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Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi

Segreteria territoriale di Cagliari

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo

al Personale del Comparto Ministeri

Quadriennio normativo 1998 - 2001

Biennio economico 2000 - 2001

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto dei Ministeri - Biennio economico 2000/2001

A seguito del parere favorevole espresso, in data 26 gennaio 2001, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, in ordine all'ipotesi di Accordo relativa al personale del comparto dei Ministeri, sottoscritta in data 19 gennaio 2001 e vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 20 febbraio 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per la medesima Ipotesi di accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 21 febbraio 2001, alle ore 15, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.) e le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente del comparto dei ministeri per il biennio economico 2000/2001:

per l'ARAN: nella persona dell'avv. Guido Fantoni quale presidente ff. e per le organizzazioni e confederazioni sindacali da:

Organizzazioni sindacali

Confederazioni

CGIL/FP

CGIL

CISL/FPS

CISL

UIL/PA

UIL

Conf.S.A.L./UNSA

Conf. S.A.L.

INDICE

Art. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale

Art. 2 - Aumenti della retribuzione base

Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi

Art. 4 - Indennità di amministrazione

Art. 5 - Lavoro straordinario

Art. 6 - Integrazione del Fondo unico di amministrazione

Art. 7 - Ulteriori moda1ita' di utilizzo del Fondo unico di amministrazione

Art. 8 - Previdenza complementare

Art. 9 - Norma finale

Tabella A - Incrementi mensili

Tabella B - Importi annui lordi per 12 mensilità

Tabella C - Incrementi indennità d'amministrazione

Dichiarazioni a verbale e congiunte

Art. 1

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.

2. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato presso le rappresentanze diplomatiche all'estero gli incrementi economici relativi al biennio di cui al comma 1, verranno attribuiti secondo quanto previsto dalle specifiche norme di raccordo ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

3. Nel testo il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999 viene indicato come "CCNL".

Art. 2

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 29 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2000-2001, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di licenziamento, di buonuscita o del trattamento di fine rapporto si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 29 del CCNL.

Art. 4

Indennità di amministrazione

1. Allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto, gli importi di cui all'art. 33 del CCNL sono incrementati nelle misure previste nella tabella C.

Art. 5

Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, prima della loro ripartizione e assegnazione alle singole amministrazioni da parte del Ministero del tesoro, le risorse complessive destinate ai compensi per il lavoro straordinario sono permanentemente ridotte di un'ulteriore quota pari al 5% della spesa relativa all'anno 1999, finalizzata alla copertura di parte degli oneri del presente CCNL.

Art. 6

Integrazione del Fondo unico di amministrazione

1. Il Fondo unico di amministrazione istituito presso ciascuna amministrazione viene incrementato da ulteriori risorse economiche. A tal fine l'art. 31, comma 1, del CCNL viene integrato come segue:

  • risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'l gennaio 2000. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;

  • risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 15 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e le posizioni organizzative di cui agli articoli 17 e 18 del CCNL medesimo, riassegnate dai capitoli degli stipendi dell'amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito;

  • i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell'art. 20, comma l, lettera g), punto 20-ter della legge n. 488/1999;

  • importo pari a L. 16.000 pro capite mensili per dodici mensilità a decorrere dall'l gennaio 2001.

2. A decorrere dall'anno 2001 confluisce nel Fondo unico di amministrazione un importo pari al 5% delle risorse destinate, in ciascuna amministrazione, ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2000.

Art. 7

Ulteriori moda1ita' di utilizzo del Fondo unico di amministrazione

1. Le risorse di cui al comma 2 dell'art. 6 possono essere utilizzate dalla contrattazione integrativa per le finalità previste dall'art. 32, comma 2, primo alinea, del CCNL o per gli altri istituti individuati dal medesimo articolo.

2. La contrattazione collettiva integrativa individua nell'ambito del Fondo unico di amministrazione le risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 15 del CCNL, nonché degli sviluppi economici e delle posizioni organizzative di cui agli articoli 17 e 18 del CCNL medesimo. Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei dipendenti che ne hanno usufruito.

Art. 8

Previdenza complementare

1. Ai fini di una completa attuazione dell'art. 36 del CCNL, le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura non inferiore all'1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell'Accordo istitutivo del Fondo stesso.

2. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 36, citato nel comma l, sarà costituito, con apposito accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all'avvio ed al funzionamento, nonché all'utilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare l'adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.

Art. 9

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL.

Tabella A

Incrementi mensili

Aree e posizioni Tabellare 1 luglio 2000 Tabellare 1 gennaio 2001
Isp. gen. r.e. 59.000 98.000
Dir. Div. r.e. 54.000 91.000
C3 – S 47.000 79.000
C3 47.000 79.000
C2 43.000 72.000
C1 – S 39.000 66.000
C1 39.000 66.000
B3 S 36.000 60.000
B3 36.000 60.000
B2 34.000 56.000
B1 32.000 54.000
Al – S 30.000 51.000
Al 30.000 51.000

Tabella B

Importi annui lordi per 12 mensilità

Aree e posizioni Tabellare 1 luglio 2000 Tabellare 1 gennaio 2001
Isp. gen. r.e. 34.036.000 35.212.000
Dir. Div. r.e. 30.886.000 31.978.000
C3 – S 28.276.000 29.224.000
C3 25.415.000 26.363.000
C2 22.167.000 23.031.000
C1 – S 20.664.000 21.456.000
C1 19.343.000 20.135.000
B3 S 18.856.000 19.576.000
B3 16.803.000 17.523.000
B2 15.181.000 15.853.000
B1 13.903.000 14.551.000
Al – S 13.628.000 14.240.000
Al 12.601.000 13.213.000

Tabella C

Incrementi indennità d'amministrazione

Valori mensili in lire

Incremento

dal 1 luglio 2000

Rideterminato

dal 1 gennaio 2001 (l)

Ispettore generale 24.000 32.000
Direttore divisione 23.000 31.000
C3 18.000 26.000
C2 16.000 22.000
C1 14.000 20.000
B3 13.000 18.000
B2 11.000 16.000
B1 10.000 15.000
A1 9.000 13.000

1) I valori indicati a decorrere dal 1 gennaio 2001 comprendono l'aumento corrisposto dal 1 luglio 2000

Dichiarazione a verbale ARAN

L'accordo di cui all'art. 8 sarà comunque subordinato al corrispondente atto di indirizzo in materia all'ARAN da parte dell'organismo di coordinamento intersettoriale.

Dichiarazione a verbale organizzazioni sindacali

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro prendono atto della dichiarazione a verbale dell'ARAN:

CGIL, CISL, UIL, CONFSAL-UNSA.

Dichiarazione congiunta n. l

Le parti ritengono necessario che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 2 dell'art. 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, definisca misure per le pubbliche amministrazioni di cui al comma l del citato art. 74 atte ad individuare le modalità del funzionamento dei fondi, le risorse e gli strumenti con i quali fronteggiarne la costituzione e l'avvio, le misure straordinarie per incentivare l'adesione ai Fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni interessate e quant'altro di sua competenza.

Dichiarazione congiunta n. 2

Con riferimento all'art. 6, comma l, secondo alinea e art. 7, comma 2 del presente Contratto, le parti ribadiscono che le risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative di cui all'art. 18 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999 rimangono, in ogni caso, di pertinenza del Fondo stesso nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro medesimo.

Dichiarazione congiunta n. 3

Con riferimento all'art. 31, terz'ultimo alinea, del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999 le parti si danno atto che la confluenza nel Fondo unico di amministrazione degli importi relativi all'indennità di amministrazione del personale cessato dal servizio - e non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni - deve avvenire con le stesse modalità previste per la retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 6, comma l, primo alinea del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

UNSA - Conf. S.A.L.

Dichiarazione a verbale

L'UNSA Conf. S.A.L ritenuto che per la rassegnazione al FUA delle sole risorse che derivino dalla cessazione dal servizio o dal passaggio di area dei dipendenti le cui progressioni siano state finanziate con il "Fondo", risulta essere estremamente penalizzante soprattutto in ragione degli impegni assunti in senso contrario proprio dopo l'approvazione della finanziaria del 1999.

Pertanto l'UNSA ritiene che si debba provvedere a liberare il FUA degli oneri a regime derivante dai passaggi sopra richiamati, che in breve tempo vanificherebbero le finalità del Fondo stesso.

Inoltre per le risorse di cui alla lettera a) del punto 2 della lettera c) FUA auspica che nelle more, secondo quando si sta ipotizzando in qualche amministrazione, a livello di contrattazione decentrata dette risorse vengano incrementate con i risparmi della retribuzione individuale di anzianità RIA goduta dal personale comunque cessato dal servizio nell'anno 1999.

 

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