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Versione Stampabile
CCNL per il Quadriennio 1998 -
2001 ed
il primo Biennio economico
1998 – 1999
del Personale Dirigente
dell'Area I
5.4.2001
A seguito del parere favorevole espresso in data 28 febbraio
2001 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di settore sull'ipotesi di
accordo relativo al CCNL per il quadriennio 1998-2001 e per il primo biennio
economico 1998-1999 del personale dirigente dell'AREA 1, nonché della
certificazione della Corte dei Conti in data 3 aprile 2001 sull'attendibilità
dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con
gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 5 aprile 2001 alle
ore 16 ha avuto luogo l'incontro tra:
ARAN
nella persona del Presidente
Avv. Guido Fantoni (firmato)
ed i rappresentanti delle
seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali.
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Ministeri
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Cgil
fp ministeri dirigenti
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(firmato)
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Enti
pubblici non economici
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Cgil
fp
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(firmato)
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Aziende
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Cgil
aziende dirigenti
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(firmato)
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Cgil
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(firmato)
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Università
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Cgil
snur
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(firmato)
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Ricerca
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Cgil
snur
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(firmato)
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Ministeri
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Cisl
fps
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(firmato)
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Enti
pubblici non economici
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Cisl
fps
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(firmato)
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Aziende
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Cisl
aziende dirigenti
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Cisl
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(firmato)
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Università
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Cisl
università dirigenti
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Ricerca
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Cisl
ricerca
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(firmato)
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Ministeri
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Uil
pa dirigenti
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(firmato)
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Enti
pubblici non economici
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Uil
pa dirigenti
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(firmato)
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Aziende
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Uil
aziende dirigenti
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(firmato)
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Uil
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(firmato)
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Università
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Uil
pa dirigenti
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(firmato)
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Ricerca
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Uil
pa dirigenti
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(firmato)
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Ministeri
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Confsal/Unsa
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(firmato)
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Confsal
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(firmato)
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Università
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Confsal/snals
univ/cisapuni
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(firmato)
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Ministeri
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Dirstat
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(firmato)
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Aziende
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Dirstat
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(firmato)
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Confedir
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(firmato)
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Università
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Confedir
univ.
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(firmato)
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Ministeri
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Cida/unadis
ministeri
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(firmato)
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Enti
pubblici non economici
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Cida/fendep
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(firmato)
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Cida
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(firmato)
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Aziende
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Cida/fendep
aziende
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(firmato)
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Università
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Cida/fendep
università
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(firmato)
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Ricerca
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Uniri
(anpri/epr-cida ricerca)
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(firmato)
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Ministeri
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Assomed-sivemp
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(firmato)
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Cosmed
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(firmato)
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CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE
DIRIGENZA AREA I
INDICE
Capo I
- Disposizioni generali
Art. 1 -
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
Art. 2 -
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
Capo II -
Relazioni sindacali
Sezione I -
Disposizioni Generali
Art. 3 -
OBIETTIVI E STRUMENTI
Art. 4 -
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
A LIVELLO DI MINISTERO, AZIENDA, UNIVERSITA' O ENTE
Art. 5 -
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO
Art. 6 -
INFORMAZIONE
Art. 7 -
CONCERTAZIONE
Art. 8 -
CONSULTAZIONE
Art. 9 -
ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE
Sezione II – I soggetti
sindacali
Art. 10 - SOGGETTI SINDACALI
NELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI RIFERIMENTO
Art. 11 - COMPOSIZIONE DELLE
DELEGAZIONI
Art. 12 - CONTRIBUTI
SINDACALI
CAPO III - Norme comuni
Art. 13 - CONFERIMENTO
INCARICHI DIRIGENZIALI
Art. 14 - INCARICHI
AGGIUNTIVI
Art. 15 - LA FORMAZIONE DEI
DIRIGENTI
Art. 16 - IMPEGNO DI LAVORO
Art. 17 - FERIE E FESTIVITA'
Art. 18 - ASSENZE RETRIBUITE
Art. 19 - CONGEDI PARENTALI
Art. 20 - CONGEDI PER MOTIVI
DI FAMIGLIA E DI STUDIO
Art. 21 - ASSENZE PER
MALATTIA
Art. 22 - INFORTUNI SUL
LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
Art. 23 - MOBILITA'
Art. 24 - DIRIGENTI A
DISPOSIZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 25 - CAUSE DI CESSAZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 26 - CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DELLE PARTI
Art. 27 - RISOLUZIONE
CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 28 - NULLITA' DEL
LICENZIAMENTO
Art. 29 - EFFETTI DEL
PROCEDIMENTO PENALE SUL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 30 - TERMINI DI
PREAVVISO
Art. 31 - RESPONSABILITA'
CIVILE E PATROCINIO LEGALE
Art. 32 - PARI OPPORTUNITA'
Art. 33 - ATTIVITA' DIDATTICA
DI DIRIGENTI PRESSO UNIVERSITA' ED ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE
Art. 34 - ASPETTATIVA PER
DOTTORATO DI RICERCA O BORSA DI STUDIO
Art. 35 - VERIFICA E
VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI DIRIGENTI
Art. 36 - NORME DI RACCORDO
CAPO IV - Aspetti economici (biennio economico
1998 – 1999)
Art. 37 - STRUTTURA DELLA
RETRIBUZIONE
Art. 38 - TRATTAMENTO
ECONOMICO FISSO PER I DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
Art. 39 - INCREMENTI
TABELLARI E TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
Art. 40 - EFFETTI DEI NUOVI
TRATTAMENTI ECONOMICI
Art. 41 - FINANZIAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
Art. 42 - FINANZIAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
Art. 43 - RETRIBUZIONE DEI
DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA INCARICATI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI GENERALI
Art. 44 - RETRIBUZIONE DI
RISULTATO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
Art. 45 - PERSONALE IN
PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
Art. 46 - SEQUENZA
CONTRATTUALE
Dichiarazioni congiunte
CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE,
DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto
collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all'area di
cui all'art. 2, punto I, del contratto collettivo nazionale quadro
sottoscritto il 24 novembre 1998 per la definizione delle aree autonome della
dirigenza.
2. La dirigenza si articola
in due fasce ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 29/1993. I rapporti
di lavoro dei dirigenti sono disciplinati dai contratti individuali, secondo
le disposizioni di legge e sulla base di quanto previsto nel presente
contratto.
3. Il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato
nel testo del presente contratto come D.lgs. n. 29/1993. La dizione
"amministrazione" deve intendersi riferita anche ad enti, aziende e
università.
4. Il presente contratto
concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa e
1 gennaio 1998 – 31 dicembre 1999 per la parte economica.
5. Gli effetti giuridici
decorrono dalla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal
presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51 e 52 del decreto
legislativo n. 29/1993.
6. Le amministrazioni
destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni
dalla sua entrata in vigore.
7. Il presente contratto,
alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di
ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
8. Per evitare periodi di
vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno
tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e
per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non
assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
9. Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente contratto, ai dirigenti di cui al presente contratto sarà
corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo
sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
Per l'erogazione di detta
indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 29
del 1993.
Art.
2
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DEI CONTRATTI
1. In attuazione dell'art.
53, del decreto legislativo n. 29 del 1993, quando insorgano controversie
sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, integrativo e
decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni
dalla richiesta per definire consensualmente il significato della clausola
controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del
primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1
la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera
raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti
e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo
sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato.
CAPO
II - RELAZIONI SINDACALI
Sezione I
Disposizioni Generali
Art. 3
OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni
sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle
Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali, è definito in modo coerente
con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza,
l'efficacia, la tempestività e l'economicità dei servizi erogati alla
collettività con quella di valorizzare la centralità della funzione
dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo
degli enti e amministrazioni, assecondando l'interesse al miglioramento delle
condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei dirigenti sia di prima
che di seconda fascia.
2. La condivisione
dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni
sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in
base alle leggi e ai contratti collettivi e individuali, nonché della
peculiarità delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei
comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre
che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al
perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti
collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. Il sistema di relazioni
sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a)
contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva
integrativa e decentrata, che si svolge a livello di amministrazione, sulle
materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) contrattazione collettiva
integrativa decentrata, ove prevista nelle sezioni specifiche del presente
CCNL;
d) concertazione,
consultazione ed informazione, nonché gli istituti della partecipazione;
e) interpretazione autentica
dei contratti collettivi.
Art.
4
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA
A LIVELLO DI MINISTERO,
AZIENDA, UNIVERSITA' O ENTE
1. La
contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:
A) individuazione delle
posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero,
ai sensi della legge 146 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni,
secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali del CCNL;
B) criteri generali per:
a) la verifica della sussistenza delle condizioni per
l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore
potenziamento dei fondi;
b) le modalità di
determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al
raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici
progetti;
c) l'attuazione della
disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e
alla realizzazione di specifici progetti;
C) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8
anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
D) implicazioni derivanti
dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di
esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei
servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei
dirigenti;
E) linee generali per la
realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.
2. Fermi restando i principi
dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 3, comma
1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono,
nelle materie indicate nella lettera D) del comma 1, le rispettive prerogative
e libertà di iniziativa e decisione.
3. I contratti collettivi
integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai
contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti
di programmazione annuale e pluriennale dei bilanci dei singoli enti. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art.
5
TEMPI E PROCEDURE
PER LA STIPULAZIONE O IL
RINNOVO
DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO.
1. I contratti collettivi
integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione
negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per
loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. L'ente provvede a
costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui
al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione
del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui
all'art. 10 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione
delle piattaforme.
3. L'ipotesi di contratto
collettivo decentrato integrativo, corredato da apposita relazione
illustrativa tecnico – finanziaria, è trasmessa, entro 5 giorni, al
collegio dei revisori dei conti, ovvero, laddove tale organo non sia previsto,
ai servizi di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile di
cui all'art. 2 del D.lgs. n. 286 del 1999, ai fini del controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n.
29/1993. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo
dell'amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. Qualora il contratto
collettivo integrativo riguardi Ministeri o Aziende ad ordinamento autonomo,
ovvero Enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità, a
seguito della certificazione effettuata senza rilievi, o allo scadere del
termine di 15 giorni, è inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per la funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con la prescritta relazione tecnica,
i quali, entro i 30 giorni successivi ne accertano, congiuntamente, la
compatibilità economica ai sensi dell'art. 45, comma 4, del D.lgs. n.
29/1993. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può essere
autorizzata alla sottoscrizione ai sensi del comma precedente. Qualora il
riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
5. I contratti collettivi
integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e
procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia
fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati
integrativi, a meno di modifiche introdotte dal successivo CCNL e fatto salvo
quanto previsto al comma 1, secondo periodo.
6. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a trasmettere all'A.RA.N., entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.
7. I contratti integrativi
stipulati in base ai previgenti CCNL conservano la loro efficacia sino alla
sottoscrizione presso ciascuna Amministrazione del contratto collettivo
integrativo di cui al presente articolo.
Art.
6
INFORMAZIONE
1. L'amministrazione - allo
scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i
livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i
soggetti sindacali di cui all'art. 10, sugli atti organizzativi di valenza
generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro
dei dirigenti sia di prima che di seconda fascia, l'organizzazione degli
uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei
fondi previsti dal presente contratto.
2. Nelle materie per le
quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la
concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto
integrativo individuerà le altre materie in cui l'informazione dovrà essere
preventiva o successiva.
3. Ai fini di una più
compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano comunque con
cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti
le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione
tecnologica nonché per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e
trasformazione degli stessi.
4. L'informazione è data,
in particolare, sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
b) articolazione delle
posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai
fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
c) tutela in materia di
igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d) condizioni, requisiti e
limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
e) gestione delle iniziative
socio-assistenziali a favore dei dirigenti.
5.
L'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti, di cui
al punto b) del precedente comma 4, è effettuato dalle Amministrazioni, con
l'obiettivo di evitare il criterio gerarchico come titolo esclusivo, in base
ai seguenti criteri generali:
a) ampiezza della struttura;
b) collocazione della
posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione;
c) responsabilità implicate
dalla posizione;
d) requisiti richiesti per lo
svolgimento dell'attività di competenza.
Tenuto conto della facoltà
della singola Amministrazione di rivedere periodicamente le posizioni delle
funzioni dirigenziali e dei correlati incarichi, in relazione ai processi di
riorganizzazione strutturale ed ai programmi di miglioramento dell'efficienza
ed efficacia dei servizi, trova applicazione l'art. 19 comma 1 secondo periodo
del D.lgs. 29/1993.
Art. 7
CONCERTAZIONE
1. E' comunque attivata la
concertazione sui criteri generali relativamente alle seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
b) articolazione delle
posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai
fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
c) tutela in materia di
igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d) condizioni, requisiti e
limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
2. La
concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto
giorno dalla richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei
loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e
trasparenza.
3. La concertazione si
conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla relativa richiesta.
Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso
infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa e decisione.
Art. 8
CONSULTAZIONE
1. La consultazione dei
soggetti sindacali di cui all'art. 10, prima dell'adozione degli atti interni
di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa
si svolge, obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e
disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e
distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche;
b) casi di cui all'art. 19
del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 9
ALTRE FORME DI
PARTECIPAZIONE
1. Allo scopo di
assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività
dell'amministrazione od azienda, è prevista la possibilità di costituire a
richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri
aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per
l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle
amministrazioni stesse nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e
le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le
pari opportunità per quanto di sua competenza, hanno il compito di
raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a
fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione
dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica
e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
Sezione
II
I soggetti sindacali
Art.
10
SOGGETTI SINDACALI NELLE
STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI RIFERIMENTO
1. I soggetti sindacali nelle
strutture amministrative di riferimento sono le rappresentanze sindacali
aziendali costituite espressamente per l'area della dirigenza dalle
organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei
CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art.
47 bis del D.lgs.
n.
29/1993.
2. La disciplina del
comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione
delle specifiche rappresentanze dei dirigenti ai sensi dell'art. 47, comma 9,
del D.lgs. n. 29/93.
3. Fino alla costituzione
delle rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo monte dei permessi
sindacali, pari ad 67 minuti per dirigente ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
CCNQ sui distacchi ed aspettative sindacali del 7.8.1998, è interamente
fruibile da parte dei soggetti indicati nell'art. 10, comma 1 del CCNL quadro
del 7.8.1998; nello stesso periodo e ai soli fini della ripartizione del monte
permessi, il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali
ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è accertata,
in ciascun ente, sulla base del solo dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei
contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito
dello stesso ente.
Art.
11
COMPOSIZIONE DELLE
DELEGAZIONI
1. Ai fini della
contrattazione collettiva integrativa, ciascuna amministrazione individua i
dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni
sindacali, fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui
all'art. 10 e in attesa della definizione delle sezioni di cui all'art. 36,
restano in vigore le norme sulla materia previste dagli specifici CCNL.
3. Il dirigente che sia
componente di una delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 10 non può
essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della
dirigenza.
Art. 12
CONTRIBUTI SINDACALI
1. I dirigenti sia di prima
che di seconda fascia hanno facoltà di rilasciare delega a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una
quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella
misura stabilita dai competenti organi statuari. La delega è rilasciata per
scritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del dirigente o
dell'organizzazione sindacale
2. La delega ha effetto dal
primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare
in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la
relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e
all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal
primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono
essere operate dalle singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei dirigenti
in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni
sindacali interessate secondo modalità concordate con le Amministrazioni
medesime.
5. Le Amministrazioni sono
tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale
delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
CAPO
III - Norme comuni
Art. 13
CONFERIMENTO INCARICHI
DIRIGENZIALI
1. Tutti i dirigenti hanno
diritto ad un incarico.
Gli incarichi dirigenziali
sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli
incarichi avvengono, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, c. 1, del
D.lgs. n. 29/1993, in base ai seguenti criteri generali:
-
natura e caratteristiche degli obiettivi da
realizzare;
-
attitudini e capacità professionale del singolo
dirigente;
-
risultati conseguiti anche rispetto ai programmi
e agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative
precedentemente ricoperte;
-
rotazione degli incarichi, la cui applicazione è
finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle
risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai
processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della
professionalità dei dirigenti.
2. L'atto bilaterale di
natura privatistica di definizione dell'incarico deve precisare,
contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo
di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da
conseguire, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, i
tempi di loro attuazione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico
complessivo.
3. La durata dell'incarico
non può essere inferiore a due anni né superiore a sette anni e può essere
rinnovato; il rinnovo in via eccezionale può essere di durata inferiore a due
anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai
predetti due anni; nei casi previsti dall'art. 6, commi 1 e 2, del DPR n.
150/1999 la durata è correlata al programma di lavoro ed all'obiettivo
assegnato. E' fatta salva la possibilità di revoca anticipata rispetto alla
scadenza dell'incarico nei casi previsti dall'art. 21 del D.lgs. n. 29/1993.
4. Le singole amministrazioni
effettueranno con le procedure di cui all'art. 35, entro tre mesi dalla
scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva
dell'incarico svolto; qualora non intendano confermare lo stesso incarico
precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai
sensi del citato art. 35, sono tenute ad assicurare al dirigente un incarico
almeno equivalente.
Per incarico equivalente si
intende l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva
di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia
inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito. Nelle ipotesi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica o la
soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa
valutazione, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico,
assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente.
5. Gli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con contratto
individuale a tempo determinato dai soggetti, di cui all'art 19, comma 4, del
D.lgs. n. 29/1993 fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di
enti ed amministrazioni autonome. Gli incarichi di dirigente di ufficio di
livello dirigenziale generale sono conferibili a dirigenti di prima e seconda
fascia, nei limiti delle disponibilità organiche esistenti.
6. Ai sensi dell'art. 19,
comma 5, del D.lgs. n. 29/1993, l'incarico di direzione di uffici dirigenziali
non di livello generale ai dirigenti di seconda fascia è conferito dal
dirigente dell'ufficio di livello generale a dirigenti dell'amministrazione di
appartenenza, fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di enti
e amministrazioni autonome.
7. I criteri generali
relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di
direzione di uffici dirigenziali sono oggetto dell'informazione preventiva di
cui al precedente articolo 6; deve essere, altresì, assicurata, da ciascuna
Amministrazione, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi
conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire
agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per
l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.
Art. 14
INCARICHI AGGIUNTIVI
1. Trova applicazione l'art.
24, c. 3, del D.lgs. n. 29/1993; i compensi previsti per incarichi aggiuntivi
conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dalle
amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse
sono corrisposti dai terzi direttamente alle amministrazioni ed afferiscono ai
fondi di tali amministrazioni per essere destinati al trattamento accessorio.
2. Allo scopo di remunerare
il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti
incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta ai fini del trattamento
accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato di cui
all'art. 37, comma 2, nn. 4 e 5, una quota, in ragione del proprio apporto,
fino al 30% della somma che confluisce al fondo in attuazione del principio di
onnicomprensività.
3. Nell'attribuzione degli
incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, le amministrazioni seguono criteri che
tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente,
del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei
singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione.
Art. 15
LA FORMAZIONE DEI
DIRIGENTI
1. Nell'ambito dei processi
di riforma della Pubblica Amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e
di efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione costituisce
un fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per gli
apparati pubblici. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale carattere
diviene più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza nella
realizzazione degli obiettivi predetti.
2. In relazione alle premesse
enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale dei
dirigente sono assunti dalle amministrazioni e dagli enti come metodo
permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze
manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo
di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione
orientata al risultato e all'innovazione.
3. Gli interventi formativi,
secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per
sostenere processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di
formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in funzioni di
maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di
trasformazione.
4. L'aggiornamento e la
formazione continui costituiscono l'elemento caratterizzante l'identità
professionale del dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche
alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale
quadro di riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi
hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio
cognitivo necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità
attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse
umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato all'accrescimento
dell'efficienza/efficacia della struttura e del miglioramento della qualità
dei servizi resi.
5. Ciascun ente o
amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e le specifiche
sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa ed operativa, definisce
annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento
e di formazione dei dirigenti tenendo conto delle direttive governative in
materia di formazione e delle finalità e delle politiche che le sottendono,
nonché delle eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione stessa in
attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.1998.
6. Le politiche formative
della dirigenza sono definite da ciascun ente o amministrazione in conformità
alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono
realizzate, singolarmente o d'intesa con altri enti, anche in collaborazione
con Università, soggetti pubblici (quali la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, la Scuola centrale tributaria, etc.) o società private
specializzate nel settore. Le attività formative devono tendere, in
particolare, a rafforzare la sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro
attitudine a gestire iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le
strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.
7. La partecipazione alle
iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche
individuali, viene concordata dall'amministrazione con i dirigenti interessati
ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
8. Il dirigente può,
inoltre, partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione
ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità
indicate nei commi che precedono. A tal fine al dirigente può essere concesso
un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata
massima di tre mesi nell'arco di un anno.
9. Qualora l'amministrazione
riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e
aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 7 con l'attività di
servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un proprio contributo
alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
Art.
16
IMPEGNO DI LAVORO
1. Nell'ambito dell'assetto
organizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, il dirigente organizza la
propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in
modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed
all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione
agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Qualora, in relazione ad
esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del
riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di
festività, al dirigente deve essere comunque garantito, una volta cessate
tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo
fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.
Art.
17
FERIE E FESTIVITA'
1. Il dirigente ha diritto,
in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a 32 giorni lavorativi,
comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche
la retribuzione di posizione.
2. I dirigenti assunti al
primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del
presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle
due giornate previste dal comma I. Dopo tre anni di servizio agli stessi
dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma I.
3. Nel caso che presso
l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario
settimanale di servizio si articoli su cinque giorni per settimana, le ferie
spettanti sono pari a 28 giornate lavorative, ridotte a 26 per i dirigenti
assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive
delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono altresì
attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della
legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. La ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dirigente presta servizio è considerata
giorno festivo se ricadente in giorno ordinariamente lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione ed
in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata
proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno
maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a
tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia
fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 18 conserva il
diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un
diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono
monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare
e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui
affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza,
provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la
continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
9. In caso di rientro
anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha
diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede
e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché
all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha
inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non
goduto.
10. Le ferie sono sospese da
malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero
ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente
l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate
esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento
delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il
primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio
assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine
dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non
è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si
siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle
ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 1.
13. Fermo restando il
disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal
rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze
di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
Art.
18
ASSENZE RETRIBUITE
1. Il dirigente ha diritto di
assentarsi nei seguenti casi:
- partecipazione a concorsi
od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a
congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale
facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
- lutti per decesso del
coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado, o
del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, in ragione di giorni tre
consecutivi per evento;
- particolari motivi
personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun
anno.
2. Il dirigente ha altresì
diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi
1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono
valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi
di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione
di posizione.
5. Le assenze previste
dall'art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992, come modificato ed integrato
dagli articoli 18 e 20 della legge n. 53/2000, non sono computate ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le
ferie.
6. Il dirigente ha altresì
diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli
eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi
regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi
comunque denominati.
Art.
19
CONGEDI PARENTALI
1. Sono operative, in quanto
immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella legge n. 53/2000
in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e
paternità. Entro un anno dalla
sottoscrizione del presente CCNL, le parti firmatarie procederanno ad
eventuali modifiche e/o integrazioni della disciplina di cui al presente
articolo, in conseguenza dell'entrata in vigore del T.U. di cui all'articolo
15 della legge n. 53/2000. Fino alla definizione dell'accordo di cui al
presente comma sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli dei
CCNL precedenti, ferma restando l'alternatività per la lavoratrice madre o
per il lavoratore padre.
2. Alle lavoratrici madri in
astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204 e della legge n. 53/2000, spetta l'intera retribuzione
fissa mensile nonché le quote di trattamento economico accessorio fisse e
ricorrenti.
3. L'astensione facoltativa
dal lavoro previsto per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri è
disciplinato dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dalla legge 9 dicembre
1977, n. 903, come modificate e integrate dalla legge n. 53/2000.
4. Le eventuali festività
cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del
limite massimo previsto.
5. Al rientro al lavoro del
lavoratore a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto
previsto dall'articolo 17 della legge n. 53/2000.
Art. 20
CONGEDI PER MOTIVI DI
FAMIGLIA E DI STUDIO
1. Il dipendente può
chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo
continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto
disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
2. I periodi di congedo di
cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli
articoli 18 e 21.
3. Trovano applicazione l'
articolo 4, comma 3, nonché gli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000; in
apposita sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari
entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, in relazione anche a
quanto ivi previsto dall'articolo 46, saranno definite le modalità
applicative, anche per quanto concerne le percentuali massime dei lavoratori
che possono avvalersi di tali congedi.
Art.
21
ASSENZE PER MALATTIA
1. In caso di assenza per
malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dirigente
che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la
retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di
diciotto mesi, si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi negli
ultimi tre anni.
2. Superato il periodo di
diciotto mesi cui al comma 1, al dirigente che ne abbia fatto richiesta prima
dello scadere del periodo stesso può essere concesso, in casi particolarmente
gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi, durante il
quale non sarà dovuta retribuzione ma decorrerà l'anzianità agli effetti
del preavviso. In tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia richiesto,
l'amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute al fine
di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Alla scadenza dei periodi
di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, e nel caso in cui il
dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo
al dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per
malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti
norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.
6. Il trattamento economico
spettante al dirigente nel periodo di conservazione del posto di cui al comma
1 è il seguente:
a) retribuzione intera,
comprese le retribuzioni di posizione, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90% della retribuzione di
cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di
cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi.
7. Il
dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle
norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo
alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di
infermità e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione
eventualmente necessaria.
8. Nel caso in cui
l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a
responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto a dare comunicazione di tale
circostanza all'amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di
quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle
retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6 e agli
oneri riflessi relativi.
9. In caso di gravi patologie
che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono
esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di
day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni
anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, ivi compresa quella
accessoria. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che
al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla
competente struttura sanitaria pubblica ovvero da servizio sanitario
dell'amministrazione interessata.
10. Le disposizioni contenute
nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, a far
tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al
comma 1.
Art. 22
INFORTUNI SUL LAVORO E
MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
1. In caso di assenza per
invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro il dirigente ha diritto
alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero
periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione comprensiva della
retribuzione di posizione fissa e variabile.
2. Fuori dei casi previsti
nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da
causa di servizio, al dirigente spetta l'intera retribuzione comprensiva della
retribuzione di posizione fissa e variabile, fino alla guarigione clinica.
3. Decorso il periodo massimo
di conservazione del posto di cui all'art. 21, commi 1 e 2, trova applicazione
quanto previsto dallo stesso art. 21, comma 3. Nel caso in cui
l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di
lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al
dirigente non spetta alcuna retribuzione.
4. Il procedimento per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la
corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di
lavoro in caso di inabilità permanente è regolato dalle disposizioni vigenti
in materia nei singoli ordinamenti.
Art.
23
MOBILITA'
1. Ai dirigenti destinatari
del presente contratto, si applicano gli artt. 33, 33 bis, 34, 35 e 35 bis del
D.lgs. 29/199. Le disposizioni di cui agli artt. 35 e 35 bis si applicano ai
dirigenti del ruolo unico, in quanto compatibili.
2. I dirigenti destinatari
del presente contratto possono ottenere incarichi presso le amministrazioni e
gli enti compresi nell'Area 1 anche per consentire l'acquisizione e lo
sviluppo di esperienze professionali.
Art. 24
DIRIGENTI A DISPOSIZIONE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1. Dalla data di
sottoscrizione del presente CCNL, al dirigente posto a disposizione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine dell'incarico, nonché a
quelli di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.R. 26.2.1999 n. 150, spetta, per i
primi sei mesi, la retribuzione di posizione nei valori fissi previsti dal
contratto in relazione alla fascia di appartenenza. Per il semestre successivo
l'importo della retribuzione di posizione è decurtato del 50%. In caso di
valutazione complessiva negativa sull'espletamento dell'incarico non è dovuta
alcuna retribuzione di posizione per il periodo di permanenza nel ruolo unico.
Dopo il secondo semestre e in presenza di almeno due rifiuti a ricoprire gli
incarichi proposti, non è del pari dovuta alcuna retribuzione di posizione.
Le stesse norme si applicano al dirigente posto a disposizione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine dell'incarico.
2. I dirigenti di cui al
primo comma possono essere utilizzati nell'ambito di progetti specifici, di
cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 150/1999, anche da altre amministrazioni
non ricomprese nel ruolo unico.
3. Per i dirigenti di cui al
presente articolo possono essere organizzate specifiche iniziative di
aggiornamento professionale mirate ad assicurare le condizioni per il migliore
e più efficace espletamento del nuovo incarico.
Art.
25
CAUSE DI CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
1. La cessazione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei
casi di risoluzione per causa di malattia di cui ai precedenti art. 21 e 22 ha
luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al
raggiungimento dell'anzianità massima dì servizio previsti dalle norme di
legge applicabili nell'amministrazione;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso
dell'amministrazione;
d) per risoluzione
consensuale.
Art.
26
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO E OBBLIGHI DELLE PARTI
1. La cessazione del rapporto
di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al
verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese
successivo. La cessazione del rapporto è comunque comunicata per iscritto
dall'amministrazione. Nel caso di compimento dell'anzianità massima di
servizio o del limite massimo di età, l'amministrazione risolve il rapporto
senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio
oltre tale compimento, da presentarsi almeno tre mesi prima.
2. Nel caso di recesso del
dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione
rispettando i termini di preavviso.
3. Il rapporto di lavoro è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei
confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento decorsi
quindici giorni, non si presenti in servizio o non riprenda servizio alla
scadenza del periodo di congedo.
Art. 27
RISOLUZIONE CONSENSUALE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. L'amministrazione o il
dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1,
le amministrazioni, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei
limiti, possono erogare un'indennità supplementare nell'ambito della
effettiva disponibilità dei propri bilanci. La misura dell'indennità può
variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della
retribuzione di posizione in godimento. L'indennità di cui trattasi ha pieno
effetto sia ai fini del trattamento di pensione che della buonuscita.
3. Per il periodo di
erogazione della predetta indennità non può essere conferito ad altro
dirigente l'incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del
dirigente per cui si è verificata la risoluzione consensuale.
4. I criteri generali
relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in
relazione alle esigenze dell'amministrazione o ente per la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono
oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 7.
Art.
28
NULLITA' DEL LICENZIAMENTO
1. Il licenziamento è nullo
in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle
leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali,
ovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza
giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del
codice civile e come regolamentati dagli articoli 19, 20 e 21 del presente
CCNL.
2. In tutti i casi di
licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del
comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
Art.
29
EFFETTI DEL PROCEDIMENTO
PENALE SUL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il dirigente colpito da
misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal
servizio. Salvo quanto previsto dal comma 2, la sospensione è revocata nel
caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.
2. Il dirigente rinviato a
giudizio per fatti di particolare gravità direttamente attinenti al rapporto
di lavoro, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà
personale o questa abbia cessato i suoi effetti, può essere sospeso dal
servizio, con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva,
previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti negativi che
conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti e le
esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente –
dalla sua ulteriore permanenza nell'incarico ricoperto.
3. La sospensione disposta ai
sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente
è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di
recedere con le specifiche procedure.
4. Al dirigente sospeso dal
servizio al sensi del presente articolo è corrisposta una indennità
alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all'art. 37 e
l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante.
5. In caso di sentenza
definitiva di assoluzione, l'Amministrazione reintegra il dirigente nella
medesima posizione rivestita prima della sospensione, o in altra equivalente;
quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno
alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente a titolo di
retribuzione complessiva per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio.
Art. 30
TERMINI DI PREAVVISO
1. Salvo il caso della
risoluzione consensuale, della risoluzione automatica del rapporto di lavoro
prevista all'art. 27, comma 1 e del recesso per giusta causa, negli altri casi
previsti dal presente contratto per la risoluzione del rapporto con preavviso
o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi
termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2
anni;
b) ulteriori 15 giorni per
ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di
preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al
semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o
superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del
dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
3. I termini di preavviso
decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, e le eventuali
assenze per malattia o per aspettative, che intervengano nel periodo di
preavviso, non procrastinano i termini stessi.
4. La parte che risolve il
rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta
a corrispondere all'altra parte un' indennità pari all'importo della
retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L' amministrazione
ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un
importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da lui
non osservato.
5. E' in facoltà della parte
che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il rapporto,
sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'
altra parte.
6. Durante il periodo di
preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto, in caso di preavviso
lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è
computato nell' anzianità lavorativa a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del
dirigente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c.
nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva
del preavviso deve calcolarsi computando tutta la retribuzione di cui
all'art. 37.
Art.
31
RESPONSABILITA' CIVILE E
PATROCINIO LEGALE
1. E' attivata per tutti i
dirigenti dell'area 1, ove non già operante, un'assicurazione contro i rischi
professionali e le responsabilità civili, senza diritto di rivalsa verso il
dirigente, che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente è
coinvolto per causa di servizio.
2. A tal fine è destinata la
somma di Lire 500.000 annue per dirigente in servizio non coperto da polizza.
3. La società di
assicurazione sarà scelta, sentite le OO.SS. legittimate – entro 4 mesi
dalla sottoscrizione del presente CCNL e salvo quanto eventualmente previsto
dagli ordinamenti delle Amministrazioni - con apposita gara che dovrà
prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e
"area" di rischi coperta con versamento di una quota individuale.
4. In attesa dell'attuazione
di quanto previsto al comma 3, l'Amministrazione provvede al rimborso delle
eventuali spese legali affrontate dai dirigenti.
Art.
32
PARI OPPORTUNITA'
1. Al fine di consentire una
reale parità uomini-donne, è istituito il Comitato per le pari opportunità
con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125,
con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da
una persona per ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie
del presente CCNL da queste designata, nonché da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato
dal Ministro della Funzione Pubblica e designa un vicepresidente. Per ogni
componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il
Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria
competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte
in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative
volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della
pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi
della legge n. 125/1991;
d) analisi dei percorsi di
carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia nella pubblica
amministrazione.
3.
Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le
proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie
sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle
lavoratrici:
- percorsi di formazione
mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo
ed alle politiche di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della
cultura di genere nella Pubblica Amministrazione;
- azioni positive, con
particolare riferimento alle condizioni di accesso al corsi di formazione e
aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
- iniziative volte a
prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in
generale;
- flessibilità degli orari
di lavoro;
- fruizione del part-time;
- processi di mobilità.
4. Il Dipartimento della
Funzione Pubblica assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli
strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione
dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In particolare,
valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati
del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni delle dirigenti, di cui deve essere data la massima
pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari
opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino
alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere
rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di singola
Amministrazione, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla
contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro
60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.
Art. 33
ATTIVITA' DIDATTICA DI
DIRIGENTI PRESSO UNIVERSITA'
ED ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE
1. Per favorire la
circolazione di esperienze tra studi accademici ed esperienze lavorative
avanzate, nell'ambito di specifici corsi di Università ed Istituti di alta
formazione mirati all'insegnamento di materie connesse con le problematiche
dell'amministrazione e della contrattazione i dirigenti dell'area 1 possono
sottoscrivere contratti di didattica integrativa o di insegnamento. Nelle ipotesi del presente
articolo i dirigenti interessati potranno porsi o in aspettativa non
retribuita o in part-time annuale o svolgere queste attività in aggiunta agli
obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del Ministro o
dell'organo sovraordinato per il dirigente preposto ad ufficio dirigenziale
generale e di quest'ultimo per gli altri dirigenti.
Art.
34
ASPETTATIVA PER DOTTORATO
DI RICERCA O BORSA DI STUDIO
1. Il dirigente ammesso ai
corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476
oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre
1989, n. 398 è collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio
senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa. Il
periodo è considerato utile ad ogni altro effetto.
Art.
35
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI
RISULTATI DEI DIRIGENTI
1. Le amministrazioni, in
base ai propri ordinamenti, con gli atti da questi previsti, autonomamente
assunti in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1 del D.lgs. n. 286/1999,
definiscono - privilegiando nella misura massima possibile, soprattutto
relativamente agli uffici periferici - l'utilizzazione di dati oggettivi,
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi
e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e
strumentali effettivamente rese disponibili.
2. Le prestazioni,
l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli
obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie
individuate in attuazione del comma 1 sulla base anche dei risultati del
controllo di gestione, o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti
degli enti e amministrazioni per i dirigenti che rispondano direttamente
all'organo di direzione politica.
3. Le amministrazioni
adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di
valutazione della prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti
nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, che dovranno tener
conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli
obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie, e strumentali
effettivamente poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono oggetto di
informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione.
4. I criteri di valutazione
sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di
riferimento.
5. La valutazione dei
dirigenti deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei
criteri e dei risultati: deve essere osservato il principio della
partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione
ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui
.
6. La valutazione è ispirata
alla diretta conoscenza dell'attività del valutato da operare da parte
dell'organo proponente o valutatore di prima istanza ai sensi del D.lgs. n.
286/1999; essa non può essere svolta dagli organi preposti a servizi
ispettivi o di regolarità contabile o legittimità amministrativa.
7. Le procedure ed i principi
sulla valutazione della dirigenza, dettati dal decreto legislativo n.
286/1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti
dal decreto legislativo n. 29/1993.
8. La revoca anticipata
rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni
organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati
negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs. n. 29 del 1993. Per la revoca anticipata rispetto alla
scadenza resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, ultimo
capoverso del presente CCNL.
9. La valutazione può essere
anticipata, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di
evidente rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi
prima della scadenza annuale
Art. 36
NORME DI RACCORDO
1. Successivamente alla
sottoscrizione del presente CCNL, proseguirà la trattativa per la definizione
delle apposite sezioni riferite al personale dirigente dei Ministeri, delle
Università, degli Enti di Ricerca, degli Enti pubblici non economici e del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando, comunque, i trattamenti
normativi ed economici in vigore previsti in disposizioni contenute nei CCNL
relativi al predetto personale per il quadriennio 1994 – 1997, ove non
modificati dal presente CCNL ovvero di maggior favore.
2. Resta, comunque, fermo
l'art. 3, comma 3 del CCNL per i dirigenti degli Enti di ricerca, sottoscritto
il 5.3.1998 (secondo biennio, Sezione I).
3. Continua a trovare
applicazione l'art. 4, comma 2, del D.L. 27.9.1982, n. 681, convertito nella
legge 20.11.1982, n. 869.
4. Per il Corpo Nazionale dei
VV.FF., continuano a trovare applicazione i seguenti articoli:
5.
L'art. 41, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449, relativamente ai
destinatari dirigenti di cui all'art. 40 della legge n. 395/1990, si
interpreta nel senso che esso trova applicazione con l'entrata in vigore di
norme di raccordo da realizzarsi tra l'Amministrazione interessata e le OO.SS.
rappresentative entro sei mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente
contratto.
CAPO IV
ASPETTI ECONOMICI
(biennio economico 1998
– 1999)
Art.
37
STRUTTURA
DELLA RETRIBUZIONE
1. Le clausole contrattuali
che fanno riferimento al trattamento economico dei dirigenti si applicano ai
dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di livello generale, ai sensi dei
commi 3 e 4 dell'art. 19 del d.lg.vo 29/93, nei limiti stabiliti dall'art. 24,
comma 2 del medesimo decreto e nel rispetto del principio dell'art. 24, comma 3
che ha applicazione generale per il personale di tutta l'area. Nei limiti
suddetti tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto
individuale che determinerà, in attuazione del principio dell'art. 24 comma 3,
del citato decreto "gli istituti del trattamento economico accessorio
collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione
e ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa di gestione e i
relativi importi".
2. La struttura della
retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone delle seguenti
voci:
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale per i
dirigenti di seconda fascia;
3) retribuzione individuale di anzianità,
maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti
e spettanti in applicazione dei previgenti contratti collettivi nazionali di
categoria;
4) retribuzione di posizione parte fissa;
5) retribuzione di posizione parte variabile;
6) retribuzione di risultato.
3. Il
trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i
compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
Art. 38
TRATTAMENTO ECONOMICO
FISSO PER I DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
1. A decorrere dal 31.12.1998
ai dirigenti di prima fascia cessano di essere corrisposti le classi di
stipendio e gli aumenti periodici biennali. Il valore degli aumenti biennali
in godimento con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento
biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di
anzianità.
2. Per la modalità di
calcolo e del riutilizzo della retribuzione individuale di anzianità dei
dirigenti cessati dal servizio si fa riferimento a quanto previsto per le
medesime finalità per il personale dirigente di seconda fascia dall'art. 41
del CCNL 9.1.1997.
3. A decorrere dal 31.12.1998
ai dirigenti di prima fascia, anche per effetto degli incrementi stabiliti per
tale categoria di personale in applicazione dei principi dell'accordo sul
costo del lavoro del luglio 1993, compete il seguente trattamento economico
fisso annuo comprensivo del rateo di 13^ mensilità:
a) stipendio tabellare lire 89.570.000;
b) retribuzione individuale
di anzianità nella misura individuata ai sensi del comma 2;
c) retribuzione di posizione
– parte fissa lire 40.000.000.
4. Il trattamento economico indicato al comma 3 contiene ed
assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in
godimento dai dirigenti in servizio nonché l'indennità di cui alla legge n.
344/1997.
5. La composizione del
trattamento fisso tra le componenti retributive di cui al comma 3, punti a) e
c), non determina modifiche rispetto agli effetti sulla retribuzione dei
dirigenti di prima fascia derivanti dalla applicazione della Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 1999, che, al contempo,
costituisce lo strumento di copertura finanziaria del trattamento economico
definito ai sensi del presente articolo.
6. Lo stesso trattamento
economico di cui al comma 3 compete ai dirigenti di prima fascia incaricati di
funzioni di cui all'art. 6, comma 1, del DPR n. 150/1999.
7. Dalla data di
sottoscrizione del presente contratto ai dirigenti di prima fascia ai quali
verranno conferiti incarichi ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DPR n.
150/1999 compete il medesimo trattamento economico di cui al precedente comma
solo qualora espletino funzioni specificamente riservate dagli ordinamenti
delle singole amministrazioni a dirigenti generali.
Art.
39
INCREMENTI TABELLARI E
TRATTAMENTO ECONOMICO
FISSO DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Lo stipendio tabellare
della qualifica di dirigente di seconda fascia, stabilito dai rispettivi
CC.CC.NN.LL. del quadriennio 1994-1997, è incrementato nelle seguenti misure
lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:
|
-
dal 1.11.1998
|
lire
140.000
|
|
-
dal 1.7.1999
|
lire
117.000
|
|
-
dal 31.12.1999
|
lire
62.000
|
Art. 40
EFFETTI DEI NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI
1. Le retribuzioni
risultanti dall'applicazione degli articoli 38 e 39 hanno effetto sul
trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si
applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in
godimento.
3. I benefici economici
risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla
determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente
biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti
dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di
quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero
dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto dell'attribuzione
della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello
dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità
in godimento.
Art. 41
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI DI PRIMA
FASCIA
1. Presso ciascuna
amministrazione è istituito un fondo per la retribuzione di posizione (fissa
e variabile) e di risultato dei dirigenti di prima fascia.
2. Il fondo è alimentato
dalle seguenti voci:
a. l'insieme delle risorse già destinate al finanziamento
della retribuzione accessoria ivi compresi i compensi per lavoro
straordinario;
b. i compensi derivanti da
incarichi aggiuntivi previsti dall'art. 24, comma 3, del d.lg.vo 29/93 e
dall'art. 14, comma 1;
c. le quote di retribuzione
individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
d. eventuali risorse
aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97
3.
Concorre a formare il fondo per i dirigenti di prima fascia l'importo
pro-capite corrispondente al valore della parte fissa di retribuzione di
posizione in modo da garantirne il relativo finanziamento.
Art. 42
FINANZIAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI DI SECONDA
FASCIA
1. I fondi per la
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia,
costituiti e disciplinati dai previgenti CCNL di categoria sono integrati come
segue:
a) ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate od
economie di gestione subordinatamente all'accertamento delle effettive
disponibilità;
b) incrementi economici
derivanti da disposizioni di legge, da regolamenti o da atti amministrativi;
c) per gli enti destinatari
della legge n. 88/89, le somme derivanti dall'applicazione degli articoli 13 e
18 della stessa legge, ferme restando le specifiche e distinte utilizzazioni
deliberate annualmente dai singoli Enti.
2. Il
premio di eccellenza e il premio per la qualità della prestazione individuale
di cui alle specifiche disposizioni dei previgenti contratti di categoria sono
soppressi e le risorse corrispondenti permangono nella disponibilità dei
fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.
Art. 43
RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI
DI SECONDA FASCIA
INCARICATI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI GENERALI
1. Ai dirigenti di seconda
fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente
alla durata dell'incarico , la retribuzione stabilita per i dirigenti di prima
fascia ai sensi dell'art. 38, fermo restando quanto previsto dall'art. 23,
comma 2, del D.lgs. n. 29/1993.
Art.
44
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Al fine di sviluppare,
all'interno delle amministrazioni, l'orientamento ai risultati anche
attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi
legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti
di seconda fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui
all'art. 42, comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle
disponibilità.
2. Le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente
utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali
risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione
di risultato nell'anno successivo.
3. Le amministrazioni e gli
enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale
della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia anche
attraverso apposite previsioni nei contratti individuali di ciascun dirigente.
Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, le amministrazioni e gli enti
devono prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a
seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel
rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 29/93, e della
positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in
coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze della valutazione dei
sistemi di cui all'art. 35.
4. L'importo annuo
individuale della componente di risultato di cui al presente articolo non può
in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di
posizione in atto percepita nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese
quelle derivanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività.
Art.
45
PERSONALE
IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
1. Trovano applicazione per
tutto il personale compreso nell'Area 1 della dirigenza l'art. 18, comma 4 del
CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle
aspettative e dei permessi, nonché l'art. 39, comma 7 del CCNL 9.1.1997
relativo alla dirigenza dei Ministeri per il quadriennio 1994-97; a detto
personale compete anche la retribuzione di risultato nella misura media
prevista dalla singola amministrazione.
Art.
46
SEQUENZA CONTRATTUALE
1. In apposita sequenza
contrattuale saranno meglio definiti, anche in relazione alla sottoscrizione
in data 23.1.2001 dell'accordo quadro su arbitrato e conciliazione, gli
istituti relativi al recesso dell'amministrazione, al Collegio di
conciliazione ed al Comitato dei Garanti.
2. Il dirigente, ove non
ritenga giustificata la motivazione posta a base del recesso o della revoca
dell'amministrazione può, comunque, chiedere il deferimento della
controversia ad un arbitro unico in applicazione del CCNQ in materia di
procedura di conciliazione ed arbitrato citato al comma precedente.
3. In attesa dell'attuazione
della sequenza di cui al comma 1 restano ferme le disposizioni contrattuali in
materia.
4. Nella sequenza
contrattuale di cui al primo comma, saranno prese in esame le modalità di
applicazione dell'art. 41, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449,
relativamente ai destinatari dirigenti di cui all'art. 40 della legge n.
395/1990.
5. Nella sequenza
contrattuale di cui al presente articolo sarà oggetto di definizione la
disciplina relativa al TFR ed ai fondi pensioni integrative.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
Le parti dichiarano che i
criteri generali di cui al comma 7 dell'art. 13 sono quelli di cui al comma 1
dello stesso articolo.
Le parti dichiarano,
altresì, che con il termine "pubblicità" di cui all'art. 13 comma 7
hanno inteso riferirsi, oltreché al continuo aggiornamento degli incarichi
conferiti e dei posti dirigenziali vacanti, anche all'attività di
informazione sulle scelte autonomamente effettuate dalle Amministrazioni
sull'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi, da darsi alle
organizzazioni Sindacali.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 2
Le parti dichiarano che le
ipotesi di accordo sottoscritte in data 20.2.2001 ed integrata in data
6.3.2001 per i dirigenti dell'Area 1 fanno salve le disposizioni non
esplicitamente modificate – che restano, quindi, in vigore – dei contratti
relativi ai dirigenti dei Ministeri ed Aziende, degli Enti pubblici non
economici, delle Università e degli Enti di Ricerca e per i quali è comunque
prevista una sequenza contrattuale con sezioni specifiche.
In tale quadro, resta fermo,
a titolo esemplificativo, oltre a quanto previsto nelle ipotesi di accordo
predette l'art. 36 del CCNL 5.2.1997 per i dirigenti delle Università
relativo al quadriennio 1994-1997.
|