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Versione Stampabile
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per il
Personale non Dirigente del Comparto
degli
Enti Pubblici non Economici
Quadriennio normativo 2002 -
2005
Biennio economico 2004 - 2005
In data 30 dicembre 2005 alle ore 12.30 ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN:
nella persona del Dott Antonio Guida
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
| Organizzazioni Sindacali |
Confederazioni Sindacali |
| |
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|
CGIL/FP |
CGIL |
|
CISL/FPS |
CISL |
|
UIL/PA |
UIL |
|
CSA DI CISAL/FIALP
(fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-
confail-confill parastato) |
CISAL |
|
RDB PI |
RDB CUB |
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegata Ipotesi di Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del Comparto degli
Enti Pubblici non Economici – biennio economico 2004-2005.
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL
COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
INDICE
Art. 1
- Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
Art. 2
- Incrementi dello stipendio tabellare
Art. 3
- Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4
- Incrementi dell’indennità di ente
Art. 5
- Incrementi dei fondi per i trattamenti accessori di ente
Art. 6
- Disposizioni finali
Tabella A
- Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella B
- Nuova retribuzione tabellare annua
Tabella C
- Incrementi mensili della indennità di ente
Dichiarazioni congiunte
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale
destinatario del CCNL sottoscritto in data 9 ottobre 2003.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31
dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di
cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le
disposizioni dei precedenti CCNL.
Art. 2
Incrementi dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari di cui all’art. 22, comma 4, del CCNL del 9
ottobre 2003 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi
stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti
dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed
alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 2 sono
utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e
di quiescenza, dell’equo indennizzo e sono assunte a base ai fini
delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché
della determinazione della misura dei contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 2 sono
computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle
scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti
del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti
del trattamento di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile,
si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
3. E’ confermato quanto previsto dall’art. 23, comma 3 del CCNL del 9
ottobre 2003.
Art. 4
Incrementi dell’indennità di ente
1. L’indennità di ente di cui all’art. 26 del CCNL del 9 ottobre 2003 è
incrementata degli importi mensili lordi indicati nell’allegata tabella
C, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi mensili lordi dell’indennità di ente, risultanti
dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure
indicate nella medesima tabella C.
Art. 5
Incrementi dei fondi per i trattamenti accessori di ente
1. Al fine di realizzare ulteriori incrementi di produttività e di efficacia
dei servizi, con conseguente valorizzazione della qualità delle
prestazioni, il fondo per i trattamenti accessori del personale delle
aree di cui all’art. 25, comma 2 del CCNL sottoscritto il 9 ottobre
2003 è incrementato, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere
sull’anno 2006, di un importo pari allo 0,46% del monte salari
dell’anno 2003 del personale ricompreso nelle aree A, B e C. Per gli
enti non destinatari della legge n. 88 del 1989, il predetto
incremento, con la medesima decorrenza, è pari allo 0,69%.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo per i trattamenti
accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art.
25, comma 3 del CCNL sottoscritto il 9 ottobre 2003 è incrementato,
a decorrere dal 31/12/2005 e a valere sull’anno 2006, di un importo
pari allo 0,46% del monte salari dell’anno 2003 del personale delle
qualifiche ad esaurimento. Per gli enti non destinatari della legge n.
88 del 1989, il predetto incremento, con la medesima decorrenza, è
pari allo 0,69%.
3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 sono altresì incrementati delle risorse
calcolate ai sensi dell’art. 6, comma 2.
Art. 6
Disposizioni finali
1. A decorrere dal 31/12/2005, la percentuale di cui all’art. 23, comma
4 del CCNL del 9 ottobre 2003 - relativa alla quota di indennità
integrativa speciale già conglobata nello stipendio, utile ai fini del
calcolo dell’indennità di anzianità - è elevata all’85%.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetti nei confronti dei soli
dipendenti destinatari della disciplina dell’indennità di anzianità di cui
all’art. 13 della legge n. 70/1975 e successive modifiche ed
integrazioni. Conseguentemente, con riferimento ai dipendenti in
servizio al 31/12/2005 presso ciascun ente, ai quali non si applica la
predetta disciplina, perché in regime di trattamento di fine rapporto,
la relativa quota di onere contrattuale calcolata ai fini di cui al
comma 1, pari a € 4,94 pro-capite per tredici mensilità, è destinata,
con decorrenza 31/12/2005 e a valere dall’anno 2006, ad
incrementare il fondo per i trattamenti accessori di ente di cui all’art.
5.
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
|
Posizione
economica |
dal 1 gennaio 2004 |
dal 1 febbraio 2005 |
|
Ispettore Generale r.e. |
61,93 |
86,61 |
|
Direttore Divisione r.e. |
57,56 |
80,50 |
|
C5 |
49,87 |
69,74 |
|
C4 |
49,87 |
69,74 |
|
C3 |
45,39 |
63,49 |
|
C2 |
41,47 |
57,99 |
|
C1 |
41,47 |
57,99 |
|
B3 |
37,96 |
53,09 |
|
B2 |
37,96 |
53,09 |
|
B1 |
35,71 |
49,94 |
|
A3 |
33,95 |
47,48 |
|
A2 |
33,95 |
47,48 |
|
A1 |
32,15 |
44,96 |
Tabella B
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità
|
Posizione
economica |
dal 1 gennaio 2004 |
dal 1 febbraio 2005 |
|
Ispettore Generale r.e. |
27.423,73 |
28.463,11 |
|
Direttore Divisione r.e. |
25.493,61 |
26.459,60 |
|
C5 |
23.569,92 |
24.406,82 |
|
C4 |
22.092,33 |
22.929,23 |
|
C3 |
20.118,62 |
20.880,45 |
|
C2 |
19.057,44 |
19.753,36 |
|
C1 |
18.375,20 |
19.071,12 |
|
B3 |
17.873,58 |
18.510,69 |
|
B2 |
16.819,49 |
17.456,60 |
|
B1 |
15.824,52 |
16.423,78 |
|
A3 |
15.553,46 |
16.123,26 |
|
A2 |
15.038,55 |
15.608,35 |
|
A1 |
14.235,24 |
14.774,80 |
Tabella C
Incrementi mensili della indennità di ente
Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità
|
Aree |
Indennità mensile
al
31 dicembre 2003 |
Incremento dal
1 gennaio 2004 |
Incremento
(1) rideterminato
dal 1 aprile
2005 |
Indennità
mensile
dal 1 aprile
2005 |
|
C (2) |
27.423,73 |
28.463,11 |
|
|
|
B |
25.493,61 |
26.459,60 |
|
|
|
A |
23.569,92 |
24.406,82 |
|
|
(1)
Il valore a decorrere dal 1.4.2005
comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2004.
(2)
Compreso il personale ex art. 15
della Legge n. 88/1989.
Dichiarazione congiunta n. 1
In continuità con la disposizione di cui all’art. 6 comma 1, che eleva la
percentuale di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio
tabellare, utile ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità, le parti si
danno atto della necessità di portare a termine il percorso di graduale
incremento della quota conglobata utile ai fini anzidetti. Pertanto,
assumono reciprocamente l’impegno di affrontare la questione nel
prossimo rinnovo contrattuale al fine di definire la ulteriore e definitiva
estensione della quota utile, fino a concorrenza dell’intero valore.
Dichiarazione congiunta n. 2
A chiarimento del testo contrattuale, le parti concordano nel ritenere che
gli importi degli incrementi contrattuali e delle retribuzioni rideterminate in
conseguenza degli stessi, si intendono “lordo-dipendente”, al netto degli
oneri riflessi a carico degli enti. In coerenza con quanto sopra,
concordano altresì nel ritenere che gli importi degli incrementi del fondo
per i trattamenti accessori di ente indicati in valore percentuale sono
riferiti ad una nozione di “monte-salari lordo-dipendente”, al netto dei
medesimi oneri riflessi.
Dichiarazione congiunta n. 3
A chiarimento dell’art. 6, comma 2, le parti ricordano che, ai sensi
dell’art. 4 comma 1 del CCNQ del 29/7/1999, l’indennità integrativa
speciale concorre integralmente a costituire la base di calcolo del TFR.
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