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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
dei Dipendenti del
FORMEZ
INDICE
1
- Campo
di applicazione e durata
2
- Il
sistema delle relazioni sindacali e delle forme di partecipazione
2.1 - Obiettivi e strumenti
2.2 -
Composizione delle delegazioni per le trattative
2.3 - Diritti e permessi sindacali
3
- Ordinamento
professionale
3.1 -
Aree
3.2 -
Profili professionali
4
- Progressione
economica e professionale all'interno e tra le Aree
4.1 -
Requisiti e criteri di valutazione ai fini della progressione economica e
professionale all'interno di ciascuna area
4.2 -
Requisiti e criteri di valutazione ai fini della progressione economica e
professionale tra le differenti aree
4.3 -
Sviluppo economico (Super) per i profili delle Aree A , B e C
4.4 -
Applicazione delle promozioni e del livello Super
5
- Accesso
5.1 - Obblighi di correttezza e buona fede
6
- Formazione
7
- Retribuzione
7.1 -
Struttura retributiva
7.2 -
Tabella retributiva
7.3 -
Sistema premiante
7.4 -
Indennità di funzione
7.5 -
Indennità di mansione
7.6 - Indennità per professioni specifiche
7.7 - Applicazione delle indennità
7.8 - Compensi integrativi
7.9 - Adeguamento delle retribuzioni
8
- Altre
disposizioni
8.1 - Trattamento di missione
8.2 - Buono mensa
8.3 - Incentivo all’esodo
8.4 - Responsabilità civile e patrocinio legale
8.5 - CRAL
9
- Rapporti
a tempo determinato
10
- Presenza
in servizio
10.1 - Orario di lavoro
10.2 - Straordinario
10.3 - Part-time
10.4 - Recupero per il lavoro effettuato in giornata non lavorativa
10.5 - Ferie
10.6 - Festività
10.7 - Permessi retribuiti e non retribuiti
10.8 - Malattia
10.9 - Assenza ingiustificata
10.10 - Aspettativa per motivi personali
11
- Risoluzione
del rapporto di lavoro
11.1 - Cessazione - Preavviso
11.2 - Trattamento di fine rapporto
12
- Assistenza
e previdenza integrativa
12.1 - Assistenza integrativa
12.2 - Previdenza integrativa per il personale a tempo indeterminato
13
- Norme
disciplinari
13.1 - Obblighi del dipendente
13.2 - Codice disciplinare
13.3 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
13.4 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
14
- Norme
di prima applicazione
Dichiarazione congiunta
Allegato 1:
Criteri per la distribuzione premio di risultato per il personale a tempo
indeterminato
Allegato 2:
Criteri per la distribuzione premio di risultato per il personale a tempo
determinato
1.
Campo
di applicazione e durata
Il presente Contratto Collettivo si applica a tutto
il personale dipendente del Formez con contratto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato in servizio alla data di sottoscrizione del
presente contratto, escluso il personale dirigente.
Il periodo di vigenza del presente contratto è
quadriennale (1 gennaio 2005-31 dicembre 2008) per quanto riguarda gli aspetti
giuridici e biennale (1 gennaio 2005-31 dicembre 2006) per la parte economica,
fatte salve diverse decorrenze indicate nel testo.
Gli effetti giuridici del presente Contratto
Collettivo decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione salvo
diversa prescrizione contenuta nel testo.
2.
Il
sistema delle relazioni sindacali e delle forme di partecipazione
Il sistema di relazioni sindacali, in considerazione
della funzione istituzionale del FORMEZ e dell’elevato livello professionale
dei suoi dipendenti - indispensabile a garantire il perseguimento degli
obiettivi istituzionali - è improntato a criteri di partecipazione e confronto
ed è articolato attraverso diverse modalità di confronto allo scopo di:
- garantire l'elevato apporto professionale dei
lavoratori per favorire la determinazione delle migliori soluzioni
organizzative;
- prevenire o risolvere rapidamente
situazioni di conflitto e/o l'insorgenza di controversie di lavoro.
Le parti firmatarie del presente contratto, nel
condividere i suddetti obiettivi e criteri confermano che essi vadano rispettati
nel rispetto dei distinti ruoli e prerogative datoriali e sindacali e si
impegnano a sviluppare le proprie relazioni adeguando i propri comportamenti a
principi di correttezza e buona fede sia nella fase di rinnovo contrattuale sia
in quella di applicazione e gestione dei contratti sottoscritti. In
particolare, nel rispetto dei suddetti obiettivi le parti si impegnano a non
assumere, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione,
iniziative unilaterali né a procedere ad azioni dirette, ma a compiere ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie trattate.
In questa prospettiva, le Parti si danno reciprocamente atto di
garantire, nella dinamica delle relazioni sindacali, il rispetto degli impegni
loro derivanti dall'
applicazione della legislazione in materia di lavoro e relazioni sindacali.
La condivisione degli obiettivi predetti comporta la
necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, di seguito descritto,
basato sulla contrattazione collettiva, sulla informazione e sulla
concertazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e
trasparenza dei comportamenti delle parti e orientato alla prevenzione dei
conflitti.
In coerenza con quanto previsto, il sistema di
relazioni sindacali, fatte salve tutte le modalità di relazioni previste dalla
legislazione vigente, si articola nei seguenti modelli relazionali:
A) Contrattazione collettiva
La contrattazione è prevista, fatto salvo quanto già
previsto nella legislazione vigente, sulle seguenti materie:
- la definizione del trattamento economico
tabellare;
- l'ammontare del trattamento economico accessorio
e delle indennità
- le procedure delle relazioni sindacali
- i diritti sindacali
- la classificazione del
personale, inclusi requisiti e criteri per gli avanzamenti di carriera
- i criteri per la attribuzione delle
indennità di progetto
- le pari opportunità
- le modalità di articolazione dell' orario di
lavoro
- i criteri per eventuali trasferimenti
(distacchi/comandi) di personale da e verso società “in house” o consociate
- i criteri per i trasferimenti extraregionali
dalla sede di servizio
-
i piani di formazione del personale
Il FORMEZ convoca le organizzazioni sindacali entro
quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione delle
piattaforme. Con riferimento alle ultime cinque alinee del comma precedente,
decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, prorogabili su accordo
delle parti fino ad un massimo di ulteriori venti giorni, le parti riassumono
le proprie prerogative e la propria libertà d’azione.
B) Informazione
Il FORMEZ, nel rispetto delle proprie prerogative e
responsabilità, assicura ai soggetti sindacali firmatari del presente
contratto, su loro richiesta,
informazioni puntuali su tutti gli atti inerenti al rapporto di lavoro e alla
specifica organizzazione del lavoro.
In particolare il FORMEZ fornisce:
- una
informazione, preventiva alla attuazione, sulle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione relativamente alle seguenti materie:
a) i passaggi di profilo e
di Area;
b) i criteri per le
assunzioni a tempo indeterminato;
c) le modifiche al modello
organizzativo;
d) le principali
procedure;
- una informazione
successiva sulle seguenti materie:
a) il programma annuale e il budget del Centro
(entro 1 mese dall'approvazione), sul quale si impegna inoltre ad attivare, su
richiesta delle OO. SS., un confronto sulle ripercussioni organizzative e
professionali dell'attuazione del programma di attività del FORMEZ deliberato
dagli organismi statutari dell'Istituto;
b) con periodicità trimestrale una informazione
sulla situazione relativa all'inquadramento e alla consistenza del personale a
tempo indeterminato e determinato;
c) i distacchi da e verso società in house o
consociate, relativamente ai quali l’informazione sarà fornita non oltre cinque
giorni dal provvedimento;
d) acquisizione o cessione di
società in house o consociate, relativamente alle quali l’informazione sarà
fornita non oltre quindici giorni dal provvedimento.
C) Concertazione
La concertazione può essere richiesta su tutti gli aspetti relativi al rapporto di
lavoro oggetto di informazione preventiva ed è finalizzata a verificare la
possibilità di pervenire ad un accordo. La concertazione deve essere richiesta
per iscritto entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell’informazione ed
attivata, a cura del FORMEZ, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta.
La concertazione si conclude entro il termine massimo
di dieci giorni lavorativi dalla sua attivazione, prorogabili su accordo delle
parti fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni. Dell'esito della
concertazione è redatto verbale che riporta le posizioni delle parti nelle
materie oggetto del confronto.
Le parti si impegnano a non assumere iniziative
unilaterali, per la durata della concertazione, relative alle materie oggetto
del confronto. Decorso il termine massimo previsto al paragrafo precedente
senza pervenire ad un accordo, le parti sono libere di assumere le iniziative
ritenute opportune nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per
l'esercizio dei rispettivi ruoli.
D) Forme di partecipazione
Commissione paritetica unica
A. Composizione e compiti.
Al fine di garantire la
funzionalità delle intese raggiunte, di consentire la piena conoscenza
dell'andamento organizzativo e di proporre soluzioni che possono essere assunte
dalle Parti stipulanti in fase di rinnovo contrattuale o dagli organismi
statutari del Formez per le materie di loro competenza, le Parti istituiscono
una Commissione paritetica nazionale su temi concernenti in particolare
l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità e il mobbing, che si riunisce
con cadenza mensile e comunque per un numero minimo di 8 riunioni/anno. Alla
Commissione è anche demandato il compito di esaminare i capitoli del presente
contratto di cui si propone il rinvio, formulando ipotesi di accordo da
trasmettere alle parti per le opportune decisioni.
La Commissione paritetica è composta da due rappresentanti
per ognuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e da
un numero corrispondente di rappresentanti del FORMEZ, garantendo una
equilibrata presenza di genere al suo interno e la designazione di
rappresentanti interessati ai temi di
competenza della Commissione stessa.
Allo scopo di garantire la sostanziale pariteticità della
Commissione, alle sedute della stessa
partecipa un solo rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali di
cui al comma precedente per ognuno dei punti all’ordine del giorno dei lavori.
È facoltà delle singole organizzazioni sindacali articolare la partecipazione
secondo i criteri definiti in questo comma.
B. Compiti della Commissione in composizione di Comitato per le pari
opportunità
La Commissione di cui al presente articolo svolge
anche le funzioni di Comitato per le pari opportunità.
Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro,
nella formazione professionale e nello sviluppo professionale sono oggetto di
contrattazione, anche ai fini delle azioni positive previste dalla normativa,
anche comunitaria, vigente in materia.
A tal fine il Comitato per le pari opportunità ha il
compito di promuovere studi e formulare proposte finalizzate alla attuazione
delle direttive dell’Unione europea in tema di pari dignità delle persone.
Il Comitato fornirà, in particolare, proposte in tema
di pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale che
tengano conto anche delle esigenze delle lavoratrici in seno alla famiglia.
Le proposte potranno quindi riguardare anche le
modalità di svolgimento del lavoro con particolare riferimento all'orario ed
alla possibilità di fruire del part-time.
Per quanto riguarda la contrattazione e
l’interpretazione autentica dei contratti, le Delegazioni sono composte:
- per il FORMEZ, dal Direttore Generale o da
suoi delegati e dai rappresentanti di specifici Servizi specificamente
designati;
- per la parte sindacale, dai componenti di
ciascuna delle rappresentanze sindacali delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie il contratto, e dai rappresentati delle RSA aziendali.
Per quanto attiene alla concertazione la parte
sindacale è composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e delle
RSA aziendali, ai quali viene trasmessa l'informazione prevista al precedente
punto B del par. 2.1.
Nelle tre
sedi del Formez di Roma, Pozzuoli e Cagliari esistono altrettante
rappresentanze sindacali aziendali.
I dirigenti
sindacali sono i componenti degli organi direttivi ed esecutivi previsti dagli
Statuti delle singole Organizzazioni alle quali aderiscono le rappresentanze
sindacali. I nomi di tali dirigenti dovranno essere comunicati per iscritto al
FORMEZ ai fini della titolarità dei diritti sindacali attribuiti dalla legge.
Ai dirigenti
indicati da ciascuna rappresentanza sindacale sono concessi - per ciascuna
delle tre sedi permessi orari fino a un massimo di 16 ore mensili usufruibili
nel corso dell'anno per l'espletamento del mandato. Ai dirigenti sindacali e
agli altri lavoratori eletti o designati a partecipare a convegni e riunioni,
riguardanti problemi di interesse sindacale, sono concessi altresì, per
ciascuna rappresentanza sindacale, permessi retribuiti e non retribuiti in
misura, rispettivamente, non superiore a 15 giorni l'anno.
Il personale
ha diritto a riunirsi in assemblea, nei locali concordati con il FORMEZ, fuori
dell'orario di lavoro, nonché, nei limiti di 20 ore annue, durante l'orario
medesimo, con diritto alla normale retribuzione.
3.
Ordinamento
professionale
Il personale del Formez in servizio alla data di
stipula del presente accordo è inquadrato in 3 aree professionali, ognuna
definita da specifiche declaratorie che mirano ad accorpare e ricomprendere
quelle dei profili che le compongono.
Le declaratorie delle
aree sono le seguenti:
A. area dei servizi
Appartengono a questa area i lavoratori che svolgono
attività che richiedono discreta o buona capacità operativa con responsabilità
di risultati parziali rispetto ai processi produttivi o amministrativi nei quali sono inseriti; la
cui base teorica si sviluppa con la scuola dell’obbligo. Le relazioni
organizzative, prevalentemente interne, sono di tipo semplice e quelle esterne di tipo formale o indiretto.
B. area tecnica
Appartengono a questa area lavoratori che svolgono
attività che richiedono approfondite conoscenze monospecialistiche, la cui base
teorica è acquisibile con la scuola superiore, con responsabilità di risultati
relativi a specifici processi e media/alta complessità dei problemi da
affrontare e risolvere con sufficiente ampiezza di possibili soluzioni. Le
relazioni organizzative interne sono anche di natura negoziale e possono essere
anche esterne alla propria unità amministrativa; le relazioni esterne sono
anche di tipo diretto.
C. area gestionale
Appartengono a questa area lavoratori che svolgono
attività che richiedono elevate conoscenze plurispecialistiche con esigenza di
costanti aggiornamenti, con responsabilità di risultato relativa a importanti
e/o complessi processi, elevata complessità dei problemi da affrontare ed
elevata ampiezza delle soluzioni possibili da assumere con capacità di
articolazione di basi teoriche di riferimento. La base di riferimento per
l’accesso dall’esterno di nuovo personale è la laurea. Le relazioni
organizzative interne hanno natura negoziale e complessa e gestite anche con
responsabili di strutture diverse da quelle di appartenenza; le relazioni
esterne sono dirette anche con rappresentanza istituzionale.
3.2. Profili professionali
Le Aree sono articolate in livelli di inquadramento a
ciascuno dei quali corrisponde un profilo professionale. I 6 profili
professionali proposti sono definiti in base a parametri comuni che si
differenziano per articolazione interna di ognuno e per connessione tra di
essi. I parametri prescelti per la definizione dei profili sono i seguenti:
-
responsabilità
-
autonomia
-
relazioni
In base a tali parametri, i profili definiti sono i
seguenti:
A. Area dei servizi:
A1 Addetto alla produzione di
servizi: la sua attività richiede conoscenze relative all’ubicazione
degli uffici, al loro funzionamento, ai loro aspetti funzionali semplici,
all’uso di attrezzature e mezzi comuni e di semplice utilizzazione; l’attività
prescritta è di facile interpretazione con limitata autonomia operativa che
produce risultati predefiniti e parziali rispetto al processo e agli obiettivi
da conseguire. L'attività relazionale è di tipo prevalentemente semplice, eterodiretta e a bassa discrezionalità.
A2 Addetto ai servizi di
supporto: la sua attività richiede conoscenze dell'organizzazione
dell'Istituto e delle attribuzioni degli uffici tali da consentire la
produzione di un servizio interno completo anche attraverso la gestione di
specifica documentazione che richiede autonomia operativa e capacità di
adattamento a situazioni diverse per risultati predefiniti. L'attività
relazionale è prevalentemente interna al servizio e a tutti i livelli della
struttura con elevata capacità di adattamento
alle esigenze poste.
B. Area tecnica:
B1 Tecnico: la sua
attività richiede conoscenze di base all'uso della strumentazione informatica
relativa ai programmi di base dell'automazione di ufficio con necessità di
aggiornamento legate a modifiche degli strumenti e di formazione correlate a
cambiamenti organizzativi; la produzione di documenti di varia natura è
caratterizzata dal loro essere tendenzialmente standard, soggetti a bassa
variabilità, realizzati in autonomia attraverso procedure o metodologie
consolidate e gestendo la complessità informativa nell'acquisizione degli
input. L'attività relazionale e prevalentemente all'interno dell'unità
organizzativa di riferimento e richiede frequentemente la gestione di
informazioni e relazioni non complesse con altri settori dell'Istituto.
B2 Tecnico operativo:
la sua attività richiede conoscenze metodologiche di tipo specialistico, con
ampliamento su attività di altra natura con formazione legata ad innovazioni di
ruolo e/o supporti operativi; l'attività è inoltre caratterizzata da problemi
di media complessità e dalla necessità di adattamento alla variabilità
operativa della funzione in vista dell'ottenimento di un risultato anche
complesso e spesso non definito: l'autonomia operativa richieda capacità di
interpretare informazioni numerose e complesse e di agire, con input
predefiniti, su un processo soggetto a variabilità. L'attività implica
relazioni interne di media complessità anche con unità organizzative e ruoli
diversi e relazioni esterne di rappresentanza operativa.
C. Area gestionale:
C1 Professional: la sua
attività richiede assunzione di responsabilità che si svolgono sulla base di
obiettivi che richiedono un'autonomia operativa e funzionale all'interno di
programmi dati e definiti anche con il proprio contributo. Capacità di
interpretare problematiche di interconnessione e mediamente complessa
variabilità; buona autonomia all'interno di obiettivi assegnati ed individuati
anche con la sua collaborazione; responsabilità diretta rispetto al
perseguimento degli obiettivi assegnati; relazioni interorganizzative
predefinite ma continue, intense, complesse.
C2 - C2 Senior: Responsabile di processo:
la sua attività richiede assunzione di responsabilità di rilievo che si
svolgono sulla base di obiettivi complessi che richiedono un'autonoma definizione di
programmi e la gestione diretta di risorse; capacità di interpretare
problematiche complesse di difficile interconnessione, ad elevata variabilità e
a carattere interfunzionale; elevata autonomia all'interno di obiettivi
assegnati e individuati
anche con la sua collaborazione; responsabilità diretta rispetto a risultati
non predeterminati e all'utilizzazione delle risorse; relazioni
interorganizzative non predefinite ma continue, intense e complesse. Identifica
e propone possibili fonti di risorse e filoni di sviluppo delle attività. Sviluppa e mantiene
relazioni esterne con la comunità scientifica di riferimento.
Al fine di valorizzare le risorse umane e di
riconoscere le capacità e competenze professionali interne tramite uno sviluppo
di carriera all'interno dell'area di riferimento e/o mobilità ascendente tra le
differenti aree, viene definita una progressione economica e professionale del
personale dipendente a tempo indeterminato che prevede la possibilità di:
- passaggio dal primo al secondo livello di
ciascuna Area per i dipendenti inquadrati nei profili delle Aree A, B e C;
- passaggio dal secondo livello di un'Area al
primo livello dell'Area successiva, per i dipendenti inquadrati nelle Aree A e
B;
- sviluppo economico su base professionale per i
dipendenti inquadrati nel profilo C2 con l'attribuzione del C2 Senior.
La progressione di cui ai
precedenti punti si realizza attraverso procedure selettive e valutazioni volte
all'accertamento dell'idoneità a ricoprire il profilo superiore e per il
livello C2 Senior della professionalità maturata all’interno dell’Istituto.
In generale, i criteri di valutazione ai fini della
progressione economica e professionale, adeguatamente relazionati al diverso
livello di professionalità dei profili interessati, dovranno tener conto:
- dell'arricchimento professionale derivante
dall'esperienza lavorativa e dalla formazione;
- del miglioramento della prestazione individuale,
con particolare riguardo al grado di coinvolgimento nei processi;
- dei titoli culturali e professionali coerenti
e pertinenti.
I requisiti per l'accesso alla valutazione ai fini
della progressione economica e professionale all'interno di ciascuna area sono
i seguenti:
a) Area A. I requisiti minimi per
l'accertamento dell'idoneità consistono per il passaggio da A1 a A2 nell’esperienza
di almeno 3 anni di permanenza effettiva nel profilo A1;
b) Area B. I requisiti minimi per
l'accertamento dell'idoneità consistono per il passaggio da B1 a B2
nell'esperienza di almeno 4 anni di permanenza effettiva nel profilo B1;
c) Area C. i requisiti minimi per
l’accertamento dell’idoneità consistono:
- per il passaggio da C1 a C2 nell’esperienza di
almeno 5 anni di permanenza effettiva nel profilo C1;
- per l'attribuzione del livello C2 Senior
nella esperienza di almeno 6 anni di permanenza effettiva nel profilo C2.
Ai fini della valutazione della permanenza effettiva
nel profilo, si computa anche il periodo trascorso nei precedenti dieci anni
alle dipendenze del FORMEZ con rapporto di lavoro a tempo determinato.
La valutazione per la progressione economica
infra-area, prenderà in considerazione, con particolare riferimento agli ultimi
due anni, i seguenti aspetti:
a) l'esperienza acquisita nella gestione delle
attività;
b) le competenze professionali anche conseguenti
ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative
ed ai processi di riorganizzazione;
c) l'impegno e il grado di coinvolgimento nei
processi lavorativi;
d) i risultati e la qualità della prestazione
individuale.
Per i profili dell'Area C la valutazione, oltre agli
elementi sopra indicati, prenderà anche in considerazione:
- titoli culturali e professionali
(specializzazioni post lauream, pubblicazioni, docenze, partecipazione a
commissioni istituzionali, ecc.);
- formazione e/o aggiornamento pertinente e
certificato.
I requisiti per l'accesso alla valutazione ai fini
della progressione economica e professionale tra le differenti aree sono i
seguenti:
a) Area A. I requisiti minimi per
l'accertamento dell'idoneità consistono per il passaggio da A2 a B1
nell'esperienza di almeno 4 anni di permanenza effettiva nel profilo A2;
b) Area B. I requisiti minimi per
l'accertamento dell'idoneità consistono per il passaggio da B2 a C1
nell'esperienza di almeno 5 anni di permanenza effettiva nel profilo B2.
I criteri per la valutazione ai fini della
progressione economica e professionale tra le differenti aree tengono conto dei
seguenti elementi:
- arricchimento professionale derivante dall'
esperienza lavorativa, desumibile dal curriculum e/o da altra documentazione;
- risultati e qualità delle prestazioni
individuali con particolare riguardo alla capacità di proporre soluzioni
innovative, all'impegno e al grado di coinvolgimento nei processi lavorativi,
all'attenzione alle esigenze dell'utenza interna ed esterna al Centro e alla
soluzione dei problemi.
I passaggi dal profilo B2 al profilo C1 saranno
svolti solo previa verifica di disponibilità di posti nel profilo C1, sulla
base di esigenze espresse dal Formez.
Ai fini della valutazione della permanenza effettiva
nel profilo, si computa anche il periodo trascorso nei precedenti dieci anni
alle dipendenze del FORMEZ con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Allo scopo di garantire una possibilità di crescita
economica ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nei profili delle aree
A, B e C, è istituita una posizione economica Super, che consiste nella
attribuzione di una maggiorazione retributiva. Per i profili A2 e B2 le
posizioni economiche super sono 2.
I requisiti minimi per l'attribuzione della
maggiorazione retributiva Super sono i seguenti:
- Area A. esperienza di almeno 2 anni nei
profili A. 1 o A. 2;
- Area B. esperienza di almeno 3 anni nei
profili B. 1 o B. 2;
- Area C. esperienza di almeno 3 anni nei
profili C. 1 o C. 2.
Per l’attribuzione della seconda posizione economica
Super nei profili A2 e B2, è richiesto, quale requisito minimo, un periodo di
esperienza nel livello Super del profilo uguale a quello richiesto per
l’attribuzione della prima posizione.
I criteri di attribuzione delle posizioni economiche
Super prenderanno in considerazione i risultati e la qualità della prestazione
in relazione al profilo attribuito, l'impegno e il coinvolgimento nei processi
lavorativi.
In caso di successivo passaggio al profilo superiore
della stessa Area o al primo profilo dell'Area successiva, gli importi
attribuiti con le posizioni economiche Super verranno riassorbiti per intero.
La valutazione ai fini delle promozioni, effettuata
sulla base delle esigenze di operatività dell'Istituto, avrà cadenza biennale e
sarà effettuata entro la fine dell’anno di riferimento. Le percentuali massime,
per ciascun profilo, di dipendenti ai quali è possibile assegnare, attraverso
le procedure selettive, il profilo superiore o il riconoscimento della professionalità
acquisita vengono definite dal Consiglio di Amministrazione in occasione della
approvazione del programma e del bilancio annuale dell'Istituto sulla base
delle esigenze organizzative e di funzionamento dell’Istituto e delle risorse
disponibili e comunque entro il tetto del 20%.
In fase di prima applicazione del presente contratto,
la prima valutazione sarà effettuata nel 2006.
5.
Accesso
L'accesso
dall’esterno con rapporti di lavoro a tempo indeterminato può avvenire in
ognuno dei sei profili ordinari e dei relativi livelli retributivi.
Il periodo di prova è fissato in sei mesi.
Non è consentito alcun rapporto di lavoro dipendente
né lo svolgimento di alcuna attività professionale retribuita fuori dal Centro
che arrechi pregiudizio al normale svolgimento dell'attività lavorativa presso
il Centro stesso e che non abbia ottenuto la previa autorizzazione del
Presidente su parere favorevole del Direttore Generale.
Il personale del FORMEZ non può percepire alcun
compenso per attività professionali esterne prestate per conto del FORMEZ (es.
lezioni, partecipazioni a Consigli di Amministrazione, commissioni di studio,
collegi sindacali, ecc.). Qualora tali compensi vengano corrisposti, saranno
riversati al FORMEZ.
Il dipendente in part-time che eserciti con carattere
di continuità altre attività di lavoro subordinato o autonomo dovrà darne
comunicazione alla Amministrazione.
La crescita e lo sviluppo delle competenze del
personale del Formez, in coerenza con le linee strategiche e i compiti
dell'Istituto, costituiscono un obiettivo di primario interesse dell'Istituto e
un supporto indispensabile al sostegno dei processi di cambiamento
organizzativo al quale il Formez si impegna a destinare una quota annua non
inferiore all’1% del monte retributivo.
Per favorire,
nel quadro degli impegni assunti e degli stanziamenti disponibili, la
promozione e la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento che
consentano la valorizzazione e lo sviluppo delle conoscenze e delle capacità
individuali del personale, il Formez procede a rilevare i fabbisogni formativi
ed elabora annualmente entro il mese di marzo di ciascun anno il Piano
formativo sul quale attiva un confronto preliminare con le Organizzazioni Sindacali.
L’Amministrazione
si impegna a riservare il 50% delle risorse disponibili al personale inquadrato
nell’area C, per progetti, anche individuali, di sviluppo e consolidamento di
competenze tecniche e professionali e ad attivare procedure che garantiscano
tempi certi di risposta alle richieste individuali.
La formazione
e l'aggiornamento, la produzione scientifica continua e la disponibilità
accertata ad un percorso di life long learning sono da considerare fattori
qualificanti e fondamentali nella progressione di carriere professionali.
Il Formez si fa carico, per i viaggi di formazione e
studio, del rimborso delle spese di trasferta secondo la disciplina vigente,
mentre la diaria è ridotta del 30% rispetto agli ammontari previsti per le
missioni di servizio. Per i viaggi di formazione superiori a quaranta giornate
nel corso dell’anno solare e fermo restando il rimborso delle spese di
trasferta, la diaria verrà definita dall'Amministrazione caso per caso. La
partecipazione ad attività formative o di aggiornamento in giornata non
lavorativa non comporta recupero compensativo.
7.
Retribuzione
La struttura retributiva del personale è articolata
in elementi fissi e variabili. Costituiscono elementi fissi della retribuzione:
- la retribuzione di profilo comprensiva dei
livelli Super laddove attribuiti;
- la contingenza integrata dall’elemento
distintivo;
- l'elemento retributivo individuale che
comprende la retribuzione di anzianità derivante dall’inquadramento precedente
a quello definito dal CCNL 2001/2004;
- primo elemento del sistema premiante: compenso
incentivante, a valore fisso, modificabile in aumento in occasione dei rinnovi
della parte economica del contratto.
Costituiscono elementi variabili ed accessori della
retribuzione:
- le indennità corrisposte in via continuativa
definite in base al contratto o a specifiche disposizioni di legge;
- il compenso per il lavoro straordinario e l'assegno per il nucleo familiare, ove
spettanti;
- il secondo elemento del sistema premiante:
premio di risultato;
- altri assegni ad personam;
- le maggiorazioni e le integrazioni economiche
come definite dal contratto.
Ove non disposto diversamente da (o in contrasto con)
normative di legge, tutte le predette voci sono valide ai fini previdenziali,
assistenziali e del TFR.
Le retribuzioni sono corrisposte per 12 mensi1ità
ordinarie più 3 straordinarie erogate per ratei nei mesi di aprile, luglio e
dicembre.
La tabella che segue indica i valori retributivi riferiti
alla retribuzione di profilo, inclusa la contingenza e il compenso
incentivante.
Il valore della seconda posizione economica Super
prevista per i profili A2 e B2 è pari a quello della prima posizione a cui si
somma.
|
|
tabellare
|
conting.
|
super
|
retribuzione
profilo
|
compenso
incentivante
|
totale
retribuzione
|
|
A1
|
719,92
|
607,08
|
|
1.327,00
|
17,00
|
1.344,00
|
|
A1/S
|
719,92
|
607,08
|
64,00
|
1.391,00
|
17,00
|
1.408,00
|
|
A2
|
847,44
|
613,56
|
|
1.461,00
|
19,00
|
1.480,00
|
|
A2/S
|
847,44
|
613,56
|
70,00
|
1.531,00
|
19,00
|
1.550,00
|
|
B1
|
984,30
|
620,7
|
|
1.605,00
|
21,00
|
1.626,00
|
|
B1/S
|
984,30
|
620,7
|
90,00
|
1.695,00
|
21,00
|
1.716,00
|
|
B2
|
1.162,28
|
629,72
|
|
1.792,00
|
23,00
|
1.815,00
|
|
B2/S
|
1.162,28
|
629,72
|
111,00
|
1.903,00
|
23,00
|
1.926,00
|
|
C1
|
1.511,93
|
648,07
|
|
2.160,00
|
28,00
|
2.188,00
|
|
C1/S
|
1.511,93
|
648,07
|
151,00
|
2.311,00
|
28,00
|
2.339,00
|
|
C2
|
1.773,56
|
661,44
|
|
2.435,00
|
32,00
|
2.467,00
|
|
C2/S
|
1.773,56
|
661,44
|
168,00
|
2.603,00
|
32,00
|
2.635,00
|
|
C2/SE
|
2.093,56
|
661,44
|
|
2.755,00
|
36,00
|
2.791,00
|
Il sistema premiante prevede due elementi.
Il primo elemento (compenso incentivante) viene
erogato mensilmente per 15 mensilità, è di valore fisso stabilito ad ogni
rinnovo della parte economica del contratto ed è modificabile, in aumento, solo
in occasione dei successivi rinnovi.
Il secondo elemento (premio di risultato) viene
erogato sotto forma di una tantum e prevede, per il personale a tempo
indeterminato, una quota fissa corrisposta in cifra uguale per profilo ed una
quota variabile collegata ai risultati della valutazione delle prestazioni e alla
presenza. La quota variabile è fissata annualmente dal Consiglio di
Amministrazione sulla base del programma e del budget preventivo in una misura
compresa tra l’1% e il 4% del monte retribuzioni fisso e ricorrente del
personale dipendente a tempo indeterminato riferito al 31 dicembre dell’anno
precedente. La quota variabile deve essere confermata o modificata in base ai
risultati di Istituto in sede di preconsuntivo. Le modalità di determinazione
del premio di risultato per il personale a tempo indeterminato sono indicate in
allegato 1.
Per il personale a tempo determinato la quota è
definita in percentuale sulla retribuzione di profilo secondo quanto definito
in allegato 2.
Il premio complessivo non potrà comunque essere
superiore al 20% della retribuzione di ciascun profilo su base annua,
incrementata dell' eventuale indennità.
Per indennità di funzione si intende l'indennità
attribuita a quei ruoli funzionali al modello organizzativo e alla gestione
delle attività del FORMEZ che comportano lo svolgimento di compiti di più
elevata responsabilità rispetto a quella insita nel profilo di appartenenza.
Tale indennità, variabile in tre diversi valori mensili - Euro 130, 259, 388 e
517 - viene attribuita su decisione del FORMEZ ai dipendenti inquadrati
nell'Area C ai quali venga affidata la responsabilità di unità organizzative o
ruoli organizzativi, ovvero la responsabilità di esecuzione di significative
attività progettuali, di studio e ricerca o di compiti specifici anche di carattere
amministrativo, secondo l'articolazione di seguito specificata.
L’indennità può essere:
- modificata a seguito di verifica da parte del
FORMEZ degli elementi che ne hanno
definito l’ammontare e l’attribuzione;
- prorogata, qualora l’atto di attribuzione
preveda una scadenza, in presenza di motivazioni condivise dal Direttore
Generale oppure
- revocata con provvedimento motivato.
Indennità di
responsabilità di ruolo organizzativo. Per ruolo organizzativo si intende
qualsiasi settore strutturalmente definito nell'organigramma del Centro dal
Consiglio di Amministrazione che comporti, con un elevato grado di autonomia
gestionale e organizzativa, la diretta responsabilità di gestione di risorse
umane, finanziarie e strumentali, ovvero qualsiasi settore funzionale alle
attività del Centro, istituito su provvedimento degli Organi del Centro, al
quale il FORMEZ conferisca un significativo contenuto di complessità e
responsabilità e per il quale sia richiesta specializzazione professionale ed
esperienza.
Ai dipendenti ai quali è affidata detta
responsabilità, di durata temporalmente indefinita, viene riconosciuta una
indennità variabile nei quattro diversi valori sulla base di una valutazione
effettuata dal FORMEZ, e soggetta a successive revisioni, relativa al contenuto
di strategicità, complessità, autonomia e responsabilità di ciascun ruolo
organizzativo.
L’indennità non viene più corrisposta qualora al
dipendente venga formalmente revocato il ruolo a causa della soppressione
formale della posizione.
Indennità per
responsabilità di progetto, attribuita ai dipendenti cui venga formalmente
affidata la responsabilità di esecuzione di attività progettuali, anche di
studio e ricerca, a gestione prevalentemente diretta, alle quali il FORMEZ
conferisca particolare valenza strategica e politica e presentino un elevato
grado di complessità di esecuzione, per le quali sia richiesto un elevato grado
di autonomia e di esperienza professionale, di cui il dipendente sia diretto
responsabile sia sotto il profilo tecnico che di budget, avendo come unico
referente il responsabile dell’unità organizzativa alla quale egli è assegnato
ovvero il Presidente o il Direttore Generale.
Ai dipendenti ai quali è affidata detta
responsabilità viene riconosciuta una indennità variabile nei quattro diversi
valori sulla base di una valutazione effettuata dal FORMEZ secondo criteri
stabiliti nell'accordo sottoscritto in data 21 ottobre 2004, sottoposto a
verifica con cadenza biennale.
Tale indennità decorre dal mese della attribuzione
della responsabilità con atto formale che ne definisce anche la scadenza.
Indennità per
responsabilità di compiti specifici, anche di carattere amministrativo, di
cui sia formalmente espresso il carattere di straordinarietà, connessi a
progetti interni. Tale indennità, variabile nei quattro diversi valori sulla
base della valenza conferita dal FORMEZ all'attività, decorre dal mese
dell'affidamento del compito con atto formale che ne definisce anche la
scadenza.
Per indennità di mansione si intende l'indennità
attribuita per lo svolgimento di quei compiti strumentali al funzionamento
degli Uffici. Essa si articola in tre tipologie:
- indennità di gestione cassa, di guida di
autoveicoli di servizio e di custodia chiavi per la chiusura ed apertura degli
uffici, per un importo di euro 110 lordi, che decade con la revoca del compito;
- indennità di affidamento valori postali o di
svolgimento di attività disagiate, quest'ultima destinata a quei dipendenti
incaricati di mansioni esecutive di particolare gravosità psico-fisica
(fotoriproduzione, attività di magazzino e di movimentazione, centralino
telefonico, portineria, distribuzione documenti), per un importo di 80 euro
lordi, che decade con la revoca del compito;
- indennità di segreteria direzionale,
riconosciuta al personale di segreteria della presidenza e della direzione, per
un importo di euro 110 lordi , che decade con la revoca del compito.
L’indennità per professioni specifiche è riconosciuta ai dipendenti laureati ed iscritti ad
ordini professionali che svolgono per conto del FORMEZ la professione per la
quale è richiesta l’iscrizione.
L’importo dell’indennità ammonta a € 130.00 lordi mensili.
Tutte le indennità di cui sopra non sono cumulabili e
sono corrisposte per 12 mesi/anno.
Al personale dipendente che compone le squadre di
sicurezza è riconosciuto un compenso integrativo pari a €. 2,00 lordi per ogni
giorno di presenza.
Il compenso integrativo di cui al presente articolo è
cumulabile con le indennità previste agli articoli precedenti.
L’adeguamento delle retribuzioni
di profilo è così articolato:
a)
20% dal 1 gennaio 2005
b) 30% dal 1 ottobre 2005
c)
50% dal 1 gennaio 2006
d)
75% dal 1 giugno 2006
e)
100% dal
1 ottobre 2006
8.
Altre disposizioni
Si confermano i valori
attualmente vigenti per il trattamento di missione.
Al personale viene riconosciuto un buono-pasto del
valore di Euro 9,30. Il buono pasto viene corrisposto posticipatamente per
ciascuna giornata lavorativa di presenza in servizio regolarmente retribuita,
da lunedì a venerdì, e per la quale sia stata assolta la condizione minima di
prestazione nelle frazioni previste. Non viene corrisposto in caso di assenza
per mezza giornata od oltre per missione, ferie, permesso o altri motivi con
esclusione del servizio esterno. Esso è sempre riferito al pasto di metà
giornata ed è pertanto incompatibile con il rimborso del medesimo pasto a
qualsiasi titolo.
Le parti, qualora dovessero verificarsi esigenze
organizzative e/o di bilancio, si incontreranno per definire forme di incentivo
all’esodo di dipendenti a tempo indeterminato disponibili a risolvere
anticipatamente il rapporto di lavoro. Tali forme di incentivo dovranno
prevedere: l’ammontare massimo dell’incentivo, calcolato in rapporto alla
retribuzione complessiva annua lorda, e gli effetti sui livelli occupazionali
del FORMEZ, rapportati alle esigenze organizzative e ai programmi di attività
dell’Istituto.
Le parti si
impegnano a definire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente
contratto la parte relativa alla responsabilità civile e al patrocinio legale
del personale.
Il FORMEZ
eroga annualmente un contributo complessivo alle attività dei due CRAL (sedi di
Roma e Pozzuoli) fino ad un massimo dello 0,5% del costo globale annuo del
personale, sulla base di programmi preventivi predisposti dagli stessi
organismi. La ripartizione del contributo complessivo viene effettuata sulla
base del numero dei dipendenti delle rispettive Sedi. A tal fine, i dipendenti
degli Uffici di Cagliari sono computati tra i dipendenti della Sede di
Pozzuoli.
Ferme restando le specificità dei CRAL di Sede già
costituiti, viene formalmente costituito un Comitato Intersede per il
coordinamento delle attività comuni a favore dei soci e dei loro familiari.
L'accesso dall'esterno del personale assunto con
rapporto di lavoro a tempo determinato può essere effettuato in ognuno dei sei
profili ordinari e dei relativi livelli retributivi. In presenza di particolari
esperienza e professionalità già maturate, ed in considerazione della
temporaneità insita nel rapporto a tempo determinato, può essere riconosciuta
un’integrazione per tutta la durata del rapporto entro importi massimi pari al
differenziale economico tra il profilo di inquadramento ed i livelli economici
più elevati previsti nell' ambito della stessa Area professionale di
inquadramento. In caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato
tale maggiorazione viene revocata.
10.
Presenza in servizio
L'orario di
lavoro è di 36 ore effettive settimanali distribuito su 5 giorni, da lunedì a
venerdì. La sua distribuzione è
improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
a) orario flessibile giornaliero, che
consiste nel consentire di anticipare o posticipare l'orario di inizio o di
uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale
dell'orario – fascia di presenza obbligatoria - la contemporanea presenza in
servizio di tutto il personale. La fascia di presenza obbligatoria può essere
intaccata per non più di 36 ore l’anno debitamente giustificate. Per il
personale adibito all’apertura e alla chiusura degli uffici e alla guida di
autoveicoli si applica l’orario base di lavoro, fatto salvo quanto indicato
all’ultimo capoverso del presente paragrafo.
b) particolari
forme di flessibilità a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di
volontariato ai sensi delle correnti disposizioni di legge. Il
ricorso alla flessibilità deve essere sempre compatibile con i compiti
assegnati e subordinata all’intesa con il proprio supervisore.
Per fronteggiare strutturali esigenze di servizio e
per contenere il ricorso allo straordinario, il FORMEZ, con l'assenso dei
dipendenti interessati, e comunque entro i limiti previsti dalle norme di legge
in vigore, può definire profili orari specifici che diano luogo a turnazioni
che prevedano anche una alternanza di giornate brevi e giornate lunghe, ovvero
giornate di presenza e giornate di disponibilità. In quest’ultimo caso vengono
comunque corrisposti indennità e
buoni-mensa.
Il ricorso al lavoro straordinario costituisce una
modalità eccezionale adottata, dietro specifica autorizzazione, per rispondere
ad esigenze emergenti cui non si possa far fronte con le normali prestazioni
lavorative e comunque contenuta entro limiti quantitativi predeterminati; la
prestazione straordinaria deve risultare da autorizzazione scritta giornaliera
resa dal dirigente di riferimento attraverso la modulistica in uso. Il tempo
della pausa tra le due frazioni giornaliere non è imputabile a straordinario.
E’ lavoro straordinario la prestazione effettuata dai dipendenti dei profili delle Aree
professionali A e B dalla fine dell’orario-base giornaliero ovvero,
eccezionalmente, prima dell’inizio:
|
Sedi di Roma e di
Napoli |
|
|
da lunedì a giovedì |
dalle
ore 17.15 in poi |
|
venerdì |
dalle
ore 13.30 in poi |
| |
|
|
Sede di Cagliari |
|
|
da lunedì a giovedì |
dalle
ore 18.00 in poi |
|
venerdì |
dalle
ore 14.30 in poi |
Il tempo
prestato dagli orari sopra indicati fino all’orario di chiusura degli Uffici è
primariamente soggetto a compensazione oraria sulla base delle risultanze
individuali nel mese di riferimento. Il pagamento è effettuato per quote intere
di 30 minuti, con arrotondamento a 30’ dell’ultima frazione, se superiore a
15’.
Il compenso orario per il lavoro straordinario viene
determinato aggiungendo al valore dell'ora normale di lavoro le percentuali di
maggiorazione di seguito indicate. Il valore dell'ora normale è ottenuto
dividendo la retribuzione mensile individuale nelle sue voci fisse, ricorrenti,
non riassorbibili né abrogabili, per 156. Ai valori dell'ora normale, come
sopra calcolati, vengono apportate le seguenti maggiorazioni:
30% per il lavoro
straordinario diurno feriale
100% per il lavoro
straordinario notturno feriale (dalle ore 22 alle ore 6)
50% per il lavoro
straordinario diurno festivo
150% per il lavoro straordinario notturno festivo.
Il compenso
per il lavoro straordinario viene corrisposto nel mese successivo a quello in
cui lo stesso è stato prestato. Per il lavoro prestato in giorni non
lavorativi, il lavoratore può optare per
il recupero con riposo retribuito da utilizzare entro i 90 giorni successivi
alla prestazione.
Il tetto di
straordinario, per il personale delle aree A e B, viene determinato su base
semestrale nell'anno solare rispettivamente
in 250 e 150 ore.
Per i
dipendenti a tempo indeterminato dell’Area C viene prevista la possibilità di
recuperi compensativi, da godere nell’anno successivo a quello di maturazione,
delle ore di lavoro eccedenti l’orario di lavoro contrattuale calcolate
nell’arco dell’anno solare. Danno luogo a
recuperi compensativi le ore eccedenti il numero di 20, per un massimo
di 10 giornate di riposo compensativo da utilizzare entro il 30 giugno di ogni
anno, sempre che siano esauriti gli obblighi circa l’utilizzazione delle ferie.
10.3. Part-time
Ciascun dipendente - nei limiti del 20% del personale
in servizio a tempo indeterminato - potrà essere autorizzato a fornire
prestazioni a tempo parziale.
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale
si applica la normativa vigente presso il Centro per i dipendenti a tempo
pieno, salvo quanto previsto dalla legge e/o modificato dai contratti
collettivi.
Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di
posto corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può
essere inferiore ad un terzo di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma
delle frazioni di posto a tempo parziale di una determinata qualifica non può
superare il numero complessivo dei posti a tempo pieno della medesima qualifica
trasformati in posti a tempo parziale.
Il tempo parziale può essere realizzato sulla base
delle seguenti tipologie:
- con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con
articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana ovvero su
alcune settimane del mese o dell'anno (tempo parziale verticale).
Per i dipendenti che prestano lavoro a tempo parziale
potranno essere determinate particolari condizioni di flessibilità dell'orario
da valutare in funzione della tipologia della prestazione.
Qualora l'articolazione del part-time orizzontale
preveda un orario settimanale di almeno 2/3 di quello ordinario, si darà luogo
al riconoscimento del buono mensa del valore contrattualmente stabilito.
Il trattamento economico del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, con esclusione degli
assegni per il nucleo familiare, spettanti al personale con rapporto a tempo
pieno appartenente alla stessa qualifica che sono invece riconosciuti per
intero.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno, mentre i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
numero proporzionato alle giornate di lavoro previsto nell'anno per il
particolare tipo di rapporto.
In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione
dello stesso da tempo pieno a tempo parziale e la sua durata devono risultare
da atto scritto che deve contenere l'indicazione dell'articolazione della
prestazione lavorativa, nonché la durata del periodo di effettuazione del tempo
parziale.
Le tipologie di part-time verticale e misto sono
considerate eccezionali ed eventuali nell’organizzazione del lavoro del FORMEZ
ed il ricorso ad esse dovrà essere concordato caso per caso tra il lavoratore
ed il FORMEZ.
Il dipendente in part-time che eserciti con carattere
di continuità altre attività di lavoro subordinato od autonomo, è tenuto al
rispetto degli obblighi di cui all’art. 5.1 del presente contratto.
Per il
personale a cui non è corrisposta la compensazione monetaria del lavoro
straordinario è previsto, per il lavoro svolto in giornata non lavorativa e in
sede, un riposo compensativo da godere entro 90 giorni, a pena di decadenza.
In caso di
missioni di servizio o frazioni di esse ricadenti in giornate non lavorative,
il dipendente ha la facoltà di recuperare mezza giornata se il tempo ricadente
nella giornata non lavorativa è inferiore a cinque ore e una giornata se le supera,
purché si tratti di giornata di effettivo impegno e non di soli tempi di
viaggio. Tale facoltà deve essere esercitata entro 90 giorni dal termine della
missione stessa, a pena di decadenza.
Per ogni anno solare il dipendente ha diritto a 30 giorni lavorativi di
ferie retribuite, computate in ratei per coloro che non abbiano maturato un
anno di servizio.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà
luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi salvo il caso più avanti
descritto. Esse vanno fruite, su richiesta del dipendente e previa
autorizzazione del dirigente di riferimento, nel corso di ciascun anno solare,
tenuto conto delle esigenze di servizio. E’ comunque consentito il differimento
della loro utilizzazione entro il 30 giugno dell’anno successivo senza
possibilità di ulteriori proroghe. Le richieste effettuate verbalmente o
telefonicamente sono ammesse solo per casi sporadici ed eccezionali e fatta
salva la successiva immediata regolarizzazione. Compatibilmente con le
oggettive esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più
periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di
ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente il godimento di almeno
due settimane consecutive. Al fine di garantire l’ottimale funzionamento
dell’Istituto, il FORMEZ può individuare uno o più periodi dell’anno, da
definire e comunicare ai dipendenti entro il primo trimestre dell’anno
corrente, durante i quali convogliare periodi di ferie collettive.
Per necessità di servizio il dipendente può essere richiamato dalle
ferie. In tal caso il Formez è tenuto a rimborsargli, previa idonea
documentazione, le spese sostenute a causa dell'interruzione e a fargli
completare il periodo di godimento delle ferie non appena cessate le ragioni
che ne hanno determinato l' interruzione.
Le ferie sono sospese da malattie
debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a
ricovero ospedaliero. Il Centro deve essere posto in grado, attraverso una
tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro si procede al
riconoscimento dell’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per
un massimo di 10 giornate. Per i dipendenti a tempo determinato tale limite è
raddoppiato.
Al dipendente che contrae matrimonio spetta un periodo di ferie
straordinarie di 15 giorni di calendario.
Norma transitoria
La
disciplina entra in vigore a partire dalle ferie dell’anno 2006. Salvo che per
i casi di cessazione dal servizio che dovessero verificarsi entro l’anno 2007,
i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato concordano con il
responsabile della posizione a lui sovraordinata piani di recupero delle ferie
residue accumulate fino al 31 dicembre 2005, da fruire entro il 31 dicembre 2010.
Il calendario
annuale delle festività è conforme alle disposizioni legislative in materia. Le
festività abolite dalla legge n. 54/1977, quelle non godute perché ricadenti in
giornata non lavorativa inclusa quella del Santo Patrono, danno diritto al
relativo riposo compensativo che dovrà avvenire, a richiesta, improrogabilmente
entro il 31 dicembre.
Sono considerate
semifestività i giorni 24 e 31 dicembre.
Fermo restando
che il dipendente ha diritto, ove ne ricorrano condizioni e presupposti, ai
permessi retribuiti, parzialmente retribuiti e non retribuiti previsti da
specifiche disposizioni di legge, il presente CCNL, a richiesta del dipendente
e sulla base di idonea documentazione, prevede permessi giornalieri retribuiti,
anche frazionabili in mezze giornate, per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi pubblici,
limitatamente alle giornate di svolgimento delle prove: tre giorni lavorativi
all’anno;
- accertamenti diagnostici e strumentali,
check-up, visite mediche: cinque giorni lavorativi all’anno;
- lutti per decesso del coniuge o del convivente,
di parenti e affini entro il secondo grado: fino ad un massimo di tre giorni
lavorativi per evento;
- nascita di figli: due giorni lavorativi per
evento;
- trasloco a seguito di cambio di residenza: tre
giorni lavorativi per evento;
- preparazione ad esami di regolare corso di
studi o di qualificazione professionale: cinque giorni l’anno.
Il Direttore
Generale può inoltre concedere fino a cinque giorni lavorativi all’anno di
permesso straordinario retribuito, per gravi motivi personali o familiari
debitamente documentati.
I permessi
predetti non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di
servizio.
Il dipendente può
usufruire, su motivata richiesta e previa autorizzazione, di permessi
straordinari non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per anno solare che
potranno essere utilizzati per periodi consecutivi non inferiori a due giorni.
Essi non sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e non potranno essere
utilizzati per effettuare attività direttamente o indirettamente concorrenti
con quelle del Centro o comunque in contrasto con i doveri del dipendente.
Il dipendente che
ne faccia richiesta può fruire, previa autorizzazione, del permesso di
assentarsi per brevi periodi durante la fascia oraria obbligatoria. Tali
permessi, rilevanti ai fini del computo dell’orario di lavoro e quindi soggetti
a compensazione temporale, ricadono nel tetto di 36 ore come definito
relativamente all’orario di lavoro.
Il dipendente ha
altresì diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi previsti da
specifiche disposizioni di legge.
Le parti si
impegnano a definire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente
contratto la parte relativa alla malattia. Trascorso il predetto termine senza
che siano state raggiunte intese, il Formez si riserva di procedere
unilateralmente ad aggiornare e modificare le attuali norme in materia che
restano comunque nel frattempo in vigore.
E’ ingiustificata
qualsiasi assenza che non sia autorizzata ovvero non sia regolarizzata nelle 24
ore successive. Il dipendente che, senza giustificato motivo, rimanga assente
dall’Ufficio e non riprenda servizio entro il termine perentorio comunicatogli
dal FORMEZ, incorre nei provvedimenti disciplinari previsti dal presente
contratto. Le assenze ingiustificate riducono le ferie, non sono computate ai
fini della progressione economica e giuridica e agli effetti previdenziali e
pensionistici.
Il dipendente può
essere collocato in aspettativa per motivi personali. Il dipendente che aspira
ad ottenere l’aspettativa per motivi personali deve presentare motivata
richiesta sulla quale si pronuncia il Consiglio di Amministrazione. Durante
l’aspettativa per motivi personali, che non può protrarsi per più di 6 mesi per
il personale con anzianità fino a 5 anni e per più di 12 mesi per il personale
con anzianità superiore a 5 anni, il dipendente non ha diritto ad alcun
assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi personali non è computato
ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli eventuali
aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il
tempo trascorso in aspettativa per motivi personali riduce proporzionalmente le
ferie.
Per motivi di
particolare gravità è consentito al dipendente che abbia raggiunto i limiti
massimi previsti di presentare richiesta al Consiglio di Amministrazione per la
concessione di un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni della durata
massima di 6 mesi.
I periodi di
aspettativa per motivi personali interrotti da periodi di servizio inferiore a
un anno si sommano ai fini della determinazione dei limiti massimi.
Il dipendente che
al termine del periodo di aspettativa non riprenda servizio senza giustificato
motivo incorre in provvedimenti disciplinari secondo le disposizioni del
presente contratto.
Si applicano le
ulteriori aspettative previste da leggi vigenti.
11.
Risoluzione del
rapporto di lavoro
Le parti si impegnano a definire successivamente la
parte relativa al presente paragrafo.
La disciplina del trattamento di fine rapporto è
conforme alle disposizioni della legge 297/1982 a cui si rinvia. Il personale
del Centro può accedere alle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto -
con condizioni di miglior favore riportate in allegato - ai sensi dell'art. 1
della legge 29 maggio 1982 n. 297, in virtù di quanto stabilito nell’accordo
vigente.
12.
Assistenza e
previdenza integrativa
Il Formez, garantisce ai propri dipendenti con
contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato forme integrative di previdenza
per la costituzione di una pensione complementare e di assistenza per le
coperture assicurative contro le malattie, l’invalidità permanente da malattia,
gli infortuni professionali ed extraprofessionali.
L’assistenza integrativa aziendale si realizza con
polizze assicurative, la cui contraenza è demandata alla Cassa di assistenza ASFALISIS, alla quale il
Formez aderisce, per la copertura delle
garanzie appresso indicate.
Infortuni professionali, extraprofessionali e invalidità
permanente da malattia.
Le coperture assicurative per gli infortuni
professionali ed extraprofessionali e per l’invalidità permanente da malattia
sono regolate dalle norme delle apposite polizze stipulate e si attivano
automaticamente al momento dell’assunzione del dipendente sia con contratto di
lavoro a tempo indeterminato che determinato. Si estinguono automaticamente con
la cessazione del rapporto di lavoro. I premi/contributi annuali per le suddette
coperture assicurative sono a totale carico del Formez.
Rimborso spese sanitarie per il personale a tempo
indeterminato.
La
copertura assicurativa per il rimborso delle spese sanitarie è regolata dalle
norme dell’apposita polizza stipulata. Tale assicurazione è prestata a favore
del personale dipendente del Centro con contratto di lavoro a tempo
indeterminato ed è estesa al nucleo familiare del dipendente medesimo, composto
dal coniuge o dal convivente more uxorio, dai figli fiscalmente o non fiscalmente
a carico secondo convenute specificazioni. Sono garantite le prestazioni, entro
massimali e con franchigie e modalità espressamente indicate in polizza,
riguardanti gravi interventi, ricoveri in istituti di cura, interventi
chirurgici anche ambulatoriali, resi necessari da infortunio, malattia o parto,
nonché visite specialistiche, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio. La
durata dell’assicurazione è annuale. Nel corso dell’anno l’assicurazione ha
effetto dal primo giorno dell’assunzione del dipendente, purché sia data
tempestiva comunicazione alla Cassa di assistenza ASFALISIS.
Il premio/contributo annuo è così ripartito:
- 85% a
carico del Formez e 15% a carico del dipendente per la copertura assicurativa
del dipendente medesimo e dei componenti, fiscalmente a carico, del suo nucleo
familiare;
- 100% a carico del dipendente per la
copertura assicurativa di ciascun familiare non fiscalmente a carico convivente
con il dipendente del Centro.
Rimborso spese sanitarie per il personale a tempo determinato.
Ferma
restando la disponibilità del Formez a prevedere forme di rimborso delle spese
sanitarie per il personale a tempo determinato, il Formez si riserva di
presentare una successiva proposta che definisce le concrete modalità di
applicazione e i relativi costi.
La previdenza integrativa del personale del Formez è
attuata ai sensi del Decreto Legislativo 124/93, in virtù degli accordi
sindacali nazionali che costituiscono le fonti istitutive e con l’adesione del
Formez a PREVIGEN, Cassa di Previdenza integrativa per i dipendenti delle
aziende convenzionate – Fondo Pensione. La finalità della previdenza
integrativa aziendale è realizzare attraverso PREVIGEN-Fondo Pensione, in regime
di contribuzione definita, forme di previdenza
per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema
obbligatorio pubblico secondo criteri di corrispettività e capitalizzazione
individuale dei contributi degli aderenti. La pensione complementare, in forma
di rendita mensile, erogabile alla data di differimento fissata al compimento
del 65° anno di età dell’assicurato, è la prestazione previdenziale principale
del Fondo pensione. L’iscrizione al Fondo avviene con atto volontario sottoscritto
di adesione alla previdenza integrativa e decorre dal giorno successivo di
valuta del primo versamento dei contributi.
I contributi, in virtù degli accordi sindacali del
1997 e del 2001, sono così ripartiti:
- Azienda:
3% sulle voci retributive percepite ciascun mese utili per il TFR;
- Dipendente:
3% delle medesime voci;
- TFR: 3 punti del valore maturato nel
mese di versamento, pari alla quota dell’Azienda.
Le categorie degli assicurati al Fondo pensione si
distinguono in:
A) vecchi iscritti e sono i dipendenti che
possono vantare una posizione di previdenza integrativa, mai interrotta nel
tempo, di data certa anteriore al 28 aprile 1993
B) nuovi iscritti e sono i dipendenti che non
rientrano nella categoria “vecchi iscritti”.
La situazione contributiva del “nuovo iscritto” si
differenzia a sua volta per i soggetti privi di anzianità contributiva nel
regime obbligatorio al 28 aprile 1993. A questi si applica la disposizione
dell’art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 124/93: “per i lavoratori di prima occupazione
successiva alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo è
disposta la integrale devoluzione ai fondi pensione degli accantonamenti
annuali al TFR”.
Il
Formez si riserva di presentare successivamente una proposta di estensione
della previdenza integrativa al personale a tempo determinato.
13.
Norme disciplinari
Le parti si impegnano a definire entro 60 giorni dalla
sottoscrizione del presente contratto la parte relativa alle norma
disciplinari, con particolare riferimento a:
13.1. Obblighi del dipendente
13.2. Codice disciplinare
13.3. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale
13.4. Sospensione cautelare in corso di procedimento
disciplinare
Trascorso
il predetto termine senza che siano state raggiunte intese, il Formez si
riserva di procedere unilateralmente ad aggiornare e modificare le attuali
norme in materia che restano comunque nel frattempo in vigore.
14.
Norme di prima
applicazione
Per l’anno 2006, le valutazioni ai fini di passaggi
di profilo e super verranno effettuate entro cinque mesi dalla stipula del
presente contratto con decorrenza del beneficio in data non successiva al
quinto mese (dicembre 2006). I passaggi di profilo e i livelli super saranno
compresi tra il 20% e il 35% del totale complessivo del personale a tempo
indeterminato e non potranno superare il tetto del 35 % di ciascun profilo di
provenienza. Inoltre, le valutazioni prenderanno in considerazione, oltre al
personale in possesso dei requisiti previsti in base all’art. 4 del presente
contratto, anche il personale che aveva, alla data del 1 luglio 2005, i
requisiti formali previsti dall’art. 4 del contratto 2001-2004.
Il piano di Formazione per il personale sarà
predisposto e presentato entro il mese di novembre 2006 e riguarderà il periodo
2006/ 2007.
I criteri di attribuzione dell’indennità di
progetto, concordati in data 21 ottobre 2004, saranno sottoposti a verifica tra
le parti entro il mese di ottobre 2006.
Le
discipline relative alle indennità, nonché i valori e le modalità di erogazione
ad essi relativi entrano in vigore dal mese successivo a quello di stipula del
contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Con la presente dichiarazione le parti si impegnano a definire entro il corrente
anno, un apposito accordo che abbia come oggetto la politica delle assunzioni e
la regolamentazione dei rapporti di lavoro cosiddetti atipici (collaborazioni,
etc) presso il Formez.
Le parti si danno atto che la tipologia di rapporto di lavoro da perseguire
nell’ambito delle politiche occupazionali del Formez sia quella con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
Nelle more della definizione dell’accordo sopra indicato, nell’ambito delle
politiche occupazionali, il Formez si impegna:
1) a prorogare i contratti a tempo determinato in scadenza entro il 4 agosto o a
rinnovarli (se non prorogabili) sempre che sussistano le condizioni giuridiche,
economiche e organizzative per la proroga o il rinnovo;
2) in caso di eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per turn
over a considerare, in relazione ai profili necessari all’operatività,
esclusivamente personale già presente nell’Istituto che abbia maturato livelli
significativi di anzianità e di professionalità presso il Formez con rapporti di
lavoro subordinato e/o c.d.atipico;
3) in caso di eventuale incremento del personale a tempo indeterminato a
considerare, in relazione ai profili necessari all’operatività,
prioritariamente, in misura non inferiore all’80%%, personale già presente
nell’Istituto che abbia maturato livelli significativi di anzianità e di
professionalità presso il Formez con rapporti di lavoro subordinato e/o
c.d.atipico.
Nell’ambito dell’accordo saranno:
individuati e regolamentati i criteri di accesso al Formez attraverso le
diverse forme contrattuali (lavoro subordinato, a tempo indeterminato o
determinato, e contratti c.d. atipici) da utilizzarsi in relazione alle esigenze
organizzative e alla diversa natura dei compiti, alla responsabilità, all’orario
di lavoro e all’impegno;
definite le modalità di assunzione a tempo
indeterminato.
Ferma restando l’applicazione del contratto collettivo di lavoro per il
personale a tempo determinato e indeterminato, le parti si impegnano, per le
altre tipologie contrattuali, a definire criteri che favoriscano la continuità
dei rapporti di lavoro, ferma restando la sussistenza delle condizioni
giuridiche, economiche e organizzative, evitando frammentazioni dei rapporti
stessi, a concordare i criteri per la determinazione del livello di riferimento
e del relativo trattamento economico e per favorire il rispetto dei tempi di
pagamento dei compensi.
Allegato 1
Criteri per la distribuzione premio di risultato per il personale a tempo
indeterminato
0. Logiche generali:
L’entità del premio di risultato viene definita annualmente dal Consiglio di
Amministrazione sulla base del programma e del budget nella misura massima del
6% del monte retribuzioni.
Il premio di risultato è articolato in due parti.
La prima è attribuita in quota fissa come definito al punto 1.
La seconda è definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base
del programma e del budget nella misura massima del 4% del monte retribuzioni ed
è collegata ai risultati della valutazione delle prestazioni individuali,
secondo le modalità definite al punto 2, e commisurata alla presenza, secondo le
modalità definite al punto 2.1.
1. Criteri per la definizione della quota fissa del premio
Il valore della quota fissa del premio è definito come segue in relazione al
profilo di inquadramento:
| C.2 Senior |
540 |
| C.2 |
480 |
| C.1 |
420 |
| B.2 |
345 |
| B.1 |
315 |
| A.2 |
285 |
| A.1 |
255 |
Questa quota viene erogata qualora la percentuale di giornate di effettiva
presenza (includendo, a tal fine, anche le giornate di ferie) sul totale delle
giornate lavorative annue sia superiore al 30%.
2. Criteri per la definizione dell’importo legato ai risultati della prestazione
individuale
Per la distribuzione di questa seconda quota legata alla valutazione delle
prestazioni, a fine anno e sulla base del punteggio ottenuto nella valutazione
delle prestazioni la risorsa la cui prestazione non sia stata valutata
insoddisfacente (fascia E della scheda), è collocata, sulla base del punteggio
ottenuto nella valutazione delle prestazioni, in uno dei seguenti 4 gruppi:
-
1 gruppo. E’ costituito da coloro che in base al
punteggio sono inseriti nella fascia A di valutazione. Al personale
appartenente a questo gruppo il premio erogato consiste nel premio base in
funzione dell’inquadramento aumentato del 40%;
2 gruppo. E’ costituito da coloro che in base al
punteggio sono inseriti nella fascia B di valutazione. Al personale
appartenente a questo gruppo il premio erogato consiste nel premio base in
funzione dell’inquadramento aumentato del 20%;
3 gruppo. E’ costituito da coloro che in base al
punteggio sono inseriti nella fascia C di valutazione. Al personale
appartenente a questo gruppo il premio erogato corrisponde al premio base in
funzione dell’inquadramento;
4 gruppo. E’ costituito da coloro che in base al
punteggio sono inseriti nella fascia D di valutazione. Al personale
appartenente a questo gruppo il premio erogato corrisponde al 60% del premio
base in funzione dell’inquadramento.
Il punto di partenza per la definizione del premio individuale è il premio base
in funzione dell’inquadramento, cioè il valore del punto relativo
all’inquadramento retributivo.
Il premio base – che viene determinato solo al termine dell’iter valutativo in
base alla effettiva distribuzione dei punteggi – è costruito:
sommando il numero delle persone per ciascun
profilo di inquadramento all’interno di ognuno dei 4 gruppi aventi diritto al
premio sopra indicati;
moltiplicando, all’interno di ciascun gruppo, il
numero di persone in ogni profilo di inquadramento per il coefficiente assegnato
all’inquadramento e per il moltiplicatore di gruppo (di seguito riportati);
sommando tutti i risultati conseguiti
dall’operazione precedente;
dividendo l’importo complessivo disponibile per la sommatoria così ottenuta.
In tal modo si ottiene il valore del premio base di riferimento equivalente al
premio di un C.2 (coefficiente 1) del gruppo 3 (moltiplicatore 1).
Una volta individuato il premio base l’importo individuale è definito in
funzione del gruppo di appartenenza e dell’inquadramento retributivo
moltiplicandolo per i relativi coefficienti di inquadramento e per i
moltiplicatori di gruppo.
I coefficienti assegnati all’inquadramento sono:
| C.2 Senior |
1.1 |
| C.2 |
1 |
| C.1 |
0.85 |
| B.2 |
0.75 |
| B.1 |
0.70 |
| A.2 |
0.67 |
| A.1 |
0.60 |
I moltiplicatori di gruppo sono:
| gruppo 1 |
1,4 |
| gruppo 2 |
1,2 |
| gruppo 3 |
1 |
| gruppo 4 |
0,60 |
2. 1. Requisiti di presenza
Ha diritto al premio, in base agli esiti della valutazione delle prestazioni, il
personale in servizio per almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare.
L’entità del premio – stabilito secondo le modalità sopra indicate – viene
ulteriormente specificata sulla base della percentuale di giornate di effettiva
presenza (includendo, a tal fine, anche le giornate di ferie) sul totale delle
giornate lavorative annue (parametrate sui mesi di servizio) secondo la seguente
articolazione:
• dal 60 al 79% = 70%
• dall’80 al 90% = 80%
• oltre il 90 % = 100%
ALLEGATO 2
Criteri per la distribuzione premio di risultato per il personale a tempo
determinato
0. Logiche generali:
I criteri di assegnazione del premio di risultato al personale a tempo
determinato seguono modalità diverse da quelle definite per il personale a tempo
indeterminato in quanto l’articolazione, la durata e le scadenze dei contratti a
tempo determinato non consentono di definire un momento unitario di valutazione
e conseguente assegnazione del premio.
L’entità del premio individuale di risultato è definita sulla base dei risultati
della valutazione delle prestazioni e della effettiva presenza.
1. Criteri per la definizione dell’importo legato ai risultati della prestazione
individuale
Per la distribuzione del premio di risultato individuale, al termine del
contratto (se superiore a 6 mesi) o comunque dei singoli periodi valutativi nel
caso in cui il contratto sia superiore a 18 mesi, la risorsa a tempo determinato
la cui prestazione non sia stata valutata insoddisfacente (Fascia E della
Scheda), è collocata, sulla base del punteggio ottenuto nella valutazione delle
prestazioni, in una dei 4 gruppi di seguito definiti.
Alla collocazione in ogni gruppo corrisponde un premio definito in termini
percentuali rispetto alla retribuzione di profilo e riferito ad una prestazione
di 12 mesi. L’importo del premio viene riparametrato sulla base dei mesi di
durata del contratto a tempo determinato o – nel caso di contratti di durata
superiore a 18 mesi – del singolo periodo valutativo. Ai fini del calcolo del
premio verranno considerate solo le frazioni di mese superiori a 15 gg.
-
1 gruppo. E’ costituito da coloro che in base al
punteggio sono inseriti nella fascia A di valutazione. Al personale
appartenente a questa categoria viene assegnato un premio pari al 5 % della
retribuzione del proprio profilo di inquadramento.
-
2 gruppo. E’ costituito da coloro che in base al
punteggio sono inseriti nella fascia B di valutazione. Al personale
appartenente a questa categoria viene assegnato un premio pari al 4 % della
retribuzione del proprio profilo di inquadramento.
3 gruppo. E’ costituito da coloro che in base al
punteggio sono inseriti nella fascia C di valutazione. Al personale
appartenente a questa categoria viene assegnato un premio pari al 3 % della
retribuzione del proprio profilo di inquadramento.
4 gruppo. E’ costituito da coloro che in base al
punteggio sono inseriti nella fascia D di valutazione. Al personale
appartenente a questa categoria viene assegnato un premio pari al 2 % della
retribuzione del proprio profilo di inquadramento.
2. Requisiti di presenza
Ha diritto al premio, in base agli esiti della valutazione delle prestazioni, il
personale con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi e che abbia
comunque una presenza effettiva non inferiore al 60% del totale delle giornate
lavorative previste dal singolo contratto.
L’entità del premio – stabilito secondo le modalità sopra indicate – viene
parametrata in base al numero di mesi di durata del contratto e ulteriormente
specificata sulla base della percentuale di giornate di effettiva presenza
(includendo, a tal fine, anche le giornate di ferie) sul totale delle giornate
lavorative previste dal singolo contratto secondo la seguente articolazione:
• dal 60 al 79% = 70%
• dall’80 al 90% = 80%
• oltre il 90 % = 100%
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