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Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi

Segreteria territoriale di Cagliari

Versione Stampabile

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Personale R.A.S.

1998 - 2001

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Campo di applicazione.

Art. 3 - Durata, decorrenza e procedure di applicazione del contratto.

Art. 4 - Vacanza contrattuale.

Art. 5 - Interpretazione autentica dei contratti.

PARTE II - RELAZIONI SINDACALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 6 - Obiettivi e strumenti.

Art. 7 - I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro.

Art. 8 - I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali.

CAPO II - LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E LA CONCERTAZIONE.

Art. 9 - Livelli di contrattazione.

Art. 10 - Contrattazione integrativa.

Art. 11 - Tempi e procedure per la contrattazione integrativa.

Art. 12 - Composizione della delegazione della contrattazione integrativa.

Art. 13 - Diritti di informazione.

Art. 14 - Concertazione.

CAPO III - DIRITTI SINDACALI

Art. 15 - Diritto di assemblea.

Art. 16 - Diritto di affissione.

Art. 17 - Locali.

CAPO IV - DISTACCHI PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI

Art. 18 - Distacchi sindacali.

Art. 19 - Ripartizione del contingente dei distacchi.

Art. 20 - Flessibilità in tema di distacchi sindacali.

Art. 21 - Aspettative sindacali non retribuite.

Art. 22 - Permessi sindacali retribuiti.

Art. 23 - Contingente dei permessi e sua ripartizione.

Art. 24 - Permessi sindacali non retribuiti.

Art. 25 - Contributi sindacali.

CAPO V - LO SCIOPERO E LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

Art. 26 - Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

Art. 27 - Trattenute per scioperi brevi.

PARTE III - RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 28 - Contratto individuale di lavoro.

Art. 29 - Periodo di prova.

CAPO II - STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 30 - Libretto dei crediti professionali.

Art. 31 - Orario di lavoro.

Art. 32 - Rispetto dell’orario di lavoro.

Art. 33 - Disposizioni particolari sull’orario di lavoro.

Art. 34 - Lavoro a turni.

Art. 35 - Lavoro notturno.

Art. 36 - Reperibilità.

Art. 37 - Straordinario.

Art. 38 - Riposi compensativi.

Art. 39 - Ferie.

Art. 40 - Permessi retribuiti.

Art. 41 - Permessi non retribuiti.

Art. 42 - Permessi brevi.

Art. 43 - Aspettativa.

Art. 44 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio.

Art. 45 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge.

Art. 46 - Cumulo di aspettative.

Art. 47 - Congedi dei genitori.

Art. 48 - Assenza per malattia.

Art. 49 - Tutela dei lavoratori disabili e in particolari condizioni psico-fisiche.

Art. 50 - Assunzioni obbligatorie e provvedimenti per i dipendenti disabili.

Art. 51 - Pari opportunità.

Art. 52 - Libere professioni.

Art. 53 - Mobilità volontaria o a domanda.

Art. 54 - Mobilità d’ufficio e messa in disponibilità.

Art. 55 - Accordi di mobilità.

Art. 56 - Igiene e sicurezza sul lavoro.

CAPO III - FORMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 57 - Formazione continua.

Art. 58 - Congedi formativi.

Art. 59 - Diritto allo studio.

CAPO IV - CONTRATTI ATIPICI

Art. 60 - Lavoro condiviso - telelavoro.

Art. 61 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 62 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale – Trattamento economico.

Art. 63 - Contratto a tempo determinato.

CAPO V - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 64 - Risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 65 - Norme disciplinari.

PARTE IV - CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO

CAPO I - CLASSIFICAZIONE

Art. 66 - Il sistema di classificazione.

Art. 67 - Disciplina delle mansioni.

Art. 68 - Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle categorie.

Tabella 1 - Livelli retributivi.

Art. 69 - Progressione professionale all'interno della categoria.

Art. 70 - Valutazione nei concorsi pubblici del servizio prestato.

Art. 71 - Requisiti per l'accesso dall’esterno nelle categorie.

Art. 72 - Valutazione dei dipendenti.

Art. 73 - Riesame.

Art. 74 - Comitato per il riesame.

Art. 75 - Disciplina transitoria dell’inquadramento.

Tabella 2 - Primo inquadramento.

Art. 76 - Progressione verticale transitoria per l’accesso alla categoria B

Art. 77 - Progressione verticale transitoria per l’accesso alle categorie C e D

PARTE V - LA RETRIBUZIONE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 78 - Principi.

Art. 79 - La struttura della retribuzione.

CAPO II - LA RETRIBUZIONE BASE

Art. 80 - La retribuzione base.

Tabella 3 - Retribuzione fissa.

Art. 81 - Prospetto della busta paga.

Art. 82 - Aumenti retributivi tabellari per l’anno 1999

Tabella 4 - Aumenti tabellari.

Art. 83 - Arretrati 1998.

Tabella 5 - Ripartizione arretrati 1998.

Art. 84 - Misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R. 24/1989.

CAPO III - INDENNITA’ E MAGGIORAZIONI

Art. 85 - Le indennità.

Art. 86 - Servizio mensa.

Art. 87 - Le maggiorazioni retributive.

CAPO IV - CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE.

Art. 88 - Disposizioni per il Corpo forestale e di Vigilanza ambientale.

Art. 89 - Classificazione del CFVA.

Tabella 7 - classificazione del personale del CFVA.

Art. 90 - Progressione verticale nella fase transitoria per l’accesso alle aree B e C.

Art. 91 - Progressione economica all’interno dell’area.

Art. 92 - Mansioni.

Art. 93 - Mobilità nel ruolo unico regionale.

Art. 94 - Valutazione del servizio.

Art. 95 - Retribuzione.

Tabella 8 - Retribuzioni CFVA dal 1.01.1999.

Tabella 9.

Art. 96 - Soppressione indennità del CFVA.

Art. 97 - Assegno di funzione del CFVA.

Tabella 10 - Assegno di funzione.

Art. 98 - Norme di primo inquadramento del CFVA.

CAPO V - LA RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO E DI POSIZIONE

Art. 99 - La retribuzione di rendimento.

Art. 100 - Disposizioni per l’affidamento di incarichi.

Art. 101 - Retribuzione di posizione.

Art. 102 - Fondo unico per la retribuzione di rendimento e di posizione.

Art. 103 - Gestione del Fondo unico.

Art. 104 - Ripartizione del Fondo Unico per l’anno 2001.

Tabella 11 - Coefficienti di ripartizione Amministrazione.

Tabella 12 - Coefficienti di ripartizione per il CFVA.

Tabella 13 - Dotazione Fondo Unico per Comparto.

Art. 105 - Disposizioni particolari per i dipendenti del  Centro regionale di Programmazione.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 106 - Attività ricreativa e assistenziale.

Art. 107 - Rinvio di normativa contrattuale.

Art. 108 - Norma transitoria.

Art. 109 - Norma finale.

DICHIARAZIONI A VERBALE.

ALLEGATO A - DECLARATORIE

ALLEGATO B - REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE R.S.U.

ALLEGATO C - ELENCO DELLE SEDI DI COSTITUZIONE DELLE RSU

ALLEGATO D - ELENCO DELLE SEDI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

ALLEGATO E - CODICE DISCIPLINARE

ALLEGATO F - REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

ALLEGATO G - SISTEMA DI VALUTAZIONE.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI

Art. 1

Finalità

1. Il presente accordo contrattuale si ispira ai principi di riforma introdotti nel pubblico impiego dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e recepiti nell’ordinamento regionale con la legge 13 novembre 1998, n. 31, ed assume il precetto costituzionale di "buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione" come finalità principale dell'azione amministrativa regionale, da realizzare in termini di rigorosa trasparenza, di efficacia ed economicità.

2. Il presente contratto assume inoltre, come obiettivo fondamentale, il miglioramento della qualità dei servizi offerti all’utenza attraverso l'ottimizzazione dei processi di erogazione dei servizi.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica:

a) al personale dipendente dell'Amministrazione regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale,

b) al personale dei seguenti Enti strumentali regionali:

- Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT);

- Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF);

- Ente sardo industrie turistiche (ESIT);

- Centro regionale agrario sperimentale (CRAS);

- Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC);

- Istituto incremento ippico della Sardegna (III);

- Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA);

- Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);

- Ente autonomo del Flumendosa (EAF)

- Stazione sperimentale del sughero (SSS);

- Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);

2. Sono tuttavia escluse dall’applicazione del presente contratto le categorie di personale dipendente dall’Amministrazione e dagli Enti, i cui rapporti di lavoro sono già regolati da contratti collettivi alla data dell’entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

3. Il presente contratto si applica inoltre ai Consorzi provinciali ed interprovinciali per la frutticoltura, alle Aziende Autonome di cura, Soggiorno e Turismo, agli Enti Provinciali per il Turismo. Gli oneri contrattuali sono a carico dei rispettivi Enti.

Art. 3

Durata, decorrenza e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto disciplina, per quanto riguarda la parte normativa il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001, e per quanto riguarda la parte economica il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione del contratto stesso. Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1998, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli.

3. Il testo del contratto è comunicato, a cura del Coran, all’Amministrazione e agli enti interessati per la conseguente attuazione.

4. Il contratto, alla scadenza, è prorogato tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali restano in vigore fino a quando non siano state sostituite dal successivo contratto.

5. Nel caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa stabiliti dalla legge finanziaria, l’applicazione del presente contratto è sospesa, per la parte di spesa eccedente. In tal caso le parti, entro 30 giorni, si incontrano per definire le modalità della modifica contabile al fine di ripristinare la compatibilità finanziaria.

Art. 4

Vacanza contrattuale

1. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

2. Ove l’accordo non intervenga entro tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale, a partire dal quarto mese successivo alla scadenza.

3. L’importo dell’indennità di vacanza contrattuale è pari al 50% del tasso di inflazione programmata applicato alla retribuzione fissa di cui al 5° comma dell’art. 80. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Art. 5

Interpretazione autentica dei contratti

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, su richiesta scritta, entro 30 giorni per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. La parte interessata invia all’altra parte una lettera raccomandata contenente una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la controversia. Tale descrizione deve quindi fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. La procedura d’interpretazione deve concludersi entro 30 giorni della data del primo incontro.

3. Con analoghe modalità si procede, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi decentrati tra le parti che li hanno sottoscritti.

4. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto.

PARTE II

RELAZIONI SINDACALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 6

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell’Amministrazione e delle organizzazioni sindacali, è funzionale all’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza dell’Amministrazione di incrementare e mantenere elevate l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati alla collettività. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

2. In coerenza con l’obiettivo descritto il sistema delle relazioni sindacali si fonda nella garanzia dei diritti di informazione, concertazione e contrattazione nei casi previsti dalla legge e dal presente contratto; nella attivazione di procedure di conciliazione e di risoluzione delle controversie interpretative in caso di conflitto; nella autoregolamentazione del diritto di sciopero.

Art. 7

I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro

1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:

a) le RSU le cui modalità di costituzione sono definite nell’allegato B;

b) gli organismi delle OO.SS. ammesse alla contrattazione collettiva regionale che pur avendo una RSU hanno conservato o costituito tali organismi.

2. Entro il mese di giugno 2001 sono indette le elezioni delle RSU con le modalità previste dall’allegato B.

Art. 8

I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali

1. I soggetti sindacali titolari dei diritti e delle prerogative sindacali di cui al presente contratto sono:

a) i componenti delle RSU le cui modalità di costituzione sono definite nell’allegato B;

b) i dirigenti sindacali delle RSA che non sottoscrivono o non aderiscono al regolamento di cui all’allegato B;

c) i dirigenti sindacali degli organismi delle OO.SS. ammesse alla contrattazione collettiva che pur avendo una RSU hanno conservato o costituito tali organismi, nonché i dirigenti delle medesime OO.SS.;

d) i dirigenti sindacali componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative.

2. Le OO.SS. rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto, alla Direzione generale del Personale e alla Direzione generale di appartenenza, i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e dei diritti sindacali di cui alla presente disposizione.

3. I dirigenti sindacali non sono soggetti alla dipendenza funzionale quando espletano le loro funzioni, e conservano, durante lo svolgimento dei loro compiti, tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

4. Ai fini del godimento dei diritti e delle prerogative sindacali, quando non altrimenti disposto, sono considerate rappresentative le OO.SS. che possiedono i requisiti di accesso alla contrattazione collettiva regionale.

CAPO II

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E LA CONCERTAZIONE

Art. 9

Livelli di contrattazione

1. La contrattazione è articolata su due livelli:

a)  contratto collettivo regionale

b)  contratto integrativo

2. Il contratto collettivo regionale viene stipulato a livello regionale tra il CO.RA.N. e le OO.SS. in possesso dei requisiti di rappresentatività ai sensi degli art. 59 e 60 della L.R. n. 31/1998.

Art. 10

Contrattazione integrativa

1. Il contratto collettivo integrativo è stipulato in ogni Direzione Generale dai soggetti indicati all’articolo 12 e sulle materie indicate ai successivi commi.

2. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le seguenti materie:

a) criteri per l'organizzazione del lavoro anche in conseguenza di innovazioni tecnologiche e della domanda dei servizi;

b) articolazione dell'orario di lavoro e reperibilità;

c) misure per realizzare le pari opportunità tra uomo e donna nel settore di competenza;

d) specificazione e adattamento dei criteri previsti dal presente contratto in ordine alla retribuzione di rendimento e di posizione;

e) linee di indirizzo e criteri per la garanzia del miglioramento dell’ambiente di lavoro;

3. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati nell’art. 6, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili su accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie oggetto di contrattazione integrativa.

4. Salvo esplicito rinvio del contratto regionale, la contrattazione integrativa non può stipulare accordi su materie regolate dal contratto regionale, né su materie riservate alla legge.

5. Non possono essere sottoscritti contratti integrativi che comportino, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite nel contratto regionale.

Art. 11

Tempi e procedure per la contrattazione integrativa

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, salvo diversa volontà delle parti, e le materie ad essi rimesse devono essere trattate in un’unica sessione negoziale, fatte salve le materie previste dal presente contratto che per la loro natura richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.

2. La procedura negoziale è avviata, entro 30 giorni dalla prima elezione delle RSU, dal Direttore Generale o da un suo delegato, con la convocazione della delegazione sindacale di cui all’articolo 12.

3. Nelle more della elezione delle RSU la procedura è avviata entro 60 giorni dalla conclusione del presente contratto.  La delegazione sindacale è composta delle OO.SS. ammesse alla contrattazione collettiva regionale.

4. Il controllo sulla compatibilità dei costi del contratto collettivo integrativo con i vincoli di bilancio è effettuato dall’Ufficio del controllo interno di gestione di cui all’articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. A tal fine la quantificazione dei costi contrattuali dell’ipotesi di accordo integrativo è inviata all’Ufficio del controllo interno di gestione entro 5 giorni dal raggiungimento dell’accordo.

5. L’Ufficio di cui al precedente comma delibera entro 15 giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente ai fini della sottoscrizione del contratto. L’Amministrazione garantisce in ogni caso che, nelle more della costituzione dell’ufficio del controllo interno di gestione di cui al comma precedente, tale controllo è affidato ad altro ufficio tecnicamente competente, senza pregiudizio per gli esiti della contrattazione integrativa, fermo restando quanto stabilito dal presente comma.

6. Qualora la certificazione non sia effettuata positivamente la delegazione trattante assume le iniziative per adeguare i costi contrattuali ai vincoli di bilancio.

7. Il contratto collettivo integrativo deve contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della sua attuazione. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

8. Copia del contratto collettivo integrativo è trasmesso al CO.RA.N. entro 10 giorni dalla stipulazione a cura del Direttore Generale.

Art. 12

Composizione della delegazione della contrattazione integrativa

1. La delegazione della contrattazione integrativa è composta per la parte datoriale dal Direttore Generale o da un suo delegato e per la parte sindacale dalle RSU e dalle OO.SS. ammesse alla contrattazione collettiva regionale.

2. Il Direttore Generale può avvalersi dell’assistenza del Coran.

Art. 13

Diritti di informazione

1. Ciascuna Direzione Generale competente informa, preventivamente, i soggetti sindacali di cui all’articolo 7, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la qualità dell’ambiente di lavoro e la gestione complessiva delle risorse umane.

2. Sulle seguenti materie e su richiesta dei soggetti sindacali di cui all’art. 7, l’informazione è successiva ed è resa entro 60 giorni:

a) stato dell’occupazione e politiche degli organici;

b) parametri e risultati concernenti la qualità e la produttività dei servizi resi;

c) criteri di rilevazione e distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;

d) attuazione dei programmi di formazione del personale;

e) misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) stato di mobilità del personale (interna ed esterna);

g) qualità del servizio e rapporti con l’utenza;

h) sulle ulteriori materie indicate all’art. 5, comma 2, della L.R. 31/1998;

i) sistemazione logistica degli uffici;

j) ricorso a professionisti esterni ai sensi dell’art. 47 della L.R. 31/1998;

k) ricorso ad appalti esterni per attività istituzionali.

3. L’informazione deve contenere dati sulla situazione relativa alle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici, in vista dell’elaborazione in sede di contrattazione integrativa di azioni positive.

Art. 14

Concertazione

1. I soggetti sindacali di cui all’articolo 7 ricevuta l’informazione di cui all’articolo 13, comma 1, possono, mediante richiesta scritta indirizzata al Direttore Generale, attivare la concertazione sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell’ambiente di lavoro.

2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro 8 giorni dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine massimo di successivi 15 giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Decorso tale periodo l’Amministrazione assume le proprie autonome determinazioni. Dell’esito della concertazione è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto di trattazione. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

CAPO III

DIRITTI SINDACALI

Art. 15

Diritto di assemblea

1. I dipendenti hanno diritto di partecipare durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali messi a disposizione dall’Amministrazione, per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’articolo 8.

3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate con avviso scritto almeno tre giorni prima, salvo casi di particolare e motivata urgenza, alla Direzione Generale interessata, e alla Direzione Generale del personale. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere comunicate per iscritto entro 48 ore alle rappresentanze sindacali promotrici.

4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata alla Direzione Generale.

5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.

Art. 16

Diritto di affissione

1. I soggetti di cui all'articolo 8 hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che ciascuna Direzione Generale ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica.

2. Nel caso di dislocazione territoriale di diverse sedi della stessa Direzione Generale, ai soggetti di cui all’articolo 8 è garantito, previo accordo con la Direzione, l’esercizio del diritto di affissione.

Art. 17

Locali

1. Ciascuna Direzione Generale pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 8, l’uso continuativo di un idoneo locale comune per consentire l’esercizio dell’attività sindacale.

2. A ciascuna organizzazione sindacale, in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla contrattazione collettiva regionale, è inoltre concesso l’uso di un locale e di attrezzature adeguate, per l’esercizio dell’attività sindacale, per la propria segreteria.

CAPO IV

DISTACCHI PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI

Art. 18

Distacchi sindacali

1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti in servizio con rapporto a tempo indeterminato, che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti indicati negli articoli successivi.

2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni ai sensi del comma 1, possono essere utilizzati anche da altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle stesse confederazioni.

3. I periodi di distacco per motivi sindacali sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova, ove previsto, in caso di vincita di concorso o di passaggio di categoria o area.

4. Al dirigente sindacale in distacco è garantito il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di rendimento comunque denominati, è attribuito in base all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

5. Le richieste di distacco sono presentate dalle OO.SS. rappresentative alla Direzione Generale del Personale e alla Direzione di appartenenza che – accertati i requisiti soggettivi di cui al 1° comma – provvedono entro 30 giorni.

6. Il distacco ha termine con la comunicazione dell’avvenuta cessazione, da parte delle OO.SS.

7. Il personale in distacco ha diritto, al pari di tutti i dipendenti, alla formazione professionale.

8. I lavoratori in distacco occupano il relativo posto nella dotazione organica.

Art. 19

Ripartizione del contingente dei distacchi

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali, spettanti ai dirigenti sindacali di cui al precedente articolo, per la sola durata del presente contratto è pari a 24, da ripartirsi secondo i criteri cui al comma successivo e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili nell’Amministrazione e negli Enti strumentali di cui all’articolo 2.

2. Le OO.SS. rappresentative aventi titolo a partecipare alla contrattazione regionale sono le esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto. Alla ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le OO.SS. si procede in rapporto al grado di rappresentatività accertato sulla base della media tra il dato elettorale delle elezioni delle RSU ed il dato associativo rilevato dal numero delle deleghe sottoscritte. Nelle more dell’elezione delle RSU si utilizzerà solo tale secondo elemento.

Art. 20

Flessibilità in tema di distacchi sindacali

1. I distacchi sindacali, di cui all’articolo 18, sino al limite massimo del 50% del contingente, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali, anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.

2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con l'amministrazione, tenuto conto delle esigenze di quest’ultima, sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate:

a)  in tutti i giorni lavorativi;

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione.

3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccato risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.

Art. 21

Aspettative sindacali non retribuite

1. I dirigenti sindacali di cui al comma 1 dell’art. 18 possono fruire di aspettative non retribuite per tutta la durata del loro mandato.

2. L’aspettativa non retribuita può essere utilizzata attraverso l’applicazione della flessibilità di cui all’articolo precedente.

3. I dirigenti che intendano esercitare il diritto all’aspettativa non retribuita devono darne comunicazione scritta alla Direzione generale dell’Assessorato agli affari generali e alla Direzione generale di appartenenza per il tramite della propria associazione.

4. Il personale in aspettativa ha diritto, al pari di tutti i dipendenti, alla formazione professionale.

5. L’aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

6. Il numero delle aspettative sindacali usufruibili non potrà eccedere il numero dei distacchi.

Art. 22

Permessi sindacali retribuiti

1. I dirigenti sindacali, non collocati in distacco sindacale, che hanno titolo ad usufruire di permessi sindacali retribuiti, giornalieri e orari per l’espletamento del loro mandato, sono i soggetti indicati nell’art. 8; essi possono fruire di tali permessi, oltre che per la partecipazione alle trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale, per la partecipazione a riunioni degli organismi collettivi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali.

2. I permessi retribuiti, giornalieri e orari sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.

3. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenenza del dipendente. A tale scopo, i dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne obbligatoriamente comunicazione scritta, almeno ventiquattro ore prima, salvo giustificato e motivato impedimento, al dirigente responsabile della struttura, tramite l’organizzazione sindacale di appartenenza avente titolo.

4. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nei poteri dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

5. In caso di fruizione di permessi sindacali i compensi legati alla produttività o al rendimento, comunque denominati, spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati verificati a consuntivo.

Dichiarazione a verbale:

Le parti convengono di effettuare una verifica sull’entità dei permessi retribuiti utilizzati dalle OO.SS. alla fine del mese di settembre, al fine di verificare le ulteriori, eventuali esigenze in relazione alle trattative tra le parti.

Art. 23

Contingente dei permessi e sua ripartizione

1. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale e degli Enti è stabilito un monte orario complessivo per i permessi sindacali, determinato in ragione di 4 ore e 30 minuti per l’anno 2001, per dipendente o dirigente, anche a tempo determinato, in servizio alla data del 1° gennaio.

2. L'assegnazione del monte ore è effettuata, entro il mese di gennaio di ciascun anno, ripartendo una quota pari al 10% del globale in parti uguali, fra tutte le OO.SS. in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla contrattazione collettiva regionale. La parte restante è ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato, per ciascuna Organizzazione Sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. In seguito all’elezione delle RSU la rappresentatività ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi sarà accertata in base alla media tra il dato elettorale e il dato associativo.

3. In seguito all’elezione delle RSU il contingente dei permessi di cui al comma 2 è così ripartito: 30% alle RSU e 70% alle OO.SS. per il periodo di vigenza del presente contratto. Il contingente di permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.

Art. 24

Permessi sindacali non retribuiti

1. I soggetti sindacali di cui all’art. 8 hanno diritto di beneficiare dei permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni l’anno.

2. I dirigenti sindacali che intendono beneficiare dei permessi non retribuiti comunicano alla Direzione Generale di appartenenza, con un preavviso tassativo di almeno 24 ore, i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo e le riunioni cui intendono partecipare.

3. Le modalità di fruizione dei permessi sindacali non retribuiti sono quelle previste dall’art. 22.

Art. 25

Contributi sindacali

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, in forma scritta, a favore dell'organizzazione sindacale prescelta, per la ritenuta del contributo associativo, stabilito dall'organizzazione sindacale medesima, sulla propria retribuzione mensile.

2. La delega ha validità per un anno solare, ovvero per frazione di anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato.

3. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all’Amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata e produce i suoi effetti, ai fini della rappresentatività, il primo giorno del mese successivo alla revoca, ed ai fini della contribuzione mensile secondo quanto comunicato in proposito da ciascuna OO.SS.

4. L’eventuale nuova delega a favore di altre organizzazioni sindacali, in mancanza di espressa revoca della precedente, non è computabile ai fini del calcolo della rappresentatività.

5. L'Amministrazione regionale è tenuta al versamento mensile delle relative quote, secondo le modalità determinate di intesa con le organizzazioni sindacali.

6. L’Amministrazione regionale trasmette al CO.RA.N. ed alle OO.SS., con cadenza semestrale, i dati relativi alle deleghe di ciascuna organizzazione sindacale.

CAPO V

LO SCIOPERO E LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

Art. 26

Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, i servizi sottoelencati sono da considerare essenziali nell'ambito dell'area contrattuale:

a) il servizio di segreteria della Giunta Regionale per fronteggiare esigenze ed eventi straordinari ed eccezionali;

b) il servizio elettorale, limitatamente al periodo antecedente e successivo allo svolgimento delle consultazioni elettorali, stabilito dalle norme vigenti;

c) i servizi di igiene, sanità ed attività assistenziale, con particolare riferimento ai servizi che garantiscono l'assistenza ed il vitto agli ospiti delle case di riposo;

d) la protezione civile, la tutela del patrimonio ambientale, nei casi di stato di emergenza o calamità naturali ed il periodo stabilito dall'Ordinanza regionale antincendio;

e) l'approvvigionamento e la distribuzione di beni e servizi di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, con particolare riferimento alle forniture idriche ed alla garanzia di prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

f) la tutela e la custodia del patrimonio della Regione e degli Enti regionali, con riferimento agli edifici, cantieri, impianti ed arredi;

g) il servizio legislativo ed il relativo settore del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, per la promulgazione di leggi ed atti di contenuto non procrastinabile;

h) i servizi attinenti alla custodia, al sostentamento ed all'intervento igienico - sanitario per gli animali.

2. I servizi essenziali sono garantiti mediante l'individuazione, per le diverse qualifiche e le professionalità addette ai servizi stessi, di un contingente sino al 30% dei dipendenti in servizio, che sarà esonerato dallo sciopero per assicurare, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi. Sarà cura dell'Amministrazione interessata individuare il suddetto contingente rispettando, ove possibile, il criterio della rotazione tra dipendenti di pari qualifica e profilo professionale; dell'individuazione è data preventiva notizia all'Organizzazione sindacale che ha proclamato l'azione di sciopero.

3. Le Organizzazioni Sindacali sono tenute proclamare lo sciopero per iscritto con preavviso non inferiore a 10 giorni, specificandone la durata e le modalità di attuazione nonché la motivazione dell’astensione collettiva. La comunicazione deve essere data sia all’Amministrazione o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazione, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all’art. 12 della legge n. 146/1990. Durante il periodo di preavviso, le Amministrazioni interessate all'azione di sciopero, convocano le parti al fine di esperire ogni utile tentativo di composizione del conflitto.

4. Non possono essere proclamati scioperi nei 5 giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e referendarie.

Art. 27

Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate normalmente alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

2. La trattenuta non potrà comunque essere inferiore ad una somma corrispondente ad una ora di lavoro.

PARTE III

RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 28

Contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) inquadramento professionale nella categoria e livello retributivo iniziale;

d) attività corrispondenti all’area professionale o profilo;

e) durata del periodo di prova;

f)  sede di prima destinazione dell'attività lavorativa;

g) termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato.

Art. 29

Periodo di prova

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:

a) 4 mesi per il personale inquadrato nelle categorie A e B;

b) 8 mesi per le restanti categorie.

2. Nel casi di assunzioni a tempo determinato il periodo di prova sarà pari al 20% della durata del contratto.

3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.

4. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 48 del presente contratto.

5. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. L’Amministrazione tuttavia, salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo, si avvale della facoltà di recedere solo al termine del periodo di prova. Il recesso deve essere motivato.

6. Compiuto il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

7. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità; spetta altresì la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

8. Il dipendente vincitore di concorso presso altra amministrazione o assunto presso altro datore di lavoro ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione né decorrenza dell’anzianità sino al termine del rispettivo periodo di prova.

CAPO II

STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 30

Libretto dei crediti professionali

1. Viene istituito un libretto di crediti professionali che contiene gli atti, attestati, certificazioni ed ogni altro documento considerato utile ai fini professionali.

2. Le modalità di gestione del libretto saranno definite con apposita intesa tra le parti entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto.

Art. 31

Orario di lavoro

1. Con l’obiettivo primario di armonizzare gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche anche dei paesi dell’Unione Europea, nonché con quelli del lavoro privato, il presente contratto disciplina i principi generali dell’orario di lavoro; spetta alla contrattazione integrativa stabilire le articolazioni dell’orario e ogni forma di flessibilità compatibile con le esigenze organizzative di ogni singola unità organizzativa. L’orario di lavoro è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) miglioramento delle qualità delle prestazioni;

b) ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;

2. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuite, di norma, su 5 giornate lavorative e 2 rientri pomeridiani.

3. L’orario convenzionale è il seguente:

Mattina ingresso uscita
(dal lun. al ven.) 8.00 14.00
Pomeriggio ingresso uscita
(2 giornate lav.) 16.00 19.00

4. Le parti concordano che l’articolazione concreta dell’orario di lavoro sarà disciplinata dal contratto integrativo, e che nelle more della stipula dello stesso, risulterà la seguente:

Mattina ingresso uscita
(dal lun. al ven.) 7.00-9.00 13.00-15.00
Pomeriggio ingresso uscita
(2 giornate lav.) 15.00-17.00 18.00-20.00

5. I dipendenti devono essere presenti sul luogo di lavoro nella fascia antimeridiana dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e in quella pomeridiana tra le ore 17.00 e le ore 18.00 (fascia obbligatoria). Per motivate esigenze organizzative rilevate dal Dirigente della struttura, i dipendenti dovranno garantire la presenza nell’arco dell’intero orario convenzionale di servizio.

Art. 32

Rispetto dell’orario di lavoro

1. L’ingresso in servizio e l’uscita sono registrati mediante il tesserino magnetico individuale o altro sistema di rilevazione automatica. Il tesserino costituisce una dotazione strettamente personale e deve essere utilizzato esclusivamente dal titolare.

2. La rilevazione sarà eseguita con i sistemi automatici omogenei per tutti gli appartenenti alla struttura organizzativa. In caso di impossibilità del ricorso alla rilevazione automatica la contrattazione integrativa potrà stabilire modalità alternative. La mancata o errata registrazione dell’orario di presenza deve essere prontamente comunicata al responsabile della struttura competente per le rilevazioni.

3. Ove situazioni particolari impediscano il rispetto dell’orario di ingresso è dovere del dipendente avvisare telefonicamente il responsabile della struttura cui è assegnato o la struttura per le rilevazioni delle presenze.

4. Il ritardo nell’orario di ingresso al lavoro, fermo restando il rilievo disciplinare, comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

5. Successivamente alla segnalazione di presenza sul lavoro i dipendenti non possono allontanarsi dall’ufficio senza preventiva ed espressa autorizzazione del responsabile della struttura cui fanno capo. Qualunque allontanamento autorizzato dalla sede di lavoro e qualunque sospensione dell’attività lavorativa (assemblea, permesso sindacale, permesso ordinario, etc.) deve essere registrato mediante il tesserino magnetico.

Art. 33

Disposizioni particolari sull’orario di lavoro

1. Il personale non può essere adibito al lavoro per più di 7 ore lavorative continuative. La pausa giornaliera deve essere di almeno 1 ora tra la fascia lavorativa antimeridiana e il rientro pomeridiano.

2. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Solo per particolari servizi ed esigenze legate alla incolumità di persone e/o cose ed alla pubblica utilità, la prestazione lavorativa è eccezionalmente consentita oltre tale limite.

3. Il dipendente che, per esigenze dell'Amministrazione, sia chiamato a prestare servizio in un giorno festivo, fermo restando l’obbligo di prestare il normale orario di lavoro settimanale, ha diritto a fruire del giorno di riposo entro la settimana successiva.

4. Per servizi aperti al pubblico, per quelli connessi a speciali esigenze della comunità, per servizi di elaborazione automatica dei dati e per altri servizi continuativi connessi a specifiche esigenze funzionali, possono essere istituiti turni obbligatori, anche festivi, durante i quali il lavoro è distribuito organicamente nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, come disciplinato dall’articolo 34.

5. Particolari orari di servizio possono essere previsti per l'espletamento di attività esterne di carattere professionale connesse a compiti istituzionali.

Art. 34

Lavoro a turni

1. Allo scopo di far fronte ad esigenze funzionali che prevedono la continuità del servizio anche nei giorni festivi e nell’arco delle 24 ore giornaliere, l’orario di lavoro è articolato in turni di lavoro avvicendati antimeridiani, pomeridiani e notturni. I turni di lavoro, salvo che particolari esigenze ne comportino la variazione e che potranno essere definite in sede di contrattazione integrativa sono, di norma, così articolati:

antimeridiano 06.00 - 14.00
pomeridiano 14.00 - 22.00
notturno 22.00 - 06.00

2. La contrattazione integrativa può prevedere una diversa articolazione.

3. Ai dipendenti inseriti in turni di lavoro avvicendati compete, oltre alla retribuzione delle ore effettivamente prestate, una maggiorazione oraria.

4. Il personale incluso in turni di lavoro avvicendati non può usufruire dell'orario flessibile.

5. Il lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore, salvo particolari servizi ed esigenze legate all’incolumità di persone e/o cose ed alla pubblica utilità.

6. Non possono essere effettuati più di 8 turni notturni al mese.

7. La maggiorazione prevista per l’effettuazione del lavoro straordinario è cumulabile con quella prevista per il lavoro a turno.

Art. 35

Lavoro notturno

1. Il lavoro notturno è disciplinato dal decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532 e dalle seguenti disposizioni.

2. E’ vietato adibire le lavoratrici al turno di lavoro notturno dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino.

3. Può fare richiesta di non essere adibito a turni notturni il lavoratore che abbia la moglie o convivente nella situazione di cui al comma precedente.

4. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:

a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;

b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ad 12 anni;

c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a carico un soggetto disabile ai sensi della normativa vigente.

5. Sono adibiti al lavoro notturno prioritariamente i dipendenti che ne facciano richiesta.

6. Il lavoratore adibito a turni di lavoro notturno è soggetto a visita medica annuale, a carico dell’amministrazione, come misura preventiva e di accertamento dell’idoneità al lavoro da svolgere.

Art. 36

Reperibilità

1. L’Amministrazione ha facoltà di richiedere la reperibilità per lo svolgimento di particolari servizi.

2. Non possono effettuarsi più di 6 giorni di reperibilità al mese, tra i quali non più di due festivi, salvo i casi di cui alle lettere da a) ad h) di cui all’art. 26 .

3. Il personale inserito in turni di reperibilità, qualora non sia previsto l’utilizzo di telefoni cellulari aziendali, deve fornire all'Amministrazione di appartenenza il proprio recapito telefonico e comunque assicurare l’intervento entro il termine di 30/40 minuti dalla chiamata, in relazione alla distanza dal luogo di residenza.

4. Al dipendente in reperibilità che sia chiamato a prestare il proprio lavoro, è corrisposta, oltre all’indennità di reperibilità, la eventuale maggiorazione dovuta. Il dipendente che sia chiamato in servizio durante le ore notturne non può prestare attività lavorativa il giorno successivo.

5. Nelle strutture che prevedono turni settimanali, la reperibilità non può essere disposta nella prima giornata di riposo.

6. I turni di reperibilità sono disposti dal dirigente responsabile del servizio con provvedimento che indica le esigenze e le modalità del servizio di reperibilità.

Art. 37

Straordinario

1. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere progressivamente limitato. Si conviene la riduzione di tale voce per un importo pari al 15% dell’ammontare annuo con base 2000 sino alla data di scadenza del presente contratto.

2. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso solo in casi eccezionali.

3. Ciascun dipendente non può effettuare più di 110 ore annuali e 40 trimestrali.

4. I limiti di cui al comma 3 potranno essere superati con riferimento ad un’aliquota di personale non superiore al 4% con un tetto massimo individuale di 200 ore all’anno.

5. Il lavoro straordinario è autorizzato preventivamente dal dirigente responsabile, con la specifica indicazione delle ragioni che lo giustificano e la durata di esso.

6. In mancanza di autorizzazione preventiva o di successivo accertamento a seguito di situazioni di emergenza, le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro non danno diritto alla relativa maggiorazione.

7. L’Amministrazione di norma distribuisce almeno il 60% del monte ore di straordinario in proporzione alla dotazione organica di ciascuna Direzione Generale.

8. In deroga ai commi 3 e 4, i dipendenti che prestino attività straordinaria per motivi di emergenza – di volta in volta adeguatamente documentati dal responsabile della struttura – hanno diritto alla corresponsione della relativa maggiorazione per il lavoro effettivamente prestato.

9. La destinazione dei risparmi sarà determinata in sede di rinnovo contrattuale concernente il biennio economico 2000-2001.

Art. 38

Riposi compensativi

1. I riposi compensativi conseguenti all’effettuazione del lavoro straordinario, in alternativa al compenso corrispondente, sono un diritto del dipendente, e le modalità di fruizione devono essere preventivamente concordate con il dirigente responsabile in relazione alle esigenze di servizio.

2. I riposi compensativi, salvo diversa determinazione della contrattazione integrativa, devono essere effettuati entro il mese successivo a quello in cui sono originati, compatibilmente con le esigenze di servizio.

3. La compensazione potrà essere effettuata liberamente dal dipendente nelle fasce di flessibilità dell’orario di lavoro, disciplinate dal contratto integrativo.

Art. 39

Ferie

1. Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie durante il quale decorre l’intero trattamento economico. Le ferie sono irrinunciabili.

2. In caso di indifferibili e motivate esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, o su richiesta del dipendente per particolari motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente alle esigenze di servizio, le ferie dovranno essere fruite inderogabilmente entro il primo semestre dell’anno successivo.

3. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1 comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

4. Nel caso che presso l’ente o la struttura cui il dipendente è preposto l’orario di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi del precedente comma sono ridotti a 28 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1 comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

5. Sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge 23 dicembre 1977, n. 937.

6. Nell’anno di assunzione o di cessazione, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata come mese intero.

7. D’intesa con la Direzione, il lavoratore può usufruire dell’intero periodo di ferie o di una parte di esso in qualsiasi periodo dell’anno. Compatibilmente con le esigenze di servizio il lavoratore può frazionare le ferie in più periodi uno dei quali, che non può essere inferiore a 15 giorni lavorativi, deve essere compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. I turni di ferie possono essere modificati solo per eccezionali motivi di servizio.

8. Qualora le ferie già in corso siano sospese o interrotte per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per l’eventuale di ritorno nella località in cui si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio. Fermo restando il diritto di completare le ferie stesse in epoca successiva, spettano, inoltre, l’indennità di missione per il viaggio di rientro in sede e il rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.

9. Nel caso di assenza dal servizio il periodo di ferie spettante viene ridotto in proporzione alla durata dell’assenza. Il diritto alle ferie non è riducibile per assenza per malattie e infortuni, anche se tale assenza si sia protratta per un intero anno. In queste ipotesi è la Direzione che fissa il periodo di godimento delle ferie in base alle proprie esigenze organizzative.

10. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o che abbiano comportato la necessità del ricovero ospedaliero. Dell’insorgere delle suddette infermità va data immediata informazione alla Direzione, con la specifica indicazione del luogo ove il dipendente è reperibile.

11. I dipendenti del CFVA, in deroga a quanto disposto dal comma 7 possono fruire, a domanda, del periodo continuativo di 15 gg. in periodo diverso da quello estivo e godere delle ferie entro il primo semestre dell’anno successivo a quello in cui sono maturate.

12. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto continua a beneficiare della disciplina di cui al comma 1 dell’art. 23 del D.P.G. 116/90.

13. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.

Art. 40

Permessi retribuiti

1. A richiesta del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti documentati motivi:

a) partecipazione a concorsi pubblici od esami di scuole di ogni ordine e grado abilitati al rilascio di titoli legali, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, con un tetto massimo di 8 giorni ad anno; ulteriori 6 giorni per esami di scuole di ogni ordine e grado in vista del conseguimento di un titolo di studio nell’ambito di un progetto formativo attinente all’area professionale;

b) in occasione del matrimonio per 15 giorni consecutivi di calendario;

c) nascita di figli, lutti per il coniuge, il convivente e per parenti e affini entro il secondo grado per un periodo di 3 giorni per ogni evento;

d) per gravi motivi di famiglia, adeguatamente documentati, possono essere accordati permessi per la durata massima di 15 giorni nell’anno;

e) il dipendente ha altresì diritto, ove ne ricorrano le condizioni, agli altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizione di legge.

2. I permessi di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. Durante i predetti utilizzi al dipendente spetta l’intera retribuzione esclusi i compensi per lavoro straordinario e le indennità connesse alla effettiva presenza in servizio.

Art. 41

Permessi non retribuiti

1. Hanno diritto a permessi non retribuiti i lavoratori designati all’Ufficio di Giudice popolare, ovvero ad altre pubbliche funzioni, per il tempo necessario.

Art. 42

Permessi brevi

1. Al dipendente può essere concesso, a domanda e su valutazione del Dirigente della struttura cui è assegnato, di assentarsi dal servizio, anche per parte dell’orario giornaliero, per la partecipazione a riunioni degli organismi rappresentativi scolastici per 12 ore e previa adeguata documentazione, o per esigenze personali inderogabili quali per esempio le prestazioni sanitarie documentate, per 18 ore complessive.

Art. 43

Aspettativa

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio, da fruirsi al massimo in due periodi.

2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.

3. Il dipendente dell’Amministrazione e degli enti cui sia stato conferito da un altro ente pubblico un incarico di funzione dirigenziale con contratto a tempo determinato, ovvero cui sia stato conferito da un ente locale della Sardegna un incarico di direttore generale, di dirigente o di funzionario dell’area direttiva di alta specializzazione con contratto a tempo determinato, è collocato in aspettativa, per l’intera durata del contratto, senza assegni e senza alcun altro onere previdenziale a carico dell’Amministrazione di provenienza, con la sola maturazione dell’anzianità di servizio.

Art. 44

Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio

1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476, oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.

Art. 45

Altre aspettative previste da disposizioni di legge

1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio fuori dal territorio regionale, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

3. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.

Art. 46

Cumulo di aspettative

1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui alla legge n. 1204/1971.

2. L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può, di propria iniziativa, richiedere di riprendere servizio.

3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.

Art. 47

Congedi dei genitori

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.

2. Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.

3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.

4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 6 bis della legge n. 903/1977, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione,  nonché il salario di produttività.

5. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 7, comma 1, lett. a), della legge n. 1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente  per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall’art. 7, comma 4, della legge n. 1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri  sono riconosciuti  trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 5.

7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi  5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi  di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.

9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono  oggettivamente  impossibile il  rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.   

Art. 48

Assenza per malattia

1. In caso di assenza accertata per malattia, l’Amministrazione conserva il posto e il trattamento economico al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, per un periodo massimo di 18 mesi secondo quanto previsto nel presente articolo. Ai fini del computo si cumulano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso. Superati i primi 18 mesi, su richiesta del lavoratore, previo accertamento che l’inidoneità non sia permanente, può essere concesso, per casi particolarmente gravi, un periodo di assenza di ulteriori 18 mesi. L’eventuale dichiarazione di inidoneità permanente determina la risoluzione del rapporto di lavoro; in tal caso spetta al dipendente l’indennità sostitutiva di preavviso.

2. Nel caso in cui il lavoratore sia riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni della propria area professionale, ma idoneo ad altro proficuo lavoro, l’Amministrazione, compatibilmente alle esigenze della sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti oppure, ove ciò non sia possibile, con l’accordo dell’interessato, anche in mansioni di categoria inferiore.

3. I periodi di malattia, fino ad un massimo di 18 mesi nel triennio, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.

4. Al dipendente che si assenti per malattia sono riconosciuti:

a) per i primi nove mesi di assenza l’intera retribuzione base con esclusione di ogni altro compenso accessorio;

b) per i successivi tre mesi il 90% della retribuzione come sopra determinata;

c) per i successivi ulteriori sei mesi il 50% della retribuzione come sopra determinata.

Gli eventuali periodi di assenza eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti.

5. L’assenza per malattia deve essere comunicata al Servizio di appartenenza con tempestività e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento. Il dipendente deve altresì recapitare o trasmettere al Servizio entro due giorni dall’inizio dell’assenza, un certificato rilasciato dal medico, che attesti lo stato di inidoneità al lavoro e indichi la prevedibile durata della stessa. L’Amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia attraverso le competenti strutture sanitarie. Il dipendente che, durante l’assenza, dimori per particolari motivi, in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione precisando l’indirizzo dove può essere reperito.

6. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’Amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce orarie stabilite dalle ASL competenti per territorio. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per prestazioni e visite mediche o accertamenti specialistici o per altri giustificati e documentati motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Amministrazione.

7. Il dipendente assunto a tempo determinato, in caso di malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo che non può, in ogni caso, superare il 50% della durata del contratto, né i 18 mesi. Il rapporto di lavoro cessa comunque allo scadere del termine fissato nel contratto.

8. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia dipendente da causa di servizio, che non comportino la inidoneità permanente al lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a completa guarigione, con la conservazione della retribuzione base.

9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day-hospital, anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente autorità sanitaria pubblica o convenzionate. Per i giorni anzidetti, spetta l’intera retribuzione base.

Art. 49

Tutela dei lavoratori disabili e in particolari condizioni psico-fisiche

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata certificata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi vigenti, la condizione di portatore di handicap, di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico, sono stabilite le seguenti misure di sostegno, a condizione che i dipendenti si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione della retribuzione di cui al comma 3 dell’art. 47 precedente; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro in caso di breve durata del progetto o diversamente applicando la disciplina del tempo parziale;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa categoria e livello professionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa non retribuita di cui all’articolo 43 per l'intera durata del progetto medesimo e comunque entro i limiti di cui alla lettera a) del comma precedente.

3. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di disporre l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al primo comma, qualora i dipendenti medesimi non siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.

Art. 50

Assunzioni obbligatorie e provvedimenti per i dipendenti disabili

1. L’Amministrazione, in armonia con quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 attua le opportune misure volte all’inserimento dei disabili, compatibilmente con il possesso delle loro capacità lavorative, tra tutte le categorie del ruolo unico regionale.

Art. 51

Pari opportunità

1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all’interno del comparto, nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2, comma 6, della L. 125/1991 e degli artt. 7, comma 1, saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in “azioni positive” a favore delle lavoratrici.

2. Presso l’Amministrazione e gli enti del comparto sono costituiti appositi comitati per le pari opportunità, composti da un rappresentante dell’ente, con funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’ente, nonché dai rispettivi supplenti, per i casi di assenza dei titolari.

3. I comitati per le pari opportunità hanno il compito di:

a) svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea;

b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento dell’occupazione femminile, anche con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;

c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;

d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l’elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali.

4. L’Amministrazione e gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento dei Comitati di cui al comma 2.

5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

a) accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi;

b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali. L’attribuzione di incarichi o funzioni qualificate dovrà tener conto dell’obiettivo di cui sopra;

d) individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.

6. Gli effetti delle iniziative assunte, a norma del comma 5, formano oggetto di valutazione dei Comitati di cui al comma 2, che elaborano e diffondono, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno dei profili delle diverse categorie ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, dei passaggi di categoria e della progressione economica all’interno della categoria, nonché della retribuzione complessiva di fatto percepita.

7. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I loro componenti possono essere rinnovati nell’incarico per una sola volta.

8. I Comitati per le pari opportunità si riuniscono trimestralmente o su richiesta di almeno cinque componenti.

Art. 52

Libere professioni

Dichiarazione a verbale:

In riferimento alle previsioni degli articoli 47 e 58 della legge regionale n. 31/1998, le parti osservano quanto segue:

- si concorda di lasciare a successiva definizione, in sede di prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002/2005, la disciplina specifica per i dipendenti che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l’iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca.

- si auspica inoltre che venga prevista – con apposita normativa – la competenza della contrattazione collettiva in materia di applicazione della normativa per l’attribuzione degli incentivi di cui alle leggi  n. 109/1994 e n. 127 /19997 e che venga rivista la previsione di cui all’art. 47, 4° comma della legge regionale n. 31/1998.

Art. 53

Mobilità volontaria o a domanda

1. In linea con l’articolo 38 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, la definizione delle dotazioni organiche, corrisponde alla necessità di adeguare con tempestività l’organico in funzione dei rapidi mutamenti organizzativi e dei processi di ristrutturazione.

2. Al fine di fronteggiare sia situazioni di eccedenze che di vacanza di organico, la definizione delle dotazioni organiche viene predisposta con cadenza non inferiore a tre anni.

3. A tal fine saranno rilevati i carichi e i ritmi di lavoro di tutte le strutture interessate monitorando ogni elemento valido per un aggiornamento costante delle esigenze cui deve corrispondere la pianificazione degli interventi correttivi e/o adeguativi.

4. Sulla base degli elementi di cui sopra, previa informazione alle OO.SS. sui dati relativi alla rilevazione delle carenze e degli esuberi, che possono presentare osservazioni e proposte, l’Amministrazione attiva la mobilità su domanda ai sensi e con le modalità di cui all’art. 38 della L.R. n. 31/1998.

5. Ai fini dell’accoglimento delle domande di mobilità pervenute, l’Amministrazione terrà conto della qualificazione professionale nel settore di destinazione dando corso in via preliminare alle domande di trasferimento ad altro ufficio dello stesso comune, e successivamente alle domande per i trasferimenti per tutte le altre sedi vacanti.

In caso di più domande costituiranno titolo di preferenza:

a) le situazioni tutelate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) l’avvicinamento alla residenza del nucleo familiare e il carico di famiglia;

c) l’anzianità di servizio;

d) l’età anagrafica.

6. Oltre che per i posti vacanti, in qualunque momento il personale può presentare domanda di trasferimento presso altre sedi o servizi o uffici, che potranno essere prese in considerazione in caso di interscambio tra dipendenti di pari categoria e profilo anche al fine di garantire il miglioramento dei servizi e di consentire ai dipendenti l'acquisizione di una professionalità più ampia.

Art. 54

Mobilità d’ufficio e messa in disponibilità

1. Qualora, compiute le operazioni di cui all’articolo precedente, residuino eccedenze di personale che riguardino almeno 10 dipendenti, si applica la disciplina prevista dagli art. 35 e 35 bis del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Nella mobilità d’ufficio si terrà conto delle medesime priorità indicate nell’articolo precedente.

3. La disponibilità del dipendente alla mobilità d’ufficio costituisce elemento per la valutazione del dipendente ai sensi dell’articolo 72.

4. Le stesse modalità vengono applicate nell’ambito dell’ulteriore quadro di fabbisogni, di esigenze e di eccedenze, che deriva anche dalla gestione provvisoria delle dotazione organiche.

Art. 55

Accordi di mobilità

1. Le parti di cui al comma 3 possono stipulare appositi accordi:

a) per disciplinare la mobilità dei dipendenti allo scopo di prevenire la dichiarazione di eccedenza favorendo la mobilità volontaria;

b) per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità dopo la dichiarazione di eccedenza.

2. Gli accordi devono contenere le seguenti indicazioni:

a) le strutture e le pubbliche amministrazioni riceventi convenzionate ex articolo 33 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e i posti messi a disposizione dalle medesime;

b) le strutture e/o le pubbliche amministrazioni cedenti e i profili professionali del personale eventualmente interessato alla mobilità;

c) i requisiti professionali e le eventuali discipline di appartenenza richiesti al personale per l’assegnazione dei posti nelle Amministrazioni e strutture riceventi;

d) il termine di scadenza del bando di mobilità;

e) le eventuali attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;

f) le forme di pubblicità da dare all’accordo medesimo, e relativa comunicazione al CO.RA.N.

3. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dalla parte datoriale e dalle RSU e OO.SS ammesse alla contrattazione collettiva regionale.

4. La mobilità è disposta nei confronti dei dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi da inviare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità. In caso di più domande, a parità di professionalità, costituirà titolo di preferenza:

a) le situazioni tutelate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) l’avvicinamento alla residenza del nucleo familiare e il carico di famiglia.

c) l'anzianità di servizio;

d) l’età anagrafica.

5. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo alla data dell’accordo di mobilità.

6. Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l’Amministrazione di destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva.

7. In caso di permanenza dell’eccedenza di personale o in caso di mancato accordo, l’Amministrazione procederà alle ulteriori e previste incombenze nell’ambito dei procedimenti già avviati.

8. Resta fermo che la mobilità può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza rispetto al quale il dipendente possieda i requisiti previsti per l’accesso mediante concorso ovvero posizioni funzionali inferiori.

9. Al dipendente si applica la disciplina retributiva della nuova posizione con riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove superiore, a seguito di futuri miglioramenti.

Art. 56

Igiene e sicurezza sul lavoro

1. L’amministrazione provvede ad adottare misure atte a garantire la salubrità e la sicurezza del lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

2. L’Amministrazione adotta idonee misure di prevenzione a tutela dei lavoratori addetti ad impianti tecnologici o a video terminali. I lavoratori, assegnati a questi settori, che ne facciano richiesta, sono sottoposti periodicamente e di regola almeno ogni 5 anni ad accertamenti ed esami clinici specifici per le finalità di medicina sociale e preventiva. Chi viene adibito in via continuativa o abituale per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali deve essere sottoposto a visite mediche specifiche come previste dalla legge con cadenza annuale.

3. Saranno individuate con le OO.SS. le attività lavorative maggiormente a rischio per la salute e le modalità partecipative bilaterali per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo. Gli addetti a tali attività sono sottoposti a visite di controllo nei tempi e modalità da concordare in sede di contrattazione integrativa.

4. Le spese sostenute per gli accertamenti sono a carico dell'Amministrazione. Entro e non oltre 6 mesi dalla stipulazione del presente accordo, le parti si impegnano a definire specifiche intese:

a) in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;

b) in materia di individuazione delle categorie di lavoro usurante presenti nell'area contrattuale, eventualmente non ricomprese nell’elenco statale, ai fini dell'estensione ai lavoratori interessati delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1993, n. 374.

CAPO III

FORMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 57

Formazione continua

1. Alla formazione le parti attribuiscono un ruolo fondamentale nell'ambito dei processi di riforma ed innovazione dell'Amministrazione regionale, in quanto significativo strumento di valorizzazione del lavoro e delle risorse umane nella condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento.

2. La formazione costituisce un diritto-dovere del personale. L'accrescimento e l'aggiornamento professionale vanno assunti come metodo permanente e come attività ordinaria per assicurare il costante adeguamento delle competenze e favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità e per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco o in aspettativa sindacale.

3. Quanto sopra si determina attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale nonché di intereventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.

4. L'attività formativa va assicurata, pertanto, a tutto il personale, indipendentemente dal ruolo rivestito all'interno dell'Amministrazione e nel pieno rispetto delle pari opportunità.

5. Al fine di tutelare l’occupazione, per consentire un adattamento rapido a fronte dei cambiamenti in atto ed un inserimento proficuo in caso di processi di mobilità, nonché per promuovere la crescita professionale dei dipendenti, i sistemi di formazione dovranno assicurare una costante riqualificazione nonché l’acquisizione di nuove conoscenze in tema di metodi, strumenti e contenuti.

6. Le innovazioni tecnologiche o le rilevanti ristrutturazioni che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di lavoratori dovranno essere accompagnate da corsi di riqualificazione.

7. L'attività formativa si realizza attraverso il Piano Generale della Formazione, che ove possibile, dovrà armonizzarsi con le scadenze contrattuali, e formerà oggetto di concertazione tra le parti. Programmi, modalità, criteri e finalità formeranno oggetto di contrattazione integrativa.

8. Ove siano da realizzare piani attuativi a livello di ogni Direzione Generale, questi sono definiti secondo le stesse modalità.

9. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo e in particolare prevedono:

a) percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale con esame finale collegati al passaggio dei dipendenti all'interno delle categorie del sistema di classificazione da un livello retributivo ad un altro;

b) corsi di aggiornamento finalizzati al conseguimento di un più alto livello professionale, di un più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni assegnate;

c) la formazione del personale di nuova assunzione con contratto non a termine da realizzare mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere.

10. Le attività di cui al precedente comma si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso una valutazione finale.

11. In quest’ottica tempi e modalità di effettuazione e contenuti dei corsi dovranno essere portati a conoscenza del personale. Il personale che partecipa alle attività formative organizzate dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il rimborso delle spese sostenute.

12. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.

13. Il personale può partecipare, inoltre, a convegni, corsi e seminari su proposta della Direzione generale di appartenenza che tenga conto dell’interesse dell’Amministrazione e sia coerente con la collocazione professionale posseduta. Detta partecipazione comporta in ogni caso l’onere per il dipendente di consegnare una apposita relazione sugli aspetti più significativi dei corsi alla struttura di appartenenza e di porre a disposizione il materiale didattico per l’eventuale distribuzione al personale interessato.

Art. 58

Congedi formativi

1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.

2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.

4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.

5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;

b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.

6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, l’ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.

7. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 49 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 48.

8. I dipendenti possono richiedere l’applicazione dell’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36.

Art. 59

Diritto allo studio

1. L’amministrazione incentiva l’acquisizione da parte del personale dipendente di titoli di studio che possano permettere la progressione di carriera.

2. Ai dipendenti sono garantite 150 ore annue individuali di permessi retribuiti non soggetti a recupero per la frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, compresi i tirocini per il conseguimento delle abilitazioni professionali nonché per la frequenza di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresa la partecipazione ad esami.

3. Il personale interessato ai corsi suddetti ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio debitamente motivate, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

4. Il personale interessato alle attività didattiche suddette è tenuto a presentare alla propria Amministrazione idonea certificazione in ordine all’iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, con l’indicazione della durata complessiva.

5. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa non retribuita per motivi personali.

6. A livello di ogni Direzione Generale è previsto che non più del 10% dei dipendenti possa fare ricorso contemporaneamente ad assenze, con relativo permesso retribuito, ai sensi del presente articolo. Comunque la percentuale totale dei dipendenti che usufruiscono dei permessi retribuiti non può eccedere il 3%.

CAPO IV

CONTRATTI ATIPICI

Art. 60

Lavoro condiviso - telelavoro

1. L’Amministrazione si impegna, compatibilmente con le esigenze di servizio, a favorire forme di organizzazione del lavoro che prevedano sia la condivisione solidale fra due dipendenti di una prestazione lavorativa a tempo pieno che il telelavoro.

2. Tali forme, che vengono disciplinate dalla contrattazione collettiva regionale, saranno volte a favorire l’accesso al lavoro e la sua conservazione da parte dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate.

Art. 61

Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. L’Amministrazione e gli enti del comparto possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

a) assunzioni, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.

2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica del personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione del personale dirigenziale, di quello del CFVA e degli avvocati addetti agli uffici legali dell’Amministrazione e degli enti. Il predetto limite e arrotondato per eccesso, onde arrivare comunque all’unità.

3. L’Amministrazione e gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione seguita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel comma precedente e nel successivo art. 62. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste per l’accesso al lavoro.

4. Le domande devono essere presentate dal personale interessato alla Direzione Generale del Personale o al competente ufficio degli enti entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno. Nelle domande tendenti alla trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere, ai fini del comma 1 dell’art. 45 della L.R. n. 31/1998. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, si applicano i divieti e le incompatibilità previste per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, è consentita l’iscrizione ad albi professionali.

5. Nel caso che l’Amministrazione e gli enti non abbiano preceduto agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua dopo l’applicazione della disciplina prevista nei commi precedenti, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2.

6. L’Amministrazione e gli enti entro il predetto termine, possono, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

7. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività esterna del dipendente, sia subordinata che autonoma, e la specifica attività di servizio , l’ente nega la trasformazione a tempo parziale.

8. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, il contingente di cui al comma 2 è elevato di un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali.

9. Qualora il numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 8 ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza:

a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;

b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;

c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

10. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico.

11. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

12. Gli enti informano con cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all’art. 7 del presente contratto sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e sull’eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.

Art. 62

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

Trattamento economico

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore a 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);

b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno, in misura da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

c) con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).

3. Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e dalla peculiarità del suo svolgimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

4. Il personale con rapporto di lavoro  a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

5. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

6. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa la contingenza e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.

Art. 63

Contratto a tempo determinato

1. L'Amministrazione può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:

a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con l’esclusione delle ipotesi di sciopero), l’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare;

b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n. 1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n. 903/1977, come modificati dall’art. 3 della legge n. 53/2000; in tali casi l’assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di astensione;

c) per soddisfare proprie esigenze organizzative nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi;

d) per lo svolgimento di attività stagionali, nell’ambito delle vigenti disposizioni;

e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall’assunzione di nuovi servizi o dall’introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi;

f) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;

g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.

2. Per il reclutamento del personale, l'Amministrazione ricorre all’avviamento dalle Direzioni Provinciali del Lavoro per le categorie A e B. Per le categorie C e D utilizza prioritariamente le eventuali graduatorie degli idonei per concorsi regionali vigenti; in mancanza predispone forme selettive delle quali informa le Organizzazioni Sindacali.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale o, prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito avente titolo alla conservazione del posto.

5. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con la precisazione che le ferie sono proporzionali al servizio prestato.

6. Il contratto a termine è nullo quando sia stipulato al di fuori delle ipotesi dei commi precedenti e l’apposizione del termine non risulti da atto scritto.

7. Il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato con il consenso del dipendente non più di una volta e per una durata non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti e imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa prevista nel contratto precedentemente stipulato. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

CAPO V

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 64

Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova può avvenire:

a) per risoluzione consensuale;

b) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione o del lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa, nonché per invalidità totale e permanente;

c) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione al compimento del limite massimo di età del dipendente;

d) per licenziamento con preavviso da parte dell’Amministrazione;

e) per licenziamento senza preavviso da parte dell’Amministrazione;

f) per dimissioni;

g) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa;

2. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la cessazione del rapporto di lavoro con preavviso o con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva, i termini sono i seguenti:

a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio;

b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di effettivo servizio;

c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio.

3. In caso di mancato rispetto dei termini indicati di cui sopra, la parte recedente è tenuta a corrispondere all’altra parte l’indennità di mancato preavviso.

4. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità.

5. In caso di risoluzione consensuale ai sensi del comma 1, lettera a) non trova applicazione l’obbligo del preavviso e dell’indennità sostitutiva.

6. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste l’obbligo del preavviso da parte dell’Amministrazione, mentre esiste l’ esonero se tale risoluzione avviene ad iniziativa del lavoratore.

7. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista. L’Amministrazione comunica all’interessato la risoluzione del rapporto.

8. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera e) non spetta al lavoratore né il preavviso né la corrispondente indennità. Il licenziamento senza preavviso ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all’interessato, ovvero quando quest’ultimo ne venga a conoscenza nelle forme di legge.

9. Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno provocato danno materiale all’Amministrazione si conviene che è ammissibile la compensazione ex articolo 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore e quanto imputabile al medesimo per risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale sempre sino alla concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’Amministrazione.

10. Le dimissioni del dipendente devono essere presentate sempre per iscritto rispettando i termini di preavviso di cui al comma 2 ridotti della metà. Al dimissionario compete il pagamento dell’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. E’ facoltà dell’Amministrazione far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo l’intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.

11. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa spetta l’indennità per mancato preavviso.

12. In caso di decesso del dipendente l’Amministrazione corrisponde agli aventi causa, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso, l’importo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti, nonché l’importo relativo ai ratei maturati della tredicesima e quattordicesima.

13. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva cessazione del servizio.

14. Qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore o agli aventi causa, l’Amministrazione è tenuta a liquidare la somma non contestata senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.

Art. 65

Norme disciplinari

1. In caso di infrazione ai propri doveri, al dipendente sono irrogate corrispondenti sanzioni, come regolamentato dall’allegato codice disciplinare (Allegato E).

PARTE IV

CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO

CAPO I

CLASSIFICAZIONE

Art. 66

Il sistema di classificazione

1. Il sistema di classificazione professionale è articolato in quattro categorie omogenee, denominate rispettivamente A – B – C – D.

2. Per ciascuna categoria sono indicati nell’allegato A i requisiti e i contenuti professionali richiesti per lo svolgimento delle mansioni appartenenti a ciascuna di esse.

3. All'interno di ciascuna categoria, fermo restando l'equivalenza professionale di tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna di esse, sono mantenute le differenze retributive secondo quanto indicato dalla tabella n. 1.

Art. 67

Disciplina delle mansioni

1. Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili a prescindere dalla posizione economica nell’ambito delle declaratorie contenute nell’allegato A, nel rispetto dell’area professionale di appartenenza.

2. Le progressioni economiche all’interno della stessa categoria conseguenti dall’applicazione del presente contratto non comportano modifiche della posizione del lavoratore nell’ordinamento dell’Amministrazione e degli Enti.

3. Il lavoratore può, per obiettive esigenze di servizio, essere temporaneamente adibito a mansioni proprie della categoria superiore con diritto al trattamento economico corrispondente, per il periodo che le ha espletate, nel caso di:

a) sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, quando l’assenza sia superiore a 30 giorni, per periodi non eccedenti i 90 giorni e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti;

b) vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a novanta giorni dal verificarsi della vacanza, salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altro dipendente per non oltre 90 giorni ulteriori della vacanza e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti.

4. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del comma precedente, l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di tali mansioni.

5. L’adibizione a mansioni proprie della categoria superiore è disposta con provvedimento del Direttore Generale.

Art. 68

Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle categorie

1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo la retribuzione tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina del presente contratto. A tale livello si accede con le modalità di cui al successivo articolo 69.

2. Ciascuna categoria è articolata al suo interno in più livelli economici, ferma restando l’equivalenza delle mansioni e funzioni di competenza della categoria.

L’accesso avviene per tutte le categorie, nel primo livello retributivo.

3. I livelli economici successivi a quello d’ingresso costituiscono lo sviluppo di carriera orizzontale, che ha luogo mediante procedure selettive e valutazione dell’esperienza e professionalità acquisite, dei percorsi formativi seguiti, dei titoli di studio e di servizio, e delle prestazioni rese.

4. La classificazione è pertanto la seguente:

Tabella n° 1 “Livelli retributivi”

Categorie Livelli retributivi
Cat. A A1 A2
Cat. B B1 B2 B3 B4
Cat. C C1 C2 C3
Cat. D D1 D2 D3 D4

Art. 69

Progressione professionale all'interno della categoria

1. Il passaggio, nell'ambito della stessa categoria, ad un livello economico superiore a quello di appartenenza, avviene, nell'ambito dei contingenti stabiliti dalla contrattazione collettiva regionale, mediante selezione che avviene tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

a) prestazioni rese, con più elevato arricchimento professionale;

b) interventi formativi e di aggiornamento, collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione;

c) impegno e qualità della prestazione individuale;

d) iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro;

e) idoneità conseguita in concorsi pubblici, relativi a qualifiche pertinenti con le professionalità della categoria di appartenenza, ad eccezione di quella conseguita per l’accesso nell’Amministrazione;

f) titolo di studio.

2. E’ requisito per la partecipazione alle selezioni di cui al presente articolo la permanenza all’interno del livello retributivo per un periodo di tempo non inferiore ai 2 anni.

3. L’anzianità di servizio maturata nelle ex qualifiche funzionali di provenienza è equiparata a quella del livello retributivo delle categorie.

4. I contingenti dei dipendenti che possono passare ad un livello retributivo immediatamente superiore a quello di appartenenza vengono stabiliti, in base alle risorse disponibili, dal contratto collettivo, ovvero dal rinnovo economico biennale.

Art. 70

Valutazione nei concorsi pubblici del servizio prestato

1. Per il personale delle categorie B e C che, in possesso del titolo di studio richiesto, partecipi ai concorsi per l'assunzione in profili professionali rispettivamente delle categorie C e D, la valutazione ottenuta ai sensi dell'articolo 72, costituisce titolo valutabile per l'utile collocazione nella graduatoria finale.

2. Per il personale che abbia titolo e che partecipi alle selezioni per il ruolo dei dirigenti, la valutazione ottenuta ai sensi dell'articolo 72, costituisce titolo valutabile per l'utile collocazione nella graduatoria finale.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano limitatamente alla quota di riserva di cui agli art. 56 e 32 della L.R. n. 31/1998.

Art. 71

Requisiti per l'accesso dall’esterno nelle categorie

1. L'accesso al nuovo sistema di classificazione, per le categorie A, B, C, D, avviene nel primo livello retributivo di ciascuna categoria.

2. Alla categoria A si accede per chiamata numerica dalle liste di collocamento, previo superamento di una prova selettiva di idoneità, con il possesso del solo requisito della licenza della scuola dell’obbligo.

3. Alla categoria B si accede per chiamata numerica dalle liste di collocamento, previo superamento della prova selettiva d'idoneità, con il possesso della licenza della scuola dell’obbligo e comunque non inferiore alla licenza media inferiore e degli ulteriori requisiti richiesti per specifiche professionalità.

4. Alla categoria C si accede per concorso, con il possesso del diploma di scuola media superiore di II° grado richiesto per i diversi profili professionali.

5. Alla categoria D si accede per concorso, con il possesso della laurea o del diploma di laurea di I° grado richiesto per i diversi profili professionali.

Art. 72

Valutazione dei dipendenti

1. Le prestazioni e le caratteristiche professionali dei dipendenti sono soggette a valutazione annuale da parte dei dirigenti dai quali essi dipendono.

2. Le valutazioni dei dipendenti costituiscono base di riferimento:

a) per l'assegnazione del retribuzione di rendimento;

b) per l'attribuzione di eventuali incarichi;

c) per l'eventuale attribuzione di livelli di progressione economica all'interno della categoria;

d) per l'attribuzione di eventuale punteggio in occasione di partecipazione ai concorsi pubblici indetti dall’Amministrazione per le categorie superiori a quella di appartenenza.

3. La prima valutazione è espressa dal dirigente cui il dipendente è direttamente assegnato, sentito il responsabile dell’unità operativa.

4. Il direttore generale redige annualmente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, una valutazione delle prestazioni rese da ciascun dipendente.

5. Per ciascuno degli elementi considerati viene espresso un sintetico giudizio ed attribuito un punteggio. La somma dei punteggi conseguiti costituisce la valutazione complessiva del dipendente.

6. La valutazione del personale distaccato, comandato o assegnato agli organi di direzione politica, è effettuata dal Direttore Generale della struttura di appartenenza sentito il dirigente della struttura di destinazione.

7. Il direttore generale verifica la prima proposta di valutazione, esprime il giudizio di sua competenza e lo porta a conoscenza dell'interessato, consegnandogliene copia.

8. I criteri per la valutazione dei dipendenti sono previsti nell’allegato G.

9. Le procedure di valutazione dei dipendenti dovranno tener conto, quando istituiti, dell’attivazione del nuovo sistema di formazione permanente del personale e della costituzione dell’Ufficio di Controllo di Gestione.

10. Le parti riconoscono carattere di sperimentalità al sistema di valutazione e dopo una prima applicazione si incontreranno per verificare i risultati e le eventuali incongruenze, e concorderanno eventuali modifiche.

Art. 73

Riesame

1. Il dipendente che ritenga non adeguata la valutazione effettuata dal Direttore Generale può, entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, direttamente o per mezzo dell'organizzazione sindacale cui aderisca o alla quale conferisca mandato, presentare in forma scritta una istanza di riesame al Comitato di cui al successivo articolo, con la quale può anche chiedere una audizione.

2. A tal fine, gli atti presupposti sono messi a disposizione del richiedente entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Art. 74

Comitato per il riesame

1. Il Comitato per il riesame dura in carica due anni. Esso è presieduto dal Direttore Generale dell'Assessorato al Personale, o da un suo delegato ed è composto da altri due dirigenti effettivi e da due supplenti. Il Collegio opera con la presenza di tre membri, tra i quali non figurano, in ogni caso, i Dirigenti della struttura nella quale presta servizio il richiedente il riesame.

2. Il Comitato si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 75

Disciplina transitoria dell’inquadramento

1. I lavoratori inquadrati nelle qualifiche funzionali alla data del 31.12.2000, vengono automaticamente e correlativamente inseriti nelle predette categorie professionali e nei relativi livelli retributivi secondo la tabella n° 2 annessa al presente accordo.

2. I lavoratori appartenenti alla I°, II° e III° qualifica funzionale sono inquadrati nel secondo livello retributivo della categoria “A”.

3. I lavoratori appartenenti alla IV qualifica funzionale sono inquadrati nel secondo livello retributivo della categoria “B”.

4. I lavoratori appartenenti alla V qualifica funzionale sono inquadrati nel terzo livello retributivo della categoria “B”.

5. I lavoratori appartenenti alla VI qualifica funzionale sono inquadrati nel secondo livello retributivo della categoria “C”.

6. I lavoratori appartenenti alla VII qualifica funzionale sono inquadrati nel secondo livello retributivo della categoria “D”.

7. I lavoratori appartenenti alla VIII qualifica funzionale sono inquadrati nel terzo livello retributivo della categoria “D”.

8. I suddetti inquadramenti hanno decorrenza 1.1.1999.

Tabella n° 2 “Primo inquadramento”

Ex qualifiche funzionali Categ. Liv. retrib.
I°, II°, III° A A2
IV° B B2
B B3
VI° C C2
VII° D D2
VIII° D D3

Art. 76

Progressione verticale transitoria per l’accesso alla categoria B

1. Per la sola fase di prima applicazione l’Amministrazione e gli enti, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, avviano la selezione interna per l’accesso al livello economico iniziale della categoria B riservato ai dipendenti inquadrati nella categoria A che, alla stessa data, siano in servizio da almeno 4 anni.

2. Le selezioni per il passaggio alla categoria B consisteranno in una prova attitudinale finalizzata ad accertare il possesso delle capacità necessarie per lo svolgimento delle attività richieste per la posizione alla quale si concorre con modalità analoghe a quanto avviene per l’accesso dall’esterno.

3. Nel caso in cui gli idonei eccedano il numero dei posti disponibili, questi sono attribuiti tenendo conto delle graduatorie delle selezioni, a parità ai più anziani in servizio e, in caso di ulteriore parità, ai più anziani di età.

4. Possono essere banditi mediante selezioni di cui ai precedenti comma, l’80% dei posti vacanti nella categoria B. Ai costi conseguenti alle operazioni di inquadramento si farà fronte mediante l’impiego delle ordinarie disponibilità previste per il completamento delle dotazioni organiche.

5. L’anzianità di servizio maturate nelle ex qualifiche funzionali di provenienza è equiparata a quella della nuove categorie.

Art. 77

Progressione verticale transitoria per l’accesso alle categorie C e D

1. Per la sola fase di prima applicazione l’Amministrazione regionale e gli enti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto ovvero dalla rideterminazione degli organici operata ai sensi dell’art. 15 della legge n. 31/1998, avviano le selezioni interne per l’accesso al livello economico iniziale delle categorie C e D, riservate ai dipendenti che, alla stessa data, siano in servizio da almeno 4 anni e siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) siano inquadrati nella categoria immediatamente inferiore rispetto a quella per la quale si concorre;

b) siano in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno alla categoria di appartenenza;

c) non siano stati inquadrati nella categoria di appartenenza per effetto dell’applicazione dell’art. 52 comma 2 della legge regionale 31/98, tenuto conto degli accorpamenti delle ex qualifiche nelle categorie.

2. Le selezioni per il passaggio alla categoria immediatamente superiore consisteranno in una prova concorsuale per titoli ed esami di contenuto teorico pratico che, tenuto conto delle diverse professionalità, sia finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e capacità necessarie per lo svolgimento delle attività richieste dalla posizione alla quale si concorre. Sono valutabili i seguenti titoli:

- anzianità di servizio;

- titolo di studio;

- livello economico all’interno della categoria di appartenenza;

- abilitazione all’esercizio della professione purché attinente all’area professionale per cui si concorre.

3. Possono essere banditi mediante selezioni di cui ai precedenti comma, l’80% dei posti vacanti nelle categorie C e D. Ai costi conseguenti alle operazioni di inquadramento si farà fronte mediante l’impiego delle ordinarie disponibilità previste per il completamento delle dotazioni organiche.

4. L’anzianità di servizio maturate nelle ex qualifiche funzionali di provenienza è equiparata a quella della nuove categorie.

PARTE V

LA RETRIBUZIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 78

Principi

1. La retribuzione costituisce il corrispettivo per l'attività prestata dai dipendenti regionali in favore dell'Ente datore di lavoro. Con la sola eccezione del salario di anzianità in godimento, essa è commisurata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato.

2. La retribuzione è disciplinata esclusivamente dal presente contratto e dalle fonti cui si fa esplicito rinvio. Qualsiasi corresponsione, in denaro o in natura, non esplicitamente prevista dal presente contratto, anche se disposta da leggi e/o regolamenti regionali, cessa con l’applicazione del presente contratto.

3. Gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento, anche corrisposti in forma di assegno ad personam, sono riassorbiti a valere sugli aumenti stabiliti dal presente e dai successivi contratti sino a concorrenza dell’importo da riassorbire.

Art. 79

La struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione è composta dalle seguenti parti:

a) retribuzione base;

b) maggiorazioni;

c) indennità;

d) retribuzione di rendimento e di posizione.

CAPO II

LA RETRIBUZIONE BASE

Art. 80

La retribuzione base

1. La retribuzione base è composta dalle seguenti voci:

a) retribuzione tabellare;

b) contingenza;

c) retribuzione di anzianità;

Essa è corrisposta per 12 mensilità più due mensilità aggiuntive da corrispondersi entro il 19 giugno ed entro il 19 dicembre di ciascun anno.

2. La retribuzione tabellare è definita per ciascuna categoria e livello retributivo, secondo la tabella n. 3.

3. La contingenza è costituita dalle indennità comunque determinate per effetto della scala mobile che, d’ora in avanti sono definite unitamente con il termine “contingenza”. La contingenza mensile per i dipendenti della ex V qualifica è ridotta di lire 12.689, e per l’ex VIII qualifica è ridotta di lire 25.134. E’ disposto un incremento nella medesima misura di cui al presente comma per tutti i dipendenti che, per effetto della presente disposizione, subiscono la riduzione in oggetto. Tale importo incrementa, per i medesimi, la retribuzione di anzianità di cui al presente articolo.

4. La retribuzione di anzianità si configura quale assegno ad personam non riassorbibile ed è costituito dal salario di anzianità in godimento, ivi compresi gli acconti sui futuri miglioramenti corrisposti in applicazione del punto 5.5 del DPG n. 193/86 e dall’articolo 36 del DPG n. 116/1990, nonché le maggiorazioni stipendiali corrisposte in applicazione del punto 5.3, lettera c) del DPG n. 193/1986, dall'arricchimento professionale di cui al DPG 21 dicembre 1995, n. 385, dall’assegno personale non riassorbibile e dall’indennità ex DPR n. 1854/88 che, conseguentemente, sono aboliti. A ciascun dipendente è attribuita la retribuzione di anzianità, così rideterminata, nella misura maturata individualmente, anche pro rata, alla data del 31.12.2000, e comprende comunque qualunque altra voce retributiva collegata all’anzianità del dipendente.

5. La somma della retribuzione tabellare e della contingenza è convenzionalmente indicata quale “retribuzione fissa”.

6. La somma della retribuzione fissa e della retribuzione di anzianità è convenzionalmente indicata quale “retribuzione base”.

Tabella n° 3 “Retribuzione fissa”

Cat/livello Retribuzione fissa (in lire)
Tab. Conting. Totale
       
A1 1.048.000 994.287 2.042.287
A2 1.149.000 994.287 2.143.287
B1 1.251.000 1.005.108 2.256.108
B2 1.364.000 1.005.108 2.369.108
B3 1.553.000 1.005.108 2.558.108
B4 1.699.000 1.005.108 2.704.108
C1 1.699.000 1.035.874 2.734.874
C2 1.826.000 1.035.874 2.861.874
C3 2.066.000 1.035.874 3.001.874
D1 2.066.000 1.058.844 3.124.844
D2 2.203.000 1.058.844 3.261.844
D3 2.654.000 1.058.844 3.712.844
D4 2.900.000 1.058.844 3.958.844

Dichiarazione a Verbale

Il CO.RA.N. per uniformità con gli altri contratti del pubblico impiego, ritiene essenziale arrivare alla ripartizione della retribuzione su 13 mensilità.

Art. 81

Prospetto della busta paga

1. Dal 60° giorno dall’entrata in vigore del presente contratto a tutti i dipendenti è rilasciato mensilmente un prospetto della busta paga corrispondente ai seguenti requisiti:

a) indicazione separata della retribuzione tabellare così come rideterminata dall’articolo 80, comma 2;

b) indicazione separata della contingenza così come rideterminata dall’articolo 80 comma 3;

c) indicazione separata della retribuzione di anzianità, in un’unica voce che comprenda tutti gli elementi che la compongono, così come rideterminata dal comma 4, dell’articolo 80;

d) indicazione separata di un eventuale assegno ad personam da riassorbire.

2. Nel prospetto è altresì indicato in maniera analitica l’elenco delle indennità mensili percepite con l’indicazione del periodo o dell’entità di riferimento.

3. Per i dipendenti beneficiari del trattamento di fine rapporto è altresì indicato l’ammontare complessivo, rivalutato alla data del prospetto.

4. In sede di prima applicazione a ciascun dipendente regionale che beneficia di voci retributive che confluiscono nella retribuzione di anzianità viene consegnato un prospetto analitico contenete le voci che fanno parte della retribuzione di anzianità.

Art. 82

Aumenti retributivi tabellari per l’anno 1999

1. Per effetto della nuova tabella di trattamento economico e delle norme di primo inquadramento gli importi della retribuzione base risultano incrementati, a partire dall’ 1.1.1999, nella seguente misura:

Tabella n° 4 “Aumenti tabellari”

Ex qualifiche Liv. retrib. Aumenti
     
I, II, III A2 157.425
IV B2 177.161
V B3 187.169
VI C2 207.953
VII D2 232.054
VIII D3 267.101

Art. 83

Arretrati 1998

1. A tutto il personale che sia stato in servizio nel 1998, in proporzione al periodo di lavoro prestato, viene corrisposto un compenso per miglioramenti contrattuali nella seguente misura:

Tabella n° 5 “Ripartizione arretrati 1998”

Ex qualifiche Arretrati
   
I, II, III 2.884.446
IV 3.010.446
V 3.259.446
VI 3.508.446
VII 3.757.446
VIII 4.089.446

Art. 84

Misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R. 24/1989

1. Le parti confermano l’esistenza di una serie di situazioni individuali nelle quali si ravvisa una sperequazione in ordine alla mobilità verticale e si impegnano ad effettuare congiuntamente una approfondita verifica al fine di individuare misure atte ad eliminare le suddette sperequazioni. Tale verifica dovrà essere effettuata entro 60 giorni. Saranno oggetto di esame prioritariamente le situazioni già considerate nelle precedenti fasi della trattativa sindacale. Le misure perequative che saranno individuate non potranno comportare un onere finanziario superiore a 500 milioni annui.

CAPO III

INDENNITA’ E MAGGIORAZIONI

Art. 85

Le indennità

1. Le indennità rappresentano la voce retributiva legata alle particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione stessa.

2. Le indennità sono riconosciute esclusivamente per l'effettivo svolgimento della prestazione ed in connessione con il presupposto che da luogo alla loro corresponsione.

3. Per la vigenza del presente contratto risultano confermate tutte le seguenti indennità:

a) Missione

b) Cassa

c) Reperibilità

d) Trasferimento

e) Rischio

f) CED

g) Campagna

h) Guida

i) Volo e navigazione

j) Centralinista non vedente

k) Video terminale

l) Chilometrica

m) di gabinetto

4. Per il periodo di vigenza del presente contratto risultano confermate le indennità di cui al comma precedente così come disciplinate dai precedenti accordi contrattuali e dalle disposizioni legislative alle quali occorre far riferimento per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità nonché per la individuazione della base di calcolo delle stesse.

Art. 86

Servizio mensa

1. L’Amministrazione e gli Enti assicurano il servizio mensa previsto dalla preesistente normativa, esclusivamente per il personale impiegato in attività lavorative che comportino la presenza anche in orario pomeridiano o in orario turnato, tramite consegna, unitamente alla busta paga, di buoni da utilizzare per il consumo di pasti o l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali convenzionati. Il valore del buono resta confermato in lire 16.000.

2. Il numero dei buoni è calcolato convenzionalmente su base annua nella misura di due per settimana, per un totale di 100; essi vengono utilizzati nel numero massimo di 10 al mese, in relazione al servizio prestato.

3. Al personale degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario e negli Enti ove siano operative mense aziendali, viene assicurata la parità di trattamento con le medesime modalità di utilizzo dei buoni pasto. Per il personale addetto alla preparazione ed alla distribuzione dei pasti, in considerazione del disagio comportato dalla necessità di consumare i pasti sul luogo di lavoro, il servizio è assicurato per tutti i giorni lavorativi.

4. In presenza di particolari articolazioni dell’orario di lavoro, la definizione dell’istituto è demandata alla contrattazione integrativa.

Art. 87

Le maggiorazioni retributive

1. Le maggiorazioni retributive sono costituite dalle seguenti voci:

a) lavoro straordinario;

b) lavoro straordinario festivo o notturno;

c) lavoro straordinario notturno-festivo;

d) turno.

2. Per il periodo di vigenza del presente contratto, risultano confermate, per quanto attiene al calcolo delle medesime, le disposizioni contenute nei precedenti accordi contrattuali. Dall’entrata in vigore del presente contratto le maggiorazioni retributive verranno calcolate sui nuovi importi di cui all’articolo 80 e successivi, e nessun arretrato è dovuto per quanto corrisposto prima dell’entrata in vigore dello stesso.

CAPO IV

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

Art. 88

Disposizioni per il Corpo forestale e di Vigilanza ambientale

1. Ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, per il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è prevista una distinta disciplina nell’ambito del presente contratto.

2. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti appartenenti al Corpo Forestale è disciplinato dal presente capo.

3. Nelle materie non esplicitamente disciplinate dal presente capo si applicano le disposizioni generali del contratto e la legge regionale n. 26/1985.

Art. 89

Classificazione del CFVA

1. Il personale del CFVA è inquadrato nelle seguenti aree riservate agli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale:

Area A – Agenti;

Area B – Sottufficiali;

Area C – Ufficiali.

2. Le aree A e B sono articolate in 3 livelli retributivi, l’area C è articolata in 4 livelli retributivi corrispondenti al grado, secondo la seguente tabella:

Tabella n° 7 “classificazione del personale del CFVA”

Area Grado Area
Agenti Agente A
Assistente A
Ass. capo A
Sottufficiali Ispettore B
Isp. Capo B
Isp. Sup. B
Ufficiali Ufficiale C
Uff. istruttore C
Uff. capo C
Uff. sup. C

Dichiarazione a verbale:

Le parti firmatarie concordemente dichiarano che il sistema di classificazione previsto dal presente articolo riflette l’attuale assetto normativo che regola il CFVA.

Le parti considerano perciò tale classificazione transitoria e rilevano che dovrà trovare l’assetto definitivo nella prossima tornata contrattuale, in un contesto normativo più adeguato ai compiti istituzionali del Corpo stesso ed a quello esistente presso gli altri Corpi consimili delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al titolo di studio per l’accesso al Corpo.

Art. 90

Progressione verticale nella fase transitoria per l’accesso alle aree B e C

1. Per la sola fase di prima applicazione l’Amministrazione regionale e gli enti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto ovvero dalla rideterminazione degli organici operata ai sensi dell’art. 15 della legge n. 31/1998, avviano le selezioni interne per l’accesso al livello economico iniziale delle aree B e C, riservate ai dipendenti che, alla stessa data, siano in servizio da almeno 4 anni e siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) siano inquadrati nella area immediatamente inferiore rispetto a quella per la quale si concorre;

b) siano in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno all’area per la quale concorrono;

c) non siano stati inquadrati nell’area di appartenenza per effetto dell’applicazione dell’art. 52 comma 2 della legge regionale 31/98, tenuto conto degli accorpamenti delle ex qualifiche nelle aree.

2. Le selezioni per il passaggio all’area immediatamente superiore consisteranno in una prova concorsuale per titoli ed esami di contenuto teorico pratico che, tenuto conto delle diverse professionalità, sia finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e capacità necessarie per lo svolgimento delle attività richieste dalla posizione alla quale si concorre. Sono valutabili i seguenti titoli:

- anzianità di servizio;

- titolo di studio;

- livello economico all’interno della categoria di appartenenza;

- abilitazione all’esercizio della professione purché attinente all’area professionale per cui si concorre.

3. Possono essere banditi mediante selezioni di cui ai precedenti comma l’80% dei posti complessivamente vacanti nelle aree B e C. Ai costi conseguenti alle operazioni di inquadramento si farà fronte mediante l’impiego delle ordinarie disponibilità previste per il completamento delle dotazioni organiche.

4. L’anzianità di servizio maturate nelle ex qualifiche funzionali di provenienza è equiparata a quella della nuove aree.

Art. 91

Progressione economica all’interno dell’area

1. Il livello economico corrisponde alla posizione gerarchica di appartenenza secondo la corrispondenza di cui alla Tabella n° 7.

2. Il passaggio, nell’ambito della stessa area, ad un livello economico superiore a quello di appartenenza, avviene esclusivamente in relazione all’acquisizione del grado superiore, mediante selezione, secondo i criteri stabiliti dall’art. 69 del presente contratto, nell’ambito dei contingenti stabiliti per gli organici di ciascuna di esse.

Art. 92

Mansioni

1. I compiti assegnati agli appartenenti al CFVA comprendono tutte le mansioni attualmente stabilite per gli ex profili professionali di provenienza fino alla definitiva regolamentazione delle declaratorie e dei profili professionali ai sensi delle norme transitorie del presente contratto.

2. I dipendenti del CFVA non possono essere distaccati o comandati a prestare servizio presso articolazioni organizzative estranee al CFVA, per i quali non ne sia prevista la dotazione organica neppure temporanea, fatte salve le disposizioni di legge.

Art. 93

Mobilità nel ruolo unico regionale

1. Le aree A, B e C del CFVA, in quanto specifiche, non corrispondono alle categorie professionali del restante personale del comparto.

2. La mobilità orizzontale tra le aree del CFVA e le categorie del comparto è esclusa, salvo i casi di mobilità di cui agli art. 54 e 55.

3. Sono fatti salvi i casi di sopravvenuta inidoneità fisica dei dipendenti del CFVA alle mansioni proprie del Corpo di appartenenza, debitamente accertate dalla competente struttura pubblica. In tal caso può essere disposta la mobilità verso gli altri profili del Ruolo unico regionale rispetto ai quali permanga una residua idoneità lavorativa, secondo quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 48, ove non sia possibile una utile collocazione nell’ambito del CFVA.

4. Oltre ai casi di cui al comma precedente la mobilità è consentita qualora vi sia una perdita incolpevole della qualità di pubblica sicurezza non derivante da fatti disciplinarmente rilevanti.

Art. 94

Valutazione del servizio

1. Gli appartenenti al CFVA che, in possesso del titolo di studio richiesto, partecipano a concorsi per l’accesso dall’esterno a profili professionali del ruolo unico regionale diversi da quelli del CFVA beneficiano degli stessi riconoscimenti per il servizio prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano limitatamente alla quota di riserva di cui agli art. 56 e 32 della L.R. n. 31/1998.

Art. 95

Retribuzione

1. A decorrere dal 1.1.1999 agli appartenenti al CFVA sono corrisposte le retribuzioni di cui alla tabella n. 8.

Tabella n° 8 “Retribuzioni CFVA dal 1.01.1999”

Liv. Grado Contingenza Tabellare 1.1.1999
       
A1 Agente 1.017.797 1.378.000
A2 Assistente 1.017.797 1.443.000
A3 Assistente Capo 1.017.797 1.596.000
B1 Ispettore 1.035.874 1.596.000
B2 Ispettore Capo 1.035.874 1.633.000
B3 Ispettore Superiore 1.035.874 1.868.000
C1 Ufficiale 1.058.804 1.990.000
C2 Ufficiale Istruttore 1.058.804 2.203.000
C3 Ufficiale capo 1.058.844 2.654.000
C4 Ufficiale Superiore 1.058.844 2.900.000

2. La contingenza mensile per i dipendenti dell’ex qualifica funzionale VIII, con il grado di funzionario Ispettore è ridotta di lire 25.134. Per i medesimi è disposto un incremento, di uguale misura, della retribuzione di anzianità.

3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto per effetto della soppressione delle indennità prevista nel successivo articolo 96 la tabella retributiva sarà la seguente:

Tabella n° 9

Liv. Grado Contingenza Tabellare 2000
       
A1 Agente 1.017.797 1.500.000
A2 Assistente 1.017.797 1.565.000
A3 Assistente Capo 1.017.797 1.718.000
B1 Ispettore 1.035.874 1.718.000
B2 Ispettore Capo 1.035.874 1.755.000
B3 Ispettore Superiore 1.035.874 1.990.000
C1 Ufficiale 1.058.804 1.990.000
C2 Ufficiale Istruttore 1.058.804 2.203.000
C3 Ufficiale capo 1.058.844 2.654.000
C4 Ufficiale Superiore 1.058.844 2.900.000

Art. 96

Soppressione indennità del CFVA

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto sono soppresse le seguenti indennità:

a) campagna;

b) rischio;

c) guida;

d) videoterminale.

2. A partire dalla stessa data la retribuzione tabellare delle aree professionali A e B è aumentata di lire 122.000 mensili e corrisponderà agli importi di cui alla tabella n. 9.

3. A partire dalla stessa data la retribuzione di anzianità relativa all’area C è incrementata di lire 80.000 per 14 mensilità.

4. Gli incrementi retributivi di cui sopra riflettono il valore medio delle indennità soppresse di cui al comma 1.

Art. 97

Assegno di funzione del CFVA

1. Le misure dell’assegno di funzione, sostitutiva dell’indennità d’istituto per il CFVA, sono determinate nei seguenti importi mensili lordi, in relazione ai sottoelencati ruoli del personale medesimo per 12 mensilità da corrispondere secondo le modalità previste della disciplina dell’ex indennità di istituto, con decorrenza dall’entrata in vigore del presente contratto.

Tabella n° 10 “Assegno di funzione”

Aree Assegno di funzione
A 265.000
B 305.000
C 335.000

Art. 98

Norme di primo inquadramento del CFVA

1. I dipendenti in servizio alla data del 31.12.2000 attualmente inquadrati nell’ex qualifica funzionale IV e nella ex qualifica funzionale V, con il grado di Guardia Scelta, sono inquadrati nell’area A rispettivamente al secondo livello retributivo con il grado di Assistente per il personale inquadrato nella ex IV qualifica funzionale e al terzo livello retributivo con il grado di Assistente capo per quello inquadrato nella ex V qualifica funzionale.

2. I dipendenti attualmente inquadrati nell’ex qualifica funzionale V, con il grado di Brigadiere, sono inquadrati nell’area B al secondo livello retributivo con il grado di Ispettore capo. I dipendenti attualmente inquadrati nell’ex qualifica funzionale V con il grado di Maresciallo Ordinario, Maresciallo Capo, Maresciallo Maggiore, sono inquadrati nell’area B al secondo livello retributivo con il grado di Ispettore capo. I dipendenti attualmente inquadrati nell’ex qualifica funzionale VI con il grado di Maresciallo Capo, Maresciallo Maggiore e Maresciallo Scelto, sono inquadrati nell’area B al terzo livello retributivo con il grado di Ispettore superiore.

3. I dipendenti attualmente inquadrati nell’ex qualifica funzionale VII con il grado di Istruttore Direttivo Ispettore, sono inquadrati nell’area C al secondo livello retributivo con il grado di Ufficiale Istruttore. I dipendenti attualmente inquadrati nell’ex qualifica funzionale VIII, con il grado di Funzionario Ispettore, sono inquadrati nell’area C al terzo livello retributivo con il grado di Ufficiale Capo.

4. I suddetti inquadramenti hanno decorrenza 1.1.1999.

CAPO V

LA RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO E DI POSIZIONE

Art. 99

La retribuzione di rendimento

1. La retribuzione di rendimento è determinata sulla base dei criteri generali indicati dal presente contratto.

 2. Sono considerati elementi valutabili ai fini dell’attribuzione della retribuzione di rendimento:

a) l’affidamento di incarichi temporanei, anche pluriennali, che comportino il coordinamento di unità operative;

b) l’affidamento di incarichi temporanei per specifiche attività implicanti il possesso di particolari professionalità;

c) il conseguimento degli obiettivi fissati nei Piani di cui al successivo articolo 103 e la conseguente valutazione dei risultati conseguiti dai gruppi di dipendenti impegnati nella realizzazione di tali obiettivi;

d) l’elaborazione di procedure e programmi implicanti utilità per l’Amministrazione e che siano dalla stessa adottati;

e) la valutazione individuale dei risultati dei dipendenti.

Art. 100

Disposizioni per l’affidamento di incarichi

1. Con riferimento agli incarichi attribuiti relativamente alle articolazioni organizzative costituite ai sensi del Titolo II della L.R. n. 31/1998, sono indicate:

a) la durata, che non può eccedere i 24 mesi ed è rinnovabile;

b) i compiti assegnati, gli obiettivi da conseguire e le funzioni che possono riguardare:

I) attività di coordinamento caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;

II) attività con contenuti di alta professionalità o richiedenti particolari specializzazioni;

III) altre attività di studio e ricerca.

2. Al personale delle categorie B e C e a quello delle aree A e B del CFVA possono essere conferiti incarichi, non comportanti la titolarità di posizioni organizzative.

Art. 101

Retribuzione di posizione

1. Per gli incarichi comportanti la titolarità di posizioni organizzative ai più elevati livelli, la retribuzione di posizione mensile massima a carico del Fondo Unico è stabilita in lire 1.350.000 mensili comprensive dello straordinario. Per gli incarichi non comportanti l’attribuzione di posizioni organizzative, affidati al personale delle categorie B e C e a quello delle aree A e B del CFVA, la retribuzione incentivante mensile massima è stabilita in lire 600.000 comprensive dello straordinario.

2. Gli incarichi possono essere revocati dall’Amministrazione in qualsiasi momento, con perdita della relativa retribuzione.

Art. 102

Fondo unico per la retribuzione di rendimento e di posizione

1. Il fondo unico per la retribuzione di rendimento e di posizione, per l’anno 2000 e 2001 è composto dalle seguenti voci:

a) ammontare del fondo della produttività stabilito dal bilancio regionale per gli anni 2000 e 2001 incrementato, per l’anno 2001, di una somma non inferiore al 10% della dotazione complessiva per i miglioramenti contrattuali e comunque non inferiore a lire 3 miliardi a valere sulla dotazione complessiva;

b) importo corrispondente all’ammontare delle retribuzioni corrisposte nell’anno 1999 ai dipendenti regionali, con esclusione dei dirigenti, per lo svolgimento di incarichi di coordinatore di servizio o coordinatore di settore;

c) importo derivante dalla dotazione di cui all’articolo 14 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Art. 103

Gestione del Fondo unico

1. Il Direttore Generale di ciascuna area di contrattazione integrativa, entro il 30 ottobre di ogni anno, predispone un Piano di utilizzo del Fondo che tenga conto degli eventuali incarichi da conferire e della loro durata, della realizzazione di progetti individuali o collettivi e dei criteri per la valutazione del risultato, della valutazione del rendimento individuale e collettivo dei dipendenti assegnati e dei criteri per la loro valutazione, e di ogni altro elemento che contribuisca a determinare l’assegnazione di quote del Fondo a singoli dipendenti o a gruppi di essi.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione integrativa di cui al precedente articolo 10, il Piano dovrà indicare l'entità degli incentivi assegnati in relazione alle differenti caratteristiche qualitative e quantitative degli incarichi che si intende assegnare, agli obiettivi da conseguire, agli elementi che contribuiscono a determinare la valutazione dei dipendenti.

3. Il Piano è comunicato alle R.S.U. ed alle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva che possono formulare proposte in merito.

4. Il Piano è portato a conoscenza, mediante affissione, di tutti i dipendenti del comparto interessato.

5. Il Dirigente generale di ciascuna area di contrattazione integrativa redige, entro il 30 ottobre, contestualmente alla presentazione del Piano, una relazione provvisoria contenente l’entità delle risorse utilizzate nell’anno in corso, la loro ripartizione, e le motivazioni atte a rendere trasparente la corrispondenza tra i criteri predeterminati e la ripartizione del Fondo.

6. La relazione di cui al comma precedente è portata a conoscenza delle R.S.U. e delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative, unitamente al Piano di utilizzo del Fondo.

7. La relazione finale deve essere redatta entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 104

Ripartizione del Fondo Unico per l’anno 2001

1. Il Fondo unico per la retribuzione di rendimento e di posizione di cui al precedente articolo 103 è distribuito tra le diverse aree di contrattazione integrativa in proporzione con il personale previsto dalla dotazione organica.

2. Per l’anno 2001, l’ammontare annuo del Fondo è ripartito tra le diverse Direzioni Generali, rispettando i seguenti coefficienti: 

Tabella n° 11 “Coefficienti di ripartizione Amministrazione”

Categoria Coefficiente
Categoria A 1
Categoria B 1,15
Categoria C 1,35
Categoria D 1,47

Tabella n° 12 “Coefficienti di ripartizione per il CFVA”

Area Coefficiente
Area A 1,20
Area B 1,40
Area C 1,47

3. La conseguente dotazione per ciascun settore di contrattazione decentrata, per l’anno 2001 è la seguente:

Tabella n° 13 “Dotazione Fondo Unico per Comparto”

Direzioni generali Anno 2001
   
Presidenza della Giunta
Legislativo
Ragioneria
Ispettivo
Affari Generali
Personale
Bilancio e programmazione
EE.LL.
Ambiente
CFVA
Agricoltura
Turismo
Lavori Pubblici
Industria
Lavoro
Pubblica Istruzione
Sanità
Trasporti
ERSAT
ESAF
ESIT
IZC
I.I.I.
ISOLA
ISRE
SSS
EAF
ERSU CAGLIARI
ERSU SASSARI
EPT
AAST
CRAS
Consorzio provinciale frutticoltura Sassari
Consorzio interprovinciale frutticoltura

4. Per il 2001 la distribuzione tra le aree contrattuali sarà modificata in base alle intervenute variazioni del personale.

Art. 105

Disposizioni particolari per i dipendenti del

Centro regionale di Programmazione

1. Il particolare assegno di cui alla legge regionale n. 7/1962 previsto per gli addetti al centro regionale di programmazione è abrogato. Gli assegni in godimento vengono mantenuti come trattamenti ad personam e saranno riassorbiti dai miglioramenti derivanti dall’applicazione del presente contratto collettivo e dei successivi. I suddetti trattamenti ad personam sono altresì assorbiti, fino a concorrenza, dalla eventuale retribuzione di posizione spettante agli interessati.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 106

Attività ricreativa e assistenziale

1. L’amministrazione riconosce l’importanza dell’attività ricreativa e assistenziale a favore dei lavoratori. L’amministrazione medesima si ripromette di garantire al C.R.A.L. la disponibilità del supporto organizzativo necessario per l’espletamento dei suoi compiti.

Art. 107

Rinvio di normativa contrattuale

1. Le parti si impegnano a definire entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto le seguenti materie che, una volta definite, costituiranno parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro:

a) riforma del FITQ e degli altri fondi integrativi degli enti regionali e adeguamento del Trattamento di fine rapporto alla disciplina legale e regolamentazione dell’istituto dell’anticipo della liquidazione;

b) criteri generali per l’organizzazione del lavoro anche in conseguenza di innovazioni tecnologiche e della domanda dei servizi;

c) criteri generali per la determinazione della retribuzione di rendimento e di risultato;

d) programmi di formazione del personale;

e) definizione degli istituti relativi ad erogazioni retributive di qualsiasi tipo, collegate alla prestazione lavorativa, e non esplicitamente disciplinati dal presente contratto che, in mancanza di nuovo accordo entro tale data, dovranno ritenersi abrogati;

f) disciplina del telelavoro, del lavoro condiviso e suoi eventuali modelli;

g) costituzione della Commissione di Conciliazione;

h) modalità di gestione del libretto dei crediti professionali;

i) definizione delle declaratorie delle aree professionali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

j) tirocini formativi.

Art. 108

Norma transitoria

1. Per la vigenza del presente contratto risultano confermati, con la precedente regolamentazione, i seguenti istituti:

- equo indennizzo;

- copertura assicurativa.

Art. 109

Norma finale

1. Le parti procederanno, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, ad una revisione del testo contrattuale, limitatamente alla forma, alla sua organizzazione, all’indicazione dei riferimenti legislativi, al fine di facilitarne la consultazione.

2. L’Amministrazione si farà carico della pubblicazione e della diffusione del testo del presente contratto, nella redazione aggiornata ai sensi del presente articolo a cura del Comitato per la rappresentanza negoziale, a tutto il personale del comparto.

3. Entro 1 anno dalla stipula del presente contratto, le parti procederanno alla disciplina delle materie di cui alla legge 5 novembre 1985, n. 26 e successive modifiche e integrazioni, di competenza contrattuale.

DICHIARAZIONI A VERBALE

DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA

Le parti concordemente ritengono che rientri nei poteri gestori dei dirigenti concedere, su richiesta degli interessati, per documentate e urgenti ragioni personali, e tenuto conto delle concrete esigenze di buon funzionamento degli uffici, brevi permessi giornalieri non retribuiti, non superiori alla metà dell’orario giornaliero, da recuperare in un’unica soluzione con modalità stabilite dal dirigente medesimo.

DICHIARAZIONI A VERBALE UIL

In relazione all’art. 97 questa O.S. non condivide la scelta di accorpamento dell’ex indennità d’istituto per area; ritiene, invece, di mantenere l’attuale regime, pur non operando incrementi retributivi, prevedendo uno specifico importo per ogni singolo grado, al fine di differenziare, anche se in misura minima, la caratteristica gerarchica che esiste nei Corpi, ancorché civili, ma organizzati militarmente. Si propone le soluzione a lato indicata, ferma restando la rivendicazione dell’adeguamento dell’indennità d’istituto all’analoga indennità dei parigrado del Corpo forestale dello Stato.

Area

Gradi

Assegno di funzione

     

Agenti

Agente

235.000

 

Assistente

265.000

 

Assistente Capo

275.000

Ispettori

Ispettore

275.000

 

Ispettore Capo

305.000

 

Ispettore Superiore

325.000

Ufficiali

Ufficiale

325.000

 

Ufficiale Capo

335.000

 

Ufficiale Superiore

350.000

In relazione all’art. 98 non condivide l’inquadramento riservato alle Guardie scelte già inquadrate dell’ex 5° q.f. (qualifica degli attuali sottoufficiali), come pure non condivide l’inquadramento dei Marescialli dei vari gradi, attualmente inquadrati nell’ex 5° q.f. con un’elevata anzianità di servizio, mentre tutti i restanti Marescialli sono inquadrati nell’ex 6° q.f.

Appare evidente come la situazione non sia affatto coerente e debba trovare quindi una soluzione appropriata. Questa situazione è peraltro oggetto di contenzioso, che merita definizione secondo le indicazioni fornite dalla Giunta regionale e da ordine del giorno del Consiglio regionale. Alla stregua di quanto previsto dall’art. 84 relativo alle c.d. “sanatorie” si reputa adeguato l’inquadramento delle guardie scelte ex 5° q.f. nel primo livello retributivo dell’area B col grado di Ispettore (solo per una scelta di ripiego dell’Amministrazione, a tale personale non è stato a suo tempo attribuito la qualifica di sottufficiale; tale inquadramento, inoltre, non comporta neppure incremento salariale); per quanto riguarda, invece, i marescialli di 5° q.f., trattasi di 15 dipendenti che per ritardi dell’Amministrazione e per sovrapposizione di provvedimenti, sono stati esclusi di fatto dalla mobilità verticale. Anche in questo caso si propone che i predetti marescialli siano inquadrati nel terzo livello retributivo dell’area B col grado di Ispettore superiore (inquadramento previsto per i marescialli di 6° q.f.).

DICHIARAZIONI A VERBALE CGIL, CISL, UIL

Relativamente a quanto contenuto nel comma 2, così come stabilito anche dall’art. 46, comma 1°, della L.R. n. 31/1998, queste OO.SS. ritengono opportuno ed auspicabile una modificazione delle previsioni di cui alle richiamate norme, per consentire, anche al Personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziali.

Le OO.SS. indicate, per analogia con gli altri contratti del pubblico impiego e per motivi di tutela della salute del dipendente, ritengono che qualora il dipendente venga collocato in reperibilità durante un giorno di riposo egli ha diritto al recupero del riposo medesimo.

DICHIARAZIONI A VERBALE CGIL, CISL, UIL E CONFSAL-SILDIR

In relazione all’art. 19 queste OO.SS. ritengono impropria la precisazione contenuta al primo comma che prevede  la riduzione del contingente complessivo dei distacchi limitato alla sola durata del presente contratto, in quanto il taglio dei distacchi è stato pari al 60%.

In relazione all’art. 80, per uniformità con altri contratti del pubblico impiego stipulati in Sardegna, ritengono essenziale mantenere la ripartizione della retribuzione su 14 mensilità. (vedi per es. Azienda For. Dem.li, Cons. Reg. ecc. ecc).

In considerazione che i quattro livelli retributivi degli uffici del CFVA – tabelle 8 e 9 – risultano corrispondenti a quelli della categoria D del ruolo unico regionale, si ritiene palesemente iniqua e sperequativa la previsione non identica del primo livello retributivo dell’area C del CFVA a quello della categoria D, che peraltro non comporta incremento di spesa.

DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL

In relazione all’art. 69 sostengono che la progressione nei livelli economici all’interno delle singole categorie sia materia della contrattazione integrativa e non di quella collettiva regionale. Inoltre ritengono, come già rappresentato nel corso delle trattative, che ai fini della mobilità orizzontale all’interno delle categorie debba essere valutata l’anzianità di servizio.

Sottoscrivono gli articoli 76 e 77 con riserva, sostenendo che con le stesse ragioni nella fase transitoria sia possibile definire anche a regime la norma della progressione verticale.

DICHIARAZIONE A VERBALE UIL CGIL SILDIR-CONFSAL

Queste OO.SS. ritengono, come già rappresentato nel corso delle trattative, che ai fini della mobilità orizzontale all’interno delle categorie debba essere valutata l’anzianità di servizio nella categoria stessa.

DICHIARAZIONI A VERBALE SILDIR-CONFSAL

La scrivente O.S. ritiene, come del resto più volte rappresentato nel corso della trattativa, che il requisito per la partecipazione alla selezione per la mobilità verticale e orizzontale debba essere lo stesso. Ci sembra infatti giusto che in entrambi i casi, posto che nella mobilità verticale viene considerata, si tenga conto della anzianità di servizio, come titolo per la progressione orizzontale.

In merito all’art. 52 sulle libere professioni, questa O.S. ritiene che, più che di libere professioni  - in quanto la libera professione è regolata dal Codice Civile e non dal Contratto – si dovrebbe parlare di professionisti dipendenti, sola figura professionale esistente nel contratto. Inoltre, in relazione al comma 2 dello stesso articolo si ritiene che la competenza sul regolamento di cui alla L 109/94 e successive modificazione, debba restare alla contrattazione integrativa, come previsto dall’art. 47 della L.R. n. 31/1998.

In relazione all’art. 77 sui concorsi interni ritiene che questi, negli Enti Operativi, siano praticamente ingestibili, se non caratterizzati da specifici profili professionali e specialistici (es. capo centrale etc.).

In merito all’art. 92 si ritiene opportuno estendere il comma 1 agli Enti Operativi caratterizzati da specifici profili specialistici (es. Capo diga, capo centrale, capo impianto, capo turno).

Sul tema dei parcheggi si dichiara quanto segue: l’Assessore del personale, con nota del 1° settembre 1999, indirizzata all’Assessore degli EE.LL., riteneva che il problema dei parcheggi dovesse essere opportunamente sospeso perché a suo avviso doveva essere ricondotto nell’ambito della contrattazione, cosa condivisa dalla scrivente O.S. Si ribadisce pertanto che la materia dovrebbe essere discussa in sede di rinnovo contrattuale.

La scrivente O.S. ritiene che gli stanziamenti previsti per l’E.A.F. debbano essere portati in deduzione agli oneri contrattuali, non tenendo conto che l’Ente Autonomo del Flumendosa non grava sui fondi stanziati per la contrattazione, in quanto la specifica legge di regionalizzazione dell’Ente non prevede oneri a carico del Bilancio regionale. Pertanto gli interventi sulla progressione orizzontale e sul salario di rendimento devono essere necessariamente rivisti alla luce di quanto sopra specificato e adeguati riportando la materia alla contrattazione collettiva.

Infine, il contratto collettivo deve essere necessariamente integrato, per quanto attiene ai permessi previsti dalla L. 104/92 e dalla L. 53/2000 e successive modificazioni, che devono essere riconosciuti ai dipendenti, in materia di congedi parentali e familiari.

DICHIARAZIONI A VERBALE SAF

Il SAF ritiene che nel prossimo rinnovo contrattuale dovranno trovare adeguato riconoscimento le peculiarità e i disagi che connotano l’attività del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di stanza presso l’isola dell’Asinara e in servizio presso i poligoni di tiro (art. 85).

Ritiene che la progressione dal ruolo Agenti a quello Sottufficiali, di cui all’art. 91, debba avvenire attraverso selezione interna, con le modalità previste dall’art. 69 del presente contratto, in quanto, in sede di revisione dell’attuale sistema di inquadramento, il predetto personale dovrà confluire nella medesima area, con l’unica differenza dell’obbligo, per i vincitori del concorso sottufficiali, della frequenza di un corso di qualificazione professionale finalizzato alla attribuzione della qualifica di Ufficiale di P.G.

Riconosce che le retribuzione tabellari indicate nella tabella 9 per le aree A e B, previste per il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, rappresentano un primo passo verso il giusto riconoscimento economico, che però dovrà in ogni caso essere riallineato al livello retributivo dell’area C, prevista per la generalità dei dipendenti regionali.

Dichiara che gli importi dell’indennità di funzione percepita dagli appartenenti al Corpo Forestale, di cui all’art. 97, e di Vigilanza Ambientale in virtù dell’attribuzione delle qualifiche di P.S. e P.G., devono corrispondere a quelli percepiti dai pari grado, dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, in quanto svolgenti pari compiti e funzioni a fini di tutela dei beni ambientali.

Ritiene che i dipendenti precedentemente inquadrati nell’ex qualifica funzionale IV° col grado di guardia scelta e con anzianità di servizio superiore a quindici anni, anche se maturata nel Corpo Forestale dello Stato, debbano vedersi attribuita la qualifica di Assistente Capo ed essere inquadrati nel corrispondente livello retributivo.

Ritiene che il comma 2 dell’art. 100 contrasta con la realtà delle unità organizzative individuabili con l’attuale articolazione della struttura logistica del Corpo in “Stazioni Forestali”, le quali sono attualmente coordinate dai sottufficiali forestali, inquadrati in area B. Si ritiene, pertanto discriminatorio il fatto che a questi venga preclusa la titolarità di posizione organizzativa. Tale preclusione, a parere del SAF, rappresenta una limitazione all’operatività ed al buon funzionamento dell’unità organizzativa “Stazione” a discapito dell’utenza e delle finalità istituzionali del Corpo.

Dichiara che l’attuale inquadramento del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale non risponda alle esigenze di funzionalità del Corpo, né alle legittime aspettative del personale, che da sempre svolge mansioni superiori rispetto alla qualifica funzionale di appartenenza. Chiarisce che appone la firma al contratto esclusivamente in quanto ritiene che questo rappresenti un primo passo verso il riconoscimento di un più congruo inquadramento per gli agenti e i sottufficiali forestali, i quali, nel futuro sistema di inquadramento unico dovranno confluire nell’area C, prevista per la generalità dei dipendenti regionali. Il SAF dichiara di non condividere l’impostazione complessiva della previsione di un’area separata ma appone la firma al presente contratto in considerazione del congiunto riconoscimento, da parte di firmatari, della transitorietà dell’inquadramento, che dovrà trovare definitiva sistemazione nel prossimo contratto.

 

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