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Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi

Segreteria territoriale di Cagliari

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Contratto collettivo nazionale di lavoro

Area I - Dirigenza

Quadriennio normativo 2002 - 2005

Biennio economico 2004 – 2005

Il giorno 10 gennaio 2006 alle ore 22.00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN

nella persona dell'Avv. Massimo Ducci Teri Massella membro del comitato direttivo (firmato)

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CONFEDERAZIONI

Ministeri Cgil fp (firmato) Cgil (firmato)
Aziende Cgi fp (firmato)
Ministeri Cisl FPS (firmato) Cisl (firmato)
Aziende Cisl aziende (non firmato)
Ministeri Uil pa (firmato) Uil (firmato)
Aziende Uil aziende dirigenti (firmato)
Ministeri Confsal/Unsa (firmato) Confsal (firmato)
Ministeri Dirstat ( firmato) Confedir (non firmato)
Aziende Dirstat ( firmato)
Ministeri Cida/unadis ministeri (firmato) Cida (firmato)
Ministeri Fed.Assomed-sivemp (non firmato) Cosmed (non firmato)
 

Al termine della riunione le parti, sottoscrivono l'allegata Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

AREA I – DIRIGENZA
Biennio economico 2004/2005

INDICE

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

Art. 2 - Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia

Art. 3 - Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 4 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

Art. 5 - Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

Art. 6 - Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 7 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia

Art. 8 - Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali

Art. 9 - Finanziamento e retribuzione di posizione dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8, del d.lgs. 502 del 1992

Art. 10 - Clausole speciali

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all'Area di cui all'art. 2, primo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL.

Art. 2
Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura annua lorda di € 48.989,04 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

  • dal 01/01/2004 di € 69,00

  • dal 01/01/2005 di € 111,00

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/01/2005 è rideterminato in euro 51.329,04 per 13 mensilità.

3. Ai fini della completa applicazione dell'art. 47, comma 3 della Parte Prima, del CCNL 2002-05 (biennio economico 2002-2003), la retribuzione di posizione parte fissa, ivi definita è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:

  • dal 01/01/2004 in € 32.336,69

  • dal 01/01/2005 di € 33.633,40

4. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento di ciascun dirigente.

5. Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio nonché l'indennità di cui alla legge n. 334/1997.

6. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del CCNL per il quadriennio 2002-2005.

Art. 3
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 (trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e risultato dei dirigenti di prima fascia

1. Il fondo di cui all'art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del CCNL per il quadriennio 2002-2005 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di prima fascia:

  • 1,36% a decorrere dal 01/01/2004;

  • ulteriore 1,41 % a decorrere dal 01/01/2005;

  • ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.

2. Le risorse di cui alla prima e seconda alinea del precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 2 (trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), comma 3.

Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura annua lorda di € 38.296,98 comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

  • dal 01/01/2004 di € 60,00

  • dal 01/01/2005 di € 81,00

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/01/2005 è rideterminato in € 40.129,98 per 13 mensilità.

3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione – parte fissa, definita ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura di € 10.339,77, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:

  • dal 01/01/2004 in € 10.859,77

  • dal 01/01/2005 in € 11.262,77

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti, nella misura in godimento.

5. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale nell'importo in godimento dai dirigenti in servizio.

6. In relazione all'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori dei concorsi per esami per l'accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 2 e 4.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 5 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia

1. Il fondo di cui all'art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL per il quadriennio economico 2002 - 2005 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di seconda fascia:

  • 0,75% a decorrere dal 01/01/2004;

  • ulteriore 0,73% a decorrere dal 01/01/2005;

  • ulteriore 0,88% a decorrere dal 31/12/2005.

2. Le risorse di cui alla prima e seconda alinea del precedente comma, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 5 (trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) comma 3.

Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali

1. Le Amministrazioni determinano – articolandoli di norma in tre fasce - i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui all'art. 54 (retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni) del CCNL per il quadriennio economico 2002 - 2005.

2. In ciascuna Amministrazione l'individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:

a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;

b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all'interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.

3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo di € 11.262,77 che costituisce la parte fissa di cui all'art. 5, comma 3, (trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) del presente CCNL, a un massimo di € 44.832,47.

Finanziamento e retribuzione di posizione dei dirigenti delle professionalità sanitarie del ministero della salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8, del d.lgs. 502 del 1992.

1. Per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art. 77 del CCNL per il quadriennio economico 2002 – 2005 è incrementata, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi annui lordi:

 

valore al

31.12.2003

incremento

annuo dal

1.1.2004

incremento

annuo dal

1.1.2005

valore al

1.1.2005

Medico chirurgo e

medico veterinario

1.728,05 520,00 507,00 2.755,05

Chimico, biologo,

farmacista e psicologo

4.568,57 520,00 507,00 5.595,57

2. L'importo della retribuzione di posizione è annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità.

3. Il finanziamento degli incrementi di cui al comma 1 è garantito dalle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 78 del CCNL per il quadriennio economico 2002 – 2005 che, pertanto, è integrato dei seguenti importi annui lordi:

a) dall'1 gennaio 2004 di € 520,00 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2003;

b) dall'1 gennaio 2005 di € 507,00 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2003;

c) dal 31 dicembre 2005 di € 611,00 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2003.

Clausole speciali

1. A decorrere dal 31.12.2005 il valore economico del buono pasto di cui all'art. 2 dell' "Accordo per l'attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto dei Ministeri" sottoscritto il 17 gennaio 1997 è rideterminato in € 7,00.

 

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