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IPOTESI DI CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL
PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO
DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009
Il giorno 23 dicembre 2008 alle ore
14,00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo
l'incontro tra:
L' ARAN nella persona del Presidente Avv.
Massimo Massella Ducci Teri
(firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
| Organizzazioni
sindacali |
| Confederazioni
sindacali |
| CGIL
FP |
| CGIL |
| CISL
FPS
(firmato) |
| CISL
(firmato) |
| UIL/PA
(firmato) |
| UIL
(firmato) |
| FIALP CISAL |
| CISAL |
| RDB CUB
PI |
|
RDB CUB |
Al termine della
riunione le parti, sottoscrivono l'allegata Ipotesi di contratto collettivo nazionale
di lavoro per il personale non dirigente del Comparto degli Enti Pubblici
non Economici - biennio economico 2008-2009.
INDICE
TITOLO I -
Disposizioni generali
CAPO I
Art. 1 -
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
TITOLO II -
Rapporto di lavoro
CAPO I
Art. 2 -
Valutazione e misurazione dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici
Art. 3 -
Progetti e programmi per il miglioramento
delle singole strutture organizzative
TITOLO III -
Trattamento economico
CAPO I
Art. 4 -
Stipendio tabellare
Art. 5 -
Effetti dei nuovi stipendi
Art. 6 - Indennità di Ente
Art. 7 -
Integrazione alla disciplina dei fondi per i trattamenti accessori
Tabella A -
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella B - Nuova retribuzione tabellare annua
Tabella C - Incrementi mensili della indennità di ente
Tabella D - Indennità di vacanza contrattuale biennio 2010-11
IPOTESI DI CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL COMPARTO
DEGLI ENTI PUBBLICI NON
ECONOMICI
BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009
Campo di applicazione, durata e decorrenza del
contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale - esclusi i dirigenti ed i professionisti, anche medici, già
appartenenti alla X qualifica professionale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato,
dipendente da tutti gli Enti del comparto indicati all'art. 4 del CCNQ
sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 11 giugno 2007.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo
dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento
economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene
portata a conoscenza degli Enti interessati con idonea pubblicità da parte
dell'ARAN.
4 . Per
quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei
precedenti CCNL.
TITOLO II
Rapporto di lavoro
Capo I
Art. 2
Valutazione e misurazione dell'attività amministrativa
e dei servizi
pubblici
1. Nell'ottica di proseguire il processo di
innovazione e di miglioramento dell'organizzazione e dell'attività, gli Enti, nel perseguimento dei propri fini istituzionali,
ispirano la propria azione a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacità e
delle competenze organizzative in funzione dei risultati che intendono
conseguire.
2. A tal fine, gli Enti si dotano di strumenti
idonei a consentire una "gestione orientata al risultato", che comporta, in
via prioritaria, una puntuale fissazione degli obiettivi e la predisposizione
di appositi programmi di azione, rispondenti alle indicazioni politiche e
normative ricevute, che ne consentano la realizzazione.
3. Tali programmi di azione, inoltre, avranno come principali destinatari:
- Gli utenti esterni ai quali sono rivolte le attività dei singoli Enti, in relazione alle rispettive competenze istituzionali;
- Gli utenti interni, che per lo più svolgono un'attività di supporto a quella
rivolta all'esterno dell'Ente oppure a vantaggio degli sessi
dipendenti del medesimo.
4. Nella programmazione delle attività da porre in essere, si dovranno
prendere in considerazione anche specifiche aree di risultato concernenti:
a) Il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai
servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e
per l'utenza;
b) l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e
dell'utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso
l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di
attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività;
c) accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto;
d) la maggiore attenzione all'utenza da conseguire
mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il
pubblico, nonché l'adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei
servizi, rendendone obbligatoria l'affissione in tutti i luoghi di accesso al
pubblico;
e) il conseguimento di una maggiore economicità della gestione.
5. In questo quadro di riferimento, gli Enti assicurano
l'istituzione di un sistema di valutazione delle proprie attività ispirato a
principi e criteri altamente idonei ad evitare che il medesimo abbia una
valenza meramente formale ed a favorire la concreta verifica della gestione
delle risorse utilizzate e della corrispondenza dei servizi erogati ad
oggettivi standard di qualità.
6. In sede di attuazione del sistema di valutazione, gli Enti
dovranno, in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie:
- individuazione e quantificazione degli obiettivi da conseguire;
- identificazione dei processi nei quali si articola l'azione;
- individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo alle
competenze ed alle professionalità coinvolte;
- indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate.
7. Con cadenza annuale, gli Enti dovranno procedere alla valutazione dei
risultati ottenuti, anche attraverso la misurazione della maggiore
produttività conseguita, dei gradi e dei livelli di soddisfacimento espressi
dall'utenza, nonché dei servizi e prodotti resi, verificandone la
implementazione del livello qualitativo e quantitativo. La valutazione finale
può essere preceduta da fasi intermedie di verifica del processo di
conseguimento degli obiettivi prefissati, che possono consentire eventuali
interventi correttivi, in presenza di scostamenti o criticità, e limitare i
casi di mancato raggiungimento degli stessi.
8. Gli Enti devono rendere conto degli esiti della procedura di valutazione in
termini di risultati conseguiti, costi sostenuti, risorse umane impiegate,
assicurandone la più ampia trasparenza e pubblicità. Tali risultati vengono
utilizzati dall'Ente anche per definire successive misure di miglioramento
dell'attività e sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte delle
competenti strutture di controllo interno.
9. Le parti concordano sull'esigenza di individuare, anche attraverso
l'istituzione di apposite Commissioni, sedi e momenti di incontro tra
Ente, organizzazioni sindacali ed utenti in merito alla misurazione
dell'attività e delle prestazioni ed al conseguimento degli obiettivi
stabiliti in sede di predisposizione dei programmi di azione.
10. La verifica dell'attività amministrativa nel suo complesso, come delineata
nei precedenti commi, costituisce anche un elemento di particolare rilevanza, che potrà
favorire una valutazione delle
strutture/uffici e del personale, assicurando il rispetto dei canoni di
oggettività e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 25 del CCNL
dell'1 ottobre 2007.
Art. 3
Progetti e programmi per il miglioramento
delle singole strutture organizzative
1. Nell'ambito degli obiettivi assegnati, ogni
singola struttura può adottare procedure per la definizione di specifici
progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento dell'attività
delle medesime, finalizzati al progressivo sviluppo organizzativo e gestionale, con
particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza esterna (cittadini e
imprese).
2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze
effettive dell'Amministrazione ed apportare un concreto e misurabile
contributo aggiuntivo alla attività ordinaria della struttura interessata
prioritariamente nell'ambito delle aree di risultato di cui all'art. 2, comma
4 ed, in tale ottica, possono essere collegati a meccanismi
di incentivazione della produttività collettiva ed individuale.
3. In
relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri generali,
integrabili dagli Enti:
-
in presenza di
progetti e/o programmi pluriennali il dirigente dovrà in ogni caso prevedere
che la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale in relazione ad
obiettivi intermedi preventivamente fissati;
-
con
riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti i dirigenti
attribuiscono i trattamenti accessori.
4. Le
disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate secondo quanto
previsto dall'art. 25 del CCNL dell'1 ottobre 2007. E' disapplicato il comma 2
dell'art. 25 del CCNL
dell'1 ottobre.
TITOLO III
Trattamento economico
Capo I
Art. 4
Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti
dall'art. 33, comma 2, e dalla tabella C del CCNL del 1 ottobre 2007, sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella A,
con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari,
risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e
alle decorrenze stabilite dalla allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono
ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni
dell'art. 33 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione dell'art. 4 hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di anzianità,
sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità corrisposte in caso di sospensione
dal servizio ai sensi dell'art. 16, comma 6, ed all'art. 18, comma 7, del CCNL
del 9 ottobre 2003, sull'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122
c.c., sull'indennità sostitutiva del preavviso, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla
applicazione dell'art. 4 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli
ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti dalla Tabella A, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti
dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità
sostitutiva del preavviso, nonché sull'indennità in caso di decesso di
cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data
di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dall'art.
23, comma 3, del CCNL del 9 ottobre 2003.
Art. 6
Indennità di
Ente
1. L'indennità di Ente di cui all'art. 35 del CCNL dell'1 ottobre 2007 è
ulteriormente incrementata degli importi mensili lordi indicati nell'allegata Tabella C,
con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi mensili lordi dell'indennità di Ente, risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure indicate nella
medesima Tabella C.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal
31/12/2007 l0indennità di Ente è inclusa nella base di calcolo utile ai fini
del trattamento di fine rapporto, in aggiunta alle voci retributive già
previste dal comma 1 del citato art. 4.
4. Per effetto di quanto previsto dal comma 3, un importo pari al 6,91% del
valore delle indennità di Ente effettivamente corrisposte i ciascun anno al
personale destinatario della disciplina del trattamento di fine rapporto è
posto annualmente a carico del fondo per i trattamenti accessori di ente di
cui all'art. 36, dal 31/12/2007. Conseguentemente, l'ammontare occorrente per
il personale che, nel corso di ciascun anno, sarà progressivamente soggetto
alla predetta disciplina è prelevato, di anno in anno, dal fondo stesso.
Art. 7
Integrazione alla disciplina dei fondi per i trattamenti accessori
1. I fondi per i trattamenti accessori di ciascun Ente, di cui all'art. 36,
commi 1 e 2, del CCNL dell'1 ottobre 2007, saranno integrati sulla base di
apposite disposizioni di legge, come segue:
-
il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità previste dall'art. 61,
comma 17 del D.L. n. 112, del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del
2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi di ente di cui all'art. 67
comma 5, dalle citate disposizioni legislative.
-
Il recupero, delle risorse di cui all'art. 97, commi 2 e 3 del
D.L. n. 112, del 25 giugno 2008, convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008,
relativo al finanziamento dei Fondi degli enti previsti dalle leggi speciali
di cui all'Allegato B dei citati testi di legge, anche utilizzando i risparmi
aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, del disegno di legge finanziaria
per il 2009, realizzati per effetto di processi amministrativi di
razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione,
che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione
integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata del Ministro della
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 del medesimo
disegno di legge. Le risorse di cui al citato articolo 67 saranno erogate
integralmente secondo le modalità e le decorrenze previste dalle richiamate
leggi speciali.
2. Ai fini della costituzione dei fondi di cui al presente articolo, gli Enti
tengono conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 4.
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
|
Posizione economica |
Dal 1.4.2008 |
Rideterminato
dal 1.7.2008 (1) |
Rideterminato
dal 1.1.2009 (1) |
|
Ispettore Generale |
12,85 |
21,41 |
112,63 |
|
Direttore Divisione |
11,94 |
19,90 |
104,68 |
|
C5 |
11,01 |
18,35 |
96,50 |
|
C4 |
10,34 |
17,24 |
89,45 |
|
C3 |
9,42 |
15,70 |
81,52 |
|
C2 |
8,91 |
14,85 |
78,08 |
|
C1 |
8,60 |
14,34 |
75,39 |
|
B3 |
8,35 |
13,92 |
73,22 |
|
B2 |
7,88 |
13,14 |
70,09 |
|
B1 |
7,41 |
12,35 |
64,94 |
|
A3 |
7,26 |
12,10 |
63,74 |
|
A2 |
7,04 |
11,73 |
61,75 |
|
A1 |
6,67 |
11,11 |
58,47 |
(1) Il valore a decorrere dal 1.7.2008
comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2009
comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.
Tabella B
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui
aggiungere la 13a mensilità
|
Posizione economica |
Dal 1.4.2008 |
dal 1.7.2008 |
dal 1.1.2009 |
|
Ispettore Generale |
30.378,55 |
30.481,27 |
31.575,91 |
|
Direttore Divisione |
28.239,80 |
28.335,32 |
29.352,68 |
|
C5 |
26.036,54 |
26.124,62 |
27.062,42 |
|
C4 |
24.460,67 |
24.543,47 |
25.409,99 |
|
C3 |
22.274,85 |
22.350,21 |
23.140,05 |
|
C2 |
21.073,36 |
21.144,64 |
21.903,40 |
|
C1 |
20.346,36 |
20.415,24 |
21.147,84 |
|
B3 |
19.750,17 |
19.817,01 |
20.528,61 |
|
B2 |
18.643,28 |
18.706,40 |
19.389,80 |
|
B1 |
17.528,14 |
17.587,42 |
18.218,50 |
|
A3 |
17.175,90 |
17.233,98 |
17.853,65 |
|
A2 |
16.639,99 |
16.696,27 |
17.296,51 |
|
A1 |
15.769,12 |
15.822,40 |
16.390,72 |
Tabella
C
Incrementi mensili della indennità
di ente
Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità
|
Aree |
Indennità mensile
dal 31 dicembre 2007 |
Incremento
dal 1 gennaio 2009 |
Indennità mensile
dal 1 gennaio 2009 |
|
C |
172,18 |
10,40 |
182,58 |
|
B |
145,36 |
8,78 |
154,14 |
|
A |
107,68 |
6,50 |
114,18 |
Tabella
D
Indennità di vacanza contrattuale biennio 2010-11
Incrementi mensili della
retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
|
Posizione economica |
Dal 1.4.2010 |
Rideterminato
dal 1.7.2010 (1) |
|
Ispettore Generale |
11,84 |
19,73 |
|
Direttore Divisione |
11,01 |
18,35 |
|
C5 |
10,15 |
16,91 |
|
C4 |
9,53 |
15,88 |
|
C3 |
8,68 |
14,46 |
|
C2 |
8,21 |
13,69 |
|
C1 |
7,93 |
13,22 |
|
B3 |
7,70 |
12,83 |
|
B2 |
7,27 |
12,12 |
|
B1 |
6,83 |
11,39 |
|
A3 |
6,70 |
11,16 |
|
A2 |
6,49 |
10,81 |
|
A1 |
6,15 |
10,24 |
(1) Il valore a decorrere dal 1.7.2010
comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2010.
|