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Versione Stampabile
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo
del CCNL del Personale del Comparto
dei Ministeri
Stipulato il 16.2.1999
Il giorno 31 gennaio 2001 , alle
ore 21,30 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni sindacali nelle persone di:
- per l’ARAN Prof.
Domenico Carrieri, componente del Comitato Direttivo.
e, per i rappresentanti sindacali:
| Organizzazioni sindacali: |
Confederazioni sindacali |
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|
| CGIL FP |
CGIL |
| CISL FPS |
CISL |
| UIL PA Stato |
UIL |
| CONFSAL/UNSA |
CONFSAL |
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegata
Ipotesi di accordo integrativo
del CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto
Ministeri.
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO
DEL
CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO
DEI
MINISTERI STIPULATO IL 16.2.1999
INDICE
PREMESSA
TITOLO
I
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di
applicazione e finalità
CAPO II -
DIRITTI SINDACALI
Art. 2 - Diritto di
assemblea
TITOLO
II
CAPO I - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 3 - Mutamento di
profilo per inidoneità psico-fisica
CAPO II - MOBILITA’
Art. 4 -
Assegnazione temporanea presso altra amministrazione
Art. 5 - Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in
eccedenza
CAPO III - CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6 - Assenze
per malattia
Art. 7
- Aspettative
Art. 8
- Altre aspettative
previste da disposizioni di legge
Art. 9
- Congedi per eventi
e cause particolari
Art. 10 -
Congedi dei genitori
Art. 11 -
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 12 -
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
Art. 13 -
Diritto allo studio
Art. 14 -
Congedi per la formazione
CAPO IV - DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE
Art. 15 -
Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art. 16 -
Copertura Assicurativa e patrocinio legale
Art. 17 -
Clausole speciali
Art. 18 -
Diritti derivanti da invenzione industriale
TITOLO
III - FLESSIBILITÀ
DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - RAPPORTI A TERMINE
Art. 19 -
Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 20 -
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 21 -
Contratto di formazione e lavoro
CAPO II - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Art. 22
- Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 23 -
Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale
CAPO III - DISCIPLINE SPERIMENTALI
Art. 24 -
Disciplina sperimentale del telelavoro
TITOLO
IV - TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art.
25 - Retribuzione e sue definizioni
Art.
26 - Lavoro straordinario
Art.
27 - Banca delle ore
Art.
28 - Bilinguismo
Art.
29 - Trattenute per scioperi brevi
Art.
30 - Trattamento di trasferta
Art.
31 - Trattamento di trasferimento
TITOLO V - CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32
- Trattamento di fine
rapporto
Art. 33 -
Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline
speciali
Art. 34 -
Disapplicazioni
TABELLA A -
Indennità Integrativa Speciale
TABELLA B - Assenze per malattia nel rapporto a tempo determinato, esempi
pratici
Dichiarazioni
congiunte
PREMESSA
Con il presente CCNL le parti intendono portare a termine
il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro del personale del
comparto iniziato con il decreto legislativo 3 febbraio 1993 ed accelerato in
modo irreversibile dalla legge
59/1997 e dai successivi decreti delegati, riconducendo alla disciplina
negoziale tutti gli istituti del rapporto di lavoro demandati a tale fonte al
fine di qualificare l’offerta dei servizi attraverso la piena valorizzazione
delle risorse umane.
Dall’insieme dei CCNL della stagione contrattuale 1994
- 1997 e
quella del
1998 - 2001 emerge un quadro della pubblica amministrazione
completamente rinnovato per quanto attiene la politica del personale e
proiettato verso la più ampia valorizzazione delle professionalità anche
attraverso un moderno sistema classificatorio del personale
e mediante una pluralità
di meccanismi premianti basati sul merito.
Nel contesto di armonizzazione delle regole e tutele tra
lavoro pubblico e privato la realizzazione completa della riforma ed una
completa utilizzazione degli istituti contrattuali citati richiedono,
comunque, una coerente e
complessiva attivazione da parte delle amministrazioni di tutti gli strumenti
gestionali ed organizzativi previsti dalla riforma.
Da questo punto di vista il CCNL anche mediante la nuova
disciplina delle forme flessibili del rapporto di lavoro
e la loro regolazione sottolinea la particolare rilevanza di tali
strumenti di gestione delle risorse umane, che nonostante il loro carattere
di sperimentalità e comunque nel rispetto delle professionalità
utilizzate e dei diritti dei
lavoratori, offrono alle amministrazioni forti margini
di ampliamento e qualificazione dell’offerta di lavoro e dei servizi, permettendo altresì il superamento del
ricorso alle collaborazioni coordinate o ad altre
forme di rapporto non
disciplinate dal presente documento.
Con il presente contratto le parti hanno, pertanto,
inteso realizzare le migliori condizioni per la
valorizzazione del lavoro pubblico in un quadro di coerenza con
le riforme della pubblica amministrazione a sostegno dello sviluppo del
Paese.
TITOLO
I
CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
(Campo
di applicazione e finalità)
1. Il presente contratto si
applica a tutto il personale destinatario del CCNL stipulato in data 16
febbraio 1999 ed ha le seguenti finalità:
-
completare il
processo di trasformazione della disciplina del rapporto di lavoro
riconducendo alla disciplina pattizia gli
istituti non ancora regolati dai contratti collettivi vigenti;
-
disciplinare gli
istituti relativi alle flessibilità del rapporto di lavoro;
-
modificare ed
integrare la normativa contrattuale vigente considerando gli eventuali
mutamenti legislativi.
2. Nelle vigenti disposizioni anche contrattuali relative
al comparto Ministeri ogni riferimento alla qualifica funzionale va inteso
come posizione economica ed area di inquadramento nella quale essa è
confluita per effetto del nuovo sistema di classificazione.
CAPO
II
DIRITTI
SINDACALI
Art. 2
(Diritto
di assemblea)
1. I
dipendenti del comparto hanno diritto a partecipare, durante l’orario di
lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con le
Amministrazioni per n. 12 ore
annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee
che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono
essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse
sindacale e del lavoro:
-
singolarmente o
congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto ai sensi dell’art. 1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle
prerogative sindacali.
-
dalla R.S.U.
nel suo complesso e non dai singoli componenti , con le modalità dell’art.
8, comma 1 dell’ accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
-
da una o più
organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo
alinea, congiuntamente
con la RSU;
3. Per quanto non previsto e modificato
dal presente articolo resta ferma
la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ
7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
TITOLO
II
DISCIPLINA
DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Art.
3
(Mutamento
di profilo per inidoneità
psico-fisica)
1. Fatte salve le eventuali
normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente
riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni
del proprio profilo
professionale, l’Amministrazione
non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità
fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo
al servizio attivo nelle strutture organizzative del settore
in mansioni anche diverse
o di altro profilo riferito alla stessa posizione economica dell’area di
inquadramento ove vi sia la disponibilità organica, purché compatibili con
lo stato di salute ed i titoli posseduti, assicurando un adeguato percorso di
riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti ovvero nell’impossibilità
di rinvenire mansioni compatibili con i motivi che hanno determinato l’inidoneità,
previo consenso dell’interessato a seguito di comunicazione dei posti
disponibili , il dipendente può essere impiegato in un profilo collocato in
una posizione economica inferiore
della medesima area oppure in un
profilo immediatamente inferiore dell’area sottostante. In caso di
mancanza di posti in organico in
detto profilo, la ricollocazione può avvenire in uno qualsiasi dei profili
dell’area sottostante.
3. L’inquadramento nella posizione economica inferiore
può essere anche temporaneo ove sia legato alla
mancanza di posti e non alla inidoneità fisica allo svolgimento delle
relative mansioni. In tale caso il dipendente al verificarsi della vacanza ha
titolo alla ricollocazione nel profilo per il quale era stato giudicato
idoneo.
4. La domanda di reinquadramento di cui ai commi
precedenti è presentata dal dipendente,
entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.
5. L’eventuale ricollocazione del dipendente in altro
profilo professionale ai sensi dei commi 1 e 2, è regolata da appositi
criteri stabiliti dall’Amministrazione d’intesa con le organizzazioni
sindacali.
6. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella
posizione economica inferiore si
applica l’art. 4, comma 4 della legge 68/1999.
7. Al dipendente che
non possa essere ricollocato nell’ambito
dell’amministrazione di
appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si
applica, in quanto compatibile, la disciplina
di cui all’art. 5.
CAPO
II
MOBILITA’
Art. 4
(Assegnazione
temporanea presso altra amministrazione)
1. Il dipendente, a domanda, può essere assegnato
temporaneamente ad altra amministrazione anche di diverso comparto che ne
faccia richiesta per
utilizzarne le prestazioni (posizione di “comando”)
2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1
vengono disposte, con il consenso
dell’interessato e con le procedure previste attualmente dai
rispettivi ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni sindacali di
cui all’art. 8, comma 1 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99.
3. Il personale assegnato temporaneamente
in posizione di comando presso altra amministrazione, continua a
coprire un posto nelle dotazioni organiche dell’amministrazione di
appartenenza, che non può essere
coperto per concorso o per
qualsiasi altra forma di mobilità.
4. La posizione di comando cessa al termine previsto e
non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta.
5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma 4,
il dipendente può chiedere, in
relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio
diretto all’amministrazione di destinazione, secondo
le procedure di cui all’art. 27 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99
e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20, comma 1, lett. c), penultimo
periodo della legge 488/99, che rende prioritarie le procedure di mobilità.
In caso contrario il dipendente rientra all’amministrazione di
appartenenza.
6. Il comando può cessare, prima del termine previsto
dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro dell’assenso
da parte dell’interessato o per il venir meno dell’interesse dell’amministrazione
che lo ha richiesto.
7. La posizione
di comando può essere disposta,
senza i limiti temporali
del comma 4 , nei seguenti casi:
1) qualora norme
di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in
assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra amministrazione;
2) per gli uffici
di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari;
3) per gli enti
di nuova istituzione sino all’istituzione delle relative dotazioni organiche
ed ai provvedimenti di inquadramento.
8. Il dipendente in assegnazione temporanea può
partecipare alle procedure selettive predisposte dall’amministrazione di
appartenenza ai fini delle progressioni interne
di cui all’art. 15 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99 e, qualora
consegua la posizione economica superiore cessa contestualmente dall’assegnazione
temporanea. Le iniziative
di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall’art.
26 del citato CCNL.
9. L’ assegnazione temporanea di cui al presente
articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della
maturazione dell’anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di
pensione e dello sviluppo professionale.
10. La disciplina
del presente istituto, anche con riferimento alla durata di cui al comma 4,
decorre per le assegnazioni temporanee disposte dal 1 gennaio 2001.
11. I limiti temporali del comma 4 non si applicano nei confronti di coloro che già si trovano
in assegnazione temporanea alla data del 31 dicembre 2000. Per tale personale
le amministrazioni assumono tutte le iniziative per favorire, entro il 31
dicembre 2001 il passaggio diretto di cui al comma 5. Nel caso di
impossibilità sarà confermata la posizione di comando sino alla revoca dello
stesso.
12. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti
è a carico dell’amministrazione di destinazione.
13. Nulla è innovato per la disciplina delle
assegnazioni temporanee disposte in
relazione a specifiche esigenze dell’amministrazione di appartenenza nei
casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento qualora sia necessario
assicurare particolari e non fungibili competenze attinenti agli interessi
dell’amministrazione che dispone la temporanea diversa assegnazione e che
non rientrano nei compiti istituzionali della medesima (posizione
di “fuori ruolo”). Dell’assegnazione temporanea di cui al
presente comma viene data informazione ai soggetti sindacali di cui all’art.
8 , comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999.
Art.
5
(Passaggio
diretto ad altre amministrazioni del personale in
eccedenza)
1. Fermi restando gli accordi di
mobilità di cui all’art. 28/bis, del CCNL integrativo dei Ministeri
sottoscritto in data 22 ottobre 1997, che possono riguardare anche
amministrazioni di comparti diversi, in relazione a quanto previsto dall’art.
35, comma 6, del D.Lgs. n. 29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e
5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del
personale dichiarato in eccedenza ad altre Amministrazioni del comparto e di
evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile
impiegare diversamente nel proprio ambito, l’amministrazione interessata
comunica a tutte le amministrazioni del comparto, comprese quelle che hanno
articolazioni territoriali, l’elenco
del personale in eccedenza distinto per area e profilo professionale
richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte,
di tale personale.
Analoga richiesta
viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all’art. 1
comma 2 del D.lg. 29/1993 presenti sempre a livello provinciale, regionale e
nazionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i
passaggi diretti.
2. Le amministrazioni del comparto comunicano, entro il
termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l’entità dei posti
vacanti nella dotazione organica di
ciascun profilo e posizione
economica nell’ambito delle aree, per
i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso
al passaggio diretto del personale in eccedenza. Le amministrazioni di altri
comparti, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in
eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le
conseguenti assegnazioni; con la
specificazione di eventuali priorità; l’amministrazione
dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si
renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l’amministrazione
di provenienza forma una
graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- dipendenti
portatori di handicap;
- situazione di
famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico
e/o se il lavoratore sia
unico titolare di reddito;
- maggiore
anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- particolari
condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili;
la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi
richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della
certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
- presenza in
famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione
dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione
integrativa nazionale di amministrazione.
5. Nei casi in cui non sia possibile momentaneamente
procedere al passaggio diretto tra amministrazioni, può farsi ricorso,
con il consenso del dipendente, all’istituto del comando di cui all’art.
4, con particolare riguardo all’applicazione del comma 4 del medesimo
articolo.
6. Per la mobilità del personale in eccedenza, la
contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può prevedere
specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorire la
ricollocazione e l’ integrazione dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in
relazione al modello di classificazione vigente.
CAPO
III
CAUSE
DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6
(Assenze
per malattia)
1. Dopo il comma 7 dell’art.
21 del Ccnl, del 16.5. 95, sono
inseriti i seguenti commi:
“7.bis. In caso
di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda
sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la
chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS nelle fasi a
basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai
fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i
giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla
competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura
Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera
retribuzione prevista dal comma 7, lettera a).
“7/ter. La
disciplina di cui al comma 7/bis si applica
ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio,
la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V
della Tabella A, di cui al D.lg. n. 834/81, per i giorni di eventuali cure
termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di
invalidità, sia debitamente documentata.”
“7 quater. Per
agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o
visite specialistiche di cui al comma 7/bis,
le amministrazioni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario
di lavoro nei confronti dei soggetti interessati”.
“ 7 quinquies.
Nel caso di malattia insorta nell’arco
della giornata lavorativa durante l’orario di servizio, qualora il
dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata
assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal
giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale
ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell’orario, recupererà
le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il
dirigente, anche ai sensi dell’art. 20 del CCNL del 16.5.95. Nel caso in cui
il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione
lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente
potrà invece utilizzare le ore lavorate come
riposo compensativo di pari entità”
Il secondo periodo dell’art.
21, comma 7, lettera a) è sostituito dal seguente:
“ Nell’ambito
di tale periodo per le malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso
di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post
ricovero, al dipendente compete per intero l’indennità di amministrazione
di cui all’art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999. In tale periodo sono
computati la giornata del sabato anche nei casi in cui l’orario di lavoro
settimanale sia articolato su cinque giorni nonché i giorni festivi che
ricadono all’interno dello stesso. In caso di malattia di durata inferiore
ai quindici giorni l’indennità di amministrazione è decurtata in misura
proporzionale ai giorni di
assenza per malattia dividendo l’importo della stessa per 30 e moltiplicando
il risultato per i giorni prescritti dal certificato medico. Sono abrogati il
punto 6 dell’allegato B del CCNL del
16 maggio 1995 ed il punto 5, lett.), 1 periodo
dell’allegato A del CCNL integrativo sottoscritto il 22.10.97 “
Art. 7
(Aspettative)
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere
concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e
senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi
in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire
di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi
diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lettere a) e b) se
non siano intercorsi
almeno quattro mesi di servizio attivo,
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1,
si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’
aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche
frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli
artt. 21 e 22 del CCNL 16 maggio 1995.
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga
richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di
età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità,
sono utili ai fini degli
accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1,
comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed
integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’amministrazione, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,
invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni.
Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere
servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di
lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di
preavviso, con le procedure dell’art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995.
8. L’aspettativa,
senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì,
concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a)
per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa
amministrazione o ente del medesimo
comparto ovvero ente o
amministrazione di comparto
diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di
prova.
b) per tutta la
durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra
amministrazione del comparto ovvero
in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della
comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
c) per la durata
di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi
e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell’art. 4, commi
2 e 4 della legge 53/2000 - dal
Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU
dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere
fruita anche frazionatamene e
può essere cumulata con l’ aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
9. Il presente articolo sostituisce l’art. 22 quinquies
del CCNL 22 ottobre 1997.
Art.
8
(Altre
aspettative previste da disposizioni di legge)
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive,
per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate
dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed
integrazioni. Le aspettative e i
distacchi per motivi sindacali sono regolate dagli contratti collettivi quadro sottoscritti
in data 7 agosto 1998 e 9 agosto 2000.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984,
n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30
novembre 1989, n. 398 sono
collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per
tutto il periodo di durata del corso
o della borsa.
3. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il
cui coniuge o convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere
una aspettativa, senza assegni, qualora l’amministrazione non ritenga di
poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova
il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per
un suo trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di
altro comparto.
4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può
avere una durata corrispondente
al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa
può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali
ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di
effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di
periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i
paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3
per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo
di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative
previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui alla legge
1204/1971.
Art.
9
(Congedi
per eventi e cause particolari)
1. I dipendenti hanno diritto ai permessi
e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art. 4,
comma 1 della legge n. 53/2000. Per i casi di decesso del coniuge, di un
parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel
citato art. 4 della legge n. 53/2000 trova, invece applicazione la generale
disciplina dei permessi per lutto, contenuta nel comma 1, seconda alinea dell’art.
18 del CCNL del 16.2.1995.
2. Resta confermata
la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell’art. 18 del CCNL del 16
maggio 1995, con le seguenti precisazioni:
a) Il comma 2
è così sostituito:
“A domanda del
dipendente - per particolari motivi familiari o personali debitamente
documentati - possono essere inoltre concessi, nell’anno, tre giorni di
permesso retribuito. Il dipendente, in alternativa, può fruire di n. 18 ore
complessive di permesso utilizzabili in
modo frazionato . Le due
modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili”.
b) Il
comma 3 è così sostituito:
“ Il dipendente
ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi
in occasione del matrimonio che può essere richiesto anche
entro i trenta giorni successivi all’evento.”
c) il comma 6 è
integrato, dopo la parola “ferie” dal seguente periodo: “e possono
essere fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.
Art. 10
(Congedi
dei genitori)
1. Al personale dipendente si
applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità
contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi
n. 903/1977 e n. 53/2000. Nel testo il richiamo delle disposizioni della legge
n. 1204/1971 va, pertanto, inteso comprensivo di tutte le modificazioni,
integrazioni e sostituzioni introdotte dalle citate leggi sopravvenute.
2. Oltre a quanto
previsto dalle leggi di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le
parti concordano quanto segue:
a) Nel periodo di
astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 4 e 5
della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi
di cui all’art. 6 bis della legge n. 903/1977, spetta l’intera retribuzione
fissa mensile nonché l’indennità di amministrazione di cui all’art. 33
del CCNL 16 febbraio 1999 e l’indennità di posizione organizzativa di cui
all’art. 18 del medesimo CCNL ove
spettante e le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione
integrativa.
b) In caso di
parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione
obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio
nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in
servizio, richiedendo, previa la
presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al
servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto
ed del periodo anti-parto, qualora non fruito,
a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
c) Nell’ambito
del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 7, comma
1, della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, per le
lavoratrici madri o, in alternativa, per
i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo
frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di
servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione fissa mensile,
comprese le quote di salario fisse
e ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
d)
Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al
compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art.
7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni,
alle lavoratrici madri ed, in alternativa,
ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del
bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate
nella stessa lettera c).
e) I periodi di
assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa,
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno
degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di
fruizione frazionata, ove i diversi periodi
di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore
o della lavoratrice.
f) Ai fini della
fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art.
7, comma 1, della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni,
la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con
la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici
giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda
può essere inviata anche a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il
rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di
astensione.
g) In presenza di
particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il
rispetto della disciplina di cui alla lettera f), la domanda può essere
presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di
astensione dal lavoro.
h) In caso di
parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge 1204/1971
sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1
dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l’applicazione dell’art. 3 della
legge 1204/71, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi
dopo il parto si accerti che l’espletamento
dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per
la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’amministrazione
provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre
attività - nell’ambito di quelle disponibili -
che comportino minor aggravio psicofisico.
4. La presente disciplina sostituisce quella contenuta
nell’art. 18 bis, del CCNL integrativo del comparto Ministeri sottoscritto in
data 22 ottobre 1997.
Art.
11
(Tutela
dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche)
1. Allo scopo di favorire la
riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei
confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o
da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti,
lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a
sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette
strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità
di sviluppo del progetto:
a) il diritto
alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero,
con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 21, comma 7
del CCNL del 16.5.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di
permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la
durata del progetto;
c) riduzione dell’orario
di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi
previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata
del progetto di recupero;
d) assegnazione
del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia
individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto
della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o,
in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino
nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al
progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art.
7, comma 8 lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che
segue il progetto - che i
dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle
previste terapie, l’amministrazione dispone, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’amministrazione
nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Art.
12
(Tutela
dei dipendenti portatori di handicap)
1. Allo scopo di favorire la
riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei
confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o
da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti,
la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto
terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del
progetto:
a) il diritto
alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero,
con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 21, comma 7
del CCNL del 16.5.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di
permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la
durata del progetto;
c) riduzione dell’orario
di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi
previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata
del progetto di recupero;
d) assegnazione
del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia
individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto
della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o,
in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino
nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al
progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art.
7, comma 8 lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che
segue il progetto - che i
dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle
previste terapie, l’amministrazione dispone, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’amministrazione
nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i
benefici previsti dalla legge 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con
quelli previsti dal presente articolo
Art.
13
(Diritto
allo studio)
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative
programmate dall’amministrazione - speciali permessi retribuiti, nella
misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo
del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna
amministrazione all’inizio di
ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Le amministrazioni
articolate territorialmente provvedono, con atti organizzativi interni,
a ripartire tra le varie sedi il
contingente di personale di cui
al presente comma, definendo i
relativi criteri e modalità
operative in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria
e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o
attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per
sostenere i relativi esami. Nell’ambito della contrattazione integrativa
potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale
per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche
organizzati dall’Unione europea, anche
finalizzati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine,
corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul
piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione
a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione
agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario
né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il
numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma
1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di
priorità:
a) dipendenti che
frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o
post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi
agli anni precedenti ;
b) dipendenti che
frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e
successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima
volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli
studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera
b);
c) dipendenti
ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle
condizioni di cui alle lettere a), e
b).
5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al
comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine,
ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore,
della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri
indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi
al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi
al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità,
secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo
a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4,
comma 3, lett. A), del CCNL del 16.2.1999.
7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa
graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali
di cui all’art. 8 del CCNL 16/02/1999
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi
precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio
dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato
di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente
concordata con l’amministrazione, l’attestato degli esami sostenuti, anche
se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi
già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio
di un tirocinio, l’amministrazione potrà valutare con il dipendente , nel
rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio,
modalità di articolazione della prestazione lavorativa
che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati
nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente
articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi
per esami previsti dall’art. 18, comma 1, prima alinea del Ccnl del
16.5.1995.
11. Il presente articolo sostituisce l’art. 17
del DPR 44/1990.
Art.
14
(Congedi
per la formazione)
1. I congedi per la formazione dei dipendenti,
disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000 per quanto attiene alle
finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno
cinque anni presso le
amministrazioni del comparto, possono essere
concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale
complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi
viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31
dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa nazionale di
amministrazione definisce i
criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale tra la sede
nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i
lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono
presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda,
contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere,
della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve
essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività
formative.
4. La contrattazione integrativa a livello nazionale di
amministrazione di cui all’art. 4, comma 3 lett. A) individua i criteri da
adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla
percentuale di cui al comma 2.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative
degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la
concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla
funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di
cui al comma 3, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo
stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale
periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al
corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica
l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto
dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla
determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione
ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute negli artt. 21 e
22 del CCNL del 16.5.1995.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo
formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo
ciclo formativo con diritto di priorità.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI
DI PARTICOLARE INTERESSE
Art. 15
(Ricostituzione
del rapporto di lavoro)
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia
interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data
delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’amministrazione
si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di
accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area, nella
posizione economica e nel profilo rivestiti all’atto delle dimissioni
corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato all’amministrazione
medesima al momento del rientro.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al
dipendente, senza limiti
temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso
al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o
il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione
Europea.
3. Nei casi
previsti dai
precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel
rispetto delle procedure di cui all’art. 39 della legge 449/97 e successive
modificazioni e integrazioni ed è subordinata
alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’amministrazione
ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da
parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell’idoneità
fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda
di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia
di cumulo.
Art.
16
(Copertura
Assicurativa e patrocinio legale)
1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza
assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di
trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del
proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per
l’esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura
dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento
al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati,
nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui
sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di
trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con
la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dei
rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone
di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli
previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione
obbligatoria.
5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici
in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal
presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di
equo indennizzo per lo stesso evento.
6. Compatibilmente con il reperimento delle risorse, le
amministrazioni nel rispetto delle voci stanziate
nei capitoli di spese obbligatorie dei relativi
bilanci e destinate a tali finalità,
assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura
assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti dell’area C ,
previamente individuati, i quali , anche ai sensi dell’art. 18 del CCNL
16/02/1999, operino in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta
di responsabilità verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, ove
non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
In particolare per il patrocinio legale si applica l’art. 18 del d.l. 25
marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135.
Art.
17
(Clausole
speciali)
1. Per ciascun dipendente l’ufficio del personale dell’amministrazione
di appartenenza conserva in apposito fascicolo personale tutti gli atti e
documenti prodotti dall’amministrazione o dallo stesso dipendente ed
attinenti all’attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo
riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti conservati nel
fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo
le disposizioni vigenti in materia
3. Nei casi previsti da disposizioni emanate dagli organi
competenti, il personale è tenuto all’uso dell’ uniforme di servizio, con
oneri a carico dell’amministrazione.
4. Nei casi in cui l’alloggio di servizio, per speciali
esigenze connesse al particolare tipo di mansioni svolte, costituisca elemento
necessario all’espletamento del
servizio stesso, l’amministrazione
ne disciplina l’uso, con oneri a proprio carico.
5. L’art.
14/bis del CCNL integrativo sottoscritto il 22.10.97, il comma 1 viene così
sostituito:
“1. Il
dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo
di prova la cui durata è stabilita come segue;
- 2 mesi per le
posizioni economiche A1 e B1;
- 4 mesi per le
posizioni economiche B2, B3, C1, C2 ”.
6. L’art. 25 del CCNL
sottoscritto in data 16.5.95, al
comma 5, lettera c)
c)
accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
viene integrato
come segue: “ ovvero che la sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di
documenti falsi”.
7. L’art. 28 quater del CCNL
integrativo sottoscritto in data 22 ottobre 1997:
Articolo 28 quater
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei
casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 21, 22 e 24 del presente
CCNL, ha luogo:
a) al compimento del limite di età, ai sensi delle norme di
legge in vigore;
b) per dimissioni del dipendente; c) per decesso del
dipendente.
è integrato come
segue:
“lett. d) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della
normativa comunitaria in materia”.
8. L’art. 28
quinques del CCNL integrativo di cui al comma 1:
Articolo
28 quinquies
Obblighi delle parti
1. Nel primo
caso di cui alla lettera a) dell'articolo 28 quater, la risoluzione del
rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione
prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento
dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto
l'intervenuta risoluzione del rapporto.
2. Nel caso di dimissioni del
dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione
rispettando i termini di preavviso". è integrato con l’aggiunta
del seguente comma
3: “Nell’ipotesi
di cui all’art. 28 quater, lett. d), la risoluzione del rapporto di lavoro
avviene senza preavviso”
9. L’art. 25 del CCNL sottoscritto in data 16.5.95:
ARTICOLO
25: CODICE DISCIPLINARE
1. Nel
rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto
dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni
ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) Il tipo e
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: alla
intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o
disposizioni; al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento; all'eventuale sussistenza di circostanze
aggravanti o attenuanti; alle responsabilità derivanti dalla posizione di
lavoro occupata dal dipendente; al concorso nella mancanza di più lavoratori
in accordo tra di loro; al comportamento complessivo del lavoratore, con
particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio
previsto dalla legge; al comportamento verso gli utenti;
b) Al lavoratore che
abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di
riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle
circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito del
medesimo comma.
c) Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con
unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed
accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per
la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di
diversa gravità.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero
verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione si applica al dipendente per: inosservanza delle disposizioni di
servizio, anche in tema di assenza per malattia, nonché dell'orario di
lavoro; condotta non conforme a principi di correttezza verso altri dipendenti
o nei confronti del pubblico; negligenza nella cura dei locali e dei beni
mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; inosservanza delle norme
in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso
in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi
dell'Amministrazione o di terzi; rifiuto di assoggettarsi a visite personali
disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 6 della l. n. 300/70; insufficiente rendimento;
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal Bilancio
dell'Amministrazione e destinato ad attività sociali.
3. La sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino a un massimo di 10 giorni si applica per: recidiva nelle mancanze che
abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le
mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del
dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai
terzi; ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella
sede assegnata dai superiori; svolgimento di attività lavorative durante lo
stato di malattia o di infortunio; rifiuto di testimonianza oppure per
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari; minacce,
ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto
della libertà di pensiero ai sensi dell'articolo 1 della L. 300 del 1970;
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi
della dignità della persona; qualsiasi comportamento da cui sia derivato
grave danno all'Amministrazione o a terzi.
4. La sanzione disciplinare del
licenziamento con preavviso si applica per: recidiva plurima, almeno tre volte
nell'anno, in una delle mancanze previste nel comma 3, anche se di diversa
natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato
l'applicazione della sanzione massima di dieci giorni di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione; occultamento di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di
spettanza o di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati, quando in
relazione alla posizione rivestita abbia un obbligo di vigilanza o controllo;
rifiuto espresso del trasferimento disposto per esigenze di servizio; assenza
arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a dieci
giorni consecutivi lavorativi; persistente insufficiente rendimento, ovvero
per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio; condanna passata in giudicato per un
delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica
gravità.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica per:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza
penale per i quali sia fatto obbligo di denuncia;
b) recidiva, negli ambienti
di lavoro, di vie di fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi
non attinenti al servizio;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
d) commissione, in genere, di fatti o atti dolosi, non ricompresi nella
lettera "a", anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
e)
condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'articolo 15, comma
1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 1990, n. 55, modificata ed
integrata dall'articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2)
quando alla condanna consegua, comunque, l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici.
6. Nel caso previsto dalla lettera "a" del comma 5,
l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia
penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla
sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui
l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare
già avviato.
7. Al di fuori dei casi previsti nel comma 6, quando
l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale
a carico del dipendente per i medesimo fatti oggetto di procedimento
disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
8. Il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi dei commi 6 e 7 è riattivo entro
180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza
definitiva.
9. Le mancanze non espressamente previste nella presente
elencazione sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1,
facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai
doveri dei lavoratori di cui all'articolo 23 e, quanto al tipo e alla misura
delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice
disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a
tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
sostituita con altre.
è integrato dal seguente comma:
"11. Il dipendente licenziato ai sensi dei commi 4 e 5
lett. a) ed
e) del presente articolo e successivamente assolto, ha diritto, dalla
data della sentenza di assoluzione, alla
riammissione in servizio, anche in soprannumero,
nella medesima qualifica con decorrenza dell’anzianità all’atto
del licenziamento. Il dipendente riammesso è reinquadrato
nell’area e nella posizione economica in cui è confluita la
qualifica posseduta al momento del licenziamento. Le medesime disposizioni si
applicano in caso di proscioglimento di ogni addebito in sede di revisione del
procedimento penale. In caso di premorienza, il coniuge o il
convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che
sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di
licenziamento, escluse le
indennità comunque legate alla presenza in servizio
ovvero alla prestazione di
lavoro straordinario."
10. Il dipendente a tempo indeterminato, il cui coniuge
convivente sia destinatario della legge n. 10 marzo 1987, n. 100, in caso di
trasferimento di sede del coniuge stesso, ha diritto al trasferimento , anche
in soprannumero, presso gli uffici della propria amministrazione situati nella
medesima sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
11. L’art.
33 del CCNL del 16 febbraio 1999:
ARTICOLO
33: INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE.
1. Allo scopo
di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente
spettanti al personale del comparto, a decorrere dal 31. 12. 1999, gli importi
dell'indennità di amministrazione di cui all'articolo 34, comma 2, lett. a)
del C.C.N.L. del 16. 5. 1995, così come rideterminati ai sensi dell'articolo
3, comma 1 del C.C.N.L. del 26. 7. 96, sono incrementati nelle misure previste
nell'allegata Tabella G. Per il personale del Ministero dell'Interno, ai fini
della perequazione di cui al comma 1, è destinata alla contrattazione
integrativa l'importo di £ 11.000 medie mensili pro capite con decorrenza 31
dicembre 1999. In tale sede saranno definiti i criteri di utilizzo delle
suddette risorse.
è integrato dal seguente comma:
“3. L’indennità di cui al presente articolo è
corrisposta per dodici mensilità,
ha carattere di generalità ed ha natura
fissa e ricorrente”.
12. L’art. 3, comma 1 del CCNL relativo al II biennio
economico 2000 - 2001, è integrato con il seguente comma:
“2. A decorrere dall’1.1.2000 l’indennità di
amministrazione prevista dall’art. 33 del CCNL del
16 febbraio 1999 è considerata utile agli effetti
del comma 1 secondo periodo”.
13. Tutte le risorse di cui all’art. 2, comma 3 del
D.lg. n. 29 del 1993 confluite nel fondo unico di amministrazione e destinate
a retribuire particolari condizioni di lavoro, continuano ad essere erogate
secondo le modalità in atto vigenti ed attribuite attraverso la
contrattazione integrativa.
Art. 18
(Diritti derivanti da invenzione industriale)
1. In materia di invenzione industriale fatta dal
dipendente nello svolgimento del
rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell’art. 2590 Cod. Civ. e
quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell’ambito dell’impresa.
2. In relazione all’importanza dell’invenzione
rispetto all’attività istituzionale dell’amministrazione, la
contrattazione integrativa a livello amministrazione
può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi
per la produttività nell’ambito
delle risorse destinate alla retribuzione accessoria.
TITOLO
III
FLESSIBILITA'
DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Rapporti
a termine
Art. 19
(Rapporto
di lavoro a tempo determinato)
1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto
dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni e dall’art. 23, comma 1,
della legge n. 56/1987, le amministrazioni possono stipulare contratti
individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti
casi:
a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto, ivi compresi i
casi di personale in distacco
sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4, comma
2 e 5 della legge n. 53/2000, quando
l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi;
b) per la sostituzione di personale assente
per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e
facoltativa previste dagli articoli 4,
5, 7 della legge n. 1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n. 903/1977,
come modificate dall’art. 3 della legge n. 53/2000;
c) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche
derivanti dall’assunzione di nuovi servizi o dall’introduzione di nuove
tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite
massimo di nove mesi;
d) per attività connesse allo svolgimento di specifici
progetti o programmi predisposti dalle amministrazioni, quando alle stesse non
sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi ovvero nei limiti previsti
dai progetti medesimi;
e) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle
diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate
la procedure per la copertura dei posti stessi.
2. L’amministrazione fa ricorso ai casi previsti dal comma
1, lettere c) e d) quando nell’ambito della programmazione del fabbisogno
non si sia deciso di fare ricorso alle altre forme di flessibilità
previste dagli artt. 22 e 23.
3. Anche al fine di favorire standards di qualità nell’erogazione
dei servizi, le amministrazioni, nei casi in cui le assunzioni siano
programmabili, individuano, previa concertazione ai sensi dell’art. 8, comma
1 del CCNL dell’16. 2.1999, i
fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo.
4. Le amministrazioni disciplinano,
con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di
cui all’art. 36 e 36 bis del
D.Lgs. n. 29/1993, le procedure selettive - anche semplificate - per l’assunzione
di personale con contratto di lavoro a termine
di cui al comma 1 e la durata delle relative graduatorie.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b), l’amministrazione
può procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni
di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta,
anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi
dell’art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993, a quelle proprie del lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto.
6. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto
individuale è specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il
nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il
dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche l’altro
dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente
comma 5.
7. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza
diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto
individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del
lavoratore sostituito.
8. In tutti i casi in cui il CCNL integrativo del
22 ottobre 1997 prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di
quelli previsti dai commi 7 e 10 del presente articolo, per il rapporto di
lavoro a tempo determinato il termine di preavviso é fissato in un giorno per
ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non
può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno.
9. L'assunzione a
tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero anche a tempo parziale.
10. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione
alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un
periodo di prova, secondo la disciplina, dell’art. 2 del CCNL del
22 ottobre 1997, non superiore comunque a due settimane per i rapporti
di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata
superiore. In deroga a quanto previsto dalla predetta clausola, in qualunque
momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti
salvi i casi di sospensione di cui al comma
11. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove
posto in essere dall’ amministrazione deve essere motivato.
11. Al personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il
personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del
contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
-
le ferie maturano in proporzione della durata del
servizio prestato;
-
in caso di assenza per malattia, fermi restando - in
quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt. 21 e 22 del CCNL 16
maggio 1995, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463,
convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi
per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta
il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art. 21,
comma 7, del citato CCNL, in misura proporzionalmente rapportata alla durata
prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore
a due mesi (cfr. Tabella B). Il trattamento economico non può comunque essere
erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di
conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni
caso superare il termine massimo
fissato dall’art. 21 del predetto CCNL;
-
possono essere concessi permessi non retribuiti per
motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio
ai sensi dell’art. 18, comma 3, del CCNL del 16.5.1995 (3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio);
-
in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per
esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a
termine non sia possibile applicare il disposto dell’art. 2 del CCNL
stipulato in data 22 ottobre 1997, il
contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti
dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti
nel termine
prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione
il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art.
2126 c.c.
-
sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di
assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i
lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000. Per i casi di permesso per
lutto si applica l’art. 12, comma 2.
12 . Il contratto
a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all’art. 2126
c.c. quando:
13. Ai sensi
dell’art. 2, comma 2, della legge n. 230/62 come modificato ed integrato
dall’art. 12 della legge n. 196/1997, il
contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato,
con il consenso del dipendente, non più di una volta e per un tempo non
superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta
da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Il dipendente può
essere riassunto a termine dopo un periodo superiore a quindici giorni dalla
data di scadenza di un contratto di durata da tre a sei mesi. Al di fuori di
tali ipotesi, e quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad
eludere disposizioni di legge o del presente contratto, la proroga o il
rinnovo del contratto a termine sono nulli.
14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
15. Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a
termine superi i quattro mesi, fermi restando i limiti e le modalità di
legge, il lavoratore dovrà essere informato di quanto previsto dall’art. 23,comma
4, della legge n. 56/1987 in materia di iscrizione nelle liste di collocamento
e relativa graduatoria.
Art.
20
(Contratto
di fornitura di lavoro temporaneo)
1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di
lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per
soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o
collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in
servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal
D.Lgs. 29/1993.
2. I contratti di
lavoro temporaneo sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel
rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:
-
nei casi di
temporanea utilizzazione in profili non previsti dagli assetti organici;
-
nei casi di
sostituzione dei lavoratori assenti;
-
per far fronte a
punte di attività e, per un periodo massimo di 60 giorni,
per attività connesse ad esigenze straordinarie derivanti anche da
innovazioni legislative o da
afflussi straordinari di utenza;
-
in presenza di
eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei
fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo
massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le procedure per
la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la
temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente
reperibili o comunque necessari a garantire standard definiti di prestazione,
in particolare nell’ambito dei servizi assistenziali;
-
per soddisfare
specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione e
sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l’autonomia professionale e le
relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non
oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo non può superare il tetto massimo del 7% calcolato su base mensile
dei lavoratori in servizio presso l’amministrazione , arrotondato in caso di
frazioni all’unità.
4 . Ai sensi dell’art. 2 del CCNLQ sottoscritto in data
9/8/2000 è escluso il ricorso al
lavoro temporaneo per il personale appartenenti ai profili professionali
delle posizioni economiche A1 e B1
del sistema di classificazione di cui al CCNL stipulato il 16/2/1999
ovvero a profili professionali addetti alla vigilanza ed a compiti ispettivi .
5. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per
sostituzione di lavoratori assenti di cui al comma 2, lett. b) , la durata dei
contratti può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle
consegne, per un massimo di quindici giorni.
6. Le amministrazioni
sono tenute, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare
tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla
sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs. 626/1994, in particolare per
quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono
impegnati.
7. La contrattazione integrativa nazionale di
amministrazione definisce le
condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi sociali
eventualmente previsti per il
personale dell’amministrazione. E’ possibile la corresponsione di
eventuali trattamenti accessori nell’ambito delle finalità previste dall’art.
32 del CCNL 16 febbraio 1999 purché le relative risorse siano previste nel
finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo.
8. L’amministrazione
comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere
disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto
disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 300/1970.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare
presso le amministrazioni utilizzatrici i diritti di libertà e di attività
sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee
del personale dipendente.
10. Le amministrazioni provvedono alla tempestiva e
preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all’art.
8, comma 1, del CCNL 16.02.1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche
economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui
relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza le amministrazioni
forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque
giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art.
7,
comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 (a)
il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del
contratto di fornitura di cui all'articolo 1; ove ricorrano motivate ragioni
di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice
fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;).
11. Alla fine di ciascun anno, le amministrazioni
forniscono ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le
informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata
dal comma 3. Entro lo stesso termine le amministrazioni
forniscono alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 9.
12. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è
fatto divieto alle amministrazioni di
attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo
con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro
temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo si
rinvia alle disposizione della legge 196/97 e all’Accordo quadro la cui
ipotesi è stata siglata il 23 maggio 2000.
Art.
21
(Contratto
di formazione e lavoro)
1. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di
personale, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 8,
comma 1 del CCNL 16 febbraio 1999, le amministrazioni
possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art.
16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro
le amministrazioni che si trovino
nelle condizioni previste dall'art. 34 del D.Lgs. 29/1993 o che abbiano
proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di
proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione
avvenga per l’acquisizione di profili professionali diversi da quelli
dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione
del personale ai sensi dell’art. 5.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto
di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente
in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le
disposizioni di legge riferite a categorie riservatarie, precedenze e
preferenze, utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto
di formazione e lavoro può essere stipulato:
-
per l’acquisizione
di professionalità elevate;
-
per agevolare l’inserimento
professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento
delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
-
Le esigenze
organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro
non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo
determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema
di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità
inserite nell’Area C. Il contratto di formazione e lavoro non può essere
stipulato per l’acquisizione di professionalità ricomprese nell’Area A
e B, posizione economica B1.
6. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro ai sensi del comma 4, lett. a) , nell’ambito del periodo stabilito di
durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di
formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130
ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi del comma 4, lett. b), il
suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla
formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro,
l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
7. Le eventuali ore aggiuntive destinate
alla formazione rispetto a quelle previste dall’art. 16, comma 5 del
d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, non sono retribuite.
8. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in
forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 14 del CCNL del 16.5.1995,
e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della
tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non
superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non
superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del
contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
9. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e
lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento della posizione
economica corrispondente al profilo di assunzione (B2 o B3 o C1 o C2).
Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale, e la tredicesima
mensilità. La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può
disciplinare la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro,
nell'ambito delle risorse previste nel finanziamento del progetto di
formazione e lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali previsti per il
personale dell’amministrazione, nell’ambito del finanziamento del progetto
di formazione e lavoro.
10. La disciplina
normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato di cui all’art.
21 con le seguenti eccezioni:
-
Il periodo di
prova è stabilito in un mese nei contratti di prestazione effettiva per i
contratti di cui al comma 4, lett. b); di due mesi per i contratti stipulati
ai sensi dello stesso comma lett. a);
-
nelle ipotesi di
malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto
di formazione di cui è titolare.
11. Nella predisposizione dei progetti di formazione e
lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
12. Il contratto
di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non
può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della
formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi
della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo
corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
13. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di
formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
14. Al termine del rapporto l’amministrazione è tenuta
ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal
lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore.
15. Il rapporto di formazione e lavoro può essere
trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art.
3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Le amministrazioni
disciplinano, previa concertazione ai
sensi dell’art. 6, lett. B) del CCNL del 16 febbraio 1999, il procedimento
ed i criteri per l’accertamento
selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione
alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle
selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 12.
16. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si
trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro
viene computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
17. Non è consentita la stipula di contratti di
formazione lavoro da parte delle amministrazioni che non confermano almeno il
60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti
salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e
non prevedibili.
18. I lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro esercitano i diritti di libertà e di attività sindacale previsti
dalla legge n. 300 del 1970.
CAPO
II
Rapporto
di lavoro a tempo parziale
Art. 22
(orario
del rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. Con riferimento alle modalità di cui all’art. 21,
comma 12 del CCNL 16 febbraio 1999 le parti specificano
che la comunicazione dell’amministrazione è conseguenza dell’accordo
intercorso tra essa ed il dipendente ai sensi dell’art. 22, comma 3
del citato CCNL.
2. L’art. 22 del CCNL del 16/02/1999 è così
integrato:
a) al comma 2:
2.
Il tempo parziale può essere realizzato:
a-
con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b- con
articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o
di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da
rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo
parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese anno).
è aggiunta la seguente lettera:
“c) con
combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).”
b) Il comma
4:
4. Tutti i
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in
soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia
la disponibilità del posto in organico.
è sostituito dal seguente:
“ I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo
parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio
dalla trasformazione anche in soprannumero oppure prima della scadenza del
biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico ovvero
della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai
sensi dell’art. 6, comma 1 del dlgs 61/2000.”
c) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo
parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo
pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purché vi sia
disponibilità del posto di organico o della frazione di orario corrispondente
al completamento del tempo pieno ai sensi dell’art. 6, comma 1 del dlgs
61/2000.”
Art.
23
(Trattamento
economico - normativo del personale
con
rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. Al fine di adeguare al
D.Lgs.
61/2000 la disciplina del trattamento economico e normativo del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale, l’art. 23 del CCNL del 16/02/1999 è
sostituito dal seguente:
“1. Nell’applicazione
degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della
ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno”
“2.
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni
di lavoro supplementare di cui all’art. 1, co. 2, lett. e) del
D.Lgs. n. 61/2000, nella misura massima del
10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori
ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Il ricorso al
lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate
esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà
organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili
ed improvvise”.
“3.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari
alla retribuzione oraria di cui all'art. 27 maggiorata di una percentuale pari
al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per
lavoro straordinario.”
“4. Il
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può
effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di
effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20
ore.”
“5. Le ore di
lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai
commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria
maggiorata di una percentuale del 50%.”
“6. Nel caso in
cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente
occasionale per più di sei mesi il dipendente può richiederne il
consolidamento nell’orario di lavoro .”
“7. Il
trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento
a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità
integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità,
spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla
stessa posizione economica e profilo professionale”
“8. I
trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti nonché altri istituti non collegati alla durata
della prestazione lavorativa, secondo i criteri adottati in contrattazione
integrativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non
frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato”.
“9. Al
ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono
corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.”
“10. Il
trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato
dall’ art. 8 della legge
554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti
disposizioni
“11. I
dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni
di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo
parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di
festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno
ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
della prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo
criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal
servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per
malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per
intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla
L. n. 1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il
relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione
obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione
giornaliera; il permesso
per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternità e i
permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con
quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata prevista
per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si
riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che
vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.”
“12 Per tutto quanto non disciplinato dalle
clausole del presente contratto e del CCNL 16 febbraio 1999, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel
D.Lgs. N. 61/2000.”
CAPO III
Discipline
sperimentali
Art. 24
(Disciplina
sperimentale del telelavoro)
1. Il telelavoro determina una
modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa,
realizzabile con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme
seguenti :
-
telelavoro
domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal
domicilio del dipendente,
-
altre forme del
lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di
rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza,
che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso
dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.
2. Le amministrazioni, consultano preventivamente i
soggetti sindacali di cui all’art. 8, c. 1 del CCNL 16/02/1999, sui
contenuti dei progetti per la sperimentazione del telelavoro previsti dall’art.
3 del DPR 8.3.1999 n. 70. A
livello di amministrazione le modalità di
realizzazione dei progetti e l’ambito delle professionalità impiegate
mediante il telelavoro sono oggetto di concertazione con le procedure
stabilite dall’art. 3 del
CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a
disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell’amministrazione,
sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di
supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere
installata una linea telefonica dedicata presso l’abitazione del lavoratore
con oneri di impianto e di esercizio a carico degli amministrazioni,
espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto
prevede l’entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese
sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro
sono individuati secondo le previsioni di cui all’art. 4 del CCNL quadro del
23 marzo 2000.
5. Le amministrazioni
definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da
realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri
nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore ad un giorno
per settimana, nell’ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 2.
6. L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse
forme del tempo parziale, viene distribuito nell’arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all’attività da svolgere, fermo
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a
disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un’ora ciascuno
concordati con l’amministrazione nell’ambito dell’orario di servizio;
per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il
periodo è unico con durata di un’ora. Per effetto della autonoma
distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni
supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri
istituti che comportano riduzioni di orario.
7 Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del
lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all’art. 6 comma 1, ultimo
periodo dell’accordo quadro del 23/3/2000, per “fermo prolungato per cause
strutturali”, si intende una interruzione del circuito telematico che non
sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. L’amministrazione
definisce in sede di contrattazione integrativa nazionale di
amministrazione, le iniziative di formazione che assumono carattere di
specificità e di attualità nell’ambito di quelle espressamente indicate
dall’art. 5, commi 5 e 6 dell’accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a
tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di
rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti
mutamenti organizzativi, le amministrazioni attivano opportune iniziative di
aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il
reinserimento.
10. Il lavoratore ha
il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in
possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo
delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun
caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi
utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’amministrazione.
11. Le amministrazioni, nell’ambito
delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro,
stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle
attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli
derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o
persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle
stesse attrezzature;
- copertura
assicurativa INAIL.
12 La verifica delle condizioni di lavoro e
dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i
tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di
valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. 626/1994, è
inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al
rappresentante della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa nazionale di
amministrazione definisce il trattamento accessorio compatibile con la
specialità della prestazione nell’ambito delle finalità indicate nell’art.
32 del CCNL del 16 febbraio 1999. Le relative risorse sono ricomprese nel
finanziamento complessivo del progetto.
14. E' istituito, presso l’ARAN, un osservatorio
nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti
del Comitato di settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL che, con riunioni almeno annuali, verifica l'utilizzo
dell'istituto nel comparto e gli eventuali problemi.
15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo
si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23 marzo 2000 e al D.P.R.
70/1999.
TITOLO
IV
TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art. 25
(Retribuzione
e sue definizioni)
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo
quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la
contrattazione integrativa nazionale di amministrazione prevede diverse
modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite
le seguenti nozioni di retribuzione:
-
Retribuzione base
mensile: è costituita dal valore economico mensile di ciascuna delle
posizioni economiche
previste all’interno di ciascuna
area - ivi comprese le posizioni super di cui all’art. 17 del CCNL
del 16.2.99 - e dall'indennità
integrativa speciale;
-
Retribuzione
individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla
retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di posizione
organizzativa di cui all’art. 18 del citato CCNL, ove spettanti,
nonché dagli altri
eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque
denominati in godimento;
-
Retribuzione
globale di fatto, annuale: è costituita dall’importo della retribuzione
individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della
tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo
nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità
contrattuali, comunque denominate, percepite nell’anno di riferimento non
ricomprese nel secondo alinea; sono escluse le somme corrisposte a titolo di
rimborso spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo
indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le
corrispondenti retribuzioni mensili di
cui al comma 2, primo alinea, per
30.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo
per 156 le voci ricomprese nella retribuzione base mensile, costituite
dal valore economico mensile di
ciascuna delle posizioni economiche
previste all’interno di ciascuna
area - ivi comprese le posizioni super di cui all’art. 17 del CCNL
del 16.2.99 - e
dall'indennità integrativa speciale, secondo quanto stabilito dal comma 2,
primo alinea. Per il personale che
fruisce della riduzione di orario di cui all’art. 25 del CCNL del 16
febbraio 1999 il valore del divisore è fissato in 151.
Art.
26
(Lavoro
straordinario)
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere
utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di
copertura dell’orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è
espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze
organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo
esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo
giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è
tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.
3. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario
è determinata maggiorando la retribuzione oraria di cui all’art. 25, comma
4, a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
4. Le
maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari:
-
al 15%
per il lavoro straordinario diurno;
-
al 30% per il
lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle
ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
-
al 50% per il
lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
5. La quantificazione delle ore di straordinario
effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche
plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle
prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall’amministrazione ai
sensi dell’art. 19 del ccnl
del 16.5.1995 e dall’art. 2 dell’accordo sulle tipologie dell’orario di
lavoro.
6. Su richiesta
del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 2,
debitamente autorizzate, possono dare luogo a riposo compensativo, da
fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il
termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica
ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all’art.
27.
Art.
27
(Banca
delle ore)
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire
delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito
o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto
individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del
lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare,
debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di
maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il
mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun
lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le
maggiorazioni di cui all’art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore
accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’amministrazione, a domanda del dipendente,
rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo
conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai
tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla
fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati incontri
fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle
ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel
rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate
finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei
riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella
busta paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre dal 1
gennaio 2001.
Art.
28
(Bilinguismo)
1. Al personale in servizio negli uffici statali della
provincia autonoma di Bolzano e a quello operante presso gli uffici statali
della provincia di Trento aventi competenza regionale è attribuita una apposita indennità, collegata alla
professionalità, la cui misura è definita dall’art. 13 dell’Accordo
successivo sottoscritto in data
25.11.99 per il personale della Provincia di Bolzano
ai sensi dell’art. 27 del D.lg. n. 354/97.
2. Per il personale statale della Regione Valle d’Aosta
l’indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il
personale di cui al comma 1. Per quanto attiene alle modalità di accertamento
della conoscenza della lingua francese continua ad essere applicato quanto
previsto dal DPCM del 30 maggio 1988, n. 287 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art.
29
(Trattenute
per scioperi brevi)
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata
lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla
effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non
inferiore a un’ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla
misura oraria della retribuzione di cui all’art. 25, comma 4.
Art.
30
(Trattamento
di trasferta)
1. Al personale inviato in missione
oltre alla normale retribuzione, compete:
-
una indennità di
trasferta pari a: L. 40.000
per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
-
Un importo
determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte
di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di
trasferte di durata superiore alle 24 ore;
-
il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri
mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i
viaggi in aereo la classe di rimborso è individuata in relazione alla durata
del viaggio;
-
un’indennità
supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per
treno e nave;
-
il rimborso delle
spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente
individuati ed autorizzati dall’amministrazione;
-
il compenso per
lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l’attività
lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al
normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine,
solo il tempo effettivamente lavorato;
-
nel caso degli
autisti si considera attività
lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la
sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai
dipendenti incaricati dell’attività di sorveglianza e custodia dei beni
dell’amministrazione in caso di loro trasferimento
anche temporaneo ad altra sede;
-
il
tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per altre
categorie di lavoratori per i
quali in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni
lavorative è necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata
non superiore alle dodici ore. A tale scopo le amministrazioni -
previa consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 8 ,
comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999 - sulla base della propria
organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi
capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in un quadro di
razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento
2. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore
compete solo il rimborso per un pasto
nel limite attuale di L. 43.100. Per le trasferte di durata superiore a 12
ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il
pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite
attuale di
complessive L. 85.700, per
i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate.
3. Nei casi di missione continuativa nella medesima
località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso
della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di
categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purché risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima località.
4. Al personale delle diverse categorie inviato in
trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale
dell’amministrazione spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i
componenti della predetta delegazione.
5. Le attività
che - svolgendosi in particolarissime situazioni operative - non consentono di
fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di
strutture e servizi di ristorazione, sono
così individuate, a titolo esemplificativo:
a) attività di
protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) interventi svolti
dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi;
c) attività su fari
ed impianti di segnalazione marittima, installazioni radar e telecomunicazioni
ed altri enti, stabilimenti e postazioni militari;
d) attività di
escavazione porti su imbarcazioni con strumenti effossori;
e) attività che
comportino imbarchi brevi su unità;
f) attività di
controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva
in materia fiscale, valutaria, finanziaria, giudiziaria, sanitaria, di tutela
del lavoro, di tutela dell’ambiente, del territorio e del patrimonio
culturale, di tutela della salute, di motorizzazione civile, di repressione
frodi e similari;
g) attività di
assistenza sociale, di assistenza giudiziaria e di assistenza e vigilanza
nelle traduzioni delle detenute.
6. I dipendenti
che svolgono le attività indicate dal comma 5 hanno titolo alla
corresponsione della somma forfetaria di L. 50.000 lorde giornaliere in luogo
dei rimborsi di cui al comma 2.
7. Nel caso in cui
il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 2,
spetta l’indennità di cui al comma 1, lettera a) primo alinea,
ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità
di trasferta in misura intera.
8. Il dipendente
inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una
anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente
spettante per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo delle
ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
10. Le amministrazioni stabiliscono le condizioni per il
rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti
occorrenti al personale per l’espletamento dell’incarico affidato.
11. L’indennità di trasferta non viene corrisposta in
caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale
servizio d’istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell’ambito
territoriale di competenza dell’ amministrazione.
12. L’indennità di trasferta cessa di essere
corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima
località.
13. Per quanto non previsto dai precedenti articoli, il
trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all’estero,
rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78
e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle
norme regolamentari vigenti, anche in relazione a quanto previsto
dall’art. 34, comma 3, ultimo periodo.
14. Agli oneri
derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già
previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica
finalità.
Art.
31
(Trattamento
di trasferimento)
1. Al dipendente trasferito ad
altra sede della stessa amministrazione per motivi organizzativi o di
servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve
essere corrisposto il seguente trattamento economico :
-
Indennità di
trasferta per sé ed i familiari;
-
Rimborso spese di
viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
-
Rimborso
forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
-
Indennità
chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé
ed i familiari;
-
Indennità di
prima sistemazione.
2. Il dipendente che
versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso
delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione
della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole
amministrazioni per tale specifica finalità, incrementati dalle risorse
previste anche a tale scopo dall’art.
1 comma 59 della legge 662/1996.
4. Per le modalità di erogazione e le misura economiche
del trattamento di cui al comma 1, si rinvia a quanto previsto dalle leggi n.
836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme
regolamentari vigenti.
TITOLO V
Capo
I
Disposizioni
finali e transitorie
Art. 32
(Trattamento
di fine rapporto)
1. La retribuzione annua da
prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di
lavoro ricomprende le seguenti voci:
-
Trattamento
economico tabellare, comprensivo della posizione super ove acquisita;
-
Retribuzione
individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per esperienza
professionale - ex art. 9 D.P.R. 44/1990 ed ex art. 47 D.P.R. 266/1987;
-
Indennità
integrativa speciale;
-
Indennità di
amministrazione di cui all’art. 33 del CCNL sottoscritto il
16.2.99;Indennità di posizione,
di cui all’art. 18 del CCNL sottoscritto il 16.2.99;
-
Tredicesima
mensilità;
-
Assegni ad
personam - ove spettanti - sia non riassorbibili che riassorbili
limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal
servizio.
Art. 33
(Modalità
di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali)
1. In favore del personale riconosciuto, con
provvedimento formale , invalido o mutilato per causa di servizio è
riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50
e dell’1.25 del trattamento tabellare in godimento alla data di
presentazione della relativa domanda a seconda che l’invalidità sia stata
ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il
predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario
individuale di anzianità.
2. Nulla è innovato per quanto riguarda
tutta la materia relativa all’accertamento dell’infermità per
causa di servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio ed
all’ equo indennizzo, che rimangono regolate dalla seguenti leggi e le loro
successive modificazioni, che vengono
automaticamente recepite nella disciplina pattizia: D.P.R. 3 maggio 1957, n.
686; legge 27/7/1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5/7/65; D.P.R. 20.4.94, n.
349, D.P.R. 834/81 ( Tabelle); art. 22, commi da 27 a 31 della legge
23.12.1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122 della legge 23.12.96, n. 662.
3. Per quanto riguarda la disciplina della 13.ma
mensilità si continua a fare riferimento al D.lg. C. P.S. 25 ottobre 1946,
n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni. Parimenti l’indennità di
servizio all’estero continuerà ad essere corrisposta nelle misure e con le
modalità previste dal D.P.R. 18 del 1967 e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. La misura dell’indennità integrativa speciale è
stabilita dalla tabella allegato A)
Art.
34
(Disapplicazioni)
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi
dell’art. 72, comma1 del D.lg. 29 del 1993, sono disapplicate tutte le
norme contenute:
-
nel T.U. degli impiegati civili dello Stato n. 3 del
1957, purché espressamente menzionate nel CCNL del 16.5.1995 e successive
integrazioni, in quello del 16 febbraio 1999,
nonché dal presente CCNL.;
-
nei D.P.R. n. 266/1987 e n. 44/1990 le quali, sono state
esplicitamente disapplicate dal CCNL 16.5.1995 e successive integrazioni, dal
CCNL 16.2.1999 e dal presente contratto, fatta salva l’indennità di rischio
radiologico, le cui risorse sono già confluite nel
Fondo unico di amministrazione, ma che continuano ad essere corrisposte
con le modalità previste nell’art. 12 del predetto D.P.R. 44/1990. Le
disposizioni dei citati D.P.R. non menzionate nei suddetti contratti
collettivi e nel presente contratto, data la loro natura transitoria e
contingente, hanno cessato di produrre i propri effetti.
2. Ai sensi del
comma 1 risultano in particolare disapplicate le seguenti norme:
-
TITOLO I : Con riferimento all’art. 2 ( diritto di
assemblea): l’art. 11 D.P.R. 395 del 23 agosto 1988;
-
TITOLO II : Con riferimento all’art. 3 ( Mutamento di
profilo per inidoneità psico - fisica) : l’art. 22/ter del CCNL integrativo
del 22 ottobre 1997;
-
Con riferimento all’art. 4 ( assegnazione temporanea) :
artt. 56 e 57. continuano ad
essere applicati gli artt. 58 e 59 del T.U. n. 3/1957;
-
Con riferimento agli artt. 5 (passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza) : artt. 72, 73, 74, 74, 75 e 76
del T.U. n. 3/1957;
-
Con riferimento all’art. 6 ( ricostituzione del
rapporto di lavoro) : art 132 T.U. n. 3/1957;
-
TITOLO III : Con riferimento agli artt. 8 e 9 (
aspettativa) (altre aspettative previste da disposizioni di legge): l’art.
22 quinques del CCNL del 22 ottobre 1997 e artt. 66, 69, 70, 71 e 127 del T.U.
n. 3/1957;
-
Con riferimento all’art. 10 ( diritto allo studio) : l’art.
3 del D.P.R. 395/1988 e l’art. 17 del D.P.R. 44/1990;
-
Con riferimento all’art.
12, comma 3, lett. b) (congedi
per eventi e cause particolari) : il comma 2 dell’art. 18 del CCNL 16 maggio
1995 e il comma 1 dell’art. 34 del CCNL 16 febbraio 1999;
-
Con riferimento all’art. 13 ( congedi per i genitori) :
l’art. 18/bis del CCNL integrativo del 22 ottobre 1997 e l’art. 21 del
D.P.R44/1990;
-
Con riferimento agli art. 14 e 15 (tutela dei dipendenti
in particolari condizioni psico-fisiche) ( tutela dei dipendenti portatori di
handicap) : l’art. 18 del D.P.R. n. 44/1990;
-
TITOLO IV : con riferimento all’art 16 ( copertura
assicurativa e patrocinio legale) : l’art. 16 del D.P.R. n. 44/1990;
-
con riferimento all’art. 17 (bilinguismo) : l’art. 53
del D.P.R. n. 266/1987;
-
con riferimento all’art.
19 ( clausole speciali) : gli
artt. 55, 88, 89, 90, 127, 135 e 136 del T.U n. 3/1957;
-
con riferimento all’art. 20 ( diritti derivanti da
invenzione industriale) . l’art. 34 del T.U. n. 3/1957;
-
TITOLO V: a) con riferimento all’art. 21 (rapporto di
lavoro a tempo determinato): D.P.R. 31.3.71, n. 276;
-
TITOLO VI : a) con
riferimento all’art. 28 (lavoro straordinario) : l’art. 49 D.P.R. n.
266/1987;
3. Ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 29/1993 e limitatamente
agli istituti del rapporto di lavoro, cessano, altresì, di produrre effetti
le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti ed
espressamente applicabili anche al personale del comparto Ministeri. Con
riferimento all’art. 30 del presente CCNL, per le missioni all’estero
continuano ad essere applicato il R.D. 3 giugno 1926, n. 941,
la L. 6 marzo 1958, n. 176, la legge 28 dicembre 1989, n. 425 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché
le relative disposizioni regolamentari.
4. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si
dovessero verificare nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro per
effetto della generale disapplicazione delle norme di cui ai precedenti commi
saranno oggetto di segnalazioni ai fini della stipulazione di eventuali
contratti nazionali integrativi.
TABELLA
“A”
INDENNITA’
INTEGRATIVA SPECIALE *
|
|
IX
|
C3
|
13.931.229
|
|
C
|
VIII
|
C2
|
13.729.456
|
|
|
VII
|
C1
|
13.521.001
|
|
|
VI
|
B3
|
13.364.065
|
|
B
|
V
|
B2
|
13.252.447
|
|
|
IV
|
B1
|
13.168.103
|
|
|
III
|
A2
|
13.080.301
|
|
A
|
II
|
A2
|
13.015.145
|
|
|
I
|
A2
|
12.946.466
|
*(annua lorda comprensiva del rateo della tredicesima
mensilità)
TABELLA
"B"
"ASSENZE
PER MALATTIA NEL RAPPORTO A TEMPO
DETERMINATO
ESEMPI
PRATICI”
1. Periodo di conservazione dei posto.
Coincide con la durata dei contratto, ma non può in
nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo
indeterminato dall'art. 21, commi 1 e 2 . Il rapporto di lavoro, inoltre,
cessa comunque allo scadere dei termine fissato nel contratto.
Un dipendente assunto a tempo determinato per 6 mesi, ad
esempio, avrà diritto, al massimo, alla conservazione dei posto per 6 mesi.
Se però egli si ammala dopo quattro mesi dall'inizio dei rapporto
avrà diritto alla conservazione dei posto solo per i restanti due mesi.
2. Trattamento economico delle assenze.
2.1. Determinazione
dei periodo massimo retribuibile e relativo trattamento - - Regola generale.
Si deve verificare, in base alla previsione dell'art. 5
della L. 638/1983, richiamato nel testo dell'art. 21 del presente CCNL, qual'è
il periodo lavorato nei dodici mesi precedenti l'insorgenza della malattia..
Tale periodo è quello massimo retribuibile.
Se il dipendente si ammala il 15 dicembre 1996, ad
esempio, bisogna verificare per quanti giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1995
fino al 14 dicembre 1996. Vanno
dunque computati anche i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso.
Tale operazione va ripetuta in occasione di ogni nuovo evento morboso.
Il periodo massimo retribuibile varia quindi nel corso dei rapporto.
Ai fini della quantificazione dei trattamento economico
da corrispondere nell'ambito dei periodo massimo retribuibile bisogna
rispettare la proporzione valida per il personale con rapporto a tempo
indeterminato in virtù della quale: 9 mesi su 18 (e cioè la metà dei
periodo massimo retribuibile ) sono retribuiti per intero, 3 mesi su 18 (e
cioè un sesto ) sono retribuiti al 90 % e 6 mesi su 18 ( e cioè due sesti)
al 50 % (o ai due terzi per chi applicava il DPR 347/83) Si consideri il
seguente esempio: dipendente che nei dodici mesi precedenti la nuova malattia
ha lavorato per sei mesi e si assenti per 120 giorni;
- il periodo massimo retribuibile sarà di 6 mesi; di
questi sei mesi (180 gg.), 90 giorni (la metà) potranno essere retribuiti al
100%; 30 giorni (un sesto) al 90 %; 60 giorni (due sesti) al 50% ( o ai due
terzi per chi applicava il dpr 347/83).
L'assenza di 120 giorni dei dipendente sarà-dunque
retribuita al 100% per i- primi 90 giorni. mentre i restanti 30 giorni saranno
retribuiti al 90 %;
Se l'assenza fosse stata di 190 giorni (10 giorni in più
del massimo retribuibile) sarebbe stata retribuita nel modo seguente:
-
90 gg. al 100%;
-
30 gg. al 90%;
-
60 gg. al 50% (o ai due terzi per chi applicava il dpr 347/83);
-
10 gg. senza retribuzione. Quando l'assenza supera il periodo massimo retribuibile essa
non può, infatti, essere retribuita.
Si ricordi inoltre che nessun trattamento economico di
malattia può essere corrisposto dopo la scadenza dei contratto a termine.
N.B. Negli esempi fatti si è ipotizzato, per comodità
espositiva, che il dipendente effettui un'unica assenza di lunga durata, ma
naturalmente, per stabilire quale sia, nell'ambito del periodo massimo
retribuibile, il trattamento economico spettante per l'ultimo episodio
morboso, si dovranno sommare all'ultima assenza anche tutte quelle
precedentemente intervenute (in costanza di rapporto).
2.2. Periodo massimo retribuibile inferiore a 4 mesi ma
superiore a un mese.
Nel caso che il dipendente abbia lavorato, nei dodici
mesi precedenti l'ultimo episodio morboso, per un periodo inferiore a quattro
mesi ma superiore a un mese (v. punto successivo), la proporzione sopra
illustrata deve essere corretta, perché il CCNL prevede che, nell'ambito del
periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti al 100% (si noti che la
metà di 4 mesi è esattamente 60 gg.).
Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avrà diritto
ad un periodo massimo retribuibile di 90 giorni di cui 60 gg. da retribuire al
100%, 10 gg. da retribuire al 90% e 20 giorni da retribuire al 50%.
In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la
proporzione illustrata nel punto 4.2.1 avremmo:
-
45 gg. (la metà del massimo) da retribuire al 100%
-
15 gg. (un sesto) da retribuire al 90 %;
-
30 gg. (due sesti) da retribuire al 50 % (o ai 2/3 per chi applicava il
dpr 347 del 1983)
Invece, poiché è stato incrementato di 1/3 il periodo
retribuibile al 100 % per passare dai "normali" 45 giorni,
risultanti dall'applicazione della solita proporzione, al 60 previsti dalla
norma, occorre ridurre proporzionalmente di un terzo i periodi retribuibili al
90 e al 50
Quindi:
- 60 gg. (45 gg.
+ 1/3) al 100%;
- 10 gg. (15 gg.
- 1/3) al 90 %;
- 20 gg. (30 gg.
- 1/3) al 50%.
In un caso dei genere, se il lavoratore si assenta per 20
gg. sarà retribuito al 100% per tutta la durata dell'assenza; se si assenta
per 70 gg. sarà retribuito al 100% per i primi 60 gg e al 90 % per i
successivi 10 gg; se si assenta per 120 giorni sarà retribuito al 100% per i
primi 60 gg., al 90% per i successivi 10 e al 50% per ulteriori 20 gg., mentre
per gli altri 30 giorni non sarà retribuito.
2.3. Periodo massimo retribuibile garantito.
Nel caso che il dipendente, nei dodici mesi precedenti la
malattia, abbia lavorato per un periodo inferiore al mese, ha diritto comunque
ad un periodo massimo retribuibile di almeno trenta giorni, perché così
prevede espressamente l'art. 5 della L. 638 dei 1983.
Nell'ambito di tale periodo le assenze sono sempre retribuite per
intero.
In un caso del genere, se il dipendente si ammala per 40
gg., poiché ha diritto alla retribuzione solo- per 30 gg., i primi 30 gg. di
assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori 10 gg. sono senza retribuzione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all’art. 2 del presente CCNL, in
relazione alla diversa dislocazione degli uffici delle amministrazioni statali
nell’ambito di una stessa città e al fine di favorire assemblee sindacali
anche tra dipendenti appartenenti ad amministrazioni diverse, le parti
convengono che per “idonei
locali concordati con l’amministrazione” si intendono anche quelli fuori
dalla sede di servizio. In tali limitati casi l’assenza dal servizio non
può superare il tempo previsto per lo svolgimento dell’assemblea sindacale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In relazione all’art. 30,
le parti si danno reciproco atto che, in questa tornata contrattuale, l’impossibilità
di disporre di risorse adeguate non ha consentito una completa revisione dell’istituto
della trasferta al fine di renderlo idoneo a compensare economicamente il
disagio derivante al lavoratore dalla prestazione della propria attività
fuori della sede di servizio. In alternativa alla mancanza di risorse, si ravvisa l’esigenza
di pervenire ad una regolazione dell’istituto che possa consentire, nel
quadro di una razionalizzazione delle disponibilità esistenti, di considerare
il tempo utilizzato per il viaggio come tempo di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 3
Le parti convengono, in relazione all’art. 25, commi 3
e 4 del CCNL del 16 maggio 1995, sulla
necessità di prevedere una nuova articolazione delle sanzioni disciplinari
ivi previste con particolare riguardo alla durata
della sospensione dal servizio in rapporto alle cause che determinano
il licenziamento con preavviso.
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