|
Versione Stampabile
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
al Personale del Comparto Ministeri
Quadriennio normativo 1998 -
2001
Biennio economico 2000 - 2001
AGENZIA
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale
di lavoro comparto dei Ministeri
-
Biennio
economico 2000/2001
A seguito del
parere favorevole espresso, in data 26 gennaio 2001, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, in
ordine all'ipotesi di Accordo relativa al personale del comparto dei
Ministeri, sottoscritta in data 19 gennaio 2001 e vista la certificazione
positiva della Corte dei conti, in data 20 febbraio 2001, sull'attendibilità
dei costi quantificati per la medesima Ipotesi di accordo e sulla loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 21
febbraio 2001, alle ore 15, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.) e le
confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione
viene sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale dipendente del comparto dei ministeri per il biennio
economico 2000/2001:
per
l'ARAN: nella persona dell'avv. Guido Fantoni quale presidente ff. e per le
organizzazioni e confederazioni sindacali da:
|
Organizzazioni sindacali |
Confederazioni |
|
|
|
|
CGIL/FP |
CGIL |
|
CISL/FPS |
CISL |
|
UIL/PA |
UIL |
|
Conf.S.A.L./UNSA |
Conf.
S.A.L. |
INDICE
Art. 1 - Durata e decorrenza
del contratto biennale
Art. 2 - Aumenti della
retribuzione base
Art. 3 - Effetti dei nuovi
stipendi
Art. 4 - Indennità di
amministrazione
Art. 5 - Lavoro straordinario
Art. 6 - Integrazione del
Fondo unico di amministrazione
Art. 7 - Ulteriori moda1ita'
di utilizzo del Fondo unico di amministrazione
Art. 8 - Previdenza
complementare
Art. 9 - Norma finale
Tabella A - Incrementi mensili
Tabella B - Importi annui
lordi per 12 mensilità
Tabella C - Incrementi
indennità d'amministrazione
Dichiarazioni a verbale e
congiunte
Art. 1
Durata e decorrenza del contratto
biennale
1. Il
presente contratto biennale concerne la parte economica e
si
riferisce al periodo 1 gennaio 2000
-
31 dicembre
2001.
2. Per
il personale assunto con contratto a tempo indeterminato presso le
rappresentanze diplomatiche all'estero gli incrementi economici relativi al
biennio di cui al comma 1, verranno attribuiti secondo quanto previsto dalle
specifiche norme di raccordo ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999.
3.
Nel testo il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del
comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999 viene indicato come
"CCNL".
Art.
2
Aumenti
della retribuzione base
1. Gli
stipendi tabellari derivanti dall'art. 29 del CCNL sono incrementati delle
misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi
previste.
2. Gli
importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma
1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
Art.
3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli
incrementi stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente sulla
determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che
cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente contratto di parte economica 2000-2001, alle scadenze e negli importi
ivi previsti. Agli effetti delle indennità di licenziamento, di buonuscita o
del trattamento di fine rapporto si considerano soltanto gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
Gli
incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati
all'art. 29 del CCNL.
Art.
4
Indennità di amministrazione
1. Allo
scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni
complessivamente spettanti al personale del comparto, gli importi di cui
all'art. 33 del CCNL sono incrementati nelle misure previste nella tabella C.
Art. 5
Lavoro straordinario
1.
A decorrere dal 1 gennaio 2001, prima della loro ripartizione e assegnazione
alle singole amministrazioni da parte del Ministero del tesoro, le risorse
complessive destinate ai compensi per il lavoro straordinario sono
permanentemente ridotte di un'ulteriore quota pari al 5% della spesa relativa
all'anno 1999, finalizzata alla
copertura di
parte degli oneri del presente
CCNL.
Art.
6
Integrazione del Fondo unico di amministrazione
1. Il
Fondo unico di amministrazione istituito presso ciascuna amministrazione viene
incrementato da ulteriori risorse economiche. A tal fine l'art. 31, comma 1,
del CCNL viene integrato come segue:
-
risorse
pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità
(comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in
godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'l
gennaio 2000. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio e'
accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità
residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di
tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.
L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza
dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane
assegnato in ragione di anno;
-
risorse
del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per finanziare le
progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai
sensi dell'art. 15 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e le posizioni
organizzative di cui agli articoli 17 e 18 del CCNL medesimo, riassegnate dai
capitoli degli stipendi dell'amministrazione al Fondo stesso dalla data del
passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta,
del personale che ne ha usufruito;
-
i
risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell'art. 20,
comma l, lettera g), punto 20-ter della legge n. 488/1999;
-
importo
pari a L. 16.000 pro capite mensili per dodici mensilità a decorrere dall'l
gennaio 2001.
2.
A decorrere dall'anno 2001 confluisce nel Fondo unico di amministrazione un
importo pari al 5% delle risorse destinate, in ciascuna amministrazione, ai
compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2000.
Art.
7
Ulteriori moda1ita' di utilizzo
del Fondo unico di amministrazione
1.
Le risorse di cui al comma 2 dell'art. 6 possono essere utilizzate dalla
contrattazione integrativa per le finalità previste dall'art. 32, comma 2,
primo alinea, del CCNL o per gli altri istituti individuati dal medesimo
articolo.
2. La
contrattazione collettiva integrativa individua nell'ambito del Fondo unico di
amministrazione le risorse da destinare al finanziamento delle progressioni
economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi
dell'art. 15 del CCNL, nonché degli sviluppi economici e delle posizioni
organizzative di cui agli articoli 17 e 18 del CCNL medesimo. Dalla data di
utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle
somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di
cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei
dipendenti che ne hanno usufruito.
Art.
8
Previdenza complementare
1. Ai
fini di una completa attuazione dell'art. 36 del CCNL, le parti concordano che
la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da
destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura
non inferiore all'1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la
disciplina dell'Accordo istitutivo del Fondo stesso.
2.
A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 36, citato nel comma l,
sarà costituito, con apposito accordo, il Fondo di previdenza complementare,
definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del
lavoratore, all'avvio ed al funzionamento, nonché all'utilizzo delle risorse
ad esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare l'adesione al
Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.
Art. 9
Norma finale
1. Per
quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del
CCNL.
Tabella A
Incrementi mensili
| Aree
e posizioni |
Tabellare
1 luglio 2000 |
Tabellare
1 gennaio 2001 |
|
|
|
|
Isp. gen. r.e. |
59.000 |
98.000 |
|
Dir. Div.
r.e. |
54.000 |
91.000 |
|
C3 – S |
47.000 |
79.000 |
|
C3 |
47.000 |
79.000 |
|
C2 |
43.000 |
72.000 |
| C1 – S |
39.000 |
66.000 |
|
C1 |
39.000 |
66.000 |
|
B3
–
S |
36.000 |
60.000 |
|
B3 |
36.000 |
60.000 |
|
B2 |
34.000 |
56.000 |
|
B1 |
32.000 |
54.000 |
|
Al – S |
30.000 |
51.000 |
|
Al |
30.000 |
51.000 |
Tabella B
Importi annui lordi per 12 mensilità
| Aree
e posizioni |
Tabellare
1 luglio 2000 |
Tabellare
1 gennaio 2001 |
|
|
|
|
Isp. gen. r.e. |
34.036.000 |
35.212.000 |
|
Dir. Div.
r.e. |
30.886.000 |
31.978.000 |
|
C3 – S |
28.276.000 |
29.224.000 |
|
C3 |
25.415.000 |
26.363.000 |
|
C2 |
22.167.000 |
23.031.000 |
| C1 – S |
20.664.000 |
21.456.000 |
|
C1 |
19.343.000 |
20.135.000 |
|
B3
–
S |
18.856.000 |
19.576.000 |
|
B3 |
16.803.000 |
17.523.000 |
|
B2 |
15.181.000 |
15.853.000 |
|
B1 |
13.903.000 |
14.551.000 |
|
Al – S |
13.628.000 |
14.240.000 |
|
Al |
12.601.000 |
13.213.000 |
Tabella C
Incrementi indennità d'amministrazione
Valori mensili in lire
|
Incremento
dal
1 luglio 2000 |
Rideterminato
dal
1 gennaio 2001
(l) |
|
|
|
| Ispettore generale |
24.000 |
32.000 |
| Direttore divisione |
23.000 |
31.000 |
| C3 |
18.000 |
26.000 |
| C2 |
16.000 |
22.000 |
| C1 |
14.000 |
20.000 |
| B3 |
13.000 |
18.000 |
| B2 |
11.000 |
16.000 |
| B1 |
10.000 |
15.000 |
| A1 |
9.000 |
13.000 |
1) I valori indicati a
decorrere dal 1 gennaio 2001 comprendono l'aumento corrisposto dal 1 luglio
2000
Dichiarazione a verbale ARAN
L'accordo
di cui all'art. 8 sarà comunque subordinato al corrispondente atto di
indirizzo in materia all'ARAN da parte dell'organismo di coordinamento
intersettoriale.
Dichiarazione
a verbale organizzazioni sindacali
Le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto collettivo
nazionale di lavoro prendono atto della dichiarazione a verbale dell'ARAN:
CGIL,
CISL, UIL, CONFSAL-UNSA.
Dichiarazione congiunta n. l
Le
parti ritengono necessario che il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri previsto dal comma 2 dell'art. 74 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, definisca misure per le pubbliche amministrazioni di cui al comma l del
citato art. 74 atte ad individuare le modalità del funzionamento dei fondi,
le risorse e gli strumenti con i quali fronteggiarne la costituzione e
l'avvio, le misure straordinarie per incentivare l'adesione ai Fondi pensione
dei dipendenti delle amministrazioni interessate e quant'altro di sua
competenza.
Dichiarazione congiunta n. 2
Con
riferimento all'art. 6, comma l, secondo alinea e art. 7, comma 2 del presente
Contratto, le parti ribadiscono che le risorse destinate al finanziamento
delle posizioni organizzative di cui all'art. 18 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999 rimangono, in ogni
caso, di pertinenza del Fondo stesso nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 31 e 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro medesimo.
Dichiarazione congiunta n. 3
Con
riferimento all'art. 31, terz'ultimo alinea, del Contratto collettivo
nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999 le parti si danno
atto che la confluenza nel Fondo unico di amministrazione degli importi
relativi all'indennità di amministrazione del personale cessato dal servizio
-
e
non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni
-
deve
avvenire con le stesse modalità previste per la retribuzione individuale di
anzianità di cui all'art. 6, comma l, primo alinea del presente Contratto
collettivo nazionale di lavoro.
UNSA
-
Conf. S.A.L.
Dichiarazione a verbale
L'UNSA
Conf. S.A.L ritenuto che per la rassegnazione al FUA delle sole risorse che
derivino dalla cessazione dal servizio o dal passaggio di area dei dipendenti
le cui progressioni siano state finanziate con il "Fondo", risulta
essere estremamente penalizzante soprattutto in ragione degli impegni assunti
in senso contrario proprio dopo l'approvazione della finanziaria del 1999.
Pertanto
l'UNSA ritiene che si debba provvedere a liberare il FUA degli oneri a regime
derivante dai passaggi sopra richiamati, che in breve tempo vanificherebbero
le finalità del Fondo stesso.
Inoltre
per le risorse di cui alla lettera a) del punto 2 della lettera c) FUA auspica
che nelle more, secondo quando si sta ipotizzando in qualche amministrazione,
a livello di contrattazione decentrata dette risorse vengano incrementate con
i risparmi della retribuzione individuale di anzianità RIA goduta dal
personale comunque cessato dal servizio nell'anno 1999.
|