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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al
Personale
del Comparto degli
Enti Pubblici non Economici
INDICE
PARTE
PRIMA
Titolo I - Disposizioni
generali
CAPO
I
Art.
1 - Campo di applicazione
Art.
2 - Decorrenza e durata del CCNL . Tempi e procedure di applicazione
Titolo II - Relazioni
sindacali
CAPO
I
Art.
3 - Obiettivi e strumenti
CAPO II -
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
Art.
4 - Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa
Art.
5 - Decorrenza e durata del contratto integrativo
CAPO III -
LA PARTECIPAZIONE
Art.
6 - Il sistema di partecipazione
Art.
7 - Comitati per le pari opportunità
CAPO
IV - I SOGGETTI SINDACALI
Art.
8 - Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
Art.
9 - Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali
Art.
10 - Composizione delle delegazioni nella contrattazione integrativa
CAPO
V - NORME DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CONFLITTUALITA'
Art.
11 - Comportamento delle parti
Art.
12 - Interpretazione autentica dei contratti
PARTE
SECONDA - IL SISTEMA DI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art.
13 - Aree di inquadramento
Art.
14 - Accesso dall'esterno
Art.
15 - Passaggi interni
Art.
16 - Sviluppi economici all'interno delle Aree
Art.
17 - Posizioni organizzative
Art.
18 - Conferimento e revoca delle posizioni organizzative
Art.
19 - Relazioni sindacali riferite al sistema classificatorio
Art.
20 - Norme di prima applicazione
PARTE TERZA
Titolo I -
Il rapporto di lavoro
CAPO
I - FORME DI LAVORO FLESSIBILE
Art.
21 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art.
22 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale
Art.
23 - Trattamento economico-normativo del personale a tempo parziale
CAPO
II - MANSIONI DEL LAVORATORE
Art.
24 - Mansioni superiori nel nuovo sistema classificatorio
CAPO
III - ORARIO DI LAVORO
Art.
25 - Riduzione dell'orario
CAPO
IV - ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
Art.
26 - Norme in materia di formazione e aggiornamento professionale
Art.
27. - La mobilità volontaria nell'ambito del comparto
PARTE
QUARTA
CAPO
I - IL TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.
28 - Struttura della retribuzione
Art.
29 - Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi
Art.
30 - Lavoro straordinario
Art.
31 - Fondo unico di ente per i trattamenti accessori del personale
ricompreso nelle Aree A, B e C
Art.
32 - Utilizzo del Fondo unico di ente per i trattamenti accessori del
personale ricompreso nelle Aree
A, B e C
CAPO
II - SEZIONE DEI PROFESSIONISTI E MEDICI
Art.
33 - Premessa
Art.
34 - Impegno di lavoro e obblighi relativi
Art.
35 - Affidamento e revoca degli incarichi di coordinamento
Art.
36 - Valutazione dei professionisti
Art.
37 - Responsabilità civile e patrocinio legale
Art.
38 - Obiettivi e strumenti dell'aggiornamento professionale
Art.
39 - Area medica
Art.
40 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art.
41 - Termini di preavviso
CAPO
III -FINANZIAMENTO DEI FONDI RELATIVI ALLA SEZIONE DEI PROFESSIONISTI E MEDICI
Art.
42 - Fondo area dei professionisti
Art.
43 - Fondo area medica
CAPO
IV - NORME FINALI
Art.
44 - Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche
ad esaurimento di cui all'art. 15 della L. n. 88/89
Art.
45 - Efficacia giuridica ed economica di alcuni istituti
PARTE
QUINTA - NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art. 46
- Disposizioni particolari
Art. 47
- Norme di rinvio
Art. 48
- Previdenza complementare
Art. 49
- Disapplicazioni
Allegato
A: declaratoria delle Aree
Tabella
B - Trasposizione automatica nel sistema di classificazione
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
PARTE
PRIMA
Titolo
I
Disposizioni
generali
CAPO
I
Art.
1
Campo
di applicazione
1.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti,
dipendente dagli enti del comparto di cui all'art. 4
del Contratto collettivo quadro relativo alla definizione dei comparti di
contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, ivi compreso il personale della
Croce Rossa Italiana di cui alla legge n. 730/1986. L'ambito contrattuale
ricomprende, secondo quanto stabilito all'art. 13, comma 4 del presente
contratto e in conformità di quanto previsto dal predetto CCNL quadro
del 2 giugno 1998 e dall'Accordo collettivo nazionale quadro sulle modalità
di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre
prerogative sindacali sottoscritto il 2 giugno 1998, il personale medico e i
professionisti appartenenti alle specifiche tipologie professionali, collocati
in apposite sezioni.
2.
La disciplina risultante dal presente contratto collettivo si applica
nei confronti del personale non dirigente dell'Istituto per il Commercio con
l'Estero, già ricompreso nell'area di contrattazione separata di cui all'art.
73 del D.lgs. n. 29/1993, in virtù dell'art. 10 della legge 25 marzo 1997, n.
68, che ha ricondotto il trattamento giuridico ed economico del personale di
detto ente alla normativa contrattuale relativa al comparto degli Enti
pubblici non economici, sulla base dei provvedimenti adottati dall'ente
nell'ambito della propria competenza.
3.
Sono confermate le particolari disposizioni del CCNL 6 luglio 1995 riguardanti
il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dall'ENIT negli
uffici all'estero. Tali disposizioni si intendono estese, con effetto dalla
data di entrata in vigore del presente contratto, al personale dell'ICE
assunto con contratto a tempo indeterminato ed operante negli uffici
all'estero ai sensi della normativa vigente.
4.
Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di
provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino,
ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l'ente di
appartenenza, si applica il presente contratto sino alla data
dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o
privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto di
destinazione.
5.
Con riguardo al personale dei ruoli locali della Provincia Autonoma di
Bolzano, il presente contratto collettivo nazionale è oggetto di una
possibile contrattazione di raccordo ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 9
settembre 1997, n. 354, per le materie ivi previste.
6.
Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato e integrato con
i Decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396, 31 marzo 1998, n. 80 e
successivi, è richiamato nel testo del presente contratto con la dizione
"D.lgs. n. 29/1993". L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è richiamata con il termine
"Agenzia".
Art.
2
Decorrenza e durata
del CCNL . Tempi e procedure di applicazione
1. Il presente contratto
concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa
ed e' valido dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del contratto. L'avvenuta
stipulazione viene portata a conoscenza degli enti interessati con idonea
pubblicità da parte dell'Agenzia.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dagli enti entro 30 giorni dalla data in cui ne
hanno avuto conoscenza a norma del comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate
tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il
primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non
assumono iniziative unilaterali ne' danno corso ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data
di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto
sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di
detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, comma 1 del D.lgs.
29/1993.
7.
In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma
precedente.
Titolo
II
Relazioni
sindacali
CAPO
I
Art.
3
Obiettivi
e strumenti
1.
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli
e delle responsabilità dell'amministrazione e dei sindacati, è riordinato in
modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza
dell'attività amministrativa e la qualità dei servizi erogati alla
collettività.
2.
Il perseguimento dell'obiettivo indicato al comma precedente comporta la
necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali convenientemente
articolato in momenti di confronto negoziale e in momenti di interazione non
negoziale atti a garantire la partecipazione delle parti sociali. In tale
impostazione il sistema di relazioni sindacali nell'ambito del comparto
ricomprende:
a)
la contrattazione collettiva, che si svolge sia a livello nazionale, sia, con
la contrattazione integrativa, a livello di ente, sulle materie e secondo le
modalità previste dal presente contratto: in coerenza con il carattere
privatistico della contrattazione, questa si svolge in conformità alle
convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall'art.
49 del D.lgs. n. 29/1993;
b)
la partecipazione sindacale, che si articola negli istituti dell'informazione,
della concertazione e della consultazione e che può avere come strumento
applicativo la costituzione di Commissioni, Osservatori e Conferenze;
c)
le procedure per l'interpretazione autentica dei contratti collettivi.
CAPO
II
La
contrattazione collettiva integrativa
Art.
4
Oggetto
e contenuti della contrattazione integrativa
1. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge tra le parti individuate all'art. 10
per la destinazione delle risorse del Fondo unico per i trattamenti
accessori previsto dall'art. 31, nonché dei Fondi di cui agli artt. 42, 43 e
44. Il contratto collettivo integrativo assume l'obiettivo di incrementare la
produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di
riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto
collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla
base di obiettivi predefiniti, e orientati ad un effettivo e verificabile
miglioramento dei livelli di produttività e del livello quantitativo e
qualitativo dei servizi istituzionali, definisce i criteri generali delle
metodologie di valutazione, basate su indicatori e standard di riferimento, ed
indica i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo unico per i
trattamenti accessori fra le varie finalità di utilizzo delle risorse del
Fondo stesso indicate nell'art. 32, nonché quelli di ripartizione dei
Fondi di cui agli artt 42, 43 e 44.
3. In sede di
contrattazione collettiva integrativa e decentrata sono prioritariamente
regolate le seguenti materie:
A) a livello
nazionale o di sede unica di ente:
-
linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del personale in linea con i processi di
innovazione e secondo le esigenze da questi poste;
-
ricaduta delle innovazioni tecnologiche e organizzative connesse ai processi
di riqualificazione dei servizi per una migliore risposta all'utenza sulla
qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;
-
accordi di mobilità;
-
linee di indirizzo e criteri per la salvaguardia e il miglioramento
dell'ambiente di lavoro;
-
pari opportunità, per le finalità indicate nell'art. 7 del presente
contratto, nonché per quelle della legge
10 aprile 1991, n. 125;
-
criteri generali per la gestione delle attività socio-assistenziali per il
personale.
Le materie di
contrattazione collettiva integrativa di cui sopra sono integrate da quelle
previste nell'art. 19, comma 1, lett. A) del
presente CCNL. La contrattazione in tema di mobilità e di riflessi delle
innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi
delle circostanze che la rendono necessaria.
E' demandata al
contratto collettivo integrativo l'articolazione delle tipologie dell'orario
di lavoro di cui all'art. 17 del CCNL 6 luglio 1995. Decorsi trenta
giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo le
parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.
B) a livello di
struttura periferica di livello dirigenziale, identificabile, secondo le
caratteristiche ordinamentali di ciascun ente, nelle articolazioni direzionali
centrali, nelle strutture regionali e in quelle provinciali o subprovinciali,
nonché, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del CCNL stipulato
in data 6 luglio 1995, nelle strutture provinciali che secondo gli ordinamenti
degli enti non sono di livello dirigenziale e, comunque, nelle
strutture individuate come sedi di costituzione delle RSU:
-
applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 2;
-
criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle
normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei
dipendenti disabili;
-
articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro secondo quanto previsto
dall'art. 17 del ccnl 6 luglio 1995 in relazione ai processi di
riorganizzazione e di espansione dell'offerta di servizio. Decorsi
trenta giorni dall'inizio delle trattative relative a tale materia, le parti
riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.
4. Le componenti
retributive con valenza incentivante da attribuire a livello di
contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti
nella realizzazione dei piani e programmi e sono quindi graduate sulla base
della verifica dei risultati raggiunti . A tal fine gli enti si dotano,
qualora non ne dispongano, di un sistema di contabilità analitica integrato e
per budget, quale strumento di valutazione e controllo delle attività e
verifica dei risultati per ciascun centro di costo.
5. Fermi restando
i principi di comportamento delle parti durante lo svolgimento del negoziato
stabiliti dall'art. 11, relativamente alle materie non direttamente implicanti
l'erogazione di risorse destinate ai trattamenti economici accessori
per l'incentivazione del personale, decorsi trenta giorni dall'inizio delle
trattative le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.
6. I contratti
collettivi integrativi e decentrati non possono essere in contrasto con
vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non
previsti rispetto all'ambito di risorse indicato al comma 1. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art.
5
Decorrenza
e durata del contratto integrativo
1.
I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, si riferiscono a
tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello e si svolgono in
un'unica sessione negoziale. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti. Sono fatte salve specifiche materie
previste dal presente contratto che per loro natura richiedano tempi di
negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione
e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale.
2.
Gli enti costituiscono la delegazione di parte pubblica abilitata alla
trattativa entro 30 giorni da quello successivo alla data di
stipulazione del presente contratto e convocano la delegazione sindacale
prevista dall'art. 10 comma 1, punto I, lett. a), per l'avvio del negoziato,
entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei sindaci o
dei revisori ovvero, in mancanza, dai nuclei di valutazione o
dai servizi di controllo interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo integrativo decentrato definita dalla delegazione trattante è
inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il
contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante.
4.
Il contratto integrativo deve contenere apposite clausole per quanto concerne
i tempi, le modalità e le procedure di verifica della loro attuazione.
5.
Gli enti sono tenuti a trasmettere all'Agenzia, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale, con la specificazione delle modalità
di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio.
CAPO
III
LA
PARTECIPAZIONE
art.
6
Il
sistema di partecipazione
A)
Informazione
1. Ciascun ente,
nel rispetto delle proprie prerogative e responsabilità, assicura ai soggetti
sindacali di cui all'art. 8, anche su loro richiesta, informazioni puntuali su
tutti gli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. Nelle materie
di seguito indicate l'amministrazione fornisce un'informazione
preventiva:
A) ai soggetti
sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) definizione dei criteri
per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni
organiche;
b) verifica periodica
della produttività degli uffici;
c) stato dell'occupazione
e politiche degli organici;
d) criteri generali sulla
programmazione della mobilità interna;
e) criteri generali
concernenti l'organizzazione del lavoro;
f) sperimentazioni
gestionali e/o affidamento all'esterno dei servizi;
g) iniziative rivolte al
miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;
h) introduzione di nuove
tecnologie e processi di riorganizzazione dell'ente aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro;
i) elevazione del
contingente da riservare ai contratti di lavoro a tempo parziale, secondo
quanto previsto all'art. 21, comma 10;
j) programmi di formazione
del personale;
k) misure programmate in
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
B) ai
soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) definizione dei criteri
per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni
organiche;
b) verifica periodica
della produttività in sede locale;
c) stato dell'occupazione
e politiche degli organici aventi riflesso sulla sede locale;
d) criteri generali per la
riorganizzazione degli uffici in sede locale;
e) criteri generali
concernenti l'organizzazione del lavoro;
f) iniziative rivolte al
miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;
g) introduzione di nuove
tecnologie e processi di riorganizzazione dell'ente aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro;
h) programmi di formazione
del personale in sede locale;
i) misure programmate in
materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro.
3. Nelle materie
di seguito indicate, aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e
la verifica dei relativi risultati, così come in tutte quelle demandate alla
contrattazione, l'amministrazione fornisce un'informazione successiva:
A) ai soggetti
sindacali di cui all' art. 8, comma 1:
a) distribuzione
complessiva dei carichi di lavoro;
b) applicazione di
parametri di misurazione della produttività e della qualità dei servizi e di
standards di qualità in particolare riferiti ai rapporti con l'utenza;
c) attuazione dei
programmi di formazione del personale;
d) misure adottate in
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) andamento generale
della mobilità del personale;
f) distribuzione
complessiva delle risorse del Fondo unico di ente per i trattamenti accessori;
g) distribuzione
complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative
prestazioni;
h) attuazione dei criteri
per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;
B) ai soggetti
sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) distribuzione
complessiva dei carichi di lavoro in sede locale;
b) applicazione di
parametri di misurazione della produttività e della qualità dei servizi e di
standards di qualità in particolare riferiti ai rapporti con l'utenza in sede
locale;
c) attuazione dei
programmi di formazione del personale in sede locale;
d) misure adottate in
materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;
e) distribuzione
complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative
prestazioni.
4. Per
l'informazione di cui al comma 2 sono previsti almeno due incontri annuali. La
documentazione viene fornita alle organizzazioni sindacali con un congruo
anticipo.
B)
Concertazione
1. La
concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal
ricevimento dell'informazione di cui all'art. 6:
A) dai soggetti
sindacali di cui 8, comma 1 per le seguenti materie:
a)
definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di
lavoro e delle dotazioni organiche;
b)
verifica periodica della produttività degli uffici;
c)
introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell'ente
aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
B) dai soggetti
sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a)
definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di
lavoro e delle dotazioni organiche in sede locale;
b)
la verifica periodica della produttività degli uffici in sede locale.
2. Sono,
altresì, oggetto di concertazione le materie previste all'art. 19, comma 1,
lett. B).
3. La
concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto
ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione
le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,
correttezza e trasparenza.
4. Nella
concertazione le parti verificano la possibilità di pervenire a un accordo.
Il confronto deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta
giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto
verbale che riporta le posizioni delle parti nelle materie che sono state
oggetto del confronto.
C)
Consultazione
1. La
consultazione è attivata prima dell'adozione, da parte dell'amministrazione,
degli atti interni di organizzazione aventi riflesso sul rapporto di lavoro ed
è facoltativa, salvo che per i casi previsti al comma 2.
2. La
consultazione è obbligatoria per le materie di seguito indicate:
A) nei confronti
dei soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a)
organizzazione e disciplina degli uffici ;
b)
consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
c)
modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione
del collegio arbitrale per le procedure disciplinari fino all'entrata in
vigore della disciplina relativa ai Collegi di conciliazione e arbitrato di
cui all'art. 47 del presente ccnl;
d)
elevazione del contingente da riservare ai contratti di lavoro a tempo
parziale, secondo quanto previsto all'art. 21, comma 10;
B) nei confronti
dei soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a)
organizzazione e disciplina degli uffici;
b)
consistenza e variazione delle dotazioni organiche.
2. Resta ferma la
consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19
del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
D) Altre forme
di partecipazione
1. Al fine di
favorire un ordinato governo dei processi di innovazione e di ristrutturazione
organizzativa degli enti, in applicazione di quanto previsto dalla legge n.
59/1997, sono costituiti presso ogni ente del comparto appositi Comitati
composti dai rappresentanti dell'amministrazione e dai rappresentanti
sindacali dei dipendenti di cui all'art 8, comma 1.
2. Nell'ambito
dei Comitati previsti al comma 1 le parti esaminano e verificano i risultati
dell'azione dell'amministrazione e registrano le convergenze sulle linee di
indirizzo riguardo ai processi di rinnovamento e di ristrutturazione
organizzativa dell'ente. Di tale attività, corredata dei dati raccolti sulle
predette materie, viene data comunicazione semestrale al Comitato di settore.
3. Presso ogni
ente è costituita, anche in relazione alle dimensioni dell'ente stesso, una
Conferenza di rappresentanti dell'amministrazione e delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza esamina due
volte l'anno una delle quali prima della presentazione del bilancio di
previsione agli organi deliberanti degli enti le linee essenziali di indirizzo
in materia di organizzazione e gestione dell'ente, con particolare riguardo ai
sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di
qualità dei servizi istituzionali.
4.
Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i
servizi sociali e la formazione del personale, il sistema della partecipazione
è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle
dimensioni degli enti e senza oneri aggiuntivi per gli stessi, Commissioni
bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle
predette materie - che l'amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare
proposte in ordine ai medesimi temi.
5.
La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno
funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata
rappresentanza femminile.
Art.
7
Comitati
per le pari opportunità
1.
I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascun ente nell'ambito
delle forme di partecipazione previste dall'art. 6 lett. D), svolgono i
seguenti compiti:
a)
raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione è tenuta a fornire;
b)
formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett. A);
c)
promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per
l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni
positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2.
I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'amministrazione, sono
costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato designa un
vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente.
3.
Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna
delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le
pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche
della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:
-
accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli
stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio di
posizioni funzionali nel sistema classificatorio;
-
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali
nella fruizione del part-time;
-
processi di mobilità.
4.
Gli enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli
strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro
da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle
condizioni delle lavoratrici all'interno degli enti.
5.
I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti
dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
CAPO
IV
I
SOGGETTI SINDACALI
Art.
8
Soggetti
sindacali titolari della contrattazione integrativa
1.
I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di ente di cui
all'art. 4, comma 3, lett. A) sono le organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del CCNL di comparto.
2.
I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di cui all'art.
4, comma 3. lett. B) sono :
-
le R.S.U.;
-
le organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di
categoria firmatarie del CCNL.
Art.
9
Titolarità
dei permessi e delle prerogative sindacali
1.
La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come
previsto dall'art. 10, comma 1 dell'Accordo collettivo quadro sui distacchi,
aspettative e permessi e sulle altre prerogative sindacali sottoscritto il 7
agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall'Accordo
stesso ai seguenti soggetti:
a)
componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi
dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale,
stipulato il 7 agosto 1998;
b)
dirigenti sindacali:
-
dei terminali di tipo associativo delle organizzazioni sindacali
rappresentative che dopo l'elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei
luoghi di lavoro;
-
delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla
contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 8, comma 1;
-
componenti degli organismi statutari delle rispettive confederazioni e organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o
aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla
lett. a) ed ai due precedenti alinea.
2.
Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'Accordo quadro di
cui al comma 1.
Art.
10
Composizione
delle delegazioni nella contrattazione integrativa
1.
La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita:
I
- a livello nazionale o di sede unica di ente:
a)
per la parte pubblica:
-
dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
-
dal Direttore generale o Segretario generale o suo delegato;
-
da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente
interessati alla trattativa;
b)
per la parte sindacale:
- dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1;
II
- a livello di struttura periferica come individuata all'art. 4, comma 3,
lett. B):
a)
per la parte pubblica:
-
dal titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito
della struttura o da un suo delegato;
-
da una rappresentanza dei responsabili degli uffici direttamente interessati
alla trattativa e tenuti all'applicazione del contratto;
b)
per la parte sindacale:
- dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2.
2.
Gli enti del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa, dell'attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia.
CAPO
V
NORME
DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CONFLITTUALITA'
Art. 11
Comportamento
delle parti
1.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi della reciproca
responsabilità, della correttezza e buona fede, della trasparenza dei
comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2.
Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo
alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere
l'accordo nelle materie demandate.
3.
Durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le
parti si attengono allo stesso impegno di non assumere iniziative
unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
Art.
12
Interpretazione
autentica dei contratti
1.
Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità
sull'interpretazione dei contratti collettivi nazionali o integrativi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il
significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le
procedure di cui all'articolo 51 del D.lgs. n. 29/1993 e successive
integrazioni e modificazioni, ovvero con quelle previste dall'art. 5
del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio
della vigenza del contratto.
2.
La medesima procedura indicata al comma 1 può essere attivata anche a
richiesta di una delle parti.
PARTE
SECONDA
IL
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 13
Aree
di inquadramento
1.
Il nuovo sistema di classificazione del personale è orientato al superamento
delle attuali rigidità per porsi al passo con i processi di cambiamento in
corso nell'ambito degli enti e con l'evoluzione dei modelli organizzativi e
contribuire al miglioramento dei livelli di efficienza/efficacia dell'azione
amministrativa e di qualità dei servizi. Esso si articola su tre aree
professionali, che accorpano come segue le qualifiche funzionali dalla I alla
IX del sistema di inquadramento previsto dal DPR n. 285/1988:
Area
A : accorpa le qualifiche funzionali fino alla IV;
Area
B : accorpa le qualifiche funzionali V e VI;
Area
C : accorpa le qualifiche funzionali VII, VIII e IX.
2.
Le Aree predette sono individuate mediante le declaratorie riportate
nell'allegato A che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per
l'inquadramento in ciascuna Area, corrispondenti a livelli omogenei di
competenze.
3.
I profili professionali ricompresi in ciascuna Area esprimono il contenuto
professionale di attribuzioni specifiche relative all'Area stessa. I profili
caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di
complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche
diverse.
4.
Il personale medico e gli altri professionisti già destinatari delle speciali
normative contenute nella apposite Sezioni dei CCNL relativi "all'Area
della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali" degli Enti
pubblici non economici stipulati per il quadriennio 1994 - 1997 per effetto
del Contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti del 2
giugno 1998 nonché art. 1 D.lgs. n. 396/97, sono inquadrati nel comparto e
collocati in due distinte Aree denominate rispettivamente "Area
medica" e "Area dei professionisti".
5.
In sede di primo inquadramento il personale in servizio confluisce nella Aree
e nei relativi livelli retributivi secondo lo schema seguente:
III
q.f. e inferiori : nel primo livello retributivo dell'Area A (posizione A 1)
IV
q.f.: nel secondo livello retributivo dell'Area A (posizione A 2)
V
q.f.: nel primo livello retributivo dell'Area B (posizione B 1)
VI
q.f.: nel secondo livello retributivo dell'Area B (posizione B 2)
VII
q.f. nel primo livello retributivo dell'Area C (posizione C 1)
VIII
q.f. nel terzo livello retributivo dell'Area C (posizione C 3)
IX
q.f. nel quarto livello retributivo dell'Area C (posizione C 4)
Nulla
è innovato per quanto attiene al personale con qualifica di Ispettore
generale e di Direttore di Divisione.
6.
Ogni dipendente è inquadrato in base alla ex qualifica di appartenenza, ed è
tenuto a svolgere, come previsto dall'art. 56 del D.lgs. n. 29/1993, tutte le
mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza, nonché
le attività strumentali e complementari a quelle inerenti al profilo
rivestito.
7.
L'individuazione di nuovi profili professionali e la ridefinizione o
ricollocazione di quelli esistenti in ciascuna Area sono oggetto di
contrattazione collettiva integrativa a livello centrale di ente con le
organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1 e con l'assistenza
dell'Agenzia.
Art.
14
Accesso
dall'esterno
1.
L'accesso alle posizioni delle varie Aree secondo le indicazioni contenute
nella declaratoria all. A avviene attraverso le procedure concorsuali
pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro di cui alla legge n.
56/1987, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs. n. 29/1993 e
dall'art. 45, comma 11 del D.lgs. n. 80/1998, le quali devono garantire un
adeguato accesso dall'esterno.
Art.
15
Passaggi
interni
1. Nell'ambito
del sistema classificatorio sono possibili passaggi interni:
a)
tra le Aree, con le procedure indicate al successivo comma 2;
b)
all'interno delle singole Aree, con le procedure indicate al successivo comma
4.
2. Il passaggio
dei dipendenti dall'Area di appartenenza alla posizione iniziale dell'Area
immediatamente superiore avviene mediante procedure selettive volte
all'accertamento dell'idoneità e della professionalità richieste previo
superamento di corso-concorso con appositi criteri stabiliti
dall'amministrazione con le procedure indicate all'art. 19, lett. B), sub b).
Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione del
personale interno anche in deroga ai relativi titoli di studio - fatti salvi i
titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché esso sia in possesso
di requisiti curriculari alternativi indicati nelle declaratorie
contenute nell'allegato A.
3. I contingenti
corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche interne all'Area sono
modificabili, in relazione alle esigenze organizzativo/funzionali
dell'amministrazione o ad obiettivi di riorganizzazione generale in
correlazione alle risorse disponibili, con le procedure previste dall'art 19.
4. La
progressione economica all'interno di ciascuna Area si consegue mediante
percorsi di qualificazione e/o aggiornamento professionale e procedure di
valutazione che prevedono un esame finale diretto ad accertare l'effettivo
accrescimento delle conoscenze e delle competenze. Al termine delle procedure
sarà definita una graduatoria per la cui formulazione saranno considerati, in
ogni caso, elementi utili l'esperienza professionale acquisita e il possesso
di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di
riorganizzazione o innovazione tecnologica.
5. Gli enti
possono indire concorsi pubblici o attivare le richieste per il collocamento
solo se le procedure di cui ai punti precedenti hanno avuto esito negativo o
se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare.
6. I passaggi di
cui ai commi 2 e 4, con esclusione dei passaggi di progressione economica di
cui all'art. 16, avvengono nei limiti della dotazione organica e dei
contingenti in essa previsti, nel rispetto della programmazione triennale del
fabbisogno del personale, per le assunzioni dall'esterno in base alle vigenti
disposizioni e con le medesime regole previste dall'art. 6 del D.lgs.
n. 29/1993.
Art.
16
Sviluppi
economici all'interno delle Aree
1.
Nelle Aree A, B e C sono previste posizioni di sviluppo economico,
identificate nella tabella C rispettivamente con le sigle A 3, B 3, C 2 e C 5.
2.
Gli sviluppi economici nelle posizioni sopra indicate sono attribuiti sulla
base di criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo di ente -
ispirati alla valutazione dell'impegno, della prestazione e dell'arricchimento
professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di
aggiornamento.
3.
Sono riservati esclusivamente al personale dipendente i passaggi interni
all'Area C per la posizione economica C4, corrispondente all'ex IX qualifica
funzionale, sulla base di criteri stabiliti dall'ente con le procedure di cui
all'art. 19.
Art.
17
Posizioni
organizzative
1. Nell'ambito
dell'area C gli enti, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle
esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi
che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo
svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano
l'attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa.
2. Le posizioni
organizzative di cui al punto precedente possono riguardare settori che
richiedono l'esercizio di:
-
funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato
grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
-
attività - ivi comprese quelle informatiche - con contenuti di alta
professionalità o richiedenti specializzazioni correlate al possesso di
titoli universitari e/o di adeguati titoli connessi all'esercizio delle
relative funzioni;
-
attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e
controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
3. I valori
minimi e massimi dell'indennità di cui al comma 1 sono ricompresi tra un
minimo di lire 2 milioni e un massimo di lire 5 milioni annue lorde per 13
mensilità in relazione alle risorse disponibili nei Fondi di cui agli art. 31
e 44.
Art.
18
Conferimento
e revoca delle posizioni organizzative
1. Possono
procedere all'individuazione delle posizioni organizzative gli enti che
abbiano realizzato:
-
l'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.lgs. n. 29/1993,
con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14;
-
la ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche;
-
l'istituzione e l'attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di
valutazione, determinando i criteri generali e le procedure per il
conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative.
2. Gli incarichi
sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, tenendo conto dei
requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei
dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare.
3. Gli incarichi
possono essere revocati con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a
seguito di:
-
inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;
-
intervenuti mutamenti organizzativi;
-
accertamento di risultati negativi.
4. La revoca
dell'incarico comporta la perdita della indennità di posizione e la
riassegnazione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza.
5. La valutazione
dei risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti
gli incarichi avviene di norma con cadenza annuale in base a criteri e
procedure definite preventivamente da ciascun ente.
Art.
19
Relazioni
sindacali riferite al sistema classificatorio
1. Nell'ambito
del sistema classificatorio sono previsti i seguenti livelli di relazioni
sindacali:
A) contrattazione
collettiva integrativa, per quanto concerne la
determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le
selezioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. b);
B) informazione
preventiva e concertazione, per quanto concerne:
a) l'individuazione dei
contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi dell'art. 15, comma
1;
b) la determinazione dei
criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna di
cui al medesimo art. 15, comma 1, lett. a);
c) con riferimento agli
artt. 17 e 18:
-
i criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione organizzativa;
-
la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della
relativa indennità;
-
i criteri e le procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai
dipendenti investiti di incarichi di posizione organizzativa e le relative
necessarie garanzie di contraddittorio.
2. Nella
concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un
confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta
giorni dalla sua attivazione.
Art.
20
Norme
di prima applicazione
1. Il personale
in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto è inserito
nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data
mediante l'attribuzione all'Area ed alla posizione interna secondo la tabella
di corrispondenza all. B, senza incremento di spesa, fatto salvo quanto
previsto al comma 2.
2. Dalla stessa
data indicata al comma 1, al personale già appartenente alle qualifiche
funzionali I e II, inquadrato nell'area A è attribuito il trattamento
economico tabellare iniziale della ex III qualifica funzionale.
3. Le dotazioni
organiche di ciascun ente restano invariate e i relativi contingenti sono
attribuiti, con i medesimi criteri e senza incremento di spesa, alle nuove
Aree in base all'allegata tabella B di corrispondenza.
4. Sono portate a
compimento tutte le procedure selettive o concorsuali interne ai singoli enti,
indette per la copertura di posti vacanti, in corso o già programmate
alla data di entrata in vigore del presente contratto. I vincitori sono
automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella
posizione nella quale confluisce quella cui si riferisce la procedura
selettiva o concorsuale, con effetto dalla data stabilita nel contratto
individuale.
5. Al personale
assunto dall'esterno a seguito delle procedure di cui all'art. 14 è
attribuito il trattamento tabellare corrispondente alla declaratoria
ricompresa nell'all. A cui si riferisce il profilo professionale della
selezione.
6. Nelle ipotesi
di progressione interna previste all'art. 15, gli enti comunicano per iscritto
ai dipendenti interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonché le
eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate.
PARTE
TERZA
Titolo
I
Il
rapporto di lavoro
CAPO
I
FORME
DI LAVORO FLESSIBILE
Art
21
Rapporto
di lavoro a tempo parziale
1.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a
tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di
classificazione del personale mediante:
a)
reclutamento dall'esterno, nell'ambito della programmazione triennale
del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b)
trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su
richiesta dei dipendenti interessati.
2.
Nell'ipotesi contemplata al comma 1, lett. b) la trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro
sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In essa deve essere indicata
l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente
intende svolgere ai fini di quanto previsto ai commi da 4 a 7.
3.
L'amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento
motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non
superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni
e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla
funzionalità del servizio.
4.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al 50% di quella del lavoratore a tempo pieno, nel
rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra
attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante
l'iscrizione ad albi professionali.
5.
Gli enti, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono
tenuti a individuare le attività che, in ragione della loro interferenza con
i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al
comma precedente, con le procedure previste dall'art. 1, comma 58 bis della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
6.
Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra
l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella
della specifica attività di servizio, come nel caso in cui la predetta
attività lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione pubblica, gli
enti non possono consentire la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
7.
Il dipendente a tempo parziale è tenuto a comunicare entro quindici giorni
all'ente in cui presta servizio la data di inizio dell'eventuale attività
lavorativa esterna e le modificazioni che in questa intervengano.
8.
Al fine di favorire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale nell'ipotesi prevista al comma 1, lett. b), il valore
risultante dall'applicazione del limite percentuale del 25% della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna delle
posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di classificazione del
personale può essere arrotondato all'unità se inferiore a 1. Il contingente
corrispondente alla predetta percentuale è utilizzato fino alla capienza per
soddisfare le domande dei dipendenti interessati indipendentemente dalla
relativa motivazione, con le procedure indicate nei commi precedenti.
9.
Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale sono
rispettate le indicazioni minime della legge 449/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, non incidenti comunque sul contingente di cui
al comma 8.
10.
Le amministrazioni, in presenza di particolari situazioni organizzative o di
gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati,
previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, possono elevare
il contingente di cui al comma 8 di un ulteriore 10 % come tetto massimo.
In deroga alle procedure previste da detto comma, le domande per la
trasformazione del rapporto di lavoro sono in tali casi presentate con cadenza
trimestrale ed accolte ai sensi del comma 2 a valere dal primo giorno del
trimestre successivo.
11.
Qualora il numero delle richieste relative ai casi di cui al comma 10 ecceda
il contingente comprensivo della quota aggiuntiva ivi prevista, viene data la
precedenza ai dipendenti:
-
che assistano propri famigliari portatori di handicap di grado non inferiore
al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti da gravi
patologie, o, ancora, anziani e non autosufficienti;
-
che abbiano figli minori, con ordine di priorità in relazione al numero dei
figli stessi.
12.
L'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale ai sensi del D.lgs. 152/1997 è comunicata per iscritto al
dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 con l'indicazione della durata
e dell'articolazione della prestazione lavorativa secondo quanto concordato
tra il dipendente stesso e l'amministrazione.
Art.
22
Orario
di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1.
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di
posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa.
Questa non può essere inferiore al 30 % di quella del lavoratore a
tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale
non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati.
2.
Il tempo parziale può essere realizzato:
-
con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi (tempo parziale orizzontale);
-
con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della
settimana o del mese, ovvero con la concentrazione della prestazione stessa in
determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da
realizzare comunque, nell'arco temporale preso in considerazione
(settimana, mese o anno), la durata complessiva del lavoro prevista per il
dipendente a tempo parziale.
3.
In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può concordare
con l'amministrazione ulteriori modalità di articolazione della prestazione
lavorativa, che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce
orarie individuate con le procedure di cui all'art. 4 e nel rispetto delle
tipologie di regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale
praticabili presso l'ente. A tal fine si terrà conto della natura
dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e
della situazione degli organici nei diversi profili professionali.
4.
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto al ripristino
del rapporto a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione,
anche in soprannumero, o anche prima della scadenza del biennio qualora
ricorra la condizione necessaria della disponibilità del posto in organico.
Art.
23
Trattamento
economico-normativo del personale a tempo parziale
1.
Per quanto concerne gli istituti normativi previsti dal presente contratto non
considerati nel presente articolo e nei due articoli precedenti, tenuto conto
della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo
svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e
contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
2.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla
prestazione di lavoro straordinario e non può fruire di benefici che comunque
comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
3.
I dipendenti a tempo parziale con articolazione orizzontale hanno diritto ad
un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo
pieno secondo le disposizioni contrattuali. I lavoratori a tempo parziale con
articolazione verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato
alle giornate di lavoro prestate nell'anno per il particolare tipo di
rapporto; il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
prestazione giornaliera.
4.
Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa
l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di
anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno con la stessa
posizione di inquadramento professionale.
5.
I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata
della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale
anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime
orario adottato.
6.
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle
disposizioni contenute nell'art.8 della legge n. 554/1988 e successive
modificazioni e integrazioni.
CAPO
II
MANSIONI
DEL LAVORATORE
Art.
24
Mansioni
superiori nel nuovo sistema classificatorio
1.
Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall'art.
56, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 29/1993, per la parte demandata alla
contrattazione.
2.
Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal
presente contratto, si considerano "mansioni immediatamente superiori"
le mansioni svolte dal dipendente all'interno della stessa Area in profilo
appartenente alla posizione di livello economico immediatamente superiore a
quella in cui egli è inquadrato, secondo la declaratoria riportata
nell'allegato A del presente contratto. Le posizioni di sviluppo economico di
cui all'art. 16 non sono prese in considerazione a tal fine. Sono, altresì,
considerate "mansioni immediatamente superiori", per i dipendenti
che rivestono l'ultima posizione economica dell'Area di appartenenza, le
mansioni corrispondenti alla posizione economica iniziale dell'Area
immediatamente superiore.
3.
Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei
seguenti casi :
a)
nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la
copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui
all'art. 15;
b)
nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, per la durata dell'assenza. Non rientra nella
previsione l'ipotesi di assenza per ferie del titolare.
4.
Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è
comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure
stabilite da ciascun ente secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri,
coerenti con la propria organizzazione, da definire entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto
professionale delle mansioni da conferire, sentite le Organizzazioni sindacali
di cui all'art. 8, comma 1. La disciplina delle mansioni superiori come
integrata dal presente articolo entra pertanto in vigore dalla data di
definizione dei predetti criteri.
5.
Il dipendente assegnato alle mansioni superiori come definite al comma 2 ha
diritto al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle
mansioni conseguentemente esercitate, fermo rimanendo quanto percepito a
titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6.
Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina
dell'art. 56 del D.Lgs n. 29/1993.
7.
In considerazione dei processi di riorganizzazione e delle sperimentazioni
professionali e organizzative di cui al CCNL del 6 luglio 1995 concluse e già
certificate o in corso di certificazione alla data di entrata in vigore del
presente contratto da parte dei nuclei di controllo interni, o, in mancanza,
da soggetti equivalenti, gli enti del comparto provvederanno ad applicare la
disciplina delle mansioni prevista dall'art. 56 del d.lgs. n 29/93 così come
modificato dal d.lgs. n. 80/89, mediante un'apposita sessione di
contrattazione collettiva integrativa con le OO.SS. di cui all'art. 8 comma 1,
con l'assistenza dell'Agenzia. La contrattazione avverrà sulla base della
declaratoria dei profili di cui all'allegato A e dalle risultanze della
contrattazione di cui al comma 7 dell'art 13.
CAPO
III
ORARIO
DI LAVORO
Art. 25
Riduzione
dell'orario
1.
Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in
sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari
individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o
comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario sino a
raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla
condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato
con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili
modifiche degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento.
2.
Entro il 30 giugno del 2000 le parti verificheranno e converranno sulle
modalità di applicazione a tutto il personale del comparto delle modifiche
legislative eventualmente intervenute in materia.
CAPO
IV
ISTITUTI
DI PECULIARE INTERESSE
Art.
26
Norme
in materia di Formazione e Aggiornamento professionale
1.
Nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica
Amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale
per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per la realizzazione degli
obiettivi programmati. Essa è in particolare finalizzata allo sviluppo del
sistema organizzativo degli enti attraverso l'affinamento delle competenze del
personale e più elevati livelli di motivazione e di consapevolezza rispetto
agli obiettivi di rinnovamento.
2.
L'attività formativa si realizza sia attraverso programmi di addestramento,
aggiornamento, qualificazione, riqualificazione finalizzati all'ottimale
mantenimento della risorsa umana, sia attraverso programmi mirati allo
sviluppo delle professionalità in linea con i cambiamenti organizzativi.
L'attività formativa si svolge secondo percorsi definiti in conformità delle
linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di
cui all'art. 4, comma 3, lett. A). Particolare attenzione è posta in tale
ambito sulle esigenze di riqualificazione del personale nell'ambito dei
processi di mobilità.
3.
La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi
teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere,
in base a programmi definiti dall'Amministrazione ai sensi del comma
precedente.
4.
Le iniziative di formazione sottoelencate riguardano tutto il personale a
tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale
comandato o fuori ruolo fruisce della formazione negli enti di appartenenza
salvo che per i corsi di cui alla lettera b). I dipendenti comandati o fuori
ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli
provenienti dagli enti disciolti, in attesa del loro inquadramento presso
l'ente di destinazione, partecipano ai programmi di formazione realizzati da
quest'ultimo. I programmi stabiliscono quali iniziative abbiano carattere
obbligatorio e quali abbiano carattere facoltativo ed in particolare
definiscono:
a)
percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale
collegati ai passaggi dei dipendenti da una posizione economica all'altra
all'interno delle Aree previste dal sistema di classificazione;
b)
corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli
operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle
funzioni di assegnazione. Le iniziative devono tener conto, in particolare,
delle normative da applicare, delle caratteristiche socio-istituzionali del
contesto di riferimento, delle innovazioni tecnologiche e organizzative e
dell'evoluzione delle politiche di gestione della risorsa umana.
Le
attività di formazione oggetto del presente comma si concludono con
l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo
dipendente, certificato attraverso l'attribuzione di un apposito attestato al
termine dei corsi.
5.
Per l'attuazione dei programmi di formazione, gli enti possono avvalersi anche
della collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione,
delle Università e di altri soggetti pubblici o società private
specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia
di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai
sensi dell'art.7, lett. e) del D.lgs. n. 39/1994.
6.
Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, gli enti
utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento
della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le
risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, come quelle del
D.lgs. n. 29/1993, ovvero da particolari normative dell'Unione Europea.
7.
Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'ente
è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico
dell'amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di
lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, la
partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento
di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. I corsi si svolgono, di
regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze
organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e
nel rispetto dei principi enunciati al comma 9.
8.
L'amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle attività di
formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4, la
cui applicazione va verificata ai sensi dell'art. 6, comma 3, in relazione
alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché
alle esigenze di riqualificazione professionale del personale in mobilità,
tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei dipendenti
interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lettera c) del D.lgs. n. 29/1993.
9.
Per le necessità formative riguardanti personale di elevata qualificazione
ovvero relative a materie attinenti le specifiche mansioni svolte, i
dipendenti direttamente interessati hanno la facoltà di frequentare su loro
richiesta motivata, corsi specifici anche non previsti dai programmi
dell'amministrazione elevate o professionali, fruendo di permessi non
retribuiti
Art.
27
La
mobilità volontaria nell'ambito del comparto
1.
Gli enti del comparto possono ricoprire i posti vacanti in organico, destinati
all'accesso dall'esterno, mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti
in servizio presso altro ente del medesimo comparto che rivestano la posizione
corrispondente nel sistema classificatorio.
2.
Il dipendente è trasferito, previo consenso dell'ente di appartenenza, entro
quindici giorni dall'accoglimento della domanda.
PARTE
QUARTA
CAPO
I
IL
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.
28
Struttura
della retribuzione
1.
La struttura della retribuzione del personale degli enti pubblici del
comparto, ricompreso nell'aree A, B e C si compone delle seguenti voci:
a)
stipendio tabellare corrispondente alla posizione rivestita nell'ambito del
sistema classificatorio;
b)
retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per
esperienza professionale di cui all'art. 15, comma 4, del DPR n. 43/1990, ove
acquisita;
c)
indennità integrativa speciale;
d)
compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
e)
compensi incentivanti e altri compensi e indennità previsti in base al
presente contratto, ove spettanti;
f)
altre indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.
2.
Per il personale della sezione dei professionisti e dei medici si applicano
gli artt. 42 e 43.
3.
Al personale è corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare
ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
Art.
29
Aumenti
della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi
1. Gli stipendi
tabellari derivanti dall'art. 2 del CCNL stipulato in data 1° luglio
1996 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità,
indicati nelle allegate tabelle D e D/bis alle scadenze ivi previste.
2. A seguito
degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei trattamenti correlati alle
posizioni economiche del nuovo sistema di classificazione di cui alla tabella
C, sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite dalle allegate
Tabelle E ed F.
3. Le misure
degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto sono utili
ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e di
quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute
previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della
determinazione della misura dei contributi di riscatto. Il compenso per il
lavoro straordinario nella strutturazione prevista dalla vigenti disposizioni,
viene calcolato con riferimento al tabellare delle posizioni di appartenenza.
4. Il personale
cui è attribuita una posizione di sviluppo economico ai sensi dell'art. 16,
mantiene l'indennità integrativa speciale in godimento.
5. I benefici
economici risultanti dalla applicazione del presente articolo sono computati
ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti dal presente contratto nei confronti del personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica
del contratto stesso. Agli effetti del trattamento di fine servizio e delle
competenze spettanti in caso di licenziamento, nonché dell'indennità
prevista dall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art.
30
Lavoro
straordinario
1. Le risorse in
atto destinate, in base all'art. 35, comma 3, lett. a) del CCNL 6 luglio 1995,
alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario sono ridotte del 10%
a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Art.
31
Fondo
di ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle Aree A, B e
C.
1
E' costituito presso ciascun ente del comparto un Fondo per i trattamenti
accessori alimentato dalle seguenti risorse economiche:
a)
gli importi stanziati in applicazione dell'art. 35 del CCNL 6 luglio 1995 per
le finalità di cui al comma 3 dello stesso articolo, lettere a) - nella
misura definita al punto 2 -, b), c), d) ed e). nonché quelli derivanti
dall'art. 3 e - permanendo le relative condizioni - dall'art. 4 del ccnl 1
luglio 1996, nonché quelle previste dall'art. 6 , comma 5 del predetto ultimo
contratto, con le modalità gestionali ivi previste;
b)
gli importi di cui all'art. 30 non più destinati all'erogazione di compensi
per lavoro straordinario;
c)
i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale, fatte salve le quote
che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
d)
le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi all'incentivazione del personale;
e)
le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;
f)
le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge
662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
g)
gli incrementi economici derivanti da disposizioni di legge, da regolamenti o
da atti amministrativi generali;
h)
per gli enti destinatari della legge n. 88/1989 le somme derivanti
dall'applicazione dell'art. 18 ferme rimanendo le specifiche e distinte
utilizzazioni deliberate annualmente dai singoli enti;
i)
le somme stanziate per il 1998 in applicazione dell'art. 15, secondo comma,
della legge n. 88/1989;
j)
un importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile complessiva, al netto
degli incrementi di cui alla tabella D bis, a decorrere dal 1° maggio 1999,
da imputare su base annua per tredici mensilità;
k)
per gli enti destinatari della legge n. 88/1989, un importo pari al 2% della
retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi relativi
all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal 31 dicembre 1999 e a
valere dal mese successivo, da imputare su base annua per tredici mensilità;
l)
per gli enti non destinatari della legge n. 88/1989, un importo pari al 7,5%
della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi
relativi all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal 31 dicembre 1999
e a valere dal mese successivo, da imputare su base annua per tredici
mensilità.
2.
L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione
integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento
della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento
dei risultati secondo le vigenti disposizioni.
Art.
32
Utilizzo
del Fondo di ente per i trattamenti accessori per il personale
ricompreso
nelle Aree A, B e C.
1.
Il Fondo per i trattamenti accessori di cui all'art. 31 è prioritariamente
finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti nei livelli di
efficienza/efficacia dell'amministrazione e di qualità dei servizi
istituzionali, mediante la realizzazione, attraverso la contrattazione
integrativa, di piani produttivi annuali e pluriennali e di progetti
strumentali e di risultato, basati su sistemi di programmazione e di controllo
quali-quantitativo dei risultati.
2.
In relazione a tali finalità, le risorse che compongono il Fondo sono
prioritariamente utilizzate:
-
per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il
miglioramento di servizi;
-
per finanziare sistemi di turnazione che si rendano necessari per fronteggiare
particolari situazioni di lavoro e per la corresponsione di compensi per
lavoro straordinario qualora le risorse direttamente assegnate al fine
specifico dall'art. 30 siano esaurite per effetto delle prioritarie
esigenze funzionali e nei limiti della percentuale di riduzione di cui al
citato art. 30;
-
per finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna delle Aree
professionali, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di
certezza e stabilità;
-
per incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie degli
enti;
-
per compensare: l'esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità, rischi, disagi; gravose articolazioni dell'orario di lavoro;
la reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza;
-
per corrispondere compensi correlati al merito e all'impegno individuale in
modo selettivo.
CAPO
II
SEZIONE
DEI PROFESSIONISTI E MEDICI
Art.
33
PREMESSA
1.
I Professionisti destinatari della presente sezione costituiscono una risorsa
fondamentale per il perseguimento degli obiettivi delle amministrazioni.
Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di
"professionisti" e di "dipendenti" investiti di
particolari responsabilità, essi rappresentano un'area di funzioni di
peculiare interesse sotto il profilo contrattuale.
2.
I Professionisti svolgono la loro attività in conformità alle normative che
disciplinano le rispettive professioni, rispondendone a norma di legge,
secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione delle conseguenti
responsabilità.
3.
Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi
Ordini professionali costituisce un vincolo primario per ciascun
professionista il quale si attiene altresì agli indirizzi del competente
coordinatore della specifica branca professionale, al fine di assicurare
l'uniformità di indirizzo dell'attività professionale in relazione alle
linee programmatiche e gestionali dell'amministrazione.
4.
Corollario della personale responsabilità e dell'autonomia professionale è
la sostanziale autonomia ed unitarietà delle strutture professionali,
all'interno delle quali il professionista esplica la sua opera, anche dal
punto di vista organizzativo.
5.
Fatto salvo quanto previsto dal presente contratto, resta ferma
l'applicabilità del CCNL 1994-97, in attesa della compiuta definizione degli
specifici istituti contrattuali da effettuarsi entro il 30 dicembre 1998. In
particolare per quanto riguarda il personale medico e veterinario si conferma
l'impianto ed il riferimento di cui all'art 94, comma 1 del CCNL 1994-97.
6.
Gli incrementi economici previsti dalla presente sezione sono quelli di cui
alle tabelle D e D bis, nonché quelli indicati negli articoli 42 e 43.
7.
Con la presente sezione le parti, inoltre, hanno concordemente stabilito:
-
di individuare gli istituti di peculiare interesse per i destinatari in esse
inclusi, riportati negli artt da 34 a 41;
-
di confermare la struttura retributiva vigente all'atto della firma del
vigente contratto ;
-
di demandare all'approfondimento istruttorio di una commissione formata
dall'Agenzia e dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, la verifica
dell'adeguamento della normativa del rapporto di lavoro nonché le modalità
di utilizzo e la relativa ripartizione tra le varie voci retributive delle
risorse afferenti ai Fondi di cui agli artt. 42 e 43, al fine di armonizzarne
i contenuti con la struttura della retribuzione;
-
di confermare l'orientamento nell'ambito delle risorse rese disponibili dal
presente CCNL per la ricollocazione dei professionisti dipendenti in due fasce
retributive.
AREA
DEI PROFESSIONISTI
Art.
34
Impegno
di lavoro e obblighi relativi
1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, i professionisti assicurano
la propria presenza in servizio e la propria disponibilità per il regolare
svolgimento delle attività, organizzando i propri impegni di lavoro anche
esterni in correlazione con le esigenze della struttura e con le
responsabilità connesse all'incarico professionale, nel rispetto degli
indirizzi organizzativi generali e in armonia con le istanze di coordinamento,
ai vari livelli, di ciascuna area professionale. Gli enti porranno in essere
misure atte ad assicurare la continuità dell'attività di consulenza e la
presenza nella struttura operativa compatibilmente con il calendario degli
impegni esterni e specifiche modalità che tengano conto delle peculiari
esigenze dell'area legale.
Art.
35
Affidamento
e revoca degli incarichi di coordinamento
1.
Gli enti conferiscono a professionisti delle singole aree professionali,
secondo le rispettive articolazioni territoriali e le peculiari esigenze di
funzionalità delle relative strutture professionali, incarichi di
coordinamento generale, centrale e periferico aventi come contenuto la
razionale distribuzione dei compiti tra i professionisti e la promozione della
necessaria uniformità di indirizzo. Gli incarichi sono conferiti per ciascuna
area professionale mediante selezione per titoli professionali e di servizio,
in relazione alle esigenze connesse all'organizzazione generale dell'ente e
all'organizzazione del lavoro nell'ambito di ciascuna area professionale:
quello di coordinatore generale eventualmente previsto dall'organizzazione
dell'ente a professionisti con almeno quindici anni di servizio; tutti gli
altri a professionisti con anzianità predeterminata secondo il tipo di
incarico e di norma non inferiore a sei anni di servizio. Essi non danno luogo
a sovraordinazione gerarchica di alcun tipo nei confronti di altri
professionisti, sono di natura temporanea e sono revocabili anche prima della
scadenza.
2.
La selezione per titoli di cui al comma 1 è effettuata dagli enti nel
rigoroso rispetto dei criteri vincolanti sanciti dall'art. 36, comma 1.
A tal fine la selezione sarà affidata ad apposita Commissione comprendente,
in ogni caso, il Direttore Generale o Segretario Generale dell'ente, o suo
delegato, e uno o più componenti esterni di chiara valenza professionale e di
comprovata esperienza, appositamente individuati dall'amministrazione.
3.
La Commissione di cui al comma 2 si atterrà a criteri obiettivi di
valutazione articolati sui seguenti elementi:
a)
livello di professionalità raggiunto da ciascun candidato, verificato sulla
base dei titoli professionali e di servizio;
b)
capacità organizzativa e attitudini relazionali dimostrate da ciascun
candidato nell'esercizio dei propri incarichi;
c)
esperienza complessivamente maturata in relazione all'attività concretamente
svolta ed agli incarichi ricevuti.
d)
anzianità maturata nella qualifica.
4.
I criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di coordinamento,
prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione ai sensi
dell'art. 6,comma 2, lettera A) e , ove richiesto, di concertazione con le
procedure dell'art. 6, comma 2, lett. B).
5.
La durata dell'incarico di coordinamento è definita dall'amministrazione nel
contesto dei criteri generali di cui al comma 4. Alla scadenza
l'incarico può essere motivatamente riconfermato.
6.
La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico di coordinamento,
non superiore a 5 anni, può avvenire solo in conseguenza di risultati
negativi nell'espletamento della funzione accertati dal Direttore generale o
Segretario generale dell'ente stesso, sentito il competente coordinatore
professionale.
7.
L'attribuzione, la modifica e la revoca degli incarichi di coordinamento sono
disposte con atti scritti e motivati, in attuazione dei criteri e modalità
stabiliti dall'amministrazione, come previsto al comma 2, dal soggetto
responsabile dell'organizzazione generale dell'ente.
Art. 36
Valutazione
dei professionisti
1.
Nella valutazione dell'attività dei professionisti l'amministrazione
garantisce l'assoluta trasparenza del processo e l'apporto determinante in
sede valutativa delle necessarie competenze tecniche sia sotto l'aspetto della
conoscenza delle specifiche discipline e delle regole che le governano, sia
sotto quello della capacità di esprimere un giudizio rigorosamente obiettivo
sulla base di metodiche valutative adeguate alla specificità delle aree
professionali.
2.
I criteri che informano le procedure di valutazione, prima della definitiva
determinazione, sono portati a conoscenza delle rappresentanze sindacali delle
organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto con le modalità
previste dall'art. 4.
3.
Ai fini della valutazione dell'operato dei professionisti, si terrà conto
delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a
disposizione dell'ufficio professionale, in relazione agli obiettivi assegnati
e ai carichi di lavoro, nonché dell'impegno profuso dal professionista, in
relazione alla rilevanza degli incarichi espletati.
4.
Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione ai
fini della revoca dell'incarico di coordinamento, e di provvedimenti
sanzionatori, l'amministrazione acquisisce in contraddittorio le valutazioni
del professionista interessato, il quale può essere all'uopo assistito da un
rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque
conferisce mandato ovvero da persona di sua fiducia.
5.
L'esito della valutazione, al pari degli eventuali provvedimenti adottati nei
confronti del professionista interessato dall'Ordine professionale di
appartenenza, è riportato nel fascicolo personale del medesimo
professionista. Dell'esito stesso si tiene conto nelle decisioni di
affidamento degli incarichi.
6.
L'esito negativo della valutazione ed i provvedimenti negativi dell'Ordine di
appartenenza per demerito professionale, anche disgiuntamente, possono
determinare, a seconda della gravità e dell'incarico rivestito:
a)
il differimento di un anno della valutazione dei titoli professionali e di
servizio ai fini dell'accesso ai livelli differenziati di professionalità;
b)
la revoca dell'incarico di coordinamento.
7.
In caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata
del professionista si applica l'art. 40, comma 2.
Art.
37
Responsabilità
civile e patrocinio legale
1.
L'Amministrazione assume iniziative per provvedere tempestivamente alla
copertura assicurativa della responsabilità civile dei professionisti esposti
ai relativi rischi, nonché dei correlati oneri di patrocinio legale, in
relazione ai danni arrecati dallo stesso professionista a terzi nello
svolgimento dell'attività professionale, con esclusione dei fatti ed
omissioni commessi con dolo o colpa grave. Gli oneri connessi alla suddetta
copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di assistenza
legale, in ogni stato e grado del giudizio, sono assunti dalle
amministrazioni, anche a tutela dei propri diritti e interessi, anche mediante
l'utilizzo delle risorse destinate a servizi sociali a favore del personale
interessato, secondo modalità che saranno concordate in sede di
contrattazione decentrata.
Art.
38
Obiettivi
e strumenti dell'aggiornamento professionale
1.
L'aggiornamento professionale è assunto dagli enti come metodo permanente
teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali
all'evoluzione delle specifiche discipline e dei relativi contesti di
riferimento, nonché ai mutamenti organizzativi e tecnologici interni,
nell'obiettivo di arricchire il patrimonio cognitivo necessario a ciascun
professionista, in relazione alle responsabilità attribuitegli, per la più
efficace esplicazione dell'apporto professionale nell'interesse dell'ente.
2.
L'amministrazione definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ad
iniziative di aggiornamento dei professionisti anche in relazione alle
direttive impartite in materia dal Ministro per la Funzione Pubblica, con nota
n. 14/1995 e con riferimento alle altre risorse indicate all'art. 26.
3.
L'amministrazione definisce le politiche di aggiornamento e formazione
relative a ciascuna area professionale in conformità alle proprie linee
strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti ai sensi dell'art. 26, anche in
collaborazione con soggetti pubblici o società specializzate nel settore.
4. La
partecipazione alle iniziative di aggiornamento professionale, inserite in
appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata
dall'amministrazione con i professionisti interessati ed è considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
5. Il
professionista può partecipare, senza oneri per l'amministrazione, per un
periodo massimo annuale di quindici giorni, a corsi di
formazione ed aggiornamento professionale che siano in linea con le finalità
indicate nei commi 1 e 3. Al professionista può inoltre essere concesso un
periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata
massima di tre mesi nell'arco di un anno.
6. Qualora
riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di aggiornamento
professionale svolte dal professionista ai sensi del comma 5 con l'attività
di servizio e l'incarico affidatogli, l'amministrazione può concorrere con un
proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
Art.
39
AREA
MEDICA
1. Con
riferimento al personale dell'Area medica le parti confermano tutte le
seguenti norme peculiari contenute nel CCNL - stipulato il 14 aprile 1997-
attuativo dell'art 94 del CCNL dell'11 ottobre 1997:
-
orario di lavoro;
-
aggiornamento professionale, didattica, ricerca;
-
attribuzione degli incarichi;
-
valutazione;
-
collocazione funzionale;
-
libera professione, prestazioni e consulti.
NORME COMUNI ALLA SEZIONE DEI
PROFESSIONISTI E MEDICI
Art.
40
Cause
di cessazione del rapporto di lavoro
1.
La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato avviene in tutti i
casi previsti dal CCNL del 6 luglio 1995.
2.
A tutti i professionisti ricompresi nella presente sezione si applicano le
norme disciplinari previste dagli articoli dal. 26 al 30 del CCNL del
6/7/1995.
Art.
41
Termini
di Preavviso
1.
I termini per la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con la
corresponsione della relativa indennità sostitutiva sono fissati come segue:
a)
8 mesi per professionisti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b)
ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno – o frazione di anno pari o
superiore a sei mesi – di anzianità, fino a un massimo di altri 4 mesi di
preavviso.
2.
In caso di dimissioni del professionista i termini di cui al comma 1 sono
ridotti ad un quarto.
3.
I termini di preavviso decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun
mese.
4.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di cui al
comma 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari
all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al
professionista l'importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
preavviso da lui non osservato.
5.
È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere
anticipatamente il rapporto, con il consenso dell'altra parte, sia all'inizio
che durante il periodo di preavviso comunicato.
6.
Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto,
in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle
ferie non godute.
7.
Il periodo di preavviso è computato nella anzianità lavorativa a tutti gli
effetti.
8.
In caso di decesso del professionista, l'amministrazione corrisponde agli
aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito
dall'art. 2122 c.c., nonché il corrispettivo dei giorni di ferie
maturati e non goduti.
9.
L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la
retribuzione di cui alle tabelle da C a F, nonché relativa ad eventuali
incarichi di coordinamento.
10.
I commi da 6 a 9 si applicano anche nei confronti del restante personale del
presente CCNL tenendo conto che in tal caso la retribuzione spettante è
quella propria della posizione di appartenenza dei dipendenti .
CAPO
III
FINANZIAMENTO
DEI FONDI RELATIVI ALLA SEZIONE
DEI
PROFESSIONISTI E MEDICI
Art.
42
Fondo
Area dei professionisti
1.
Fatti salvi gli incrementi stipendiali previsti dalle tabelle D e D bis
dell'art. 29, con le decorrenze ivi indicate, le componenti della struttura
retributiva definite con i CCNL stipulati in data 11 ottobre 1996 e 10 luglio
1997 restano ferme.
2.
La dotazione del Fondo di cui agli artt. 88 e seguenti del CCNL stipulato in
data 11 ottobre 1996 è costituita dalle seguenti risorse economiche:
a)
gli importi stanziati in applicazione dell'art. 18 del CCNL 10 luglio 1997;
b)
i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale, fatte salve le quote
che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo ;
c)
le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi all'incentivazione del personale;
d)
le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;
e)
gli incrementi economici derivanti da disposizioni di legge, da regolamenti o
da atti amministrativi generali;
f)
per gli enti destinatari della legge n. 88/1989 le somme derivanti
dall'applicazione dell'art. 18 ferme rimanendo le specifiche e distinte
utilizzazioni deliberate annualmente dai singoli enti;
g)
un importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile complessiva, al netto
degli incrementi di cui alla tabella D bis, a decorrere dal 1° maggio 1999,
da imputare su base annua per tredici mensilità;
h)
per gli enti destinatari della legge n. 88/1989, un importo pari al 2% della
retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi relativi
all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal 31 dicembre 1999 e a
valere dal mese successivo, da imputare su base annua per tredici mensilità;
i)
per gli enti non destinatari della legge n. 88/1989, un importo pari al 7,5%
della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi
relativi all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal 31 dicembre 1999
e a valere dal mese successivo, da imputare su base annua per tredici
mensilità.
3.
L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione
integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento
della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento
dei risultati secondo le vigenti disposizioni.
Art.
43
Fondo
Area medica
1. Fatti salvi
gli incrementi stipendiali previsti dalle tabelle D e D bis dell'art. 29, con
le decorrenze ivi indicate, le componenti della struttura retributiva definite
con i CCNL stipulati in data 11 ottobre 1996, 14 aprile 1997 e 10 luglio 1997
restano ferme.
2. La dotazione
dei Fondi di cui all'art. 15 dell'Accordo attuativo dell'art. 94 del CCNL 11
ottobre 1996, stipulato in data 14 aprile 1997 è costituita dalle seguenti
risorse economiche:
a) gli importi stanziati in applicazione dell'art. 30 del CCNL 10 luglio
1997;
b) i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale, fatte salve
le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno
complessivo;
c)
le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi all'incentivazione del personale;
d)
le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;
e)
gli incrementi economici derivanti da disposizioni di legge, da regolamenti o
da atti amministrativi generali;
f)
per gli enti destinatari della legge n. 88/1989 le somme derivanti
dall'applicazione dell'art. 18 ferme rimanendo le specifiche e distinte
utilizzazioni deliberate annualmente dai singoli enti;
g)
un importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile complessiva, al netto
degli incrementi di cui alla tabella D bis, a decorrere dal 1° maggio 1999,
da imputare su base annua per tredici mensilità;
h)
per gli enti destinatari della legge n. 88/1989, un importo pari al 2% della
retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi relativi
all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal 31 dicembre 1999 e a
valere dal mese successivo, da imputare su base annua per tredici mensilità;
i)
per gli enti non destinatari della legge n. 88/1989, un importo pari al 7,5%
della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi
relativi all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal 31 dicembre 1999
e a valere dal mese successivo, da imputare su base annua per tredici
mensilità.
3.
L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione
integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento
della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento
dei risultati secondo le vigenti disposizioni.
CAPO
IV
NORME
FINALI
Art.
44
Fondo
per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche
ad
esaurimento di cui all'art. 15 della legge n. 88/1989
1 Il Fondo di cui
all'art. 6 del CCNL sottoscritto in data 1 luglio 1996 è incrementato delle
seguenti risorse economiche:
a)
un importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile complessiva del
personale oggetto del presente articolo, al netto degli incrementi di cui alla
tabella D bis, a decorrere dal 1° maggio 1999, da imputare su base annua per
tredici mensilità;
b)
per gli enti destinatari della legge n. 88/1989, un importo pari al 2% della
retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi relativi
all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal 31 dicembre 1999 e a
valere dal mese successivo, da imputare su base annua per tredici mensilità;
c)
per gli enti non destinatari della legge n. 88/1989, un importo pari al 7,5%
della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi
relativi all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal 31 dicembre 1999
e a valere dal mese successivo, da imputare su base annua per tredici
mensilità;
d)
quota parte delle somme derivanti dall'attuazione dell'art 43 l. 499/97;
e)
dalle somme di cui ai punti g), h) e i) dell'art 31.
2. L'erogazione
degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per la
realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività è
attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo
le vigenti disposizioni.
3. Il Fondo sarà gestito con gli stessi criteri e modalità che
regolano il funzionamento del Fondo di cui all'art 32 del presente CCNL.
Art.
45
Efficacia
giuridica ed economica di alcuni istituti
1.
Per il finanziamento dei contratti collettivi integrativi gli enti utilizzano,
nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuno di essi, ai sensi dell'art.
45, comma 4 del D.Lgs. n. 29/1993, le risorse dei Fondi di cui agli artt. 31,
42, 43 e 44 risultanti, oltre che dalla legge n. 450/1997, da risparmi ed
economie di gestione (esclusi gli eventuali risparmi prodotti da interventi
del legislatore nazionale con la manovra di finanza pubblica, finalizzati ad
economie di bilancio), da specifiche norme vigenti che prevedono la
destinazione di risorse alla contrattazione integrativa, nonché dalle
ulteriori risorse così come determinate nei medesimi art 31, comma 1, lett.
j), art. 42, comma 1, lett. g), art. 43, comma 1, lett. g), art. 44 comma 1,
lett. a), in relazione all'incremento complessivo della massa salariale dello
0,80% previsto dagli strumenti di programmazione bilancio e dalla legge
finanziaria 1999.
2.
Tali risorse possono essere utilizzate ai fini predetti compatibilmente con i
vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e
pluriennali di ciascun ente. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D.Lgs.
29/1993, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti
collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci,
con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
3.
Nelle medesime forme, sempre nell'ambito dell'incremento della massa salariale
dello 0,80% annuo di cui al comma 1, gli enti provvedono a finanziare la
decorrenza dal mese di giugno 1999 degli incrementi tabellari relativi al
tasso di inflazione programmata per l'anno 1999.
PARTE
QUINTA
NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art.
46
Disposizioni
particolari
1.
I permessi retribuiti spettanti ai sensi dell'art. 19, comma 2 del CCNL 6
luglio 1995 possono essere goduti in misura frazionata non superiore a n. 18
ore complessive.
2.
Il comma 13 dell'art. 18 del CCNL 6 luglio 1995 è integrato con
l'aggiunta, dopo il punto, dal seguente periodo: "In caso di impedimento,
derivante da malattia del lavoratore, all'utilizzo delle ferie residue entro
il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza, la fruizione
relativa può avvenire anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili
con le oggettive esigenze di servizio e comunque non oltre l'anno.
3.
Le mansioni superiori formalmente conferite prima dell'entrata in vigore del
presente CCNL o, successivamente, per i casi previsti dall'art. 24
comma 2, sono valutate - nell'ambito della determinazione dei criteri generali
per la definizione delle procedure di selezione interna - tra tutti gli altri
elementi e titoli presi in considerazione, purché non in modo esclusivo.
4.
Nell'ambito delle progressioni economiche all'interno di ciascuna area o per i
passaggi tra aree di cui all'art. 15, comma 1, la sperimentazione di cui
all'art. 24 comma 7, costituisce ulteriore elemento nella determinazione dei
criteri generali per la definizione delle procedure selettive demandate alla
contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett.
A.
5.
La normativa relativa al trattamento di fine rapporto (TFR) in vigore presso
l'ICE, così come in atto disciplinata in base agli artt. 33 e 34 del CCNL ICE
1990–1991 relativo al personale non dirigente, resta in vigore fino alla
nuova disciplina del TFR da valere per il comparto secondo quanto previsto
dall'art. 48. Con l'entrata in vigore del presente CCNL sarà definito in sede
di contrattazione integrativa, senza oneri né vantaggi per le parti rispetto
alla vigente normativa, il trattamento economico da prendere in considerazione
ai fini del TFR per il personale in servizio alla stessa data. I trattamenti
di missione in Italia del personale non dirigente dell'ICE restano
disciplinati dalle disposizioni in vigore fino alla ridefinizione della
disciplina nell'ambito del processo di revisione delle normative del rapporto
di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 38.
6.
Nel primo anno di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il
finanziamento degli istituti di cui agli artt. 31, 42, 43 e 44 non siano
impegnate nei rispettivi esercizi finanziari sono riassegnate nell'esercizio
dell'anno successivo.
7.
Resta in vigore l'accordo per l'adeguamento della normativa in materia di
servizi sostitutivi della mensa per il personale del comparto, stipulato in
data 24/4/1997.
8.
Sino a diversa disciplina contrattuale resta altresì congelata per il
personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto e
con gli effetti maturati a tale data, l'applicazione dell'art 5 del CCNL - ICE
del biennio 96-97.
Art.
47
Norme
di rinvio
1.
Le parti si impegnano a negoziare nei tempi sottoindicati le seguenti materie:
a)
entro il 31 gennaio 1999:
-
procedure di conciliazione e arbitrato;
-
mobilità volontaria tra enti e amministrazioni di comparti diversi;
-
mobilità connessa ad eccedenze;
-
disciplina sperimentale del telelavoro;
b)
entro il 31 dicembre 1999:
-
forme di lavoro flessibile (lavoro a tempo determinato; contratti di
formazione e lavoro; fornitura di lavoro temporaneo; contratti di
solidarietà).
2.
Entro il 31.12.1999 le parti procederanno, altresì, ai sensi dell'art. 72 del
d.lgs. n. 29 del 1993, alla piena contrattualizzazione della disciplina dei
rapporti di lavoro mediante recupero alla disciplina pattizia degli istituti
non regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale revisione delle norme
contrattuali da attualizzare. Nelle more le norme di legge e contrattuali che
non sono espressamente abrogate, rimangono in vigore.
Art.
48
Previdenza
complementare
1.
Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale
pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n.
124/1993, della legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
2.
Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di
minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno
definire l'istituzione di un Fondo pensione unico anche per i lavoratori
appartenenti al comparto Ministeri, a condizione di reciprocità.
3.
La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle
amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione
utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti
successivamente alla stipula dell'Accordo quadro Governo-Confederazioni e
dell'emanazione dell'apposito DPCM.
4.
Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di
trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli
accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza
complementare.
5.
Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente
aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e
dai regolamenti.
6.
Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti
impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo
pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di
adesione; costituire il Fondo pensione ; procedere alle elezioni dei
rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno
previste in sede di accordo istitutivo.
7.
Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti,
convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo stato dell'attività
normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro
il 30 aprile 1999.
8.
Nell'ambito della disciplina contenuta nel presente articolo e tenuto conto di
quanto previsto dall'art. 39 del CCNL 1994-1997 stipulato il 6 luglio 1995,
saranno esaminate le possibili forme di raccordo tra i Fondi integrativi degli
enti e la previdenza complementare. Nelle more gli enti provvederanno alla
proroga della disciplina transitoria, in atto nei confronti del proprio
personale ai sensi dell'art 39 del CCNL 6/7/95.
Art.
49
Disapplicazioni
1.
In attuazione di quanto stabilito dall'art. 72, comma 1 del D.Lgs n. 29/1993,
dalla data di stipula del presente CCNL, sono inapplicabili, nei confronti del
personale del comparto, le disposizioni di legge e di regolamento che siano
con esso in contrasto. In particolare risultano disapplicate le seguenti
norme:
a)
con riferimento agli artt. da 1 a 12 e all'art. 19: gli articoli da 1 a 13 del
CCNL 6 luglio 1995 e l'art. 5 del DPR 43/1990;
b)
con riferimento agli artt. da 13 a 18: il DPR 1° marzo 1988, n. 285 e le
proposizioni annesse con le relative declaratorie di qualifiche e profili dal
1° al 9° livello;
c)
con riferimento all'art. 21: l'art. 15 del CCNL 6 luglio 1995;
d)
con riferimento all'art. 26: l'art. 31 del CCNL 6 luglio 1995.
e)
con riferimento agli artt. da 28 a 32 gli articoli da 32 a 38 del CCNL 6
luglio 1995 e gli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 1° luglio 1996.
2.
Le disapplicazioni dei CCNL dell'11/10/96 e del 14/04/97 per l'area dei
professionisti e per l'area medica saranno effettuate a completamento di
quanto previsto dall'art 33, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.
ALLEGATO
A
DECLARATORIE DELLE AREE
AREA A
Comprende
professionalità riferite ad attività di supporto che non comportano
particolari valutazioni di merito e che presuppongono conoscenze specifiche
e/o qualificazioni professionali.
Accesso
dall'esterno: nelle
posizioni A 1 e A 2, attraverso le procedure di cui alla legge 56/87 e
successive modificazioni.
Requisiti:
assolvimento dell'obbligo scolastico.
In
quest'Area si inseriscono, a diversi gradi di sviluppo delle conoscenze e
delle specializzazioni di base richieste, profili di professionalità
corrispondenti a ruoli operativi fungibili, in termini di supporto strumentale
ai processi produttivi.
Esempi di profili
di professionalità corrispondenti ai diversi livelli di sviluppo nell'Area A:
Posizione A1
CONOSCENZE.
Presuppone conoscenze di base su natura e ruolo dell'attività istituzionale,
sui prodotti/servizi dell'ente e sulle normative interne fondamentali.
CONTENUTI
ATTITUDINALI. Presuppone la
capacità di assicurare il necessario supporto
al processo produttivo con l'utilizzo di apparecchiature di uso comune e di
tecniche ordinarie.
Profili
professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per
qualifiche funzionali (DPR n. 285/1988) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: ausiliario di amministrazione, ausiliario
alle lavorazioni.
Posizione A2
CONOSCENZE.
Presuppone conoscenze di base su natura e ruolo dell'attività istituzionale,
sui prodotti/servizi dell'ente e sulle normative interne fondamentali.
CONTENUTI
ATTITUDINALI. Presuppone:
la capacità di assicurare il necessario supporto al processo produttivo con
l'utilizzo di apparecchiature di uso comune e di tecniche ordinarie; requisiti
di affidabilità nella gestione delle risorse tecniche affidate; la capacità
di fronteggiare imprevisti e anomalie nel funzionamento.
Profili
professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per
qualifiche funzionali (DPR n. 285/1988) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: archivista, operatore qualificato,
addetto alle macchine ausiliarie.
Requisiti per l'accesso dalla posizione A1: esperienza professionale di
2 anni nella posizione A1.
AREA B
Il personale
appartenente a questa Area è strutturalmente inserito nel processo produttivo
svolgendone fasi o fasce di attività nell'ambito di direttive di massima e di
procedure predeterminate attraverso la gestione delle strumentazioni
tecnologiche. Valuta nel merito i casi concreti ed interpreta le istruzioni
operative. Risponde dei risultati secondo la posizione rivestita.
Accesso
dall'esterno: nelle
posizioni B 1 e B 2 e mediante procedure concorsuali.
Requisiti:
Diploma di scuola media secondaria di secondo grado.
Requisiti per
l'accesso dall'Area A: Titolo
di studio richiesto per l'Area A, accompagnato da 6 anni di esperienza
professionale nella posizione A1 o di 4 anni nella posizione A2.
In quest'Area si
inseriscono, a diversi gradi di sviluppo delle conoscenze e delle competenze
richieste, ruoli organizzativi tra loro ampiamente fungibili, articolati
sia sulla figura dell'operatore di linea (ruolo gestionale), sia su figure a
medio-alta qualificazione che utilizzano conoscenze tecniche, metodologiche o
specialistiche, ovvero riferite al contesto socio-tecnico nell'ambito di
gruppi di lavoro o in ruoli di staff.
Esempi di profili
di professionalità corrispondenti ai diversi livelli di sviluppo nell'Area B:
Posizione B1
CONOSCENZE.
Presuppone: conoscenze di base sul contesto di riferimento interno ed esterno,
delle normative che regolano l'attività istituzionale dell'ente e la sua
organizzazione, nonché dei vincoli da rispettare; conoscenze professionali di
base riferite all'informatica applicata e al processo o ai processi di
pertinenza.
CONTENUTI
ATTITUDINALI. Presuppone
l'esplicazione di servizi interni e sul territorio rientranti nell'attività istituzionale dell'ente, ovvero l'applicazione al
processo produttivo sulla base di conoscenze ed esperienze adeguate alle
esigenze di governo delle procedure che caratterizzano il processo produttivo,
in sintonia con il complesso dell'ambiente operativo; deve saper utilizzare
strumentazioni informatiche e telematiche a supporto del servizio o del
processo produttivo.
Profili
professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per
qualifiche funzionali (DPR n. 285/1988) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: operatore di amministrazione, operatore
specializzato; operatore di vigilanza-guardiaparco.
Posizione B2
CONOSCENZE.
Presuppone: conoscenze ed esperienze adeguate allo svolgimento delle attività
presenti nel processo produttivo con riguardo anche al contesto di riferimento
interno ed esterno, alle normative che regolano l'attività istituzionale
dell'ente e la sua organizzazione e ai vincoli da rispettare; conoscenze
professionali di base riferite all'informatica applicata e al processo o ai
processi di pertinenza.
CONTENUTI
ATTITUDINALI. Presuppone:
una effettiva capacità di controllo delle fasi e/o attività del processo in sintonia con il complesso dell'ambiente
operativo; attitudini di problem solving con riferimento alla linea operativa;
la capacità di reperire le informazioni necessarie per le attività da
svolgere e di operare con l'impiego delle strumentazioni informatiche e
telematiche; la capacità di operare per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati attraverso un apporto qualitativamente differenziato orientando il
contributo professionale ai risultati complessivi del gruppo e alla
soddisfazione dei clienti interni/esterni; capacità di eseguire
procedure ed elaborazioni del ciclo informatico.
Profili
professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per
qualifiche funzionali (DPR n. 285/1988) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: assistente di amministrazione, assistente
tecnico.
Requisiti per l'accesso dalla posizione B1: possesso del titolo di
studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'Area, ovvero esperienza
professionale di 4 anni nella posizione B1.
AREA C
Il personale
appartenente all'Area opera strutturalmente nel processo produttivo ed è
competente a svolgere tutte le fasi del processo.
Esso costituisce
garanzia di qualità dei risultati, della qualità, di circolarità delle
comunicazioni interne, di integrazione delle procedure, di consulenza
specialistica.
Assume la
responsabilità di moduli organizzativi, ottimizza l'impiego delle risorse a
disposizione e, in correlazione con elevata professionalità, assume il ruolo
di facilitatore di processo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
stabiliti.
Esplica funzioni
specialistiche informatiche, tecniche, di vigilanza ispettiva e di
collaborazione sanitaria.
Accesso
dall'esterno : nelle
posizioni C 1 e C 3 mediante pubblico concorso.
Requisiti:
Diploma di laurea breve per l'accesso alla posizione C 1; diploma di laurea
per l'accesso alla posizione C 3.
Requisiti
per l'accesso dall'Area B:
Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla posizione C1 o, in
mancanza, titolo di studio richiesto per l'Area B, accompagnato da 7 anni di
esperienza professionale nella posizione B1 o di 5 anni nelle posizioni B2.
In quest'Area si
inseriscono, a diversi gradi di sviluppo delle conoscenze e delle competenze
richieste, ruoli organizzativi tra loro ampiamente fungibili, articolati
su figure sia di tipo gestionale (operatore di processo, facilitatore di
processo, responsabile di processo, responsabile di struttura), sia di tipo
professionale (esperti di progettazione, specialisti di organizzazione,
"professionals") operanti a livelli di responsabilità di diversa
ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum.
Esempi di profili
di professionalità corrispondenti ai diversi livelli di sviluppo nell'Area C:
Posizione C1
CONOSCENZE.
Presuppone: possesso di una cultura di impresa; conoscenza approfondita del
ruolo dell'ente e del suo posizionamento in relazione al contesto di
riferimento, conoscenza approfondita delle normative, delle regole e dei
principi organizzativi che il governo dell'attività istituzionale dell'ente
presuppone, nonché dei vincoli esterni da rispettare; conoscenze
professionali di base riferite all'informatica applicata e al processo o ai
processi di pertinenza.
CONTENUTI ATTITUDINALI.
Presuppone conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacità di
gestire e regolare i processi di produzione; attitudini al "problem
solving" rapportate al particolare livello di responsabilità; capacità
di operare orientando il proprio contributo professionale all'ottimizzazione
del sistema, contribuendo al monitoraggio della qualità; capacità di gestire
le varianze del processo in funzione del "cliente"; attitudine alla
cooperazione e all'integrazione nel gruppo. Nel settore informatico: capacità
di curare la realizzazione dei programmi informatici e la relativa
manutenzione, ottimizzazione e revisione; di assicurare l'installazione ed
assistenza per il funzionamento delle apparecchiature; di effettuare l'analisi
tecnica delle procedure collaborando alla definizione dei programmi sottesi
alle stesse.
Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente
ordinamento per qualifiche funzionali (DPR n. 285/1988) e dell'organizzazione
del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: collaboratore di
amministrazione, collaboratore di informatica.
Posizione C3
CONOSCENZE.
Presuppone: padronanza della cultura di impresa; elevata esperienza pratica;
conoscenze approfondite delle tecniche e delle metodologie necessarie per il
governo del sistema aziendale; orientamento al risultato; possesso di skills
professionali adeguate alla complessità del contesto aziendale e fondate
sulla conoscenza delle leve gestionali.
CONTENUTI
ATTITUDINALI. Presuppone la
capacità di gestire e regolare i processi di produzione sulla base di una
visione globale dei processi produttivi della struttura organizzativa di
appartenenza; attitudini al "problem solving" rapportate al
particolare livello di responsabilità; capacità di operare orientando il
proprio contributo professionale all'ottimizzazione del sistema, al
monitoraggio sistematico della qualità e alla circolarità delle
informazioni; capacità di gestire le varianze del processo in funzione del
"cliente"; attitudine alla cooperazione e all'integrazione operativa
e funzionale, capacità di gestire teams di lavoro anche interfunzionali
guidando e motivando gli appartenenti al gruppo. Nel settore informatico:
capacità di analisi complessa delle procedure e delle reti di comunicazione;
di coordinamento e di gestione di gruppi di progettazione informatica.
Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente
ordinamento per qualifiche funzionali (DPR n. 285/1988) e dell'organizzazione
del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: funzionario di
amministrazione; funzionario di informatica; funzionario di vigilanza.
Requisiti per l'accesso dalle posizioni C1e C2:
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'Area,
ovvero titolo di studio di scuola media superiore e esperienza professionale
di 4 anni nelle posizioni C1 o C2.
Posizione C4
CONOSCENZE.
Presuppone: elevato livello di qualificazione nella gestione dei processi
aziendali in un'ottica di cultura di impresa; elevata esperienza pratica;
conoscenza approfondita delle leve gestionali dell'ente e in particolare delle
strumentazioni gestionali e operative orientate al risultato; possesso di
skills professionali adeguate alla complessità del ruolo nel contesto
aziendale; attitudine all'assunzione di responsabilità anche in contesti
critici.
CONTENUTI ATTITUDINALI. Presuppone l'assunzione di responsabilità formale in ordine alla
conduzione di strutture organizzative e alla gestione delle risorse
nell'obiettivo di contribuire responsabilmente allo sviluppo e
all'integrazione delle conoscenze rilevanti per i processi aziendali; la
partecipazione al sistema di valutazione; la capacità di assumere decisioni
anche in situazioni di criticità orientando il proprio contributo
all'ottimizzazione del sistema, al monitoraggio sistematico della qualità,
alla circolarità delle informazioni, all'integrazione interna ed esterna .
Nel settore informatico: capacità di assicurare in posizione di
responsabilità l'analisi complessa delle procedure e delle reti di
comunicazione e la loro gestione; di coordinamento e gestione di gruppi di
progettazione informatica.
Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente
ordinamento per qualifiche funzionali (DPR n. 285/1998) e dell'organizzazione
del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: funzionario capo; esperto
di amministrazione; esperto di informatica.
Requisiti per l'accesso dalle posizioni C1, C2 e C3 :
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'Area,
ovvero titolo di studio di scuola media superiore e esperienza professionale
di 8 anni nelle posizioni C1 e C2 o di 4 anni nella posizione C3.
NORME
FINALI
1. Nella prima
applicazione i profili del personale dipendente coincidono, nelle
denominazioni, con quelli di inquadramento previsti dal DPR. 285/88, sino
all'applicazione dell'art 13, comma 7 del presente CCNL.
2. Ai fini del
requisito dell'esperienza professionale per l'ammissione alle selezioni
interne, per il personale dipendente non in possesso dei requisiti per
l'accesso dall'esterno, in possesso del titolo di studio richiesto per l'area
immediatamente inferiore , il periodo di servizio maturato nelle posizioni di
sviluppo di cui all'art. 16 è sommato al servizio effettuato nelle posizioni
economiche di riferimento A2, B1, C1, e C4.
3. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 28, comma 2 del d.lgs n. 29/93 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all'ex carriera
direttiva le posizioni economiche C1, C3 e C4, per l'accesso alle quali sia
richiesto il possesso del diploma di laurea.
4. L'esperienza
professionale richiesta tra i requisiti di accesso è sia quella maturata
nella posizione economica di inquadramento del nuovo sistema classificatorio
sia quella maturata nella qualifica di provenienza confluita nella medesima
posizione.
TABELLA
B
TRASPOSIZIONE
AUTOMATICA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
|
Qualifiche
funzionali ex
DPR
n. 285/1988
|
Area
|
Nuove
posizioni economiche
|
|
I
II
III
IV
|
A
|
A
1
A
2
|
|
V
VI
|
B
|
B
1
B
2
|
|
VII
VIII
IX
|
C
|
C
1
C
3
C
4
|
* Nell'area C è
compreso anche il personale delle qualifiche ad esaurimento ex art. 15 l.
88/1989, che conserva il proprio trattamento economico.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
Con riferimento
all'art. 4 che disciplina la contrattazione integrativa, le parti si
atterranno ai principi e alle disposizioni della legislazione italiana e
comunitaria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, per perseguire i
seguenti obiettivi:
1) promuovere le
iniziative volte al miglioramento della salute e delle condizioni di lavoro
dei dipendenti, con ciò favorendo la rimozione delle diverse cause che ancora
rallentano la piena attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi
626/1994 e 242/1996;
2) migliorare le
condizioni di lavoro attraverso iniziative volte alla formazione continua
delle varie figure coinvolte nella gestione della sicurezza dei luoghi di
lavoro. A questo scopo la formazione rientra nelle finalità prioritarie di
utilizzo del fondo unico di amministrazione a partire dalla creazione di
apposite figure di formatori che assicurino la diffusione omogenea delle
conoscenze e digli aggiornamenti;
3) prevedere un
livello omogeneo di conoscenze di base per tutti i lavoratori promuovendo,
anche mediante l'utilizzo di supporti multimediali, l'autoapprendimento in
forme controllate;
4) assicurare la
massima efficacia alle azioni dirette a migliorare i livelli di sicurezza e
l'ambiente di lavoro, invitando le amministrazioni ad adottare un'apposita
programmazione che terrà conto, oltre che della valutazione dei rischi e
delle risorse disponibili, anche delle indicazioni richieste ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
In
riferimento all'art. 33 le parti convengono, inoltre, di dover procedere alla
verifica e all'adeguamento degli istituti contrattuali relativi alla sezione
dei professionisti e dei medici in relazione all'evoluzione legislativa sulla
libera professione e alle innovazioni contenute nel "collegato" alla
legge finanziaria in materia di contenzioso.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti
concordano che, per gli adempimenti negoziali anteriori alla stipula del
presente contratto, i relativi termini si intendono prorogati di quattro mesi.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 4
Le
parti concordano sull'esigenza che la Commissione di cui all'art. 33 tenga
presenti le problematiche relative alle figure professionali complessivamente
esistenti nel comparto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti
puntualizzano che la disapplicazione dell'art. 1 del CCNL 6 luglio 1995,
risultante dall'art. 49, comma 1 del presente contratto, non deve intendersi
riferita anche alla disciplina riguardante il personale a tempo determinato,
nei cui confronti il medesimo contratto 1998-2001 trova applicazione,
ovviamente con le modalità previste per il particolare tipo di rapporto dalle
vigenti norme contrattuali.
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ENTI
PUBBLICI NON ECONOMICI PER IL QUADRIENNIO 1998-2001
A seguito del
parere favorevole espresso dal Comitato di Settore sul testo dell'ipotesi di
accordo sottoscritta in data 6 novembre 1998 per il rinnovo del CCNL relativo
al personale del comparto degli Enti pubblici non economici per il quadriennio
1998-2001, nonché della certificazione della Corte dei Conti
sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo contratto e sulla
loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio,
comunicata il 1° febbraio 1999, il giorno 16 febbraio 1999, alle ore
11.00, si è svolto l'incontro tra:
l'Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N)
- nella persona
del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa
ed i
rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
|
Organizzazioni
sindacali |
Confederazioni
sindacali |
|
|
|
CGIL/FP |
CGIL |
|
CISL/FPI |
CISL |
|
UIL/PA |
UIL |
|
CSA di
CISAL/FIALP
(Cisal-Fialp,
Usppi-Cuspp, Cisas-Epne, Confail, Confill
Parastato)
|
CISAL |
|
RdB/ Parastato |
RdB/CUB |
|
Fed. Aut.
CONFSAL-UGL |
UGL |
per la
sottoscrizione del contratto.
Il testo che si
sottoscrive è depurato delle disposizioni già recate dai commi 4 e 5
dell'art. 45 della predetta ipotesi di accordo, tenuto conto
dell'inapplicabilità delle stesse disposizioni, rilevata anche della
Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica, per effetto
di quanto previsto dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs 387/98, in materia di
copertura finanziaria degli oneri contrattuali per le Amministrazioni diverse
dallo Stato.
Il testo,
inoltre, è emendato degli errori materiali precedentemente segnalati al
Comitato di settore e alla Corte dei Conti. In particolare nell'art. 19,
comma1 lettera A) la correzione riguarda il riferimento normativo che non è
l'art. 18, comma 1, ma l'art. 15 comma 1 lettera b) come nella preintesa
sottoscritta il 30 luglio 1998.
Al termine della
riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro relativo al personale del comparto degli Enti pubblici non economici
che diviene, pertanto,esecutivo a tutti gli effetti a partire dalle ore 24.00
del 16 febbraio 1999.
|