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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
al Personale del Comparto Ministeri
Quadriennio normativo 2002 -
2005
e
Biennio economico 2004 - 2005
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE
DEL CONTRATTO
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
ART. 3 - RELAZIONI SINDACALI
ART. 4 - TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI
INTEGRATIVI
ART. 5 - MATERIE DELLE RELAZIONI SINDACALI E FORME DI
PARTECIPAZIONE
CAPO II - FORME DI
PARTECIPAZIONE
ART. 6 - COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING
CAPO III - PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
ART. 7 - NORMA DI RINVIO
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
CAPO I - IL
SISTEMA CLASSIFICATORIO
ART. 8 - PRINCIPI DEL SISTEMA
ART. 9 - COMMISSIONE PARITETICA PER IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
TITOLO IV - RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - NORME
DISCIPLINARI
ART. 10 - CLAUSOLE GENERALI
ART.
11 - MODIFICHE ALL'ART. 23 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO 1995
ART.
12 - MODIFICHE ALL'ART. 24 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO 1995
ART.
13 - CODICE DISCIPLINARE
ART.
14 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
ART.
15 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
ART.
16 - NORME TRANSITORIE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
CAPO II - RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - NORME
DISCIPLINARI
ART. 17 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI
LAVORO
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI
ART.
18 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART.
19 - PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
ART.
20 - STIPENDIO TABELLARE
ART.
21 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
ART.
22 - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE
ART.
23 - INTEGRAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
ART.
24 - NORME FINALI DI PARTE ECONOMICA
CAPO II - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
ART.
25 - PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO PRESSO LE SEDI ESTERE
TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE
ART.
26 - NORME FINALI
ART.
27 - DISAPPLICAZIONI
Tabella A -
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella B - Nuova retribuzione tabellare
Tabella C - Incrementi mensili dell'Indennità d'amministrazione
Tabella D - Incrementi mensili dell'Indennità d'amministrazione
Nota a verbale ARAN
Dichiarazioni congiunte
Allegato 1 - Schema
di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
Allegato 2 - Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni
Note a verbale
Dichiarazioni a verbale
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO I
Il
giorno 12 giugno 2003 alle ore 18,00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo
l'incontro tra:
L'
ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni
e le
seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
|
Organizzazioni
sindacali: |
Confederazioni: |
| |
|
|
|
| FP/CGIL |
firmato |
CGIL |
firmato |
| FPS/CISL |
firmato |
CISL |
firmato |
| UIL/PA |
firmato |
UIL |
firmato |
| CISAL INTESA |
firmato |
CISAL |
firmato |
| CONFSAL/ UNSA |
firmato |
CONFSAL |
firmato |
| RDB/PI |
non firmato |
RDB - CUB |
non firmato |
| FLP |
firmato |
UGL |
firmato |
Al
termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale
di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri
per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003.
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente contratto
collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti -
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da
tutte le amministrazioni del comparto indicate dai quattro alinea dell'art. 8, comma
1 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18
dicembre 2002.
2. Il presente contratto
si applica, altresì:
a) al personale dipendente
di nazionalità italiana, assunto – ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e
ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo
indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e
consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, secondo quanto
previsto dai CCNL del 22 ottobre 1997 e del 12 aprile 2001, con le precisazioni
di cui agli artt. 18 e 25;
b) agli ufficiali giudiziari
di cui all'art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto
previsto dal CCNL del 24 aprile 2002;
c) al personale direttivo
dell'amministrazione penitenziaria di cui all'art. 1, comma 2, del CCNL del 16
febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL del 24 aprile 2002.
3. Nella provincia autonoma di Bolzano il
presente CCNL può essere integrato ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354
per le materie ivi previste.
4.
Il riferimento al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165
del 2001.
ART. 2
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE
DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed e' valido dall'1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo
alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta
stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni
interessate con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e
normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni
destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di
cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non
ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre
mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza
contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali
non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte
economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura
di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la
determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore
punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto
previsto dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.
TITOLO
II
RELAZIONI
SINDACALI
CAPO I
ART.
3
RELAZIONI
SINDACALI
1. Si conferma il sistema delle relazioni
sindacali previsto dal CCNL del 16 febbraio 1999 con le modifiche riportate ai
seguenti articoli.
ART.
4
TEMPI
E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE
DEI
CONTRATTI INTEGRATIVI
1. I contratti collettivi integrativi hanno
durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e
si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi
in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste
dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi
essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo
delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza
annuale.
2. L'amministrazione provvede
a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di
cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di
stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di
cui all' art. 8, comma 1 del CCNL 16 febbraio 1999, per l'avvio del negoziato,
entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione
degli oneri sono effettuati secondo quanto previsto dall'art.
2 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
integrativo definita dalla delegazione trattante e' inviata entro 5 giorni agli
organismi indicati nel citato art. 2, corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il
contratto collettivo integrativo viene sottoscritto.
Per la parte pubblica la sottoscrizione e' demandata al
Presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte dei
predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e
procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia
fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le amministrazioni sono tenute a
trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il
testo contrattuale con la specificazione delle modalità
di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 5
del CCNL del 16 febbraio 1999, che e' pertanto disapplicato.
ART.
5
MATERIE
DELLE RELAZIONI SINDACALI E FORME DI PARTECIPAZIONE
1. All'art. 4,comma 3
lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999 , dopo il terzo alinea e' aggiunto il
seguente:
"Criteri generali per
l'attuazione della mobilità volontaria dei dipendenti tra sedi centrali e
periferiche o tra le sedi periferiche di una stessa amministrazione nel
rispetto di quanto stabilito al comma 5".
2. All'art. 6, lett. A) del CCNL del 16
febbraio 1999 , al termine dell'ultima frase del punto
3 e' aggiunta la seguente frase:
"le materie per le quali e' prevista l'informazione
preventiva e successiva possono essere integrate nell'ambito della
contrattazione di secondo livello in sede di amministrazione di cui all'art. 4,
comma 3, lett. A) ".
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione
di cui all'art. 6 lett. D) del CCNL del 16 febbraio 1999, sono altresì
costituiti appositi Comitati paritetici, ai quali e'
affidato il compito di acquisire elementi informativi al fine di formulare
proposte in materia di formazione e di aggiornamento professionale per la realizzazione
delle finalità di cui all'art. 26 del citato CCNL.
CAPO
II
FORME
DI PARTECIPAZIONE
ART.
6
COMITATO
PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING
1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche
amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del
mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro
- attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti – nei confronti di un lavoratore.
Esso e' caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti
o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi
connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado
delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità
o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o,
addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al
comma 1, le parti , anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento
Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed
opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni,
che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili
conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore
interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente
di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione
previste dall'art. 6, lett. D) del CCNL del 16 febbraio 1999 sono, pertanto,
istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto,
specifici Comitati Paritetici presso ciascuna amministrazione
con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi
all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in
relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno,
con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro
o fattori organizzativi e gestionali che possano
determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di
azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle
situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del
dipendente interessato;
d) formulare proposte per la definizione dei
codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle amministrazioni per i conseguenti
adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il
funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti,
l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la
definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
5. In relazione all'attività
di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati valuteranno l'opportunità
di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti
dall'art. 26 del CCNL del 16 febbraio 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento
del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti
obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che
comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti,
attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche
interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero
della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del
personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione.
Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti
dell'amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per
ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente.
Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi
fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente
designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei
due organismi.
7. Le Amministrazioni favoriscono l'operatività
dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento.
In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo,
i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere
una relazione annuale sull'attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo
rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque
fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati
possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
CAPO
III
PREROGATIVE
E DIRITTI SINDACALI
ART.
7
NORMA
DI RINVIO
1. Per le prerogative e diritti sindacali, si
rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all'art.
10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei
dirigenti sindacali presso le amministrazioni, nonché ai CCNQ stipulati il 27
gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e loro
successive modifiche.
2. In relazione alla
questione insorta sull'art. 9 comma 1, del CCNL del 16 febbraio 1999
relativamente alla fruibilità dei permessi sui luoghi di lavoro, le parti convengono
sulla necessità di procedere ad un approfondimento in una apposita sessione
negoziale che inizierà entro il 15 marzo 2003.
TITOLO
III
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
CAPO I
IL
SISTEMA CLASSIFICATORIO
ART.
8
PRINCIPI
DEL SISTEMA
1. Nel quadro della riforma
del lavoro pubblico, al fine di garantire il progressivo miglioramento della funzionalità
degli uffici nonché promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa,
le parti convengono sulla opportunità di confermare l'attuale sistema di classificazione
previsto dal CCNL del 16 febbraio 1999 e di proseguire nel processo di valorizzazione
professionale dei lavoratori, che si configura come strumento di supporto alla riforma
stessa anche nell'ottica della piena armonizzazione con il settore privato.
2. Nella prospettiva
di pervenire ad una gestione ottimale delle risorse umane e sulla base
dell'esperienza maturata ed in relazione alla maggiore flessibilità organizzativa
attuata con i contratti collettivi del precedente quadriennio, le parti
ritengono che la contrattazione integrativa debba valorizzare, in particolare, i
seguenti principi già enunciati nel citato sistema classificatorio:
a) garanzia di un adeguato
ed equilibrato accesso dall'esterno, ove previsto dal vigente sistema di
classificazione, per la copertura dei posti;
b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati
dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali
che caratterizzano le aree e i profili cui si riferiscono le selezioni. Pertanto,
ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 16 febbraio 1999, all'esperienza professionale,
al titolo di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale ed alle prove
selettive finali e' attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione
del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno
partecipato alla selezione.
c) esplicito riconoscimento,
nelle progressioni verticali, della prevalenza all'inquadramento del personale proveniente
dalla posizione economica immediatamente inferiore.
3. Un ruolo fondamentale e' attribuito alla formazione
continua, che attraverso una serie organica ed articolata di interventi,
costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento
delle competenze, nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale. A tal
fine deve essere data piena attuazione all'art. 26 del CCNL del 16 febbraio
1999, in particolare rendendo disponibili le risorse indicate nel comma 5 della
medesima norma.
4. Le parti si danno reciproco
atto della operatività dei contratti integrativi già stipulati, aventi tra
l'altro, per oggetto il sistema classificatorio e, conseguentemente, si impegnano
ad assumere, ciascuna secondo la propria autonomia, ogni utile iniziativa
finalizzata alla rapida applicazione degli stessi.
ART. 9
COMMISSIONE PARITETICA PER IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
1. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della
professionalità dei dipendenti e della qualità delle prestazioni
lavorative individuali richiedono l'impegno delle parti nel portare avanti il sistema
di classificazione professionale di cui al CCNL del 16 febbraio 1999, quale
efficace e concreto strumento di riforma.
2. A tale scopo, le parti, attuata la fase di
prima applicazione del sistema classificatorio di cui al comma 1, si danno atto
della necessità di valutarne i risultati nella prospettiva
di pervenire anche ad una semplificazione dello stesso per una migliore
gestione dei processi lavorativi ed un impiego più flessibile delle risorse umane.
3. A tal fine e' istituita, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, una Commissione paritetica ARAN
- Confederazioni ed Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, con il
compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza idonei al raggiungimento degli
obiettivi suindicati e di formulare alle parti negoziali proposte per una verifica
del sistema classificatorio che in particolare esamini la possibilità di:
- attuare una riduzione degli attuali accessi
dall'esterno;
- individuare all'interno delle aree posizioni esclusivamente economiche e le relative modalità
di sviluppo professionale;
- ricomporre i processi lavorativi attraverso una
nuova declaratoria di area, con l'indicazione di eventuali
norme transitorie per il passaggio dall'attuale al nuovo sistema;
- valutare le implicazioni sulla dotazione
organica derivanti dall'applicazione delle proposte.
Eventuali decisioni della Commissione, per la
parte sindacale, saranno adottate sulla base della rappresentatività espressa
dalle stesse ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. A tale Commissione e' demandato anche il
compito di formulare proposte in ordine alla verifica
della disciplina dell'area della vice dirigenza e di quella dei professionisti,
ai sensi del Protocollo di intesa siglato nel febbraio 2002, tra Governo ed organizzazioni
sindacali. La realizzazione di tali proposte avverrà con le modalità
e tempi indicati nell'art. 10 della legge 19 luglio 2002 n. 145.
TITOLO
IV
RAPPORTO
DI LAVORO
CAPO I
NORME
DISCIPLINARI
ART.
10
CLAUSOLE
GENERALI
1. E' confermata la disciplina contenuta nel
capo IV del CCNL del 16 maggio 1995 come integrato dal CCNL del 16 maggio 2001,
ed in particolare gli artt. 23, 24 e 26 del citato capo IV,
fatte salve le modificazioni di cui ai successivi articoli.
ART.
11
MODIFICHE
ALL'ART. 23 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO 1995
1. All'art. 23 del CCNL del 16 maggio 1995
sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo "doveri del
dipendente" e' modificata in "obblighi del dipendente";
b) al termine del comma 1, dopo il punto, e'
aggiunta la seguente frase "Il dipendente adegua altresì il proprio
comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel
codice di condotta allegato";
c) al comma 3, lettera d), le parole
"della legge 4 gennaio 1968, n. 15" vengono
sostituite con "del d.lgs. del 28 dicembre 2000
n. 443 e del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445";
d) al comma 3, lettera q), dopo le parole
"interessi finanziari o non finanziari propri" e prima del punto viene aggiunta la frase "o di suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi".
ART.
12
MODIFICHE
ALL'ART. 24 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO 1995
1. All'art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente
comma: "1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati
all'art. 23 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo
procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo
variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso."
b) al comma 4 il riferimento all' "art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 29
del 1993" deve intendersi, in entrambi i casi, "all'art. 55, comma 4,
del d.lgs. n. 165 del 2001";
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente
comma: "4/bis. Qualora anche nel corso del
procedimento emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del
responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio
competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue
senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio."
d) dopo il comma 9 viene
aggiunto il comma 10: "Con riferimento al presente articolo sono da
intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento
disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività
ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche".
e) il comma 10 e'
sostituito dal seguente comma: "11. Per quanto non
previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001".
ART.
13
CODICE
DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità
della mancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n. 165
del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri
generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati anche in relazione:
- alla intenzionalità
del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di
pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto
conto anche della prevedibilità dell'evento;
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti
o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla posizione
di lavoro occupata dal dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori
in accordo tra loro;
- al comportamento complessivo
del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari,
nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- al comportamento verso gli utenti;
b) al lavoratore che abbia commesso mancanze
della stessa natura già sanzionate nel biennio di riferimento, e' irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una
sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito del medesimo comma.
c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute
in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per
la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di
diversa gravità.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del
rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo
pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di
servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei
confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni
mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione
alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione
degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un
pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione
o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi
a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento;
L'importo delle ritenute per multa sarà
introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali.
3. La sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze
previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10
giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione
e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione
degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati
all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
c) ingiustificato ritardo, non
superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dall'amministrazione;
d) svolgimento di altre
attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza
oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie
o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto
negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'amministrazione, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell'art. 1 L. n.
300
del 1970;
h) qualsiasi comportamento da cui sia derivato
danno grave all'amministrazione o a terzi;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
j) sistematici e reiterati atti o
comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo
di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste
nel comma precedente quando sia stata comminata la
sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino
caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata
dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza
o di pertinenza dell'amministrazione o ad essa affidati,
quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo
di vigilanza o di controllo;
d) insufficiente persistente scarso rendimento
dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati
atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale
o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli
un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della
persona.
Nella sospensione dal servizio prevista dal
presente comma, il dipendente e' privato della retribuzione fino al decimo
giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene
corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata
all'art. 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del 16 maggio 2001 nonché gli assegni
del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso,
computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento
con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte
nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa
natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione
della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio
e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4,
lettera d);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto
delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di
mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato
dall'amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta
per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il
dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti
il perdurare di una situazione di insufficiente scarso
rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave
che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti
di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi
ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica
nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della
dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un
delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio
ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione
per la sua specifica gravità.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento
senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel
biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o
altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro,
anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto
commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto
di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque,
con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti
di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di
rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata
in giudicato:
1. per i delitti indicati nell'
art. 1, commi 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente all'art. 316
del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16;
2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti previsti dall'art.
3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97.
7. Le mancanze non espressamente previste nei
commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i
criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei
fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 del CCNL
del 16 maggio 1995, come modificato dal presente CCNL, quanto al tipo e alla
misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
8. Al codice disciplinare di cui al presente
articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni
posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità
e' tassativa e non può essere sostituita con altre.
9. L'art. 25 del CCNL del 16 maggio 1995 e'
disapplicato. Di conseguenza tutti i riferimenti al
medesimo art. 25 devono intendersi all'art. 25 come rinnovellato dal presente
contratto.
ART. 14
RAPPORTO
TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di
gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento
disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva.
Analoga
sospensione e' disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma
precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza
dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi
fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo e' sospeso fino alla sentenza
definitiva.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma
2, della legge n. 97 del 2001, in linea generale il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del presente articolo e' riattivato entro 180 giorni da quando
l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4,
della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente
sospeso e' riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia
della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni
dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art.
13, come conseguenza delle condanne penali citate nei
commi 5, lett. h) e 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo
correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art.
5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione
si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare
sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali
vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede
analogamente al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di
condanna trova applicazione l'art. 1 della legge n. 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art.
13, comma 5 lett. h) e comma 6, lett. b) ed e), e successivamente
assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della
sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in
altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza
dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma
9, e' reinquadrato nell'area e nella posizione economica in cui e' confluita la
qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova
classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il
convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di
sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza
in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART.
15
SOSPENSIONE
CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dipendente che sia colpito
da misura restrittiva della libertà personale e' sospeso d'ufficio dal servizio
con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente
articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può
prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle
medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente può essere sospeso dal
servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per
fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i
reati previsti dall'art. 1, commi 1 e 4 septies, lett.
a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) della legge
n. 16 del 1992.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3,
comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla
sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure
previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna
anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena,
si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica
quanto previsto dall'art. 14 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare
e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da
1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art.
25, comma 2, primo alinea, del CCNL del 16 maggio 2001, nonché
gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità,
ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell' art. 14, commi
6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità
verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio,
escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di
carattere straordinario. Ove
il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 14, comma 6, secondo periodo, il
conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione
del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al
dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse
stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni
speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione
del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare
riattivato.
10. Quando vi sia stata
sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a
cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto
e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. La presente disciplina sostituisce quella
contenuta nell'art. 27 del CCNL del 16 maggio 1995.
ART.
16
NORME
TRANSITORIE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del
presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla
data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai
sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 25 del CCNL del
16 maggio 1995 come rinnovellato dal presente contratto, qualora più favorevoli,
in luogo di quelle previste dal medesimo art. 25.
CAPO
II
RAPPORTO
DI LAVORO
CAPO I
NORME
DISCIPLINARI
ART.
17
CODICE
DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI
NEI
LUOGHI DI LAVORO
1. Le amministrazioni, nel rispetto delle
forme di partecipazione di cui al CCNL del 16 febbraio 1999, adottano con
proprio atto, il codice di condotta relativo ai
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di
lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27.11.1991,
n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia,
allegano a titolo esemplificativo il codice - tipo.
CAPO
III
DISPOSIZIONI
FINALI
ART.
18
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI
1. Il comma 2 dell'art. 8 del CCNL integrativo
del 16 maggio 2001, riguardante l'aspettativa per
dottorato di ricerca, all'ultimo rigo, dopo la virgola, viene così integrato
" fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57, della legge 28
dicembre 2001 n. 448".
2. Con riferimento all'art. 33
del CCNL del 16 maggio 2001, le parti prendono atto che per mero errore
materiale, e' stata omessa la citazione della legge 24 maggio 1970 n. 336.
Pertanto il comma 3 del suddetto articolo viene integrato,
dalla data di entrata in vigore del predetto CCNL, come qui di seguito
indicato:"In relazione ai benefici previsti per gli ex-combattenti e
simili continua a farsi riferimento alla legge n. 336 del 1970, art. 1 e art. 2
e successive modificazioni ed integrazioni."
3. Con riferimento al personale di cui all'art.
1, comma 2, lett. a), sono confermate le norme stabilite negli specifici CCNL
ivi indicati. Le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di comparto, ivi
richiamate in relazione agli istituti per i quali e' prevista
la diretta applicabilità al personale medesimo, si intendono modificate o
integrate dalle norme contenute nel presente contratto.
4. Le parti, a titolo di interpretazione
autentica, chiariscono che, tra le risorse indicate nell'art. 17 , comma 13 del
CCNL del 16 maggio 2001, sin dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, sono
state ricomprese le risorse già destinate alla corresponsione dell'indennità rischio
radiologico, che continua ad essere attribuita al personale avente titolo nelle
misure ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Per il personale
tecnico di radiologia dall'entrata in vigore del presente contratto
la denominazione dell'indennità di rischio e' cambiata in indennità professionale.
5. All'art. 9, comma 3, lett. a), del CCNL del
16 maggio 2001, il comma 2 ivi indicato, al termine, e' integrato con il
seguente periodo: "Tra le motivazioni per cui possono
essere concessi i permessi di cui al presente comma, rientra l'effettuazione di
testimonianze per fatti non di ufficio, nonché l'assenza motivata da gravi calamità
naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di
servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e
più favorevoli disposti dalle competenti autorità"
6. L'art. 18, comma 9, del CCNL del 16 maggio
1995 viene integrato con il seguente periodo: "Tra
queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967
n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l'art.
5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, che prevedono, rispettivamente, i permessi
per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo".
7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi
ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con
l'amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento
degli istituti contrattuali applicabili.
8. Al personale in distacco ed in aspettativa ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni competono quote di incentivo secondo le previsioni
concordate nella contrattazione integrativa.
ART.
19
PROCEDURE
DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
1. Per tutte le controversie individuali e' previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. A tal fine il dipendente può avvalersi
delle procedure di conciliazione di cui all'art. 66
del d.lgs. n. 165 del 2001, in tema di tutela dei
lavoratori nelle controversie individuali sul rapporto di lavoro ovvero di quelle
indicate nell'art. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni e
proroghe.
3. Ove la conciliazione non riesca, il
dipendente può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. In alternativa,
le parti in causa possono concordare di deferire la controversia ad un arbitro
unico a prescindere dalla tipologia della conciliazione prescelta tra quelle indicate
nel comma 2. In tal caso si esperiscono le procedure indicate nell'art. 4 e seguenti
del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe.
4. Le sanzioni disciplinari, ai sensi
dell'art. 6 del CCNQ di cui al comma 1, sono
impugnabili con le procedure previste dall'accordo stesso ovvero dinanzi
all'organismo di cui all'art. 55, commi 8 e 9 del d.lgs. n.
165 del 2001, richiamati dall'art. 6, lett. C) del CCNL del 16 febbraio 1999.
TITOLO
V
TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I
ART.
20
STIPENDIO
TABELLARE
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo
conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio
2002 - 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio
precedente nonché di una anticipazione del differenziale
tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi
tabellari, come stabiliti dall'art. 2, comma 2, del CCNL del 21 febbraio 2001, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
Tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità
integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella A
allegata al CCNL del 16 maggio 2001, cessa di essere corrisposta come singola voce
della retribuzione ed e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento
non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito
dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari risultanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella B.
5. Gli incrementi di
cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza
contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del presente CCNL.
ART.
21
EFFETTI
DEI NUOVI STIPENDI
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione
del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per
lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui agli artt. 13, comma 4 e
15, comma 7 del presente CCNL, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi,
comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi
di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 20 sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
biennio economico 2002-2003. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento,
nonché quella prevista dall'art. 2122 c.c. si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare
dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 20, comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della
base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento
all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
ART.
22
INDENNITA'
DI AMMINISTRAZIONE
1. Allo scopo di favorire il procedimento di
perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del
comparto, le misure attualmente vigenti dell'indennità
d'amministrazione sono incrementate degli importi e con la decorrenza indicati
nelle Tabelle C e D.
2. Nei casi di assegnazione
temporanea presso altra amministrazione del medesimo comparto, ai sensi
dell'art. 4 del CCNL del 16 maggio 2001, al personale viene corrisposta
l'indennità del comma 1, nella misura spettante presso l'amministrazione di destinazione.
ART.
23
INTEGRAZIONE
DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Fondo unico di amministrazione
determinato ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 16 febbraio 1999 e dell'art. 6
del CCNL 21 febbraio 2001 e' ulteriormente incrementato di un importo pari a € 10,90
pro - capite per tredici mensilità con decorrenza 1° gennaio 2003.
2. Sono, altresì, confermate le modalità di utilizzo del fondo di cui all'art. 32 del CCNL
del 16 febbraio 1999 e all'art. 7 del CCNL del 21 febbraio 2001.
ART.
24
NORME
FINALI DI PARTE ECONOMICA
1. Le parti prendono atto che nell'ambito
delle disponibilità economiche stanziate per il rinnovo del presente contratto
relativo al biennio economico 2002 - 2003, sono ricomprese le risorse specificatamente
destinate a garantire, dal 1° gennaio 2002, la piena copertura finanziaria
dell'art. 32 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001 relativo al trattamento di
fine rapporto di lavoro.
2. Qualora le risorse stanziate per il finanziamento
degli istituti di cui all'art. 23 non vengano
completamente utilizzate nell'anno in corso, sono riassegnate al Fondo unico di
amministrazione per l'esercizio successivo.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto,
restano confermate le norme dei precedenti CCNL.
CAPO
II
TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I
ART.
25
PERSONALE
ASSUNTO A CONTRATTO PRESSO LE SEDI ESTERE
1. Il fondo unico per il personale assunto a
contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere, di cui all'art. 10 del CCNL del 12 aprile 2001, e' ulteriormente incrementato
di un importo complessivo, al netto degli oneri riflessi, pari a € 530.000
annui con decorrenza 1 gennaio 2002, rideterminati in € 1.220.000 annui con decorrenza
1 gennaio 2003. Tali importi sono individuati sulla base degli incrementi medi complessivi
pro-capite riferiti al restante personale del comparto.
TITOLO
VI
NORME
FINALI E TRANSITORIE
ART.
26
NORME
FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente contratto,
restano confermate le norme dei sottoelencati CCNL nelle parti non disapplicate:
-
CCNL 1994/1997 del 16 maggio 1995, con particolare
riferimento all'art. 19, nella parte in cui prevede che l'orario di lavoro e'
di 36 ore settimanali;
-
CCNL sulle tipologie degli orari di lavoro del 12 gennaio
1996; Accordo sulla concessione dei buoni pasto del 30 aprile 1996; CCNL 1998/2001
del 16 febbraio 1999 e del 21 febbraio 2001;
-
CCNL integrativo del CCNL 1998/2001 del 16 maggio 2001. In caso di
eventuali interventi legislativi in materia di orario di lavoro, le parti
si incontreranno per ridefinire la disciplina ai sensi dell'art. 2, comma 2 del
d.lgs. n. 165 del 2001.
ART.
27
DISAPPLICAZIONI
1. - Dalla data di stipulazione del presente CCNL
sono disapplicate le seguenti norme:
a) Con riferimento all'art. 4
(tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi): l'art. 5 del
CCNL del 16 febbraio 1999;
b) Con riferimento agli artt. 13 (Codice disciplinare) e 14 (Rapporto tra procedimento disciplinare
e procedimento penale): l'art. 25 del CCNL del 16 maggio 1995 come integrato
dall'art. 17, commi 6 e 9, del CCNL del 16 maggio 2001;
c) Con riferimento all'art.
15 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale): l'art. 27 del CCNL
del 16 maggio 1995;
d) Con riferimento all'art. 16 (Norme transitorie
per i procedimenti disciplinari): l'art. 41, commi 1 e 2 del CCNL del 16 maggio
1995
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
| Posizione economica |
dal 1.1.02 |
dal 1.1.03 |
| |
| Ispettore
Generale r.e. |
59,50 |
66,30 |
| Direttore Divisione r.e. |
55,30 |
61,60 |
| C3-S |
47,90 |
53,40 |
|
C3 |
47,90 |
53,40 |
|
C2 |
43,60 |
48,60 |
|
C1-S |
39,80 |
44,40 |
|
C1 |
39,80 |
44,40 |
|
B3-S |
36,50 |
40,61 |
|
B3 |
36,50 |
40,61 |
|
B2 |
34,30 |
38,20 |
|
B1 |
32,60 |
36,30 |
| A1-S |
30,90 |
34,40 |
| A1 |
30,90 |
34,40 |
Tabella B
Nuova retribuzione tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità
| Posizione economica |
dal 1.1.02 |
dal 1.1.03 (1) |
| |
| Ispettore
Generale r.e. |
18.899,48 |
26.667,22 |
| Direttore Divisione r.e. |
17.178,86 |
24.784,21 |
| C3-S |
15.667,74 |
22.949,97 |
|
C3 |
14.190,15 |
21.472,38 |
|
C2 |
12.417,72 |
19.546,16 |
|
C1-S |
11.558,70 |
18.537,36 |
|
C1 |
10.876,46 |
17.855,12 |
|
B3-S |
10.548,16 |
17.406,52 |
|
B3 |
9.487,87 |
16.346,23 |
|
B2 |
8.598,99 |
15.375,22 |
|
B1 |
7.906,16 |
14.619,38 |
| A1-S |
7.725,15 |
14.3 73,71 |
| A1 |
7.194,75 |
13.843,31 |
(1) Il valore a decorrere dal1'1.1.2003 comprende
ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale.
Tabella C
Incrementi mensili dell'Indennità
d'amministrazione.
Valori in Euro da corrispondere per 12
mensilità.
Corte
dei Conti - Ministero Giustizia - Consiglio di Stato - Avvocatura di Stato
Ministero Giustizia DAP - ex Ministero Commercio Estero - ex MURST ex PCM
Dip.Spettacolo/Turismo/Aree Urbane/Affari Sociali ex Ministero Trasporti
Motorizzazione/Marina mercantile/Civilavia ex Ministero Beni culturali-
Ministero della Salute
| Posizione economica |
Incremento Rideterminato
(1) |
| |
dal 1.1.02 |
dal
1.1.03 |
| |
| Ispettore
Generale r.e. |
9,80 |
10,80 |
| Direttore Divisione r.e. |
9,60 |
10,80 |
| C3-S |
9,00 |
10,00 |
|
C3 |
9,00 |
10,00 |
|
C2 |
8,00 |
8,80 |
|
C1-S |
7,20 |
8,00 |
|
C1 |
7,20 |
8,00 |
|
B3-S |
6,20 |
7,00 |
|
B3 |
6,20 |
7,00 |
|
B2 |
5,60 |
6,40 |
|
B1 |
5,20 |
5,80 |
| A1-S |
4,80 |
5,40 |
| A1 |
4,80 |
5,40 |
(1) Il valore a decorrere da11'1.1.2003 comprende
ed assorbe l'incremento corrisposto da11'1.1.2002.
Tabella D
Incrementi mensili dell'Indennità
d'amministrazione.
Valori in Euro da corrispondere per 12
mensilità.
Ministero
Comunicazioni - ex Ministero Lavoro - ex Ministero Tesoro
e Bilancio ex Ministero Finanze - Ministero Difesa - Ministero Interno - ex Ministero
Industria ex Ministero Ambiente - ex Ministero Lavori Pubblici ex Ministero Pubblica
Istruzione Ministero Politiche Agricole - Ministero Affari Esteri
| Posizione economica |
Incremento Rideterminato
(1) |
| |
dal 1.1.02 |
dal
1.1.03 |
| |
| Ispettore
Generale r.e. |
27,80 |
29,00 |
| Direttore Divisione r.e. |
26,60 |
27,80 |
| C3-S |
20,80 |
21,80 |
|
C3 |
20,80 |
21,80 |
|
C2 |
18,60 |
19,60 |
|
C1-S |
16,60 |
17,40 |
|
C1 |
16,60 |
17,40 |
|
B3-S |
14,60 |
15,40 |
|
B3 |
14,60 |
15,40 |
|
B2 |
13,20 |
13,80 |
|
B1 |
11,80 |
12,40 |
| A1-S |
10,60 |
11,20 |
| A1 |
10,60 |
11,20 |
(1) Il valore a decorrere da11'1.1.2003 comprende
ed assorbe l'incremento corrisposto da11'1.1.2002.
NOTA
A VERBALE ARAN
Con riferimento all'ultimo periodo dell'art. 20,
comma 3, si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del presente
contratto, cui non spetta l'IIS, verrà applicata una ritenuta
sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa
speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per
il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si
conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennità
integrativa speciale sullo stipendio tabellare e' utile ai fini dell'indennità
di buonuscita.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
In relazione all'art.
6 ed in considerazione della necessità di affrontare in modo organico le
situazioni di mobbing esistenti nelle amministrazioni del comparto, le parti raccomandano
che le previsioni in esso contenute abbiano attuazione in tempi rapidi e
nell'ambito delle strutture esistenti.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art. 9 le parti convengono
che nei lavori della Commissione sarà dato particolare rilievo alle modalità per la riqualificazione professionale del personale
appartenente all'area A, anche in relazione ai processi di esternalizzazione
dei servizi.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3
In relazione all'art.
18, le parti prendono atto della necessità di verificare congiuntamente gli
altri casi di donazione di organi (ad es. rene, fegato) per i quali prevedere
una particolare tutela anche, eventualmente, nell'ambito dell'art. 6, comma 1, primo
periodo, del CCNL integrativo del 16 maggio 2001. La verifica dovrà essere
portata a termine entro sei mesi.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 4
In relazione all'art.
19, le parti prendono atto della necessità che il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali preveda idonee soluzioni organizzative atte ad evitare situazioni
di incompatibilità quando venga fatto ricorso alle procedure di cui all'art. 66
del d.lgs. n. 165 del 2001, da parte di dipendenti delle Direzioni provinciali del Lavoro.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 5
Con riferimento all'art. 22, le parti affermano
che l'omogeneizzazione dell'indennità di amministrazione
percepita dai dipendenti in servizio nei Ministeri accorpati ai sensi del
d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, non assume carattere negoziale essendo connessa con
il riassetto delle pubbliche amministrazioni interessate. Le relative risorse, pertanto,
devono essere oggetto di preciso finanziamento di legge non potendo il
contratto collettivo provvedere al raggiungimento di tale obiettivo con le risorse
derivanti dall'applicazione dell'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Tuttavia le parti, nell'ambito delle limitate
risorse contrattuali disponibili, si sono fatte carico di portare avanti il processo
di riallineamento retributivo perseguito sin dal
contratto collettivo del 16 maggio 1995, attraverso un meccanismo di perequazione
dei valori dell'indennità stessa.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 6
In relazione all'Accordo
sulla concessione dei buoni pasto del 30 aprile 1996, le parti si danno atto
della necessità di procedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente contratto, alla verifica della spesa effettivamente sostenuta a fronte
dei relativi stanziamenti per l'eventuale revisione della disciplina e degli importi
attualmente vigenti.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 7
In relazione alla nuova
disciplina delle forme flessibili di rapporto di lavoro introdotte dal CCNL del
16 maggio 2001, le parti sottolineano la particolare e significativa rilevanza di
tali strumenti di gestione delle risorse umane che, nonostante il loro carattere
di sperimentalità, offrono alle amministrazioni ampi margini di gestione diretta
dei servizi, evitando in tal modo il ricorso alle collaborazioni continuate e
coordinate nell'espletamento delle attività istituzionali.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 8
Con l'obiettivo di verificare, nell'arco della
vigenza contrattuale, la possibilità di revisione dell'istituto
della trasferta, le parti confermano i contenuti della dichiarazione congiunta
n. 2 del CCNL del 16 maggio 2001.
ALLEGATO
N. 1
SCHEMA
DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA
LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende
ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale
arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce,
ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei
suoi confronti;
Art.
2
(Principi)
1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:
a) e' inammissibile ogni atto o comportamento
che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) e' sancito il diritto delle lavoratrici e
dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella
propria libertà personale;
c) e' sancito il diritto delle lavoratrici/dei
lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul
luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) e' istituita la figura della
Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione
del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi
Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno
delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga
dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di
molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la
procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale
ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno
dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti
firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo,
l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona
da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere
le Amministrazioni individuano al proprio interno persone
idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso
formativo;
f) e' assicurata, nel corso degli accertamenti,
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei
lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del
2001, nelle quali venga inserita, precisandone in modo
oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente
all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha
sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle
disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna
a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti,
del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da
adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata
al pieno rispetto della dignità della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento
costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore.
Art.
3
(Procedure
da adottare in caso di molestie sessuali)
1.
Qualora si verifichi un atto o un comportamento
indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà
rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura
informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere
dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto
alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve
possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente
formato dagli Enti, e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al
dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del
caso.
Art.
4
(Procedura
informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la
dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno,
interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro,
facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del
Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art.
5
(Denuncia
formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto
delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della
Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza
della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio
di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti
all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni
caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di
molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di
appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla
direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti e' assicurata l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti.
4. Nel rispetto dei principi che informano la
legge 10 aprile 1991 n. 125, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento
disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo
ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la
Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta
utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare
un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente
l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel
rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991 e nel caso in cui l'Amministrazione
nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la
denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo
posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti
disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125 del 1991, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare
non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta
di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea,
in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di
ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi e' data la possibilità
ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza
delle Organizzazioni Sindacali, ed e' comunque garantito ad entrambe le persone
che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art.
6
(Attività
di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e
dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti
adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure
da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre
specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità
della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti
configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta
alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere
la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle
molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere,
d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta
contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre
predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti
sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione
di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di
condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo
la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà
a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente
del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di
attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del
Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano
ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con
l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere
alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO 2
CODICE
DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art.
1
(Disposizioni
di carattere generale)
1. I principi e i contenuti del presente
codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di
diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto
adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il
personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria,
nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura
dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità
disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le
altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano
applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente
disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati
dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate
e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art.
2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la
sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con
disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico;
ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli e' affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo
apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività
che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad
evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine
della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il
dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie
allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse
ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i
beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non
utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere
tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.
Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli
stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei
limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie
per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei
dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a
carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni
possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle
attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il
dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti
territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle
funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente
più vicina ai cittadini interessati.
Art.
3
(Regali
e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per
altri, ne' accetta, neanche in occasione di festività,
regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che
abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività
inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per
altri, ne' accetta, regali o altre utilità da un
subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre
regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto
grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art.
4
(Partecipazione
ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto
di associazione, il dipendente comunica al dirigente
dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a
carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività
dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri
dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni,
ne' li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art.
5
Trasparenza
negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo
retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo
quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto
grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui
ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o
intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue
funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il
quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio
che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività
inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia
di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori
informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art.
6
(Obbligo
di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione
di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi
parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui
od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui
egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente
dell'ufficio.
Art.
7
(Attività
collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di
collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano,
o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri
superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art.
8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della
prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che
vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta
ne' accorda ad alcuno prestazioni che siano
normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza,
respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai
suoi superiori.
Art.
9
(Comportamento
nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino.
Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, non menziona ne' fa altrimenti intendere,
di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Art.
10
(Comportamento
in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non
ritarda ne' affida ad altri dipendenti il compimento
di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali,
il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni
di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche
dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone
di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo
svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso
personale, ne' detiene o gode a titolo personale,
utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi
per ragioni di ufficio.
Art.
11
(Rapporti
con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il
pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni
che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio
e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli
rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro
da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti
con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente
si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione.
Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con
gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni ne' fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui
inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte
le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio
chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività
lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi
al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di
assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i
diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità
di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art.
12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera
di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità
a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la
conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude,
per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento
o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato
nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività
relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula
contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3
si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia
di affari generali e personale.
Art.
13
(Obblighi
connessi alla valutazione dei risultati)
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni
necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso
il quale prestano servizio. L'informazione e' resa con particolare riguardo alle
seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività
dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le
diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per
gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei
termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami,
istanze e segnalazioni.
Roma,
28 febbraio 2003
NOTA
A VERBALE N. 1
La FP CGIL ritiene che il presente CCNL avrebbe dovuto destinare maggiori risorse e materie, direttamente,
alla contrattazione integrativa di posto di lavoro, per intervenire con maggiore
incisività sull'organizzazione del lavoro, in coerenza con la piattaforma
presentata.
NOTA
A VERBALE N. 2
La FP CGIL esprime la propria riserva
sull'art. 1, comma 2, punto b) del presente CCNL perché l'accordo citato non e'
stato sottoscritto dalla nostra Organizzazione sindacale in
quanto ritenuto inadeguato a risolvere i gravi e ormai storici problemi
degli Uffici giudiziari.
Esemplificativa a tale proposito e' la mancata
regolamentazione dell'orario di lavoro.
Roma,
14 maggio 2003
Dichiarazione
a verbale
CGIL e FP CGIL, considerano la richiesta del
Governo di modificare il contratto sottoscritto con l'ARAN lesiva
dell'autonomia della contrattazione e dei soggetti presenti al tavolo. Tale
richiesta e' inaccettabile sul piano del metodo, e per quel che attiene al
punto relativo al conglobamento, anche sul piano del
merito. Il negoziato ha infatti comportato tra i suoi
esiti oggettivi la modifica della base stipendiale utile ai fini del calcolo
della pensione oltre che della indennità di buonuscita. La pretesa del Governo di
non tener conto di questo esito si poggia, non su una presunta
assenza di copertura finanziaria, ma, sui rapporti di forza che il Governo usa impedendo
la sottoscrizione definitiva del contratto, azzerandone, di fatto, il risultato
contrattuale raggiunto.
CGIL e FP CGIL, decidono di accettare la
modifica del testo sottoscritto solo per acquisire il contratto e per non
riportare il percorso contrattuale della categoria al punto zero.
Le scriventi OO.SS., nella
convinzione della raggiungibilità dell'obiettivo di rivalutare la base
stipendiale anche ai fini del calcolo della pensione, la cui copertura
finanziaria e' già in atto presso l' INPDAP, dichiarano fin d'ora l'apertura di
una specifica vertenza sindacale e legale a sostegno delle proprie richieste.
Il Segretario Generale FP CGIL Nazionale
Laimer
Armuzzi
Dichiarazione
a verbale
La CISL FPS con riferimento alla richiesta del
Governo di modificare il contratto sottoscritto con l'ARAN, nella parte relativa al conglobamento della I.I.S. nello stipendio, ritiene
non condivisibile tale metodo d'intervento unilaterale che non rispetta il
ruolo e l'autonomia negoziale delle parti.
Tale modifica richiesta dal Governo alla
pre-intesa contrattuale già sottoscritta appare quindi elemento di forte
prevaricazione, che peraltro non trova logica motivazione se confrontato con il
lineare sviluppo delle trattative sulla predetta materia avvenuto in sede ARAN.
Peraltro in sede di sviluppo negoziale le
Parti hanno sempre discusso della computabilità dell'I.I.S. nello stipendio agli
effetti della indennità di buonuscita INPDAP, anche in
relazione alla quantificazione corrispondente costo contrattuale da imputarsi in
sede di rinnovo, e tenuto conto che la più complessiva problematica riguardante
la riforma previdenziale e' oggetto di specifico confronto tra il Governo e le
OO.SS. Confederali.
Pertanto la CISL FPS conviene di sottoscrivere
il CCNL Comparto Ministeri con le modifiche richieste dal Governo poiché non
alterano la sostanza delle intese raggiunte e sottoscritte dalle Parti ed al solo
fine di consentire la conclusione della citata tornata contrattuale, dimostrando
grande senso di responsabilità nei confronti dei
lavoratori e per non riportare il percorso contrattuale della categoria ad una
pericolosa fase di penalizzante stallo.
La CISL FPS ritiene di sottoscrivere il presente
CCNL anche al fine di non fornire ulteriori alibi al Governo
che con metodo scorretto disconosce l'accordo sul Pubblico Impiego del febbraio
2002, l'accordo sulla politica dei redditi del luglio 1993, impedendo il rinnovo
dei contratti in tutti gli altri comparti del Pubblico Impiego.
La CISL FPS, nella convinzione della raggiungibilità
dell'obiettivo di rivalutare la base stipendiale anche
ai fini del calcolo della pensione, anche in considerazione della copertura finanziaria
già in atto presso l'INPDAP, dichiara fin d'ora l'apertura di una specifica vertenza
a sostegno delle proprie richieste.
Roma, 14 maggio 2003
CCNL
2002-2005 Comparto Ministeri
Dichiarazione a verbale della Confederazione UIL e della UIL
Pubblica Amministrazione
La UIL e la UIL PA
esprimono il proprio dissenso, sul piano del merito e del metodo, per le modifiche
apportate dall'ARAN, su indicazione del Governo, agli artt. 12 e 21
dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei
Ministeri, sottoscritta il 28 febbraio 2003, in quanto lesive dei diritti dei
lavoratori. Infatti, tale atto unilaterale rimette in discussione l'attuale sistema
di relazioni sindacali, altera i rapporti paritetici tra le parti nella negoziazione,
indebolisce il ruolo dei soggetti contrattuali, ripristina regole di controllo e
di intervento autoritativo estranee alla natura
privatistica del rapporto di lavoro introdotta dal D.Lgs 165/2001.
In particolare, la sterilizzazione degli
effetti del conglobamento dell'IIS nello stipendio sul
trattamento pensionistico, rappresenta una arbitraria decurtazione di un
beneficio già concordato tra le parti e ampiamente coperto sotto l'aspetto
finanziario.
E' assurdo e, a nostro giudizio, illegittimo definire
uno stipendio tabellare di base che viene assoggettato
ad un'unica aliquota contributiva, ma viene valutato in modo differenziato al momento
del calcolo della pensione.
Altrettanto inaccettabile e' la modifica, da perentori
a ordinatori, di alcuni termini del procedimento
disciplinare. In tal modo, infatti, si introduce un
pericoloso fattore di incertezza a danno dei lavoratori sottoposti a
procedimenti disciplinari, in una materia che, al contrario, necessita di
regole precise. Così si favoriscono gestioni autoritarie e si scaricano sui
lavoratori i ritardi e le inefficienze delle amministrazioni.
La UIL e la UIL PA:
-
preso atto dell'atteggiamento dilatorio assunto
dalle controparti nella definizione del CCNL relativo al
quadriennio 2002/2005;
-
considerato che il CCNL
e' scaduto oramai da più di sedici mesi;
-
al fine di garantire ai lavoratori tutti gli altri benefici contrattuali;
-
per non vanificare gli effetti di recupero del
potere di acquisto delle retribuzioni;
nel sottoscrivere il
presente contratto di lavoro, ribadiscono Il proprio dissenso sulle modifiche
unilaterali apportate e dichiarano che intraprenderanno tutte le iniziative, di
carattere sindacale e giurisdizionale, finalizzate a riconoscere ai lavoratori
del Comparto Ministeri gli effetti del conglobamento dell'IIS, anche ai fini
del calcolo della pensione ed a trasformare in perentori tutti i termini relativi
ai procedimenti disciplinari.
Roma, 14 maggio 2003.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Con riferimento all'art. 25 (personale assunto
con contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere) le 00.SS CGIL FP –
CISL FPS - UIL PA ritengono che al suddetto personale debba essere applicata, in
materia di trattamento di malattia, la disciplina prevista dal
CCNL 94/97 e successive modificazioni per il personale dei ministeri.
CGIL FP CISL FPS UIL PA
DICHIARAZIONE
CGIL CISL UIL
Cgil Cisl Uil preso atto che l'indennità di amministrazione del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali con la contrattazione integrativa e' stata omogeneizzata con quella
dell'ex Dipartimento dello Spettacolo attraverso l'utilizzo del fondo unico di amministrazione
assumono l'impegno di sostenere a tutti i livelli il consolidamento degli importi
nelle tabelle dell'indennità di amministrazione.
Pertanto verranno intraprese
tutte le opportune iniziative contrattuali e legislative alfine di raggiungere
tale obiettivo.
Opportune soluzioni dovranno essere assunte
per il Ministero della Sanità e per quello dell'Infrastrutture.
Roma 28 febbraio
2003
FP CGIL FPS CISL UIL PA
Podda
- Tarelli - Bosco
NOTA
A VERBALE
La RdB Pubblico Impiego valuta negativamente
l'ipotesi di accordo relativa al CCNL 2002- 2005
comparto Ministeri in quanto:
sul piano economico non
risponde alle esigenze dell'adeguamento delle retribuzioni all'inflazione reale
e all'aumento del costo della vita dovuta all'introduzione dell'Euro,
prevedendo aumenti assolutamente distanti dai livelli delle retribuzioni
europee; pur in presenza del blocco reiterato delle assunzioni non affronta e
non prevede alcuna soluzione al problema del precariato confermando il pieno
utilizzo delle forme di lavoro flessibile; rinvia, con una fumosa dichiarazione
congiunta, la soluzione all'annoso problema dell'adeguamento del valore dei buoni
pasto consentendo al Governo di incamerare le risorse stanziate ma non utilizzate
per questo istituto ( 60 milioni di euro ); rimanda la definizione del problema
dell'ordinamento professionale ad una istituenda Commissione i cui limiti di
azione impediranno di fatto la soluzione definitiva al giusto inquadramento del
personale; irreggimenta il personale in una gabbia disciplinare repressiva; non
dà certezze in ordine al libero esercizio delle libertà sindacali; La RdB
Pubblico Impiego per quanto sopra non sottoscrive l'Ipotesi di Accordo che sottoporrà
alla valutazione dei propri organismi statutari e al referendum tra i
lavoratori del Comparto al fine di verificare la rispondenza dell'ipotesi di
Accordo alle necessità ed alle aspettative della categoria.
Roma 28.2.2003
Direzione
Nazionale RdB PI
NOTA
AL VERBALE DI RETTIFICA DELL'IPOTESI DI CCNL comparto ministeri
2002 - 2005 SIGLATO IL 28 febbraio 2003
Analogamente a quanto riportato nella nostra
nota già allegata all'ipotesi di CCNL comparto ministeri
siglato il 28.02.03, ribadiamo il nostro totale dissenso
all'integrazione di ulteriori modifiche di articoli contrattuali che aumentano,
pesantemente, il giudizio complessivamente negativo già espresso.
Per le considerazioni di cui sopra la FLP ribadisce di non sottoscrivere il verbale di rettifica degli
articoli 12, 20 e 21 dell'ipotesi di CCNL di che trattasi, perché:
-
Viene spazzato con
un colpo di spugna l'unico elemento positivo contenuto nell'ipotesi di CCNL e
precisamente quella di rendere più omogenee le pensioni del pubblico impiego a quelle
del privato tramite l'operazione di conglobamento dell'I.I.S. nello stipendio tabellare
con i relativi effetti, oltre che sulla Buonuscita, anche ai fini dell'aumento
forfetario del 18% della base pensionabile;
-
La nuova formulazione dell'articolo inerente le procedure disciplinari affievolisce le certezze
del diritto per i lavoratori sui termini previsti nelle fasi intermedie del procedimento
disciplinare.
Infine si contesta il metodo con il quale il Governo
unilateralmente ha bloccato un'ipotesi di contratto già siglata da una parte del
sindacato e dal suo agente contrattuale, dimostrando ancora una volta
l'inaffidabilità dell'attuale sistema di relazioni sindacali che e' di fatto
lesivo delle funzioni e dell'autonomo ruolo delle OO.SS..
Roma, 14 maggio 2003
FEDERAZIONE UNSA-CONFSAL
00184 Roma -Via Napoli,
51 tel. 064828232 - fax. 064828090
e-mail: unsaconfsal@tin.it
- internet: www.unsaconfsal.it
SEGRETERIA GENERALE
DICHIARAZIONE
A VERBALE
CCNL
Comparto Ministeri 2002-2005
La Federazione Unsa-Confsal, pur
sottoscrivendo il presente CCNL, intende osservare quanto segue:
1. la mancata disciplina, sia normativa che
economica dell'area della vice-dirigenza, la quale viene
demandata ad una commissione paritetica di futura istituzione, vanifica di
fatto la previsione normativa contenuta nell'art. 10 della legge n. 145/2002;
2. L'Unsa-Confsal ritiene inoltre
indispensabile salvaguardare, nell'ambito della formulazione del nuovo sistema
classificatorio da parte della Commissione paritetica all'uopo prevista, le
specifiche professionalità e gradi di responsabilità esistenti all'interno delle
singole aree, evitando ogni possibile forma di appiattimento;
3. Pur prendendo atto dell'impegno di cui alla
dichiarazione congiunta n. 6, questa O.S. ribadisce la
necessità di adeguare, sin da questa tornata contrattuale il valore dei buoni
pasto, fermo da molti anni e notevolmente inferiore rispetto ad altri settori. Ciò
anche in considerazione delle disponibilità economiche esistenti sui corrispondenti
capitoli di bilancio, non completamente utilizzati.
4. Si rileva altresì l'assenza delle opportune
specificazioni volte a consentire l'inserimento dell'indennità di amministrazione nella quote "A" della base
stipendiale utile ai fini pensionistici;
5. Si esprime, infine, il proprio dissenso
sulle norme concernenti i dipendenti a contratto del Ministero
degli Affari Esteri riscontrando, ancora una volta, un trattamento deteriore
riservato alla categoria in questione sia sul piano giuridico, non essendosi prevista
alcuna norma volta a migliorarne il trattamento normativo (ad es. assenza per malattie,
passaggi interni, aspettative, formazione, tutela portatori di handicap), sia sul
piano del trattamento economico, giudicandosi del tutto insoddisfacente la sola
previsione di incrementi del Fondo Unico di Amministrazione.
Il dovuto riconoscimento della professionalità
espressa dai dipendenti in questione, contenuto nella proposta della scrivente O.S.
di revisione del quadro normativo contrattuale,
peraltro, non avrebbe determinato eccessivi incrementi di spesa.
Del tutto arbitraria appare,
poi, la discriminazione operata all'interno della categoria, limitando l'applicazione
del CCNL ai soli impiegati in possesso della cittadinanza italiana, discriminazione
che si pone in evidente contrasto con la normativa del lavoro nazionale e comunitaria.
In particolare, non si comprende il motivo per
il quale al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale
non debba essere riconosciuto il diritto di elettorato
attivo e passivo per le elezioni delle RSU, non ravvisandosi alcun impedimento
derivante dalla normativa locale del lavoro.
Roma, 28 febbraio 2002
NOTA
A VERBALE
La Federazione UNSA-CONFSAL sottoscrive il
verbale di rettifica dell'intesa del 28/02/2003 sul
CCNL Comparto ministeri 2002 – 2005 Biennio Economico 2002 - 2003 per l'improrogabile
necessità di consentire l'erogazione dei miglioramenti economici al personale interessato
che attende da circa 17 mesi di percepire gli arretrati e l'aumento mensile.
Occorre riconoscere, però, che l'intesa sul
conglobamento dell' I.I.S. (Indennità Integrativa Speciale),
pur con le precisazioni apportate, costituisce il pre-riconoscimento dì un diritto
che dovrà trovare la sua naturale definizione nelle iniziative governative di un
provvedimento legislativo specifico, coerente con le finalità dei presente
documento contrattuale.
CISAL
INTESA
DICHIARAZIONE
ALLEGATA AL CCNL 2002-2005 COMPARTO MINISTERI
La scrivente federazione, pur dando atto degli
sforzi fatti sia sul piano normativo che economico, esprime comunque
alcune perplessità su alcuni punti che ritiene particolarmente qualificanti. In
particolare:
Per la parte economica:
-
gli importi destinati agli incrementi tabellari
risultano insoddisfacenti, in quanto non consentono di
garantire il potere di acquisto delle retribuzioni fortemente eroso dal
riaccendersi del processo inflattivo e che e' stata la rivendicazione
principale durante tutta la trattativa;
-
permane una pesante differenza di importi delle indennità di amministrazione tra i diversi ministeri
e anche nell'ambito delle amministrazioni accorpate;
-
le risorse destinate alla produttività appaiono
del tutto insufficienti, riducendo di fatto la possibilità
di attivare i percorsi di riqualificazione professionale.
Per la parte normativa:
-
la proposta dell'ARAN di rinviare ad una
Commissione Paritetica la necessaria rivisitazione del sistema classificatorio
non ha trovato concorde la nostra sigla in quanto
detto rinvio non consente di dare immediata soluzione ai rilievi sollevati
dalla sentenza n. 194/2001 della Consulta, lasciando il personale in balia di un
contenzioso diffuso e limitando al contempo, la possibilità di attivare le
riqualificazioni professionali, con il rischio reale di rinviare il problema
fino alla prossima tornata contrattuale;
-
la presa d'atto della operatività
dei contratti integrativi appare una evidente forzatura sia sul piano del metodo
(i due livelli di contrattazione sono separati) sia su quello del merito, posto
che i contenuti degli integrativi non sono tra loro omogenei ed hanno prodotto
pareri diversi da parte della Avvocatura dello Stato; Inoltre, si deve,
purtroppo, registrare che alcune questioni non hanno trovato risposta nel testo
finale del CCNL.
In particolare:
-
l'attuazione della vicedirigenza dovrebbe
essere disciplinata dal contratto, ed e' invece rimandata
ai lavori di una commissione dai tempi incerti ed indeterminate competenze;
-
l'attuazione
dell'area dei professionisti sembra nuovamente differita nei tempi e
subordinata nelle dinamiche della vicedirigenza mentre deve individuare percorsi
e risorse economiche proprie, ovvero altre forme di riconoscimenti;
-
continuano a non essere istituite le
posizioni super per le ex qualifiche funzionali attualmente
sprovviste (B1, B2, C2).
La Federazione ritiene
pertanto di sottoscrivere il presente CCNL, esprimendo le perplessità, indicate
sopra, per tutelare la continuità negoziale della sigla rappresentata.
FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE FLP
00187 ROMA -Via Piave 61
sito
internet: e-mail: flppoSta@5oftHome.net
tel. 06/42000358 - 06/42010899
- fax. 06/42010628 - 06/23318983 - 06/23318985
Segreteria Generale
NOTA
AL CCNL COMPARTO MINISTERI 2002- 2005
DICHIARAZIONE
A VERBALE
FLP pur prendendo atto che alcuni rilevanti
passaggi proposti nella propria piattaforma contrattuale sono stati recepiti, esprime contrarietà rispetto a fondamentali
aspetti del CCNL dei dipendenti del Comparto Ministeri per il quadriennio
2002-2205.
Prioritariamente si rileva che, per la parte riservata
alle relazioni sindacali, il contratto nega i più fondamentali principi di democrazia
sindacale, limitando arbitrariamente la libertà contrattuale del sindacato e precludendo
un effettivo potere di verifica sui contenuti del CCNL da parte dei lavoratori.
In tal senso si contesta la clausola che esclude
dalla contrattazione di Ministero le sigle che, pur vantando i requisiti della
maggiore rappresentatività, non abbiano stipulato il CCNL, con l'aggravante che
alle stesse vengono addirittura preclusi anche i diritti
sindacali garantiti dal D.Lgs 165/2001; si censura, inoltre, il mancato inserimento
di una disciplina del referendum per la diretta approvazione del CCNL da parte
dei lavoratori.
La FLP, pertanto, appone la propria firma al
CCNL dei dipendenti Ministeriali 2002-2005 in via principale al fine di poter
continuare ad operare, presso le Amministrazioni Statali, per la difesa e la tutela
dei propri associati e di quei valori di libertà e democrazia sindacale compressi dal CCNL stesso.
Ciò
premesso si evidenziano gli elementi di dissenso che la FLP rileva.
sotto l'aspetto
economico:
-
non garantisce un recupero del potere di acquisto degli stipendi rispetto all'inflazione reale. Le
retribuzioni rimangono quindi ancora ben lontane da quelle europee;
-
rende inapplicabile l'istituto della vacanza contrattuale, con il conseguente
ampliarsi dei ritardi nei rinnovi contrattuali;
-
non garantisce la perequazione delle indennità
di amministrazione esistenti nelle diverse
amministrazioni del comparto ministeri; anzi, l'attuale sistema contrattuale
esistente, con la previsione del trascinamento di parte dell'indennità di amministrazione
sull'indennità di buon uscita e sul TFR, acuisce la sperequazione, protraendone
gli effetti anche oltre il termine della vita lavorativa dei dipendenti;
-
utilizza quota parte
degli stanziamenti contrattuali per finanziare gli oneri derivanti dal conglobamento
dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare;
-
non recepisce la
richiesta di adeguamento del valore economico dei buoni pasto, perseverando di
fatto una discriminazione rispetto a quanto diversamente previsto e attuato in altri
comparti di contrattazione.
Sotto l'aspetto normativo
-
sono disattese le aspettative
di carriera dei lavoratori ministeriali con la mancata previsione di un nuovo sistema
di ordinamento professionale;
-
in particolare, si registra la mancata
previsione, anche in contrasto con la stessa direttiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri -Dipartimento Funzione
Pubblica, dell'omogeneizzazione dei sistemi classificatori esistenti nei differenti
comparti con la necessaria introduzione dell'area D;
-
la previsione di cui all'art. 8, di fatto non risolve i problemi relativi alle attuali procedure
di riqualificazione in corso nei diversi ministeri alla luce della sentenza n. 194
della Corte Costituzionale, mettendone anzi a repentaglio il buon esito;
-
viene istituita una
ennesima commissione paritetica per lo studio di un nuovo sistema classificatorio
con il preciso scopo di posticipare al prossimo rinnovo contrattuale giuridico
(2006-2009) qualsiasi possibile modifica in tema di ordinamento professionale;
-
vengono disattese numerose
proposte avanzate dalla FLP su diverse materie contrattuali, fra le quali:
-
mancato
adeguamento monte giorni permessi retribuiti ex art. 18;
-
mancata abrogazione
decurtazione indennità di amministrazione su malattie (15 gg.); o mancata introduzione
della prestazione lavorativa flessibile per la famiglia;
-
mancata previsione
di contingenti minimi di ore annuali di formazione per dipendente;
-
mancata
previsione norme di raccordo per omogeneizzazione delle modalità di
applicazione dell'indennità di trasferta in atto presso il Ministero della
Difesa. La FLP rilevata inoltre l'assurda e illegittima situazione che si e' venuta
a creare nel Contratto con la esclusione della quota dell'indennità
integrativa speciale conglobata nello stipendio dal calcolo ai fini della base
pensionabile nonché con l'eliminazione della perentorietà dei termini relativi ai
procedimenti disciplinari, ribadisce il proprio dissenso sulle modifiche
apportate e dichiara la propria intenzione di attivare tutte le azioni necessarie
per ottenere il ripristino di tali Istituti.
Roma, 12 giugno 2003
IL SEGRETARIO FLP
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