4. Ai dirigenti assunti dal 31
dicembre 2003 sono attribuiti lo stipendio tabellare annuo lordo di cui al
comma 1 e la retribuzione di posizione di cui al comma 3.
Integrazione del fondo del
Ministero della Salute
1.
La retribuzione accessoria dei dirigenti di cui all’art. 73 (campo di
applicazione), grava sul fondo di posizione e risultato del Ministero della
Salute. Tale fondo, ora disciplinato dall’art. 58 (Fondo per la
retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia) del presente
contratto, è integrato dei seguenti importi annui lordi occorrenti al
finanziamento degli aumenti della retribuzione di posizione dei predetti
dirigenti a decorrere dalle date sottoindicate:
a)
dall’1 gennaio 2002 di € 364,00
per ogni dirigente in servizio al 31.12.2001;
b)
dall’1 gennaio 2003 di € 611,00
per ogni dirigente in servizio al 31.12.2001.
1. Ai
dirigenti dell’art. 73 (Campo di applicazione), appartenenti alla I
area dirigenziale ai sensi del CCNQ del 23 settembre 2004, si applicano, per
gli aspetti normativi del rapporto di lavoro non disciplinati da questa
sezione speciale le disposizioni del presente contratto.
2. Ai
dirigenti del comma 1, sono conferibili incarichi di struttura semplice, di
natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e
ricerca, ispettivi di verifica e di controllo. Sino al compimento di
cinque anni di esperienza professionale, sono conferibili solo incarichi di
natura professionale di base.
3. La
graduazione delle funzioni correlata agli incarichi ai fini della
determinazione del valore economico delle fasce retributive di posizione
-
parte variabile - avviene con le procedure previste dagli art. 54 e 55 del
presente contratto, tenuto conto delle disponibilità del fondo di cui
all’art. 78.
4. Le parti
confermano, infine, la necessità che la posizione dei dirigenti del comma 1,
trovi definitiva soluzione a seguito dell’istituzione - presso il Ministero
della Salute - del ruolo dei dirigenti previsto dall’art. 23, comma 1 del
d.lgs. 165 del 2001, come modificato dalla legge 145 del 2002, che prevede
la definizione di apposite sezioni tali da garantire la specificità tecnica
dei dirigenti medesimi.
SEZIONE SECONDA
DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CAPO I
Art. 80
Disposizioni generali
1. La presente sezione speciale si applica a
tutti i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Al fine
di salvaguardare le specificità operative dei
dirigenti di cui al comma 1, le disposizioni della Parte Generale, qui di
seguito individuate, sono così integrate:
a)
con riferimento all’art. 19
(Impegno di lavoro):
“3. I dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco garantiscono la
propria disponibilità al fine di assumere la direzione di particolari
interventi urgenti. Sono fatte salve le disposizioni emanate, in caso di
calamità, dall’autorità competente tramite le apposite ordinanze di cui alla
legge 225/92 o altre disposizioni legislative”.
b)
con riferimento all’art. 22
(Ferie e festività):
“5. La festività nazionale e quella del Santo
Patrono, nonché limitatamente al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, la
ricorrenza di S. Barbara, sono considerate giorni festivi e, se coincidenti
con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a
monetizzazione”.
c)
con riferimento all’art. 64
(Trattamento di trasferta):
“8. Per il personale dirigenziale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco che durante le trasferte si trovi
nell’impossibilità di fruire del pasto o del pernottamento per mancanza di
strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposta, in luogo dei
rimborsi di cui al comma 5, la somma forfettaria di € 30,99 lordi in luogo
del rimborso per i pasti e di € 30,99 lordi per il pernottamento.”
3. Con riferimento all’art.
48 (Struttura della retribuzione), il comma 1 è modificato come segue:
A) le lettere “c) retribuzione
di posizione parte fissa” e “d) retribuzione di posizione parte variabile”
sono sostituite dalle lettere:
“c) retribuzione di rischio e
di posizione parte fissa”
“d) “retribuzione di rischio e di posizione
parte variabile”.
B) viene altresì aggiunta la
seguente lettera:
“f) indennità di specificità
professionale”.
4. Nelle more dell’applicazione
della legge n. 252 del 30 settembre 2004 e del d.lgs 13 ottobre 2005 n. 217
resta confermato quanto previsto dall’art. 47 del CCNL del 10 novembre 1997.
5. Per quanto non previsto
da questa specifica Sezione si applicano le disposizioni contenute nella
parte generale del presente CCNL.
Art. 81
Retribuzione di rischio e di
posizione
1. Per i dirigenti del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco la retribuzione di posizione denominata, ai
sensi dell’art. 44 del CCNL del 10 novembre 1997, indennità di rischio e
posizione, assume il nome di “retribuzione di rischio e di posizione” parte
fissa e parte variabile. I valori minimo e massimo sono quelli stabiliti per
la retribuzione di posizione dei dirigenti dell’Area I.
2. La previsione di cui al comma 1 non
determina incrementi nella retribuzione di posizione dei dirigenti dei
Vigili del fuoco, in quanto modifica la composizione della retribuzione di
posizione tra parte fissa e parte variabile, lasciando inalterato il
valore economico complessivo in atto attribuito a ciascun dirigente.
Art. 82
Indennità di specificità
professionale
1. In
considerazione del particolare impegno di lavoro richiesto ai dirigenti del
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2003, è
istituita l’indennità di specificità professionale, anche al fine di
riconoscere la maggiore esposizione al rischio connessa allo svolgimento
dell’attività.
2. Tale
indennità è finanziata con le risorse di cui all’art. 1 del D.L. del 30
gennaio 2004, n. 24, convertito dalla L. 31 marzo 2004, n. 87, che
confluiscono nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e della retribuzione di risultato di cui all’art. 58 (Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato).
3. La
contrattazione integrativa, nel rispetto dei criteri indicati nel citato
art. 1 del D.L. del 30 gennaio 2004, n. 24, definirà l’importo e le modalità
di erogazione dell’indennità di cui al comma 1.
PARTE TERZA
NORME COMUNI FINALI
TITOLO I
DISAPPLICAZIONI
Art. 83
Disapplicazioni
a)
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle
amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei
Ministeri relativo al quadriennio normativo 1994-1997 e dal primo biennio
economico 1994-1995, sottoscritto il 9 gennaio 1997 - G.U. 22 gennaio 1997
n. 17;
b)
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle
amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei
Ministeri relativo al secondo biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 9
gennaio 1997 - G.U. 22 gennaio 1997 n. 17;
c)
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro, integrativo del CCNL del 9 gennaio 1997 dell’area della dirigenza
del comparto “Ministeri”, sottoscritto il 30 settembre 1997;
d)
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle
amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione Aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo” - relativo al
quadriennio normativo 1994-1997 ed al primo biennio economico 1994-1995 ,
sottoscritto il 10 novembre 1997 - G.U. 9 dicembre 1997 n. 286;
e)
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle
amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione Aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo” - relativo al secondo
biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 10 novembre 1997 - G.U. 9
dicembre 1997 n. 286;
f)
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale dirigente dell’Area 1 per il quadriennio 1998-2001 ed
il biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 5 aprile 2001 - G.U. 28
aprile 2001 n. 98;
g)
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale dirigente dell’Area 1 per il secondo biennio economico
2000-2001 sottoscritto i 5 aprile 2001 - G.U. 28 aprile 2001 n. 98;
h)
Accordo per il personale dell’Area
1 della dirigenza relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e
46 del CCNL del 5 aprile 2001 I biennio e all’art. 3 del CCNL 5 aprile 2001
del II biennio, sottoscritto il 18 novembre 2004;
i)
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro integrativo del CCNL dell’Area I del 5 aprile 2001 per i dirigenti
delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, sottoscritto il
23 dicembre 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le
parti, in analogia a quanto dichiarato in sede di stipulazione del CCNL del
5 aprile 2001, confermano che le amministrazioni nel conferimento degli
incarichi dirigenziali dovranno attenersi ai criteri generali di cui
all’art. 20, comma 2 del presente CCNL.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con
riferimento all’articolo 25 (Assenze retribuite), comma 1, primo alinea, le
parti precisano che gli otto giorni di assenza dallo stesso previsti
possono essere fruiti anche in caso di partecipazione a congressi, convegni,
seminari in qualità di relatore oppure per attività di formazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le
parti prendono atto che l’applicazione dell’art. 34 (mobilità) deve essere
coerente con quanto previsto dall’art. 35, comma 5/bis, del d.lgs. n. 165
del 2001, introdotto dalla legge 266 del 2005.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In
relazione all’art. 40 (Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) le
parti prendono atto che con le note operative n. 20 del 7 aprile 2003 e n.
11 del 13 ottobre 2004 l’INPDAP ha chiarito che l’indennità supplementare
che può essere erogata in caso di risoluzione consensuale “è utile alla
misura della pensione spettante, ma non aumenta, per i mesi per i quali
viene attribuita, l’anzianità
contributiva posseduta dall’interessato all’atto della risoluzione del
rapporto di lavoro”.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
L’Aran
e le OO.SS. firmatarie del presente contratto, tenuto conto che la
disciplina del recesso di cui all’art. 41 (Recesso dell’amministrazione)
richiede ulteriori approfondimenti, prendono atto della necessità di
riesaminare la materia nella prossima tornata contrattuale (2006-2009) al
fine di verificare l’esistenza di nuovi orientamenti giurisprudenziali
eventualmente consolidatisi al riguardo e di rinvenire una soluzione
concordata che sia rispettosa della tutela e delle garanzie dei dirigenti
pubblici, nonché della funzionalità e della trasparenza dell’azione
amministrativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Con riferimento all’art. 45
(effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro) le parti dichiarano
che ai fini del prolungamento della sospensione, l’amministrazione deve
tenere in particolare conto se sia intervenuta sentenza di assoluzione prima
della pronuncia definitiva.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
In
relazione all’art. 61 (Sostituzione del dirigente) le parti si danno atto
che con la locuzione “livello dirigenziale” si intende riferirsi
all’articolazione dei dirigenti in prima fascia o seconda fascia ai sensi
del comma 1 dell’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
ARAN
COMMISSARIATO DI GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI BOLZANO
L’Aran ed il Commissario di Governo per la provincia di Bolzano
dichiarano che, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 752 del 1976 e
successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario stesso, per il
tramite di un suo delegato, ha partecipato alle trattative relative alla
definizione dell’indennità di bilinguismo di cui all’art. 67 (indennità di
bilinguismo). Pertanto, tale tematica non potrà essere suscettibile di
ulteriori integrazioni con i successivi accordi cui rinvia l’art. 1, comma
3, del presente contratto. Restano, invece, demandati alla contrattazione di
raccordo gli altri aspetti che possono incidere sulle disposizioni contenute
nel citato D.P.R. 752 del 1976.
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA
ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale
si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a
connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della
persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o
un clima di intimidazione nei suoi confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il
codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è
inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia
sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è
sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con
dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è
sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le
eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da
atti o comportamenti molesti;
d) è
istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come
previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o
d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle
amministrazioni a sostenere ogni dirigente che si avvalga dell'intervento
della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie
sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da
seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene
garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente,
d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del
presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti
culturali e professionali della persona da designare quale
Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le
Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire
l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è
assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti;
g) nei
confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si
applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli
55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nelle quali venga inserita,
precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita
tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta
nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale.
I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai
sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h)
l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai
propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in
particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo
scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità
della persona.
2. Per i
dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di
valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie
sessuali)
1. Qualora
si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul
posto di lavoro la dirigente/il dirigente potrà rivolgersi alla
Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale
nel tentativo di dare soluzione al caso.
2.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi
ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento
affrontato.
3. La
Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e
specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è
incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al
dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del
caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della
consigliera/del consigliere)
1. La
Consigliera/il Consigliere, ove la dirigente/il dirigente oggetto di
molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il
superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente
di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto
deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento
del lavoro.
4.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la
riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la
dirigente/il dirigente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far
ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora
dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere
formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla
dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà
tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti
disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora
la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il
dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata
direttamente alla direzione generale.
3. Nel
corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti
coinvolti.
4. Nel
rispetto dei principi che informano la legge 10 aprile 1991 n. 125, qualora
l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati
i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita
la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in
volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali
ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre
nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991 e nel caso
in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga
fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere
di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una
sede che non gli comporti disagio.
6. Nel
rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991, qualora
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga
fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli
interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa
della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel
frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi
gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con
l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad
entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino
disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei
programmi di formazione del personale e dei dirigenti le amministrazioni
dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito
alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire
qualora la molestia abbia luogo.
2.
L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi
formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona
al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come
molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione
delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la
cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie
sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà
cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni
Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali
anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà
inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dirigenti/ai
dirigenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà
cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di
valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta
contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,
d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del
Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita
relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6.
L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per
l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del
primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di
condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali
integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
NOTA A
VERBALE
La CGIL FP nel sottoscrivere il
CCNL Area I Dirigenza intende sottolineare che al personale dirigente di cui
all’art. 73, comma 1, si applica quanto previsto dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001.
CGIL FP
NOTA A
VERBALE
La UIL PA, CIDA UNADIS, CONFSAL
UNSA nel sottoscrivere il CCNL Area I Dirigenza intendono sottolineare che
al personale dirigente di cui all’art. 73, comma 1, si applica la normativa
prevista dal d.lgs. 165/2001, in particolare quanto previsto dall’art. 19
del predetto decreto legislativo.
UIL PA CIDA UNADIS CONFSAL UNSA
DICHIARAZIONE A VERBALE
CONFSAL-UNSA E DIRSTAT
La
CONFSAL-UNSA e la DIRSTAT NEL SOTTOSCRIVERE LA PRESENTE IPOTESI DI ACCORDO
DEL CCNL DIRIGENZA AREA 1 ESPRIME IL PROPRIO DISSENSO SUL DISPOSTO DELL’ART.
60 COMMA 3 LADDOVE NEL CONFERMARE LA BASE MINIMA DEL 50% NON RISPETTA L’ATTO
D’INDIRIZZO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA RELATIVO AL QUADRIENNIO
NORMATIVO 2002-2005 ED AL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 CHE PREVEDE LA
MISURA MASSIMA DELL’80% DA RICONOSCERE AL DIRIGENTE CHE SVOLGE L’INCARICO
AGGIUNTIVO
CONFSAL-UNSA DIRSTAT
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