Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione
Roma, 13 luglio 2000
INDICE
TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Campo di applicazione
Art. 2 -
Disposizioni generali
Art. 3 -
Decorrenza e durata
Art. 4 -
Procedure per il rinnovo del CCNL
TITOLO II -
RELAZIONI SINDACALI
Art. 5 -
Obiettivi e strumenti
Art. 6 -
Competenze contrattuali
Art. 7 -
Informazione
Art. 8 -
Concertazione
Art. 9 -
Rappresentanze Sindacali nei luoghi di lavoro e
composizione delle delegazioni
Art. 10 -
Procedure di relazioni sindacali
Art. 11 -
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
Art. 12 -
Permessi sindacali
Art. 13 -
Assemblee sindacali del personale
Art. 14 -
Prerogative sindacali e diritti dei lavoratori
TITOLO III -
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 15 -
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 16 -
Assunzione del personale
Art. 17 -
Periodo di prova
Art. 18 -
Assunzione a tempo parziale
Art. 19 -
Assunzioni a termine
Art. 20 -
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 21 -
Disciplina sperimentale del telelavoro
TITOLO IV -
CLASSIFICAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE
Art. 22 -
Classificazione del personale
Art. 23 -
Criteri di classificazione
Art. 24 -
Declaratorie di categoria e posizione economica
Art. 25 -
Norme per area quadri
Art. 26 -
Sviluppo e mobilità orizzontale del personale
Art. 27 -
Sviluppo professionale
Art. 28 -
Norma di primo inquadramento del personale in servizio
nel nuovo sistema di classificazione
Art. 29 -
Attribuzione temporanea di mansioni superiori
Art. 30 -
Formazione
Art. 31 -
Diritto allo studio
TITOLO V -
ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO
PREMESSA -
Organizzazione del lavoro
Art. 32 -
Orario di lavoro
Art. 33 -
Rilevazione dell'orario
Art. 34 -
Ritardi
Art. 35 -
Lavoro supplementare e straordinario
Art. 36 -
Riposo settimanale e lavoro festivo
Art. 37 -
Lavoro notturno
Art. 38 -
Lavoro in turni avvicendati
Art. 39 -
Reperibilità
Art. 40 -
Utilizzo del mezzo proprio
TITOLO VI -
GIORNI FESTIVI, FERIE E ASSENZE A VARIO TITOLO
Art. 41 -
Giorni festivi
Art. 42 -
Ferie
Art. 43 -
Assenze
Art. 44 -
Permessi
Art. 45 -
Malattia
Art. 46 -
Maternità e puerperio
Art. 47 -
Servizio militare
Art. 48 -
Aspettativa
Art. 49 -
Mobilità e stage tra lavoratori appartenenti
a diversi Consorzi ed Enti
TITOLO VII -
PREVENZIONE, AMBIENTE E SICUREZZA
Art. 50 -
Prevenzione e protezione
Art. 51 -
Rappresentanti per la sicurezza (RLS)
TITOLO VIII -
DIRITTI DELLA PERSONA
Art. 52 -
Pari opportunità
Art. 53 -
Tutela della dignità dei lavoratori
Art. 54 -
Tossicodipendenza
Art. 55 -
Portatori di handicap
Art. 56 -
AIDS
Art. 57 -
Volontariato
TITOLO IX -
DISCIPLINA
Art. 58 -
Doveri del personale
Art. 59 -
Sanzioni e procedure disciplinari
TITOLO X -
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 60 -
Retribuzione e sue definizioni
Art. 61 -
Calcolo della retribuzione oraria (e giornaliera)
Art. 62 -
Incrementi retributivi
Art. 63 -
Mensilità aggiuntiva (13a mensilità)
Art. 64 -
Mensilità aggiuntiva (14a mensilità)
Art. 65 -
Servizi di Custodia
Art. 66 -
Retribuzione accessoria: indennità varie
Art. 67 -
Indennità di mensa
Art. 68 -
Premio di risultato
Art. 69 -
Previdenza complementare
Art. 70 -
Trattamento di fine rapporto (TFR)
TITOLO XI -
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 71 -
Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 72 -
Cessazione, trasformazione, fusione dell’azienda
Art. 73 -
Periodo di preavviso
Art. 74 -
Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 75 -
Commissione paritetica per l’interpretazione delle norme del vigente CCNL
Art. 76 -
Norma di salvaguardia
Art. 77 -
Norma di rinvio
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro di tutto il personale
dipendente, con esclusione della categoria dei dirigenti, dei Consorzi ed Enti
di Industrializzazione di cui all’art. 36 della Legge 5 ottobre 1991, aderenti
alla F.I.C.E.I. (Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di
Industrializzazione), qualificati Enti Pubblici Economici ed ai quali si applica
la disciplina per regolamentare il rapporto di lavoro di natura privatistica.
Art. 2
Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si
fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro
di diritto privato nonché alla Legge 20.05.1970 n. 300 (statuto dei lavoratori),
in quanto applicabili.
Art. 3
Decorrenza e durata
Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001
per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999
per la parte economica, salvo quanto previsto dall’art. 62 del presente
contratto.
Art. 4
Procedure per il rinnovo del CCNL
Le proposte di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono
presentate tre mesi prima della scadenza dello stesso.
Per evitare periodi di vacanza contrattuale le trattative tra le Parti dovranno
essere avviate entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del
contratto, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procederanno ad
azioni dirette.
In relazione a quanto stabilito dal Protocollo Governo - Parti Sociali del 23
luglio 1993, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo
tre mesi dalla data di scadenza del Contratto o dalla data di presentazione
della piattaforma di rinnovo, se successiva, sarà corrisposta ai lavoratori
dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di
vacanza contrattuale”.
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato
relativo all’anno in cui ha avuto inizio la vacanza contrattuale, applicato
sulla retribuzione base e sulla ex indennità di contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50%
dell’inflazione programmata relativa all’anno in cui ha avuto inizio la vacanza
contrattuale.
Gli importi summenzionati saranno conguagliati sugli aumenti contrattuali.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 5
Obiettivi e strumenti
Le parti concordano di definire un assetto di relazioni sindacali rispondenti ai
principi indicati nel protocollo Governo-Parti Sociali del 23 luglio 1993.
Tale sistema nel riaffermare i diversi ruoli e responsabilità delle parti, si
pone l’obiettivo di dare maggiore efficacia al sistema contrattuale, al fine di
accrescere l’efficienza e la competitività degli Enti e dei Consorzi, in un
contesto di sviluppo della professionalità dei lavoratori e del miglioramento
della prestazione lavorativa.
Le parti individuano nei Consorzi ed Enti di Industrializzazione, il soggetto
promotore e attuatore dell’insediamento d’impresa, e quindi strumento importante
per sostenere l’economia, accrescere l’occupazione e il livello del servizio
alle imprese.
Le parti concordano sulla necessità di un sistema di relazioni sindacali
stabili, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) informazione, intendendosi con questa voce la trasmissione ed esposizione di
documenti, dati, programmi ed iniziative;
b) concertazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva su
tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e valutazione approfondita dei
reciproci orientamenti ed opinioni, nonché a riscontrare eventuali convergenze o
divergenze sugli argomenti affrontati.
c) contrattazione, intendendosi con questa voce l’attività di negoziazione delle
Parti su materie di competenza del rispettivo livello, finalizzata ad una
definizione congiunta delle materie stesse.
Art. 6
Competenze contrattuali
Il sistema di relazioni sindacali si articola sul livello nazionale e sul
livello aziendale, pertanto gli assetti contrattuali sono suddivisi tra
contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione collettiva di
livello aziendale (contrattazione di secondo livello), nell’ambito delle materie
indicate dal presente contratto.
1. Contrattazione collettiva di livello nazionale
Il CCNL, insieme con le leggi vigenti, costituisce fonte di regolamentazione
primaria disciplinando gli elementi del rapporto di lavoro.
Tra le competenze fondamentali del livello nazionale rientrano, in particolare,
quelle relative alla regolamentazione di:
a) sistema delle relazioni sindacali e più in generale dei diritti sindacali;
b) sistema di classificazione e di inquadramento dei lavoratori e relativi
minimi salariali;
c) criteri generali e metodologie riguardanti lo sviluppo professionale;
d) durata dell’orario di lavoro;
e) criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione;
f) materie della contrattazione aziendale con individuazione dei soggetti
abilitati a negoziare;
g) procedure di rinnovo dei CCNL e degli accordi aziendali;
h) procedure riguardanti il rispetto degli ambiti negoziali, la gestione e
l’interpretazione della normativa contrattuale;
i) aspetti relativi alla previdenza complementare.
2. Contrattazione collettiva di livello aziendale
In ciascun Ente o Consorzio, le Parti stipulano il contratto collettivo
aziendale, nel rispetto della disciplina del presente CCNL.
La contrattazione aziendale ha come finalità l’obiettivo di realizzare
condizioni di efficienza e buon funzionamento degli Enti e dei Consorzi di
Industrializzazione, nella specificità territoriale, consentendo soluzioni più
appropriate alle problematiche della gestione del lavoro.
In questo contesto vengono demandate alla contrattazione aziendale:
- l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione, con
particolare riferimento a:
- le modalità operative relative ai sistemi di incentivazione;
- i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del personale;
- i piani di mobilità a carattere non temporaneo di lavoratori conseguente a
processi di ristrutturazione aziendale, di acquisizione o scorporo dei servizi,
comportante anche riconversione con formazione professionale, anche attraverso
il trasferimento in società collegate, controllate o partecipate;
- l'articolazione dell’orario di lavoro;
- il diritto allo studio;
- l'ambiente, igiene e sicurezza del lavoro e politiche di prevenzione malattie
ed infortuni;
- le pari opportunità;
- l’individuazione di nuovi profili;
- piani di verifica sull'utilizzo del lavoro straordinario;
- ogni altra materia indicata esplicitamente nel presente Contratto.
Art. 7
Informazione
Gli Enti e i Consorzi informano periodicamente e tempestivamente i soggetti
sindacali, individuati dal presente contratto, sugli atti di valenza generale,
concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro e la gestione
complessiva delle risorse umane.
Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente Contratto preveda
la concertazione la concertazione o la contrattazione collettiva, l’informazione
deve essere preventiva.
Art. 8
Concertazione
I soggetti sindacali, ricevuta l’informazione, in conformità dell’art. 7,
possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione.
La concertazione oltre alle competenze negoziali proprie del CCNL, allo scopo di
operare coerentemente con i principi relazionali indicati dall’art. 5, nonché
per valutare i processi di trasformazione e sviluppo degli Enti e Consorzi di
Industrializzazione, deve porre in condizione i soggetti sindacali di acquisire
un adeguato livello conoscitivo al fine di poter sviluppare un incisivo ruolo
propulsivo e propositivo.
La concertazione si effettua in coerenza con la suddivisione degli assetti
contrattuali previsti dal presente CCNL e verterà in particolare su:
a) concertazione a livello nazionale
- ordinamento degli Enti e Consorzi di Industrializzazione ed eventuali
trasformazioni previste per legge;
- il ruolo e lo sviluppo dei Consorzi a livello nazionale e territoriale
- risultanze delle ricerche di settore relative al grado di soddisfazione degli
utenti.
b) concertazione a livello aziendale
- organizzazione del lavoro;
- l’andamento economico e produttivo dell’Ente;
- lo sviluppo di iniziative societarie di rilievo per gli assetti occupazionali
e l’organizzazione del lavoro;
- la classificazione del personale in relazione all’organizzazione ed agli
obiettivi dell’Ente
- l’andamento dell’occupazione con riferimento a programmi operativi aventi
concreta rilevanza per lo sviluppo occupazionale;
- carichi di lavoro;
- piano ferie;
- processi di mobilità interna;
- verifica sull'utilizzo del lavoro straordinario (come previsto dall'art. 35);
- carichi di lavoro
La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro 5 giorni
dalla data di ricezione della richiesta.
Art. 9
Rappresentanze Sindacali nei luoghi di lavoro e
composizione delle delegazioni
I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie, ove esistenti, ovvero, sino a loro
costituzione, dalle rappresentanze sindacali aziendali;
b) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL.
Ai fini della contrattazione collettiva aziendale la delegazione degli Enti o
dei Consorzi di Industrializzazione è composta da:
- legale rappresentante o suo delegato.
Per le organizzazione sindacali, la delegazione è composta da:
- dalle RSU, ove esistenti, ovvero, sino a loro costituzione, dalle
rappresentanze sindacali aziendali eventualmente assistite dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
per i Consorzi ed Enti di sviluppo industriale è composta da:
- dal legale rappresentante dell’ente o suo delegato coadiuvato dal Direttore
eventualmente assistito dalla FICEI firmataria del presente CCNL.
Art. 10
Procedure di relazioni sindacali
Nel riaffermare la piena autonomia delle parti, al fine di rendere più
efficace il sistema di relazioni sindacali, si concorda che i momenti di
confronto in sede locale corrispondenti con : l’informazione, la concertazione e
la contrattazione, si realizzano nei casi e con le modalità previste dal CCNL.
In relazione agli ambiti e modalità di contrattazione aziendale
precedentemente individuate, le Parti convengono sull’attuazione delle seguenti
procedure:
- gli accordi aziendali hanno durata quadriennale, essi devono contenere
apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro
attuazione;
- le richieste di rinnovo dei contratti collettivi aziendali debbono essere
presentate 60 giorni prima della scadenza degli stessi, al fine di determinare
un tempo utile per l’avvio del negoziato;
- le Parti si impegnano ad attivare la trattativa entro 1515 giorni dal
ricevimento della richiesta;
- durante il periodo in cui si svolge la contrattazione collettiva aziendale le
parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa,
fatti salvi eventuali provvedimenti indifferibili derivanti da disposizioni di
legge.
Art. 11
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
L’iniziativa per la costituzione della RSU è assunta dalle Organizzazioni
Sindacali formalmente costituite ai sensi della normativa di legge nazionale per
il settore privatistico.
Il numero massimo di componenti della RSU in ciascun Consorzio o Ente è di:
1 componente nei Consorzi o Enti che occupano fino a 15 dipendenti
3 componenti nei Consorzi o Enti che occupano da 16 a 100 dipendenti
1 componente ulteriore per ogni frazione aggiuntiva parziale o intera di 70.
Le OO.SS. firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano congiuntamente e
successivamente comunicando ai Consorzi ed Enti e per conoscenza alla FICEI i
nominativi dei componenti della RSU eletti.
Nei casi di decadenza della RSU o comunque ove la RSU non sia ancora stata
eletta, l’attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali
territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, ove esistenti, in
attesa della sua costituzione.
La RSU, eventualmente assistita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto, gestisce i rapporti sindacali con i Consorzi o Enti ed
assolve funzioni di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL
attribuisce alla contrattazione di secondo livello unitamente alle strutture
sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
Art. 12
Permessi sindacali
Permessi per la RSU
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti della RSU possono
disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1.30 ore per
dipendente in forza presso i Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale al 31
dicembre dell’anno precedente a quello di fruizione.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad
affiancare la RSU nell’esercizio dei compiti da essa svolti.
I permessi della RSU assorbono quegli spettanti a norma dell’articolo 23 della
legge 300/70.
La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dalla
RSU ai Consorzi o Enti, con un preavviso di 48 ore, indicando il nominativo del
beneficiario.
Permessi per i dirigenti sindacali
I lavoratori componenti gli organismi direttivi delle Confederazioni sindacali
nazionali, regionali e territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL,
hanno diritto a permessi retribuiti, per la partecipazione alle riunioni degli
organismi suddetti e per ogni altra attività sindacale extra aziendale inerente
al loro mandato sindacale, inclusa la partecipazione a congressi, convegni,
corsi di formazione sindacale, per un monte ore annuo pari a 32 (tre due) ore
per dipendente in forza presso Consorzio o Ente al 30 dicembre dell’anno
precedente a quello di fruizione.
Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza di ciascun anno, si
considerano i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Questo monte ore annuo viene attribuito in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 30 della legge 300/70 e viene ripartito in due distinti aggregati
di ore di competenza rispettivamente del livello aziendale per 1/3 e nazionale
per 2/3:
B. 1) Monte ore aziendale
I lavoratori che possono fruire di questo monte ore aziendale sono i componenti
gli organismi direttivi delle Federazioni di categoria stipulanti il presente
CCNL e delle Confederazioni Sindacali alle quali sono aderenti, individuati
secondo i rispettivi statuti e comunicati nominativamente.
In via eccezionale, di tale monte ore sono inoltre ammessi a beneficiare anche i
singoli lavoratori chiamati espressamente ad affiancare e/o a partecipare ad
attività e iniziative degli organismi sopra citati nell'esercizio dei compiti ad
essi affidati.
Il permesso deve essere espressamente richiesto dalle organizzazione dei
lavoratori interessate, con un preavviso di quarantotto ventiquattro ore
mediante lettera indirizzata al Consorzio o Ente.
B. 2) Monte ore nazionale
Questo monte ore viene utilizzato, su indicazione delle Segretarie Nazionali
delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, secondo la seguente ripartizione:
permessi sindacali retribuiti da fruirsi in via continuativa dai lavoratori che
ricoprono cariche di responsabilità all'interno degli organismi sindacali
direttivi di cui al precedente punto B, che richiedono lo svolgimento
dell'attività sindacale a tempo pieno, secondo le modalità definite sub B. 2a);
concordate tra le parti.
Art. 13
Assemblee sindacali del personale
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei Consorzi o Enti, fuori
dell’orario di lavoro ovvero durante l’orario di lavoro: nei limiti orari
definiti dalla applicazione della legge n. 300/1970 di 16 ore annue normalmente
retribuite.
Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di
essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. stipulanti il
presente contratto o dalle R.S.U., con ordine del giorno comunicato ai Consorzi
o Enti.
Qualora alle assemblee partecipino dirigenti esterni delle OO.SS. stipulanti, i
loro nominativi devono essere comunicati per iscritto ai Consorzi o Enti almeno
24 48 ore prima della riunione stessa.
Art. 14
Prerogative sindacali e diritti dei lavoratori
A. Trattenute dei contributi
Allo scopo di consentire ai lavoratori il versamento volontario dei propri
contributi alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL alle quali, i Consorzi o Enti
effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni mensili nella misura
indicata dai sindacati nazionali in modo congiunto di anno in anno.
La trattenuta verrà effettuata o sospesa a richiesta del lavoratore interessato
con decorrenza dal mese successivo alla data in cui consegna o revoca la delega
in materia ai Consorzi o Enti.
Effettuata la trattenuta l’azienda rimetterà ad ogni sindacato mensilmente la
somma di competenza.
Il Consorzio o Ente trasmetterà ad ogni singolo sindacato comunicazione mensile,
relativamente al numero, nominativi, iscrizioni, revoche e cessazioni dal
servizio dei lavoratori con delega relativa alle trattenute dei contributi
sindacali.
B. Comunicati e stampa sindacale
Il Consorzio o Ente mette a disposizione, in luoghi accessibili a tutti, albi
per l'affissione dei comunicati e delle pubblicazioni, relative a materia di
interesse sindacale e del lavoro, di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei
lavoratori.
C. Locali per le RSU
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 27 della legge 300/70, il Consorzio o
Ente mette a disposizione della RSU un locale idoneo per le proprie riunioni.
D. Patronati
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Legge 300/70 secondo cui gli
istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro
attività all'interno dei Consorzi o Enti, per quanto riguarda gli istituti di
patronato di emanazione delle OO.SS. firmatarie dl presente contratto, si
conviene quanto segue:
Gli istituti di patronato possono svolgere i compiti previsti dal D.Lgs. C.P.S.
29.7.1947, n. 804, e successive integrazioni e/o modificazioni, mediante
rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a
conoscenza dei Consorzi o Enti, muniti di documento di riconoscimento attestante
tale qualifica, rilasciato dalle direzioni provinciali dei patronati
interessati, le quali dovranno segnalare le variazioni.
I rappresentanti dei patronati concorderanno con i singoli Consorzi o Enti le
modalità di svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio
della normale attività e pertanto fuori dall'orario di lavoro.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 15
Costituzione del rapporto di lavoro
L’assunzione del personale viene effettuata dagli Enti e dai Consorzi di
Industrializzazione in conformità alle norme di legge e nel rispetto della
disciplina del presente contratto.
Art. 16
Assunzione del personale
L’assunzione di personale viene effettuata in forma scritta, la
comunicazione al lavoratore/ice dovrà specificare:
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la qualifica ed il livello al quale viene assegnato;
- la specifica mansione richiesta;
- il trattamento economico;
- la durata del periodo di prova;
- tutte le altre eventuali condizioni concordate;
Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei documenti richiesti dall’ente
o dal Consorzio nel rispetto delle normative vigenti.
L’Ente o il Consorzio si avvalgono della facoltà di sottoporre l’aspirante
all’assunzione a visita medica, da effettuarsi di norma a cura del medico
competente di cui all’art. 17 del D.L.vo n. 626/1994, per l’accertamento della sua
sana costituzione fisica e dell’idoneità specifica al lavoro a cui deve essere
adibito.
Qualora l'Ente o il Consorzio decida di provvedere all'assunzione del
personale mediante selezione, in quanto procedimenti di natura convenzionale
privata, potranno essere svolte direttamente dall'Ente o dal Consorzio stesso
(nel qual caso sarà nominata una apposita commissione di cui al successivo
comma), oppure utilizzando enti o strutture esterne.
I requisiti e le modalità di assunzione sono di volta in volta stabiliti
dall’Ente o dal Consorzio previa informazione alle Rappresentanze Sindacali, nel
rispetto delle vigenti norme di legge ed in relazione alle specificità del posto
da ricoprire.
Periodo di prova
L’assunzione in servizio del lavoratore/ice avviene con un periodo di prova non
superiore a:
- tre mesi per la categoria A;
- tre mesi per la categoria B;
- sei mesi per la categoria C;
- sei mesi per la categoria Q.
Trascorso il periodo di prova l'Ente comunica in forma scritta l’assunzione in
servizio del dipendente. Senza che venga data comunicazione di risoluzione del
rapporto di lavoro, il lavoratore/ice si intende confermato automaticamente in
servizio.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, al
lavoratore/ice spetta la retribuzione relativa alle giornate di servizio
prestato, nonché ai ratei di ferie, della tredicesima e quattordicesima
mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.
Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti per il computo dell’anzianità e
del trattamento previdenziale.
Art. 18
Assunzione a tempo parziale
L’assunzione a tempo parziale di personale dall’esterno, può avvenire ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni di legge in materia e nel rispetto delle
modalità previste dal presente CCNL.
Si conviene che le percentuali dei contratti a tempo parziale che potranno
essere stipulati non potranno superare il 25% del numero dei dipendenti a tempo
pieno in organico.
Per l'assunzione del personale a tempo parziale si applicano le stesse norme e
le stesse procedure previste per il personale a tempo pieno.
Per prestazione a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, comunque non inferiore al 30% dell’orario previsto per i
dipendenti a tempo pieno.
In presenza di particolari esigenze e/o condizioni, il rapporto a tempo parziale
può essere innalzato nelle quantità orarie o ricondotto a tempo pieno, previa
informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9.
Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle seguenti tipologie:
tempo parziale orizzontale, con articolazione della prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi;
tempo parziale verticale, con articolazioni delle prestazioni su alcuni giorni
della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno, in misura tale da
rispettare, come media, la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo
nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
Per eccezionali e temporanee esigenze degli Enti il personale a tempo parziale è
tenuto ad effettuare lavoro supplementare nel limite del 10% del proprio orario
complessivo nell’arco dell’anno.
Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle seguenti tipologie:
- tempo parziale orizzontale, con articolazione della prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi;
- tempo parziale verticale, con articolazione delle prestazioni su alcuni giorni
della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura da
rispettare, come media, la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo
parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
Il personale con rapporto di lavoro parziale è escluso dalla prestazione di
lavoro straordinario.
Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale,
ivi compresi automatismi di anzianità ed ogni altra indennità a qualsiasi titolo
erogata, viene determinato riproporzionando la retribuzione complessiva alla
minore durata della prestazione lavorativa effettiva.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni
di ferie pari a quelle dei lavoratori/ici a tempo pieno, fatto salvo il
trattamento economico ridotto in percentuale.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni
di ferie pari a quelle dei lavoratori/ici a tempo pieno, fatto salvo il
trattamento economico ridotto in percentuale.
I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro prestate nell’anno.
Nei casi di trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
o viceversa va prevista a parità di condizioni la priorità di scelta dei
lavoratori/rici già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni.
Art. 19
Assunzioni a termine
Gli Enti ed i Consorzi di Industrializzazione possono porre un termine alla
durata del contratto di lavoro, nel rispetto della specifica disciplina di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 230 e dell’art. 8-bis della legge 25 marzo 1983,
n. 79, e delle norme del presente articolo.
Ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, l’apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nei casi previsti
dalle disposizioni indicate nel comma precedente, è consentita nei seguenti
altri casi:
copertura delle necessità straordinarie derivanti dall’assunzione di nuovi
servizi, limitatamente al periodo necessario per il perfezionamento del piano
occupazionale e dell’espletamento delle procedure di assunzione;
sostituzione di personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a
misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della
libertà personale oppure sospeso in via cautelare per motivi disciplinari;
sostituzione temporanea di personale assente con diritto alla
conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:
a) malattia ed infortunio a lunga durata;
b) maternità;
c) supplenza di lavoratori/rici in aspettativa chiamati a ricoprire funzioni
pubbliche o cariche sindacali ( art. 31 legge 20 maggio 1970, n. 300 );
d) servizio militare di leva o richiamo alle armi;
e) personale in aspettativa.
Ai lavoratori/ici assunti con contratto a tempo determinato spetta il
trattamento applicato ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Il numero massimo dei lavoratori/ici che possono essere assunti nel caso di cui
al punto 2.1) è pari al:
10 % del numero dei lavoratori/ici impiegati a tempo indeterminato negli Enti o
Consorzi, con arrotondamento alla cifra superiore fino a 30 dipendenti;
6% del numero dei lavoratori/ici impiegati a tempo indeterminato negli Enti o
Consorzi oltre i 30 dipendenti.
L'eventuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato ad
indeterminato avverrà nel rispetto del modello di relazioni sindacali.
Si precisa che l'istituto del contratto a termine non deve sopperire, in via
stabile, a carenze dell'organico necessario per svolgere i compiti di istituto.
Art. 20
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla L. n.
196/97 può essere stipulato, oltre che nei casi previsti dall’art. 1, comma 2,
lettere b) e c) della stessa legge, anche nelle seguenti ipotesi:
a) per consentire la temporaneo utilizzazione di professionalità non previste
nell’ordinamento degli enti e consorzi, anche al fine di sperimentarne la
necessità;
b) per la temporanea copertura di posti vacanti per un periodo massimo di 6
mesi, per un periodo massimo di 3 mesi, a condizione che siano state avviate le
procedure per la loro copertura;
c) per punte di attività o esigenze straordinarie, derivanti anche da
innovazioni legislative che comportino l’attribuzione di nuove funzioni, alle
quali non possa farsi fronte con il personale in servizio;
d) per la realizzazione di iniziative definite o predeterminate nel tempo e che
non possono essere attuate ricorrendo unicamente al personale in servizio,
e) per particolari fabbisogni connessi alle attività amministrative e tecniche
inerenti alla sostituzione ed alla modifica del sistema informativo,
all’inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di
diversi sistemi di contabilità e/o di controllo di gestione;
f) per l’elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere;
g) per specifiche assistenze nel campo della prevenzione, della sicurezza e
dell’ambiente di lavoro.
h) per particolari fabbisogni connessi all'attività progettuale dell'Ente.
Considerate le ridotte dimensioni numeriche dei Consorzi ed Enti di Sviluppo
Industriale, I prestatori di lavoro temporaneo impiegati nelle ipotesi
individuate nel comma 1 non potranno superare per ciascun trimestre la media
1del 15%, la percentuale sarà del 20% nei casi previsti dal punto 1) comma c)
del presente articolato dei dipendenti in servizio presso l’amministrazione con
contratto a tempo indeterminato.
I profili di esiguo contenuto professionale per i quali, ai sensi dell’art.
1, comma 4, lettera a) della Legge 196/97, è vietato il ricorso al lavoro
temporaneo, sono identificati in quelli ascritti alla categoria A del sistema di
classificazione di cui al presente CCNL.
Si invia alle disposizioni della Legge 196/97 per gli aspetti non previsti
dal presente articolo, in particolare per ciò che riguarda la forma e gli
elementi del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, l’individuazione dei
soggetti abilitati all’attività di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo, le modalità della prestazione, il trattamento economico, la
formazione professionale, gli obblighi dell’ente utilizzatore, i diritti
sindacali, le norme previdenziali e le norme sanzionatorie.
In particolare per ciò che riguarda la forma e gli elementi del contratto di
fornitura di lavoro temporaneo, l’individuazione dei soggetti abilitati
all’attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, le modalità di
prestazione, il trattamento economico, la formazione professionale, gli obblighi
dell’ente utilizzatore, i diritti sindacali, le norme previdenziali e le norme sanzionatorie.
Art. 21
Disciplina sperimentale del telelavoro
Gli Enti ed i Consorzi possono definire programmi per la sperimentazione del telelavoro al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare
economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane. Detti
programmi prevedono l'utilizzo del personale dipendente, ovvero di personale
esterno all'Ente.
Le sperimentazioni, che hanno carattere temporaneo, e una durata non
superiore a ..... mesi, possono interessare solo le unità organizzative
appositamente individuate dagli enti e i cui dirigenti abbiano ritenuto di poter
aderire ai programmi, con preferenza, a parità di condizioni, per quelle situate
nelle aree centrali delle città.
I dirigenti delle unità organizzative coinvolte autorizzano la partecipazione
di alcuni dei dipendenti loro assegnati alle sperimentazioni previa
individuazione di soluzioni organizzative che permettano la delocalizzazione e
la desincronizzazione delle attività di competenza senza deterimento per i
relativi rendimenti produttivi e previa identificazione di idonei indicatori che
consentano una valutazione obiettiva di detti rendimenti.
La partecipazione dei dipendenti alle sperimentazioni è volontaria,
temporanea, libera da forme di incentivazione e priva di conseguenze in ordine
all’evoluzione dei loro rapporti professionali con l’ente. I dipendenti possono
essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria. Possono afferire alla sperimentazione tutte le attività di cui sia possibile la
remotizzazione mediante soluzioni telematiche ed in particolare quelle impostate
per progetti e obiettivi e quelle proceduralizzate.
Durante le sperimentazioni, i dipendenti coinvolti rendono le loro
prestazioni professionali presso i centri di telelavoro appositamente
predisposti dagli enti e consorzi o presso le loro abitazioni, previa
definizione delle modalità di trasferimento delle informazioni, dei rendimenti
produttivi attesi e delle soluzioni organizzative adottate.
Gli Enti e i Consorzi definiscono, di intesa con i dipendenti interessati, le
modalità di integrazione delle prestazioni di telelavoro nel ciclo lavorativo
dell'azienda, nonché il giorno o i giorni della settimana di rientro nella sede
di lavoro originaria.
L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale,
viene distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in
relazione all’attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di
lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in
due periodi di due ore continuative ciascuno fissati dall’ente. Per effetto
della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili
prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed
altri istituti che comportano riduzioni di orario). Le apparecchiature
necessarie per la realizzazione delle sperimentazioni sono fornite dalle
amministrazioni e concesse in comodato d’uso ai lavoratori che rendono la
prestazione lavorativa dalla propria abitazione. Sono inoltre a carico delle
amministrazioni: l’attivazione delle apparecchiature, le necessarie spese
energetiche e gli ulteriori adempimenti necessari per il rispetto delle norme in
materia di sicurezza sul lavoro. Le interruzioni del circuito telematico o
eventuali fermi macchina dovuti a guasti o a cause accidentali e comunque non
imputabili ai lavoratori saranno considerate a carico dell’ente.
Le condizioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di analisi, valutazione
ed eventuale correzione da parte dei dirigenti delle unità organizzative durante
tutto il periodo di sperimentazione, e possono essere modificate o revocate in
ogni momento.
Ai fini del monitoraggio della sperimentazione, gli enti possono costituire
appositi gruppi di lavoro incaricati di provvedere al coordinamento interno del
programma d’intesa con i Dirigenti delle Unità Organizzative interessate. Al
termine della sperimentazione, detto gruppo di lavoro avrà cura di redigere una
relazione contenente elementi utili a valutare eventuali ipotesi di continuità e
di ampliamento per le soluzioni di lavoro a distanza nelle strutture dell’ente.
Le parti convengono sin d’ora che ove il regolamento previsto dall’art. 4,
comma 3, della L. 191/98 contenesse disposizioni incompatibili con la disciplina
del presente articolo si incontreranno entro 30 giorni dalla sua emanazione per
concordare le opportune modifiche.
Gli accordi di cui al comma 1 sono stipulati dalla delegazione trattante di
cui all’art.....
I contratti del comma 1, in relazione all’ampiezza dell’esubero, possono
prevedere riduzioni di orario di lavoro, con corrispondente riduzione del
trattamento economico, riguardanti il personale in esubero ed estensibili anche
a tutto il personale in servizio, fino ad un massimo del ......% rispetto
all’orario contrattuale. I contratti di solidarietà sono vincolanti per tutto il
personale al quale si riferiscono.
La riduzione dell’orario di lavoro può essere realizzata su base settimanale e/o
plurisettimanale. Al fine di garantire la funzionalità e l’operatività dei
servizi, nonché le esigenze di rapporti con il pubblico, è possibile il ricorso
a tutte le forme di flessibilità di orario previste dalla normativa contrattuale
vigente.
La durata dei contratti di solidarietà viene dagli stessi stabilita tenuto
conto dell’ampiezza dell’esubero e dei contenuti della comunicazione di cui
all’art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 29/93, come sostituito dall’art. 20 del
D.Lgs. n. 80/98. Durante tale periodo, tutti gli istituti economici e normativi
sono riproporzionati in relazione ai nuovi orari di lavoro definiti nei
contratti stessi.
I contratti di solidarietà stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono
contenere le seguenti indicazioni minime:
a) numero e qualifiche dei lavoratori interessati;
b) percentuale di riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello
contrattuale;
c) modalità di articolazione della riduzione dell’orario di lavoro;
d) durata e decorrenza degli effetti;
e) eventuali discipline particolari per gli istituti contrattuali a maturazione
progressiva.
Copia del contratto di solidarietà deve essere in luogo accessibile a tutti.
In ogni caso, gli enti comunicano i contenuti del contratto di solidarietà, ai
sensi della Legge n. 152/97, a tutti i dipendenti interessati.
Le parti possono stabilire di incontrarsi periodicamente al fine di valutare
l’andamento delle condizioni che hanno dato luogo alla situazione di eccedenza e
adottare, anche prima della scadenza dei contratti di solidarietà, gli eventuali
correttivi che si rendessero necessari per la salvaguardia dei livelli
occupazionali.
TITOLO IV
CLASSIFICAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE
Art. 22
Classificazione del personale
La gestione del personale è improntata a principi di flessibilità, efficienza e
qualità dei servizi ed è funzionale alla crescita e allo sviluppo professionale
del personale.
Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie (come da
prospetto di seguito riportato) denominate A, B, C e Q.
|
CATEGORIA |
POSIZIONE ECONOMICA |
| |
| A |
A1 |
A2 |
|
| B |
B1 |
B2 |
B3 |
| C |
C1 |
C2 |
|
| Q |
Q1 |
Q2 |
|
Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate
nell’articolo 24 e descrivono l’insieme dei requisiti professionali necessari
per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie
della categoria. Nell’articolo 24 sono riportati, a titolo puramente
esemplificativo e non esaustivo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.
Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i
profili professionali non individuati nell’articolo 24, ovvero aventi contenuti
professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti
categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica
i contenuti delle mansioni e dei profili indicati a titolo esemplificativo
nell’articolo 24.
Art. 23
Criteri di classificazione
L’inquadramento di ciascun lavoratore avviene identificando prima la categoria
di coerenza e successivamente la posizione economica relativa alla complessità
del ruolo da esercitare.
L’attribuzione del personale ad una determinata categoria si definisce
attraverso l’analisi della mansione svolta, mediante l’identificazione della
presenza e del grado di importanza dei seguenti fattori:
- conoscenze teoriche e pratiche;
- ampiezza e complessità del ruolo;
- livello di standardizzazione o autonomia;
- responsabilità e finalità;
- gestione delle informazioni;
- rilevanza per i risultati economici dell’ente.
L’attribuzione della posizione economica avviene in funzione della complessità
del ruolo richiesto, della dimensione e degli ambiti operativi delle attività,
della polifunzionalità da esercitare e del grado di maturazione professionale
conseguito.
Art. 24
Declaratorie di categoria e posizione economica
Categoria “A”
Appartengono a questa categoria i lavoratori che:
svolgono attività d’ordine ed esecutive a carattere tecnico o amministrativo,
richiedente conoscenze teoriche di tipo elementare e acquisibili attraverso
esperienza diretta sulla mansione;
svolgono compiti con elevato grado di standardizzazione o eseguibili secondo
prassi ricorrenti sulla base di istruzioni o procedure definite;
hanno responsabilità sulla correttezza delle operazioni svolte e delle procedure
applicate;
scambiano informazioni routinarie di tipo operativo.
Esemplificazione dei profili:
Lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci,
ivi compresa la consegna ed il ritiro della documentazione amministrativa.
Provvede, inoltre, all’ordinaria manutenzione dell’automezzo segnalando
eventuali interventi di natura complessa.
Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere
tecnico manuale, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione
ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Lavoratore che provvede all’esecuzione di operazioni tecnico manuali, quali
l’installazione, conduzione e riparazione di impianti che non richiedono
specifica abilitazione.
Lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e
provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di
video scrittura, nonché alla spedizione di fax, alla gestione della posta in
arrivo ed in partenza e posta elettronica, alla gestione degli archivi.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili:
operaio generico, custode, autista, commesso operaio qualificato, addetto
all’archivio, operatori CED,
Posizione economica A1
Vi appartiene il personale che svolge attività esecutive semplici, compiti
ausiliari e/o attività di attesa e custodia.
Posizione economica A2
Vi appartiene il personale qualificato che, attraverso esperienza e
addestramento professionale, ha raggiunto rilevanti conoscenze e competenze
relative alla mansione esercitata.
Categoria “B”
Appartengono a questa categoria i lavoratori che:
sono in possesso di conoscenze e capacità acquisibile con formazione
professionale, consolidata esperienza e cognizione specifica, o con istruzione
superiore;
svolgono attività di concetto a contenuto professionale ampio e complesso con
responsabilità di risultati relativi a specifici processi amministrativi e
tecnici;
operano con autonomia e discrezionalità definita rispetto all’adattamento delle
procedure e dei processi relativi alla propria attività;
esercitano relazioni organizzative interne ed esterne complesse, anche di natura
negoziale, che possono prevedere un rapporto diretto con gli utenti.
Esemplificazione dei profili:
Lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei
rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all’unità di
appartenenza;
Lavoratore che svolge attività di concetto nel campo amministrativo, tecnico e
contabile, che opera con autonomia e responsabilità sui risultati
quali-quantitativi assegnati, attraverso conoscenze derivanti da istruzione di
grado superiore e attraverso l’uso di tecnologie e tecniche di elevato livello.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili:
Posizione economica B1
Vi appartiene il personale specializzato con compiti di coordinamento operativo
di altro personale, a cui è anche richiesta responsabilità di risultati parziali
rispetto a più ampi processi produttivi-amministrativi.
Posizione economica B2
Vi appartiene il personale che svolge attività di elevato contenuto
professionale di coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori e/o attività
ad alto contenuto specialistico, che richiedono l’ausilio di tecnologie
avanzate.
Posizione economica B3
Vi appartiene il personale che, in possesso delle capacità del livello
inferiore, le esercita in enti con esigenze di elevata complessità gestionale.
Categoria “C”
Appartengono a questa categoria i lavoratori che:
hanno elevate conoscenze tecnico professionale acquisita di norma tramite
istruzione universitaria, approfondita conoscenza e maturata esperienza;
svolgono attività di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di
risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi,
nonché sulle risorse umane, ove affidate;
gestiscono le informazioni complesse, in funzione degli obiettivi da
raggiungere;
dispongono di autonomia di iniziativa relativamente alla programmazione e alla
soluzione dei problemi gestionali e organizzativi connessi allo svolgimento e al
perseguimento dei fini, affidati dall’Ente.
Esemplificazione dei profili:
Lavoratore che espleta attività di progettazione/ricerca, studio ed elaborazione
di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della
predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e
finanziari.
Lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in
attività di ricerca, acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e norme
tecniche al fine della predisposizione e realizzazione di progetti inerenti la
realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione,
ecc. strade, ferrovie, porti, fognature, opere e infrastrutture civili e di
urbanizzazione.
Lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema
informativo e delle banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza
specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.
Lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di
atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un
alto grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con
riferimento al settore di competenza.
Lavoratore che espleta attività di progettazione di edifici, opere civili,
urbanistica, impianti ferrovieri, portuali, stradali, ne cura il cantiere e la
sicurezza. Segue i lavori in tutte le fasi e ne è responsabile.
Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle
figure professionali di: ingegnere, architetto, specialista in attività
amministrative e contabili, amministratore di sistemi informatici, avvocato.
Posizione economica C1
Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative
importanti e/o che svolge funzioni professionali specialistiche.
Posizione economica C2
Vi appartiene personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative ,
di elevata variabilità, di notevole complessità ed importanza in relazione agli
obiettivi dei Consorzi ed Enti, o che svolge funzioni professionali di elevata
responsabilità.
Categoria “Q”
Area quadri
L’area quadri ricomprende il personale, in possesso di requisiti previsti per la
categoria C, quando preposto in funzioni di direzione di unità organizzative a
carattere complesso con elevato grado di autonomia decisionale o esercita nella
specialità professionale competenze di alta professionalità.
I quadri sono titolari di posizioni organizzative di importanza strategica ai
fini dell’attuazione degli obiettivi dei Consorzi e degli Enti e sono
responsabili dei risultati professionali e/o di gestione, ottimizzazione e
integrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative.
Posizione economica Q1
Vi appartiene il personale che svolge funzioni di coordinamento, controllo e
integrazione di più settori diversificati con ampio grado di discrezionalità e
decisionalità con dipendenza funzionale diretta dalla Dirigenza, le funzioni
sono strettamente e direttamente connesse agli obiettivi e sono della massima
importanza per i risultati dei Consorzi ed Enti.
Posizione economica Q2
Vi appartiene il personale che, in possesso delle caratteristiche professionali
del parametro Q1, abbia maturato una consolidata e specifica esperienza e la
esercita in ambienti e contesti che richiedano funzioni professionali e
scientifiche di grande complessità di strutture tecnico-organizzative, elevata
variabilità e particolare importanza e strategicità in relazione ai fini dei
Consorzi ed Enti.
Art. 25
Norme per area quadri
In relazione alle funzioni direttive espletate ed al livello di responsabilità
proprio del personale inquadrato nell’area quadri, questi rispondono
funzionalmente alla direzione. Si convengono pertanto norme specifiche
applicabili ai lavoratori ricompresi in quest’area.
A) Orario di lavoro
Dal momento che le attività di direzione esercitate non consentono una
prefissione dei parametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni
lavorative, visto il R.D.L. 15-3-23 m-692. i quadri non sono soggetti
all’applicazione di rigide normative sull’orario di lavoro ed alla conseguente
disciplina sulla limitazione del lavoro straordinario.
Le maggiori prestazioni effettivamente svolte, anche in giornate festive e/o in
orari particolari, sono compensate dalla particolare indennità di funzione,
finalizzata in modo esplicito anche a tale titolo.
B) Responsabilità civile
Ai sensi dell’art. 5 legge n. 190/85 l’Azienda provvede a garantire, attraverso
apposita polizza assicurativa, il personale interessato dal rischio di
responsabilità civile verso terzi conseguente allo svolgimento delle mansioni
contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave del lavoratore.
C) Indennità di funzione
In relazione alle funzioni esercitate, ai lavoratori quadri viene attribuita una
specifica indennità di funzione quadri prevista nel trattamento retributivo,
corrisposta per tutte le mensilità e utile ai fini del TFR.
Detta indennità assorbe ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa
all’esercizio del ruolo di quadri.
Art. 26
Sviluppo e mobilità orizzontale del personale
Le Parti convengono sulla necessità di valorizzare le capacità professionali del
personale, promuovendone lo sviluppo, in linea con le esigenze organizzative di
efficienza e produttività dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione, di
qualità del servizio nonché dell’evoluzione delle tecnologie.
A tal fine alla mobilità del personale, che consente di realizzare un oggettivo
arricchimento delle esperienze, l’intercambiabilità delle mansioni, la
polivalenza dei propri compiti, l’acquisizione di competenze nell’ambito di
diverse posizioni organizzative, la messa a frutto delle proprie potenzialità,
si riconosce valore specifico in relazione anche allo sviluppo delle carriere,
in quanto arricchisce ciascuna professionalità con caratteristiche diverse e
superiori.
In relazione alla mobilità orizzontale, le mansioni ricomprese in una medesima
categoria sono intercambiabili e quindi esigibili e, pertanto, il personale può
essere adibito allo svolgimento di tutte o parte delle mansioni rientranti nella
categoria di appartenenza.
E’ in funzione del progressivo arricchimento delle mansioni assegnate, della
polivalenza acquisita, della superiore complessità dei compiti esercitati, della
maggiore affidabilità dimostrata, della valutazione del merito, delle capacità
e, quindi, del più elevato livello di maturazione professionale conseguito, che
i Consorzi e gli Enti attribuiscono selettivamente, in termini individuali,
l’inquadramento alla posizione economica superiore nell’ambito della stessa
categoria.
Art. 27
Sviluppo professionale
Le Parti convengono che lo sviluppo professionale e il conseguente miglioramento
delle carriere, in linea da un lato con le esigenze organizzative,
tecnologiche e funzionali dei Consorzi ed Enti, e dall’altro, con le capacità e
le potenzialità dei lavoratori interessati, costituisce un incremento di valore
per gli stessi e del livello di motivazione operativa del personale.
I passaggi alla categoria superiore vengono effettuati, pertanto, dai Consorzi
ed Enti in relazione alle loro esigenze, con riferimento ai requisiti della
posizione di lavoro superiore, previa valutazione, delle attitudini e delle
potenzialità dei lavoratori interessati, sulla base del progressivo e oggettivo
arricchimento delle capacità professionali e delle conoscenze da questi
acquisite tramite esperienza di lavoro, partecipazione ad attività formative,
intercambiabilità delle mansioni, mobilità nell’ambito di diverse posizioni
organizzative, impegno e qualità delle prestazioni e risultati conseguiti.
I lavoratori possono comunicare ai Consorzi ed Enti la propria disponibilità a
mutare attività o posizione lavorativa per acquisire un maggior arricchimento
professionale.
I Consorzi e gli Enti prendono in considerazione tali segnalazioni, ricorrendone
i presupposti, nell’ambito delle proprie valutazioni in materia di sviluppo
professionale.
Art. 28
Norma di primo inquadramento del personale in servizio
nel nuovo sistema di classificazione
Il personale in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL è
inserito, con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione
con l’attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondente al
profilo professionale, alle mansioni effettivamente svolte ed alla retribuzione
individuale secondo le prescrizioni della successiva tabella A.
I lavoratori degli ex livelli 3 e 4 di cui all’art. 32 del precedente
Contratto di Lavoro, in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 24
Posizione Economica Q1, vengono inquadrati al livello Q1 della categoria Quadri,
ovvero al livello economico C2 della categoria C nel caso di mancanza dei
requisiti professionali sopracitati, trasformando in assegno ad personam non
riassorbibile l’importo di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomilalire) annui se
precedentemente in godimento.
Considerato che il presente CCNL definisce compiutamente la disciplina dei
quadri dei Consorzi completando la collocazione giuridica degli stessi anche per
quanto riguarda la disciplina dell’orario di lavoro i lavoratori dipendenti
provenienti dagli ex 3° e 4° livello, qualora intendano mantenere la normativa
del restante personale dipendente conglobando a titolo di retribuzione
individuale l’indennità di cui all’art. 32 del precedente CCNL esprimono entro
90 giorni diritto di opzione per la loro collocazione definitiva in categoria C,
posizione economica C2.
La presente norma ha carattere di eccezionalità e può essere utilizzata solo in
sede di primo inquadramento e nei termini sopra citati.
TABELLA A
CORRISPONDENZA PER IL PRIMO INSERIMENTO
NELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE
| Precedente qualifica e livello |
Categoria |
Posizione economica |
| |
| Operai e ausiliari |
|
| ex livello 1 e 2 |
A |
A1 |
| ex livello 3 e 4 |
A |
A2 |
| ex livello 5 |
B |
B1 |
| Impiegati e tecnici |
|
| ex livello 1 e 2 |
A |
A2 |
| ex livello 3 e 4 |
B |
B1 |
| ex livello 5 e 6 |
B |
B2 |
| Direttivi e Quadri |
|
| ex livello 1 e 2 |
C |
C1 |
| ex livello 3 e 4 |
Q |
Q1* |
* Salvo diverso inquadramento ai sensi del punto due del presente articolo.
Art. 29
Attribuzione temporanea di mansioni superiori
Il personale può essere temporaneamente adibito a svolgere mansioni rientranti
in categoria diversa da quelle di appartenenza, qualora ricorrono le seguenti
ipotesi:
a) necessità di sostituire un dipendente assente con diritto alla conservazione
del posto;
b) esigenze organizzative e tecniche.
Nelle ipotesi summenzionate, l’assegnazione allo svolgimento di mansioni
rientranti in categoria diversa non determina il passaggio del dipendente
nell’inquadramento superiore.
Al personale che in base a preciso mandato, assegnato in forma esplicita, a
seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, viene richiesto di
svolgere mansioni previste per una categoria superiore rispetto a quella di
appartenenza, con esplicitazione del periodo di incarico, della causa che lo ha
reso necessario e del livello superiore, viene riconosciuto, a norma dell’art.
13 legge 300/70, per il periodo corrispondente, il diritto alla retribuzione
propria di quella categoria.
Qualora l’assegnazione alla categoria superiore si protrae per più di 3 mesi
continuativi, l'assegnazione diviene definitiva.
Nel caso in cui gli incarichi a mansioni di categoria superiore non siano a
carattere continuativo i periodi per il computo relativo al diritto
all’assegnazione all’inquadramento superiore diventa di 200 giorni di effettivo
lavoro computati nell'arco dell’anno solare.
Art. 30
Formazione
In considerazione della continua evoluzione tecnologica e della necessaria
crescita delle relative conoscenze, i Consorzi o Enti promuovono le necessarie
attività di formazione per i lavoratori al fine di favorire l’aggiornamento, lo
sviluppo e la trasformazione delle singole professionalità.
Le iniziative di formazione sono programmate in relazione alle specifiche
esigenze dei Consorzi o Enti volte a favorire maggior capacità professionale da
parte dei lavoratori.
Le attività di formazione sono volte ad assicurare con continuità:
l’inserimento dei neo assunti,
l’acquisizione di conoscenze diffuse relative all’intera famiglia professionale
e non solo limitate alle specifiche attività,
il mantenimento e sviluppo delle conoscenze e competenze,
le conoscenze relative alla sicurezza e prevenzione dei rischi e modalità
d’intervento,
la riconversione professionale in occasione di riorganizzazioni,
l’addestramento per l’acquisizione di capacità e conoscenze su nuove tecnologie;
favorire la progressione economica all’interno della categoria.
Il costo di tali corsi è interamente a carico dei Consorzi o Enti.
Art. 31
Diritto allo studio
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, parificate o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
Detti lavoratori potranno richiedere di usufruire di permessi retribuiti per un
massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno,
semprechè il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per
almeno un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso.
Il numero dei lavoratori, che potrà fruire di permessi contemporaneamente, è
equivalente a 1 sino a 15 e 2 (due) nei Consorzi o Enti fino a 50 dipendenti,
mentre non può superare il 3% del totale della forza occupata nei Consorzi o
Enti di maggiori dimensioni.
I lavoratori studenti sono tenuti a presentare la documentazione necessaria
attestante la frequenza ad uno dei corsi di cui al primo comma ovvero
l’effettuazione dell’esame.
I lavoratori studenti universitari hanno diritto a un giorni di permesso
retribuito in relazione a ciascuno esame sostenuto.
Si considerano lavoratori studenti, e pertanto legittimati ad esercitare i
diritti di cui al presente articolo, coloro che risultino validamente iscritti
ad uno dei corsi di studio menzionati, per il periodo della durata legale
prevista per il corso stesso.
I Consorzi o Enti possono attribuire a richiesta degli interessati, permessi ed
aspettative non retribuite, anche di lungo periodo, per consentire momenti di
sviluppo culturale e professionale attraverso periodi di alternanza di studio e
lavoro e consentendo così la partecipazione di lavoratori interessati a corsi di
studio, master, stages, ecc..
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO
PREMESSA
Organizzazione del lavoro
In relazione alla peculiarità dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione,
l’organizzazione del lavoro, nel settore, deve caratterizzarsi in direzione di
un costante orientamento alla soddisfazione dell'utenza.
In questo contesto le parti convengono sull’obiettivo di migliorare
l’organizzazione del lavoro attraverso l’ottimizzazione delle risorse e la
valorizzazione professionale dei lavoratori, nonché attraverso una adeguata
combinazione tra dotazione organica necessaria a coprire le esigenze di
servizio, la definizione degli orari e la loro distribuzione e l’uso appropriato
delle forme integrative di servizio.
Le parti convengono nella necessità di attivare specifici momenti di
concertazione ai sensi dell’art. 8 del presente CCNL finalizzate alla
sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e riferite
all’insieme della struttura o sezioni di essa.
Art. 32
Orario di lavoro
Premesso che la durata massima dell’orario di lavoro è fissata dalle norme di
legge. La durata dell’orario normale di lavoro contrattuale è pari a 36 ore
medie settimanali.
La media oraria di 36 ore settimanali, può essere realizzata attraverso
calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili,
annuali e può essere differenziata per settori ed unità, fermo restando che la
prestazione lavorativa deve essere svolta in un arco massimo temporale di norma
di 10 ore giornaliere.
In relazione alla specificità dei Consorzi e degli Enti di Industrializzazione e
alla vasta articolazione dei loro interventi, si individuano le seguenti
tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio:
1. ORARIO STANDARD
E' quello effettuato con 36 ore settimanali distribuite su 6 giorni a settimana
in modo continuato o su 5 giorni con intervallo.
2. ORARIO SU NASTRO LAVORATIVO
Si considera lavoro distribuito su nastro lavorativo , quello che prevede la
prestazione settimanale effettuata alternando giornate con orari continuativi,
con giornate con intervallo, in un arco temporale giornaliero non superiore alle
10 ore.
3. ORARIO IN TURNO
Si considera lavoro in turno, quello prestato in modo programmato, ciclico e
avvicendato nell'ambito dei giorni in cui si articola l'espletamento del
servizio, ivi incluso le domeniche e i giorni festivi.
Quando l’orario di lavoro si articola su almeno 18 ore e tre turni di lavoro,
l’orario di lavoro settimanale è di 35 ore.
4. ORARI PER FAVORIRE LO SVILUPPO FORMATIVO
In sede di concertazione aziendale le parti potranno prevedere ulteriori e
particolari articolazioni dell'orario di lavoro da utilizzare per garantire
particolari percorsi formativi individuati dai programmi annuali.
Art. 33
Rilevazione dell'orario
Il rispetto all'orario di lavoro è assicurato, di norma, mediante forme di
controllo obiettive e di tipo automatizzato.
Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia
necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il
tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione di
attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.
Art. 34
Ritardi
Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro, nei limiti dei 30 minuti,
comporta l'obbligo del recupero entro la settimana successiva a quella in cui si
è verificato il ritardo stesso.
In caso di mancato recupero per fatto dipendente dal lavoratore si opera la
proporzionale decurtazione della retribuzione, fatte salve eventuali sanzioni
disciplinari.
A livello locale vengono definiti i limiti entro i quali la reiterazione del
ritardo può dar luogo a sanzione disciplinare.
Art. 35
Lavoro supplementare e straordinario
Il lavoro straordinario può essere effettuato quando ricorrano particolari
esigenze dell’azienda indifferibili e di durata temporanea.
Nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme del presente contratto,
il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l’orario normale
stabilito, sia di giorno che di notte, entro il limite di 200 ore annue
individuali e in base alle disposizioni impartite dai Consorzi e dagli Enti.
I Consorzi e gli Enti comunicheranno semestralmente alle Rappresentanze
Sindacali i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in
cui i suddetti dati evidenzino – complessivamente o per cause ricorrenti – un
ricorso significativo e sistematico alle prestazioni straordinarie, le parti a
livello aziendale si incontreranno per le opportune congiunte valutazioni.
E’ considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore
settimanali. Le ore effettuate oltre le 36 e fino a 40 settimanali sono
considerate lavoro supplementare e retribuite con la maggiorazione del 10%.
Ogni ora di lavoro straordinario viene compensato con le seguenti maggiorazioni
da calcolarsi sulla retribuzione oraria complessiva:
- diurno feriale del 25%
- notturno feriale o diurno festivo del 45%
- notturno festivo del 55%
Le parti convengono - al fine di consentire al lavoratore di fruire della
retribuzione ovvero del permesso compensativo, per le prestazioni di lavoro
supplementare e straordinario l’orario di riferimento - di prevedere la
possibile istituzione di un conto ore individuale per ciascun lavoratore.
Nel conto ore confluiranno le ore di prestazioni supplementari e straordinarie e
saranno utilizzate entro 180 giorni dalla avvenuta prestazione nella misura
massima di 70 ore/anno.
Le ore accantonate potranno essere richieste in retribuzione ovvero come
permesso per necessità personali o familiari .
L’utilizzo come riposo compensativo, con riferimento all’organizzazione degli
uffici sarà ammesso alla fruizione in accordo con il Direttore Responsabile del
personale dell’Ente.
Il numero di ore accumulate e destinate a successiva fruizione potrà essere
evidenziato mensilmente sulla busta paga.
In riferimento alle ore accantonate per successivo recupero le maggiorazioni per
lavoro supplementare e straordinario vengono pagate il mese successivo alla
prestazione lavorativa.
Art. 36
Riposo settimanale e lavoro festivo
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un
giorno normalmente coincidente con la domenica comunque non rinunciabile ne
monetizzabile.
Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa
verrà considerata come una normale giornata di lavoro, fermo restando il diritto
alla corresponsione della indennità festiva pari a:
- lavoro diurno festivo 30%;
- lavoro notturno festivo della retribuzione oraria complessiva.
Art. 37
Lavoro notturno
Si considera notturno il lavoro prestato dal dipendente tra le ore 22 di sera e
le ore 6 del mattino seguente.
Il lavoro notturno è retribuito con la maggiorazione del 13% della retribuzione
oraria complessiva.
Le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili; la maggiore assorbe la
minore.
Art. 38
Lavoro in turni avvicendati
I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel
presente articolo sono i seguenti:
turni ciclici, continui e avvicendati, che si alternano nell’arco di almeno un
mese continuativo, con esclusione delle prestazioni dalle ore 22 alle ore 6,
definiti turno A;
turni ciclici, continui e avvicendati, che si alternano nell’arco di almeno un
mese continuativo, comprensivi del periodo notturno, definiti turno B.
Ai lavoratori in turno, relativamente alle prestazioni effettuate secondo lo
schema della propria turnazione, si applicano le seguenti indennità giornaliere
a prestazione effettiva:
- Per le prestazioni in turno sia di tipo A o B effettuate in orario diurno, una
indennità pari al 5% della retribuzione oraria complessiva.
Per le prestazioni in turno di tipo B effettuate in orario notturno, si somma
limitatamente alle ore di cui all’art. 37, l’indennità aggiuntiva (5% + 13%)
Dette indennità hanno le seguenti caratteristiche:
- sono onnicomprensive e compensano ogni altra indennità legata al disagio;
- sono cumulabili con le maggiorazioni previste dagli istituti contrattuali del
lavoro notturno, festivo e delle prestazioni straordinarie.
Nei casi di sostituzione di lavoratori addetti ai turni avvicendati da parte di
lavoratori non addetti a tali turni, le indennità di cui sopra vengono
corrisposte secondo la stessa modalità a prestazione effettiva.
Le parti convengono che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le
esigenze del servizio, la copertura del turno per mancata cambio avvenga di
norma con il prolungamento del turno non oltre le due ore e con corrispondente
entrata in turno anticipata del turnista subentrante.
Art. 39
Reperibilità
I Consorzi e gli Enti di Industrializzazione che hanno la necessità di garantire
la funzionalità dei servizi, nonché la sicurezza degli impianti e delle
attrezzature, non presidiati ventiquattro ore, possono prevedere turni di
reperibilità.
Le modalità attuative del servizio di reperibilità vengono definite, nell’ambito
della concertazione, a livello decentrato tra Consorzi ed Enti e Rappresentanze
Sindacali con particolare riferimento ai seguenti principi e criteri:
avvicendamento del maggior numero dei lavoratori
impegno di reperibilità limitato ad un massimo di 12 giorni al mese pro-capite
divieto di superamento, salvo casi eccezionali, dei 6 giorni continuativi di
reperibilità al fine di assicurare il giorno di riposo settimanale.
Il servizio di reperibilità viene compensato secondo le seguenti indennità fisse
giornaliere in relazione alle rispettive fasce orarie di disponibilità:
reperibilità fino a 8 ore giornaliere, indennità pari a £ 15.000/giorno
reperibilità superiore a 8 e fino a 12 ore, indennità pari a £ 20.000/giorno
Le effettive prestazioni di lavoro, effettuate su chiamata, nel corso del
servizio di reperibilità, sono comunque regolarmente retribuite secondo le norme
relative al lavoro ordinario.(Osservazioni Dott. ONGARO):
Le modalità di chiamata, i tempi di intervento, la tolleranza entro la quale
scatta una penale di assorbimento dell’indennità, qualora si eccedano i limiti
previsti, sono definiti a livello di contrattazione aziendale.
Art. 40
Utilizzo del mezzo proprio
Nell’ambito della contrattazione decentrata viene disciplinato con riferimento
alle tariffe d’uso l’utilizzo da parte del lavoratore del proprio veicolo in
orario di lavoro ai fini dell’espletamento delle mansioni assegnate.
TITOLO VI
GIORNI FESTIVI, FERIE E ASSENZE A VARIO TITOLO
Art. 41
Giorni festivi
Ai giorni festivi previsti dalla legge1 si aggiunge la festa del Santo Patrono
del Comune di ubicazione del Consorzio o Ente.
In occasione delle suddette festività, i lavoratori hanno diritto ad un giorno
di riposo e alla normale retribuzione.
In caso di festività infrasettimanale lavorata al lavoratore interessato spetta,
oltre alla normale giornata di retribuzione, la retribuzione per le ore di
lavoro effettivamente prestate, sostituibile da una giornata di recupero, fermo
restando la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all’art. 36 del presente
C.C.N.L.
Nel caso di eventuali festività coincidenti con altri giorni festivi o con il
giorno di riposo domenicale o periodico, a ciascun lavoratore interessato
spetta, in aggiunta al normale trattamento economico , un ulteriore giorno di
riposo.
In luogo delle festività soppresse, vengono riconosciuti ulteriori sei giorni di
riposi compensativi, fruibili anche cumulativamente alle ferie, di intesa con la
direzione del Consorzio o Ente.
Art. 42
Ferie
Nel corso di ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del
servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito
Il periodo di ferie annuale è pari a 30 giorni lavorativi, nel caso di settimana
lavorativa su 6 giorni, o di 26 nel caso di settimana lavorativa di 5 giorni.
Per i dipendenti con altra ripartizione dell'orario settimanale, il periodo di
ferie viene riproporzionato coerentemente.
Le domeniche e le festività infrasettimanali non sono computabili come giorni di
ferie.
Le ferie sono irrinunciabili e la loro fruizione deve aver luogo nel corso
dell’anno solare. Se per eccezionali esigenze di servizio il dipendente non può
fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il
mese di giugno dell’anno successivo.
Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si estingua nel corso dell’anno, il
lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene calcolata come mese intero.
Il periodo di ferie è assegnato dall’azienda con riferimento alle proprie
esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base
della predisposizione di un piano ferie da redigere entro il primo quadrimestre
dell'anno a seguito di a seguito di comunicazione alle RSU e assicurando a
ciascun lavoratore un periodo continuativo nella stagione estiva non inferiore a
32 settimane di ferie.
Il ricovero ospedaliero o la malattia che comporta inabilità lavorativa
debitamente certificata, per un periodo superiore a tre giorni, incorsi durante
il periodo di ferie, ne sospendono il decorso. Il lavoratore è tenuto a darne
tempestiva comunicazione.
Art. 43
Assenze
Durante l'orario di lavoro, il lavoratore non può abbandonare il proprio lavoro
se non debitamente autorizzato della direzione del Consorzio o Ente.
Il lavoratore è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, ad avvertire il Consorzio
o Ente nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, entro un'ora dall'inizio
del proprio orario di lavoro e a giustificarla al più tardi entro il mattino
successivo; il tutto salvo il caso di comprovata forza maggiore.
Il lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal lavoro è
soggetto a procedimento disciplinare.
Art. 44
Permessi
Il lavoratore può usufruire, per giustificati motivi personali o familiari, di
permessi retribuiti per assentarsi dal posto di lavoro.
Gli stessi non possono superare le 20/24 ore complessive nell'arco dell'anno.
Il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate. In caso contrario la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
Inoltre il dipendente può usufruire dei seguenti permessi:
per matrimonio viene accordato un congedo straordinario retribuito di 15 giorni
consecutivi di calendario non computabili come ferie;
per la nascita di ciascun figlio fino a 3 giorni;
per decesso di genitore, coniuge, figli, fratelli, o persone conviventi con il
lavoratore, questi ha diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni.
In caso di decesso di parenti ed affini entro il 4° grado non conviventi, il
permesso retribuito è pari ad un giorno lavorativo.
In caso di donazione sangue il lavoratore interessato ha diritto al permesso
retribuito per l'intera giornata lavorativa ai sensi della Legge 584/67 e
107/90.
Per permessi relativi al diritto allo studio valgono le norme riportate
nell’articolo 31 del presente contratto.
Art. 45
Malattia
Certificazione malattia
In caso di malattia, il lavoratore è tenuto a produrre il prima possibile, e
comunque non oltre il secondo giorno, certificato medico attestante l'inidoneità
al servizio. Per produzione del certificato s'intende il recapito dello stesso o
la spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Analogamente deve essere giustificata l'eventuale prosecuzione dello stato di
idoneità al servizio. In tale ipotesi il certificato medico deve pervenire,
secondo le modalità del comma precedente, entro il primo/secondo giorno dalla
scadenza del certificato precedente.
Il lavoratore che non ottempera all'obbligo previsto al presente articolo, è
suscettibile di applicazione del procedimento disciplinare, dovendosi ritenere
la sua assenza ingiustificata.
Accertamenti del datore di lavoro
Nel rispetto della normativa vigente, l'impresa ha facoltà di verificare
l'esistenza della malattia e controllarne il decorso tramite le strutture
pubbliche preposte.
Il dipendente assente è tenuto, fin dal primo giorno di assenza, a farsi trovare
nel domicilio comunicato per il suddetto controllo, in ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, salva
diverse disposizioni e normative generali.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Qualora ricorra infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a completa guarigione
clinica o alla stabilizzazione, accertate dall'INAIL.
In caso di infortunio sul lavoro, la certificazione deve essere prodotta entro
il primo giorno e comunque entro le 24 ore dall'evento.
L'Azienda anticiperà l'intero trattamento economico previsto dall'INAIL,
osservando per i rimborsi le procedure disposte dall'INAIL.
In caso di infortunio attribuibile alla responsabilità di terzi, l'Azienda può
surrogarsi nei diritti dell'infortunato fino alla concorrenza della somma
erogata.
Malattia e infortunio extra professionale
Il lavoratore, che ha superato il periodo di prova, ha diritto, in caso di
assenza per malattia o infortunio, alla conservazione del posto per un periodo
di:
mesi 12 con retribuzione al 100%;
mesi 6 con retribuzione al 30%;
mesi 3 con conservazione del posto.
Per la maturazione del periodo di comporto, vengono sommate tutte le assenze per
malattia verificatesi negli ultimi tre anni precedenti l’ultima manifestazione
morbosa.
Nei casi di patologie particolarmente gravi quali (emodialisi, chemioterapia,
etc.) che comportino ricoveri ospedalieri, anche in day hospital, per la
somministrazione di terapie salvavita, i giorni necessari, sino ad un limite di
180 giorni, sono eccedenti al periodo di computo previsto dal comma precedente
In relazione alla gravità della malattia il Consorzio può concedere, allo
scadere del termine per la conservazione del posto di lavoro, indipendentemente
dal periodo di comporto, un’aspettativa non retribuita della durata massima di
mesi 6, periodo elevabile a 12 mesi per i lavoratori affetti da malattie
gravissime quali ad esempio oncologiche, sclerosi, ictus, coma o per interventi
chirurgici di trapianto di organi vitali o by pass coronarico.
Una volta decorso il periodo durante il quale il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro, nonché l'eventuale periodo di aspettativa di
cui al comma precedente laddove concesso, il rapporto di lavoro si risolve di
diritto e il Consorzio o l’Ente ne dà comunicazione scritta all'interessato. Il
dipendente conserva il diritto al trattamento di fine rapporto ed alla indennità
sostitutiva del preavviso.
Il periodo di assenza per malattia viene computato come servizio a tutti gli
effetti, ad esclusione dell'eventuale ulteriore periodo di aspettativa.
La fruibilità delle cure termali è disciplinata dalla legislazione vigente (Legge 30/12/91 n. 412, DM 12/08/92 e DM 15/12/94).
Art. 46
Maternità e puerperio
I Consorzi e gli Enti sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni di legge
sulla tutela delle lavoratrici madri, durante lo stato di gravidanza e puerperio
ed, in particolare, a quanto stabilito dalla Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e
successive integrazioni e modificazioni, nonché delle norme discendenti dalle
pronunce giurisdizionali in merito.
Durante il periodo di astensione obbligatoria alla lavoratrice è corrisposto
l’intero trattamento economico.
Il trattamento economico spettante nei periodi di astensione facoltativa è il
seguente:
- fino ad un anno di vita del bambino, 100% della retribuzione per il primo
mese, 80% per il secondo mese 60% per il 2° mese, 30% nei restanti quattro mesi;
(Commento Dott. Ponzano: RIDURRE)
- per malattia del bambino debitamente certificata fino a tre anni di età: 100%
per il primo mese, 80% per il secondo mese, conservazione del posto per
ulteriori periodi (conservazione del posto per ulteriori periodi.)
- in caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di
astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un
periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre
ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio
post-parto ed il periodo anteparto, qualora non fruito, decorra dalla data di
effettivo rientro a casa del figlio.
Art. 47
Servizio militare
Il lavoratore chiamato alle armi per assolvere gli obblighi di leva, ha diritto
alla conservazione del posto di lavoro con decorrenza dell'anzianità.
Questi è tenuto a riprendere il servizio entro 30 giorni dal collocamento in
congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa del congedo. In caso
contrario è considerato dimissionario.
Analogamente avviene nell'ipotesi di richiamo alle armi.
Ai lavoratori richiamati alle armi, viene applicato il trattamento economico
previsto dalle leggi in vigore.
Art. 48
Aspettativa
Ogni lavoratore può richiedere, per giustificati motivi personali o di famiglia,
un periodo di aspettativa che non può essere superiore a 12 mesi, senza alcuna
corresponsione di trattamento economico e contributivo né decorrenza di
anzianità.
I Consorzi e gli Enti possono concederla qualora la ritengano compatibile con le
esigenze del servizio.
Il lavoratore può richiedere che l'aspettativa cessi prima del termine
stabilito.
Sono dovute, a termini di disposizioni di legge, se richieste dal lavoratore,
aspettative per chi è chiamato a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche
sindacali provinciali, regionali e nazionali, con decorrenza di anzianità a
tutti gli effetti.
Art. 49
Mobilità e stage tra lavoratori appartenenti
a diversi Consorzi ed Enti
Nell’ambito delle normative nazionali e regionali che regolano gli statuti
dei Consorzi e lo stato giuridico del personale, le parti favoriscono, gli
scambi di lavoratori tra Consorzi sia per l’accrescimento delle conoscenze
professionali legate all’attività dei Consorzi stessi, sia per l’eventuale
definitivo trasferimento di lavoratori tra Consorzi diversi.
Le parti favoriscono l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nei casi di
mobilità e crisi occupazionale tra enti, fermo restando quanto previsto dal
primo comma del presente articolo.
Le determinazioni conseguenti all’eventuale attuazione del presente articolo
sono riservate alla volontà dei Consorzi coinvolti.
TITOLO VII
PREVENZIONE, AMBIENTE E SICUREZZA
Art. 50
Prevenzione e protezione
Le Parti convengono che la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento
continuo dell'ambiente del lavoro, la sicurezza sul lavoro devono essere
elemento fondamentale delle politiche e dei comportamenti organizzativi e
operativi delle dei Consorzi e degli Enti.
Le Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento
per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle
disposizioni o misure adottate o previste in ogni luogo di lavoro per evitare o
diminuire i rischi e per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro del
personale dipendente e a garanzia altresì dell'ambiente esterno. utenti.
I Consorzi e gli Enti provvedono, alla nomina del medico competente, che
assicurerà gli accertamenti preventivi e periodici relativi agli ambienti di
lavoro ed effettuerà, laddove necessario, le visite mediche dei lavoratori, per
i quali stilerà una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso la
relativa struttura lavorativa.
Art. 51
Rappresentanti per la sicurezza (RLS)
Con riferimento al Decreto Legislativo 19.9.94 n. 626 in materia di prevenzione
e sicurezza sul lavoro si conviene quanto segue relativamente ai Rappresentanti
per la Sicurezza (RLS)
a) Numero
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene definito come
segue:
La durata dell’incarico dei rappresentanti di cui sopra è di tre anni.
b) Permessi retribuiti
Modalità di designazione o elezione
Il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da
parte dei lavoratori al loro interno.
L'elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali
territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e dalle
RSU e si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per
candidature concorrenti.
Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere
il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di
lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in forza al Consorzio o all’Ente alla
data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori con contratto a
tempo indeterminato occupati nel Consorzio o nell’Ente.
In caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra il primo dei
non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le proprie funzioni fino a
nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. Per l’espletamento dei compiti
previsti dall’articolo 19 D.L.vo numero 626/94 al rappresentante per la
sicurezza spettano:
- Nei Consorzi o Enti che occupano fino a 10 dipendenti permessi retribuiti pari
a 12 ore annue;
- Nei Consorzi o Enti che occupano da 11 a 30 dipendenti: permessi retribuiti
pari 24 ore annue;
- Nei Consorzi o Enti che occupano oltre 30 dipendenti: permessi retribuiti pari
a 30 ore annue.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’articolo 19 citato, lette b),
c) d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
c) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto alla formazione prevista
dall’articolo 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo numero 626 del 1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge mediante permessi
retribuiti aggiuntivi in ragione non inferiore a numero 10 ore lavorative.
Salvo iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali, spetta
ai Consorzi o Enti definire i programmi formativi per i rappresentanti della
sicurezza.
Per quanto non previsto dal presente articolo ed in particolare in riferimento
alle modalità di elezione del rappresentante alla sicurezza, alle sue
attribuzioni nonché ai necessari dispositivi di sicurezza i Consorzi e gli Enti
di Sviluppo Industriale firmatari del presente contratto applicano le
disposizioni di legge sulla sicurezza definiti dalla legge n. 626/1994 e
seguenti.
TITOLO VIII
DIRITTI DELLA PERSONA
Art. 52
Pari opportunità
Le parti, nel confermare l’adempimento delle disposizioni di cui alla legge
9/12/1977 n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina
sulle azioni positive per la realizzazione delle ari opportunità nel lavoro,
introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, dalla
legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico dei Consorzi
e degli Enti associati alla FICEI. Al rapporto sono tenute le unità con oltre
100 addetti.
Le parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla legge
9/12/1977 n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina
sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro,
introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, dalla
legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico dei Consorzi
e degli Enti associati alla FICEI. Al rapporto sono tenute le unità con oltre
100 addetti.
Ogni Consorzio o Ente promuove iniziative, anche su proposta delle
Rappresentanze sindacali unitarie, volte a verificare non solo il rispetto delle
normative sulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di
opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione sia nel
campo delle assunzioni, della formazione professionale che della carriera.
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della
raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni
legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca
finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra le parti costituiranno una Commissione Nazionale.
Alla contrattazione di secondo livello è assegnata la funzione di:
- esaminare l’andamento occupazionale femminile
- proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una
effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il
riconoscimento del valore del lavoro, i processi di sviluppo di carriera.
Art. 53
Tutela della dignità dei lavoratori
Le Parti, nel rispetto della raccomandazione U.E. 131/92 e della legislazione in
materia, con particolare riferimento all'art. 2087 cc, promuovono azioni
finalizzate a tutelare la dignità delle persone sul posto di lavoro, anche con
riferimento alla sfera sessuale.
L'ambiente di lavoro deve essere idoneo ad un sereno svolgimento dell'attività
lavorativa.
I rapporti tra i dipendenti, qualsiasi sia il loro inquadramento nell'azienda,
devono essere improntati a reciproca correttezza. Pertanto è considerato
inaccettabile qualsiasi comportamento a connotazione sessuale offensivo della
dignità della persona, indipendentemente dal fatto che questo venga utilizzato o
meno per intimidire e discriminare professionalmente il destinatario
(assunzione, formazione, promozioni etc.).
Le Parti promuovono iniziative per informare dipendenti sulla procedura e sulle
sanzioni disciplinari previste nei confronti dei dipendenti responsabili di
molestie sessuali sul posto di lavoro e rimuovono gli effetti dei comportamenti
stessi.
Art. 54
Tossicodipendenza
Le Parti al fine di favorire il superamento di situazioni di tossicodipendenza e
in attuazione di quanto previsto dalla legge 26/6/90 n. 162 convengono quanto di
seguito riportato:
Nei confronti dei dipendenti, assunti a tempo indeterminato, per i quali venga
accertato lo stato di tossicodipendenza secondo le previsioni di legge e che
intendano accedere a programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi
sanitari delle U.S.L. o di altre strutture terapeutico riabilitative e
socio-assistenziali, è riconosciuto:
a) il diritto alla conservazione del posti di lavori, in aspettativa non
retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la
sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta per l’esecuzione del
trattamento riabilitativo;
b) la concessione, in alternativa all’aspettativa di cui al precedente punto a),
di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata
dalla struttura terapeutica, qualora quest’ultima riconosca il valore positivo
del lavoro in quanto parte della terapia e pertanto preveda il mantenimento
dell’interessato nell’ambiente che lo circonda;
c) l’adozione di soluzioni lavorative, come il part-time o altre modalità,
compatibilmente con l’organizzazione del lavoro, che rendano più agevole
l’effettuazione di recupero nell’ipotesi di cui al precedente punto b) o di
reinserimento al lavoro al termine del periodo riabilitativo.
Per avvalersi della facoltà di cui sopra, il dipendente è tenuto ad inoltrare la
relativa richiesta, al datore di lavoro prima dell’inizio del programma,
accludendo adeguata documentazione sul programma stesso e la sua durata.
Anche ai lavoratori, che siano familiari di un tossicodipendente entro il 2°
grado di parentela e, in mancanza, entro il 3° grado in linea retta, possono
fare richiesta di essere posti in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti
di legge e di contratto, per partecipare al programma terapeutico e socio
riabilitativo del familiare tossicodipendente, quando il servizio pubblico per
le tossicodipendenze ne attesti la necessità. La relativa richiesta, con la
documentazione del caso e l’attestazione del servizio pubblico per le
tossicodipendenze, deve pervenire nei modi previsti al comma precedente.
Le Parti riconoscono la necessità di favorire il recupero di eventuali
lavoratori etilisti, i quali intendono sottoporsi a terapie di disintossicazione
presso centri specializzati, pertanto convengono di concedere i lavoratori
interessati, per i quali sia specificatamente accertata la sottoposizione a
terapia sanitaria specialistica, agevolazioni analoghe a quelle sopra previste
per i lavoratori in accertato stato di tossicodipendenza.
Art. 55
Portatori di handicap
I Consorzi e gli Enti, nell’ambito delle normative di legge vigenti, pongono in
essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire
l’inserimento nell’attività lavorativa di soggetti portatori di handicap,
laddove questi lavoratori siano presenti, ivi inclusa, nella misura consentita
dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere
architettoniche che fossero di ostacolo all’attività lavorativa di tali
soggetti.
Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla
legge 5/2/1992 n. 104 trovano applicazione le agevolazioni previste dall’art. 33
della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti.
Art. 56
AIDS
Le Parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge 5 giugno 1990 n.
135, l’accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione
per l’accesso o il mantenimento del posto di lavoro (art. 5 comma 5) e che è
fatto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare nei
dipendenti o nelle persone prese in considerazione per l’instaurazione di un
rapporto di lavoro l’esistenza di uno stato di sieropositività (art. 6, comma 1
e 2).
Le Parti ritengono inoltre, in considerazione del rilievo sociale assunto dal
fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e pur ribadendo la
competenza degli organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la
prevenzione a lotta all’AIDS, di dover assumere un atteggiamento di solidarietà
nei confronti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiamo
l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1° grado affetto da AIDS e
che necessiti di apposite terapie domiciliari o presso strutture sanitarie
pubbliche.
Nei confronti di tali dipendenti viene pertanto prevista:
a) la concessione di aspettativa, senza corresponsione della retribuzione né
decorrenza di anzianità, per la durata della terapia domiciliare o presso
istituto pubblico;
b) la concessione in alternativa all’aspettativa di cui al precedente punto 1,
di permessi non retribuiti per brevi periodi;
c) adozione di soluzioni lavorative che rendono più agevole l’effettuazione
della terapia.
I Consorzi e gli Enti concedono le provvidenze sopra elencate dietro
presentazione, da parte del dipendente, di documentazione rilasciata dalla
struttura sanitaria pubblica competente attestante la terapia e l’esigenza di
assistenza del congiunto, fermo restando l’impegno al mantenimento del massimo
riserbo.
Art. 57
Volontariato
Le Parti, sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel rispetto degli
indirizzi legislativi, convengono sull’opportunità di considerare positivamente,
nell’ambito del rapporto di lavoro, le necessità dei lavoratori impegnati
volontariamente a svolgere una attività o funzione di particolare significato
sociale ed umanitario.
In particolare:
a) Volontariato di solidarietà sociale
I Consorzi o Enti, in relazione alle disposizioni legislative vigenti,
consentono, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori che
facciano parte di organizzazioni volontarie di solidarietà sociale iscritte nei
registri di cui all’art. 6 della legge 11/8/1991 n. 266, di fruire delle forme
di flessibilità dell’orario di lavoro in atto aziendalmente a norma del presente
contratto e/o di flessibilità di orario anche individuale, a norma di quanto
previsto dall’art. 17 della legge sopra citata.
b) Volontariato di Protezione civile
Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 613/94, le aziende si impegnano a
concedere nei confronti dei lavoratori che aderiscono al volontariato – su
presentazione di idonea documentazione e sempre che non ostino comprovate
esigenze di servizio – permessi non retribuiti per il tempo speso nei servizi
della Protezione civile.
c) Volontariato nell’ambito delle attività di cooperazione dell’Italia con i
Paesi in via di sviluppo.
Le Parti si richiamano a quanto previsto dalla legge 26/7/1987 n. 49, art. 33,
comma 2, con riferimento alla possibilità di concedere ai lavoratori con la
qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai sensi degli artt. 31
e 32 della legge citata periodi di aspettativa non retribuita.
TITOLO IX
DISCIPLINA
Art. 58
Doveri del personale
Il dipendente deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all’esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
rispettare l'orario di servizio, adempiendo le formalità prescritte dal
Consorzio o Ente per il controllo della presenza;
svolgere con diligenza le mansioni affidategli, osservando le disposizioni del
presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando
l’ordine gerarchico fissato dal Consorzio o Ente;
osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni
che il Consorzio o l’Ente porterà a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni
al riguardo emanate dal singolo Consorzio o Ente;
conservare assoluta segretezza sugli interessi del Consorzio o Ente. Il dovere
di riservatezza prosegue oltre la permanenza del rapporto di lavoro tra le
parti;
non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni di
ufficio;
non trarre profitto da quanto forma oggetto delle sue funzioni, né svolgere
attività contraria agli interessi dei Consorzi ed Enti;
durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con l'utenza,
condotta uniformata ai principi di correttezza, astenendosi da qualsiasi
comportamento lesivo della dignità della persona;
aver cura dei locali e degli strumenti di lavoro a lui affidati;
non valersi di quanto è proprietà dell'Ente per ragioni che non siano di
servizio;
non chiedere né accettare a qualsiasi titolo compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione produttiva;
osservare tutte le disposizioni di carattere disciplinare, organizzativo e
regolamentare in genere disposte dal presente contratto o con apposito
provvedimento dai Consorzi ed Enti.
Al lavoratore è vietato di valersi, anche al di fuori dell’orario di lavoro,
della propria condizione per svolgere, anche non a fine di lucro, attività che
siano comunque in relazione con quelle della struttura di appartenenza. e
ricevere a tale effetto compensi.
Art. 59
Sanzioni e procedure disciplinari
Le inadempienze dei lavoratori determinano, secondo la gravità dell'infrazione,
l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari.
a) rimprovero scritto;
b) multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) licenziamento con preavviso e con indennità;
e) licenziamento senza preavviso e con indennità.
Il licenziamento di cui alle lettere e f) si applica nei confronti di quei
lavoratori colpevoli di gravissime mancanze relativi a doveri, le quali siano di
tale entità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto
di lavoro - da interrompere il rapporto di fiducia tra azienda e dipendente e da
non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva
contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito.
La contestazione al lavoratore dei provvedimenti disciplinari viene fatta per
iscritto con la specifica indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione. La
contestazione dev'essere tempestiva e contenere l'indicazione del termine entro
il quale il lavoratore può presentare gli argomenti a propria difesa di norma
entro 10 giorni.
Il lavoratore, entro il termine definito dalla lettera di contestazione scritta,
potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di
discutere la contestazione stessa facendosi assistere da un rappresentante
dell’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato., ovvero
richiedere di discutere la contestazione stessa facendosi assistere da un
rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Il Consorzio o Ente, completata l'istruttoria, la quale dovrà esaurirsi di norma
entro 20 giorni dal termine concesso al lavoratore per le giustificazioni,
applicherà al lavoratore il provvedimento adottato.
Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al
quale sia stata comunicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20
giorni successivi, anche per mezzo dell'organizzazione alla quale sia iscritto
ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio Provinciale del
lavoro e della Massima Occupazione, di un Collegio di conciliazione e arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro
scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
collegio.
Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della
contestazione dell'addebito.
TITOLO X
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 60
Retribuzione e sue definizioni
La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente nelle quantità e nelle
modalità previste dal presente contratto.
La retribuzione è definita come segue:
Retribuzione base, costituita dai minimi tabellari comprensivi della indennità
di contingenza (al 31//12/1991). I relativi valori in termini mensili ed annuali
sono riportati nella tabella n. 1 allegata al CCNL.
Retribuzione individuale con la quale s’intende la retribuzione base
incrementata dalla eventuale indennità di funzione quadri, dagli eventuali
assegni di merito a carattere continuativo e/o assegni ad personam.
Retribuzione globale complessiva con la quale si intende la somma della
retribuzione individuale e delle quote di competenza aggiuntiva (13a e 14a).
Nella retribuzione globale omnicomprensiva si intendono comprese anche la
retribuzione variabile e le indennità percepite nel mese o nell’anno di
riferimento. Sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli emolumenti
corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfettizzato.
La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall’azienda,
compreso tra il 20 e l’ultimo giorno del mese. (Qualora nel giorno stabilito
ricorra una festività o un sabato non lavorativo il pagamento è effettuato il
precedente giorno lavorativo).
Art. 61
Calcolo della retribuzione oraria (e giornaliera)
Dal momento che la durata di lavoro media settimanale è stata definita pari a 36
ore medie settimanali, la retribuzione oraria, nelle sue varie definizioni
previste all’articolo precedente, si ottiene dividendo la corrispondente
retribuzione mensile per 156.
Art. 62
Incrementi retributivi
Con riferimento al Protocollo Governo-Parti Sociali del 23.07.1993 e agli
indici di inflazione programmata previsti dal DPEF, a copertura del biennio
economico 1998-1999, a favore del personale interverranno le quote economiche e
gli aumenti previsti dalle allegate tabelle 2 e 3.
Le parti considerato il protrarsi della trattativa contrattuale, pur
mantenendo inalterato l’assetto previsto dall’accordo del 23 luglio 1993 nelle
parti relative alla struttura contrattuale economica, ricomprendono nel presente
CCNL i miglioramento contrattuali di cui al secondo biennio 2000/2001 in
aggiunta a quanto previsto dall’art. 3 nelle quantità e con le decorrenze
previste dalla tabella 5).
Art. 63
Mensilità aggiuntiva (13a mensilità)
Il Consorzio o Ente corrisponde ai lavoratori una 13a mensilità, pari alla
retribuzione individuale globale, nel periodo compreso fra il 16 e il 20
dicembre di ogni anno.
Per il personale assunto nel corso dell’anno, detta mensilità aggiuntiva viene
corrisposta in ragione dei dodicesimi prestati.
Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni di calendario non saranno
calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, spetta la
mensilità aggiuntiva spetta in proporzione al periodo di servizio prestato.
Art. 64
Mensilità aggiuntiva (14a mensilità)
Il Consorzio o Ente corrisponde ai lavoratori una 14a mensilità, pari alla
retribuzione individuale globale, da erogarsi nel periodo compreso fra il 15 e
il 20 giugno dicembre di ogni anno.
Per il personale assunto nel corso dell’anno, detta mensilità aggiuntiva viene
corrisposta in ragione dei dodicesimi prestati.
Le frazioni di mese non superiore a 15 giorni di calendario non saranno
calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, spetta la
mensilità aggiuntiva spetta in proporzione al periodo di servizio prestato.
Art. 65
Servizi di Custodia
Al dipendente cui si è richiesto di svolgere, oltre l’attività lavorativa
propria, anche funzioni di custodia di edifici ed impianti viene dato l’uso
gratuito dell’abitazione.
In sede di trattative decentrate, nel caso di disagio o difficoltà particolari
sopportate, viene contrattato un elemento aggiuntivo compensativo.
Art. 66
Retribuzione accessoria: indennità varie
Le indennità possibili per i Consorzi ed Enti aderenti alla FICEI sono oltre a
quelle già menzionate di Funzione quadro, Lavoro festivo, Lavoro notturno,
Lavoro in turni , Reperibilità, anche le seguenti:
Tutte le indennità, ad eccezione di quella di Funzione quadri, non hanno
carattere continuativo ma vanno attribuite esclusivamente su specifica
prestazione effettiva giornaliera od oraria.
Non sono ammesse altre tipologie di indennità, per cui eventuali indennità
derivanti da precedenti regolamentazioni contrattuali nazionali e/o aziendali,
non più contemplate nel presente CCNL, verranno mantenuti in cifra fissa mensile
come emolumento ad personam, qualora il trattamento complessivo annuo di fatto
percepito risulti superiore di quello assicurato dal presente CCNL.
A) Indennità di cassa ed economato
Il lavoratore che normalmente maneggia denaro contante e/o assegni, con
responsabilità e oneri per errori, ha diritto ad una indennità pari a L.
60.000/mensili frazionabili nei giorni effettivamente lavorati.
Tale indennità è corrisposta anche a chi sostituisce temporaneamente il titolare
del servizio di cassa a qualsiasi titolo.
B) Indennità di trasferta
L’indennità di trasferta ricorre quando un lavoratore opera al di fuori del
territorio del comune o dell'area intercomunale dove è collocata la propria sede
di lavoro L'area intercomunale non potrà avere una estensione superiore ad una
distanza di 30 Km dai confini del comune di assegnazione della propria sede di
lavoro.
Le spese di viaggio, vitto, pernottamento vengono rimborsate e compensate a piè
di lista in base a modalità e limiti di seguito riportati.
Le tipologie degli alberghi nonché le usuali modalità di viaggio sono definite
per il personale in sede di contrattazione aziendale.
Il rimborso delle spese di trasporto comprende quelle di viaggio per e da la
località di destinazione con uno dei mezzi sottospecificati e quelle di
trasferimento nell'ambito della stessa località. I mezzi di trasporto consentiti
sono tutti quelli pubblici ma l'utilizzo dell'aereo deve essere preventivamente
e specificatamente autorizzato. E' consentito anche l'uso, previa specifica
autorizzazione, del proprio automezzo.
Il rimborso delle spese per l'uso della propria autovettura sarà effettuato
nelle fasce chilometriche di uso.
Il rimborso delle spese di alloggio per il pernottamento è riconosciuto solo
quando non sia possibile raggiungere nella mattinata la sede dell’impegno di
lavoro quando il dipendente è impegnato in prestazioni fuori sede al mattino
successivo ovvero quando il protrarsi dell'impegno lavorativo non consenta il
rientro in residenza alla sera.
Le spese per i pasti intesi come pranzo e cena sono rimborsate fino a
concorrenza di L. 95.000 giornaliere con un massimale di L. 50.000 per singolo
pasto.
E’ riconosciuto al dipendente un rimborso forfettario per spese non
documentabili pari a L. 50.000/giorno nel territorio nazionale e L.
100.000/giorno all’estero.
Art. 67
Indennità di mensa
I Consorzi, tenuto conto delle caratteristiche dell’organizzazione del servizio,
della distribuzione dell’orario di lavoro, istituiscono, previa contrattazione,
delle modalità di fruizione, con le rappresentanze sindacali, un servizio mensa,
con servizio diretto, o mediante convenzione con terzi oppure l’adozione di
buoni pasto o ticket restaurant.
Il servizio mensa, comunque costituito, spetta a tutti i lavoratori che
effettuano rientri pomeridiani non inferiori alle due ore. L’azienda si riserva
il controllo sul corretto utilizzo dei buoni pasto.
In ogni caso è prevista una partecipazione dei dipendenti al costo del pasto
pari ad un terzo.
Il servizio è attribuito per ciascun giorno di prestazione effettiva di lavoro,
e il suo costo non costituisce elemento retributivo con effetti su altri
istituti retributivi contrattuali.
Il contributo per il pasto non è monetizzabile.
Art. 68
Premio di risultato
Premessa
Conformemente a quanto previsto nel Protocollo 23.07.93 tra Governo e Parti
Sociali, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente
articolo, allo scopo di migliorare il sevizio dei Consorzi o Enti, è possibile
istituire un premio di risultato, erogabile al raggiungimento degli obiettivi
prefissati al 31 gennaio di ciascun anno.
La negoziazione decentrata ha luogo, nell’ambito delle relazioni sindacali e con
le modalità di cui al presente articolo, con periodicità quadriennale.
Tale premio ha la finalità di:
Coinvolgere e far partecipare tutti i lavoratori al miglioramento continuo dei
Consorzi o Enti attraverso la realizzazione di obiettivi e programmi di
efficienza, produttività e qualità.
è correlato ad obiettivi e programmi dei Consorzi o Enti, viene erogato anno per
anno.
Le modalità di erogazione del premio di risultato vengono definite con la
contrattazione aziendale quadriennale di cui all’articolo 6 comma 2 del presente
CCNL.
Determinazione di obiettivi e programmi
Nell’ambito della contrattazione quadriennale aziendale le parti, valutate le
condizioni dei Consorzi o Enti, le prospettive di sviluppo, e tenuto conto
dell’andamento e delle condizioni di competitività, redditività e produttività,
definiscono un sistema di programmi ed indicatori finalizzati ad obiettivi di
miglioramento, che può essere rivisto e ritarato con periodicità annuale.
(COMMENTO DOTT. ONGARO: DEFINIRE ANNUALMENTE I SOLI OBIETTIVI E PARAMETRI DI
RAGGIUNGIMENTO).
I programmi e gli obiettivi che le parti individuano a livello di Azienda
debbono consistere anche in azioni di miglioramento dell’efficienza interna e
dell’efficacia del servizio reso alle imprese-utenti attraverso più elevati
standard di qualità.
In ogni caso nel suo insieme, il sistema di programmi ed obiettivi definito tra
le parti dev’essere funzionale al conseguimento di incrementi di produttività e
qualità.
Tali obiettivi per essere coinvolgenti, possono avere carattere aziendale,
ovvero di area , di gruppo , devono essere pertinenti al lavoro direttamente
esercitato dai singoli interessati.
Determinazione del valore del premio
Nel contratto quadriennale aziendale le parti determinano il valore economico
degli incentivi da attribuire ai lavoratori al raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Gli incentivi vengono erogati entro il 31 marzo di ciascun anno successivo
all’esercizio cui si riferisce il premio.
Il valore economico viene definito con riguardo:
Alle previsioni relative all’andamento economico dei Consorzi o Enti e alla
competitività complessiva degli stessi.
Alle previsione degli incrementi di produttività e qualità conseguenti alla
realizzazione dei programmi concordati fra le parti
Alla presenza effettiva del lavoratore.
Le parti concordano che a livello di Consorzio o Ente siano assunti, come
parametro di riferimento: la capacità di bilancio del Consorzio o Ente; il
miglioramento della produttività e qualità; la presenza in servizio.
Qualora vi siano, nel corso della vigenza dell’accordo contrattuale,
acquisizioni e/o scorpori di attività o riassetti patrimoniali, che incidano
diversamente sugli indici, di cui al comma precedente, si procede alla
ridefinizione dei valori di riferimento.
Art. 69
Previdenza complementare
Le parti concordano che la previdenza complementare può rappresentare uno
strumento idoneo ad integrare le risorse economiche durante il periodo della
pensione.
A tal fine preso atto della normativa in essere ed in evoluzione in materia
previdenziale le parti convengono di rinviare ad una apposita sessione
contrattuale l’istituzione e le modalità di accesso alla previdenza
complementare.
Art. 70
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Al dipendente che cessa dal servizio, o in caso di morte, agli aventi diritto è
corrisposta, a carico di appositi fondi di bilancio del Consorzio, una indennità
di anzianità commisurata come per legge all’intero trattamento economico per
ogni anno o frazione di anno di servizio maturato a partire dalla data di
assunzione.
Si potrà contrattare l’investimento delle somme di cui al comma che precede,
mediante polizze Collettive Vita, ossia (polizze aziendali) e definirne i
relativi rendimenti.
Con riferimento al secondo comma dell’Art. 2120 del C.C. per il computo del
trattamento di fine rapporto a carico dell’Ente, si considerano oltre allo
stipendio tutti gli emolumenti costitutivi della retribuzione aventi carattere
continuativo.
Sono fatti salvi i trattamenti di maggior favore individualmente acquisiti dai
dipendenti.
Per quanto riguarda l’erogazione anticipata sul TFR i Consorzi e gli Enti fanno
riferimento alla specifica disciplina di legge.
TITOLO XI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 71
Cessazione del rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo nei seguenti
casi:
a) per dimissioni del dipendente;
b) d’ufficio, senza bisogno di preavviso, al compimento dell’età fissata dalle
vigenti disposizioni di legge per il conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia, fatta salva la facoltà di opzione per il proseguimento del rapporto
per coloro che ne hanno diritto in virtù delle citate disposizioni di legge;
c) per malattia o conseguenza di infortunio, la cui durata abbia superato il
periodo di conservazione del posto come previsto dal presente contratto;
d) per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del codice civile;
e) per giustificato motivo ai sensi della legge 15 luglio 1966 n. 604 e della
legge n. 108 dell’11 maggio 1990, senza bisogno di preavviso.
In ogni caso il Consorzio o Ente comunica sempre per iscritto l’intervenuta
risoluzione del rapporto.
In caso di cessazione del rapporto per licenziamento o dimissioni, per qualsiasi
causa, il Consorzio o Ente porrà a disposizione del lavoratore, all’atto della
cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla
liquidazione dei diritti che ne derivano, un certificato contenente
l’indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso ha svolto la sua
attività presso il Consorzio o Ente, del livello al quale era assegnato e delle
mansioni disimpegnate.
Art. 72
Cessazione, trasformazione, fusione dell’azienda
La cessione, la trasformazione o la fusione del Consorzio o Ente non risolvono
di per se il contratto di lavoro in essere, in base alle disposizioni di legge.
Art. 73
Periodo di preavviso
Il recesso dal rapporto di lavoro deve essere comunicato per iscritto.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi previsti dal presente
contratto, salvo che per giusta causa, ai lavoratori spetta un periodo di
preavviso pari, per ciascuna categoria di inquadramento, ai corrispondenti
periodi di prova.
Le parti possono concordare una diversa durata del periodo di preavviso.
In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui sopra sono ridotti alla
metà.
I termini del preavviso decorrono dal giorno immediatamente successivo alla data
di comunicazione del recesso.
Durante il periodo di preavviso lavorato, il Consorzio o Ente è tenuto a
concedere al lavoratore, che lo richiede, brevi permessi non retribuiti per la
ricerca di nuova occupazione.
Il periodo di preavviso è considerato come servizio; pertanto questo, anche se
sostituito dall’indennità relativa, viene computato nell’anzianità agli effetti
del trattamento di fine rapporto.
Art. 74
Indennità sostitutiva del preavviso
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza del periodo di
preavviso, di cui all’articolo precedente, è tenuta a corrispondere all’altra
parte un’indennità sostitutiva.
Il Consorzio o Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al
dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni
dirette al recupero del credito.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto del termine di
preavviso, deve corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva, calcolata
secondo le disposizioni dell'art. 2121 c.c., così come modificato dalla legge 29
maggio 1982, n. 297.
In caso di morte del lavoratore l’indennità è corrisposta in base a quanto
previsto dall’art. 2122 C.C.
Art. 75
Commissione paritetica per l’interpretazione delle norme del vigente CCNL
E’ istituita la Commissione per l’interpretazione delle norme del vigente
C.C.N.L. di categoria tra FICEI e le Organizzazioni firmatarie del presente
contratto rispettivamente in rappresentanza dei Consorzi industriali e dei
dipendenti degli stessi.
Art. 1: Fanno parte della Commissione anzidetta quattro rappresentanti delegati
dalla Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di industrializzazione e quattro
rappresentanti delegati per un solo nome da ciascuna delle quattro
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del vigente C.C.N.L. di
categoria.
La Commissione sarà presieduta da un Presidente, designato dai componenti della
stessa.
Art. 2: La Commissione renderà la propria interpretazione della norma
contrattuale, secondo i principi della correttezza e buona fede ed in ossequio
alla vigente legislazione sull’argomento, mediante atto negoziale sottoscritto
da tutti i componenti della Commissione e del segretario verbalizzante con
motivazione a giustificazione della decisione finale.
L’interpretazione così fornita è vincolante e produce effetti per le parti.
Art. 3: Per adire la Commissione gli interessati debbono provvedere ad inviare
raccomandata a.r. alla Commissione, che entro sette giorni dal ricevimento della
richiesta deve trattare la questione.
La Commissione, dopo aver istruito la controversia, deve provvedere ad emettere
entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento un suo motivato provvedimento
al riguardo o giungere a formalizzare un accordo tra le parti.
Nella raccomandata l’istante deve rappresentare, in modo conciso, quale sia la
materia del contendere, deve altresì, curare di allegare ogni eventuale
documentazione utile al parere della Commissione.
Art. 4: La decisione della Commissione per produrre effetti utili dovrà essere
condivisa da almeno la maggioranza assoluta dei componenti
Art. 5: Alla riunione della Commissione assiste un verbalizzante, designato
dalle parti.
Il verbalizzante provvederà a fornire ogni assistenza ed al termine
dell’istruttoria, provvederà alla redazione del provvedimento finale.
Il verbalizzante non ha diritto di voto.
Art. 6: Il presente protocollo costituisce parte integrante del contratto
collettivo di categoria e, come tale vincola tutte le parti firmatarie, senza
necessità di ulteriore ratifica
Art. 76
Norma di salvaguardia
Sono fatti salvi le condizioni ed i trattamenti economici individuali di miglior
favore in essere alla data di stipulazione del presente CCNL.
Art. 77
Norma di rinvio
Le parti si impegnano a definire entro il corrente anno le seguenti norme
contrattuali:
- passaggio del personale dipendente della FICEI dall’attuale area contrattuale
alla normativa prevista dal presente contratto di lavoro;
- l’esodo incentivato, in caso di recesso consensuale dei dipendenti, dagli
inquadramenti di cui all’art. 28 secondo comma del presente CCNL;
- le modifiche derivanti dalle determinazioni in ordine al tasso di inflazione
programmato determinato dal Governo, in relazione al biennio 2000/2001;
- la disciplina del lavoro notturno, congedi parentali e part-time in
applicazione delle normative derivanti dalla L. 53/2000 dal d.l. 61/25.2.2000,
dal d.l. 532/26.11.1999
Per effetto degli artt. 1 e 2 della Legge 27. 5. 1949, n. 260, dell'art. 1 della
Legge 5. 3. 1977, n. 54 e dell'art. 1 del DPR n. 792 del 28. 12. 1985, sono da
considerarsi festivi i seguenti giorni oltre alle domeniche:
il primo giorno dell'anno
il 6 gennaio: Epifania
il 25 aprile: anniversario della Liberazione
il lunedì dopo Pasqua
il 1° maggio: festa del lavoro
il 15 agosto: Assunzione B.V. Maria
il 1° novembre: Ognissanti
l' 8 dicembre: Immacolata Concezione
il 25 dicembre: Santo Natale
il 26 dicembre