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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
al Personale del Comparto Ministeri
Biennio economico 2004 - 2005
Il giorno 07
dicembre 2005 alle ore 10,00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo
l'incontro tra:
L' ARAN nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
| Organizzazioni
sindacali : |
 |
Confederazioni
: |
| FP/CGIL
(firmato) |
 |
CGIL
(firmato) |
| FPS/CISL
(firmato) |
 |
CISL
(firmato) |
| UIL/PA
(firmato) |
 |
UIL
(firmato) |
| CONFSAL/ UNSA
(firmato) |
 |
CONFSAL
(firmato) |
| RDB/PI
(non firmato) |
 |
USAE
(firmato) |
| FLP
(firmato) |
 |
RDB – CUB
(non firmato) |
| FEDERAZIONE INTESA*(firmato) |
 |
CONFINTESA*
(firmato) |
*ammesse con riserva
Al termine della
riunione le parti, sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale
di lavoro.
INDICE
PREMESSA
Art. 1
- Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
Art. 2
- Stipendio tabellare
Art. 3
- Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4
- Clausole speciali
Art. 5
- Norma finale e transitoria
Tabella A - Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella B - Nuova retribuzione tabellare annua
Dichiarazioni congiunte
Nota a
Verbale
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO
AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI
BIENNIO ECONOMICO 2004 - 2005
Con il Protocollo del 27 maggio 2005 il Governo
e le Parti sociali hanno convenuto sulla necessità di definire i contratti
collettivi di lavoro per il biennio economico 2004-2005, attribuendo a regime
incrementi retributivi pari al 5,01% per ciascun comparto di contrattazione.
Pertanto, il Governo si è impegnato a stanziare
ulteriori risorse nella legge finanziaria per l'anno 2006, in aggiunta alle
disponibilità economiche previste per gli anni 2004 e 2005.
In relazione a quanto sopra, il Comitato di
settore per il comparto dei Ministeri ha inviato all'ARAN il relativo atto di
indirizzo nel quale, evidenziando la necessità di concludere con la massima
tempestività la sottoscrizione dei contratti, viene confermato il quadro
economico finanziario derivante dagli impegni sottoscritti, ribadendo,
altresì, che le risorse aggiuntive pari allo 0,7% saranno disponibili a
decorrere dall'anno 2006, una volta predisposti i relativi stanziamenti nella
prossima legge finanziaria.
Sulla base del citato atto di indirizzo, al fine
di dare piena attuazione a tale Protocollo le parti hanno avviato il negoziato
la cui conclusione, coerentemente con quanto concordato, consentirà di
raggiungere per il biennio 2004 – 2005 a regime un incremento retributivo
complessivo del 5,01%, di cui una parte pari allo 0,5% sarà destinata alla
incentivazione della produttività dei dipendenti.
Le parti, nel prendere atto che le risorse
aggiuntive saranno disponibili dall'anno 2006, al fine di garantire
l'unitarietà dell'assetto contrattuale, sottoscrivono la presente Ipotesi di
accordo, con la quale convengono di attribuire i miglioramenti retributivi
derivanti dalle risorse già stanziate (pari al 4,31%) e di definire,
attraverso un'apposita intesa, gli ulteriori incrementi (pari allo 0,7%) a
decorrere dal 31 dicembre 2005, stabilendone sin da ora la destinazione. Tale
intesa, che va ad integrare il presente accordo, dovrà essere realizzata non
appena sarà approvata la suddetta legge finanziaria a copertura dei relativi
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Campo di applicazione, durata e decorrenza del
contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato
dipendente da tutte le amministrazioni del comparto di cui all'art. 8 del CCNQ
del 18 dicembre 2002.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo
dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento
economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente
contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti
dall'art. 20, comma 4, del CCNL del 12 giugno 2003, sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle
scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari
risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e
alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono
intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista
dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL del 12 giugno 2003.
ART. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita,
sull'indennità di cui all'art. 13, comma 4 ed all'art. 15, comma 7 del CCNL
del 12 giugno 2003, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata
Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla
applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista
dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3
dell'art. 21 del CCNL del 12 giugno 2003.
1. Il valore economico del buono pasto di cui
all'art. 5 dell' "Accordo per la concessione dei buoni pasto al personale
civile del comparto dei Ministeri" sottoscritto il 30 aprile 1996 è
rideterminato, per i dipendenti del comparto, a decorrere dal 31.12.2005, in €
7,00.
2. Esclusivamente per il personale dell'ex
Ministero delle finanze transitato nel Dipartimento per le Politiche Fiscali
del Ministero dell'Economia e delle Finanze destinatario della legge n. 265
del 2002, è confermato, a decorrere dall'entrata in vigore del presente
contratto, l'inquadramento acquisito a seguito delle riqualificazioni ivi
previste, verificata la maggiore professionalità acquisita nonché l'effettivo
espletamento delle mansioni svolte. La verifica deve effettuarsi entro due
mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
3. Ai fini dell'applicazione del CCNL del 12
aprile 2001 per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso
le sedi estere, il Fondo unico di cui all'art. 10 del contratto medesimo è
ulteriormente incrementato di un importo complessivo, al netto degli oneri
riflessi, pari a € 420.000 annui con decorrenza 1 gennaio 2004, rideterminati
in € 910.000 annui con decorrenza 1 gennaio 2005. Tali importi sono
individuati sulla base degli incrementi medi complessivi pro-capite riferiti
al restante personale del comparto.
ART. 5
Norma finale e transitoria
1. In attuazione degli impegni assunti nel
Protocollo tra Governo e sindacati del 27 maggio 2005 di cui in Premessa, le
parti si rincontreranno per la sottoscrizione dell'accordo relativo al
riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle
risorse contrattuali pari allo 0,7%, per il biennio 2004-2005, non appena
verrà approvata la legge finanziaria per l'anno 2006, contenente gli appositi
stanziamenti aggiuntivi.
2. Le risorse di cui al comma 1 saranno
destinate, con decorrenza dal 31 dicembre 2005, ad aumentare gli stipendi
tabellari di cui all'art. 2 per la quota pari allo 0,2% (corrispondente a €
4,00 medi mensili procapite per tredici mensilità) e ad incrementare il fondo
di cui all'art. 23 del CCNL del 12 giugno 2003 per la restante parte, pari
allo 0,5% (corrispondente ad € 10,00 medi mensili procapite per tredici
mensilità), al fine di incentivare la produttività dei dipendenti. Le predette
percentuali sono calcolate sul monte salari dell'anno 2003.
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
|
Posizione
economica |
dal 1.1.2004 |
dal 1.2.2005 |
|
Ispettore Generale r.e. |
61,93 |
80,02 |
|
Direttore Divisione r.e. |
57,56 |
74,37 |
|
C3 - S |
49,87 |
64,43 |
|
C3 |
49,87 |
64,43 |
|
C2 |
45,39 |
58,65 |
|
C1 - S |
41,47 |
53,58 |
|
C1 |
41,47 |
53,58 |
|
B3 - S |
37,96 |
49,05 |
|
B3 |
37,96 |
49,05 |
|
B2 |
35,71 |
46,14 |
|
B1 |
33,95 |
43,87 |
|
A1 - S |
32,15 |
41,54 |
|
A1 |
32,15 |
41,54 |
Tabella B
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità
|
Posizione
economica |
dal 1.1.2004 |
dal 1.2.2005 |
|
Ispettore Generale r.e. |
27.410,37 |
28.370,66 |
|
Direttore Divisione r.e. |
25.474,89 |
26.367,37 |
|
C3 - S |
23.548,36 |
24.321,57 |
|
C3 |
22.070,77 |
22.843,98 |
|
C2 |
20.090,87 |
20.794,72 |
|
C1 - S |
19.034,94 |
19.677,90 |
|
C1 |
18.352,70 |
18.995,66 |
|
B3 - S |
17.862,05 |
18.450,68 |
|
B3 |
16.801,76 |
17.390,39 |
|
B2 |
15.803,69 |
16.357,35 |
|
B1 |
15.026,79 |
15.553,23 |
|
A1 - S |
14.759,49 |
15.257,99 |
|
A1 |
14.229,09 |
14.727,59 |
Con riferimento all'indennità di
amministrazione, le parti, nel confermare i contenuti della dichiarazione
congiunta n. 5 allegata al CCNL del 12 giugno 2003, si impegnano a riesaminare
nel prossimo CCNL le problematiche relative all'omogeneizzazione
dell'indennità di amministrazione in godimento ai dipendenti dei Ministeri
accorpati ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, nonché alla perequazione
della stessa tra i diversi Ministeri. Nell'occasione sarà, altresì, affrontata
la questione connessa alla decurtazione dell'indennità di amministrazione nei
periodi di assenza per malattia inferiore ai 15 giorni.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
Con riferimento al comma 7 dell'art. 14 del CCNL
del 12 giugno 2003 le parti, si impegnano ad affrontare e risolvere,
nell'accordo di cui all'art. 5 del presente contratto, le problematiche
applicative relative all'attuale formulazione della clausola.
La RdB/CUB P.I. valutando complessivamente negativo l'accordo raggiunto
per il rinnovo del 2° biennio economico del CCNL Comparto Ministeri, diretta
conseguenza dell'accordo del 27 maggio tra governo e sindacati (non
sottoscritta dalla sola RdB/CUB e aspramente criticata), non sottoscrive
l'ipotesi di accordo e lancia la consultazione di tutte le proprie
strutture, delle RSU e dei lavoratori del comparto ministeri.
La RdB/CUB P.I., in merito alla trattativa, denuncia l'inadeguatezza
assoluta degli incrementi stipendiali a disposizione (90 euro mensili lordi)
e i trucchi contabili utilizzati per sopperire alle risorse che saranno
disponibili solo a partire dal 2006 e l'occasione che si è persa non volendo
risolvere in questa tornata contrattuale gli annosi problemi che gravano sul
comparto: l'Indennità di Amministrazione ancora decurtata per malattia e la
sua perequazione tra Ministeri e all'interno dei Ministeri stessi
(nonostante sentenze passate in giudicato che riconoscono il diritto alla
omogeneizzazione delle retribuzioni) e la stabilizzazione di una quota del
salario accessorio in una voce stipendiale fissa e continuativa (la 14^
mensilità).
Unica nota positiva, per la quale la RdB/CUB P.I. rivendica fino in fondo
il risultato, è l'aumento del valore del Buono Pasto a 7 euro. Dopo anni di
denunce e iniziative di lotta il ministero dell'Economia ha dovuto
finalmente riconoscere l'inadeguatezza del valore dei Ticket mensa e i
risparmi di gestione operati fino ad oggi sul relativo capitolo di
finanziamento che ora finalmente tornano nelle tasche dei legittimi
destinatari.
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