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Verbale di Accordi di Rinnovo
Quadriennale del
CCNL FEDERCULTURE
Inizio validità: 01.12.2003
Scadenza
economica: 30.11.2005
Scadenza normativa: 30.11.2007
Costituzione delle parti e Premessa generale all’accordo
Il giorno 21 marzo dell’anno 2005, presso la sede di Federculture, P.zza Cavour
n. 17, si sono incontrati:
la FEDERCULTURE (Federazione per le imprese di servizi pubblici culturali,
turistici, dello sport e del tempo libero), nelle persone del Presidente,
Maurizio BARRACCO e del vice presidente Raffaele RANUCCI, nonché dei membri
dalla delegazione trattante costituita:
| dal Presidente della
Delegazione: |
Roberto GROSSI |
| e dai componenti |
Antongiulio BUA |
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Alberto MUZZI |
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Daniela PICCONI |
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Albino RUBERTI |
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Marcello FOTI |
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Adriano DA RE |
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Assistiti dalla
CONFSERVIZI nelle persone di: |
Chiara STRANIERO |
| E dai consulenti |
Pietro POMARANZI |
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Fabrizio MARIOSA |
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| e le Organizzazioni Sindacali, rappresentate per |
| - la F.P. CGIL da: |
Gianni PAGLIARINI |
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Emilia NATALE |
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Dante AJETTI |
| - la FPS CISL da: |
Rino TARELLI |
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Marco LOMBARDO |
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Velio ALIA |
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Roberta ANTONIUCCI |
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Enrico VIZZACCARO |
| - la UIL FPL da: |
Carlo FIORDALISO |
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Sauro BRECCIAROLI |
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Manuel ONOFRI |
| - la UIL PA da: |
Salvatore BOSCO |
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Giacinto FIORE |
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Emilia PAPA |
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Gerardo ROMANO |
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per il rinnovo quadriennale della parte normativa e biennale della parte
economica del Contratto, a norma dell’art. 5 del CCNL FEDRCULTURE 9 novembre
1999.
Premesso
- che il primo quadriennio di applicazione del CCNL Federculture per i
dipendenti degli Enti e delle aziende del settore culturale, turistico, sportivo
e del tempo libero ha confermato positivamente gli obbiettivi di qualificazione
della gestione ed organizzazione dei servizi e, al contempo, ha consentito la
valorizzazione del patrimonio delle risorse umane, contribuendo a sviluppare le
basi per la creazione di una categoria omogenea – dal punto di vista delle
tutele – delle professionalità operanti nei predetti settori, presupposto
essenziale per il costante sviluppo del settore.
- che, con il presente accordo, le Parti si danno atto che le tipologie
contrattuali per l’inserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro, quelle
finalizzate allo sviluppo professionale nonché le forme flessibili di assunzione
della manodopera mirano, comunque, a sviluppare la stabilità dei rapporti, anche
in una prospettiva di proiezione degli stessi a tempo indeterminato, con orari
di lavoro compatibili con le esigenze di vita dei lavoratori e della qualità dei
servizi.
- che, nel prendere coscienza della continua evoluzione del variegato panorama
professionale del settore, le Parti si impegnano a costituire (entro sessanta
giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo) una Commissione paritetica, di
natura tecnica, con il compito di proporre, entro 12 mesi, l’eventuale
aggiornamento del sistema di classificazione del personale, pur mantenendone
inalterata la struttura, anche in relazione a nuove figure e profili
professionali ed alla diversità dei settori merceologici di pertinenza. A detta
Commissione sarà altresì affidato il compito di monitorare e verificare i dati e
le dinamiche del settore e l’andamento occupazionale nonché l’utilizzo delle
forme flessibili di assunzione del personale, con particolare riferimento ai
rapporti a tempo determinato, anche individuando le soluzioni migliori attinenti
al meccanismo di adozione graduale. Le proposte cui perverrà la Commissione
saranno discusse entro il periodo di vigenza contrattuale.
- che, consapevoli delle tipicità che connotano i settori rappresentati dal
presente CCNL e, in particolare, della connaturata instabilità delle relazioni
contrattuali tra aziende e Pubbliche Amministrazioni, in ragione della durata
limitata nel tempo degli atti concessori, di affidamento o di appalto, si reputa
essenziale porsi quale parte attiva per far fronte a fenomeni di potenziale
destruttturazione di organici aziendali. A tal fine, ove si assista a fenomeni
di subingresso di imprese in appalti, concessioni, affidamenti, i sottoscrittori
del presente accordo si impegnano a promuovere le iniziative necessarie perché
l’Azienda subentrante acquisisca, nel proprio assetto organizzativo, le risorse
necessarie già impiegate nell’esecuzione dei suddetti appalti, concessioni,
affidamenti, garantendo agli stessi l’applicazione del CCNL FEDERCULTURE.
Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate
Convengono
di sottoscrivere il presente accordo di rinnovo, il quale concerne il periodo 1
dicembre 2003 – 30 novembre 2007 per la parte normativa ed è valido dal 1
dicembre 2003 al 30 novembre 2005 per la parte economica.
A far data dalla sua sottoscrizione, lo stesso integra e/o modifica il CCNL
FEDERCULTURE del 9 novembre 1999 e l’accordo di rinnovo economico del 23 aprile
2002, pertanto tutte le clausole preesistenti e non integrate e/o modificate dal
presente Accordo conservano piena validità.
Art. 1 - Modifiche apportate al CCNL FEDERCULTURE 9 novembre 1999:
Art. 2
Applicazione del CCNL
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende,
Imprese, Società, Istituzioni, Fondazioni ed Enti aderenti a FEDERCULTURE –
Federazione Servizi Pubblici, Cultura, Turismo, Sport, Tempo libero – che
erogano servizi inerenti: musei, arte, formazione, biblioteche, aree espositive,
turismo, spettacolo, teatro, musica, cinema, sport, parchi (naturali, biologici,
di divertimento), siti archeologici, terme, tempo libero ecc..
La modifica, l’integrazione o il rinnovo delle norme del presente Contratto può
essere realizzata solo dagli stessi soggetti stipulanti.
Il presente Contratto si applica ai lavoratori addetti ai servizi sopra
elencati, anche se dipendenti da soggetti che gestiscono altri servizi pubblici
locali. Presso i suddetti soggetti pluriservizio, il presente Contratto si
applica, inoltre, ai lavoratori addetti a servizi ed attività comuni ai diversi
settori aziendali.
Nel prosieguo del presente Contratto, il termine <<Azienda>> indica tutti i
soggetti di cui ai commi che precedono, mentre il termine <<lavoratore>> o
<dipendente>> identifica sia le lavoratrici che i lavoratori.
Art. 4
Prima applicazione del CCNL e adozione graduale
MODIFICHE ALLA LETTERA A:
A. Inquadramento
Per il personale proveniente dagli EE.LL. si applica, in termini automatici,
l'inquadramento previsto nella tabella 6 allegata all’Accordo di rinnovo 21
marzo 2005 (che sostituisce l’allegato A di cui al CCNL 09.11.1999).
Per il personale proveniente da un diverso CCNL dei pubblici comparti, le Parti
convengono di determinare, all'occorrenza, specifici modelli di inquadramento
del personale trasferito ed eventuali sistemi di adozione graduale in ragione
delle specificità del CCNL di provenienza, nel rispetto del sistema
classificatorio ed economico adottato dal Contratto FEDERCULTURE.
A tal fine, le direzioni aziendali e quelle amministrative delle Aziende ed
Amministrazioni interessate da fenomeni di passaggio del personale pubblico
dipendente verso il Contratto FEDERCULTURE si impegnano a comunicare alle OO.SS.
firmatarie del presente Contratto, ai fini della sua applicazione, almeno 90
giorni prima del programmato passaggio, l'inizio delle relative procedure. Le
OO.SS. predette, ricevuta la comunicazione, potranno definire, di comune
accordo, sistemi di inquadramento omogenei in relazione alle aree nelle quali è
chiamato ad operare il personale trasferito, garantendo loro il livello di
professionalità maturato. L'eventuale intesa raggiunta sarà comunicata alle
Aziende ed Amministrazioni interessate, almeno 20 giorni prima del programmato
accesso del personale verso il nuovo Contratto.
Per il personale proveniente da altri CCNL, di natura privatistica, l'area ed il
livello di inquadramento vengono individuati in relazione alle mansioni
effettivamente svolte, sulla base dei contenuti professionali previsti dai
sistemi di classificazione di provenienza secondo la normativa riportata negli
artt. 23 e 24.
MODIFICHE ALLA LETTERA C:
C. Adozione graduale
Nei casi in cui si proceda all'applicazione del CCNL FEDERCULTURE a personale il
cui rapporto di lavoro era in precedenza regolato da altri contratti che
presentano minori oneri e che comportano per i lavoratori un complessivo
trattamento economico meno favorevole o un maggiore orario di lavoro a livello
settimanale e/o annuale, il presente Contratto può essere applicato in modo
scaglionato nel tempo.
La ripartizione, da attuarsi attraverso specifico accordo fra le parti sociali a
livello locale, deve comunque prevedere che la prima "tranche" di miglioramento
per i lavoratori (limitatamente ad aumenti retributivi e/o riduzione di orario
di lavoro) decorra dal primo giorno di applicazione del CCNL FEDERCULTURE.
Art. 4-bis
Sviluppo del sistema di applicazione graduale:
livelli economici base e livelli
economici evoluti
Le Parti, con la sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale, condividono
l'esigenza primaria di definire un modello contrattuale unico per tutti i
lavoratori comunque impiegati nelle aziende, tale da garantire uniformità di
trattamento economico e normativo dei settori cui inerisce la categoria
sindacale espressione del CCNL FEDERCULTURE.
In tale prospettiva, è avvertita da tutti la necessità di una maggiore
competitività del Contratto, anche per ciò che attiene alla vasta area,
fenomenologicamente variegata e disomogenea, degli appalti, concessioni ed
affidamenti inerenti i servizi di cui all'art. 2, 1° periodo, con l'obbiettivo
di una qualificazione mirata del capitale umano impiegato.
Le Parti, inoltre, evidenziano come le suddette esigenze non possano in alcun
modo porsi in contrasto con i principi e le regole che hanno ispirato la nascita
e l'evoluzione del presente CCNL e, dunque, occorre offrire idonee garanzie al
personale che, con qualunque modalità ed in qualsiasi momento, risulti
trasferito da Istituzioni o Enti Pubblici (siano esse statali, regionali o
locali) a seguito di processi di c.d. "esternalizzazione pura", implicanti il
passaggio di personale dall'Ente Pubblico di provenienza.
Ciò premesso, per il contemperamento delle priorità sopra espresse, le Parti
decidono di sviluppare il sistema di adozione graduale di cui all'art. 4, lett.
C. secondo la seguente modalità:
A. Agli artt. 23-bis e 24 vengono inseriti 2 nuovi livelli retributivi base,
relativi alle rispettive aree professionali, costituiti dal livello A e B, cui
corrisponderanno nuovi minimi contrattuali fissati nella tabella 3 allegata
all’Accordo di rinnovo 21 marzo 2005.
B. In tali livelli retributivi saranno collocati tutti i lavoratori, senza
particolare esperienza, comunque assunti a far data dalla sottoscrizione del
rinnovo contrattuale 21 marzo 2005, sulla base del sistema classificatorio
allegato al presente Contratto
C. Il criterio di cui al punto B è escluso con riferimento al personale già in
servizio e/o per quello trasferito da Istituzioni o Enti Pubblici (nazionali,
regionali o locali), per il quale continueranno a trovare applicazione le regole
di inquadramento e le garanzie di conservazione del trattamento ad personam di
cui all'art. 4, lett. A. e B.
D. Il personale inquadrato nei suddetti livelli A e B permarrà nel livello base
per la durata massima di 3 (tre) anni
E. Alla scadenza dei termini di cui al punto D, il personale inquadrato nei
livelli base acquisterà, automaticamente, il diritto al passaggio nel livello
retributivo evoluto immediatamente superiore dell'area professionale di
pertinenza, fatto salvo trattamento di miglior favore.
Art. 7
Modalità e procedure di relazioni sindacali
MODIFICHE ALLA LETTERA C – Procedura di rinnovo del CCNL - 6° periodo.
In relazione a quanto previsto dal Protocollo Governo – Parti Sociali del 23
luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per
la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l’avvio delle
trattative nazionali, le Parti convengono che, in caso di mancato accordo, dopo
tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva
alla data di scadenza del CCNL, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un
elemento provvisorio della retribuzione denominato <<indennità di vacanza
contrattuale>>, le cui modalità di corresponsione saranno definite dalle Parti
sottoscrittrici del CCNL, in sede nazionale, escludendosi – al riguardo –
qualsiasi intesa assunta a livello aziendale.
Art. 7-bis
Una tantum
Contestualmente al pagamento degli arretrati luglio 2004 / febbraio 2005, sarà
erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di
sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo 21 marzo 2005, un importo lordo
forfetario, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al
rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva
disciplinato dal presente Contratto, a copertura del periodo 1 dicembre 2003 –
30 giugno 2004, secondo gli importi indicati nella tabella 2, allegata al
suddetto Accordo e qui di seguito riprodotta:
Tabella 2
| Livello |
Importi lordi forfetari |
| A1 |
€ 166,33 |
| A2 |
€ 168,99 |
| A3 |
€ 175,29 |
| B1 |
€ 177,96 |
| B2 |
€ 188,46 |
| B3 |
€ 194,12 |
| C1 |
€ 200,90 |
| C2 |
€ 206,55 |
| C3 |
€ 213,82 |
| D1 |
€ 226,59 |
| D2 |
€ 262,53 |
| D3 |
€ 276,27 |
| Q1 |
€ 291,62 |
| Q2 |
€ 344,12 |
Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale,
gli importi di cui alla tabella precedente, saranno proporzionalmente ridotti
sulla base di quanto indicato all'art. 15.
Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi, di cui
alla precedente tabella, verranno erogati proporzionalmente al loro orario di
lavoro.
Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto della
sottoscrizione dell’accordo, l'importo di cui sopra verrà erogato previo
riproporzionato in settimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente
prestato, a condizione che quest’ultimo risulti di durata superiore a 2 mesi,
intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al
01 dicembre 2003, l’importo di cui sopra sarà erogato previo riproporzionamento
in settimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato,
computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
CAPITOLO III
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 14
Assunzione del personale
A. Assunzione
L'assunzione del personale dipendente è effettuata nel rispetto delle
disposizioni di legge e della normativa comunitaria vigenti in materia.
In attesa del decreto interministeriale di attuazione dell'obbligo di
contestuale informazione, l'Azienda, entro 5 giorni dall'assunzione, è tenuta ad
inviare al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede
lavorativa, una comunicazione contenente i dati anagrafici del lavoratore, la
data di assunzione, quella di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il
trattamento economico e normativo applicato.
Detta comunicazione, laddove si voglia beneficiare delle agevolazioni
eventualmente previste per l'assunzione, deve essere integrata dagli elementi a
ciò necessari.
A seguito dell'approvazione del predetto decreto interministeriale, teso ad
assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, l'Azienda
si adeguerà all'obbligo di informazione contestuale, relativamente ai nuovi
assunti, adottando i moduli per le comunicazioni obbligatorie in esso elaborati.
L'assunzione dei minori di anni diciotto è effettuata in conformità della
regolamentazione contenuta nella legge n. 977 del 17 ottobre 1967, così come
modificata ed integrata dal d.lgs. n. 345/99 e dal d.lgs. n. 262/2000.
B. Lettera di assunzione
All'atto dell'assunzione, l'Azienda è tenuta a consegnare al lavoratore una
dichiarazione sottoscritta (c.d. lettera di assunzione) contenente, in
conformità della vigente legislazione, i dati di registrazione effettuata nel
libro matricola nonché i seguenti elementi:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro ovvero, in assenza di un luogo fisso o preponderante,
l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi;
c) la data di assunzione e la durata del rapporto di lavoro;
d) la qualifica, l'area ed il livello di inquadramento, in conformità di quanto
previsto dal presente CCNL;
e) l'importo della retribuzione iniziale ed il periodo di pagamento,
f) la durata del periodo di prova, se previsto,
g) la durata delle ferie retribuite;
h) l'orario di lavoro;
i) i termini di preavviso in caso di recesso.
Per gli elementi di cui alle lett. e), f); g); h); i), si procederà mediante
esplicito rinvio alle disposizioni in materia dettate dal presente CCNL, salvo
condizioni di miglior favore praticate ed esplicitate nella lettera di
assunzione.
Ad ogni lavoratore viene consegnata copia del Contratto collettivo applicato, la
modulistica e la documentazione riguardante l'iscrizione al Fondo di Previdenza
Integrativa, i moduli per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Al lavoratore è altresì fornita adeguata informazione sui rischi e le misure di
prevenzione e protezione adottate in conformità delle disposizioni di cui al
CAP. VII del presente CCNL.
C. Documenti.
Per l'assunzione il lavoratore deve presentare, di norma mediante
autocertificazione o a richiesta nei termini di legge, tutti i documenti
richiesti dal datore di lavoro, in quanto necessari all'assunzione.
L'Azienda rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore è tenuto dichiarare all'Azienda la residenza ed il domicilio ed a
comunicare, per iscritto, i successivi mutamenti.
Art. 15
Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di
legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle
disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo
contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo
indeterminato.
Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove
tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt.
49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003.
Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le
Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il
60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi
precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi,
quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per
mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto
di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente
periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un
solo contratto di apprendistato.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i
soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di
competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del
presente Contratto.
Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di età.
Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno
superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e
qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro
che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in
numero non superiore a tre.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area
professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le
seguenti modalità:
Area A: 42 mesi
Area B: durata 30 mesi
Con riferimento ai profili formativi ed alla determinazione del monte ore
annuale ad essa destinato, le Parti assumono il reciproco impegno di incontrarsi
su tale tema specifico, al fine di adeguare la regolamentazione contenuta nel
presente Contratto alle leggi regionali che interverranno in materia.
Relativamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante, le parti sin
da ora si obbligano a rispettare il livello minimo di formazione teorica,
interna ed esterna, determinata nella misura di 120 ore annue.
Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del
lavoratore non potrà essere inferiore, per più di un livello, al livello di
inquadramento retributivo spettante.
Il trattamento retributivo dell'apprendista viene fissato sulla base del minimo
contrattuale della retribuzione base previsto per area e per livello, secondo le
percentuali della seguente tabella:
Durata dell'apprendistato
|
|
1°
anno |
2°
anno |
dal
25° mese
sino al 30° mese |
dal
31° mese
al
42° mese |
| 30 mesi: |
85% |
95% |
100% |
-- |
| 42 mesi: |
80% |
85% |
90% |
100% |
L'apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso di sottoposizione ad attività
che richiedono sorveglianza sanitaria in base al d.lgs. n. 626/94, deve essere
sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla
normativa vigente. L'apprendista maggiorenne, addetto ad attività non
richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria
preventiva, tesa ad accertare l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere.
L'apprendista è soggetto ad un periodo di prova della durata di due mesi.
Durante lo svolgimento del periodo di prova il rapporto può essere risolto senza
preavviso da entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli
effetti della durata dell'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di
servizio.
L'apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, regolamentato
all'art. 17, a condizione che la prestazione garantisca il conseguimento della
qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative.
L'orario di lavoro, per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello
fissato dall'art. 32 per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli
apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di 8 ore nonché
quello settimanale di 40 ore. Resta inteso che le ore destinate all'insegnamento
complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate
nell'orario di lavoro.
Sino all'adeguamento di cui all'ottavo periodo della presente disposizione
contrattuale, la regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale
di formazione corrisponderà a quella fissata in materia dalla legge regionale
nel cui ambito territoriale è dislocata l'unità produttiva nella quale svolge la
prestazione di lavoro l'apprendista assunto.
La formazione dell'apprendista all'interno dell'Azienda è di norma seguita,
compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor,
con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l'apprendimento
sul lavoro e la formazione esterna.
Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, al termine del
periodo di formazione, il datore di lavoro rilascia un attestato sulle
competenze professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a quest'ultimo
ed alla struttura pubblica competente in materia di servizi per l'impiego.
In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o
di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti,
nell'apposito libretto formativo.
Il rapporto di apprendistato si estingue, automaticamente, con la scadenza dei
termini di cui al settimo periodo della presente disposizione contrattuale,
salva l'ipotesi in cui venga comunicata la trasformazione del rapporto di lavoro
in contratto a tempo indeterminato, con la quale verrà attribuito il livello di
inquadramento conseguente e la corrispondente retribuzione contrattuale.
La disciplina dell'apprendistato sarà operativa, previa informativa alle R.S.U.
ed R.S.A. presenti in Azienda ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle
OO.SS. stipulanti il presente CCNL, immediatamente dopo l'approvazione delle
singole leggi regionali in materia, nel cui ambito territoriale è dislocata
l'unità produttiva interessata.
Le Parti, consapevoli che l'applicazione del presente articolo del CCNL ha
carattere sperimentale, convengono di costituire, nell'arco del primo biennio di
operatività dell'istituto, un'apposita Commissione per attuare il monitoraggio
delle esperienze formative realizzate a livello aziendale, nonché al fine di
proporre eventuali modifiche all’attuale disciplina, a fronte della legislazione
regionale intervenuta in materia.
Art. 16
Contratto di inserimento professionale
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare,
mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali
del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il
reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro.
Per la disciplina di tale istituto si fa riferimento alle disposizioni previste
dal presente articolo contrattuale ai sensi della normativa vigente e di quelle
contenute nell'accordo interconfederale (allegato n. 4 al presente testo) per la
disciplina transitoria dei contratti di inserimento, dell'11 febbraio 2004 o, in
carenza, quelle relative al personale assunto a tempo determinato, anche nella
modalità part-time. In ulteriore subordine, troveranno applicazione le
disposizioni contrattuali dettate per il personale assunto con contratto a tempo
indeterminato.
I soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento sono quelli
indicati all'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003:
a) soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni,
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che abbiano
lavorato per almeno2 ( due) anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in un area geografica in cui il tasso di
occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, sia inferiore almeno del 20 % di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10 % quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave
handicap fisico, mentale o psichico.
Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di inserimento e/o
reinserimento, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo
contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di inserimento e/o
reinserimento sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i
lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per
giustificato motivo soggettivo, che non abbiano superato il periodo di prova e
quelli che, al termine del rapporto d’inserimento e/o reinserimento, abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando
nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto d’inserimento e/o
reinserimento.
All'atto dell'assunzione verranno rispettate le medesime formalità, in quanto
compatibili, richieste per la generalità del personale, di cui all'art. 14.
La durata del contratto non potrà essere inferiore a nove mesi né superare i
diciotto mesi, con la sola eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave
handicap fisico, mentale o psichico, per i quali la durata non potrà essere
superiore ai trentasei mesi.
Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.
Il contratto è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente
indicato il progetto individuale di inserimento di cui alla lett. e) del periodo
che segue. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si
intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto di inserimento e/o reinserimento dovranno essere indicati:
a) la durata del contratto;
b) l'eventuale periodo di prova, conformemente a quanto indicato dall'art. 21
per la specifica area professionale di appartenenza del lavoratore;
c) l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un
contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
d) la categoria di inquadramento del lavoratore, la quale non potrà essere
inferiore, per più di un livello, ai livelli retributivi di cui alle
declaratorie dell'art. 24, ad eccezione dei livelli base A e B, per i quali
l'assunzione con contratto di inserimento avverrà con il corrispondente livello
retributivo;
e) il progetto individuale di inserimento;
f) il trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro, disciplinato secondo
quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di
formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in
azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista per il
contratto di inserimento e/o reinserimento, e comunque non inferiore a 70
giorni.
g) il trattamento integrale - con l’esclusione di qualsiasi eventuale meccanismo
di riproporzionamento – previsto dalla legislazione vigente in materia di
congedi di maternità e paternità.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore
ed è finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali dello
stesso nel contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione cui è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento,
con la precisazione dell'area professionale di appartenenza e del corrispondente
livello retributivo;
b) la durata e le modalità della formazione.
La formazione teorica inerente il progetto di inserimento non potrà essere
inferiore a 24 ore, ripartite fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione
antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione
aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite
anche con modalità di e-learnig, in funzione dell'adeguamento delle capacità
professionali del lavoratore.
La formazione antinfortunistica dovrà essere impartita nella fase iniziale del
contratto di lavoro.
In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o
di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti,
nell'apposito libretto formativo.
Il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore con contratto di
inserimento e/o reinserimento corrisponde a quello garantito ai dipendenti
assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato, con eguale livello di
inquadramento contrattuale, nei limiti di quanto indicato al periodo seguente.
Il predetto lavoratore non potrà essere escluso dall'utilizzazione dei servizi
aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative
indennità sostitutive stabilite dagli artt. 63 e 66 del presente CCNL ad
eccezione del premio di risultato di cui all'art. 64. Allo stesso saranno
riconosciute tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche modalità
spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, nella misura
indicata dalle disposizioni in materia contenute nel presente CCNL.
Nell'ipotesi di trasformazione del contratto di inserimento/reinserimento in
contratto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento e/o
reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti
previsti dalla legge e dal contratto, con l'esclusione degli istituti implicanti
meccanismi di automatismo economico, in funzione del mero trascorrere del tempo.
Ai fini dell’art. 35 della Legge 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con
contratto d’inserimento e/o reinserimento di durata superiore a 12 mesi.
Art. 17
Lavoro a tempo parziale
Le parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire
un valido strumento di governo e gestione del rapporto di lavoro, nell'interesse
del prestatore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative
dell'Azienda, rappresentando, altresì, un'occasione di allargamento della base
occupazionale. Per tali motivi, tale tipologia contrattuale deve essere
amministrata secondo criteri di proporzionalità diretta a tutti gli istituti
normativi ed economici, purché compatibili con le peculiari caratteristiche del
rapporto.
Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del
presente articolo ai sensi della normativa vigente
Il contratto di lavoro a tempo parziale, redatto in forma scritta, può essere
stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle seguenti
forme:
a) orizzontale, con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per
il personale a tempo pieno;
b) verticale, con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, mese o anno;
c) misto, con la combinazione delle due modalità di svolgimento di cui alle
precedenti lettere a) e b), che contemplino periodi predeterminati sia a tempo
pieno, sia a orario ridotto, sia di non lavoro.
Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le
stesse regole e formalità previste per i lavoratori a tempo pieno, e possono
riguardare tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi gli apprendisti, i
titolari di contratto di inserimento, i lavoratori somministrati.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso
dell'Azienda e del lavoratore, anche nell'ipotesi di passaggio dal rapporto a
tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa, in conformità della procedura
prescritta dall'art. 5 della legge n. 61/2000.
Nel contratto deve essere indicata, espressamente, la distribuzione dell'orario
di lavoro, con riferimento al giorno, settimana, mese ed anno, in ragione della
tipologia di part-time adottata.
All’atto dell’assunzione e per tutte le forme di lavoro a tempo parziale
l’azienda fissa la durata della prestazione che non sarà, comunque, inferiore al
40% dell’orario normale di lavoro a tempo pieno.
La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale con
rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 2,5 ore.
L'Azienda, fino al limite del 30% del personale in forza a tempo pieno alla data
di presentazione della richiesta, valuta positivamente, avuto riguardo alla
fungibilità della prestazione dei lavoratori interessati, le domande di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei
seguenti casi:
a) lavoratori con figli d'età inferiore a tre anni;
b) lavoratori tutelati dalla legge n. 104/92 e successive modifiche;
c) lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge n. 300/70;
d) lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere
personale o familiare, di natura eccezionale.
e) lavoratori con gravi patologie oncologiche, in conformità delle previsioni di
cui all’art. 12-bis del d.lgs. n. 61/2000.
Al di fuori dei casi precedentemente indicati, e fino al limite massimo
complessivo del 5% del personale in forza a tempo pieno al momento della
richiesta, l'Azienda valuta l'accoglimento della domanda del lavoratore, tenuto
conto delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. In tali
ipotesi, la richiesta potrà essere avanzata all'Azienda, a condizione che siano
trascorsi almeno 2 anni dall'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
L'eventuale diniego da parte dell'Azienda viene allo stesso comunicato entro 15
giorni dalla presentazione, per iscritto, della relativa richiesta.
L’accordo sulla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve
essere stipulato in forma scritta e convalidato dinanzi alla Direzione
Provinciale del Lavoro competente per territorio, anche successivamente alla
stipula dell’accordo.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, la durata di quest'ultimo può essere determinata nel tempo, nella
misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi. A conclusione del
periodo concordato, al lavoratore viene garantito lo svolgimento di mansioni
equivalenti a quelle ricoperte durante lo svolgimento del rapporto a tempo
parziale.
Fermo restando quanto stabilito al periodo seguente, il lavoratore che abbia
trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo può,
in qualunque momento, decorsi 24 mesi dalla trasformazione, presentare richiesta
all'Azienda per il rientro nelle proprie mansioni (ovvero in mansioni
equivalenti) a tempo pieno. L'Azienda, in tal caso, sarà libera di accogliere la
richiesta del prestatore di lavoro, fornendogli idonea comunicazione - anche di
diniego - entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso detto
periodo in assenza di comunicazione, la stessa dovrà considerarsi non accolta.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il datore di lavoro è tenuto a
riconoscere la precedenza in favore dei lavoratori con rapporto a tempo parziale
– che ne abbiano fatto esplicita richiesta - in attività presso unità produttive
site nel medesimo ambito comunale dell'unità produttiva interessata dalla
programmata assunzione, con adibizione alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione,
dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Sia nelle ipotesi di nuove assunzioni a tempo parziale che nei casi di
trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il datore di
lavoro, a fronte di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive,
può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione
lavorativa (c.d. clausola flessibile) acquisendo, di volta in volta, il
preventivo consenso scritto del lavoratore.
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (c.d.
clausola elastica), quale incremento definitivo della quantità della
prestazione, può avvenire nei soli rapporti di lavoro a tempo parziale verticale
o misto, a fronte della previsione di clausole elastiche che contemplino tale
aspetto, concordate preventivamente per iscritto con il lavoratore, a fronte di
esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, nella
misura massima pari al 50% da computarsi sull’orario annuale originariamente
programmato. Le suddette clausole elastiche possono essere pattuite tra le parti
in vista di una modifica temporanea della quantità della prestazione,
distinguendosi, comunque, dette ipotesi, dai casi di ammissione del lavoro
supplementare e straordinario.
L'esercizio da parte del datore di lavoro di variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa ovvero di modificare la collocazione temporale della
stessa comporta, in favore del prestatore di lavoro, un preavviso minimo di 5
giorni lavorativi. Tale preavviso dovrà essere comunicato per iscritto al
lavoratore nel domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 14 e darà diritto a
percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore oggetto di variazione o di
incremento, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 10% per i primi 4 mesi
successivi all'intervenuto incremento o variazione.
L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i patti suddetti non integra gli
estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di
provvedimenti disciplinari.
Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a
causa dei seguenti motivi:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i
parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio
Sanitario Pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 30
del C.C.N.L., qualora la variazione della prestazione, per effetto dell’adozione
di predetta clausola, risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate.
Per eccezionali e temporanee esigenze dell'Azienda, il personale con contratto a
tempo parziale di tipo orizzontale potrà effettuare, previo consenso, lavoro
supplementare, nei limiti del 20 % della durata di lavoro a tempo parziale
riferita a periodi non superiori ad 1 mese, da utilizzare nell'arco di più di
una settimana. Anche i lavoratori con rapporto part-time di tipo verticale e
misto potranno svolgere lavoro supplementare, qualora la durata della loro
prestazione non ecceda l’orario normale di lavoro settimanale e sino al
raggiungimento del medesimo.
Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare salvo che,
temporaneamente, per i seguenti motivi in atto:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i
parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio
Sanitario Pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 30
del CCNL qualora la prestazione di lavoro supplementare risulti pregiudizievole
alle esigenze sopra specificate.
Il rifiuto così motivato da parte del lavoratore di fornire la prestazione di
lavoro supplementare non integra gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento
Le ore di lavoro supplementare, prestate nei limiti di cui al periodo che
precede, subiranno una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva sulla
singola ora di lavoro supplementare, pari al 10%.
Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive o nell'orario
notturno, di cui agli artt. 36 e 37, sono compensate aggiuntivamente e si
cumulano con le maggiorazioni previste a tali titoli.
Nel caso di superamento del limite stabilito per lo svolgimento del lavoro
supplementare nei rapporti part-time di tipo orizzontale, si applicherà una
maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 30%.
In caso di utilizzo di prestazioni di lavoro supplementare, reiterato per più di
sei mesi nel corso dell’anno solare, l’Azienda si impegna a proporre al
lavoratore la modifica del contratto part-time, in ragione del riscontrato
maggior fabbisogno orario mediamente richiesto nel suddetto periodo di
riferimento.
Nei rapporti di lavoro part-time verticale o misto potranno essere richieste
prestazioni di lavoro straordinario solo nel caso in cui sia stato raggiunto
l’orario normale di lavoro settimanale e, in tali ipotesi, troveranno
applicazione le maggiorazioni previste a tale titolo dall’art. 33 per i rapporti
a tempo pieno ed i limiti annuali in esso stabiliti. In ogni caso, la richiesta
di straordinario giornaliero non potrà superare, in assenza di un esplicito
consenso del prestatore di lavoro, la misura del 40% dell’orario
contrattualmente pattuito.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare
attenzione al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e
lavoratori a tempo parziale, si rinvia al d.lgs. n. 61/2000 e successive
modifiche e/o integrazioni.
Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando
la peculiarità del rapporto di lavoro ivi disciplinato, con riferimento alla
durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo
pieno.
Art. 19
Contratto a tempo determinato
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme
del presente articolo, ai sensi della normativa vigente e consentono
l’apposizione, in forma scritta, di un termine alla durata del contratto di
lavoro individuale a fronte di ragioni tecniche, produttive, organizzative o
sostitutive.
L'assunzione a tempo determinato è consentita nei seguenti casi:
a) per coprire necessità derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'avvio
di nuove tecnologie;
b) per rispondere a specifiche esigenze organizzative dell'Azienda, derivanti
dalle particolari periodicità del ciclo produttivo;
c) per esigenze di lavoro temporaneo, dovuto a flussi straordinari di utenti
ovvero riferite all'organizzazione di fiere, mostre, eventi, mercati nonché per
attività connesse;
d) per far fronte ad appalti, concessioni e/o affidamenti di servizi di cui
all'art. 2, primo periodo, comunque limitati nel tempo, per la durata
dell'appalto, dell'atto concessorio o dell'affidamento;
e) per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze, nelle
ipotesi previste dalla legge;
f) per affiancare lavoratori per i quali sia stata programmata un'astensione dal
lavoro (con esclusione dei casi di sciopero).
Limitatamente alle causali di cui alla lettera d), al fine stabilire livelli
organizzativi ottimali, è consentita la deroga a quanto stabilito dall’art.
20-bis sulla percentuale massima di utilizzo di rapporti di lavoro flessibili,
per un periodo massimo pari a 12 mesi, relativi al primo anno di attività. In
tale evenienza, con riferimento ai lavoratori assunti per lo specifico
appalto/concessione/affidamento, le parti concordano nell’escludere l’utilizzo
di ulteriori tipologie di rapporti flessibili, ad eccezione del contratto
part-time.
L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato
non è ammessa nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art. 4 e 24 della Legge 23
Luglio 1991 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che
tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti,
ovvero sia concluso ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 23 Luglio 1991 n.
223, ovvero abbia durata inferiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti
o una riduzione di orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui
si riferisce il contratto a termine, ad esclusione delle ipotesi di cui all’art.
5, comma 5 del d.l. 20.05.1993, convertito in legge 19.07.1993 n. 236;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 19 Settembre 1994 n. 626 e successive
modificazioni.
Per gli appalti, concessioni o affidamenti della durata iniziale pari ad un
anno, la deroga sopra descritta troverà eccezionalmente applicazione, previa
informazione preventiva alle R.S.U. e R.S.A ovvero, in mancanza agli organismi
locali delle OO.SS. stipulanti il presente Contratto, anche per i periodi di
proroga disposti dalla Committente, per un arco di tempo non superiore a 3 mesi.
Per le causali di cui alle lett. a), b), c), e) ed f), l’Azienda si impegna a
stipulare contratti a tempo determinato per una durata non superiore a tre anni.
Al di fuori delle ipotesi che precedono, in caso di obbiettive necessità di
carattere straordinario, i limiti quantitativi per l'utilizzo di tale strumento
contrattuale possono essere derogati sulla base di un apposito accordo
aziendale, in conformità di quanto stabilito all'art. 20-bis, terzo periodo.
Le assunzioni a tempo determinato non possono, in ogni caso, essere utilizzate
come mezzo di copertura, protratto e reiterato nel tempo, di vuoti di organico
di carattere strutturale. In ragione di tale premessa l'Azienda, qualora abbia
adottato contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze individuate
dalla lettera d) del secondo periodo, si impegna a trasformare - in caso di
rinnovo del medesimo appalto/concessione/affidamento - i predetti rapporti in
rapporti a tempo indeterminato, tenuto conto delle effettive esigenze di
strutturazione dell'organico aziendale connesse alla fase di prosieguo
dell'appalto/concessione/affidamento.
Nell’ipotesi di mutamento nella titolarità dell’attività oggetto dell’appalto,
concessione o affidamento – che comporti l’acquisizione del personale del
cedente impiegato nella suddetta attività – troverà applicazione la disciplina
normativa in tema di trasferimento d’azienda, di cui all’art. 2112 c.c.. In tale
evenienza, ove il cedente stipuli con il cessionario un distinto contratto di
appalto / sub-appalto, la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda
oggetto di cessione, tra cedente e cessionario opererà il regime di solidarietà
di cui all’art. 1676 c.c..
Le politiche adottate dall'Azienda circa l'utilizzo del contratto a tempo
determinato rientrano fra i diritti d'informazione sindacale riguardanti le
linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell'occupazione,
di cui all'art. 8.
L'Azienda assicura l'informazione ai lavoratori a tempo determinato circa i
posti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili, in modo da garantire
loro le stesse disponibilità di ottenere posti duraturi garantiti agli altri
lavoratori.
Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza, a
parità di requisiti, agli effetti dell'eventuale assunzione a tempo
indeterminato.
Al contratto a tempo determinato può essere apposta la clausola relativa al
periodo di prova nelle seguenti misure:
a) per l'assunzione fino a 6 mesi: 15 giorni;
b) per periodi superiori: 30 giorni.
Il periodo di preavviso è stabilito nelle seguenti misure:
a) per l'assunzione fino a 6 mesi: 15 giorni;
b) per periodi superiori: 30 giorni.
Al personale assunto a tempo determinato viene applicato il medesimo trattamento
economico e normativo previsto dal presente Contratto per il personale assunto a
tempo indeterminato, in proporzione del periodo lavorativo prestato, sempre che
non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. In
particolare, al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una
formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni
rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del
lavoro.
Ai fini dell’art. 35 della Legge n. 300 /1970 è utile il numero dei lavoratori
con contratto a tempo determinato di durata superiore a 9 mesi.
Art. 20
Contratto di somministrazione a tempo determinato
le Parti avviano immediate consultazioni per la revisione dell'intera materia,
fermo restando che le disposizioni dell'articolo 20 del CCNL FEDERCULTURE del 9
novembre 1999, contenente la disciplina del lavoro temporaneo, conservano la
loro efficacia transitoria, limitatamente alla individuazione delle esigenze di
carattere temporaneo che, in aggiunta alle previsioni di legge, consentono
l'accesso a tale istituto.
Art. 20 bis
Percentuale massima di utilizzo della flessibilità
Le Parti, nel concordare sul principio che gli strumenti di flessibilizzazione
dei rapporti di lavoro risultano funzionali agli interessi sia delle Aziende che
dei lavoratori, oltre a costituire un’importante occasione di allargamento della
base occupazionale, ma non possono comunque costituire modalità ordinarie di
organizzazione aziendale, fissano, con la presente disposizione contrattuale,
una percentuale complessiva massima della c.d. “flessibilità”, nella misura pari
al 35% dei rapporti di lavoro in essere, da rispettare al momento della
costituzione di ogni nuovo rapporto con contratto a tempo determinato, contratto
a tempo parziale (salvo le soglie indicate all’art. 17, sesto e settimo
periodo), contratto di lavoro ripartito e contratto di somministrazione a tempo
determinato, non appena tali ultime figure contrattuali riceveranno una puntuale
disciplina nel presente CCNL.
Nell’ambito di tale percentuale, l’Azienda sarà libera di articolare le suddette
tipologie di rapporti flessibili, monitorando l’andamento degli stessi in una
prospettiva di sviluppo della base occupazionale e della razionalizzazione delle
risorse aziendali, fornendo alle R.S.U. presenti in azienda o, in mancanza, alle
R.S.A. specifica informativa al riguardo, in conformità delle procedure di cui
all’art. 8 lett. B.
Eventuali accordi integrativi aziendali possono aumentare la suddetta
percentuale, per un massimo del 5%, sino al raggiungimento della complessiva
soglia del 40%, in ragione di specifiche esigenze, anche connesse alle
condizioni ed alla gestione del territorio in cui opera l’unità produttiva
interessata.
CAPITOLO IV
CLASSIFICAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE
Art. 24
Declaratorie di aree e livelli
MODIFICHE ALL’AREA A
Livello A
Vi appartiene il personale che, privo di particolare esperienza, svolge semplici
attività complementari e/o ausiliarie di fatica e di sorveglianza.
Livello A1
Vi appartiene il personale che svolge semplici attività complementari e/o
ausiliarie di fatica e di sorveglianza.
Livello A2
Vi appartiene il personale che svolge compiti ausiliari e/o attività di attesa e
di custodia.
Livello A3
Vi appartiene il personale qualificato che, attraverso esperienza e
addestramento professionale o tirocinio, ha acquisito conoscenze e competenze
relative al mestiere
MODIFICHE ALL’AREA B
Livello B
Vi appartiene il personale che, privo di particolare esperienza, svolge attività
tipiche della propria specialità di mestiere, appreso mediante significativa
esperienza o tramite frequenza di scuole professionali
Livello B1
Vi appartiene il personale che svolge attività tipiche della propria specialità
di mestiere, appreso mediante significativa esperienza o tramite frequenza di
scuole professionali
Livello B2
Vi appartiene il personale che esercita specializzazioni polivalenti o complesse
o che ha maturato una consolidata esperienza e una diversificazione nella
propria specialità.
Livello B3
Vi appartiene il personale in possesso di specializzazione di notevole
complessità e/o che opera in ambiti e contesti di ampie dimensioni ad elevata
variabilità.
Art. 30
Diritto allo studio
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studi legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a
prestazioni di lavoro straordinario o a prestazioni durante i riposi
settimanali.
Detti lavoratori possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti per un
massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno,
sempre che il corso al qual il lavoratore intende partecipare si svolga per un
numero di ore doppio di quelle richieste come permesso.
I lavoratori studenti universitari possono richiedere di usufruire di permessi
retribuiti, per l’acquisizione della prima laurea, per un massimo di 150-ore pro
capite per ciascun anno di frequenza ai corsi di studio, attestata sulla base
della regolamentazione vigente in ciascun Ateneo/Facoltà. A far data dal secondo
anno di frequenza, tale diritto matura a condizione che il lavoratore abbia
superato almeno 1/6 degli esami presenti nel piano di studi, relativo all’anno
accademico precedente. Dette condizioni dovranno essere verificabili
dall’Azienda, all’atto della presentazione della richiesta, mediante esibizione
di idonea certificazione.
[Commi successivi omissis – nessuna modifica -].
CAPITOLO V
ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO
Art. 32
Orario di lavoro
La durata dell'orario normale di lavoro è pari a 1666 ore all'anno,
corrispondenti ad una media di 37 ore settimanali.
La media oraria di 37 ore settimanali può essere realizzata attraverso calendari
giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può
essere differenziata per settori ed unità, con possibilità di articolazione
anche in periodi ciclici su base annua, che prevedano fasi di sospensione di
attività.
In caso di superamento delle 48 ore settimanali, comprensive dello
straordinario, nell'ambito delle singole unità produttive con più di 10
dipendenti, l'Azienda è tenuta ad informare, alla scadenza del periodo di
riferimento di 4 mesi, le competenti autorità amministrative, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 4 del d.lgs n. 66/2003.
Per tutte le tipologie di articolazione dell’orario di lavoro ivi disciplinate,
la durata massima dell'orario medio settimanale non potrà, in ogni caso,
superare le 48 ore, comprensive del lavoro supplementare e dello straordinario,
per ogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale
non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali, in ragione delle
peculiari esigenze organizzative che caratterizzano i settori rappresentati dal
presente CCNL, esplicitate all'art. 31 ed al sesto periodo della presente
disposizione contrattuale.
In ogni caso, la durata massima dell'orario di lavoro, a qualsiasi titolo
prestato, non può superare le 11 ore giornaliere per lo svolgimento delle
attività ordinarie dell’Azienda e può raggiungere il limite massimo consentito
dalla normativa vigente, in occasione di attività ed eventi di natura
straordinaria.
Date le particolari esigenze di servizio delle Aziende aderenti a Federculture,
per le quali si richiede l'apertura al pubblico e la disponibilità del servizio
nell'arco dell'intera settimana, ivi compresi domeniche e giorni festivi in
orari prolungati durante la giornata, possono adottarsi, in ciascuna Azienda, le
seguenti tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio:
1. Orario standard
E' quello effettuato con 37 ore settimanali distribuite su 6 giorni a settimana
in modo continuato o su 4 o 5 giorni con intervallo e con eventuale flessibilità
di inizio e fine orario di lavoro.
2. Orario su nastro lavorativo ampio
Si considera lavoro distribuito su nastro lavorativo ampio, quello che prevede
la prestazione giornaliera effettuata in più riprese, fino ad un massimo di 2,
in un arco temporale giornaliero compreso fra le 10 e le 14 ore.
Nei periodi di effettuazione della prestazione secondo tale tipologia di orario
i lavoratori interessati fruiscono della riduzione di ½ (mezza) ora di lavoro a
settimana.
3. Orario in turno
Si considera lavoro in turno quello prestato, anche a squadre, da più
lavoratori, in modo programmato, ciclico ed avvicendato, i quali occupano il
medesimo posto di lavoro per il quale la prestazione viene svolta ad ore
differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.
Nei periodi di effettuazione dell'orario in turno di tipo A di cui al successivo
art. 38 i lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio,
della riduzione di 1 (una) ora di lavoro a settimana, mentre nel caso di
effettuazione di turni di tipo B, la riduzione di orario di lavoro è di 2 (due)
ore a settimana.
4. Orario plurisettimanale
E' quello effettuato in particolari periodi dell'anno o in corrispondenza di
alcune manifestazioni culturali, turistiche e sportive e comporta il superamento
dell'orario medio settimanale con corrispondente programmazione di riduzione in
altro periodo dell'anno.
Durante l'effettuazione dell'orario plurisettimanale, nei periodi di superamento
dell'orario medio settimanale, non si ha diritto a compenso per lavoro
straordinario fino all'orario giornaliero programmato e, sia nei periodi di
superamento che in quelli di riduzione dell'orario medio settimanale, ai
lavoratori è corrisposta sempre la retribuzione relativa al normale orario medio
contrattuale.
Nei periodi di effettuazione dell'orario plurisettimanale i lavoratori
interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di 1
(una) ora di lavoro a settimana e di un incremento di 2 (due) giorni di ferie
all'anno per periodi di prestazioni superiori a 4 (quattro) settimane, o di 1
(uno) solo giorno per periodi inferiori.
5. Orario con sospensione annuale
E' quello effettuato in fasi cicliche programmate dell'anno o in corrispondenza
di specifiche manifestazioni culturali, turistiche e sportive, implicanti
l'esigenza del superamento dell'orario medio settimanale, e comporta una
corrispondente sospensione della prestazione lavorativa in altre fasi temporali
settimanali e/o mensili dell'anno.
I lavoratori destinatari di tale modalità oraria di svolgimento della
prestazione lavorativa ricevono in ogni caso sempre la retribuzione individuale
mensile normale.
I suddetti lavoratori fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della
riduzione di 1 (una) ora di lavoro a settimana, corrispondenti a 45 ore su base
annua e di 1 (una) settimana aggiuntiva di ferie.
6. Orari per favorire lo sviluppo formativo
In sede di contrattazione aziendale, le Parti possono prevedere ulteriori e
particolari articolazioni dell'orario di lavoro, collegate a riduzioni rispetto
agli orari disciplinati dal presente CCNL, da utilizzare per garantire
particolari percorsi formativi individuati dai programmi annuali alla luce dei
principi enunciati dal Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione
formalizzato nell'intesa del 22.12.1998.
7. Riduzioni di orario
In funzione dell'adattabilità dell'orario di servizio e quindi dell'orario di
lavoro alla necessità dell'utenza e dello specifico mercato, nonché per
rispondere alle esigenze degli orari di vita dei lavoratori e in vista degli
orientamenti di legge relativi alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale,
sarà possibile a livello aziendale sperimentare, previa contrattazione tra le
parti, ogni fattibile combinazione di fattori produttivi, considerando altre
eventuali riduzioni di orario di lavoro relative a non più del 5% del totale del
personale aziendale, a qualunque titolo assunto.
L’articolazione dell’orario di lavoro viene stabilito dall’Azienda con apposito
ordine di servizio, previa informativa alle Rappresentanze Sindacali Unitarie
e/o R.S.A o, in mancanza, agli organismi locali delle OO.SS. stipulanti il
presente CCNL.
Gli schemi orari, relativi a tutte le tipologie di orario di lavoro disciplinate
dalla presente disposizione contrattuale, che si effettuano in ciascuna Azienda
nei vari periodi, a livello generale e/o settoriale, sono esposti in apposite
tabelle da affiggersi secondo le norme di legge.
Art. 33
Lavoro supplementare e straordinario
Il lavoro supplementare può essere effettuato qualora ricorrano particolari
esigenze dell'Azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai
cittadini.
Fermo restando il rispetto della durata massima dell'orario medio settimanale,
il ricorso al lavoro straordinario può essere effettuato per particolari
esigenze tecnico-produttive non fronteggiabili con l'assunzione di nuovi
lavoratori nonché per far fronte ad eventi con mostre, fiere e manifestazioni
connesse all'attività produttiva dell'Azienda.
Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il
servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, in
base alle disposizioni impartite dall'Azienda, fermo restando il limite, per le
prestazioni straordinarie, di 180 ore annue individuali.
Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a
250 ore annue per esigenze di servizio, per non più del 7% del personale
aziendale, a qualunque titolo assunto, salvo incremento di detta soglia ad opera
della contrattazione aziendale, in conformità delle procedure di cui all’art. 8,
ed in ogni caso con il minimo di 1 (una) unità.
La Direzione aziendale comunica alle Rappresentanze Sindacali, con cadenza
quadrimestrale, fatti salvi diversi accordi aziendali, i dati relativi alle
eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino
- complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e
sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale
si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le
misure atte a superare le cause che lo hanno determinato.
E' considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ma ora di servizio
effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard
settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un
regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con
sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario
programmato e comunicato al lavoratore, fino alla concorrenza delle 3 (tre) ore
settimanali.
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali
per i "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso d orario in
applicazione di quelli previsti al precedente art. 32, è quello che decorre
dalla quarta ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore.
Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il
mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva
prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese,
vengono accreditate, a richiesta del lavoratore, sul conto ore individuale della
Banca delle ore.
Ogni ora di lavoro supplementare o straordinario viene compensata con le
seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria:
- lavoro supplementare: 15%
- lavoro straordinario: 25%
In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con
notturno e/o festivo), le stesse si cumulano.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge
e dal presente Contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo
giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato
dalla Direzione aziendale.
Art. 35
Orario di lavoro per addetti a lavori discontinui
L'orario di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa è
di 48 ore settimanali.
Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno
lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi
di inoperosità, e che sono elencate nel R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'Azienda deve
comunicare al lavoratore interessato l'orario di lavoro e la relativa paga.
Per i portieri/custodi degli stabili sede dell'Azienda ovvero per ulteriori
figure professionali individuate a livello aziendale, in ragione della
peculiarità delle mansioni connesse al concreto assetto organizzativo dell'unità
produttiva interessata, sono definiti, in sede di contrattazione di secondo
livello, accordi specifici.
In ogni caso, per la suddetta categoria di lavoratori dovrà essere rispettato il
limite della durata massima dell'orario medio settimanale, pari a 48 ore,
verificabile nell'arco temporale di riferimento di 4 mesi,salvo diversa
regolamentazione in sede aziendale, secondo le medesime modalità adottate per i
restanti lavoratori.
Resta inteso che lo svolgimento delle prestazioni superiori alle 40 ore
settimanali non è qualificabile come straordinario e non dà diritto alla
maggiorazione retributiva di cui all'art. 33.
Le prestazioni eventualmente rese oltre la 48ma ora vengono retribuite,
viceversa, con la maggiorazione del lavoro supplementare, sino alla terza ora
successiva all'orario programmato, e con la maggiorazione del lavoro
straordinario a partire dalla quarta ora successiva all'orario programmato.
La suddetta maggiorazione non è cumulabile con altre, a qualsiasi titolo
previste dal presente Contratto.
In caso di richiesta in tal senso da parte del lavoratore, le ore di lavoro
supplementare e/o straordinario svolte dal lavoratore discontinuo possono essere
accantonate nella Banca delle ore ai sensi e per gli effetti dell'art. 34.
Art. 36
Riposo giornaliero, settimanale, pause giornaliere e lavoro festivo
Ferma restando la durata dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 32, il
lavoratore ha diritto, in conformità della legislazione vigente in materia, ad
almeno 11 (undici) ore di riposo consecutivo ogni 24 (ventiquattro) ore.
Nell'arco della giornata lavorativa, qualora sia stato programmato un orario
superiore a 6 (sei) ore ovvero si ecceda comunque detto limite temporale, il
lavoratore avrà diritto ad una pausa di 15 (quindici) minuti consecutivi sino
alla nona ora, e di ulteriori 15 (quindici) minuti in caso di superamento della
nona ora, fatti salvi eventuali accordi di miglior favore a livello aziendale,
al raggiungimento del limite massimo dell’orario giornaliero, ai fini del
recupero delle energie psico-fisiche, nonché per l'eventuale consumazione di un
pasto.
Le modalità e la collocazione temporale di tale periodo di pausa sono stabilite
dall'Azienda in ragione della propria organizzazione produttiva e del lavoro,
previa consultazione con le RSU (o, in mancanza con le RSA) presenti nell'unità
produttiva, e comunicate ai lavoratori mediante affissione dell'avviso in luogo
accessibile a tutti i dipendenti.
Detti periodi dovranno essere collocati in momenti diversi e non contigui a
quelli utilizzati per la fruizione del servizio mensa, per il quale troveranno
applicazione le condizioni e le modalità dettate all'art. 66.
Il medesimo trattamento viene riservato anche in favore dei lavoratori
discontinui, per i quali i momenti di lavoro non effettivo sono considerati
utili ai fini del raggiungimento della soglia delle 6 ore.
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade
normalmente di domenica. Tale periodo deve essere cumulato con le ore di riposo
giornaliero di cui al primo periodo della presente disposizione contrattuale.
In relazione all'articolazione dell'orario di servizio di ciascuna Azienda, il
riposo può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica. Il giorno di
riposo settimanale è considerato festivo a tutti gli effetti.
I lavoratori che professano altre religioni fruiscono, qualora ne faccia
richiesta, del riposo settimanale nel giorno ritenuto festivo del loro culto,
anziché in quello della domenica.
Le ore lavorative, non prestate nel giorno di riposo del proprio culto, vengono
recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcuna
maggiorazione o compenso straordinario.
I dipendenti che, non su loro richiesta, svolgono servizio domenicale normale o
nel giorno festivo del proprio culto dagli stessi optato in sostituzione della
domenica, con riposo settimanale fissato in altro giorno altro giorno, hanno
diritto ad una indennità di lavoro domenicale pari a € 6,00.
Il datore di lavoro deve preavvertire il lavoratore circa lo spostamento del
giorno destinato al riposo settimanale non più tardi del secondo giorno
antecedente a quelle predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il
lavoro disposto in tale giorno, ed effettivamente prestato, viene compensato con
la maggiorazione del 20% della retribuzione individuale oraria come lavoro
festivo.
E' considerato lavoro festivo quello prestato nel giorno di riposo settimanale e
nei giorni previsti dal successivo art. 40.
Il lavoro prestato in giorno festivo è compensato con la maggiorazione del 20%
della retribuzione individuale oraria. Tale indennità si cumula ad altre in caso
di concorrenza di più maggiorazioni.
Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, anche
infrasettimanali, salvo la necessità di garantirgli un periodo equivalente di
riposo compensativo.
Art. 37
Lavoro notturno
Ferme restando le definizioni di "periodo notturno" e di "lavoratore notturno"
fornite dall'art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 66/2003 ed il sistema
delle relazioni sindacali, viene confermata le percentuale di maggiorazione del
10% della retribuzione individuale oraria, relativamente al compenso per le
prestazioni di lavoro rese a qualsiasi titolo dal dipendente nel periodo
compreso tra le 22,00 di sera e le 6,00 del mattino seguente.
Tale indennità si cumula ad altre in caso di concorrenza di più maggiorazioni.
A partire dallo stato di accertamento dello stato di gravidanza e fino al
compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro
dalle ore 22,00 alle ore 6,00.
Non sono tenuti a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un
figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni.
CAPITOLO X
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 60-bis
Incrementi economici
L’aumento delle retribuzioni tabellari, nella misura e secondo le scadenze
previste, è contenuto nella tabella 5 allegata all’Accordo di rinnovo 21 marzo
2005.
Le indennità in cifra fissa, previste dal CCNL del 9 novembre 1999, saranno
incrementate, nella misura dei nuovi importi contenuti nella tabella 5 allegata
al predetto Accordo, a far data dal 01.04.2005.
Art. 61
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR)
Le Aziende si impegnano alla massima valorizzazione della professionalità dei
lavoratori attraverso processi formativi e riconoscimento di progressione
professionale (passaggi d’area e/o livello).
I lavoratori che, alla data di sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo 21 marzo
2005, fossero rimasti – ovvero permangano – nel livello di appartenenza per
complessivi 3 (tre) anni avranno diritto, alla maturazione del terzo anno di
anzianità, ad un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) come riportato
nella tabella 1 allegata al predetto Accordo e qui di seguito riprodotta, i cui
valori sono così rideterminati e sostituiscono quelli della tabella B. 6 del CCNL
9 novembre 1999:
Tabella 1
| Area A |
€ 11,62 |
| Area B |
€ 15,49 |
| Area C |
€ 19,36 |
| Area D |
€ 23,23 |
I suddetti valori saranno raddoppiati al raggiungimento del sesto anno di
anzianità, in assenza di passaggi di area e/o livello.
La corresponsione dei suddetti importi decorrerà dal primo giorno del mese
successivo a quello di maturazione del diritto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUL REGIME TRANSITORIO DELL’ART. 61
Le Parti si danno atto che il regime di cui all’art. 61 del CCNL 9 novembre 1999
era teso ad attribuire rilevanza all’anzianità effettiva del lavoratore,
indipendentemente dall’indicazione della data del 01.03.2003, con riferimento
all’assunzione ed in relazione al periodo di permanenza effettiva nel livello,
esclusivamente alle condizioni di maturazione del diritto previste dalla citata
disposizione contrattuale.
Pertanto, per tali lavoratori, l’anzianità maturata per il primo EAR sarà
considerata utile per il percepimento del secondo ed ultimo EAR, nella misura
fissata dal nuovo testo dell’art. 61, avuto riguardo alla data di maturazione
del primo emolumento.
Art. 2 – Disciplina transitoria sui permessi per i dirigenti sindacali
Le Parti, consapevoli della necessità di dare attuazione alla disciplina
generale dei permessi sindacali, concordano - in attesa che vengano rese
operative le condizioni di accesso stabilite dall’art. 11 lett. b2 nel definire
una regolamentazione transitoria, per l’anno 2005, attuativa della citata norma.
A tal fine, verranno riconosciute, per la predetta annualità, n. 1500 ore
complessive di permessi sindacali retribuiti alle OO.SS. stipulanti il presente
rinnovo, la cui ripartizione percentuale, per ciascuna O.S. stipulante l’accordo
di rinnovo, sarà comunicata a FEDERCULTURE entro 30 giorni dalla data di
sottoscrizione dell’accordo.
Le modalità di utilizzo del monte ore ivi regolamentato seguiranno la medesima
articolazione nonché gli stessi presupposti di accesso ai permessi e i relativi
oneri di comunicazione dettati dall’art. 11 lett. b2.
Le parti si danno reciprocamente atto che i permessi fruiti nell’anno 2004 sono
in linea con l’articolato contrattuale e, dunque, alcuna contestazione sarà
sollevata in merito.
FEDERCULTURE, dal canto suo, si impegna a raccogliere i dati inerenti gli
organici delle Aziende / Enti associati che applicano il presente CCNL, a
partire dall’annualità 2005, in modo da consentire la corretta e tempestiva
applicazione della citata norma contrattuale.
In mancanza di tale propedeutico adempimento, sarà reiterata la disciplina
transitoria ivi regolamentata, a patire dall’anno 2006.
ALLEGATI
Tabella 1: valori EAR
| Area A |
€ 11,62 |
| Area B |
€ 15,49 |
| Area C |
€ 19,36 |
| Area D |
€ 23,23 |
Tabella 2: Indennità di vacanza contrattuale
| Livello |
Importi lordi forfetari |
| A1 |
€ 166,33 |
| A2 |
€ 168,99 |
| A3 |
€ 175,29 |
| B1 |
€ 177,96 |
| B2 |
€ 188,46 |
| B3 |
€ 194,12 |
| C1 |
€ 200,90 |
| C2 |
€ 206,55 |
| C3 |
€ 213,82 |
| D1 |
€ 226,59 |
| D2 |
€ 262,53 |
| D3 |
€ 276,27 |
| Q1 |
€ 291,62 |
| Q2 |
€ 344,12 |
Tabella 3: minimi retributivi dei livelli base A e B
Area A
Area B
Tabella 4: Indennità in cifra fissa – nuovi importi
| INDENNITA' IN CIFRA FISSA |
Nuovi Importi |
| |
| indennità lavoro domenicale -
Art. 36 |
€ 6,00 |
| indennità di lavoro domenicale
per servizio in turno - Art. 38 |
€ 6,00 |
| indennità giornaliera per
lavoro in turno avvicendato di tipo B diurno - Art. 38 |
€ 2,25 |
| indennità giornaliera per
lavoro in turno avvicendato di tipo B notturno - Art. 38 |
€ 11,25 |
| Indennità di reperibilità fino
a 10 ore giornaliere - Art. 39 |
€ 4,50 |
| Indennità di reperibilità
superiore a 10 e fino a 14 ore - Art. 39 |
€ 6,75 |
| Indennità di reperibilità
superiore a 14 e fino a 24 ore - Art. 39 |
€ 10,14 |
| indennità di cassa tipo A al
giorno - Art. 63 lett. A |
€ 0,56 |
| indennità di cassa tipo B al
giorno - Art. 63 lett. A |
€ 0,84 |
| indennità di trasferta -
periodo superiore a 24 ore - Art. 63 lett. B |
€ 16,88 |
| indennità di trasferta -
periodo superiore a 12 ore - Art. 63 lett. B |
€ 8,44 |
| indennità di disagio livello 1
- Art. 63 lett. C |
€ 1,12 |
| indennità di disagio livello 2
- Art. 63 lett. C |
€ 2,25 |
| indennità di disagio livello 3
- Art. 63 lett. C |
€ 3,37 |
TABELLA 5: AUMENTO RETRIBUZIONI TABELLARI
|
LIVELLO |
Parametro |
Retribuzione al
1° marzo 2003
|
INCREMENTO
COMPLESSIVO |
Retribuzione dal
1° luglio 2004 |
Retribuzione dal
1° marzo 2005 |
Retribuzione dal
1° luglio 2005 |
| |
| A1 |
100 |
1.142,39 |
67,89 |
1.166,15 |
1.189,91 |
1.210,28 |
| A2 |
101,6 |
1.160,70 |
68,98 |
1.184,84 |
1.208,98 |
1.229,68 |
| A3 |
105,39 |
1.203,97 |
71,55 |
1.229,01 |
1.254,05 |
1.275,52 |
| B1 |
106,99 |
1.222,28 |
72,64 |
1.247,70 |
1.273,13 |
1.294,92 |
| B2 |
113,31 |
1.294,43 |
76,92 |
1.321,35 |
1.348,28 |
1.371,35 |
| B3 |
116,71 |
1.333,25 |
79,23 |
1.360,98 |
1.388,71 |
1.412,48 |
| C1 |
120,79 |
1.379,85 |
82,00 |
1.408,55 |
1.437,25 |
1.461,85 |
| C2 |
124,19 |
1.418,69 |
84,31 |
1.448,20 |
1.477,71 |
1.503,00 |
| C3 |
128,56 |
1.468,62 |
87,28 |
1.499,17 |
1.529,71 |
1.555,90 |
| D1 |
136,23 |
1.556,28 |
92,48 |
1.588,65 |
1.621,02 |
1.648,76 |
| D2 |
157,84 |
1.803,18 |
107,16 |
1.840,68 |
1.878,19 |
1.910,34 |
| D3 |
166,10 |
1.897,50 |
112,76 |
1.936,97 |
1.976,43 |
2.010,26 |
| Q1 |
175,33 |
2.002,92 |
119,03 |
2.044,58 |
2.086,24 |
2.121,95 |
| Q2 |
206,90 |
2.363,55 |
140,46 |
2.412,71 |
2.461,87 |
2.504,01 |
Tabella 6: Equiparazione primo inserimento nelle nuova classificazione –
Personale proveniente dagli EE.LL.
|
AREA |
LIVELLO CCNL Federculture |
precedente qualifica e livello differenziato
personale EE.LL.
|
| A |
A |
|
| A1 |
A1 |
| A2 |
A2 |
| A3 |
A3+A4+A5 |
| B |
B |
|
| B1 |
B1+B2 |
| B2 |
B3+B4 |
| B3 |
B5+B6+B7 |
| C |
C1 |
C1+C2 |
| C2 |
C3 |
| C3 |
C4+C5 |
| D |
D1 |
D1+D2 |
| D2 |
D3+D4 |
| D3 |
D5+D6 |
| Q |
Q1 |
|
| Q2 |
dirigenti |
Letto, confermato e sottoscritto,
Per FEDERCULTURE
Per FP CGIL
Per CISL FPS
Per UIL FPL
Per UIL PA
|