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Ipotesi di Accordo Sindacale riguardante il Personale non Dirigente delle Forze
di Polizia
ad Ordinamento
Civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria,
Corpo Forestale dello Stato) Integrativo del DPR 18 giugno 2002, N. 164,
per il Biennio economico
2002-2003,
ai sensi dell’articolo 33, comma 2, della Legge 289 del 2002
Articolo 1
Ambito di applicazione e durata
1. Il
presente accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del
Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Le disposizioni del presente
accordo integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio
economico 2002-2003 di cui al DPR 18 giugno 2002, n. 164.
Articolo 2
Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma l, del biennio economico
Polizia 2000-2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3,
del secondo quadriennio normativo Polizia, a decorrere dal l°gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento
degli anni di servizio sottoindicati:
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Qualifica
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17 anni di servizio
euro |
29 anni di servizio
euro |
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Agente e qualifiche equiparate |
1.131,60 |
1.694,40 |
| Agente
scelto e qualifiche
equiparate |
1.131,60 |
1.694,40 |
|
Assistente e
qualifiche equiparate |
1.131,60 |
1.694,40 |
|
Assistente capo e qualifiche equiparate |
1.131,60 |
1.694,40 |
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Vice sovrintendente e qualifiche equiparate |
1.406,40 |
2.358,00 |
|
Sovrintendente e qualifiche equiparate |
1.406,40 |
2.358,00 |
|
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate |
1.406,40 |
2.358,00 |
|
Vice ispettore
qualifiche equiparate |
1.429,20 |
2.398,80 |
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Ispettore e qualifiche equiparate |
1.429,20 |
2.398,80 |
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Ispettore capo e qualifiche equiparate |
1.429,20 |
2.398,80 |
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Ispettore
superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate |
1.429,20 |
2.398,80 |
2. Per gli
appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di
Stato, per
gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti
di custodia e
per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli
inferiori, le misure dell'assegno funzionate pensionabile di cui all'articolo
5, comma 2, del biennio economico Polizia 2000-2001, fermi restando i requisiti
di cui all'articolo 5, comma 3, del secondo quadriennio normativo Polizia,
a decorrere dal 1°
gennaio
2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente
al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
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Qualifica |
17 anni di servizio
euro |
29 anni di servizio
euro |
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Vice commissario e qualifiche
equiparate |
1.682,40 |
2.524,80 |
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Commissario e qualifiche equiparate |
1.682,40 |
2.524,80 |
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Commissario capo e qualifiche equiparate |
2.164,80 |
4.018,80 |
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Vice questore agg.to e qualifiche
equiparate |
2.439,60 |
4.018,80 |
3. A decorrere dal 1°
gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici
previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, per il compimento della
prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito
nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate.
Articolo 3
Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali,
di cui all'art. 14 del DPR 18 giugno 2002, n. 164, è incrementato, a decorrere
dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: euro 3.475.100,00
b) Polizia penitenziaria: euro 1.406.100,00
c) Corpo forestale dello Stato: euro 218.300,00
2. Gli importi di cui alle
lettere a), b) e c), del comma l, non comprendono gli oneri contributivi e
l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non
utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime
esigenze, nell'anno successivo.
Articolo 4
Tutela assicurativa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003,
per le finalità di cui all'art. 39 del DPR 18 giugno 2002, n. 164, le somme
indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse
economiche annue:
a) Polizia di Stato: euro 660.000,00;
b) Polizia penitenziaria: euro 260.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato: euro 40.000,00.
Articolo 5
Buoni pasto
1. Tenuto conto dei particolari
disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono
assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, a decorrere dal
1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, cosi
ripartite:
a) Polizia di Stato: euro 715.000,00;
b) Polizia penitenziaria: euro 289.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato: euro 45.000,00.
2. I criteri per l'utilizzo
delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno
titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel
rispetto delta normativa vigente in materia di buoni pasto.
Articolo 6
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui
all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente
decreto, le norme stabilite dai precedenti accordi.
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