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Ipotesi di Accordo
relativa al Contratto Successivo
per il Personale del
Comparto
delle Regioni e delle
Autonomie Locali
In
data 19.7.2000, a seguito degli incontri per la definizione del CCNL in
oggetto, le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di accordo
ARAN:
nella persona del
dott. Gianfranco Rucco per delega del Presidente Prof. Carlo dell’Aringa
| Organizzazioni sindacali |
Confederazioni sindacali |
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| CGIL-fp/Enti Locali |
CGIL |
| FIST-CISL |
CISL |
| UIL/EE.LL |
UIL |
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CONFSAL |
| COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO |
CISAL |
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“Fiadel/Cisal,
Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali/Cusal,
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel” |
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| DICCAP-DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE
DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE |
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| (Fenal, Snalcc, Sulpm) |
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INDICE
TITOLO I -
FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 1 -
Disciplina sperimentale del telelavoro
Art. 2 -
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 3 -
Contratto di formazione e lavoro
Art. 4 -
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 5 -
Orario di lavoro del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale
Art. 6 -
Trattamento economico - normativo del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 7 -
Contratto a termine
Art. 8 -
Mansioni superiori
TITOLO II -
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
Art. 9 -
Servizio militare
Art. 10 -
Assenze per malattia
Art. 10-bis -
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 11 -
Aspettativa per motivi personali
Art. 12 -
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
Art. 13 -
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Art. 14 -
Cumulo di aspettative
Art. 15 -
Diritto allo studio
Art. 16 -
Congedi per la formazione
Art. 17 -
Congedi dei genitori
Art. 18 -
Congedi per eventi e cause particolari
TITOLO III -
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 19 -
Pari opportunità
Art. 20 - Periodo di prova
Art. 21 -
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 22 -
Turnazioni
Art. 23 -
Reperibilità
Art. 24 -
Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo
Art. 25 -
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
Art. 26 -
Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art. 27 -
Norma per gli enti provvisti di Avvocatura
Art. 28 -
Patrocinio Legale
TITOLO IV - PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA
Art. 29 -
Disposizioni speciali per il personale dell’area di vigilanza con particolari
responsabilità
TITOLO V -
Personale delle scuole
Art. 30 -
Personale docente delle scuole materne
Art. 31 -
Personale educativo degli asili nido
Art. 32 -
Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali
Art. 32 bis -
Docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali
Art. 33 -
Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle operanti
nelle istituzioni scolastiche gestite dagli Enti Locali
Art. 34 -
Personale docente dei centri di formazione professionale
TITOLO VI -
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 35 -
Retribuzione di posizione per l’area della vigilanza
Art. 36 -
Indennità maneggio valori
Art. 37 -
Indennità di rischio
Art. 38 -
Lavoro straordinario
Art. 38 bis -
Banca delle ore
Art. 39 -
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali
Art. 40 -
Bilinguismo
Art. 41 -
Trattamento di trasferta
Art. 42 -
Trattamento di trasferimento
Art. 43 -
Copertura assicurativa
Art. 44 -
Trattenute per scioperi brevi
Art. 45 -
Mensa
Art. 46 -
Buono pasto
Art. 47 -
Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale
TITOLO VII -
Norme Finali
Art. 48 -
Requisiti per l’integrazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa
Art. 49 -
Trattamento di fine rapporto di lavoro
Art. 50 -
Modalità di applicazione di benefici economici
previsti da discipline speciali
Art. 51 -
Disapplicazioni
Art. 52 -
Nozione di retribuzione
Art. 53 -
Struttura della busta paga
Art. 54 -
Messi notificatori
Art. 55 -
Attività sociali, culturali e ricreative
Art. 56 -
Diritto di assemblea
Art. 57 -
Decorrenza degli effetti del contratto
Allegato A -
Tabelle indennità integrativa speciale per le diverse categorie
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
Allegato -
TAVOLA SINOTTICA DELLE VARIAZIONI AL TESTO
PRESIGLATO IL 5 LUGLIO 2000
TITOLO I
FLESSIBILITA’
DEL RAPPORTO DI LAVORO
In relazione alla nuova disciplina delle
forme flessibili di rapporto di lavoro introdotte dal presente contratto, le
parti sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali strumenti
di gestione delle risorse umane che, nonostante il loro carattere di
sperimentalità, offrono agli enti ampi margini di gestione diretta dei
servizi, permettendo altresì il superamento del ricorso alle collaborazioni
continuate e coordinate nell’espletamento delle attività istituzionali.
Art.
1
Disciplina
sperimentale del telelavoro
1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento
della prestazione lavorativa realizzabile, con l’ausilio di specifici
strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la
prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella
forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell’attività
lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell’ente
e al di fuori del controllo diretto di un dirigente.
2. Gli enti, previa informazione ed eventuale incontro con i soggetti
sindacali di cui all’art. 10, comma 2, del CCNL dell’1.04.1999, possono
definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le
modalità stabilite dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro
sottoscritto il 23.3.2000, al fine di razionalizzare l’organizzazione del
lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile
delle risorse umane.
3. I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono
individuati secondo le previsioni dell’art. 4 del CCNL quadro del 23.3.2000.
4. Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da
realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri
nella sede di lavoro originaria,che non può comunque essere inferiore ad un
giorno per settimana.
5.
L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo
parziale, viene distribuito nell’arco della giornata a discrezione del
dipendente in relazione all’attività da svolgere, fermo restando che in
ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per
comunicazioni di servizio in due periodi di un’ora ciascuno fissati nell’ambito
dell’orario di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale
orizzontale la durata dei due periodi si riduce del 50 %. Per effetto della
distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili
prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed
altri istituti che comportano riduzioni di orario.
6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni
delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti
dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi
contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio
o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa
autorizzazione dell’ente.
7. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione,
installata e collaudata a cura e a spese dell’ente, sul quale gravano i
costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore.
Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una linea
telefonica presso l’abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed
esercizio a carico dell’ente, espressamente preventivati nel progetto di
telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entità dei rimborsi, anche in
forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici
e telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione
integrativa decentrata.
8. Gli enti, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della
sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la
copertura dei seguenti rischi:
-
danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con
esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
-
danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti
dall’uso delle stesse attrezzature.
Gli
enti provvedono altresì alla copertura assicurativa INAIL
9. La verifica delle
condizioni di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di lavoro avviene all’inizio
dell’attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente
con l’interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso
presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi
dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente,
per la parte che lo riguarda.
10.
La contrattazione
decentrata integrativa definisce l’eventuale trattamento accessorio
compatibile con la specialità della prestazione nell’ambito delle finalità
indicate nell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999.
11.
E’ garantito al lavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la
partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua
partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore deve poter essere
informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l’utilizzo
di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo
di lavoro.
12.
I lavoratori sono altresì invitati a partecipare alle eventuali
conferenze di servizio o di organizzazione previste dall’ordinamento
vigente.
13.
E’ istituito, presso l’ARAN, un osservatorio nazionale a
composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti, del Comitato
di Settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che,
con riunioni annuali, verifica l’utilizzo dell’istituto e gli eventuali
problemi.
Art.
2
Contratto
di fornitura di lavoro temporaneo
1. Gli enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo,
secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a
carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni
di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le
modalità del reclutamento ordinario previste dal D.Lgs. n. 29/1993.
2.
In particolare, oltre che nei casi previsti dall’art. 1, comma
2, lett. b) e c) della legge n. 196/1997, i contratti di fornitura sono
stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri
generali indicati nel comma 1:
a)
per consentire la temporanea utilizzazione di professionalità non
previste nell’ordinamento dell’amministrazione, anche al fine di
sperimentarne la necessità;
b)
in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di
programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti,
per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le
procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni
per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non
facilmente reperibili o comunque necessari a garantire standard definiti di
prestazioni, in particolare nell’ambito dei servizi assistenziali;
c)
per punte di attività o per attività connesse ad esigenze
straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative che comportino l’attribuzione
di nuove funzioni, alle quali non possa farsi fronte con il personale in
servizio;
d)
per particolari fabbisogni professionali connessi all’attivazione
e aggiornamento di sistemi informativi ovvero di controllo di gestione e di
elaborazione di manuali di qualità e carte di servizi, che non possono essere
soddisfatti ricorrendo unicamente al personale in servizio;
e)
per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per
creare le relative competenze nel campo della prevenzione, della sicurezza,
dell’ambiente di lavoro e dei servizi alla persona con standards
predefiniti.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non
può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori
a tempo indeterminato in servizio presso l’ente, arrotondato, in caso
di frazioni, all’unità
superiore.
4. Il ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per i profili
della categoria A, per quelli dell’area di vigilanza e per quelli del
personale educativo e docente degli asili nido e delle scuole materne,
elementari, medie e superiori. Sono, altresì, escluse le posizioni di lavoro
che comportano l’esercizio di funzioni nell’ambito delle competenze del
Sindaco come Ufficiale di Governo.
5. Si rinvia alle disposizioni della L. n. 196/1997, e successive
modificazioni ed integrazioni, per
gli aspetti non previsti dal presente articolo.
6. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo,
qualora partecipino a programmi o progetti di produttività hanno titolo a
partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti. La contrattazione
integrativa decentrata definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la
determinazione e corresponsione dei suddetti trattamenti accessori.
7. L’ente comunica
tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei
confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente
rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7 della
legge n. 300/1970.
8. Gli enti sono tenuti, nei
riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le
informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e
prevenzione previsti dal D.Lgs. n. 626/1994, in particolare per quanto concerne
i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno
impegnati.
9. I lavoratori temporanei hanno
diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di
attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle
assemblee del personale dipendente.
10.
Gli enti provvedono alla
tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di
cui all’art. 10, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, sul numero, sui motivi,
sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro
temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza le
amministrazioni forniscono l’informazione in via successiva, comunque non
oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura,
ai sensi dell’art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
11.
Alla fine di ciascun anno le
amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 2,
del CCNL dell’1.4.1999 tutte le informazioni
necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal
comma 3. Entro lo stesso termine gli enti forniscono alle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL e all’ARAN tutte le
informazioni di cui al precedente comma 10.
12.
In conformità alle vigenti
disposizioni di legge, è fatto divieto agli enti di attivare rapporti per l’assunzione
di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie
abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale.
Contratto
di formazione e lavoro
1. Nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di
personale di cui all’art. 39, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art.
16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2.
Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli enti
che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in
disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta,
salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di professionalità
diverse da quelle dichiarate in
eccedenza.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di
formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in
tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le
disposizioni riferite a riserve,
precedenze e preferenze,
utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a)
per l’acquisizione di professionalità elevate;
b)
per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al
contesto organizzativo e di servizio.
5.
Le esigenze organizzative che giustificano l’utilizzo dei
contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate
per altre tipologie di assunzione a tempo determinato.
6. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di
classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità
inserite nella categoria D. Il
contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l’acquisizione
di professionalità ricomprese nella categoria A.
7. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai
sensi delle lettere a) e b) del comma 4, viene corrisposto il trattamento
tabellare corrispondente al profilo di assunzione (B1,B3,C1, D1 e D3).
8. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai
sensi dell’art. 4, lett. a), nell’ambito del periodo stabilito di durata
del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude
ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i
lavoratori assunti ai sensi dell’art. 4, lett. b) il suddetto periodo non
può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base
relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del
lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Per il l’area
della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti
alla specifica professionalità. Gli oneri della formazione di cui al presente
comma non gravano sulle risorse di cui all’art. 23, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
9. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto a
quelle previste dall’art. 16, comma 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451 non sono retribuite.
10.
Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma
scritta, secondo i principi di cui all’art. 14 del CCNL del 6.7.1995, e deve
contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della
tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non
superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non
superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del
contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
11.
Il trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro è costituito dal trattamento tabellare
iniziale, dall’indennità integrativa speciale, dalla tredicesima
mensilità, dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche
caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto
dovute. La contrattazione decentrata può disciplinare l’attribuzione di
compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti
dall’art. 17 del CCNL dell’1.04.1999, utilizzando esclusivamente le risorse
previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
12.
La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a
tempo determinato, con le seguenti eccezioni:
-
la durata del periodo di prova è pari ad un mese di prestazione
effettiva per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, lett. b); lo stesso
periodo è elevato a due mesi per i contratti previsti dal comma 4, lett. a);
-
nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova
ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla
metà del contratto di formazione di cui è titolare.
13.
Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono
essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di
cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
14.
Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente
alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini
del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi
oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato
per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione
stessa :
-
malattia
-
gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum
-
servizio militare di leva e richiamo alle armi
-
infortunio sul lavoro
15.
Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 10 il
contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta
causa.
16.
Al termine del rapporto l’amministrazione è tenuta ad
attestare l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal
lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore.
17.
Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in
contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11,
del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano, previa
concertazione ai sensi dell’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999, il procedimento
ed i criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire,
assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al
comma 14.
18.
Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi
in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene
computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
19.
Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro
da parte degli enti che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui
contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata
impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
Art.
4
Rapporto
di lavoro a tempo parziale
1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale
mediante:
a)
assunzione, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno
di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b)
trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su
richiesta dei dipendenti interessati.
2.
Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per
cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di
ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare
responsabilità preventivamente individuate dagli enti. Il lavoratore titolare
delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a
tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico
conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare
comunque all’unità.
3. Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito
della programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa
informazione seguita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti
di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente
comma 2 e nell’art. 5, comma 1, del presente CCNL. Gli stessi posti vengono
prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale
in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua, mediante
assunzione secondo le procedure selettive previste dai regolamenti degli enti.
4. Nel caso che gli enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti
nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua, dopo l’attuazione
della disciplina prevista dal medesimo comma, la trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro
sessanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente
interessato, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 13. In
tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. Nelle domande, da
presentare con cadenza semestrale (giugno-dicembre), deve essere
indicata l’eventuale attività di
lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei
commi 7 e ss.
5. L’ente, entro il predetto termine, può, con decisione motivata,
rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro
per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti,
in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente,
grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
6. Nel caso di cui al comma 4 continua a trovare applicazione l’art. 1,
comma 59, della L. 662/96, l’art. 39, comma 27 della L. n. 449/1997 in
materia di individuazione ed utilizzazione dei risparmi di spesa e l’art. 15,
comma 1, lett. e) del CCNL dell’1.04.1999.
7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la
prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel
rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra
attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione
ad albi professionali.
8. Gli enti, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi,
sono tenute ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con
i compiti istituzionali non sono comunque
consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure
previste dall’art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
successive modificazioni ed integrazioni, dandone informazione ai soggetti di
cui all’art. 10, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
9. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività
esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma – e la specifica
attività di servizio, l’ente nega la trasformazione del rapporto a tempo
parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8.
10.
Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’ente
nel quale presta servizio l’eventuale successivo inizio
o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
11.
In presenza di gravi e documentate situazioni familiari,
preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa
decentrata ai sensi dell’art. 4 del CCNL dell’1.4.1999, e tenendo conto
delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al
comma 2 di un ulteriore 10 % massimo. In tali casi, in deroga alle procedure
di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali.
12.
Qualora il numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 11
ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza:
a)
ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
b)
ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non
inferiore al 70% o
persone in particolari condizioni psicofisiche o affette da gravi patologie o
anziani non autosufficienti;
c)
ai genitori con figli minori,
in relazione al loro numero.
13.
La costituzione del rapporto a tempo parziale o la
trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di
lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della durata della
prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo
trattamento economico.
14.
I dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale hanno diritto di
tornare a tempo pieno alla
scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure,
prima della scadenza del biennio,
a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
15.
I dipendenti assunti con rapporto
di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del
rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a
condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
16.
Gli enti informano con cadenza
semestrale i soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 2, del CCNL
dell’1.4.1999 sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla
tipologia delle stesse e sull’eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e
straordinario.
Orario
di lavoro del personale con rapporto
di
lavoro a tempo parziale
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una
frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno.
In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non
può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a)
orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura
ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o
6 giorni);
b)
verticale, con prestazione
lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel
corso della settimana, del mese, dell’anno e con
articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del
mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la
media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c)
con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e
b).
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in
relazione ai posti di cui al comma 3 dell’art. 4 vengono previamente
definiti dagli enti e resi noti a tutto il personale, mentre nel caso previsto
dal comma 4 dello stesso articolo sono concordati con il dipendente.
Art.
6
Trattamento
economico - normativo del personale con
rapporto
di lavoro a tempo parziale.
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a
tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della
peculiarità del suo svolgimento
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, e solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere
richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all’art.
1,
comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000, nella misura massima del 10% della
durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non
superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana.
3.
Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e
comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di
difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non
prevedibili ed improvvise.
4. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla
retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 52, comma 2, lett. d)
maggiorata di una percentuale pari al 15%, i
relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per
lavoro straordinario.
5. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale
può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di
effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali
ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all’art.
52,
comma 2, lett. b), con una
maggiorazione pari al 15%.
6. Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano
eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o
annuale dal comma 4, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente
comma 5 è elevata al 50%.
7. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore,
del lavoro aggiuntivo o straordinario, svolto in via non meramente
occasionale, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro aggiuntivo e
straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso.
8. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero
di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a
tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le
ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si
applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal
CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time
verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro previsto dalla L. n. 1204/71, anche per la parte non
cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante
per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata
prevista per la prestazione giornaliera.
Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi
per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli
lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata prevista
per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si
riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che
vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a
tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità
integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno
appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.
10.
I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonché altri
istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono
applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non
direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina
prevista dai contratti integrativi decentrati.
11.
Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale
sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
12.
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle
disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 554/1988 e successive
modificazioni ed integrazioni.
13.
Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in
materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni
contenute nel D.lgs. n. 61/2000.
Art.
7
Contratto
a termine
1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge
n. 230/1962 e successive modificazioni e dall’art. 23, comma 1, della legge
n. 56/1997, gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione
di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
a)
per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione
del posto, ivi compresi i
casi di personale in
distacco sindacale e quelli
relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 53/2000; nei
casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con l’esclusione
delle ipotesi di sciopero), l’assunzione a tempo determinato può essere
anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del
lavoratore che si deve assentare;
b)
per la sostituzione di personale assente
per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e
facoltativa previste dagli articoli 4,
5, 7 della legge n. 1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n. 903/1977,
come modificati dall’art. 3 della legge n. 53/2000; in tali casi l’assunzione
a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del
periodo di astensione;
c)
per soddisfare le esigenze organizzative dell’ente nei casi di
trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, per un periodo di sei mesi;
d)
per lo svolgimento di attività stagionali, nell’ambito delle vigenti
disposizioni;
e)
per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall’assunzione
di nuovi servizi o dall’introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili
con il personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi;
f)
per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o
programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far
fronte con il personale in servizio,
nel limite massimo di dodici mesi;
g)
per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie,
per un periodo massimo di otto mesi
e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.
2. Anche al fine di
favorire standards di qualità nell’erogazione dei servizi, gli enti
individuano, previa concertazione ai sensi dell’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999,
i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo.
3. Gli enti
disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto
dei principi di cui all’art. 36 e 36 bis
del D.Lgs. n. 29/1993, le procedure selettive per l’assunzione di
personale con contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b), l’ente può procedere ad
assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro
lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche
attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell’art.
56
del D.Lgs. n. 29/1993, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale
è specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del
dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente
con diritto alla conservazione del posto ma anche l’altro dipendente di
fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 3. La
durata del contratto può comprendere anche periodi di affiancamento necessari
per il passaggio delle consegne.
6.
Il rapporto di lavoro
si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del
termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque
con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
7. In tutti i casi in
cui il CCNL del 6.7.1995 prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o
con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di
quelli previsti dai commi 6 e 9 del presente articolo, per il rapporto di
lavoro a tempo determinato il termine di preavviso é fissato in un giorno per
ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non
può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno.
8. L'assunzione
a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili
professionali per i quali è consentito, anche a tempo parziale.
9.
Il lavoratore assunto
a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro,
può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell’art.
14 -bis del CCNL del ai 6.7.1995, non superiore comunque a due settimane per i
rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata
superiore. In deroga a quanto previsto dall’art. 14- bis del CCNL del
6.7.1995, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva
del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al successivo comma
10. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove
posto in essere dall’ente deve essere motivato.
10.
Al personale assunto
a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto
dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti
precisazioni:
a)
le ferie maturano in proporzione della durata del servizio
prestato;
b)
in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto
compatibili - i criteri stabiliti dagli artt. 21 e 22, si applica l’art. 5
del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11
novembre 1983 n. 638. I periodi per i quali spetta il trattamento economico
intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti
secondo i criteri di cui all’art. 21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995, in
misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo
che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento
economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di
lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del
contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dal citato art. 21 del
CCNL del 6.7.1995;
c)
possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo
in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 19, comma 3, del CCNL del
6.7.1995;
d)
in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine
non sia possibile applicare il disposto dell’art. 14, comma 5, del CCNL
stipulato in data 6.7.1995, il
contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti
dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti
nel termine
prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione
il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art.
2126 c.c.
e)
sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal
lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori
dipendenti, compresa la legge n. 53/2000.
11.
Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti
di cui all’art. 2126 c.c. quando:
a)
l’applicazione del termine non risulta da atto scritto;
b)
sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi
precedenti.
12.
La proroga ed il rinnovo del contratto a tempo determinato sono
disciplinati dall’art. 2, comma 2, della legge n. 230/1962, come modificato ed
integrato dall’art. 12 della legge n. 196/1997.
13.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
14.
I periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso
un ente, per un periodo di almeno 12
mesi, anche non continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell’ambito
delle selezioni pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura di posti
vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali è stato
sottoscritto il contratto a termine.
15.
Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine
superi i quattro mesi, fermi restando i limiti e le modalità di legge, il
lavoratore dovrà essere informato di quanto previsto dall’art. 23, comma 4,
della legge n. 56/1987 in materia di iscrizione nelle liste di collocamento e
relativa graduatoria.
Mansioni
superiori
1.
Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni
prevista dall’art. 56, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 29/1993 per la parte
demandata alla contrattazione.
2.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del
CCNL del 31.3.1999, il conferimento delle mansioni superiori avviene nei
seguenti casi :
a)
nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi,
prorogabili fino a dodici
qualora siano state
avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le
selezioni interne di cui all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999;
b)
nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con
esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
3.
Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi
precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti,
è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal
responsabile del servizio, nell’ambito delle risorse espressamente assegnate
per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato
per iscritto al dipendente incaricato.
4.
I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori
sono definiti dagli enti previa concertazione ai sensi dell’art. 8 del CCNL
dell’1.4.1999.
5.
Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla
differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione
nel profilo rivestito e quello
iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione,
fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a
titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Al dipendente di categoria C,
assegnato a mansioni superiori della categoria D, possono essere
conferite, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti
dagli enti, gli incarichi di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del
31.3.1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la
disciplina dell’art. 56 del D.lgs. n. 29/1993.
TITOLO
II
CAUSE
DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
Art.
9
Servizio
militare
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il
richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché
l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare
obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in
periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo
del servizio militare di leva, senza diritto
alla retribuzione.
2. I dipendenti obiettori
di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche
in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la
durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza
illimitata in attesa di congedo, il dipendente
deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere servizio. Superato
tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna
indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di
comprovato impedimento.
4. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro
tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla
conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che
viene computato ai
fini dell’anzianità di
servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale
differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione
militare e quello fondamentale in godimento presso l’ente di appartenenza.
Art.
10
Assenze
per malattia
1.
Dopo il comma 7 dell’art. 21 del CCNL del
6.7. 95, è inserito il seguente:
“7.bis.
In caso di patologie gravi che richiedano, terapie salvavita, ed altre
assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento
riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo,
sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni
di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle
citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria
Locale o Struttura Convenzionata.
In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera
retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo”.
2.
Il comma 4 dell’art. 21 del
CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
“Superati
i periodi di conservazione del posto previsti dal 1° e 2°comma , nel caso
che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo
svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente,
compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità
organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo
rivestito, nell’ambito della stessa categoria oppure, ove ciò non sia
possibile e con il consenso dell’interessato, anche in mansioni proprie di
profilo professionale ascritto a categoria inferiore. In tal caso trova
applicazione l’art. 4, comma 4, della legge n. 68/1999”
Art.
10-bis
Infortuni
sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. All’art. 22 del CCNL del
6.7.1995 è aggiunto il seguente comma 4
“Nel
caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione,
abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di
servizio eventuali disabilità trova applicazione l’art. 1, comma 7, della
legge n. 68/1999”.
Aspettativa
per motivi personali
1.
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che
ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi,
compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di
aspettativa per esigenze
personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità,
per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al
massimo in due periodi.
2.
I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in
considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del
periodo di comporto del dipendente.
3. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente
tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da
altre previsioni contrattuali.
Art.
12
Aspettativa
per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476
oppure che usufruisca
delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398
è collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza
assegni per tutto il periodo di durata del
corso o della borsa.
Art.
13
Altre
aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato
restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può
chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’ente non
ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui
si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo
trasferimento nella località in questione.
3. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha
originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di
servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in
aspettativa.
Art.
14
Cumulo
di aspettative
1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di
aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non
intercorrano almeno sei mesi di
servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di
aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per
volontariato e in caso di assenze di cui alla legge n. 1204/1971.
2.
L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a
riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente,
per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
Art.
15
Diritto
allo studio
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono
concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione
- permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore
individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in
servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio di
ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
2.
I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione
a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,
post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i
relativi esami.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione
a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione
agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario
né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4.
Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente
ordine di priorità:
a)
dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se
studenti universitari o post-universitari e abbiano superato gli esami
previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b)
dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso
precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il
primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c)
dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si
trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
5.
Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4,
la precedenza è accordata, nell’ordine,
ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore,
della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei
commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i
dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo
studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine
decrescente di età.
7.
Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i
dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il
certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di
partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In
mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono
considerati come aspettativa per motivi personali.
8. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2
il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i
permessi per esami previsti dall’art. 19, comma 1, primo alinea del CCNL del
6.7.1995.
Art.
17
Congedi
dei genitori
Art.
18
Congedi
per eventi e cause particolari
TITOLO
III
Disposizioni
particolari
Art.
19
Pari
opportunità
1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una
reale parità tra uomini e donne all’interno del comparto, nell’ambito
delle più ampie previsioni dell’art. 2, comma 6, della L. 125/1991 e degli
artt. 7, comma 1, e 61 del D.Lgs. n. 29/1993, saranno definiti, con la
contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in “azioni
positive” a favore delle lavoratrici.
2.
Presso ciascun ente sono inoltre costituiti appositi comitati
per le pari opportunità, composti da un rappresentante dell’ente, con
funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di funzionari
in rappresentanza dell’ente, nonché dai rispettivi supplenti,
per i casi di assenza dei titolari.
3. I comitati per le pari opportunità hanno il compito di:
a)
svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale,
attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla
L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce dell’evoluzione della
legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi
di azione della Comunità Europea;
b)
individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di
opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al
loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento
dell’occupazione femminile in ambito locale, anche con riferimento
alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
c)
promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle
lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la
professionalità;
d)
proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e
sulle caratteristiche del fenomeno e l’elaborazione di uno specifico codice
di condotta nella lotta contro le molestie sessuali.
4. Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le
condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento dei Comitati di cui al
comma 2.
5. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente,
tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità,
sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la
posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento
a:
a)
accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di
svolgimento degli stessi;
b)
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei
servizi sociali;
c)
perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali
a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell’attribuzione
di incarichi o funzioni più qualificate, nell’ambito delle misure rivolte a
superare, per la generalità dei dipendenti, l’assegnazione in via
permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità
di evoluzione professionale;
d)
individuazione di iniziative di informazione per promuovere
comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.
6. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti, a norma del
comma 5, formano oggetto di valutazione dei Comitati di cui al comma 2, che
elaborano e diffondono, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione
del personale maschile e femminile in ognuno dei profili delle diverse
categorie ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e
della promozione professionale, dei passaggi di categoria e della progressione
economica all’interno della categoria nonché della retribuzione complessiva
di fatto percepita.
7. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per un
quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I loro componenti
possono essere rinnovati nell’incarico per una sola volta.
8.
I Comitati per le pari opportunità si riuniscono
trimestralmente o su richiesta di almeno tre componenti.
Art.
20
Periodo
di prova
L’art. 14
bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
“9. Durante
il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto,
senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di
una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo.
La presente
disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di
diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina” .
Art.
21
Tutela
dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei
dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato,
da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate
previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di
alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di
recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti
misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a)
il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata
del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico
previsto dall’art. 21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995; i periodi eccedenti i
18 mesi non sono retribuiti;
b)
concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
massimo di due ore, per la durata del progetto;
c)
riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo
parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d)
assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di
inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia
individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto
della terapia in atto.
2.
I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in
mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle
condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al
progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia
per l’intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene
conto ai fini dell’art. 14 del presente contratto. La stabile convivenza è
accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal
dipendente.
3.
Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per
loro volontà alle previste terapie, l’ente dispone, con le modalità
previste dalle disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo
svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’ente nei 15
giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Art.
22
Turnazioni
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di
servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno
consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite
articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della
corresponsione della relativa indennità,
devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far
risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in
orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla
articolazione adottata nell’ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere
attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero
di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese,
facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da
calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo
lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5.
Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa
interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario
di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
-
turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00):
maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art .
52, comma 2,
lett. c)
-
turno notturno o festivo: (maggiorazione oraria del 30% della
retribuzione di cui all’art. 52,
comma 2, lett. c)
-
turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione
di cui all’art. 52, comma 2, lett. c).
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i
periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni
caso, con le risorse previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
Art.
23
Reperibilità
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può
essere istituito il servizio di pronta reperibilità.
Esso è remunerato con la somma di L. 20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi
oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 15 del CCNL
dell’1.4.1999.Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente,
in giornata festiva anche
infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto
di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per
più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti
anche volontari.
4. L’indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete
durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità
è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in
proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora
la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale
secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo
compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa.
La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione
dell’orario di lavoro settimanale.
Art.
24
Trattamento
per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce
del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione
giornaliera di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con
diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque
non oltre il bimestre successivo.
2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a
richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione
prevista per il lavoro straordinario festivo.
4. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a
seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta
del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario non festivo.
5. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro
trattamento accessorio collegato alla prestazione.
6.
Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro
ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione
oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso
di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
Art.
25
Passaggio
diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del
D.lgs. n. 29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso
articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale
dichiarato in eccedenza ad altri enti del comparto e di evitare il
collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare
diversamente nell’ambito della medesima amministrazione, l’ente
interessato comunica a tutti gli enti del comparto aventi sede in ambito
provinciale o anche interprovinciale l’elenco del personale in eccedenza
distinto per categoria e profilo professionale richiedendo la loro
disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993, aventi sempre sede in ambito
regionale, al fine di verificare ulteriori disponibilità di posti per i
passaggi diretti.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora
interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l’entità dei posti,
corrispondenti per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione
organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni,
sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori dichiarati in
eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le
conseguenti assegnazioni, anche con la specificazione delle eventuali
priorità; l’ente dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi
alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti
allo stesso posto, si forma una graduatoria sulla base di criteri definiti
dagli enti che tengano conto dei seguenti elementi:
-
situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di componenti;
-
maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
-
situazione personale del lavoratore di portatore di handicap in gravi
condizioni psico-fisiche;
-
particolari condizioni di salute del lavoratore e dei familiari.
4. Gli enti datori di lavoro attivano nei confronti del personale
messo in disponibilità le iniziative di formazione e riqualificazione utili
per favorirne la ricollocazione, nell’ambito dei piani formativi finanziati
dagli enti. Allo stesso personale sono riconosciute le forme di incentivazione
di cui all’art. 17, comma 7, del CCNL dell’1.4.1999.
Art.
26
Ricostituzione
del rapporto di lavoro
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per
effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle
dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di
accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima
posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente,
al momento delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente,
senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle
disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche
amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della
cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del
rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto
nella dotazione organica dell’ente.
Art.
27
Norma
per gli enti provvisti di Avvocatura
1.
Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi
ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti
a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al
regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di
contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi
professionali e la retribuzione di risultato di cui all’art. 10 del CCNL del
31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti
abbiano applicato la disciplina vigente per l’Avvocatura dello Stato anche
prima della stipulazione del presente CCNL.
Art.
28
Patrocinio
Legale
1.
L’ente, anche a tutela dei
propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento
di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per
fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento
dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non
sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del
procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune
gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con
dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri
sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3.
La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti
assicurati ai sensi dell’art. 43, comma 1.
TITOLO
IV
Personale
dell’area di vigilanza
Art.
29
Disposizioni
speciali per il personale dell’area di vigilanza con particolari
responsabilità
1.
In attuazione dell’art. 24, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1.4.1999,
e in sede di prima applicazione dell’art. 4 del CCNL del 31.3.1999, le parti
convengono di assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio
alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell’area di
vigilanza dell’ex 6^ q.f., nelle seguenti ipotesi:
a)
personale al quale, con atti formali da parte dell’amministrazione
d’appartenenza, siano state attribuite funzioni di responsabile del servizio
complessivo dell’intera area di vigilanza;
b)
personale addetto all’esercizio di effettivi compiti di
coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella
inferiore, già collocato, a seguito di procedure concorsuali, nella ex sesta
qualifica funzionale su posti istituiti che prevedessero l’esercizio di tali
funzioni anteriormente all’entrata
in vigore del D.P.R. n. 268/1987;
c)
personale addetto all’esercizio di effettivi compiti di
coordinamento e controllo di
altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella
ex sesta qualifica funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti,
istituiti, successivamente al DPR. n. 268/87 che prevedessero formalmente l’esercizio
delle predette funzioni, non in applicazione dell’art. 21, comma 6,
DPR. n. 268/1987 stesso, i cui titolari sono esclusi dall’applicazione delle
disposizioni del presente articolo.
2. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione solo negli
enti la cui dotazione organica complessiva già preveda anche in altre aree,
diverse da quella di vigilanza, posti
inquadrati in categoria D.
3. In applicazione del disposto del comma 1, lettere a) e b), nell’ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti
istituiscono in dotazione organica i corrispondenti posti di categoria D,
provvedendo alla copertura finanziaria, anche ai sensi dell’art. 15, comma
5, del CCNL dell’1.4.1999.
4.
In applicazione del disposto del comma 1, lett. c), nel rispetto
delle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
gli enti prevedono in dotazione organica il numero di posti di specialisti di
vigilanza, di categoria D, necessari, una volta effettuata la preventiva
verifica circa lo svolgimento d’effettive funzioni di coordinamento e
controllo di altri operatori di
pari qualifica o di quella inferiore, il cui numero sarà da definirsi in sede
di concertazione, sulla base della realtà organizzativa di ciascun Ente, in
conseguenza della verifica effettuata. La copertura finanziaria relativa
potrà avvenire anche ai sensi dell’art. 15, comma 5, CCNL dell’1.4.1999.
5. Il passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi
del comma 1, lett. a) e b) avviene, previa verifica selettiva dei requisiti
richiesti, di cui ai punti a) e b) entro il termine di due mesi dalla data di
sottoscrizione del presente CCNL.
6. Il passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi
del comma 1, lett. c), avviene sulla base di selezioni mediante valutazioni di
titoli culturali, professionali e di servizio; gli enti
individuano i criteri per lo svolgimento delle procedure selettive,
attivando le procedure di concertazione previste dall’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999.
7. A seguito del passaggio nella categoria D, al personale di cui
al comma 1, lett. a) viene conseguentemente attribuito il profilo specifico,
già previsto o da istituire, di “responsabile dei servizi di polizia
municipale e locale”, con contenuti coerenti con la declaratoria della
stessa categoria D. Al personale di cui alle lett. b) e c) viene
conseguentemente attribuito indicativamente il profilo di “specialista di
vigilanza”, con contenuti e mansioni, assorbenti anche le funzioni di base
dell’area di vigilanza, indicate nel mansionario allegato sub A al presente
contratto, continuando cioè a svolgere anche le funzioni attualmente
assegnate.
8. Negli enti la cui dotazione organica complessiva non preveda
posti di categoria D, al fine di valorizzare le posizioni di cui al
comma 1, ove non sia stata istituita una posizione organizzativa in base alla
disciplina prevista dall’art. 11 del CCNL del 31.3.1999, la contrattazione
integrativa decentrata remunera le relative responsabilità utilizzando le
risorse con un compenso, riassorbibile a seguito di eventuali passaggi di
categoria, non superiore alla differenza tra il trattamento economico di
categoria in godimento, comprensivo della eventuale posizione economica fruita
all’interno della progressione economica orizzontale, ed il trattamento
tabellare iniziale della categoria superiore, provvedendo alla copertura dei
relativi oneri con le risorse previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999,
anche attivando le iniziative correlate alla disciplina del comma 5 dello
stesso articolo. Tale trattamento cessa di essere corrisposto a seguito dell’inquadramento
del personale di categoria D e le relative risorse rientrano nella
disponibilità di cui all’art. 15 CCNL dell’1.4.1999.
9. La disciplina del presente articolo ha carattere di specialità
e di eccezionalità, ivi compreso il nuovo profilo professionale, e può
essere applicata soltanto nei limiti e con riferimento al personale indicato
nel comma 1.
SPECIALISTA
DI VIGILANZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE
(profilo
professionale indicativo)
Possiede
buone conoscenze plurispecialistiche ed un grado d’esperienza pluriennale,
con frequente necessità d’aggiornamento, svolge attività con contenuto
tecnico, gestionale, con responsabilità di risultati relativi a diversi
processi produttivi/amministrativi, attività che possono essere
caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su
modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed ampiezza delle soluzioni
possibili, comportanti relazioni organizzative interne di natura negoziale,
gestite anche tra unità organizzative diverse da quella d’appartenenza,
relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto, anche con
rappresentanza istituzionale e relazioni con gli utenti di natura diretta, e
negoziale.
Coordina
dipendenti della categoria inferiore nella programmazione gestionale delle
attività, curando la disciplina e l’impiego tecnico/operativo del personale
e fornendo istruzioni nelle aree operative di competenza, s’occupa dell’istruttoria
formale delle pratiche e provvedimenti specifici di un certo livello di
complessità, elabora dati e programmi nelle materie di competenza.
Svolge
inoltre attività di vigilanza nei settori di competenza della Polizia
Municipale e locale, utilizzando anche strumenti complessi e segnalando ai
competenti uffici eventuali situazioni rilevanti, può compiere tutti gli atti
previsti dalle funzioni ricoperte ed anche quelle di base dell’area di
vigilanza; conduce tutti i mezzi in dotazione, come gli altri appartenenti
alla Polizia Municipale e locale.
TITOLO
V
Personale
delle scuole
Art.
30
Personale
docente delle scuole materne
1. L’attività didattica (rapporto diretto insegnante - bambini)
è di trenta ore settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da
coprire l’intero arco di apertura delle scuole.
2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle
settimane di fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma
7, un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili.
3.
Ai fini del comma 2 sono considerate integrative le attività di
programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed
aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze
delle peculiari caratteristiche organizzative del servizio, possono
rideterminare l’orario dell’attività didattica, per periodi predefiniti,
in misura non inferiore a 25 ore settimanali, previo espletamento della
procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999. Tale
soluzione è praticabile solo a condizione che:
a)
sia stata certificata, dagli organi di controllo interno, l’assenza
di oneri aggiuntivi, diretti o indiretti,
tenuto conto anche degli effetti derivanti dall’applicazione del
comma 3;
b)
sia, in ogni caso, assicurata e
certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio
offerto alla collettività.
5.
Nel caso previsto dal comma 4, per il periodo in cui l’attività
didattica è ridotta, al personale interessato viene proporzionalmente ridotta
l’indennità di tempo potenziato di cui all’art. 37, comma 2, del CCNL del
6.7.1995. I conseguenti risparmi confluiscono nelle risorse di cui all’art.
15 del CCNL del 1.4.1999, sono utilizzati per le finalità previste dall’art.
17 dello stesso CCNL e tornano ad essere disponibili, per il ripristino della
predetta indennità, in caso di ritorno all’orario di cui al comma 1.
6.
Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e
delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario
annuale delle attività integrative anche in misura ridotta rispetto a quello
derivante dall’applicazione del comma 2, e comunque in misura non inferiore
a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di concertazione di cui
all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999. Tale soluzione è praticabile a
condizione che:
a)
i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati
risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
b)
sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del
livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività.
7. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le
42 settimane, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità
attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli
altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di
formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative
connesse al profilo di inquadramento, fermo restando il limite definito nei
commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel
calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di
concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da
utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività
didattiche ed aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del
piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art. 17, co. 1, lett.
a) del CCNL dell’1.4.1999; gli incentivi economici sono definiti in sede di
contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art.
15
del citato CCNL.
8.
Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi,
sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del
30.6.2000. Al personale insegnante delle scuole materne è conservata l’indennità
professionale annua lorda di L. 900.000, di cui all’art. 37, comma 1, lett. d)
del CCNL del 6.7.1995 nonché
quella di tempo potenziato di cui all’art. 37, comma 2, salvo quanto previsto
dal comma 5.
9. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell’art. 7 del
CCNL dell’1.4.1999, definisce
le condizioni e le modalità ottimali per l’erogazione del servizio,ivi
compreso il numero dei bambini per ciascuna sezione che, di norma, è
di 25 ed il numero degli insegnanti titolari per sezione, prevedendo l’assegnazione
di personale docente d’appoggio in presenza di minori disabili.
10.
Nei casi di vacanza d’organico, di assenza degli insegnanti
titolari per motivi di: salute maternità o per altre legittime cause, gli
enti garantiscono attraverso l’istituto della supplenza o della sostituzione
le condizioni standard del servizio ed il rapporto educatore bambino. Il
personale che superi o che abbia superato le selezioni di accesso al posto di
insegnate è idoneo a svolgere la funzione docente.
11.
A tal fine disciplinano le modalità di assunzione nell’ambito
della disciplina dell’art. 7,
comma 3, del presente CCNL.
Personale
educativo degli asili nido
1. La prestazione di lavoro del personale educativo degli asili
nido destinata al rapporto diretto educatore - bambini è fissata in trenta
ore settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire l’intero
arco di apertura degli asili.
2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle
settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività, di
cui al comma 5, un monte orario non superiore a 20 ore mensili.
3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività
di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed
aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e
delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario
annuale dell’attività integrativa, anche in misura ridotta rispetto al
tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120
ore annue, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all’art.
8 del CCNL dell’1.4.1999. Tale soluzione è praticabile a condizione che:
a)
i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati
risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
b)
sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello
qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività;
5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le
42 settimane, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità
attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli
altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di
formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative
connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei
commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel
calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di
concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da
utilizzarsi sia per le attività dei nidi che per altre attività d’aggiornamento
professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito
dei progetti di cui all’art. 17, co. 1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999; gli
incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione
integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art. 15 del citato
CCNL.
6.
Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi,
sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del
30.6.2000.
7. Al personale educativo degli asili nido è confermata l’indennità
professionale di L. 900.000 annue lorde, prevista dall’art. 37, co. 1, lett. c)
del CCNL del 6.7.1995. Allo stesso personale compete altresì, a decorrere dal
31.12.1999, un’ indennità di L. 120.000 mensili lorde, per 10 mesi di anno
scolastico. Al relativo onere si
fa fronte utilizzando le risorse indicate nell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
Tale ultima indennità costituisce trattamento economico accessorio, incide
solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del
trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere
economico.
8. Ciascun ente, previa
informazione, ai sensi dell’art. 7 del CCNL dell’1.4.99, definisce le
condizioni e le modalità ottimali per
l’erogazione del servizio, il rapporto medio educatore bambini, di norma non
superiore ad 1 a 6, fatta salva diversa disciplina, dettata da normativa
regionale, o le ipotesi di riduzione di tale rapporto, in presenza di minori
disabili, con la previsione di personale educativo d’appoggio.
9. Nei casi di vacanza d’organico
o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale
educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio
assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità
di assunzione del personale necessario nell’ambito della disciplina dell’art.
7,comma
3, del presente CCNL.
Art.
32
Personale
docente delle scuole gestite dagli enti locali
1. Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche
gestite dagli enti locali l’attività oraria settimanale di ciascun docente
con gli alunni non deve superare le 24 ore nelle scuole elementari e le 18 ore
in quelle medie. Le settimane di attività nell’anno, sempre in rapporto
diretto degli insegnanti con gli alunni e gli studenti, devono coprire l’intero
calendario scolastico. Per il personale docente che opera all’interno degli
istituti di riabilitazione e pena l’orario è fissato in 15 ore settimanali
e 3 ore di supplenza.
2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane
destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al
comma 5 un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili.
3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di
programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed
aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle
peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario dell’attività
integrativa annuale anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito
dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore, previo espletamento
della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999.
Tale soluzione è praticabile a condizione che:
c)
i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati
risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
d)
sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del
livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività.
5.
Il calendario scolastico, che
non può in ogni caso superare le 42 settimane, sulla base della normativa
ministeriale, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità
attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli
altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di
formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative
connesse al profilo di inquadramento. Attività ulteriori, rispetto a quelle
definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente,
in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da
utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività
didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del
piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art. 17, co. 1, lett.
a) del CCNL dell’1.4.1999; gli incentivi economici di tali attività sono
definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le
risorse di cui all’art. 15 del citato CCNL.
6. Relativamente alla disciplina
contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di
miglior favore in atto alla data del 30.6.2000.
7. Al personale docente delle
scuole elementari e secondarie di cui al comma 1 è confermata l’indennità
annua lorda di L. 900.000, di cui all’art. 37, co. 1, lett. d) del CCNL del
6.7.1995.
Art.
32-bis
Docenti
addetti al sostegno operanti nelle scuole statali
1. Il calendario del personale docente comunale, utilizzato in attività
di sostegno a soggetti portatori di handicap, è lo stesso di quello osservato
dagli altri docenti operanti nella stessa istituzione scolastica dipendenti
dal Ministero della pubblica istruzione.
2. L’orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni
portatori di handicap non deve essere superare le 24 ore settimanali; il monte
ore delle attività integrative non deve essere superiore alle 20 ore mensili.
3. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario
scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di
concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da
utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività
didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei
risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art.
17,
comma 1, lett.a) del CCNL dell’1.4.1999; gli incentivi economici sono
definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le
risorse di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
4. Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi sono
comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del
30.6.2000.
5. Al personale docente è conservata l’indennità professionale annua
lorda di L. 900.000 di cui all’art. 37, comma 1, lett. d) del CCNL del
6.7.1995.
Art.
33
Docenti
ed educatori addetti al sostegno operanti nelle operanti
nelle
istituzioni scolastiche gestite dagli Enti Locali
1. L’orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni del
personale docente ed educativo utilizzato in attività di sostegno a soggetti
portatori di handicap è identico a quello osservato, nell’istituzione
scolastica o educativa presso la quale prestano servizio, dal restante
personale educativo e docente.
Art.
34
Personale
docente dei centri di formazione professionale
1.
Fermo restando l’orario contrattuale di lavoro in vigore, il
personale docente dei centri di formazione professionale svolge attività
didattica, in aula o in laboratorio, entro un monte ore annuo definito dagli
enti in stretta relazione con i contenuti della programmazione regionale delle
attività formative e della tipologia delle relative iniziative. Le restanti
ore sono destinate ad altre attività connesse alla formazione.
2.
Al fine di favorire processi di innovazione organizzativa dei
centri di formazione professionale e di riqualificazione e riconversione delle
attività formativa realizzati nei suddetti centri, anche alla luce delle
previsioni del Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22.12.1998,
al personale di cui al comma 1 è corrisposta una indennità professionale il
cui importo è stabilito dalla contrattazione decentrata integrativa in
proporzione all’entità dell’attività didattica, entro il tetto massimo
di L. 900.000 annue lorde.
TITOLO
VI
TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art.
35
Retribuzione
di posizione per l’area della vigilanza
Nel testo dell’art. 20
del CCNL sottoscritto in data 1.4.1999 è inserito il seguente comma:
“3. L’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo,
continua a trovare applicazione, dalla data di conferimento dell’incarico,
nei confronti del personale dell’area di vigilanza incaricato di una delle
funzioni dell’area delle posizioni organizzative, di cui agli artt. 8-11 del
CCNL del 31.3.1999.”
Art.
36
Indennità
maneggio valori
1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che
comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera
proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di
tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata,
possono variare da un minimo di L. 1000 a un massimo di L. 3000.
Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all’art.
15 del CCNL dell’1.4.1999.
2. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il
dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.
Art.
37
Indennità
di rischio
1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata,
le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a
rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale,
assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l’ente.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete,
per il periodo di effettiva esposizione
al rischio, un’ indennità mensile
di L. 40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di
cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data
del 30.6.2000.
Art.
38
Lavoro
straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte
a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono
essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro
e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni
caso con le risorse previste dall’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente
autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di
servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata
di autorizzazione.
3.
Per esigenze eccezionali -
debitamente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli
organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2%
dell’organico - il limite
massimo individuale di cui all’art. 14, comma 4 del CCNL dell’1.4.1999
può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo
restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla
data di entrata in vigore del presente CCNL, è determinata maggiorando la
misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per
156 la retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) incrementata del
rateo della 13^mensilità.
5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
-
al 15% per il lavoro straordinario diurno;
-
al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in
orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
-
al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
6.
La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non
può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
7.
Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro
straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo
compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di
servizio.
8.
La disciplina del presente articolo e del successivo art. 39
integrano quella dell’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.
Art.
38 bis
Banca
delle ore
1.
Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo
retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro
straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per
ciascun lavoratore.
2.
Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore
di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite
complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata
integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.
3.
Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun
lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie
attività formative o anche per necessità personali e familiari.
4.
L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi,
alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla
fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche,
organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti
finalizzati al monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed all’assunzione
di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito
della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità
aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore
accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario
vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
Art.
39
Lavoro
straordinario elettorale, per eventi straordinari
e
calamità nazionali
1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni
elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi
straordinari imprevedibili e per calamità
naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.
2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse
finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o
referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area
delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del
31.3.1999. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza
con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 10 dello
stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al
relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei
casi di cui all’art. 14, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999.
Art.
40
Bilinguismo
1.
Al personale in servizio negli enti aventi sede nella regione
autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta o negli enti in cui vige
istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del
bilinguismo aventi sede in altre regioni a statuto speciale è attribuita una
indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa
misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio negli
enti locali della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.
2. La
presente disciplina produce effetti qualora l’istituto non risulti
disciplinato da disposizioni speciali.
Art.
41
Trattamento
di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a
prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora
abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio.
Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo
compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la
distanza si computa dalla località più
vicina a quella della trasferta. Ove
la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le
distanze si computano da quest’ultima località.
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione,
compete:
a)
una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
·
L. 40.000 per ogni
periodo di 24 ore di trasferta;
·
L. 1650 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata
inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte
di durata superiore alle 24 ore;
b)
il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in
ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del
costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di
personale come segue:
·
1 classe - cuccetta 1 classe per i viaggi in ferrovia
·
classe economica per i viaggi in aereo;
c)
il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto
urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina
del comma 12;
d)
il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l’attività
lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al
normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine,
solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i
quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il
viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di
trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad
utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi
località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa
dalla dimora abituale, qualora l’uso di tale mezzo risulti più
conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l’art. 43,
commi 2 e ss., e al dipendente spetta l’indennità di cui al comma 2,
lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle
spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una
indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina
verde per ogni Km.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente
spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a
quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di
L. 43.100 per il primo pasto e di complessive L. 85.700 per i due pasti. Per le
trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il
primo pasto.
Nei
casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore
a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in
residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa
per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto
al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
6.
Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al
seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell’ente
spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta
delegazione.
7. Gli enti individuano, previo confronto con le organizzazioni
Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della impossibilità
di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di
strutture e servizi di ristorazione, consentono
la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfetaria
di L. 40.000 lorde. Con la stessa
procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese
relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale
per l’espletamento dell’incarico affidato.
8. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al
comma 5, l’indennità di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è
ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di trasferta in misura
intera.
9. L’indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di
trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d’istituto
del personale di vigilanza o di custodia, nell’ambito della circoscrizione
di competenza dell’ente.
10.
L’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i
primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
11.
Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente
articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento
complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
12.
Gli enti stabiliscono, previa informazione alle organizzazioni
sindacali, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione
delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli
aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in
particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative
modalità procedurali.
13.
Le trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni
del presente articolo con le seguenti modifiche:
-
l’indennità di trasferta di cui al comma 1, lettera a) è aumentata
del 50% e non trova applicazione la disciplina del comma 8;
-
i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
14.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti
delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica
finalità.
Art.
42
Trattamento
di trasferimento
1. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi
o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza,
deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto
ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel
trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro
il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli
effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai
sensi dell’art. 41, comma 12 e previi opportuni accordi da prendersi con l’ente,
secondo le condizioni d’uso.
2. Al dipendente competono anche:
-
l’indennità di trasferta di cui all’art. 41, comma 2,
limitatamente alla durata del viaggio;
-
una indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che
il dipendente si trasferisca con la famiglia e variabile da un minimo di tre
mensilità ad un massimo di sei mensilità, viene determinato da ciascun ente
in sede di contrattazione decentrata integrativa nell’ambito delle risorse
di cui al comma 4.
3. Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo
per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato
quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli
enti per tale specifica finalità.
Art.
43
Copertura
assicurativa
1. Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura
assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è
attribuito uno degli incarichi di cui agli art. 8 e ss. del CCNL del
31.3.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa
grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei
bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa.
2. Gli enti stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei
dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti
di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle
prestazioni di servizio.
3.
La polizza di cui al comma 2 è rivolta
alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione
obbligatoria di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà
del dipendente e dei beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del
dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di
lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia
stato autorizzato il trasporto.
5. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti,
per i corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.
6. Gli importi liquidati
dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi
responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti
dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo
stesso evento.
7. Le condizioni delle polizze assicurative sono comunicate ai
soggetti sindacali di cui all’art. 10,comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
Art.
44
Trattenute
per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa,
le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all’effettiva durata
dell’astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora.
In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della
retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c).
Art.
45
Mensa
1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e
compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di
servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46,
attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le
organizzazioni sindacali.
2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino
attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con
una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima
disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro
straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario
di servizio.
3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in
atto.
4.
Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un
corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla
convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un
terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita
direttamente dall’ente.
5. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che
contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai
minori ed alle persone non autosufficienti e
per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli
per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il
pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei
servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il
completamento dell’orario di servizio.
6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione
indennizzante.
Art.
46
Buono
pasto
1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è
pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi
del comma 4 dell’articolo precedente.
2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica
disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata
effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui
all’art. 45, comma 2.
3. Il personale in posizione di comando che si trovi nelle
condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall’ente ove
presta servizio.
Art.
47
Trattamento
economico dei dipendenti
in
distacco sindacale
1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all’art. 5
del CCNL quadro del 7.8.1998, compete la retribuzione di cui all’art. 52,
comma 2, lett. c).
2.
Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato
utile come anzianità di servizio ai fini della progressione verticale di
carriera e di quella orizzontale economica.
3. Al personale incaricato delle funzioni dell’area delle
posizioni organizzative, di cui agli artt. 8-11 del CCNL del 31.3.1999, oltre
al trattamento indicato nel comma 1, compete la retribuzione di posizione
corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o
altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione delle relativi
valori
TITOLO
VII
Norme
Finali
Art.
48
Requisiti
per l’integrazione delle risorse destinate
alla
contrattazione decentrata integrativa
1. Il termine di cui all’art. 16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999,
è spostato al 15.11.2000.
2. Limitatamente all’anno 2000, gli enti che, in sede di
contrattazione decentrata integrativa, abbiano
già espressamente destinato risorse per le finalità di cui all’art. 16,
comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, possono utilizzare le risorse medesime
qualora non si raggiunga l’accordo di cui al comma 1 entro il predetto
termine.
3. Limitatamente all’anno 2000, in difetto di stipulazione dell’accordo
di cui al comma 1 nel termine ivi previsto, gli enti, diversi da quelli di cui
al precedente comma e che si trovino nelle condizioni previste nell’art. 16,
comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, possono destinare alle finalità, di cui al
medesimo art. 16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, risorse aggiuntive nel
limite massimo del 2% del monte salari riferito al 1999,
esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico
degli enti, alle stesse condizioni di cui all’art. 15, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999.
Trattamento
di fine rapporto di lavoro
La
retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di
fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) trattamento
economico iniziale;
b)
incrementi economici correlati alla progressione economica nella
categoria;
c) indennità
integrativa speciale;
d)
tredicesima mensilità;
e)
retribuzione individuale di anzianità;
f) retribuzione
di posizione;
g) indennità
di direzione di L. 1.500.000 di cui all’art. 17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999;
h) indennità
di vigilanza di L. 1.570.000 e di L. 930.000 cui all’art. 37,comma 1, lett. b)
del CCNL del 6.7.1995;
i) indennità
del personale educativo degli asili nido di L. 900.000 annue lorde di cui all’art.
37,
comma 1, lett. c, del CCNL del 6.7.1995; indennità del personale insegnante
delle scuole materne, delle scuole elementari e delle scuole secondarie di
L. 900.000 annue lorde, di cui all’art. 37, co. 1, lett. d) del CCNL del
6.7.1995; indennità del personale docente di cui all’art. 32-bis del
presente CCNL;
j)
indennità di L. 900.000 annue lorde per il personale docente dei centri
di formazione professionale;
k)
indennità specifica per il personale appartenente alla ex terza e
quarta qualifica professionale di L. 125.000;
l)
assegni ad personam non riassorbibili.
Modalità
di applicazione di benefici economici
previsti
da discipline speciali
1. In favore del personale
riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di
servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura
rispettivamente del 2,50% e dell’1,25% del trattamento tabellare in
godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l’invalidità
sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime
due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di
salario individuale di anzianità.
Art.
51
Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell’art.
72, comma 1, del D.Lgs. n.29/1993, cessano di produrre effetti le norme
generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli
istituti del rapporto di lavoro.
2. Dalla data di cui
al comma 1 sono inapplicabili le norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro e quelle emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di
potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con il presente CCNL.
Art.
52
Nozione
di retribuzione
1. La retribuzione è corrisposta
mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le
quali la contrattazione decentrata integrativa prevede diverse modalità
temporali di erogazione.
2. La retribuzione corrisposta al
personale dipendente dagli enti del comparto Regioni-Autonomie locali è
definita come segue:
a)
Retribuzione mensile che è
costituito dal valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di
ogni categoria (A1,B1,C1,D1) nonché per le altre posizioni d’accesso
previste nelle categorie B e D (B3 e D3);
b)
Retribuzione base mensile che
è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a),
dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella
categoria nonché dall’indennità integrativa speciale, i cui valori sono i
riportati nella tabella A allegata al presente CCNL;
c)
Retribuzione individuale
mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla
precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla
retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a
carattere continuativo e non riassorbibile;
d)
Retribuzione
globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall’importo
della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo
della 13^mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e
delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno di riferimento;
sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di
indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per
trasferimento.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente
retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai sensi
dell’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999 si procede al conseguente
riproporzionamento del valore del predetto divisore.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la
corrispondente retribuzione mensile per 26.
5. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di
riposo di cui all’art. 18, comma 6 del CCNL del 6.7.1995, il trattamento
economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
Struttura
della busta paga
1.
Al lavoratore deve essere consegnata una busta paga, in cui deve
essere distintamente specificati: la denominazione dell’ente, il nome e la
categoria del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce,
l’importo dei singoli elementi che concorrono a formularla (stipendio,
retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale,
straordinario, turnazione ecc.) e l’elencazione delle trattenute di legge e
di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nell’aliquota applicata
che nella cifra corrispondente.
2.
In conformità alle normative vigenti, resta la possibilità del
lavoratore di avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate.
3. L’ente adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto
del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i spropri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96.
Messi
notificatori
1.
Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se
esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso
spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al
fondo di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 per essere finalizzata all’erogazione
di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.
Attività
sociali, culturali e ricreative
1. Le attività sociali, culturali e ricreative, promosse negli
enti, sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in
conformità a quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 300/1970.
Art.
56
Diritto
di assemblea
1. I
dipendenti degli enti hanno diritto di partecipare, durante l’orario di
lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con
l’amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
2.
Per tutte le altre modalità di esercizio del diritto di
assemblea trova applicazione la specifica disciplina contenuta nell’art. 2
dell’Accordo collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7.8.1998.
Decorrenza
degli effetti del contratto
1.
Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno
successivo a quello della definitiva sottoscrizione, salvo diversa
prescrizione contenuta nello stesso.
Tabelle
indennità integrativa speciale per le diverse categorie
(valori in lire annui lordi per 12 mensilità, cui va
aggiunta la 13^mensilità)
|
Tabellari
Posizione di accesso |
Valori
I.I.S. |
|
|
|
|
A1 |
12.489.000 |
12.090.354 |
| B1 |
13.741.000 |
12.166.621 |
| B3 |
15.285.000 |
12.273.723 |
| C1 |
16.695.000 |
12.355.767 |
| D1 |
19.259.000 |
12.500.626 |
| D3 |
24.455.000 |
12.846.799 |
Le
parti convengono che per il riconoscimento delle malattie derivanti da causa
di servizio e per l’equo indennizzo continuano ad applicarsi le norme
vigenti, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali ed
assicurativi e quindi estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
n. 2
Con
riferimento al comma 5 dell’art. 29, le parti si danno reciprocamente atto
che la verifica selettiva ivi prevista è finalizzata esclusivamente all’accertamento
della sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 dell’art. 29, lett. a) e
b).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
n. 3
Le
parti si impegnano a verificare entro il 31.12.2000 le problematiche relative
alle Camere di Commercio con particolare riferimento alle disposizioni
contenute nel D.I. 12/7/1982 e successive modificazioni e nel D.I. 20/4/1995 n. 245.
Le
parti, inoltre, convengono che, per i dipendenti delle CCIA in servizio alla
data di entrata in vigore del DPCM 20.12.1999, pubblicato sulla G.U. n. 111 del
15.5.2000, restano confermate le disposizioni di cui al D.I. 12.7.1982 e
successive modificazioni e del D.I. 20.4.1995 n. 245, relativamente agli
istituti dell’indennità di anzianità e dei fondi di previdenza,
trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali e, quindi, estranei
alla disciplina del rapporto di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
n. 4
interessata, in caso di superamento dei
vincoli di cui all’art. 16, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999 alla data del Le
parti si danno atto che per l’anno 2000 non ci sono limiti contrattuali nell’uso
delle risorse per la progressione
economica all’interno della categoria, ferma restando la impraticabilità di
ulteriori progressioni nella categoria 1.1.2001, sino al riallineamento al
valore medio di categoria.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
n. 5
Con
riferimento all’art. 4 del CCNL dell’1.4.1999, le parti ritengono che gli
enti, nell’ambito della propria autonomia regolamentare possono disciplinare
anche le modalità di accesso a posti di categoria B3 per il personale
appartenente alla categoria A e a posti di categoria D3 per il personale della
categoria C, purché in possesso dei requisiti previsti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
n. 6
Le
parti s’impegnano, relativamente alle turnazioni, a verificare la
praticabilità del passaggio ad una forma di retribuzione stabilita in misura
fissa giornaliera.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
n. 7
In
relazione a quanto previsto dall’art. 48 del presente CCNL, le parti, sulla
base della specifica proposta, anche articolata per regioni, province, comuni
e camere di commercio, che l’ARAN consegna alle organizzazioni sindacali
entro il 20.9.2000, s’impegnano ad avviare e proseguire il relativo
negoziato con continuità per arrivare alla stipulazione dell’accordo entro
il 15.11.2000.
Allegato
TAVOLA
SINOTTICA DELLE VARIAZIONI AL TESTO
PRESIGLATO
IL 5 LUGLIO 2000
|
ARTICOLO |
VARIAZIONE INTRODOTTA |
| |
|
|
1
Disciplina
sperimentale del telelavoro
|
4° comma : dopo “originaria,” si
introduce la parola “che” |
| 5° comma : anziché “prestazioni
supplementari” si corregge con “prestazioni aggiuntive” |
| 8° comma : si introduce un secondo
periodo: “Gli Enti provvedono altresì alla copertura assicurativa
INAIL”. |
|
2
Contratto
di fornitura
di
lavoro temporaneo
|
11° comma: dopo “art. 10, comma 2”,
inserito “del CCNL del 1.4.1999 e dopo “presente CCNL” inserito
“e all’ARAN” |
|
3
Contratto
formazione e lavoro
|
11° comma:
dopo “incentivi previsti ” inserito “dall’art’art. 17
del CCNL” |
| 17° comma: al termine sostituire “13”
con “14”. |
|
4
Rapporti
di lavoro a tempo parziale
|
3° comma: sostituire le parole “seguente
ad” con “seguita da” e più avanti sostituire “nel comma 2 e
nell’art. 2, comma 1” con nel precedente comma 2 e nell’art. 5,
comma 1, del presente CCNL.” |
| 9° comma: sostituire “con quella della
specifica” con “e la specifica” |
| 12° comma: sostituire “comma 3” con
“comma 4” e più avanti al sub. b) dopo gravi patologie eliminare la
virgola e inserire “o” |
|
6
Trattamento
economico normativo del personale con rapporto a tempo parziale
|
5° comma: sostituire “art. 52, comma 2,
lett. d)” con “art. 52, comma 2, lett. b)” |
| 9° comma: sostituire “al successivo
comma 9” con “al successivo comma 10” |
|
7
Contratto
a termine
|
10° comma: al sub. b) dopo “art. 21,
comma 7” e al termine dopo “citato art 21” inserire “del CCNL
del 6.7.95”; al sub. c) dopo “art. 19, comma 3” inserire “del
CCNL del 6.7.95” |
| Sostituire l’intero articolo con il
seguente:
1. Dopo il comma 7 dell’art. 21 del CCNL del
6.7.1995, è inserito il seguente:
1.
“7.bis.
In caso di patologie gravi che richiedano, terapie salvavita, ed altre
assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il
trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del
presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital
ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente
certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o
Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha
diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 7,
lettera a) del presente articolo”. |
|
10
Assenze
per malattia
|
Il comma 4 dell'art. 21 del
CCNL
del 6.7.1995, è sostituito
dal seguente:
“Superati
i periodi di conservazione del posto previsti dal 1° e 2°comma , nel
caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non
allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente,
compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le
disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a
quelle del profilo rivestito, nell’ambito della stessa categoria
oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell’interessato,
anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a categoria
inferiore. In tal caso trova applicazione l’art. 4, comma 4, della
legge n. 68/1999” |
|
NUOVO
ARTICOLO |
Art.
10-bis
Infortuni
sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio |
| |
|
ART.
10 BIS
Infortuni
sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
|
All'art. 22 del CCNL del 6.7.1995 è aggiunto il seguente
comma 4: |
|
“Nel
caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione,
abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa
di servizio eventuali disabilità trova applicazione l’art. 1, comma 7,
della legge n. 68/1999”. |
|
14
Cumulo
di aspettative
|
1° comma: alla fine inserire “e in caso
di assenze di cui alla legge 1204/1971” |
|
17
Congedi
dei genitori
|
6° comma: in fondo sostituire “comma 4”
con “comma 5” |
| 9° comma: sostituire “comma 7” con “comma
8” |
|
18
Congedi
per eventi e cause particolari
|
Sostituire l’intero articolo con il
seguente:
Congedi per eventi e cause
particolari
1.
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi ed ai
congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art. 4 della legge
n. 53/2000.
2.
Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo
grado o del convivente, pure previsti nel citato art. 4 della legge
n. 53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta
nell’art. 19, comma 1, secondo alinea, del CCNL del 6.7.1995; la
stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione
anagrafica presentata dal dipendente.
3. Resta
confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell’art. 19
del CCNL del 6.7.1995. |
|
19
Pari
opportunità
|
2° comma: al termine dopo “supplenti”
inserire “per i casi di assenza dei titolari”. |
| 8° comma: eliminare “e deliberano all’unanimità” |
|
23
Reperibilità
|
3° comma: dopo “soggetti” inserire “anche” |
|
24
Trattamento
per attività prestata in giorno festivo o di riposo compensativo
|
1° comma: sostituire “ del riposo
festivo settimanale” con “del giorno di riposo settimanale” |
|
28
Patrocinio
Legale
|
3° comma: sostituire “art. 34” con “art.
43” |
|
30
Personale
docente delle scuole materne
|
8° comma: al termine del comma inserire
“nonché quella di tempo potenziato di cui all’art. 37, comma 2,
salvo quanto previsto dal comma 5.” |
| 11° comma: sostituire “art. 8, comma 2”
con “art. 7, comma 3” |
|
31
Personale
educativo degli asili Nido
|
9° comma: sostituire “art. 8, comma 2”
con “art. 7, comma 3” |
|
32
Personale
docente delle scuole gestite dagli enti locali
|
9° comma: sostituire “art. 8, comma 2”
con “art. 7, comma 3” |
|
NUOVO
ARTICOLO
(riprende
la problematica posta nella vecchia dichiarazione congiunta n. 7)
|
Art.
32-bis
Docenti
addetti al sostegno operanti nelle scuole statali
1. Il calendario del personale docente comunale, utilizzato in
attività di sostegno a soggetti portatori di handicap, è lo stesso di
quello osservato dagli altri docenti operanti nella stessa istituzione
scolastica dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.
2.
L’orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni
portatori di handicap non deve essere superare le 24 ore settimanali; il
monte ore delle attività integrative non deve essere superiore alle 20
ore mensili.
3.
Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario
scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di
concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da
utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività
didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti
di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999; gli
incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione integrativa
decentrata utilizzando le risorse di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
4. Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi sono
comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla
data del 30.6.2000.
Al
personale docente è conservata l’indennità professionale annua lorda
di L. 900.000 di cui all’art. 37, comma 1, lett. d) del CCNL del
6.7.1995. |
|
37
Indennità
di rischio
|
Viene aggiunto un 3° comma: |
| “Sono fatti salvi gli accordi di miglior
favore sottoscritti alla data del 30.6.2000.” |
|
38
Lavoro
straordinario
|
8° comma: sostituire “art 19” con “art.
39” |
|
38
bis
Banca
delle ore
|
2° comma: dopo “confluiscono” inserire
“su richiesta del dipendente,” |
|
41
Trattamento
di trasferta
|
12° comma: dopo “Gli Ente stabiliscono,”
inserire previa informazione alle organizzazioni sindacali,” |
|
45
Mensa
|
1° comma: al termine inserire “previo
confronto con le organizzazioni sindacali” |
| 5° comma: sostituire “contrattualmente”
con “contestualmente” |
|
47
Trattamento
economico dei dipendenti in distacco sindacale
|
2° comma: dopo “distacco” inserire “o
aspettativa” |
| 3° comma: dopo “posizioni organizzative”
inserire “di cui agli artt. 8-11 del CCNL del 31.3.1999 |
|
48
Requisiti
per l’integrazione delle risorse destinate alla contrattazione
decentrata integrativa
|
1° comma: sostituire “15.10.2000” con
“15.11.2000” |
| 3° comma: al termine inserire “alle
stesse condizioni di cui all’art. 15, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999”. |
|
49
Trattamento
di fine rapporto di lavoro
|
Alla fine del sub. i) inserire: “indennità
del personale insegnante delle scuole materne, delle scuole elementari e
delle scuole secondarie di L. 900.000 annue lorde, di cui all’art. 37,
co. 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995; indennità del personale docente
di cui all’art. 32-bis del presente CCNL;” |
| 3° comma: Inserire un nuovo alinea: “Nel
caso di orario di lavoro ridotto ai sensi dell’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999
si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto
divisore” |
|
52
Nozione
di retribuzione
|
5° comma:
sostituire con il seguente:
“Nell’ipotesi
di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all’art. 18,
comma 6 del CCNL del 6.7.1995, il trattamento economico è lo stesso
previsto per i giorni di ferie.” |
| NUOVO ARTICOLO |
Art.
53
Struttura
della busta paga
1.
Al lavoratore deve essere consegnata una busta paga, in cui deve essere
distintamente specificati: la denominazione dell’ente, il nome e la
categoria del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si
riferisce, l’importo dei singoli elementi che concorrono a formularla
(stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità
integrativa speciale, straordinario, turnazione ecc.) e l’elencazione
delle trattenute di legge e di contratto, ivi comprese le quote
sindacali, sia nell’aliquota applicata che nella cifra corrispondente.
2.
In conformità alle normative vigenti, resta la possibilità del
lavoratore di avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate.
3.
L’ente adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del
diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i spropri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96 |
|
53
Messi
notificatori
|
Diventa il numero 54. |
| NUOVO ARTICOLO |
Art.
55
Attività
sociali, culturali e ricreative
Le attività sociali,
culturali e ricreative, promosse negli enti, sono gestite da organismi
formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto
previsto dall’art. 11 della legge n. 300/1970. |
| NUOVO ARTICOLO |
Art.
56
Diritto
di assemblea
1.
I dipendenti degli enti hanno diritto di partecipare, durante l’orario
di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione,
per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2.
Per tutte le altre modalità di esercizio del diritto di
assemblea trova applicazione la specifica disciplina contenuta nell’art.
2
dell’Accordo collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali del 7.8.1998. |
| NUOVO ARTICOLO |
Art.
57
Decorrenza
degli effetti del contratto
Gli
effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo a quello
della definitiva sottoscrizione, salvo diversa prescrizione contenuta
nello stesso. |
|
Dichiarazione
congiunta
n.
2
|
Sostituire “art. 41” con “ art. 29” |
|
Dichiarazione
congiunta
n.
3
|
Sostituita
con la seguente:
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 3
Le
parti si impegnano a verificare entro il 31.12.2000 le problematiche
relative alle Camere di Commercio con particolare riferimento alle
disposizioni contenute nel D.I. 12/7/1982 e successive modificazioni e
nel D.I. 20/4/1995 n. 245.
Le
parti, inoltre, convengono che, per i dipendenti delle CCIA in servizio
alla data di entrata in vigore del DPCM 20.12.1999, pubblicato sulla
G.U. n. 111 del 15.5.2000, restano confermate le disposizioni di cui al
D.I. 12.7.1982 e successive modificazioni e del D.I. 20.4.1995 n. 245,
relativamente agli istituti dell’indennità di anzianità e dei fondi
di previdenza, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti
previdenziali e, quindi, estranei alla disciplina del rapporto di
lavoro.
|
|
Dichiarazione
congiunta
n.
7
|
Sostituita
da una nuova:
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 7
In
relazione a quanto previsto dall’art. 48 del presente CCNL, le parti,
sulla base della specifica proposta, anche articolata per regioni,
province, comuni e camere di commercio, che l’ARAN consegna alle
organizzazioni sindacali entro il 20.9.2000, s’impegnano ad avviare e
proseguire il relativo negoziato con continuità per arrivare alla
stipulazione dell’accordo entro il 15.11.2000. |
|