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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
al Personale del Comparto Ministeri
Quadriennio normativo 1998 -
2001
Biennio economico 1998 - 1999
INDICE
PARTE
PRIMA
TITOLO
I - Disposizioni generali
CAPO I
Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
TITOLO
II - Relazioni Sindacali
CAPO I
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del Contratto
Collettivo integrativo
Art.
6 - Sistema di partecipazione
Art. 7 - Comitato pari opportunità
CAPO II -
I soggetti sindacali
Art. 8 - Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
Art. 9 - Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali
Art. 10 - Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
CAPO III - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 11 - Clausole di raffreddamento
Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti
PARTE SECONDA
TITOLO I - Ordinamento professionale
CAPO I - Sistema di classificazione
Art. 13 - Aree di inquadramento
Art. 14 - Accesso dall’esterno
Art. 15 - Passaggi interni
Art. 16 - Norme di prima applicazione
CAPO II -
Progressione economica
Art. 17 - Sviluppi economici all’interno delle aree
Art. 18 - Posizioni organizzative
Art. 19 - Conferimento e revoca delle posizioni organizzative
CAPO III
Art. 20 - Relazioni sindacali del sistema classificatorio
PARTE TERZA
TITOLO I - Rapporto di lavoro
CAPO I - Flessibilità dei rapporti di lavoro
Art. 21 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 22 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo
Art. 23 - Trattamento economico – Normativo del personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 24 - Mansioni superiori
CAPO II - Orario di lavoro
Art. 25 - Riduzione dell’orario
CAPO III
Art. 26 - Formazione
CAPO IV - Mobilità
Art. 27 - Mobilità volontaria all’interno del comparto
PARTE QUARTA
TITOLO I - Trattamento economico
Art. 28 - Struttura della retribuzione
Art. 29 - Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi
Art. 30 - Lavoro straordinario
Art. 31 - Fondo unico di amministrazione
Art. 32 - Utilizzo del fondo di amministrazione
Art. 33 - Indennità di Amministrazione
PARTE QUINTA
TITOLO I - Norme finali, transitorie,
e di rinvio
Art. 34 - Disposizioni particolari
Art. 35 - Norme di rinvio
Art. 36 - Previdenza complementare
Art. 37 - Commissione paritetica per l’istituzione nell’Area “C” di una
separata Area dei professionisti
Art. 38 - Norma programmatica
Art. 39 - Disapplicazioni
Allegato A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Tabella D bis
Tabella E
Tabella F
Tabella G
Dichiarazioni congiunte
PARTE PRIMA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi
i dirigenti, dipendente dalle
amministrazioni del comparto di
cui all'art. 3 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno1998.
2. Il presente contratto si applica, altresì, al personale dipendente
dall’amministrazione penitenziaria, in relazione a quanto previsto dall’art.
41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché al personale
di nazionalità italiana
assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri
nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura
all’estero, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e ai sensi della L. 401
del 1990 e al personale UNEP dell’amministrazione giudiziaria, salvo eventuali
norme di raccordo per l’adeguamento
della disciplina di particolari istituti.
3. Al personale amministrativo assunto
presso le Agenzie per l’impiego di cui alla legge n. 56 del 1987, si applica
il presente CCNL fino all’effettivo trasferimento al comparto Regioni ed Enti
Locali, di cui al d.lgs. n. 469 del 1997 e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. Nella provincia autonoma di Bolzano
il presente CCNL è suscettibile di essere integrato ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le
materie ivi previste.
5.
Il
riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni apportate dal d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e
dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80,
è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 29 del 1993.
ART. 2
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001
per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre
1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta
stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con
idonea pubblicità da parte dell’ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni
dalla data di stipulazione di cui
al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza,
si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data
di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto
sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di
detta indennità si applica la procedura dell’art. 52, comma 1 del d.lgs. 29
del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma
precedente.
Titolo II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
ART. 3
OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle
responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è riordinato in modo
coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
l'esigenza delle amministrazioni di incrementare e mantenere elevate
l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di
relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva la quale, oltre che a livello nazionale, si
svolge a livello di amministrazione, con la contrattazione integrativa,
sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto. Essa si
svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo
quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 29/1993;partecipazione, che a sua
volta si articola negli istituti dell’informazione, concertazione e
consultazione e che può avere come strumento applicativo la costituzione di
apposite Commissioni;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
ART. 4
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. Le parti di cui all’art. 10 sottoscrivono il contratto collettivo
integrativo con le risorse del fondo
previste dall’art. 31, al fine di
incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i
processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo
regola i sistemi di incentivazione del personale
sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e
di miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali
delle metodologie di valutazione
basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione
delle risorse del fondo unico di amministrazione fra le varie finalità di
utilizzo indicate nell’art. 32.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata
possono prioritariamente essere, altresì,
regolate le seguenti materie:
A) A livello di singola
Amministrazione
- le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di
innovazione;
- i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di
disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e
sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze
dell’utenza;
- accordi di mobilità;
- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento
dell’ambiente di lavoro;
- le pari opportunità per le finalità indicate nell’art. 7 del presente CCNL,
nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125;
Le materie di
contrattazione collettiva integrativa previste dal punto A) sono integrate da
quelle previste nell’art. 20, comma 1, lett. a) e all’art. 25 del presente
CCNL. La contrattazione in tema
di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative
avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono
necessaria.
E’ demandata al contratto collettivo integrativo l’articolazione delle
tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. 19 del CCNL 16 maggio 1995.
Decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato
raggiunto l’accordo le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.
B) presso ogni sede centrale o
sede distaccata di amministrazione centrale e ufficio periferico individuato
come sede di contrattazione a seguito della elezione delle RSU:
- applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma
2;
- i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle
normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie
per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
- modalità attuative dei criteri
in materia di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero;
- l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. 19 del
CCNL 16 maggio 1995.
4. Le componenti salariali da
attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi.
5.
Fermi restando i principi di comportamento delle parti durante le
trattative, indicati nell’art. 11, sulle materie
non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al
trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall’inizio delle
trattative, le parti riassumono
le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
6. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con
vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non
previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono
nulle e non possono essere applicate.
ART. 5
TEMPI E PROCEDURE PER LA
STIPULAZIONE O IL RINNOVO
DEL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO
1. I contratti collettivi integrativi
hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali
rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per
le
materie previste dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano
tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi
contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse
sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza
annuale.
2. L’amministrazione provvede a costituire la
delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1
entro trenta giorni da quello successivo alla data
di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale
di cui all'art. 8, comma 1, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni
dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dai nuclei di valutazione o
dai servizi di controllo interno. A tal fine, l’ipotesi di contratto
collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata
dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni
senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la
parte pubblica la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione
trattante. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa
deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica
della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti.
5. Le amministrazioni sono tenute a
trasmettere all’ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo
contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi
oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
ART. 6
SISTEMA DI PARTECIPAZIONE
A) Informazione
1. Ciascuna amministrazione
fornisce – anche a richiesta – tutte le
informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. L'informazione preventiva è fornita nelle seguenti materie e ai soggetti
sottoindicati, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
1) ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1:
a)
definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei
carichi di lavoro;
b)
verifica periodica della produttività degli uffici;
c)
definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
d)
criteri generali per l’organizzazione e la disciplina degli uffici;
e)
criteri di massima
riguardanti l'organizzazione del lavoro;
f)
implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dei Ministeri;
g)
elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale, di cui all’art. 21, comma 10;
h)
introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle
amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
i)
concessione in appalto di attività proprie dell'Amministrazione
nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
l)
iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del
personale.
m)
programmi di formazione del personale;
n)
misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2:
a)
definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei
carichi di lavoro;
b)
verifica periodica della produttività dell’ufficio/ente;
c)
criteri generali per l’organizzazione e la disciplina
dell’ufficio/ente;
d)
criteri di massima
riguardanti l'organizzazione del lavoro dell’ufficio/ente;
e)
introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle
amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro
dell’ufficio/ente.
f)
programmi di formazione del personale;
g)
misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
3. Le amministrazioni, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la
verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla
contrattazione, forniscono un’informazione successiva:
1) ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1:
a)
stato dell'occupazione e politiche degli organici;
b)
parametri e risultati concernenti la qualità e produttività dei servizi
prestati;
c)
distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
d)
attuazione dei programmi di formazione del personale;
e)
misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f)
andamento generale della mobilità del personale;
g)
qualità del servizio e rapporti con l'utenza;
h)
distribuzione complessiva del fondo unico di amministrazione, ai sensi
dell’art.31;
i)
distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative
prestazioni;
2) ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2:
a)
stato dell'occupazione e politiche dell’organico dell’ufficio/ente;
b)
parametri e risultati concernenti la qualità e produttività del
servizio prestato nell’ufficio/ente;
c)
distribuzione complessiva dei carichi di lavoro nell’ufficio/ente;
d)
attuazione dei programmi di formazione del personale dell’ufficio/ente;
e)
misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro/ente;
f)
distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni
nell’ufficio/ente;
Per l’informazione di cui al presente comma sono previsti almeno due incontri
annuali, in relazione al quale l'Amministrazione fornisce le adeguate
informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
B) Concertazione
1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta,
entro tre giorni dal ricevimento dell’informazione di cui alla lett. A) del
presente articolo, dai soggetti e
nelle materie sottoindicate:
1) dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1 per:
a)
la definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
b)
la verifica periodica della produttività degli uffici;
c)
le implicazioni dei
processi generali di riorganizzazione delle amministrazioni;
2) dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2:
a)
la definizione dei criteri sui carichi di lavoro dell’ufficio;
b)
la verifica periodica della produttività dell’ufficio.
2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie previste nell’ art. 20,
comma 1, lett. b).
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro
quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta;
durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti,
ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo
mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo
di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è
redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie
oggetto della stessa.
C)
CONSULTAZIONE
1. La consultazione è attivata prima dell’adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa
si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti
di seguito indicati:
1)
soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1:
a)
organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche;
b)
modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la
composizione del collegio
arbitrale delle procedure disciplinari
sino all’entrata in vigore
della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato di
cui all’ art. 35.del presente
CCNL.
c)
elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo
pieno a tempo parziale di cui all’art. 21, comma 10
2)
i soggetti sindacali di cui all’art.
8, comma 2:
a)
organizzazione e disciplina dell’ufficio, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche.
2. E’, inoltre, prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza
nei casi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
D)
FORME DI PARTECIPAZIONE
1. Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di ristrutturazione
dei ministeri conseguenti
all’applicazione della Legge 59/97, sono costituiti
presso ogni Amministrazione appositi Comitati, tra cui quello previsto
dall’art. 7,
composti dai rappresentanti dell’Amministrazione e dalle organizzazioni
sindacali aventi titolo.
2. In tali Comitati le parti esaminano e verificano i risultati dell’azione
dell’Amministrazione registrano
le convergenze sulle linee di indirizzo
per la riorganizzazione e la ristrutturazione dell’Amministrazione. Di tale
attività, correlata dai dati raccolti sulle predette materie, viene data
comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Presso ogni Ministero sarà costituita una
Conferenza di rappresentanti dell’ Amministrazione e
delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa ,
nel corso della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di
indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell' amministrazione, con
particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di
efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del
lavoro, i servizi sociali, il sistema
della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a
richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri
aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il
compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che
l’amministrazione
è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi
temi.
5. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno
funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata
rappresentanza femminile.
ART. 7
COMITATO PARI OPPORTUNITA’
1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna
amministrazione, nell’ambito delle
forme di partecipazione previste dall’art. 6, lett. d),
svolgono i seguenti compiti:
a)
raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai
medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all’art.
4, comma 3, lett. A;
c)
promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per
l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni
positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un
rappresentante dell’amministrazione, sono costituiti da un componente
designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari
numero di funzionari in rappresentanza dell’amministrazione. Il presidente del
Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto
un componente supplente.
3. Nell’ambito dei vari livelli di
relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate,
sentite le proposte
formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste misure per favorire
effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale:
- accesso e modalità di
svolgimento dei corsi di formazione professionale;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali
nella fruizione del part-time;
- perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema
classificatorio;
- processi di mobilità.
4. Le amministrazioni favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono
tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano
e pubblicizzano con ogni mezzo,
nell’ambito lavorativo, i
risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere
una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno delle
amministrazioni.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti
dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI
ART. 8
SOGGETTI SINDACALI TITOLARI DELLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di
amministrazione di cui all’art.
4, comma 3, lett. A) sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del CCNL di comparto.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di cui
all’art. 4, comma 3. lett. B) sono:
- le R.S.U.
- le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del
CCNL.
ART. 9
TITOLARITA’ DEI PERMESSI E DELLE PREROGATIVE SINDACALI
1. La titolarità dei permessi
sindacali nei luogo di lavoro, così come previsto dall’art. 10, comma 1
dell’accordo collettivo quadro
sui distacchi, aspettative e
permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto
1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall’accordo stesso ai
seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai
sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale,
stipulato il 7 agosto 1998;
b) dirigenti sindacali:
-
dei terminali di tipo associativo delle
associazioni sindacali rappresentative che dopo l’elezione delle R.S.U. siano
rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
-
delle organizzazioni sindacali
firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva
integrativa, ai sensi dell’art. 8, comma 1;
-
componenti degli organismi statutari
delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non
coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) ed ai due precedenti
alinea.
2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’accordo quadro di
cui al comma 1.
ART. 10
Composizione delle delegazioni della
contrattazione integrativa
1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa
è costituita:
I - A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente
interessati alla trattativa;
b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui all’art. 8,
comma 1;
II - NELLE SEDI CENTRALI O SEDI DISTACCATE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI E NEGLI
UFFICI PERIFERICI INDIVIDUATI COME SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell’amministrazione nell'ambito
dell'ufficio o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti
all'applicazione del contratto.
b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui all’art. 8, comma 2.
2. Le
amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione
collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.RA.N).
CAPO III
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ART. 11
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
1.
Il
sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità,
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla
prevenzione dei conflitti.
2.
Nel rispetto dei suddetti principi,
entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le
parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e
compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie
demandate.
3.
Analogamente, durante il periodo in cui
si svolgono la concertazione o la consultazione, le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
ART. 12
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1.
Qualora
insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei
contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui
all’articolo 51 del d.lgs. n. 29/1993 e successive integrazioni e
modificazioni o quelle previste dall’art. 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza
del contratto.
2.
La medesima procedura può essere
attivata anche a richiesta di una delle parti.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
TITOLO I
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
ART. 13
AREE DI INQUADRAMENTO
1. Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di
flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi,
si basa sui seguenti elementi:
a) accorpamento delle attuali nove qualifiche funzionali in tre aree:
Area A - comprendente i livelli dal I al III;
Area
B - comprendente i livelli dal
IV
al VI
Area C - comprendente i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad
esaurimento;
b) istituzione nell’area C
di una separata area dei “professionisti dipendenti”, nella quale
confluiscono i lavoratori inquadrati nella VII, VIII e IX qualifica che
espletano una attività che richiede, in base alla laurea, l’abilitazione
all’esercizio della professione e/o l’iscrizione ad albi professionali.
c) previsione nella medesima area C di posizioni organizzative
che richiedono svolgimento di funzioni di elevata responsabilità.
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato
A)
che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per
l’inquadramento nell’area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze.
3. I profili collocati nelle aree secondo l’allegato A) descrivono il
contenuto professionale di attribuzioni specifiche
relative all’area di appartenenza.
All’interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e
funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto
possono essere collocati su posizioni economiche diverse.
4. Ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo
professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove
questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall’art. 56 del
d.lgs. 29/1993, tutte le mansioni considerate equivalenti
nel livello economico di appartenenza. nonché le
attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico
profilo attribuito.
5. L’individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o
ricollocazione di quelli esistenti nelle aree - in relazione alle proprie
esigenze organizzative - è definita da ciascuna amministrazione, nell’ambito
della contrattazione integrativa a livello di amministrazione con le
organizzazioni sindacali di cui all’art. 8 comma 1 del presente CCNL e con
l’assistenza dell’Aran.
ART. 14
ACCESSO DALL’ESTERNO
1. L’accesso alle posizioni delle varie aree, secondo le indicazioni della
declaratoria allegato A), avviene
attraverso le procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di
avviamento al lavoro di cui alla legge n. 56/1987, secondo quanto previsto
dall’art. 36 del d.lgs n. 29/1993 e dall’ art. 45, comma 11, del d.lgs
n. 80/1998, le quali devono garantire un adeguato accesso dall’esterno.
ART. 15
PASSAGGI INTERNI
1. I passaggi interni nel sistema di classificazione possono
avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi dei dipendenti da un’area
alla posizione iniziale dell’area
immediatamente superiore avviene dall’interno
nel rispetto del punto 2, mediante procedure selettive volte
all’accertamento dell’idoneità e/o della professionalità richiesta previo
superamento di
corso-concorso con
appositi criteri stabiliti
dall’amministrazione con le procedure indicate nell’art. 20.
b) Alle predette procedure
selettive è consentita la partecipazione del personale dipendente in deroga ai
relativi titoli di studio - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme
di legge - purché in possesso di requisiti professionali richiesti per
l’ammissione al concorso pubblico indicati nelle
declaratorie di cui all’allegato A).
B)
ALL’INTERNO DELL’AREA con le seguenti procedure:
a) I contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche interne
all’area sono modificabili, in relazione
alle esigenze organizzativo/ funzionali dell’amministrazione o ad obiettivi di
riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili, con le
procedure previste dall’art. 20.
b) Il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno
dell’area avverrà nei limiti dei posti di cui ai
contingenti previsti dal primo comma,
mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con
esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in ogni
caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono
considerati altresì elementi utili, l’esperienza professionale acquisita e il
possesso di titoli di studio e
professionali coerenti con i
processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica.
c) Le Amministrazioni possono bandire concorsi pubblici o avviare gli iscritti
nelle liste di collocamento anche per i posti di cui alla presente
lettera B) solo se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se
mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare.
d) Sono riservati esclusivamente
al personale dipendente i passaggi interni all’area C, per la posizione
economica C3 sulla base dei criteri previsti dall’Amministrazione con le
procedure di cui all’art. 20.
2. I passaggi di cui alle lettere
A e B avvengono nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa
previsti, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del
personale per le assunzioni
dall’esterno in base alle vigenti disposizioni e con le medesime regole
di cui
agli art. 6 del d.lgs.
29/1993.
ART. 16
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
contratto è inserito nel nuovo
sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante
l’attribuzione dell’area e della posizione al suo interno secondo la tabella
all. B di corrispondenza, senza incremento di spesa, fatto salvo quanto
previsto dal comma 2.
2. Dalla data indicata nel comma 1 al personale già appartenente alle
qualifiche funzionali I e II, inquadrato nell’area A) è
attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della ex III
qualifica funzionale.
3. Le dotazioni organiche di ciascuna Amministrazione restano invariate e i
relativi contingenti sono attribuiti con i medesimi criteri e senza incremento
di spesa, ai nuovi livelli ed aree in base all’allegata tabella B.
4. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali
interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti
vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni,
alla data di entrata in vigore del presente CCNL. I vincitori sono
automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella
posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura selettiva
o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale.
5. Al personale assunto dall’esterno a seguito delle procedure di cui all’art.
14 è attribuito il trattamento
tabellare riportato nella tabella C, corrispondente - nella declaratoria
dell’allegato. A – alla posizione cui si riferisce il profilo professionale
della selezione.
6. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi
dell’art. 15 le amministrazioni comunicano per iscritto ai dipendenti
interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonché le eventuali modifiche
del rapporto di lavoro ad esso correlate.
7. Le parti si danno atto che il riordino del sistema classificatorio attuato
con il presente contratto determina la necessità per le amministrazioni di una
nuova riorganizzazione del lavoro che, nel tener conto delle nuove
flessibilità contenute nelle declaratorie di cui all’ allegato A, valorizzi la
professionalità e l'esperienza acquisita dai dipendenti collocati nella
posizione iniziale dell'area C (posizione C1, corrispondente alla ex settima
qualifica), anche in mancanza del titolo di studio richiesto dalle
declaratorie stesse per consentire la progressione verso la posizione
economica C2, nei limiti dei contingenti ad essa destinati ai sensi dell’art.
15.
8. Le parti ritengono, pertanto, necessario acquisire ulteriori elementi
istruttori quali-quantitativi idonei ad individuare con apposita clausola i
requisiti di accesso che - in via transitoria ed eccezionale - possano essere
ritenuti equivalenti a quelli previsti - nelle declaratorie dell'allegato A,
per la posizione economica C2, al fine di ammettere alle selezioni indicate
nel comma 1 - indette in prima applicazione del sistema classificatorio -
anche i dipendenti appartenenti alla posizione C1 che ne risultassero in
possesso.
9. Tale istruttoria sarà portata a termine a cura dell'ARAN entro il 31
dicembre 1998, ai fini del negoziato di cui all'art. 35, comma 1 e, comunque,
in tempo utile prima dell'avvio delle selezioni.
CAPO II
PROGRESSIONE ECONOMICA
ART. 17
SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE
1. Nelle aree A e B è previsto
uno sviluppo economico per la posizione apicale. Analogo sviluppo è previsto
anche per la posizione economica iniziale e per quella apicale dell’area C.
Tali sviluppi, come indicato nella tabella C, sono denominati “super”,
assumendo rispettivamente la sigla “A1 S”, “B3 S”, “C1 S”, “C3 S”.
2. Gli sviluppi economici sono
progressione della posizione economica apicale o iniziale di riferimento e
sono attribuiti sulla base di criteri - definiti nel contratto collettivo
integrativo di amministrazione - ispirati alla valutazione dell’impegno, della
prestazione e dell’arricchimento professionale acquisito, anche attraverso
interventi formativi e di aggiornamento.
ART. 18
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Nell’ambito dell’area C le Amministrazioni, sulla base dei loro ordinamenti
ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi
inseriti incarichi che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di
appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità,
che comportano l’attribuzione di una specifica indennità.
2. Tali posizioni organizzative possono riguardare settori che richiedono
l’esercizio di:
- funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato
grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate
al possesso di titoli universitari;
- attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e
controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
3. Il valore dell’indennità di
cui al comma 1) è ricompreso tra un minimo di L. 2.000.000 ed un
massimo di 5.000.000, annui lordi
per tredici mensilità in relazione alle risorse disponibili nel fondo
di cui all’art. 31.
ART. 19
CONFERIMENTO E REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Possono procedere all’individuazione
delle posizioni organizzative le amministrazioni che abbiano realizzato:
- l’attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal d.lgs
29/1993, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14;
- la ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche;
- l’istituzione e l’attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei
di valutazione, determinando i criteri generali e le procedure per il
conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative.
2. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato,
tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità
professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi
da realizzare.
3. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato, prima
della scadenza, a seguito di:
- inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento;
- intervenuti mutamenti organizzativi;
- accertamento di risultati negativi.
4. La revoca dell’incarico comporta la perdita della indennità di posizione e
la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza.
5. La valutazione dei risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono
stati conferiti gli incarichi avviene di norma con cadenza annuale in base a
criteri e procedure definite preventivamente dalle singole amministrazioni.
CAPO III
ART. 20
RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA CLASSIFICATORIO
1.
Nell’ambito del sistema classificatorio sono previsti i seguenti livelli di
relazioni sindacali nelle materie sotto indicate.
A)
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA:
-
determinazione dei
criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui
all’art. 15, lett. B);
B)
INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE:
a)
individuazione dei contingenti
destinati alle selezioni interne ai sensi dell’art 15;
b)
determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure
di selezione interna di cui al medesimo art. 15, lett. A);
c)
con riferimento agli artt. 17 e 18 :
- criteri generali per il conferimento
e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
- graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell’attribuzione della
relativa indennità;
- criteri e procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai
dipendenti interessati nonché le necessarie garanzie di contraddittorio.
2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo
mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo
di trenta giorni dalla sua attivazione.
PARTE III
RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO I
FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
ART. 21
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente
a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di
classificazione del personale mediante:
a) assunzione nell’ambito
della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle
vigenti disposizioni.
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su
richiesta dei dipendenti interessati.
2. Nel caso del comma 1 lett. b) la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni
dalla ricezione della domanda. In essa deve essere
indicata l’eventuale attività
di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini
dei commi da 4 a 7.
3. L’amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento
motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non
superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni
e alla posizione organizzativa del dipendente,
grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la
prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel
rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra
attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante
l’iscrizione ad albi professionali.
5. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli
casi, sono tenute ad individuare le attività che, in ragione della
interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque
consentite ai dipendenti di cui al comma precedente con le procedure
previste dall’art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
successive modificazioni ed integrazioni.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra
l’attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella
della specifica attività di servizio ovvero
qualora la predetta attività lavorativa debba intercorrere con
un’amministrazione pubblica, l’amministrazione nega la trasformazione del
rapporto a tempo parziale.
7. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni,
all’amministrazione nella quale presta servizio l’eventuale successivo inizio
o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
8. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale di cui al comma 1 lett. b) il limite percentuale del 25%
della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di classificazione
del personale può essere
arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. Il
contingente predetto è
utilizzato - sino alla sua capienza - a domanda dei dipendenti interessati al
part-time - indipendentemente dalla motivazione della richiesta con le
procedure indicate nei commi precedenti.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part-time vanno rispettate
le indicazioni minime contenute nell’art. 39 comma 8 della legge 449/1997
e successive modificazioni ed integrazioni che non incidono sul contingente di
cui al precedente comma 8.
10. Le amministrazioni, in presenza di particolari situazioni organizzative o
gravi documentate situazioni familiari, previamente individuate nel contratto
collettivo integrativo, possono elevare
il contingente di cui al comma 8 di un ulteriore 10 % massimo. In deroga alle
procedure previste da detto comma,
le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro - in tali casi - sono
presentate con cadenza trimestrale ed accolte
a valere dal 1 giorno del trimestre successivo, ai sensi del comma 2.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 10 ecceda i
contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza:
- ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al
70%, ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi
patologie, anziani non autosufficienti;
- ai genitori con figli minori,
in relazione al loro numero.
12. L’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai
sensi del d.lgs. 152/1997 è comunicata per iscritto al dipendente nei termini
previsti dai commi 2 e 3 con l’indicazione della durata e dell’articolazione
della prestazione lavorativa di cui all’art. 22 secondo quanto
concordato con l’amministrazione.
ART. 22
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di
posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che
non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno.
In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale
non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della
prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati
periodi dell'anno ( tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la
media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
3. In presenza di particolari e motivate esigenze
il dipendente può concordare con l’amministrazione
ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che
contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie individuate
con le procedure di cui all’art. 4, in base alle tipologie del regime orario
giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna
amministrazione tenuto conto
della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro
praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali.
4. Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di
tornare a tempo pieno alla
scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure,
prima della scadenza del
biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
ART. 23
TRATTAMENTO ECONOMICO - NORMATIVO DEL PERSONALE
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.
1. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente
contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della
peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla
prestazione di lavoro straordinario e non può fruire di benefici che comunque
comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
3. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a
tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato
alle giornate di lavoro prestate nell'anno; il relativo trattamento economico
è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
4. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità
integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità,
spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa
qualifica e profilo professionale.
5. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata
della prestazione lavorativa , sono applicati ai dipendenti a tempo parziale
anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime
orario adottato.
6. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle
disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 554/1988 e successive
modificazioni ed integrazioni.
ART. 24
MANSIONI SUPERIORI
1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista
dall’art. 56, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 29/1993 per la parte demandata alla
contrattazione.
2. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal
presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente
superiori” le mansioni svolte dal dipendente all’interno della stessa area in
profilo appartenente alla posizione di livello economico immediatamente
superiore a quella in cui egli è inquadrato, secondo la declaratoria riportata
nell’allegato A del presente contratto. Le posizioni economiche “super” non
sono prese in considerazione a tal fine.
Sono, altresì, considerate “mansioni superiori”, per i dipendenti che
rivestono l’ultima posizione economica dell’area di appartenenza, le mansioni
corrispondenti alla posizione economica iniziale dell’area immediatamente
superiore.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei
seguenti casi :
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la
copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui
all’art. 15;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata
dell’assenza.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è
comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure
stabilite da ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base
di criteri, da definire entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente
contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da
conferire, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui all’art.
8 comma 1. La disciplina delle mansioni superiori come integrata dal presente
articolo entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti
criteri.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2 ha
diritto al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle
relative mansioni, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione
individuale di anzianità. Per quanto non
previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell’art. 56 del
d.lgs 29/1993.
CAPO II
ORARIO DI LAVORO
ART. 25
RIDUZIONE DELL’ORARIO
1. Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni
o coinvolto in sistemi d’orario comportanti
significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati
all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità,
è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto
integrativo, una riduzione d’orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali.
La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, in armonia con le
premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni
di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche
degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento.
2. Entro il 30 giugno del 2000 le parti verificheranno e converranno sulle
modalità di applicazione a tutto il personale del comparto delle modifiche
legislative eventualmente intervenute in materia.
CAPO III
ART. 26
FORMAZIONE
1. Nell’ambito dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica
amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per
lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli
obiettivi di cambiamento.
2. L’attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento,
aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in
conformità delle linee di indirizzo concordate nell’ambito della
contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A, anche al fine
della riqualificazione del personale nell’ambito dei processi di mobilità. La
formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi
teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in
base a programmi definiti dall’Amministrazione ai sensi del comma precedente.
3. Le iniziative di formazione del presente comma riguardano tutto il
personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco
sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione
nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lettera b). I
dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova
istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del
relativo inquadramento presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano
ai programmi di formazione di queste ultime. I programmi definiscono quali
iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in
particolare stabiliscono:
a) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame
finale collegati ai passaggi dei dipendenti all’interno delle aree del sistema
di classificazione da una posizione economica all’altra;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all’obiettivo di
far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed
autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener conto
in particolare della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche
tecnologiche ed organizzative dell’ambiente di lavoro; delle innovazioni
introdotte nell’utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche.
Le attività di formazione di cui al presente comma si concludono con
l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo
dipendente, attestato attraverso l’ attribuzione di un apposito titolo, da
parte dei soggetti che l’hanno attuata.
4. Nell’ attuazione dei programmi delle suddette attività formative, le
amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Scuola Superiore della
P.A., degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso le
Amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e
società private specializzate nel settore. La predisposizione dei
programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale
informatico sarà realizzata ai sensi dell’art. 7, lett. e) del D.lgs. n. 39
del 1994.
5. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, le
amministrazioni utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione,
nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge,
quali ad es. D.lgs. 29/1993, ovvero da
particolari disposizioni
comunitarie.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’
Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi
oneri sono a carico dell’Amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma,
durante l’orario di lavoro.
Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta
il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne
sussistano i presupposti. I corsi si svolgono, di regola, a livello regionale
e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di
favorire la partecipazione dei dipendenti
e nel rispetto dei principi di cui al comma 7.
7. L’Amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle attività di
formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell’art. 4, comma
3 lettera a) e verificati ai sensi dell’art. 6, comma 3, in relazione
alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici,
nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo
conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e
garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 61, lettera c) del d.lgs. n. 29 del 1993.
8. Per figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie
attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità , per i
dipendenti, di frequentare corsi
specifici , anche non previsti dai programmi dell’Amministrazione, su
richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.
CAPO IV
MOBILITA’
ART. 27
MOBILITA’ VOLONTARIA ALL’INTERNO DEL COMPARTO
1. Le amministrazioni nell’ambito dello stesso comparto, possono coprire i
posti vacanti in organico destinati all’accesso dall’esterno, mediante
passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in servizio presso altra
amministrazione del comparto che rivestano la posizione corrispondente nel
sistema classificatorio.
2. Il dipendente è trasferito, previo consenso dell’amministrazione di
appartenenza, entro quindici giorni dall’accoglimento della domanda.
PARTE QUARTA
TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 28
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni dello
Stato appartenenti al comparto dei Ministeri si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per
esperienza professionale;
c) indennità integrativa speciale;
d) sviluppo economico di cui all’art. 17;
e) indennità di amministrazione di cui all’art. 33;
f) compensi di cui all’art. 32, ove spettanti;
g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
h) altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo
familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive
modificazioni.
ART. 29
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari
derivanti dall’art. 2 del CCNL stipulato in data 26 luglio 1996 sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità,
indicati nelle allegate tabella D e D bis,
alle scadenze ivi previste.
2. A seguito degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei trattamenti
correlati alle posizioni economiche del nuovo sistema di classificazione di
cui alla tabella C, sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze
stabilite dalle allegate Tabelle E ed F.
3. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente
contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità,
sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui all’art. 27, 6° comma del
CCNL sottoscritto il 16.5.95, sull’equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in
conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. Il
compenso per il lavoro straordinario nella formula prevista dalla vigenti
disposizioni, viene calcolato con riferimento al tabellare iniziale delle
singole posizioni rivestite.
4. Il personale cui è attribuito il livello economico super di cui all’art.
17, mantiene l’indennità integrativa speciale in godimento.
5. I benefici economici risultanti dalla applicazione del presente articolo
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti
al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del biennio economico 1998-99. Agli effetti dell’indennità
di buonuscita, di licenziamento,
nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
ART. 30
LAVORO
STRAORDINARIO
1. Prima della loro ripartizione ed assegnazione nelle singole
amministrazioni,
le risorse complessive destinate ai compensi per il lavoro
straordinario sono ridotte, dall’1/1/1999, del 5%. Tale disponibilità andrà ad
alimentare, proporzionalmente al numero degli addetti, il fondo unico di
ciascuna amministrazione.
2.La restante somma è ripartita per singola amministrazione in base alle
vigenti disposizioni. All’atto della costituzione del fondo unico di ciascuna
amministrazione di cui al punto
3, il 30% delle risorse confluisce in detto fondo. Il restante 65% delle
risorse sarà utilizzato per
finanziare il lavoro straordinario e festivo effettivamente prestato.
3. Le risorse relative alle ore di straordinario non utilizzate risultanti a
consuntivo, limitatamente all’anno di riferimento in cui si è verificato
l’avanzo, confluiscono nel fondo unico di amministrazione.
ART. 31
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
1. E’ costituito presso ciascuna Amministrazione un Fondo unico alimentato
dalle seguenti risorse economiche:
- gli importi di cui agli stanziamenti degli artt. 36 e 37 del
primo CCNL del Comparto Ministeri, sottoscritto il 16/5/1995, compresi
quelli finalizzati a finanziare gli istituti di cui all’art. 38 dello stesso
contratto;
- la percentuale prevista al punto 2, commi 1 e 2 degli importi corrispondenti
a quanto stanziato per le prestazioni di lavoro straordinario
risultanti negli appositi capitoli dei bilanci delle amministrazioni, ivi
comprese le quote di tali stanziamenti percepite dal personale
contrattualizzato dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno;
- i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale;
fatte salve le quote che
disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo
- le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi all’incentivazione del personale;
- le somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997;
- le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale ai sensi dell’art. 1, commi da 57 e segg. della legge 662/1996
e successive modificazioni ed integrazioni ;
- i trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di
disposizioni, di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali;
- gli importi relativi all’indennità di Amministrazione del personale cessato
dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni;
- L. 24.600 pro-capite mensili per tredici mesi con decorrenza dal mese di
maggio 1999;
- L. 15.000 pro-capite mensili per tredici mesi disponibili dal 31 dicembre
1999 ed a valere dal mese successivo.
ART. 32
UTILIZZO DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il fondo unico di amministrazione, è finalizzato a
promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed
efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in
sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di
risultato.
2. Per tali finalità le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente
utilizzate per:
- finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e
compensi per lavoro straordinario qualora le risorse di cui all’art. 30 siano
state esaurite;
- compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, reperibilità
collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza;
- incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie
delle singole Amministrazioni;
- erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il
miglioramento di servizi;
- erogare l’indennità prevista per gli incarichi relativi alle posizioni
organizzative;
- finanziare i passaggi economici nell’ambito di ciascuna area professionale,
destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e
stabilità;
- corrispondere compensi correlati al merito ed impegno
individuale, in modo selettivo.
3. L’erogazione
degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per la
realizzazione degli obiettivi e programmi
di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica
del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.
ART. 33
INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE
1.
Allo scopo di
favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente
spettanti al personale del comparto, a decorrere dal 31.12.1999, gli importi
dell’indennità di amministrazione di cui all’art. 34, comma 2, lett. a) del
CCNL del 16.5.1995, così come
rideterminati ai sensi dell’art. 3, comma 1 del CCNL del 26.7.96, sono
incrementati nelle misure previste nell’allegata Tabella G.
2.
Per il personale
del Ministero dell’Interno, ai fini della perequazione di cui al comma 1, è
destinata alla contrattazione integrativa
l’importo di £ 11.000 medie mensili pro-capite con decorrenza 31
dicembre 1999. In tale sede saranno definiti i criteri di utilizzo delle
suddette risorse.
PARTE QUINTA
TITOLO I
NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO
ART. 34
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1.
I permessi
retribuiti ai sensi dell’art. 18, comma 2 del CCNL 6.5.1995 possono essere
goduti in misura frazionata non superiore a n. 18 ore complessive.
2.
L’art. 16 comma 13
del CCNL 6.5.1995 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto, dal seguente
periodo: in caso di impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla
fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo di
quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto
termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e
comunque entro l’anno.
3.
Le mansioni
superiori formalmente conferite
prima dell’entrata in vigore del presente CCNL o
successivamente per i casi previsti
dall’art. 24, commi 2 e 3 sono valutate - nell’ambito della determinazione dei
criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna - tra
tutti gli altri elementi e titoli
presi in considerazione purché non in modo esclusivo.
4.
Al fine di dare
applicazione all’art. 2 comma 3 del d.lgs 29/93, le parti ritengono necessario
acquisire dalle Amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre 1998, tutti
gli elementi conoscitivi per l’esatta ricognizione dei casi in cui ricorre
l’ipotesi prevista dalla legge. Con il negoziato di cui all’art. 35, comma 1,
sulla base di tali risultanze, il
Fondo di cui all’art. 31 verrà opportunamente integrato.
5.
Nel primo anno di vigenza
contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento degli istituti
di cui agli artt. 31 e 32 non siano impegnate nel rispettivo esercizio
finanziario, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
ART. 35
NORME DI RINVIO
1. Le parti si impegnano a negoziare nei tempi
sottoindicati le seguenti materie:
a) entro il 31 gennaio 1999.
- procedure di conciliazione e arbitrato:
- la mobilità
(tra amministrazioni di diverso comparto e in conseguenza delle eccedenze)
- la disciplina sperimentale del telelavoro
b) entro il 31 dicembre 1999:
- le forme di
flessibilità del rapporto di lavoro (tempo determinato, contratti di
formazione e lavoro, fornitura di lavoro temporaneo, contratti di
solidarietà);
- la disciplina nell’area
“C” della separata area dei professionisti sulla base delle risultanze
della Commissione prevista dall’art. 37.
2. Entro il 31 .12.1999 le parti procederanno, altresì, ai sensi dell’art. 72
del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni,
alla piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro mediante il
recupero alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal
precedente CCNL ed eventuale revisione delle norme contrattuali da
attualizzare. Nelle more le norme di legge e contrattuali che non sono
espressamente abrogate, rimangono in vigore.
ART. 36
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1.
Le parti convengono di procedere alla
costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del
comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della Legge
n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2.
Al fine di garantire un numero di
iscritti più ampio che consenta di minimizzare l’incidenza delle spese di
gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo
pensione unico anche per i lavoratori appartenenti al comparto degli Enti
pubblici non economici, a condizione di reciprocità.
3.
La misura percentuale della quota di
contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal
lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote
stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell’Accordo
quadro Governo-Confederazioni e dell’emanazione dell’apposito DPCM.
4.
Nello stesso ambito contrattuale saranno
definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci
retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da
destinare a previdenza complementare.
5.
Destinatari del Fondo pensioni sono i
lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto
prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6.
Ai fini del presente articolo le parti
concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione
dell’accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto,
il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione ;
procedere
alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento
delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7.
Le parti procederanno alla
calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi fini che una
prima verifica circa lo stato dell’attività normativa e il contenuto di
eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 aprile 1999.
ART. 37
COMMISSIONE PARITETICA PER L’ISTITUZIONE NELL’AREA “C”
DI UNA SEPARATA AREA DEI PROFESSIONISTI
1. E’ istituita una
Commissione paritetica ARAN - Organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto - amministrazioni del Comparto, con il compito di acquisire ed
elaborare tutti gli elementi di conoscenza
utili alla corretta individuazione - nell’area C del sistema
classificatorio previsto dall’art. 13. - di una separata area di
professionisti, con particolare riguardo al censimento delle professionalità
utilizzate e una loro quantificazione, alle attribuzioni assegnate, al grado
di autonomia delle stesse ed alla loro collocazione nell’ambito
dell’organizzazione del lavoro.
2. La Commissione
dovrà ultimare i propri lavori entro il 30 aprile 1999 e le proposte formulate
verranno utilizzate ai fini del negoziato previsto dall’art. 35 comma 2.
ART. 38
NORMA PROGRAMMATICA
1.
Le parti concordano
sull’opportunità che le Amministrazioni di Comparto verifichino possibili
soluzioni tecniche e forme di copertura finanziaria che possono consentire di
pervenire alla stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni
erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché per la copertura del rischio
di premorienza a favore del personale dipendente. Le Amministrazioni
valuteranno, in particolare, la possibilità di istituire allo scopo, anche in
forma consorziata, un organismo a carattere nazionale per la più conveniente
gestione del servizio definendo altresì le modalità per il controllo di detta
gestione.
2.
Le parti si
impegnano ad incontrarsi entro il 30 settembre 1999 per valutare gli esiti
dell’accertamento di cui al comma 1 e per concordare le iniziative
eventualmente necessarie.
ART. 39
DISAPPLICAZIONI
1. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 72, comma 1
del d.lgs n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla
data di stipula del presente CCNL, sono inapplicabili, nei confronti del
personale del comparto, le disposizioni di legge e di regolamento che siano in
contrasto con quelle definite nei contratti medesimi. In particolare
risultano disapplicate le seguenti norme:
a) con riferimento agli artt. dal n. 1 al n. 12 e all’art.
20 ( il sistema di relazioni sindacali): gli articoli dal n. 1 al n. 13 del
CCNL del 16 maggio 1995 e n. 20 del D.P.R. 44 del 1990;
b) con riferimento agli artt. dal 13 al 19( sistema di
classificazione del personale): gli articoli dal 2 al 10
della legge 312/1980, riguardanti l’ordinamento professionale per
qualifiche;
c) con riferimento all’art. 21( contratto di lavoro a tempo
parziale): l’art. 15 del CCNL sottoscritto il 16.5.95
d) con riferimento
all’art. 26 (formazione) : l’art. 22 sexties del CCNL integrativo del
22.10.1997;
e) con
riferimento agli artt. dal n. 28
al n. 33: gli articoli dal 29 al 37 del CCNL
del 16 maggio 1995 e
CCNL del 26 luglio 1996.
f) con riferimento
all’allegato A): il D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 e il D.P.R. 17 gennaio
1990, n. 44 , art. 5 e allegati n. 1, n. 2 e n. 3.
Le
parti si riservano di procedere ad ulteriori disapplicazioni nel prosieguo
delle trattative per il completamento della contrattualizzazione di cui
all’art. 35, comma 2.
Allegato A
AREA FUNZIONALE A
(ex 1, 2, 3)
Appartengono a
questa area funzionale i lavoratori che svolgono attività ausiliarie, ovvero
lavoratori che svolgono lavori qualificati richiedenti capacità specifiche
semplici.
POSIZIONE
ECONOMICA A1
Specifiche professionali:
. capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici;
. limitata complessità dei problemi da affrontare;
. autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti
assegnati.
Contenuti
professionali di base:
- Lavoratore che è di supporto alle varie attività, provvede al ricevimento
dei visitatori, è addetto alla guida di veicoli.
Accesso: Dall’esterno nel livello
economico iniziale attraverso le procedure di cui alla legge 56/87 e
successive modificazioni.
Requisiti:
Assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di
primo grado.
AREA
FUNZIONALE B
(ex 4, 5, 6)
Appartengono a
questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in
possesso di conoscenze teoriche e pratiche, e per la competenza relativa a
specifici processi operativi, svolgono funzioni specialistiche nei vari campi
di applicazione.
Tale area prevede
tre posizioni economiche.
POSIZIONE ECONOMICA B1
Specifiche professionali:
. conoscenze tecniche di base utili
allo svolgimento dei compiti assegnati;
. capacità manuali e/o tecniche
riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che , nel proprio ambito professionale, costruisce manufatti,
esegue lavorazioni, provvede alla manutenzione e riparazione di guasti
utilizzando apparecchiature di tipo semplice.
- Lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, dattilografia,
composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria, quali
compilazione di modulistica, schedari e bollettari, protocolla, imbusta e
spedisce la corrispondenza; partecipa alla raccolta ed al riordino dei dati;
collabora alle attività di sportello.
- Lavoratore che sorveglia gli accessi, regolando il flusso del pubblico
fornendo le opportune informazioni, riceve la corrispondenza ed altro
materiale, attiva e controlla gli impianti dei servizi generali e di
sicurezza.
- Lavoratore che provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti
dell’Amministrazione assicurandosi della loro integrità , aziona, gestisce e
verifica gli impianti di sicurezza; guida veicoli per il trasporto di persone
e/o cose.
Accesso: Dall’esterno :
mediante le procedure previste dalla legge 56/87 e successive modificazioni.
Dall’interno:
con le modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. A) del presente CCNL:
- dall’area funzionale A, verso la posizione economica B1.
Requisiti:
Per l’accesso dall’esterno, diploma
di scuola secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali o
abilitazioni previsti dalla legge
per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il
personale interno, anche in mancanza
del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, nel caso in cui lo
stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività
professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, si
fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dall’area funzionale A, verso la posizione economica B1 : esperienza
professionale di quattro anni nell’area di provenienza.
POSIZIONE
ECONOMICA B2
Specifiche professionali:
. discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire;
.
autonomia e responsabilità nell’ambito delle prescrizioni di massima e/o
secondo metodologie definite.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che interviene nelle diverse fasi dei processi di lavorazione,
individuando e correggendo eventuali difetti del prodotto finito, esegue prove
di valutazione sugli interventi effettuati, utilizzando apparecchiature di
tipo complesso di cui verifica l’efficienza.
- Lavoratore che svolge attività preparatorie di atti anche da notificare,
predispone computi, rendiconti e situazioni contabili semplici, svolge
attività di stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando
apparecchiature informatiche semplici, cura la tenuta di strumenti di
registrazione e di archiviazione.
- Lavoratore che svolge attività di vigilanza e custodia nei locali assegnati,
coordinando le professionalità di livello inferiore.
Accesso: Dall’esterno:
mediante pubblico concorso.
Dall’interno:
con le modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. B) del presente CCNL:
- dalla posizione economica B1, verso la posizione economica B2;
Requisiti:
Per l’accesso dall’esterno, diploma
di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o
abilitazioni previsti dalla legge
per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il
personale interno proveniente dalla
posizione economica B1 in possesso dei requisiti previsti per l’accesso
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta
posizione.
Per il
personale interno,
in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno,
nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento
dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi
per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dalla posizione economica B1, verso la posizione economica B2: esperienza
professionale di quattro anni nella posizione di provenienza
POSIZIONE
ECONOMICA B3
Specifiche professionali:
. capacità di coordinamento di unità
operative con assunzione di responsabilità dei risultati;
.
gestione delle relazioni dirette con gli utenti.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che, nell’ambito della
specifica professionalità tecnica posseduta, esegue la progettazione,
realizzazione e collaudo di apparecchiature semplici , impianti e macchinari,
cura l’esecuzione ed il coordinamento degli interventi assegnati nel rispetto
delle procedure in atto, effettua
controlli, misurazioni e rilievi ,assicura l’attuazione ed il coordinamento
operativo dei piani di produzione, manutenzione , analisi , rilevazione e
studio, interpretando progetti
tecnici da realizzare.
- Lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni
complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche
, rilascia copie, estratti e certificati, esplica attività di
segreteria in commissioni, attività di istruttoria sulla base di procedure
predefinite.
- Lavoratore che, nell’ambito della
specifica professionalità acquisita e per quanto di competenza, cura l’esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo
informatico, predispone il manuale operativo, assicura i flussi operativi,
realizza i programmi curandone la funzionalità e l’esecuzione.
Accesso: Dall’esterno:
mediante pubblico concorso.
Dall’interno: con le modalità
previste dall’art. 15, c. 1, lett. B) del presente CCNL :
- dalla posizione economica B1 verso la posizione economica B3;
- dalla posizione economica B2 verso la posizione economica B3.
Requisiti:
Per l’accesso dall’esterno: diploma
di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o
abilitazioni previsti dalla legge
per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il
personale interno proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 in
possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, non è richiesta
esperienza professionale maturata rispettivamente nelle suddette posizioni.
Per il
personale interno, anche in mancanza
del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, nel caso in cui lo
stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività
professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, si
fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dalla posizione economica B1, verso la posizione economica B3 : esperienza
professionale di otto anni nella posizione di provenienza;
-dalla posizione economica B2, verso la posizione economica B3 : esperienza
professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.
AREA FUNZIONALE C
(ex 7, 8, 9)
Declaratoria
Appartengono a
questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per
la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello
non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e
controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono
funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.
Tale area prevede
tre posizioni economiche.
POSIZIONE
ECONOMICA C1
Specifiche professionali:
. adeguate conoscenze ed esperienze acquisite ;
.
organizzazione di attività ;
.
coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche interne, di
gruppi di lavoro e di studio.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che , nel settore
assegnato e nell’ambito della specifica professionalità posseduta, imposta e
realizza progetti di fattibilità, valuta , modifica e sceglie i materiali più
idonei per la propria attività, svolge studi e ricerche, analizza anche nuove
metodiche per la realizzazione dei programmi assegnati all’unità che
eventualmente dirige o coordina.
- Lavoratore che può coordinare o dirigere unità senza rilevanza esterna nei
diversi settori di competenza provvedendo agli adempimenti previsti
nell’ambito di normative generali, emana direttive ed istruzioni specifiche
per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- Lavoratore che , secondo la
specifica professionalità acquisita e per quanto di specifica competenza, cura
la realizzazione dei programmi, e la relativa revisione, ottimizzazione e
manutenzione, prefigura la struttura hardware necessaria, propone le eventuali
modifiche e gestisce il software di base apportando le eventuali modifiche,
effettua l’analisi tecnica delle procedure, prepara e trasmette ai
programmatori la necessaria documentazione per la stesura dei programmi,
gestisce il centro elaborazione e comunicazione dati, o uno o più settori nei
quali è ripartito
- Lavoratore che , nell’ambito dell’area tecnica assegnata, effettua
accertamenti, verifiche e controlli funzionali nei vari settori operativi,
sorveglia l’esecuzione dei lavori intervenendo ove necessario, cura la
predisposizione degli atti amministrativi di competenza.
Accesso : Dall’esterno :
mediante pubblico concorso.
Dall’interno: con le modalità
previste dall’art. 15, c. 1, lett. A) del presente CCNL :
- dalle posizioni B1,B2, B3,B3S
verso la posizione economica C1.
Requisiti:
Per l’accesso dall’esterno:
diploma di laurea, diplomi di studi universitari coerenti con le
professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o
abilitazioni
previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il
personale interno proveniente dalle posizioni economiche B1 , B2, B3 e B3S
in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, non è richiesta
esperienza professionale maturata rispettivamente nelle suddette posizioni .
Per il
personale interno non in possesso
dei requisiti per l’accesso dall’esterno, nel caso in cui il titolo di studio
previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività
professionale, fatti salvi i
titoli professionali o abilitativi per legge, purché in possesso del diploma
di scuola secondaria superiore,
si fa riferimento ai seguenti ulteriori requisiti:
- dalla posizione economica B1, verso la posizione economica C1: esperienza
professionale di nove anni nella posizione di provenienza;
- dalla posizione economica B2, verso
la posizione economica C1 : esperienza professionale di sette anni nella
posizione di provenienza;
- dalle posizioni economiche B3 e B3S, verso la posizione economica C1:
esperienza professionale di cinque anni nella posizione di provenienza.
POSIZIONE
ECONOMICA C2
Specifiche professionali:
. approfondite conoscenze teorico
pratiche dei processi gestionali;
. direzione, coordinamento di unità
operative;
.
relazioni esterne, relazioni organizzative interne di tipo complesso.
Caratteristiche professionali di base:
- Lavoratori che dirigono o coordinano unità organiche anche di rilevanza
esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo lo
svolgimento dell’attività di competenza, ovvero che svolgono attività
ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione e di revisione o,
ancora, che effettuano studi ed analisi, svolgono attività di ricerca, studio
e consulenza.
- Lavoratori che, nel campo
informatico, curano gli aspetti attuativi e di ottimizzazione dei processi di
IT, definiscono le specifiche tecniche e funzionali relative al software, al
sistema e alla rete, realizzano prodotti di analisi, valutano prodotti
software e soluzioni hardware, controllano gli standard di funzionamento.
Accesso: Dall’esterno
: mediante pubblico concorso.
Dall’interno : con le modalità
previste dall’art. 15, c. 1, lett. B) del presente CCNL:
- dalle posizioni economiche C1,
C1S verso la posizione economica C2
Requisiti:
Per l’accesso dall’esterno:
diploma di laurea, diploma di studi universitari coerenti con le
professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o
abilitazioni
previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il
personale interno proveniente dalle
posizioni economiche C1 e C1S in possesso dei requisiti previsti per l’accesso
dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta
posizione.
Per il
personale interno non in possesso dei requisiti per l’accesso dall’esterno, nel caso in cui il
titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento
dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi
per legge, purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si
fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dalle posizioni economiche C1 e
C1S verso la posizione economica C2: esperienza professionale di quattro anni
nella posizione precedente.
POSIZIONE
ECONOMICA C3
Specifiche professionali:
.
elevate conoscenze, capacità ed esperienze consolidate;
. direzione e controllo di unità organiche con assunzione diretta di
responsabilità e risultati;
. relazioni esterne.
Caratteristiche professionali di base :
- Lavoratori che, per le specifiche professionalità, assumono temporaneamente
funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare; dirigono o coordinano
attività di vari settori e strutture di livello non dirigenziale; svolgono
attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza; ovvero, per
l’elevato livello professionale, collaborano ad attività specialistiche.
- Lavoratori che, nel campo informatico, supportano le strutture utenti
nell’ideazione di soluzioni informatiche; coordinano e pianificano le attività
di sviluppo dei sistemi informatici; coordinano e pianificano la gestione
delle attività elaborative, ottimizzando il funzionamento dei sistemi .
Accesso:
Dall’interno della stessa area dalle posizioni economiche C1, C1S, C2
sulla base di criteri stabiliti dall’Amministrazione secondo
le procedure di cui all’art. 15, lett. B, punto d) del presente CCNL.
Requisiti:
Diploma di laurea, diploma di studi universitari coerenti con le
professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o
abilitazioni
previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Nel caso in cui
il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento
dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi
per legge, purché in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti
requisiti :
- dalle posizioni economiche
C1 e C1S verso la posizione economica C3 : esperienza professionale di
otto anni nella posizione di provenienza;
- dalla posizione economica C2 verso la posizione economica C3: esperienza
professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.
NORME FINALI
1. Nella prima applicazione i profili del personale dipendente coincidono,
nelle denominazioni, con quelli di inquadramento previsti dal DPR 1219/84 e
dal DPR 44/90 all. 1-2-3, sino all’applicazione dell’art. 13, comma 5 del
presente CCNL.
2. Ai fini del requisito dell’esperienza professionale per l’ammissione alle
selezioni interne, per il personale dipendente non in possesso dei requisiti
per l’accesso dall’esterno, nel caso in cui il titolo di studio previsto non
sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti
salvi i titoli professionali per legge purché in possesso del titolo di scuola
secondaria superiore, il periodo di servizio maturato nelle posizioni super di
cui all’art. 17 è sommato al servizio effettuato nelle posizioni economiche di
riferimento B3 e C1.
3. Ai fini dell’applicazione dell’art. 28, comma 2 del d.lgs n. 29/93 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all’ex
carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l’accesso alle
quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
TABELLA B
TABELLA B DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
|
Qualifiche
funzionali ex legge
312/80 |
Area |
Nuove posizioni economiche |
| |
| I |
A |
A1 |
| II |
| III |
| IV |
B |
B1 |
| V |
B2 |
| VI |
B3 |
| VII |
C *
comprensive
dell'area professionale e delle posizioni organizzative |
C1 |
| VIII |
C2 |
| IX |
C3 |
*
Nell’area C è compreso anche il personale dei
ruoli ad esaurimento che conserva il proprio trattamento economico.
Tabella C
AREE e posizioni economiche di sviluppo
importi annui lordi per 12 mensilità
| C ** |
C1 *
17.879.000 |
C1-S
19.200.000 |
C2 *
20.571.000 |
C3
23.639.000 |
C3-S
26.500.000 |
| B |
B1 *
12.703.000 |
B2 *
13.921.000 |
B3 *
15.447.000 |
B3-S
17.500.000 |
|
| A |
A1 *
11.473.000 |
A1-S
12.500.000 |
|
|
|
* le posizioni contrassegnate dall'asterisco riguardano i trattamenti
tabellari iniziali per le posizioni di accesso dall'esterno
** Nella stessa area sono ricompresi i dipendenti di cui al punto 1, comma 1
lett. b)
TABELLA D
|
Qualifica/Livello |
|
AUMENTI mensili
(in lire)
dal 1.11.98 |
| |
| Ispettore Generale r.e. |
|
68.000 |
| Direttore Divisione r.e. |
|
63.000 |
| Nono livello |
C3 |
55.000 |
| Ottavo livello |
C2 |
49.000 |
| Settimo livello |
C1 |
45.000 |
| Sesto livello |
B3 |
42.000 |
| Quinto livello |
B2 |
39.000 |
| Quarto livello |
B1 |
37.000 |
| Terzo livello |
A1 |
35.000 |
Tabella D
- bis
|
Qualifica/Livello |
|
AUMENTI mensili
(in lire)
dal 1.6.99 |
| |
| Ispettore Generale r.e. |
|
57.000 |
| Direttore Divisione r.e. |
|
53.000 |
| Nono livello |
C3 |
46.000 |
| Ottavo livello |
C2 |
41.000 |
| Settimo livello |
C1 |
38.000 |
| Sesto livello |
B3 |
35.000 |
| Quinto livello |
B2 |
32.000 |
| Quarto livello |
B1 |
31.000 |
| Terzo livello |
A1 |
29.000 |
TABELLA E
AREE e posizioni economiche di sviluppo
importi annui lordi al 1.11.1998
|
C **
|
C1 *
18.419.000 |
C1-S
19.740.000 |
C2 *
21.159.000 |
C3
24.299.000 |
C3-S
27.160.000 |
|
B
|
B1 *
13.147.000 |
B2 *
14.389.000 |
B3 *
15.951.000 |
B3-S
18.604.000 |
|
|
A
|
A1 *
11.893.000 |
A1-S
12.920.000 |
|
|
|
* le posizioni contrassegnate dall'asterisco riguardano i trattamenti
tabellari iniziali per le posizioni di accesso dall'esterno
** Nella stessa area sono ricompresi i dipendenti di cui al punto 1, comma 1
lett. b)
TABELLA F
AREE e posizioni economiche di sviluppo
importi annui lordi comprensivi di aumenti al 1.61999
|
C **
|
C1 *
18.875.000 |
C1-S
20.196.000 |
C2 *
21.651.000 |
C3
24.851.000 |
C3-S
27.712.000 |
|
B
|
B1 *
13.519.000 |
B2 *
14.773.000 |
B3 *
16.371.000 |
B3-S
18.424.000 |
|
|
A
|
A1 *
12.241.000 |
A1-S
13.268.000 |
|
|
|
* le posizioni contrassegnate dall'asterisco riguardano i trattamenti
tabellari iniziali per le posizioni di accesso dall'esterno
** Nella stessa area sono ricompresi i dipendenti di cui al punto 1, comma 1
lett. b)
Tabella G
| |
AREA |
posizioni
ecomiche |
incrementi
mensili lordi dal 31.12.99 |
|
Fascia A
Ministero del Lavoro |
C |
Isp. Gen. R.e. |
14.000 |
| Dir. Div. R.e. |
14.000 |
| C3 |
14.000 |
| C2 |
13.000 |
| C1 |
13.000 |
|
B |
B3 |
11.000 |
| B2 |
10.000 |
| B1 |
7.000 |
| A |
A1 |
6.000 |
|
Fascia B
Ministero della Difesa
|
C |
Isp. Gen. R.e. |
35.000 |
| Dir. Div. R.e. |
32.000 |
| C3 |
25.000 |
| C2 |
23.000 |
| C1 |
21.000 |
|
B |
B3 |
18.000 |
| B2 |
17.000 |
| B1 |
15.000 |
| A |
A1 |
14.000 |
|
Fascia C
Ministero dei Trasporti-Marina mercantile, Ministero della Sanità,
Ministero delle Politiche Agricole, Ministero della Pubblica Istruzione,
Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero dell'Industria, Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, Ministero dell'Ambiente, Ministero degli
Affari Esteri.
|
C |
Isp. Gen. R.e. |
39.000 |
| Dir. Div. R.e. |
38.000 |
| C3 |
34.000 |
| C2 |
30.000 |
| C1 |
26.000 |
|
B |
B3 |
23.000 |
| B2 |
21.000 |
| B1 |
19.000 |
| A |
A1 |
17.000 |
ai dipendenti collocati nelle posizioni "Super" spetta la misura
dell'indennità prevista per la categoria di riferimento
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con
riferimento all’art. 16 comma 4 del presente CCNL le parti concordano che
nell’ambito delle “ procedure concorsuali interne alle singole amministrazioni
indette per la copertura dei posti vacanti, in corso o già programmate alla
data di entrata in vigore del CCNL, “ si intendono ricomprese anche quelle
avviate sulla base degli accordi sottoscritti con le Amministrazioni in
applicazione di vigenti norme di legge.
Le parti,
altresì, concordano che, sono fatti salvi i processi di riqualificazione del
personale delle amministrazioni in fase di riforma e di riorganizzazione. ai
sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 549 del 1995, dell’art. 2 del d.lgs. n.
256 del 1997, del d.lgs. n. 430
del 1997, dell’art. 6 della legge n. 344 del 1997
e dell’art. 12, comma 1 lett. S, della legge n. 59 del 1997.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con
riferimento all’art. 4 che disciplina la contrattazione integrativa le parti
si atterranno ai principi e alle disposizioni della legislazione italiana e
comunitaria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, per perseguire i
seguenti obiettivi:
1. promuovere le iniziative volte
al miglioramento della salute e delle condizioni di lavoro dei dipendenti, con
ciò favorendo la rimozione delle diverse cause che ancora
rallentano la piena attuazione delle disposizioni dei decreti
legislativi 626/1994 e 242/1996;
2. migliorare le condizioni di lavoro attraverso iniziative volte alla
formazione continua delle varie figure coinvolte nella gestione della
sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo scopo la formazione rientra nelle
finalità prioritarie di utilizzo del fondo unico di amministrazione a partire dalla creazione di
apposite
figure di formatori che assicurino la diffusione
omogenea delle conoscenze e degli
aggiornamenti;
3. prevedere un livello omogeneo di conoscenze di base per tutti i lavoratori
promuovendo, anche mediante l’utilizzo
di supporti multimediali, l’autoapprendimento in forme controllate;
4. assicurare la massima efficacia alle azioni dirette a migliorare i livelli
di sicurezza e l’ambiente di lavoro, invitando le amministrazioni ad
adottare un’apposita programmazione
che terrà conto, oltre che della valutazione dei rischi e delle risorse
disponibili, anche delle indicazioni richieste ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si danno atto che, al momento dell’emanazione del decreto
interministeriale in attuazione della Legge 146/98, che ridetermina gli
importi dell’indennità di amministrazione del personale amministrativo delle
Commissioni Tributarie, le tabelle - di cui all’art. 34, comma 2 lettera a)
del CCNL 16/5/1995 e successive modificazioni - si intendono automaticamente
integrate dalla nuova tabella relativa al personale del Ministero delle
Finanze – Commissioni Tributarie, con le decorrenze e gli importi previsti
dalla normativa di riferimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Con riferimento all'art. 13, comma 1, lett. b e all'art. 37, comma 1, le parti
concordano che nella separata area dei professionisti, da istituire
nell'ambito dell'arca C prevista dal nuovo sistema di classificazione del
personale, si intendono ricomprese tutte le figure professionali, tecnico
scientifiche e di ricerca di cui all'art. 11, comma 4, lett. d), della legge
n. 59 del 1997 e dall'art. 1, comma 3 del relativo decreto legislativo di
attuazione n. 396 del 1997.
Resta inteso che le professionalità da includere nell'area saranno individuate
mediante le procedure definite nell'art. 37 del presente CCNL.
|