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Versione Stampabile
Accordo Collettivo Nazionale del
Personale
del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali
per il Biennio economico 2004-2005
In data
8 febbraio 2006, a seguito degli incontri per la definizione del CCNL in
oggetto, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
| ARAN: |
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| nella persona del Prof. Vincenzo Nastasi |
(firmato) |
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| e le seguenti: |
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| Organizzazioni Sindacali: |
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Confederazioni Sindacali: |
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| CGIL FP |
(firmato) |
CGIL |
(firmato) |
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| CISL FPS |
(firmato) |
CISL |
(firmato) |
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| UIL FPL |
(firmato) |
UIL |
(firmato) |
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COORDINAMENTO SINDACALE
AUTONOMO |
(firmato) |
CISAL |
(firmato) |
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(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal,
Cisas/Fisael,
Confail-Unsiau, Confill Enti
Locali-Cusal,
Usppi-Cuspel-Fasil Fadel) |
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DICAPP - DIPARTIMENTO ENTI
LOCALI CAMERE DI COMMERCIO - POLIZIA MUNICIPALE (Snalcc - Fenal-Sulpm) |
(firmato)
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Al
termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata Ipotesi di contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Regioni e
Autonomie locali per il biennio economico 2004-2005
IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE DEL
COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
PER IL BIENNIO ECONOMICO 1.1.2004/31.12.2005
INDICE
TITOLO I - PARTE ECONOMICA
CAPO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione,
durata e decorrenza
CAPO II - IL TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art. 2 - Stipendi tabellari
Art. 3 - Effetti dei nuovi
stipendi
Art. 4 - Incrementi delle
risorse decentrate
Art. 5 - Tredicesima mensilità
Art. 6 - Personale incaricato di
posizioni organizzative
Art. 7 - Compensi per
particolari responsabilità
Art. 8 - Disposizioni per il
personale delle categorie A e B
TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 9 - Disposizioni in materia
di inquadramento economico del personale
Art. 10 - Nozione di
retribuzione
Art. 11 - Incarico di
vice-segretario
Art. 12 - Termini di preavviso
Art. 13 - Disposizioni in
materia di buoni pasto
Art. 14 - Norma programmatica
Tabella A - Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella B - Nuova retribuzione
tabellare
Tabella C - Nuova retribuzione
tabellare dal 31 dicembre 2005
Dichiarazioni congiunte
TITOLO I
PARTE ECONOMICA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza
1. Il presente contratto collettivo si applica al personale dipendente da tutti
gli enti del comparto
delle Regioni e delle Autonomie Locali - esclusi i dirigenti – con rapporto di
lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, in servizio alla data dell'1.1.2004 o
assunto
successivamente.
2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004
al 31 dicembre 2005 e
concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal
presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei
precedenti CCNL.
CAPO II
IL TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 2
Stipendi tabellari
1. Lo stipendio tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse
categorie, come definito
nella tabella A allegata al CCNL del 22.1.2004, è incrementato degli importi
mensili lordi, per
tredici mensilità, indicati nella tabella A, allegata al presente contratto, con
le decorrenze ivi
previste.
2. A seguito dell’applicazione della disciplina del comma 1, gli importi annui
dello stipendio
tabellare iniziale e di sviluppo del sistema di classificazione sono
rideterminati a regime, con
decorrenza dal 31.12.2005, secondo le indicazioni delle allegate tabelle B e C.
3. Sono confermati: la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell’art. 3
del CCNL del
5.10.2001, con le modifiche introdotte dall’art. 43 del CCNL del 22.1.2004, e
dell’art. 5 del
presente CCNL, la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, nonché
gli altri eventuali
assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compreso
quello previsto
dall’art. 29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a
pensione nel periodo
di vigenza del presente contratto di parte economica, relativa al biennio 2004 -
2005, gli
incrementi di cui all’art. 2, comma 1, e all’allegata tabella A hanno effetto
integralmente, alle
scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione
del trattamento di
quiescenza; agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità
sostitutiva del
preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennità
in caso di
decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL dell'1.4.1999 e del CCNL del
14.9.2000, gli
incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del
sistema di
classificazione previsti nell'art. 2 comma 1, e nella allegata tabella A hanno
effetto, dalle singole
decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui
quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.
Art. 4
Incrementi delle risorse decentrate
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate
correnti sia non superiore
al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, incrementano le
risorse
decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo
corrispondente
allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla
dirigenza.
2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad
eccezione di quelli
previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006 le
risorse
decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto
delle condizioni e
dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno
2003, esclusa la quota
relativa alla dirigenza, di seguito indicati:
a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed
entrate
correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;
b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello
0,7%, qualora il rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.
3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, i comuni capoluogo
delle aree
metropolitane, di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora il
rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti sia uguale o inferiore al 39%, a decorrere dal
31.12 2005 ed a
valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31,
comma 3, del CCNL
del 22.1.2004 fino ad un massimo dello 0,7 % del monte salari dell'anno 2003,
esclusa la quota
relativa alla dirigenza.
4. Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti sia non
superiore al 41%, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l’anno 2006,
incrementano le
risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un
importo
corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota
relativa alla
dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Camere di Commercio incrementano, con
decorrenza
dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, le risorse decentrate di cui all’art.
31, comma 3, del
CCNL del 22.1.2004 nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali,
calcolati con
riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, di seguito
indicati:
a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed
entrate
correnti sia compreso tra il 34% ed il 26%;
b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra
spesa del
personale ed entrate correnti sia inferiore al 26%.
5. Le Regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente
depurata della spesa
sanitaria sia non superiore al 35%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per
l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del
CCNL del 22.1.2004 con un
importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la
quota relativa alla
dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Regioni, qualora il rapporto tra spesa
del personale e
spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia uguale o inferiore al 35%,
incrementano, con
decorrenza dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, le risorse decentrate di
cui all’art. 31,
comma 3, fino ad un massimo dello 0,7% del monte salari dell'anno 2003, esclusa
la quota
relativa alla dirigenza.
6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti,
a decorrere dal
31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui
all’art. 31,
comma 3, del CCNL del 22.1.2004 con un importo massimo corrispondente allo 0,5 %
del
monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel
bilancio sussista la
relativa capacità di spesa. Con il CCNL relativo al quadriennio 2006-2009
saranno individuati
specifici parametri finanziari anche per gli enti del presente comma.
7. Gli incrementi indicati nei commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione da parte
degli enti locali
dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai
sensi di legge
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
8. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per
l’incremento delle
risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo
degli enti relativo
all’anno 2005.
Art. 5
Tredicesima mensilità
1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo
determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18
dicembre di ogni anno.
2. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale
mensile di cui
all'art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art.
10 del presente
CCNL, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto
nei commi
successivi.
3. Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai
giorni di effettiva
prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero al personale in servizio
continuativo dal
primo gennaio dello stesso anno.
4. Ai fini del computo dell’ammontare della tredicesima mensilità, sono
equiparate ai periodi di
effettiva prestazione lavorativa, tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di
giustificata assenza dal
lavoro per le quali è prevista comunque la corresponsione della retribuzione in
misura intera o
ridotta.
5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno e
nell’ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di tanti
365esimi quanti sono i
giorni di servizio prestato ed è calcolata con riferimento alla retribuzione di
cui al comma 2
spettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio.
6. Per il personale titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art.8 del
CCNL del 31.3.1999 e
dell’art.10 del CCNL del 22.1.2004, nel caso di conferimento di incarico in
corso d’anno oppure
del venire meno dello stesso o di risoluzione del rapporto di lavoro prima del
mese di dicembre,
ai fini della determinazione dell’importo della tredicesima mensilità spettante,
ai sensi del
comma 2, relativamente alla retribuzione di posizione, si tiene conto solo dei
ratei giornalieri
corrispondenti alla effettiva durata dell’incarico.
7. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell'art.4 del CCNL del
31.3.1999, trova
applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.
8. I ratei giornalieri della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in
aspettativa per motivi
personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la
privazione del
trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per
motivi
disciplinari.
9. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della
maternità, trovano
applicazione le regole stabilite nel D.Lgs. n. 151/2001; i ratei giornalieri della
tredicesima
spettano comunque per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia
del figlio per i
quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la
disciplina dell’art.17,
commi 5 e 6, del CCNL del 14.9.2000.
10. Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del
trattamento economico, il
rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella
stessa proporzione
della riduzione del trattamento economico.
11. La domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non lavorativi, a seguito
di articolazione della
prestazione lavorativa su cinque giorni, non sono riconosciuti utili ai fini
della maturazione della
tredicesima mensilità nei casi in cui ricadano all’interno dei periodi di
assenza per i quali viene
esclusa la computabilità, ai sensi del comma 8.
12. La presente disciplina trova applicazione a far data dal 31.12.2006; da tale
data sono
disapplicate le disposizioni dell’art.3 del CCNL del 5.10.2001, con le modifiche
introdotte
dall’art. 43 del CCNL del 22.1.2004.
Art. 6
Personale incaricato di posizioni organizzative
1. Le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 32, comma 40, del D.L. n.
269 del 2003,
convertito nella legge n. 326 del 2003, sono altresì destinate ad incrementare,
anche ad
integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall’art. 10, comma 3, del
CCNL del
31.3.1999, la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni
organizzative
competenti per materia che partecipi a progetti finalizzati, da svolgere oltre
l’orario di lavoro
ordinario, relativi all’attività istruttoria connessa al rilascio delle
concessioni in sanatoria.
Art. 7
Compensi per particolari responsabilità
1. La lett. f) del comma 2, dell’art.17 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituita
dalla seguente:
" f) compensare in misura non superiore a € 2500 annui lordi: l’eventuale
esercizio di compiti che
comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e
C quando non
trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art.11, comma 3, del CCNL
del 31.3.1999; le
specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non
risulti incaricato di
funzioni dell’area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli
articoli da 8 a 11 del
CCNL del 31.3.1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di
verifica del
permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi
previsti dalla
presente lettera.”.
2. E’ disapplicata, dalla data di sottoscrizione definitiva del presente
contratto collettivo, la
disciplina dell’art.36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004.
Art. 8
Disposizioni per il personale delle categorie A e B
1. E' confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A
o in profili collocati
nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della
progressione
verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica
orizzontale, di
cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l'indennità di € 64,56 annue lorde, di
cui all'art. 4, comma
3, del CCNL del 16.7.1996.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 9
Disposizioni in materia di inquadramento economico del personale
1. In caso di passaggio tra categorie nonché di acquisizione di uno dei profili
di cui all’art.3,
comma 7, del CCNL del 31.3.1999, ai sensi dell’art.4 del medesimo CCNL del
31.3.1999, al
dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la
nuova categoria o
profilo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto
della progressione
economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il
dipendente conserva a
titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva
progressione economica.
2. L’importo dell’assegno personale di cui al comma 1, fino al suo completo
riassorbimento, è
ricompreso nella nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. b)
del CCNL del
14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del presente CCNL.
3. La disciplina del comma 2 trova applicazione solo per i passaggi tra
categoria e l’acquisizione
di uno dei profili di cui all’art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999 intervenuti
successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente CCNL; dalla medesima
data è
disapplicata la disciplina dell’art.15, comma 2, del CCNL del 31.3.1999.
Art. 10
Nozione di retribuzione
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento
economico
accessorio per le quali la contrattazione decentrata integrativa prevede diverse
modalità
temporali di erogazione.
2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del comparto
Regioni-Autonomie
locali è definita come segue:
a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico mensile previsto
per la posizione
iniziale di ogni categoria (A1,B1,C1,D1) nonché per le altre posizioni d’accesso
previste
nelle categorie B e D (B3 e D3) e dall’indennità integrativa speciale,
conglobata ai sensi
dell’art.29, comma 3, del CCNL del 22.1.2004;
b) retribuzione base mensile che è costituita dal
valore della retribuzione mensile di cui alla
lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica
nella
categoria, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all’art.29, comma 4,
del CCNL del
22.1.2004 nonché dagli altri assegni personali, riassorbibili, di cui all’art.
9, comma 1.
c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base
mensile di cui alla
precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla
retribuzione di
posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e
non
riassorbibile;
d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall’importo
della
retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della
13^mensilità nonché
l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali
percepite nel mese
o nell’anno di riferimento, ivi compresa l’indennità di comparto di cui all’art.33
del CCNL
del 22.1.2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a
titolo di
indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per
trasferimento.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione
mensile per 156. Nel
caso di orario di lavoro ridotto, ai sensi dell’art.22 del CCNL dell’1.4.1999,
si procede al
conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente
retribuzione mensile per 26.
5. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui
all’art.18, comma 6 del
CCNL del 6.7.1995, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di
ferie.
6. La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione definitiva
del CCNL, quella
dell’art. 52 del CCNL del 14.9.2000. Tutti i richiami alle previsioni dell’art.52
del CCNL del
14.9.2000 contenuti nelle vigenti disposizioni contrattuali devono intendersi
riferiti ai
corrispondenti commi e lettere del presente articolo.
Art. 11
Incarico di vice-segretario
1. Al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo
l’ordinamento vigente, sono
corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all’art. 21 del D.P.R.
4 dicembre 1997, n.
465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento
del segretario
comunale e provinciale titolare della relativa funzione.
2. La percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista
dall’art.41, comma 4,
della legge n.312 del 1980, costituisce l’importo massimo che può essere erogato
dall’ente a
titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per
l’ente medesimo; tale
limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari.
3. La percentuale di 1/3 dello stipendio, di cui all’art.41, comma 4, della
legge n.312 del 1980,
deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non
con riferimento
allo stipendio teorico annuale del vice segretario.
4. Il vice segretario è unico ed è l’unico legittimato a sostituire il
segretario nel rogito degli atti,
laddove quest’ultimo sia assente o impedito.
Art. 12
Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del
rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono
fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti
alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun
mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di
cui ai commi 1 e 2 è
tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della
retribuzione spettante per
il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su
quanto
eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione
per il periodo
di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre
azioni dirette al
recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del
rapporto di lavoro di
risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di
preavviso, con il consenso
dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso.
Pertanto, in caso di
preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi
diritto l'indennità
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice
civile nonché una
somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la
retribuzione di cui all’art.
10, comma 2, lett. c); l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il
rateo della tredicesima
mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell’art. 5; l’indennità di
comparto, di cui
all’art.33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive già considerate
utili ai fini della
determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all’art.49 del
CCNL del
14.9.2000.
10. La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione
definitiva del presente CCNL,
quella dell’art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 7 del CCNL
del 13.5.1996,
che dalla medesima data è disapplicato.
Art. 13
Disposizioni in materia di buoni pasto
1. Nell’ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del
14.9.2000, gli enti
individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle
particolari e limitate figure
professionali che, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare
svolgimento delle
attività e la continuità dell’erogazione dei servizi e anche dell’impossibilità
di introdurre
modificazioni nell’organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli
connessi all’area
della protezione civile, all’area della vigilanza e all’area scolastica ed
educativa ed alla attività
delle biblioteca, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire
di una pausa per
la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione
decentrata integrativa,
che potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di
lavoro.
Art. 14
Norma programmatica
1. Con la stipulazione del prossimo CCNL relativo al quadriennio normativo
2006-2009, gli oneri
connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni
organizzative degli enti
dotati di personale con qualifica dirigenziale sono posti a carico del bilancio
degli enti stessi;
con il medesimo CCNL sarà disciplinata l’attuazione della presente norma.
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
| Categoria |
dal 1
gennaio 2004 |
dal 1
febbraio 2005 |
dal 31
dicembre 2005 |
| |
| D6 |
45,35 |
58,43 |
17,03 |
| D5 |
39,89 |
51,39 |
14,98 |
| D4 |
39,89 |
51,39 |
14,98 |
| D3 |
39,89 |
51,39 |
14,98 |
| D2 |
35,63 |
45,90 |
13,38 |
| D1 |
35,63 |
45,90 |
13,38 |
| |
| C5 |
36,37 |
46,85 |
13,65 |
| C4 |
34,79 |
44,82 |
13,06 |
| C3 |
34,79 |
44,82 |
13,06 |
| C2 |
33,79 |
43,53 |
12,68 |
| C1 |
33,79 |
43,53 |
12,68 |
| |
| B7 |
34,32 |
44,22 |
12,89 |
| B6 |
30,87 |
39,77 |
11,59 |
| B5 |
30,87 |
39,77 |
11,59 |
| B4 |
30,87 |
39,77 |
11,59 |
| B3 |
30,87 |
39,77 |
11,59 |
| B2 |
29,13 |
37,52 |
10,93 |
| B1 |
29,13 |
37,52 |
10,93 |
| |
| A5 |
29,43 |
37,91 |
11,05 |
| A4 |
28,02 |
36,10 |
10,52 |
| A3 |
28,02 |
36,10 |
10,52 |
| A2 |
27,35 |
35,23 |
10,27 |
| A1 |
27,35 |
35,23 |
10,27 |
Tabella B
Nuova retribuzione tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
| Categoria |
dal 1
gennaio 2004 |
dal 1
febbraio 2005 |
dal 31
dicembre 2005 |
| |
| D6 |
25.082,80 |
25.783,96 |
25.988,32 |
| D5 |
23.622,82 |
24.239,50 |
24.419,26 |
| D4 |
22.489,72 |
23.106,40 |
23.286,16 |
| D3 |
21.450,10 |
22.066,78 |
22.246,54 |
| D2 |
19.596,53 |
20.147,33 |
20.307,89 |
| D1 |
18.559,35 |
19.110,15 |
19.270,71 |
| |
| C5 |
19.262,52 |
19.824,72 |
19.988,52 |
| C4 |
18.558,35 |
19.096,19 |
19.252,91 |
| C3 |
17.910,86 |
18.448,70 |
18.605,42 |
| C2 |
17.392,94 |
17.915,30 |
18.067,46 |
| C1 |
16.929,23 |
17.451,59 |
17.603,75 |
| |
| B7 |
17.325,88 |
17.856,52 |
18.011,20 |
| B6 |
16.883,26 |
17.360,50 |
17.499,58 |
| B5 |
16.548,47 |
17.025,71 |
17.164,79 |
| B4 |
16.236,29 |
16.713,53 |
16.852,61 |
| B3 |
15.969,60 |
16.446,84 |
16.585,92 |
| B2 |
15.395,01 |
15.845,25 |
15.976,41 |
| B1 |
15.108,11 |
15.558,35 |
15.689,51 |
| |
| A5 |
15.456,93 |
15.911,85 |
16.044,45 |
| A4 |
15.129,42 |
15.562,62 |
15.688,86 |
| A3 |
14.829,72 |
15.262,92 |
15.389,16 |
| A2 |
14.533,55 |
14.956,31 |
15.079,55 |
| A1 |
14.314,17 |
14.736,93 |
14.860,17 |
Tabella C
Nuova retribuzione tabellare dal 31 dicembre 2005
Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
|
D |
D1
19.270,71 |
D2
20.307,89 |
D3
22.246,54
22.246,54 |
D4
23.286,16 |
D5
24.419,26 |
D6
25.988,32 |
|
|
C |
C1
17.603,75 |
C2
18.067,46 |
C3
18.605,42 |
C4
19.252,91 |
C5
19.988,52 |
|
|
|
B |
B1
15.689,51 |
B2
15.976,41 |
B3
16.585,92
16.585,92 |
B4
16.852,61 |
B5
17.164,79 |
B6
17.499,58 |
B7
18.011,20 |
|
A |
A1
14.860,17 |
A2
15.079,55 |
A3
15.389,16 |
A4
15.688,86 |
A5
16.044,45 |
|
|
Differenziali di retribuzione tabellare dal 31 dicembre 2005
Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
|
D |
D1
|
D2
1.037,18 |
D3
1.938,65
1.938,65 |
D4
1.039,62 |
D5
1.133,10 |
D6
1.569,06 |
|
|
C |
C1
|
C2
463,71 |
C3
537,96 |
C4
647,49 |
C5
735,61 |
|
|
|
B |
B1
|
B2
286,90 |
B3
609,51
609,51 |
B4
266,69 |
B5
312,18 |
B6
334,79 |
B7
511,62 |
|
A |
A1
|
A2
219,38 |
A3
309,61 |
A4
299,70 |
A5
355,59 |
|
|
Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti dichiarano che gli incrementi delle risorse decentrate derivanti dalla
corretta applicazione
dell’art. 32, comma 2 e comma 7, in relazione alle finalità da quest’ultimo
stabilite, del CCNL del
22.1.2004 sono confermati e restano definitivamente acquisiti nelle
disponibilità per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti congiuntamente dichiarano che, ai fini della valutazione della
sussistenza dei parametri di
cui all’art. 4, non sono valutate le spese del personale ex LSU stabilizzato
presso gli enti del
comparto, con contratto a termine o con contratto a tempo indeterminato, solo
per la parte
corrispondente ai contributi a tal fine previsti dalla vigente legislazione
statale e regionale e fino a
che questi siano erogati.
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti prendono atto della circostanza che l’ampia formulazione dell’art. 1,
comma 2, del CCNL
del 22.1.2004 consente di ricomprendere nel suo ambito applicativo tutti i
processi di
trasformazione e riforma delle IPAB, anche quelli comportanti una trasformazione
giuridica in
senso privatistico della natura delle stesse.
Dichiarazione congiunta n. 4
Con riferimento alla disciplina dell’art. 2, comma 1, le parti concordano nel
ritenere che l’importo
dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle
singole posizioni di
sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto
all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali
(A1, B1, C1,D,1) o di accesso dall’esterno
(B3,D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è
anch’esso a carico
dei bilanci degli enti.
|