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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO
AL PERSONALE DEL COMPARTO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
Il giorno 25 gennaio 2006 alle ore 22.00, presso
la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'A.ra.n nella persona dell'avv. Massimo
Massella Ducci Teri membro del Comitato Direttivo (firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
| Organizzazioni sindacali: |
Confederazioni: |
| |
| CGIL FP |
firmato |
CGIL |
firmato |
| CISL FPS |
firmato |
CISL |
firmato |
| UIL PA |
firmato |
UIL |
firmato |
| CONFSAL/ UNSA |
firmato |
CONFSAL |
firmato |
| FLP |
firmato |
USAE |
firmato |
| RDB/PI |
non firmato |
RDB – CUB |
non firmato |
| SNAPRECOM |
firmato |
CONFINTESA |
non firmato |
| FEDERAZIONE INTESA* |
non firmato |
*ammesse con riserva
Al termine della riunione le parti sottoscrivono
l'allegata Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro.
INDICE
Art.
1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto biennale
Art.
2 - Stipendio tabellare
Art.
3 - Effetti dei nuovi stipendi
Art.
4 - Fondo unico per la Presidenza
Art.
5 - Indennità di Presidenza
Art.
6 - Buoni pasto
Tabella A -
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella B -Nuova retribuzione tabellare
Tabella C - Incrementi mensili dell'Indennità di Presidenza
Dichiarazioni
congiunte
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del
contratto biennale
1. Il presente contratto si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato
dipendente del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 9 del CCNQ del 18 dicembre 2002.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo
dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento
economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo
alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
4. Per quanto non previsto dal presente
contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL.
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti
dall'art. 76, comma 4, del CCNL del 17 maggio 2004, sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle
scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari
risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati alle scadenze
stabilite dalla allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono
intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista
dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL del 17 maggio 2004.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita,
sull'indennità di cui all'art. 64, comma 4 ed all'art. 67, comma 7 del CCNL
del 17 maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata
Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla
applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista
dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3
dell'art. 78 del CCNL del 17 maggio 2004.
Fondo unico per la
Presidenza
1. Al fine di incentivare la produttività dei
dipendenti, il Fondo unico per la Presidenza di cui all'art. 82 del CCNL del
17 maggio 2004 è incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari
dell'anno 2003 (corrispondente a € 12,24 per tredici mensilità per i
dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre
2005 ed a valere sull'anno 2006.
Indennità di
Presidenza
1. L'indennità di cui all'art. 85 del CCNL del
17 maggio 2004 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze
indicate nella allegata tabella C.
2. A seguito dell'applicazione del comma 1
l'indennità di Presidenza è rideterminata nei valori indicati nella medesima
tabella C.
1.
A decorrere dal 31.12.2005, il valore economico del buono pasto di cui
all'art. 97 del CCNL del 17 maggio 2004, è rideterminato in €.7,00.
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
|
Aree |
Fasce
retributive
|
dal 1 gennaio 2004
|
dal 1 febbraio 2005
|
|
TERZA |
Ispettore generale r.e. |
61,93 |
86,61 |
| Direttore divisione r.e. |
57,56 |
80,50 |
| F7 |
56,90 |
79,01 |
| F6 |
53,24 |
74,45 |
| F5 |
49,87 |
69,74 |
| F4 |
49,87 |
69,74 |
| F3 |
45,39 |
63,49 |
| F2 |
41,47 |
57,99 |
| F1 |
41,47 |
57,99 |
|
SECONDA |
F6 |
42,96 |
60,09 |
| F5 |
41,61 |
58,20 |
| F4 |
37,96 |
53,09 |
| F3 |
37,96 |
53,09 |
| F2 |
35,71 |
49,94 |
| F1 |
33,95 |
47,48 |
|
PRIMA |
F2 |
32,15 |
44,96 |
| F1 |
32,15 |
44,96 |
Tabella
B
Nuova retribuzione tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità
|
Aree |
Fasce
retributive
|
dal 1 gennaio 2004
|
dal 1 febbraio 2005
|
|
TERZA |
Ispettore generale r.e. |
27.410,38 |
28.449,70 |
| Direttore divisione r.e. |
25.474,93 |
26.440,93 |
| F7 |
26.678,00 |
27.626,12 |
| F6 |
25.138,88 |
26.032,28 |
| F5 |
23.548,41 |
24.385,31 |
| F4 |
22.070,82 |
22.907,72 |
| F3 |
20.090,84 |
20.852,67 |
| F2 |
19.035,00 |
19.730,92 |
| F1 |
18.352,76 |
19.048,68 |
|
SECONDA |
F6 |
19.015,62 |
19.736,60 |
| F5 |
18.419,32 |
19.117,72 |
| F4 |
17.862,04 |
18.499,12 |
| F3 |
16.801,75 |
17.438,83 |
| F2 |
15.803,74 |
16.403,02 |
| F1 |
15.026,78 |
15.594,54 |
|
PRIMA |
F2 |
14.759,51 |
15.299,03 |
| F1 |
14.229,11 |
14.768,73 |
Tabella C
Incrementi mensili dell'Indennità di Presidenza
Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità
|
Aree |
Fasce
retributive |
dal 1 gennaio 2004 |
dal 31 dicembre 2005 |
Indennità
dal 31 dicembre 2005 |
|
TERZA |
Ispettore generale r.e. |
6,84 |
10,57 |
434,88 |
| Direttore divisione r.e. |
6,80 |
10,51 |
432,51 |
| F4-7 |
6,71 |
10,37 |
426,62 |
| F3 |
5,92 |
9,15 |
376,46 |
| F2 |
5,51 |
8,52 |
350,51 |
| F1 |
5,51 |
8,52 |
350,51 |
|
SECONDA |
| F3-6 |
4,74 |
7,33 |
301,53 |
| F2 |
4,36 |
6,74 |
277,32 |
| F1 |
3,96 |
6,12 |
251,95 |
|
PRIMA |
F2 |
3,93 |
6,08 |
250,19 |
| F1 |
3,93 |
6,08 |
250,19 |
In considerazione della recente istituzione del
comparto e della necessità di individuare con precisione le componenti
retributive rilevanti ai fini della determinazione dei parametri di
riferimento per la definizione degli incrementi contrattuali, le parti danno
atto della necessità che per il prossimo biennio economico venga istituito uno
specifico tavolo tecnico presso l'ARAN al fine di effettuare opportune ed
approfondite verifiche al riguardo, che dovranno concludersi prima dell'avvio
del negoziato.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 2
Le parti ribadiscono la necessità di esaminare,
nel prossimo quadriennio 2006–2009, le problematiche relative alla
decurtazione dell'indennità di Presidenza nei periodi di assenza per malattia
inferiore ai quindici giorni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 3
Le parti, tenuto conto degli effetti dell'art. 6
del presente CCNL, danno atto che le risorse utilizzate nella contrattazione
integrativa al fine di incrementare il valore economico del buono pasto si
rendono disponibili nell'ambito del fondo per altre finalità.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 4
Nell'ottica della valorizzazione del personale
con particolare riguardo al supporto per lo svolgimento delle funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento svolte dalla Presidenza, le parti, nel
prossimo quadriennio 2006-2009, verificheranno la sussistenza delle condizioni
per l'eventuale trasferimento di quote di risorse fisse e continuative, aventi
carattere di certezza e stabilità, dal Fondo unico di Presidenza all'indennità
di Presidenza.
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