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Versione Stampabile
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo
al
Personale del Comparto
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Biennio economico 2008 - 2009
Il giorno 22 luglio 2010 alle ore
12,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto
luogo l'incontro tra:
L' ARAN nella persona del Commissario
straordinario cons. Antonio Naddeo
firmato
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
| Organizzazioni sindacali |
Confederazioni |
| SNAPRECOM |
firmato |
|
|
| CISL FPS |
firmato |
CISL |
firmato |
| RDB/PI CUB |
firmato |
RDB CUB |
firmato |
| SIPRE |
firmato |
USAE |
firmato |
| UGL PCM |
firmato |
UGL |
firmato |
| FLP |
firmato |
CSE |
firmato |
| UIL/PA |
firmato |
UIL |
firmato |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il biennio
economico 2008 - 2009.
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
COMPARTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
TITOLO II - Rapporto di lavoro
Art. 2 - Disposizioni particolari in materia di sistema classificatorio
TITOLO III - Trattamento economico
Art. 3 - Stipendio tabellare
Art. 4 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 5 - Fondo Unico della Presidenza
Tabella A - Incrementi mensili
della retribuzione tabellare
Tabella B - Nuova retribuzione
tabellare
DICHIARAZIONI E NOTE A VERBALE
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del comparto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di
cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione del presente contratto.
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come
d.lgs. n. 165 del 2001.
5. Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è riportato nel
testo del presente contratto come Presidenza o Amministrazione.
6. A seguito di specifici interventi legislativi, il presente contratto si
applica anche al personale trasferito nei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per le funzioni relative alla Segreteria del CIPE nonché per i
compiti in materia di Turismo e Sport, ai sensi del decreto legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
7. Per quanto non previsto dal presente contratto restano ferme le disposizioni
contenute nei precedenti CCNL.
TITOLO II
Rapporto di lavoro
Art. 2
Disposizioni particolari in materia di sistema classificatorio
1. Con riferimento all’Allegato 1 (tabella di trasposizione automatica del
sistema di classificazione) del CCNL del 31 luglio 2009, è inserito, nella
categoria B, un ulteriore parametro retributivo F9, cui si accede secondo quanto
previsto dall’art. 11 del predetto CCNL.
2. Gli oneri di cui al presente articolo, nell’ambito delle risorse disponibili,
sono posti a carico del Fondo Unico della Presidenza di cui all’art. 5.
TITOLO III
Trattamento economico
Art. 3
Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 22 del CCNL del 31 luglio
2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità,
indicati nella Tabella A ed alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del
comma 1 sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalla
allegata Tabella B.
3. Per conferire maggiore progressività agli sviluppi economici conseguibili
all’interno della Categoria B, il valore annuo della posizione economica F3 è
ulteriormente incrementato, a decorrere dal 01/01/2009, di un importo annuo per
dodici mensilità, cui aggiungere la tredicesima mensilità, pari a 300 €.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di
vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell’art. 2, comma 35, della legge
22 dicembre 2008, n. 203, nonché le misure dell’indennità integrativa speciale
negli importi in godimento.
Art. 4
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro
straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull’indennità di buonuscita, sul TFR, sull’indennità di cui all’art. 64, comma
4 (codice disciplinare) ed all’art. 67, comma 7 (sospensione cautelare in caso
di procedimento penale) del CCNL del 17 maggio 2004, sull’equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la
ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 3 sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
del biennio economico 2008-2009. Agli effetti del trattamento di fine rapporto,
dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista
dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell’art. 78 del CCNL del 17
maggio 2004.
Art. 5
Fondo Unico della Presidenza
1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo Unico di cui
all’art. 82 del CCNL del 17 maggio 2004, come integrato dall’art 26 del CCNL del
31 luglio 2009, sarà integrato sulla base di specifiche disposizioni di legge,
come segue:
- le risorse derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione di cui
all’art. 67, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, che saranno recuperate, con le modalità previste dall’art.
61, comma 17;
- una quota parte degli eventuali risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34
dell’art. 2, della legge 203 del 2008 (finanziaria per il 2009), realizzati per
effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di
funzionamento dell’amministrazione, attivati in applicazione del citato D.L. n.
112 del 2008, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione
integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 2,
comma 33 della medesima legge finanziaria.
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
|
Categorie |
Parametri |
Dal 1.4.2008 |
Rideterminato |
Rideterminato |
|
retributivi |
dal 1.7.2008 (1) |
dal 1.1.2009 (2) |
| |
|
|
|
|
|
Ispettore gen. r.e. |
12,09 |
20,15 |
120,22 |
|
Direttore div. r.e. |
11,24 |
18,73 |
111,73 |
|
A |
F9 |
12,88 |
21,46 |
128,04 |
|
F8 |
12,32 |
20,53 |
122,47 |
|
F7 |
11,74 |
19,57 |
116,74 |
|
F6 |
11,06 |
18,44 |
110,01 |
|
F5 |
10,36 |
17,27 |
103,01 |
|
F4 |
9,74 |
16,23 |
95,56 |
|
F3 |
8,86 |
14,77 |
87,08 |
|
F2 |
8,39 |
13,98 |
83,34 |
|
F1 |
8,10 |
13,49 |
80,47 |
|
B |
F8 |
8,39 |
13,98 |
83,15 |
|
F7 |
8,13 |
13,54 |
80,79 |
|
F6 |
7,86 |
13,10 |
78,16 |
|
F5 |
7,41 |
12,35 |
74,74 |
|
F4 |
6,97 |
11,62 |
69,32 |
|
F3 |
6,63 |
11,05 |
65,91 |
|
F2 |
6,50 |
10,84 |
64,65 |
|
F1 |
6,28 |
10,46 |
62,41 |
(1)
Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed
assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.
(2)
Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed
assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.
Tabella B
Nuova retribuzione tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la
13^ mensilità
|
Categorie |
Parametri |
Dal 1.1.2009 |
dal 1.12.2009 (1) |
|
retributivi |
| |
|
|
|
|
Ispettore gen. r.e. |
31.850,98 |
33.540,58 |
|
Direttore div. r.e. |
29.601,97 |
31.171,57 |
|
A |
F9 |
33.924,48 |
35.723,52 |
|
F8 |
32.447,64 |
34.168,92 |
|
F7 |
30.928,88 |
32.569,52 |
|
F6 |
29.144,60 |
30.690,20 |
|
F5 |
27.300,23 |
28.747,91 |
|
F4 |
25.631,48 |
26.991,80 |
|
F3 |
23.333,19 |
24.571,59 |
|
F2 |
22.089,40 |
23.260,60 |
|
F1 |
21.325,68 |
22.456,56 |
|
B |
F9 (2) |
-- |
24.064,32 |
|
F8 |
20.093,16 |
23.265,32 |
|
F7 |
21.403,36 |
22.539,04 |
|
F6 |
20.710,60 |
21.808,84 |
|
F5 |
19.536,31 |
20.572,15 |
|
F4 |
18.364,06 |
19.338,46 |
|
F3 (3) |
17.761,22 |
18.687,62 |
|
F2 |
17.128,07 |
18.036,23 |
|
F1 |
16.534,31 |
17.411,75 |
(1)
Decorrenza della nuova retribuzione tabellare per
orario ordinario de lavoro a 38 ore settimanali (ai sensi dell'art. 13 e
dell'art. 28
del CCNL sottoscritto il 1 luglio 2009).
(2)
Il valore del parametro retributivo F9 decorre dal
momento in cui verranno attuate le relative procedure selettive.
(3)
Il valore del parametro retributivo F3 contiene
l'adeguamento stabilito dall'art. 3 c. 3.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
La Presidenza del Consiglio si impegna a verificare le eventuali ricadute del
nuovo regime dell’orario di lavoro, di cui all’art. 13 del CCNL del 31 luglio
2009, su altri istituti giuridico-economici relativi al rapporto di lavoro, tra
cui ferie, lavoro straordinario e permessi orari a recupero. Da tale verifica
non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all’art. 1, comma 6, del presente CCNL, le parti intendono
precisare che l’efficacia di tale norma contrattuale è connessa alla
approvazione definitiva degli “specifici interventi legislativi” che
disciplineranno la questione, secondo la decorrenza ivi indicata.
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