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Contratto Collettivo Nazionale
del Personale
delle Aziende FEDERCASA
2002-2005
INDICE
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art.
1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.
2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art.
3 - COMMISSIONE NAZIONALE DI GESTIONE
TITOLO I - RELAZIONI
SINDACALI E TUTELA DEI LAVORATORI
Art. 4 - PROCEDURE DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 5
- LIVELLI DI
CONTRATTAZIONE
Art. 6
- DIRITTI DI
INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
Art. 7
- PARI OPPORTUNITA'
Art. 8
- SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
Art. 9
- PREROGATIVE E
FUNZIONI DEL SINDACATO
Art. 10
- PATRONATI
Art. 11
- CIRCOLO CULTURALE E
RICREATIVO
Art. 12
- VERTENZE INDIVIDUALI
TITOLO II - NORME
GENERALI
Art.
13 - ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Art.
14 - ASSEGNAZIONE DEL POSTO
Art.
15 - TRATTAMENTO LAUREATI E DIPLOMATI
Art.
16 - MOBILITA’ ORIZZONTALE
Art.
17 - SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Art.
18 - INIDONEITA' SOPRAVVENUTA IN SERVIZIO
Art.
19 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Art.
20 - ASSUNZIONI A TEMPO PARZIALE
Art.
21 - PERIODO DI PROVA
Art.
22 - PRESTAZIONI PRESSO ALTRI ENTI
Art.
23 - TRASFERIMENTO
Art.
24 - ORARIO DI LAVORO
Art.
25 - FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO
Art.
26 - LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO FESTIVO, LAVORO NOTTURNO, TRATTAMENTO
TURNISTI
Art.
27 - ASSENZE E PERMESSI
Art.
28 - DIRITTO ALLO STUDIO
Art.
29 - CONGEDI PER LA FORMAZIONE
Art.
30 - PERIODI DI RIPOSO – FESTIVITA' E FERIE
Art.
31 - MALATTIA E INFORTUNI SUL LAVORO
Art.
32 - ASPETTATIVA
Art.
33 - SERVIZIO MILITARE
Art.
34 - CONGEDI DEI GENITORI
Art.
35 - MUTAMENTO PROVVISORIO DI MANSIONI
Art.
36 - ASSICURAZIONI
Art.
37 - TUTELA DEI DIPENDENTI PORTATORI DI HANDICAP
Art.
38 - TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE
Art.
39 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Art.
40 - PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI COLLEGIALI
Art.
41 - COPERTURA ASSICURATIVA
Art.
42 - PATROCINIO LEGALE
Art.
43 - DISCIPLINA
Art.
44 - CODICE DISCIPLINARE
Art.
45 - LAVORATORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE
Art.
46 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
47 - TERMINI DI PREAVVISO
TITOLO III - ALTRE
FORME DI LAVORO
Art. 48 - FINALITA'
TELELAVORO
Art.
49 - DEFINIZIONI
Art.
50 - PROGETTI DI TELELAVORO
Art.
51 - ASSEGNAZIONE AL TELELAVORO E REINTEGRAZIONE NELLA SEDE ORIGINARIA
Art.
52 - POSTAZIONE DI TELELAVORO
Art.
53 - VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Art.
54 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Art.
55 - NORMA FINALE
CONTRATTI DI LAVORO TEMPORANEO (LAVORO
INTERINALE)
Art. 56
- RIFERIMENTI
NORMATIVI
Art. 57
- RICORSO AL LAVORO
INTERINALE
Art. 58
- LIMITI DI UTILIZZO E
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
Art. 59
- INFORMAZIONE
SINDACALE
APPRENDISTATO
Art. 60 - CONTRATTO DI APPRENDISTATO
FORMAZIONE E LAVORO
Art. 61 - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
TITOLO
IV - CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Art.
62 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 63 - DECLARATORIE DI LIVELLO E PROFILI PROFESSIONALI ESEMPLIFICATIVI
DI AREA
TITOLO V - TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art. 64
- DEFINIZIONE DI
RETRIBUZIONE
Art. 65
- RETRIBUZIONE BASE
Art. 66
- AUMENTI PERIODICI DI
ANZIANITA’
Art. 67
- RETRIBUZIONE ALLA
PERSONA
Art. 68
- PREMIO DI RISULTATO
Art. 69
- TREDICESIMA E
QUATTORDICESIMA MENSILITA'
Art. 70
- TRATTAMENTO DI
MISSIONE
Art. 71
- INDENNITA' VARIE
Art. 72
- TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO
Art. 73
- ANTICIPAZIONE SUL
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 74
- TRATTAMENTO DI
PENSIONE
Art. 75
- PREVIDENZA
INTEGRATIVA
TABELLA A - RETRIBUZIONI MENSILI DEL
BIENNIO 2002/2003
TABELLA B - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’
TITOLO
VI - NORME
PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL CCNL AGLI ENTI DI NUOVA TRASFORMAZIONE
Art. 76
- CAMPO DI
APPLICAZIONE DEL TITOLO VI
Art. 77
- PRIMO INQUADRAMENTO
Art. 78
- NORME TRANSITORIE
NORME DI
GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
PROCEDURA
DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ART. 1
CAMPO DI
APPLICAZIONE
1. Il
presente Contratto disciplina i rapporti tra le aziende, le società e gli
enti pubblici economici, aderenti a Federcasa in qualità di soci ordinari, ed
i lavoratori di cui alla classificazione prevista dai successivi articoli.
2. Il
Contratto si applica con effetto immediato agli ex IACP (comunque denominati)
in precedenza ricompresi nel Comparto di contrattazione pubblica “Regioni
– autonomie locali” che, a seguito di leggi regionali di riforma, all’atto
della stipulazione del presente Contratto, hanno già assunto la natura
giuridica di cui al comma 1.
3. Il
presente Contratto troverà inoltre applicazione nei confronti degli degli
enti che saranno trasformati successivamente alla sua stipulazione, nei cui
confronti troveranno applicazione le disposizioni del Titolo VI e, se del
caso, gli eventuali “Atti aggiuntivi” che si rendesse necessario
stipulare.
4. Le norme
del presente Contratto e della legge 20 maggio 1970, n. 300, sia nell’ambito
dei singoli istituti che nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili
e costituiscono un trattamento complessivo.
5. E’
esclusa l’applicazione anche parziale di altri contratti nazionali
collettivi di categoria.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Parti si danno
reciprocamente atto che, verificandosi le circostanze di cui all’art. 1,
comma 3, gli eventuali “Atti aggiuntivi” saranno ispirati agli stessi
criteri di progressività adottati in sede contrattuale e conterranno pertanto
opportune norme transitorie, definite in analogia ed in coerenza con quelle
previste dal presente Contratto e dal CCNL 9.7.1998.
ART. 2
DURATA,
DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI
APPLICAZIONE DEL
CONTRATTO
1. Il presente Contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005
per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003
per la parte economica.
2. Gli
effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente Contratto. La stipulazione si intende avvenuta al
momento della sottoscrizione del Contratto da parte dei soggetti negoziali.
3. Il
Contratto collettivo nazionale di lavoro alla scadenza si rinnova tacitamente
di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti mediante
apposita comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza. In caso di
disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo Contratto collettivo. Con la stessa
anticipazione temporale sono presentate le piattaforme. Durante tale periodo e
per il mese successivo alla scadenza del Contratto, le parti negoziali non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
4. In
attuazione dell’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993,
qualora si verifichi un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza del Contratto, ai lavoratori destinatari dello stesso verrà
corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall’accordo
medesimo.
ART. 3
COMMISSIONE
NAZIONALE DI GESTIONE
1. La “Commissione Nazionale di Gestione del Contratto” (C.N.G.) è un
organismo paritetico costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL, cui
è affidato il compito:
a. monitorare i processi di riforma degli IACP in atto e proporre le iniziative
più idonee a favorirne lo sviluppo;
b. fornire interpretazioni autentiche delle norme contrattuali;
c. emanare linee di indirizzo in merito alla applicazione delle disposizioni
contrattuali;
d. dirimere le controversie locali.
TITOLO I
RELAZIONI
SINDACALI E TUTELA DEI LAVORATORI
ART. 4
PROCEDURE DI
RELAZIONI SINDACALI
1. Le Parti,
nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli
e responsabilità delle aziende e delle OO.SS. dei lavoratori, ritengono
indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, ispirato
alle finalità ed agli indirizzi del Protocollo Governo - Parti Sociali del 23
luglio 1993, si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale ed
aziendale regolati da specifiche procedure.
2. Tale
sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per dare
maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il
raggiungimento di elevati standard dei servizi pubblici erogati e concorrere a
sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale attraverso una maggiore
efficienza e competitività del sistema delle imprese partecipate dagli enti
locali.
3. Le Parti
riconoscono pertanto l'opportunità di prevedere specifici momenti di
incontro, a livello nazionale tra la FEDERCASA e le OO.SS. nazionali
stipulanti il presente CCNL ed a livello aziendale tra le Direzioni aziendali
e loro rappresentanti e le R.S.U., costituite ai sensi dell'accordo nazionale
interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94, assistite dalle corrispondenti
strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL.
4. Tali periodici incontri avvengono con le modalità di seguito definite ed
hanno l'obiettivo di realizzare tra le Parti, sui diversi temi successivamente
specificati, momenti di:
a.
informazione, intendendosi con questa voce la trasmissione ed
esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative;
b. consultazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva
su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e valutazione approfondita
dei reciproci orientamenti ed opinioni ed alla evidenziazione delle possibili
convergenze sui diversi aspetti;
c.
contrattazione, intendendosi con questa voce l'attività di
negoziazione delle parti su materie di competenza del rispettivo livello per
la loro definizione congiunta.
5. Resta al
di fuori delle modalità di rapporto sopra indicate e regolamentate la
comunicazione prevista nell'ambito di alcuni articoli del presente Contratto,
la quale consiste nell'invio da parte dell'azienda alla R.S.U. e alle
corrispondenti strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente CCNL di una nota scritta contenente dati e notizie su
determinati argomenti.
6. Le Parti
concordano infine sull'opportunità di inserire la procedura di verifica
delle competenze e degli ambiti negoziali aziendali definiti dal CCNL.
1. LIVELLO NAZIONALE
A) Informazione e
Consultazione
1. Allo
scopo di operare in coerenza con quanto convenuto in sede di concertazione
annuale tra Governo e Parti sociali, nonché per sostenere i processi di
sviluppo e trasformazione delle Aziende, la FEDERCASA e le OO.SS. stipulanti
il CCNL convengono di sviluppare il sistema di relazioni industriali in atto,
attivando un flusso informativo periodico che consenta al Sindacato nazionale
di acquisire un adeguato livello conoscitivo e sviluppare un incisivo ruolo
propulsivo e propositivo.
2. A tal
fine, si prevede l'instaurazione di incontri periodici, normalmente annuali o
comunque attivabili all'insorgere di rilevanti problemi, di informazione e
consultazione, per la verifica dei rispettivi punti di vista e di possibili
convergenze, su temi di rilevanza strategica per il settore, specificamente
individuati nel seguente articolo 5.
3. Al fine
di garantire una adeguata predisposizione degli incontri annuali, questi si
svolgono, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che viene
definito tra le Parti, entro il mese di maggio di ciascun anno.
4. Gli
incontri sono promossi dalla FEDERCASA o richiesti dalle Organizzazioni
Sindacali e sono preceduti dall'invio della documentazione necessaria in tempi
e modalità tali da consentire alle Parti di acquisire ulteriori elementi di
giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la
loro autonoma capacità propositiva e di valutazione; i tempi nei quali deve
concludersi la procedura sono oggetto di valutazione tra le Parti.
B) Contrattazione -
Procedura di Rinnovo del CCNL
1. Le
proposte di rinnovo del Contratto debbono essere presentate in tempo utile per
consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del
Contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 gg. dalla notifica
delle proposte stesse.
2. In
occasione del primo incontro tra le Delegazioni trattanti, va definito il
percorso del negoziato e si procede alla individuazione dell'onere relativo
alle proposte formalizzate.
3. Durante
i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto
ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle
proposte di rinnovo se successiva ai termini di cui al punto 1, le Parti non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
4. La
violazione del periodo di raffreddamento come definito al quarto comma del
presente articolo comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha
dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire
dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto
previsto dal Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993.
5. Nel mese
successivo alla scadenza del Contratto, ove sia constatata l'esistenza di
gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti confederali
competenti, le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà
fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento.
6. Qualora
gli interventi su citati non abbiano effetto positivo, le Parti possono
attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione della
vertenza previste dal Protocollo CISPEL-CGIL/CISL/UIL 20.7.1989, Norme
pattizie, punto 1), ultimo comma; in pendenza di tali iniziative le Parti non
assumono o sospendono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
7. In
relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, a valere dal futuro
rinnovo del presente CCNL e con riferimento a quanto stabilito relativamente
alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e
l'avvio delle trattative nazionali, le Parti stipulanti convengono che in caso
di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto e
comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di
rinnovo se successiva, viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento
provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza
contrattuale”.
8. L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato
relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla
somma di retribuzione base ed indennità ex-contingenza.
9. Dopo sei
mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% dell'inflazione
programmata relativa all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale.
10. Dalla data di
decorrenza dell'accordo di rinnovo del Contratto nazionale l'indennità cessa
di essere erogata.
2. LIVELLO AZIENDALE
Richiamata la piena autonomia
decisionale e di responsabilità di gestione degli organi aziendali
nell'ambito delle prerogative di legge e statutarie e la piena autonomia
d'azione dei Sindacati, le Parti, al fine di migliorare il processo delle
Relazioni Industriali, concordano le seguenti procedure per lo sviluppo dei
momenti di rapporto in cui si articola il sistema:
Informazione
L'azienda trasmette alla
R.S.U., e alle corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, i documenti ed i dati
inerenti gli specifici argomenti oggetto di informazione; su loro esplicita
richiesta può tenersi un apposito incontro di approfondimento da svolgersi
non prima di 7 giorni ed entro 15 giorni dalla trasmissione su citata;
l'incontro, ove espletato, costituisce completo adempimento della procedura.
Consultazione
L'azienda trasmette le
documentazioni, i dati, le notizie inerenti gli argomenti oggetto di
consultazione e fissa un incontro da tenersi non prima di 7 giorni dalla data
di trasmissione ed entro 10 giorni dalla stessa.
Alla fine dell'incontro la
R.S.U., e le corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono chiedere un
ulteriore incontro di approfondimento, da tenersi
entro i 10 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla
consultazione.
NOTA A VERBALE
Con riferimento alla procedura
di cui alla presente lettera, le parti a livello locale possono concordare lo
svolgimento di un numero di incontri superiore a quello previsto, a condizione
che vengano rispettati i limiti temporali complessivi indicati nella presente
lettera B).
C) Contrattazione
In relazione agli ambiti ed
alle modalità di contrattazione aziendale individuate nel precedente
articolo, le parti convengono sull'attuazione delle seguenti procedure.
1) Procedura
per la contrattazione aziendale quadriennale di cui al Protocollo
Governo-Parti Sociali 23.7.93
Gli
accordi aziendali stipulati secondo quanto previsto dal Protocollo del 23.7.93
hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio
dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i
tempi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale.
Le
richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate in
tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della
scadenza degli accordi stessi.
La parte
(azienda ovvero R.S.U. e corrispondenti strutture sindacali territorialmente
competenti firmatarie del presente CCNL) che ha ricevuto la proposta di
rinnovo si impegna ad iniziare la trattativa entro 20 giorni dal ricevimento
della richiesta.
La
trattativa si sviluppa nei successivi 40 giorni; decorso inutilmente tale
termine, le Parti attuano le procedure previste dal Protocollo CISPEL
20.7.1989, Norme pattizie, punto 3).
Durante i
due mesi decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo e
per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo
complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della richiesta
se successiva ai termini di cui al comma 2 del presente punto 1), le parti non
possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette.
2) Procedura per la
contrattazione aziendale sulle altre materie espressamente rinviate dal CCNL
L'azienda
trasmette le documentazioni, i dati, le notizie alla R.S.U., e alle
corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL, e fissa un incontro da effettuarsi non
prima di 7 e non oltre 15 giorni dalla data di trasmissione.
La
trattativa si sviluppa nei successivi 15 giorni, concludendosi comunque entro
30 giorni dall'inizio della procedura.
Fermi
restando i termini sopra previsti, la procedura può essere attivata anche su
richiesta della R.S.U. e delle corrispondenti strutture,
territorialmente competenti, delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL. Decorso tale termine senza pervenire ad un
accordo ed esperite eventuali procedure di conciliazione convenute tra le
parti presso livelli regionali superiori e/o sedi istituzionali, le parti
stesse debbono ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune,
nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei
rispettivi ruoli.
D) Verifica
Ove, nello svolgimento della
contrattazione di secondo livello, sorgano dubbi sulla competenza ed ambito
negoziale del livello aziendale, a richiesta di una delle parti, viene attuata
la verifica in sede nazionale del competente livello negoziale. Tale procedura
sospende i termini per la contrattazione aziendale e va comunque conclusa
entro 30 giorni dalla richiesta.
ART. 5
LIVELLI DI
CONTRATTAZIONE
Richiamati i principi
contenuti nel Protocollo Governo-Parti Sociali 23 luglio 1993, le Parti
stipulanti si danno atto della suddivisione degli assetti contrattuali tra
contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione di livello
aziendale (contrattazione di secondo livello), quest'ultima riguardante
materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.
Contratto collettivo nazionale
In quest'ambito, il Contratto
collettivo nazionale di lavoro disciplina tutti gli elementi del rapporto di
lavoro, costituendo fonte di regolamentazione primaria degli aspetti normativi
e retributivi.
Tra le materie fondamentali da
disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare:
-
il trattamento economico fondamentale
-
l'assetto del sistema dei diritti di informazione e
degli strumenti di partecipazione e più in generale delle
relazioni industriali e dei diritti sindacali;
-
il sistema di classificazione dei lavoratori;
-
la durata dell'orario di lavoro;
-
la regolamentazione delle problematiche sociali e
della previdenza complementare;
-
la definizione delle materie ed ambiti della
contrattazione aziendale;
-
la definizione delle procedure di rinnovo del CCNL
stesso nonché degli accordi aziendali.
Compete al CCNL
l'individuazione per il livello aziendale dei soggetti abilitati alla
conduzione della contrattazione di secondo livello nonché la predisposizione
delle adeguate garanzie procedurali per il rispetto degli ambiti negoziali.
Contrattazione aziendale
Ai
sensi del punto 2, Assetti Contrattuali, n. 3 del Protocollo Governo-Parti
Sociali del 23 luglio 1993, alla contrattazione aziendale viene attribuita la
funzione di negoziare, con le modalità ed entro i limiti previsti dal
presente CCNL, contenuti economici variabili commisurati, secondo criteri da
individuare tra le parti, esclusivamente a parametri di
produttività/redditività e correlati ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività e
qualità ed altri elementi di competitività nonché ai risultati legati
all'andamento economico dell'azienda.
L'accordo aziendale in
attuazione della funzione negoziale di cui sopra viene stipulato dalla
Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), assistita dalle corrispondenti
strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL
ed ha durata quadriennale; allo stesso si perviene secondo le procedure di cui
all’art. 3, voce Livello aziendale, lett. c), n. 1.
Fermo
restando quanto previsto nei due commi precedenti in relazione all'accordo
aziendale quadriennale, le Parti convengono di demandare ulteriormente alla
contrattazione aziendale l'attuazione e/o la specificazione delle discipline
previste dal CCNL - in conformità alle regole espressamente stabilite dal
CCNL medesimo - nelle materie e istituti di seguito indicati:
1) linee di indirizzo generale per l’attività di formazione e aggiornamento
professionale;
2) indennità di trasferta e rimborsi spese;
3) altre indennità di carattere compensativo;
4) indennità di maneggio valori;
5) mense aziendali;
6) quanto altro venga espressamente rinviato alla contrattazione aziendale dal
CCNL.
ART. 6
DIRITTI DI
INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
Livello Nazionale
Gli incontri periodici di
informazione e consultazione di cui all'art. 4 del presente CCNL vertono in
particolare sui seguenti argomenti:
-
politiche ed assetti settoriali con particolare riferimento alle
strategie ed ai livelli di investimento;
-
legislazione del lavoro;
-
mercato del lavoro e politiche formative;
-
norme nazionali ed europee che regolamentano i criteri di sicurezza dei
cantieri, per la salvaguardia della integrità fisica dei lavoratori e
normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza e igiene del lavoro e
tutela ambientale;
-
pari opportunità;
-
problematiche relative ai lavoratori portatori di handicap;
-
risultanze delle ricerche di settore relative al grado di soddisfazione
degli utenti.
I predetti argomenti possono
essere esaminati anche all'interno di apposite Commissioni costituite tra le
Parti allo scopo di favorire ulteriori approfondimenti sui temi trattati.
Livello
regionale/territoriale
A questo ambito vengono
riservate le materie previste dal protocollo CISPEL/CGIL/CISL/UIL 20.7.89 ed
inoltre quanto stabilito dal Contratto in ordine alle politiche di formazione
professionale, ai programmi di politica occupazionale, alla esigenza di nuove
figure professionali, i riflessi della programmazione regionale sulle
politiche abitative, i rapporti e le forme di collaborazione fra gli ex IACP,
le ricadute delle politiche regionali in materia di canoni e investimenti, le
problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro ed alla mobilità.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano che, nella
fase di trasformazione e di riorganizzazione aziendale degli ex IACP, il
livello regionale/territoriale esplicherà un ruolo di particolare rilievo per
la individuazione di linee di sviluppo comuni delle aziende in tale ambito.
In particolare il confronto
regionale potrà individuare linee di indirizzo comuni e criteri omogenei di
riferimento per la gestione delle nuove politiche incentivanti e per la
destinazione delle risorse che si potranno rendere disponibili a seguito di
economie di gestione, di riduzione dei costi della stessa, oltre che a seguito
di entrate aggiuntive derivanti dalla espansione e diversificazione delle
attività aziendali.
Livello Aziendale
Nel comune intento di
accrescere la funzionalità dell'azienda e migliorare nella sicurezza il
servizio a favore dell'utenza, con periodicità annuale e con tempificazione
coerente con la preparazione degli strumenti di programmazione aziendale, le
aziende promuovono la informazione della R.S.U., e delle corrispondenti
strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL,
sui seguenti temi:
-
andamento economico e produttivo dell'azienda, con riferimento alle
prospettive di sviluppo delle attività e relativa programmazione ed ai
risultati di gestione;
-
volume degli investimenti effettuati e programmi di investimento;
-
programmi di significative ristrutturazioni dell'azienda connesse ad
acquisizioni e/o scorpori di attività;
-
programmi di sviluppo occupazionale, in relazione alle varie forme di
lavoro previste dal presente Contratto;
-
articolazione orario di lavoro;
-
prestazioni oltre il normale orario di lavoro;
-
dinamica del costo del lavoro, anche con riguardo alle quantità
globali impegnate nelle politiche retributive aziendali ed al numero dei
lavoratori da queste interessati;
-
indirizzi strategici in tema di formazione ed addestramento, incluse le
notizie sulla attività formativa realizzata nell'anno precedente;
-
situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 9
della legge 10.4.91 n. 125 in tema di pari opportunità;
-
standard dei servizi da assicurare ai cittadini, con riferimento alla
Carta dei Servizi.
Con riferimento alle strategie
ed ai programmi aziendali oggetto di informazione che hanno diretta incidenza
sull'occupazione e sul contenuto delle prestazioni di lavoro del personale, le
aziende proseguono l'informazione di cui al primo comma in termini di
consultazione preventiva della R.S.U. e delle strutture corrispondenti
sindacali territoriali, con riguardo alle relative motivazioni ed alle
conseguenze per i lavoratori, sui seguenti temi:
-
linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell’occupazione,
anche con riferimento alle procedure di assunzione ed alla mobilità;
-
programmi di sviluppo occupazionale;
-
programmi di mobilità collettiva non temporanea correlati al complesso
delle esigenze e degli obiettivi della gestione aziendale, in particolare
programmi conseguenti a processi di ristrutturazione dell'azienda, anche
relativi ad acquisizioni e/o scorpori di attività;
-
criteri e metodologie di valutazione individuate dall'azienda per lo
sviluppo professionale e la mobilità. Tali metodologie si baseranno sulla
valutazione dell’accrescimento professionale conseguito anche attraverso
attività di formazione, sulla valutazione delle capacità dimostrate nell’assolvimento
dei compiti espletati nonché sull’esperienza acquisita.
-
criteri e metodologie generali delle politiche retributive aziendali,
aree interessate e previsioni di spesa.
Nell’ambito di tale
consultazione si dà corso all’esame a consuntivo dello stato di attuazione
dei suddetti programmi aziendali dell’anno trascorso; in particolare per
quanto riguarda le politiche retributive e lo sviluppo professionale si dà
luogo ad un esame dell’attuazione dei criteri oggetto di consultazione
preventiva.
In relazione alle
caratteristiche dei temi indicati, alla R.S.U. e alle strutture sindacali
territoriali di cui sopra può essere richiesto un impegno alla riservatezza
su talune delle notizie e dei dati comunicati dall'azienda.
Le procedure su esposte vanno
rinnovate a fronte di significativi cambiamenti dei programmi aziendali o del
verificarsi di fatti che incidano in maniera rilevante sull’occupazione o
sulla mobilità.
I momenti di rapporto tra le
Parti di cui ai commi che precedono debbono essere tra loro raccordati
operativamente e tempificati attraverso l'unificazione delle diverse
procedure, anche al fine di evitare la sommatoria dei relativi tempi.
Per dare caratteristiche di
organicità e di efficacia alla discussione, nell'ambito delle procedure
indicate dal presente articolo va dato corso, ove possibile, anche alle
diverse procedure eventualmente previste in altri articoli contrattuali sulle
stesse materie o su materie comunque connesse, fermo restando il raccordo dei
tempi come sopra individuato.
ART. 7
PARI OPPORTUNITA'
1. Le
Parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla legge
9.12.1977 n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della
disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità
nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni
comunitarie, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli obblighi che essa
pone a carico delle aziende associate alla FEDERCASA, con particolare
riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui
all'art. 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle R.S.U.
ed alle corrispondenti strutture territoriali nei termini e con le modalità
fissate per decreto ministeriale.
2. Ferme
restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale per l'attuazione
dei principi di parità di trattamento e dei Consiglieri di parità nonché la
possibilità per le aziende di promuovere le iniziative previste
dall'art. 2 della legge n. 125/1991, in attuazione di quanto
previsto dal precedente art. 6 lett. a), 2° comma del presente CCNL, viene
istituita una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile
e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha
il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al
comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi,
sulla situazione nelle aziende del personale femminile nelle diverse posizioni
di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di
carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e
sulla eventuale realizzazione nelle aziende di programmi di azioni positive.
3. La
Commissione provvede anche ad individuare direttamente progetti di azioni
positive da proporre alle aziende associate: a tal fine la Commissione può
istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate
alla pubblicizzazione delle iniziative della Commissione nazionale ed alla
promozione concreta di progetti di azioni positive da sottoporre alla
Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autorità.
4. Le
aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il
coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile
in azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di
progettazione.
5. In
materia di orario di lavoro, le aziende, nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge e di contratto, possono accedere, anche con priorità,
alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di
orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro,
presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiari.
6. Nell'ambito delle finalità generali di cui alla legge n. 125/91, sono
considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione
alla rispettiva gravità a norma del presente CCNL, i comportamenti comunque
finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e
libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.
ART. 8
SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO
Le aziende dichiarano che la
sicurezza e l'igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il
miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro devono essere principi
informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e
operativi di tutti i soggetti interessati (datori di lavoro, dirigenti,
preposti e lavoratori) e che la funzione "Sicurezza" si configura
come qualificato mezzo dell'attività aziendale destinata a promuovere la
sicurezza e l'igiene del lavoro.
Le parti riaffermano come
diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale
tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure
adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa, per evitare o
diminuire i rischi e per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro, nel
rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente
esterno.
Visto il Decreto Legislativo
19.9.94 n. 626, con il quale sono state recepite nel nostro ordinamento le
Direttive Europee in materia, le Parti, in funzione del rinvio previsto dal
suddetto decreto alla contrattazione collettiva per la disciplina di specifici
argomenti, convengono quanto segue:
1) Rappresentante per la
sicurezza
1.1 Numero
Il numero dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza viene come di seguito definito:
aziende
fino a 50 dipendenti 1
aziende
fino a 200 dipendenti: 2
aziende
da 201 a 1000 dipendenti
3
aziende
oltre i 1000 dipendenti 6
La durata dell’incarico dei
rappresentanti di cui sopra è di tre anni.
1.2 Modalità di
designazione o elezione
a) Aziende fino a 15
dipendenti
Il
rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da
parte dei lavoratori al loro interno.
L'elezione
diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente
competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e si svolge a suffragio
universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti
espressi
Prima
dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a
redigere il verbale dell’elezione.
Il
verbale e’ comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno
diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all’azienda
alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in
prova con contratto a tempo indeterminato che occupati nell’azienda.
In
caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra il primo dei
non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le proprie funzioni fino a
nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
b) Aziende con più di 15
dipendenti
L’elezione
si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per
candidature concorrenti. Risulterà/anno eletto/i il/i lavoratore/i che
ha/hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima
dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a
redigere il verbale dell’elezione.
Il
verbale e’ comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno
diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano
superato il periodo di prova in forza all’azienda alla data delle elezioni e
possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo
indeterminato che occupati nell’azienda.
In
caso di dimissioni del/dei rappresentante/i per la sicurezza subentra/ano il/i
primo/i dei non eletti. In mancanza il/i dimissionario/i esercita/ano le
proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
1.3 Permessi retribuiti
Per l’espletamento dei
compiti previsti dall’art. 19 del D.L.vo n. 626/94 al rappresentante per la
sicurezza spettano:
Nelle
aziende che occupano sino a 5 dipendenti: permessi retribuiti pari a 12 ore
annue;
Nelle
aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a 30 ore
annue;
Nelle
aziende che occupano più di 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a 40
ore annue.
Per l’espletamento degli
adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l)
non viene utilizzato il predetto monte ore.
1.4 Formazione dei
rappresentanti per la sicurezza
Il
rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art.
19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 626 del 1994 nei termini
previsti dall’art. 22 dello stesso D.Lgs.
Salvo
iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali, spetta all’azienda
definire i programmi formativi per i rappresentanti della sicurezza, il cui
contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall’art. 22
sopra richiamato.
1.5 Attribuzioni del
rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle
attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è
contenuta all’art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, le parti concordano
sulle seguenti indicazioni:
a) Accesso ai luoghi di
lavoro
Il
diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle
esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il
rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le
visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali
visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
b) Modalità di
consultazione
Laddove
il D.Lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la
consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in
modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro
pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i
quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il
rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare
proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo
le previsioni di legge.
Il
verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte
formulate dal rappresentante per la sicurezza; il rappresentante per la
sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul
verbale della stessa.
c) Informazioni e
documentazione aziendale
Il
rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art.
19 del D.Lgs. n. 626/94.
Lo
stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei
rischi di cui all’art. 4, comma 2 custodito presso l’azienda i sensi dell’art.
4, comma 3 del decreto.
Il
datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le
informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla
legge.
Per
informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono
quelle riguardanti gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il
rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, é tenuto a farne un
uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto delle norme di
legge.
d) Strumenti per
l'espletamento delle funzioni
Per l'esercizio delle sue
funzioni il Rappresentante per la sicurezza fruisce del locale già posto
a disposizione delle R.S.U. e degli eventuali supporti logistici connessi,
secondo le prassi in atto.
2) Organismi paritetici
A
livello territoriale, tra le Associazioni Regionali Cispel e le strutture
sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente
CCNL o delle Confederazioni cui le OO.SS. stesse aderiscono, sono costituiti
organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di
iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre
prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D. Lgs.
n. 626/94.
La
formazione dei lavoratori e quella dei Rappresentanti per la sicurezza avviene
in collaborazione con i presenti organismi paritetici.
3) Uso di attrezzature
munite di video terminali
Il
destinatario della normativa prevista dal titolo VI (artt. 50-59) del D.Lgs.
n. 626/1994 viene individuato nel lavoratore che utilizza un'attrezzatura
munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per 20 ore
settimanali, dedotte le interruzioni di cui al comma successivo.
Tale
lavoratore, nell'ambito delle prime quattro ore giornaliere dell'attività
come sopra specificata, deve essere adibito per la durata di 30 minuti ad
altra attività e per le rimanenti ore deve fruire di 15 minuti di pausa
retribuita ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale.
Le
pause possono essere cumulate ma non possono essere godute né all’inizio
né al termine dell’orario di lavoro.
ART. 9
PREROGATIVE E
FUNZIONI DEL SINDACATO
Per quanto concerne le
prerogative e le funzioni del Sindacato, le aziende riconoscono la
rappresentanza dei lavoratori esercitata dalle organizzazioni sindacali ai
vari livelli nell'espletamento dei propri compiti.
1) Rappresentanza sindacale
unitaria
Le Parti, FEDERCASA e CGIL,
CISL, UIL, preso atto dell'accordo interconfederale CISPEL -CGIL/CISL/UIL del
29.9.94 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti
locali delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) dei lavoratori dalle
stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col
Protocollo Governo-Parti Sociali del 23 luglio 1993, nel confermare quanto
convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato.
1. Ad
iniziativa delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL in ciascuna azienda con
più di 15 dipendenti può essere costituita la Rappresentanza Sindacale
Unitaria - R.S.U., di cui all'accordo interconfederale CISPEL-CGIL/CISL/UIL
29.9.94, secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell'accordo
citato e nel Regolamento ad esso allegato.
Hanno
inoltre potere di iniziativa le OO.SS. di cui al punto 1, comma 3 dell'accordo
interconfederale 29.9.94, a condizione che abbiano espresso formale adesione
al presente accordo ed all'accordo interconfederale sopra citato nonché sulle
modalità di esercizio del diritto di sciopero.
L'iniziativa
di cui ai commi che precedono deve essere assunta entro il 31.10.1998 dalla
stipula del presente CCNL; le operazioni connesse con le elezioni delle R.S.U.
debbono svolgersi - come previsto dal punto 12 del Regolamento allegato
all'accordo interconfederale 29.9.94 - previo accordo con la Direzione
aziendale, in modo tale da consentire a tutti gli aventi diritto l'esercizio
del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio.
Per i
successivi rinnovi la iniziativa può essere assunta dalla R.S.U. e deve
essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del
mandato.
Le OO.SS.
firmatarie del presente Contratto o che comunque aderiscano alla disciplina in
esso convenuta partecipando alla procedura di elezione della R.S.U. rinunciano
formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi dell'art. 19 della
legge n. 300/1970; le loro R.S.A. devono intendersi decadute con la nomina
della R.S.U.
2. Il
numero massimo dei componenti della R.S.U. in ciascuna azienda è pari a:
-
nelle
aziende che occupano da 16 a 70 dipendenti : 3
-
nelle
aziende che occupano da 71 a 140 dipendenti : 4
-
nelle
aziende che occupano da 141 a 200 dipendenti : 5
-
nelle
aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti : 6
-
nelle
aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti : 7
-
nelle
aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti : 9
-
nelle
aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 dipendenti, o
frazione di 100, oltre i 700, in aggiunta al numero precedente.
In
attuazione del punto 1, secondo comma dell'accordo interconfederale 29.9.94,
ferma restando l'unicità della R.S.U. ed il rispetto dei numeri complessivi
stabiliti nel precedente comma, nelle aziende di maggiori dimensioni ove siano
presenti entità organizzative e operative autonome, la R.S.U. nella sua
unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le quali si ripartisce
il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al numero degli
addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome.
L'individuazione
delle entità organizzative ed operative autonome di cui al punto precedente
è oggetto di contrattazione tra l'azienda e le strutture sindacali
territoriali delle OO.SS. di cui al punto 1, primo comma del
presente accordo.
In tali
casi ed in ogni altro caso ove la dimensione complessiva della R.S.U. lo
richieda, può essere istituito tra i componenti della R.S.U. un
organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto
di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della
R.S.U.; tale Comitato esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di
competenza della R.S.U. e di rappresentare la medesima nella gestione dei
rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale.
Singoli
membri del Comitato Esecutivo o della R.S.U. possono intervenire presso la
Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto ed all'applicazione
delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di
trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro
conferito dalla R.S.U. o dal Comitato Esecutivo della R.S.U..
3. Le
OO.SS. firmatarie del CCNL e costituenti la R.S.U. ratificano congiuntamente e
successivamente comunicano alla Federcasa i nominativi dei componenti delle
R.S.U.; la Federcasa, riscontrata la corrispondenza alle norme, comunica alle
aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi; il mandato della R.S.U.
decorre dalla comunicazione di cui sopra.
Nei casi di
decadenza della R.S.U. previsti dall'accordo interconfederale 29.9.94 o
comunque ove la R.S.U. non sia validamente costituita, l'attività della
medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. di
cui al punto 1 del presente accordo per il tempo strettamente necessario alla
sua costituzione.
4. La R.S.U., in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei
luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza delle
preesistenti rappresentanze sindacali interne, con riferimento all'esercizio
di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori
previsti dal CCNL; i suoi componenti nell'ambito dei numeri complessivi di cui
al precedente punto 2) subentrano alle R.S.A. ed ai dirigenti delle stesse
nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge n.
300/1970; nei confronti di ciascun componente della R.S.U. nell'ambito del
numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e
22 della legge 300/1970.
Restano
salvi in favore delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL i diritti previsti
dall'accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94, punto 4, ultimo
comma.
Le
associazioni sindacali firmatarie del CCNL comunicano all’azienda il
nominativo dei soggetti responsabili dell’esercizio i diritti di cui sopra.
La R.S.U.
gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale e assistita dalle
corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL
assolve funzione di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL
attribuisce alla contrattazione a livello aziendale.
NORMA IN DEROGA
Nelle aziende in cui il numero
dei dipendenti risultasse fino a 15 dipendenti può essere costituita una RSU
con 1 rappresentante.
2) Permessi sindacali
A.
Permessi per la R.S.U.
Per
l’espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti della R.S.U.
possono disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari ad 1,5 ore
per dipendente in forza presso l’Azienda al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di fruizione, con un minimo di 12 ore annue. Di tale monte
ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la
R.S.U. nell’esercizio dei compiti da essa svolti.
I
permessi della R.S.U. assorbono quelli spettanti a norma dell'art. 23 della
legge n. 300/70.
I
tempi relativi agli incontri sindacali su convocazione della Direzione
aziendale non sono computati ai fini del suddetto monte ore.
La
richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dalla
R.S.U. alla Direzione aziendale, con un preavviso di 24 ore, indicando il
nominativo del beneficiario.
Il
godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon
andamento dell'attività aziendale.
Fino
ad avvenuta costituzione delle R.S.U. il monte ore di cui alla presente
lettera A compete ai membri delle R.S.A..
B.
Permessi per i dirigenti sindacali aziendali
I
lavoratori componenti gli organismi direttivi delle Confederazioni sindacali
e degli organismi direttivi nazionali, regionali e territoriali delle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL, hanno diritto a permessi retribuiti,
compatibilmente con le esigenze di servizio, per la partecipazione alle
riunioni degli organismi suddetti e per ogni altra attività sindacale extra
aziendale inerente al loro mandato sindacale, inclusa la partecipazione a
congressi, convegni, corsi di formazione sindacale, per un monte ore annuo
pari a 2 (due) ore per dipendente in forza presso l'Azienda al 30 settembre
dell’anno precedente a quello di fruizione.
Ai
fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di ciascun
anno, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati
in proporzione all'orario di lavoro svolto.
Questo
monte ore annuo viene attribuito in attuazione di quanto previsto dall’art.
30, Legge 300/1970.
Federcasa
trasmette alle OO.SS. entro il 30 novembre di ciascun anno il dato complessivo
del personale in forza nelle Aziende associate ed il numero complessivo delle
deleghe espresse dai lavoratori a favore di ciascuna di esse.
I
lavoratori che possono fruire di questo monte ore aziendale sono i
componenti degli organismi direttivi delle Federazioni di categoria
stipulanti il presente CCNL e delle Confederazioni Sindacali alle quali sono
aderenti, individuati secondo i rispettivi statuti e comunicati
nominativamente.
A
tal fine, le organizzazioni sindacali si impegnano a fornire tempestivamente
a Federcasa i rispettivi statuti e l’elenco degli organismi direttivi ivi
contemplati.
Le
OO.SS. si impegnano a fornire tempestiva comunicazione a Federcasa in ordine
ad eventuali soppressioni e/o istituzioni di organismi direttivi sindacali, e
la stessa provvederà poi a comunicarle alle Aziende interessate.
Il
monte ore aziendale, costituisce un limite annuo invalicabile e non è
consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui
dell'anno di competenza; lo stesso viene ripartito tra le OO.SS. firmatarie
del presente CCNL nella misura e con le modalità che le medesime OO.SS. si
impegnano a comunicare alle Aziende ed a Federcasa entro e non oltre il 31
dicembre dell'anno precedente a quello al quale la ripartizione si riferisce.
In mancanza di tale accordo la ripartizione verrà effettuata in proporzione
alle deleghe complessivamente espresse dai lavoratori delle Aziende comprese
nel campo di applicazione del Contratto.
In
via eccezionale di tale monte ore sono inoltre ammessi a beneficiare anche i
singoli lavoratori chiamati espressamente ad affiancare e/o a partecipare ad
attività ed iniziative degli organismi sopra citati nell'esercizio dei
compiti ad essi affidati; tali permessi possono essere goduti solo se non
pregiudicano le esigenze di servizio.
II
permesso deve essere espressamente richiesto dalle Organizzazioni Sindacali
dei lavoratori interessate, con un preavviso di due giorni mediante lettera
indirizzata alla Direzione aziendale.
La
partecipazione dei dirigenti sindacali di cui alla presente lett. B) a
riunioni espressamente convocate dalla Direzione aziendale non sono computate
ai fini del monte ore.
C.
Attività sindacale a tempo pieno.
L'attività
sindacale a tempo pieno viene convenzionalmente quantificata in 1500
ore in ragione di anno e può essere svolta dai dirigenti sindacali che
rivestono cariche di responsabilità all'interno degli organismi direttivi
delle OO.SS. stipulanti, attraverso la fruizione di permessi sindacali
retribuiti in via continuativa per tutta la durata del mandato (riferito
all'anno solare).
Per
il quadriennio 2002-2005, è garantita la fruizione di tre permessi sindacali
a tempo pieno.
Le
OO.SS beneficiarie dei permessi sindacali a tempo pieno sono individuate da un
accordo unitario fra tutte le OO.SS stipulanti il presente Contratto o, in
mancanza di tale accordo, in base alla maggiore rappresentatività accertata
mediante le deleghe espresse dai lavoratori delle Aziende comprese nel campo
di applicazione del Contratto.
I
permessi per l’attività sindacale a tempo pieno non possono essere
utilizzati per periodi inferiori all'intero anno solare, salvo la sola
sostituzione del lavoratore interessato in caso di cessazione del rapporto di
lavoro o di ogni carica sindacale; eventuali casi eccezionali di sostituzione
potranno essere esaminati dalle Parti stipulanti il CCNL.
Durante
l'attività sindacale a tempo pieno il dipendente mantiene, ai sensi di legge
e di Contratto, il diritto alla conservazione del posto; al termine
dell'attività sindacale a tempo pieno l’Azienda assegna all’interessato
un posto di lavoro possibilmente con la stessa qualifica e comunque con il
medesimo livello di inquadramento precedentemente attribuito, comportante l’espletamento
di mansioni equivalenti a quelle svolte nel periodo precedente.
Durante
la fruizione dei permessi sindacali a tempo pieno è garantita la
corresponsione della retribuzione globale, esclusi i trattamenti economici
accessori legati alla presenza in servizio.
L'onere
conseguente ai permessi sindacali retribuiti per attività sindacale a tempo
pieno qui previsti é annualmente ripartito tra tutte le Aziende che applicano
il presente CCNL, in proporzione al numero di dipendenti in servizio al 30
settembre di ogni anno presso ciascuna Azienda.
Federcasa
acquisisce dalle Aziende ogni dato utile a verificare il rispetto delle
presenti norme.
MODULO DI RICHIESTA DI PERMESSO
SINDACALE
Richiesta
di permesso
sindacale................................................................
(ufficio/reparto
di appartenenza)
Il/La sottoscritto/a
................................................................................
matricola
n. ..........................., in servizio presso
.....................................
(ufficio/reparto)
in qualità
di
..........................................................................................
(carica
sindacale rivestita)
richiede un permesso ne....
giorn...................... dalle ore .......... alle ore.......
per la seguente causale:
.........................................................................
A tal fine allega
.....................................................................................
Data ...................
..............................................
(firma
dell’interessato)
...............................................
(firma
responsabile dell’organo direttivo)
LEGENDA CAUSALI
1:
PARTECIPAZIONE A RIUNIONE DI ORGANISMO DIRETTIVO
2:
PARTECIPAZIONE A CONGRESSI IN QUALITA' DI DELEGATO
3:
TRATTATIVE ED INCONTRI SINDACALI ESTERNI
4:
ESPLETAMENTO DEL MANDATO
5:
PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE
3) Affissione comunicati -
diffusione stampa sindacale
1. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 300/1970 l'azienda
predispone nei luoghi che saranno localmente concordati appositi albi per
l'affissione di comunicati. In detti albi, le R.S.U. e le OO.SS.
firmatarie del CCNL possono affiggere comunicati, afferenti le proprie
attività, da trasmettere per conoscenza alla Direzione.
2. La
responsabilità dei comunicati è assunta dagli organi direttivi delle OO.SS.
firmatarie del CCNL e dalla R.S.U.
4) Trattenute dei
contributi sindacali
1. Allo
scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri contributi alle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle quali sono iscritti,
le aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni mensili
nella misura indicata dai Sindacati nazionali, inserendole nei ruoli paga,
previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega, nella quale
devono essere specificati le generalità del lavoratore, il numero di
matricola, il Sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, la
periodicità e l’importo della trattenuta stessa.
2. La
trattenuta viene effettuata e/o é sospesa a richiesta del lavoratore
interessato con decorrenza dal mese successivo alla data della delega e/o di
revoca della stessa.
3. Dopo
aver effettuato la trattenuta l’azienda rimette ad ogni Sindacato la somma
di competenza.
4. Restano salve le modalità di trattenuta dei contributi sindacali già in atto
presso le singole aziende.
5) Assemblee sindacali del
personale
1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, in azienda, fuori dell'orario di
lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per
le quali viene corrisposta la normale retribuzione; in caso di assemblea in
luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell'assenza dal
lavoro comincia comunque a decorrere dal momento in cui il dipendente si
allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo
rientro in servizio.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/1970, le
riunioni possono essere indette dalla R.S.U. ovvero dalle strutture sindacali
delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL con ordine del giorno su materie di
interesse sindacale e del lavoro; la convocazione dell'assemblea va comunicata
alla Direzione aziendale secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni e
comunque con un preavviso di almeno 48 ore.
3. Secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale CISPEL-CGIL-CISL-UIL
29.9.94, punto 4, ultimo comma, le OO.SS. stipulanti il presente CCNL hanno
diritto ad indire singolarmente o congiuntamente assemblee dei lavoratori durante
l'orario di lavoro per tre delle 10 ore annue retribuite.
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi;
in ogni caso lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà
possibilmente aver luogo fuori degli orari di apertura degli uffici al
pubblico e comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di informare
la cittadinanza, di assicurare l'erogazione dei servizi indispensabili da
garantirsi anche in caso di sciopero e comunque della necessità di garantire
la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti, secondo le norme
in atto in applicazione della legge n. 146/90.
5. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla
Direzione dell'azienda, dirigenti esterni delle OO.SS. rappresentate nella
R.S.U. e/o delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
6) Locali per le R.S.U.
Fatto salvo quanto previsto
nell'art. 27 della legge n. 300/1970 l'azienda, nei limiti del possibile,
mette a disposizione della R.S.U. un locale per le proprie riunioni.
ART. 10
PATRONATI
1. Fermo
restando quanto previsto dall’art. 12 della Legge 300/70 secondo cui gli
istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la
loro attività all’interno dell’azienda, per quanto riguarda gli istituti
di patronato di emanazione delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto si
conviene quanto segue: gli istituti di patronato possono svolgere i compiti
previsti dal DLCPS 29.7.1947 n. 804, e successive integrazioni e/o
modificazioni, mediante rappresentanti i cui nominativi dovranno essere
portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di
riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle direzioni
provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali
variazioni.
2. I
rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le modalità
di svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della
normale attività aziendale e pertanto fuori dall’orario di lavoro.
3. Qualora per ragioni di particolare urgenza, i rappresentanti del patronato
dovessero conferire durante l’orario di lavoro con un dipendente dell’azienda
per l’espletamento del mandato conferito, gli stessi rappresentanti del
patronato daranno tempestiva comunicazione alla direzione aziendale la quale
provvederà a rilasciare al lavoratore interessato un permesso non retribuito,
affinché possa allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo strettamente
necessario, sempreché non ostino effettivi motivi di carattere tecnico ed
organizzativo. Le aziende dovranno prevedere un apposito albo per consentire
ai patronati l’affissione di notizie di carattere generale attinenti le
proprie funzioni.
4. Ai
rappresentanti del patronato dovrà essere consentito l’uso di idonei spazi
per l’espletamento della loro attività.
ART. 11
CIRCOLO CULTURALE
E RICREATIVO
1. Le
attività culturali, ricreative esistenti nell'Azienda, o che verranno
realizzate, saranno esercitate autonomamente.
Sono soci
del Circolo i lavoratori dipendenti dall'Azienda, in regola con il versamento
delle quote associative, i quali, come tali, hanno diritto di partecipare a
tutte le attività previste dallo Statuto. Ne possono altresì far parte,
senza oneri per l’azienda, gli ex dipendenti.
2. Gli
Organi direttivi e di gestione del Circolo saranno eletti, con voto segreto,
dai lavoratori in regola con il versamento della quota sociale, ferma restando
la partecipazione dei rappresentanti dell'Azienda, ove richiesta o stabilita
dallo Statuto e con la garanzia per l'Azienda stessa di poter essere
rappresentata nel Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Dette
attività dovranno essere realizzate in modo da tendere ad un rapporto
costante con il territorio, tra lavoratori e cittadini, tra strutture del
Circolo aziendale e momenti di vita associata all'esterno dei luoghi di
lavoro.
4. La partecipazione alle singole iniziative promosse dal Circolo dovrà
prevedere la richiesta di quote diversificate per:
-
lavoratore iscritto al circolo;
-
lavoratore non iscritto;
-
cittadino.
5. Il contributo dell'Azienda versato al Circolo per il funzionamento delle sue
attività sarà pari a L. 40.000 annuali, commisurate al numero dei lavoratori
in servizio all'inizio di ogni anno.
Le
quote associative versate da ciascun lavoratore socio non potranno essere
inferiori a L. 20.000 annuali.
6. Ai
lavoratori componenti gli Organi direttivi di gestione del Circolo potranno
essere concessi per lo svolgimento e l'organizzazione delle attività del
Circolo permessi non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
7. Qualora
l'Azienda deliberasse l'affidamento al Circolo dell'attuazione e della
gestione di iniziative particolari non specificatamente previste nell'ambito
delle normali attività del Circolo, potrà corrispondere un contributo
aggiuntivo commisurato al costo dell'iniziativa stessa.
ART. 12
VERTENZE
INDIVIDUALI
1. Il
lavoratore, ove ritenga violato un suo diritto soggettivo derivante dalle
norme del presente Contratto, prima di attivare le procedure di conciliazione
previste dalla legge o di adire l’autorità giudiziaria, può promuovere una
procedura di riesame della propria posizione avanti alla Direzione aziendale,
attraverso richiesta scritta e motivata.
2. Entro 7
giorni dalla richiesta la Direzione (direttore o altro dirigente da questi
delegato) effettua un incontro con il dipendente, assistito dalla R.S.U.
aziendale ovvero dall’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato, per l’esame della richiesta; in caso di mancata positiva
definizione in tale sede, la Direzione comunica al dipendente le proprie
determinazioni entro i 7 giorni successivi, a completa definizione della
procedura
TITOLO II
NORME GENERALI
ART. 13
ASSUNZIONE DEL
PERSONALE
Assunzione
1) l'assunzione del personale dipendente è effettuata nel rispetto delle
disposizioni di legge e della normativa comunitaria vigenti in materia.
2) Entro
cinque giorni dall'assunzione, l'Azienda deve inviare alla Sezione
Circoscrizionale per l'impiego, una comunicazione contenente il nominativo del
lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale,
l'inquadramento ed il trattamento economico e normativo. Detta comunicazione,
laddove si voglia beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per
l'assunzione, deve essere integrata degli elementi a ciò necessari.
Lettera di assunzione
3) L’assunzione
viene comunicata all'interessato con lettera nella quale, come previsto dalla
vigente legislazione (D.Lgs. n. 152/97), sono indicati:
a) la data di assunzione;
b) la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;
c) la durata del periodo di prova;
d) l’Area ed il livello di inquadramento in base a quanto previsto dal presente Contratto;
e) il trattamento economico l'iniziale;
f)
la sede di assegnazione;
g) il termine finale in caso di rapporto a tempo determinato.
4) Ad ogni
lavoratore viene consegnata copia del Contratto collettivo applicato. Il
datore di lavoro è altresì tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto
dell'assunzione, una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della
registrazione effettuata nel libro matricola in uso.
Documenti
5) Per
l'assunzione il lavoratore deve presentare, di norma mediante
autocertificazione o a richiesta in termini di legge, i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza dei Paesi dell’U.E;
c) titolo di studio ed eventuali specializzazioni;
d) copia dello Stato di servizio militare;
e) stato di famiglia.
f)
In particolare, all'atto dell'assunzione, vanno consegnati:
g) il libretto di lavoro;
h) eventuali certificati di servizi prestati in precedenza;
i) il consenso, se trattasi di minori, delle persone che per legge ne hanno la
potestà.
6) L'Azienda rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
7) Il
lavoratore è tenuto a dichiarare all'Azienda la residenza ed il domicilio e a
notificare i successivi mutamenti.
Idoneità
8) L'assunzione è subordinata, laddove richiesto dall'Azienda, anche al fine di
prevenire conseguenze dannose all'integrità psico-fisica del lavoratore e dei
suoi colleghi di lavoro, all'accertamento dell'idoneità circa dello stesso
alle specifiche mansioni, da rilasciarsi da parte della competente autorità
sanitaria.
ART. 14
ASSEGNAZIONE DEL
POSTO
1. L’assegnazione del posto
viene pubblicizzata mediante affissione agli albi aziendali contestuale alla
comunicazione all’interessato.
2. L’avviamento al posto
avviene entro 30 giorni dalla data di affissione agli albi del comunicato di
cui al precedente comma, ovvero mediante l’immediato prelievo da graduatorie
esistenti. Tale termine può essere protratto fino a 90 giorni in presenza di
particolari necessità dell’azienda o dell’interessato.
3. Qualora siano previste
attività di formazione o aggiornamento professionale, esse avvengono in
costanza di rapporto di lavoro.
4. In caso di selezione interna,
l’eventuale nuovo inquadramento decorre dalla data di assegnazione delle
mansioni relative al posto da coprire, ma comunque entro i termini di cui al
precedente comma 2.
ART. 15
TRATTAMENTO
LAUREATI E DIPLOMATI
1. L’assegnazione
del livello di inquadramento viene effettuata in relazione alle mansioni
svolte ed i lavoratori capaci hanno aperte tutte le possibilità di carriera
indipendentemente dai titoli di studio.
2. Allo
scopo, tuttavia, di regolare, all’inizio del rapporto di lavoro, la
posizione di coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio
riconosciuti dallo Stato e, di volta in volta, espressamente richiesti dall’azienda
per l’assunzione vengono fissate le norme seguenti:
a) Laurea
specialistica: all’atto dell’assunzione sono inquadrati in livello A3.
Essi possono essere sottoposti ad idonee azioni di formazione, previste per il
personale neo-assunto. Successivamente, gli interessati possono essere
sottoposti ad idonee azioni formative a carattere teorico-pratico che si
svilupperanno anche mediante utilizzazione in mansioni diverse.
b) Laurea
triennale e diplomi universitari: all’atto della assunzione sono inquadrati
in livello B1. Essi sono sottoposti alle azioni di formazione previste per il
personale neo-assunto. Successivamente, e per un adeguato periodo necessario
al conseguimento delle conoscenze pratiche relative alla mansione, gli
interessati sono sottoposti ad idonee azioni formative a carattere
teorico-pratico, che possono svilupparsi anche mediante impieghi con rotazione
in mansioni diverse di livello B1.
c)
Diplomati da scuola media superiore: all’atto dell’assunzione sono
inquadrati in livello B3. Essi sono sottoposti alle azioni di formazione
previste per il personale neo-assunto. Successivamente, e per un adeguato
periodo necessario al conseguimento delle conoscenze pratiche relative alla
mansione, gli interessati sono sottoposti ad idonee azioni formative a
carattere teorico-pratico, che possono svilupparsi anche mediante impieghi con
rotazione in mansioni diverse di livello B3.
ART. 16
MOBILITA’
ORIZZONTALE
1. Tenuto
conto delle caratteristiche del posto da ricoprire e fatti salvi gli eventuali
accertamenti di idoneità, possono realizzarsi, in relazione alle esigenze di
servizio, spostamenti di lavoratori, nell’ambito delle posizioni previste
per uno stesso livello. Tali spostamenti possono realizzarsi anche a richiesta
dei singoli lavoratori, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio e
previa verifica suindicata.
2. Detta
mobilità è finalizzata a:
a)
razionalizzazione dell’impiego del personale;
b)
accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
c)
riorganizzazione e trasferimento di reparti, uffici o servizi.
ART. 17
SALUTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
I - Accertamenti preventivi
1. L'Azienda, avvalendosi delle strutture preposte nel rispetto della normativa
vigente, sottopone l'interessato ad accertamenti preventivi tesi a constatare
l'idoneità alla mansione specifica.
2. Tali
accertamenti, in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. 626/94, sono svolti
anche nei confronti del personale disabile assunto ai sensi della L.
12.3.1999, n. 68, tenuto conto di quanto specificamente disposto al riguardo
da tale legge.
3. In
assenza di un giudizio di idoneità specifica alla mansione per la quale il
lavoratore deve essere assunto non potrà farsi luogo alla costituzione del
rapporto di lavoro.
II - Accertamenti periodici
1. Allo
scopo di preservare lo stato di salute dei dipendenti e di migliorare le
condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le Aziende, avvalendosi
del medico competente, sottoporranno il personale ad accertamenti sanitari
periodici nel rispetto della normativa di legge.
2. Tali
accertamenti possono comprendere, a giudizio del medico competente, anche
esami clinici e/o biologici e/o indagini diagnostiche mirati al rischio
specifico al fine di consentire l'espressione del giudizio di idoneità alla
mansione. In proposito, il medico competente può avvalersi della
collaborazione di medici ed istituti specialistici scelti dal datore di
lavoro, fermo restando l'assoluto rispetto del segreto professionale circa le
notizie a carattere sanitario. Esse dovranno essere comunicate esclusivamente
al medico competente che, acquisiti tutti gli elementi di valutazione reputati
necessari, esprimerà il giudizio di idoneità alla mansione.
3. Il
lavoratore non può sottrarsi agli accertamenti di cui sopra, essenziali per
tutelare la sua stessa integrità fisica.
4. Qualora
il lavoratore rifiuti di sottoporsi ai previsti accertamenti
sanitari periodici ovvero promossi dall'Azienda, al fine di valutare la sua
idoneità lavorativa, il rapporto sarà risolto.
5. Il
medico competente conclude l'accertamento sanitario esprimendo un giudizio
circa la idoneità alla mansione specifica, che sarà comunicato,
contestualmente, al lavoratore, al rappresentante per la sicurezza ed alla
Direzione aziendale.
6. La
periodicità degli accertamenti sarà definita dal medico competente, sentito
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché i
rappresentanti per la sicurezza non appena nominati. Essa sarà stabilita
sulla base del Documento contenente la valutazione dei rischi per la salute e
la sicurezza durante il lavoro, previsto dall'art. 4 del d.lgs. 626/94, e
potrà essere oggetto di successive modifiche.
7. Sulla
base del Documento di cui all'art. 4 del D.Lgs.. 626/94, l'Azienda definirà la
tabella delle mansioni correlata ad ogni area di attività ed i relativi
rischi per la salute. Tale tabella sarà trasmessa anche al Servizio
Prevenzione Igiene Sicurezza Lavoratori della USL territorialmente competente,
in qualità di organo di vigilanza cui proporre ricorso avverso i giudizi di
inidoneità fisica assoluta o relativa. Essa, inoltre, dovrà essere di volta
in volta trasmessa anche alla commissione di cui all’art. 4 della L.
5.2.1992, n. 104, per gli eventuali adempimenti di competenza di cui all’art.
10 della L. 12.3.1999, n. 68.
8. Particolare attenzione sarà posta nel monitoraggio dello stato di salute,
anche attraverso una più stretta cadenza degli accertamenti periodici, nei
confronti del personale adibito ad attività usuranti nonché dei lavoratori
che prestano servizio notturno.
9. Le
Aziende, sulla base dei risultati non nominativi degli esami effettuati,
compileranno opportune statistiche, informandone il rappresentante per la
sicurezza. Qualora dette statistiche facessero emergere dati allarmanti per
particolari posizioni lavorative, le Aziende adotteranno le misure del caso
nell'ambito della vigente normativa.
10. Le cartelle
sanitarie personali vanno conservate sotto il vincolo del segreto
professionale. I dati in esse riportati vanno raccolti ed elaborati in modo
del tutto anonimo. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro consegna al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio.
Tutti coloro che collaborano alla raccolta dei dati sono tenuti al segreto
professionale.
11. Il medico
competente, nei casi in cui riterrà che sussistano elementi pregiudizievoli
alla salute del lavoratore, li comunicherà al medico di fiducia del
lavoratore stesso o, se del caso, ad un familiare dell'interessato con la
massima riservatezza e con le dovute cautele.
12. Per quanto
non espressamente indicato valgono le normative di legge o altre pattuizioni a
livello aziendale correlate a particolari specificità.
13. Gli oneri
per l'applicazione del presente articolo sono a carico dell'Azienda.
ART. 18
INIDONEITA'
SOPRAVVENUTA IN SERVIZIO
1. E'
diritto dell'Azienda di far constatare in ogni momento l'idoneità
psico-fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato
assunto od alle quali è stato successivamente adibito.
2. L'accertamento relativo deve essere compiuto dal medico competente,
avvalendosi delle strutture preposte nel rispetto delle norme di legge
vigenti, e si conclude con un giudizio circa l'idoneità alla mansione.
3. Contro
l'eventuale giudizio di inidoneità sia l'Azienda che il lavoratore possono
esperire un solo ricorso, secondo la vigente normativa, rivolgendosi
all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 17, comma 4, D.Lgs.
626/94).
4. Nelle
more dell'esperimento del ricorso di cui al precedente punto e fino
all'acquisizione del relativo esito, il lavoratore sarà provvisoriamente
inserito in mansioni confacenti con il suo stato, come indicate dal medico
competente, compatibilmente con le esigenze funzionali aziendali, in
considerazione della temporaneità dello stato di inabilità.
5. L'Azienda deve dare comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della
visita medica cui è stato sottoposto, limitatamente, tuttavia, alla
constatazione della sua capacità lavorativa. A salvaguardia del diritto alla
segretezza dei dati riferiti alla propria condizione sanitaria, il lavoratore
dovrà consegnare ogni e qualsiasi certificazione e documentazione medica in
suo possesso esclusivamente e direttamente al medico competente.
6. Gli
organi di cui sopra potranno:
a) dichiarare il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato
assunto od alle quali è stato successivamente adibito;
b) dichiarare il lavoratore totalmente inidoneo a svolgere qualsiasi attività
lavorativa;
c) dichiarare il lavoratore inidoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato
assunto od alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo
a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa;
d) dichiarare il lavoratore temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni per
le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito, ma
non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.
7. Nei
casi previsti dal precedente punto 6, lettere b) e c), l'Azienda deve
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto
previsto dal successivo punto 8.
8. E' data
facoltà al lavoratore, ove ricorra il caso previsto dal precedente punto 6,
lettera c), di formulare all'Azienda richiesta scritta di essere mantenuto in
servizio per svolgere mansioni diverse da quelle a cui era adibito prima
dell'accertamento medico. In tal caso, l'inoltro della richiesta sospende la
procedura di licenziamento.
9. La
richiesta di cui sopra deve essere inoltrata all'Azienda entro cinque giorni
dal ricevimento della lettera con la quale l'Azienda stessa, a seguito
dell'esito della visita, comunica al lavoratore l'intenzione di risolvere il
rapporto di lavoro.
10.
L'accertamento relativo alla possibilità di mantenere, o meno, il lavoratore
in servizio con mansioni diverse deve avvenire in una riunione congiunta tra
la Direzione Aziendale, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il C.C.N.L. ed il lavoratore interessato.
11. Nell'ipotesi
in cui, a seguito dell'accertamento compiuto ai sensi del precedente punto 10,
risulti che il lavoratore può essere mantenuto in servizio, ancorché in
mansioni non equivalenti od anche inferiori a quelle di assunzione od a quelle
alle quali è stato successivamente adibito, deve essere redatto apposito
verbale nel quale il lavoratore dovrà espressamente dichiarare di accettare
le mansioni che gli sono state assegnate. Il predetto verbale, oltre che dal
lavoratore interessato, deve essere sottoscritto per accettazione dalla
Direzione e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni
Sindacali stipulanti il C.C.N.L. Qualora non si raggiunga l'accordo, l'Azienda
procederà al licenziamento del lavoratore, come previsto al precedente punto
7, con eventuale applicazione delle successive disposizioni in materia di
esonero agevolato per inidoneità.
12. Nell'ipotesi
prevista al precedente punto 11, il lavoratore mantenuto in servizio dovrà
essere inquadrato nel livello di competenza delle nuove mansioni
attribuitegli. Qualora il nuovo inquadramento risultasse inferiore al
precedente, verrà conservata "ad personam" la differenza in cifra
tra la retribuzione individuale percepita al momento dell'assegnazione del
nuovo livello e la nuova retribuzione. Tale differenza ("ad
personam") è parte della retribuzione globale.
13. Nel caso di
lavoratori disabili assunti ai sensi della L. 12.3.1999, n. 68, le
disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con quanto
specificamente previsto dall’art. 10 della predetta legge.
ESONERO
AGEVOLATO PER INIDONEITA'
A. Nei confronti dei lavoratori riconosciuti, con le procedure di cui ai commi
precedenti, inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano
stati successivamente adibiti, l'Azienda, esperita infruttuosamente la
procedura di riallocazione, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro
con il riconoscimento di una somma "una tantum" definita nella
sottoindicata tabella.
B.
L'esonero, stante la condizione di cui al precedente punto a), avverrà senza
corresponsione di premio per i lavoratori che al momento del provvedimento del
licenziamento abbiano un'età anagrafica pari a quella stabilita dalle
disposizioni in materia previdenziale per il collocamento a riposo per limiti
di età, diminuita di un anno.
|
Anni
di servizio
aziendale
|
Mensilità
globali
dell’ultima
retribuzione
(x
14:12) |
|
|
| 10 compiuti |
3 |
| 11 compiuti |
4 |
| 12 compiuti |
5 |
| 13 compiuti |
6 |
| 14 compiuti |
7 |
| 15 compiuti |
8 |
| 16 compiuti |
9 |
| 17 compiuti |
10 |
| 18 compiuti |
11 |
| 19 compiuti |
12 |
| 20 compiuti |
14 |
| 22 compiuti |
13 |
| 24 compiuti |
12 |
| 25 compiuti |
11 |
| 26 compiuti |
10 |
| 27 compiuti |
9 |
| 28 compiuti |
8 |
| 29 compiuti |
7 |
| maggiore di 29 anni |
6 |
C. L'"una tantum" sopra definita spetta integralmente ai lavoratori di
età inferiore ai 55 anni compiuti anagraficamente, al momento del
provvedimento del licenziamento definitivo. Viene ridotta di 2/30 per ogni
anno di età superiore al 55° compiuto anagraficamente.
ART. 19
ASSUNZIONI A
TEMPO DETERMINATO
1. Le
assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs.
368/2001 e dalle norme del presente articolo.
2. I
dipendenti a tempo determinato non possono superare il 20% del personale a
tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, con
arrotondamento all’unità superiore e con un minimo di quattro unità.
3. In caso
di obiettive necessità di carattere straordinario, i predetti limiti possono
essere derogati sulla base di un apposito accordo aziendale.
4. Le
assunzioni a tempo determinato non possono in ogni caso essere utilizzate come
mezzo di copertura, protratto o reiterato nel tempo, di vuoti di organico di
carattere strutturale e le politiche al riguardo adottate rientrano fra i
diritti di informazione sindacale riguardanti i programmi di sviluppo
occupazionale.
5. L'azienda assicura l'informazione ai lavoratori a tempo determinato circa i
posti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili, in modo da
garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli
altri lavoratori.
6. Il
servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza, a
parità di requisiti, agli effetti dell’eventuale assunzione a tempo
indeterminato.
7. L’azienda
può prevedere un periodo di prova nelle seguenti misure:
a.
per assunzione fino a 6 mesi: 15
giorni
b. per periodi superiori:
30 giorni
8. Il
periodo di preavviso è stabilito nelle seguenti misure:
a.
per assunzione fino a 6 mesi: 15
giorni
b. per periodi superiori:
30 giorni
ART. 20
ASSUNZIONI A
TEMPO PARZIALE
1. Le
aziende possono assumere lavoratori con rapporto a tempo parziale ed anche
trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa.
2. Per
rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che, per accordo
volontario fra lavoratore ed azienda, viene prestato non saltuariamente, per
una durata complessiva minore della durata normale del lavoro stabilita dal
presente Contratto, ma comunque non inferiore al 30%.
3. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale può essere realizzato con prestazione
lavorativa ad orario giornaliero ridotto in tutti i giorni lavorativi della
settimana (c.d. tempo parziale orizzontale) ovvero con prestazione lavorativa
su parte della settimana, del mese o in determinati periodi nell'arco
dell'anno (c.d. tempo parziale verticale). Sono altresì possibili rapporti di
lavoro a tempo parziale di tipo misto.
4. Le
assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le
stesse regole e procedure previste per i lavoratori a tempo pieno, tenuto
conto del diritto di precedenza di cui al comma 3-bis dell'art. 5 della legge
n. 863/1984.
5. Al
lavoratore a tempo parziale spettano la retribuzione, le ferie, le mensilità
aggiuntive, il premio di produttività ed ogni altro trattamento contrattuale
in atto per i lavoratori a tempo pieno, in proporzione alle ore di lavoro
effettivamente prestate, sempre che ciò non sia obiettivamente incompatibile
con la natura del rapporto a tempo parziale.
A) Trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
1. Le
domande del personale in servizio, che intende richiedere la trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, debbono essere
inoltrate alle aziende, che valutano le richieste presentate, con particolare
riferimento alla sussistenza delle seguenti condizioni:
- lavoratori con figli di età inferiore a 3 anni;
- lavoratori compresi nella tutela della Legge 104/92;
- lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- comprovate motivazioni di carattere personale o familiare.
2. La
concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere compatibile
con le esigenze del servizio.
3. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale può essere ammesso per tutte le categorie
di lavoratori ad eccezione delle seguenti qualifiche:
- Area Q
- Area A, limitatamente a coloro che svolgono funzioni direttive, di
coordinamento e controllo di unità organizzative
- eventuali altre posizioni individuate a livello decentrato.
4. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale può avere durata illimitata e comunque
non può essere utilizzato - di norma - per periodi inferiori al biennio.
5. Al
lavoratore che fruisce del tempo parziale è garantito, al termine del periodo
concordato, il ritorno a tempo pieno con mansioni equivalenti a quelle
ricoperte a tempo parziale, alle quali viene assegnato dall'azienda.
B)
Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Le
aziende possono dar luogo ad assunzioni di lavoratori con rapporto di lavoro a
tempo parziale in base alle esigenze di servizio.
2. Non prima
di un biennio compiuto dalla data di assunzione può essere di norma
presentata da parte del lavoratore interessato domanda intesa a trasformare il
rapporto a tempo pieno; l'accoglimento della stessa viene valutato
dall'azienda informata la R.S.U., e le corrispondenti strutture territoriali
competenti, sulla base delle esigenze di servizio.
C) Trattamento economico e
normativo
1. Il
trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro a tempo parziale, sia
a tempo indeterminato che a termine, è stabilito dai Decreti legislativi n.
61/2000 e n. 100/2001, tenuto conto delle specificazioni di cui al presente
articolo.
2. Il
limite massimo di ore di lavoro supplementare e di lavoro straordinario è
fissato nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale
riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più
di una settimana.
3. Le ore
di lavoro supplementare e straordinario, prestate nei limiti di cui al
precedente punto 1), sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione
oraria maggiorata del 15%.
4. Nel
caso di superamento del limite di cui al precedente punto 2 si applica la
maggiorazione del 50% di cui al comma 6, art. 3, del D.Lgs. n. 61/2000, nel
testo risultante dalle modifiche apportare dal D.Lgs. n. 100/2001.
5. L’eventuale
determinazione di clausole elastiche in ordine alla collocazione temporale
della prestazione lavorativa è demandata alla contrattazione decentrata.
6. Per gli
aumenti collegati all'anzianità di servizio il periodo trascorso a tempo
parziale vale per intero ai fini della maturazione del diritto, mentre
l'aumento viene attribuito in proporzione alla ridotta prestazione lavorativa.
L’aumento maturato, così proporzionato, resta invariato in caso di rientro
a tempo pieno.
7. Per
determinare la successiva dinamica della progressione economica si applica il
medesimo procedimento previsto dall'articolo 66, commi 3 e 4, per il caso di
variazioni del livello tabellare.
ART. 21
PERIODO DI PROVA
1. L’assunzione
in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova, secondo la
disciplina del presente articolo.
2. La
durata del periodo di prova - fatto salvo quanto stabilito dall’art. 19,
comma 6, per il caso di assunzioni a termine - è stabilita come segue:
a.
in sei mesi di effettivo servizio per i lavoratori di area Q, A e B;
b. in non oltre tre mesi di effettivo servizio per tutti per tutti gli altri
lavoratori;
3. Durante
il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore a quella
stabilita dal presente CCNL per il livello nel quale il lavoratore in prova è
stato assunto.
4. A quest’ultimo
spettano, inoltre, gli elementi accessori della retribuzione e le eventuali
indennità connesse alle mansioni per svolgere le quali è stato assunto.
5. Non
sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova.
6. I
giorni di assenza per qualsiasi causa, anche ove le assenze siano equiparate
alla prestazione lavorativa come nel caso delle ferie, congedo matrimoniale, etc., prolungano in pari misura il periodo di prova previsto.
7. Nel
caso di sopravvenuta malattia, il periodo di prova resta sospeso fino ad un
massimo di centottanta giorni di calendario, con decorrenza della
retribuzione, conteggiati dal giorno d’inizio della malattia.
8. Superato questo limite di tempo, il rapporto di lavoro in prova è risolto ad
ogni effetto.
9. Nel
caso di infortunio sul lavoro il periodo di prova resta sospeso sino alla
guarigione clinica, accertata dall’Ente preposto, fermo restando il
trattamento economico previsto dall’art. 31.
10. Durante il
periodo di prova sia l’azienda che il lavoratore possono risolvere il
rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso, né relativa
indennità sostituiva.
11. Qualora
avvenga la risoluzione per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento
durante i primi due mesi di prova per i lavoratori delle aree Q ed A, e
durante il primo mese per il restante personale, sono corrisposti la
retribuzione per il solo periodo di servizio prestato, i ratei della 13^ e 14^
mensilità e l'eventuale compenso per le ferie non godute. Qualora il
licenziamento avvenga oltre i termini suddetti, al lavoratore è corrisposta
la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese in corso, a seconda che
la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
12. Superato il
periodo di prova, senza dichiarazione di recesso, il lavoratore si intende
confermato in servizio con anzianità decorrente, a tutti gli effetti, dal
primo giorno dell’assunzione.
ART. 22
PRESTAZIONI
PRESSO ALTRI ENTI
1. Per
comprovate esigenze di servizio, è consentito l’utilizzo di personale di o
presso altre aziende o enti, previo consenso o richiesta delle stesse aziende
o enti interessati e consenso dell’interessato, senza pregiudizio alcuno
economico e giuridico.
2. Tutti
gli oneri diretti ed indiretti sono a carico dell’azienda di destinazione
del dipendente.
3. Le
forme di utilizzo di personale di cui al comma 1 hanno durata non superiore a
12 mesi sono rinnovabili, previo consenso del dipendente interessato.
ART. 23
TRASFERIMENTO
1. E'
consentita la assunzione, a parità di livello, dei dipendenti a tempo
indeterminato che avanzino domanda di trasferimento dagli enti e dalle aziende
aderenti alla Federcasa-Aniacap o ad altre Federazioni CISPEL.
2. L’azienda
cui è rivolta la domanda di trasferimento, esamina la rispondenza dei
requisiti professionali posseduti dal richiedente rispetto alle
caratteristiche del posto da ricoprire ed assume i conseguenti provvedimenti.
3. Il
personale trasferito è esentato dal sostenimento del periodo di prova purché
abbia già superato analogo periodo presso l’Ente di provenienza.
4. Ferma
restando l'autonoma valutazione delle singole aziende nonché l'applicazione
delle norme previste dal presente CCNL in materia di inquadramento, l'azienda
può attribuire al lavoratore un trattamento economico globalmente non
inferiore a quello dallo stesso goduto nell'azienda di provenienza conservando
comunque in cifra, allo stesso titolo, gli aumenti periodici di anzianità
già maturati.
5. Al
dipendente che ne faccia esplicita richiesta è assicurato il
ricongiungimento, ai fini del trattamento di fine servizio, con il servizio
reso dall’ente di provenienza, previo trasferimento dei fondi
precedentemente accantonati a tale titolo.
6. All’azienda
che assume il provvedimento di assunzione viene in ogni caso trasferita tutta
la documentazione concernente il rapporto di lavoro del dipendente, al quale
è garantito il trattamento previsto per la qualifica funzionale, oltre alla
progressione economica maturata.
ART. 24
ORARIO DI LAVORO
1. L’orario
di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e
di apertura al pubblico ed è articolato, previo esame con le organizzazioni
sindacali, dal direttore nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art.
50, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 al fine della armonizzazione
dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli
utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali.
2. Per le
finalità di cui al comma precedente, l’orario di lavoro viene determinato
sulla base dei seguenti criteri:
a) ottimizzazione delle risorse umane;
b) miglioramento della qualità delle prestazioni
c) ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
d) miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre
amministrazioni;
3. L’osservanza
dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante
controlli di tipo automatico.
ART. 25
FLESSIBILITA’
DELL’ORARIO DI LAVORO
1. La
distribuzione dell’orario di lavoro è improntata a criteri di
flessibilità, anche plurisettimanale e annuale, utilizzando diversi sistemi
di articolazione dell’orario di lavoro che possono anche coesistere.
2. A tal
fine, viene indicato il seguente schema di attuazione da adattarsi alle
esigenze e necessità di ogni singola azienda in relazione anche ai regimi di
orario esistenti localmente:
1) rispetto all’orario “normale” di lavoro, valevole per tutta l’azienda
interessata: devono essere prefissate le ore prima e dopo delle quali non è
consentito - salva espressa richiesta della Direzione - rispettivamente l’accesso
ai locali di lavoro alla mattina e la permanenza nei locali alla sera;
2) la durata massima della prestazione ordinaria non può superare le 10 ore
giornaliere fermi restando i limiti prefissati per la permanenza nella sede di
lavoro dei dipendenti; la durata minima è fissata tenendo presenti le
esigenze di compresenza per le necessità del servizio;
3) la Direzione stabilisce l’entità della durata dell’eccedenza e della
carenza di prestazione ordinaria (c.d. saldo positivo o negativo) che il
singolo lavoratore può, a seguito dell’adozione della flessibilità d’orario
nella unità di appartenenza, accumulare all’interno del periodo nell’ambito
del quale la compensazione deve avvenire. Pertanto, eventuali carenze di
prestazione superiori al limite massimo stabilito sono considerate assenza
ingiustificata, mentre le eventuali eccedenze non sono comunque utilizzate ai
fini della compensazione, né danno luogo ad alcun trattamento economico; il
dipendente non può chiedere di effettuare la compensazione nella giornata di
sabato nelle aziende in cui l’orario è ripartito su cinque giorni
settimanali e la compensazione di carenza di prestazione può essere
effettuata solo entro le date di flessibilità previste;
4) sono individuate dalla Direzione le posizioni di lavoro alle quali non può
essere applicato l’orario flessibile;
5) la compensazione, nell’ambito dell’eccedenza o carenza della prestazione
come individuate ai sensi del precedente punto 3), va effettuata all’interno
del periodo stabilito in seguito a contrattazione in sede locale;
6) va considerato “lavoro straordinario”, e come tale compensato, solo quello
espressamente richiesto dall’azienda in eccedenza alla durata normale della
prestazione di appartenenza. Conseguentemente, non va considerato lavoro
straordinario la prestazione richiesta dall’azienda ed effettuata entro la
suddetta durata normale; al personale che si trovi in situazione di saldo
negativo di orario, le prestazioni richieste dall’azienda oltre la durata
normale giornaliera dell’orario di lavoro vengono considerate come
compensazione di detto saldo negativo e pertanto non danno luogo al
trattamento previsto per il lavoro straordinario nei limiti delle fasce di
flessibilità come individuate ai sensi del precedente punto 3);
7) le altre assenze orarie (retribuite o non, iniziali o terminali), decorrono o
hanno termine dall’inizio o alla fine dell’orario “normale” fissato
nell’azienda e/o unità interessata;
ART. 26
LAVORO
STRAORDINARIO, LAVORO FESTIVO, LAVORO NOTTURNO,
TRATTAMENTO
TURNISTI.
1. Si
considera lavoro “straordinario” quello compiuto dal lavoratore oltre i
limiti della durata normale delle prestazioni, fissata dall’art. 24 del
presente Contratto.
2. Si
considera “notturno” il lavoro compiuto tra le ore 22 e le ore 6.
3. Di
conseguenza, si considera:
-
“straordinario feriale”, il lavoro compiuto,
oltre i limiti della durata normale dell’orario, nelle giornate non
festive, a norma dell’art. 30 del presente Contratto, tra le ore 6 e le
ore 22;
-
“straordinario festivo”, il lavoro compiuto,
oltre i limiti della durata normale dell’orario, nelle domeniche e negli
altri giorni riconosciuti festivi a norma dell’art. 30 del presente
Contratto, dal lavoratore addetto a mansioni per le quali deve essere dato
il riposo settimanale di domenica, nonché quello compiuto, in relazione
al turno di lavoro, in uno dei giorni festivi (escluse le domeniche) dal
lavoratore addetto a lavori per i quali è consentito il riposo
settimanale non di domenica;
-
“straordinario notturno”, il lavoro compiuto,
oltre i limiti della durata normale dell’orario, tra le ore 22 e le ore
6;
-
“straordinario festivo notturno”, il lavoro
compiuto, oltre i limiti della durata normale dell’orario, tra le ore 22
e le ore 6, nelle giornate festive o nelle giornate di riposo settimanale
non compensativo per i turnisti.
4. Le parti
stipulanti concordano che il ricorso al lavoro straordinario deve trovare
giustificazione solo in casi di inderogabili esigenze connesse al verificarsi
di situazioni urgenti o di carattere imprevedibile.
5. Il
lavoro straordinario è compensato con la corresponsione dello stipendio
orario, maggiorato delle seguenti percentuali:
|
straordinario feriale: |
15%; |
|
straordinario festivo: |
30%; |
|
straordinario notturno: |
30%; |
|
straordinario notturno festivo: |
50%. |
6. Non è
riconosciuto né compensato il lavoro straordinario che non sia stato
richiesto dall’azienda.
7. Nessun lavoratore può rifiutarsi
di compiere il lavoro straordinario, nelle diverse tipologie indicate dal
precedente 3° comma, senza giustificati motivi di impedimento.
8. Nei
limiti consentiti dalla legge, ove particolari esigenze del servizio lo
richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare l’opera sua anche oltre l’orario
normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 135
(centotrentacinque) ore annuali individuali, con una prestazione straordinaria
che tenga conto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
9. Tale
tetto di 135 ore non cumulabili pro-capite potrà essere eccezionalmente
superato per esigenze di servizio, previo confronto con le Organizzazioni
Sindacali.
10. L’eventuale
lavoro straordinario prestato di domenica, o in giorno di questa sostitutivo
ai sensi del successivo art. 30, comma 4, non pregiudica il diritto del
lavoratore al riposo settimanale di 24 ore consecutive, da fruire di norma a
partire dalla cessazione della prestazione straordinaria o in altro giorno,
stabilito dall’Azienda, compreso nei 15 giorni successivi.
ART. 27
ASSENZE E
PERMESSI
1. Durante
l'orario di lavoro, il lavoratore non può abbandonare il proprio lavoro se
non debitamente autorizzato dall’azienda.
2. Il
lavoratore è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, ad avvertire l'azienda
nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, entro un’ora dall'inizio
della propria prestazione ed a giustificarla al più tardi entro il mattino
successivo; il tutto salvo il caso di comprovata forza maggiore.
3. Al
lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può, a sua discrezione, accordare
per giustificati motivi, permessi o brevi congedi, con facoltà di
corrispondere o meno la retribuzione. La concessione del permesso è comunque
assicurata nel caso di visite mediche, analisi o terapie non effettuabili
fuori dell’orario di lavoro. Tali permessi o brevi congedi non sono
computati in conto dell'annuale periodo di ferie salvo richiesta scritta del
lavoratore.
4. Al
lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di:
a) 15 giorni di calendario con corresponsione della retribuzione;
b) 7 giorni di calendario retribuiti, se assunto a termine.
5. Nel
caso di decesso del coniuge non legalmente separato o del convivente, di un
genitore, di un figlio, di un suocero, di un fratello, sono concessi al
lavoratore tre giorni di calendario di permesso, per ogni evento luttuoso, con
corresponsione della retribuzione.
6. Nel
caso di nascita di figli sono concessi due giorni di permesso retribuito.
7. Si
applicano inoltre i permessi previsti dall’art. 4 della L. 53/2000 o da
altre specifiche disposizioni di legge.
8. Si
considerano ingiustificate le assenze non previste dal presente Contratto.
L'importo relativo alle giornate ed ore lavorative non prestate senza
giustificato motivo viene detratto dalla retribuzione globale mensile.
ART. 28
DIRITTO ALLO
STUDIO
1. Al fine
di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari
retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali.
2. I
permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati
al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di
scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti
dall'ordinamento pubblico. Sono altresì utilizzabili per la preparazione dei
relativi esami, con attestazione del sostenimento degli stessi.
3. I
dipendenti che contemporaneamente possono usufruire nell'anno solare, della
riduzione dell'orario di lavoro nei limiti di cui al comma 1, non devono
superare il 3% del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno con
arrotondamento all'unità superiore.
4. Qualora
le richieste superino il limite di cui al comma precedente i permessi di cui
al comma 1 sono concessi, garantendo in ogni caso le pari opportunità,
osservando i seguenti criteri:
a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti
universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni
precedenti;
b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente,
quelli che nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il
primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la
condizione di cui alla precedente lett. a;
c) nell'ambito di ciascuna fattispecie di cui alle lettere precedenti, la
precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di
studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari
o post-universitari;
d) persistendo le parità di condizioni i permessi sono accordati ai dipendenti
che non abbiano mai usufruito dei permessi per lo stesso corso di studi e, in
caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età;
e) ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove
necessario, in sede di contrattazione decentrata.
5. Il
permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati
professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a
quello necessario per le attività formative programmate dall'azienda.
6. Il
personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo
eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e
di riposo settimanale.
7. Il
conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del
singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o con attestati
professionali conseguiti, costituisce titolo di servizio valutabile dall’azienda.
8. Il
personale interessato alle attività didattiche, di cui al comma 2 è tenuto a
presentare all'azienda, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di
iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello
degli esami sostenuti; in mancanza delle predette certificazioni, i permessi
già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Nel
caso che il lavoratore venga respinto, può fruire dei suddetti permessi
solamente una seconda volta, purché detti esami abbiano esito positivo.
ART. 29
CONGEDI PER LA
FORMAZIONE
1. I
congedi per la formazione, disciplinati dall'articolo 5 della legge n.
53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai
lavoratori, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di
servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi
a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale massima del 10%
del personale in servizio in ciascuna area di classificazione, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la
concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in
possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'ente di
appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività
formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista
dalla stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima
dell'inizio delle attività formative.
4. Le
domande vengono accolte secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei
limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L’ente
può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrano le
seguenti condizioni:
6. il
periodo previsto di assenza superi la durata di undici mesi consecutivi;
7. non
sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei
servizi.
8. Al
fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse
formativo della lavoratore, qualora la concessione del congedo possa
determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non
risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l'ente può
differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi.
ART. 30
PERIODI DI RIPOSO
– FESTIVITA’ E FERIE
1. GIORNI FESTIVI E DOMENICALI
1) I
giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge (artt. 1 e 2 della legge 27
maggio 1949, n° 260, con le modificazioni previste dalla legge 5 marzo 1977,
n. 54, dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e dalla Legge 20 novembre 2000, n.
336), ai quali si aggiungono la festa del Santo Patrono del Comune ove ha sede
l’Azienda.
2) Nel
caso che la festività del Santo Patrono venga a coincidere con una delle
festività di cui agli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260,
modificata dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792,
dovrà essere fissata mediante accordo aziendale un’altra giornata festiva
nello stesso anno, in sostituzione di quelle per cui si è verificata la
coincidenza, fatta eccezione per i lavoratori del Comune di Roma per i quali
vale, per la ricorrenza del Santo Patrono, la specifica disposizione dell’art.
1 del DPR n. 792 del 28 dicembre 1985.
3) Il
riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade
normalmente di domenica.
4) Per i
lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di
domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana,
cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre
viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti,
il giorno fissato per il riposo stesso.
5) Qualora
una delle festività non domenicali, di cui al punto 1.1 del presente
articolo, cada di domenica, è dovuto a ciascun lavoratore, il cui riposo
settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al normale trattamento
economico, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale. In luogo
di detto trattamento economico aggiuntivo, a richiesta del lavoratore, è
consentito il recupero della festività non goduta, purché non ostino
motivate esigenze di servizio.
6) Nel
caso che una delle festività non domenicali coincida con il giorno di riposo
settimanale dei lavoratori di cui al punto 1.4, questi ultimi avranno diritto
al trattamento previsto dal punto precedente a favore dei lavoratori il cui
giorno di riposo cade normalmente di domenica nel caso di coincidenza di una
festività infrasettimanale con una domenica.
7) Nel
caso che una delle festività non domenicali coincida con il secondo giorno di
riposo settimanale non festivo (lavoratore in settimana corta) verrà
corrisposta una retribuzione pari a sei ore di lavoro ordinario feriale
diurno, o a richiesta del lavoratore sarà consentito il recupero di un pari
numero di ore.
8) Nella
giornata di Pasqua verrà corrisposto ai lavoratori, in aggiunta alla normale
retribuzione, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale. Le
festività nazionali e religiose sono regolate dalla legge 5 marzo 1977, n. 54
e dall’Accordo Nazionale Interconfederale del 27 luglio 1978.
9) A
seguito delle disposizioni del DPR 28 dicembre 1985, n. 792, a compensazione
ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse vengono
riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed a modifica del suddetto
Accordo Nazionale Interconfederale, due giorni di ferie da aggiungersi ai
periodi a tale titolo stabiliti ed ulteriori tre giorni di permesso retribuito
oppure quattro dove l’orario settimanale è ripartito su sei giorni,
fruibili anche ad ore.
10) Sono inoltre
riconosciute tre semifestività, nei giorni 24 dicembre, 31 dicembre e 14
agosto, in occasione delle quali la chiusura degli uffici e delle attività è
fissata alle ore 12,00.
2. FERIE
11) Il
lavoratore ha diritto, per ciascun anno di servizio (con esclusione dei
periodi di aspettativa non retribuiti e delle assenze facoltative previste
dalla legge per le lavoratrici madri dopo il parto) ad un periodo di riposo
con decorrenza della retribuzione globale.
12) Per ogni
anno solare il periodo di ferie sarà pari a ventisei giorni lavorativi per
tutti i lavoratori.
13) Per i lavoratori che effettuano l’orario
settimanale su cinque giorni, il periodo di ferie sarà pari a ventidue
giorni.
14) Il riposo
annuale ha normalmente carattere continuativo; esso sarà assegnato dall’Azienda
sulla base di una programmazione predisposta dall’Azienda medesima,
contrattata con le rappresentanze Sindacali Aziendali, tenuto conto delle
esigenze del servizio e delle richieste dei lavoratori.
15) In caso di
inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore
effettivo ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.
Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni di calendario non saranno
calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori.
16) L’estinzione
del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle
ferie maturate.
17) L’assegnazione
delle ferie, di norma, non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Il
lavoro di competenza del personale in ferie deve essere compiuto, per quanto
possibile, dal personale in servizio, durante l’orario normale, senza alcuna
corresponsione di indennità.
18) Qualora,
durante il periodo di ferie, il lavoratore si ammali dovrà darne
comunicazione alla direzione, con l’invio di certificato medico rilasciato
secondo le norme di legge entro quarantotto ore. L’interruzione delle ferie
per sopraggiunta malattia è disciplinata dalla vigente normativa esistente in
materia.
19) Ove la
malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l’anno del diritto
maturato alle ferie, le stesse saranno godute, a guarigione avvenuta, anche
nell’anno successivo.
20) Non è
ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per
disposizione dell’Azienda.
21) Le ferie,
una volta assegnate, devono essere obbligatoriamente fruite.
22) Nel caso di
provate esigenze di servizio, le ferie possono essere fatte godere al
lavoratore fino al 31 maggio dell’anno successivo e, dopo tale data,
eventuali residui di ferie, che siano state assegnate e non fruite, non danno
diritto a compenso alcuno, né a cumulo con la successiva maturazione.
ART. 31
MALATTIA E
INFORTUNI SUL LAVORO
1. In caso
di assenza per malattia, il lavoratore deve darne comunicazione all’azienda,
di norma, entro le prime due ore della mattina del primo giorno di assenza
stessa, salvo casi di forza maggiore. L’incapacità al lavoro deve essere
provata a termini di legge.
2. Nel
caso di interruzione del servizio dovuta a malattia regolarmente accertata e
tale da costituire impedimenti alla prestazione del servizio stesso, l’azienda
conserva il posto al lavoratore, non in prova, per un periodo di mesi 12,
periodo elevato a 30 mesi per i lavoratori assenti per malattie gravissime
quali ad esempio malattia oncologica, sclerosi a placche o multipla, ictus
cerebrale, casi di coma profondo o per interventi chirurgici di trapianto di
organi vitali e di by-pass coronarico.
3. In caso
di assenza non continuativa, i periodi di conservazione del posto suindicati
si intendono riferiti ad un arco temporale pari a tre anni. Ai soli fini del
presente comma vanno esclusi i periodi di degenza ospedaliera.
4. Durante
l’interruzione del rapporto per malattia l’azienda corrisponde al
lavoratore la retribuzione intera, sino ad un massimo di 12 mesi.
5. Nel
caso di assenza dovuta a gravissime malattie quali ad esempio malattia
oncologica, sclerosi a placche o multipla, ictus cerebrale, casi di coma
profondo o ad interventi chirurgici di trapianto di organi vitali e di by-pass coronarico, la retribuzione è corrisposta per intero per 24 mesi e nella
misura del 70% per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi.
6. Quando
l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro od a
malattia contratta a causa di servizio, spetta al lavoratore la retribuzione
intera sino alla guarigione clinica. Pertanto le assenze previste al presente
comma non sono computate ai fini del periodo di comporto di cui ai precedenti
commi 2 e 3.
7. La
normativa di cui ai commi 2 e 3 si applica sempreché l’interruzione del
servizio per malattia o infortunio non sia causata da eventi gravemente
colposi, accertati dalle competenti autorità e imputabili al lavoratore.
8. Quanto
il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza
o assistenza o assistenziali, anche di legge, è computato in conto del
trattamento di cui sopra, fino al limite della intera retribuzione dovuta.
9. Superati i 12 o i 30 mesi di cui al secondo comma del presente articolo, al
lavoratore che ne faccia richiesta può essere concessa l’aspettativa non
retribuita fino a mesi 12 con decorrenza dell’anzianità.
10. Il
lavoratore che, in relazione e durante il periodo di malattia, debba
trasferirsi in località diversa dalla sua abituale residenza, deve darne
preventiva comunicazione all’azienda, per gli opportuni controlli.
11. Come
previsto al primo comma, l’incapacità al lavoro deve essere provata con
certificato medico e, in ogni caso, è facoltà dell’azienda di far
constatare in qualsiasi momento tale incapacità. E’ anche in facoltà dell’azienda
di far constatare la capacità lavorativa del lavoratore all’atto in cui
egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia. Tali
accertamenti sono effettuati ai sensi dell’art. 5 della Legge 20 maggio 1970
n. 300. L’azienda dà comunicazione scritta al lavoratore dell’esito della
visita medica di cui lo abbia sottoposto, limitandosi a notificargli la
constatata sua capacità o incapacità al lavoro.
12. Qualora il lavoratore non si
ritenga soddisfatto del giudizio del medico di cui all’art. 5 dello Statuto
dei lavoratori, può richiedere la costituzione. di un collegio medico di
appello formato da tre medici di cui uno nominato dall’azienda a sue spese,
uno nominato dal lavoratore a sue spese ed il terzo designato di comune
accordo, tra i due a spese della parte soccombente.
13. Le
disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, entrano in
vigore dal 31 dicembre 1999. Fino a tale data si continuano ad applicare le
preesistenti disposizioni in materia del CCNL Regioni - Enti Locali.
ART. 32
ASPETTATIVA
1. Al
lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi da valutarsi dall’azienda,
un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno, senza alcuna
corresponsione, né decorrenza di anzianità.
2. L’aspettativa
è concessa ai sensi delle vigenti norme di legge ai lavoratori chiamati a
coprire cariche pubbliche o sindacali.
3. Al
termine dell’aspettativa, l’azienda assegna all’interessato, un posto di
lavoro di livello pari a quella posseduta dall’interessato medesimo e
comportante l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte prima
dell’aspettativa. In tale occasione, l’azienda esamina prioritariamente la
possibilità di assegnare al lavoratore un posto all’interno della sede a
cui lo stesso era assegnato.
ART. 33
SERVIZIO MILITARE
1. L’assolvimento
degli obblighi di leva sospende, a termine di legge, il rapporto di lavoro per
tutto il periodo del servizio militare di leva, mentre il lavoratore ha
diritto alla conservazione del posto.
2. In caso
di richiamo alle armi, al lavoratore compete il trattamento economico previsto
dalle leggi in vigore all’atto di tale richiamo.
3. Per
quei richiami, peraltro, che siano contenuti entro un massimo di tre mesi, l’azienda
corrisponde ai lavoratori la retribuzione per il periodo di assenza fino al
massimo anzidetto, conguagliandola con le competenze militari spettanti a
norma di legge.
ART. 34
CONGEDI DEI
GENITORI
1. Ai
lavoratori si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della
maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151,
nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2. Il
D.Lgs. n. 151/2001 trova altresì applicazione per quanto riguarda le tutele a
favore dei genitori, anche adottivi, con figli portatori di handicap gravi.
3. In caso
di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione
obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo
di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha
facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio
post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di
effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel
periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n.
151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui
all'articolo 28 dello stesso D.Lgs. n. 151/2001, spetta l'intera retribuzione
globale.
5. Ai fini
della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di
cui all'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il
lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione della
durata, all'ente di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato
comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina
trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di
astensione.
6. In
presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono
oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente
comma, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio
del periodo di astensione dal lavoro.
7. In caso
di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del D.Lgs. n.
151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal
comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate, in alternativa,
anche dal padre.
ART. 35
MUTAMENTO
PROVVISORIO DI MANSIONI
1. In caso
di mutamento provvisorio di mansioni comportante lo svolgimento di mansioni
specifiche di un livello d'inquadramento superiore, cui il lavoratore sia
assegnato in forma esplicita e dietro preciso mandato, il dipendente ha
diritto al trattamento spettantegli a norma del presente Contratto in caso di
passaggio a livello superiore.
2. Detto
mandato deve essere affidato preventivamente con comunicazione scritta nella
quale va indicato il livello e mansioni affidate, il periodo dell'incarico e
la causa che lo ha reso necessario.
3. In
relazione a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, il
riconoscimento dell'inquadramento al livello superiore a seguito di temporanea
assegnazione a mansioni afferenti ad un livello superiore, che non sia
avvenuta per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto, si ottiene:
a) nell'area Q dopo 180 giorni continuativi di calendario;
b) nelle aree A, B, C e D dopo 90 giorni continuativi di calendario oppure dopo
un periodo non continuativo di 180 giorni, da computarsi nell'arco di 365
giorni dall'inizio della prestazione nel livello superiore.
4. Nei
casi di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del
posto, il passaggio al livello superiore avviene solo dopo che il lavoratore
ha compiuto 365 giorni di calendario continuativi di sostituzione.
5. Decorsi
i periodi indicati, il personale interessato viene definitivamente assegnato
al livello superiore.
6. Allo
scopo di evitare passaggi di livello per la semplice assegnazione provvisoria
di mansioni di livello superiore, le Aziende avviano la procedura per la
selezione del personale, in modo che possa essere esperita prima dello scadere
del termine di sostituzione temporanea, ferma restando la possibilità di
avvicendamenti nell’espletamento delle mansioni.
ART. 36
ASSICURAZIONI
1. Per i
lavoratori non soggetti a norma di legge all’obbligo dell’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, le Aziende provvedono all’assicurazione per
morte od invalidità permanente conseguenti ad un infortunio sul lavoro. Le
indennità assicurate corrispondono, in caso di morte o invalidità permanente
totale, rispettivamente a 5 e 6 stipendi annui; in caso di invalidità
permanente parziale alle tabelle dell’INAIL.
2. Per i
lavoratori soggetti a norma di legge all’obbligo dell’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro nonché per i lavoratori di cui al precedente comma,
le Aziende provvedono all’assicurazione per le invalidità permanenti di
grado inferiore a quello minimo previsto per l’indennizzo da parte dell’INAIL.
3. Nel
caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento
del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal
dipendente all’amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa
erogato durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessi inerenti.
La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’Amministrazione,
di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
4. Le
Aziende infine forniscono ai lavoratori ogni forma di assistenza per i
rapporti con l’assicuratore ivi compresa la consegna agli stessi di un “compendio
delle coperture previste”, nel quale sono analiticamente indicati gli
adempimenti da svolgere e la documentazione da produrre ai fini dell’indennizzo.
ART. 37
TUTELA DEI
DIPENDENTI PORTATORI DI HANDICAP
1. Ai
lavoratori portatori di handicap si applicano le vigenti disposizioni in
materia previste dalla Legge n. 104/1992 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché le specifiche norme del presente articolo.
2. Allo
scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei dipendenti nei
confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o
da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti
la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto
terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione
del progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero
presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima
dell'aspettativa con retribuzione intera prevista dall'art. 31 comma 4),
compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri e orari retribuiti nel limite massimo di
due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla
durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da
quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria
pubblica come supporto della terapia in atto.
3. L'Azienda, in attuazione delle vigenti normative, adotta tutte le misure
idonee a favorire l'integrazione delle attività lavorative dei dipendenti
portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
4. La
persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei
permessi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 33 della Legge 104/1992 ed ha
diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
ART. 38
TUTELA DEI
DIPENDENTI IN PARTICOLARI
CONDIZIONI
PSICO-FISICHE
1. Allo
scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti
dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da
strutture associative convenzionali previste dalle leggi regionali vigenti, la
condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o
grave delimitazione psicofisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto
terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture
medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità
di esecuzione del progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero
presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima
dell'aspettativa con retribuzione intera prevista dall'art. 31 comma 4),
compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due
ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla
durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da
quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria
pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I
dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo
grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano
iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno
diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per
l'intera durata del progetto medesimo.
3. L'Azienda dispone l'accertamento della idoneità dei dipendenti di cui al
primo comma qualora i dipendenti medesimi non siano volontariamente sottoposti
alle previste terapie.
ART. 39
FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1. L'azienda promuove e favorisce, anche sulla base dei principi della vigente
normativa regionale, attività anche permanenti per la formazione,
l'aggiornamento, la riqualificazione, nonché la qualificazione e la
specializzazione professionale del personale.
2. L'attività di formazione è finalizzata:
a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca specifiche attitudini culturali
e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e di compiti
attribuitegli nell'ambito delle strutture alle quali è assegnato, anche
attraverso una formazione di ingresso;
b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione
organizzativa.
3. Per gli
obiettivi indicati nella lettera a) del precedente comma 2 sono promossi corsi
di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire la globalità dei
lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che
privilegi specifiche esigenze prioritarie.
4. Gli
obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 sono perseguiti mediante
corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di
specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di
riconversione e di mobilità professionale.
5. La
formazione professionale può anche essere acquisita mediante la
partecipazione a convegni, seminari e incontri a carattere scientifico e di
studio.
6. Le
attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione,
possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di
un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore
che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.
ART. 40
PARTECIPAZIONE AD
ORGANISMI COLLEGIALI
1. I
dipendenti - in relazione al ruolo e alle loro funzioni e competenze - hanno
l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, dei comitati e degli
altri organi collegiali dei quali siano componenti per nomina o designazione
dell'azienda.
2. La
partecipazione è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti e non
esime gli stessi dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.
ART. 41
COPERTURA
ASSICURATIVA
1. Le
aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti
autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio
fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo
strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La
polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei rischi, non
compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo
di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del
dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le
polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le
modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del
dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
4. I
massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli
previsti per i corrispondenti danni dalla legge per l'assicurazione
obbligatoria.
5. Gli
importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate
da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti
dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso
evento.
6. In sede
di trattativa aziendale sarà valutata la possibilità di prevedere la
copertura assicurativa di altri rischi di particolare rilievo, ivi compresi
quelli di carattere professionale.
ART. 42
PATROCINIO LEGALE
1. L'azienda, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti
di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento
del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico,
a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin
dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di
comune gradimento.
2. In caso
di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave,
l'ente ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in
ogni grado di giudizio.
ART. 43
DISCIPLINA
1. Il
lavoratore deve ottemperare ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni
affidategli ed attenersi ai regolamenti ed alle disposizioni aziendali; non
deve inoltre valersi della propria condizione per svolgere a fine di lucro
attività che siano in concorrenza od in contrasto con quelle dell'azienda e
ricevere a tale effetto compensi o regali sotto qualsiasi forma.
2. Le
mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale debbono
essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con indicazione
dei motivi e degli addebiti.
3. Il
lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione
scritta, può presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero
richiedere di discutere la contestazione stessa con la Direzione, facendosi
assistere dalla R.S.U. oppure dalle organizzazioni sindacali cui aderisce o
conferisce mandato; dell’eventuale incontro viene redatto apposito verbale
sottoscritto dalle parti.
4. La
Direzione (direttore o altro dirigente da questo delegato), completata l’istruttoria
- la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro trenta giorni di
calendario dal ricevimento da parte del lavoratore della contestazione scritta
- comunica al lavoratore la punizione irrogata, la quale diviene efficace e
produttiva di effetti alla scadenza dei termini previsti dal comma successivo.
5. Il
lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può
promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'Organizzazione
sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione,
tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un
collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di
ciascuna delle parti e da un terzo componente scelto di comune accordo o, in
difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
6. Qualora
l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltole dall'Ufficio del
lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al
comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'azienda adisce
l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
definizione del giudizio.
7. Non
può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione.
8. Il
presente articolo e il codice disciplinare aziendale debbono essere affissi
permanentemente in luoghi dell'azienda accessibili a tutti i dipendenti.
ART. 44
CODICE
DISCIPLINARE
1. Nel
rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza il tipo e l'entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento.
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato dall'azienda, agli utenti o a terzi
ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo
al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La
recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio
di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità, tra quelle
previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al
dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con
un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza
più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa
gravità.
4. La
sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando
l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1 per:
a) inosservanza delle disposizioni aziendali anche in tema di assenza per
malattie, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri
dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei
beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'azienda, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 300/70;
f)
insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro, e, comunque,
nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all'azienda, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa è
introitato dal bilancio dell'azienda e destinato ad attività sociali a favore
dei dipendenti
5. La
sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro con privazione della
retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal lavoro fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tale ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli
eventuali danni causati dall'azienda, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede
assegnata dall'azienda;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo
stato di malattia o di infortunio;
f)
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della
stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiurioso, calunniosi o diffamatori nei
confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro anche con utenti o terzi;
i)
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'azienda salvo che siano
espressioni della libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge 300/70;
j)
atti, comportamenti o molestie anche di carattere sessuale, lesivi della
dignità della persona;
k) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'azienda agli
utenti o a terzi.
6. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno nelle mancanze previste nel comma
5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra
quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della
sanzione di 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fatto
salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'azienda o ad essa
affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze aziendali;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal lavoro per un periodo superiore a 10
giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità
ad adempiere adeguatamente agli obblighi lavorativi;
f)
condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal lavoro e
non attinente in via diretta al rapporto stesso, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da
non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
7. La
sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri
dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al lavoro stesso;
b) accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
-
per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e)
ed f) della legge 1990, n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
-
per gravi delitti commessi in servizio;
-
condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
-
violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese nelle lettere
precedenti anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro.
8. Il
procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel caso in cui sia
connesso con procedimento penale. Qualora l'azienda sia venuta a conoscenza
dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito
della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato
a partire dalla data di conoscenza della sentenza.
ART. 45
LAVORATORI
SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel
caso di interruzione del rapporto di lavoro dovuta a provvedimenti restrittivi
della libertà personale (o comunque tali da impedire la prestazione del
lavoratore sottoposto a procedimento penale) per i reati commessi nell’espletamento
delle mansioni ad esso affidate, l’azienda, dove non ricorrano gli estremi
per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 43 del
Contratto, corrisponde al lavoratore interessato per la durata dell’interruzione
del servizio, una quota della retribuzione globale pari all’50%).
2. Quanto
sopra, fermo restando la facoltà dell’azienda di adottare i provvedimenti
ritenuti opportuni in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza
che è pronunciata nei confronti del lavoratore.
3. Il
lavoratore è tenuto a mettersi a disposizione dell’azienda entro 8 giorni
dal momento in cui riacquista la libertà personale.
4. In ogni
altro caso di interruzione del rapporto dovuta a provvedimenti restrittivi
della libertà personale del lavoratore o comunque tali da impedirne la
prestazione lavorativa, l’azienda, ove non ricorrano gli estremi per la
risoluzione del rapporto di lavoro, conserva il posto al lavoratore non in
prova per un periodo di 12 mesi, durante il quale il rapporto di lavoro rimane
sospeso a tutti gli effetti senza alcuna corresponsione né decorrenza di
anzianità. Successivi periodi di interruzione si considerano continuativi
quando il lavoratore abbia ripreso servizio fra l’uno e l’altro, per una
durata inferiore ai 30 giorni consecutivi.
5. Nel
caso di sospensione del rapporto di lavoro prevista dal 4° comma del presente
articolo, l’azienda, su specifica richiesta del lavoratore, può esaminare
la possibilità di concedere, in via eccezionale, un sussidio straordinario a
beneficio dei familiari che risultino a carico del dipendente agli effetti
della normativa sugli assegni per il nucleo familiare.
6. Nel
caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la decorrenza del periodo di
cui al 4° comma del presente articolo, l’azienda si impegna ad assumere “ex
novo” per chiamata diretta il lavoratore che ne faccia richiesta, nei cui
confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile di proscioglimento. Le
condizioni di assunzione terranno conto della posizione di inquadramento e
retributiva acquisita dall’interessato prima della risoluzione del rapporto.
ART. 46
CAUSE DI
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. La
cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di
risoluzione già disciplinati negli articoli 31 e 44 del presente Contratto ha
luogo:
a) previo preavviso, dal primo giorno del mese successivo al compimento del 60°
anno di età per le donne, del 65° anno di età per gli uomini e, comunque,
dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 40° anno di
servizio utile a pensione. Tali limiti di età e di servizio sopra indicati
possono essere superati ove previsto da specifiche disposizioni di legge, su
domanda dell’interessato da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi
della condizione prevista;
b) per dimissioni del dipendente ;
c) per decesso del dipendente.
d) per invalidità, determinata da malattia professionale od infortunio sul
lavoro, che dia diritto a pensione da parte dell’INPDAP gestione EX CPDEL.
e) per esonero per comprovata incapacità lavorativa del lavoratore;
f) per esonero per giusta causa o giustificati motivi ai sensi delle leggi n.
604/1966, n. 300/1970 e n. 108/1990.
g) negli altri casi previsti dal presente Contratto.
2. L’azienda
comunica comunque per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto.
3. Nel
caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all’azienda
rispettando i termini di preavviso.
ART. 47
TERMINI DI
PREAVVISO
1. In tutti
i casi in cui il presente Contratto prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i
relativi termini sono fissati come segue :
a) due mesi per dipendenti appartenenti alle aree C e D;
b) tre mesi per dipendenti appartenenti all'area B;
c) quattro mesi per dipendenti appartenenti alle aree A e Q.
2. In caso
di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla
metà.
3. I
termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun
mese.
4. La parte
che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai
commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari
all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato
preavviso.
5. L’azienda
ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un
importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi
non dato, senza pregiudizio per l’esercito di altre azioni dirette al
recupero del credito.
6. E’ in
facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto
di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il
periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si
applica il comma 4.
7. L’Azienda,
nel caso di dimissioni del lavoratore, previa definizione con accordo
sindacale dei relativi tempi e modalità, potrà risolvere immediatamente il
rapporto di lavoro, dietro pagamento di una indennità minima equivalente all’importo
della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore medesimo durante
il periodo di preavviso.
TITOLO III
ALTRE FORME DI
LAVORO
ART. 48
FINALITA'
1. Ad
integrazione di quanto previsto dalla legge in materia di forme di lavoro, cui
deve farsi riferimento per quanto non disciplinato dal presente Contratto, le
Aziende applicano le disposizioni di cui al presente Titolo, nell'intento di:
a) razionalizzare l'organizzazione del lavoro;
b) realizzare economie pubbliche;
c) contribuire positivamente ai problemi dell'occupazione.
2. Le
sperimentazioni effettuate dalle Aziende saranno monitorate a cura della
Commissione Nazionale di Gestione al fine di trarne elementi utili per una
revisione della normativa da effettuare in occasione del rinnovo contrattuale,
che terrà conto della evoluzione delle norme legislative e degli Accordi
interconfederali in materia.
TELELAVORO
ART. 49
DEFINIZIONI
1. Ai fini
delle presenti disposizioni s’intende:
a) per “lavoro a distanza” l’attività di telelavoro svolta da personale
dipendente dell’Ente in conformità alle presenti disposizioni;
b) per “telelavoro” la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di uno
degli enti destinatari del CCNL Federcasa 9.7.1998, in luogo idoneo collocato
al di fuori della sede di lavoro, con il supporto di tecnologie dell’informazione
e della comunicazione che consentano il collegamento con l'ente di
appartenenza.
c) Per “sede di lavoro” quella dell’ufficio al quale il dipendente è
assegnato.
ART. 50
PROGETTI DI
TELELAVORO
1. Il
ricorso a forme di telelavoro, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6
del vigente CCNL, avviene sulla base di progetti specifici in cui sono
indicati: gli obbiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate
ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione, le tipologie
professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento,
i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di
aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi
e i benefici.
2. Nell’ambito
dei progetti di cui al comma precedente, gli Enti definiscono le modalità per
razionalizzare e semplificare attività, procedimenti amministrativi e
procedure informatiche, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del
lavoro, l’economicità e la qualità del servizio.
3. Ciascun
progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le
risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche
al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e
di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di
processo.
4. Il
progetto è predisposto dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio o
servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d’intesa
con il responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Il progetto può
prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della
propria attività in telelavoro.
5. Le forme
di telelavoro di cui alle presenti disposizioni possono essere programmate,
organizzate e gestite anche con soggetti terzi.
ART. 51
ASSEGNAZIONE AL
TELELAVORO E REINTEGRAZIONE
NELLA SEDE
ORIGINARIA
1. L’Ente
assegna il dipendente al telelavoro ovvero ne dispone il reintegro ai sensi
del successivo comma 3, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione
aziendale, che, fra l’altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e
personali del telelavoro, anche al fine di favorire l’adesione volontaria
dei lavoratori.
2. La
prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a
condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro conforme alle norme
generali di prevenzione e sicurezza nelle utenze domestiche.
3. Il
dipendente addetto al telelavoro è reintegrato, a domanda, nell’Ente di
appartenenza, purché sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal
progetto di cui all’articolo 50 delle presenti disposizioni, nel corso del
quale la domanda non può essere presentata. Il reintegro viene disposto entro
sessanta giorni dalla richiesta.
ART. 52
POSTAZIONE DI
TELELAVORO
1. La
postazione di telelavoro è il sistema tecnologico costituito da un insieme di
apparecchiature e di software, che consente lo svolgimento di attività di
telelavoro.
2. La
postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione
della prestazione debbono essere attivati a cura ed a spese dell’Ente
interessato, sul quale gravano altresì tutte le spese di gestione e di
manutenzione.
3. La
postazione di telelavoro può essere utilizzata esclusivamente per le
attività inerenti al rapporto di lavoro.
4. Nell’ambito
del progetto di cui all’articolo 50 delle presenti disposizioni, gli Enti
definiscono le modalità per assicurare adeguati rapporti con il contesto
organizzativo nel quale il dipendente opera.
ART. 53
VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO
DELLA PRESTAZIONE
1. I
progetti di cui all’articolo 50 delle presenti disposizioni determinano i
criteri, orientati ai risultati, per l’individuazione di standard
qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere mediante ricorso al
telelavoro.
2. La
verifica dell’adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente,
alla stregua dei predetti standard.
ART. 54
TRATTAMENTO
ECONOMICO E NORMATIVO
1. Nella
presente fase sperimentale, la contrattazione aziendale, in relazione alle
diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalità della
prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro,
garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti
impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, una adeguata tutela della
salute e della sicurezza del lavoro, nonché delle pari opportunità
formative. Definisce altresì le modalità per l’accesso al domicilio del
dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di
salute, sicurezza e manutenzione, nonché le condizioni di reperibilità del
dipendente stesso.
ART. 55
NORMA FINALE
1. Le
norme legislative, regolamentari e contrattuali applicabili agli enti
destinatari delle presenti disposizioni, debbono essere interpretate in modo
tale da favorire la progettazione, l’introduzione, l’organizzazione e la
gestione di forme di telelavoro.
CONTRATTI DI
LAVORO TEMPORANEO (LAVORO INTERINALE)
ART. 56
RIFERIMENTI
NORMATIVI
1. Le
presenti disposizioni disciplinano l'utilizzo dei contratti di lavoro
temporaneo di cui alla Legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni, cui deve farsi riferimento agli effetti applicativi ed
interpretativi per tutto quanto non specificamente regolato dalle presenti
norme.
ART. 57
RICORSO AL LAVORO
INTERINALE
1. Fatti
salvi i divieti previsti dal c. 4, art. 1 della Legge 196/97 e fermo restando
che il lavoro interinale non può sopperire a carenze stabili di organico, è
consentito il ricorso al lavoro temporaneo nei seguenti casi:
- per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione
del posto. Il contratto può riguardare anche i periodi precedente e
successivo all'assenza, necessari al trasferimento delle conoscenze e
istruzioni necessarie all'espletamento della prestazione;
- per punte di più intensa attività o per esigenze straordinarie, anche
dovute a innovazioni legislative che comportino l'attribuzione di nuove
funzioni ovvero per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti.
- per l'esecuzione di particolari attività, delimitate nel tempo,
limitatamente alle professionalità o specializzazioni diverse da quelle
reperibili tra il personale occupato, ovvero per consentire la temporanea
utilizzazione di professionalità non previste dall'organizzazione dell'ente,
anche al fine di sperimentarne la necessità;
- per particolari fabbisogni connessi alle attività amministrative e
tecniche, quali ad esempio quelle inerenti alla sostituzione e alla modifica
del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative
generali o di settore, ovvero di diversi sistemi di contabilità e/o di
controllo di gestione.
ART. 58
LIMITI DI
UTILIZZO E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
1. Le
qualifiche per le quali, ai sensi del c. 4, art. 1 della Legge n. 196/97, è
vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle comprese nella "Area
D" del vigente sistema di classificazione del personale e quella
corrispondente al livello C3.
2. I
prestatori di lavoro temporaneo impiegati nelle attività di cui al precedente
art. 57 non potranno superare la media, annuale, dell’8% dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato, con un minimo di 4 unità nel caso la
suddetta percentuale non raggiunga tale limite.
3. Al
prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore
alla retribuzione fissa prevista dal CCNL FEDERCASA per i lavoratori di
mansioni pari o equiparabili. Se coinvolto in attività alle quali è
ricollegato un premio di risultato, ha altresì diritto ad una quota dello
stesso proporzionata al tempo di lavoro prestato.
ART. 59
INFORMAZIONE
SINDACALE
1. L'amministrazione che si avvalga delle presenti norme è tenuta alle seguenti
comunicazioni:
- comunicazione alla R.S.U. ed alle corrispondenti strutture sindacali
territoriali firmatarie del CCNL il numero ed i motivi del ricorso al lavoro
temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura. Ove ricorrano
motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, le
predetta comunicazioni devono comunque essere effettuata nei cinque giorni
successivi;
- comunicazione semestrale, alle strutture sindacali nazionali firmatarie
del CCNL, del numero e dei motivi dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati. Tale comunicazione va effettuata tramite Federcasa con
riferimento ai periodi 1.1/30.6 e 1.7/31.12 di ciascun anno.
APPRENDISTATO
ART. 60
CONTRATTO DI
APPRENDISTATO
1. L'assunzione dell'apprendista ha luogo
con un periodo di prova di 30 giorni; detto periodo sarà ridotto della metà
qualora si tratti di apprendista che nel corso di precedente rapporto abbia
frequentato corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire.
2. Il periodo di prova verrà computato sia
agli affetti della durata dell'apprendistato sia agli affetti dell'anzianità
di servizio.
3. Il contratto di apprendistato può
riguardare tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione, esclusi
i Quadri.
4. La durata massima del contratto sarà non
inferiore a diciotto mesi e non superiore a:
- 36 mesi, per lavoratori con titolo di studio non superiore a quello
della scuola dell'obbligo;
- 30 mesi, per lavoratori con titolo di studio pari alla scuola
dell'obbligo più un corso generico di formazione professionale;
- 28 mesi, per lavoratori con diploma di scuola media superiore;
- 24 mesi per lavoratori con diploma universitario o laurea triennale;
- 20 mesi per lavoratori con laurea specialistica.
5. I predetti titoli di studio si intendono
inerenti alla qualifica professionale da acquisire.
6. La retribuzione degli apprendisti è
costituita dal minimo tabellare (comprensivo della ex indennità di
contingenza) del livello di inquadramento da acquisire e verrà corrisposta
con la seguente progressione:
- Nella prima metà del periodo di apprendistato:
80%
- Nella seconda metà del periodo di apprendistato:
90%
7. L’addestramento dell’apprendista,
secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, deve essere supportato
da iniziative di formazione esterna.
8. Per la partecipazione a tali iniziative
è destinato un monte ore di 120 ore annue retribuite, ridotto ad 80 ove
l'apprendista sia in possesso dei titolo di studio correlato alla qualifica da
conseguire o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto
all'attività da svolgere.
9. I contenuti delle attività formative ed
i relativi aspetti operativi sono definiti, in attuazione di quanto previsto
dalla normativa vigente, a livello aziendale. Durante il periodo di
apprendistato le aziende curano che l'addestramento e la formazione siano
coerenti con quanto stabilito al riguardo in sede di Accordo aziendale.
10. Il periodo di ferie degli apprendisti è
pari a venti giorni lavorativi.
11. Al termine dell’apprendistato
l'apprendista sostiene le prove di idoneità previste dalle norme legislative
e, in caso di esito favorevole, viene inserito in Azienda con contestuale
applicazione dalla normativa prevista dal sistema di classificazione.
12. Non è consentita la stipula di
contratti di apprendistato nelle Aziende che, al momento della richiesta di
autorizzazione all’Ispettorato del lavoro, risultino non aver confermato, al
termine del periodo di apprendistato, almeno il 60% dei lavoratori il cui
contratto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti.
FORMAZIONE E
LAVORO
ART. 61
CONTRATTO DI
FORMAZIONE E LAVORO
1. L'azienda può stipulare contratti di formazione e lavoro
così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 863/84 e dall'articolo 16
della Legge n. 451/94.
2. Il contratto di formazione e lavoro instaura un rapporto di
lavoro a tempo determinato e può essere stipulato con i giovani di età
compresa tra i 16 ed i 25 anni, elevabili a 29 anni in caso di laureati, che
si trovino in una situazione di disoccupazione di lunga durata (almeno un
anno).
3. Il contratto di formazione e lavoro può essere svolto secondo
le seguenti due tipologie:
Tipologia
A
1) per l'acquisizione di professionalità intermedie relative alle aree B e C del
sistema di classificazione;
2) per l'acquisizione di professionalità elevate relative all'area A delle
sistema di classificazione;
Tipologia
B
1) per agevolare l'inserimento professionale del giovane attraverso un'esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al
contesto produttivo ed operativo.
4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non
può superare i 24 mesi nell'ipotesi dei contratti cui alla lettera A ed 12
mesi nell'ipotesi dei contratti di cui alla lettera B.
5. Verificandosi le ipotesi di gravidanza e puerperio o di
servizio militare, viene concessa una proroga della scadenza del contratto
pari al periodo di sospensione. Nelle ipotesi invece di malattia o di
infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto
di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è
titolare.
6. La durata della formazione è la seguente:
- almeno 80 ore nell'ipotesi cui alla lettera A sub 1) da effettuarsi in
luogo della prestazione lavorativa;
- almeno 130 ore nell'ipotesi di cui alla lettera A sub 2) da effettuarsi
in luogo della prestazione lavorativa;
- almeno 20 ore nell'ipotesi di cui alla lettera B), nel qual caso la
formazione deve concernere: la disciplina del rapporto di lavoro,
l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed antinfortunistica.
7. Le Parti convengono che la previsione di eventuali ore
aggiuntive devolute alla formazione non vengano retribuite.
8. Al lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro di
tipo A è attribuito il livello retributivo e l'inquadramento immediatamente
inferiore a quello di inserimento del livello e area di destinazione previsto
al termine della periodo di formazione e lavoro; mentre i lavoratori assunti
con contratto di formazione e lavoro di tipo B vengono inquadrati nell'area e
nel livello relativo alle mansioni da esercitare.
9. Le caratteristiche, la durata, la tipologia del rapporto di
formazione e lavoro sono specificati nel contratto scritto stipulato
dall'Azienda e sottoscritto dal giovane all'atto dell'assunzione.
10. Il contratto di formazione e lavoro, come redatto
dall'Azienda, viene fornito in copia al giovane sottoscrittore.
11. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro venga
trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il
periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti
nell'anzianità di servizio.
12. Ai sensi dell'articolo 9, legge n.
169/91 e dell'articolo 16,
legge 451/94, le Parti si danno atto che i contratti di formazione e lavoro
conforme alla normativa del presente articolo non sono soggetti
all'approvazione della Commissione Centrale per l'impiego e/o del diverso
organismo eventualmente previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
13. Allo scadere del contratto di formazione e lavoro l'Azienda
provvede alla rilascio della certificazione o dell'attestato previsto dalla
legge.
14. Non è consentita la stipula di contratti di formazione e
lavoro nelle Aziende che, al momento della richiesta di autorizzazione all’Ispettorato
del lavoro, risultino non aver confermato, al termine del periodo di
formazione e lavoro, almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di
formazione e lavoro sia scaduto nei 24 mesi precedenti.
TITOLO IV
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
ART. 62
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
1. La
classificazione del personale si articola in 5 aree, 13 livelli e relativi
parametri di inquadramento. Vengono inoltre indicati, a titolo di esempio, i
profili professionali più significativi per livello e area.
1. Definizione di area
1. L'Area,
nell'ambito del sistema di classificazione, ha le seguenti funzioni e
caratteristiche:
a) l'area individua contenuti professionali omogenei e coerenti in relazione ai
livelli di funzioni-attività svolte nel contesto del sistema organizzativo
aziendale, in una prospettiva che tenga conto delle possibili modificazioni e
dello sviluppo organizzativo dell'Azienda;
b) il personale (operai, impiegati e quadri) viene collocato in ciascuna area in
funzione del grado di professionalità espresso;
c) l'area comprende nel proprio interno posizioni professionali omogenee e
coerenti tra loro, in funzione dei contenuti professionali espressi, e che
rappresentano gradi crescenti di complessità professionale;
d) a posizioni di crescente complessità professionale corrispondono coerenti
livelli di inquadramento;
e) all'interno dell'area, il personale è tenuto, ove necessiti, a svolgere
temporaneamente anche attività accessorie e complementari alle proprie (si
intendono anche quelle di livello inferiore o superiore);
f)
ogni area è definita da una specifica declaratoria, mentre al proprio interno
i livelli di inquadramento sono definiti con una propria declaratoria;
g) all'interno di ciascuna area, il livello cui assegnare il singolo lavoratore
viene individuato rapportando la professionalità espressa con quella indicata
dalle declaratorie di area e di livello e, ove risulti esemplificato,
riscontrando il corrispondente profilo professionale.
2. Criteri di
classificazione
2. L'attribuzione del lavoratore all'area avviene attraverso l'analisi della
mansione svolta, mediante l'identificazione della presenza e del grado di
importanza dei seguenti fattori:
a) ruolo svolto, ovvero insieme dei compiti e/o delle funzioni esercitate;
b) modalità operative, ovvero grado di autonomia e ambito in cui essa è
esercitata per il raggiungimento dei risultati della mansione;
c) responsabilità e finalità della stessa;
d) gestione delle informazioni, con particolare riferimento alla loro
complessità e alle modalità di utilizzo;
e) conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità e ambito
di applicazione, modalità di acquisizione.
3. L'identificazione di specifiche caratteristiche relative alla mansione
consente l'attribuzione ai diversi livelli dell'area, anche attraverso il
riscontro, ove risultino esemplificati, con i corrispondenti profili
professionali.
4. Per le
attività svolte si fa riferimento alle seguenti definizioni:
ATTIVITA'
Tecnica
- produzione:
attività di trasformazione fisica o di trattamento di materiali ed energia
- distribuzione:
attività di vettoriamento del prodotto dalla produzione all'utenza
- lavori
e manutenzione: attività di manutenzione, ammodernamento e nuove
installazioni di impianti
- progettazione:
attività di progettazione e sviluppo tecnologico.
Amministrativo - gestionale
-
amministrazione: attività di trattamento dati ed informazioni a fini
contabili e gestionali
- personale:
attività di gestione, relazioni e sviluppo del personale dipendente
- utenza:
attività di gestione e sviluppo dell'utenza e di relazioni con l'esterno.
Ausiliaria
- logistica:
attività di approvvigionamento e gestione materiali
- sistemi
elaborazione dati: attività di elaborazione e trasmissione dati
- pianificazione:
attività di elaborazione di piani budget ed i controlli della loro
attuazione.
Servizi
- servizi operativi
di supporto alla linea: controllo accessi, fattorini, autisti, protocollo.
3. Declaratorie
AREA QUADRI
1. Vi
appartiene il personale che, alle dirette dipendenze gerarchiche e/o
funzionali del dirigente, sono titolari delle posizioni organizzative di
maggiore rilievo per il più elevato contenuto professionale delle mansioni,
intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di
rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri
lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici
particolarmente elevati delle mansioni svolte.
2. All’interno
dei criteri sopra indicati sono così specificati, in termini di rilevanza,
quelli connessi:
a) alla traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali ai fini
dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’Azienda con
responsabilità diretta su obiettivi economici sui relativi risultati:
b) al coordinamento e alla sovraindentenza di altri lavoratori eccezionalmente
anche quando non inquadrati in categorie con mansioni direttive:
c) alla particolare complessità dei compiti svolti, che richiedono un’alta
specializzazione, frutto di un vasto insieme di conoscenze teoriche ed
esperienze pratiche acquisite, nonché alla responsabilità di tipo
progettuale o di ricerca.
3. I
quadri costituiscono un’autonoma fascia intermedia avente un ruolo di
raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale.
4. In
relazione alla speciale collocazione dei quadri nel contesto organizzativo
aziendale ed al carattere delle funzioni direttive espletate che non
consentono una prefissione di parametri temporali per lo svolgimento delle
prestazioni lavorative, si potranno adottare nelle singole Aziende, previo
confronto tra le parti, provvedimenti tali da non assoggettare i quadri all’applicazione
di rigide normative sull’orario di lavoro e alla conseguente disciplina sul
lavoro straordinario previste dal vigente CCNL. Nel caso in cui questi
provvedimenti venissero adottati, le Aziende potranno riconoscere un importo
commisurato all’entità dell’impegno, da determinarsi annualmente nella
misura massima del 16% della retribuzione individuale annua. L’emolumento
non è utile al TFR ed è corrisposto annualmente in unica soluzione.
5. L’area
prevede due livelli di inquadramento, denominati Q1 e Q2.
AREA A
1. Vi
appartiene il personale che:
a) svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità
organizzative tecniche e/o amministrative e/o funzioni professionali
specialistiche e complesse;
b) opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da
introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e
metodi standard, nel quadro di obiettivi definiti;
c) ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle
funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
d) gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per la
propria unità organizzativa, interpretandole ed elaborandole in funzione
degli obiettivi da raggiungere.
2. Si
richiedono approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o
almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica
formazione e notevole esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
3. L'area
prevede 3 livelli di inquadramento A1, A2 e A3.
AREA B
1. Vi
appartiene il personale che:
a) svolge attività di elevato contenuto professionale tecniche e/o
amministrative, specialistiche e/o di coordinamento;
b) opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con
discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi
relativi alla propria attività;
c) ha responsabilità sui risultati quali-quantitativi delle attività svolte o
coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità esercitata;
d) si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito
della propria discrezionalità.
e) svolge attività specialistiche, tecniche e/o amministrative oppure attività
ausiliarie complesse o differenziate, anche con l'ausilio di altri lavoratori;
2. Si
richiedono conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o
conseguite con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di
elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e
processi operativi.
3. L'area
prevede tre livelli di inquadramento B1, B2 e B3.
AREA C
1. Vi
appartiene il personale che:
a) opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità
nella realizzazione;
b) è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte o coordinate;
c) scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della
propria attività.
d) svolge lavori esecutivi d'ordine o tecnico manuali.
2. Si
richiedono conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze pratiche
inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza,
addestramento e formazione specialistica.
3. L'area
prevede tre livelli di inquadramento C1, C2 e C3.
AREA D
1. Vi
appartiene il personale che:
a) svolge attività semplici;
b) applica istruzioni ricevute, nell'ambito di procedure e prassi definite;
c) ha responsabilità sulla correttezza delle operazioni svolte e delle procedure
applicate;
d) scambia informazioni standardizzate di tipo operativo.
2. Si
richiedono conoscenze teoriche di base e conoscenze pratiche relative a
procedure standardizzate e prassi ricorrenti.
3. L'area
prevede due livelli di inquadramento D1 e D2.
ART. 63
DECLARATORIE DI
LIVELLO E PROFILI PROFESSIONALI
ESEMPLIFICATIVI
DI AREA
1) DECLARATORIE DI LIVELLO
Fermo restando quanto definito
all’art. 62 del presente CCNL circa l’omogeneità dei livelli e dei
profili professionali appartenenti ad una medesima area di classificazione del
personale, sono di seguito esemplificati gli elementi cui si ricollega l’utilizzo
dei livelli di inquadramento superiori a quello iniziale di ciascuna area e
che ne caratterizzano il profilo.
Ai predetti livelli iniziali
corrisponde comunque il possesso dei requisiti e delle caratteristiche di base
descritti dalla declaratoria dell’area di appartenenza.
Area
quadri
Livello Q1
Il
livello Q1 potrà essere riconosciuto in presenza di caratteristiche quali:
pluralità
dei servizi gestiti;
rilevante
ampiezza del territorio servito e significativa presenza sullo stesso
complessità
ed articolazione delle strutture tecnico-organizzative gestite;
ampiezza
e complessità delle funzioni affidate e rilevante importanza delle stesse ai
fini degli obiettivi aziendali.
Livello Q2
Lavoratore in possesso dei
requisiti di base per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla
declaratoria dell’area di appartenenza.
Area A
Livello A1
Appartengono al livello A1 i
dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di
quelle del livello A2, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per
il più elevato grado di presenza di: rilevanza esterna della posizione
ricoperta, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di più unità
operative, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Livello A2
Appartengono al livello A2 i
dipendenti che svolgono funzioni direttive di particolare importanza per la
loro ampiezza e natura, ovvero per la rilevante dimensione dell’unità cui
sono preposti, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto
specialistico e per le responsabilità implicate.
Livello A3
Lavoratore in possesso dei
requisiti di base per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla
declaratoria dell’area di appartenenza.
Area B
Livello B1
Appartengono al livello B1 i
dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di
quelle del livello B2 hanno un contenuto professionale di maggior rilievo
sotto i seguenti aspetti: rilevanza esterna, coordinamento e sovraintendenza
di altri lavoratori, contenuto specialistico delle mansioni, ampiezza e natura
dell’ufficio o reparto cui sono addetti.
Livello B2
Appartengono al livello B2 i
dipendenti che svolgono funzioni di concetto o che svolgono lavori tecnici
specializzati, che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso
una notevole esperienza pratica di lavoro congiunta alle necessarie conoscenze
teoriche.
Livello B3
Lavoratore in possesso dei
requisiti di base per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla
declaratoria dell’area di appartenenza.
Area C
Livello C1
Appartengono al livello C1 i
dipendenti che svolgono attività specialistiche di carattere amministrativo o
tecnico-manuale, che richiedono una specifica capacità conseguibile
attraverso un adeguato tirocinio acquisibile attraverso il lavoro svolto nell’ambito
dell’Azienda, mediante una preparazione avuta in scuole professionali o
attraverso corsi organizzati dall’Azienda stessa a seguito delle procedure
previste dagli artt. 4 e 5 del vigente CCNL.
Livello C2
Appartengono al livello C2 i
dipendenti ai quali si richiedono capacità conseguibili mediante tirocinio
per eseguire lavori d’ordine di carattere amministrativo o tecnico manuale.
Accede automaticamente al
livello C2 il personale inquadrato nel livello C3 trascorsi due anni dal primo
inquadramento nel predetto livello C3, sempreché abbia superato con profitto
gli eventuali corsi di formazione indetti dalla Azienda.
Livello C3
Lavoratore in possesso dei
requisiti elementari per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla
declaratoria dell’area di appartenenza, ma privo di precedenti esperienze
lavorative.
Area D
Livello D1
Vi Appartiene il personale le
cui attività richiedono capacità acquisibili mediante addestramento
professionale e/o tirocinio.
Accede automaticamente al
livello D1 il personale inquadrato nel livello D2 trascorsi due anni dal primo
inquadramento nel predetto livello D2, sempreché abbia superato con profitto
gli eventuali corsi di formazione indetti dalla Azienda.
Livello D2
Lavoratore in possesso dei
requisiti minimi per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla
declaratoria dell’area di appartenenza.
2. PROFILI PROFESSIONALI
ESEMPLIFICATIVI
Area A
responsabile
di unità organizzative
responsabile
della sicurezza e igiene del lavoro
progettista
direttore
dei lavori
avvocato
specialista
contabile e/o gestionale
analista
di sistemi e/o procedure informatiche
specialista
software e/o hardware
programmatore
senior
Area B
addetto
al coordinamento di nuclei operativi
esperto
di area gestionale, tecnica o amministrativa
direttore
di lavori non complessi
disegnatore
assistente
di cantiere
esperto
software e/o hardware
programmatore
operaio
specializzato
Area C
addetto
ad attività esecutive di carattere gestionale, tecnico o amministrativo
operaio
qualificato
sportellista
manutentore
hardware
centralinista
autista
aggiustatore e/o capo garage
Area
D
custode
commesso
pulitore
TITOLO V
TRATTAMENTO
ECONOMICO
ART. 64
DEFINIZIONE DI
RETRIBUZIONE
1. La
retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente.
2. La
espressione “retribuzione base” designa i minimi determinati per i diversi
livelli di inquadramento dei lavoratori nella tabella allegata al presente
Contratto.
3. L’espressione
“retribuzione individuale” designa la somma della retribuzione base con
gli importi degli aumenti individuali di anzianità.
4. Con l’espressione
“retribuzione globale” si intende la somma della retribuzione individuale
e delle indennità a carattere continuativo nonché dell’eventuale
retribuzione alla persona; sono comunque esclusi dalla retribuzione globale
gli elementi corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfettizzato.
5. Agli
effetti di quanto previsto dal presente Contratto per “retribuzione oraria”
si intende convenzionalmente un importo pari ad 1/156 della “retribuzione
individuale” mensile, maggiorata delle quote di tredicesima e
quattordicesima.
ART. 65
RETRIBUZIONE BASE
1. A
decorrere dall’ 1.1.2002 nelle retribuzioni base mensili sono conglobati gli
importi della ex indennità di contingenza, secondo i valori di cui alla
Tabella “B” annessa al CCNL Federcasa 9.7.1998.
2. Le
nuove retribuzioni base mensili per il biennio 2002/2003, comprensive della ex
indennità di contingenza, sono indicate nella Tabella “A” allegata al
presente Contratto.
ART. 66
AUMENTI PERIODICI
DI ANZIANITA’
1. Il
lavoratore ha diritto, al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio
nel livello di appartenenza, ad un aumento retributivo nella misura indicata
dalla tabella “B”, allegata al presente Contratto.
2. In
ciascun livello può essere maturato un massimo di 12 aumenti periodici, che
decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
3. In caso
di passaggio al livello superiore il lavoratore manterrà, in aggiunta alla
nuova retribuzione base, l'importo in cifra degli aumenti biennali
precedentemente maturati e della parte già maturata dell'aumento in corso di
maturazione. Tale importo, ai fini del raggiungimento del numero massimo di 12
aumenti biennali, sarà tradotto, all’atto del passaggio di livello, in
aumenti biennali corrispondenti alla nuova retribuzione base, ivi compresa una
eventuale frazione di cui si terrà conto per determinare la data di
maturazione della frazione mancante del successivo aumento biennale.
4. La
procedura di cui al comma 3 sarà altresì applicata in caso di variazione
delle retribuzioni base di cui alla Tabella A.
ART. 67
RETRIBUZIONE ALLA
PERSONA
1. L’Azienda
può riconoscere ai propri dipendenti un elemento retributivo personale in
cifra fissa mensile, costitutivo della "retribuzione globale" come
definita dall'articolo 64 del presente Contratto, denominato “retribuzione
alla persona”.
2. La
retribuzione alla persona non può superare il 12% della retribuzione base di
competenza e può essere attribuita ai dipendenti che si siano distinti per
livelli di prestazione superiori alla norma e particolarmente elevati ,
destinati a permanere nel tempo in quanto fondati su comportamenti ampiamente
verificati e consolidati.
3. La
retribuzione alla persona è soggetta a riassorbimento nei seguenti casi:
a.
in misura pari al 50% dell’incremento della retribuzione base, per ciascun
avanzamento di un livello nell’ambito dell’area di appartenenza;
b. in misura pari all’intero incremento della retribuzione base in caso di
passaggio ad un livello appartenente all’area superiore. Eventuali residui
costituiscono assegni ad personam integralmente riassorbibili con ogni e
qualsiasi miglioramento, ivi compresi gli aumenti periodici di anzianità.
4. L’utilizzo
dell’istituto della retribuzione alla persona è oggetto di informazione
sindacale, in quanto incidente sulle dinamiche del costo del lavoro e sulle
politiche retributive aziendali.
ART. 68
PREMIO DI
RISULTATO
Premessa
1. Al fine
di incentivare la produttività del lavoro è istituito nelle Aziende in cui
si applica il presente CCNL un premio di risultato.
2. L’istituto
è volto a favorire aumenti quantitativi e miglioramenti qualitativi del
servizio nonché incrementi di redditività e di competitività dell’Azienda,
coinvolgendo i lavoratori nella realizzazione di programmi e progetti di
produttività e qualità. Ai risultati conseguiti nella realizzazione di tali
progetti (fattore produttività) e all’andamento generale dell’Azienda
(fattore redditività) è collegato il premio di cui al comma precedente,
sulla scorta dei criteri e principi definiti dal presente articolo.
Determinazione della massa
salariale erogabile
3. L’ammontare
massimo annuo erogabile a titolo di premio di risultato verrà fissato dalle
singole Aziende sulla base delle previsioni di aumento dell’efficienza ed
efficacia derivante dalla realizzazione dei progetti di cui al paragrafo
successivo e tenendo conto della previsione di miglioramento della
redditività aziendale.
Fattore produttività
4. I
progetti di produttività possono assumere a riferimento obiettivi dell’Azienda,
oppure di area, settore, gruppo ecc.. Quest’ultimi possono sostanziarsi sia
in aumenti di efficienza tecnica ed economica (connessi alla riduzione dei
costi unitari e/o alla razionalizzazione dei processi interni all’Azienda)
sia in incrementi di qualità delle prestazioni rivolte all’utente.
5. Gli
obiettivi/progetti vanno individuati e definiti in relazione alle specifiche
condizioni di ogni singola Azienda. Gli obiettivi debbono essere misurabili,
correlati all’attività lavorativa dei dipendenti dell’Azienda e idonei a
realizzare effettivi incrementi di efficienza ed efficacia. Con riguardo agli
obiettivi posti, in sede di contrattazione aziendale, dovranno essere
stabiliti gli indicatori, con i relativi parametri di misurazione, ai quali
correlare le percentuali di premio da erogare (rispetto all’ammontare
massimo come appresso definito). In tale sede saranno definiti: a) la soglia
minima di risultato, relativamente alla realizzazione dei progetti, al disotto
della quale non si dà luogo ad alcuna erogazione, b) i criteri per la scelta
dei dipendenti da destinare ai singoli progetti.
6. Gli
obiettivi/progetti potranno essere riesaminati annualmente ed adeguati alle
esigenze aziendali.
Fattore redditività
7. La somma
definita annualmente ai sensi del precedente 3° comma, ai fini della sua
erogazione, sarà correlata ai risultati ottenuti nella realizzazione dei
progetti di efficienza e di efficacia (fattore produttività) nonché dell’andamento
generale dell’impresa (fattore redditività), predeterminando apposite
percentuali.
8. A tal
fine, le Parti concordano che il concetto di redditività si identifica con la
variazione positiva degli indici di bilancio rappresentativi dell’andamento
generale dell’Azienda - registrata nell’anno a cui si riferisce il premio
rispetto ad un periodo precedente (anno o biennio o triennio).
Determinazione del premio
correlato al fattore produttività
9. L’ammontare
massimo di premio erogabile in funzione del fattore produttività viene
ripartito sui diversi progetti e programmi sulla base dell’importanza
relativa riconosciuta ad ognuno di essi dagli organi di direzione nel quadro
della complessiva strategia aziendale seguita.
10. Le quote del
premio massimo erogabile destinate al finanziamento dei singoli progetti
saranno liquidate in misura direttamente proporzionale al grado di
conseguimento degli obiettivi prefissati.
11. Le somme
così determinate saranno ulteriormente ripartite fra i lavoratori che hanno
concorso alla realizzazione del progetto tenendo conto dell’apporto
individuale da ciascuno fornito.
Determinazione del premio
correlato al fattore redditività
12. L’ammontare
massimo complessivo di premio erogabile in funzione del fattore redditività
si rende effettivamente liquidabile in proporzione inversa alla misura degli
scostamenti negativi registrati rispetto ai risultati di redditività generale
dell’Azienda attesi. Esso è ripartito fra i lavoratori in servizio in
ragione del concorso della struttura di appartenenza e dell’apporto da
ciascuno recato al conseguimento dei risultati, tenuto conto del rispettivo
livello di inquadramento.
Erogazione del complessivo
premio di risultato
13. Il premio di
risultato è corrisposto sotto forma di somma “una tantum”, e non avrà
riflessi diretti o indiretti su alcun istituto contrattuale.
14. Il premio,
che va erogato annualmente, di norma entro due mesi dalla approvazione del
Bilancio consuntivo, assorbe ogni e qualsiasi corresponsione esistente allo
stesso ed analogo titolo in sede aziendale e dovrà essere collegato al
livello professionale espresso nell’espletamento delle attività di
competenza ed alla valutazione delle singole prestazioni, ivi comprese quelle
di carattere professionale rese a favore dell’ente con esito positivo,
tenendo anche conto della assiduità nella presenza in servizio.
15. Le ulteriori
modalità di corresponsione del premio sono le seguenti:
a) in caso di passaggio di livello nel corso dell’anno di riferimento, gli
importi da corrispondere saranno pro-quota riferiti all’effettivo livello di
appartenenza.
b) nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno
l’ammontare del premio è proporzionato al servizio prestato nel corso dell’anno
stesso.
16. E’ esclusa
la possibilità di beneficiare dei premi previsti dal presente articolo in
relazione ad attività o progetti per i quali disposizioni legislative, come
ad esempio la legge 109/94, prevedono specifiche forme di
incentivazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti convengono che per
una concreta applicazione delle norme relative al premio di risultato è
opportuna una individuazione delle percentuali di cui al comma 9 tale che
almeno il 50% della somma annua sia correlato ai risultati (fattore di
produttività).
ART. 69
TREDICESIMA E
QUATTORDICESIMA MENSILITA'
1. L’Azienda,
entro il mese di dicembre, corrisponde al lavoratore una tredicesima
mensilità pari alla retribuzione spettantegli per detto mese.
2. L’azienda
corrisponde altresì, unitamente alla retribuzione del mese di giugno, una
quattordicesima mensilità pari a detta retribuzione.
3. La
tredicesima e la quattordicesima mensilità vanno corrisposte per intero,
salvo i casi di assenza del lavoratore per aspettativa o servizio militare, e
i casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno.
In tali casi il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare
delle predette mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le
frazioni di mese superiore a quindici giorni vanno computate come un mese
intero.
4. La
retribuzione utile agli effetti della tredicesima e della quattordicesima
mensilità è costituita dalla retribuzione globale.
ART. 70
TRATTAMENTO DI
MISSIONE
1. Quando un lavoratore, per motivi
di servizio, debba sostenere spese di viaggio, di vitto o di pernottamento,
queste vengono rimborsate o compensate, secondo le modalità e nei limiti che
saranno definiti in sede di contrattazione aziendale. Per il rimborso al
lavoratore delle spese sostenute per l’impiego di mezzo di trasporto proprio
si assumeranno a riferimento le tariffe A.C.I.. Le ore di viaggio non
coincidenti con l’orario di lavoro sono compensate con una indennità
commisurata alle retribuzioni orarie non maggiorate.
ART. 71
INDENNITA' VARIE
1) Indennità per maneggio
di denaro.
Il lavoratore che normalmente
maneggia denaro con rischio di oneri a proprio carico, ha diritto ad un’indennità
in misura compresa fra il 3 ed il 7% della retribuzione individuale in ragione
dell’entità del maneggio di denaro annuo. Tale indennità viene corrisposta
anche a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a
qualunque titolo.
2) Indennità di
reperibilità.
Ai lavoratori eventualmente
tenuti, a rotazione, ad assicurare la propria reperibilità per ragioni di
servizio di ordine tecnico-manutentivo è dovuta una indennità giornaliera
della entità percentuale di seguito indicata, da calcolarsi in relazione alle
ore impegnate ed alle retribuzioni orarie non maggiorate.
-
reperibilità fino ad 8: 10%
-
reperibilità fino a 12: 15%
Per ogni ora di reperibilità
eventualmente compresa nella fascia notturna (dalle 22 alle 6) le suddette
percentuali sono raddoppiate.
Qualora la reperibilità
richiesta riguardi giornate festive ai sensi del precedente articolo 30, punto
1.1, l’indennità giornaliera è maggiorata di un ulteriore 10%.
Qualora la reperibilità
richiesta interessi un arco orario che attraversa fasce orarie (notturne,
diurne o festive) diverse, la relativa indennità è calcolata per quota con
le percentuali sopra indicate.
Gli eventuali turni di
reperibilità non sono sostitutivi né in tutto né in parte del normale
debito orario giornaliero.
3) Buoni pasto
Negli enti presso cui non è
assicurato il servizio di mensa aziendale viene assegnato un buono pasto la
cui entità è definita in sede di contrattazione decentrata. Nella stessa
sede possono essere definite forme alternative di erogazione del predetto
beneficio.
ART. 72
TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO
1. In ogni
caso di cessazione dal servizio il dipendente ha diritto a un trattamento di
fine rapporto determinato ai sensi dell’art. 2120 c.c. e delle disposizioni
di cui alla legge 29.5.1982, n. 297.
2. La
liquidazione e il pagamento di quanto dovuto a norma del presente articolo
deve effettuarsi entro e non oltre il termine di un mese dalla data di
cessazione dal servizio del dipendente, sempre che la somma messa a
disposizione del dipendente o dei suoi aventi causa possa essere riscossa per
cause non imputabili
ART. 73
ANTICIPAZIONE SUL
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
1. E’
riconosciuta al dipendente la facoltà di richiedere ai sensi dell’art. 1
della legge 29 maggio 1982 n. 297, un’anticipazione sull’indennità di
fine rapporto.
2. La
relativa domanda va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno corredata,
a pena di decadenza, dalla documentazione richiesta e indicata ai successivi
commi.
3. Le
domande motivate da malattia grave possono essere proposte in ogni tempo e,
sussistendo le altre condizioni necessarie, vengono immediatamente
soddisfatte.
4. Sull’accoglimento
delle domande si pronuncia l'azienda su istruttoria condotta dal competente
ufficio.
5. Il
limite massimo delle domande che possono essere soddisfatte in ciascun
esercizio è costituito dal 10% degli aventi titolo e comunque dal 4% del
numero totale dei dipendenti.
6. Sono
ammessi a presentare domanda i dipendenti con almeno otto anni di servizio che
non abbiano ancora ottenuto l’anticipazione sul trattamento di fine
rapporto, ovvero che l’abbiano già ottenuta almeno otto anni prima.
7. Al
fine della formazione del contingente delle domande accoglibili in ciascun
esercizio e della graduatoria delle domande tempestivamente pervenute vengono
stabilite le seguenti condizioni di accoglimento e le relative priorità:
a) malattie gravi del dipendente o dei familiari da comprovarsi con idonea
certificazione sanitaria vistata dalla USL competente nonché con quietanza
originale o in copia autentica di avvenuto pagamento;
b) acquisto di casa di abitazione, da documentarsi con copia autentica
dell’atto notarile di compravendita o con atto preliminare di compravendita
(in questo secondo caso la erogazione dell’anticipazione è subordinata alla
esibizione dell’atto pubblico successivamente stipulato) e con la
dichiarazione che trattasi dell’unica casa di abitazione di proprietà del
dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà);
c) costruzione di casa in cooperativa, da documentarsi con dichiarazione
con firma autenticata del presidente della cooperativa attestante la
condizione di socio assegnatario del richiedente, le caratteristiche dell’alloggio,
il costo di costruzione, la somma già pagata e il residuo a saldo, nonché la
dichiarazione che trattasi dell’unica casa di abitazione di proprietà del
dipendente o del di lui figlio, (dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà);
d) costruzione della casa direttamente da parte del dipendente o del di
lui figlio, da documentarsi con la copia autentica della concessione edilizia
accompagnata dai preventivi e dalla certificazione dell’ufficio tecnico
comunale attestante l’inizio dei lavori, nonché con la dichiarazione che
trattasi dell’unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di
lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e con
quietanza originale o in copia autentica di avvenuto pagamento;
e) lavori di riparazione, recupero o restauro di particolare rilevanza
della casa di abitazione del dipendente o del di lui figlio da documentarsi
con la concessione comunale e con il preventivo di spesa redatto da
professionisti iscritti agli albi professionali, nonché con dichiarazione che
trattasi di lavori da eseguirsi nell’unica casa di abitazione di proprietà
del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà) e con quietanza autentica di avvenuto pagamento;
f) lavori di riparazione, sistemazione o restauro di normale rilevanza da
eseguirsi nella casa di abitazione del dipendente, da documentarsi con l’autorizzazione
comunale, con una dichiarazione attestante i lavori eseguiti e con copia
autentica della fattura quietanzata della spesa ovvero con preventivo dei
lavori e con copia autentica della fattura di acconto versato, nonché con
dichiarazione che trattasi di lavori eseguiti o da eseguirsi nell’unica casa
di abitazione di proprietà del dipendente (dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà);
g)
spese da sostenere nei periodi di congedo per la formazione di cui all’art.
5 della Legge n. 53/2000;
h) indifferibili e rilevanti esigenze economiche, da documentarsi
adeguatamente anche mediante ricevute attestanti un notevole impegno economico
a carico del dipendente.
8. A
parità di condizioni è accordata precedenza alla domanda del dipendente con
maggiore anzianità lavorativa; a parità di anzianità lavorativa, è
accordata precedenza al dipendente con maggiore anzianità di età.
9. La
erogazione, ricorrendone la necessità o l’opportunità, può in tutto o in
parte essere effettuata a terzi direttamente dall’azienda in nome e per
conto del beneficiario, su delega di quest’ultimo.
ART. 74
TRATTAMENTO DI
PENSIONE
1. I
lavoratori dipendenti dell'azienda sono iscritti all’INPDAP - Cassa di
Previdenza per i dipendenti da Enti Locali.
2. I
contributi relativi sono a carico dell’azienda e del lavoratore nelle misure
stabilite dalla legge.
3. L'azienda è tenuta, nell’osservare i termini previsti dal comma 6° dell’art.
6 della legge 8 gennaio 1979, n. 3 di conversione, con modificazioni, del
Decreto Legge 10 novembre 1978, n. 702, a dare comunicazione all’interessato
od ai suoi superstiti ed alle organizzazioni Sindacali dell’avvenuto inoltro
della pratica all’Ente competente.
ART. 75
PREVIDENZA
INTEGRATIVA
Premesso che:
- l’art. 60 del CCNL Federcasa 9.7.1998, ha a suo tempo previsto la
istituzione di un sistema di previdenza complementare sulla base dell’Accordo
Federambiente sulla stessa materia.
- dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di un Fondo
Nazionale di previdenza complementare denominato Previambiente (atto
costitutivo del 18.6.1998, studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194);
- tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto,
unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla
Commissione di vigilanza ex art. 4, c. 6, D.Lgs. 124/93 con delibera del
4.11.1998;
- il predetto Statuto, all’art. 3, prevede che oltre ai lavoratori ed
alle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati
lavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini;
- il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale “settore
affine” quello dell’edilizia residenziale pubblica;
- il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione
rispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori, nonché le specifiche
modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo
- tale apposito Accordo è stato stipulato fra le Parti firmatarie del
CCNL Federcasa 9.7.1998 in data 25.5.1999 e notificato al Fondo Previambiente,
a cura di Federcasa, ai sensi del c. 4, art. 3, del relativo Statuto.
Si conferma la seguente
disciplina, di cui all’Accordo 25.5.1999 citato nella premessa:
1) La
contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla
somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di
inquadramento:
2) retribuzione base in vigore al 1° gennaio 1999;
3) indennità di contingenza;
4) un
aumento periodico di anzianità.
5) Tale
contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:
a. a carico dell’azienda 1 %;
b. a carico del lavoratore 1 %.
c. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di
quello stabilito contrattualmente.
6) L’impresa
comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l’entità
delle trattenute effettuate a suo carico.
7) E’,
altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell’accantonamento del TFR pari
al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dell’accantonamento
di legge.
8) Per i
lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo
l’integrale destinazione del TFR a partire dalla decorrenza indicata dall’ultimo
comma del presente articolo.
9) Per
“lavoratori di primo impiego” agli effetti del comma precedente, si
intendono i lavoratori privi, al 28 aprile 1993, di una posizione
assicurativa.
10) Il Fondo
comunicherà al lavoratore, almeno una volta l’anno, i versamenti effettuati
a suo favore dall’impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore,
quelle a carico dell’impresa e le quote TFR.
11) La
contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dall’1.1.2000
ovvero dalla autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo da
parte della Commissione di vigilanza di cui alla premessa, se successiva alla
predetta data.
12) Per tutto
quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle
disposizioni contenute nello Statuto del Fondo Previambiente, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
13)
Previambiente adotterà quindi tutti i provvedimenti del caso, al fine di
rendere operativa la iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a
Federcasa e le forme di partecipazione previste dallo Statuto.
TABELLA A:
RETRIBUZIONI MENSILI DEL BIENNIO
2002/2003
Decorrenza 1.1.2002
|
AREA
|
LIVELLO
|
PARAMETRO
|
IMPORTO
MENSILE
(Euro)
|
|
QUADRI
|
Q1
|
223
|
2.356,45
|
|
Q2
|
192
|
2.029,32
|
|
A
|
A1
|
164
|
1.736,09
|
|
A2
|
152
|
1.608,98
|
|
A3
|
139
|
1.471,76
|
|
B
|
B1
|
135
|
1.421,69
|
|
B2
|
128
|
1.350,40
|
|
B3
|
121
|
1.279,26
|
|
C
|
C1
|
118
|
1.248,75
|
|
C2
|
114
|
1.201,64
|
|
C3
|
108
|
1.144,39
|
|
D
|
D1
|
103
|
1.090,45
|
|
D2
|
100
|
1.055,81
|
Decorrenza 1.1.2003
|
AREA
|
LIVELLO
|
PARAMETRO
|
IMPORTO
MENSILE
(Euro)
|
|
QUADRI
|
Q1
|
223
|
2.406,63
|
|
Q2
|
192
|
2.072,54
|
|
A
|
A1
|
164
|
1.773,07
|
|
A2
|
152
|
1.643,24
|
|
A3
|
139
|
1.503,10
|
|
B
|
B1
|
135
|
1.451,97
|
|
B2
|
128
|
1.379,16
|
|
B3
|
121
|
1.306,50
|
|
C
|
C1
|
118
|
1.275,34
|
|
C2
|
114
|
1.227,23
|
|
C3
|
108
|
1.168,76
|
|
D
|
D1
|
103
|
1.113.67
|
|
D2
|
100
|
1.078,29
|
TABELLA B:
AUMENTI
PERIODICI DI ANZIANITA’
|
AREA
|
LIVELLO
|
IMPORTO
MENSILE (Euro)
|
|
QUADRI
|
Q1
|
40,28
|
|
Q2
|
33,05
|
|
|
A1
|
26,34
|
|
A
|
A2
|
23,24
|
|
|
A3
|
20,14
|
|
|
B1
|
19,11
|
|
B
|
B2
|
17,56
|
|
|
B3
|
16,01
|
|
|
C1
|
15,49
|
|
C
|
C2
|
14,46
|
|
|
C3
|
13,43
|
|
D
|
D1
|
12,39
|
|
D2
|
11,88
|
TITOLO VI
NORME PER LA
PRIMA APPLICAZIONE DEL CCNL AGLI
ENTI DI NUOVA
TRASFORMAZIONE
ART. 76
CAMPO DI
APPLICAZIONE DEL TITOLO VI
1. Le
norme di cui al presente il Titolo si applicano agli ex IACP trasformati in
enti pubblici economici dopo l'applicazione dei CCNL Regioni-Autonomie locali
per il quadriennio 1998/2001.
2. Le
Parti stipulanti il presente CCNL si riservano di riesaminarle, con
riferimento agli enti che saranno trasformati dopo l'applicazione del CCNL
Regioni-Autonomie locali per il quadriennio 2002-2005, ove tale Contratto
introduca sostanziali innovazioni in materia di stato giuridico ed economico
del personale. Le eventuali norme aggiuntive che si rendessero necessarie non
potranno comunque comportare duplicazione di benefici contrattuali.
ART. 77
PRIMO
INQUADRAMENTO
1. Conformemente all'Accordo Federcasa – FP CGIL, FPS CISL, UIL FPL del 2
ottobre 2001, al momento della prima applicazione del CCNL Federcasa, la
classificazione del personale è effettuata secondo la seguente Tabella di
equiparazione:
|
CCNL
REGIONI - AUTONOMIE LOCALI |
CCNL FEDERCASA |
|
Posizioni
economiche
|
Area -
Livello
|
|
-
-
|
Q1
Q2
|
|
D3, D4, D5
-
D1, D2
|
A1
A2
A3
|
|
-
C1, C2,
C3, C4
B3, B4,
B5, B6
|
B1
B2
B3
|
|
-
B1, B2
-
|
C1
C2
C3
|
|
A1, A2,
A3, A4
-
|
D1
D2
|
2. In
deroga alla Tabella di cui al primo comma sono inquadrati al livello C3 del
CCNL Federcasa i dipendenti già in servizio alla data di entrare in vigore
delle CCNL Regioni-Autonomie locali 31.3.1999, al tempo in possesso della
qualifica funzionale 3^.
3. I
dipendenti che all’atto della prima applicazione del presente Contratto
ricoprano incarichi di "posizioni organizzative ", come definite e
dagli articoli 8, 9 e 10 del CCNL Regioni-Autonomie locali 31.3.1999,
mantengono le attribuzioni ed il trattamento giuridico-economico previsto dai
predetti articoli fino alla determinazione e copertura da parte dell’Amministrazione
delle posizioni di lavoro destinate alla qualifica di Quadro. Le
amministrazioni debbono provvedere a tale riguardo entro dodici mesi dalla
prima applicazione del CCNL Federcasa.
4. Ferma
restando l'attribuzione della retribuzione base prevista dal presente
Contratto in base alla corrispondenza stabilita dalla Tabella cui al primo
comma, le progressioni economiche conseguite col CCNL Regioni-Autonomie locali
in eccedenza alle posizioni economiche D3, D1, C1, B3, B1 ed A1, sono
convertite in assegni ad personam di importo effettivo annuo pari a 13/12
delle corrispondenti differenze tabellari. L’importo dell’assegno ad
personam così determinato è ripartito in 14 mensilità, è utile al calcolo
della retribuzione oraria ed è riassorbito in occasione di eventuali passaggi
al livello superiore.
5. La
retribuzione individuale di anzianità goduta in applicazione del CCNL
Regioni-Autonomie locali è convertita in aumenti biennali di anzianità e,
ove necessario, in una frazione del successivo aumento in corso di maturazione
con proporzionale riduzione del tempo necessario a conseguire l’aumento
successivo. Qualora l’importo da convertire in aumenti biennali di
anzianità ecceda il limite massimo di cui all'articolo 66, comma 2, l'intera
somma resta attribuita al lavoratore avente diritto a pieno titolo di
"Aumenti periodici di anzianità", anche a gli effetti della
eventuale successiva applicazione del comma 3 dello stesso articolo 66.
6. L’
indennità integrativa speciale percepita in vigenza del CCNL
Regioni-Autonomie locali assume la denominazione di indennità di contingenza
a tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni legislative ed è
riconosciuta secondo gli importi previsti dalla Tabella B allegata al CCNL Federcasa 9 luglio 1998 che, con l'applicazione del presente Contratto, ai
sensi del precedente art. 65, cessano di essere corrisposti distintamente e
vengono conglobati nelle nuove tabelle delle retribuzioni mensili.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
§
La tabella di equiparazione sopra riportata ha lo scopo di garantire a
tutto il personale già destinatario del CCNL Regioni-Autonomie locali una
adeguata collocazione, in termini di qualificazione professionale e di
trattamento economico, nell’ambito del sistema di classificazione previsto
dal presente Contratto.
§
Nel contempo intende essere funzionale ai processi di riorganizzazione
resi necessari dalla trasformazione degli IACP in enti pubblici economici, di
cui costituisce aspetto essenziale il recupero di concrete possibilità di
valorizzazione delle risorse umane e di riconoscimento delle professionalità
e delle capacità individuali.
§
Pertanto la tabella di equiparazione costituisce l’indispensabile
punto di partenza per i cennati processi di riorganizzazione aziendale,
condizione necessaria per la attivazione delle norme del presente contratto
riguardanti la mobilità e lo sviluppo professionale.
§
Considerato quanto sopra le parti convengono che le singole aziende non
potranno modificare gli inquadramenti risultanti dalla tabella di
equiparazione prima che tali processi di riorganizzazione siano compiutamente
definiti e quindi, in linea di massima, prima che sia trascorso almeno un anno
dalla attuazione del primo inquadramento.
§
Le parti si danno inoltre atto che, agli effetti di quanto previsto
dalla L. 449/97, art. 59, c. 7, farà fede la certificazione della qualifica
operaia rilasciata dall’Azienda.
ART. 78
NORME TRANSITORIE
3.1 - RSU
Entro tre mesi dalla prima
applicazione del presente Contratto si procederà alla elezione delle RSU,
secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Contratto stesso. Fino a tale data
le prerogative contrattuali ad esse assegnate si intendono esercitate dalle
preesistenti strutture sindacali.
3.2 - periodi di riposo
Le disposizioni di cui all’articolo
30 del presente Contratto (“Periodi di riposo – Festività e ferie”)
entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo alla prima
applicazione del Contratto stesso. Fino a tale data restano in vigore le
disposizioni di cui al CCNL Regioni-Autonomie locali applicate in precedenza.
3.3 - malattia ed infortuni
sul lavoro
Le disposizioni di cui all’articolo
31 del presente Contratto (“Malattia e infortuni sul lavoro”) entrano in
vigore con 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di prima
applicazione del Contratto stesso. Fino a tale data restano in vigore le
disposizioni di cui al CCNL Regioni-Autonomie locali applicate in precedenza.
3.4 - maternità e
paternità
Le disposizioni più
favorevoli precedentemente previste del CCNL Regioni-Autonomie locali,
continuano a trovare applicazione per le nascite, le adozioni e gli
affidamenti preadottivi che avranno luogo entro il 31 di dicembre dell'anno
solare successivo a quello di prima applicazione del presente Contratto.
3.5 – premio di risultato
Nell’anno solare di prima
applicazione del presente Contratto è garantita la destinazione a
"premio di risultato" di risorse economiche complessive non
inferiori a quelle che, ai sensi del CCNL Regioni-Autonomie, nell'anno solare
precedente sono state destinate alla erogazioni di compensi diretti ad
incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Le parti, nel recepire il
protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 20 luglio 1989 in materia di “Relazioni
industriali e gestione dei conflitti di lavoro nei settori dei servizi
pubblici locali, convengono di integrarlo con la specifica normativa di
settore sottoelencata.
ART. 1 - SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
1. Ai
sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 i servizi
pubblici da considerare essenziali sono i seguenti:
1) gestione e manutenzione degli impianti e del patrimonio dell'Ente (in
proprietà o gestione, ivi compresa la sede dell'Ente), limitatamente alla
tutela dell'incolumità di cose e persone;
2) servizi del personale.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le
modalità di cui all'art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni
indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati:
1) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti,
nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
2) attività antinfortunistica e di pronto intervento;
3) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti
retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed
alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei
contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovrà essere
garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti
dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni
compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
4) servizio di protezione civile, per quanto di eventuale competenza
dell'azienda, da presidiare con personale in reperibilità;
3. Le
prestazioni di cui ai numeri 1, 2, 4 sono garantite in quelle aziende ove esse
sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di
effettuazione dello sciopero.
ART. 2 - CONTRATTAZIONE
AZIENDALE E CONTINGENTI DI PERSONALE
1. Ai
fini dell'articolo 1 sono individuati per le diverse qualifiche e
professionalità addette ai servizi minimi essenziali appositi contingenti di
personale che devono essere esonerati dallo sciopero, ovvero collocati in
reperibilità, per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili
inerenti ai servizi medesimi, mediante accordi aziendali, stipulati per
ciascuna azienda.
2. Gli
accordi aziendali di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente Contratto collettivo nazionale e
comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, individuano:
a) le professionalità e le qualifiche di personale, di cui al presente
Contratto, che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalità,
tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, da
esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni
necessarie;
c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a
livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. In
conformità agli accordi aziendali di cui al comma 2, i dirigenti responsabili
del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti
di ciascuna azienda, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi
del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti
all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati
dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle
organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto
giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il
diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione,
nel caso sia possibile.
4. Nelle
more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano
comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'articolo 1,
anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente
contrattazione decentrata.
ART. 3 - MODALITA' DI
EFFETTUAZIONE DEGLI SCIOPERI
1. Le
strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che
coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne comunicazione
alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni,
precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di
revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze
sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni.
2. L’indizione
dello sciopero da parte dei vari livelli delle strutture sindacali stipulanti
il presente Contratto potrà avvenire singolarmente o unitariamente. In
ragione della rilevanza, anche ai fini dell’accertamento di eventuali
responsabilità, che le manifestazioni hanno assunto con l’entrata in vigore
della legge n. 146/90, la proclamazione degli scioperi dovrà essere
notificata ai competenti livelli aziendali mediante comunicazione che consenta
l’individuazione dell’istanza dell’organizzazione sindacale che ha
proclamato lo sciopero: tale comunicazione, debitamente sottoscritta e datata,
conterrà inoltre l’indicazione delle unità organizzative e del personale
interessati nonché le modalità di svolgimento, la data e la durata dello
sciopero. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le
aziende sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti
radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero
una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero.
Analoga comunicazione viene effettuata dalle aziende anche nell'ipotesi di
revoca dello sciopero.
3. Non
possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e,
successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative (per la stessa
vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un
unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno;
b) in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori ai 7 giorni tra
un'azione di sciopero e l'altra;
c) articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con
svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Non
possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
|