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Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale
delle Regioni e delle Autonomie
Locali
1998
- 2001
Nuovo
Ordinamento Professionale
INDICE
PARTE GENERALE - Campo di applicazione e
obiettivi
Art. 1 -
Oggetto e campo di applicazione
Art. 2 -
Obiettivi
PARTE I - Classificazione
Art. 3 -
Il sistema di classificazione del personale
Art. 4 -
Progressione verticale nel sistema di classificazione
Art. 5 -
Progressione economica all’interno della categoria
Art. 6 -
Sistema di valutazione
Art. 7 -
Norma di inquadramento del personale in servizio
nel nuovo sistema di classificazione
Art. 8 -
Area delle posizioni organizzative
Art. 9 -
Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative
Art. 10 -
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
Art. 11 -
Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche
Art. 12 -
Norme finali e transitorie della parte I
PARTE II -
Trattamento economico e sistema di finanziamento
Art. 13 -
Trattamento economico
Art. 14 -
Finanziamento del sistema di classificazione
Art. 15 -
Norme finali e transitorie di inquadramento economico
PARTE III -
Relazioni sindacali
Art. 16 -
Relazioni sindacali
PARTE IV -
Norme finali
Art. 17 -
Norma programmatica
Art. 18 -
Disposizione finale
ALLEGATO A -
DECLARATORIE
Tabella B -
Categorie e posizioni economiche
Tabella B bis -
tavola esemplificativa del trattamento economico complessivo
delle posizioni economiche
Tabella C -
Corrispondenze per il primo inserimento nella nuova classificazione
DICHIARAZIONI CONGIUNTE PARTE GENERALE
CAMPO
DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI
ART. 1
Oggetto
e campo di applicazione
1. Il presente
contratto disciplina il sistema di classificazione professionale del personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con
qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni
e Autonomie locali di cui all’accordo del 2 giugno 1998, dal Comune di
Campione d’Italia, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.)
che svolgono prevalente attività assistenziale individuate dalle regioni
nonchè ai dipendenti degli enti locali in servizio presso le case da gioco.
2. Nel testo
del presente contratto i riferimenti al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato, integrato o sostituito dai Decreti Legislativi 4 novembre 1997,
n. 396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, sono riportati come
D.Lgs. n. 29 del 1993.
ART. 2
Obiettivi
1. Il
presente contratto persegue le finalità del miglioramento della funzionalità
degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della
professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Le parti, conseguentemente,
riconoscono la necessità di valorizzare le capacità professionali dei
lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza
degli enti.
3.
Alle finalità previste nel comma 2 sono correlati adeguati ed organici
interventi formativi sulla base di programmi pluriennali, formulati e
finanziati dagli enti.
PARTE I
CLASSIFICAZIONE
ART. 3
Il
sistema di classificazione del personale
1. Il
sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate,
rispettivamente, A, B, C e D. Per il personale della categoria D è prevista
la istituzione di una area delle posizioni organizzative, secondo la
disciplina degli artt. 8 e ss.
2. Ai sensi dell’art. 56 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, tutte le
mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente
equivalenti, sono esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalenti
costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del
contratto di lavoro.
3. L’assegnazione temporanea di
mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo
atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa
disciplina contrattuale, è regolata dai commi 2-4 dell’art. 56 del D.Lgs.
n. 29 del 1993 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998.
4. Le
categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato
A, che descrivono l’insieme dei requisiti professionali necessari per lo
svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
5. I profili
descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della
categoria. Nell’allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni
profili relativi a ciascuna categoria.
6.
Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i
profili professionali non individuati nell’allegato A o aventi contenuti
professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti
categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via
analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo
esemplificativo nell’allegato A.
7.Nell’allegato
A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la
individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse
categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili
professionali ai fini di cui all’art. 13.
ART. 4
Progressione
verticale nel sistema di classificazione
1. Gli enti
disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti,
nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993
n. 29, come modificato dagli artt. 22 e 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.
80, e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie
delle categorie di cui all’allegato A, le procedure selettive per la
progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria
immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei
posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati
destinati all’accesso dall’esterno. Analoga procedura può essere attivata
dagli enti per la copertura dei posti vacanti dei profili delle categorie B e
D di cui all’art. 3, comma 7, riservando la partecipazione alle relative
selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime
categorie.
2. Gli enti che
non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi delle
vigenti disposizioni procedono alla copertura dei posti vacanti dei profili
caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno
degli stessi enti con le medesime procedure previste dal presente articolo.
3. Alle
procedure selettive del presente articolo è
consentita la partecipazione del personale interno anche prescindendo dai
titoli di studio ordinariamente previsti per l’accesso dall’esterno, fatti
salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.
4. Anche i
posti ammessi a selezione ai sensi del comma 1 sono coperti mediante accesso
dall’esterno se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del
tutto all’interno le professionalità da selezionare.
5. Il personale
riclassificato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle
procedure selettive previste dal presente articolo,
non è soggetto al periodo di prova.
ART. 5
Progressione
economica all’interno della categoria
1. All’interno
di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza
mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi
incrementi economici secondo la disciplina dell’art. 13.
2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite
delle risorse disponibili nel
fondo previsto dall’art. 14, comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
per i passaggi nell’ambito della categoria A, sono utilizzati gli
elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati
in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;
b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti
tabellari iniziali
delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono
integrati valutando anche l’esperienza acquisita;
c)
per i passaggi alla seconda posizione
economica, successiva ai trattamenti tabellari
iniziali delle categorie B
e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con
più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi
formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai
processi di riorganizzazione, all’impegno e alla qualità della prestazione
individuale;
d) per i passaggi all’ultima posizione economica delle categorie B e C
nonché per la progressione all’interno della categoria D, secondo la
disciplina dell’art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di
cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano
conto del:
- diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte , con
particolare riferimento ai rapporti con l’utenza;
-
grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacità
di adattamento ai cambiamenti organizzativi,
partecipazione effettiva alle
esigenze di flessibilità;
-
iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o
migliorative dell’organizzazione del lavoro.
ART. 6
Sistema
di valutazione
1. In ogni
ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni
e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di
cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti,
si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al
dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell’art. 16, comma 2.
ART. 7
Norma
di inquadramento del personale in servizio
nel
nuovo sistema di classificazione
1. Il
personale in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL è inserito,
con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione con la
attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla
qualifica funzionale e al trattamento economico fondamentale in godimento
(tabellare più eventuale livello economico differenziato), secondo le
prescrizioni della allegata tabella C.
2. Il
trattamento economico corrispondente alla posizione attribuita ai sensi del
comma 1, indicato nella colonna 3 della tabella C, sostituisce e assorbe le
voci retributive stipendio tabellare e livello economico differenziato di cui
all'art. 28, comma 1, del CCNL del 6.7.1995. 3. Il personale della ex prima e
seconda qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex
terza qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del
presente CCNL, nella categoria A, con la attribuzione dei relativi trattamenti
tabellari iniziali, con riassorbimento dell’indennità di cui all’art. 4,
comma 3 del CCNL del 16.7.1996. 4. Il personale dell’area di vigilanza, ivi
compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella ex quinta
qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex sesta
qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente
CCNL nella categoria C, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari
iniziali e con il conseguente riassorbimento
della integrazione tabellare prevista dall’art. 37, comma 1, lett. a) del
CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni.
5. A seguito della
riclassificazione del personale dell’area di vigilanza di cui al comma 4,
gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle
posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex 6^ qualifica
funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.
6. Ai fini dell’applicazione
del presente articolo, gli enti devono prioritariamente
considerare anche gli effetti della eventuale ritardata applicazione delle
norme sul livello economico differenziato, relativamente alle selezioni non
ancora concluse alla data indicata nel comma 1.
7. All’onere
derivante dall’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo
e dell’art. 12, comma 4, si
fa fronte con le somme di cui all’art. 2, comma 2, del CCNL 16.7.1996. Le
ulteriori disponibilità dello stesso articolo 2, comma 2, del CCNL 16.7.1996
saranno utilizzate secondo le indicazioni del CCNL 1998-2001.
ART.
8
Area
delle posizioni organizzative
1. Gli enti istituiscono
posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato:
a)
lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e
organizzativa;
b)
lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e
specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o
alla iscrizione ad albi professionali;
c)
lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di
vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
2. Tali
posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l’indennità
di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995,
possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella
categoria D, sulla base e per effetto d’un incarico a termine conferito in
conformità alle regole di cui all’art. 9.
ART.
9
Conferimento
e revoca degli incarichi per le
posizioni organizzative
1. Gli incarichi relativi all’area
delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo
massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da
parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con
le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli
incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni
ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi
da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della
capacità professionale ed esperienza acquisiti
dal personale della categoria D.
3. Gli incarichi possono essere
revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a
intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento
di risultati negativi.
4. I risultati delle attività
svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al
presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e
procedure predeterminati dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo
alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 10,
comma 3. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una
valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del
dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura
di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui
al comma 3.
5. La revoca dell’incarico
comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 10 da parte del
dipendente titolare. In tal caso il
dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito
alle funzioni del profilo di appartenenza.
6. La disciplina del
conferimento degli incarichi prevista dal presente articolo entra in vigore
con il CCNL del quadriennio 1998-2001 con le decorrenze che saranno ivi
previste e presuppone, altresì,
che gli enti abbiano realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di
sei mesi dalla data di stipulazione dello stesso CCNL:
a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29
del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni
e, in particolare, dagli
artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II; b) ridefinizione delle
strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell’ente;
c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei
di valutazione.
ART.
10
Retribuzione
di posizione e retribuzione di risultato
1. Il
trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare
delle posizioni di cui all’art. 8 è composto dalla retribuzione di
posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le
competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto
collettivo nazionale, compreso il
compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il
quadriennio 1998-2001.
2. L’importo
della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un
massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente
stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a
ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate
3. L’importo
della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del
25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito
di valutazione annuale.
4. Il valore
complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere
comunque inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle
indennità assorbite ai sensi del comma 1.
ART. 11
Disposizioni
in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche
1. I Comuni privi di posizioni
dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all’art. 51, comma 3
bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell’ambito delle
risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci,
applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti
cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente
individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e
adottato.
2. I Comuni di cui al comma 1
stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di
risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato
nella categoria D, nell’ambito dei limiti definiti dall’art. 10.
3. Nel caso in cui siano privi
di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B,
ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata
nello stesso comma 1. In tal
caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può
variare da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui
lordi per tredici mensilità.
4. Nei Comuni tra loro
convenzionati per l’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento
associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano
la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al
periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina
dell’area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss.,
in attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1.
ART. 12
Norme
finali e transitorie della parte I
1. L’inserimento nel nuovo
sistema di classificazione in conformità del presente CCNL deve risultare dal
contratto individuale che tutti i dipendenti in servizio dovranno stipulare ai
sensi dell’art. 14 del CCNL del 6.7.1995.
In caso di progressione verticale
nel sistema di classificazione ai sensi dell’art. 4 gli enti comunicano ai
dipendenti il nuovo inquadramento conseguito ai sensi della L. 152/97.
2. Sono
portati a compimento i concorsi interni o pubblici banditi alla data di
stipulazione del presente contratto. I vincitori sono automaticamente
collocati nel nuovo sistema di classificazione, secondo quanto previsto nella
tabella C, con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale per la
decorrenza della nuova posizione
acquisita a seguito dell’espletamento del concorso o della selezione.
3. Fino al
31.12.2001, la progressione economica di cui all’art. 5 del personale dei
profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle posizioni
economiche B1 e D1 delle relative categorie può svilupparsi fino all’acquisizione
degli incrementi retributivi corrispondenti, rispettivamente, ai valori B4 e
D3.
4. In sede di
prima applicazione dell’art. 7, le Camere di Commercio tengono conto anche
dell’accordo 7 ottobre 1993, punto b, sottoscritto dall’Unioncamere e dalle OO.SS., previa verifica tra i
soggetti che lo hanno stipulato.
PARTE
II
Trattamento economico e sistema di finanziamento
ART.
13
Trattamento
economico
1. Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle
categorie A, B, C e D è indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde
alla posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili
delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, per i quali il trattamento
tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici
complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3.
2. La
progressione economica all’interno della categoria secondo la disciplina
dell’art. 5 si sviluppa, partendo dal trattamento tabellare iniziale
individuato nel comma 1, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi
corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella B.
ART.
14
Finanziamento del sistema di classificazione
1. Le procedure selettive di cui
all’art. 4 sono indette, ai sensi delle
vigenti disposizioni, nel rispetto della programmazione in tema di gestione
delle risorse umane e di
reclutamento del personale, utilizzando le risorse a tal fine disponibili nei
bilanci degli enti.
2. Per il
finanziamento della progressione all’interno delle categorie di cui all’art.
5 e della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 10,
gli enti provvedono, con la decorrenza prevista dall’art. 9, comma 6,
alla costituzione di due distinti fondi annuali. Limitatamente al periodo
1998-2001, il CCNL, nel disciplinare le modalità di finanziamento degli oneri
derivanti dalla progressione economica all’interno della categoria, dovrà
individuare anche idonei strumenti per il controllo della spesa e per
stimolare la selettività della stessa progressione prevedendo l’individuazione
di valori massimi di riferimento per il costo del personale di ciascuna
categoria e le regole per i relativi aggiornamenti e/o modificazioni.
3.
In attesa della disciplina del CCNL 1998-2001, nel fondo per il
finanziamento della progressione economica all’interno delle categorie di
cui all’art. 5 confluisce, dalla data di stipulazione del presente CCNL, l’insieme
delle risorse già destinate alla corresponsione, al personale in servizio
alla stessa data, del livello economico differenziato.
4. Le
condizioni, le procedure e gli adempimenti necessari per l’incremento del
fondo di cui al comma 3 e per la effettiva costituzione del fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art.
10, formano oggetto di organica disciplina nell'ambito del CCNL per il
quadriennio 1998-2001.
ART. 15
Norme
finali e transitorie di inquadramento economico
1. Al personale assunto dopo la
stipulazione del presente CCNL viene attribuito il trattamento tabellare
iniziale di cui alla tabella allegato B previsto per la categoria cui il
profilo di assunzione appartiene secondo la disciplina dell’art. 13, comma
1.
2. In caso di passaggio tra
categorie, nonché di acquisizione di uno dei profili di cui all’art.
3, comma 7, al dipendente viene attribuito
il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o
profilo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto
della progressione economica,
risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente
conserva a titolo personale la
differenza, assorbibile nella successiva progressione economica.
3. Al personale proveniente per
processi di mobilità
da altri enti del comparto resta
attribuita la posizione economica
conseguita nell’amministrazione di provenienza.
parte
III
Relazioni
sindacali
ART.
16
Relazioni
sindacali
1. In attesa di rivedere il
sistema delle relazioni sindacali riguardante la contrattazione collettiva
integrativa, le parti convengono che, allo stato, le materie di contrattazione
decentrata di cui all’art. 5, comma 3, del CCNL del 6.7.1995, sono integrate
dalle seguenti:
- completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica
all’interno della categoria di cui all’art. 5, comma 2;
- modalità di ripartizione delle eventuali
risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per
la loro distribuzione tra i fondi annuali di cui all’art. 14.
2. Nell’ambito della revisione
del sistema delle relazioni sindacali, da attuarsi in sede di rinnovo del CCNL
del quadriennio 1998-2001, le parti convengono che le procedure di
concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque
riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle
seguenti materie:
a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;
b) valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle
funzioni;
c) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e
relativa valutazione periodica;
d) metodologia permanente di valutazione di cui all’art. 6;
e) individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo
per la progressione economica interna alla categoria di cui all’art. 5;
f) individuazione dei nuovi profili di cui all’art. 3, comma 6;
g) attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni
di cui all’art. 14, comma 2.
Le procedure di
concertazione di cui al presente comma sono effettuate attraverso un confronto
che deve comunque concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla
sua attivazione.
parte
IV
Norme
finali
ART. 17
Norma
programmatica
1. Il CCNL del quadriennio 1998-2001 dovrà prevedere la deferibilità
delle controversie individuali in materia di classificazione a collegi di
conciliazione e a collegi arbitrali stabili ai sensi delle vigenti
disposizioni.
2. Il CCNL
del quadriennio 1998-2001 dovrà prevedere regole più flessibili, anche per
quanto riguarda l’utilizzo delle risorse finanziarie, in favore degli enti che presentano condizioni di gestione
economica e finanziaria coerenti con parametri di riferimento predeterminati
ed accertati in sede di consuntivo dell’esercizio finanziario o che, pur non
presentando pienamente tali condizioni, abbiano comunque conseguito un
significativo avvicinamento ai predetti parametri.
ART.
18
Disposizione finale
1.La
disciplina dei commi 3 e 4 dell’art. 7 e del comma 4 dell’art. 12, trova
applicazione anche nei confronti del personale cessato dal servizio nel
periodo dal 1° gennaio 1998 e la data di stipulazione del presente CCNL;
per il personale comunque assunto successivamente al 1°gennaio 1998, l’efficacia
della stessa disciplina coincide con la data di inizio del rapporto di lavoro.
ALLEGATO
A
DECLARATORIE
CATEGORIA A
Appartengono a
questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
-
Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con
la scuola dell’obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta
sulla mansione;
-
Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi
produttivi/amministrativi;
-
Problematiche lavorative di tipo semplice;
-
Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su
interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
-
lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di
merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa.
Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell’automezzo segnalando
eventuali interventi di natura complessa.
-
lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di
carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e
manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Appartengono alla categoria, ad
esempio, i seguenti profili: custode, bidello.
CATEGORIA B
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono
attività caratterizzate da :
-
Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è
acquisibile con la scuola dell’obbligo generalmente accompagnato da corsi di
formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
-
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali
rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
-
Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza
delle soluzioni possibili;
-
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più
soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione dei profili:
-
lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti
e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi
di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione
della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli
archivi e degli schedari ed all’organizzazione di viaggi e riunioni.
-
lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali
di tipo specialistico quali l’installazione, conduzione e riparazione di
impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina
dal punto di vista operativo altro personale addetto all’impianto.
-
lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull’intera gamma
di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi,
impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla
categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all’archivio,
operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine
operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio
professionale, operatore socio assistenziale.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7,
per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come
integrato dal DPR 333/90, potevano
essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale
è fissato nella posizione economica B3.
CATEGORIA C
Appartengono a questa categoria i
lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
-
Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di
conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e
un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
-
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a
specifici processi produttivi/amministrativi;
-
Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
-
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale
ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità
organizzative di appartenenza, relazioni esterne
(con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti
di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei
profili:
-
lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei
rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di
appartenenza.
-
lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico
e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di
legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la
raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati.
Appartengono,
ad esempio, alla categoria i seguenti profili:
esperto
di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore
asili nido e figure assimilate,
geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo,
assistente amministrativo del registro delle imprese.
CATEGORIA D
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono
attività caratterizzate da:
-
Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze
è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di
esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
-
Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità
di risultati relativi ad importanti e diversi processi
produttivi/amministrativi;
-
Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni
possibili;
-
Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa,
gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza,
relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con
rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta,
anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei
profili:
-
lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in
funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione
degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.
-
lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale
in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e
norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la
realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione,
ecc.
-
lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema
informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell’ente, di
assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni
informatiche.
-
lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione
e redazione di atti e documenti riferiti
all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un
significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e
ricerca con riferimento al settore di competenza.
Fanno parte di questa categoria,
ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di :
farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista
di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali
e dell’area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in
attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e
conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle
istituzioni scolastiche delle Province.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7,
per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come
integrato dal DPR 333/90, potevano
essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare
iniziale è fissato nella posizione economica D3.
Tabella
B
Categorie e
posizioni economiche
|
D |
d1
18.071.000 |
d2
1.900.000 |
d3
23.267.000
3.296.000 |
d4
1.733.000 |
d5
2.000.000 |
|
C |
c1
15.771.000 |
c2
800.000 |
c3
829.000 |
c4
1.100.000 |
|
B |
b1
12.865.000 |
b2
536.000 |
b3
14.409.000
1.008.000 |
b4
444.000 |
b5
547.000 |
b6
600.000 |
|
A |
a1
11.697.000 |
a2
400.000 |
a3
503.000 |
a4
500.000 |
Tabella
B bis
tavola
esemplificativa del trattamento economico complessivo
delle
posizioni economiche
|
D
|
D1
|
D2
|
D3
|
D4
|
D5
|
|
|
D
|
18.071.000
|
19.971.000
|
23.267.000
|
25.000.000
|
27.000.000
|
|
|
|
|
|
23.267.000
|
|
|
|
|
C
|
C1
|
C2
|
C3
|
C4
|
|
|
|
|
15.771.000
|
16.571.000
|
17.400.000
|
18.500.000
|
|
|
|
B
|
B1
|
B2
|
B3
|
B4
|
B5
|
B6
|
|
|
12.865.000
|
13.401.000
|
14.409.000
|
14.853.000
|
15.400.000
|
16.000.000
|
|
|
|
|
14.409.000
|
|
|
|
|
A
|
A1
|
A2
|
A3
|
A4
|
|
|
|
|
11.697.000
|
12.097.000
|
12.600.000
|
13.100.000
|
|
|
Tabella
C
Corrispondenze per il primo inserimento nella nuova classificazione
|
Precedente qualifica e livello
differenziato
|
Trattamento tabellare e LED ed
eventuale indennità
|
Trattamento economico di primo
inquadramento
|
Posizione
Economica
di primo
inquadramento
|
Nuova
Categoria
|
|
1
|
9.386.000
|
11.697.000
|
A.1
|
A
|
|
1
led
|
9.770.000
|
11.697.000
|
A.1
|
A
|
|
2
|
10.502.000
|
11.697.000
|
A.1
|
A
|
|
2
led
|
10.958.000
|
11.697.000
|
A.1
|
A
|
|
3
|
11.697.000
|
11.697.000
|
A.1
|
A
|
|
3
led
|
12.097.000
|
12.097.000
|
A.2
|
A
|
|
4
|
12.865.000
|
12.865.000
|
B.1
|
B
|
|
4
led
|
13.401.000
|
13.401.000
|
B.2
|
B
|
|
5
|
14.409.000
|
14.409.000
|
B.3
|
B
|
|
5
led
|
14.853.000
|
14.853.000
|
B.4
|
B
|
|
5
+ int. tab.
|
15.
639.000
|
15.771.000
|
C.1
|
C
|
|
6
|
15.771.000
|
15.771.000
|
C.1
|
C
|
|
6
led
|
16.571.000
|
16.571.000
|
C.2
|
C
|
|
7
|
18.071.000
|
18.071.000
|
D.1
|
D
|
|
7
led
|
19.971.000
|
19.971.000
|
D.2
|
D
|
|
8
|
23.267.000
|
23.267.000
|
D.3
|
D
|
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 1
Le parti si
danno atto della necessità di pervenire, in sede di rinnovo del CCNL
1998-2001, anche a seguito dei processi di riforma legislativa in corso, al
superamento delle tipologie degli enti di cui all’art. 2 del DPR 347/83.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 2
Negli enti
privi di posizioni dirigenziali di cui all’art. 11, la valutazione dei
risultati di cui agli artt. 6 e 9 è effettuata dal soggetto appositamente
individuato nel regolamento degli uffici e dei servizi in conformità alle
disposizioni della L. 127/97.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 3
Le
parti concordano nel ritenere che gli enti locali che non abbiano potuto dare
applicazione alle disposizioni di cui all’art. 33, comma 5, del DPR 333/1990
e all’art. 5, comma 21, del DPR 268/1987, a seguito di rilievi formulati da
organismi di controllo, possono ancora avvalersi della facoltà ivi prevista.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4
Le
parti ritengono che l’istituto del Livello Economico Differenziato trovi
applicazione fino all’entrata in vigore del presente CCNL e quindi anche
relativamente alle selezioni riferite al 31.12.1998.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5
Le
parti dichiarano che ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma
4 dell’art. 7 del presente contratto, per personale dell’area di vigilanza
si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e
repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica,
venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla
legge n. 65/1986,da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di
custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la
specifica integrazione tabellare di cui all’art. 37, comma 1, lett. a) del
CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art. 8 del CCNL del 16.7.1996.
|