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Ipotesi di Accordo
relativa alla Negoziazione ed
alla Concertazione
del Personale non Dirigenziale
delle Forze di Polizia ad
Ordinamento Civile e Militare
Quadriennio normativo 2002-2005
Biennio economico 2002-2003
INDICE
TITOLO I -
GENERALITA’
Art. 1 -
Definizioni
TITOLO II -
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art. 2 -
Ambito di applicazione e durata
Art. 3 -
Nuovi stipendi
Art. 4 -
Effetti dei nuovi stipendi
Art. 5 -
Indennità pensionabile
Art. 6 -
Indennità integrativa speciale
Art. 7 -
Trattamento di missione
Art. 8 -
Trattamento economico di trasferimento
Art. 9 -
Servizi esterni
Art. 10 -
Indennità di ordine pubblico
Art. 11 -
Specializzazioni
Art. 12 -
Indennità di presenza notturna e festiva ed altre indennità
Art. 13 -
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di
pilotaggio, di imbarco ed altre indennità
Art. 14 -
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
Art. 15 -
Utilizzazione del fondo
Art. 16 -
Orario di lavoro
Art. 17 -
Tutela delle lavoratrici madri
Art. 18 -
Congedo ordinario
Art. 19 -
Congedi straordinari e aspettativa
Art. 20 -
Congedo per la formazione
Art. 21 -
Congedo parentale
Art. 22 -
Diritto allo studio
Art. 23 -
Relazioni Sindacali
Art. 24 -
Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata
Art. 25 -
Informazione
Art. 26 -
Esame
Art. 27 -
Consultazione
Art. 28 -
Forme di partecipazione
Art. 29 -
Norme di garanzia
Art. 30 -
Proroga di efficacia degli accordi
Art. 31 -
Distacchi sindacali
Art. 32 -
Permessi sindacali
Art. 33 -
Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
Art. 34 -
Adempimenti delle Amministrazioni – Responsabilità
Art. 35 -
Federazioni Sindacali
Art. 36 -
Tutela dei dirigenti sindacali
Art. 37 -
Buono pasto
Art. 38 -
Asili nido
Art. 39 -
Tutela assicurativa
Art. 40 -
Tutela legale
TITOLO III -
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Art. 41 -
Ambito di applicazione e durata
Art. 42 -
Nuovi stipendi
Art. 43 -
Effetti dei nuovi stipendi
Art. 44 -
Indennità pensionabile
Art. 45 -
Indennità integrativa speciale
Art. 46 -
Trattamento di missione
Art. 47 -
Trattamento economico di trasferimento
Art. 48 -
Servizi esterni
Art. 49 -
Indennità di ordine pubblico
Art. 50 -
Attuazione dell’articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86
Art. 51 -
Indennità di presenza notturna e festiva
Art. 52 -
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo,
di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità
Art. 53 -
Efficienza dei servizi istituzionali
Art. 54 -
Orario di lavoro
Art. 55 -
Licenza ordinaria
Art. 56 -
Licenze straordinarie e aspettativa
Art. 57 -
Congedo per la formazione
Art. 58 -
Licenza straordinaria per congedo parentale
Art. 59 -
Diritto allo studio
Art. 60 -
Buono pasto
Art. 61 -
Asili nido
Art. 62 -
Tutela assicurativa
Art. 63 -
Tutela legale
TITOLO IV -
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 64 -
Proroga di efficacia di norme
Art. 65 -
Copertura finanziaria
TITOLO I
GENERALITA’
Art. 1
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto:
a)
per “Polizia ad ordinamento civile” si intende il personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
b)
per “Polizia ad ordinamento militare” si intende il personale dell’Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con esclusione dei
rispettivi dirigenti e del personale di
leva;
c)
per “Forze Armate” (esclusa l'Arma dei carabinieri), si intende il
personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle
Capitanerie di porto e dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi
dirigenti e del personale di leva;
d)
per “decreto sulle procedure” si intende il decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni,
recante: “Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”;
e)
per “primo quadriennio normativo Forze Armate” si intende il
decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 394, di
recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 20 luglio
1995 riguardante il personale delle Forze armate, quadriennio normativo
1994-1997 e biennio economico 1994-1995;
f)
per “primo quadriennio normativo Polizia” si intende il decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento
dell'accordo sindacale sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico
1994-1995;
g)
per “biennio economico Forze armate 1996-1997” si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, di recepimento
del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996,
riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi per il personale
non dirigente delle Forze armate, emanato a seguito del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394;
h)
per “biennio economico Polizia 1996-1997” si intende il decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, di recepimento
dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione sottoscritto in
data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti
retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, emanato a
seguito del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
i)
per “secondo quadriennio normativo Forze Armate” si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, di recepimento
del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 17 febbraio 1999,
per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al
biennio economico 1998-1999;
j)
per “secondo quadriennio normativo Polizia” si intende il decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di recepimento
dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare
sottoscritti in data 17 febbraio 1999, relativi al quadriennio normativo
1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;
k)
per “biennio economico Forze armate 2000-2001” si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di
recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 24
gennaio 2001, per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001,
emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 255;
l)
per “biennio economico Polizia 2000-2001”, si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, di
recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento
civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, sottoscritti in data 24 gennaio 2001, relativi al
biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;
m)
per “legge finanziaria 1994” si intende la legge 24 dicembre 1993,
n. 537, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”;
n)
per “legge finanziaria 1998” si intende la legge 27 dicembre 1997,
n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
o)
per “legge di bilancio 1999” si intende la legge 23 dicembre 1998,
n. 449, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”;
p)
per “ legge finanziaria 1999” si intende la legge 23 dicembre 1998,
n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo”;
q)
per “legge finanziaria 2002” si intende la legge 28 dicembre 2001,
n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”;
r)
per “regolamento del 1990” si intende il decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante “Regolamento per il
recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato”;
s)
per “legge sulle indennità” si intende la legge 27 maggio 1977, n.
284 e successive modificazioni, recante “Adeguamento e riordinamento di
indennità alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti
penitenziari”;
t)
per “Testo unico a tutela della maternità” si intende il decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
u)
per “statuto degli impiegati civili dello Stato”, si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato”;
v)
per “legge sulle missioni” si intende la legge
18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti
statali”;
w)
per “legge sulle indennità operative” si intende la legge 23 marzo
1983, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Aggiornamento
della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del
personale militare”.
TITOLO II
FORZE
DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art.
2
Ambito di applicazione e durata
1. Il
presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento civile.
2. Il
presente titolo concerne il periodo dal 1°gennaio 2002 al 31 dicembre 2005
per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
3. Dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte economica della presente ipotesi di accordo, al personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile è corrisposto, a partire dal mese successivo,
un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso
di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti,
inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso
di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto sulle
procedure.
Art.
3
Nuovi stipendi
1. Gli stipendi del
personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall’art.
2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1° gennaio
2002, delle seguenti misure mensili lorde:
| livello V |
Euro |
30,20 |
| livello VI |
Euro |
32,10 |
| livello VI-bis |
Euro |
33,60 |
| livello VII |
Euro |
35,10 |
| livello VII-bis |
Euro |
36,70 |
| livello VIII |
Euro |
38,40 |
| livello IX |
Euro |
42,20 |
2. Gli stipendi di cui
al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati
delle seguenti misure mensili lorde:
| livello V |
Euro |
18,90 |
| livello VI |
Euro |
20,00 |
| livello VI-bis |
Euro |
21,00 |
| livello VII |
Euro |
21,90 |
| livello VII-bis |
Euro |
22,90 |
| livello VIII |
Euro |
24,00 |
| livello IX |
Euro |
26,30 |
3. I valori
stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall’applicazione dei
commi 1 e 2 sono:
| livello V |
Euro |
8.776,30 |
| livello VI |
Euro |
9.676,00 |
| livello VI-bis |
Euro |
10.379,40 |
| livello VII |
Euro |
11.082,80 |
| livello VII-bis |
Euro |
11.860,90 |
| livello VIII |
Euro |
12.643,20 |
| livello IX |
Euro |
14.437,60 |
4. Gli importi stabiliti dal
presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione
previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del
biennio economico Polizia 2000-2001.
Art.
4
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli
stipendi risultanti dall’applicazione della presente ipotesi di accordo
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull’assegno
alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’art. 82 dello
Statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull’equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali
ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata
INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefìci economici
risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono
corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di
buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi
stipendi, derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo,
avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172
della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del
nuovo trattamento economico.
4. Gli incrementi stipendiali di cui all’articolo 3
non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per
lavoro straordinario. A decorrere dal
1° gennaio 2002 è soppresso l’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano
fissate nei seguenti importi lordi:
|
Livello |
|
Feriale |
Festiva o notturna |
Notturna festiva |
|
|
| livello V |
Euro |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
| livello VI |
Euro |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
| livello VI-bis |
Euro |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
| livello VII |
Euro |
11,21 |
12,67 |
14,62 |
| livello VII-bis |
Euro |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
| livello VIII |
Euro |
12,27 |
13,87 |
16,01 |
| livello IX |
Euro |
13,48 |
15,24 |
17,58 |
Indennità pensionabile
1. Le misure dell'indennità
mensile pensionabile stabilite dall’articolo 4 del biennio economico polizia
2000-2001 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile
sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti
importi mensili lordi:
a)
dal 1°
gennaio 2002:
|
Qualifiche |
Euro |
|
|
| Vice questore aggiunto
e qualifiche equiparate |
677,60 |
| Commissario
capo e qualifiche
equiparate |
665,00 |
| Commissario
e qualifiche equiparate |
659,00 |
| Vice
commissario e qualifiche
equiparate |
632,20 |
| Ispettore
superiore s.U.P.S . e qualifiche equiparate |
643,70 |
| Ispettore
capo e qualifiche
equiparate |
614,70 |
| Ispettore e qualifiche equiparate |
595,60 |
| Vice ispettore e
qualifiche equiparate |
577,00 |
| Sovrintendente
capo e qualifiche
equiparate |
592,90 |
| Sovrintendente
e qualifiche equiparate |
557,90 |
| Vice
sovrintendente e qualifiche
equiparate |
555,20 |
| Assistente
capo e qualifiche
equiparate |
499,40 |
| Assistente
e qualifiche equiparate |
454,60 |
| Agente
scelto e qualifiche
equiparate |
415,80 |
| Agente
e qualifiche equiparate |
382,50 |
b)
dal 1°
gennaio 2003:
|
Qualifiche |
Euro |
|
|
| Vice questore aggiunto
e qualifiche equiparate |
716,00 |
| Commissario
capo e qualifiche
equiparate |
702,70 |
| Commissario
e qualifiche equiparate |
696,30 |
| Vice
commissario e qualifiche
equiparate |
668,10 |
| Ispettore
superiore s.U.P.S . e qualifiche equiparate |
680,20 |
| Ispettore
capo e qualifiche
equiparate |
649,60 |
| Ispettore
e qualifiche equiparate |
629,40 |
| Vice
ispettore e qualifiche
equiparate |
609,70 |
| Sovrintendente
capo e qualifiche
equiparate |
626,50 |
| Sovrintendente
e qualifiche equiparate |
589,50 |
| Vice
sovrintendente e qualifiche
equiparate |
586,60 |
| Assistente
capo e qualifiche
equiparate |
527,70 |
| Assistente
e qualifiche equiparate |
480,40 |
| Agente
scelto e qualifiche
equiparate |
439,40 |
| Agente
e qualifiche equiparate |
404,20 |
Art.
6
Indennità
integrativa speciale
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello
retributivo settimo-bis è attribuita l’indennità integrativa speciale
nella misura di euro 541,29 mensili lordi.
Art.
7
Trattamento di
missione
1.
Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi
il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la
prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del
biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati
secondo le disposizioni vigenti in materia.
2.
Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto
ferroviario di I^ classe nonché il rimborso del vagone letto a comparto
singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento
compete il rimborso delle spese dell’albergo fino alla prima categoria con
esclusione di quelle di lusso.
3.
Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le
spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi
convenzionati ubicati nella stessa sede.
4.
Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti
inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare
o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di
disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione
previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla
conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o
di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere
rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo
doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale
chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al
servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di paesi stranieri.
5.
La maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista dall’articolo
6, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminata in euro
6,00 per ogni ora.
6.
Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti
per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente
normativa, compete nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un
rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura
del 40 per cento della diaria di trasferta.
7.
L’Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione
una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel
limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85 per cento
delle presumibili spese di vitto.
8.
La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e
di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per
l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di
abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato
delle spese relative ai pasti consumati.
9.
L’Amministrazione, a richiesta dell’interessato, può preventivamente
autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a
titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 100,00 per ogni 24 ore
compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione
vigente, nell’ambito delle
risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso
forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o
alloggio a carico dell’Amministrazione. A richiesta è concesso l’anticipo
delle spese di viaggio e dell’ 85 per cento della somma forfetaria.
10.
A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento civile,
impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di 240
giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall’articolo
1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni.
11.
Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell’ambito
delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle
spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità
dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla
particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall’Amministrazione.
12.
I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso
strutture diverse da quelle dell’Amministrazione
o delle altre Forze di polizia sono attestati con dichiarazione dell’interessato
sul certificato di viaggio.
13.
Fermo restando quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del presente
articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata
in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo.
Art.
8
Trattamento
economico di trasferimento
1.
L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto
dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto
dall’art. 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare
apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto
trasporto sono a carico dell’Amministrazione anche per la parte eccedente i
40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.
2.
Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio,
ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato
domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di
formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del
canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino
all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non
superiore a tre mesi.
3.
Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare
per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla
elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre
i sei mesi.
4. A richiesta dell’interessato
il rimborso previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n.
86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi
restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5 Al personale con famiglia a
carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che,
comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in
un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella
nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un’indennità
di euro 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al
personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all’estero
può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti
dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel
domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di
servizio all’estero.
7.
In caso di
assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l’incarico,
si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di
trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio
ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito
dello stesso comune.
8. Le disposizioni
del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal
primo giorno successivo dall’entrata in vigore del decreto recettivo della
presente ipotesi di accordo.
Art.
9
Servizi
esterni
1.
A decorrere dal primo giorno del mese
successivo all’entrata in vigore del decreto recettivo della presente
ipotesi di accordo il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato
nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di
cui all’articolo 9 del primo quadriennio normativo Polizia, e all’articolo
11 del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato nella misura di
euro 6,00.
Art.
10
Indennità di
ordine pubblico
1. L’indennità di ordine
pubblico fuori sede di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta per ciascun
turno di servizio giornaliero
della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 26,00.
2. Restano ferme le
disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 10
citato al comma 1.
3. L’indennità
di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di
servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura
unica di euro 13,00.
4. Le indennità di cui ai
commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o
lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può
completare il previsto turno di quattro ore.
5. Le disposizioni del
presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese
successivo all’entrata in vigore del decreto recettivo della presente
ipotesi di accordo.
Art.
11
Specializzazioni
1.
L’istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede
di accordo nazionale quadro.
2.
Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima per la
determinazione dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a favore di soggetti
pubblici o privati in forza di specifiche convenzioni con l’Amministrazione
della pubblica sicurezza.
Art.
12
Indennità di
presenza notturna e festiva ed altre indennità
1.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della
presente ipotesi di accordo al personale impiegato in turni di servizio,
effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l’indennità di cui all’articolo 8,
comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001
è rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.
2.
A decorrere dai 1° gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in
attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua,
lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al
comma 2 dell’art. 12 del secondo quadriennio normativo polizia è
rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.
3.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della
presente ipotesi di accordo al personale del Corpo di polizia
penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini
formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di
detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41 bis della legge
26 giugno 1975, n. 354, compete
un compenso per ogni turno giornaliero pari
ad euro 12,00 non cumulabile con l’indennità per servizi esterni.
4.
Con la medesima decorrenza di cui al comma 3 al personale del Corpo Forestale
dello Stato preposto all’attività di controllo del territorio in zone
montane, site al di sopra di 700 metri di altitudine, compete un compenso
aggiuntivo per ogni turno giornaliero pari ad euro 2,50.
Art.
13
Indennità di
impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo,
di pilotaggio, di
imbarco ed altre indennità
1. Ferme restando le vigenti
disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del
personale delle Forze di Polizia e quello delle Forze Armate, l’indennità
di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio
e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al
personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con
le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di
cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti
per il personale delle Forze Armate impiegato nelle medesime condizioni
operative.
2. Al personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile destinatario dell’indennità di impiego
operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare
il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa
nel quadro generale dell’espletamento dei compiti istituzionali, compete un
emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla
tabella 1 allegata alla presente ipotesi di accordo. Detto emolumento compete,
all’atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella misura
corrispondente alla nuova qualifica
o anzianità.
3. Ai fini della prevista
corresponsione dell’indennità di comando navale per il personale che
riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità
o gruppi di unità navali, di cui all’articolo 10 della legge sulle
indennità operative, si provvede all’individuazione dei titolari di comando
con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. Ai direttori di macchina ed
ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento civile è attribuita l’indennità
richiamata al comma 3.
5. L’indennità di imbarco
di cui all’articolo 3, comma 18 bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è
pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle
indennità operative.
6. Al personale della
Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il
paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso il Nucleo
Operativo Centrale di Sicurezza, spetta l’indennità di aeronavigazione, di
cui all’art. 5 della legge sulle indennità operative, ferme restando le
vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le
modalità previste per il personale delle Forze Armate.
7.
Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unità di
altura, compete secondo le modalità vigenti l’indennità mensile di imbarco
di cui all’articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative
percepita dal personale in forza presso il Comando Forze da Pattugliamento per
la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).
8.
Le misure mensili dell’indennità di imbarco previste alle lettere a) e b)
della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre
1988 – registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n.
59/Finanze, foglio n. 173 – sono elevate al 55 per cento.
Art.
14
Fondo per
l'efficienza dei servizi istituzionali
1.
Per ogni Forza di polizia
ad ordinamento civile il
Fondo
unico per l’efficienza dei servizi istituzionali, di cui all’articolo 14
del secondo quadriennio normativo Polizia e all’articolo 11 del biennio
economico polizia 2000-2001, è ulteriormente incrementato, come da tabella A
allegata alla presente ipotesi di accordo, dalle seguenti
risorse economiche:
a)
per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all’articolo 16, comma 2, della
legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b)
per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall’applicazione dell’articolo
4, comma 4, della presente ipotesi di accordo.
2. Le somme destinate
al fondo e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per
le medesime esigenze, nell’anno successivo.
Art.
15
Utilizzazione
del fondo
1.
Il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali è finalizzato al
raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi
miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali.
2.
Il Fondo indicato al comma 1 è utilizzato, con le modalità di cui
all'articolo 24, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi
finalizzati a:
a)
incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
b)
fronteggiare particolari situazioni di servizio;
c)
compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o
particolari responsabilità;
d)
compensare la presenza qualificata;
e)
compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi.
3.
Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui
all’articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e
generalizzata.
Art.
16
Orario di
lavoro
1.
La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in
servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione
dell'incarico, é esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o
dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato
anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.
3.
Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute
inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a
prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 a compensazione
della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale
impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il
giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un
ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
Art.
17
Tutela delle
lavoratrici madri
1.
Oltre a quanto previsto dal Testo Unico a tutela della maternità, al
personale della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti
disposizioni:
a)
esonero dalla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati,
tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6
anni di età;
b)
esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno
notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento
del terzo anno di età del figlio;
c)
divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per
più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con
figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere
esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
d)
esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio
carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
e)
possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con
figli fino al 12° anno di età, di frequentare il corso di formazione presso
la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso
si svolge;
f)
divieto di impiegare la madre che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi
dell’art. 39 del Testo Unico a tutela della maternità, in turni
continuativi articolati sulle 24 ore.
2.
La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del testo unico a tutela
della maternità si applica anche alle appartenenti del Corpo forestale dello
Stato.
Art.
18
Congedo
ordinario
1. Qualora
indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa
fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve
essere fruita entro l’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di
servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve
fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell’anno successivo a
quello di spettanza.
2.
Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il
congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione
fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione
del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
Art.
19
Congedi
straordinari e aspettativa
1.
La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico
dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di
carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista
dall'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, non si applica al
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2.
Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo
15, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il
personale accasermato.
3.
Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il
personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale
permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o
infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti
massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si
cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del
raggiungimento del detto limite massimo.
Art.
20
Congedo per la
formazione
1.
Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso
la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui
all’articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non
superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera
vita lavorativa.
2.
Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento
della scuola dell’obbligo, al conseguimento del
titolo di studio di
secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attività formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dall’Amministrazione.
3.
Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in
aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è
computato nell’anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo
ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
4.
Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3%
della forza effettiva complessiva.
5.
Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve
presentare istanza almeno 30 giorni prima dell’inizio della fruizione del
congedo.
6.
Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato
per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo
non superiore a 30 giorni.
Art.
21
Congedo
parentale
1. In deroga a quanto
previsto dall’articolo 34 del Testo Unico a tutela della maternità, al
personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo
parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo Testo Unico, è concesso il
congedo straordinario di cui all’articolo 15 del primo quadriennio normativo
polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche
frazionati, nell’arco del triennio e comunque entro il limite massimo
annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo.
2. Ai fini dell’esercizio
del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilità, a preavvisare l’ufficio di appartenenza almeno quindici
giorni prima della data di inizio del congedo.
3. In caso di malattia del
figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all’articolo
47 del testo unico a tutela della maternità, non comportano riduzione del
trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell’arco
di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del
figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto
ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni
lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro
alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti
prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di
astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di
un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la
madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa
presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al
servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio
post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla
data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di
affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e
37 del Testo Unico a tutela della maternità, è concesso un corrispondente
periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei
quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la
tredicesima mensilità ed è computato nell’anzianità di servizio.
7. Alle lavoratrici madri
collocate in congedo di maternità è attribuito il trattamento economico
ordinario nella misura intera.
8. I
riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela
della maternità non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla
tredicesima mensilità.
Art.
22
Diritto allo
studio
1.
Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito
delle 150 ore per il diritto allo studio
di cui all’articolo 78 del decreto del Presidente della repubblica 28
ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro
giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore
per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere
impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, del
secondo quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi
organizzati presso le Aziende Sanitarie Locali
Art.
23
Relazioni Sindacali
1. Il sistema di relazioni
sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle
Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in modo
coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei
servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e
alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.
2.
Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
a) contrattazione collettiva:
a1)
la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con
i tempi e le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 7
del decreto sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al
fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento
dell'efficienza dei servizi;
a2)
accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;
b) informazione, che si articola in preventiva e
successiva;
c) esame;
d) consultazione;
e) forme di partecipazione;
f) norme di garanzia.
Art.
24
Accordo nazionale quadro di Amministrazione e
contrattazione decentrata
1. L'accordo nazionale quadro
di Amministrazione è stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato,
e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna
organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo
23, lettera a1).
2. Le relative procedure di
contrattazione devono essere avviate entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente ipotesi di accordo, termine entro il quale le
organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.
3. L'accordo nazionale quadro
di Amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono
oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.
4. L'accordo non può essere
in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto
collettivo nazionale né comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel
fondo di cui all'articolo 14.
5.
Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna
Amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:
a)
individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di
esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali di cui all'articolo 14; definizione delle modalità per la loro
destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di
verifica. L'accordo su tale punto avrà cadenza annuale;
b)
princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma
6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed
alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei
periodi di validità;
c)
individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio,
disciplinando, in ragione
di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi
decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle
stabilite con l’accordo quadro;
d)
criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio
utilizzabili dal personale in missione;
e)
criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
f)
criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la
programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai
responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati,
particolari esigenze di servizio;
g)
criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
h)
criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
i)
indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del
personale;
l)
criteri per l’impiego del personale con oltre cinquanta anni d’età o con
più di trenta anni di servizio.
6. La
contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o
istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna
Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto
dal presente decreto, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del
decreto sulle procedure, e per le seguenti materie:
a)
gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5,
lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro 30 giorni dalla data
dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga,
entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'articolo 29,
comma 3, esprime parere vincolante nel merito;
b)
criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento
professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;
c)
criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa
e degli spacci;
d)
criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere
del personale;
e)
misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo
professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile
1991 n. 125.
Art.
25
Informazione
1. L'informazione si articola
in preventiva e successiva.
2.
L'informazione preventiva è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con
congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie della
presente ipotesi di accordo la documentazione necessaria, relativamente ai
criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
a)
l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e
dei turni di servizio;
b)
la mobilità esterna del personale a domanda e la mobilità interna;
c)
la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai
responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati,
particolari esigenze di servizio;
d)
l'applicazione del riposo compensativo;
e)
la programmazione di turni di reperibilità;
f)
i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e
l'organizzazione del lavoro;
3. Per le materie di cui al
comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione è fornita a livello
centrale e periferico; per le materie di cui alle lettere b) e f) del medesimo
comma 2 l'informazione è fornita a livello di Amministrazione centrale.
4.
L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali
concernenti:
a)
la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure
di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
b)
l'attuazione di programmi di formazione del personale;
c)
le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in
relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994.
d)
l’attuazione della mobilità interna;
5. Per le materie
suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale
dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto
in un'apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrazioni ed
organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con
cadenza semestrale.
6. L'informazione successiva
si attua a livello centrale e periferico.
7. Allo scopo di rendere più
trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna
Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito
con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione
e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Per le
medesime finalità i dirigenti degli uffici, istituti e reparti della Polizia
di Stato presso i quali si svolge la contrattazione decentrata comunicano alle
segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie della
presente ipotesi di accordo le determinazioni in materia di movimenti interni
del personale. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed
ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia
degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale
richiesta l'interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le
organizzazioni sindacali .
Art.
26
Esame
1. L'esame si attua, a livello
centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all'articolo 25, comma 3,
relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine,
nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale
firmataria della presente ipotesi di accordo , ricevuta l'informazione, può
chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie.
Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali
non richiedenti - ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della
richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla
ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di
urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome
determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale
risultano le posizioni delle parti.
2. Durante il periodo in cui
si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali
nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano
non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
3. Per il Corpo di polizia
penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli
25 e 27, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame
previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo
aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia
penitenziaria le informazioni necessarie .
Art.
27
Consultazione
1. La
consultazione si svolge relativamente ai criteri generali ed ai provvedimenti
concernenti:
a)
la definizione delle piante organiche;
b)
la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed
amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico,
previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi
negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di
svolgimento dei concorsi;
c)
l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima
riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e
periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro.
2. Per
le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le
Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato,
previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il
parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie della presente
ipotesi di accordo.
3. La consultazione si attua a
livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la
materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge
a livello centrale nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale,
anche a livello periferico .
Art.
28
Forme di partecipazione
1. È costituita una
conferenza di rappresentanti delle Amministrazioni e delle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto
che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale
agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del
personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia
di organizzazione e gestione dell'Amministrazione.
2. Nell'ambito di
ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si
incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche
delle organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo,
anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura
negoziale - sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la
programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i
turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni
sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo sottopongono la
questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel
predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle
medesime organizzazioni.
3. All’articolo 20, comma
2bis del primo quadriennio normativo Polizia, dopo la dizione “del lavoro
dei comitati” sono aggiunte le seguenti parole “anche mediante inserimento
nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile”.
4. All’articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995, comma 1, sono
aggiunte le seguenti lettere:
“e)
Commissione automezzi;
f)
Commissione tecnologia ed informatica”.
5. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo e
fino all’introduzione di una nuova normativa relativa alla materia sopra
esposta, le commissioni di cui all’art. 26 del DPR 395/95, così come
modificato dal comma 4 della presente ipotesi di accordo, dovranno essere
ricostituite con cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale
dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Art.
29
Norme di garanzia
1. La corretta applicazione
del titolo II della presente ipotesi di accordo è assicurata anche mediante
l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste
dall'articolo 8 del decreto sulle procedure.
2. Qualora in sede di
applicazione delle materie regolate dalla presente ipotesi di accordo e
dall'accordo quadro di Amministrazione siano rilevate, in sede centrale o
periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali
di cui all'articolo 23 o insorgano conflitti fra le Amministrazioni e le
OO.SS. nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da
ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta
scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale
indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa.
Nei 30 giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un
esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel
merito a far data dal giorno in cui è stata formulata la richiesta, al quale le parti si conformano, che successivamente è
inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa è insorta. Di tale
parere è data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche
dell'Amministrazione.
3. Presso ciascuna delle
Amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente ipotesi di accordo, per i fini di cui al
comma 2, una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione
e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un
rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie della
presente ipotesi di accordo.
4. Le richieste di esame di
cui al comma 2, avanzate dai dirigenti degli uffici centrali e periferici
delle Amministrazioni o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie della
presente ipotesi di accordo, devono essere inoltrate all’ufficio per le
relazioni sindacali di ciascuna Amministrazione, che cura gli adempimenti
conseguenti.
Art.
30
Proroga di efficacia degli accordi
1. Per le materie oggetto di
accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata le
Amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a
quando non intervengano i successivi .
Art.
31
Distacchi sindacali
1. A decorrere dal 1° gennaio
2003 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del
personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato
rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 63 distacchi per la Polizia
di Stato, di n. 32 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 10
distacchi per il Corpo forestale dello Stato.
2. Alla ripartizione degli
specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1
tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano
nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito
rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria
e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica,
sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre
del 2003, con riferimento allo stesso anno, e successivamente entro il primo
quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla
successiva, è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale
conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni accertate per ciascuna
delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di
Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche
prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell’art. 93 comma 2 della
legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in
vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo, la delega ha
effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31
dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non
venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero
delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto
quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.
3. Le richieste di distacco
sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi
titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le
quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta
nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco
sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed
alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di
cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della
funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni
sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto;
possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la
richiesta di revoca e comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del
personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali
provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati
distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e
2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato,
del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che
ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi
delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo le comunicazioni
formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da
ciascuna organizzazione sindacale all’Amministrazione centrale.
5. Ferma restando l'attuale
disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al
limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo
accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione interessata,
frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo
la frazionabilità dell'orario giornaliero.
6. I periodi di distacco per
motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e
del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con
esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di
quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni .
Art.
32
Permessi sindacali
1. Per l'espletamento del loro
mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di
dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa
vigente, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono
collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31, possono fruire di
permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal
presente articolo.
2. A decorrere dal 1° gennaio
2003 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti
autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad
ordinamento civile è determinato rispettivamente in n. 520.000
ore per la Polizia di Stato, in n. 220.000 ore per il Corpo di polizia
penitenziaria ed in n. 48.000 ore per il Corpo forestale dello Stato.
3.
Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi
sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale
rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente,
provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo
della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le
Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le
rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 2003, con
riferimento all'anno 2002, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun
anno. Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad
ordinamento civile è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al
numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del
contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni,
accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31
dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per
la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello
delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell’art. 93,
comma 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata
in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo, la delega
ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al
31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non
venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero
delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto
quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.
Nel
periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione,
l'Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi
sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell’anno precedente
per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.
4. Oltre ai permessi sindacali
di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni
istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi
ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente
complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la
partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che
intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono
darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali
almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente
titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino
eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta
entro tre giorni.
6. In caso di mancato utilizzo
del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata
provvederà a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza
del dipendente.
7. Tenuto conto della
specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono
autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio
giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non
possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni
giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al
comma 5.
8. Nel limite del 50% del
monte ore assegnato da ciascuna Amministrazione possono essere autorizzati
permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri
per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali
aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle Amministrazioni
centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di decorrenza del
cumulo richiesto. L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale
prevista, autorizza il cumulo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
11. I permessi sindacali di
cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio
prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle
indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
12. Le norme di cui al
presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto
recettivo della presente ipotesi di accordo.
Art.
33
Aspettative e permessi sindacali non
retribuiti
1. I dipendenti della Polizia
di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie
organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non
retribuite.
2. Le richieste di aspettative
sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale alle Amministrazioni di appartenenza del
personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo
per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il
decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti
soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione
pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della
richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali
comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono
avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la
richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del
personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali
provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I dipendenti della Polizia
di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 32 possono usufruire, con le modalità
di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo articolo 32, di permessi sindacali
non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura
sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali,
centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i
rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 32.
4. Per il personale di cui al
presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8,
comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la
retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
5. Le norme di cui al presente
articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della presente ipotesi
di accordo.
Art.
34
Adempimenti delle Amministrazioni –
Responsabilità
1. Ai fini dell'accertamento
delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2
dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32, le Amministrazioni centrali
forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti
alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la
sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della consistenza
associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo
sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero essere
riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le
organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in
un apposito incontro con le predette Amministrazioni centrali, nel corso del
quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente
rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della
richiesta. Le Amministrazioni centrati inviano, entro il 31 marzo di ciascun
anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del
contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche
elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della
funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto
dal comma 1, per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere
sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai
sensi dell’art. 93, 2° comma della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello
Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo della presente
ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo
a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende
tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data
del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun
anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre
precedente.
3. Le Organizzazioni sindacali
depositano presso ciascuna Amministrazione un modello di delega per la
riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca. Le deleghe hanno
efficacia, ai fini associativi e contabili, dal primo giorno del mese
successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla delega
dall’ufficio ricevente.
4. In attuazione dell'art. 43,
commi 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, è istituito presso
il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale
partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento
civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle
contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano
valutazioni difformi con le singole Amministrazioni.
5. Entro il 31 maggio di
ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato -
utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche
elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare
al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e
aspettative sindacali nell'anno precedente.
6. Entro la stessa data del 31
maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni utilizzando i modelli e le
procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale
dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con
l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle
ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti
previsti dalla presente ipotesi di accordo.
7. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni
nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli
obblighi indicati nei commi 1, 5 e 6 e può fissare un termine per
l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione
pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse
Amministrazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo 33, comma
2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del
procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. I dati riepilogativi degli
elenchi di cui ai commi 5 e 6, distinti per Amministrazioni di appartenenza
del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono
pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della
Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo
16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
9. I dirigenti che dispongono
o consentono l’utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali
in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
10. Le norme del presente
articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della presente ipotesi
di accordo.
Art.
35
Federazioni Sindacali
1. Qualora due o più
organizzazioni sindacali diano vita ad aggregazioni associative comunque
denominate, l’Amministrazione, a seguito della comunicazione dei relativi
atti costitutivi, degli Statuti, della sede legale e della persona incaricata
di rappresentare l’aggregazione associativa, attribuisce un codice
meccanografico per l’accreditamento delle deleghe per la riscossione dei
contributi sindacali.
2. Ai fini della misurazione
della consistenza associativa delle aggregazioni di cui al comma 1, si
conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice alla data
del 31 dicembre di ciascun anno. Per la Polizia di Stato dal numero delle
deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31
ottobre precedente, ai sensi dell’art. 93, 2° comma della legge 1° aprile
1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al
Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto
recettivo della presente ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni
anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato
entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31
dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente.
3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano anche alle aggregazioni associative costituite prima
dell’entrata in vigore della presente ipotesi di accordo che, in prima
applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro il 31 ottobre 2002.
Art.
36
Tutela dei dirigenti sindacali
1. Nell'ambito della stessa
sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza
del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni
sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul
piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta
dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
2. Il dirigente che riprende
servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale può a domanda,
essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede
dalla propria Amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività
sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta
e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a
seguito di concorso.
3. Il dirigente di cui al
comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta
quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano
sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. I dirigenti sindacali,
nell'esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori di commissioni
previste dalla presente ipotesi di accordo o dagli accordi nazionali di
Amministrazione, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione
gerarchica prevista da leggi o regolamenti.
5. Sono fatte salve le
previsioni dell'articolo 32 del primo quadriennio normativo Polizia.
Art.
37
Buono pasto
1.
Il buono pasto giornaliero di cui l’articolo 35 del secondo quadriennio
normativo Polizia è fissato nell’importo di euro 4,65.
Art.
38
Asili nido
1.
Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei
limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti
l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il
rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai
dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con
le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
2. A decorrere dall’anno
2002 sono assegnati complessivamente per le finalità di cui al comma 1 euro
1,5 milioni annui.
3. La ripartizione della somma
indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica
del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna
Forza di polizia.
Art.
39
Tutela assicurativa
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da
destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per
gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di
polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di
cui all’articolo 16, comma 4, della legge
finanziaria 2002, è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile,
come segue:
a)
Polizia di
Stato, euro 330.000,00;
b)
Polizia
Penitenziaria, euro 130.000,00;
c)
Corpo
Forestale dello Stato, euro 20.000,00.
Art.
40
Tutela legale
1.
Fermo restando il disposto dell’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n.
152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria
indagati per fatti inerenti al servizio che intendono avvalersi di un libero
professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato,
la somma di euro 2500,00 per le spese legali salvo rivalsa se al termine del
procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di
dolo.
TITOLO
III
FORZE
DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Art.
41
Ambito di applicazione e durata
1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento militare.
2. Il
presente titolo concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005
per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
3. Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica della presente ipotesi di concertazione, al personale
delle Forze di polizia ad ordinamento militare è corrisposto, a
partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari
al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli
retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale.
Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al
cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere
erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto
del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto sulle procedure.
Art.
42
Nuovi
stipendi
1. Gli stipendi del
personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall’art.
14 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1° gennaio
2002, delle seguenti misure mensili lorde:
| livello V |
Euro |
30,20 |
| livello VI |
Euro |
32,10 |
| livello VI-bis |
Euro |
33,60 |
| livello VII |
Euro |
35,10 |
| livello VII-bis |
Euro |
36,70 |
| livello VIII |
Euro |
38,40 |
| livello IX |
Euro |
42,20 |
2. Gli stipendi di cui
al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati
delle seguenti misure mensili lorde:
| livello V |
Euro |
18,90 |
| livello VI |
Euro |
20,00 |
| livello VI-bis |
Euro |
21,00 |
| livello VII |
Euro |
21,90 |
| livello VII-bis |
Euro |
22,90 |
| livello VIII |
Euro |
24,00 |
| livello IX |
Euro |
26,30 |
3. I valori
stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall’applicazione dei
commi 1 e 2 sono:
| livello V |
Euro |
8.776,30 |
| livello VI |
Euro |
9.676,00 |
| livello VI-bis |
Euro |
10.379,40 |
| livello VII |
Euro |
11.082,80 |
| livello VII-bis |
Euro |
11.860,90 |
| livello VIII |
Euro |
12.643,20 |
| livello IX |
Euro |
14.437,60 |
4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale,
dall'articolo 13, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.
Art.
43
Effetti dei nuovi stipendi
1.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente
ipotesi di concertazione hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità
di buonuscita, sull'assegno alimentare per
il dipendente sospeso, come previsto dall’art.
82 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni
analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali
e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
2.
I benefìci economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di
concertazione sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza del presente ipotesi di concertazione. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita, si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
3.
La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della
presente ipotesi di concertazione avviene in via provvisoria e salvo
conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Gli incrementi stipendiali di cui all’articolo 42
non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per
lavoro straordinario. A decorrere dal
1° gennaio 2002 è soppresso l’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano
fissate nei seguenti importi lordi:
|
Livello |
|
Feriale |
Festiva o notturna |
Notturna festiva |
|
|
|
|
|
| livello V |
Euro |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
| livello VI |
Euro |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
| livello VI-bis |
Euro |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
| livello VII |
Euro |
11,21 |
12,67 |
14,62 |
| livello VII-bis |
Euro |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
| livello VIII |
Euro |
12,27 |
13,87 |
16,01 |
| livello IX |
Euro |
13,48 |
15,24 |
17,58 |
Art.
44
Indennità pensionabile
1.
Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall’art. 16 del
biennio economico Polizia 2000-2001 spettante
al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento militare sono
rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti
importi mensili lordi:
a)
dal 1° gennaio 2002:
|
Gradi |
Euro |
|
|
|
Tenente
colonnello e Maggiore |
677,60 |
|
Capitano |
665,00 |
|
Tenente |
659,00 |
|
Sottotenente |
632,20 |
|
Maresciallo
aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante |
643,70 |
|
Maresciallo
capo |
614,70 |
|
Maresciallo
ordinario |
595,60 |
|
Maresciallo |
577,00 |
|
Brigadiere
capo |
592,90 |
|
Brigadiere |
557,90 |
|
ViceBrigadiere |
555,20 |
|
Appuntato
scelto |
499,40 |
|
Appuntato |
454,60 |
|
Carabiniere
scelto e finanziere scelto |
415,80 |
|
Carabiniere
e finanziere |
382,50 |
b)
dal 1° gennaio 2003:
|
Gradi |
Euro |
|
|
|
Tenente
colonnello e Maggiore |
716,00 |
|
Capitano |
702,70 |
|
Tenente |
696,30 |
|
Sottotenente |
668,10 |
|
Maresciallo
aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante |
680,20 |
|
Maresciallo
capo |
649,60 |
|
Maresciallo
ordinario |
629,40 |
|
Maresciallo |
609,70 |
|
Brigadiere
capo |
626,50 |
|
Brigadiere |
589,50 |
|
ViceBrigadiere |
586,60 |
|
Appuntato
scelto |
527,70 |
|
Appuntato |
480,40 |
|
Carabiniere
scelto e finanziere scelto |
439,40 |
|
Carabiniere
e finanziere |
404,20 |
Art.
45
Indennità integrativa speciale
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello
retributivo settimo-bis è attribuita l’indennità integrativa speciale
nella misura di euro 541,29 mensili lordi.
Art.
46
Trattamento di missione
1.
Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi
il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la
prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del
biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati
secondo le disposizioni vigenti in materia.
2.
Al personale inviato in missione
compete il rimborso del biglietto ferroviario di I classe nonché il rimborso
del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori
sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell’albergo
fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3.
Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le
spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi
convenzionati ubicati nella stessa sede.
4.
Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti
inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare
o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di
disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione
previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla
conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o
di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere
rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo
doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale
chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al
servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di paesi stranieri.
5.
La maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista dall’articolo
46,
comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminata in euro 6,00
per ogni ora.
6.
Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti
per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente
normativa, compete nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un
rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura
del 40 per cento della diaria di trasferta.
7.
L’Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione
una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel
limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85 per cento
delle presumibili spese di vitto.
8.
La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e
di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per
l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di
abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato
delle spese relative ai pasti consumati.
9.
L’Amministrazione, a richiesta dell’interessato, può preventivamente
autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a
titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 100,00 per ogni 24 ore
compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione
vigente, nell’ambito delle
risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso
forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o
alloggio a carico dell’Amministrazione. A richiesta è concesso l’anticipo
delle spese di viaggio e dell'85 per cento della somma forfetaria.
10.
A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento militare,
impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di 240
giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall’articolo
1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni.
11.
Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell’ambito
delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle
spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità
dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla
particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall’Amministrazione.
12.
I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso
strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell’interessato sul
certificato di viaggio.
13.
Fermo restando
quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in
vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di concertazione.
Art.
47
Trattamento economico di trasferimento
1.
L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto
dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come
previsto dall’art. 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a
stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del
predetto trasporto sono a carico dell’Amministrazione anche per la parte
eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.
2.
Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne
abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda
per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale
contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone
dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino
all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non
superiore a tre mesi.
3.
Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare
per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla
elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre
i sei mesi.
4.
A richiesta dell’interessato il rimborso previsto dall’articolo 1, comma
3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura
corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti
dallo stesso comma 3.
5.
Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca
dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti
dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del
trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle
località viciniori consentite, un emolumento di euro 1500,00. Tale indennità
è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a
carico o al seguito.
6.
Il personale militare trasferito all’estero può optare, mantenendo il
diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per
il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio
nazionale anziché nella nuova sede di servizio all’estero.
7.
In caso di assunzione e rilascio
di alloggio di servizio connesso con l’incarico, si applicano le
disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle
masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad
alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello stesso comune.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti
effettuati a decorrere dal primo giorno successivo dall’entrata in vigore
del decreto recettivo della presente ipotesi di concertazione.
Art.
48
Servizi esterni
1.
A decorrere dal primo giorno del
mese successivo all’entrata in vigore del decreto recettivo della presente
ipotesi di concertazione il compenso giornaliero corrisposto al personale
impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le
modalità di cui all’articolo 42 del primo quadriennio normativo Polizia, e
all’articolo 50 del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato
nella misura di euro 6,00.
Art.
49
Indennità di ordine pubblico
1. L’indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all’articolo 10,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è
corrisposta per ciascun turno di servizio
giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro
26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed
e) dell’articolo 10 citato al comma 1.
3.
L’indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di
servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura
unica di euro 13,00.
4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale
che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a
causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal
primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto recettivo
della presente ipotesi di concertazione.
Art.
50
Attuazione dell’articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001,
n. 86
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2003, il personale dell’Arma dei carabinieri e
del Corpo della Guardia di finanza che, nell’assolvimento dei compiti
istituzionali previsti dalle rispettive disposizioni legislative di settore,
è impegnato in esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da
particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale
orario di lavoro non è assoggettato, durante i predetti periodi, alle vigenti
disposizioni in materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a
condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di
continuità per almeno quarantotto ore.
2.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le
esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell’ambito
delle rispettive competenze, dai Comandanti generali dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
3.
Al personale di cui al comma 1 è attribuita per i giorni di effettivo impiego
un’indennità speciale di impiego giornaliera nelle misure stabilite in euro
nella seguente tabella:
|
COMPENSO
FORFETARIO D’IMPIEGO |
|
Grado |
Fascia |
lunedì-venerdì |
sabato-domenica-festivi |
|
|
|
|
| Carabiniere e
Finanziere |
I |
62,00 |
124,00 |
| Carabiniere Scelto
e Finanziere Scelto |
|
|
|
| Appuntato |
|
|
|
| Appuntato Scelto |
|
|
|
| ViceBrigadiere |
II |
66,00 |
131,00 |
| Brigadiere |
|
|
|
| Brigadiere Capo |
|
|
|
| Maresciallo |
|
|
|
| Maresciallo
Ordinario |
|
|
|
| Maresciallo Capo |
|
|
|
| Maresciallo A.
s.U.P.S. e Maresciallo |
III |
72,00 |
143,00 |
| Aiutante |
|
|
|
| S. Tenente |
|
|
|
| Tenente |
|
|
|
| Capitano |
|
|
|
| Maggiore |
IV |
85,00 |
165,00 |
| Tenente Colonnello |
|
|
|
Art.
51
Indennità di presenza notturna e festiva
1.
A decorrere dal primo giorno del mese
successivo all’entrata in vigore della presente ipotesi di concertazione al
personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6,
l’indennità di cui all’articolo 20, comma 1, del biennio economico
Polizia 2000-2001 è
rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.
2.
A decorrere dal 1°gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in
attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua,
lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al
comma 2 dell'articolo 51 del secondo quadriennio normativo polizia è
rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.
Art.
52
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione,
di volo,
di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra
i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di Polizia e quello delle
Forze Armate, l’indennità di impiego operativo per attività di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative
indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad
ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative
e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità,
agli importi ed alle maggiorazioni
vigenti per il personale delle Forze Armate impiegato nelle medesime
condizioni operative.
2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare destinatario
dell’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di
volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la
specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell’espletamento
dei compiti istituzionali, compete un emolumento
fisso aggiuntivo di polizia
nelle misure mensili di cui alla tabella 2 allegata alla presente ipotesi di
concertazione. Detto emolumento compete, all’atto del passaggio al grado o
anzianità superiore, nella
misura corrispondente al nuovo grado o anzianità.
3. Ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando
navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti
al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’articolo
10 della legge sulle indennità operative, si provvede all’individuazione
dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni
interessate di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad
ordinamento militare è attribuita l’indennità richiamata al comma 3.
5. L’indennità di imbarco di cui all’articolo 3, comma 18 bis, del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla
legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità
stabilite dalla legge sulle indennità operative.
6. Al personale della Polizia ad ordinamento militare in possesso del
brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità
di paracadutista presso i reparti di pronto impiego, spetta l’indennità di
aeronavigazione, di cui all’art. 5 della legge sulle indennità operative,
ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità,
nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze Armate.
7.
Al personale della Polizia ad ordinamento militare, imbarcato su unità di
altura, compete secondo le modalità vigenti l’indennità mensile di imbarco
di cui all’articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative
percepita dal personale in forza presso il Comando Forze da Pattugliamento per
la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).
8.
Le misure mensili dell’indennità di imbarco previste alle lettere a) e b)
della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre
1988 – registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n.
59/Finanze, foglio n. 173 – sono elevate al 55 per cento.
Art.
53
Efficienza dei servizi istituzionali
1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare,
le
risorse economiche
per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui
all’articolo 53 del secondo quadriennio normativo polizia e all’articolo
23 del biennio economico polizia 2000-2001
sono
ulteriormente
incrementate,
come da tabella A
allegata alla presente ipotesi di concertazione:
a)
per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all’articolo 16, comma 2, della
legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b)
per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall’applicazione dell’articolo
43,
comma 4, della presente ipotesi di concertazione.
2. Le somme assegnate
e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le
medesime esigenze, nell’anno successivo.
3.
Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi
finalizzati a:
a)
fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b)
incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di
funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e
dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
c)
compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di
specifiche responsabilità o disagio anche con particolare riguardo, per l’Arma
dei Carabinieri, al personale in forza al Gruppo Intervento Speciale;
d)
compensare la presenza qualificata;
e)
compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del
miglioramento dei servizi;
f)
compensare, per quanto riguarda il personale dell’Arma dei Carabinieri, le
specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonché, per
quanto riguarda il personale del Corpo della Guardia di Finanza, le specifiche
funzioni di polizia economico-finanziaria.
4.
Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell’economia
e finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, previa informazione
alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59 del secondo
quadriennio normativo Polizia, sono annualmente determinati i criteri per la
destinazione, l’utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili
al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità applicative concernenti
l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
5.
Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione
indistinta e generalizzata.
Art.
54
Orario di lavoro
1.
La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la
durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo
necessario all'effettuazione dell'incarico, é esonerato dall'espletamento del
turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno
giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario
settimanale d’obbligo.
3.
Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute
inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a
prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00, a compensazione
della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale
impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il
giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un
ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
5. I riposi
settimanali, non fruiti per esigenze connesse all’impiego in missioni
internazionali, sono fruiti all’atto del rientro in territorio nazionale
nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e
riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è
monetizzabile.
Art.
55
Licenza ordinaria
1. Qualora
indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa
fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la parte residua deve
essere fruita entro l’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di
servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve
fruire della licenza residua entro il primo semestre dell’anno successivo a
quello di spettanza.
2.
Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la
licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione
fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione
della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
Art.
56
Licenze straordinarie e aspettativa
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994,
concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al
dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario non si applicano al personale delle Forze di
polizia ad ordinamento militare.
2.
Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo
48, comma 2 del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il
personale accasermato.
3.
Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il
personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale
permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o
infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti
massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si
cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del
raggiungimento del detto limite massimo.
Art.
57
Congedo per la formazione
1.
Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso
la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui
all’articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore
a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita
lavorativa. Tale congedo è autorizzato con provvedimento del Comandante di
Corpo.
2.
Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo,
al conseguimento del titolo di
studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dall’Amministrazione.
3.
Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in
aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è
computato nell’anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo
ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
4.
Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3%
della forza effettiva complessiva.
5.
Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve
presentare istanza almeno 30 giorni prima dell’inizio della fruizione del
congedo.
6.
Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato
per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo
non superiore a 30 giorni.
Art.
58
Licenza
straordinaria per congedo parentale
1.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del Testo Unico a tutela della
maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi
del congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo testo unico, è
concessa la licenza straordinaria di cui all’articolo
48
del primo quadriennio normativo
polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche
frazionati, nell’arco del triennio e comunque entro il limite massimo
annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente ipotesi di concertazione.
2.
Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l’ufficio di
appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza.
3.
In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di
congedo di cui all’articolo 47 del Testo Unico a tutela della maternità non
comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque
giorni lavorativi nell’arco di ciascun anno, oltre il limite dei
quarantacinque anni di cui al comma 1.
4.
In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni
ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel
limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta
alcuna retribuzione.
5.
In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di
congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che
vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio
nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture
ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo
servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante
la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a
decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6.
Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale
di cui agli articoli 36 e 37 del Testo Unico a tutela della maternità, è
concesso un corrispondente periodo di licenza
straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque
giorni annui. Tale periodo di licenza
non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell’anzianità
di servizio.
7. Al personale femminile dell’Arma dei Carabinieri
e del Corpo della Guardia di Finanza collocato in congedo di maternità è
attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8.
I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a
tutela della maternità non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla
tredicesima mensilità.
Art. 59
Diritto allo studio
1.
Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito
delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all’articolo 57 del secondo
quadriennio normativo polizia, possono essere attribuite e conteggiate le
quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di
sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque
essere impiegato in servizio.
2.
Le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1, del secondo quadriennio
normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le
Aziende Sanitarie Locali.
Art.
60
Buono pasto
1.
Il buono pasto giornaliero di cui l’articolo 61 del secondo quadriennio
normativo Polizia è fissato nell’importo di euro 4,65.
Art. 61
Asili nido
1.Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e
nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti,
l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il
rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai
dipendenti per i figli a carico.
2. A decorrere dall’anno
2002 sono assegnati complessivamente per le finalità di cui al comma 1 euro
1,5 milioni annui.
3. La ripartizione della somma
indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica
del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna
Forza di polizia.
Art.
62
Tutela assicurativa
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da
destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per
gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di
polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di
cui all’articolo 16, comma 4, della legge
finanziaria 2002, è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento
militare, come segue:
a)
Arma dei Carabinieri, euro 320.000,00;
b)
Guardia di Finanza, euro 200.000,00.
Art. 63
Tutela legale
1.
Fermo restando il disposto dell’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n.
152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria
indagati per fatti inerenti al servizio che intendono avvalersi di un libero
professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato,
la somma di euro 2500,00 per le spese legali salvo rivalsa se al termine del
procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di
dolo.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
64
Proroga di efficacia di norme
1.
Al personale di cui ai titoli II e III continuano ad applicarsi, ove non in
contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti
provvedimenti di accordo e concertazione.
Art.
65
Copertura finanziaria
Tabella
n. 1
Art.
13, comma 2
| Qualifiche |
Emolumento aggiuntivo fisso di Polizia |
|
euro |
| Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate +25 |
85,00 |
| Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate |
80,00 |
| Commissario capo
e qualifiche equiparate |
75,00 |
| Commissario e
qualifiche equiparate |
95,00 |
| Vice
commissario e qualifiche
equiparate |
90,00 |
| Ispettore superiore s.U.P.S . e qualifiche
equiparate + 29 |
75,00 |
| Ispettore superiore s.U.P.S . e qualifiche
equiparate +25 |
75,00 |
| Ispettore superiore s.U.P.S . e qualifiche
equiparate |
105,00 |
| Ispettore capo
e qualifiche equiparate +25 |
100,00 |
| Ispettore capo
e qualifiche equiparate |
110,00 |
| Ispettore e qualifiche equiparate
+15 |
110,00 |
| Ispettore e qualifiche equiparate
+10 |
130,00 |
| Ispettore e qualifiche equiparate |
150,00 |
| Vice ispettore
e qualifiche equiparate |
150,00 |
| Sovrintendente capo e qualifiche equiparate +25 |
100,00 |
| Sovrintendente capo e qualifiche equiparate |
110,00 |
| Sovrintendente
e qualifiche equiparate +18 |
110,00 |
| Sovrintendente
e qualifiche equiparate +15 |
130,00 |
| Sovrintendente
e qualifiche equiparate |
210,00 |
| Vice sovrintendente e qualifiche equiparate |
215,00 |
| Assistente capo
e qualifiche equiparate
+29 |
105,00 |
| Assistente capo
e qualifiche equiparate
+25 |
105,00 |
| Assistente capo
e qualifiche equiparate
+17 |
130,00 |
| Assistente capo
e qualifiche equiparate |
145,00 |
| Assistente e
qualifiche equiparate |
220,00 |
| Agente scelto
e qualifiche equiparate |
200,00 |
| Agente e
qualifiche equiparate |
220,00 |
Tabella
n. 2
Art.
52, comma 2
| Qualifiche |
Emolumento aggiuntivo fisso di Polizia |
|
euro |
| Tenente colonnello
+ 25 |
85,00 |
| Tenente colonnello |
80,00 |
| Maggiore |
80,00 |
|
Capitano |
75,00 |
|
Tenente |
95,00 |
|
Sottotenente |
90,00 |
| Maresciallo
aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante + 29 |
75,00 |
| Maresciallo
aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante + 25 |
75,00 |
| Maresciallo
aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante |
105,00 |
| Maresciallo Capo +
25 |
100,00 |
| Maresciallo capo |
110,00 |
| Maresciallo
ordinario + 15 |
110,00 |
| Maresciallo
ordinario + 10 |
130,00 |
| Maresciallo
ordinario |
150,00 |
| Maresciallo |
150,00 |
| Brigadiere capo
+ 25 |
100,00 |
| Brigadiere capo |
110,00 |
| Brigadiere + 18 |
110,00 |
| Brigadiere + 15 |
130,00 |
| Brigadiere |
210,00 |
| ViceBrigadiere |
215,00 |
| Appuntato scelto + 29 |
105,00 |
| Appuntato scelto +
25 |
105,00 |
| Appuntato scelto +
17 |
130,00 |
| Appuntato scelto |
145,00 |
|
Appuntato |
220,00 |
|
Carabiniere scelto e finanziere scelto |
200,00 |
|
Carabiniere e finanziere |
220,00 |
Tabella A
Artt. 14 e 53
|
Anno 2002 |
Anno 2003 |
|
(in milioni di
euro) |
(in milioni di
euro) |
|
|
|
| Polizia di Stato |
8,20 |
17,40 |
| Corpo della Polizia penitenziaria |
----- |
------ |
| Corpo forestale dello Stato |
0,80 |
1,60 |
| Arma dei carabinieri |
6,40 |
13,70 |
| Corpo della Guardia di finanza |
6,80 |
14,50 |
| Totali |
22,20 |
47,20 |
N.B.:
a)
gli importi non
comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato. Quelli
afferenti all’anno 2002 non hanno effetto di trascinamento nell’anno
successivo;
b)
gli importi tengono
conto delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 53 e delle risorse
utilizzate dalle singole amministrazioni per gli incrementi delle voci del
trattamento accessorio.
|