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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL
COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
Il giorno 11 aprile 2008, alle ore 10,00, ha avuto
luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:
ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Massimo
Massella Ducci Teri (firmato)
e le seguenti:
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Organizzazioni Sindacali
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Confederazioni
sindacali
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CGIL
FP (firmato)
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CGIL (firmato)
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CISL - FPS (firmato)
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CISL (firmato)
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UIL
FPL (firmato)
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UIL (firmato)
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CSA Regioni e
Autonomie Locali
(firmato)
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CISAL (firmato)
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DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm)
(firmato)
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CONFSAL (firmato)
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Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie
locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL
COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
Art. 3 - Codice disciplinare
Art. 4 - Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale
Art. 5 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
TITOLO III - IL TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Art. 6 -
Stipendi tabellari
Art. 7 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 8 - Incrementi delle risorse decentrate
Art. 9 - Integrazione della
disciplina della progressione economica orizzontale all'interno della categoria
Art. 10 - Clausola di rinvio
Dichiarazioni congiunte
Tabella A
- Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella
B - Nuovo stipendio tabellare
Tabella
C - Nuovo stipendio tabellare dal 1 febbraio 2007
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale -
esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, dipendente da tutti gli enti del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali indicate dall'art. 9, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei
comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007, di seguito
denominati ”enti”, in servizio alla data dell'1.1.2006 o assunti successivamante.
2. Al personale delle IPAB, ancorché interessato da processi di riforma e
trasformazione, si applica il CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali sino
alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni
sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica
disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.
3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in
conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione
e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di
appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle
regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo
confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente
CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del
personale.
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come
D.Lgs. n. 165 del 2001.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto
collettivo, restano in vigore la disposizioni dei precedenti CCNL.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009
per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007
per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data
di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza
espressamente prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed
automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di
stipulazione del contratto di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto
previsto dall'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate
tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà
corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul
costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta
indennità, l’ARAN stipula apposito accordo ai sensi degli artt. 47 e 48, commi
1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 165/2001. Gli importi dell'indennità di vacanza
contrattuale, erogati sulla base dello specifico accordo, sono successivamente
riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.
7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della
contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993.
TITOLO II
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
Art. 3
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in
conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di
lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'ente,
agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in
accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai
commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzioni
di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze
compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione
prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del
rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di
retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai
criteri del comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché dell’orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri
dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei
beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell’ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge 20 maggio
1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,
nell’assolvimento dei compiti assegnati.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente e
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione
alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli
eventuali danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede
assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo
stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto
della stessa;
g) comportamenti minacciosi,gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei
confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300
del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della
dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all’ente, agli utenti o ai terzi;
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori
che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un altro dipendente.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia
stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma
5 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni
superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di
15;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso
affidati;
d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che
dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi
ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica
nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare
gravità che siano lesivi della dignità della persona;
g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento
elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o
delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei
confronti di chi avvalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è
privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere
dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della
retribuzione indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile)
del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il
periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità
di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai
commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una
mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato
l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e
dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute
e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate
nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla
tipologia di mobilità attivata.
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’ente quando
l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore
a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la
sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare
di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che
dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici
e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al
fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo
dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio
e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
j) reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente di
appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella
erogazione dei servizi agli utenti.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro
dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di
documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti già indicati nell’ art. 1, comma 1, lettere a), b)
limitatamente all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio
1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti
previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del
codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai
delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice
penale, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 267 del 2000.
2. per gravi delitti commessi in servizio;
3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione
ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro.
g) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perchè colto, in flagranza, a
commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia
convalidato dal giudice per le indagini preliminari.
9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui
all’art. 23 quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili
dai commi precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la
massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con
altre.
11. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve
essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a
tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL
e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della affissione.
12. Per le infrazioni disciplinari, comunque, commesse nel periodo antecedente
alla data di efficacia del codice disciplinare, di cui al comma 11, si applicano
le sanzioni previste dall'art. 25 (codice disciplinare) del 6.7.1995, come
modificato dall'art. 25 del CCNL del 22.1.2004.
Art. 4
Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza
penale l’ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale.
Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
definitiva, fatta salva l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato, perchè
colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e
l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base
della valutazione derivante dall'esito del procedimento disciplinare si applica
la sanzione di cui all'art. 3, comma 8, lett. g). Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo della
denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l’ente venga a conoscenza
dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi
fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza
definitiva.
3. Qualora l’ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dal luogo a
sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il
procedimento è avviato nei termini previsti dall’art. 24, comma 2, del CCNL del
6.7.1995, come sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. b) del CCNL del 22.1.2004.
4. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato
entro 180 giorni da quando l’ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e
si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. Per i soli casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il
procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni
da quando l’ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve
concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
6. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 25 (codice disciplinare),
come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett.
c) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del
procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, della
legge n. 97 del 2001 e dall’art. 28 del codice penale relativamente alla
applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici
uffici.
7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione si applica
quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. e l’ente dispone la chiusura del
procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione all’interessato. Ove
nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, oppure qualora l'assoluzione sia motivata perchè “il fatto non
costituisce illecito”, non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente
disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
8. In caso di proscioglimento perchè il fatto non sussiste, ovvero perchè
l'imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p..
Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto
del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato perchè "il fatto
non costituisce reato" non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente
disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 653,
comma 1 bis del c.p.p.
10. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 3 (codice disciplinare), comma
7, lett. h) e comma 8, lett. c) ed e), e successivamente assolto a seguito di
revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione,
alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta,
anche in soprannumero, nella posizione economica acquisita nella categoria di
appartenenza all’atto del licenziamento ovvero in quella corrispondente alla
qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso
ordinamento professionale.
11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha diritto a
tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento,
tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, escluse
le indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero
alla prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi
compensi spettano al coniuge o il convivente superstite e ai figli.
12. La presente disciplina trova applicazione alla data di sottoscrizione
definitiva del CCNL, con riferimento ai fatti ed ai comportamenti intervenuti
successivamente alla stessa. Dalla medesima data sono disapplicate le
disposizioni dell'art. 25, commi 8 e 9, del CCNL del 6.7.1995 e quelle dell'art.
26 del CCNL del 22.1.2004.
Art. 5
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per
la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della
libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che
non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali
da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell’art. 3 (codice disciplinare) commi 7 e 8
(licenziamento con e senza preavviso).
3. L’ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al
comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del
dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta fermo per tutti gli enti del comparto l’obbligo di sospensione
del lavoratore in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58,
comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d)
ed e), e 59, comma 1, lett. a) limitatamente ai delitti già indicati nell’art.
58 comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.
n. 267 del 2000.
5. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del
2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti,
qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la
sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della
citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art.
4 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono
corrisposti un’indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui
all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione
individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento,
pronunciata con la formula "il fatto non sussiste", "non costituisce illecito
penale" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto, durante il
periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio,
escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio,
agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare
riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 4, comma 8, secondo
periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto
dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque
collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di
carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione
del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare
riattivato e a seguito della condanna penale.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la
sospensione cautelare dal servizio, dipendente dal procedimento penale, è revocata ed il dipendente
è riammesso in
servizio, salvo casi in cui, per reati che comportano l'applicazione delle
sanzioni previste ai commi 7 ed 8 dell'art. 3 (codice disciplinare), l'ente
ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio
alla credibilità dello stesso a causa del discredito che da tale permanenza
potrebbe derivargli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di
opportunità e operatività dell'ente stesso. In tal caso, può essere disposta,
per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposte a
revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito
del procedimento penale.
11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria
della interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari dell’ente sospende il lavoratore
per la durata della stessa.
12. La presente disciplina trova applicazione alla
data di sottoscrizione definitiva del CCNL. Dalla medesima data sono
disapplicate le disposizioni dell'art. 27 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito
dall'art. 27 del CCNL del 22.1.2004.
TITOLO III
IL
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Art. 6
Stipendi tabellari
1. Lo stipendio tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse
categorie, come definito dalla tabella A allegata al CCNL del 9.5.2006, è
incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
tabella A, allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.
2. A seguito della applicazione della disciplina
del comma 1, gli importi annui dello stipendio tabellare delle posizioni
economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie del sistema di
classificazione sono rideterminati nelle misure e nelle decorrenze stabilite
nelle allegate tabelle B e C.
3. Sono confermati:
a) la tredicesima mensilità, secondo la
disciplina dell’art. 5 del CCNL del 9.5.2006;
b) la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
c) gli altri eventuali assegni personali a carattere
continuativo e non riassorbibile, ivi compresi quelli previsti dall'art. 29,
comma 4, del CCNL del 22.1.2004 e dall'art. 9, comma 1, del CCNL del 9.5.2006;
d) indennità di comparto, di cui all'art. 33
del CCNL del 22.1.2004.
Art. 7
Effetti dei nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto,
relativa al biennio 2006-2007, le misure degli incrementi di cui all’art. 7,
comma 1, ed all'allegata tabella A
hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella
tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli
effetti della indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del
preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c. (indennità in caso
di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL dell’1.4.1999 e del CCNL del
14.9.2000, gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del
sistema di classificazione previsti dall’art. 7, comma 1, e nella allegata
tabella A hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di
carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono
un espresso rinvio alle medesime posizioni.
Art. 8
Incrementi delle risorse decentrate
1. Gli enti, relativamente al biennio economico
2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione
decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli
che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e con le corrispondenti previsioni delle
leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma
restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente,
l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.
2. Gli enti locali, a decorrere dal
31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui
all'art. 31,
comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6%
del monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non
superiore al 39%.
3. In aggiunta alle disponibilità derivanti
dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4,
possono incrementare, dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate
di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle
condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari
dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:
a) fino ad un massimo dello 0,3% qualora il
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed
il 32%;
b) fino ad un massimo dello 0,9% qualora il
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.
4. In aggiunta alle disponibilità derivanti
dal comma 2, i comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del
D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora tra spesa del personale ed entrate correnti sia
uguale o inferiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno
2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL
del 22.1.2004 fino ad un massimo dello 0,9% del monte salari dell'anno 2005,
esclusa la quota relativa alla dirigenza.
5. Le Camere di Commercio, qualora il
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a
decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse
decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 con un importo
corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota
relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento le Camere di Commercio
incrementano, con decorrenza dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, le
risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 nel
rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al
monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di
seguito indicati:
a) fino ad un massimo dello 0,3% qualora il
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 34% ed
il 26%;
b) fino ad un massimo dello 0,9% qualora il
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 26%.
6. Le Regioni, qualora il rapporto tra
spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia non
superiore al 35%, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008,
incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del
22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno
2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento le
Regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata
della spesa sanitaria sia uguale o inferiore al 35%, incrementano, con
decorrenza dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di
cui all'art. 31, comma 3, fino ad un massimo dello 0,9% del monte salari
dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
7. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli
indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno
2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL
del 22.1.2004 fino ad un importo massimo corrispondente allo 0,6% del monte
salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel
bilancio sussista la relativa capacità di spesa.
8. Gli incrementi indicati nei commi 2, 3 e 4 non trovano
applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari,
per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato.
9. Le predette risorse sono finalizzate al
miglioramento della produttività dei servizi nonché al riconoscimento e
valorizzazione delle professionalità e del merito, nell'ambito del quadro del
vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del
rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse
decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli
enti relativo all'anno 2007.
Art. 9
Integrazione della disciplina della progressione
economica orizzontale all'interno della categoria
1. Ai fini della progressione economica
orizzontale, secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, il
lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di
permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione
per le procedure selettive per la realizzazione della progressione economica
orizzontale che sono formalmente avviate successivamente alla definitiva
sottoscrizione del presente CCNL.
Art. 10
Clausola di rinvio 1. Le parti,
in considerazione del ritardo con il quale sono state avviate le trattative per
il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, ritenendo
prioritario concludere
in tempi brevi la presente fase negoziale,
si impegnano a disciplinare, in sede di rinnovo contrattuale per il biennio
economico 2008-2009, le seguenti materie:
a) attuazione dei contenuti
dell'Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle Amministrazioni
Pubbliche, sottoscritto in data 6 aprile 2007, (Memorandum sul lavoro pubblico e
la riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche siglato tra il Presidente
del Consiglio dei Ministri, i Ministri per le Riforme e le innovazioni nella
Pubblica Amministrazione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, il
Presidente dell'ANCI, il Presidente dell'UPI, il Presidente dell'UNCEM e le
Organizzazioni Sindacali), per la parte demandata alla
contrattazione collettiva ed in relazione agli istituti da trattare;
b) semplificazione delle
modalità di calcolo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata
integrativa e nuova struttura della retribuzione;
c) risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro;
d) modalità attuative
dell'art. 14 del CCNL del 9.5.2006;
e) sistema di classificazione
professionale, con prioritario e particolare riferimento ai profili indicati
nell'art. 12 del CCNL del 22.1.2004 ed alle alte professionalità;
f) predisposizione del testo
unificato delle vigenti disposizioni contrattuali.
Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti congiuntamente dichiarano che il "monte
salari", espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la
quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori,
si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale,
corrisposte nell'anno di riferimento per i compensi erogati al personale
destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono
quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che
accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non
correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base
di calcolo per la determinazione del "monte salari", oltre che le voci relative
agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i rimborsi spese, le
indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le
attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.
Dichiarazione congiunta n. 2
Con riferimento alla disciplina dell'art. 9, le parti
si danno reciprocamente atto che, ai fini della determinazione del numero minimo
dei mesi utili per partecipare alle procedure di progressione economica
orizzontale, devono essere considerati tutti i mesi di permanenza del lavoratore
nella posizione economica in godimento, ivi compresi quelli maturati
antecedentemente alla sottoscrizione del CCNL.
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in euro da corrispondere per 13 mensilità
|
Categoria |
Dal 1 gennaio 2006 |
Rideterminati
dal
1 febbraio
2007 |
|
|
|
|
|
D6 |
10,00 |
118,50 |
|
D5 |
9,40 |
103,80 |
|
D4 |
8,96 |
103,80 |
|
D3 |
8,56 |
103,80 |
|
D2 |
7,82 |
94,00 |
|
D1 |
7,42 |
94,00 |
|
C5 |
7,69 |
95,00 |
|
C4 |
7,41 |
92,00 |
|
C3 |
7,16 |
92,00 |
|
C2 |
6,95 |
91,00 |
|
C1 |
6,78 |
91,00 |
|
B7 |
6,93 |
92,00 |
|
B6 |
6,74 |
81,40 |
|
B5 |
6,61 |
81,40 |
|
B4 |
6,49 |
81,40 |
|
B3 |
6,38 |
81,40 |
|
B2 |
6,15 |
77,00 |
|
B1 |
6,04 |
77,00 |
|
A5 |
6,18 |
74,00 |
|
A4 |
6,04 |
74,00 |
|
A3 |
5,92 |
74,00 |
|
A2 |
5,80 |
72,00 |
|
A1 |
5,72 |
72,00 |
Tabella
B
Nuovo stipendio tabellare
Valori annui in euro per 12 mensilità cui si
aggiunge la tredicesima mensilità
|
Categoria |
Dal 1 gennaio 2006 |
Dal 1 febbraio
2007
|
|
|
|
|
|
D6 |
26.108,36 |
27.410,32 |
|
D5 |
24.532,05 |
25.664,86 |
|
D4 |
23.393,72 |
24.531,76 |
|
D3 |
22.349,30 |
23.492,14 |
|
D2 |
20.401,69 |
21.435,89 |
|
D1 |
19.359,72 |
20.398,71 |
|
C5 |
20.080,85 |
21.128,52 |
|
C4 |
19.341,84 |
20.356,91 |
|
C3 |
18.691,36 |
19.709,42 |
|
C2 |
18.150,91 |
19.159,46 |
|
C1 |
17.685,06 |
18.695,75 |
|
B7 |
18.094,39 |
19.115,20 |
|
B6 |
17.580,41 |
18.476,38 |
|
B5 |
17.244,07 |
18.141,59 |
|
B4 |
16.930,45 |
17.829,41 |
|
B3 |
16.662,53 |
17.562,72 |
|
B2 |
16.050,20 |
16.900,41 |
|
B1 |
15.761,98 |
16.613,51 |
|
A5 |
16.118,56 |
16.932,45 |
|
A4 |
15.761,33 |
16.576,86 |
|
A3 |
15.460,24 |
16.277,16 |
|
A2 |
15.149,20 |
15.943,55 |
|
A1 |
14.928,81 |
15.724,17 |
Tabella
C
|
D
|
D1
20.398,71
|
D2
21.435,89
|
D3
23.492,14
|
D4
24.531,76
|
D5
25.664,86
|
D6
27.410,32
|
|
|
23.492,14 |
|
C
|
C1
18.695,75
|
C2
19.159,46
|
C3
19.709,42
|
C4
20.356,91
|
C5
21.128,52
|
|
|
|
B
|
B1
16.613,51
|
B2
16.900,41
|
B3
17.562,72
|
B4
17.829,41
|
B5
18.141,59 |
B6
18.476,38 |
B7
19.115,20 |
|
17.562,72 |
|
A
|
A1
15.724,17
|
A2
15.943,55
|
A3
16.277,16
|
A4
16.576,86
|
A5
16.932,45 |
|
|
Differenziali di
stipendio tabellare dal 1 febbraio 2007
Valori annui in euro per 12 mensilità cui si
aggiunge la tredicesima mensilità
|
D
|
D1
|
D2
1.037,18
|
D3
2.056,25
|
D4
1.039,62
|
D5
1.133,10
|
D6
1.745,46
|
|
|
2.056,25 |
|
C
|
C1
|
C2
463,71
|
C3
549,96
|
C4
647,49
|
C5
771,61
|
|
|
|
B
|
B1
|
B2
286,90
|
B3
662,31
|
B4
266,69
|
B5
312,18 |
B6
334,79 |
B7
638,82 |
|
662,31 |
|
A
|
A1
|
A2
219,38
|
A3
333,61
|
A4
299,70
|
A5
355,59 |
|
|
|