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Versione Stampabile
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo
al
Personale del Comparto
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Quadriennio normativo 2002 -
2005
Biennio economico 2002 - 2003
Il giorno 17 maggio 2004 alle ore 16,30, presso la
sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'A.ra.n nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni firmato
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
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Organizzazioni sindacali: |
Confederazioni: |
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| FP/CGIL |
firmato |
CGIL |
firmato |
| FPS/CISL |
firmato |
CISL |
firmato |
| UIL/PA |
firmato |
UIL |
firmato |
| CISAL INTESA |
firmato |
CISAL |
firmato |
| CONFSAL/ UNSA |
firmato |
CONFSAL |
firmato |
| RDB/PI |
firmato |
RDB – CUB |
firmato |
| FLP |
firmato |
UGL |
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Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il quadriennio normativo 2002 –
2005 e biennio economico 2002 – 2003.
COMPARTO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
TITOLO I – Disposizioni generali
CAPO I
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto
TITOLO II – Il sistema delle relazioni sindacali
CAPO I - Le relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva
integrativa
Art. 5 - Tempi e procedure per la
stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6 - Sistema di partecipazione
Art. 7 - Comitato pari opportunità
Art. 8 - Comitato paritetico sul
fenomeno del mobbing
CAPO II - I soggetti sindacali
Art. 9 - Soggetti sindacali titolari
della contrattazione integrativa
Art. 10 - Titolarità dei permessi e
delle prerogative sindacali
Art. 11 - Composizione delle
delegazioni della contrattazione integrativa
CAPO III – I diritti sindacali
Art. 12 - Diritto di assemblea
Art. 13 - Contributi sindacali
CAPO IV - Le procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 14 - Clausole di raffreddamento
Art. 15 - Interpretazione autentica
dei contratti
TITOLO III – Ordinamento
professionale
CAPO I
Art. 16 - Obiettivi e finalità
CAPO II
Art. 17 - Classificazione
Art. 18 - Criteri per la definizione
dei profili professionali
Art. 19 - Istituzione di nuovi
profili
Art. 20 - Nuovo inquadramento e norme
di prima applicazione
CAPO III
Art. 21 - Accesso dall'esterno
CAPO IV – Progressioni
Art. 22 - Progressioni all'interno
del sistema classificatorio
Art. 23 - Passaggi tra le aree
Art. 24 - Procedure per la
progressione all'interno del sistema classificatorio
Art. 25 - Flessibilità tra profili
all'interno dell'area
CAPO V
Art. 26 - Posizioni organizzative e
professionali
Art. 27 - Conferimento e revoca delle
posizioni organizzative e professionali
Art. 28 - Retribuzione di posizione e
di risultato
CAPO VI – Relazioni sindacali del sistema classificatorio
Art. 29 - Relazioni sindacali del
sistema classificatorio
TITOLO IV - Rapporto di lavoro
CAPO I - La costituzione del rapporto di lavoro
Art. 30 - Il contratto individuale di
lavoro
Art. 31 - Periodo di prova
Art. 32 - Ricostituzione del rapporto
di lavoro
CAPO II - L'orario di lavoro
Art. 33 - Orario di lavoro
Art. 34 - Turnazioni
Art. 35 - Orario plurisettimanale
Art. 36 - Orario di lavoro flessibile
Art. 37 - Rilevazione dell'orario
Art. 38 - Ritardi
Art. 39 - Recupero e riposi
compensativi
Art. 40 - Pausa
Art. 41 - Reperibilità
CAPO III – Ferie e festività
Art. 42 - Ferie
Art. 43 - Festività
CAPO IV – Sospensione ed interruzione del
rapporto di lavoro
Sezione I
Art. 44 - Permessi retribuiti
Art. 45 - Permessi brevi
Art. 46 - Diritto allo studio
Sezione II
Art. 47 - Assenze per malattia
Art. 48 - Infortuni sul lavoro e
malattie dovute a causa di servizio
Sezione III
Art. 49 - Aspettative
Art. 50 - Altre aspettative previste
da disposizioni di legge
Art. 51 - Congedi per la formazione
Art. 52 - Servizio militare
Sezione IV
Art. 53 - Congedi dei genitori
Art. 54 - Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psico-fisiche
Art. 55 - Tutela dei dipendenti
portatori di handicap
Art. 56 - Mutamento di profilo per
inidoneità psico-fisica
CAPO V – Mobilità
Art. 57 - Assegnazione temporanea
presso altra amministrazione di diverso comparto
Art. 58 - Accordi di mobilità
Art. 59 - Passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza
CAPO VI - Formazione
Art. 60 - Formazione
CAPO VII – Disposizioni particolari
Art. 61 - Clausole speciali
CAPO VIII - Norme disciplinari
Art. 62 - Obblighi del dipendente
Art. 63 - Sanzioni e procedimento
disciplinare
Art. 64 - Codice disciplinare
Art. 65 - Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale
Art. 66 - Sospensione cautelare in
corso di procedimento disciplinare
Art. 67 - Sospensione cautelare in
caso di procedimento penale
Art. 68 - Norme transitorie per i
procedimenti disciplinari
CAPO IX
Art. 69 - Procedure di conciliazione
ed arbitrato
CAPO X
Art. 70 - Codice di condotta relativo
alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
CAPO XI - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 71 - Termini di preavviso
Art. 72 - Cause di cessazione del
rapporto di lavoro
Art. 73 - Obblighi delle parti
TITOLO V - Trattamento economico
CAPO I - Struttura della retribuzione
Art. 74 - Struttura della
retribuzione
Art. 75 - Retribuzione e sue
definizioni
Art. 76 - Stipendio tabellare
Art. 77 - Tredicesima mensilità
Art. 78 - Effetti dei nuovi stipendi
CAPO II – Sviluppi economici
Art. 79 - Sviluppi economici
all'interno delle aree
Art. 80 - Procedure e criteri di
selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area
CAPO III – Trattamento accessorio
Art. 81 - Contenimento del lavoro
straordinario
Art. 82 - Fondo Unico della
Presidenza
Art. 83 - Utilizzo del Fondo Unico
della Presidenza
Art. 84 - Lavoro straordinario
Art. 85 - Indennità di Presidenza
CAPO IV – Disposizione varie sul trattamento economico
Art. 86 - Banca delle ore
Art. 87 - Bilinguismo
Art. 88 - Trattenute per scioperi
brevi
Art. 89 - Copertura assicurativa e
patrocinio legale
Art. 90 - Diritti derivanti da
invenzione industriale
Art. 91 - Modalità di applicazione di
benefici economici previsti da discipline speciali
Art. 92 - Trattamento di trasferta
Art. 93 - Trattamento di
trasferimento
CAPO V
Art. 94 - Trattamento di fine
rapporto
Art. 95 - Previdenza complementare
CAPO VI – Buoni pasto
Art. 96 - Condizioni di attribuzione
dei buoni pasto
Art. 97 - Buoni pasto
TITOLO VI - Norme finali
CAPO I
Art. 98 - Disposizioni transitorie
Art. 99 - Norma programmatica
CAPO II
Art. 100 - Disapplicazioni
Allegato A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Tabella E
Tabella F
Dichiarazioni Congiunte
Dichiarazioni a
Verbale
Allegato n. 1 - Schema di codice
di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
Allegato n. 2 -
Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
Con il presente contratto le parti hanno inteso realizzare le
migliori condizioni per la valorizzazione del lavoro pubblico in un quadro di
coerenza con le riforme della pubblica amministrazione tese alla modernizzazione
e razionalizzazione del relativo apparato.
In particolare in questo nuovo comparto, tenuto conto che
l'attuale assetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha già recepito i
principi contenuti nelle riforme stesse in un sistema coerente con la propria
autonomia, anche finanziaria, e tale da attuare una articolazione più adeguata
agli specifici obiettivi dell'amministrazione, si considera il presente
contratto uno strumento necessario per disciplinare l'organizzazione e per
migliorare le attività della Presidenza nell'esercizio delle autonome funzioni
di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitele dai principi e dalle leggi
vigenti.
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a
tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, esclusi i dirigenti, dipendente del comparto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 del CCNL quadro sulla definizione dei
comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002.
2. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in
conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa della
amministrazione o processi di privatizzazione, si applica il presente contratto
sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione o ente
previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto.
3. I riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
ed al precedente decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni apportate dal d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396, dal
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 sono riportati
nel testo del presente contratto unicamente come d.lgs. n. 165 del 2001.
4. Nel testo, il d.lgs. del 30 luglio 1999, n. 303,
successivamente integrato e modificato da altre disposizioni di legge, da ultimo
con il d.lgs. 5 dicembre 2003, n. 343, è riportato come d.lgs. 303 del 1999.
5. Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
è riportato nel resto del presente contratto come Presidenza o Amministrazione.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 –
31 dicembre 2005 per la parte normativa ed il periodo 1° gennaio 2002 – 31
dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla
data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'amministrazione
interessata con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'Amministrazione entro 30
giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In
caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi
dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del
comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta
indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1 del d.lgs.
165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione
della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e
quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.
TITOLO II
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle
distinzioni delle responsabilità della amministrazione e dei sindacati, è
riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale con l'esigenza dell'amministrazione di incrementare e mantenere
elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile
sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva la quale, oltre che a livello nazionale, si svolge
a livello di amministrazione, con la contrattazione integrativa, sulle materie e
con le modalità indicate dal presente contratto. Essa si svolge in conformità
alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto
dall'art. 45 del d.lgs. 165/2001;
b) partecipazione, che a sua volta si articola negli istituti dell'informazione,
concertazione e consultazione e che può avere come strumento applicativo la
costituzione di apposite Commissioni;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art. 4
Contrattazione collettiva integrativa
1. Le parti di cui all'art. 11 sottoscrivono il contratto
collettivo integrativo con le risorse del fondo previste dall'art. 82 Fondo
Unico Presidenza), al fine di incrementare la produttività e la qualità del
servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione
tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di
incentivazione di tutto il personale in servizio destinatario del presente
contratto ai sensi dell'art. 1, comma 1 nonché del personale di cui all'art. 57,
comma 13 (assegnazione temporanea), sulla base di obiettivi e programmi di
incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio,
definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e
standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del
fondo unico di amministrazione fra le varie finalità di utilizzo indicate
nell'art. 83 (Utilizzo del F.U.P.).
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata possono
essere, altresì, regolate le seguenti materie:
A) A livello di Amministrazione
-
le linee di
indirizzo generale per l'attività di formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di
innovazione;
-
le ricadute delle
innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o
riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità
del lavoro e dei dipendenti;
-
accordi di
mobilità;
-
criteri generali
per l'attuazione della mobilità volontaria dei dipendenti tra sede centrale e
sedi periferiche o tra le sedi periferiche;
-
le linee di
indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di
lavoro;
-
le pari opportunità
per le finalità indicate nell'art. 7 del presente CCNL, nonché per quelle
della legge 10 aprile 1991, n. 125;
-
l'articolazione
delle tipologie dell'orario di lavoro.
Le materie di contrattazione collettiva integrativa previste
dal punto A) sono integrate da quelle previste nell'art.. 29 (Relazioni
sindacali del sistema classificatorio) del presente CCNL. La contrattazione in
tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative
avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
B) presso ogni sede centrale o sede distaccata
dell'amministrazione centrale e ufficio periferico individuato come sede di
contrattazione a seguito della elezione delle RSU:
-
applicazione e
gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 2;
-
i criteri di
applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative
relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il la-voro dei dipendenti
disabili;
-
modalità attuative
dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello di
Amministrazione;
-
l'articolazione
delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art. 33 (Orario di lavoro).
4. Le componenti salariali da attribuire a livello di
contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione dei citati programmi.
5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti
durante le trattative, indicati nell'art.. 14 (Clausole di raffreddamento),
sulle materie di cui al comma 3, lettere A) e B) non direttamente implicanti
l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi
trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa.
6. Nel rispetto del comma 5, per il personale del
Dipartimento della Protezione civile l'articolazione dell'orario di lavoro, il
numero delle turnazioni e delle reperibilità di cui agli artt. 33, 34 e 41 sono
definiti in contrattazione integrativa in apposita sessione.
7. I compensi dei turni e dell'indennità di reperibilità per
il personale di cui al comma 6 possono essere rideterminati tenuto conto delle
disponibilità del FUP a tale scopo destinate.
8. I contratti di cui al presente articolo non possono essere
in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 5
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da
trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal
presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi
essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e
l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa
con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di
parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni
da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all' art. 9 (Soggetti sindacali
titolari contrattazione integrativa), comma 1 del presente contratto, per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa
certificazione degli oneri sono effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2
del d.lgs. n. 286 del 1999. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni
all'organismo indicato nel citato art. 2, corredata dell'apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il
contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso di
rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro
cinque giorni.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 39, comma 3/ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I contratti collettivi integrativi devono contenere
apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti.
6. L'amministrazione è tenuta a trasmettere all'ARAN, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 6
Sistema di partecipazione
A) Informazione
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce – anche
a richiesta – tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di
lavoro.
2. L'informazione preventiva è fornita nelle seguenti materie
e ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamente la documentazione
necessaria:
1) ai soggetti sindacali di cui
all'art. 9 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa), comma 1:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi
di lavoro;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
d) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici;
e) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
f) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
g) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro;
h) concessione in appalto, ivi comprese le esternalizzazioni, di attività
proprie della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito della disciplina
fissata dalla legge;
i) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del
personale;
j) programmi di formazione del personale;
k) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) ai soggetti sindacali di cui
all'art. 9 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa), comma 2:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi
di lavoro;
b) verifica periodica della produttività dell'ufficio;
c) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina dell'ufficio;
d) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro dell'ufficio;
e) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio;
f) programmi di formazione del personale;
g) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle materie
aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi
risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione, fornisce
un'informazione successiva:
1) ai soggetti sindacali di cui
all'art. 9, comma 1 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa):
a) stato dell'occupazione e politiche degli organici, anche per quanto riguarda
i processi di esternalizzazione;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività dei servizi
prestati;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) qualità del servizio e rapporti con l'utenza;
h) distribuzione complessiva del fondo unico di amministrazione, ai sensi
dell'art. 83 (Utilizzo del F.U.P.);
i) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
2) ai soggetti
sindacali di cui all'art.. 9, comma 2 (Soggetti sindacali titolari
contrattazione integrativa),:
a) stato dell'occupazione e politiche dell'organico dell'ufficio;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività del servizio
prestato nell'ufficio;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro nell'ufficio;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale dell'ufficio;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;
f) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni
nell'ufficio.
Per l'informazione di cui al presente comma sono previsti
almeno due incontri annuali, in relazione al quale l'Amministrazione fornisce le
adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali
interessate.
B) Concertazione
1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta,
entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione di cui alla lett. A) del
presente articolo, dai soggetti e nelle materie sottoindicate:
1) dai soggetti sindacali di cui
all'art.. 9, comma 1 (Soggetti sindacali titolari contrattazione
integrativa):
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
b) la verifica periodica della produttività degli uffici;
c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
2) dai soggetti sindacali di cui
all'art. 9, comma 2 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa):
a)
la definizione dei criteri sui carichi di lavoro dell'ufficio;
b)
la verifica periodica della produttività dell'ufficio.
2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie
previste nell'art. 29, comma 1, lett. B). (Relazioni sindacali del sistema
classificatorio).
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che
iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante
la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di
un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il
termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della
concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti
nelle materie oggetto della stessa.
C) CONSULTAZIONE
1. La consultazione è attivata prima dell'adozione degli atti
interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è
facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie e
con i soggetti di seguito indicati:
1) soggetti sindacali di cui
all'art.. 9, comma 1 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa):
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche;
b) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione
del collegio arbitrale delle procedure disciplinari sino all'entrata in vigore
della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato di cui
all'art.. 69 (Procedure di conciliazione e arbitrato) del presente CCNL.
c) elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo pieno a
tempo parziale di cui alle norme specifiche secondo il rinvio operato dall'art.
98, comma 1 (disposizioni transitorie);
2) i soggetti sindacali di cui
all'art.. 9, comma 2 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa):
a)
organizzazione e disciplina dell'ufficio, nonché la consistenza e la variazione
delle dotazioni organiche.
2. E', inoltre, prevista la consultazione del rappresentante
per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
D) FORME DI PARTECIPAZIONE
1. Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di
ristrutturazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono costituiti
presso l'Amministrazione appositi Comitati, tra cui quello previsto dall'art. 7
(Comitato pari opportunità), composti dai rappresentanti dell'Amministrazione e
dalle organizzazioni sindacali aventi titolo.
2. In tali Comitati le parti esaminano e verificano i
risultati dell'azione dell'Amministrazione, registrano le convergenze sulle
linee di indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione
dell'Amministrazione. Possono essere, altresì, istituiti appositi Comitati per
garantire l'applicazione della legge 104 del 1992, in particolare per quanto
riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ai Comitati è inoltre
affidato il compito di acquisire elementi informativi al fine di formulare
proposte in materia di formazione e di aggiornamento professionale per la
realizzazione delle finalità di cui all'art. 60. Dell'attività dei
Comitati, correlata dai dati raccolti nelle predette materie, viene data
comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà
costituita una Conferenza di rappresentanti dell'Amministrazione e delle
organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, nel corso
della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in
materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione, con particolare
riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di
efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in
particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e
sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione è
completato dalla possibilità di costituire, a richiesta e senza oneri
aggiuntivi, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di
raccogliere dati relativi alle predette materie – che l'amministrazione è tenuta
a fornire – e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al presente
articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una
adeguata rappresentanza femminile.
Art. 7
Comitato pari opportunità
1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle forme di partecipazione
previste dall'art.. 6, lett. D) (Sistema di partecipazione) svolge i seguenti
compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa, di cui all'art.. 4, comma 3, lett. A (Contrattazione
collettiva integrativa);
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per
l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni
positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante
dell'amministrazione, è costituito da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari
numero di funzionari in rappresentanza dell'amministrazione. Il presidente del
Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali
previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate
dal Comitato pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale:
-
accesso e modalità
di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
-
flessibilità degli
orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del
part-time;
-
perseguimento di un
effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio;
-
processi di
mobilità.
4. L'Amministrazione favorisce l'operatività del Comitato e
garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare,
valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del
lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno dell'Amministrazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per
la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.
I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo
mandato.
Art. 8
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni
sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing, inteso
come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro – attuato dal
datore di lavoro o da altri dipendenti – nei confronti di un lavoratore. Esso è
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e
ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni
aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle
condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la
dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o,
addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento
alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la
necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di
prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute
fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la
qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste
dall'art.. 6, lett. D) (Sistema di partecipazione) è, pertanto, istituito, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico
Comitato Paritetico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con i
seguenti compiti:
a. raccolta dei
dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing
in relazione alle materie di propria competenza;
b. individuazione
delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica
dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali
che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza
morale;
c. formulazione di
proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione
delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela
del dipendente interessato;
d. formulare
proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dal Comitato vengono presentate
all'Amministrazione per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in
particolare, la costituzione ed il funzionamento di uno sportello di ascolto,
nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di
cui al comma 3, il Comitato valuterà l'opportunità di attuare, nell'ambito dei
piani generali per la formazione, previsti dall'art.. 60 (Formazione), idonei
interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere
finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a. affermare una
cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità
del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b. favorire la
coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli
uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e
dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6. Il Comitato è costituito da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL
e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il Presidente del
Comitato viene designato tra i rappresentanti dell'amministrazione ed il
vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo
è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica
del Comitato, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari
opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il
raccordo tra le attività dei due organismi.
7. L'Amministrazione favorisce l'operatività del Comitato e
garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare
valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del
lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione
annuale sull'attività svolta.
8. Il Comitato di cui al presente articolo rimane in carica
per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del
nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un
solo mandato.
Art. 9
Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa di amministrazione di cui all'art.. 4, comma 3, lett. A)
(Contrattazione collettiva integrativa), sono le organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del CCNL di comparto.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa di cui all'art.. 4, comma 3, lett. B) (Contrattazione collettiva
integrativa) sono:
Art. 10
Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali
1. La titolarità dei permessi sindacali nel luogo di lavoro,
così come previsto dall'art. 10, comma 1 del CCNQ sui distacchi,
aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il
7 agosto 1998 e successive integrazioni e modificazioni, compete con le modalità
e nelle quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:
a. componenti delle
rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo
collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b. dirigenti sindacali:
-
dei terminali di tipo
associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l'elezione
delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
-
delle
organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione
nazionale;
-
componenti degli
organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali
di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa,
qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) ed ai
due precedenti alinea.
2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'accordo quadro
di cui al comma 1.
Art. 11
Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita:
I) – A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
a)
Per la parte pubblica:
b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui all'art 9,
comma 1. (Soggetti sindacali titolari della C.I.);
II) – NELLE SEDI CENTRALI O SEDI
DISTACCATE DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE E NEGLI UFFICI PERIFERICI INDIVIDUATI
COME SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:
a) per la parte pubblica:
-
dal titolare del
potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da
un suo delegato;
-
da una
rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti
all'applicazione del contratto.
b) per la parte sindacale, dai
soggetti di cui all'art.. 9, comma 2 (Soggetti sindacali titolari della C.I.).
2. L'Amministrazione può avvalersi, nella contrattazione
collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).
Art. 12
Diritto di assemblea
1. I dipendenti del comparto hanno diritto a partecipare,
durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati
con l'Amministrazione per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o
gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie
di interesse sindacale e del lavoro:
-
singolarmente o
congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto ai sensi dell'art. 1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle
prerogative sindacali.
-
dalla R.S.U.;
-
da una o più
organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea,
congiuntamente con la RSU;
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo
resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ
7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
nonché delle altre prerogative sindacali.
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota
mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura
stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto
ed è trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione
sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo
a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega
rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata.
L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dall'amministrazione
sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con l'amministrazione.
5. L'Amministrazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla
segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati
alle organizzazioni sindacali.
CAPO IV
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 14
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai
principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei
comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese
del negoziato relativo alla contrattazione integrativa, le parti non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la
concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali
sulle materie oggetto delle stesse.
Art. 15
Interpretazione autentica dei contratti
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di
generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o
integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'articolo 47 del d.lgs. n. 165/2001 o
quelle previste dall'art.. 5 (Tempi e procedure per la stipulazione) del
presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della
vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche a
richiesta di una delle parti.
Art. 16
Obiettivi e finalità
1. Nell'ambito della riforma del lavoro pubblico, nel quale
si inquadra l'istituzione del comparto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, al fine di garantire il progressivo miglioramento della funzionalità
degli uffici nonché promuovere l'efficienza, l'efficacia e la qualità
dell'azione amministrativa e dei servizi, le parti convengono sulla opportunità
di proseguire nel processo di valorizzazione professionale dei lavoratori.
2. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della
professionalità dei dipendenti e della qualità delle prestazioni lavorative
individuali richiedono l'impegno delle parti al fine di definire un sistema di
classificazione professionale che in un quadro di coerenza con le funzioni di
indirizzo e coordinamento proprie della Presidenza, assuma le caratteristiche di
efficace e concreto strumento di supporto e di impulso della riforma.
3. Il nuovo modello di classificazione del personale si basa
sui seguenti principi:
-
valorizzazione
delle professionalità interne per garantire alla collettività prestazioni di
elevata qualificazione;
-
flessibilità nella
gestione delle risorse umane in correlazione all'effettivo sviluppo
professionale.
4. Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è
attribuito alla formazione continua, che attraverso una serie organica ed
articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento
professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una
nuova cultura gestionale.
1 Il sistema di classificazione del personale, improntato a
criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai modelli
organizzativi della Presidenza, è articolato in tre aree:
-
Prima area: –
comprendente la ex posizione A1
-
Seconda area: –
comprendente le ex posizioni B1, B2 e B3
-
Terza area: –
comprendente le ex posizioni C1, C2 e C3.
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che
descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area
medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e
capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di
attività lavorative, secondo quanto previsto dall'allegato A) del presente CCNL.
3. Nelle aree è previsto un unico accesso dall'esterno nella
posizione iniziale del profilo. La collocazione nelle fasce retributive
stipendiali di cui alla tabella F avviene secondo la professionalità ed i
requisiti richiesti nel bando di concorso.
4. I profili, collocati nelle aree secondo il nuovo allegato
A), descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell'area
di appartenenza.
5. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni
dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti
all'interno della medesima area, fatte salve quelle per il cui espletamento
siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto,
altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle
inerenti allo specifico profilo attribuito.
6. L'individuazione dei profili di ciascuna area è definita
dalla Presidenza, nell'ambito della contrattazione integrativa con i soggetti
sindacali di cui all'art. 9, comma 1 e con l'assistenza dell'Aran.
Art. 18
Criteri per la definizione dei profili professionali
1. Nel sistema classificatorio la definizione dei profili si
configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile
e razionale del personale nonché a garantire una migliore corrispondenza delle
prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. I profili individuano le diverse tipologie professionali
esistenti nella Presidenza in relazione ai contenuti delle attività, attraverso
una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte e del livello di
professionalità richiesto.
3. I profili, distinti per settori professionali, definiscono
le mansioni precedentemente articolate sulle diverse posizioni economiche delle
aree, secondo le caratteristiche professionali di base indicate nell'allegato
A), che stabilisce, altresì, i requisiti e le modalità di accesso.
4. Ai fini della definizione dei profili professionali la
contrattazione integrativa terrà conto dei seguenti criteri:
a. superamento
dell'eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, derivante dalla legge
n. 312 del 1980, attraverso la costituzione di profili che comprendano al
proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia
lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti
tecnici;
b. semplificazione
dei contenuti mansionistici attraverso l'utilizzazione di formulazioni più
ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o
dettagliate;
c. attualizzazione
delle mansioni in relazione ai processi di ammodernamento della Presidenza e
alle nuove tecnologie adottate;
d. indicazione
della confluenza tra vecchio e nuovo sistema, al fine di garantire il rispetto
dell'inquadramento già acquisito nel sistema classificatorio nonché di evitare
che il personale appartenente ad una posizione giuridico-economica inferiore
venga inquadrato in una posizione retributiva più elevata, con conseguente
aggravio di spesa;
e. garanzia che,
nell'utilizzazione della clausola di cui all'art. 17 comma 3,
(classificazione) sarà rispettato nei casi di accesso, a parità di
professionalità richiesta nel profilo, il mantenimento del medesimo
trattamento economico retributivo stipendiale previsto per il personale in
servizio.
Art. 19
Istituzione di nuovi profili
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione
alle proprie necessità organizzative, potrà prevedere l'istituzione di nuovi
profili nell'ambito delle dotazioni organiche individuandone il trattamento
economico iniziale di accesso, sulla base dei criteri dell'art. 18, comma
4 (criteri per la definizione dei profili professionali).
2. Nel caso in cui il nuovo profilo definito in
contrattazione integrativa tragga origine dallo sdoppiamento di un profilo di
pari livello retributivo precedentemente previsto, in esso possono essere
inquadrati, in prima applicazione, con il consenso degli interessati e senza
incremento di spesa, i dipendenti che, in possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti per il nuovo profilo professionale nell'area di
appartenenza, svolgano già le relative mansioni e siano collocati nella medesima
area. Il passaggio avviene con mantenimento della fascia retributiva maturata.
In caso di mancato consenso il dipendente resta assegnato al profilo di
appartenenza, ove questo sia confermato, e torna a svolgerne le relative
mansioni.
3. Ai fini dell'assegnazione ai profili di nuova istituzione,
prima di procedere alla selezione dall'esterno, trova applicazione il principio
della flessibilità disciplinato secondo le procedure e percentuali indicate
nell'art. 25 (flessibilità tra profili all'interno dell'area).
Art. 20
Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore
del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con
effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento – all'interno di
ciascuna area – della posizione già conseguita nell'ordinamento di provenienza e
con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella
B.
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le procedure per le
selezioni previste dal CCNL del Comparto di provenienza, il primo inquadramento
avviene secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in
vigore del presente contratto e successivamente, conclusa la procedura, si
provvederà ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che avverrà con le
medesime modalità enunciate al comma 1.
3. In attesa della definizione dei nuovi profili
professionali di cui all'art. 17, comma 6, (classificazione) per l'inquadramento
dei dipendenti si fa riferimento a quelli previsti dal DPR 1219 del 1984 e dal
DPR 44 del 1990, allegati 1, 2 e 3, individuati in relazione all'area ed alla
posizione economica acquisita, nel rispetto della corrispondenza con le
qualifiche funzionali di provenienza.
4. Ferme rimanendo le dotazioni organiche complessive della
Presidenza, i contingenti delle originarie posizioni sono portati al livello di
accesso previsto in applicazione dell'art. 17, comma 3 (classificazione).
5. Tutte le procedure selettive previste dal CCNL del
comparto di provenienza sono attivate e portate a compimento, con le modalità di
finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in
contrattazione integrativa.
6. Il nuovo inquadramento di cui ai commi 1 e 2 sarà
comunicato ai dipendenti a cura della Presidenza al termine delle relative
procedure.
Art. 21
Accesso dall'esterno
1. Le modalità di reclutamento del personale avvengono
attraverso procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento
al lavoro di cui alla legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni ed
integrazioni, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 165 del 2001, le quali devono
garantire adeguate percentuali di accesso dall'esterno.
2. In considerazione di quanto previsto dal comma 1, la
Presidenza, a regime, è tenuta a riservare all'accesso dall'esterno una quota
delle vacanze organiche pari al 50 per cento dei posti disponibili di ciascun
profilo, calcolata sulla base dei posti disponibili per l'accesso ai sensi del
comma 3, nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale e dei
suoi eventuali aggiornamenti e tenuto conto dell'art. 20, comma 3 (nuovo
inquadramento).
3. L'accesso dall'esterno alle aree del presente sistema
classificatorio avviene alle posizioni e con i requisiti indicati nell'allegato
A).
4. Al personale assunto dall'esterno è attribuito il
trattamento economico iniziale previsto per il profilo professionale di
assunzione secondo quanto previsto nelle norme finali dell'allegato A).
PROGRESSIONI
Art. 22
Progressione all'interno del sistema classificatorio
1 In relazione al sistema di classificazione previsto dal
presente contratto, i passaggi dei dipendenti all'interno del nuovo ordinamento
professionale si configurano come:
a) Progressioni verticali tra le aree:
i passaggi tra le aree avvengono dall'area sottostante alla
posizione di accesso dell'area superiore nel rispetto dall'art. 21, comma 2
(accesso dall'esterno). Alla selezione sono ammessi i dipendenti in possesso
dei requisiti definiti dall'allegato A), nei limiti della percentuale dei
posti vacanti nella dotazione organica destinati all'accesso dall'interno, ai
sensi dell'art. 20, comma 4 (nuovo inquadramento), in relazione al profilo per
il quale si concorre.
b) Sviluppi economici all'interno delle aree:
si configurano come progressione economica all'interno
delle aree che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento
tabellare iniziale previsto per la posizione di accesso, di successive fasce
retributive secondo la disciplina di cui agli artt. 79 (sviluppi economici
all'interno delle aree) e 80 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo
economico all'interno dell'area).
1. I passaggi da un'area all'altra immediatamente superiore avvengono nel
rispetto dei seguenti principi:
a. garanzia di un
adeguato ed equilibrato accesso dall'esterno;
b. valutazione
ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle
peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si
riferiscono le selezioni. Pertanto, con riferimento all'esperienza
professionale, al titolo di studio, agli altri titoli culturali e
professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale ed
alle prove selettive finali è attribuito un peso equilibrato ai fini della
determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai
dipendenti che hanno partecipato alla selezione;
2. I passaggi del comma 1 sono realizzati nei limiti dei posti a tal fine
individuati e si attuano previo superamento di una selezione interna aperta alla
partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti per l'accesso al profilo cui si riferisce la selezione.
3. La selezione del comma 2 è basata sulla:
a) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso il
superamento di apposita prova teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare
il possesso delle capacità acquisite anche attraverso percorsi formativi;
b) graduatoria ove, comunque, prendere in considerazione, i seguenti titoli
valutati in relazione a criteri oggettivi formulati con le procedure di cui
all'art. 29 (relazioni sindacali) ed, in tale sede, ulteriormente integrabili:
-
titoli di studio,
diplomi di specializzazione o perfezionamento;
-
corsi di
formazione, anche esterni alla Presidenza, qualificati quanto alla durata,
ai contenuti – che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata
– per i quali sia previsto l'esame finale;
-
esperienza
professionale maturata;
-
arricchimento
professionale desumibile dalla documentazione presentata dall'interessato e
valutata in relazione all'esercizio di mansioni superiori svolte secondo le
vigenti disposizioni; allo svolgimento di specifici incarichi professionali
nel corso dell'esperienza lavorativa o di ricerche o di studio affidati
dall'amministrazione e da questa attestati; a ulteriori titoli culturali e
di studio, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati;
4. Gli elementi della selezione indicati al comma 3 sono tra
loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità
professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le
selezioni. In ogni caso ai titoli di studio ed all'esperienza professionale deve
essere attribuito ai sensi del comma 1, lettera b) un peso equilibrato.
5. I passaggi di cui al presente articolo sono finanziati
dalla Presidenza sulla base della programmazione del fabbisogno in tema di
gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale ai sensi delle
vigenti disposizioni.
Art. 24
Procedure per la progressione all'interno del sistema classificatorio
1. Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle
selezioni per i passaggi tra le aree e l'integrazione dei relativi criteri di
cui all'art. 23 sono preventivamente individuate dalla Presidenza con atti di
organizzazione di natura privatistica improntati a principi di imparzialità,
trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento delle
selezioni interne, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del decreto
legislativo 165 del 2001, previa concertazione con le OO.SS.
2. Nel caso in cui le selezioni interne del presente articolo
abbiano avuto esito negativo i posti già disponibili per dette selezioni possono
essere coperti mediante l'accesso dall'esterno.
3. Nel caso di passaggio tra le aree, al dipendente viene
attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il profilo di
assunzione, conseguito attraverso la selezione, ai sensi dell'art 21, comma 4
(accesso dall'esterno). Qualora il trattamento economico in godimento,
corrispondente alla fascia retributiva di appartenenza, risulti superiore
all'iniziale, il dipendente conserva il trattamento più favorevole, mediante
assegno ad personam, che, solo limitatamente a tale parte, continua a
gravare sul fondo ed è riassorbibile con l'acquisizione delle successive fasce
retributive nel profilo di nuovo inquadramento.
4. Nel caso di progressione interna nel sistema
classificatorio di cui all'art. 23 ovvero di passaggio tra profili
ai sensi dell'art. 25, la Presidenza comunica per iscritto al dipendente
interessato il nuovo inquadramento conseguito, nonché le eventuali modifiche del
rapporto di lavoro ad esso correlate, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 1997.
5. Limitatamente ai dipendenti assunti prima del 16 maggio
1995, la Presidenza procede alla sottoscrizione dei contratti individuali di
lavoro con i dipendenti che hanno conseguito la nuova posizione giuridica, che,
ferma rimanendo la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
definiscono tutti gli eventuali altri aspetti connessi al rapporto medesimo ai
sensi dell'art. 30 (contratto individuale di lavoro). Analogamente si
procede anche per i dipendenti assunti dopo il 16 maggio 1995 per i quali non
sia in ogni caso stato stipulato il contratto individuale.
Art. 25
Flessibilità tra profili all'interno dell'area
1. All'interno dell'area è consentito il passaggio tra
profili diversi, a parità di livello di accesso ed a condizione che i
richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti
per l'accesso al profilo dall'esterno in base alla declaratoria di cui
all'Allegato A).
2. Il passaggio del dipendente avviene nei limiti della
percentuale di dotazione organica del profilo di destinazione riservata
all'accesso dall'interno e l'interessato conserva la fascia retributiva
acquisita, che rimane a carico del fondo.
3. Il passaggio è effettuato dalla Presidenza, a domanda
degli interessati, previa verifica volta ad accertare il possesso delle capacità
professionali richieste ed, a parità in caso di più domande, con valutazione dei
titoli posseduti in base ai criteri previsti dall'art. 23
(passaggi tra le aree).
4. Qualora nella dotazione organica dell'area si determinino
posti disponibili relativamente ad un profilo, è consentito anche lo sviluppo
professionale dei dipendenti inquadrati nell'area purché in possesso dei
requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso all'area e nel
rispetto dei titoli abilitativi di legge. Tale sviluppo avviene con risorse a
carico del fondo e con le modalità previste dall'art. 80, comma 6. La
contrattazione integrativa individuerà i criteri di svolgimento di una apposita
prova teorico pratica per regolare i casi in cui, in relazione ai posti
individuati, vi sia parità di punteggio tra gli aspiranti nella relativa
graduatoria. I posti lasciati liberi dai predetti dipendenti diventano
disponibili nell'area per l'accesso dall'esterno nella percentuale prevista.
Art. 26
Posizioni organizzative e professionali
1. La Presidenza, sulla base del proprio ordinamento
ed in relazione alle esigenze, può conferire ai dipendenti appartenenti alla
area terza effettivamente in servizio, incarichi di natura organizzativa o
professionale, che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza,
richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed alta
professionalità.
2. Tali posizioni possono riguardare settori che richiedono
l'esercizio di:
-
funzioni di
direzione di unità operativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia
gestionale ed organizzativa;
-
attività con
contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di
titoli universitari e/o all'iscrizione ad albi professionali;
-
ad attività di
staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo,
caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
3. Ai fini del comma 2, la Presidenza procede alla
graduazione delle funzioni connesse con gli incarichi di cui al comma 1, in base
ai criteri adottati con proprio atto, previa concertazione con i soggetti di cui
all'art. 9 (soggetti sindacali). Nella graduazione delle funzioni la Presidenza
tiene conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli
con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa:
a)
livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla
effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
b)
grado di specializzazione e di professionalità richiesta dai compiti affidati;
c)
complessità delle competenze attribuite;
d)
entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente
gestite;
e)
valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi della Presidenza.
4. Il presente articolo può essere applicato anche al
personale di prestito (cioè in assegnazione temporanea) appartenente ad aree o
categorie equivalenti all'area terza della Presidenza.
Art. 27
Conferimento e revoca delle posizioni organizzative e professionali
1. Gli incarichi di posizione organizzativa e professionale
sono conferiti dalla Presidenza con atto scritto e motivato, per un periodo di
un anno, su proposta dei dirigenti dell'unità operativa o servizio interessato e
sulla base di appositi criteri generali definiti dalla Presidenza medesima,
previa concertazione con i soggetti di cui all'art. 9 ( soggetti sindacali).
2. Tali incarichi possono essere rinnovati con le medesime
formalità.
3. Per il conferimento degli incarichi, la Presidenza tiene
conto – rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere – della natura
e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti
dal dipendente non inferiori al diploma di laurea pertinente alle posizioni
organizzative e professionali assegnate, delle attitudini e delle
capacità professionali e della esperienza acquisita dal personale inquadrato
nella terza area.
4. In relazione all'incarico conferito è corrisposta
l'indennità di posizione di cui all'art. 28 (indennità di posizione e di
risultato).
5. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui
siano stati attribuiti i predetti incarichi è soggetto a specifica e periodica
valutazione di cadenza annuale con i criteri di cui all'art. 29. La valutazione
positiva dà anche titolo alla corresponsione della maggiorazione di cui all'art.
28 (indennità di posizione e di risultato).
6. In caso di eventuale valutazione negativa la Presidenza,
prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le
considerazione del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da
persona di sua fiducia.
7. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e
motivato, prima della scadenza, a seguito di:
-
inosservanza delle
direttive contenute nell'atto di conferimento;
-
intervenuti
mutamenti organizzativi;
-
accertamento di
risultati negativi.
8. La revoca dell'incarico comporta la perdita dell'indennità
di cui all'art. 28 (indennità di posizione e di risultato) e la restituzione del
dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza con decorrenza dalla revoca
medesima.
9. Nel periodo di permanenza nell'incarico, il dipendente può
partecipare alle selezioni per lo sviluppo economico di cui all'art. 79, qualora
sia in possesso dei relativi requisiti.
Art. 28
Retribuzione di posizione e di risultato
1. Al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle
posizioni organizzative o professionali di cui agli artt. 26 e 27 compete, oltre
al trattamento economico in godimento, comprese le fasce retributive di
appartenenza, un'indennità di posizione in misura variabile da un minimo di €
5.000,00 ad un massimo di € 9.000,00 annui lordi per tredici mensilità. Al
finanziamento dell'indennità si provvede con le risorse previste dall'art. 83,
comma 6 , primo alinea (utilizzazione fondo).
2. Il valore dell'indennità di posizione è stabilito dalla
Presidenza in relazione alla graduazione delle funzioni ai sensi dell'art. 27.
3. In relazione alla corresponsione dell'indennità di
posizione non sono più attribuiti al dipendente i compensi per lavoro
straordinario.
4. La valutazione annuale positiva dell'incarico svolto
comporta una maggiorazione della retribuzione di posizione variabile dal 5% al
20% secondo i criteri definiti dalla contrattazione integrativa. Tale
maggiorazione è a carico delle risorse previste dall'art. 83, comma 6 , primo
alinea (utilizzazione fondo).
5. In prima applicazione ed in via sperimentale, il numero
delle posizioni organizzative e professionali individuabili non potrà superare
n. 50 unità.
RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA CLASSIFICATORIO
Art. 29
Relazioni sindacali del sistema classificatorio
1. Nell'ambito del sistema classificatorio sono previsti i
seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate.
A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA:
B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE:
a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi
dell'art. 23 (passaggi tra le aree);
b) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di
selezione interna di cui al medesimo art. 23 (passaggi tra le aree);
c) con riferimento agli artt. 26 e 27 (posizioni organizzative):
-
criteri generali
per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
-
graduazione delle
posizioni organizzative ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
-
criteri e
procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti
interessati nonché le necessarie garanzie di contraddittorio.
2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di
un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il
termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione.
CAPO I
La costituzione del rapporto di lavoro
Art. 30
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato
è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto, nel
rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è
richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) profilo di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti al profilo di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione dell'attività lavorativa;
g) termine finale in caso di rapporto a tempo determinato;
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di
lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le
cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. E', in
ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo
pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui
al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata,
nell'ambito delle tipologie previste per tali categorie di personale dalle norme
specifiche secondo il rinvio operato dall'art. 98, comma 1 (Disposizioni
transitorie).
5. L'amministrazione prima di procedere alla stipulazione del
contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario
a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso
al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine
non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la
sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dalle disposizioni
sul rapporto di lavoro a tempo parziale dalle norme specifiche di cui al rinvio
operato dall'art 98, comma 1 (Disposizioni transitorie), di non avere un altro
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra
amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del
2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente
presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5,
l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza
dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti
di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei
provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del DPR 9 maggio 1994, n.
487.
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è
soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue;
2. In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione,
sentite le OO.SS., possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti
che lo abbiano già superato nella medesima posizione e profilo professionale
presso altra amministrazione pubblica.
3. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti
appartenenti ai ruoli della medesima amministrazione che siano stati inquadrati
in area superiore a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano
verificato l'idoneità.
4. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si
tiene conto del servizio effettivamente prestato.
5. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per
malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti
vigenti ai sensi dell'art. 69 del d.lgs n. 165 del 2001. In caso di malattia il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei
mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul
lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 48 (Infortuni
sul lavoro e malattie causa di servizio) del presente CCNL.
6. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi
del comma 5, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i
dipendenti non in prova.
7. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti
può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di
indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dal comma 5. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il
riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima
mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato
alla scadenza.
Art. 32
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto
per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere,
entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto
di lavoro. L'amministrazione si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla
richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell'area, nella
posizione economica ovvero fascia retributiva corrispondente e nel profilo
rivestiti all'atto delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di
classificazione applicato all'amministrazione medesima al momento del rientro.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente,
senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative
all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la
perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi
dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione
del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all'art. 39
della legge 449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed è subordinata
alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica
dell'amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per
l'assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento
dell'idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di
salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di
trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di
cumulo.
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai
sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e
dall'art. 6 del d.l. 28/03/1997 convertito dalla legge 140/97, l'orario di
lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da
erogarsi con carattere di continuità, ovvero di quelli che richiedono orari
continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino
particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e
di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell'art. 22
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono determinate nella contrattazione
integrativa ai sensi dell'art. 4 comma 3 (contrattazione collettiva
integrativa).
A tal fine, l'orario di lavoro viene determinato sulla base
dei seguenti criteri:
-
ottimizzazione dell'impiego delle
risorse umane;
-
miglioramento della qualità delle
prestazioni;
-
ampliamento della fruibilità dei
servizi da parte dell'utenza;
-
miglioramento dei rapporti
funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per
la realizzazione dei suddetti criteri possono pertanto essere adottate, anche
coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
-
orario articolato
su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa
nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e
collocazione diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo.
-
orario articolato
su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane ai
sensi del D.L. n. 79 del 1997;
-
orario flessibile:
si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono
consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;
-
turnazioni;
-
orario
plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di
lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle
trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
Per il personale del Dipartimento della Protezione Civile si
rinvia all'art. 4, comma 6.
4. Dopo un massimo di sei ore continuative di lavoro deve
essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti.
5. Le assenze per l'intera giornata non possono essere
calcolate in ore, quale che sia la durata dell'orario di lavoro della giornata
di assenza.
1 La turnazione è finalizzata a garantire la copertura
massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio
settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed
uffici. A tale istituto si fa ricorso qualora le altre articolazioni di orario
ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione
dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati
a livello decentrato attraverso contrattazione integrativa con le OO.SS., in
modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle
professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il
personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle
esigenze dello scambio delle consegne;
d) salvo quanto previsto in contrattazione integrativa, oltre che per il
Dipartimento della protezione civile, anche per gli uffici con attività a ciclo
continuo o uffici e settori con orario di servizio su sette giorni, il numero
dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può
essere superiore ad otto e quello dei turni festivi effettuabili nell'anno da
ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi
dell'anno;
e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di
riposo di almeno 12 ore consecutive;
f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno
notturno – festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22
del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22
del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
3. Le indennità di turno sono determinate a livello di
contrattazione integrativa di amministrazione, nell'ambito delle disponibilità
finanziarie di cui all'articolo 82 (fondo) secondo le seguenti fattispecie:
4. Ai fini del comma 3 gli importi minimi sono fissati come segue:
-
€ 12,91 lordi per
ciascun turno festivo;
-
€ 12,91 lordi per
ciascun turno notturno, nell'ipotesi di cui alla precedente lett. b);
-
€ 25,82 lordi per
ciascun turno notturno – festivo.
5. Il personale di cui al comma 2 dell' art. 36 (orario di
lavoro flessibile) può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni
notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e
nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro
ordinario prevista dall'art. 33 (orario di lavoro), comma 3 del presente CCNL,
viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati
uffici e servizi.
2. Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro
plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
-
il limite massimo
dell'orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore;
-
al fine di
garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e
di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente
di anno in anno e, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane;
-
in relazione a
ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro tale limite
può essere elevato, rispettivamente, a 26 settimane.
3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro
possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro
ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
4. La programmazione dell'orario plurisettimanale va
definita, di norma, una volta all'anno nell'ambito delle procedure di cui
all'art. 4, comma 3.
Art. 36
Orario di lavoro flessibile
1. Nell'ambito dell'orario di servizio e la tipologia di
orario di lavoro giornaliero e settimanale previamente definito, è possibile
adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, con l'individuazione di
fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Nella definizione di
tale tipologia di orario, da operarsi in sede di contrattazione integrativa ai
sensi dell'art. 4, comma 3, occorre tener conto delle esigenze di servizio e di
quelle del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è
ubicata la sede di servizio. Va altresì individuato l'arco temporale entro il
quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all'unità organica,
esclusi i turnisti, in relazione alle esigenze di servizio e di apertura al
pubblico.
2. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni
personali, sociali e familiari (D.Lgs. 151/2001, L. 104/92, tossicodipendenze,
inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di
volontariato di cui alla legge n. 266/91) e che ne facciano richiesta, vanno
favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze
di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato
dall'ufficio di appartenenza.
1. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato, di norma,
mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
2. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di
servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di
servizio il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di
prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di
lavoro.
1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta
l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui
si è verificato il ritardo, salva diversa autorizzazione in caso di eventuale
oggettivo impedimento.
2. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale
decurtazione della retribuzione e dell'indennità di Presidenza di cui all'art.
85.
Art. 39
Recupero e riposi compensativi
1. Qualora, per verificate esigenze di servizio, il
dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere,
in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma di
corrispondenti giorni di riposo compensativo.
2. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno
essere cumulate oltre i quattro mesi e dovranno essere concesse entro 30 giorni
dalla data della richiesta.
3. Per il personale del Dipartimento della Protezione civile
l'impossibilità di applicare il comma 2 per l'insorgere di stati di emergenza o
di particolare gravità, consente di prorogare il primo termine di altri due mesi
fatto salvo un diverso accordo con l'amministrazione stante le peculiarità del
servizio.
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei
ore continuative, il personale, purché non turnista, ha diritto a beneficiare di
un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle
energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
2. La durata di cui al comma 1 e la sua collocazione vanno
definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è
inserita, ai sensi dell' art. 4, commi 3, lett. A) e B) e 5, ed in funzione
della disponibilità di eventuali servizi di ristoro, della dislocazione delle
sedi dell'amministrazione nell'ambito della città, tenendo conto delle
differenze tra grandi e piccole città.
3. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito
di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere
interrotta dalla pausa in presenza di attività per le quali va obbligatoriamente
assicurata la continuità dei servizi.
4. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a
quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essere prevista per il personale di
cui all'articolo 36 comma 2 (orario di lavoro flessibile).
1. L'istituto della reperibilità è previsto esclusivamente
per i settori di attività per i quali è necessario assicurare la continuità dei
servizi. Esso si espleta durante le ore o le giornate eccedenti l'orario
ordinario di lavoro soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di
servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di
articolazione dell'orario. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12
ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di
reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore, salvo
il verificarsi di situazioni di emergenza per il personale del Dipartimento
della Protezione Civile.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in
reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di
domenica nell'arco di un mese.
4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui
all'articolo 82 (fondo) per il turno di 12 ore è corrisposta un'indennità di
misura non inferiore ad € 17,35. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la
predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa
maggiorata del 10 per cento.
5. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene
retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero
orario.
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la
normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro
straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle
che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi
comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a",
della Legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente
contratto, ovvero che alla medesima data di stipulazione non hanno maturato 3
anni di anzianità di servizio, hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie
comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro
su sei giorni, i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono,
rispettivamente, 32 e 30, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo
1, comma 1, lettera "a", della Legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di
riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla
menzionata legge n. 937/77.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la
durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti
gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di
cui all'art. 44(Permessi retribuiti) conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono
monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi
compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste
del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio,
l'Amministrazione assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie
in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni
di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il
godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno – 30
settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o
sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo
di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del
medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese
anticipate per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non
abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie
dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire delle ferie
residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di
spettanza. In caso di impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla
fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo di
quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto
termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque
entro l'anno.
14. Per il personale del Dipartimento della Protezione
Civile, ove i termini di cui ai commi 12 e 13 non possano essere rispettati per
il sopravvenire di emergenze o eventi di particolare gravità, le ferie possono
essere fruite oltre i periodi sopraindicati e comunque entro l'anno.
15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e
debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano
protratte per più di 3 giorni. L'amministrazione deve essere stata posta in
grado di accertarle con tempestiva informazione.
16 Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per
malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero
anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente
autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.
17. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento
sostitutivo delle stesse.
1. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri
giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua
opera.
2. La festività del Santo Patrono, ove non goduta per
esigenze di servizio, viene recuperata secondo le modalità previste dalla Legge
n. 937/1977 per le festività soppresse, previa concertazione di cui all'art. 6
(Sistema di partecipazione).
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non
deve essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo
può essere fissato in altro giorno della settimana.
4. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane
avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a
richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel
quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi
del 22 novembre 1988, n. 516 e dell' 8 marzo 1989, n. 101. Le ore lavorative non
prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi
senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni.
CAPO IV
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 44
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti
per i seguenti casi da documentare debitamente:
-
partecipazione a
concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni
otto all'anno;
-
lutti per coniuge o
convivente stabile, parenti entro il secondo grado ed affini di primo
grado: giorni tre per evento;
2. A domanda del dipendente – per particolari motivi
familiari o personali debitamente documentati – possono essere inoltre concessi,
nell'anno, tre giorni di permesso retribuito. Il dipendente, in alternativa, può
fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le
due modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili. Tra le motivazioni
per cui possono essere concessi i permessi di cui al presente comma, rientra
l'effettuazione di testimonianze per fatti non di ufficio, le visite mediche
specialistiche o esami clinici, nonché l'assenza motivata da gravi calamità
naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di
servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e
più favorevoli disposti dalle competenti autorità.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso
retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio che può
essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all'evento.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti
cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le ferie e
sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennità
connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte
per dodici mensilità.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie e possono essere fruiti
anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di
legge. Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge 13
luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n.
107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, che prevedono, i
permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo, nonché i
permessi e i congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4, comma
1, della legge n. 53 del 2000.
1. Previa valutazione del dirigente o funzionario
responsabile dell'unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne
faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di
lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di
durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono
comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo
utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative
necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate
entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario
responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione
viene proporzionalmente decurtata.
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate
dall'amministrazione – speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150
ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in
servizio a tempo indeterminato presso l'amministrazione all'inizio di ogni anno,
con arrotondamento all'unità superiore. L'amministrazione provvede con atti
organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale
di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in
sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute,
o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi
esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno essere previsti
ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di
particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione
europea, anche finalizzati all'acquisizione di specifica professionalità ovvero,
infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati
sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto
all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e
la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro
straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità
individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il
seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti
universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai
programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti
l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la
prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per
gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla
lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino
nelle condizioni di cui alle lettere a), e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma
4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi
di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore,
universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati
nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio
i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo
studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine
decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono
definite nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4 (Contrattazione
collettiva integrativa).
7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa
graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di
cui all'art. 9 (Soggetti sindacali titolari della C.I.).
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti
i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il
certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di
partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente
concordata con l'amministrazione, l'attestato degli esami sostenuti, anche se
con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già
utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda
l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il dipendente
, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di
articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del
titolo stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel
comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente
articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per
esami previsti dall'art. 44 (Permessi retribuiti).
Art. 47
Assenze per malattia
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia
intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore
che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore
periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui
al comma 2, su richiesta del dipendente l'amministrazione procede
all'accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite della unità
sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di
stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai
commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi
del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari
esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità
sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti
dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela
degli affetti da T.B.C.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si
assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di
tale periodo per le malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso di
ricovero ospedaliero o in day-hospital, e per il successivo periodo di
convalescenza post ricovero, al dipendente compete per intero l'indennità di cui
all'art. 85 (indennità di Presidenza). In tale periodo sono computati la
giornata del sabato anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia
articolato su cinque giorni nonché i giorni festivi che ricadono all'interno
dello stesso. In caso di malattia di durata inferiore ai quindici giorni
l'indennità di amministrazione è decurtata in misura proporzionale ai giorni di
assenza per malattia dividendo l'importo della stessa per 30 e moltiplicando il
risultato per i giorni prescritti dal certificato medico.
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di
assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
8. In caso di patologie gravi che richiedano terapie
salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio
medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio
l'emodialisi, la chemioterapia, la radioterapia, il trattamento per
l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica
(attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi
dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero
ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate
terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o
Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso
all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a).
9. La disciplina di cui al comma 8 si applica ai mutilati o
invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle
categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al d.lgs. n. 834/81, per i
giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità
dello stato di invalidità, sia debitamente documentata.
10. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze
collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 8, l'amministrazione
favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei
soggetti interessati.
11. Nel caso di malattia insorta nell'arco della giornata
lavorativa durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la
sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la
relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello
della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini
del completamento dell'orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i
tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi dell'art. 45 (Permessi
brevi). Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della
parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia
e il dipendente potrà invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo
di pari entità.
12. Ai fini del computo dell'assenza per malattia, in
presenza di due certificati di malattia consecutivi con il primo che termina il
sabato ed il secondo che inizia con il lunedì, la domenica intercorrente deve
essere considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in
coincidenza di giornate pre-festive e post-festive.
13. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio
di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione
dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
14. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione
dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla
eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno
festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
15. L'amministrazione è abilitata a disporre il controllo in
ordine alla sussistenza della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge fin dal primo giorno di assenza, sulla base delle proprie esigenze
funzionali ed organizzative, attraverso la competente Azienda sanitaria locale.
I controlli di cui al presente comma non sono estensibili alla fattispecie della
assenza della madre o del padre per malattia del bambino di cui all'art. 53
(Congedi dei genitori).
16. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari
motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
17. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di
espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare
nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
18. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio
durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e
nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
19. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le
fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi,
che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e
giustificato impedimento.
20. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non
sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a
darne comunicazione all' amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal
terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di
assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri
riflessi inerenti.
Art. 48
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione
clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui
all'art. 47 (Assenze per malattia), comma 7, lett. a) comprensiva del
trattamento accessorio come determinato ai sensi dell' art. 85 (Indennità di
Presidenza).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta
a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta
l'intera retribuzione di cui all'art. 47 (Assenza per malattia), comma 7, lett.
a) comprensiva del trattamento accessorio come determinato ai sensi dell' art.
85 (Indennità di Presidenza), per tutto il periodo di conservazione del posto di
cui all'art. 47 (Assenza per malattia), commi 1 e 2.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento
previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e
per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente,
nonché per i rimborsi delle spese. In particolare le seguenti leggi e le loro
successive modificazioni ed integrazioni vengono automaticamente recepite nella
disciplina pattizia: D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, legge 27 luglio 1962, n. 1116
e successivo D.P.C.M. del 5 luglio 1965, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art.
22, commi da 27 a 31, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 1, commi da 119
a 122 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461.
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere
concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un
triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di
un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi diversi
ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b) se non siano
intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si
applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche
frazionatamene, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt.
47 e 48 (Assenza per malattia e Infortuni sul lavoro).
5. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga
richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età,
tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità,
sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico,
ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e
successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L'amministrazione, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,
invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il
dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere
servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo
di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto,
senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure
dell'art. 63 (Sanzioni e procedimento disciplinare).
8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa
amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di
comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di
vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova;
b) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita
lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati – ai sensi
dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale
del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie
generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può
essere cumulata con l' aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso
titolo.
9. L' aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, può altresì, essere concessa al dipendente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a
termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione del comparto ovvero
in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della
comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
Art. 50
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la
cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti
disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le
aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolate dagli contratti
collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998 e 9 agosto 2000 e 18
dicembre 2002.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai
corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476
oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre
1989, n. 398 sono collocati, a domanda, fatta salva l'applicazione dell'art. 52,
comma 57, della legge n. 448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio senza
assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
3. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui
coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere una
aspettativa, senza assegni, qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o
il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo
trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di altro
comparto.
4. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una
durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha
originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed
eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in
difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di
periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i
paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire
delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La
disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente
articolo nonché alle assenze di cui al d.lgs. 151/2001.
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5 della
legge n. 53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo
comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso le
amministrazioni del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la
formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle
diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero
complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della
consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione
integrativa nazionale di amministrazione definisce i criteri per la
distribuzione e utilizzazione della percentuale tra la sede nazionale e le sedi
decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed
in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'amministrazione di
appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività
formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista
della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima
dell'inizio delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa a livello nazionale di amministrazione di cui
all'art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa) individua i criteri da
adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla
percentuale di cui al comma 2.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con
l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa
determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile
durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'amministrazione può differire
la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del
dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la utile
partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3,
della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5,
comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del
trattamento economico, alle modalità di comunicazione all'amministrazione ed ai
controlli si applicano le disposizioni contenute negli artt. 47 e 48 (Assenze
per Malattia, Infortuni sul lavoro).
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei
commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con
diritto di priorità.
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva, l'arruolamento
volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, il
servizio civile sostitutivo sospendono il rapporto di lavoro, anche in periodo
di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto senza diritto
alla retribuzione fino ad un mese dopo la cessazione del servizio.
2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa
di congedo, il dipendente deve presentarsi all'amministrazione per riprendere il
lavoro. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad
alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di
comprovato impedimento.
3. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli
effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa la determinazione
dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento di fine rapporto.
4. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto
per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianità di
servizio. Al predetto personale l'amministrazione corrisponderà l'eventuale
differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall'amministrazione
militare. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione
dell'amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di
cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto
giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di
quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il
periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è
retribuito.
Art. 53
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di
tutela della maternità contenute nel d.lgs. 151/2001.
2. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di cui al comma 1, ai fini
del trattamento economico le parti concordano quanto segue:
a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17,
commi 1 e 2 del d. lgs. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche
nell'ipotesi di cui all'art. 28 del citato decreto legislativo, spetta
l'intera retribuzione fissa mensile nonché l'indennità di Presidenza di cui
all'art. 85 e l'indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 28, comma
1, ove spettante e le quote di incentivo eventualmente previste dalla
contrattazione integrativa.
b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di
astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto.
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza
presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di
rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato
medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante
periodo di congedo obbligatorio post-parto ed del periodo anti-parto, qualora
non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
c) Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto
dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in
alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza,
fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai
fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione
fissa mensile, comprese le quote di salario fisse e ricorrenti, con esclusione
dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni
disagiate, pericolose o dannose per la salute.
d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al
compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47
del d.lgs. 151/2001, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori
padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di
assenza retribuita secondo le modalità indicate nella stessa lettera c).
e) I periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione
continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano
all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche
nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal
lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. 151/2001, la lavoratrice madre
o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della
durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data
di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque
il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina
trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di
astensione.
g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano
impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lettera f), la domanda
può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo
di astensione dal lavoro.
h) In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 39 del d.lgs.
151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal
comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del d.lgs. 151/2001, qualora
durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti
che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o
di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre,
l'amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo
consenso in altre attività - nell'ambito di quelle disponibili - che comportino
minor aggravio psicofisico.
Art. 54
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo
indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura
sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi
regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si
impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle
predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le
modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto
di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto all'art. 47
(Assenze per malattia), comma 7, i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di
due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale,
limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando
tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di
recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro
il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste
dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero,
possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 49 (Aspettative), comma 8, lett.
b) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – su segnalazione della struttura che segue il progetto – che
i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle
previste terapie, l'amministrazione dispone, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'amministrazione nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Art. 55
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo
indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura
sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi
regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano
sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle
predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le
modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto
di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art.
47 (Assenza per malattia), comma 7, i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di
due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale,
limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando
tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di
recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro
il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste
dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero,
possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 49 (Aspettative), comma 8, lett.
b) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto
- che
i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle
previste terapie, l'amministrazione dispone, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'amministrazione nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla
legge 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal
presente articolo.
Art. 56
Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica
1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del
dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle
mansioni del proprio profilo professionale, l'Amministrazione non potrà
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o
psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio
attivo nelle strutture organizzative del settore in mansioni anche diverse o di
altro profilo riferito alla stessa posizione economica dell'area di
inquadramento ove vi sia la disponibilità organica, purché compatibili con lo
stato di salute ed i titoli posseduti, assicurando un adeguato percorso di
riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti ovvero nell'impossibilità di rinvenire mansioni
compatibili con i motivi che hanno determinato l'inidoneità, previo consenso
dell'interessato a seguito di comunicazione dei posti disponibili, il dipendente
può essere impiegato in un profilo con trattamento economico iniziale inferiore
della medesima area oppure in un profilo immediatamente inferiore dell'area
sottostante. In caso di mancanza di posti in organico in detto profilo,
la ricollocazione può avvenire in uno qualsiasi dei profili dell'area
sottostante.
3. L'inquadramento nella posizione economica inferiore può essere anche
temporaneo ove sia legato alla mancanza di posti e non alla inidoneità fisica
allo svolgimento delle relative mansioni. In tale caso il dipendente al
verificarsi della vacanza ha titolo alla ricollocazione nel profilo per il quale
era stato giudicato idoneo.
4. La domanda di reinquadramento di cui ai commi precedenti è presentata dal
dipendente, entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di
inidoneità.
5. L'eventuale ricollocazione del dipendente in altro profilo professionale ai
sensi dei commi 1 e 2, è regolata da appositi criteri stabiliti
dall'Amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali.
6. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella posizione economica
inferiore si applica l'art. 4, comma 4 della legge 68/1999.
7. Al dipendente che non possa essere ricollocato nell'ambito
dell'amministrazione di appartenenza con le modalità previste dai commi
precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 59
(Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza).
Art. 57
Assegnazione temporanea presso altra amministrazione
di diverso comparto o presso la Presidenza
1. Il dipendente della Presidenza, a domanda, può essere assegnato
temporaneamente ad altra amministrazione di diverso comparto che ne faccia
richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di "comando").
2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 vengono disposte, con il
consenso dell'interessato e con le procedure previste attualmente dai rispettivi
ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art.
9, comma 1 ( I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa).
3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altra
amministrazione, continua ad occupare un posto nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione di appartenenza, che non può essere coperto per concorso o
per qualsiasi altra forma di mobilità.
4. La posizione di comando ha la durata di 12 mesi, rinnovabili.
5. Alla scadenza del primo termine di cui al comma 4, il dipendente può
chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio
diretto all'amministrazione di destinazione, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165
del 2001 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lett. C),
penultimo periodo della legge 488/99, che rende prioritarie le procedure di
mobilità.
6. Il comando può cessare, prima del termine previsto dal comma 4, qualora non
prorogato ovvero per effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o
per il venir meno dell'interesse dell'amministrazione che lo ha
richiesto.
7. La posizione di comando può essere disposta, senza i limiti temporali del
comma 4, nei seguenti casi:
1) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti
di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra
amministrazione;
2) per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari
sino alla durata del loro mandato;
3) per gli enti di nuova istituzione sino alla definizione delle relative
dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento.
8. Il dipendente in assegnazione temporanea può partecipare alle procedure
selettive predisposte dalla Presidenza ai fini dei passaggi di cui
all'art. 23 (Passaggi di area). Le iniziative di formazione, aggiornamento e
qualificazione restano disciplinate dall'art. 60 (formazione).
9. L'assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la
posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell'anzianità
lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione. Al personale
interessato è, inoltre, garantita la partecipazione alle procedure previste per
lo sviluppo professionale ed economico di cui agli art. 25 e 80 (flessibilità e
sviluppi economici).
10. I limiti temporali del comma 4 non si applicano nei confronti di coloro che
già si trovano in assegnazione temporanea presso altra amministrazione alla data
di entrata in vigore del presente contratto. Per tale personale le
amministrazioni di destinazione assumono tutte le iniziative per favorire, entro
il 30 giugno 2005 il passaggio diretto di cui al comma 5. Nel caso di
impossibilità sarà confermata la posizione di comando sino alla revoca dello
stesso.
11. L'amministrazione che utilizza il personale in assegnazione temporanea ove
dotata di autonomia finanziaria rimborsa alla Presidenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale. Negli altri casi detto trattamento rimane a carico
dell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento accessorio è comunque a
carico dell'amministrazione di destinazione.
12. Nulla è innovato per la disciplina vigente delle assegnazioni temporanee
disposte in relazione a specifiche esigenze della Presidenza nei casi previsti
da disposizioni di legge o di regolamento qualora sia necessario assicurare
particolari e non fungibili competenze attinenti agli interessi
dell'amministrazione che dispone la temporanea diversa assegnazione e che non
rientrano nei compiti istituzionali della medesima (posizione di "fuori ruolo").
Dell'assegnazione temporanea di cui al presente comma viene data informazione ai
soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 1 (i soggetti sindacali titolari
della contrattazione integrativa).
13. Il distacco previsto dall'art. 10, comma 11 quater del d.lgs. 303 del 1999 è
considerato, a tutti gli effetti servizio prestato presso la Presidenza anche in
relazione al comma 9. Il personale distaccato, a domanda, rientra in servizio
presso l' Amministrazione secondo modalità e termini concordati con la stessa.
14. Per quanto riguarda le assegnazioni temporanee di personale di altre
amministrazioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applica il
d.lgs. n. 303 del 1999 ed, in particolare, l'art. 9, commi 4, 5 e seguenti.
1 Tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati
accordi per disciplinare la mobilità dei dipendenti verso amministrazioni di
diverso comparto.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, sono stipulati:
-
in occasione di processi di ristrutturazione e di riordino
dell'Amministrazione;
-
per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità
volontaria;
-
dopo la dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio
o la dichiarazione di messa in disponibilità.
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui
al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i
procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per
60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque
possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei
provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 1, la
delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di
rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono, o loro
delegati, nonché da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici
interessati. La delegazione di parte sindacale dell'Amministrazione è composta
dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 9 (I soggetti sindacali
titolari della contrattazione integrativa);
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono
contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle
medesime;
b) l'Amministrazione cedente e le posizioni e profili professionali di
personale eventualmente interessato alla mobilità in previsione della
dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per
legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per
l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le necessarie attività di riqualificazione ed addestramento professionale
occorrenti;
f) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso, copia
dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di
rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata, o loro delegati, e dalle
organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo
preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D.Lgs. n.
165 del 2001.
7. La mobilità è disposta nei confronti dei dipendenti a seguito di adesione
scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione del bando di mobilità alla Presidenza ed all'amministrazione di
destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché in
possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, per i dipendenti
inquadrati nelle posizioni ricomprese nell' area I e II la scelta avviene
mediante compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio
complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale e
familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti dell'area III,
l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di
una valutazione comparata del curriculum professionale e di anzianità di
servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l'amministrazione di
destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione
pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base
alle vigenti disposizioni.
10. Ove si tratti di profili dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti
disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare anche posti di profilo
professionale diverso da quello di appartenenza – ma dello stesso livello
retributivo – di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l'accesso
mediante concorso ovvero posti di posizione inferiore. Dal momento del nuovo
inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione
senza riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove superiore.
11. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono
avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell' A.RA.N., ai sensi
dell'art. 46, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001.
Art. 59
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
1. Fermi restando gli accordi di mobilità di cui all'art. 58 (Accordi di
mobilità), in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del d.lgs. n.
165 del 2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso
articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato
in eccedenza presso la Presidenza ad altre Amministrazioni di diverso comparto e
di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile
impiegare diversamente nel proprio ambito, la Presidenza stessa comunica
l'elenco del personale in eccedenza distinto per area e profilo professionale
richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di
tale personale agli altri enti o amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del
d.lgs 165/2001 presenti nel corrispondente ambito territoriale, al fine di
accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
2. Le amministrazioni di altri comparti comunicano, entro il termine di 30
giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l'entità dei posti vacanti nella
dotazione organica di ciascun profilo e posizione economica nell'ambito delle
aree o categorie di personale, ciascuno secondo i propri sistemi di
classificazione, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni,
sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono
indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la
specificazione di eventuali priorità, la Presidenza dispone i trasferimenti nei
quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso
posto, la Presidenza formula una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
-
dipendenti portatori di handicap;
-
situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a
carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito;
-
maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
-
particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei
conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in
tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base
della certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
-
presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di
contrattazione integrativa nazionale.
5. Nei casi in cui non sia possibile momentaneamente procedere al passaggio
diretto tra amministrazioni, può farsi ricorso, con il consenso del dipendente,
all'istituto del comando di cui all'art. 57 (assegnazione temporanea) con
particolare riguardo al comma 5 del medesimo articolo.
6. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa
nazionale può prevedere specifiche iniziative di formazione e di
riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l'integrazione dei
lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al
modello di classificazione vigente.
1. Nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica
amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per
lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli
obiettivi di cambiamento.
2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento,
aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in
conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione
integrativa di cui all'art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa), anche al
fine della riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilità.
La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi
teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in
base a programmi definiti dalla Presidenza ai sensi del comma 1.
3. Le iniziative di formazione del presente comma riguardano tutto il personale
a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale
comandato o fuori ruolo, utilizzato dalla Presidenza, effettua la propria
formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lettera
b). I dipendenti della Presidenza, comandati o fuori ruolo presso enti di nuova
istituzione, in attesa dell' inquadramento presso le amministrazioni di nuova
destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime.
4. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e
quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale collegati
all'applicazione dell'art. 22 (progressione all'interno del sistema
classificatorio);
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli
operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle
funzioni assegnate e che devono tener conto in particolare della normativa
vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative
dell'ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle
risorse umane, organizzative e tecnologiche.
Le attività di formazione di cui al presente comma si concludono con
l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo
dipendente mediante esame finale, attestato attraverso l' attribuzione di un
apposito titolo, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.
5. Nell'attuazione dei programmi delle suddette attività formative, la
Presidenza si avvale della collaborazione della Scuola Superiore della P.A.,
degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso altre amministrazioni,
delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate
nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi
informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi
dell'art. 7, lett. e) del d.lgs. n. 39 del 1994.
6. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, la
Presidenza utilizza le risorse disponibili sulla base alla direttiva del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché
tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali ad es.
d.lgs. 39/1993, ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
7. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dalla
Presidenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono
a carico dell'Amministrazione stessa. I corsi sono tenuti, di norma, durante
l'orario di lavoro e, qualora si svolgano fuori dalla sede di servizio, al
personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di
viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Nel rispetto dei criteri di cui al
comma 8, i corsi si svolgono, di regola, a livello nazionale salvo diverse
esigenze organizzative in relazione alla dislocazione territoriale degli uffici.
8. La Presidenza individua i dipendenti che partecipano alle attività di
formazione, sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4
(Contrattazione collettiva integrativa) e verificati ai sensi dell'art. 6, lett.
A) (Sistema di partecipazione – Informazione), in relazione alle esigenze
tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione
professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini
personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di
partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, 1° comma, lett. c)
del d.lgs. 165/2001.
9. Per figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie
attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità , per i
dipendenti, di frequentare corsi specifici, anche non previsti dai programmi
dell'Amministrazione, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con
permessi non retribuiti.
Art. 61
Clausole speciali
1. Per ciascun dipendente l'ufficio del personale dell'amministrazione conserva
in apposito fascicolo personale tutti gli atti e documenti prodotti
dall'amministrazione o dallo stesso dipendente ed attinenti all'attività da lui
svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti conservati nel fascicolo personale è
assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in
materia.
3. Nei casi previsti da disposizioni emanate dagli organi competenti, il
personale è tenuto all'uso dell' uniforme di servizio, con oneri a carico
dell'amministrazione.
4. Nei casi in cui l'alloggio di servizio, per speciali esigenze connesse al
particolare tipo di mansioni svolte, costituisca elemento necessario
all'espletamento del servizio stesso, l'amministrazione ne disciplina l'uso, con
oneri a proprio carico.
5. Il dipendente a tempo indeterminato, il cui coniuge convivente sia
destinatario della legge n. 10 marzo 1987, n. 100, in caso di trasferimento di
sede del coniuge stesso, ha diritto al trasferimento, anche in soprannumero,
presso gli uffici della Presidenza eventualmente situati nella medesima sede di
servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
6. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due
giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con
corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata
preventivamente con l'amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola
del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.
7. Al personale in distacco ed in aspettativa ai sensi del CCNQ del 7 agosto
1998 e successive modificazioni ed integrazioni competono quote di incentivo
secondo le previsioni concordate nella contrattazione integrativa.
8. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro costituitosi nelle
amministrazioni di provenienza. Tuttavia la Presidenza per gli ulteriori effetti
previsti anche nell'art. 24 comma 5 (procedure per la progressione all'interno
del sistema classificatorio) procede alla stipulazione di contratti individuali
di lavoro per i dipendenti ivi trasferiti qualora, assunti presso le predette
amministrazioni prima dei CCNL della stagione 1994 – 1997, non li abbiano mai
stipulati in precedenza.
Art. 62
Obblighi del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon
andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto
della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il
dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il
rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato.
2. l dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti
di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la
migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto,
le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall'Amministrazione, anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e
di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme
dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24, L. 7 agosto 1990 , n. 241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le infor-mazioni cui abbia
titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso
all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai
regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché attuare
le disposizioni del d.lgs. n. 443 del 28 dicembre 2000 e del D.P.R. del 28
dicembre 2000 n. 445, in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la
rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del dirigente del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli
utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da
comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che
ritardino il recupero psico fisico , in periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire gli ordini inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o
mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia
palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha
impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha
il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire
l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito
amministrativo;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed
automezzi a lui affidati;
j) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che
non siano di servizio;
k) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre
utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
l) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non
siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in
locali non aperti al pubblico;
m) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente,
la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
n) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza,
salvo comprovato impedimento;
o) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non
finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.
Art. 63
Sanzioni e procedimento disciplinare
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati
nell'articolo 62 (Obblighi del dipendente) del presente contratto danno luogo,
secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di
retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci
giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni
fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non
previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e,
comunque, non oltre venti giorni da quando l'ufficio istruttore secondo
l'ordinamento dell'amministrazione, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver
sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o
conferisce mandato. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere
comminata dal dirigente dell'ufficio entro il termine di venti giorni da quando
è venuto a conoscenza del fatto.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano
trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato
causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi
dell'articolo 55, comma 4 del d.lgs. 165/2001, il responsabile della struttura
in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala
entro dieci giorni all'ufficio competente, a norma del citato art. 55, comma 4,
i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone
contestuale comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione nel
termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del
soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Qualora anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione,
emerga che la sanzione da applicare non sia di sua competenza, il responsabile
della struttura, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio
competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento
prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio e senza
ripetere la contestazione scritta dell'addebito. In caso di mancata
comunicazione nel termine predetto si applica quanto previsto in tema di
responsabilità al comma 4, ultimo periodo.
6. Al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, è consentito
l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data
della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro
tale data, il procedimento si estingue.
8. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli
accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga
la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 64 (Codice disciplinare),
nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 64
(Codice disciplinare). Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a
procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone
comunicazione all'interessato.
9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi
due anni dalla loro applicazione.
10. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle
eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
11. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine
iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i
termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di
tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni
giuridiche.
12. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55
del d.lgs. 165/2001.
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza e in conformità di quanto previsto
dall'art. 55 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,
sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in
relazione:
-
alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di
norme o disposizioni;
-
al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell'evento;
-
all'eventuale
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
-
alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
-
al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
-
al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo
ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
-
al comportamento verso gli utenti;
b) Al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già
sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del
caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito
del medesimo comma.
c) Al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un'unica azione od
omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al
massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al
dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze
per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o
nei confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui
affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare
azione di vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al
servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6
della L. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento;
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio
dell'amministrazione e destinato ad attività sociali.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del
massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino
caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono dal servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del
dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai
terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede
assegnata dall'amministrazione;
d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di
infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in
procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, tenuto conto
del rispetto della libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell'art. 1 L. 300
del 1970;
h) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'amministrazione
o a terzi;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano
lesivi della dignità della persona;
j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e
denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando
sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze
previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'amministrazione
o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il
lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento
negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un
danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare
gravità che siano lesivi della dignità della persona.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è
privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere
dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della
retribuzione indicata all'art. 75, comma 2 – primo alinea- (Retribuzioni e sue
definizioni – Retribuzione base mensile) nonché gli assegni del nucleo familiare
ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile
ai fini dell'anzianità di servizio.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze
previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio,
in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di
6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto
al comma 6, lett. a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per
riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti
procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'amministrazione
quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo
superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si
applica la sanzione di cui al comma 4;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una
situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento
negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità
ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di
sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e
di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un
collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di
escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o
fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non
ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o
diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto
negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di
presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti,
anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono
di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di lavoro.
e) condanna passata in giudicato:
-
per i delitti indicati nell'art. 15, commi 1 e 4 septies, lettere a), b)
limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge n. 55
del 1990 e successive modificazioni e integrazioni;
-
quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
-
per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge n. 97 del 2001.
7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui
all'art. 62 (Obblighi del dipendente) quanto al tipo e alla misura delle
sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la
massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo
accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può
essere sostituita con altre.
Art. 65
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza
penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la
denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla
sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui
l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare
già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione
venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del
dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è
sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge 97 del 2001, in
linea generale il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente
articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001 il
procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni
da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve
concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 64 (Codice disciplinare),
come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett.
b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del
procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della
legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove
nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento, avvenuto per le stesse causali del comma 6 si
procede analogamente a quanto previsto dal medesimo comma .
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1
della legge 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 64 (Codice disciplinare), comma
5, lettera h) e comma 6, lett. b) ed e) e successivamente assolto a
seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di
assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua
richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza
dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e
nella posizione economica o fascia retributiva corrispondente in cui è confluita
la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una
nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il
convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero
stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento,
escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario.
Art. 66
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti
su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili
con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può
disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro
per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della
retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo
dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma
restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di
sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato
come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di
servizio.
Art. 67
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata
dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione
del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma
3.
3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che
non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per
fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 64, commi 5 e 6 (Codice
disciplinare).
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i reati previsti dall'art. 15, commi
1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed
e) della legge 55 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge 97 del 2001, in
alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere
applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora
intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, si applica l'art. 4 comma 1 della citata legge 97 del
2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 65
(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), in tema di
rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti
un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 75, comma 2 –
primo alinea - (Retribuzione e sue definizioni – retribuzione base mensile)
nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di
anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi
dall'art.. 65, commi 6 e 7 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale), quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a
titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse
rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per
prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda,
per altre infrazioni, ai sensi del medesimo dall'art. 65, comma 6 (Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale), secondo periodo, il conguaglio
dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto
dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e
funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi
di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in
servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito
del procedimento penale.
Art. 68
Norme transitorie per i procedimenti disciplinari
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente
contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del
loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le
sanzioni previste dall'art. 25 del CCNL del comparto Ministeri del 16 maggio
1995, qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dall'art. 64 (Codice
disciplinare) del presente CCNL.
3. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare di
cui all'art. 64 deve essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in
luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di
stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a
quello di affissione.
Art. 69
Procedure di conciliazione ed arbitrato
1. Per tutte le controversie individuali è previsto il tentativo obbligatorio di
conciliazione.
2. A tal fine il dipendente può avvalersi delle procedure di conciliazione di
cui all'art. 66 del d.lgs. 165/2001, in tema di tutela dei lavoratori nelle
controversie individuali sul rapporto di lavoro ovvero di quelle indicate
nell'art. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe.
3. Ove la conciliazione non riesca, il dipendente può adire l'autorità
giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa possono concordare di
deferire la controversia ad un arbitro unico a prescindere dalla tipologia delle
conciliazione prescelta tra quelle indicate nel comma 2, In tal caso si
esperiscono le procedure indicate nell'art. 4 e seguenti del CCNQ del 23 gennaio
2001 e successive modificazioni e proroghe.
4. Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 6 del CCNQ di cui al comma 1
sono impugnabili con le procedure previste dall'accordo stesso ovvero dinanzi
all'organismo di cui all'art. 55, commi 8 e 9 del D.Lgs. 165/2001, richiamati
dall'art. 6, lett. C) (Sistema di partecipazione – consultazione), del presente
CCNL.
Art. 70
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. L'Amministrazione, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al
presente CCNL, adotta con proprio atto, il codice di condotta relativo ai
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di
lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27.11.1991, n.
92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia,
allegano a titolo esemplificativo il codice – tipo.
CAPO XI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 71
Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del
rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello
stesso, i re-lativi termini sono fissati come segue:
-
2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
-
3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
-
4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono
ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun
mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di
cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari
all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al
dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni
dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del
rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante
il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si
applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso.
Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo
delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi
diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'
art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e
non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la
retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in
caso di malattia superiore a 15 giorni secondo quanto previsto dall'art. 47
(Assenze per malattia).
Art. 72
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei
casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 47, 48 e 63 ( Malattia,
Infortuni, Sanzioni e procedure disciplinari), ha luogo:
a) al compimento del limite di età, ai sensi delle norme di legge in
vigore;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
d) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa Comunitaria in
materia.
1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 72 (cause di cessazione del
rapporto di lavoro), la risoluzione del rapporto di lavoro avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo
giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista.
L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del
rapporto.
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione
scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) dell'art. 72 (cause di cessazione del
rapporto di lavoro) la risoluzione del rapporto di lavoro avviene senza
preavviso.
CAPO I
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
Art. 74
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione del personale appartenente al comparto dei
della Presidenza del Consiglio dei Ministri si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale sino al suo
conglobamento;
b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per
esperienza professionale;
c) fasce retributive di cui all'art. 79 (sviluppi economici all'interno delle
aree);
d) indennità di Presidenza di cui all'art. 85;
e) compensi di cui all'art. 83 (Utilizzo del F.U.P.), ove spettanti;
f) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
g) altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo
familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni.
Art. 75
Retribuzione e sue definizioni
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento
economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa nazionale di
amministrazione prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
-
Retribuzione base mensile: è costituita dal trattamento economico iniziale
mensile di assunzione e, successivamente, dal valore economico mensile della
fascia retributiva di appartenenza del dipendente così come prevista in
ciascuna area di cui all'art. 79 (Sviluppi economici all'interno delle aree) –
e dall'indennità integrativa speciale, fino al suo conglobamento;
-
Retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base
mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di
posizione organizzativa e professionale di cui all'art. 28 ( Retribuzione di
posizione e di risultato), ove spettanti, nonché dagli altri eventuali assegni
personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati in godimento;
-
Retribuzione globale di fatto, annuale: è costituita dall'importo della
retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo
della tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale
titolo nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità
contrattuali, comunque denominate, percepite nell'anno di riferimento non
ricomprese nel secondo alinea; sono escluse le somme corrisposte a titolo di
rimborso spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo
indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti
retribuzioni mensili di cui al comma 2, primo alinea, per 30.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 156 le voci ricomprese nella
retribuzione base mensile, costituite dal valore economico mensile di ciascuna
delle fasce retributive previste all'interno di ciascuna area di cui all'art. 79
(Sviluppi economici all'interno delle aree) – e dall'indennità integrativa
speciale, sino alla data del suo conglobamento secondo quanto stabilito dal
comma 2, primo alinea.
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione
programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del
recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente
nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle
modifiche introdotte dall'art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre
2002 (legge finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2,
comma 2, del CCNL per il comparto dei Ministeri del 21 febbraio 2001, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
Tabella C alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS), cessa
di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella
voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti
sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio
all'estero in base alle vigenti disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3
sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella
D.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità
di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, (Durata e decorrenza
tempi e procedure), del presente CCNL.
1. L'Amministrazione corrisponde ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di
dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un
sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno
lavorativo.
2. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale
mensile di cui all'art. 75 (retribuzione e sue definizioni), comma 2, secondo
alinea, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto
previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di
cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione
di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese,
in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel
mese ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui
al comma 2 spettante al lavoratore nel mese contiguo a servizio intero.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa
per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la
sospensione o la privazione del trattamento economico.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento
economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è
ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico,
fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e
contrattuali vigenti.
7. Nel caso dei passaggi di cui all'art. 22 trova applicazione la medesima
disciplina nel comma 2.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo la tredicesima mensilità rimane
disciplinata dal d.lgs. C.P.S. n. 263 del 1946 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dalle norme regolamentari e dalle circolari vigenti.
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro
straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui agli artt. 64, comma 4 e 67,
comma 7 (Codice disciplinare, e Sospensione cautelare in caso di procedimento
penale) del presente CCNL, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata
Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 76 (Stipendio
tabellare) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti
al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti dell'indennità di
buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 c.c. si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa
speciale, di cui all'art. 76 (Stipendio tabellare), comma 3 del presente CCNL,
non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del
trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995 n. 335.
Art. 79
Sviluppi economici all'interno delle aree
1. Le parti si danno atto che alla maggiore flessibilità del sistema
classificatorio del personale, disciplinata nel capo II, art. 17, deve
corrispondere, all'interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo
economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente
acquisito dei dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e
del profilo di appartenenza.
2. Pertanto, ai sensi del comma 1, nel periodo di permanenza del dipendente
nella posizione di accesso dell'area lo sviluppo economico si realizza mediante
la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, di successive fasce
retributive i cui numeri e valori economici annui sono stabiliti nella allegata
Tabella F.
3. Lo sviluppo economico si attua con la stipulazione del contratto integrativo
di amministrazione, nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili
nel fondo di cui all'art. 83 (fondo) e nel rispetto di quanto ivi stabilito al
comma 2, quinta alinea, (certezza e stabilità delle risorse), nonché dei criteri
generali previsti dal presente CCNL all'art. 80 ( procedure e criteri di
selezione per lo sviluppo economico).
Art. 80
Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno
dell'area
1. Lo sviluppo economico di cui all'art. 79 (sviluppi economici
all'interno delle aree) è effettuato secondo i criteri e le procedure di cui al
presente articolo, integrabili nella contrattazione di Amministrazione, sulla
base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di
professionalità richiesto per i singoli profili in ciascuna area.
2. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva
avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno, per tutti i
lavoratori, ivi compresi quelli che rivestono la posizione organizzativa o
professionale, selezionati in base ai criteri del presente articolo.
3. A tal fine la Presidenza pianifica i citati passaggi tenendo conto delle
risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun
anno precedente.
4. Il numero dei dipendenti che acquisisce la fascia retributiva è stabilito in
funzione delle risorse finanziarie disponibili.
5. La permanenza nella fascia attribuita è definita in contrattazione
integrativa.
6. I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono
sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in
considerazione:
a) esperienza professionale maturata;
b) titoli di studio e culturali, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti
valutati;
c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai
contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata, se
garantiti dalla amministrazione per la totalità dei dipendenti interessati
alla selezione. Ove la Presidenza non attui i predetti corsi il presente
criterio non può essere utilizzato.
7. I criteri selettivi di cui al comma 6 - integrabili nella contrattazione
integrativa - saranno equamente valutati, sulla base di valori percentuali da
definirsi a tale livello e saranno tra loro combinati e ponderati in modo da
evitare la prevalenza dell'uno sull'altro e garantire una effettiva selettività
dei criteri di scelta dei candidati cui riconoscere lo sviluppo professionale.
8. La contrattazione integrativa individuerà, altresì, i criteri di svolgimento
di una apposita prova teorico pratica per regolare i casi in cui vi sia parità
di punteggio tra gli aspiranti nella relativa graduatoria per l'attribuzione
delle fasce.
Art. 81
Contenimento del lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni
di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore
ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di
lavoro.
2. Per favorire il processo di riorganizzazione della Presidenza, una quota
delle risorse complessive stabilite per i compensi del lavoro straordinario
dell'anno 2004, è destinata alle finalità indicate negli art. 83,
(utilizzo fondo) e 85, comma 4 (indennità di Presidenza) nella misura pari,
rispettivamente, al 57,50 % e al 2,50 del corrispondente capitolo.
3. La rimanente quota del capitolo continua ad assicurare i compensi del lavoro
straordinario idoneo a garantire il pieno svolgimento delle attività
istituzionali dell'amministrazione.
Art. 82
Fondo Unico della Presidenza
1. Il Fondo Unico di Amministrazione di cui all'art. 31 del CCNL del comparto
Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, è sostituito dal Fondo Unico della
Presidenza nel quale confluiscono le seguenti risorse:
-
gli importi di cui agli stanziamenti dell'art. 31, comma 1, alinea primo,
nono e decimo del CCNL del Comparto Ministeri, sottoscritto il 16/2/1999, come
integrato dall' art. 6, comma 1, ultimo alinea del CCNL del 21/2/2001, ivi
comprese le quote già stanziate dei compensi per lavoro straordinario previste
dall'art. 30 del CCNL del 16/2/1999 e dagli artt. 5 e 6, comma 2, del CCNL del
21/2/2001;
2. Il Fondo è altresì alimentato dal 1° gennaio 2002 da:
-
i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale, fatte salve le
quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno
complessivo;
-
le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi all'incentivazione del personale, quali ad esempio le economie
conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge 662/1996 e
successive modificazioni ed integrazioni;
-
le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;
-
i trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di
disposizioni, di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali;
-
risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di
anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima
mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio. Per
l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun
dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in
godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità,
le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo accantonato
confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo
alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione
di anno;
-
i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione
dell'art. 20, comma 1, lett. g), punto 20/ter della legge 488/99;
3. Con decorrenza dall'1.1.2003 il fondo è alimentato di € 13,50 pro-capite
mensili per tredici mesi.
4. Ai sensi dell'art. 81, comma 2, a decorrere dal 31 dicembre 2003 ed a valere
sulle disponibilità dell'anno 2004, il fondo è, altresì, alimentato anche da una
quota pari al 57,50% del capitolo per i compensi per lavoro straordinario
dell'anno 2004, che conseguentemente si riduce del corrispondente importo.
5. Il fondo è alimentato dalle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 9,
comma 5, del d.lgs 303 del 1999 per il personale di prestito (cioè in
assegnazione temporanea), al fine di consentire l'erogazione del trattamento
accessorio spettante anche a tale personale. Per ogni ulteriore unità
successivamente chiamata in prestito, il fondo verrà alimentato in modo analogo.
6. In caso di attivazione di nuovi servizi o di incremento della dotazione
organica, la Presidenza potrà stabilire, secondo le vigenti disposizioni, le
modalità di adeguamento delle risorse del fondo di cui al presente articolo,
finalizzandole al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni
del personale.
7. Confluiscono, altresì, nel fondo gli importi relativi all'indennità di
Presidenza del personale cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di
nuove assunzioni nonché le risorse del Fondo già utilizzate per
finanziare gli sviluppi economici all'interno di ciascuna area ai sensi
dell'art. 79 (sviluppo economico), riassegnate dai capitoli degli stipendi
dell'Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di
cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha
usufruito.
Art. 83
Utilizzo del Fondo Unico della Presidenza
1. Il fondo, è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti
dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la
realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti
strumentali e di risultato.
2. Per tali finalità le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente
utilizzate per:
-
finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro;
-
compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità, rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro,
reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza;
-
incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie
dell'Amministrazione;
-
erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il
miglioramento di servizi;
-
finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna area
professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di
certezza e stabilità;
-
corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in modo
selettivo.
3. L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione
integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della
produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei
risultati secondo le vigenti disposizioni.
4. La contrattazione collettiva integrativa individua nell'ambito del Fondo di
cui all'art 82 (Fondo) le risorse da destinare al finanziamento dello sviluppo
economico all'interno di ciascuna area ai sensi dell'art. 79 (sviluppi
economici), delle posizioni organizzative di cui all'art. 26 (Posizioni
organizzative e professionali) e della flessibilità di cui all'art. 25
(Flessibilità tra profili all'interno dell'area). Dalla data di utilizzo delle
risorse per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle somme
corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di
cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei dipendenti
che ne hanno usufruito.
5. Tutte le risorse di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 già
confluite nel Fondo di cui all'art. 82 (Fondo ) e destinate a retribuire
particolari condizioni di lavoro, continuano ad essere erogate secondo le
modalità in atto vigenti ed attribuite attraverso la contrattazione integrativa.
6. Le risorse di cui all'art. 82 comma 4 (Fondo) sono, in particolare,
finalizzate a:
-
nella misura del 2,50 % dei compensi per lavoro straordinario dell'anno
2004, a remunerare la retribuzione di posizione correlata alle posizioni
organizzative nella misura prevista dall'art. 28 (retribuzione di posizione
organizzativa), comma 1;
-
nella misura del 15 % dei compensi per lavoro straordinario dell'anno 2004,
a prevedere uno specifico compenso accessorio, differenziato in base alle
diverse aree di classificazione del personale, al fine di valorizzare la
professionalità specifica richiesta per lo svolgimento di attività attinenti
alle funzioni della Presidenza;
-
nella misura del 32,50 % dei compensi per lavoro straordinario dell'anno
2004, per individuare e consolidare compensi diretti a remunerare compiti che
comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi, reperibilità collegata a
servizi che richiedono interventi di urgenza, disponibilità ad articolazioni
dell'orario di lavoro, comportanti particolare gravosità, anche in relazione
alla sua possibile estensione in ragione della necessità che gli uffici della
Presidenza siano aperti per tutto l'arco delle ventiquattro ore, al fine di
dare piena attuazione all'art. 2, comma 1 del d.lgs. 303 del 1999.
7. Nella attribuzione del trattamento accessorio previsto dal comma 6 ,
secondo e terzo alinea, per il personale di prestito, la contrattazione
integrativa prevederà, in relazione a tali voci, misure idonee ad evitare che, a
parità di posizione, con la loro attribuzione integrale, si attuino
sperequazioni economiche nei confronti del personale della Presidenza.
1. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal
dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate
dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di
autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per
esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.
2. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata
maggiorando la retribuzione oraria di cui all'art. 75 (Retribuzione e sue
definizioni), a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
3. Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari:
-
al 15% per il lavoro straordinario diurno;
-
al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario
notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
-
al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
4. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente
può essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come
base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la
disciplina adottata dall'amministrazione ai sensi dell'art. 33 (Orario di
lavoro).
5. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al
comma 2, debitamente autorizzate, possono dare luogo a riposo compensativo, da
fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il
termine massimo di 4 mesi, fatto salvo, per il personale del Dipartimento della
protezione civile quanto previsto dall'art. 39 (recuperi e riposi). La
disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano
aderito alla banca delle ore di cui all'art. 86 (banca delle ore).
1. Con decorrenza 1° gennaio 2002 è istituita l'indennità di Presidenza,
corrisposta per dodici mensilità, con carattere di generalità e continuità. Essa
assorbe l' indennità di amministrazione prevista dai CC.NN.LL. del 16 febbraio 1999
e del 21 febbraio 2001 di cui conserva le medesime caratteristiche.
2. L'indennità di Presidenza è considerata utile agli effetti di cui all'art.
78, comma 2, secondo periodo (Effetti dei nuovi stipendi).
3. Gli importi mensili dell'indennità di Presidenza sono incrementati nelle
misure e dalle decorrenze indicate nella Tabella E.
4. Al personale di prestito proveniente dal comparto ministeri, fermo restando
quanto previsto dall'art. 9, comma 5 ter, del d.lgs. 303 del 1999, è riconosciuta
l'eventuale differenza tra l'indennità corrisposta dall'amministrazione di
provenienza e quella prevista dal presente articolo.
5. Al maggior onere eventualmente derivante dall'applicazione del comma 4, si fa
fronte con una quota parte della riduzione dei compensi per lavoro straordinario
di cui all'art. 81, comma 2, pari al 2,50 %.
CAPO IV
DISPOSIZIONI VARIE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di
lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi
compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per
ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di
prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da
utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di
richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in
retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui
all'art. 84, comma 3 (Lavoro straordinario), che in rapporto alle ore
accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle
ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche,
organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero
dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati incontri fra le parti
finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed
all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto
dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e
modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le
ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
1. Al personale della Presidenza in servizio presso la Regione Valle d'Aosta
spetta l'indennità di bilinguismo nella misura prevista per il personale statale
in servizio nella province autonome di Bolzano e di Trento aventi competenza
regionale. L'importo di tale indennità, collegata alla professionalità, è
fissato dall'art. 13 dell'Accordo successivo sottoscritto in data 25.11.99 per
il personale della Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n.
354/97.
2. Per quanto attiene alle modalità di accertamento della conoscenza della lingua
francese continua ad essere applicato quanto previsto dal DPCM del 30 maggio
1988, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 88
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative
trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della
astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un'ora. In tal
caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione di
cui all'art. 75, comma 4 (Retribuzione e sue definizioni).
Art. 89
Copertura Assicurativa e patrocinio legale
1. L'Amministrazione stipula una apposita polizza assicurativa in favore dei
dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti
di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle
prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non
compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di
trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o
decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e
con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dei rischi di lesioni o decesso del
dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i
corrispondenti danni dalla legge sull'assicurazione obbligatoria.
5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze
stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono
detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo
stesso evento.
6. Compatibilmente con il reperimento delle risorse, la Presidenza, nel rispetto
delle voci stanziate nei capitoli di spese obbligatorie dei relativi bilanci e
destinate a tali finalità, assumono le necessarie iniziative per la eventuale
copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti dell'area III
, previamente individuati, i quali, anche ai sensi dell'art. 26 (Posizioni
organizzative), operino in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta
di responsabilità verso l'esterno, ivi compreso il patrocinio legale, ove non
sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. In
particolare per il patrocinio legale si applica l'art. 18 del d.l. 25 marzo
1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
Art. 90
Diritti derivanti da invenzione industriale
1. In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente nello svolgimento
del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell'art. 2590 Cod. Civ. e
quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività
istituzionale dell'amministrazione, la contrattazione integrativa a livello
amministrazione può individuare i criteri ai fini della corresponsione di
speciali compensi per la produttività nell'ambito delle risorse destinate alla
retribuzione accessoria.
Art. 91
Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline
speciali
1. Al personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per
causa di servizio è attribuito un incremento percentuale, nella misura
rispettivamente del 2.50 e dell'1.25 del trattamento tabellare in godimento
dalla data di presentazione della relativa domanda, a seconda che l'invalidità
sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime
due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una sola
volta nella misura massima, a titolo di salario individuale di anzianità.
2. In relazione ai benefici previsti per gli ex combattenti e simili continua a
farsi riferimento alla legge n. 336 del 1970, art. 1 e art. 2 e successive
modificazioni ed integrazioni.
1. Al personale inviato in missione oltre alla normale retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta pari a:
-
€ 20,658 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
-
Un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in
caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le
24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia,
aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del
biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è individuata in
relazione alla durata del viaggio;
c) un'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del
10% del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi
preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione;
e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative
autorizzazioni nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta
si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per
la giornata; si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato;
f) nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo
occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia
del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai dipendenti incaricati
dell'attività di sorveglianza e custodia dei beni dell'amministrazione in caso
di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede;
g) il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per
altre categorie di lavoratori per i quali in relazione alle modalità di
espletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso
all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale
scopo l'amministrazione - previa consultazione con i soggetti sindacali di cui
all'art. 9 (Soggetti sindacali titolari della C.I.), comma 1- sulla base della
propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei
relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in un
quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di
riferimento.
2. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso
per un pasto nel limite attuale di € 22,259. Per le trasferte di durata
superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per
il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite
attuale di complessivi € 44,26 per i due pasti giornalieri. Le spese vanno
debitamente documentate.
3. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non
inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il
pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a
quella ammessa per l'albergo, purché risulti economicamente più conveniente
rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
4. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per
collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell'amministrazione
spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta
delegazione.
5. Le attività che - svolgendosi in particolarissime situazioni operative - non
consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per
mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono, prioritariamente
individuate, a titolo esemplificativo nelle attività di protezione civile nelle
situazioni di prima urgenza.
6. I dipendenti che svolgono le attività indicate dal comma 5 hanno titolo alla
corresponsione della somma forfettaria di € 25,822 lorde giornaliere in luogo
dei rimborsi di cui al comma 2.
7. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 2, spetta
l'indennità di cui al comma 1, lettera a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è
ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.
8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto
ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo
presumibilmente spettante per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo delle ore di trasferta si
considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
10. L'Amministrazione stabilisce le condizioni per il rimborso delle spese
relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale
per l'espletamento dell'incarico affidato.
11. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di
durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d'istituto del
personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito territoriale di competenza
dell' amministrazione.
12. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi 240
giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
13. Per quanto non previsto dai precedenti articoli, il trattamento di
trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane
disciplinato dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R.
513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge n. 17 del
17/2/1985 nonché dalle norme regolamentari vigenti. In particolare per le
missioni all'estero continua ad essere applicato il R.D. 3/6/1926, n. 941, la
legge 6/3/1958, n. 176, la legge 28/12/1989, n. 425 e successive modificazioni
ed integrazioni nonché i relativi regolamenti.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle
risorse già previste nel bilancio dell'Amministrazione per tale specifica
finalità.
Art. 93
Trattamento di trasferimento
1. Al dipendente trasferito ad altra sede della Presidenza per motivi
organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della
sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
a) Indennità di trasferta per sé ed i familiari;
b) Rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di
mobili e masserizie;
c) Rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
d) Indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di
proprietà per sé ed i familiari;
e) Indennità di prima sistemazione.
2. Il dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì,
titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del
contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle
risorse già previste nei bilanci dell'Amministrazione per tale specifica
finalità, incrementati dalle risorse previste anche a tale scopo dall'art. 1
comma 59 della legge 662/1996.
4. Per le modalità di erogazione e le misura economiche del trattamento di cui
al comma 1, si rinvia a quanto previsto dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417
del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
dalle norme regolamentari vigenti.
Art. 94
Trattamento di fine rapporto
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento
di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) Trattamento economico tabellare di assunzione ovvero di fascia
retributiva ove acquisita;
b) Retribuzione individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per
esperienza professionale - ex art. 9 D.P.R. 44/1990 ed ex art. 47 D.P.R.
266/1987;
c) Indennità integrativa speciale sino al suo conglobamento;
d) Indennità di Presidenza di cui all'art 85;
e) Indennità di posizione, di cui all'art. 28, comma 1;
f) Tredicesima mensilità;
g) Assegni ad personam – ove spettanti - sia non riassorbibili che riassorbili
limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal
servizio.
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale
pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n.
124/1993, della legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di
minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno
definire l'istituzione di un Fondo pensione unico anche per i lavoratori
appartenenti al comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali,
Ministeri e Enti pubblici non economici, a condizione di reciprocità.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico della
Amministrazione e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile
alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti
successivamente alla stipula dell'Accordo quadro Governo-Confederazioni e
dell'emanazione dell'apposito D.P.C.M.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di
trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli
accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza
complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente
aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e
dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti
impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo
pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di
adesione; costituire il Fondo pensione ; procedere alle elezioni dei
rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno
previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti,
convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo stato dell'attività
normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il
31 dicembre 2004.
8. Ai fini di una completa attuazione del presente articolo, le parti concordano
che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da
destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura non
inferiore all'1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la
disciplina dell'Accordo istitutivo del Fondo stesso.
9. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, sarà
costituito, con apposito Accordo, il Fondo di previdenza complementare,
definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del
lavoratore, all'avvio ed al funzionamento, nonché all'utilizzo delle risorse ad
esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare l'adesione al Fondo
stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.
Art. 96
Condizioni di attribuzione dei buoni pasto
1. Ha titolo all' attribuzione del buono pasto il personale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, avente un orario di lavoro settimanale articolato su
cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che
non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio
sostitutivo presso la sede di lavoro.
2. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella
quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei
ore, con la relativa pausa prevista dall'art. 33, comma 4 (Orario di lavoro),
all' interno della quale va consumato il pasto.
3. Il buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale
il dipendente effettua, immediatamente dopo l' orario ordinario, almeno tre ore
di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall'art. 33, comma 4
(Orario di lavoro), all' interno della quale va consumato il pasto.
4. Nelle unità lavorative aventi servizio mensa parzialmente o totalmente a
carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a loro carico fino all'
ammontare di cui al successivo art. 97 (buoni pasto), e comunque non oltre il
corrispettivo di un pasto tipo.
5. Nell' ipotesi di servizi mensa destinati sia a personale civile che a
personale di altre categorie, i dipendenti civili mantengono il diritto ad
utilizzare il servizio mensa alle condizioni già in vigore.
6. I competenti organi dell'Amministrazione controllerà con apposite procedure
il rigoroso rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
1. Il valore del buono pasto, è fissato in € 4,65. Eventuali incrementi possono
essere disposti in contrattazione integrativa.
2. La consegna dei buoni pasto è effettuata dai competenti uffici
dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dall' amministrazione
stessa, ai singoli dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui al
precedente art. 96 (Condizione di attribuzione dei buoni pasto).
3. I dipendenti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, che si trovano
nelle condizioni di cui al precedente art. 96 (Condizione di attribuzione dei
buoni pasto), anche se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al
comparto, ricevono i buoni pasto dall'Amministrazione od ufficio ove prestano
servizio. I dipendenti del comparto che prestano servizio presso amministrazioni
pubbliche esterne al comparto non possono fruire dei buoni pasto disciplinati
dal presente accordo.
4. L' attribuzione del buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo
essere sostituita dalla corresponsione dell' equivalente in denaro.
Art. 98
Disposizioni transitorie
1. Per quanto riguarda la disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro,
per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri continua a farsi
riferimento alle corrispondenti norme contenute nel CCNL del comparto Ministeri.
2. In via eccezionale ed in prima applicazione del presente contratto al fine di
favorire la riqualificazione del personale, la contrattazione integrativa
agevolerà i passaggi dalla I alla II Area dei dipendenti in servizio all'entrata
in vigore del presente contratto. All'onere derivante da detti passaggi si farà
fronte con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del
Fondo di cui all'art. 82.
3. E' istituita una Commissione paritetica Aran – Organizzazioni e
Confederazioni sindacali firmatarie del presente contratto con il compito di
verificare, in relazione al comma 2, l'assetto delle aree di classificazione del
personale nonché di elaborare eventuali proposte in ordine alla verifica della
disciplina dell'area della vice dirigenza e di quella dei professionisti, ai
sensi del Protocollo di intesa siglato nel febbraio 2002, tra Governo ed
organizzazioni sindacali. La realizzazione di tali proposte avverrà con le
modalità ed i tempi indicati nell'art. 17 bis del d.lgs. 165 del 2001.
1. Le parti concordano sull'opportunità che la Presidenza verifichi possibili
soluzioni tecniche e forme di copertura finanziaria che possono consentire di
pervenire alla stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni
erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché per la copertura del rischio di
premorienza a favore del personale dipendente. L'Amministrazione valuterà, in
particolare, la possibilità di istituire allo scopo, anche in forma consorziata
con altri enti ed amministrazioni pubbliche, un organismo a carattere nazionale
per la più conveniente gestione del servizio definendo altresì le modalità per
il controllo di detta gestione.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2004 per valutare
gli esiti dell'accertamento di cui al comma 1 e per concordare le iniziative
eventualmente necessarie.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 98, comma 1(disposizioni transitorie),
con l'entrata in vigore del presente contratto per il personale della Presidenza
sono disapplicati i seguenti CCNL:
a) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Ministeri 1994/1997,
sottoscritto il 16 maggio 1995 - G.U. 30.5.1995 n. 63;
b) Accordo riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro" ai sensi dell'art.
19, comma 5 del CCNL 1994/1997, sottoscritto in data 12 gennaio 1996 – G.U. 5
febbraio 1996 n. 29;
c) Accordo per la concessione dei buoni pasto al personale civile dipendente
dalle amministrazioni del comparto Ministeri, sottoscritto in data 30 aprile
1996 – G.U. 15 maggio 1996 n. 112;
d) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Ministeri 1996/1997,
sottoscritto 26.7.1996 – 2^ biennio economico - G.U. 12.8.1996 n. 136;
e) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo al CCNL 1994/1997,
sottoscritto in data 22 ottobre 1997 – G.U. 13 novembre 1997 n. 229;
f) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Ministeri 1998/2001,
sottoscritto in data 16 febbraio 1999 – G.U. 25 febbraio 1999 n. 41;
g) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Ministeri 2000/2001,
sottoscritto in data 21 febbraio 2001 – 2^ biennio - G.U. 28 febbraio 2001 n.
49;
h) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo al CCNL 1998/2001,
sottoscritto in data 16 maggio 2001 – G.U. 21 giugno 2001 n. 158.
ALLEGATO A
PRIMA AREA FUNZIONALE
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che svolgono attività
ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono operazioni o lavori richiedenti,
secondo il settore di attività, capacità e conoscenze semplici.
Specifiche professionali:
- conoscenze generali di base;
- capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici;
- limitata complessità dei problemi da affrontare;
- autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti
assegnati.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che è di supporto alle varie attività anche con l'ausilio di mezzi
in dotazione o provvede al ricevimento dei visitatori, secondo l'esperienza
maturata sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di
appartenenza, le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella
contrattazione integrativa attraverso la descrizione dei singoli profili.
Accesso all'area:
Dall'esterno: attraverso le procedure di cui alla legge 56/87 e
successive modificazioni.
Requisiti: Assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione
secondaria di primo grado.
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi
definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono attività
operative che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e
gestionali ovvero svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di
applicazione.
Specifiche professionali:
- conoscenze tecniche inerenti allo svolgimento dei compiti assegnati;
- capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o
specializzazione.
- discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire;
- autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di
massima e/o secondo metodologie definite;
- capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di
responsabilità dei risultati.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che, nel proprio ambito professionale, esegue tutte le attività
lavorative connesse al proprio settore di competenza, intervenendo nelle diverse
fasi dei processi lavorativi e nella gestione di relazioni dirette con il
pubblico, secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche
professionali di area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche
analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa. Nello
svolgimento della propria attività lavorativa è tenuto, ove previsto, anche ad
utilizzare i mezzi, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione,
provvedendo alla relativa manutenzione.
Accesso all'area nel rispetto dell'art. 21 , comma 3:
Dall'esterno:
- mediante le procedure previste dalla legge 56/87 e successive modificazioni
per i profili per i quali la contrattazione integrativa ha previsto come
requisito culturale il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- mediante pubblico concorso per tutti gli altri profili.
Dall'interno:
- dalla prima area funzionale alla seconda area, con le modalità previste
dall'art. 23. del presente CCNL
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno:
a) per i profili del settore tecnico-operativo: diploma di scuola secondaria di
primo grado, con attestati di qualifica ed eventuali titoli professionali o
abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
b) per gli altri profili: diploma di scuola secondaria di secondo grado, ed
eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo
svolgimento dei compiti assegnati.
Per l'accesso dall'interno:
- Per il personale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno
non è richiesta esperienza professionale nell'area di provenienza.
- In mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso
in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività
professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, al
personale, in possesso del diploma di scuola media secondaria di primo grado, è
richiesta una esperienza professionale complessiva di almeno 5 anni nell'area di
provenienza.
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi
generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità
di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione,
coordinamento e controllo di attività rilevanti, ovvero lavoratori che svolgono
funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.
Specifiche professionali:
- approfondite conoscenze teorico pratiche dei processi gestionali ed elevato
grado di esperienza acquisita;
- organizzazione di attività;
- coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza
esterna, di gruppi di lavoro e di studio;
- autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali;
Contenuti professionali di base:
-
Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, svolge
tutte le attività attinenti alla sua competenza professionale nel settore
assegnato, secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche
professionali di area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche
analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa. In particolare,
a titolo esemplificativo, può dirigere o coordinare unità organiche anche di
rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo
l'attuazione dell'attività di competenza; può svolgere attività ispettive, di
valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di revisione; può
essere adibito a relazioni esterne dirette con il pubblico di tipo complesso,
relazioni organizzative interne di tipo complesso; può effettuare studi e
ricerche; può collaborare ad attività specialistiche, in considerazione
dell'elevato livello professionale posseduto. Può assumere
temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare.
Accesso all'area nel rispetto dell'art. 21, comma 3:
dall'esterno:
- mediante pubblico concorso.
dall'interno:
- dalla Seconda area al livello
iniziale della Terza area con le modalità previste dall'art. 23 del presente
CCNL
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno:
-
diploma di laurea o diploma di laurea specialistica secondo le caratteristiche
del profilo ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla
legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per l'accesso dall'interno:
-
Per il personale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno,
non è richiesta esperienza professionale nell'area di provenienza.
-
In mancanza dei requisiti per l'accesso dall'esterno, e nel caso in cui il
titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento
dell'attività professionale, al personale, purché in possesso del diploma di
scuola media secondaria superiore, viene richiesta, per i profili per i quali è
previsto l'accesso dall'esterno con il solo diploma di laurea, una esperienza
professionale complessiva di 7 anni nell'area di provenienza.
1. Ai fini dell'ammissione del personale alle selezioni interne l'esperienza
professionale richiesta è quella complessivamente maturata nell'area di
provenienza a prescindere dalla fascia retributiva di inquadramento.
2. Nella seconda e terza area le fasce retributive iniziali di accesso ai
profili sono quelle attualmente previste dal precedente sistema classificatorio
in relazione ai titoli di studio e requisiti professionali richiesti al
personale ivi inquadrato.
Tabella B
TABELLA DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
(**)
(Art. 20)
|
Aree precedente sistema classificatorio
|
Posizioni economiche del precedente sistema classificatorio
|
Aree Nuovo sistema classificatorio
|
Fasce retributive all'interno delle aree
|
|
AREA A
|
A1
|
PRIMA AREA
|
F 1
|
|
A1S
|
F 2
|
|
AREA B
|
B1
|
SECONDA AREA
|
F 1
|
|
B2
|
F 2
|
|
B3
|
F 3
|
|
B3S
|
F 4
|
|
AREA C*
|
C1
|
TERZA AREA (*)
|
F 1
|
|
C1S
|
F 2
|
|
C2
|
F 3
|
|
C3
|
F 4
|
|
C3S
|
F 5
|
(*) Nella Terza area è compreso anche il personale dei ruoli ad esaurimento che
conserva il proprio trattamento economico
(**) La trasposizione avviene ad invarianza di spesa
Tabella C
INCREMENTI MENSILI DELLA
RETRIBUZIONE TABELLARE
Valori in euro mensili da
corrispondere per 13 mensilità
|
Posizione
economica |
dal 1.1.02 |
dal 1.1.03 |
| |
| Ispettore Generale r.e. |
59,50 |
66,30 |
| Direttore Divisione r.e. |
55,30 |
61,60 |
| |
| C3 - S |
47,90 |
53,40 |
| C3 |
47,90 |
53,40 |
| C2 |
43,60 |
48,60 |
| C1 - S |
39,80 |
44,40 |
| C1 |
39,80 |
44,40 |
| B3 - S |
36,50 |
40,61 |
| B3 |
36,50 |
40,61 |
| B2 |
34,30 |
38,20 |
| B1 |
32,60 |
36,30 |
| A1 - S |
30,90 |
34,40 |
| A1 |
30,90 |
34,40 |
Tabella D
NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE
Valori in euro annui per
12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
|
Posizione
economica |
Tabellare
al 31.12.2001 |
IIS
al 31.12.2001 |
dal 1.1.02 |
dal 1.1.03
(*) |
| |
| Ispettore Generale r.e. |
18.185,48 |
6.972,14 |
18.899,48 |
26.667,22 |
| Direttore Divisione r.e. |
16.515,26 |
6.866,15 |
17.178,86 |
24.784,21 |
| |
| C3 - S |
15.092,94 |
6.641,43 |
15.667,74 |
22.949,97 |
| C3 |
16.615,35 |
6.641,43 |
14.190,15 |
21.472,38 |
| C2 |
11.894,52 |
6.545,24 |
12.417,72 |
19.546,16 |
| C1 - S |
11.081,10 |
6.445,86 |
11.558,70 |
18.537,36 |
| C1 |
10.398,86 |
6.445,86 |
10.876,46 |
17.855,12 |
| B3 - S |
10.110,16 |
6.371,04 |
10.548,16 |
17.406,52 |
| B3 |
9.049,87 |
6.371,04 |
9.487,87 |
16.346,23 |
| B2 |
8.187,39 |
6.317,83 |
8.598,99 |
15.375,22 |
| B1 |
7.514,96 |
6.277,62 |
7.906,16 |
14.619,38 |
| A1 - S |
7.354,35 |
6.235,76 |
7.725,15 |
14.373,71 |
| A1 |
6.823,95 |
6.235,76 |
7.194,75 |
13.843,31 |
(*) Il valore a decorrere dal
1.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale.
Tabella E
INCREMENTI MENSILI DELL'INDENNITA'
DI PRESIDENZA
Valori in euro mensili da
corrispondere per 12 mensilità
|
Posizione
economica |
Ex indennità
(*)
d'amministrazione |
Incremento
dal 1.1.02 |
Incremento
dal 1.1.03 |
Indennità di
Presidenza
dal 1.1.03 |
| |
| Ispettore Generale r.e. |
380,63 |
23,46 |
13,38 |
417,47 |
| Direttore Divisione r.e. |
378,56 |
23,33 |
13,31 |
415,20 |
| |
| C3 - S |
373,40 |
23,01 |
13,13 |
409,54 |
| C3 |
373,40 |
23,01 |
13,13 |
409,54 |
| C2 |
329,50 |
20,31 |
11,58 |
361,39 |
| C1 - S |
306,78 |
18,91 |
10,79 |
336,48 |
| C1 |
306,78 |
18,91 |
10,79 |
336,48 |
| B3 - S |
263,91 |
16,27 |
9,28 |
289,46 |
| B3 |
263,91 |
16,27 |
9,28 |
289,46 |
| B2 |
242,73 |
14,96 |
8,53 |
266,22 |
| B1 |
220,53 |
13,59 |
7,75 |
241.87 |
| A1 - S |
218,98 |
13,50 |
7,70 |
240,18 |
| A1 |
218,98 |
13,50 |
7,70 |
240,18 |
(*) Valori pari a quelli previsti
ai sensi dell'art. 4 del CCNL 2000-01 comparto Ministeri.
Tabella F
SVILUPPI ECONOMICI PER FASCE
RETRIBUTIVE DAL 31.12.2003
Retribuzione tabellare (1)
| Aree |
Fasce
retributive |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
TERZA
|
17.855,12 |
18.537,36 |
19.546,16 |
21.472,38 |
22.949,97 |
24.500,00 |
26.000,00 |
|
SECONDA
|
14.619,38 |
15.375,22 |
16.346,23 |
17.406,52 |
17.920,00 |
18.500,00 |
|
|
PRIMA
|
13.843,31 |
14.373,71 |
|
Indennità di Presidenza (2)
| Aree |
Fasce
retributive |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
TERZA
|
336,48 |
336,48 |
361,39 |
409,54 |
409,54 |
409,54 |
409,54 |
|
SECONDA
|
241,87 |
266,22 |
289,46 |
289,46 |
289,46 |
289,46 |
|
|
PRIMA
|
240,18 |
240,18 |
|
(1) Valori in euro annui per
12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità, pari al trattamento
tabellare più IIS (Tabella D)
(2) Valori in euro mensili da
corrispondere per 12 mensilità (Tabella E)
Con riferimento all'art. 47, per quanto riguarda la decurtazione dell'indennità
di Presidenza nei periodi di assenza per malattia inferiori ai quindici giorni,
le parti si impegnano a rivisitare tale istituto in occasione del rinnovo del
biennio contrattuale 2004 – 2005.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art. 82, comma 7, le parti precisano che la confluenza nel
fondo dell'indennità di Presidenza del personale cessato dal servizio e non
sostituito avviene con le stesse modalità temporali stabilite per la
retribuzione individuale di anzianità di cui al medesimo art. 82, comma 2,
quinto alinea.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Con riguardo al personale in servizio presso il Dipartimento della Protezione
Civile, tenuto conto della specificità dei compiti istituzionali attribuiti al
Dipartimento stesso e delle particolari attività svolte le parti si danno atto
della disponibilità a verificare con i competenti organi, la possibilità di
utilizzo di risorse aggiuntive per l'eventuale istituzione - nel secondo biennio
di contrattazione - di specifica indennità professionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Nell'ottica del processo di perequazione intrapreso dal presente contratto nella
composita realtà operativa della Presidenza, la contrattazione integrativa ,
nella prima applicazione dei percorsi di sviluppo professionale, si incaricherà
di verificare l'eventuale sussistenza di situazione di blocco dei percorsi
professionali già iniziati, al fine di realizzare processi di riequilibrio con i
nuovi strumenti individuati dal contratto stesso.
La Fp CGIL ritiene che la contrattazione collettiva integrativa dovrà affrontare
e risolvere per il personale assunto a tempo determinato l'erogazione dei buoni
pasto nonché la partecipazione di questo personale alle iniziative di formazione
di cui al comma 3 – art. 60 del presente CCNL.
La Fp CGIL, in relazione alla dichiarazione congiunta n. 4, ritiene che la
contrattazione collettiva integrativa dovrà prioritariamente costruire percorsi
di riqualificazione professionale per il personale attualmente collocato nella
posizione B3 super che non abbia ancora usufruito dei processi di
riqualificazione conseguenti l'accordo integrativo 98/01 né degli inquadramenti
nella qualifica funzionale immediatamente superiore previsti dalla legge 400/88.
Fp CGIL Naz.le
(firmato)
DICHIARAZIONE A VERBALE
CISL/FPS
La CISL/FPS prende atto dell'impegno dell'ARAN affinché la contrattazione
integrativa provveda prioritariamente e compatibilmente con le risorse
disponibili ad attivare processi mirati di riqualificazione tesi a garantire
soluzioni per il personale appartenente alle posizioni economiche B3 e B3s che
non sono stati destinatari delle precedenti procedure.
CISL/FPS
(firmato)
NOTA A VERBALE RdB/CUB PUBBLICO IMPIEGO
ALLEGATA AL CCNL
COMPARTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2002-2005
Le RdB/CUB Pubblico Impiego sottoscrivono il CCNL Comparto Presidenza del
Consiglio con l'intento di finalizzare le rivendicazioni del personale del
comparto che ha respinto, con la sua perseveranza, ad oltre due anni di assenza
contrattuale, l'attacco del Governo che voleva negargli salario, diritti e
dignità peggiorando la condizione di lavoro.
Del CCNL non condividiamo alcuni passaggi, soprattutto in merito alla questione
dell'ordinamento professionale.
In particolar modo suscitano perplessità:
a) la questione delle posizioni organizzative, con le quali si cerca di
trasferire sul personale gli oneri organizzativi della Presidenza;
b) il fatto che molti nodi non siano stati risolti immediatamente nel
contratto quali il passaggio tra le aree soprattutto per quanto riguarda le
posizioni B3 S;
c) peggioramento delle norme disciplinari dove assistiamo ad una
trasformazione dei doveri dell'impiegato in obblighi e ad un inasprimento
delle sanzioni disciplinari.
Il fatto di averli demandati nella contrattazione integrativa, però, non
nega, anzi, accentua la possibilità della loro risoluzione.
Non possiamo però non rilevare con soddisfazione il valore assoluto del
risultato ottenuto in merito ad alcune questioni da sempre al centro della
nostra proposta:
a) recupero arretrati al 1 gennaio 2002 con ampia quota destinata allo
stipendio base;
b) stabilizzazione nel Fondo Unico di Amministrazione delle risorse del fondo
dello straordinario con la storicizzazione di parte rilevante attraverso una
indennità di funzione della Presidenza. Su tale questione rimane aperta
l'enorme differenza tra il personale in servizio ed il personale in diretta
collaborazione, poiché riteniamo che con il Fondo Unico di Amministrazione si
possa parlare solo di stabilizzazione e non di perequazione. Ci impegneremo a
recuperare tale differenza nelle tornate contrattuali successive;
c) introduzione di una norma programmatica che garantisce concreta possibilità
di svuotamento dell'Area A;
d) impegno alla discussione sulla rideterminazione del valore dei buoni pasto
nella contrattazione integrativa.
e) impegno a discutere nella contrattazione del biennio economico della
detrazione dell'indennità di presidenza in caso di malattia.
Ciò dimostra che il consenso dei lavoratori paga e ci spinge a rilanciare su
tale piano a partire dal nuovo biennio economico che, a nostro giudizio, dovrà
essere rinnovato al più presto per il recupero reale del potere d'acquisto e
incrementi che garantiscano salari europei.
Roma, 17 maggio 2004
p/RdB/CUB Pubblico Impiego
p/ RdB/CUB PI - P.C.M.
DICHIARAZIONE DELLA FLP
ALLEGATA AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
La FLP, responsabilmente e tenendo conto del preciso mandato assembleare, appone
la firma "TECNICA" al C.C.N.L. - PCM, unicamente per non essere estromessa dalla
partecipazione alla stesura del C.C.N.L. - PCM.
In tale contrattazione la FLP lotterà al fine di realizzare e meglio articolare
gli istituti previsti dal C.C.N.L. al fine di tutelare gli interessi dei
lavoratori contemperandoli ad una migliore realizzazione della funzionalità dei
peculiari compiti istituzionali della PCM.
In particolare la FLP ribadisce quanto gia rappresentato con la dichiarazione
alla preintesa del 17 marzo u.s. di seguito riportata:
1) "Il C.C.N.L. non esalta, con l'assetto giuridico-normativo individuato.
la specificità della PCM e non risolvendo le reali necessità del personale";
2) "Mancata istituzione dell'area D (Vice-Dirigenza)";
3) "Mancata risoluzione della questione "Diretta Collaborazione". Il C.C.N.L.
non prevede nessun meccanismo perequativo al personale della PCM rispetto a
tale istituto";
4) "Lavoratori in posizione B3S. Il C.C.N.L. non trova soluzioni
rispetto all'inserimento di questi lavoratori nell'area C posizione economica
F1 demandando la possibile soluzione al C.C.N.L.";
5) "Il C.C.N.L. non ha recepito le richieste d'aumento del "BUONO PASTO"";
Roma, li 17 maggio 2004
DICHIARAZIONE DELLA UGL
ALLEGATA AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
La Confederazione UGL valuta in modo assolutamente negativo il CCNL 2002- 2005
comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto:
il presente contratto, il primo specifico per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, non realizza, neppure in minima parte, il cambiamento giuridico ed
ordinamentale necessario e che era la ragion d'essere della creazione di un
autonomo comparto di contrattazione;
inoltre:
dal momento che non sono stati resi disponibili i dati economici di riferimento
e a fondamento dell'intero contratto, non è stato possibile valutare la
congruità delle risorse economiche, creando una intollerabile situazione di
disparità, a tutto svantaggio dei rappresentanti dei lavoratori, sul piano
contrattuale, impedendo, di fatto, lo svolgimento della funzione sindacale;
non si ritiene coerente con i principi democratici di partecipazione
l'individuazione dei soggetti titolari della contrattazione integrativa (solo i
"firmatari" e non i "rappresentativi") e le modalità di stipula dei contratti
integrativi stessi (senza il raggiungimento di una "maggioranza" minima);
non e stata "disciplinata contrattualmente" l'indennità di diretta
collaborazione;
le disposizioni sull'orario di lavoro lasciano immutata una situazione del tutto
inadatta alle realtà lavorative della Presidenza;
molteplici istituti contrattuali, nonostante necessitassero di una ampia
rivisitazione, sono rimasti inalterati;
infine:
viene individuato un "nuovo" sistema di classificazione totalmente inadeguato,
come lo era il precedente, che non risolve i problemi preesistenti e che, al
contrario, potrà far scaturire ulteriore contenzioso;
le disposizioni economiche interessano più categorie di personale (diretta
collaborazione, ruolo, prestito fuori comparto ex ministeri, prestito fuori
comparto altre amministrazioni o enti) in maniera disorganica e senza alcuna
certezza sull'entità e sulla provenienza delle risorse necessarie.
Roma, 17.05.2004
NOTA DELLA CISAL INTESA
AL CCNL COMPARTO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
QUADRIENNIO 2002 - 2005
La Cisal-Intesa, dopo aver consultato il personale, sottoscrive il presente
contratto al solo fine di poter accedere alla contrattazione integrativa e al
sistema di relazioni sindacali.
E' un contratto deludente che non ha tenuto conto, nel suo articolato, delle
autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei Ministri previste dall'art. 2 del D.Lgvo 303/99 ed ha negato
quindi specificità professionale e dignità salariale al personale.
Più in particolare:
A) ha mancato nel compito di ridurre il numero delle aree funzionali
erigendo un nuovo ordinamento classificatorio più soddisfacente per il
personale con l'eliminazione dell'Area A e con sbocchi professionali e di
carriera per i B3 Super;
B) ha mancato nel compito di adeguare l'istituto della diretta
collaborazione alle esigenze della PCM;
C) ha mancato nel compito di adeguare il valore dei buoni pasto
prevedendone la beffarda integrazione con risorse provenienti dal Fondo Unico
della Presidenza già a disposizione del personale;
D) ha mancato nel compito di istituire la separata area della
Vicedirigenza, prevista dal D. L.gvo 165/2001, prevedendo invece, con solenne
protervia, posizioni organizzative che rischiano di creare ingiustificate
differenziazioni economiche e professionali fra il personale della stessa
area.
E) ha mancato di inserire una separata disciplina per i professionisti
atta a valorizzare le professionalità all'interno dell'area C, prevista dalle
attuali norme per i professionisti dipendenti.
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato,
anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla
libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare
ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia
sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati
con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le
eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da
atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così
come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e
denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno
delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga
dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di
molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la
procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale
ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente,
d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del
presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti
culturali e professionali della persona da designare quale
Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le
Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire
l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie
sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nelle quali venga
inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti,
un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione
o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia
sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini
disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente
vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai
propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in
particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo
scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità
della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo
di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo
sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla
Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel
tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi
ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e
specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è
incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente
oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di
molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il
superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di
lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve
cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del
lavoro.
4. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la
riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga
di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora
dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere
formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla
dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà
tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti
disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la
dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere
inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti.
4. Nel rispetto dei principi che informano la legge 10 aprile 1991 n. 125,
qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga
fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e
sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta
in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali
ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991 e nel
caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga
fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di
rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che
non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991, qualora
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i
fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati,
provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione
del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima
sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di
esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni
Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento
non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno
includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla
prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la
molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi
in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di
prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei
dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della
persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni
Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali
anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle
dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie
sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine
di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta
contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,
d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del
Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita
relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per
l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo
anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta
contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e
modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO N. 2
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che
qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti
pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il
Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le
previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le
disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici
dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non
siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi
enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di
buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri
compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni,
anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività
che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad
evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità
di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e
assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di
ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni
di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio
dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano
titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e
informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a
quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei
cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme
giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione
delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie
competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte
dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in
occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico
valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da
decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre
utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente
non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il
quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il
dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad
associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi
siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si
tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto
nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti
rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che
abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente
alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari
che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge
e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o
conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano
coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata
richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale,
egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro
il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso
o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,
procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo
svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse
economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi
remunerati.
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la
parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad
alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria
spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze
dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui
dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di
mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi
compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo
personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o
servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione
alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in
ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella
trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro
da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela
dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni
pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il
dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o
azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare
sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il
dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione
che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard
di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione
nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità
del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di
fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui
livelli di qualità.
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad
alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato
la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le
quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel
caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui
abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi
informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e
personale.
Art. 13
(Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo
tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati
conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa
con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento
tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici,
specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure;
osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita
risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
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