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Forze di Polizia ad Ordinamento
Civile
CCNL relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009
e al biennio economico 2006 - 2007
Ipotesi di Accordo
L'anno 2007, il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 17.00 nella sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi, sala Verde,
La delegazione di parte pubblica composta da:
| - Prof. Luigi NICOLAIS |
- Ministro per
le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione; |
| - On. Giuliano AMATO |
- Ministro dell'interno; |
| - Prof. Tommaso PADOA SCHIOPPA |
- Ministro dell'economia e delle finanze; |
| - Sen. Clemente MASTELLA |
- Ministro della giustizia; |
| - On. Paolo DE CASTRO |
- Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; |
e dalla delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle
Organizzazioni sindacali:
DELLA POLIZIA DI STATO:
SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia);
SAP (Sindacato Autonomo Polizia);
SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia);
SILP PER LA CGIL;
FEDERAZIONE CONFEDERAZIONE CONSAP-ITALIA SICURA (ANIP-USP);
FSP Li.Si.Po.-So.di.Po. - Rinnovamento Sindacale per l'UGL;
COISP-UP-FPS (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di
polizia);
UILPS (Unione italiana Lavoratori Polizia di Stato).
DEL CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA:
SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria);
OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria);
CISL-FPS/Polizia Penitenziaria;
UIL-PA/Polizia Penitenziaria;
SINAPPE (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria);
CGIL-FP/Polizia Penitenziaria;
SIAPPe (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria);
USPP (UGL FNPP-CLPP-LISIAPP);
FSA CNPP.
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO:
SAPAF (Sindacato Autonomo Polizia ambientale forestale);
UGL/Corpo forestale dello Stato;
CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato;
UIL-PA/Corpo forestale dello Stato;
SAPECOFS-CISAL (Federazione Sindacale Forestale);
CGIL-FP/Corpo forestale dello Stato;
DIRFOR
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO
L'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle
Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia
Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera A), del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo
stesso Decreto Legislativo 195 del 1995.
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
| Ministro per
le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione |
(firmato) |
| Ministro dell'interno |
(firmato) |
|
Ministro dell'economia e delle finanze |
(firmato) |
|
Ministro della giustizia |
(firmato) |
|
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali |
(firmato) |
I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO:
| SIULP |
(firmato) |
| SAP |
(firmato) |
| SIAP |
(firmato) |
| SILP PER LA CGIL |
(firmato) |
| Fed. CONSAP-ITALIA SICURA (ANIP-USP) |
(firmato) |
| FSP Li.Si.Po.-So.di.Po. |
(firmato) |
| COISP-UP-FPS |
(firmato) |
| UILPS |
(firmato) |
I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DEL CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA:
| SAPPE |
(firmato) |
| OSAPP |
(firmato) |
| CISL-FPS/Polizia Penitenziaria |
(firmato) |
| UIL-PA/Polizia Penitenziaria |
(firmato) |
| SINAPPE |
(firmato) |
| CGIL-FP/Polizia Penitenziaria |
(firmato) |
| SIAPPe |
(firmato) |
| USPP (UGL FNPP-CLPP-LISIAPP) |
(firmato) |
| FSA CNPP |
(firmato) |
I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO:
| SAPAF |
(firmato) |
| UGL/Corpo forestale dello
Stato |
(firmato) |
| CISL-FPS/Corpo forestale dello
Stato |
(firmato) |
| UIL-PA/Corpo forestale dello
Stato |
(firmato) |
| SAPECOFS-CISAL (Federazione
sindacale forestale) |
(firmato) |
| CGIL-FP/Corpo forestale dello
Stato |
(firmato) |
| DIRFOR |
(firmato) |
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
CCNL relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009
e al biennio economico 2006 - 2007
Ipotesi di Accordo
INDICE
Art. 1 -
Ambito di applicazione e durata
Art. 2 -
Nuovi stipendi
Art. 3 -
Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4 -
Indennità pensionabile
Art. 5 -
Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
Art. 6 -
Trattamento di missione
Art. 7 -
Trattamento economico di trasferimento
Art. 8 -
Indennità per servizi esterni
Art. 9 -
Premio di disattivazione per artificieri
Art. 10 -
Orario di lavoro
Art. 11 -
Congedo ordinario
Art. 12 -
Congedi straordinari e aspettativa
Art. 13 -
Terapie salvavita
Art. 14 -
Tutela delle lavoratrici madri
Art. 15 -
Congedo parentale
Art. 16 -
Diritto allo studio
Art. 17 -
Tutela legale
Art. 18 -
Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione
Art. 19 -
Proroga di efficacia di norme
Art. 20 -
Decorrenza del provvedimento
Art. 21 - Norma programmatica
Art.
1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, Il presente CCNL si applica al
personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del
personale di leva.
2. IL presente CCNL concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009
per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte
economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica disciplinata dal presente CCNL, al personale di
cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento
provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi
di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso
di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
n. 195 del 1995.
Art.
2
Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo
2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301,
è fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell’articolo 2, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è,
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori
annui lordi di cui alla seguente tabella:
| Qualifiche |
Parametro |
Incrementi
mensili lordi (euro) |
Stipendi annui lordi (euro) |
| |
| Vice questore aggiunto e
qualifiche equiparate |
150,00 |
11,13 |
23.308,50 |
| Commissario capo e qualifiche
equiparate |
144,50 |
10,72 |
22.453,86 |
| Commissario e qualifiche
equiparate |
139,00 |
10,31 |
21.599,21 |
| Vice commissario e qualifiche
equiparate |
133,25 |
9,88 |
20.705,72 |
| Ispettore superiore SUPS
sostituto commissario e qualifiche equiparate |
139,00 |
10,31 |
21.599,21 |
| Ispettore superiore SUPS (con
8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate |
135,50 |
10,05 |
21.055,35 |
| Ispettore superiore SUPS e
qualifiche equiparate |
133,00 |
9,86 |
20.666,87 |
| Ispettore capo e qualifiche
equiparate |
128,00 |
9,49 |
19.889,92 |
| Ispettore e qualifiche
equiparate |
124,00 |
9,20 |
19.268,36 |
| Vice Ispettore e qualifiche
equiparate |
120,75 |
8,96 |
18.763,34 |
| Sovrintendente capo (con 8
anni nella qualifica) e qualifiche equiparate |
122,50 |
9,09 |
19.035,28 |
| Sovrintendente capo e
qualifiche equiparate |
120,25 |
8,92 |
18.685,65 |
| Sovrintendente e qualifiche
equiparate |
116,25 |
8,62 |
18.064,09 |
| Vice Sovrintendente e
qualifiche equiparate |
112,25 |
8,33 |
17.442,53 |
| Assistente capo (con 8 anni
nella qualifica) e qualifiche equiparate |
113,50 |
8,42 |
17.636,77 |
| Assistente capo e qualifiche
equiparate |
111,50 |
8,27 |
17.325,99 |
| Assistente e qualifiche
equiparate |
108,00 |
8,01 |
16.782,12 |
| Agente scelto e qualifiche
equiparate |
104,50 |
7,75 |
16.238,26 |
| Agente e qualifiche equiparate |
101,25 |
7,51 |
15.733,24 |
2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito
dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, è fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale
del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato
nell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e
rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
| Qualifiche |
Parametro |
Incrementi
mensili lordi (euro) |
Stipendi annui lordi (euro) |
| |
| Vice questore aggiunto e
qualifiche equiparate |
150,00 |
16,50 |
23.373,00 |
| Commissario capo e qualifiche
equiparate |
144,50 |
15,90 |
22.515,99 |
| Commissario e qualifiche
equiparate |
139,00 |
15,29 |
21.658,98 |
| Vice commissario e qualifiche
equiparate |
133,25 |
14,66 |
20.763,02 |
| Ispettore superiore SUPS
sostituto commissario e qualifiche equiparate |
139,00 |
15,29 |
21.658,98 |
| Ispettore superiore SUPS (con
8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate |
135,50 |
14,91 |
21.113,61 |
| Ispettore superiore SUPS e
qualifiche equiparate |
133,00 |
14,63 |
20.724,06 |
| Ispettore capo e qualifiche
equiparate |
128,00 |
14,08 |
19.944,96 |
| Ispettore e qualifiche
equiparate |
124,00 |
13,64 |
19.321,68 |
| Vice Ispettore e qualifiche
equiparate |
120,75 |
13,28 |
18.815,27 |
| Sovrintendente capo (con 8
anni nella qualifica) e qualifiche equiparate |
122,50 |
13,48 |
19.087,95 |
| Sovrintendente capo e
qualifiche equiparate |
120,25 |
13,23 |
18.737,36 |
| Sovrintendente e qualifiche
equiparate |
116,25 |
12,79 |
18.114,08 |
| Vice Sovrintendente e
qualifiche equiparate |
112,25 |
12,35 |
17.490,80 |
| Assistente capo (con 8 anni
nella qualifica) e qualifiche equiparate |
113,50 |
12,49 |
17.685,57 |
| Assistente capo e qualifiche
equiparate |
111,50 |
12,27 |
17.373,93 |
| Assistente e qualifiche
equiparate |
108,00 |
11,88 |
16.828,56 |
| Agente scelto e qualifiche
equiparate |
104,50 |
11,50 |
16.283,19 |
| Agente e qualifiche equiparate |
101,25 |
11,14 |
15.776,78 |
3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito
dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, è fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale
del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato
nell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e
rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
| Qualifiche |
Parametro |
Incrementi
mensili lordi (euro) |
Stipendi annui lordi (euro) |
| |
| Vice questore aggiunto e
qualifiche equiparate |
150,00 |
127,50 |
24.705,00 |
| Commissario capo e qualifiche
equiparate |
144,50 |
122,83 |
23.799,15 |
| Commissario e qualifiche
equiparate |
139,00 |
118,15 |
22.893,30 |
| Vice commissario e qualifiche
equiparate |
133,25 |
113,26 |
21.946,28 |
| Ispettore superiore SUPS
sostituto commissario e qualifiche equiparate |
139,00 |
118,15 |
22.893,30 |
| Ispettore superiore SUPS (con
8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate |
135,50 |
115,18 |
22.316,85 |
| Ispettore superiore SUPS e
qualifiche equiparate |
133,00 |
113,05 |
21.905,10 |
| Ispettore capo e qualifiche
equiparate |
128,00 |
108,80 |
21.081,60 |
| Ispettore e qualifiche
equiparate |
124,00 |
105,40 |
20.422,80 |
| Vice Ispettore e qualifiche
equiparate |
120,75 |
102,64 |
19.887,53 |
| Sovrintendente capo (con 8
anni nella qualifica) e qualifiche equiparate |
122,50 |
104,13 |
20.175,75 |
| Sovrintendente capo e
qualifiche equiparate |
120,25 |
102,21 |
19.805,18 |
| Sovrintendente e qualifiche
equiparate |
116,25 |
98,81 |
19.146,38 |
| Vice Sovrintendente e
qualifiche equiparate |
112,25 |
95,41 |
18.487,58 |
| Assistente capo (con 8 anni
nella qualifica) e qualifiche equiparate |
113,50 |
96,48 |
18.693,45 |
| Assistente capo e qualifiche
equiparate |
111,50 |
94,77 |
18.364,05 |
| Assistente e qualifiche
equiparate |
108,00 |
91,80 |
17.787,60 |
| Agente scelto e qualifiche
equiparate |
104,50 |
88,83 |
17.211,15 |
| Agente e qualifiche equiparate |
101,25 |
86,06 |
16.675,88 |
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la
quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1°
gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai
fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale
in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio
della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.
Art.
3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure
degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno
alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di
accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti,
al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza della presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di
buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della
presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai
sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di
sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all’articolo 2 non hanno
effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro
straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario
restano quelle fissate nella tabella di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.
Art.
4
Indennità pensionabile
1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennità mensile
pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei
seguenti importi mensili lordi:
| Qualifiche |
Incrementi
mensili lordi (euro) |
Valori
mensili lordi (euro) |
| |
| Vice questore aggiunto e
qualifiche equiparate |
13,00 |
812,70 |
| Commissario capo e qualifiche
equiparate |
12,70 |
797,60 |
| Commissario e qualifiche
equiparate |
12,60 |
790,30 |
| Vice commissario e qualifiche
equiparate |
12,10 |
758,30 |
| Ispettore superiore SUPS e
qualifiche equiparate |
12,30 |
772,10 |
| Ispettore capo e qualifiche
equiparate |
11,80 |
737,30 |
| Ispettore e qualifiche
equiparate |
11,40 |
714,40 |
| Vice Ispettore e qualifiche
equiparate |
11,00 |
692,00 |
| Sovrintendente capo e
qualifiche equiparate |
11,30 |
711,10 |
| Sovrintendente e qualifiche
equiparate |
10,70 |
699,20 |
| Vice Sovrintendente e
qualifiche equiparate |
10,60 |
665,90 |
| Assistente capo e qualifiche
equiparate |
9,50 |
598,90 |
| Assistente e qualifiche
equiparate |
8,70 |
545,30 |
| Agente scelto e qualifiche
equiparate |
8,00 |
500,30 |
| Agente e qualifiche equiparate |
12,90 |
467,90 |
Art.
5
Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e
dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220,
è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:
1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non
hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono
riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Art.
6
Trattamento di missione
1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi
il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la
prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del
biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati
secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto
ferroviario di 1a classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto
singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento
compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con
esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate
le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi
convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata
non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con
particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche
una singola unità di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti
inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o
contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o
di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge
sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del
procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in
volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda
con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale
indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della
Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti
sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione
traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali
l’Amministrazione abbia iniziato d’ufficio il procedimento di riconoscimento
della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto
dalle vigenti disposizioni in materia.
7. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 7,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
rimane fissata in € 6,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti
per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la
consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa,
compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al
100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento
della diaria di trasferta.
9. L'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una
somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite
del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle
presumibili spese di vitto. L’amministrazione penitenziaria trimestralmente
consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle
somme retribuite o da retribuire relative ai servizi di missione svolti.
10. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e
di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per
l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale
dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese
relative ai pasti consumati.
11. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente
autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a
titolo di rimborso di una somma forfetaria di € 110,00 per ogni ventiquattro ore
compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione
vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli
di bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale
fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è
concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma
forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori
alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore
somma forfetaria di € 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione
del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico
dell’amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi,
il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all'articolo
7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.
13. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso,
nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di
bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di
indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in
relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente
individuati dall'amministrazione.
14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso
strutture diverse da quelle dell’amministrazione o di altre Forze di Polizia,
sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
Art.
7
Trattamento economico di trasferimento
1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il
trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio,
come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e
successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite
convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a
carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne
abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda
per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale
contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone
dell'alloggio per un importo massimo di € 775,00 mensili, fino all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare
per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione
proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3,
della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura
corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo
stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca
dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti
dall'amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento
del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori
consentite, un’indennità di € 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura
di € 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle
indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei
mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché
nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con
l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di
trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio
ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito
dello stesso comune.
Art.
8
Indennità per servizi esterni
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 9 del D.P.R. 31 luglio 1995,
n. 395, dall’articolo 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e dall’articolo 9 del
D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, l’indennità per servizi esterni viene corrisposta
in misura unica giornaliera.
2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell’Amministrazione, effettua un
orario settimanale articolato a giorni alterni, l’indennità di cui al comma 1
compete in misura doppia. Ai fini dell’invarianza della spesa le indennità per
servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell’arco del mese, non
possono essere superiori a 30.
Art.
9
Premio di disattivazione per artificieri
1. Il premio di disattivazione di cui all’articolo 1 della legge 29 maggio 1985,
n. 294, nell’importo stabilito dall’articolo 9 del D.P.R. 10 maggio 1996, n.
359, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall’autorità
prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l’identificazione,
la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi
pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive
operazioni in presenza di un reale rischio.
Art.
10
Orario di lavoro
1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata
del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario
all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno
ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto
servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, il dipendente ha
diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici
ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento
dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute
inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare
servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00 a compensazione della
sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo
settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è
concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane
successive.
Art.
11
Congedo ordinario
1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la
completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua
deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di
servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente
deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all’estero a far data dall’entrata in
vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, i termini di
cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede
di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il
congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita,
il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo
stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi
previsti dall’articolo 14, comma 14, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e
dell’articolo 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di
transito ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339,
dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7
ottobre 2005, n. 228, e dell’articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, qualora non sia prevista nell’Amministrazione di destinazione la
fruizione del congedo maturato e non fruito.
5. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del
congedo ordinario di cui all’articolo 14, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n.
395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze
Armate, nonché quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici
penitenziarie.
Art.
12
Congedi straordinari e aspettativa
1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico
dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di
carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista
dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica
al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo
15, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il
personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo
parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità
che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti
dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un
trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione
subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso
e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la
dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito
in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste
dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 e dal Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al
diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre
il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della
causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del
collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli
altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento
del predetto limite massimo.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli
agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente
inidoneo in forma assoluta all’assolvimento dei compiti d’istituto per motivi di
salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli
tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro della
politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, è collocato in
aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all’atto dell’inidoneità,
sino ad avvenuto trasferimento.
5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi
durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per
la giornata lavorativa.
Art.
13
Terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda
sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi
dal computo dei giorni di congedo straordinario i relativi giorni di ricovero
ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate
terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o
struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni
di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al
servizio prestato nell’Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle
indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati
all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie
o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono
un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti
interessati.
Art.
14
Tutela delle lavoratrici madri
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al
personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti
disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli
interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino
a sei anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno
notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno
notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del
terzo anno di età del figlio;
d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico
per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con
figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato
dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio
carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con
figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione
presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso
stesso si svolge;
g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi
giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello
Stato.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1
e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Art.
15
Congedo parentale
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 16 marzo
2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi
del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto
legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque
giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite
massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di
accordo.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto,
salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza
almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.
3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di
congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151,
non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque
giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque
giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni
ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite
di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna
retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di
congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono
aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere
pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio
richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua
idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio
post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla
data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale
di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è
concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non
computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo
non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di
servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il
trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto
legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario
e sulla tredicesima mensilità.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente
articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella
famiglia.
Art.
16
Diritto allo studio
1. Per la preparazione all’esame per il conseguimento del diploma della scuola
secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari,
nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere
attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente
precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il
personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.
254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie
locali.
Art.
17
Tutela legale
1. Le disposizioni di cui all’art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e
dell’art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23
maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del
dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente
deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla
relativa spesa si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti
inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di
fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di €
2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene
accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
Art. 18
Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione
1. Al fine di garantire uniformità applicativa alle disposizioni recate dai
decreti del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1
dell’articolo 8 del citato decreto, le Amministrazioni ed i Comandi generali
provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie
disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di
concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l’esigenza di
approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di
cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e
coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle
procedure di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
Art. 19
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all’articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove
non in contrasto con la presente ipotesi di accordo, le norme previste dai
precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
Art. 20
Decorrenza del provvedimento
1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli
hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce la
presente ipotesi di accordo.
Art. 21
Norma programmatica
1. Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da
attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria
per l’anno 2008 integreranno, anche con riguardo alla parte normativa, le
previsioni contenute nella presente ipotesi di accordo.
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