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Versione Stampabile
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
ad integrazione
del CCNL per il
Personale non Dirigente degli
Enti Pubblici non Economici
A
seguito del parere favorevole espresso in data 12 ottobre 2000 e 16 gennaio
2001 dal Comitato di Settore sul testo dell’ipotesi di accordo a
integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non
economici, stipulato il 16.2.1999, nonché della certificazione della Corte
dei Conti, in data 5 febbraio 2001, sull’attendibilità dei costi
quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 febbraio 2001 alle ore
17.30, presso la sede dell’Aran,
ha avuto luogo l’incontro tra:
ARAN:
nella
persona del Presidente f.f., avv. GuidoFantoni
e
| Organizzazioni Sindacali |
Confederazioni
Sindacali |
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|
|
CGIL/FP |
CGIL |
|
CISL/FPS |
CISL |
| UIL/PA |
UIL |
|
Coordinamento
Sindacale Autonomo
di Cisal/Fialp
(Cisal/Fialp,
Usppi-Cusp, Cisas/Epne,Confail, Confill par.) |
CISAL |
| RDB/Parastato |
RDB/CUB |
Al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente
degli enti pubblici non economici, stipulato il 16.2.1999, nel testo allegato.
INDICE
TITOLO I
- DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
1 - Periodo di Prova
Art.
2 - Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica
Art.
3 - Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
Art.
4 - Ricostituzione del rapporto di lavoro
TITOLO II - CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
5 - Aspettativa per motivi familiari o personali
Art.
6 - Servizio militare
Art.
7 - Assenze per malattia
Art.
8 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art.
9 - Diritto allo studio
Art.
10 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
Art.
11 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Art.
12 - Norme comuni sulle aspettative
Art.
13 - Congedi per la formazione
Art.
14 - Congedi dei genitori
Art.
15 - Congedi per eventi e cause particolari
TITOLO III
- TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.
16 - Turnazioni
Art. 17 - Lavoro straordinario
Art.
18 - Banca delle ore
Art.
19 - Reperibilità
Art.
20 - Riposo compensativo
Art.
21 - Trattamento di trasferta
Art.
22 - Trattamento di trasferimento in Italia
Art.
23 - Copertura Assicurativa
Art.
24 - Patrocinio Legale
Art.
25 - Servizio mensa
Art.
26 - Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline
speciali
Art.
27 - Benefici di natura assistenziale e sociale
Art.
28 - Trattenute per scioperi brevi
Art.
29 - Retribuzione e sue definizioni
Art. 30
- Struttura della busta paga
Art.
31 - Indennità guardiaparco
TITOLO IV
- FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
32 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art.
33 - Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale
Art.
34 - Disciplina sperimentale del telelavoro
Art.
35 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art.
36 - Contratto di formazione e lavoro
TITOLO V
- DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art.
37 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art.
38 - Interventi solidali a favore di lavoratori affetti da AIDS
Art.
39 - Bilinguismo
Art.
40 - Fascicolo personale
Art.
41 - Assegnazione temporanea a domanda
Art.
42 - Disposizioni particolari
Art.
43 - Disapplicazioni
Art.
44 - Decorrenza degli effetti del contratto
DICHIARAZIONI
CONGIUNTE
TITOLO
I
DISCIPLINA
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
1
Periodo
di Prova
1.
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un
periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) 2
mesi per il personale dell’Area A;
b) 4
mesi per il personale delle Aree B e C.
2. Ai
fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio
effettivamente prestato.
3. Il
periodo di prova è sospeso nei casi di assenza per malattia, di astensione
obbligatoria e negli altri casi espressamente previsti dalla legge. In caso di
malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. Nell’ipotesi
di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova
applicazione l’art. 22 del CCNL 6 luglio 1995.
4. Le
assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in
prova.
5. Decorsa
la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto
in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di corresponsione dell’indennità
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma
3. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso
il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente si
intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal
giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
7. In
caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di
effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità maturati.
Spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di
ferie maturate e non godute.
8. Il
periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Il
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia vincitore di
concorso presso la stessa o altra amministrazione o ente, ha diritto, durante
il periodo di prova, alla conservazione del posto senza retribuzione, presso l’ente
di provenienza, e, in caso di mancato superamento della prova, o per recesso
dello stesso dipendente, rientra, a domanda, nel profilo di provenienza.
10. Il
personale che fruisce dei passaggi interni di cui all’art. 15, comma 1, del
CCNL 16/02/1999 non è soggetto al periodo di prova.
Art.
2
Mutamento
di profilo per inidoneità psico-fisica
1. Nei
confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo
svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, l’Ente non può
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o
psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperare lo stesso
dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo riferito alla stessa
posizione economica dell’area di inquadramento assicurando un adeguato
percorso di riqualificazione.
2. In
caso di mancanza di posti, previo consenso dell’interessato, il dipendente
può essere impiegato in un profilo collocato in una posizione economica
inferiore della medesima area e, in via residuale, in un profilo di area
immediatamente inferiore.
3. I
posti che si rendono vacanti successivamente alla eventuale applicazione della
disciplina del comma 2, sono prioritariamente destinati alla ricollocazione
dei dipendenti che hanno fruito della medesima disciplina.
4. Nel
caso di destinazione ad un profilo appartenente a posizione economica
inferiore o ad area inferiore, il dipendente ha diritto al mantenimento del
trattamento retributivo, non riassorbibile, della posizione economica di
provenienza, ove questo sia più favorevole.
5. Nel
caso in cui detto personale non possa essere ricollocato nell’ambito dell’ente
di appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in
quanto compatibile, la disciplina di cui all’art. 3.
Art.
3
Passaggio
diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
1. In
relazione a quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, conclusa la
procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di
facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altri
enti del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima
amministrazione, l’ente interessato comunica a tutti gli enti del comparto
presenti a livello provinciale, regionale e nazionale, l’elenco del
personale in eccedenza distinto per area e profilo professionale richiedendo
la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale
personale.
2. Analoga
richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all’art.
1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni presenti sempre a livello provinciale, regionale
e nazionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i
passaggi diretti.
3. Gli
enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati,
comunicano, entro il termine di 30 giorni, l’entità dei posti, per area e
profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto
della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto
del personale in eccedenza.
4. I
posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono
indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con
la specificazione di eventuali priorità; l’ente dispone i trasferimenti nei
quindici giorni successivi alla richiesta.
5. Qualora
si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l’ente
di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- dipendenti
portatori di handicap;
- dipendenti
unici titolari di reddito nel nucleo familiare;
- situazione
di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico;
- maggiore
anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- particolari
condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili;
la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri
richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della
certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
- presenza
in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La
ponderazione dei criteri viene definita in sede di contrattazione integrativa
nazionale di ente.
6. La
contrattazione integrativa nazionale di ente può prevedere specifiche
iniziative di formazione e riqualificazione:
a) da
parte degli stessi enti riceventi, al fine di favorire le integrazioni dei
lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al
modello di classificazione vigente;
b) da
parte degli enti che hanno dichiarato il collocamento dei lavoratori in
disponibilità ai sensi dell’art. 35 comma 7 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di
favorire la ricollocazione degli stessi lavoratori anche in attuazione dell’art.
35/bis, commi 2 e 6, del ripetuto D.lg. 29/93.
Art.
4
Ricostituzione
del rapporto di lavoro
1. Il
dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di
dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse,
la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’ente si pronuncia motivatamente,
entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è
ricollocato nella posizione equivalente a quella rivestita, secondo il sistema
di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni.
2. Nel
caso previsto dal precedente comma, la ricostituzione del rapporto di lavoro
è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione
organica dell’ente.
TITOLO
II
CAUSE
DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
5
Aspettativa
per motivi familiari o personali
1. Al
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale
e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze
organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o
di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una
durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. I
periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione
ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto
del dipendente.
3. La
presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche
disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni
contrattuali.
Art.
6
Servizio
militare
1. La
chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi
per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario
allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la
sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il
dipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del
servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I
dipendenti obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile
hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di
lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro
trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di
congedo, il dipendente deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere
servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza
diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo
i casi di comprovato impedimento.
4. Il
periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti
previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali.
5. I
dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per
tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai
fini dell’anzianità di
servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale
differenza fra la retribuzione in godimento e quella erogata dall’amministrazione
militare.
6. Alla
fine del richiamo, il dipendente deve porsi a disposizione dell’amministrazione
per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni, se il
richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto
durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha
avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del
richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
Art.
7
Assenze
per malattia
1. L’art.
21 del Ccnl, del 6.7. 95, è integrato con l’aggiunta dei seguenti commi:
“7.bis.
In caso di patologie gravi che richiedano, terapie salvavita ed altre
assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento
riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo,
sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni
di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle
citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria
Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in
ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del
presente articolo."
"7.ter.
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o
visite specialistiche, gli enti favoriscono un’idonea articolazione dell’orario
di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.”
2. Il
comma 9, dell’art. 21 del Ccnl del 6.7. 1995, è sostituito dal seguente:
“9. L’Ente
dispone il controllo della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza,
attraverso le competenti aziende sanitarie locali.”
Art.
8
Infortuni
sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. All’art.
22 del CCNL del 6/7/1995 sono aggiunti i seguenti commi:
“4. Le
assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, ai fini del calcolo
del periodo di comporto, con le assenze per malattia di cui all’articolo 21.
5. Nel
caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione,
abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di
servizio eventuali disabilità trova applicazione l’art. 1, comma 7, della
legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo
svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia,
trova applicazione l’art. 4, comma 4 della stessa legge.”
Art.
9
Diritto
allo studio
1. Ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche
in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione -
speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per
ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo
indeterminato presso ciascun Ente all’inizio di ogni anno, con
arrotondamento all’unità superiore. Gli Enti articolati territorialmente
provvedono, con atti organizzativi interni, a ripartire tra le varie unità
operative il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i
relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione integrativa
nazionale di ente.
2. I
permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi
destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,
post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, per la preparazione e
successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi
universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall’Unione Europea e
per sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la
partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti
svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico.
3. Il
personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro
che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non
può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei
giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora
il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del
comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di
priorità:
a) dipendenti
che frequentino corsi di formazione in materia di integrazione di soggetti
svantaggiati sul piano lavorativo;
b) dipendenti
che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari
o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi
relativi agli anni precedenti;
c) dipendenti
che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e
successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima
volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli
studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera
b);
d) dipendenti
ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
5. Nell’ambito
di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata,
nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola
media inferiore, della scuola media superiore, universitari o
post-universitari.
6. Qualora
a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista
ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non
abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo
stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente
di età.
7. L’applicazione
dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione
successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 8 del CCNL 16/02/1999.
8. Per
la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti
interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato
di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione o
altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'ente e comunque
quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle
predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come
aspettativa per motivi personali.
9. Per
sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in
alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per
il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art.
19, comma 1, prima alinea del Ccnl del 6.7.1995.
Art.
10
Aspettativa
per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. I
dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di
ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano
delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono
collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per
tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
Art.
11
Altre
aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le
aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano
disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il
dipendente, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all’estero,
può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni, qualora l’amministrazione
non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in
cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i
presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
3. L’aspettativa
concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo
di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere
revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di
servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva
permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
Art.
12
Norme
comuni sulle aspettative
1. Il
dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa,
o di congedo non retribuito, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi
non intercorrano almeno 4 mesi di servizio attivo. La presente disposizione
non si applica nei casi di aspettativa per cariche pubbliche elettive e per
volontariato, di distacchi sindacali, di assenza o aspettativa ai sensi della
legge 1204/1971.
2. L’ente,
qualora accerti durante il periodo di aspettativa che sono venuti meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a
riprendere servizio nel termine di quindici giorni. Il dipendente, per le
stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo
di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
Art.
13
Congedi
per la formazione
1. I
congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della
legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai
lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso
Ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella
misura percentuale complessiva dell’10% del personale delle diverse aree in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo
dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del
personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa
nazionale di ente definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione
della percentuale tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per
la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in
possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’Ente di
appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività
formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista
della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio
delle attività formative.
4. Le
domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di
cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. Al
fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse
formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare
un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante
la fase di preavviso di cui al comma 3, l’ente può differire la fruizione
del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente
tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al
corso.
6. Al
lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3, della
legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5,
comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del
trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai
controlli si applicano le disposizioni contenute nell’art. 21 del CCNL del
6.7.1995 così come modificato dalle disposizioni del presente CCNL e, ove si
tratti di malattie o infortuni dovuti a causa di servizio, nell’art. 22
dello stesso CCNL del 6.7.1995.
7. Il
lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei
commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con
diritto di priorità.
Art.
14
Congedi
dei genitori
1. Al
personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela
della maternità contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed
integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000. Nel presente articolo tutti i
richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977
si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle
modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
2. Nel
periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge
n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.
6 bis della legge n. 903/1977, spetta l’intera retribuzione fissa mensile
nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei
casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero
ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero,
secondo la disciplina di cui all’art. 21 c. 7, lett. a), secondo periodo del
CCNL 6/7/1995. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i
mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica
o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di
congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito,
possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa
del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea
certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della
lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al
lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 10 della
legge n. 1204/1971.
3. Nell’ambito
del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 7, comma 1, lett. a)
della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, per le
lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta
giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in
modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità
di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per
lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o
dannose per la salute.
4. Successivamente
al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno
di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 7, comma 4 della legge n.
1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed
ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno,
computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita
secondo le modalità indicate nello stesso comma 3.
5. I
periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione
continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno
degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di
fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati
dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai
fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro,
di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio
di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il
rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di
astensione.
7. In
presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano
impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la
domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio
del periodo di astensione dal lavoro.
8. In
caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge
1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal
comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
9. La
presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 19, comma 8 del
CCNL del 6.7.1995.
Art.
15
Congedi
per eventi e cause particolari
1. Le
lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e
cause particolari previsti dall'art. 4 della legge n. 53/2000.
2. Per
i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del
convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della legge n. 53/2000,
trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta nell'art. 19,
comma 1, seconda alinea del CCNL del 6.7.1995.Resta confermata la disciplina
dei permessi retribuiti contenuta nell'art. 19 del CCNL del 6.7.1995, con la
precisazione che possono essere fruiti anche frazionatamene i permessi
previsti dal comma 2 (per particolari motivi personali e familiari) e dal
comma 6 (permessi ex art. 33, comma 3, legge 104/1992).
TITOLO
III
TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art.
16
Turnazioni
1. Gli
enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio
funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste
in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni
giornaliere. La disciplina per la organizzazione dei turni è definita in sede
di contrattazione integrativa nazionale di ente.
2. Le
prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione
della indennità di cui al comma 6, devono essere distribuite nell’arco del
mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata
dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto,
notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente.
3. I
turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture
operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 10
ore.
4. I
turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo
comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei turni può
anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti in sede di
contrattazione integrativa nazionale di ente, quando emerga l'esigenza di
evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle
consegne.
5. I
turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i turni pomeridiani
sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni di lavoro rese in
eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni
sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono
comprese.
6. Al
personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il
disagio derivante dalla particolare articolazione dell’ orario di lavoro i
cui valori sono stabiliti come segue:
- fascia
pomeridiana: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2,
lett. b) , con l’aggiunta del
rateo della tredicesima mensilità , nella misura del 20.%;
- fascia
notturna e giorni festivi: maggiorazione oraria della retribuzione di cui
all'art. 29, c. 2, lett. b) con l’aggiunta del rateo della tredicesima
mensilità nella misura del 80%;
- fascia
festiva-notturna : maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29,
c. 2, lett. b) con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella
misura del 90%.
7. La
maggiorazione di cui al comma 6 può essere corrisposta solo per le ore di
effettiva prestazione di servizio in turno.
8. Agli
oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le
risorse previste dall’art. 31 del Ccnl del 16/2/1999.
Art.
17
Lavoro
straordinario
1. Le
prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di
lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore
ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario
di lavoro.
2. La
prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal
dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate
dagli enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il
lavoratore è tenuto ad effettuare, nei limiti previsti dal presente
contratto, il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi di impedimento,
correlati a documentate esigenze personali e familiari.
3. Il
limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore
annue. Tale limite può essere elevato in sede di contrattazione integrativa
nazionale di ente in presenza di esigenze eccezionali o per specifiche
categorie di lavoratori, con particolare riferimento ai dipendenti impegnati
in attività di diretta collaborazione con gli organi istituzionali.
4. La
misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in
vigore del presente CCNL, è determinata maggiorando la retribuzione oraria
corrispondente alla definizione di retribuzione di cui all'art. 29, c. 2,
lett. a), calcolata con le modalità previste dal comma 3 dello stesso
articolo, a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
5. Le
maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari:
- al
15% per il lavoro straordinario
diurno;
- al
30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario
notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- al
50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
6. La
quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente può
essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come
base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la
disciplina adottata dall’ente ai sensi dell’art. 17 del ccnl del
6.7.1995.Su tempestiva richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro
straordinario debitamente autorizzate nei limiti di cui al comma 3, possono
dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze
organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi.. La disciplina
di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla
banca delle ore di cui all’art. 18.
Art.
18
Banca
delle ore
1. Al
fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro
straordinario o supplementare di cui all’art. 31, in modo retribuito o come
permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto
individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel
conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di
lavoro straordinario o supplementare di cui all’art. 31, debitamente
autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione
integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.
3. Le
ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in
retribuzione o come riposi compensativi.
4. L’utilizzo
come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero
dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso
possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A
livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al
monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di
iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito
della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità
aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore
accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le
maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare
vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
7. La
disciplina del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2001.
Art.
19
Reperibilità
1. Il
servizio di pronta reperibilità può essere istituito dagli enti, durante le
ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per assicurare
essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di emergenza, aree
di pronto intervento, protezione civile e simili. La relativa disciplina è
definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente e tiene conto
anche delle esigenze di rotazione tra più soggetti volontari.
2. La
durata massima di un periodo di reperibilità è di 12 ore.
3. In
caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, la
prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
4. Ciascun
dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte e,
entro tale limite, per non più di due domeniche nell'arco di un mese.
5. Il
periodo di reperibilità di 12 ore è remunerato con un compenso compreso tra
L. 15.000 e L. 25.000, la cui misura viene stabilita in sede di contrattazione
integrativa nazionale di ente. Detto compenso è frazionabile in misura non
inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del turno di
reperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.
6. Quando
la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno
di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione
lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque,
alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
7. In
caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come
lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario; sono
fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne, festive
o notturne-festive.
8. Agli
oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa fronte in ogni
caso con le risorse previste dall'art. 31 del CCNL 16.02.1999.
Art.
20
Riposo
compensativo
1. Al
dipendente che per particolari esigenze di servizio, e nell’ambito della
disciplina sull’orario di lavoro di cui all’art. 17 del CCNL 6/7/1995, non
usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione di
cui all'art. 29, c. 2, lett. a) maggiorata del 80% con diritto al riposo
compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il
bimestre successivo.
2. L’attività
prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non
sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo, dà titolo ad
un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L’attività
prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di
lavoro su cinque giorni, a richiesta del dipendente dà titolo a equivalente
riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro
straordinario non festivo, sempre che sia stato interamente prestato l’orario
contrattuale settimanale.
4. La
maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio
collegato alla prestazione.
5. Anche
in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e
festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art.
29, comma 2, lettera a), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario
festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
Art.
21
Trattamento
di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria
attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale o dalla
ordinaria sede di servizio.
2. Al
personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) un’indennità
di trasferta, avente natura non retributiva pari a:
- L.
40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- un
importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di
trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in
caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b) il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo,
nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del
biglietto; per i viaggi in aereo, la classe di rimborso è individuata in
relazione alla durata del viaggio;
c) una
indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10%
del costo per treno e nave;
d) il
rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani;
e) il
compenso per lavoro straordinario, nel caso che l’attività lavorativa nella
sede della trasferta si protragga per un tempo complessivamente superiore al
normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine,
solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i
quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il
viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo e nel caso
del personale ispettivo, per il quale si applica la disciplina individuata ai
sensi del comma 11.
3. Ai
soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si
considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il
dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di
trasporto, sempreché la trasferta riguardi località diverse dalla ordinaria
sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l’uso di tale
mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si
applica l’art 23, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l’indennità di
cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il
rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia
del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un
litro di benzina verde per ogni chilometro.
5. Per
le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso:
a) della
spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi fino a quattro stelle;
b) della
spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 43.100 per il primo
pasto e di complessive L. 85.700 per i due pasti.
Per
le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il
primo pasto. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di
durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per
il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempre ché risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima località.
6. Il
personale delle diverse aree inviato in trasferta al seguito e per collaborare
con personale di area dirigenziale o facente parte di delegazione ufficiale
dell’ente è autorizzato a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste
per la dirigenza o per i componenti della predetta delegazione.
7. Gli
enti individuano, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali,
particolari situazioni che, in considerazione della impossibilità di fruire,
durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture
e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi
di cui al comma 5 la somma forfetaria di L. 50.000 lorde. Con la stessa
procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese
relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale
per l’espletamento dell’incarico affidato.
8. Nel
caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l’indennità
di cui al comma 2, lett. a, viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun
caso l’opzione per l’indennità di trasferta in misura intera.
9. L’indennità
di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta
continuativa nella medesima località.
10. Il
dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad
una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo
presumibilmente spettante per la trasferta.
11. Gli
enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in
funzione delle proprie esigenze organizzative, e previa informazione, seguita
a richiesta da incontro, ai soggetti sindacali di cui all’art. 8 del CCNL
16/02/1999, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non
regolati dal presente articolo, individuando, in particolare il sistema di
calcolo delle distanze, la documentazione necessaria per i rimborsi e le
relative modalità procedurali, con particolare riferimento all’uso dei taxi
e degli altri mezzi di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in
sede in presenza di particolari esigenze di servizio, la eventuale
individuazione di ulteriori casi di rimborso spese non ricompresi nella
previsione di cui al comma 1, i limiti e le modalità attuative della
disciplina dell'art. 22, comma 1.
12. Le
trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente
articolo con le seguenti modifiche:
a)
l’indennità
di trasferta di cui al comma 1, lett. a) è incrementata del 50% ; non si
applica la disciplina del comma 8;
b)
i
rimborsi dei pasti di cui al comma 5, sono incrementati del 30%.
Gli
enti incrementano le percentuali di cui al presente comma in armonia con i
criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all’estero
del personale civile dell’amministrazione dello Stato.
La
disciplina del presente comma decorre dal sessantesimo giorno successivo a
quello della sottoscrizione definitiva del presente contratto.
13. Agli
oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse
destinate a tale specifica finalità nei bilanci dei singoli enti.
Art.
22
Trattamento
di trasferimento in Italia
1. Al
dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio,
quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza,
deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio,
vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo
seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed
affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di
trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio ecc.), il tutto nei
limiti definiti ai sensi dell’art. 21, comma 11 e previ opportuni accordi da
prendersi con l’ente e secondo le condizioni d’uso.
2. Al
dipendente competono anche:
- l’indennità
di trasferta di cui all’art. 21, comma 2, limitatamente alla durata del
viaggio;
- una
indennità di trasferimento, stabilita da ciascun ente in sede di
contrattazione integrativa nazionale di ente nell’ambito delle risorse di
cui al comma 6, variabile, in funzione del carico di famiglia, da un minimo di
3 mensilità ad un massimo di 6 mensilità, con maggiorazione fino al 100% in
presenza delle condizioni di cui al comma 4; le mensilità sono calcolate con
riferimento alla retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. b).
3. Il
dipendente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata
risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia
tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
4. In
caso di trasferimento in sedi considerate disagiate al dipendente che abbia
trasferito la residenza, è riconosciuta, per tre anni, una somma pari al 50%
della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una
abitazione non di lusso rapportata alle esigenze del nucleo familiare, secondo
preventive intese con il dipendente interessato. Le sedi disagiate vengono
individuate dagli Enti sulla base di criteri definiti previa informazione ai
soggetti sindacali di cui all’art. 8 del CCNL 16 febbraio 1999.
5. Le
indennità ed i rimborsi di cui ai precedenti commi spettano anche al
personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in
attività di servizio, per il trasferimento dall’ultima sede di servizio o
del convivente stabile, se il relativo importo risulta meno elevato, dall’ultima
residenza della famiglia ad un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il
diritto alle predette indennità si perde comunque entro tre anni dalla data
di cessazione dal servizio.
6. Agli
oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei
limiti delle risorse previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica
finalità.
Art.
23
Copertura
Assicurativa
1. Gli
enti assumono le necessarie iniziative per la copertura assicurativa della
responsabilità civile dei dipendenti ai quali sia attribuito uno degli
incarichi di cui all’art. 17 del CCNL 16/02/1999, che operino in condizioni
di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno,
ivi compreso il patrocinio legale, assicurando le stesse condizioni previste
dall’art. 24, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie
destinate a tali finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle
effettive capacità di spesa.
2. Gli
enti stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti
autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di
servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente
al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di
servizio.
3. La
polizza di cui al comma 2 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi
nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di
proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso
del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
4. Le
polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’ente
sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di
cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto
alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
5. Gli
importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate
da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti
dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso
evento.
Art.
24
Patrocinio
Legale
1. L’ente,
anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura
di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo
dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del
servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio
carico, a condizione che il procedimento non sia stato avviato su iniziativa
dell’ente o che lo stesso ente non sia controparte nel procedimento, ogni
onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il
dipendente da un legale di comune gradimento, anche interno agli enti.
2. In
caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa
grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua
difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La
disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai
sensi dell’art. 23, comma 1.
Art.
25
Servizio
mensa
1. Gli
enti possono istituire un servizio mensa, in gestione diretta o mediante
convenzione con terzi, ovvero, in alternativa, attribuire al personale buoni
pasto sostitutivi.
2. I
criteri per usufruire del servizio mensa o del buono pasto sono stabiliti dall’accordo
per l’adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della
mensa sottoscritto in data 24 aprile 1997.
3. A
carico del personale è posto un concorso spese pari al 20% del costo di
gestione dei relativi servizi. I servizi in atto sono confermati alle
condizioni di miglior favore in essere.
4. In
ogni caso, è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
Art.
26
Modalità
di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali
1. In
favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o
mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale,
nella misura rispettivamente del 2,50% e dell’1,25% della retribuzione di
cui all’art. 29, comma 2, lett. a) in godimento alla data di presentazione
della relativa domanda a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle
prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto
incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario
individuale di anzianità.
Art.
27
Benefici
di natura assistenziale e sociale
1. Gli
Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, la
concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore
dei propri dipendenti :
a) sussidi;
b) borse
di studio,
c) contributi
a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
d) prestiti;
e) interventi
derivanti dall'applicazione dell'art. 46 del CCNL 6 luglio 1995, assicurando
anche la permanenza degli enti interessati ai processi descritti nell’art.
1, comma 4, del CCNL 16/02/99;mutui edilizi.
2. L’onere
complessivo a carico del bilancio degli Enti per la concessione dei benefici
previsti dal punto a) al punto e) del comma 1 non può superare un importo
pari all’1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di
previsione.
Art.
28
Trattenute
per scioperi brevi
1. Per
gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative
trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della
astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora. In tal
caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione
di cui all’art. 29, c. 2, lett. b)
Art.
29
Retribuzione
e sue definizioni
1. La
retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall’ente,
compreso tra il giorno 20 e l’ultimo del mese; la tredicesima mensilità è
corrisposta nel periodo ricompreso tra il 16 e il 18 del mese di dicembre.
Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non
lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. Sono
fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento
economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa nazionale di
ente prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono
definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione
base mensile: è costituita dal valore economico mensile di tutte le posizioni
previste all’interno di ciascuna area e dall'indennità integrativa
speciale.
b) retribuzione
individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla
retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali assegni personali
a carattere fisso e continuativo comunque denominati;
c) retribuzione
globale di fatto, annuale o mensile: è costituita dall’importo della
retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo
della tredicesima mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione
variabile e delle indennità contrattuali percepite nell’anno di
riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o
come equo indennizzo.
3. La
retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni
mensili per 156. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui
all'art. 25 del CCNL del 16.2.1999 il valore del divisore è fissato in 151.
Art.
30
Struttura
della busta paga
1. Al
lavoratore deve essere consegnata una busta paga in cui devono essere
distintamente specificati: la denominazione dell’ente, il nome, l’area e
la posizione economica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione
si riferisce, l’importo dei singoli elementi che concorrono a costituirla
(stipendi, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa
speciale, straordinario, turnazione, assegni personali, indennità varie,
produttività, ecc.) e l’elencazione delle trattenute di legge e di
contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nella aliquota applicata che
nella cifra corrispondente.
2. In
conformità alle normative vigenti, il lavoratore può avanzare reclami per
eventuali irregolarità riscontrate.
3. L’ente
adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del diritto del
lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati personali, ai sensi della
normativa vigente.
Art.
31
Indennità
guardiaparco
1. Al
personale guardaparco dell’Ente autonomo del Parco Nazionale d’Abruzzo e
nell’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, in possesso del decreto di
nomina di guardia particolare giurata, è confermata l’indennità
pensionabile, i cui valori sono determinati, in relazione alla collocazione
del personale interessato nel nuovo sistema di classificazione, nei seguenti
importi mensili lordi:
|
Posizioni |
Importo |
|
|
|
|
B1
(con anzianità inferiore a 10 anni) |
747.000 |
|
|
B1
(con anzianità superiore a 10 anni) |
829.000 |
|
|
B2 |
941.000 |
|
|
C1 |
1.130.000 |
|
|
C3 |
1.140.000 |
|
|
C4 |
1.162.000 |
|
Le
misure dei predetti valori sono riconsiderate in sede di rinnovo contrattuale.
TITOLO
IV
FLESSIBILITA’
DEL RAPPORTO DI LAVORO
La
nuova disciplina delle forme flessibili del rapporto di lavoro, definita dal
presente contratto, pur all’interno di un quadro di necessaria
sperimentazione, offre ulteriori opportunità agli enti del settore di
ampliare e qualificare l’offerta di servizi, valorizzando l’apporto del
personale dipendente alle attività istituzionali e operando, coerentemente,
per evitare il ricorso alle collaborazione coordinate e continuative ed alle
altre forme di lavoro qui non disciplinate.
Art.
32
Rapporto
di lavoro a tempo parziale
1. L’art.
21 del CCNL del 16/02/1999 è integrato con l’aggiunta dei seguenti commi:
“2-bis.
Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, previa
informazione seguita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti
di lavori a tempo parziale.
13.
I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di
ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio
dalla data di assunzione, a condizione che vi sia disponibilità del posto in
organico.”
Art.
33
Trattamento
economico - normativo del personale
con
rapporto
di lavoro a tempo parziale.
1. Il
comma 3 dell’art. 23 del CCNL del 16 febbraio 1999 è così sostituito:
“I
dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni
di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo
parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di
festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno;
il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione
giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le
altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le
assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque
riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
previsto dalla L. n. 1204/71, anche per la parte non cadente in periodo
lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero
periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la
prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione
facoltativa, i permessi per maternità, i permessi per lutto e i permessi per
il diritto allo studio, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con
quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza
di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di
prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi
effettivamente lavorati.”
2. Il
comma 2 dell’art. 23 del CCNL del 16/02/1999 è sostituito dal seguente:
“2.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale può
essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare, di cui all’art.
1, co. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000, nella misura massima stabilita dall’art.
3, co. 2, dello stesso Decreto Legislativo e in ogni caso con il consenso del
lavoratore interessato. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per
specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari
situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di
personale non prevedibili ed improvvise”
3. Dopo
il comma 6 dell’art. 23 del CCNL del 16/02/1999 sono inseriti i seguenti:
“7.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla
retribuzione oraria corrispondente alla nozione di retribuzione di cui
all'art. 29, c. 2, lett. c) maggiorata di una percentuale pari al 15%. I
relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro
straordinario.
8.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può
effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di
effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20
ore.
9.
Le ore di lavoro straordinario sono retribuite con un compenso pari alla
retribuzione oraria corrispondente alla nozione di retribuzione di cui
all'art. 29, c. 2, lett. a), maggiorata di una percentuale del 50%.
10.
Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del
lavoro supplementare o straordinario, svolto in via non meramente occasionale,
avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e
straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi.
11.
Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono
corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
12.
Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel
D. lgs. N. 61/2000.”
Art.
34
Disciplina
sperimentale del telelavoro
1. Gli
enti, previa informazione ed incontro con i soggetti sindacali di cui all’art.
8, c. 1 CCNL 16/02/1999, possono definire progetti per la sperimentazione del
telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 3 del DPR
8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, con
particolare riferimento alla disciplina dell’art. 3 dello stesso CCNL
quadro, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di
realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle
risorse umane.
2. Il
telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della
prestazione lavorativa, realizzabile con l’ausilio di specifici strumenti
telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro
domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal
domicilio del dipendente,
b) altre
forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i
servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in
alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo
e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.
3. La
postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata
a cura e a spese dell’ente, sul quale gravano i costi di manutenzione e di
gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a
domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l’abitazione
del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti,
espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto
prevede l’entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese
sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
4. I
partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo
le previsioni di cui all’art. 4 del CCNL quadro del 23 marzo 2000.
5. Gli
enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da
realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri
nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore ad un giorno
per settimana, nell’ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1.
6. L’orario
di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene
distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in
relazione all’attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di
lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio
in due periodi di un’ora ciascuno concordati con l’ente nell’ambito dell’orario
di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
orizzontale, il periodo è unico con durata di un’ora. Per effetto della
autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni
supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri
istituti che comportano riduzioni di orario.
7. Ai
fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di
lavoro, di cui all’art. 6 comma 1, ultimo periodo dell’accordo quadro del
23/3/2000, per “fermo prolungato per cause strutturali”, si intende una
interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente
ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. L’ente
definisce in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, le
iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di
attualità nell’ambito di quelle espressamente indicate dall’art. 5, commi
5 e 6 dell’accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse
destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel
caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano
intervenuti mutamenti organizzativi, gli enti attivano opportune iniziative di
aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il
reinserimento.
10. Il
lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali
venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo
delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun
caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi
utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’ente.
11. Gli
enti, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della
sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la
copertura dei seguenti rischi:
- danni
alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di
quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni
a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso
delle stesse attrezzature;
- copertura
assicurativa INAIL.
12. La
verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro
avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando
preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il
domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art.
4, comma 2, d. lgs. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la parte che
lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
13. La
contrattazione integrativa nazionale di ente definisce il trattamento
accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell’ambito
delle finalità indicate nell’art. 32 del CCNL del 16 febbraio 1999. Le
relative risorse sono ricomprese nel finanziamento complessivo del progetto.
14. E'
istituito, presso l’ARAN, un osservatorio nazionale a composizione
paritetica con la partecipazione di rappresentanti del Comitato di settore e
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni
almeno annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto nel comparto e gli eventuali
problemi.
15. E’
garantito al lavoratore in telelavoro l’esercizio dei diritti sindacali e la
partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua
partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore deve poter essere
informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l’utilizzo
di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo
di lavoro.
Art.
35
Contratto
di fornitura di lavoro temporaneo
1. Gli
enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina
della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo
e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non
fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del
reclutamento ordinario previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni e integrazioni.
2. I
contratti di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma
2, lett. b) e c) della legge 196/1997, sono stipulati nelle ipotesi di seguito
illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:
a) per
particolari fabbisogni professionali connessi all'attivazione ed
all'aggiornamento di sistemi di controllo di gestione e di elaborazione di
manuali di qualità e carte dei servizi;
b) per
far fronte a picchi di attività non prevedibili, e per un periodo massimo di
60 giorni, o ad afflussi straordinari di utenza o a esigenze eccezionali
derivanti anche da innovazioni legislative;
c) in
presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di
programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti,
per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le
procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni
per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non
facilmente reperibili o comunque necessari a garantire standard definiti di
prestazione, in particolare nell’ambito dei servizi assistenziali;
d) per
soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione
e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l’autonomia professionale e le
relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non
oltre quattro mesi.
3. Il
numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il
tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato
in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità
superiore.
4. Il
ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per i profili dell’area A del
sistema di classificazione di cui al CCNL stipulato il 16/2/1999 nonché per
il personale ispettivo.
5. Nei
casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori assenti
di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 196/1997, la durata dei
contratti può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle
consegne, per un massimo di quindici giorni.
6. Gli
enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte
le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla
sicurezza e prevenzione previsti dal D.lg. 626/1994, in particolare per
quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono
impegnati.
7. La
contrattazione integrativa nazionale di ente definisce le condizioni, i
criteri e le modalità per la corresponsione di eventuali trattamenti
accessori nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 32 del CCNL del
16/02/1999, nonché l’utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale
dell’ente. Le relative risorse sono previste nel finanziamento complessivo
del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo.
8. L’ente
comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere
disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto
disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 300/1970.
9. I
lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori
i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970
e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10. Gli
enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai
soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1, del CCNL 16.02.1999, sul
numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei
contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate
ragioni d’urgenza le amministrazioni forniscono l’informazione in via
successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione
dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 7, comma 4, punto a) della
legge 24 giugno 1997, n. 196. Alla fine di ciascun anno, le amministrazioni
forniscono ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le
informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata
dal comma 3. Entro lo stesso termine gli enti forniscono alle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di
cui al precedente comma 10.
11. In
conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto agli enti di
attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo
con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro
temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Art.
36
Contratto
di formazione e lavoro
1. Nell’ambito
della programmazione del fabbisogno di personale, gli enti possono stipulare
contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.
3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451.
2. Non
possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli enti che si trovino
nelle condizioni previste dall'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni o che abbiano proceduto
a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio
personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione
avvenga per l’acquisizione di profili professionali diversi da quelli
dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione
del personale ai sensi dell’art. 3.
3. Le
selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro
avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni
riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4. Il
contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per
l’acquisizione di professionalità elevate;
b) per
agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa
che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto
organizzativo e di servizio.
Le
esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione
e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a
tempo determinato.
5. Ai
fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del
personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nell’Area
C. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l’acquisizione
di professionalità ricomprese nell’Area A.
6. La
formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha una durata di
almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata in
luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del
comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la
disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione
ambientale ed anti-infortunistica.
7. Il
contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i
principi di cui all’art. 14 del CCNL del 6.7.1995, e deve contenere l’indicazione
delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In
particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso
previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel
caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e
lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
8. Ai
lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4
è attribuito il trattamento della posizione economica corrispondente al
profilo di assunzione (B1, B2, C1, C3). Spettano, inoltre, l'indennità
integrativa speciale e la tredicesima mensilità. La contrattazione
integrativa nazionale di ente può disciplinare, nell’ambito del
finanziamento del progetto di formazione e lavoro, la attribuzione di compensi
per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dal CCNL
del 16/02/1999 nonché la fruizione di servizi sociali previsti per il
personale dell’ente.
9. Il
trattamento normativo è quello previsto per i lavoratori a tempo determinato.
Il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di un anno ed è
elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata. Nelle ipotesi di
malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto
di formazione di cui è titolare.
10. Nella
predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i
principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10
aprile 1991, n. 125.
11. Il
contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza
prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del
completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi
oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato
per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
- malattia;
- gravidanza
e puerperio;
- astensione
facoltativa post partum;
- servizio
militare di leva e richiamo alle armi;
- infortunio
sul lavoro.
12. Prima
della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e
lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
13. Al
termine del rapporto l’ente è tenuto ad attestare l’attività svolta ed i
risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è
rilasciata al lavoratore.
14. Il
rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro
a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863. Gli enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell'art. 6
del CCNL del 16.2.1999, il procedimento e i criteri per l'accertamento
selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione
alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle
selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11.
15. Nel
caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a
tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti
gli effetti nell’anzianità di servizio.
16. Non
è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte degli enti
che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto
nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità
correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
17. I
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di
esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge
n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI
Art.
37
Tutela
dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo
scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo
indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura
sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle
leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico
e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero
predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di
sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il
diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di
recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art.
21, comma 7 del CCNL del 6.7.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti;
b) concessione
di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la
durata del progetto;
c) riduzione
dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente
alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione
del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia
individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto
della terapia in atto.
2. I
dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo
grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal
comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono
fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata del
progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini dell’art.
12 del presente contratto.
3. Qualora
i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle
previste terapie, l’ente dispone, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa.
4. Il
dipendente deve riprendere servizio presso l’ente nei 15 giorni successivi
alla data di completamento del progetto di recupero.
Art.
38
Interventi
solidali a favore di lavoratori affetti da AIDS
1. Le
parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge n. 135/90, l’accertata
infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione per l’accesso
o il mantenimento del posto di lavoro e che è fatto divieto agli enti di
svolgere indagini rivolte ad accertare nei dipendenti o nelle persone prese in
considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro, l’esistenza
di uno stato di sieropositività.
2. Le
parti ritengono, inoltre, in considerazione del rilievo sociale assunto dal
fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e pur ribadendo
la competenza degli organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi
per la prevenzione e la lotta all’AIDS, di dover assumere un atteggiamento
di solidarietà nei confronti dei lavoratori che abbiano l’esigenza di
assistere il coniuge o un parente di primo grado affetto da AIDS che necessiti
di apposite terapie a domicilio o presso strutture sanitarie pubbliche
Art.
39
Bilinguismo
1. Al
personale degli uffici della provincia di Bolzano e degli uffici della
provincia di Trento aventi competenza regionale nonché delle altre regioni a
statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di
obbligatorietà, il sistema del bilinguismo è attribuita una indennità di
bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le
stesse modalità previste per il personale della regione a statuto speciale
Trentino Alto Adige. Per il personale in servizio nella Regione Valle d’Aosta
trovano applicazione le misure e le modalità definite dalla stessa regione.
2. La
presente disciplina produce effetti qualora l’istituto non risulti
disciplinato da disposizioni speciali.
Art.
40
Fascicolo
personale
1. Per
ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione delle
risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, tutti gli atti e i
documenti, prodotti dall'ente o dallo stesso dipendente, che attengono al
percorso professionale, all'attività svolta ed ai fatti più significativi
che lo riguardano.
2. Relativamente
agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la
riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Il
dipendente ha diritto a prendere visione liberamente degli atti e documenti
inseriti nel proprio fascicolo personale.
Art.
41
Assegnazione
temporanea a domanda
1. Gli
enti, compatibilmente con le esigenze organizzative, possono autorizzare, a
domanda, per gravi e comprovati motivi, l’assegnazione per non più di sei
mesi del dipendente ad altra unità organizzativa, rinnovabile una sola volta,
senza corresponsione di indennità o rimborso spese.
Art.
42
Disposizioni
particolari
1. Nell’articolo
7 comma 1 del CCNL 01/07/1996, relativo al biennio economico 1996-97, il
richiamo alla “retribuzione prevista dall’art. 32 del predetto CCNL, con
esclusione di quanto previsto alla lettera b), punti 1 e 3”, deve intendersi
sostituita con l’espressione “retribuzione di cui all’art. 28 del CCNL
del 16/02/1999, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turni”.
2. Nell’art.
21, comma 7, lett. a) del CCNL del 06/07/1995, l’espressione “a norma dell’art.
32 comma 1 fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario” deve
intendersi sostituita con l’espressione “a norma dell’art. 28, comma 1
del CCNL 16/02/1999, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario e
turni”.
3. I
lavoratori assunti con contratti a termine hanno diritto di esercitare i
diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970
e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
Art.
43
Disapplicazioni
1. Dalla
data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell’art. 72, comma 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e
integrazioni, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del
pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro.
2. Dalla
data di cui al comma 1 sono inapplicabile le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro incompatibili con il presente CCNL.
Art.
44
Decorrenza
degli effetti del contratto
1. Gli
effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo a quello della
sua definitiva sottoscrizione, salvo diversa prescrizione contenuta nello
stesso.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
Le
parti convengono che per il riconoscimento delle malattie derivanti da causa
di servizio e per l’equo indennizzo continuano ad applicarsi le norme
vigenti, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali ed
assicurativi e quindi estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
Le parti convengono che in sede di
contrattazione integrativa nazionale di ente viene definita la disciplina
relativa alla partecipazione del personale comandato alle finalità di cui all’art.
32, comma 2 del CCNL 16/02/1999, con esclusione dei passaggi economici nell’ambito
di ciascuna area.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3
Le parti convengono che, anche dopo l’entrata
in vigore del presente contratto, trovino applicazione i trattamenti
attualmente vigenti di miglior favore rispetto a quelli di cui al comma 2
lett. a) e comma 8 dell’art. 21.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 4
Le parti concordano nel rinviare ad
apposita sequenza contrattuale la definizione della base di calcolo del TFR in
correlazione con la disciplina contrattuale dell’istituendo fondo nazionale
di pensione complementare
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 5
Le parti concordano nel ritenere che
la dizione “retribuzione in godimento” contenuta nell’art. 6 comma 5,
del presente contratto deve essere intesa come riferita alla nozione di
retribuzione di cui all’art. 29, comma 2, lett. b).
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 6
Al fine di evitare ogni possibile
dubbio circa la effettiva portata applicativa dell’art. 20, comma 1, del
presente contratto, le parti concordano nel ritenere che la disposizione ivi
prevista deve essere interpretata correttamente nel senso che al dipendente
che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo
settimanale deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% della
retribuzione oraria di cui all’art. 29, comma 2, lett. a), calcolata
applicando il divisore di cui al comma 3
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 7
Le parti concordano nel ritenere che,
nel testo dell’articolo 7 del presente contratto, l’espressione “ ha
diritto in ogni caso alla intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a)
del presente articolo” deve intendersi riferita alla disciplina del comma 7, lettera a)
secondo periodo, dell’art. 21 del CCNL del 6/07/1995.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 8
Considerato quanto specificato in
materia di assemblee sindacali dall’art. 2, c. 1 del CCNL quadro sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali del 7
agosto 1998 per quanto riguarda la salvaguardia delle condizioni di miglior
favore, nonché quanto previsto in materia dall’art. 63 del DPR 509/79, le
parti, con apposita sessione, riesamineranno l’istituto tenendo conto della
peculiarità del comparto.
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