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Versione Stampabile
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per il Personale
non Dirigente degli Enti Pubblici non Economici
per il Quadriennio normativo
1998 -
2001
e Biennio economico 2000 -
2001
A seguito del parere favorevole
espresso in data 14 febbraio 2001 dal comitato di settore sul testo
dell'ipotesi di accordo relativa al rinnovo del CCNL per il secondo biennio
economico 2000-2001 del personale non dirigente degli enti pubblici non
economici, stipulata il 19 gennaio 2001, nonché della certificazione della
Corte dei conti, in data 9 marzo 2001, sull'attendibilità dei costi
quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 marzo alle ore 12,
presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
L'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni nella persona
del presidente facente funzioni, Guido Fantoni e le seguenti organizzazioni
confederazioni sindacali:
| Organizzazioni sindacali |
Confederazioni sindacali |
|
|
|
CGIL/FP (firmato) |
CGIL (firmato) |
|
CISL/FPS (firmato) |
CISL
(firmato) |
|
UIL/PA (firmato) |
UIL (firmato) |
|
CSA DI CISAL/FIALP |
CISAL |
|
RDB/PARASTATO |
RDB/CUB |
Al termine della riunione le parti
hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il secondo
biennio economico 2000-2001 del personale non dirigente degli enti pubblici
non economici.
INDICE
Art. 1 -
Campo di applicazione
Art. 2 -
Aumenti dello stipendio tabellare
Art. 3 -
Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4 -
Finanziamento dei fondi per i trattamenti accessori del personale
Art. 5 -
Previdenza complementare
Tabella 1 -
Incrementi tabellari mensili
Tabella 2 -
Tabellari annui
Dichiarazioni congiunte e a Verbale
Art.
1
Campo
di applicazione
1.
Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al
personale ed ai professionisti destinatari del CCNL stipulato il 16 febbraio
1999.
Art.
2
Aumenti
dello stipendio tabellare
1.
Gli stipendi tabellari di cui all'art. 28, comma l, lettera a) del CCNL del 16
febbraio 1999, corrispondenti alle posizioni economiche rivestite nell'ambito
del sistema di classificazione, sono incrementati con le decorrenze e negli
importi lordi mensili, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella
l.
2.
Gli importi degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma
1, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata
tabella 2.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari
risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono utili ai fini della tredicesima
mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo
indennizzo e s6no assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e
assistenziali e relativi contributi nonché della determinazione della misura
dei contributi di riscatto.
2.
I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono computati
ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica
del presente contratto; agli effetti del trattamento di fine servizio, della
indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art.
2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 4
Finanziamento dei
fondi per i trattamenti accessori del personale
1. Le parti confermano quanto previsto
dall'art. 19, ultimo periodo della legge n. 488 del 1999, in base al quale
tutte le decisioni e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento
professionale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, sono
finanziati esclusivamente dalle risorse dei fondi unici di ente e in ogni caso
da quelle destinate alla contrattazione integrativa. In tal senso la
contrattazione collettiva integrativa individua, nell'ambito del fondo unico
di ente, le risorse da destinare sia al finanziamento delle progressioni
economiche all'interno di ciascuna area ai sensi dell'art. 15, comma 1,
lettera b) del CCNL del 16 febbraio 1999, non che,
degli
sviluppi economici di cui all'art. 16 del medesimo contratto. Dalla data di
utilizzo delle risorse per le finalità citate, il fondo viene ridotto delle
somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al fondo stesso dalla data di
cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei
dipendenti che ne hanno usufruito.
2.
Per l'anno 2000 è confermata la disciplina del CCNL del 16 febbraio 1999 per
la costituzione dei seguenti fondi, fatte salve le integrazioni specificate
nel comma 8:
a)
il fondo unico di ente per i trattamenti accessori per il personale ricompreso
nelle aree A, B e C, costituito secondo la disciplina dell'art. 31;
b)
il fondo dell'area dei professionisti, costituito secondo la disciplina
dell'art. 42;
c)
il Fondo dell'area medica, costituito secondo la disciplina dell'art. 43;
d)
il fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad
esaurimento costituito secondo la disciplina dell'art. 44.
3.
Al fine di assicurare lo sviluppo della contrattazione integrativa e di
finanziare l'incremento della produttività collettiva e individuale, il
miglioramento qualitativo delle prestazioni e dei risultati e l'innalzamento
della qualificazione professionale, e nel rispetto della disciplina del comma
7, al fondo unico di ente di cui al comma 2, lettera a), sono destinate, a
valere dall'anno 2001, le seguenti ulteriori risorse economiche:
a)
un importo pari allo 0,57% del monte salari dell'anno 1999 del personale
ricompreso nelle aree A, B e C;
b)
le economie derivanti dalla riduzione di personale, in applicazione dell'art.
20, comma l, punto 20-ter, della legge n. 488 del 1999; la relativa verifica
deve essere effettuata in modo da garantire che le economie siano
definitivamente acquisite in
bilancio;
c)
le risorse derivanti dall'utilizzo dei risparmi della retribuzione individuale
di anzianità, comprese le eventuali maggiorazioni, fruita dal personale
ricompreso nelle aree A, B e C, comunque cessato dal servizio a decorrere
dallo gennaio 2000. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro resta attribuito al Fondo, in via permanente, l'intero
importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato,
valutato su base annua; per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto,
viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari
al prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato per il
numero di mensilità residue, computandosi a tal fine, oltre alla tredicesima
mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
d)
le risorse di cui al comma 1, recuperate a seguito del passaggio di area o di
cessazione dal servizio a qualsiasi causa;
e) un importo non superiore all'1 % del
monte salari dell'anno 1999 del personale ricompreso nelle aree A, B e C, nel
rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non destinatari
della legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata fino alla misura
dell'1,5 %.
4.
Per le finalità di cui alla prima parte del comma 3 e nel rispetto della
disciplina prevista dal comma 7, le risorse del fondo dell'area dei
professionisti, di cui al comma 2, lettera b), sono incrementate delle
seguenti ulteriori disponibilità:
a)
un importo pari all'1,29 % del monte salari dell'anno 1999 del personale
dell'area dei professionisti;
b)
un importo non superiore all'1 % del monte salari dell'anno 1999 di cui alla
lettera a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non
destinatari della legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata fino
alla misura dell'1,5 %.
5.
Per le finalità di cui alla prima parte del comma 3 e nel rispetto della
disciplina prevista dal comma 7, le risorse del fondo dell'area medica, di cui
al comma 2, lettera c), sono incrementate delle seguenti ulteriori
disponibilità:
a)
un importo pari all'1,29 % del monte salari dell'anno 1999 del personale
dell'area medica;
b)
un importo non superiore all'1 % del monte salari dell'anno 1999 di cui alla
lettera a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non
destinatari della legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata fino
alla misura dell'1,5 %.
6. Per le finalità di cui alla prima
parte del comma 3 e nel rispetto della disciplina prevista dal comma 7, le
risorse del fondo per i trattamenti accessori per il personale delle
qualifiche ad esaurimento, di cui al comma 2, lettera d), sono incrementate
delle seguenti ulteriori disponibilità:
a)
un importo pari allo 0,57 % del monte salari dell'anno 1999 del personale delle
qualifiche ad esaurimento;
b) di una somma di pari importo della
retribuzione individuale di anzianità, comprese eventuali maggiorazioni,
maturata dal personale comunque cessato dal servizio a decorrere dallo gennaio
2000; l'importo è determinato in ragione di annualità ed è comprensivo
della quota di tredicesima mensilità; per il primo anno di cessazione dal
servizio per la quantificazione delle risorse si prendono a riferimento le
quote di mensilità non erogate;
c)
un importo non superiore all'1 % del monte salari dell'anno 1999 di cui alla
lettera a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non
destinatari della legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata
all'1,5, %.
La
contrattazione integrativa a livello nazionale potrà valutare la
disponibilità complessiva e le condizioni di utilizzo del fondo al fine di
ipotizzare una diversa e più equilibrata distribuzione delle risorse anche
per la integrazione degli altri fondi di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 2, salvaguardando le quote già
conferite al personale in servizio in
base alle disposizioni
contrattuali vigenti,
7.
Le risorse economiche destinate al finanziamento delle voci della retribuzione
accessoria sono prioritariamente destinate ad incentivare i risultati, la
qualità delle prestazioni, la valorizzazione di posizioni particolari per
responsabilità o per gravosità. Le conseguenti verifiche vengono effettuate
ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999.
8.
Le risorse destinate alla produttività collettiva ai sensi dell'art. 32,
comma 2, primo alinea, dell'art. 42, comma 3 e dell'art. 43, comma 3 del CCNL
del 16 febbraio 1999, sono incrementate, per il periodo luglio-dicembre 2000,
degli importi derivanti dal calcolo delle seguenti percentuali applicate al
monte salari dell'anno 1999:
a)
0,36 % per il personale delle aree A, B e C e delle qualifiche ad esaurimento;
b) 0,80 %, per i professionisti e per
il personale medico. Le nuove disponibilità sono corrisposte secondo le
regole e i tempi definiti dalla contrattazione integrativa.
9. Una quota pari al 50 % dell'importo
derivante dalla applicazione delle percentuali indicate nel comma 8 integra,
dal 10 luglio 2000, l'importo corrisposto a titolo di anticipazione mensile
della produttività secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.
10. Le risorse dei fondi indicati nei
commi 3, 4, 5 e 6 possono essere adeguate, nell'ambito della capacità di
bilancio degli enti, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione, adottati dai singoli enti, finalizzati all'accrescimento dei
livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti ai quali sia
correlato un ampliamento delle competenze, ovvero un incremento stabile delle
relative dotazioni organiche.
Art. 5
Previdenza
complementare
1. Ai fini di una completa attuazione dell'art. 48 del CCNL del 16
febbraio 1999, previo atto di indirizzo all'ARAN da parte dell'organismo
di coordinamento intersettoriale, il contributo a carico del datore di lavoro
da destinare al fondo di pensione complementare, è determinato in misura non
inferiore all'1 % della retribuzione presa a base di calcolo secondo la
disciplina dell'accordo di comparto di cui all'art. 4 dell'accordo quadro del
29 luglio 1999.
2.
A tale fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del CCNL 16
febbraio 1999, sarà costituito, con apposito accordo, il fondo di pensione
complementare, definendone tutti gli elementi, compresi quelli inerenti alla
contribuzione del lavoratore, all'avvio ed al funzionamento del fondo
pensione, alle modalità di incentivazione della iscrizione dei lavoratori al
fondo medesimo, nonché all'utilizzo delle risorse ad esso destinate.
Tabella 1
Incrementi tabellari mensili
Valori
per 13 mensilità
|
Aree e
Posizioni |
Ex qualifica
funzionale |
dal
l° luglio 2000 |
dal
l° gennaio 2001 |
|
|
|
Area
Medica |
II livello
–
tempo pieno |
80.000 |
133.000 |
|
I livello - tempo pieno |
63.000 |
105.000 |
|
II livello
-
tempo
definito |
60.000 |
100.000 |
|
I livello
-
tempo
definito |
45.000 |
75.000 |
|
Area
Professionisti |
Decimo
livello II differ. |
81.000 |
136.000 |
|
Decimo
livello I differ. |
68.000 |
113.000 |
|
Decimo
livello base |
53.000 |
89.000 |
|
C |
Ispettore
generale r.e. |
59.000 |
98.000 |
|
C |
Direttore
divisione r.e. |
54.000 |
91.000 |
|
C5 |
|
47.000 |
79.000 |
|
C4 |
Nono livello |
47.000 |
79.000 |
|
C3 |
Ottavo
livello |
43.000 |
72.000 |
|
C2 |
|
39.000 |
66.000 |
|
C1 |
Settimo
livello |
39.000 |
66.000 |
|
B3 |
|
36.000 |
60.000 |
|
B2 |
Sesto livello |
36.000 |
60.000 |
|
B1 |
Quinto
livello |
34.000 |
56.000 |
|
A3 |
|
32.000 |
54.000 |
|
A2 |
Quarto
livello |
32.000 |
54.000 |
|
A1 |
Terzo livello |
30.000 |
51.000 |
Tabella
2
Tabellari
annui
Valori
per 12 mensilità
|
Aree e
Posizioni |
Ex qualifica
funzionale |
dal
l° luglio 2000 |
dal
l° gennaio 2001 |
|
|
|
Area
Medica |
II livello
–
tempo pieno |
50.988.000 |
52.584.000 |
|
I livello - tempo pieno |
38.364.000 |
39.624.000 |
|
II livello
-
tempo
definito |
35.272.000 |
36.472.000 |
|
I livello
-
tempo
definito |
24.203.000 |
25.103.000 |
|
Area
Professionisti |
Decimo
livello II differ. |
52.228.000 |
53.860.000 |
|
Decimo
livello I differ. |
41.748.000 |
43.104.000 |
|
Decimo
livello base |
30.277.000 |
31.345.000 |
|
C |
Ispettore
generale r.e. |
34.024.000 |
35.200.000 |
|
C |
Direttore
divisione r.e. |
30.886.000 |
31.978.000 |
|
C5 |
|
28.276.000 |
29.224.000 |
|
C4 |
Nono livello |
25.415.000 |
26.363.000 |
|
C3 |
Ottavo
livello |
22.191.000 |
23.055.000 |
|
C2 |
|
20.592.000 |
21.384.000 |
|
C1 |
Settimo
livello |
19.355.000 |
20.147.000 |
|
B3 |
|
18.856.000 |
19.576.000 |
|
B2 |
Sesto livello |
16.815.000 |
17.535.000 |
|
B1 |
Quinto
livello |
15.193.000 |
15.865.000 |
|
A3 |
|
14.852.000 |
15.500.000 |
|
A2 |
Quarto
livello |
13.903.000 |
14.551.000 |
|
A1 |
Terzo livello |
12.589.000 |
13.201.000 |
Dichiarazione congiunta n. 1
Le
parti si danno reciprocamente atto che nei confronti del personale ex-AIMA
(Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo), trasferito
all'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ai sensi del decreto
legislativo 15 giugno 2000, n. 188,. trovano applicazione le clausole dei
contratti relativi al comparto enti pubblici non economici, a decorrere dal 16
ottobre 2000.
Dichiarazione congiunta n. 2
In relazione a quanto indicato
all'interno della dichiarazione congiunta n. 6, contenuta nel contratto
collettivo nazionale di lavoro ad integrazione del CCNL per il personale non
dirigente degli Enti pubblici non economici, siglato in data 14 febbraio 2001,
si precisa che, per mero errore materiale è stata riportata come percentuale
del compenso aggiuntivo per mancata fruizione del riposo settimanale, il 50 %
in luogo dell'80 %.
La
dichiarazione deve essere pertanto correttamente intesa nel senso che, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1 del contratto sopra
richiamato, al dipendente deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari
all'80% della retribuzione oraria di cui all'art. 29, comma 2, lettera a).
Nota a verbale
La scrivente organizzazione sindacale,
facendo seguito alla nota a verbale presentata all'atto della non
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sul biennio economico 2000-2001
EPNE,
ribadisce
il proprio formale dissenso in merito ai contenuti dell'articolato.
Il tentativo adottato in extremis per
ricercare un possibile recupero del potere di acquisto delle retribuzioni dei
lavoratori del comparto, non risolve la sostanza del problema.
Infatti,
la formulazione del verbale redatto ipotizza un adeguamento economico di
incerta natura circoscritto alla capacità di bilancio del singolo ente.
Il
provvedimento di integrazione, indeterminato nella misura e connesso ad eventi
indipendenti dalla stessa volontà dell'ente, si connota come elemento di
forte sperequazione nel trattamento economico dei lavoratori del comparto che
corrono il rischio di subire inevitabili discriminazioni a parità di livello
di prestazione e di produttività.
La
scrivente organizzazione sindacale chiede che la presente nota, unitamente a
quella che si ripropone in allegato, siano recepite nel documento contrattuale
definitivo.
Dichiarazione a verbale
La RdB non sottoscrive il presente
accordo per numerosi motivi di metodo e di merito.
Per
quanta riguarda il metodo la RdB contesta la fretta ingiustificata che ha
portato, in assenza della copertura di legge, alla sottoscrizione di una
"preintesa" che è dovuta essere prima trasformata in ipotesi di
accordo e successivamente persino integrata.
A
questo riguardo la RdB contesta più in generale la tendenza in atto di
procedere alla stipula prematura di ipotesi di accordo incomplete,
successivamente infarcite di "note aggiuntive" e "verbali
integrativi" su questioni, anche di carattere generale, volutamente non
affrontate in precedenza.
Per
quanto attiene al merito la RdB segnala i seguenti punti: gli aumenti sulla
retribuzione tabellare non tengono conto (come invece avrebbero dovuto in base
agli accordi di luglio 1993) del differenziale tra inflazione programmata e
inflazione reale per gli anni 1998 e 1999, e per l'anno 2000 hanno decorrenza
luglio anziché gennaio;
gli
aumenti sul salario accessorio hanno per la massima parte valenza per il solo
2001 e carattere di incertezza in quanto legati ad eventi non quantificabili,
quali ad esempio gli eventuali pensionamenti;
i numerosi riferimenti al monte salari
1999, oltre che aumentare le differenze retributive già esistenti tra i
dipendenti dei vari enti, penalizzano tutti quegli enti che nel frattempo
hanno aumentato la consistenza del personale in servizio;
del tutto illegittima e basata su una
volutamente distorta interpretazione della legge n. 488/1999 la previsione di
finanziare i passaggi di qualifica all'interno delle aree con i fondi unici di
ente;
penalizzante
per gli ex ispettori generali e gli ex direttori di divisione la previsione di
poter dirottare con la contrattazione integrativa di ente parte delle somme
destinate al loro fondo verso i fondi del restante personale;
arbitraria,
contraddittoria ed in totale antitesi con gli esiti della commissione ex art.
33, la scelta di procedere per medici e professionisti al rinnovo del biennio
economico in assenza della definizione del contratto quadriennale di
riferimento normativa.
In
questo quadro totalmente negativo la tardiva sottoscrizione del "verbale
integrativo" del 19 febbraio 2001, pur rappresentando una significativa,
anche se non sufficiente, apertura sul piano economico, non modifica (anche
perché non accompagnata da alcuna revisione degli altri punti contestati), il
giudizio complessivamente negativo sull'accordo, peraltro sonoramente bocciato
dai lavoratori con il referendum promosso dalla RdB.
La
RdB proseguirà pertanto la mobilitazione già in atto contro i contenuti ed
il metodo con cui si è raggiunto il presente accordo.
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