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IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL
COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009
INDICE
TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 -
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
TITOLO II -
IL TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Art. 2 -
Stipendi tabellari
Art. 3 -
Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4 -
Incrementi delle risorse decentrate
TITOLO III -
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
CAPO I
Art. 5 -
Principi in materia di compensi per la produttività
Art. 6 -
Monitoraggio e verifiche
Art. 7 -
Clausola di rinvio
Tabella A -
Incrementi mensili dello stipendio tabellare
Tabella B -
Nuovo stipendio tabellare
Tabella C -
Nuovo stipendio tabellare dal 1 gennaio 2009
Dichiarazioni Congiunte
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale - esclusi
i dirigenti – con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da
tutti gli enti del
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali indicati dall'art. 9, comma 1,
del CCNQ sulla
definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell’11 giugno 2007, di
seguito denominati
”Enti”, in servizio alla data dell’1.1.2008 o assunto successivamente.
2. Al personale delle IPAB, ancorché interessato da processi di riforma e
trasformazione, si applica
il CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali sino alla individuazione o
definizione,
previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del
presente contratto, della
nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del
personale.
3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in
conseguenza di
provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi
compresi i
processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il
contratto collettivo
nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla
individuazione o
definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali
firmatarie del presente
CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del
personale.
4. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre
2009 e concerne gli
istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
5. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data
di stipulazione, salvo
specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal
contratto stesso.
L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli Enti interessati con
idonea pubblicità
da parte dell’ARAN.
6. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed
automatico sono
applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione del
contratto di cui al
comma 3.
7. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed
integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del
2001.
8. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore
le disposizioni dei
precedenti CCNL.
TITOLO II
IL TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Art. 2
Stipendi tabellari
1. Lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo
delle diverse categorie,
come definito nella tabella B allegata al CCNL dell’11.4.2008, è incrementato
degli importi
mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A, allegata al
presente contratto, con le
decorrenze ivi previste.
2. A seguito dell’applicazione della disciplina del comma 1, gli importi annui
lordi dello stipendio
tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse
categorie del sistema di
classificazione sono rideterminati nelle misure e nelle decorrenze stabilite
nelle allegate tabelle
B e C.
3. Sono confermati:
a) la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL del
9.5.2006;
b) la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
c) gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non
riassorbibile, ivi compresi
quelli previsti dall’art. 29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004 e dall’art. 9, comma
1, del
CCNL del 9.5.2006;
d) l’indennità di comparto, di cui all’art. 33 del CCNL del 22.1.2004.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di
vacanza
contrattuale, secondo le previsioni dell’art. 2, comma 35, della legge 22
dicembre 2008, n. 203.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a
pensione nel periodo
di vigenza della parte economica del presente contratto, relativa al biennio
2008 - 2009, le
misure degli incrementi di cui all’art. 2, comma 1, ed all’allegata tabella A
hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini
della determinazione
del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine
servizio, dell'indennità
sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del
c.c. (indennità in
caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del
rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL dell'1.4.1999 e del CCNL del
14.9.2000, gli
incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del
sistema di
classificazione previsti nell'art. 2 comma 1, e nella allegata tabella A hanno
effetto, dalle singole
decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui
quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.
Art. 4
Incrementi delle risorse decentrate
1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l’integrazione delle risorse
destinate al finanziamento
della contrattazione decentrata integrativa:
a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento
della spesa di
personale; il rispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie
dettate
specificamente per le Camere di Commercio;
c) l’attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle
attività
dell’amministrazione;
d) l’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.
2) Presso gli Enti Locali, è riconosciuta , a decorrere dal 31.12.2008 ed a
valere per l’anno 2009, la
disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata
integrativa, di natura variabile,
ai sensi dell’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente
sistema di
relazioni sindacali:
a) nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa
alla dirigenza,
qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il
rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti sia non superiore al 38 %;
b) nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai
requisiti di cui al
comma 1, dimostrino il possesso dell’ulteriore requisito del rispetto del Patto
di stabilità
interno anche per l’anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative
in materia, ed il
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.
3) Presso i Comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all’art. 22 del
D.Lgs. n. 267 del
2000, è riconosciuta , a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009,
la disponibilità di
risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura
variabile, ai sensi
dell’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema
di relazioni
sindacali:
a) nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa
alla dirigenza,
qualora i Comuni siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il
rapporto tra spesa
del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38 %;
b) nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora i Comuni, oltre ai
requisiti di cui al
comma 1, dimostrino il possesso dell’ulteriore requisito del rispetto del Patto
di stabilità
interno anche per l’anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative
in materia.
4) Presso le Regioni,
è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la
disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata
integrativa, di natura variabile,
ai sensi dell’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente
sistema di
relazioni sindacali:
a) nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa
alla dirigenza,
qualora le Regioni siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il
rapporto tra spesa
del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia non superiore
al 30%;
b) nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora le Regioni, oltre ai
requisiti di cui al
comma 1, dimostrino il possesso dell’ulteriore requisito del rispetto del Patto
di stabilità
interno anche per l’anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative
in materia.
5) Le Regioni individuano, tra quelli di cui ai precedenti commi 1 e 4, i
criteri che trovano
applicazione per ciascuno dei propri enti strumentali per l’incremento, a
decorrere dal
31.12.2008 e a valere per l’anno 2009, delle risorse di natura variabile, di cui
all’art. 31, comma
3, del CCNL del 22.1.2004.
6) Presso le Camere di Commercio, è riconosciuta , a decorrere dal 31.12.2008 ed
a valere per
l’anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione
decentrata integrativa, di
natura variabile, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel
rispetto del vigente
sistema di relazioni sindacali:
a) nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa
alla dirigenza,
qualora le Camere di Commercio siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1
ed il
rapporto tra il proprio indice di equilibrio economico-finanziario e l’indice
generale medio
di sistema di cui alla legge finanziaria per il 2008 non sia superiore al 10% e,
comunque,
inferiore a 40;
b) nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora le Camere di
Commercio, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, presentino un indicatore di equilibrio economico -
finanziario:
1) non superiore a 38, per le Camere di Commercio con un numero di imprese
attive iscritte
al Registro delle imprese inferiore a 40.000;
2) non superiore a 34, per le Camere di Commercio con un numero di imprese
attive iscritte
al Registro delle imprese superiore a 40.000 ed inferiore a 80.000;
3) non superiore a 30, per le Camere di Commercio con un numero di imprese
attive iscritte
al Registro delle imprese superiore a 80.000.
7. Presso gli altri Enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi
precedenti, è riconosciuta,
a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la disponibilità di
risorse aggiuntive per
la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile ai sensi dell’art. 31,
comma 3, del
CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, nel
limite dello 1%
del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
qualora gli Enti siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, ove applicabili, e nel bilancio
sussista la relativa
capacità di spesa.
8. Gli incrementi indicati nei commi 2, 3 e 4, non trovano applicazione presso
gli Enti Locali
dissestati o strutturalmente
deficitari,
per i quali non sia intervenuta, ai sensi di legge,
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
9. Le predette risorse aggiuntive sono finalizzate all’incentivazione della
qualità, della produttività
e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di
compensi
strettamente collegati all’effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo
dei servizi nonché al
riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro
del vigente
sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del rapporto
richiesto dai commi
precedenti per l’incremento delle risorse decentrate è effettuata con
riferimento ai dati del
bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 2007 e con riferimento anche
all’anno 2008, solo
per le ipotesi di eventuale incremento delle stesse nel limite dell’1,5%.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
CAPO I
Art. 5
Principi in materia di compensi per la produttività
1. Le parti confermano la disciplina dei compensi per produttività dettata
dall’art. 37 del CCNL del
22.1.2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con
particolare riferimento
alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla
conseguente necessità di
valutare l’apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi. In caso
di assenza, l’apporto
individuale del dipendente è valutato in relazione all’attività di servizio
svolta ed ai risultati
conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua
effettiva
partecipazione ai progetti e programmi di produttività.
Art . 6
Monitoraggio e verifiche
1. L’ANCI, l’UPI e l’UNIONCAMERE, attraverso le proprie articolazioni
territoriali, e le Regioni
assumono l’iniziativa per l’avvio, a livello regionale, di forme di monitoraggio
del lavoro
precario presso gli enti del Comparto e di successivo confronto e verifica con
le OO.SS. al fine
di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo –
contrattuali, le problematiche
connesse a tale fenomeno ed ai processi di stabilizzazione, anche con
riferimento alla scadenza
dei contratti a termine. Tale confronto deve concludersi entro il termine di 45
giorni dalla data di
definitiva sottoscrizione del presente CCNL.
2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere attivati anche specifici
confronti a livello
locale.
Art. 7
Clausola di rinvio
1. Le parti, in considerazione del ritardo con il quale sono state avviate le
trattative per il CCNL
relativo al biennio economico 2008-2009, ritenendo prioritario concludere in
tempi brevi la
presente fase negoziale, si impegnano ad affrontare, in occasione del prossimo
rinnovo
contrattuale, le problematiche connesse all’eventuale revisione dei profili
normativi dell’attuale
regolamentazione del rapporto di lavoro e, in particolare, le seguenti materie:
a) semplificazione delle modalità di calcolo delle risorse destinate alla
contrattazione
decentrata integrativa e nuova struttura della retribuzione;
b) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
c) modalità attuative dell’art. 14 del CCNL del 9.5.2006;
d) sistema di classificazione professionale, con prioritario e particolare
riferimento ai profili
indicati nell’art. 12 del CCNL del 22.1.2004 ed alle alte professionalità;
e) modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse
accantonate in applicazione
dell’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, ove le stesse non siano già state
impiegate
per il finanziamento dell’istituzione delle alte professionalità;
f) i profili di specifico interesse delle Regioni, non trattati nel presente
CCNL;
g) le problematiche connesse alla disciplina del turno;
h) adattamento della disciplina contrattuale in materia di nuove tipologie di
rapporto di lavoro
alle riforme legislative intervenute in materia;
i) predisposizione del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali.
Tabella A
Incrementi mensili dello stipendio tabellare
Valori in euro da corrispondere per 13 mensilità
|
Categoria |
Dal 1 aprile 2008 |
Rideterminati
dal
1 luglio
2008 |
Rideterminati
dal
1 gennaio
2009 |
|
|
|
|
|
|
D6 |
11,65 |
19,42 |
77,70 |
|
D5 |
10,91 |
18,18 |
70,50 |
|
D4 |
10,43 |
17,38 |
70,50 |
|
D3 |
9,98 |
16,64 |
70,50 |
|
D2 |
9,11 |
15,18 |
64,00 |
|
D1 |
8,67 |
14,45 |
64,00 |
|
C5 |
8,98 |
14,97 |
64,40 |
|
C4 |
8,65 |
14,42 |
63,60 |
|
C3 |
8,38 |
13,96 |
63,60 |
|
C2 |
8,14 |
13,57 |
63,20 |
|
C1 |
7,95 |
13,24 |
63,20 |
|
B7 |
8,12 |
13,54 |
63,60 |
|
B6 |
7,85 |
13,09 |
55,60 |
|
B5 |
7,71 |
12,85 |
55,60 |
|
B4 |
7,58 |
12,63 |
55,60 |
|
B3 |
7,46 |
12,44 |
55,60 |
|
B2 |
7,18 |
11,97 |
52,60 |
|
B1 |
7,06 |
11,77 |
52,60 |
|
A5 |
7,20 |
11,99 |
50,60 |
|
A4 |
7,05 |
11,74 |
50,60 |
|
A3 |
6,92 |
11,53 |
50,60 |
|
A2 |
6,78 |
11,29 |
49,20 |
|
A1 |
6,68 |
11,14 |
49,20 |
Tabella B
Nuovo stipendio tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
|
Categoria |
Dal 1 aprile 2008 |
1 luglio 2008 |
1 gennaio
2009 |
|
|
|
|
|
|
D6 |
27.550,12 |
27.643,36 |
28.342,72 |
|
D5 |
25.795,78 |
25.883,02 |
26.510,86 |
|
D4 |
24.656,92 |
24.740,32 |
25.377,76 |
|
D3 |
23.611,90 |
23.691,82 |
24.338,14 |
|
D2 |
21.545,21 |
21.618,05 |
22.203,89 |
|
D1 |
20.502,75 |
20.572,11 |
21.166,71 |
|
C5 |
21.236,28 |
21.308,16 |
21.901,32 |
|
C4 |
20.460,71 |
20.529,95 |
21.120,11 |
|
C3 |
19.809,98 |
19.876,94 |
20.472,62 |
|
C2 |
19.257,14 |
19.322,30 |
19.917,86 |
|
C1 |
18.791,15 |
18.854,63 |
19.454,15 |
|
B7 |
19.212,64 |
19.277,68 |
19.878,40 |
|
B6 |
18.570,58 |
18.633,46 |
19.143,58 |
|
B5 |
18.234,11 |
18.295,79 |
18.808,79 |
|
B4 |
17.920,37 |
17.980,97 |
18.496,61 |
|
B3 |
17.652,24 |
17.712,00 |
18.229,92 |
|
B2 |
16.986,57 |
17.044,05 |
17.531,61 |
|
B1 |
16.698,23 |
16.754,75 |
17.244,71 |
|
A5 |
17.018,85 |
17.076,33 |
17.539,65 |
|
A4 |
16.661,46 |
16.717,74 |
17.184,06 |
|
A3 |
16.360,20 |
16.415,52 |
16.884,36 |
|
A2 |
16.024,91 |
16.079,03 |
16.533,95 |
|
A1 |
15.804,33 |
15.857,85 |
16.314,57 |
Tabella C
Nuovo stipendio tabellare dal 1 gennaio 2009
Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
|
D
|
D1
21.166,71
|
D2
22.203,89
|
D3
24.338,14
|
D4
25.377,76
|
D5
26.510,86
|
D6
28.342,72
|
|
|
24.338,14 |
|
C
|
C1
19.917,86
|
C2
19.454,15
|
C3
20.472,62
|
C4
21.120,11
|
C5
21.901,32
|
|
|
|
B
|
B1
17.244,71
|
B2
17.531,61
|
B3
18.229,92
|
B4
18.496,61
|
B5
18.808,79 |
B6
19.143,58
|
B7
19.878,40 |
|
18.229,92 |
|
A
|
A1
16.314,57
|
A2
16.533,95
|
A3
16.884,36
|
A4
17.184,06
|
A5
17.539,65 |
|
|
Differenziali di stipendio tabellare dal 1 gennaio 2009
Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
|
D
|
D1
|
D2
1.037,18
|
D3
2.134,25
|
D4
1.039,62
|
D5
1.133,10
|
D6
1.831,86
|
|
|
2.134,25 |
|
C
|
C1
|
C2
463,71
|
C3
554,76
|
C4
647,49
|
C5
781,21
|
|
|
|
B
|
B1
|
B2
286,90
|
B3
698,31
|
B4
266,69
|
B5
312,18 |
B6
334,79
|
B7
734,82 |
|
698,31 |
|
A
|
A1
|
A2
219,38
|
A3
350,41
|
A4
299,70
|
A5
355,59 |
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Con riferimento alla disciplina dell’art. 2, comma 1, le parti concordano nel
ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle
singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto
all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di
accesso dall’esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è
anch’esso a carico dei bilanci degli enti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti si danno atto che i principi ribaditi nell’art. 5 sono funzionali
all’applicazione dell’art. 71, comma 5, del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, e sono
applicati, in relazione all’erogazione dei soli compensi per produttività, anche con riferimento alle
sotto indicate fattispecie di assenza:
1) permessi retribuiti per donatori di midollo osseo di cui all’art. 5 della L.
6.3.2001 n. 52;
2) assenze per attività di volontariato di cui all’art. 9 del D.P.R. 8.2.2001 n.
194;
3) permessi di cui alla L. 104/1992;
4) congedi di maternità e parentali di cui al D.Lgs. n. 151/2001;
5) permessi di cui all’art. 21, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 con riguardo in
particolare alle ipotesi di fruizione per screening o prevenzione oncologica.
Le parti si danno altresì atto che in materia di trattamento economico nei casi
di assenza per malattia, di cui all’art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito nella
legge n. 133/2008, ai fini di una corretta applicazione si potrà fare riferimento alle circolari e note
interpretative nel frattempo emanate.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3
In relazione alle previsioni dell’art. 6, le parti si danno reciprocamente atto
che, alla loro scadenza, i contratti a termine attualmente in essere possono essere prorogati o rinnovati
nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale.
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