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Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale
del Comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali
1998
- 2001
INDICE
PARTE PRIMA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 -
Campo di applicazione
Art. 2 -
Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II -
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
Art. 3 -
Obiettivi e strumenti
Art. 4 -
Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente
Art. 5 -
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
contratto collettivo decentrato integrativo
Art. 6 -
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
Art. 7 -
Informazione
Art. 8 -
Concertazione
CAPO II -
I soggetti sindacali
Art. 9 -
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
Art. 10 -
Composizione delle delegazioni
CAPO III -
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 11 -
Clausole di raffreddamento
PARTE SECONDA
TITOLO IV -
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 12 -
Incrementi tabellari
Art. 13 -
Effetti dei nuovi stipendi
Art. 14 -
Lavoro straordinario
Art. 15 -
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 16 -
Norme programmatiche
Art. 17 -
Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività
Art. 18 -
Collegamento tra produttività ed incentivi
Art. 19 -
Finanziamento degli oneri di prima attuazione
Art. 20 -
Disposizioni particolari per il personale incaricato delle funzioni
dell’area delle posizioni organizzative
Art. 21 -
Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale
sul trattamento economico
TITOLO V
Art. 22 -
Riduzione di orario
Art. 23 -
Sviluppo delle attività formative
TITOLO VII -
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 24 -
Norma di rinvio
Art. 25 -
Monitoraggio e verifiche
Art. 26 -
Disposizioni transitorie e particolari
Art. 27 -
Norma di collegamento alla legislazione regionale
Art. 28 -
Disapplicazioni
TABELLA A
TABELLA B -
CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE dal 01.11.1998
TABELLA C -
CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE DAL 01.07.1999
TABELLA B bis -
Tavola esemplificativa del trattamento economico complessivo
delle posizioni economiche al 1.11.1998
TABELLA C bis -
Tavola esemplificativa del trattamento economico complessivo
delle posizioni economiche al 1.7.1999
Dichiarazioni congiunte
Dichiarazione a verbale
PARTE
PRIMA
TITOLO
I
Disposizioni
generali
CAPO I
ART.
1
Campo
di applicazione
1.
Il presente CCNL. si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale,
dipendente dagli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali di cui
all’accordo quadro del 2 giugno 1998, dal Comune di Campione d’Italia, dalle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che svolgono
prevalente attività assistenziale individuate dalle Regioni nonché ai
dipendenti degli enti locali in servizio presso le case da gioco.
2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29 come modificato, integrato o sostituito dai Decreti Legislativi 4 novembre
1997, n. 396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, sono riportati come
D.Lgs. n. 29 del 1993.
ART.
2
Durata,
decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto
1.
Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 – 31
dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al
31 dicembre 1999 per la parte economica.
2.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4.
Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5.
Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per
il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le
scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993. Per le
modalità di erogazione di detta indennità, l’A.RA.N stipula apposito accordo
ai sensi degli artt. 51 e 52, commi 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dal citato accordo del 23.7.1993.
Titolo
II
RELAZIONI
SINDACALI
CAPO I
ART.
3
Obiettivi
e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e
responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con
l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere
elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con
l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale del personale.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema di relazioni
sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva decentrata integrativa
sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) contrattazione decentrata integrativa a livello
territoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina degli
artt. 5 e 6; interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la
disciplina dell’art. 13 del CCNL del 6.7.1995;
d) concertazione ed informazione.
ART.
4
Contrattazione
collettiva decentrata integrativa a livello di ente
1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato
integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 15 nel rispetto della
disciplina, stabilita dall’art. 17.
2.
In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate
le seguenti materie:
a) i criteri per la ripartizione e
destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15, per le
finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo
stesso articolo 17;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di
incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento
della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri
generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di
valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità
di cui all’art. 17, comma 2, lett. a);
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure
per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità
previste nell’art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
d) i programmi annuali e pluriennali delle attività
di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per
adeguarlo ai processi di innovazione;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia
e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla
prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l’attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili;
f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e
alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli
assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) le pari opportunità, per le finalità e con le
procedure indicate dall’art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le
finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
h) i criteri delle forme di incentivazione delle
specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse
indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k);
i) le modalità e le verifiche per l’attuazione
della riduzione d’orario di cui all’art. 22;
l) le modalità di gestione delle eccedenze di
personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell’art. 35
del D.Lgs. 29/93;
m) criteri generali per le politiche dell’orario di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le
materie previste dall’art. 16, comma 1, del CCNL stipulato in data 25.2.1999:
4. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall’art.3, comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio
delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un
massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di
cui al comma 2, lett. d), e) , f) ed m).
5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in
contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare
oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto
dall’art. 15, comma 5, e dall’art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
ART.
5
Tempi
e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
contratto
collettivo decentrato integrativo
1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e
si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da
trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste
dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche
periodiche. L’utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione
decentrata integrativa con cadenza annuale.
2. L’ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata
alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla
data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione
sindacale di cui all'art. 10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta
giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal
collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei
di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, l’ipotesi di
contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante
è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione
illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo
di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite
clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.
Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti collettivi decentrati integrativi.
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all’A.RA.N, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio.
6.
I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 6.7.1995
conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun ente del
contratto collettivo decentrato integrativo di cui al presente articolo.
ART.
6
Contrattazione
collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel caso di enti di
minori dimensioni demografiche, nonché le IPAB prive di dirigenza, può
svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli d’intesa fra le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e l’ANCI e l’UNCEM,
da definirsi in sede regionale o provinciale oppure di comunità montane o di
consorzi ed unioni di comuni, ovvero con riferimento diretto a più enti locali.
A tali protocolli possono aderire gli enti interessati e i relativi soggetti
sindacali.
2. I protocolli devono precisare:
- la composizione della delegazione trattante di
parte pubblica;
- la composizione della delegazione sindacale;
- la procedura per l’autorizzazione alla
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso
il controllo sulle compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con i
vincoli di cui all’art. 5.
3. Gli Enti che aderiscono ai protocolli definiscono con apposita intesa,
secondo i rispettivi ordinamenti, le modalità per la formulazione degli atti di
indirizzo.
ART.
7
Informazione
1.
L’ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di
cui all’art. 10, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere
finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici
e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL
prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa,
l’informazione deve essere preventiva.
3. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di
ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in
presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e
dei servizi; iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali
processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche
conto di quanto stabilito dall’art. 11, comma 5, del CCNL quadro per la
definizione dei comparti di contrattazione del 2 giugno 1998. Nei casi di cui
all’art. 19 del D.Lgs. 626/94 è prevista la consultazione del rappresentante
della sicurezza. La consultazione è altresì effettuata nelle materie in cui
essa è prevista dal D.Lgs. 29/93.
ART.
8
Concertazione
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, ricevuta
l'informazione, ai sensi dell'art. 7, può attivare, mediante richiesta scritta,
la concertazione. La concertazione si effettua per le materie previste dall’art. 16,
comma 2, del CCNL. stipulato il ......... e per le seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di servizio;
b) calendari delle attività delle istituzioni
scolastiche e degli asili nido;
c) criteri per il passaggio dei dipendenti per
effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti
trasferimenti di funzioni e personale;
d) andamento dei processi occupazionali;
e) criteri generali per la mobilità interna.
f) definizione dei criteri per la determinazione dei
carichi di lavoro, limitatamente alle amministrazioni che ancora vi siano tenute
ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 29/1993.
2.
La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il
quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la
concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza e trasparenza.
3.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla
data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
CAPO
II
I
soggetti sindacali
ART.
9
Soggetti
sindacali nei luoghi di lavoro
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.)
elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) gli organismi di tipo associativo delle
associazioni sindacali rappresentative previste dall’art. 10, comma 2, dell’accordo
collettivo indicato nella lettera a).
2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi
compresi quelli previsti dall’art. 10, comma 3, del CCNL quadro sulle modalità
di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7
agosto 1998, sono quelli previsti dall’art. 10, comma 1, del medesimo accordo.
ART.
10
Composizione
delle delegazioni
1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 6, ciascun ente individua i dirigenti -
o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della
delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle R.S.U;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa
decentrata, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO
III
Procedure
di raffreddamento dei conflitti
ART.
11
Clausole
di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla
prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla
contrattazione decentrata le parti, qualora non vengano interrotte le
trattative, non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
PARTE
SECONDA
TITOLO
IV
TRATTAMENTO
ECONOMICO
ART.
12
Incrementi
tabellari
1.
Gli stipendi tabellari derivanti dalla applicazione dell’art. 1 del
CCNL del 16.7.1996 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nella allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
2.
A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i
valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni iniziali e di sviluppo
del nuovo sistema di classificazione di cui al CCNL del ........, sono
rideterminati secondo le indicazioni delle allegate tabelle B e C e con le
decorrenze ivi previste.
3.
Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio
alla data di stipulazione del presente contratto.
ART.
13
Effetti
dei nuovi stipendi
1.
Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con
diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente
contratto 1998-1999, gli incrementi di cui all’art. 12 hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini
della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti della
indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso,
nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2.
Salvo diversa espressa previsione del CCNL. del 6.7.1995, gli incrementi
dello stipendio tabellare previsti dall’art. 12 hanno effetto, dalle singole
decorrenze, su tutti sugli istituti di carattere economico per la cui
quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo
stipendio tabellare annuo.
3.
Al personale della ex ottava qualifica che ne abbia già beneficiato, è
conservato, negli attuali importi, nell’ambito della retribuzione individuale
di anzianità, il compenso riconosciuto dall’art. 69, comma 1, del DPR n.
268/1997.
ART.
14
Lavoro
straordinario
1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro
straordinario gli enti possono utilizzare, dall’anno 1999, risorse finanziarie
in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1998, al fondo di cui
all’art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua
dopo l’applicazione dell’art. 15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le
risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale
applicazione delle regole contenute nell’art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL
del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad
incrementare le disponibilità dell’art. 15.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le
disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla
tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché
alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.
3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all’anno, per
valutare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro
straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una
progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di
razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono
nelle risorse indicate nell’art. 15, in sede di contrattazione decentrata
integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di
classificazione del personale.
4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al
pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte
nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime
prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall’applicazione
del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 con
prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione
del personale.
5. E’ consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od
Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per
il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le
prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di
fuori dell’orario ordinario di lavoro.
ART.
15
Risorse
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1.
Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate
alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto
previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del ….., nonché a
sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e
l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
a.
gli importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, lettere b), c), d)
ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti
per l’anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale,
comprensivi anche delle eventuali economie previste dall’art. 1, comma 57 e
seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla
lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex
qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell’area delle
posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti
interessati;
b.
le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al trattamento
economico accessorio ai sensi dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art.
3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di
bilancio dei singoli enti;
c.
gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio
nell’anno 1998 secondo la disciplina dell’art. 32 del CCNL. del 6.7.1995 e
dell’art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell’anno
precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del
personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;
d.
le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997;
e.
le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e
seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;
f.
i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2,
comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
g. l’insieme delle risorse già destinate,
per l’anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale
in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del
16.7.1996;
h.
dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L.
1.500.000 di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
i.
da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione
stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad
un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa
dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all’art. 17, comma
2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni;
sono fatti salvi gli accordi di miglior favore esistenti;
j.
un importo dello 0,52% del monte salari dell’anno 1997, esclusa
la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all’incremento, in misura
pari ai tassi programmati d’inflazione, del trattamento economico accessorio
con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno successivo;
k.
le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi
secondo la disciplina dell’art. 17
l.
le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale
trasferito agli enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di
decentramento e delega di funzioni.
m.
gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina
dello straordinario di cui all’art. 14.
n.
per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un
importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell’art. 31,
comma 5, del CCNL del 6.7.1995.
2.
In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente
sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità
dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di
cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base
annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla
dirigenza.
3.
La disciplina prevista dal comma 1, lettere b), c) e dal comma 2, non
trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di
dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di
legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
4.
Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono
essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei
servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive
disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente
destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività
e di qualità.
5.
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un
aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte
attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie
disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni
organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei
fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità
delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento
economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne
individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.
ART.
16
Norme
programmatiche
1.
A decorrere dall’ 1 giugno 1999, le risorse finanziarie destinate alla
contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere integrate dagli
enti nell’ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi
di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti,
desunti dal bilancio, individuati in un’apposita intesa che le parti del
presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30 aprile 1999; a tal fine l’ARAN
convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il
mese successivo alla data della sua stipulazione.
2.
Salvo diversa disciplina eventualmente definita tra le parti stipulanti
il presente CCNL, ai sensi dell’art. 14, comma 2, ultimo periodo del CCNL del
............, a decorrere dall’1.1.2001, il costo medio ponderato del
personale collocato in ciascun percorso economico di sviluppo non può superare
il valore medio del percorso dello stesso.
ART.
17
Utilizzo
delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e
per la produttività
1.
Le risorse di cui all’art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e
significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti
e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la
realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali
e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo
quali-quantitativo dei risultati.
2.
In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art.
15 sono utilizzate per:
a.
erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al
merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in
modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di
valutazione di cui all’art. 6 del CCNL del ...........;
b.
costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi
collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell’art.
5 del CCNL del .....; l’ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle
risorse di cui all’art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata;
in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto
di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione
economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio.
c.
costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e
risultato secondo la disciplina dell’art. 10 del CCNL del ......., con
esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all’art. 11
dello stesso CCNL; ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle
risorse di cui all’art. 15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni
organizzative di cui all’art. 8 del ripetuto CCNL del ......... e ne
definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla
dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli enti destinatari delle
disposizioni richiamate nell’art. 11 del CCNL del ........,resta fermo quanto
previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli
oneri.
d.
il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio
valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina
prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34,comma 1, lett. f) g) ed h)
del DPR 268/1987, dall’art. 28 del DPR 347/1983, dall’art. 49 del DPR
333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;
e.
compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni
particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C;
f.
compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi
applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 11, comma 3, del CCNL del…..;
compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della
categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni
organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del
........ in misura non superiore a £. 3.000.000 lordi annui per le Regioni e
2.000.000 per gli altri Enti ; sino alla stipulazione del
contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt. 35 e
36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell’art. 2, comma 3, secondo periodo, del
CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le
modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione
dei compensi previsti dalla presente lettera.
g.
incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla
utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k).
h. incentivare, limitatamente alle Camere di
commercio, il personale coinvolto nella realizzazione di specifici progetti
finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività, utilizzando le
risorse di cui all’art. 15, comma 1, lett. n), destinate in via esclusiva a
tali finalità.
3.
Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate della somma
necessaria al pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista dall’art.
37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica
ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del presente contratto e che
non sia investito di un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell’art.
9 del CCNL del .... Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di
posizione eventualmente attribuita ai sensi dell’art. 10 del medesimo CCNL del
........
4.
Le risorse del fondo di cui al comma 2 lett. b) sono destinate al
pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato in tutte
le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle
conseguite ai sensi dell’ art. 7, comma 2 del CCNL del ......
5.
Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità
del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse
dell’anno successivo.
6. Gli istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti non
modificate e fino all’attuazione della disciplina dell’art. 24, comma 2,
lettera c) del presente CCNL, restano disciplinati dalle disposizioni in
vigore; l’utilizzo delle risorse dei fondi previsti dal comma 2, lettere b) e
c) avviene sulla base del modulo di relazioni sindacali di cui all’art. 16,
commi 1 e 2, del CCNL. del ….
7. Al fine di incentivare i processi di mobilità previsti dall’art. 44
della legge n. 449/97 e dall’art. 34 del D.Lgs. n. 29/93 nonché quelli correlati
al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema delle autonomie locali, gli
enti possono prevedere la erogazione di specifici compensi una tantum al
personale interessato dagli stessi, in misura non superiore a sei
mensilità di retribuzione calcolata con le modalità dell’indennità
sostitutiva del preavviso, nei limiti delle effettive capacità di bilancio e,
per le Regioni, anche attraverso l’utilizzo delle risorse correlate alla
disciplina dell’art. 22, comma 2, del DPR 333/90.
ART.
18
Collegamento
tra produttività ed incentivi
1.
La attribuzione dei compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) ed h)
è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di
miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in
unica soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di ente, dopo
la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o
parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati
secondo la disciplina del D.Lgs, n. 29/1993 e successive modificazioni ed
integrazioni.
ART. 19
Finanziamento
degli oneri di prima attuazione
1. Agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsto dall’art.
7, commi 3 e 4 e dall’art. 12, comma 4, del CCNL del…..…, si fa fronte
mediante utilizzo parziale delle risorse dei singoli enti indicate nell’art.
2, comma 2 del CCNL. del 16.7.1996. Le disponibilità dei fondi destinati al
trattamento economico accessorio per l’anno 1998 e successivi sono ridotte in
misura proporzionale.
2. Agli oneri derivanti dal pagamento delle prime tre mensilità degli
incrementi tabellari previsti dall’art. 12, comma 1, del presente contratto,
con decorrenza dall’1.7.1999, si fa fronte con le risorse finanziarie che i
bilanci dei singoli enti hanno già destinato alle spese per il trattamento
economico del personale per l’anno 1999, secondo la programmazione triennale
dei fabbisogni, e senza necessità di ulteriori integrazioni.
ART.
20
Disposizioni
particolari per il personale incaricato delle funzioni
dell’area
delle posizioni organizzative
1. La disciplina dell’art. 18 della legge 109/1994 e dell’art. 69, comma
2, del DPR 268/1987, trova applicazione anche nei confronti del personale
incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative ai
sensi dell’art. 9 del CCNL. del ……………
2. Nelle IPAB che risultino privi di posizioni di categoria D, la disciplina
degli artt. 8, 9 e 10 si applica ai dipendenti classificati nella categoria C.
In tal caso il valore economico della retribuzione di posizione può variare da
un minimo di 6.000.000 ad un massimo di 15.000.000 e comunque nei limiti delle
risorse del fondo previsto dall’art. 17, comma 2 lett. c).
ART.
21
Disapplicazione
di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale
sul
trattamento economico
1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del
D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni
legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito
trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal
presente CCNL., i più elevati compensi, assimilabili al trattamento
fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente
percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti
dall’art. 12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché
quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento
economico accessorio, incrementano le risorse dell’art. 15 destinate alla
produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la
disciplina dell’art. 17.
3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei
confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di
bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con
riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall’art. 16, comma
3 della legge 253/1990 ed in godimento all’atto dell’inquadramento.
TITOLO V
ART.
22
Riduzione
di orario
3.
Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o
secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’art. 17, comma 4,
lett. b) e c), del CCNL del 6.7.1995, finalizzati al miglioramento dell’efficienza
e dell’efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all’ampliamento
dei servizi all’utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario
fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione
del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del
lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
4.
I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione, nell’ambito
delle competenze loro attribuite dall’art. 20 del D.Lgs. 29/93, verificano
che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni assunti ai sensi
del comma 1, segnalando eventuali situazioni di scostamento.
2.
La articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo quanto
previsto dal CCNL del 6.7.1995 è determinata dagli enti previo espletamento
delle procedure di contrattazione di cui all’art. 4.
3.
Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo
alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia.
ART.
23
Sviluppo
delle attività formative
1. Le parti concordano nel ritenere che per la realizzazione dei processi di
trasformazione degli apparati pubblici occorre una efficace politica di sviluppo
delle risorse umane, rivolta anche al personale in distacco o aspettativa
sindacale, che può realizzarsi, tra l’altro, mediante la rivalutazione del
ruolo della formazione che costituisce una leva strategica per l’evoluzione
professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi
prioritari del cambiamento. L’accrescimento e l’aggiornamento professionale
vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante
adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura
gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità
innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità ed
infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, le parti
convengono sulla esigenza di favorire, attraverso la contrattazione collettiva
decentrata integrativa, un significativo incremento dei finanziamenti già
esistenti da destinare alla formazione, nel rispetto delle effettive capacità
di bilancio, anche mediante l’ottimizzazione delle risorse dell’Unione
europea ed il vincolo di reinvestimento di una quota delle risorse rese
disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione. In
conformità a quanto previsto dal Protocollo d’intesa sul lavoro pubblico del
12 marzo 1997, nel quadriennio 1998-2001, si perverrà alla destinazione alle
finalità previste dal presente articolo di una quota pari almeno all’1% della
spesa complessiva del personale. Le somme destinate alla formazione e non spese
nell’esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio
successivo per le medesime finalità.
3. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, una quota
delle risorse di cui al comma 2 può essere destinata alle finalità previste
dall’art. 35 bis, comma 5, del D.Lgs. 29/93.
4. Gli enti di minori dimensioni demografiche appartenenti agli ambiti
territoriali definiti ai sensi dell’art. 6 possono associarsi per realizzare
iniziative formative di comune interesse.
TITOLO
VII
NORME
FINALI E TRANSITORIE
ART.
24
Norma
di rinvio
1. Le parti si impegnano a negoziare, a partire dal mese successivo alla data
di stipulazione del presente CCNL ed entro il 30 aprile 1999, la
regolamentazione delle procedure di conciliazione in sede sindacale nonché
quelle di arbitrato relative alle controversie individuali di lavoro.
2. Le parti si impegnano altresì a negoziare, a partire dal mese successivo
alla data di stipulazione del presente CCNL ed entro il 30 aprile 1999, la
regolamentazione dei seguenti istituti:
a. forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 36, comma 7
del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 4
della legge 191/98, in coerenza con i principi desumibili dalla disciplina
legislativa e contrattuale vigente nel lavoro privato.
b.
il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare con
particolare riferimento ai seguenti aspetti:
-
l’integrale
rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 124/1993, dalla L. 335/95, dalla l.
449/97 e loro successive modificazioni ed integrazioni in favore del
personale assunto dall’1.1.1996 nonché di quello che abbia optato per l’applicazione
della stessa disciplina;
-
la trasformazione dell’indennità premio di
fine servizio in TFR; le trattenute attualmente operate ai lavoratori ai
fini dell’indennità premio di fine servizio; la quota del TFR da
destinare alla previdenza integrativa; la possibilità di erogare
anticipazioni sul TFR;
-
modalità di finanziamento della previdenza
complementare;
c.
turni, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno
festivo, reperibilità ed altri istituti aventi riflesso sul trattamento
economico accessorio, ivi compreso quello del personale educativo degli asili
nido;
d.
nell’assoluto rispetto della quantità dei servizi erogati e senza
aggravi di costo, l’orario:
- del personale docente delle scuole materne; del
personale docente, di sostegno e per attività integrative delle scuole di ogni
ordine e grado;
- del personale educativo degli asili nido;
- dei docenti della formazione professionale
dipendenti dagli enti del comparto;
e.
le problematiche del personale dell’area di vigilanza addetto a compiti
di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo collocato nella ex
VI qualifica funzionale anteriormente alla vigenza del DPR 268/87 ovvero anche
successivamente, a seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle
specifiche funzioni gerarchiche, fermo restando quanto previsto nell’art. 7,
comma 5, del CCNL del ........;
f.
il completamento della disciplina delle mansioni superiori prevista dall’art.
56 del D.Lgs. n. 29/93, per la parte demandata alla contrattazione;
g.
il trattamento economico del personale in distacco sindacale
2. Le parti si impegnano a ridefinire entro il 30.4.1999 la regolamentazione
di tutti gli altri istituti attinenti agli aspetti economici e normativi del
rapporto di lavoro per i quali si applica, in via transitoria, l’art. 26.
ART.
25
Monitoraggio
e verifiche
1.
Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del
lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione
alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse,
Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati
relativi alle predette materie - che l’ente è tenuto a fornire - e di
formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari
opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell'art. 9 del CCNL del
6.7.1995, svolgono i compiti previsti dal presente comma.
2.
La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni
negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza
femminile.
3. Le Regioni, l’ANCI, l’UPI, l’UNIONCAMERE, l’UNCEM, le IPAB e le
organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione di un Osservatorio,
con le finalità di cui al comma 1, in materia di mobilità relativa a
trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di
riorganizzazione o di dissesto finanziario nonché sui processi di formazione e
aggiornamento professionale nonché sull’andamento della contrattazione e
delle controversie individuali.
ART.
26
Disposizioni
transitorie e particolari
1. In via transitoria e fino alla completa attuazione di quanto previsto nell’art. 24,
la regolamentazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 29/93 degli
istituti e delle materie non disciplinati dai contratti collettivi vigenti nel
comparto, stipulati ai sensi dello stesso decreto legislativo, è quella
contenuta nelle previgenti disposizioni di legge o degli accordi recepiti in
decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 93/1983.
2. Fino all’attuazione di quanto previsto dall’art. 24, resta confermata
la disciplina delle indennità previste dal commi 1, lett. b), c), d) ed e), 2 e
3 dell’art. 37 nonché dagli artt. 44 e 46 del CCNL del 6.7.1995.
3. Il personale degli enti del comparto, assegnato alle segreterie della
Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali e
della Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 28.8.1997 n. 281,
conserva la titolarità a fruire integralmente della disciplina sul trattamento
economico fondamentale ed accessorio vigente per tutto il personale di pari
categoria, ivi compresa quella definita in sede di contrattazione decentrata
integrativa, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza anche per
le quote relative al lavoro straordinario ed al trattamento di missione.
4. Nella stipulazione dei contratti individuali gli enti non possono inserire
clausole peggiorative delle disposizioni dei CCNL o in contrasto con norme di
legge.
ART.
27
Norma di collegamento alla legislazione
regionale
1.
I richiami alle disposizioni dei Decreti del Presidente della Repubblica
di recepimento degli accordi nazionali per il personale degli enti locali sono
riferiti anche alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali di
recepimento dei medesimi accordi.
ART.
28
Disapplicazioni
1.
Dalla data di stipulazione del presente CCNL e del CCNL sulla revisione
del sistema di classificazione del personale stipulato in data ......... sono
inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme
previgenti con essi incompatibili in relazione ai soggetti ed alle materie dalle
stesse contemplate e, in particolare, le seguenti disposizioni:
-
artt.
22, comma 1, 33, escluso comma 5, 34, 35 e 36 del DPR 333/90; tabelle
1, 2 e 3 allegate al DPR 333/90;
-
artt. 10, 21,
escluso comma 4, 57, 58, 59, 62,comma 1, 69, comma 1, 71 e 73 del DPR
268/87;
-
allegato A al
DPR 347/83 ed al DPR 665/84;
-
art.
10, 27 del DPR 347/83;
-
art. dal 3 all’8
e dal 10 al 12 del CCNL del 6.7.1995;
-
artt. 27 bis,
dal 31 al 34, 38 del CCNL del 6.7.1995, come integrati e modificati dal CCNL
del 16.7.1996;
-
artt. 35 e 36
del CCNL del 6.7.1995, art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del
16.7.1996, con effetto dalla data di stipulazione del contratto collettivo
integrativo;
-
artt. 2, 3, 4 e
5 del CCNL del 16.7.1996; la disciplina del co. 3 dell’art. 4 continua ad
applicarsi al solo personale della ex terza e quarta qualifica funzionale;
-
art. 16, comma 3,
della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art.
21, del presente CCNL.
2.
Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate dai
singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare,
incompatibili con i CCNL indicati nello stesso comma 1.
TABELLA A
|
|
AUMENTI MENSILI
|
|
CATEGORIE
|
POSIZIONI
ECONOMICHE
|
dal 01.11.1998
|
dal 01.07.1999
|
|
ex – VIII livello
|
Categoria D
|
54.000
|
45.000
|
|
ex - VII livello
|
Categoria D
|
54.000
|
45.000
|
|
ex - VI livello
|
Categoria C
|
42.000
|
35.000
|
|
ex - V livello
|
Categoria B
|
40.000
|
33.000
|
|
ex - IV livello
|
Categoria B
|
40.000
|
33.000
|
|
ex - I – II - III livello
|
Categoria A
|
36.000
|
30.000
|
TABELLA
B
CATEGORIE E
POSIZIONI ECONOMICHE dal 01.11.1998
|
Categoria
D
|
D1
18.719.000
|
D2
1.900.000
|
D3
23.915.000
...................
3.296.000
|
D4
1.733.000
|
D5
2.000.000
|
|
|
Categoria
C
|
C1
16.275.000
|
C2
800.000
|
C3
829.000
|
C4
1.100.000
|
|
|
|
Categoria
B
|
B1
13.345.000
|
B2
536.000
|
B3
14.889.000
...................
1.008.000
|
B4
444.000
|
B5
547.000
|
B6
600.000
|
|
Categoria
A
|
A1
12.129.000
|
A2
400.000
|
A3
503.000
|
A4
500.000
|
|
|
TABELLA
C
CATEGORIE E
POSIZIONI ECONOMICHE DAL 01.07.1999
|
Categoria
D
|
D1
19.259.000
|
D2
1.900.000
|
D3
24.455.000
...................
3.296.000
|
D4
1.733.000
|
D5
2.000.000
|
|
|
Categoria
C
|
C1
16.695.000
|
C2
800.000
|
C3
829.000
|
C4
1.100.000
|
|
|
|
Categoria
B
|
B1
13.741.000
|
B2
536.000
|
B3
15.285.000
...................
1.008.000
|
B4
444.000
|
B5
547.000
|
B6
600.000
|
|
Categoria
A
|
A1
12.489.000
|
A2
400.000
|
A3
503.000
|
A4
500.000
|
|
|
TABELLA
B bis
Tavola
esemplificativa del trattamento economico complessivo
delle posizioni economiche al
1.11.1998
|
D
|
D1
18.623.000
|
D2
20.523.000
|
D3
23.915.000
...................
23.915.000
|
D4
25.648.000
|
D5
27.648.000
|
|
|
C
|
C1
16.275.000
|
C2
17.075.000
|
C3
17.904.000
|
C4
19.004.000
|
|
|
|
B
|
B1
13.309.000
|
B2
13.845.000
|
B3
14.889.000
...................
14.889.000
|
B4
15.333.000
|
B5
15.880.000
|
B6
16.480.000
|
|
A
|
A1
12.129.000
|
A2
12.529.000
|
A3
13.032.000
|
A4
13.532.000
|
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TABELLA
C bis
Tavola
esemplificativa del trattamento economico complessivo
delle posizioni economiche al
1.7.1999
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D
|
D1
19.079.000
|
D2
20.979.000
|
D3
24.455.000
...................
24.455.000
|
D4
26.188.000
|
D5
28.188.000
|
|
|
C
|
C1
16.695.000
|
C2
17.495.000
|
C3
18.324.000
|
C4
19.424.000
|
|
|
|
B
|
B1
13.681.000
|
B2
14.217.000
|
B3
15.285.000
...................
15.285.000
|
B4
15.729.000
|
B5
16.276.000
|
B6
16.876.000
|
|
A
|
A1
12.489.000
|
A2
12.889.000
|
A3
13.392.000
|
A4
13.892.000
|
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Dichiarazione
congiunta n° 1
Le parti, in sede di confronto per la definizione dell’intesa di cui all’art.
16 del presente CCNL, s’impegnano ad analizzare la situazione degli enti in
condizione di deficit strutturale, anche in relazione ad eventuali modifiche
legislative intervenute.
Dichiarazione
congiunta n° 2
Le parti concordano che nell’ambito delle iniziative per l’individuazione
e collocazione dei profili professionali, in sede di attuazione della disciplina
sul nuovo sistema di classificazione del personale, devono essere espressamente
definiti e valorizzati quelli destinati allo svolgimento delle attività degli
Enti nei riguardi dei cittadini.
Dichiarazione
congiunta n° 3
Le parti sottolineano la necessità che gli enti provvedano ad un sollecito
adempimento del preciso obbligo previsto dagli artt. 20 del D.Lgs. 29/93 e 39,
40 e 41 del D.Lgs. 77/95 relativamente all’ istituzione dei servizi di
controllo interno o dei nuclei di valutazione. Le parti sottolineano, altresì,
che il perdurante inadempimento potrebbe anche essere considerata come fonte di
responsabilità per la ritardata applicazione ai dipendenti dei benefici
economici connessi a tale ritardo.
Dichiarazione
congiunta n° 4
Le parti concordano sull’opportunità che gli enti assumano tutte le
iniziative organizzative necessarie per dare effettiva applicazione alla
disciplina sull’EURO (moneta unica europea) con riferimento all’erogazione
del trattamento economico del personale.
Dichiarazione
congiunta n° 5
Le parti, in sede di confronto per la stipulazione del CCNL da sottoscrivere
entro il 31.03.1999, si impegnano ad individuare una forma sperimentale di
previdenza sanitaria integrativa a partire dalle Camere di Commercio, tenendo
conto della normativa vigente.
Dichiarazione
congiunta n° 6
per
la lotta al lavoro dei bambini
Secondo i dati dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), oltre
250 milioni di bambini nel mondo sono costretti a lavorare. Il lavoro minorile
cresce soprattutto nelle zone dove aumenta la disoccupazione degli adulti, con
gravi conseguenze sul loro sviluppo psicofisico, sulla loro salute e sicurezza.
Al fine di concorrere all’impegno delle istituzioni internazionali e del
Governo italiano, che ha sottoscritto con le parti sociali italiane il 16 aprile
1998 la Carta di impegni contro lo sfruttamento del lavoro minorile, le parti
firmatarie si impegnano a dare il loro contributo per combattere tale fenomeno e
a richiedere alle imprese fornitrici degli enti del comparto che i prodotti
siano fabbricati nel rispetto delle Convenzioni fondamentali dell’OIL ed in
particolare della Convenzione 1138 sull’età minima, inserendo apposite
clausole nei propri capitolati.
Le parti riconfermano il principio dell’assoluto rispetto delle singole
normative nazionali contro il fenomeno dello sfruttamento dei minori.
Dichiarazione
a verbale
In riferimento alle problematiche relative alla Polizia Municipale e Locale,
le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, FIST CISL, UIL EE.LL., FNEL-UGL,
DICCAP-SULPM-CONFSAL, C.S.A. ribadiscono il loro impegno, nell'ambito di quanto
stabilito dall'art. 27 lettera e) e dal presente CCNL e in coerenza con quanto
sancito dall'art. 7 c. 5 del CCNL sulla classificazione, di razionalizzare
l'ordinamento professionale del settore, evitando l'appiattimento professionale
e retributivo delle figure di coordinamento e controllo.
Inoltre si ribadisce la necessità di giungere in tempi brevi ad una
definizione del ruolo della Polizia Municipale e Locale all'interno del Comparto
autonomie locali, tesa a sottolineare la specificità e peculiarità delle
attività svolte a livello territoriale, giungendo ad una adeguata e coerente
strumentazione contrattuale che sappia cogliere la complessità degli interventi
e delle competenze richieste agli operatori del settore, disegnando un modello
in grado di rispondere, nel contempo, sia alle sollecitazioni che provengono dai
bisogni dei cittadini, sia dando un giusto riconoscimento alle esigenze
professionali ed economiche delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Il CCNL deve prevedere in relazione alle caratteristiche della Polizia
Municipale e Locale, una norma di impegno rivolta alle Amministrazioni locali in
direzione della piena applicazione della norma del Codice della Strada che
istituisce la patente di servizio per i servizi di Polizia Stradale.
Il CCNL analogamente dovrà definire precise regole di utilizzo delle risorse
economiche derivanti dall'applicazione dell'art. 208 del Codice della Strada.
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