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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo
al
Personale del Comparto
Enti Pubblici non Economici
per il Quadriennio normativo 2002 -
2005
e Biennio economico 2002 - 2003
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
Art. 3 - Relazioni sindacali
Art. 4 - Tempi e procedure per la stipulazione dei
contratti integrativi
Art. 5 - Integrazione alla disciplina della
contrattazione integrativa
Art. 6 - Integrazione alla disciplina della
informazione
Art. 7 - Integrazione alla disciplina delle altre
forme di partecipazione
Art. 8 - Comitato paritetico sul fenomeno del
mobbing
CAPO II - PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Art. 9 - Norma di rinvio
TITOLO III - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL
PERSONALE
Art. 10 - Principi del sistema
Art. 11 - Commissione paritetica per il sistema di
classificazione
TITOLO IV - RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Art. 12 - Integrazione alla disciplina sulla
formazione del personale
CAPO II - NORME DISCIPLINARI
Art. 13 - Clausola generale
Art. 14 - Modifiche all’art. 26 del CCNL del 6
luglio 1995
Art. 15 - Modifiche all’art. 27 del CCNL del 6
luglio 1995
Art. 16 - Codice disciplinare
Art. 17 - Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale
Art. 18 - Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
Art. 19 - Disposizioni transitorie per i
procedimenti disciplinari
Art. 20 - Norma di rinvio
CAPO III
Art. 21 - Codice di condotta relativo alle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro
TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Art. 22 - Stipendio tabellare
Art. 23 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 24 - Tredicesima mensilità
Art. 25 - Integrazione alla disciplina sui fondi
per i trattamenti accessori
Art. 26 - Istituzione e disciplina dell’indennità
di ente
Art. 27 - Modifiche a discipline precedenti
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
Art. 28 - Norma speciale per l’Automobile Club
d’Italia - ACI
Art. 29 - Disciplina di raccordo per il passaggio
del personale dell’AGEA al comparto degli enti pubblici non economici
Art. 30 - Conferma di discipline precedenti
Tabella A - Incrementi mensili della retribuzione
tabellare
Tabella B - Nuova retribuzione tabellare
Tabella C - Indennità di Ente
Tabella D - Equiparazione tra sistemi di
classificazione
Dichiarazioni Congiunte
Nota a Verbale ARAN
Allegato 1 - Schema di codice di condotta da
adottare nella lotta contro le molestie sessuali
Allegato 2 - Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale - esclusi i dirigenti ed i professionisti, anche medici, già
appartenenti alla X qualifica funzionale
- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato,
dipendente da tutti gli enti del comparto indicati dai quattro alinea dell’art.
5, comma 1 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva
del 18 dicembre 2002.
2. Al personale del
comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di
soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i
processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza,
si applica il presente contratto sino alla data dell’inquadramento definitivo
nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato.
3. Nella provincia
autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le
materie ivi previste.
4.
Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come
d.lgs. n. 165 del 2001.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto
1. Il presente
contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005, per la parte
normativa ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003, per la
parte economica.
2. Gli effetti
decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene
portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da
parte dell’ARAN.
3. Gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono
applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente
contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Per evitare
periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima
della scadenza del contratto. Durante tale periodo e
per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
6. Dopo un periodo
di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà
corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall’Accordo
sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si
applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001.
7. In sede di
rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà
costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’Accordo del 23
luglio 1993, di cui al comma precedente.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Si conferma il
sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 16 febbraio 1999, con
le integrazioni previste nei successivi CCNL e con le modifiche riportate ai
seguenti articoli.
Art. 4
Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi
1. I contratti
collettivi integrativi hanno durata quadriennale, si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello e si svolgono in un'unica sessione
negoziale. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti. Sono fatte salve specifiche materie previste dal presente
contratto che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di
contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. Gli enti
costituiscono la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa entro
30 giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto
e convocano la delegazione sindacale prevista dall'art. 10, comma 1, punto I, lett. b), del CCNL del 16 febbraio 1999, per l'avvio del
negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli
oneri, secondo i principi di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999, è effettuato dal collegio dei sindaci o dei revisori ovvero,
in mancanza, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A
tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata all’organismo competente per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti
effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza
delle organizzazioni sindacali rappresentative. Per la parte pubblica, la
sottoscrizione è demandata al presidente della delegazione trattante.
4. Il contratto
integrativo deve contenere apposite clausole per
quanto concerne i tempi, le modalità e le procedure di verifica della loro
attuazione.
5. Gli enti sono
tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione
definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il presente
articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 16 febbraio 1999, che è, pertanto,
disapplicato.
Art. 5
Integrazione alla disciplina della contrattazione integrativa
1. Al fine di
incrementare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi in risposta alla domanda dell’utenza sul territorio, il
contratto collettivo integrativo a livello nazionale assegna una quota non inferiore
al 10% delle risorse destinate alla produttività collettiva ai sensi dell’art.
32, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, al finanziamento di specifici piani
o progetti da elaborare da parte delle sedi periferiche abilitate alla
contrattazione decentrata. Resta fermo che il pagamento delle incentivazioni
avviene a seguito dell’avvenuto accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Le materie di
contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A (contrattazione
integrativa a livello nazionale o di sede unica di ente)
del CCNL del 16 febbraio 1999, sono integrate come segue:
“- individuazione delle posizioni
organizzative eventualmente incompatibili con una prestazione di lavoro a tempo
parziale”.
Art. 6
Integrazione alla disciplina della informazione
1. All’art. 6, lett.
A), comma 2, lett. A) (informazione preventiva a livello nazionale) del CCNL
del 16 febbraio 1999, dopo la lettera k), è aggiunta la seguente:
“l) ricadute occupazionali derivanti dai processi
di esternalizzazione di
attività e/o servizi ad altri soggetti pubblici o privati o dal ricorso ad
altre forme di rapporto di lavoro atipico”.
Art. 7
Integrazione alla disciplina delle altre forme di partecipazione
1. All’art. 6, lett.
D (altre forme di partecipazione), comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, alla
fine del primo periodo è inserita la seguente integrazione: “A tal fine,
rendono obbligatoriamente il proprio parere, ancorché non vincolante”.
2. All’art. 6, lett.
D (altre forme di partecipazione), comma 3, del CCNL del 16 febbraio 1999, nel
secondo periodo, dopo le parole “una delle quali” è inserito il termine
“necessariamente”.
Art. 8
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti prendono
atto che nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore
frequenza, il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o
psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri
dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie
di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e
ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni
aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle
condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o
la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o,
addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento
alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la
necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di
prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute
fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la
qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle
forme di partecipazione previste dall'art. 6, lett. D) (altre forme di
partecipazione) del CCNL del 16 febbraio 1999 è, pertanto, istituito, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico
comitato paritetico presso ciascun ente con i seguenti compiti:
a) raccolta
dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo
del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione
delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica
dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni
persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione
di proposte di azioni positive in ordine alla
prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di
realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d) formulare
proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte
formulate dai comitati sono presentate agli enti per i conseguenti adempimenti
tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di
sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture
esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia
nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui
al comma 3, i comitati valutano l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani
generali per la formazione, previsti dall’art. 12, idonei interventi formativi
e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro,
ai seguenti obiettivi:
a) affermare
una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della
gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire
la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali
all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I comitati sono
costituiti da un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali di comparto rappresentative e da un pari numero
di rappresentanti dell’ente. Il Presidente del Comitato viene
designato tra i rappresentanti dell’ente ed il vicepresidente dai componenti di
parte sindacale. Per ogni componente effettivo, è
previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica
dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante
del comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo,
allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Gli enti
favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti
idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con
ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi.
I comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.
8. I comitati di cui
al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.
CAPO II
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Art. 9
Norma di rinvio
1. Per le
prerogative e diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto
1998, in particolare all'art. 10, comma 2, relativo alle modalità
di accredito dei dirigenti sindacali presso gli enti, nonché ai CCNQ stipulati
il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre
2002 e loro successive modifiche.
2. In relazione alla questione insorta sull’art. 9, comma 1 del
CCNL del 16 febbraio 1999, relativamente alla fruibilità dei permessi sui
luoghi di lavoro, le parti convengono sulla necessità di procedere ad un
approfondimento in una apposita sessione negoziale che inizierà entro 60 giorni
dalla stipula del presente CCNL.
TITOLO III
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 10
Principi del sistema
1. Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, al fine di
garantire il progressivo miglioramento della funzionalità degli uffici nonché
promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, le parti
convengono sull’opportunità di confermare l'attuale sistema di classificazione
previsto dal CCNL del 16 febbraio 1999 e di proseguire nel processo di
valorizzazione professionale dei lavoratori, che si configura come strumento di
supporto alla riforma stessa, anche nell'ottica della piena armonizzazione con
il settore privato.
2. Nella prospettiva di pervenire ad una gestione ottimale
delle risorse umane, sulla base dell'esperienza maturata ed in relazione alla
maggiore flessibilità organizzativa attuata con i contratti collettivi del
precedente quadriennio, le parti ritengono che la contrattazione integrativa
debba valorizzare in particolare, i seguenti principi già enunciati nel citato
sistema di classificazione:
a) garanzia di un adeguato ed equilibrato
accesso dall'esterno, ove previsto dal vigente sistema di classificazione, per
la copertura dei posti;
b) valutazione
ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in
relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree e i
profili cui si riferiscono le selezioni; pertanto, ai sensi dell'art. 15 del
CCNL 16 febbraio 1999, all'esperienza professionale, al titolo di studio, agli
altri titoli culturali e professionali, ai corsi di formazione, aggiornamento e
qualificazione professionale ed alle prove selettive finali è attribuito un
peso equilibrato ai fini della determinazione del punteggio complessivo
ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno partecipato alla
selezione;
c) esplicito riconoscimento, nei passaggi
interni di cui all’art. 15, comma 1, lett. b) del CCNL del 16 febbraio 1999,
della prevalenza alla progressione del personale proveniente dalla
posizione economica immediatamente inferiore.
3. Un ruolo
fondamentale è attribuito alla formazione continua, che attraverso una serie
organica ed articolata di interventi, costituisce un
fondamentale fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze,
nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale. A tal fine deve essere
data piena attuazione all'art. 26 del CCNL del 16 febbraio 1999 ed all’art. 12
del presente contratto, in particolare rendendo disponibili le risorse indicate
nel comma 7 di quest’ultimo articolo. Al fine di completare e sostenere i
processi di riorganizzazione, l’attività di formazione realizzata dagli enti è comunque utilizzata per favorire la ricollocazione
funzionale del personale inquadrato nell’area A verso l’area B.
4. Le parti si danno
reciprocamente atto della operatività dei contratti
integrativi già stipulati, aventi tra l’altro per oggetto il sistema di
classificazione e, conseguentemente, si impegnano ad assumere, ciascuna secondo
la propria autonomia, ogni utile iniziativa finalizzata alla rapida
applicazione degli stessi.
Art. 11
Commissione paritetica per il sistema di classificazione
1. Al fine di
valorizzare il sistema di classificazione, di cui al CCNL del 16 febbraio 1999,
quale efficace e concreto strumento di riforma, le parti, attuata la fase di
prima applicazione, si danno atto della necessità di valutarne i risultati nella prospettiva di pervenire anche ad una semplificazione
dello stesso per una migliore gestione dei processi lavorativi.
2. A tal fine è
istituita, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, una
Commissione paritetica ARAN - Confederazioni ed Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL, con il compito di acquisire tutti gli elementi di
conoscenza idonei al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati e di
formulare alle parti negoziali proposte per una verifica del sistema di
classificazione che, in particolare, esamini la possibilità di:
- attuare
una riduzione delle posizioni alle quali si accede
dall'esterno;
- individuare
all'interno delle aree posizioni esclusivamente
economiche e le relative modalità di sviluppo professionale;
- ricomporre
i processi lavorativi attraverso una nuova declaratoria di area,
con l'indicazione di eventuali norme transitorie per il passaggio dall'attuale
al nuovo sistema;
- valutare le possibili implicazioni sulla
dotazione organica derivanti dall'applicazione delle proposte;
- correlare i nuovi sistemi di valutazione al nuovo
modello di classificazione.
Eventuali
decisioni della commissione, per la parte sindacale, sono adottate sulla base
della rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi delle vigenti
disposizioni.
4. A tale
commissione, è demandato anche il compito di formulare proposte in ordine:
a) alla
verifica della disciplina dell'area della vice dirigenza, di cui all’art. 10
della legge n. 145 del 2002 e ai sensi del protocollo di intesa
tra governo e organizzazioni sindacali del febbraio 2002;
b) alla valorizzazione delle professionalità
specialistiche e delle posizioni di particolare responsabilità.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Art. 12
Integrazione alla disciplina sulla formazione del personale
1. La disciplina dell’art. 26 del CCNL del 16 febbraio 1999 sulla
formazione del personale è integrata con le disposizioni del presente
articolo.
2. La formazione e
l’aggiornamento professionale del personale sono assunti dagli enti, come
metodo permanente per la valorizzazione delle capacità
e delle attitudini dei lavoratori e quale supporto ai processi di cambiamento
organizzativo.
3.
L’attività di formazione, addestramento e riqualificazione del personale, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, viene programmata annualmente attraverso la
predisposizione di un piano di formazione. Detto piano tiene conto dei
fabbisogni formativi rilevati, in relazione alle
innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, ai processi di mobilità,
ai processi di reclutamento di nuovo personale, ai programmi di sviluppo della
qualità dei servizi, alle esigenze di accrescimento e sviluppo professionale,
con particolare riferimento alla riqualificazione e progressione professionale
del personale. Il piano individua anche le risorse finanziarie da destinare
alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di
finanziamento regionali, nazionali o comunitari, nonché
i soggetti esterni, tra quelli di cui all’art. 26, comma 5, del CCNL 16
febbraio 1999, che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività
programmate.
4. Gli enti possono
assumere iniziative comuni volte ad attivare percorsi formativi, a verificare e
certificare lo sviluppo e la qualità degli standard dei processi formativi e a
promuovere iniziative e indagini di interesse comune,
anche con riferimento al processo di informatizzazione della pubblica
amministrazione e alla realizzazione dei progetti promossi dalle istituzioni.
5. Per garantire gli
obiettivi di una formazione permanente, in grado di soddisfare le esigenze di
riqualificazione e di più stretto collegamento tra contenuti formativi e
apprendimento sul lavoro, con un’ampia componente di
sviluppo informatico e tecnologico, nonché l’esigenza della massima
partecipazione a costi contenuti, gli enti assumono il criterio di incrementare
le iniziative di formazione a distanza che utilizzano le nuove tecnologie
(formazione on-line o e-learning), di formazione
mista aula e a distanza (blended learning),
di formazione attraverso comunità di pratica e di apprendimento, di formazione
sul posto di lavoro (on the job).
6. Nella individuazione delle aree e dei contenuti formativi,
gli enti tengono conto delle più avanzate tendenze che interessano il mondo del
lavoro ed i processi produttivi e riconoscono, pertanto, la particolare valenza
di competenze trasversali, quali la conoscenza delle lingue straniere, delle
tecnologie informatiche e della comunicazione, dei sistemi organizzativi.
7. Al finanziamento
delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non
inferiore all’1% del monte salari. Ulteriori
risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai
processi di riorganizzazione e di esternalizzazione e
dall’utilizzo di fondi comunitari nonché di quelli ordinari nazionali e
regionali. Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio
finanziario di riferimento, sono vincolate al
riutilizzo nell’esercizio successivo per le medesime finalità.
8. Nell’ambito delle
forme di partecipazione di cui all’art. 6, lett. D) del CCNL del 16 febbraio
1999, è costituita, presso ciascun ente, apposita
commissione bilaterale, alla quale sono affidate le seguenti funzioni:
a) acquisire
dagli enti gli elementi di conoscenza relativi ai
fabbisogni formativi del personale;
b) formulare
proposte in materia di formazione ed aggiornamento del personale, per la
realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, con particolare
riferimento al comma 3, nonché delle finalità di cui
all’art. 26 del CCNL del 16 febbraio 1999;
c) effettuare il monitoraggio sulla attuazione dei programmi
formativi e sulla utilizzazione delle risorse stanziate, anche con riferimento
ai risultati della contrattazione integrativa.
CAPO II
NORME DISCIPLINARI
Art. 13
Clausola generale
1. E’ confermata la
disciplina contenuta nel capo V del titolo III del CCNL del
6 luglio 1995, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi articoli.
Art. 14
Modifiche all’art. 26 del CCNL del 6 luglio 1995
1. All’art. 26 del
CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la
rubrica dell’articolo “doveri del dipendente” è modificata in “obblighi del
dipendente”;
b) al
termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase “Il dipendente
adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di
lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato”;
c) al
comma 3, lettera d), le parole “alla legge 4 gennaio 1968, n. 15” vengono sostituite con “al DPR 28 dicembre 2000, n. 445”;
d) al
comma 3, lettera r), dopo le parole “interessi propri” e prima del punto viene aggiunta la frase “o di suoi parenti entro il quarto
grado o conviventi”.
Art. 15
Modifiche all’art. 27 del CCNL del 6 luglio 1995
1. All’art. 27 del
CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il
comma 1 è sostituito dal seguente comma:
“1. Le violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati
all’art. 26 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo
procedimento disciplinare:
a) rimprovero
verbale;
b) rimprovero
scritto (censura);
c) multa
di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore
di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento
con preavviso;
g) licenziamento
senza preavviso.”
b) al comma 4 il riferimento all’ “art. 59,
comma 4, del d.lgs. n. 29 del
1993” deve intendersi, in entrambi i casi, “all’art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001”;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
“4/bis. Qualora, anche nel corso del procedimento,
emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli
atti all’ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo
ufficio.”
d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma
9.bis:
“9.bis Con riferimento
al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello
finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi
previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei
principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle
situazioni giuridiche”
e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Per quanto non previsto dalle presenti
disposizioni, si rinvia all’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001”.
Art. 16
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del
principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza e in conformità di quanto previsto
dall’art. 55 del d.lgs. n.
165/2001, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in
relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità
del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza
degli obblighi violati;
c) responsabilità
connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) rilevanza del danno o grado di pericolo
arrecato all’amministrazione, agli utenti o a terzi e del disservizio
determinatosi;
e) sussistenza
di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore nei confronti dell’amministrazione, degli altri
dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti
disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge;
f) concorso
nell’infrazione di più lavoratori in accordo tra di
loro.
2. La recidiva nelle
infrazioni previste ai commi seguenti, già sanzionate nel biennio di
riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste
nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente
responsabile di più infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più
azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con
un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione
disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa
di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al
dipendente, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio,
dell’orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
b) condotta non conforme ai principi di
correttezza verso l’amministrazione, gli altri dipendenti ovvero verso il
pubblico;
c) negligenza
nell’esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali o altri beni
strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio e alla cui custodia
e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue
responsabilità;
d) inosservanza
degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio
per il servizio o per gli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali
disposte a tutela del patrimonio dell’amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 6 della legge n. 300/1970;
f) insufficiente rendimento nell’assolvimento
dei compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro;
g) altre
violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio
ovvero danno o pericolo per l’amministrazione, per gli utenti o per terzi.
L’importo delle ritenute per multa
sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione e destinato ad attività
sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva
nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del
massimo della multa;
b) particolare
gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza
ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del
servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei
doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli
utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni,
nel raggiungere la sede assegnata dall'amministrazione;
e) svolgimento,
durante le assenze per malattia o infortunio, di attività
che ritardino il recupero psico-fisico;
f) testimonianza falsa o reticente ovvero
rifiuto di testimoniare in procedimenti disciplinari;
g) comportamenti
minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi;
h) alterchi
con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Amministrazione, fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai
sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
l) atti e comportamenti, ivi comprese le
molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;
m) sistematici
e reiterati atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano
forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un
altro dipendente;
n) violazione
di obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave
danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
6. La sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della
sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1,
per:
a) recidiva
nel biennio delle mancanze previste nel comma 5 quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze
previste dallo stesso comma 5 presentino
caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10
giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento,
da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di
fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad essa affidati;
d) insufficiente
persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio,
attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo;
f) atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità
che siano lesivi della dignità della persona.
Nella sospensione
dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della
retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso un’indennità pari al 50% della
retribuzione indicata all’art. 29, comma 2, lett. a) del CCNL del 14 febbraio
2001, così come modificata dall’art. 27 del presente CCNL, (retribuzione base
mensile), nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di
sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di
servizio.
7. La sanzione
disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazioni di
gravità tale, da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con
l’amministrazione e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Tra queste, sono da ricomprendersi in ogni caso le
seguenti:
a) recidiva
plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste ai commi 5
e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che
abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo
quanto previsto al comma 8, lett. a);
b) recidiva
nell’infrazione di cui al comma 6, lettera d);
c) ingiustificato
rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute e motivate
esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in
relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine
prefissato dall’amministrazione, quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata
si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni; qualora il
dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità,
nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento
negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva
nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati
atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di
procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva
nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche
di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) responsabilità
penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi fuori
del servizio e pur non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che
per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del
rapporto.
8. La sanzione
disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per violazioni dei
doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da
compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l’amministrazione e da
non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro. In
particolare, la sanzione si applica nelle seguenti fattispecie:
a) terza recidiva nel biennio di minacce,
ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti,
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna
passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che,
pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento
che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di
documenti falsi;
d) commissione
in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non
costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
-
per i delitti già
indicati dall’art. 1, commi 1 e 4 septies, lettere
a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16
del 1992;
-
quando alla condanna
consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
-
per i delitti indicati
dall’art. 3, comma 1 della legge n. 97 del 2001.
9. Le mancanze non
espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui
all’art. 26 del CCNL del 6 luglio 1995, come modificato dal presente CCNL, e
facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi
desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice
disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i
dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita
con altre.
11. L’art. 28 del CCNL
del 6 luglio 1995 è disapplicato. Di conseguenza, tutti
i riferimenti al medesimo art. 28 devono intendersi al presente articolo.
Art. 17
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nel caso di
commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'ente
inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la
denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla
sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui
l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del
procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei
casi previsti nel comma precedente, quando l'ente venga
a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente,
per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso
fino alla sentenza definitiva.
3. Fatto salvo
quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in linea
generale, il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del presente articolo,
è riattivato entro 180 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza
definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
4. Per i casi
previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, il procedimento
disciplinare precedentemente sospeso è riattivato
entro 90 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e
deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L’applicazione
della sanzione prevista dall’art. 16, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. b) ed e), non ha
carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento
disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del
2001.
6. In caso di assoluzione, si applica quanto previsto dall’art. 653,
comma 1, c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare
sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali
vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di
proscioglimento, si procede analogamente al comma 6.
8. In caso di
sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione l’art. 1 della legge 97
del 2001.
9. Il dipendente
licenziato ai sensi dell’art. 16, comma 7 lettera h) e comma 8, lett. b) ed e),
e successivamente assolto a seguito di revisione del
processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla
riammissione in servizio nella medesima sede o in altra, su sua richiesta,
anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità
posseduta all’atto del licenziamento.
10. Il
dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato,
nell’area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta
al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione
del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente
superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero
stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di
licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio
ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
Art. 18
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che
sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione
per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo
della libertà.
2. L'ente, ai sensi
del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale,
può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza
definitiva, alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente può
essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso
in cui venga sottoposto a procedimento penale che non
comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, per
fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 16, commi 7 e 8.
4. Resta fermo
l’obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall’art.
1, commi 1 e 4-septies, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del
codice penale, c) ed e) della legge n. 16 del 1992.
5. Nel caso dei
delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo,
possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi
reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa
la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4
comma 1 della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati
ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’art. 17, in tema di
rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente
sospeso, ai sensi dei commi da 1 a 5, sono corrisposti un'indennità pari al 50%
della retribuzione indicata all’art. 29, comma 2, lett. a) del CCNL del 14
febbraio 2001 (retribuzione base mensile), così come modificata dall’art. 27
del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo
familiare e la retribuzione individuale di anzianità,
ove spettanti.
8. Nel caso di
sentenza definitiva di assoluzione o in caso di
proscioglimento, ai sensi dell’art. 17, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel
periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con
quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità
o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.
Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, secondo periodo, il
conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli
altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna
penale, ove questo si concluda con una sanzione
diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà
conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o
compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere
straordinario nonché i periodi di sospensione del
comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare
riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in
servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque
sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. La presente
disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 30 del CCNL del 6 luglio
1995.
Art. 19
Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari
1. I procedimenti
disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno
portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni
disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano
- qualora più favorevoli - le sanzioni previste dall’art. 16, in luogo di
quelle previste dall’art. 28 del CCNL del 6 luglio 1995.
Art. 20
Norma di rinvio
1. In materia di
conciliazione e arbitrato, si rinvia a quanto previsto dall’art. 6 CCNQ del 23
gennaio 2001 e successive modificazioni, integrazioni o proroghe.
Art. 21
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei
luoghi di lavoro
1. Gli enti, nel
rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL del 16 febbraio 1999,
adottano con proprio atto, il codice di condotta relativo ai
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di
lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27.11.1991,
n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia,
allegano a titolo esemplificativo il codice–tipo.
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO
I
Art. 22
Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo
conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il
biennio 2002–2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata
del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse
destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art.
33, comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari
allo 0,5%.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi
tabellari, come stabiliti dall'art. 2 comma 2 del CCNL del 14 marzo 2001, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
Tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità
integrativa speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della
retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto
conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico
complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti
disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari risultanti
dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella B.
Art. 23
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione dell’art. 22 sono utili ai fini della tredicesima mensilità,
dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono
assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali
e relativi contributi nonché della determinazione della misura dei contributi
di riscatto.
2. I benefici economici risultanti
dall’applicazione dell'art. 22 sono computati ai fini previdenziali, secondo
gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi
previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del
presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella
prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati
alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare
dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art. 22, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del
trattamento pensionistico, anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10,
della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).
4. Ai fini della determinazione della base di
calcolo dell’indennità di anzianità, di cui all’art. 13
della legge n. 70/1975, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota
dello stipendio tabellare corrispondente al valore dell’indennità integrativa
speciale conglobata (ai sensi dell’art. 22, comma 3) viene valutata nella
misura del 70%.
Art.
24
Tredicesima mensilità
1. La
disciplina di cui al presente articolo modifica ed integra quanto previsto
dall’art. 29, comma 1 del CCNL del 14 febbraio 2001, in materia di tredicesima
mensilità.
2. Gli
enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 15 ed
il 21 dicembre di ogni anno. Qualora,
nel giorno stabilito, ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il
pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo.
3. L'importo
della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui
all'art. 29, comma 2, lett. b) del CCNL del 14 febbraio 2001, così come
modificata dall’art. 27 del presente CCNL, spettante al lavoratore nel mese di
dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
4. Nel
caso dei passaggi di cui all’art. 15 ed all’art. 16 del CCNL del 16 febbraio
1999 trova applicazione la medesima disciplina prevista nel
comma 2.
5. La
tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
6. Nel
caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno
o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è
dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le
frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantacinquestimo
per il periodo di servizio prestato nel mese, ed è calcolata con
riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante
al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.
7. I
ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra
condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento
economico.
8. Per
i periodi temporali che comportino la riduzione del
trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai
medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del
trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da
disposizioni legislative vigenti.
Art. 25
Integrazione alla disciplina sui fondi per i trattamenti accessori
1. Sono confermate, con le modifiche di cui al
presente articolo, le disposizioni previste dagli artt.
31 e 44 del CCNL del 16 febbraio 1999 - come integrate dall’art. 4, commi 3 e 6
del CCNL del 14 marzo 2001 - in ordine alle modalità e
ai criteri per la quantificazione delle risorse del fondo per i trattamenti
accessori per il personale delle aree e del fondo per i trattamenti accessori
per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 15 della legge
n. 88 del 1989.
2. Il fondo per i
trattamenti accessori per il personale delle aree di cui all’art. 31 del CCNL
del 16 febbraio 1999, con le integrazioni di cui all’art. 4 del CCNL del 14
marzo 2001, è ulteriormente incrementato di un importo pari a € 10,70
pro–capite per tredici mensilità con decorrenza 1° gennaio 2003. Per gli
enti non destinatari della legge n. 88 del 1989, il predetto importo pro-capite
è stabilito in € 15,90, con le medesime decorrenze.
3. Il fondo per i trattamenti accessori per il
personale delle qualifiche ad esaurimento ex art. 15 della legge n. 88 del
1989, di cui all’art. 44 del CCNL del 16 febbraio
1999, con le integrazioni di cui all’art. 4 del CCNL del 14 marzo 2001, è
ulteriormente incrementato di un importo pari a € 10,70 pro-capite per tredici
mensilità, con decorrenza 1° gennaio 2003. Per gli enti non destinatari della
legge n. 88 del 1989, il predetto importo pro-capite è stabilito in € 15,90,
con le medesime decorrenze.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, al termine di ogni esercizio finanziario, le risorse destinate al
pagamento dei trattamenti accessori del personale di cui al comma 3, cessato
dal servizio a qualunque titolo, confluiscono nel fondo di cui al comma 2, per
gli utilizzi previsti in sede di contrattazione integrativa. Per gli esercizi
successivi, il valore di incremento del fondo è
rapportato ad anno intero.
5. Al fine di favorire i processi di
riorganizzazione, da cui possa derivare una
ridefinizione dei posti di funzione per il personale dell’area A, la
contrattazione integrativa di ente, in via eccezionale e per una sola volta
nell’arco della vigenza del presente CCNL, può promuovere iniziative di
riqualificazione professionale, intese alla ricollocazione
del personale in servizio nell’area A, alla data del 31° dicembre 2002, verso
la posizione iniziale dell’area B. All’onere derivante dalla ricollocazione del personale, si fa fronte con risorse
aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del fondo di cui al comma
2.
6. In sede di contrattazione integrativa di ente, ai lavoratori addetti a prestazioni caratterizzate
da turni a ciclo continuo, per un periodo non inferiore a 15 anni, i quali
siano stati dichiarati, a seguito di accertamenti sanitari, permanentemente
inidonei allo svolgimento di tali prestazioni, può essere attribuita una
indennità mensile di importo non superiore alla media mensile dei compensi per
turno percepiti nell’ultimo semestre, secondo la disciplina di cui all’art. 16,
comma 6 del CCNL del 14 febbraio 2001. Le relative risorse sono a carico del
fondo di cui al comma 2.
Art. 26
Istituzione e disciplina dell’indennità di ente
1. E’ istituita l’indennità di
ente per il personale delle aree A, B, C e per il personale delle
qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 15 della legge n. 88/1989.
2. L’indennità di ente
ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene
corrisposta per dodici mensilità.
3. L’indennità di ente
è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per
il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della
base di calcolo dell’indennità di anzianità.
L’istituzione dell’indennità di ente non modifica le
modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento
pensionistico anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10, della legge
n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).
4. L’indennità di ente
viene corrisposta come di seguito indicato:
a) con decorrenza dal
1/1/2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella C allegata al
presente CCNL;
b) con decorrenza dal 1/1/2003, le misure di
cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2
della medesima tabella C;
c) con la stessa decorrenza dell’1/1/2003,
l’importo dell’indennità di ente è corrisposto nei
valori indicati nella colonna 4 della medesima tabella C, i quali riassorbono
anche le misure così come rideterminate ai sensi
delle lettere a) e b).
5. Per il conseguimento dei valori previsti
dalla lett. c) del comma 4, a copertura degli ulteriori
incrementi evidenziati nella colonna 3 della tabella C allegata al presente
CCNL, sono prelevate risorse dei fondi per i trattamenti accessori del
personale di cui all’art. 25, commi 2 e 3, aventi carattere di certezza,
stabilità e continuità. L’indennità
riassorbe le anticipazioni mensili della produttività, secondo la disciplina
prevista nei contratti integrativi, le quali cessano pertanto di essere
corrisposte. All’atto della cessazione dal servizio del personale, la quota di indennità di ente prelevata dai fondi ai sensi del
presente comma ritorna nella disponibilità dei fondi stessi.
Art. 27
Modifiche a discipline precedenti
1. Il comma 4, dell’art. 29, del CCNL del 16
febbraio 1999 è eliminato.
2. All’art. 29, comma 2, lett. a) del CCNL del
14 febbraio 2001 sono eliminate le seguenti parole al termine del capoverso: “e dall’indennità integrativa speciale”.
3. A seguito del conglobamento dell’indennità
integrativa speciale di cui all’art. 22, tutti i
riferimenti a tale voce retributiva contenuti nei testi vigenti di precedenti
CCNL sono da intendersi riferiti al solo stipendio tabellare.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO
I
Art. 28
Norma speciale per l’Automobile Club d’Italia - ACI
1. Per il personale
dell’Automobile Club d’Italia comandato a prestare servizio presso un Automobile Club federato, con funzioni di preposizione ai
sensi dell’art. 17, comma 2, primo alinea del CCNL del 16 febbraio 1999, nei
casi in cui la preposizione sia prevista dalle vigenti disposizioni ordinamentali
degli enti, la disciplina del trattamento accessorio viene effettuata secondo i
criteri stabiliti nel contratto integrativo dell’Automobile Club d’Italia.
Art. 29
Disciplina di raccordo per il passaggio del personale dell’AGEA
al comparto
degli enti pubblici non economici
1. Il personale
dell’AGEA, ricompreso nel comparto degli enti pubblici non economici ai sensi dell’art. 14, comma 4 del CCNQ 18 dicembre 2002, è
collocato nelle aree e nelle posizioni economiche del vigente sistema di
classificazione del nuovo comparto, secondo le indicazioni contenute nella
tabella D allegata al presente contratto, valida ai soli fini dell’attribuzione
degli incrementi tabellari.
2. A seguito del
passaggio al comparto degli enti pubblici non economici, al personale dell’AGEA
viene attribuito il trattamento fondamentale
(tabellare e indennità integrativa speciale) previsto per il personale del
predetto comparto. L’eventuale differenza tra il trattamento fondamentale
(tabellare e indennità integrativa speciale) in godimento alla predetta data ed
il trattamento fondamentale (tabellare e indennità integrativa speciale) di
nuova attribuzione, viene conservata come assegno
personale non riassorbibile.
3. Con apposita successiva sessione negoziale, che si terrà entro
trenta giorni dalla stipula definitiva del presente CCNL, in applicazione di
quanto previsto dall’art. 14, comma 4 del CCNQ del 18 dicembre 2002, sarà
compiutamente definita la complessiva disciplina di raccordo per regolare il
trattamento normativo ed economico di detto personale nel passaggio dal CCNL di
provenienza a quello degli enti pubblici non economici.
Art. 30
Conferma di discipline precedenti
1. Nei confronti del
personale degli enti del comparto continua a trovare
applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336 del 1970 e
successive modificazioni e integrazioni. Il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della
retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di
retribuzione di cui all’art. 29, comma 2, lett. a) del CCNL del 14 febbraio
2001, così come modificata dall’art. 27 del presente CCNL, per ogni biennio
considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori
al biennio.
2. Sono confermate
le particolari disposizioni riguardanti il personale
assunto con contratto a tempo indeterminato dall’ENIT e dall’ICE negli uffici
all’estero di cui all’art. 1, comma 3 del CCNL del 16 febbraio 1999.
3. Per quanto non
previsto nel presente CCNL restano confermate le norme dei sottoelencati
CCNL nelle parti non disapplicate:
-
CCNL quadriennio
normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 6/7/1995,
con particolare riferimento all’art. 17, nella parte in cui prevede che
l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali;
-
CCNL biennio economico 1996-1997,
sottoscritto il 1/7/1996;
-
accordo sottoscritto il 24/4/1997 per l’adeguamento
della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa in relazione al rinvio contenuto nell’art. 48 del CCNL
6/7/1995;
-
CCNL quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999,
sottoscritto il 16/2/1999;
-
CCNL ad integrazione del CCNL personale non
dirigente del 16/2/1999, sottoscritto il 14/2/1999;
-
CCNL biennio economico
2000-2001, sottoscritto il 14/3/2001.
Tabella A
Incrementi mensili della
retribuzione tabellare
Valori
in Euro da corrispondere per 13 mensilità
|
Posizione
economica |
dal 1.1.02 |
dal 1.1.03 |
| Ispettore Generale r.e. |
60,39 |
67,04 |
| Direttore Divisione r.e. |
56,14 |
62,32 |
| C5 |
48,65 |
54,01 |
| C4 |
48,65 |
54,01 |
| C3 |
44,30 |
49,18 |
| C2 |
40,46 |
44,92 |
| C1 |
40,46 |
44,92 |
| B3 |
37,04 |
41,12 |
| B2 |
37,04 |
41,12 |
| B1 |
34,85 |
38,69 |
| A3 |
33,12 |
36,76 |
| A2 |
33,12 |
36,76 |
| A1 |
31,35 |
34,80 |
Tabella B
Nuova retribuzione tabellare
Valori
in Euro per 12 mensilità
|
Posizione
economica |
Tabellare
al 31.12.2001 |
IIS
al 31.12.2001 |
dal 1.1.02 |
dal 1.1.03
(1) |
| Ispettore Generale r.e. |
18.179,28 |
6.972,14 |
18.903,96 |
26.680,58 |
| Direttore Divisione r.e. |
16.515,26 |
6.886,15 |
17.188,94 |
24.802,93 |
| C5 |
15.092,94 |
6.646,67 |
15.676,74 |
22.971,53 |
| C4 |
13.615,35 |
6.646,67 |
14.199,15 |
21.493,94 |
| C3 |
11.906,91 |
6.545,24 |
12.438,51 |
19.573,91 |
| C2 |
11.087,30 |
6.448,00 |
11.572,82 |
18.559,86 |
| C1 |
10.405,06 |
6.448,00 |
10.890,58 |
17.877,62 |
| B3 |
10.110,16 |
6.369,97 |
10.554,64 |
17.418,05 |
| B2 |
9.056,07 |
6.369,97 |
9.500,55 |
16.363,96 |
| B1 |
8.139,59 |
6.319,98 |
8.611,79 |
15.396,05 |
| A3 |
8.029,87 |
6.277,62 |
8.427,31 |
15.146,05 |
| A2 |
7.514,96 |
6.277,62 |
7.912,40 |
14.631,14 |
| A1 |
6.817,75 |
6.237,91 |
7.193,95 |
13.849,46 |
(1)
Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe
l'Indennità Integrativa Speciale
Tabella C
Indennità di Ente
Valori
in Euro da corrispondere per 12 mensilità
| |
Quote da
incrementi derivanti da
risorse
contrattuali |
Incrementi
finanziati
dall'anticipazione
mensile e da
quota parte
del fondo |
IMPORTO A
REGIME |
| AREE |
dal 1.1.02 |
dal 1.1.03 |
dal 1.1.03 |
dal 1.1.03 |
| |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=1+2+3 |
| C * |
15,60 |
3,57 |
140,83 |
160,00 |
| B |
13,09 |
3,10 |
118,81 |
135,00 |
| A |
7,12 |
2,63 |
90,25 |
100,00 |
*
Compreso personale ex art. 15 legge n. 88/1989
Equiparazione tra
sistemi di classificazione
|
Comparto aziende ed
amministrazioni
dello Stato ad ordinamento
autonomo ex
AIMA |
Comparto Enti pubblici non
economici |
| Aree e posizioni |
Ex qualifiche |
Aree e posizioni |
Ex qualifiche |
| C3 |
IX |
C4 |
IX |
| C2 |
VIII |
C3 |
VIII |
| C1-S |
|
C2 |
|
| C1 |
VII |
C1 |
VII |
| B3-S |
|
B3 |
|
| B3 |
VI |
B2 |
VI |
| B2 |
V |
B1 |
V |
| B1-S |
|
A3 |
|
| B1 |
IV |
A2 |
IV |
| A1-S |
|
A1 |
|
| A1 |
I-II-III |
A1 |
I-II-III |
Nei lavori della
commissione sul nuovo sistema di classificazione, l’ARAN si impegna
a favorire ogni utile contributo e collaborazione da parte del comitato di
settore.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti prendono
atto che:
- il personale addetto ai servizi di
portierato o di custodia e vigilanza degli enti previdenziali di cui all’art. 43, comma 19 della legge n. 388/2000 (Finanziaria
per il 2001) resta alle dipendenze degli enti interessati;
- in attuazione della predetta
disposizione di legge e tenuto conto delle prescrizioni contenute nell’art. 1
dell’accordo quadro per la determinazione dei comparti di contrattazione del 18
dicembre 2002 nonché dell’art. 2, comma 1 del presente
CCNL, allo stesso personale dovrà trovare applicazione il contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente per il personale degli enti pubblici non economici.
Le parti concordano,
pertanto, nel ritenere conseguentemente che il predetto personale debba essere
collocato nella posizione economica A1 dell’area A, con la integrale
applicazione della disciplina contrattuale del comparto enti pubblici non
economici.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti concordano
sulla necessità di garantire uniformità di comportamenti tra gli enti nella
gestione dei processi di mobilità tra pubbliche amministrazioni e nella
soluzione delle connesse problematiche di raccordo tra differenti discipline
contrattuali.
In
relazione a tale necessità, concordano sull’opportunità di avviare un
confronto con gli enti per verificare i comportamenti seguiti, anche al fine di
approntare specifici strumenti – quali osservatori bilaterali o commissioni
paritetiche – per il monitoraggio del fenomeno e la ricerca delle più opportune
soluzioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Considerato quanto
specificato in materia di assemblee sindacali
dall'art. 2, c. 1 del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative
e permessi sindacali del 7 agosto 1998 per quanto riguarda la salvaguardia
delle condizioni di miglior favore, nonché quanto previsto in materia dall'art.
63 del DPR n. 509/1979, le parti, con apposita sessione, riesamineranno
l'istituto tenendo conto della peculiarità del comparto.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 5
Con riferimento al
principio di cui all’art. 10, comma 2, lett. c), le parti precisano che il
riferimento ivi contenuto alla “posizione economica immediatamente inferiore”
va inteso alle sole posizioni per le quali sono previste, ai sensi
dell’allegato A al CCNL del 16 febbraio 1999,
specifiche declaratorie di contenuti professionali e attitudinali.
Conseguentemente, le posizioni di sviluppo economico di cui all’art. 16 dello
stesso CCNL devono intendersi, ai fini dell’applicazione del predetto
principio, equivalenti alla posizione economica di cui costituiscono lo
sviluppo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 6
Le parti concordano
nel ritenere che, in attesa della disciplina della
successiva sessione negoziale prevista dall’art. 29, comma 3, nei confronti del
personale dell’Agea restano congelati i valori delle indennità attualmente in
godimento.
Con riferimento al
comma 3 dell’art. 22 si precisa che al personale in servizio all'estero
destinatario del presente contratto, cui non spetta l'IIS,
verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla
misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che
continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali
secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che, per
il suddetto personale, il conglobamento dell'indennità integrativa speciale
sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell'indennità di buonuscita.
ALLEGATO
N. 1
Schema di codice di condotta da adottare
nella lotta contro le molestie sessuali
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende
ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale
arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce,
ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione
nei suoi confronti.
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento
che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria
libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei
lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul
luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del
Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento
Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni
componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del
Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed
esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la
riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono
estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito
l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i
soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice,
il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e
professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il
ruolo di Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico
alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti,
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei
lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165
del 2001 venga inserita, precisandone in modo
oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione
relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un
dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti
comportamenti sono comunque valutabili ai fini
disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente
vigenti;
h) l'amministrazione si impegna
a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti,
del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da
adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura
improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento
costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai
CCNL in vigore.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi
un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro
la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere
designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione
al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del
Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente
brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve
possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente
formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla
soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la
dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno,
interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro,
facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare
perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del
Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto
delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della
Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con
l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o
responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà
tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti
disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di
molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di
appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla
direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4. Nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento
disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo
ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure
organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei
comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in
cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che
informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del
procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il
denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non
gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento
disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà
adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di
trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento
disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali
casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie
ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è
comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in
sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e
dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti
adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure
da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro,
predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e
della dignità della persona al fine di prevenire il
verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare
attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti
che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona
volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul
posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere,
d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta
contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre
predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti
sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere
un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le
molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il
CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari
del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita
relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del
Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano
ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con
l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere
alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO
2
Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1. I princìpi e i
contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative
degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano
il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici -
escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di
polizia penitenziaria, nonché i componenti delle
magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli
all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità
disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le
altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano
applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili
norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente
disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi
enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la
sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con
disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di
buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei
propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti,
di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività
che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad
evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il
dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie
allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo
più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità
connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i
beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non
utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere
tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e
l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima
disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei
diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato,
fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a
carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni
possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle
attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in
vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il
dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti
territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle
funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per
altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità
salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano
tratto o comunque possano trarre benefìci da
decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per
altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti
entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o
conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del
diritto di associazione, il dipendente comunica al
dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni,
anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici
o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti
ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li
induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo
retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo
quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado
o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha
avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o
intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue
funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il
quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con
l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle
attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente
in materia di affari generali e personale, egli
fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi
propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di
individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o
agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di
collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano,
o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri
superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione
lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né
accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente
accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché
esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che
ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici
ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti
intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo,
non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività
o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali,
il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente
necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per
ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne
serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale,
né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di
ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il
pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione
delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a
cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità
di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente
dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa
promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o
altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte
le altre comunicazioni il dipendente adotta un
linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività
lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi
al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità
fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si
preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti
la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di
qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera
di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità
a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione
o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude,
per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali
egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si
astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula
contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si
trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.
Art. 13
(Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni
necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio
presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare
riguardo alle seguenti finalità: modalità di
svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di
trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso
agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle
procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle
procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
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