IPOTESI DI CCNL QUADRIENNIO 2006-2009
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO MINISTERI
2006 - 2009
INDICE
TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I:
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Conferma del sistema delle relazioni sindacali
Art. 4 - Materie delle relazioni sindacali
TITOLO III - Ordinamento professionale
CAPO I:
Art. 5 - Obiettivi e finalità
CAPO II:
Art. 6 - Classificazione
Art. 7 - I profili professionali
Art. 8 - Criteri per la definizione dei profili professionali
Art. 9 - Istituzione di nuovi profili
Art. 10 - Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione
CAPO III:
Art. 11 - Accesso dall’esterno
CAPO IV: Progressioni
Art. 12 - Progressione all’interno del sistema di classificazione
Art. 13 - Progressioni tra le aree
Art. 14 - Procedure per la progressione tra le aree
Art. 15 - Trattamento economico in caso di progressione tra le aree
Art. 16 - Flessibilità tra i profili all’interno dell’area
Art. 17 - Sviluppi economici all’interno delle aree
Art. 18 - Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno
dell’area
Art. 19 - Trattamento economico nei passaggi di fascia retributiva
CAPO V: Relazioni sindacali del sistema di classificazione
Art. 20 - Relazioni sindacali del sistema di classificazione
TITOLO IV – Rapporto di lavoro
CAPO I: Misurazione e valutazione della qualità dei servizi
Art. 21 - Obiettivi di carattere generale
Art. 22 - La valutazione
Art. 23 - Le politiche di incentivazione alla produttività
CAPO II: La formazione
Art. 24 - Principi generali e finalità
Art. 25 - Destinatari e procedure della formazione
CAPO III:
Art. 26 - Mobilità
CAPO IV: Norme disciplinari
Art. 27 - Modifiche al sistema disciplinare di cui al CCNL del 12 giugno 2003
CAPO V: Disposizioni particolari in materia di rapporto di lavoro
Art. 28 - Disposizioni particolari
TITOLO V - Trattamento economico
Art. 29 - Stipendio tabellare
Art. 30 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 31 - Indennità di amministrazione
Art. 32 - Fondo unico di amministrazione
Art. 33 - Indennità di bilinguismo
Art. 34 - Personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi
estere
Art. 35 - Norma transitoria di parte economica
TITOLO VI - Norme finali
CAPO I:
Art. 36 - Disposizione transitoria
Art. 37 - Norme di rinvio
CAPO II:
Art. 38 - Disapplicazioni
ALLEGATO A
TABELLA B – Tabella di trasposizione automatica del sistema di classificazione;
TABELLA C – Incrementi mensili dello stipendio tabellare;
TABELLA D - Rideterminazione annua degli stipendi tabellari;
TABELLA E – Sviluppi economici all’interno delle aree;
TABELLA F – Incrementi indennità di amministrazione;
TABELLA G – Indennità di bilinguismo.
Dichiarazioni a verbale e congiunte
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale -
esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate
all’art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva
del 11 giugno 2007.
2. Il presente contratto si applica, altresì:
a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del
D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con
contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi
diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero,
secondo quanto previsto dai CCNL del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del
12 giugno 2003;
b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16
febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL del 24 aprile 2002.
3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di
provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di
esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente
contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova
amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto.
4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può
essere integrata ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie
ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL medesimo.
5. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come
d.lgs. n. 165 del 2001.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009
per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007
per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene
portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da
parte dell’ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni
dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo
quanto previsto dall’art. 48 , comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate
tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà
corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall’Accordo sul
costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si
applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del
2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’Accordo del 23 luglio 1993,
di cui al comma precedente.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3
Conferma del sistema delle relazioni sindacali
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 16
febbraio 1999 come integrato dal CCNL del 12 giugno 2003, con le modifiche
riportate ai seguenti articoli.
Art. 4
Materie delle relazioni sindacali
1. All’art. 6, lettera A) Informazione, comma 2, punto 1, la lett. d) del CCNL
del 16 febbraio 1999, è sostituita dalla seguente:
“d) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle
amministrazioni, nonché quelle relative ai processi di riorganizzazione interna
dei Dipartimenti e delle innovazioni tecnologiche ed organizzative.”
2. All’art. 6, lettera A) Informazione, comma 2, punto 1, del CCNL del 16
febbraio 1999, sono aggiunte le seguenti lettere:
o) programma dell’organo di vertice sui processi di esternalizzazione e
reinternalizzazione;
p) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo predisposto dal
responsabile della gestione in relazione ai processi di esternalizzazione delle
attività e dei servizi propri dell’amministrazione, nonché dei processi di
reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno;
3. All’art. 6, lettera B) Concertazione, comma 1, punto 1, la lettera c), del
CCNL del 16 febbraio 1999, è sostituita dalla seguente:
“c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle
amministrazioni, nonché quelle relative ai processi di riorganizzazione interna
dei Dipartimenti e delle innovazioni tecnologiche ed organizzative.”
4. All’art. 6, lettera B) Concertazione, comma 1, punto 1, la lettera c), del
CCNL del 16 febbraio 1999, dopo la lett. c) viene aggiunta la seguente lettera:
“d) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con
riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie,
in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi
propri dell’amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle
istituzionali affidate all’esterno;”
5. All’art. 4, Contrattazione collettiva integrativa, comma 3, lett. A) del CCNL
del 16 febbraio 1999, dopo le parole “libertà di iniziativa” è aggiunto il
seguente paragrafo:
“Ove il modello organizzativo delle amministrazioni preveda articolazioni di
livello regionale o interregionale, la contrattazione di cui al presente punto A
si svolge anche presso tali strutture in una apposita sessione negoziale con i
medesimi soggetti, tempi e procedure previsti per il livello nazionale,
limitatamente alle materie relative alla gestione delle risorse dei fondi, alla
mobilità e alla formazione, specificatamente demandate a tale sede”.
6. All’art. 4, Contrattazione collettiva integrativa, comma 3, lett. A) del CCNL
del 16 febbraio 1999, viene aggiunto un ulteriore alinea:
- le implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di
esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell’amministrazione,
nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno;
7. All’art. 7 (Comitato pari opportunità), del CCNL del 16 febbraio 1999, il
comma 1 è sostituito dai seguenti commi:
“1. Le Amministrazioni, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 165 del 2001, di
concerto con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1, del CCNL
del 16 febbraio 1999, promuovono, anche in relazione alle modalità contenute nel
d.lgs. dell’11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna) la predisposizione di piani di azioni positive, tendenti ad assicurare la
rimozione degli ostacoli che impediscono di fatto, la piena realizzazione di
pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne ed uomini.
1/bis. In tale contesto, i Comitati per le pari opportunità, istituiti presso
ciascuna amministrazione, nell’ambito delle forme di partecipazione previste
dall’art. 6, lett. d), svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A);
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per
l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni
positive ai sensi del d.lgs. dell’11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna);
d) promozione di analisi di bilancio che mettano in evidenza le voci finalizzate
alle esigenze delle donne e di quelle degli uomini, redigendo, ad esempio, un
bilancio di genere, coma previsto dalla “Direttiva sulle misure per attuare
parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche”
emanata dal Ministro per le riforme e le innovazione nella Pubblica
amministrazione di concerto con la Ministra per i diritti e le pari opportunità
in data 24 maggio 2007;
e) diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi
informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari
opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o
enti.”
1/ter . Ai fini del comma 1/bis le amministrazioni pubbliche, secondo quanto
indicato dalla Direttiva di cui al comma 1/bis , lett. d), evidenziano nei
propri bilanci annuali le attività e le risorse destinate all’attuazione della
Direttiva stessa.”
8. All’art. 7 (Comitato pari opportunità), del CCNL del 16 febbraio 1999, dopo
il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
“4/bis. Il Comitato pari opportunità collabora con l’amministrazione alla
redazione di una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell’anno
precedente e di quelle previste per l’anno in corso, così come previsto dalla
Direttiva di cui al comma 1/bis, lett. d. “
TITOLO III
CAPO I
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 5
Obiettivi e finalità
1. Nel quadro degli obiettivi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni,
le parti prendono atto della necessità di proseguire il processo di riforma del
sistema di classificazione professionale, come presupposto di grande rilevanza
strategica per attuare e sostenere il miglioramento della funzionalità degli
uffici, nonché promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità
esistenti.
2. Nell’ambito di tale processo, l’istituzione della Commissione per
l’ordinamento prevista dal CCNL del 12 giugno 2003 ha consentito di realizzare
una fase istruttoria per l’analisi e la verifica, in sede tecnica, di tutti gli
aspetti di tale tematica, anche al fine di misurare il cambiamento finora
operato dai contratti e di proporre l’adozione di soluzioni più avanzate.
3. Nella prospettiva di realizzare un nuovo modello classificatorio, le parti
ribadiscono il loro impegno ad individuare idonei strumenti gestionali che
possano assicurare, attraverso la crescita professionale ed economica dei
dipendenti, la maggiore qualificazione ed efficacia dell’azione delle pubbliche
amministrazioni.
4. La nuova classificazione, pertanto, si basa sui seguenti principi:
- valorizzazione delle professionalità interne per garantire alla collettività
prestazioni di elevata qualificazione ed il conseguimento di obiettivi di
efficacia;
- flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione all’effettivo
sviluppo professionale.
5. Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è attribuito alla
formazione continua, che attraverso una serie organica ed articolata di
interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale,
di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una nuova cultura
gestionale.
CAPO II
Art. 6
Classificazione
1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di
flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi
delle amministrazioni, è articolato in tre aree:
Prima area: – comprendente la ex posizione A1, A1S;
Seconda area: – comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S;
Terza area: – comprendente le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S.
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme
dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima. Le stesse
corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie
per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative,
secondo quanto previsto dall’allegato A del presente CCNL.
3. All’interno di ogni singola area, sono collocati i profili professionali che,
in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima
tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini.
4. I profili professionali, secondo i settori di attività, definiscono i
contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del
dipendente, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni
svolte e del livello di professionalità richiesto.
5. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a
svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno
dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche
abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte
le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo
attribuito.
6. L’accesso dall’esterno nelle aree è previsto nella posizione retributiva
iniziale di ciascun profilo professionale in relazione a quanto stabilito
nell’allegato A, anche al fine di garantire un assetto classificatorio omogeneo
tra le diverse amministrazioni del comparto.
7. Al fine di favorire la valorizzazione della professionalità dei dipendenti è
prevista la possibilità di effettuare progressioni all’interno del sistema
classificatorio.
8. Per ciascun profilo, in relazione all’arricchimento professionale conseguito
dai dipendenti nello svolgimento della propria attività, viene individuato un
sistema di progressioni economiche, che si attua mediante l’attribuzione di
successive fasce retributive. Per l’Area Prima sono previste tre fasce
economiche, per l’Area Seconda sei e per la Terza sette.
Art. 7
I profili professionali
1. Nel sistema di classificazione la definizione dei profili si configura come
risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del
personale nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni
lavorative dei dipendenti agli obiettivi di ciascuna Amministrazione.
2. Ai sensi dell’art. 6 (classificazione) i profili professionali sono collocati
all’interno di ciascuna area, secondo i settori attività ed individuano, in
relazione agli obiettivi istituzionali delle amministrazioni, le diverse
tipologie professionali esistenti. Ciascun profilo è unico e si caratterizza per
il titolo di studio necessario per l’accesso dall’esterno, nonché per il livello
di complessità, responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle
mansioni in esso ricomprese.
3. I profili professionali, nell’ambito di ogni settore di attività all’interno
di ciascuna area, sono definiti dalla contrattazione integrativa di cui all’art.
4, comma 3 lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999, con l’assistenza obbligatoria
dell’ARAN. Tale attività di assistenza è preordinata a garantire un assetto
omogeneo all’interno del comparto sulla base dei criteri definiti a livello
nazionale e può realizzarsi anche attraverso uno specifico parere tecnico.
Art. 8
Criteri per la definizione dei profili professionali
1. I profili, distinti per settori di attività, possono accorpare le mansioni
precedentemente articolate sulle diverse posizioni economiche di ciascuna area,
secondo le caratteristiche professionali di base indicate nell’allegato A, che
definisce, altresì, i requisiti necessari per lo svolgimento dei compiti che il
lavoratore è tenuto ad effettuare, nonché le modalità di accesso.
2. Ai fini della definizione dei profili professionali la contrattazione
integrativa di Amministrazione terrà conto dei seguenti criteri:
a) superamento dell’eccessiva parcellizzazione del precedente sistema,
attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno
attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur
nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici;
b) individuazione all’interno delle aree di profili unici con riferimento ai
contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso
profilo professionale articolato su due aree diverse;
c) semplificazione dei contenuti delle mansioni attraverso l’utilizzazione di
formulazioni più ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti
analitiche o dettagliate;
d) attualizzazione delle mansioni in relazione ai processi di ammodernamento
delle Amministrazioni ed alle nuove tecnologie adottate;
e) indicazione della confluenza tra vecchio e nuovo sistema, al fine di
garantire il rispetto dell’inquadramento già acquisito nel sistema di
classificazione, nonché di evitare che il personale appartenente ad una
posizione giuridico-economica inferiore venga inquadrato in una posizione
retributiva più elevata, con conseguente aggravio di spesa;
f) garanzia che, nell’utilizzazione della clausola di cui all’art. 6, comma 6
(classificazione), sarà rispettato nei casi di accesso, a parità di
professionalità richiesta nel profilo, il mantenimento del medesimo trattamento
economico stipendiale previsto per il personale in servizio.
3. Nei casi in cui sia necessaria la ricomposizione dei processi lavorativi
all’interno delle aree, con la conseguente riorganizzazione della prestazione
lavorativa dei dipendenti, articolata su più profili professionali nell’ambito
di una stessa area, viene costituito un profilo unico che ricomprende sia il
profilo di base che quello o quelli più evoluti comunque appartenenti ad una
medesima famiglia professionale o riconducibili ad una stessa tipologia
lavorativa. In tale profilo unico ogni dipendente mantiene, ad invarianza di
spesa, il trattamento economico complessivo in godimento e la professionalità
acquisita, con la conservazione della fascia economica corrispondente alla
trasposizione automatica di cui all’art. 10 (Nuovo inquadramento e norme di
prima applicazione), mentre la posizione iniziale di accesso dall’esterno al
profilo stesso coincide con quella del profilo di base preso in considerazione
nel processo di ricomposizione.
Art. 9
Istituzione di nuovi profili
1. Le amministrazioni, in relazione alle proprie necessità organizzative,
possono prevedere l’istituzione di nuovi profili nell’ambito delle dotazioni
organiche individuandone la posizione di accesso, secondo i criteri di cui
all’art. 8, comma 2 (criteri per la definizione dei profili professionali).
2. Nel caso in cui il nuovo profilo definito in contrattazione integrativa
tragga origine dallo sdoppiamento di un profilo di pari livello retributivo
precedentemente previsto, in esso possono essere inquadrati, in prima
applicazione, con il consenso degli interessati e senza incremento di spesa, i
dipendenti che, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per
il nuovo profilo professionale nell’area di appartenenza, svolgano già le
relative mansioni e siano collocati nella medesima area. Il passaggio avviene
con mantenimento della fascia retributiva maturata. In caso di mancato consenso
il dipendente resta assegnato al profilo di appartenenza, ove questo sia
confermato, e torna a svolgerne le relative mansioni.
3. Ai fini dell’assegnazione ai profili di nuova istituzione, prima di procedere
alla selezione dall’esterno, trova applicazione il principio della flessibilità
disciplinato secondo le procedure e percentuali indicate nell’art. 16
(flessibilità tra profili all’interno dell’area).
Art. 10
Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è
inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla
stessa data mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della
posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la
collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di
trasposizione B (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di
classificazione).
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le selezioni previste dal precedente
CCNL, il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal
dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e
successivamente, superata la selezione, si provvede ad un nuovo inquadramento
del dipendente stesso che avviene con le medesime modalità enunciate al comma 1.
3. Ferme rimanendo le dotazioni organiche complessive di ciascuna
Amministrazione, i contingenti delle originarie posizioni economiche di cui al
precedente sistema di classificazione, sono portati alla posizione di accesso
prevista in ogni profilo in applicazione dell'art. 6, comma 6 (classificazione).
4. Tutte le procedure per i passaggi all’interno del sistema di classificazione
già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16
febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento
previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione
integrativa.
5. Il nuovo inquadramento di cui ai commi l e 2 viene comunicato ai dipendenti a
cura di ciascuna Amministrazione al termine delle relative procedure.
6. Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento
della funzionalità degli uffici e della qualità dei servizi all’utenza, le
amministrazioni, in prima applicazione, possono effettuare, in via prioritaria e
con le procedure previste dal presente CCNL per i passaggi di area, la
ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia
lavorativa articolati su aree diverse.
CAPO III
Art. 11
Accesso dall’esterno
1. Il reclutamento del personale avviene attraverso procedure concorsuali
pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro di cui alla legge del
28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi
dell’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. Le Amministrazioni sono tenute a riservare all’accesso dall’esterno una quota
delle vacanze organiche, pari al 50 per cento dei posti disponibili di ciascun
profilo, nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale e dei
suoi eventuali aggiornamenti, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10,
comma 3 (nuovo inquadramento).
3. Le assunzioni dall’esterno alle aree del presente sistema di classificazione
avvengono alle posizioni di accesso individuate per ciascun profilo e con i
requisiti indicati nell’allegato A.
CAPO IV
PROGRESSIONI
Art. 12
Progressione all’interno del sistema di classificazione
1. In relazione al sistema di classificazione previsto dal presente contratto,
le progressioni dei dipendenti all’interno del nuovo ordinamento professionale
si configurano come:
a) Progressioni tra le aree:
le progressioni tra le aree avvengono dall’area sottostante alla posizione di
accesso dell’area superiore nel rispetto dall’art. 11, comma 2 (accesso
dall’esterno). Alla selezione sono ammessi i dipendenti in possesso dei
requisiti definiti dall’allegato A, nei limiti della percentuale dei posti
vacanti nella dotazione organica destinati all’accesso dall’interno, ai sensi
dell’art. 10, comma 3 (nuovo inquadramento), in relazione al profilo per il
quale si concorre.
b) Sviluppi economici all’interno delle aree:
si configurano come progressione economica, di ogni profilo, all’interno delle
aree che si realizza mediante la previsione, dopo la posizione di accesso al
profilo medesimo, di successive fasce retributive secondo la disciplina di cui
agli artt. 17 (sviluppi economici all’interno delle aree) e 18 (procedure e
criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno dell’area).
2. Le progressioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) devono tendere
alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo
significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati,
attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell’esperienza professionale
maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da
ricoprire.
Art. 13
Progressioni tra le aree
1. Le progressioni da un’area all’altra immediatamente superiore avvengono nel
rispetto dei seguenti principi:
a) garanzia dell’accesso dall’esterno nei posti disponibili in ciascun profilo
nella misura di cui all’art. 11, comma 2 (accesso dall’esterno).
b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in
relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili
cui si riferiscono le selezioni. Ai fini della determinazione del punteggio
finale si fa riferimento all’esperienza professionale, al titolo di studio, agli
altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e di
qualificazione professionale ed alle prove selettive finali.
2. Le progressioni di cui al comma 1 sono realizzate nei limiti dei posti a tal
fine individuati e si attuano previo superamento di una selezione interna aperta
alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione,
in base a quanto previsto dall’allegato A.
3. La selezione interna di cui al comma 2 prende in considerazione:
a) i seguenti titoli valutati in relazione a criteri oggettivi formulati con le
procedure di cui all’art. 20 (relazioni sindacali nel sistema di
classificazione) ed, in tale sede, ulteriormente integrabili:
-
titoli di studio e culturali, diplomi di specializzazione o perfezionamento;
-
corsi di formazione, anche esterni all'Amministrazione, per i quali sia
previsto l’esame finale, qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che
devono essere correlati all’attività lavorativa affidata;
-
qualità della prestazione lavorativa in relazione ai risultati conseguiti,
valutata ai sensi dell’art. 22;
-
arricchimento professionale desumibile dalla documentazione presentata
dall'interessato e valutata in relazione: all’esercizio di mansioni superiori
svolte secondo le vigenti disposizioni; allo svolgimento di specifici incarichi
professionali nel corso dell'esperienza lavorativa o di ricerche o di studio
affidati dall'amministrazione e da questa attestati; a ulteriori titoli
culturali e di studio, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati;
b) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso una
apposita prova volta ad accertare il possesso delle capacità acquisite anche
attraverso percorsi formativi.
Gli elementi della selezione sono tra loro diversamente combinati e ponderati in
relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili
cui si riferiscono le selezioni. In ogni caso i titoli e l’anzianità di servizio
non assumono rilevanza prevalente.
4. Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due
anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di
quelli previsti dall’art. 13, comma 2 (Codice disciplinare), del CCNL del 12
giugno 2003, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il
procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in
primo grado.
5. Le progressioni di cui al presente articolo sono finanziate dalle
amministrazioni sulla base della programmazione del fabbisogno in tema di
gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale ai sensi delle
vigenti disposizioni.
Art. 14
Procedure per la progressione tra le aree
1. Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i
passaggi tra le aree e l’integrazione dei relativi criteri di cui all’art. 13
(progressioni tra le aree) sono preventivamente individuate dalle
Amministrazioni con atti di organizzazione improntati a principi di
imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento
delle selezioni interne, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del
d.lgs. n. 165 del 2001, previa concertazione con le OO.SS.
2. Nel caso in cui le selezioni interne del presente articolo abbiano avuto
esito negativo i posti già disponibili per dette selezioni possono essere
coperti mediante l’accesso dall’esterno.
3. Nel caso di progressione interna nel sistema di classificazione di cui
all’art 13 (progressioni tra le aree) per il passaggio tra profili ai sensi
dell’art. 16 (flessibilità tra profili all’interno dell’area) le Amministrazioni
comunicano per iscritto al dipendente interessato il nuovo inquadramento
conseguito, nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso
correlate, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 26 maggio 1997.
4. In occasione delle procedure di progressione all’interno del sistema di
classificazione, qualora le Amministrazioni non abbiano già provveduto a
sottoscrivere i contratti individuali di lavoro, si procede alla formalizzazione
degli stessi.
5. Al fine di sostenere i processi di crescita professionale dei dipendenti e di
garantire una migliore funzionalità degli uffici, in sede di prima applicazione
del presente CCNL e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, le
amministrazioni, verificate le effettive disponibilità di bilancio e previo
espletamento delle modalità di relazioni sindacali previste dall’art. 20
(relazioni sindacali del sistema di classificazione), assumono ogni utile
iniziativa volta ad avviare, entro un anno, le procedure di progressione tra le
aree di cui al presente articolo.
Art. 15
Trattamento economico in caso di progressione fra le aree
1. Nel caso di progressione tra le aree, al dipendente viene attribuito il
trattamento economico iniziale del nuovo profilo di inquadramento, conseguito
attraverso la selezione, ivi compresa l’indennità di amministrazione
corrispondente.
2. Qualora il trattamento economico in godimento, corrispondente alla fascia di
provenienza, risulti superiore a quello iniziale di nuovo inquadramento, il
relativo differenziale è mantenuto come assegno ad personam, che continua a
gravare sul Fondo unico e che viene successivamente riassorbito con
l’acquisizione delle ulteriori fasce retributive. Tale assegno ad personam
conserva la natura giuridica ed economica di trattamento stipendiale
fondamentale.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, vengono riassegnate al Fondo unico di
amministrazione, secondo le modalità previste dall’art. 6, comma 1, secondo
alinea del CCNL del 21 febbraio 2001, le risorse del Fondo stesso utilizzate per
il finanziamento della fascia economica di provenienza, che sono pari al
differenziale tra la fascia retributiva posseduta all'atto del passaggio e la
fascia retributiva iniziale del profilo di provenienza. Analogamente viene
riassegnato al Fondo il differenziale tra l’indennità di amministrazione
posseduta all’atto del passaggio e quella iniziale del profilo di provenienza.
Art. 16
Flessibilità tra i profili all’interno dell’area
1. All'interno dell'area è consentito il passaggio tra profili diversi, a parità
di livello di accesso ed a condizione che i richiedenti siano in possesso dei
requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo in base
all'Allegato A.
2. Il passaggio del dipendente avviene nei limiti della percentuale di dotazione
organica del profilo di destinazione riservata all'accesso dall'interno e
l'interessato conserva la fascia retributiva acquisita, che rimane a carico del
fondo.
3. Il passaggio è effettuato dalle amministrazioni, tenuto conto delle esigenze
di servizio, a domanda degli interessati, previa verifica volta ad accertare il
possesso delle capacità professionali richieste ed, a parità in caso di più
domande, con valutazione dei titoli posseduti in base ai criteri previsti
dall'art. 13 (progressioni tra le aree).
4. Qualora nell’area si determinino posti disponibili nella dotazione organica
di un profilo è consentito, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche lo
sviluppo professionale dei dipendenti inquadrati in altro profilo, di diverso
livello di accesso, della medesima area purché in possesso dei requisiti
culturali e professionali richiesti per l'accesso all’area, di cui all’Allegato
A e con risorse a carico del fondo. Tale sviluppo avviene con le modalità
previste dall'art. 18, comma 6 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo
economico all'interno dell'area).
Art. 17
Sviluppi economici all’interno delle aree
1. Le parti si danno atto che alla maggiore flessibilità del sistema di
classificazione del personale, disciplinata dall’art. 6 (classificazione), deve
corrispondere, nelle singole aree, all’interno di ciascun profilo, un articolato
sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità
professionale progressivamente acquisito dei dipendenti nello svolgimento delle
funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza.
2. Ai sensi del comma 1, fermo restando l’inquadramento del dipendente nella
posizione di accesso del profilo, lo sviluppo economico si realizza mediante la
previsione, dopo il trattamento economico iniziale, di successive fasce
retributive il cui numero ed i valori economici annui sono stabiliti nella
allegata Tabella E (sviluppi economici all’interno delle aree).
3. Lo sviluppo economico si attua con la stipulazione del contratto integrativo
di Amministrazione, nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili
nel fondo di cui all’art. 32 del CCNL del 16 febbraio 1999, nel rispetto di
quanto ivi stabilito al comma 2, sesta alinea, nonché dei criteri generali
previsti dal presente CCNL all’art. 18 (procedure e criteri di selezione per lo
sviluppo economico all’interno dell’area).
Art. 18
Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno dell’area
1. Lo sviluppo economico di cui all’art. 17 (sviluppi economici all’interno
delle aree) è effettuato secondo i criteri e le procedure di cui al presente
articolo, integrabili nella contrattazione integrativa, sulla base di appositi
indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalità
richiesto per i singoli profili in ciascun settore di attività all’interno area.
2. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva
avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio, per tutti i lavoratori, ivi
compresi quelli che ricoprono incarichi di natura organizzativa o professionale,
selezionati in base ai criteri del presente articolo.
3. A tal fine le Amministrazioni programmano i citati passaggi tenendo conto
delle risorse presenti nel Fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di
ciascun anno precedente.
4. Il numero dei dipendenti che acquisisce la fascia retributiva è stabilito in
funzione delle risorse finanziarie disponibili.
5. La permanenza nella fascia attribuita è definita in contrattazione
integrativa e non può essere inferiore a due anni.
6. I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono
sulla base dei seguenti criteri e principi di meritocrazia:
a) esperienza professionale maturata;
b) titoli di studio, culturali e pubblicazioni, tutti coerenti con la attività
del profilo di appartenenza, nonché ulteriori titoli culturali e professionali
non altrimenti valutabili;
c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai
contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata. Ove le
amministrazioni non garantiscano la formazione a tutto il personale interessato
alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato.
7. I criteri selettivi di cui al comma 6 - integrabili nella contrattazione
integrativa - sono equamente valutati, sulla base di valori percentuali, da
definirsi a tale livello, e sono tra loro combinati e ponderati in modo da
evitare la prevalenza dell’uno sull’altro. Con particolare riferimento alla
esperienza professionale, occorre evitare di considerare la mera anzianità di
servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell’ottica di valorizzare
le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive
conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare.
8. Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto,
negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli
previsti dall’art. 13, comma 2, (Codice disciplinare) del CCNL del 12 giugno
2003, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal
servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con
l’assoluzione almeno in primo grado.
Art. 19
Trattamento economico nei passaggi di fascia retributiva
1. In caso di progressione economica di cui all’art. 18 (Procedure e criteri di
selezione per lo sviluppo economico all’interno delle aree), oltre al
trattamento tabellare della fascia retributiva successiva, compete l'indennità
di amministrazione ad essa correlata, secondo le modalità di cui all’art. 17,
comma 3 (Sviluppi economici all’interno delle aree).
2. Nel caso in cui dall'istituzione di nuove fasce retributive non derivi un
diverso parametro di indennità di amministrazione, il dipendente in caso di
progressione ad una delle nuove fasce retributive continua a percepire
l'indennità di amministrazione nel frattempo maturata.
3. In caso di cessazione dal servizio del dipendente, si applica quanto previsto
dall’art. 32, comma 3 (Fondo unico di amministrazione).
CAPO V
RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 20
Relazioni sindacali del sistema di classificazione
1. Nell’ambito del sistema di classificazione sono previsti i seguenti livelli
di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate:
A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA:
a) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le
selezioni di cui all’art. 17 (sviluppi economici all’interno delle aree);
b) individuazione dei profili di cui all’art. 8 (criteri per la definizione dei
profili professionali).
B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE:
a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi
dell’art. 13 (progressioni tra le aree);
b) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di
selezione interna di cui al medesimo art. 13 (progressioni tra le aree);
2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante
un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta
giorni dalla sua attivazione.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI
Art. 21
Obiettivi di carattere generale
1. Al fine di potenziare ed incrementare la capacità di rispondere in modo
sempre più mirato alle esigenze dei cittadini e dell'utenza, nonché di
perseguire maggiori livelli di efficacia ed efficienza nell'erogazione dei
servizi pubblici, le amministrazioni, nell’ambito delle linee generali di
indirizzo e del sistema delle relazioni sindacali, individuano idonei strumenti
che consentono di valutare la qualità dell'attività svolta e dei servizi
prestati per il perseguimento dei fini istituzionali delle stesse. A tal fine
verranno istituiti sistemi di misurazione, verifica ed incentivazione della
qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche, realizzando in particolare la
più ampia valorizzazione della professionalità dei dipendenti.
2. L'adozione e la diffusione di metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi
e sulla misurazione dei risultati dell'azione amministrativa costituiscono la
base dei processi di rinnovamento e riorganizzazione delle pubbliche
amministrazioni.
3. La misurazione dei servizi erogati deve divenire lo strumento con cui
valutare il conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative, stabiliti
sia in termini di realizzazioni sia con riguardo agli effetti sul benessere dei
cittadini, anche mediante la pubblicizzazione di informazioni di qualità sui
risultati effettivamente conseguiti, tenuto conto delle percezioni degli utenti.
4. Considerata la stretta correlazione tra attività di misurazione e valutazione
dei risultati organizzativi e l'apporto lavorativo collettivo ed individuale al
raggiungimento degli stessi, le parti convengono sull'opportunità di definire
adeguati meccanismi diretti a regolare ed indirizzare i comportamenti e le
azioni delle amministrazioni al fine di verificare:
-
all'esterno, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e la
corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di
soddisfazione dell'utenza;
-
all'interno, la qualità e i livelli delle prestazioni dei dipendenti, mediante
idonei strumenti che valorizzino il merito, l'impegno e la produttività.
5. In tale contesto, la formazione costituisce il presupposto strategico e
funzionale per la diffusione della cultura della misurazione, della
soddisfazione dell'utenza e per l'introduzione di prassi gestionali innovative.
Periodicamente saranno effettuate analisi e valutazioni delle prestazioni del
personale, ai fini dell'individuazione dei fabbisogni formativi, orientata ai
cambiamenti organizzativi e relazionali necessari per il miglioramento della
qualità dei servizi.
Art. 22
Valutazione dell’apporto individuale
1. La valutazione è una componente essenziale del rapporto di lavoro dei
dipendenti ed è finalizzata a valorizzare le competenze e le capacità di
sviluppo professionale degli stessi, nonché a verificare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, nell’ambito delle relazioni sindacali.
2. I criteri per la valutazione di cui al comma 1, definiti secondo quanto
previsto all’art. 4, comma 2 del CCNL del 16 febbraio 1999 devono, comunque,
rispettare i seguenti principi:
- individuazione preventiva degli obiettivi da conseguire, delle prestazioni
attese e dei relativi criteri di valutazione;
- verifiche periodiche, su iniziativa del dirigente, volte a valutare il
conseguimento degli obiettivi, l’andamento delle prestazioni e gli eventuali
scostamenti rispetto alle previsioni. Di tali verifiche potrà essere redatto,
congiuntamente al dipendente interessato, un verbale sintetico;
- verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti;
- oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e
dei risultati;
- partecipazione dei valutati al procedimento;
- contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi
certi e congrui, anche con l’assistenza di un rappresentante sindacale.
4. I criteri di valutazione sono comunicati ai dipendenti prima dell'inizio dei
relativi periodi di riferimento.
Art. 23
Politiche di incentivazione della produttività
1. Al fine del miglioramento dei servizi, i dirigenti responsabili degli uffici,
entro il 30 novembre, formulano, in relazione alle risorse finanziarie e
strumentali assegnate, proposte di progetti - obiettivo, di piani di lavoro e di
altre iniziative, anche pluriennali, finalizzate al miglioramento organizzativo
e gestionale con particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza, tenendo
presente i risultati conseguiti nell’anno precedente, nell’ottica di un
progressivo miglioramento dell’attività delle amministrazioni. Le materie di cui
al presente comma sono oggetto di contrattazione integrativa che viene avviata
entro il 31 dicembre e si svolge secondo quanto previsto dall’art. 4 del CCNL
del 16 febbraio 1999 e dall’art. 4 del CCNL del 12 giugno 2003.
2. Gli obiettivi ed i programmi di incremento della produttività di cui al comma
precedente sono prioritariamente orientati al conseguimento dei seguenti
risultati:
a) il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi
istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per
l’utenza;
b) l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e
dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari
di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale,
dei tempi di svolgimento delle attività;
c) accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne,
amministrative e di supporto;
d) la maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento
qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la
necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria
l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico;
e) il conseguimento di una maggiore economicità della gestione.
3. Il dirigente individua, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione
integrativa, i dipendenti da adibire alle iniziative e ai progetti di cui ai
commi precedenti in relazione alla loro collocazione organizzativa e
professionale e alla funzionalità della partecipazione degli stessi ai singoli
progetti ed obiettivi, indirizzando, attraverso il coinvolgimento e la
responsabilizzazione, l’attività dei dipendenti medesimi al raggiungimento dei
risultati attesi. In relazione ai progetti il dirigente attribuisce formalmente
i compiti e gli obiettivi ai singoli o ai gruppi.
4. La contrattazione integrativa definisce la graduazione dei compensi
incentivanti la produttività collettiva ed individuale in relazione alla
percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché alla
comparazione tra i risultati dell'ufficio e quelli individuali.
5. Al fine di valorizzare la capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla
efficienza dell’amministrazione, il livello di professionalità conseguito e il
grado di responsabilità esercitato, occorre tener presente:
- l’acquisizione di professionalità conseguente a percorsi formativi anche
obbligatori, specificatamente attivati, oppure all’introduzione di tecniche
innovative nei vari settori di attività o all’uso di nuove tecnologie;
- l’acquisizione di specifiche esperienze lavorative in relazione
all’organizzazione dell’amministrazione, quali ad esempio, l’esperienza maturata
in altri settori di attività o l’impiego in strutture che hanno un rapporto
diretto con i cittadini.
Tali criteri sono integrabili in relazione agli specifici modelli organizzativi
e gestionali adottati in ciascuna amministrazione.
6. I criteri per l’erogazione delle componenti accessorie da attribuire ai
dipendenti di ciascun ufficio, dopo avere verificato il grado di raggiungimento
degli obiettivi attribuiti, saranno definiti dalla contrattazione integrativa
secondo le modalità di cui all’art. 4 del CCNL del 16 febbraio 1999, garantendo
adeguate risorse per il conseguimento di obiettivi di efficienza ed il
rafforzamento del collegamento tra componenti premiali e prestazioni rese.
7. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei
servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati in un’unica
soluzione a conclusione del periodico processo di valutazione e di
certificazione delle prestazioni e dei risultati oppure in base a successivi
stati di avanzamento, a seguito della verifica dei risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi predefiniti.
8. In via sperimentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui
all'art. 21 (obiettivi di carattere generale) e nell'ambito dell'erogazione dei
compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva e individuale per il
miglioramento dei servizi, indicati dall'art. 32 del CCNL 16 febbraio 1999, la
contrattazione integrativa prevede i seguenti criteri:
- grado di soddisfacimento dei cittadini e dell'utenza, registrato mediante
rilevazioni ed indagini dirette: a tal fine sarà destinato il 30% delle somme
variabili del FUA;
- merito ed impegno individuale: a tal fine sarà destinato il 20% delle somme
variabili del Fondo stesso e quote dei risparmi di gestione sulle spese per il
personale, escluse quelle che norme contrattuali o di legge destinano ai fondi
unici di amministrazione. Tali risorse verranno integrate da quelle previste
dall’art. 35, comma 3.
9. L’incentivazione alla produttività deve tener conto del raggiungimento degli
obiettivi e dei risultati, complessivamente concordati, di regola annualmente ed
in via preventiva, dall’amministrazione con i dirigenti responsabili delle unità
operative delle amministrazioni.
10. I compensi relativi alla produttività collettiva e individuale, di cui al
presente articolo, non possono essere attribuiti sulla base di automatismi e
devono essere correlati ad apprezzabili e significativi miglioramenti dei
risultati dell'organizzazione e degli uffici, da intendersi, per entrambi gli
aspetti, come risultato aggiuntivo rispetto a quello atteso dalla normale
prestazione lavorativa.
11. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di maggiore
produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi, mediante l'utilizzazione del fondo di cui al presente articolo, sono
oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente Servizio per il
controllo interno.
12. Nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio sulla contrattazione integrativa
istituito presso l’ARAN in relazione a quanto previsto dall’art. 46 del d.lgs.
n. 165 del 2001, dopo un anno di sperimentazione del sistema incentivante di cui
al presente articolo, sarà verificata la funzionalità e la corrispondenza dello
stesso con gli obiettivi prefissati.
CAPO II
FORMAZIONE
Art. 24
Principi generali e finalità della formazione
1. Nel quadro evolutivo dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica
amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle
strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia
dell’attività amministrativa.
2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane si
evidenzia la necessità della rivalutazione del ruolo della formazione, come leva
strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione
degli obiettivi prioritari del rinnovamento e della trasformazione degli
apparati pubblici.
3. L’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno, perciò, assunti come
metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per
favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al
risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa delle posizioni
di più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di
tutto il personale.
4. La formazione si configura, dunque, come un valore consolidato ed un metodo
diffuso e condiviso atto a supportare le scelte strategiche adottate dalle
Amministrazioni, assumendo, altresì, rilevanza fondamentale nel quadro di una
politica del personale improntata a dare motivazione, soddisfazione nel lavoro e
riconoscimento degli apporti individuali.
5. La formazione rappresenta, altresì, la condizione ed il presupposto per le
scelte innovative e le azioni di razionalizzazione e riprogettazione dei
servizi, nell’ottica del miglioramento delle amministrazioni. Le attività di
formazione sono in particolare rivolte a:
- valorizzare il patrimonio professionale presente nelle amministrazioni;
- assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività dei
servizi migliorandone la qualità e l’efficienza;
- garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove
metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante
adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute,
anche per effetto di nuove disposizioni legislative;
- favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle
potenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e
della costituzione di figure professionali polivalenti;
- incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei
livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere
i processi di cambiamento organizzativo.
Art. 25
Destinatari e procedure della formazione
1. L’attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento,
aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in
conformità delle linee di indirizzo concordate nell’ambito della contrattazione
integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A, del CCNL 16 febbraio 1999,
anche al fine della riqualificazione del personale nell’ambito dei processi di
mobilità.
2. La formazione del personale di nuova assunzione viene effettuata mediante
corsi teorico-pratici di intensità e durata coerente con le attività da
svolgere, in base a programmi definiti dall’Amministrazione ai sensi del comma
precedente.
3. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutto il
personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il
personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle
amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lettera b). I dipendenti
comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero
quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inquadramento
presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di
formazione di queste ultime.
4. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e
quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a. le attività di formazione possono concludersi con l’accertamento
dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente,
attestato attraverso l’attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti
che l’hanno attuata;
b. corsi di aggiornamento finalizzati all’obiettivo di far conseguire ai
dipendenti il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle
funzioni di assegnazione, i quali devono tener conto in particolare della
normativa vigente, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative
dell’ambiente di lavoro; nonché delle innovazioni introdotte nell’utilizzo delle
risorse umane, organizzative e tecnologiche;
c. i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame
finale collegati alle progressioni dei dipendenti all’interno del sistema di
classificazione, di cui al presente CCNL.
5. Nell’attuazione dei programmi delle suddette attività formative, le
Amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Agenzia per la
Formazione, degli Istituti e delle Scuole di formazione esistenti presso le
stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private
specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di
sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi
dell’art. 7, lett.e) del d.lgs. del 12 febbraio 1993, n. 39.
6. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, le
Amministrazioni utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché
tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali, ad
esempio, il d.lgs. del 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero da particolari
disposizioni comunitarie.
7. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate
dall’Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi
oneri sono a carico dell’Amministrazione organizzativa dello stesso.
8. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro. Qualora i corsi si
svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di
missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
I corsi si svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le
esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei
dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 7.
9. Le Amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di
formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell’art. 4, comma
3. lett. A (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 16 febbraio 1999
e verificati ai sensi dell’art. 6, lett. A) (Sistema di partecipazione -
Informazione) del medesimo CCNL, in relazione alle esigenze tecniche,
organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione
professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini
personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di
partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57, 1° comma, lett. c)
del d.lgs. 165 del 2001.
10. Per figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie
attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità di frequentare
corsi specifici, anche non previsti dai programmi delle Amministrazioni, su
richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.
11. Le Amministrazioni di concerto con le Organizzazioni sindacali di cui
all’art. 8, comma 1, del CCNL del 16 febbraio 1999, possono costituire enti
bilaterali per la formazione.
CAPO III
Art. 26
Mobilità
1. La mobilità rappresenta uno strumento gestionale di particolare rilevanza non
solo per la copertura di posti vacanti da parte delle pubbliche amministrazioni,
ma anche per riequilibrare la distribuzione e l’utilizzo delle risorse umane tra
le varie amministrazioni, in relazione alla loro riallocazione sul territorio.
2. Al fine di favorire l’attuazione della mobilità mediante la costituzione di
un sistema di incontro fra la domanda di amministrazioni con carenza di
personale e l’offerta di dipendenti che intendono cambiare collocazione,
ciascuna amministrazione si doterà di una banca dati nella quale saranno
individuate le vacanze organiche dell’amministrazione stessa, distinte per sede
di destinazione, area e profilo, nonché con l’indicazione, se necessario, delle
relative funzioni e delle specifiche idoneità richieste.
3. L’amministrazione regola criteri e modalità per l’accoglimento delle domande
ed assicura la pubblicità dei dati e delle informazioni allo scopo di rendere
trasparenti i processi di mobilità, nonché assicura l’aggiornamento continuo dei
posti vacanti al fine di consentire agli interessati, in possesso dei requisiti
richiesti, la possibilità di produrre eventuali domande in relazione alle
disponibilità esistenti.
4. Nell’ottica di garantire la massima diffusione delle informazioni circa i
posti disponibili, i dati agli stessi riferiti vengono altresì comunicati al
Dipartimento della funzione pubblica, al fine di creare uno sportello unico
della mobilità consultabile da tutti i dipendenti pubblici interessati.
5. Nel quadro dei meccanismi che favoriscono la mobilità fra sedi ed
amministrazioni diverse, periodicamente le amministrazioni pubblicano bandi di
mobilità, anche al fine di assorbire prioritariamente il personale coinvolto nei
processi di trasformazione, soppressione o riordino di altre pubbliche
amministrazioni.
6. Al fine di agevolare la ricollocazione dei dipendenti presso altre
amministrazioni, possono essere previste forme di incentivazione economica,
anche una tantum, alle quali, oltre a quanto stabilito dall’art. 32 del CCNL del
16 febbraio 1999, si provvede con le disponibilità indicate dall’art. 1, comma
59 della legge 662 del 1996 destinate a tale scopo, nonché con le eventuali
ulteriori risorse previste al riguardo da specifiche disposizioni di legge.
7. La mobilità volontaria di cui ai commi precedenti si attua con le procedure
previste dal d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 27 del CCNL del 16 febbraio
1999.
8. In materia di eccedenza di personale resta salvo quanto previsto dall’art. 5
del CCNL del 16 maggio 2001, nonché dalle disposizioni di legge vigenti.
CAPO IV
NORME DISCIPLINARI
Art. 27
Modifiche al sistema disciplinare di cui al CCNL del 12 giugno 2003
1. All’art. 13, comma 3 del CCNL del 12 giugno 2003 “Codice disciplinare” la
lettera h) viene soppressa e la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:
“f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti;”
2. All’art. 13, comma 4 del CCNL del 12 giugno 2003 “Codice disciplinare” si
aggiungono le seguenti lettere:
“f) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento
elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o
delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei
confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
g) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’amministrazione o
a terzi”.
3. All’art. 14 del CCNL del 12 giugno 2003 “Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale”, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
“6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto
dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente,
oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione,
siano state contestate altre violazioni oppure qualora l’assoluzione sia
motivata “perché il fatto non costituisce illecito penale” non escludendo quindi
la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento
medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, o non costituisce
illecito penale ovvero perché l’imputato non lo ha commesso si applica quanto
previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il
proscioglimento sia motivato “perché il fatto non costituisce reato” non
escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto,
il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni”.
4. All’art. 15 del CCNL del 12 giugno 2003 ”Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale” i commi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
“8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento,
pronunciate con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito
penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto
al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio
disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 14, comma 6,
secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente
applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto
dovuto se fosse stato in servizio, escluse le
indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di
carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato e a
seguito della condanna penale.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la
sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il
dipendente riammesso in servizio, salvo che, per i reati che comportano
l’applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell’art. 13 del CCNL del
12 giugno 2003, l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del
dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del
discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o,
comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’amministrazione stessa.
In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal
servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento
disciplinare, comunque, se sospeso rimane tale sino all'esito del procedimento
penale.”
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO
Art. 28
Disposizioni particolari
1. All’art. 30, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001, prima delle parole “ Per le
trasferte di durata non inferiore ad otto ore” è inserita la seguente frase:
“Per le trasferte di durata inferiore alle otto ore il dipendente che effettui
un orario di lavoro ordinario superiore alle 6 ore con la relativa pausa,
prevista dall’art. 19, comma 4, del CCNL del 16 maggio 1995, ha diritto
all’attribuzione del buono pasto secondo la disciplina contrattuale vigente”.
2. All’art. 18, comma 9 del CCNL del 12 giugno 2003, sono aggiunte le seguenti
parole:
“nonché i permessi e congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art.
4, comma 1, della legge 53 dell’8 marzo 2000”
3. Nel quadro delle politiche di sviluppo ed intervento sul benessere e la
salute dei lavoratori, la contrattazione integrativa valuterà l’opportunità di
individuare possibili soluzioni tecniche e modalità di finanziamento che possano
consentire la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate
dal Servizio sanitario nazionale, anche per la copertura del rischio di
premorienza. L’amministrazione verifica la possibilità di utilizzare per tali
finalità le specifiche risorse già esistenti nei capitoli di bilancio e
destinate alle provvidenze e al benessere del personale
4. L’art. 27 del CCNL del 16 febbraio 1999 viene integrato con il seguente
comma:
“3. Il dipendente che si trasferisce per mobilità volontaria presso un’altra
amministrazione del medesimo comparto o di altri comparti mantiene la fascia
retributiva acquisita a seguito di progressione economica orizzontale di cui
all’art. 17, a carico del Fondo unico dell’amministrazione di destinazione.
Qualora il dipendente cessi dal servizio o, nella nuova amministrazione,
consegua una progressione tra le aree, si applica quanto previsto dall’art. 32,
comma 3 (fondo unico di amministrazione).”
5. All’art. 21, comma 7, lett. a del CCNL del 16 maggio 1995, come sostituito
dall’art. 6, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001, dopo le parole “convalescenza
post- ricovero” sono aggiunte le parole “ricovero domiciliare, certificato dalla
ASL o struttura sanitaria competente, purchè sia sostitutivo del ricovero
ospedaliero”
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 29
Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 2, tabella A, del CCNL del
21 aprile 2006, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nella tabella C, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del
comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata
tabella D.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità
di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del presente CCNL.
Art. 30
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro
straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui all’art. 13, comma 4 (codice
disciplinare) del CCNL del 12 giugno 2003, e all’art. 15, comma 7 (sospensione
cautelare in caso di procedimento penale), del CCNL del 12 giugno 2003,
sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i
contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 29 (stipendio
tabellare) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti
al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del biennio economico 2006-2007. Agli effetti del trattamento di fine
rapporto, dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista
dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3, dell’art. 21 del CCNL del 12
giugno 2003.
Art. 31
Indennità di amministrazione
1. Al fine di eliminare differenze tra le indennità corrisposte al personale in
servizio presso la medesima amministrazione, con decorrenza 31.12.2007, al
personale del Ministero dei Trasporti già dipendente dell’ex Ministero della
Marina Mercantile ed ex Aviazione civile compete l’indennità nella misura
spettante al restante personale. Per tale finalità sono utilizzate e,
conseguentemente, stornate in via definitiva dal fondo unico sino a concorrenza
dell’importo occorrente, le risorse di cui all’art. 8, comma 3 della legge n. 88
del 16 marzo 2001.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con la stessa decorrenza, al
personale del Ministero delle Infrastrutture già dipendente dall’ex Ministero
dei lavori pubblici è corrisposta l’indennità di amministrazione nelle misure
spettanti al personale della ex-Motorizzazione civile. Per tale finalità sono
utilizzate e, conseguentemente, stornate in via definitiva dal fondo unico sino
a concorrenza dell’importo occorrente, le risorse di cui all’art. 1, comma 551,
della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
3. A decorrere dal 31.12.2007, e a valere sulle risorse di cui alla legge n. 239
del 23 agosto 2004, art. 1, comma 116, a tutto il personale del Ministero dello
sviluppo economico è corrisposta l’indennità di amministrazione negli importi
previsti per il personale del Ministero dell’Economia e Finanze. Sono
conseguentemente riassorbiti, fino a concorrenza del valore della nuova
indennità, eventuali trattamenti economici già riconosciuti con finalità
perequative al di fuori della contrattazione collettiva nazionale.
4. Al fine di ridurre le differenze esistenti tra i valori dell’indennità di
amministrazione presenti nel comparto, per i Ministri indicati nella tabella F
il valore dell’indennità di amministrazione è rideterminato nelle misure e con
la decorrenza ivi indicata.
5. Al personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze appartenente al
Dipartimento per le politiche fiscali, ad eccezione di quello in servizio nelle
Commissioni tributarie, a decorrere dal 31.12.2007 viene erogata l’indennità di
amministrazione prevista per il Ministero dell’Economia e delle Finanze come
rideterminata nella tabella F. Per il personale interessato dal presente comma
appartenente al ruolo ad esaurimento di cui all’art. 69 del d.lgs. n. 165 del
2001, qualifica di “Ispettore generale”, eventuali maggiori importi percepiti a
titolo di indennità di amministrazione rispetto a quanto indicato nella tabella
F vengono mantenuti come assegno personale non riassorbibile, che mantiene le
stesse caratteristiche dell’indennità di amministrazione.
6. Al Ministero della Difesa le misure differenziate dell’indennità di
amministrazione denominate “Misura base”, “Area operativa” e “Area industriale”
vengono sostituite, a decorrere dal 31.12.2007, da un’unica indennità di
amministrazione, il cui importo è rideterminato nelle misure indicate nella
tabella F. Resta fermo quanto previsto per il personale della giustizia militare
che continua a percepire l’indennità di amministrazione prevista per il
Ministero della Giustizia.
7. Le risorse occorrenti per la copertura degli oneri collegati agli incrementi
di cui ai commi 4, 5 e 6 sono prelevate dalle quote di risorse storiche del
Fondo unico di amministrazione che, conseguentemente, si riduce in via
definitiva del corrispondente ammontare.
Art. 32
Fondo unico di amministrazione
1. Con decorrenza 31.12.2007, al fine di incentivare la produttività dei
dipendenti, il Fondo unico di cui all’art. 3 del CCNL del 21 aprile 2006 è
incrementato di un importo pari allo 0,11% del monte salari dell’anno 2005, da
integrare nelle misure e con le modalità indicate nell’art. 35, comma 2.
2. E’ riservata alla contrattazione di posto di lavoro di cui all’art. 4, comma
3, lett. B), del CCNL del 16 febbraio 1999, una quota non inferiore al 20% delle
risorse del Fondo unico destinate dalla contrattazione integrativa di livello
nazionale di amministrazione alla produttività, fatte salve quelle espressamente
finalizzate a specifici scopi da disposizioni di legge.
3. L’art. 6, comma 1 del CCNL del 21 febbraio 2001 viene integrato come segue:
“4. In caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, compreso il passaggio
all'area della dirigenza, viene riassegnato al Fondo unico di amministrazione il
differenziale tra la fascia retributiva posseduta all'atto della cessazione e la
fascia retributiva iniziale del profilo di appartenenza. Analogamente viene
riassegnato al Fondo il differenziale tra l’indennità di amministrazione
posseduta all’atto del passaggio e quella iniziale del profilo di provenienza.
In relazione all’indennità di amministrazione, resta fermo quanto previsto
dall’art. 31, comma 1, ottavo alinea del CCNL del 16 febbraio 1999.”
Art. 33
Indennità di bilinguismo
1. Ai sensi dell’art. 70, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i dipendenti
del Comparto dei ministeri della provincia autonoma di Bolzano e quelli operanti
presso gli uffici statali della provincia di Trento aventi competenza regionale,
continua ad essere erogata l’indennità di bilinguismo secondo i criteri e le
modalità vigenti.
2. A decorrere dal 31.12.2007 la misura economica dell’indennità di bilinguismo
è rideterminata come da allegata tabella G che riporta gli importi mensili, per
dodici mensilità, riferiti ai singoli attestati di conoscenza delle lingue
italiana e tedesca.
3. Per i dipendenti del comparto dei ministeri operanti nella Regione Valle
d’Aosta l’indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il
personale di cui al comma 1.
Art. 34
Personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere
1. Il fondo unico del personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso
le sedi estere di cui all’art. 10 del CCNL del 12 aprile 2001 è ulteriormente
incrementato di un importo complessivo al netto degli oneri riflessi di €
550.000,00, annui con decorrenza 1.1.2007 rideterminati in € 1.190.000,00 dal
31.12.2007. Tali importi sono individuati sulla base degli incrementi medi
complessivi pro-capite riferiti al restante personale del comparto.
2. Per il personale di cui al presente articolo il CCNL integrativo del 22
ottobre 1997, all’art. 7, lett. a) viene così sostituito:
- a) intera retribuzione per i primi 90 giorni di assenza.
Art. 35
Norma transitoria di parte economica
1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e sindacati
del 29 maggio 2007, le parti si rincontreranno per la sottoscrizione
dell’accordo relativo al riconoscimento dei benefici economici in ordine alla
integrazione delle risorse contrattuali per il biennio 2006-2007, non appena
verrà approvata la legge finanziaria per l’anno 2008, contenente gli appositi
stanziamenti aggiuntivi.
2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate ad attribuire decorrenza
febbraio 2007 all’aumento stipendiale a regime indicato nella tabella C, nonché
ad aumentare le quantità complessive delle risorse indicate nell’art. 32, comma
1, finalizzate ai fondi unici di amministrazione per la contrattazione
integrativa, in modo da garantirne un ammontare pari allo 0,5% del monte salari
al 31.12.2005.
3. In sede di definizione del successivo accordo le risorse di cui al comma 2
saranno equamente ripartite per perseguire il duplice scopo di finanziare la
fase sperimentale prevista l’art. 23, comma 9, ed integrare prioritariamente i
Fondi dei Ministeri interessati dal processo di perequazione dell’indennità di
amministrazione di cui all’art. 31, comma 4.
TITOLO VI
NORME FINALI
CAPO I
Art. 36
Disposizione transitoria
1. In via eccezionale ed in prima applicazione del presente contratto, al fine
di favorire i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni, la
contrattazione integrativa potrà promuovere iniziative di riqualificazione
professionale intese ad agevolare i passaggi del personale in servizio
all’entrata in vigore del presente contratto dalla Prima alla Seconda Area nel
rispetto delle percentuali previste per l’accesso dall’esterno. All’onere
derivante da detti passaggi si farà fronte con risorse aventi carattere di
certezza, stabilità e continuità del Fondo di cui all’art 31 del CCNL del 16
febbraio 1999.
Art. 37
Norme di rinvio
1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le
trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico
2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi
brevi e, pertanto, concordano di rinviare alla sessione contrattuale prevista
dall’art. 35 (norma transitoria di parte economica), da attuare non appena verrà
approvata la legge finanziaria per il 2008, che integra il presente CCNL, anche
la trattazione delle seguenti tematiche:
- le elevate professionalità, al fine di definire una regolamentazione organica
e completa che consenta l’effettiva valorizzazione professionale ed il concreto
apprezzamento economico dei dipendenti interessati, per il quale occorre anche
disporre di maggiori risorse. In tale fase negoziale saranno trattate tutte le
discipline previste al riguardo da specifiche disposizioni di legge, nonché le
posizioni di coloro che svolgono attività specialistiche o che richiedono
l’iscrizione agli albi oppure che espletano compiti tecnico-scientifici e di
ricerca;
- rivisitazione delle forme flessibili del rapporto di lavoro con particolare
riguardo alle causali giustificative del ricorso alle stesse;
- revisione di altri istituti qualificanti del rapporto di lavoro che richiedono
approfondimenti in relazione alla possibile individuazione di soluzioni più
coerenti con il nuovo quadro contrattuale.
2. Le parti convengono, altresì, sulla necessità di definire, entro la fase
negoziale indicata al comma 1, anche un testo unico delle norme contrattuali
vigenti per i dipendenti del comparto Ministeri.
3. La posizione del personale del Centro Interforze Studi Applicazioni Militari
(CISAM) ricompreso nel comparto dei Ministeri ai sensi del CCNQ del 18 aprile
2007, sarà riesaminata, in una successiva sessione negoziale, alla luce della
sentenza definitiva relativa al contenzioso, ancora in atto, diretto al
riconoscimento del trattamento economico del personale del comparto della
Ricerca.
CAPO II
Art. 38
Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL sono disapplicate le seguenti
norme:
a) con riferimento al sistema classificatorio: gli art. da 13 a 17 del CCNL del
16 febbraio 1999, nonché l’art. 20 del CCNL medesimo, ad esclusione del comma 1
lett. B) lett. c) e del comma 2;
b) con riferimento alla formazione: l’art. 26 del CCNL del 16 febbraio 1999.
Allegato A
AREA FUNZIONALE PRIMA
( ex A1 e A1S )
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che svolgono attività
ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono lavori qualificati richiedenti
capacità specifiche semplici, anche di supporto alle lavorazioni.
Specifiche professionali:
• conoscenze generali di base;
• capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici;
• limitata complessità dei problemi da affrontare;
• autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti
assegnati.
Contenuti professionali di base:
Lavoratore che svolge tutti i compiti di supporto alle varie attività con
l’ausilio di mezzi in dotazione sulla base delle specifiche professionali di
area e del profilo di appartenenza, le cui caratteristiche analitiche saranno
individuate nella contrattazione integrativa attraverso la descrizione dei
contenuti tecnici della prestazione lavorativa. In particolare, a titolo
esemplificativo, provvede al ricevimento dei visitatori, è addetto alla guida di
veicoli e al trasporto delle persone o cose, alla consegna di documentazione o
merci.
Accesso alla Prima area:
Dall’esterno nel livello economico iniziale attraverso le procedure di cui alla
legge del 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni.
Requisiti:
Assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo
grado.
AREA FUNZIONALE SECONDA
(ex B1, B2, B3 e B3S)
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi
definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono funzioni
specialistiche nei vari campi di applicazione ovvero svolgono attività che
richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali.
Specifiche professionali:
• conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati,
acquisibili con la scuola dell’obbligo;
• capacità manuali e/o tecnico-operative riferite alla propria qualificazione
e/o specializzazione;
• relazioni organizzative interne di tipo semplice.
Contenuti professionali di base:
Lavoratore che, nel proprio ambito professionale esegue tutte le attività
lavorative connesse al proprio settore di competenza, sulla base delle
specifiche professionali e del livello di conoscenze richiesti dal profilo di
appartenenza, le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella
contrattazione integrativa attraverso la descrizione dei contenuti tecnici della
relativa prestazione lavorativa. In particolare, a titolo esemplificativo:
- Lavoratore che costruisce manufatti, esegue lavorazioni, provvede alla
manutenzione e riparazione di guasti utilizzando apparecchiature di tipo
semplice.
- Lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, digitazione, composizione e
duplicazione di testi, semplici attività di segreteria, quali compilazione di
modulistica, schedari e bollettari, protocolla e gestisce le attività inerenti
la ricezione e l’invio della corrispondenza; partecipa alla raccolta ed al
riordino dei dati; collabora alle attività di sportello.
- Lavoratore che sorveglia gli accessi, regolando il flusso del pubblico e
fornendo le opportune informazioni, attiva e controlla gli impianti dei servizi
generali e di sicurezza.
- Lavoratore che provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti
dell’Amministrazione assicurandosi della loro integrità, aziona, gestisce e
verifica gli impianti di sicurezza; guida veicoli per il trasporto di persone
e/o cose.
Specifiche professionali:
• Livello di conoscenze acquisibili con il diploma di scuola media superiore e
discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire;
• autonomia e responsabilità nell’ambito delle prescrizioni di massima e/o
secondo metodologie definite;
• svolgimento di attività esecutiva ed istruttoria in campo amministrativo,
tecnico, contabile o nei settori specialistici connessi alle attività
istituzionali delle amministrazioni;
• capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di
responsabilità dei risultati;
• gestione delle relazioni dirette con gli utenti.
Contenuti professionali di base:
Lavoratore che, nel proprio ambito professionale esegue tutte le attività
lavorative connesse al proprio settore di competenza, intervenendo nelle diverse
fasi dei processi lavorativi, sulla base delle specifiche professionali e del
livello di conoscenze richiesto da ciascun profilo, le cui caratteristiche
analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa attraverso la
descrizione dei contenuti tecnici della relativa prestazione lavorativa. In
particolare, a titolo esemplificativo:
- Lavoratore che interviene nelle diverse fasi dei processi di lavorazione,
provvedendo alle esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico
quali, ad esempio, l’installazione, la conduzione, la riparazione di prodotti e
impianti, esegue prove di valutazione sugli interventi effettuati, utilizzando
apparecchiature di tipo complesso di cui verifica l’efficienza.
- Lavoratore che svolge attività preparatorie di atti anche da notificare,
predispone computi, rendiconti e situazioni contabili semplici, svolge attività
di stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature
informatiche, cura la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione.
- Lavoratore che svolge attività di vigilanza e custodia nei locali assegnati,
coordinando le professionalità di livello inferiore .
- Lavoratore che, nell’ambito della specifica professionalità tecnica posseduta,
esegue la progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchiature semplici,
impianti e macchinari, cura l’esecuzione ed il coordinamento degli interventi
assegnati nel rispetto delle procedure in atto, effettua ispezioni,
accertamenti, controlli, misurazioni e rilievi, svolge le attività connesse agli
specifici settori di competenza, assicura l’attuazione ed il coordinamento
operativo dei piani di produzione, manutenzione, analisi, rilevazione e studio,
interpretando progetti tecnici da realizzare.
- Lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni
complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilascia copie,
estratti e certificati, esplica attività di segreteria in commissioni, attività
di istruttoria sulla base di procedure predefinite.
- Lavoratore che, nell’ambito della specifica professionalità acquisita e per
quanto di competenza, cura l’esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo
informatico, predispone il manuale operativo, assicura i flussi operativi,
realizza i programmi curandone la funzionalità e l’esecuzione.
Accesso alla Seconda area
Dall’esterno:
• mediante le procedure previste dalla legge del 28 febbraio 1987, n. 56 e
successive modificazioni.
• mediante pubblico concorso.
Dall’interno: dalla prima area funzionale all’area superiore con le modalità
previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree), del presente CCNL.
Requisiti:
Per l’accesso dall’esterno:
• diploma di scuola secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali
o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
• diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli
professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti
assegnati.
Per l’accesso dall’interno:
• per il personale proveniente dalla prima area in possesso dei requisiti
previsti per l’accesso al profilo dall’esterno, non è richiesta esperienza
professionale maturata nella suddetta posizione;
• in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo
dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo
svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o
abilitativi per legge, è richiesta una esperienza professionale complessiva di
almeno cinque anni nell’area di provenienza oppure, nel caso di flessibilità tra
profili di cui all’art. 16, di quattro nel profilo di provenienza.
AREA TERZA
(ex C1, C1S, C2, C3 e C3S)
Declaratoria
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi
generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità
di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione,
coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori
che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto
specialistico.
Specifiche professionali:
• elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche dei processi
gestionali acquisibili con il diploma di laurea o laurea specialistica;
• coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a
rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio;
• svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale,
specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati;
• organizzazione di attività;
• relazioni esterne e relazioni organizzative interne di tipo complesso;
• autonomia e responsabilità nell’ambito di direttive generali.
Contenuti professionali di base:
Lavoratore che, nell’ambito della specifica professionalità posseduta, svolge
tutte le attività di elevato contenuto specialistico, attinenti al proprio
settore di competenza in relazione alle specifiche professionali ed al livello
di conoscenza richiesto da ciascun profilo, le cui caratteristiche analitiche
saranno individuate nella contrattazione integrativa, attraverso la descrizione
dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa. In particolare, a titolo
esemplificativo:
- lavoratore che, nel settore assegnato e nell’ambito della specifica
professionalità posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilità, valuta,
modifica e sceglie i materiali più idonei per la propria attività, svolge studi,
ricerche e consulenza, analizza anche nuove metodiche per la realizzazione dei
programmi assegnati all’unità che eventualmente dirige o coordina;
- lavoratore che, nell’ambito dell’area professionale assegnata, effettua
accertamenti, verifiche e controlli e sorveglia l’esecuzione dei lavori,
intervenendo ove necessario, cura la predisposizione degli atti amministrativi
di competenza ovvero svolge attività ispettive, di valutazione, di controllo, di
programmazione, di revisione nei vari settori di attività;
- lavoratore che può dirigere o coordinare unità organiche o strutture anche di
rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo
lo svolgimento dell’attività di competenza, provvedendo agli adempimenti
previsti nell’ambito di normative generali ed emanando direttive ed istruzioni
specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- lavoratore che, nell’ambito della specifica professionalità tecnica posseduta,
anche a seguito di laurea specialistica, abilitazioni e/o iscrizioni all’albo,
esegue la progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchiature, impianti e
macchinari, dirige e coordina gli interventi assegnati nel rispetto delle
procedure in atto, effettua ispezioni, accertamenti, controlli, misurazioni e
rilievi, assicura la direzione ed il coordinamento anche dei progetti tecnici da
realizzare e dei piani operativi oppure che svolge attività di analisi,
rilevazione e studio;
- lavoratore che, secondo la specifica professionalità acquisita, svolge, per i
settori di competenza, le attività relative alla realizzazione dei programmi, e
della relativa revisione, ottimizzazione e manutenzione, prefigura la struttura
hardware necessaria e gestisce il software, proponendo le eventuali modifiche e
valutando i relativi prodotti; effettua l’analisi tecnica delle procedure,
prepara e trasmette ai programmatori la necessaria documentazione per la stesura
dei programmi, gestisce il centro elaborazione e comunicazione dati, o uno o più
settori nei quali lo stesso è ripartito; coordina e pianifica le attività di
sviluppo e gestione dei sistemi informatici, controllando gli standard di
funzionamento degli stessi, nonché le relative specifiche funzionali.
Accesso alla Terza area:
Dall’esterno: mediante pubblico concorso.
Dall’interno: dalla Seconda area alla posizione retributiva iniziale della Terza
area con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree) del presente CCNL.
Requisiti:
Per l’accesso dall’esterno:
• diploma di laurea o diploma di laurea specialistica coerenti con le
professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per l’accesso dall’interno:
• per il personale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella seconda
area;
• in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo
dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo
svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o
abilitativi per legge, perché in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, è richiesta una esperienza professionale complessiva di almeno sette
anni nell’area di provenienza oppure, nel caso di flessibilità tra profili di
cui all’art. 16, di quattro nel profilo di provenienza.
NORME FINALI
1. Sino all’applicazione dell’art. 7 (I profili professionali), i dipendenti
rimangono inquadrati nei profili professionali previsti dalla contrattazione
integrativa ai sensi dell’art. 13 del CCNL del 16 febbraio 1999, oppure, qualora
la contrattazione integrativa non vi abbia ancora provveduto, quelli di cui al
DPR del 29 dicembre 1984, n. 1219 e dal DPR 17 gennaio 1990, n. 44, allegati 1,
2 e 3.
2. Nelle Aree le fasce retributive iniziali di accesso ai profili sono quelle
attualmente previste dal precedente sistema classificatorio in relazione ai
titoli di studio e requisiti professionali richiesti al personale ivi
inquadrato.
Tabella B
TABELLA DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE (**)
| Aree precedente sistema classificatorio |
Posizioni economiche del precedente
sistema classificatorio |
Aree Nuovo sistema classificatorio |
Fasce retributive
all’interno delle aree |
|
AREA A |
A1 |
PRIMA
AREA |
F1 |
| A1S |
F2 |
| // |
F3 |
|
AREA
B |
B1 |
SECONDA AREA |
F1 |
| B2 |
F2 |
| B3 |
F3 |
| B3S |
F4 |
| // |
F5 |
| // |
F6 |
|
AREA
C* |
C1 |
TERZA
AREA* |
F1 |
| C1S |
F2 |
| C2 |
F3 |
| C3 |
F4 |
| C3S |
F5 |
| // |
F6 |
| // |
F7 |
(*) Nella Terza area è compreso anche il personale dei ruoli ad esaurimento che
conserva il proprio trattamento economico.
(**) La trasposizione avviene ad invarianza di spesa
Tabella C
Incrementi mensili della retribuzione tabellare