|
Versione Stampabile
Contratto collettivo nazionale
di lavoro
Area I - Dirigenza
Quadriennio normativo 2002 -
2005
Biennio economico 2004 – 2005
Il giorno 10 gennaio 2006 alle ore 22.00, presso
la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN
nella persona dell'Avv. Massimo Ducci Teri
Massella membro del comitato direttivo (firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
|
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
|
CONFEDERAZIONI |
|
|
|
| Ministeri |
Cgil fp |
(firmato) |
Cgil |
(firmato) |
| Aziende |
Cgi fp |
(firmato) |
| Ministeri |
Cisl FPS |
(firmato) |
Cisl |
(firmato) |
| Aziende |
Cisl aziende |
(non firmato) |
| Ministeri |
Uil pa |
(firmato) |
Uil |
(firmato) |
| Aziende |
Uil aziende dirigenti |
(firmato) |
| Ministeri |
Confsal/Unsa |
(firmato) |
Confsal |
(firmato) |
| Ministeri |
Dirstat |
( firmato) |
Confedir |
(non firmato) |
| Aziende |
Dirstat |
( firmato) |
| Ministeri |
Cida/unadis ministeri |
(firmato) |
Cida |
(firmato) |
| Ministeri |
Fed.Assomed-sivemp |
(non firmato) |
Cosmed |
(non firmato) |
Al termine della
riunione le parti, sottoscrivono l'allegata Ipotesi di contratto collettivo
nazionale di lavoro.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA I –
DIRIGENZA
Biennio economico 2004/2005
Art. 1 - Campo di applicazione,
durata e decorrenza del contratto
Art. 2 - Trattamento economico
fisso dei dirigenti di prima fascia
Art. 3 - Effetti dei nuovi
trattamenti economici
Art. 4 - Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di
prima fascia
Art. 5 - Trattamento economico
fisso per i dirigenti di seconda fascia
Art. 6 - Effetti dei nuovi
trattamenti economici
Art. 7 - Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di
seconda fascia
Art. 8 - Retribuzione di
posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non
generali
Art. 9 - Finanziamento e
retribuzione di posizione dei dirigenti delle professionalità sanitarie del
Ministero della Salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8, del d.lgs.
502 del 1992
Art. 10 - Clausole speciali
Campo di
applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale si
applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente
all'Area di cui all'art. 2, primo alinea, del contratto collettivo nazionale
quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di
contrattazione della dirigenza.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo
dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento
economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo
alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
4. Per quanto non previsto dal presente
contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL.
Art. 2
Trattamento economico fisso dei dirigenti di
prima fascia
1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima
fascia, definito ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura
annua lorda di € 48.989,04 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è
incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi
mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
-
dal
01/01/2004 di € 69,00
-
dal
01/01/2005 di € 111,00
2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il
nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia
dal 1/01/2005 è rideterminato in euro 51.329,04 per 13 mensilità.
3. Ai fini della completa applicazione dell'art.
47, comma 3 della Parte Prima, del CCNL 2002-05 (biennio economico 2002-2003),
la retribuzione di posizione parte fissa, ivi definita è rideterminata negli
importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di
seguito indicate:
-
dal
01/01/2004 in € 32.336,69
-
dal
01/01/2005 di € 33.633,40
4. Resta confermata la retribuzione individuale
di anzianità nella misura in godimento di ciascun dirigente.
5. Il trattamento economico di cui al presente
articolo contiene ed assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale
negli importi in godimento dai dirigenti in servizio nonché l'indennità di cui
alla legge n. 334/1997.
6. Gli incrementi di cui al comma 1 devono
intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista
dall'art. 2, comma 6, del CCNL per il quadriennio 2002-2005.
Art. 3
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione
dell'articolo 2 (trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia)
hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità
alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali
e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla
retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla
determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente
biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti
dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di
quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero
dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto dell'attribuzione della qualifica
dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale generale è
conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Fondo per il finanziamento della retribuzione
di posizione
e risultato dei dirigenti di prima fascia
1. Il fondo di cui all'art. 51 (Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di
prima fascia) del CCNL per il quadriennio 2002-2005 è ulteriormente
incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno
2003 relativo ai dirigenti di prima fascia:
-
1,36% a
decorrere dal 01/01/2004;
-
ulteriore 1,41 % a decorrere dal 01/01/2005;
-
ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
2. Le risorse di cui alla prima e seconda alinea
del precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della
retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 2
(trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), comma 3.
Trattamento economico fisso per i dirigenti di
seconda fascia
1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del
CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura annua lorda di € 38.296,98
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza
dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
-
dal
01/01/2004 di € 60,00
-
dal
01/01/2005 di € 81,00
2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il
nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia
dal 1/01/2005 è rideterminato in € 40.129,98 per 13 mensilità.
3. Per i dirigenti di seconda fascia la
retribuzione di posizione – parte fissa, definita ai sensi del CCNL per il
quadriennio 2002-2005 nella misura di € 10.339,77, comprensiva del rateo della
tredicesima mensilità, è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi
di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
-
dal
01/01/2004 in € 10.859,77
-
dal
01/01/2005 in € 11.262,77
4. Restano confermati la retribuzione
individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti e
spettanti, nella misura in godimento.
5. Il trattamento economico indicato al presente
articolo contiene ed assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale
nell'importo in godimento dai dirigenti in servizio.
6. In relazione all'art. 28, comma 5, del d.lgs.
n. 165 del 2001, ai vincitori dei concorsi per esami per l'accesso alla
qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la
retribuzione di cui ai commi 2 e 4.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione
dell'art. 5 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia)
hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità
alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali
e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla
retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla
determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente
biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti
dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di
quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero
dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto dell'attribuzione della qualifica
dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale generale è
conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Fondo per il finanziamento della retribuzione
di posizione e
della retribuzione di risultato per i
dirigenti di seconda fascia
1. Il fondo di cui all'art. 58 (Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL per il quadriennio
economico 2002 - 2005 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi
percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di
seconda fascia:
-
0,75% a
decorrere dal 01/01/2004;
-
ulteriore 0,73% a decorrere dal 01/01/2005;
-
ulteriore 0,88% a decorrere dal 31/12/2005.
2. Le risorse di cui alla prima e seconda alinea
del precedente comma, concorrono al finanziamento degli incrementi della
retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 5
(trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) comma 3.
Retribuzione di posizione dei dirigenti di
seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali
1. Le Amministrazioni determinano –
articolandoli di norma in tre fasce - i valori economici della retribuzione di
posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti,
secondo i criteri di cui all'art. 54 (retribuzione di posizione e graduazione
delle funzioni) del CCNL per il quadriennio economico 2002 - 2005.
2. In ciascuna Amministrazione l'individuazione
e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata sulla base
delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione
massima e quella minima attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né
superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni
intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all'interno delle
retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione è definita, per
ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse
complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici
mensilità: da un minimo di € 11.262,77 che costituisce la parte fissa di cui
all'art. 5, comma 3, (trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda
fascia) del presente CCNL, a un massimo di € 44.832,47.
Finanziamento e retribuzione di posizione dei
dirigenti delle professionalità sanitarie del ministero della salute
inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8, del d.lgs. 502 del 1992.
1. Per i dirigenti delle professionalità
sanitarie del Ministero della salute la retribuzione di posizione minima
contrattuale di cui all'art. 77 del CCNL per il quadriennio economico 2002 –
2005 è incrementata, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti
importi annui lordi:
| |
valore al
31.12.2003 |
incremento
annuo dal
1.1.2004 |
incremento
annuo dal
1.1.2005 |
valore al
1.1.2005 |
|
Medico
chirurgo e
medico
veterinario |
1.728,05 |
520,00 |
507,00 |
2.755,05 |
|
Chimico,
biologo,
farmacista e
psicologo |
4.568,57 |
520,00 |
507,00 |
5.595,57 |
2. L'importo della retribuzione di posizione è
annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità.
3. Il finanziamento degli incrementi di cui al
comma 1 è garantito dalle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art.
78 del CCNL per il quadriennio economico 2002 – 2005 che, pertanto, è
integrato dei seguenti importi annui lordi:
a) dall'1
gennaio 2004 di € 520,00 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2003;
b) dall'1 gennaio 2005 di € 507,00 per ogni
dirigente in servizio al 31.12.2003;
c) dal 31 dicembre 2005 di € 611,00 per ogni
dirigente in servizio al 31.12.2003.
Clausole speciali
1. A decorrere dal 31.12.2005 il valore
economico del buono pasto di cui all'art. 2 dell' "Accordo per l'attribuzione
di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle
amministrazioni del comparto dei Ministeri" sottoscritto il 17 gennaio 1997 è
rideterminato in € 7,00.
|