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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
INDICE
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - PRINCIPI
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Campo di
applicazione.
Art. 3 - Durata,
decorrenza e procedure di applicazione del contratto.
Art. 4 - Vacanza
contrattuale.
Art. 5
- Interpretazione autentica dei contratti.
PARTE II - RELAZIONI SINDACALI
CAPO I - PRINCIPI
GENERALI
Art. 6 - Obiettivi e
strumenti.
Art. 7 - I soggetti
sindacali nei luoghi di lavoro.
Art. 8 - I soggetti
titolari dei diritti e delle prerogative sindacali.
CAPO II - LA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E LA CONCERTAZIONE.
Art. 9 - Livelli di contrattazione.
Art. 10
- Contrattazione integrativa.
Art. 11 - Tempi e
procedure per la contrattazione integrativa.
Art. 12 - Composizione
della delegazione della contrattazione integrativa.
Art. 13 - Diritti di
informazione.
Art. 14
- Concertazione.
CAPO III - DIRITTI
SINDACALI
Art. 15 - Diritto di assemblea.
Art. 16 - Diritto di
affissione.
Art. 17 - Locali.
CAPO IV - DISTACCHI
PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI
Art. 18 - Distacchi sindacali.
Art. 19 - Ripartizione
del contingente dei distacchi.
Art. 20
- Flessibilità in tema di distacchi sindacali.
Art. 21 - Aspettative
sindacali non retribuite.
Art. 22 - Permessi
sindacali retribuiti.
Art. 23 - Contingente
dei permessi e sua ripartizione.
Art. 24 - Permessi
sindacali non retribuiti.
Art. 25 - Contributi
sindacali.
CAPO V - LO SCIOPERO E LE
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI
Art. 26 - Norme di garanzia per il
funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
Art. 27 - Trattenute
per scioperi brevi.
PARTE III - RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 28 - Contratto individuale di
lavoro.
Art. 29 - Periodo di
prova.
CAPO II - STRUTTURA DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 30 - Libretto dei crediti
professionali.
Art. 31 - Orario di
lavoro.
Art. 32 - Rispetto
dell’orario di lavoro.
Art. 33 - Disposizioni
particolari sull’orario di lavoro.
Art. 34 - Lavoro a
turni.
Art. 35 - Lavoro
notturno.
Art. 36
- Reperibilità.
Art. 37
- Straordinario.
Art. 38 - Riposi
compensativi.
Art. 39 - Ferie.
Art. 40 - Permessi
retribuiti.
Art. 41 - Permessi non
retribuiti.
Art. 42 - Permessi
brevi.
Art. 43 - Aspettativa.
Art. 44 - Aspettativa
per dottorato di ricerca o borsa di studio.
Art. 45 - Altre
aspettative previste da disposizioni di legge.
Art. 46 - Cumulo di
aspettative.
Art. 47 - Congedi dei
genitori.
Art. 48 - Assenza per
malattia.
Art. 49 - Tutela dei
lavoratori disabili e in particolari condizioni psico-fisiche.
Art. 50 - Assunzioni
obbligatorie e provvedimenti per i dipendenti disabili.
Art. 51 - Pari
opportunità.
Art. 52 - Libere
professioni.
Art. 53 - Mobilità
volontaria o a domanda.
Art. 54 - Mobilità d’ufficio
e messa in disponibilità.
Art. 55 - Accordi di
mobilità.
Art. 56 - Igiene e
sicurezza sul lavoro.
CAPO III - FORMAZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 57 - Formazione continua.
Art. 58 - Congedi
formativi.
Art. 59 - Diritto allo
studio.
CAPO IV - CONTRATTI
ATIPICI
Art. 60 - Lavoro condiviso -
telelavoro.
Art. 61 - Rapporto di
lavoro a tempo parziale.
Art. 62 - Orario di
lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale – Trattamento
economico.
Art. 63 - Contratto a
tempo determinato.
CAPO V - ESTINZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 64 - Risoluzione del rapporto di
lavoro.
Art. 65 - Norme
disciplinari.
PARTE IV - CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO
CAPO I - CLASSIFICAZIONE
Art. 66 - Il sistema di
classificazione.
Art. 67 - Disciplina
delle mansioni.
Art. 68
- Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle categorie.
Tabella 1 - Livelli retributivi.
Art.
69 - Progressione
professionale all'interno della categoria.
Art. 70 - Valutazione
nei concorsi pubblici del servizio prestato.
Art. 71 - Requisiti
per l'accesso dall’esterno nelle categorie.
Art. 72 - Valutazione
dei dipendenti.
Art. 73 - Riesame.
Art. 74 - Comitato per
il riesame.
Art. 75 - Disciplina
transitoria dell’inquadramento.
Tabella 2 - Primo inquadramento.
Art. 76 - Progressione
verticale transitoria per l’accesso alla categoria B
Art. 77 - Progressione
verticale transitoria per l’accesso alle categorie C e D
PARTE V - LA RETRIBUZIONE
CAPO I - PRINCIPI
GENERALI
Art. 78 - Principi.
Art. 79 - La struttura
della retribuzione.
CAPO II - LA RETRIBUZIONE
BASE
Art. 80 - La retribuzione base.
Tabella 3 - Retribuzione fissa.
Art. 81 - Prospetto
della busta paga.
Art. 82 - Aumenti
retributivi tabellari per l’anno 1999
Tabella 4 - Aumenti tabellari.
Art. 83 - Arretrati
1998.
Tabella 5 - Ripartizione arretrati 1998.
Art. 84 - Misure
perequative in materia di mobilità verticale ex L.R. 24/1989.
CAPO III - INDENNITA’ E
MAGGIORAZIONI
Art. 85 - Le indennità.
Art. 86 - Servizio
mensa.
Art. 87 - Le
maggiorazioni retributive.
CAPO IV - CORPO FORESTALE
E DI VIGILANZA AMBIENTALE.
Art. 88 - Disposizioni per il Corpo
forestale e di Vigilanza ambientale.
Art. 89
- Classificazione del CFVA.
Tabella 7 - classificazione
del personale del CFVA.
Art. 90 - Progressione
verticale nella fase transitoria per l’accesso alle aree B e C.
Art. 91 - Progressione
economica all’interno dell’area.
Art. 92 - Mansioni.
Art. 93 - Mobilità
nel ruolo unico regionale.
Art. 94 - Valutazione
del servizio.
Art. 95 - Retribuzione.
Tabella 8 - Retribuzioni CFVA dal
1.01.1999.
Tabella 9.
Art. 96 - Soppressione
indennità del CFVA.
Art. 97 - Assegno di
funzione del CFVA.
Tabella 10 - Assegno di funzione.
Art. 98 - Norme di
primo inquadramento del CFVA.
CAPO V - LA RETRIBUZIONE
DI RENDIMENTO E DI POSIZIONE
Art. 99 - La retribuzione di
rendimento.
Art. 100 -
Disposizioni per l’affidamento di incarichi.
Art. 101 -
Retribuzione di posizione.
Art. 102 - Fondo unico
per la retribuzione di rendimento e di posizione.
Art. 103 - Gestione
del Fondo unico.
Art. 104 -
Ripartizione del Fondo Unico per l’anno 2001.
Tabella 11 - Coefficienti di
ripartizione Amministrazione.
Tabella 12 - Coefficienti
di ripartizione per il CFVA.
Tabella 13 - Dotazione Fondo Unico
per Comparto.
Art. 105 -
Disposizioni particolari per i dipendenti del
Centro regionale di Programmazione.
CAPO VI - DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 106 - Attività ricreativa e
assistenziale.
Art. 107 - Rinvio di
normativa contrattuale.
Art. 108 - Norma
transitoria.
Art. 109 - Norma
finale.
DICHIARAZIONI A VERBALE.
ALLEGATO A - DECLARATORIE
ALLEGATO B
- REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE DELLE R.S.U.
ALLEGATO
C - ELENCO
DELLE SEDI DI COSTITUZIONE DELLE RSU
ALLEGATO D -
ELENCO
DELLE SEDI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
ALLEGATO E - CODICE DISCIPLINARE
ALLEGATO F - REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE
ALLEGATO G - SISTEMA DI VALUTAZIONE.
DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO
I
PRINCIPI
Art. 1
Finalità
1.
Il presente accordo contrattuale si ispira ai principi di riforma introdotti
nel pubblico impiego dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dalla legge 15
marzo 1997, n. 59, e recepiti nell’ordinamento regionale con la legge 13
novembre 1998, n. 31, ed assume il precetto costituzionale di "buon
andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione" come
finalità principale dell'azione amministrativa regionale, da realizzare in
termini di rigorosa trasparenza, di efficacia ed economicità.
2.
Il presente contratto assume inoltre, come obiettivo fondamentale, il
miglioramento della qualità dei servizi offerti all’utenza attraverso
l'ottimizzazione dei processi di erogazione dei servizi.
Campo
di applicazione
1.
Il presente contratto si applica:
a)
al personale dipendente dell'Amministrazione regionale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, escluso quello con
qualifica dirigenziale,
b)
al personale dei seguenti Enti strumentali regionali:
-
Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT);
-
Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF);
-
Ente sardo industrie turistiche (ESIT);
-
Centro regionale agrario sperimentale (CRAS);
-
Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC);
-
Istituto incremento ippico della Sardegna (III);
-
Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA);
-
Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
-
Ente autonomo del Flumendosa (EAF)
-
Stazione sperimentale del sughero (SSS);
-
Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);
2. Sono tuttavia escluse dall’applicazione del presente
contratto le categorie di personale dipendente dall’Amministrazione e dagli
Enti, i cui rapporti di lavoro sono già regolati da contratti collettivi alla
data dell’entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
3. Il presente contratto si applica inoltre ai Consorzi
provinciali ed interprovinciali per la frutticoltura, alle Aziende Autonome di
cura, Soggiorno e Turismo, agli Enti Provinciali per il Turismo. Gli oneri
contrattuali sono a carico dei rispettivi Enti.
Durata,
decorrenza e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto disciplina, per
quanto riguarda la parte normativa il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre
2001, e per quanto riguarda la parte economica il periodo 1 gennaio 1998 - 31
dicembre 1999.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal
giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa
prescrizione del contratto stesso. Gli effetti economici decorrono dal 1°
gennaio 1998, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei
successivi articoli.
3. Il testo del contratto è comunicato,
a cura del Coran, all’Amministrazione e agli enti interessati per la
conseguente attuazione.
4. Il contratto, alla scadenza, è
prorogato tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In
caso di disdetta le disposizioni contrattuali restano in vigore fino a quando
non siano state sostituite dal successivo contratto.
5. Nel caso di accertata esorbitanza dei
limiti di spesa stabiliti dalla legge finanziaria, l’applicazione del
presente contratto è sospesa, per la parte di spesa eccedente. In tal caso le
parti, entro 30 giorni, si incontrano per definire le modalità della modifica
contabile al fine di ripristinare la compatibilità finanziaria.
Vacanza
contrattuale
1. Per evitare periodi di vacanza
contrattuale, le piattaforme sono presentate 3 mesi prima della scadenza del
contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del
contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette.
2. Ove l’accordo non intervenga entro
tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta l’indennità
di vacanza contrattuale, a partire dal quarto mese successivo alla scadenza.
3. L’importo dell’indennità di
vacanza contrattuale è pari al 50% del tasso di inflazione programmata
applicato alla retribuzione fissa di cui al 5° comma dell’art. 80. Dalla
decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza
contrattuale cessa di essere erogata.
Interpretazione
autentica dei contratti
1. Quando insorgano controversie
sull'interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno
sottoscritto si incontrano, su richiesta scritta, entro 30 giorni per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
2. La parte interessata invia all’altra
parte una lettera raccomandata contenente una sintetica descrizione dei fatti
e degli elementi di diritto su cui si basa la controversia. Tale descrizione
deve quindi fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di
rilevanza generale. La procedura d’interpretazione deve concludersi entro 30
giorni della data del primo incontro.
3. Con analoghe modalità si procede,
quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi
decentrati tra le parti che li hanno sottoscritti.
4. L’eventuale accordo sostituisce la
clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto.
RELAZIONI
SINDACALI
CAPO
I
PRINCIPI
GENERALI
Art. 6
Obiettivi
e strumenti
1. Il sistema
delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità
dell’Amministrazione e delle organizzazioni sindacali, è funzionale all’obiettivo
di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni
di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza dell’Amministrazione
di incrementare e mantenere elevate l’efficienza e l’efficacia dei servizi
erogati alla collettività. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato
alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. In coerenza
con l’obiettivo descritto il sistema delle relazioni sindacali si fonda
nella garanzia dei diritti di informazione, concertazione e contrattazione nei
casi previsti dalla legge e dal presente contratto; nella attivazione di
procedure di conciliazione e di risoluzione delle controversie interpretative
in caso di conflitto; nella autoregolamentazione del diritto di sciopero.
I
soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
1. I soggetti
sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a)
le RSU le cui modalità di costituzione sono definite nell’allegato
B;
b)
gli organismi delle OO.SS. ammesse alla contrattazione collettiva
regionale che pur avendo una RSU hanno conservato o costituito tali organismi.
2. Entro il mese di giugno 2001 sono
indette le elezioni delle RSU con le modalità previste dall’allegato B.
I
soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali
1. I soggetti sindacali titolari dei
diritti e delle prerogative sindacali di cui al presente contratto sono:
a)
i componenti delle RSU le cui modalità di costituzione sono definite
nell’allegato B;
b)
i dirigenti sindacali delle RSA che non sottoscrivono o non aderiscono
al regolamento di cui all’allegato B;
c)
i dirigenti sindacali degli organismi delle OO.SS. ammesse alla
contrattazione collettiva che pur avendo una RSU hanno conservato o costituito
tali organismi, nonché i dirigenti delle medesime OO.SS.;
d)
i dirigenti sindacali componenti degli organismi direttivi delle
proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative.
2. Le OO.SS.
rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU
indicano per iscritto, alla Direzione generale del Personale e alla Direzione
generale di appartenenza, i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle
prerogative e dei diritti sindacali di cui alla presente disposizione.
3. I dirigenti
sindacali non sono soggetti alla dipendenza funzionale quando espletano le
loro funzioni, e conservano, durante lo svolgimento dei loro compiti, tutti i
diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica
rivestita.
4. Ai fini del godimento dei diritti e
delle prerogative sindacali, quando non altrimenti disposto, sono considerate
rappresentative le OO.SS. che possiedono i requisiti di accesso alla
contrattazione collettiva regionale.
LA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E LA CONCERTAZIONE
Art. 9
Livelli
di contrattazione
1. La contrattazione è articolata su due
livelli:
a)
contratto collettivo regionale
b)
contratto integrativo
Contrattazione
integrativa
1. Il contratto
collettivo integrativo è stipulato in ogni Direzione Generale dai soggetti
indicati all’articolo 12 e sulle materie indicate ai successivi commi.
2. In sede di
contrattazione integrativa sono disciplinate le seguenti materie:
a) criteri per l'organizzazione del lavoro anche in conseguenza di
innovazioni tecnologiche e della domanda dei servizi;
b) articolazione dell'orario di lavoro e reperibilità;
c) misure per realizzare le pari opportunità tra uomo e donna nel settore
di competenza;
d) specificazione e adattamento dei criteri previsti dal presente
contratto in ordine alla retribuzione di rendimento e di posizione;
e) linee di indirizzo e criteri per la garanzia del miglioramento dell’ambiente
di lavoro;
3.
Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento
indicati nell’art. 6, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative,
eventualmente prorogabili su accordo tra le parti fino ad un massimo di
ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa e decisione sulle materie oggetto di contrattazione
integrativa.
4. Salvo
esplicito rinvio del contratto regionale, la contrattazione integrativa non
può stipulare accordi su materie regolate dal contratto regionale, né su
materie riservate alla legge.
Tempi
e procedure per la contrattazione integrativa
1. I contratti
collettivi integrativi hanno durata quadriennale, salvo diversa volontà delle
parti, e le materie ad essi rimesse devono essere trattate in un’unica
sessione negoziale, fatte salve le materie previste dal presente contratto che
per la loro natura richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. La procedura
negoziale è avviata, entro 30 giorni dalla prima elezione delle RSU, dal
Direttore Generale o da un suo delegato, con la convocazione della delegazione
sindacale di cui all’articolo 12.
3. Nelle more della elezione delle RSU
la procedura è avviata entro 60 giorni dalla conclusione del presente
contratto. La delegazione
sindacale è composta delle OO.SS. ammesse alla contrattazione collettiva
regionale.
4. Il controllo
sulla compatibilità dei costi del contratto collettivo integrativo con i
vincoli di bilancio è effettuato dall’Ufficio del controllo interno di
gestione di cui all’articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n.
31. A tal fine la quantificazione dei costi contrattuali dell’ipotesi di
accordo integrativo è inviata all’Ufficio del controllo interno di gestione
entro 5 giorni dal raggiungimento dell’accordo.
5. L’Ufficio
di cui al precedente comma delibera entro 15 giorni dalla trasmissione della
quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si
intende effettuata positivamente ai fini della sottoscrizione del contratto. L’Amministrazione
garantisce in ogni caso che, nelle more della costituzione dell’ufficio del
controllo interno di gestione di cui al comma precedente, tale controllo è
affidato ad altro ufficio tecnicamente competente, senza pregiudizio per gli
esiti della contrattazione integrativa, fermo restando quanto stabilito dal
presente comma.
6. Qualora la
certificazione non sia effettuata positivamente la delegazione trattante
assume le iniziative per adeguare i costi contrattuali ai vincoli di bilancio.
7. Il contratto
collettivo integrativo deve contenere apposite clausole circa tempi, modalità
e procedure di verifica della sua attuazione. Esso conserva la sua efficacia
fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
8. Copia del
contratto collettivo integrativo è trasmesso al CO.RA.N. entro 10 giorni
dalla stipulazione a cura del Direttore Generale.
Composizione
della delegazione della contrattazione integrativa
1. La
delegazione della contrattazione integrativa è composta per la parte
datoriale dal Direttore Generale o da un suo delegato e per la parte sindacale
dalle RSU e dalle OO.SS. ammesse alla contrattazione collettiva regionale.
2. Il Direttore
Generale può avvalersi dell’assistenza del Coran.
Diritti
di informazione
1. Ciascuna
Direzione Generale competente informa, preventivamente, i soggetti sindacali
di cui all’articolo 7, sugli atti di valenza generale, anche di carattere
finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici,
la qualità dell’ambiente di lavoro e la gestione complessiva delle risorse
umane.
2. Sulle
seguenti materie e su richiesta dei soggetti sindacali di cui all’art. 7, l’informazione
è successiva ed è resa entro 60 giorni:
a)
stato dell’occupazione e politiche degli organici;
b)
parametri e risultati concernenti la qualità e la produttività dei
servizi resi;
c)
criteri di rilevazione e distribuzione complessiva dei carichi di
lavoro;
d)
attuazione dei programmi di formazione del personale;
e)
misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f)
stato di mobilità del personale (interna ed esterna);
g)
qualità del servizio e rapporti con l’utenza;
h)
sulle ulteriori materie indicate all’art. 5, comma 2, della L.R.
31/1998;
i)
sistemazione logistica degli uffici;
j)
ricorso a professionisti esterni ai sensi dell’art. 47 della L.R.
31/1998;
k)
ricorso ad appalti esterni per attività istituzionali.
3. L’informazione
deve contenere dati sulla situazione relativa alle condizioni oggettive in cui
si trovano le lavoratrici, in vista dell’elaborazione in sede di
contrattazione integrativa di azioni positive.
Concertazione
1. I soggetti
sindacali di cui all’articolo 7 ricevuta l’informazione di cui all’articolo
13, comma 1, possono, mediante richiesta scritta indirizzata al Direttore
Generale, attivare la concertazione sugli atti interni di organizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell’ambiente di
lavoro.
2. La
concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro 8 giorni
dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine massimo di
successivi 15 giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Decorso tale
periodo l’Amministrazione assume le proprie autonome determinazioni. Dell’esito
della concertazione è redatto specifico verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti nelle materie oggetto di trattazione. Durante il periodo
in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali
sulle materie oggetto della stessa.
DIRITTI
SINDACALI
Art. 15
Diritto
di assemblea
1. I
dipendenti hanno diritto di partecipare durante l’orario di lavoro, ad
assemblee sindacali in idonei locali messi a disposizione dall’Amministrazione,
per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le
assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi,
possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine
del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti
indicati nell’articolo 8.
3. La convocazione, la sede, l’orario,
l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali
esterni sono comunicate con avviso scritto almeno tre giorni prima, salvo casi
di particolare e motivata urgenza, alla Direzione Generale interessata, e alla
Direzione Generale del personale. Eventuali condizioni eccezionali e motivate
che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento
della data dell’assemblea devono essere comunicate per iscritto entro 48 ore
alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La
rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno
all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e
comunicata alla Direzione Generale.
5. Nei casi in
cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di
norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si
applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
Diritto
di affissione
1. I soggetti
di cui all'articolo 8 hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che
ciascuna Direzione Generale ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili
a tutto il personale all’interno dell’unità operativa,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e
del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica.
2. Nel caso di
dislocazione territoriale di diverse sedi della stessa Direzione Generale, ai
soggetti di cui all’articolo 8 è garantito, previo accordo con la
Direzione, l’esercizio del diritto di affissione.
Locali
1. Ciascuna
Direzione Generale pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei
soggetti di cui all’articolo 8, l’uso continuativo di un idoneo locale
comune per consentire l’esercizio dell’attività sindacale.
2. A ciascuna
organizzazione sindacale, in possesso dei requisiti necessari per la
partecipazione alla contrattazione collettiva regionale, è inoltre concesso l’uso
di un locale e di attrezzature adeguate, per l’esercizio dell’attività
sindacale, per la propria segreteria.
DISTACCHI
PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI
Art. 18
Distacchi
sindacali
1. I
dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti in servizio con rapporto a
tempo indeterminato, che siano componenti degli organismi direttivi statutari
delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno
diritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione per tutto il
periodo di durata del mandato sindacale nei limiti indicati negli articoli
successivi.
2. I distacchi
dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni ai sensi del comma 1,
possono essere utilizzati anche da altre organizzazioni sindacali di categoria
aderenti alle stesse confederazioni.
3.
I periodi di distacco per motivi sindacali sono equiparati a tutti gli
effetti al servizio prestato anche ai fini della mobilità, salvo che per il
diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova, ove previsto, in
caso di vincita di concorso o di passaggio di categoria o area.
4.
Al dirigente sindacale in distacco è garantito il trattamento economico
complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla
retribuzione di rendimento comunque denominati, è attribuito in base all’apporto
partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
5. Le richieste di distacco sono
presentate dalle OO.SS. rappresentative alla Direzione Generale del Personale
e alla Direzione di appartenenza che – accertati i requisiti soggettivi di
cui al 1° comma – provvedono entro 30 giorni.
6.
Il distacco ha termine con la comunicazione dell’avvenuta cessazione, da
parte delle OO.SS.
7.
Il personale in distacco ha diritto, al pari di tutti i dipendenti, alla
formazione professionale.
8. I lavoratori
in distacco occupano il relativo posto nella dotazione organica.
Ripartizione
del contingente dei distacchi
1. Il
contingente complessivo dei distacchi sindacali, spettanti ai dirigenti
sindacali di cui al precedente articolo, per la sola durata del presente
contratto è pari a 24, da ripartirsi secondo i criteri cui al comma
successivo e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili nell’Amministrazione
e negli Enti strumentali di cui all’articolo 2.
2. Le OO.SS. rappresentative aventi
titolo a partecipare alla contrattazione regionale sono le esclusive
intestatarie dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto. Alla
ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le OO.SS. si procede
in rapporto al grado di rappresentatività accertato sulla base della media
tra il dato elettorale delle elezioni delle RSU ed il dato associativo
rilevato dal numero delle deleghe sottoscritte. Nelle more dell’elezione
delle RSU si utilizzerà solo tale secondo elemento.
Flessibilità
in tema di distacchi sindacali
1. I distacchi sindacali, di cui all’articolo
18, sino al limite massimo del 50% del contingente, possono essere fruiti dai
dirigenti sindacali, anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre
mesi ciascuno.
2. Nei limiti di cui al comma 1, i
distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno
possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio
ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con l'amministrazione,
tenuto conto delle esigenze di quest’ultima, sulla tipologia di orario
prescelta tra quelle sotto indicate:
a)
in tutti i giorni lavorativi;
b)
con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana,
del mese o di determinati periodi dell'anno in modo da rispettare - come media
- la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta
nell'arco temporale preso in considerazione.
3. Nel caso di utilizzo della facoltà
prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccato risulterà
aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l'intero ammontare dei
distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.
Aspettative
sindacali non retribuite
1. I
dirigenti sindacali di cui al comma 1 dell’art. 18 possono fruire di
aspettative non retribuite per tutta la durata del loro mandato.
2. L’aspettativa
non retribuita può essere utilizzata attraverso l’applicazione della
flessibilità di cui all’articolo precedente.
3. I
dirigenti che intendano esercitare il diritto all’aspettativa non retribuita
devono darne comunicazione scritta alla Direzione generale dell’Assessorato
agli affari generali e alla Direzione generale di appartenenza per il tramite
della propria associazione.
4. Il
personale in aspettativa ha diritto, al pari di tutti i dipendenti, alla
formazione professionale.
5. L’aspettativa
ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.
6. Il numero
delle aspettative sindacali usufruibili non potrà eccedere il numero dei
distacchi.
Permessi
sindacali retribuiti
1. I dirigenti sindacali, non collocati
in distacco sindacale, che hanno titolo ad usufruire di permessi sindacali
retribuiti, giornalieri e orari per l’espletamento del loro mandato, sono i
soggetti indicati nell’art. 8; essi possono fruire di tali permessi, oltre
che per la partecipazione alle trattative sindacali, anche per presenziare a
convegni e congressi di natura sindacale, per la partecipazione a riunioni
degli organismi collettivi direttivi statutari nazionali, regionali,
provinciali e territoriali.
2. I permessi retribuiti, giornalieri e
orari sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.
3. Nell’utilizzo
dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività
lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di
appartenenza del dipendente. A tale scopo, i dirigenti sindacali che intendano
fruire di permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne
obbligatoriamente comunicazione scritta, almeno ventiquattro ore prima, salvo
giustificato e motivato impedimento, al dirigente responsabile della
struttura, tramite l’organizzazione sindacale di appartenenza avente titolo.
4. La verifica dell'effettiva
utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra
nei poteri dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
5. In caso di fruizione di permessi
sindacali i compensi legati alla produttività o al rendimento, comunque
denominati, spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua
partecipazione al raggiungimento dei risultati verificati a consuntivo.
Dichiarazione
a verbale:
Le
parti convengono di effettuare una verifica sull’entità dei permessi
retribuiti utilizzati dalle OO.SS. alla fine del mese di settembre, al fine di
verificare le ulteriori, eventuali esigenze in relazione alle trattative tra
le parti.
Contingente
dei permessi e sua ripartizione
1. Nell'ambito
dell'Amministrazione regionale e degli Enti è stabilito un monte orario
complessivo per i permessi sindacali, determinato in ragione di 4 ore e 30
minuti per l’anno 2001, per
dipendente o dirigente, anche a tempo determinato, in servizio alla data del
1° gennaio.
2.
L'assegnazione del monte ore è effettuata, entro il mese di gennaio di
ciascun anno, ripartendo una quota pari al 10% del globale in parti uguali,
fra tutte le OO.SS. in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione
alla contrattazione collettiva regionale. La parte restante è ripartita in
proporzione al grado di rappresentatività accertato, per ciascuna
Organizzazione Sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione
del contributo sindacale risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
In seguito all’elezione delle RSU la rappresentatività ai fini della
ripartizione proporzionale dei permessi sarà accertata in base alla media tra
il dato elettorale e il dato associativo.
3. In seguito
all’elezione delle RSU il contingente dei permessi di cui al comma 2 è
così ripartito: 30% alle RSU e 70% alle OO.SS. per il periodo di vigenza del
presente contratto. Il contingente
di permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel
rispetto del tetto massimo attribuito.
Permessi
sindacali non retribuiti
1. I soggetti sindacali di cui all’art. 8
hanno diritto di beneficiare dei permessi sindacali non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale in misura non inferiore a 8 giorni l’anno.
2. I dirigenti
sindacali che intendono beneficiare dei permessi non retribuiti comunicano
alla Direzione Generale di appartenenza, con un preavviso tassativo di almeno
24 ore, i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo e le riunioni cui
intendono partecipare.
3. Le modalità
di fruizione dei permessi sindacali non retribuiti sono quelle previste dall’art.
22.
Contributi
sindacali
1. I
dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, in forma scritta, a favore
dell'organizzazione sindacale prescelta, per la ritenuta del contributo
associativo, stabilito dall'organizzazione sindacale medesima, sulla propria
retribuzione mensile.
2. La delega ha validità per un
anno solare, ovvero per frazione di anno, con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo a quello di rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si
intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato.
3.
La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all’Amministrazione
di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata e produce i suoi
effetti, ai fini della rappresentatività, il primo giorno del mese successivo
alla revoca, ed ai fini della contribuzione mensile secondo quanto comunicato
in proposito da ciascuna OO.SS.
4.
L’eventuale nuova delega a favore di altre organizzazioni sindacali, in
mancanza di espressa revoca della precedente, non è computabile ai fini del
calcolo della rappresentatività.
5. L'Amministrazione regionale è
tenuta al versamento mensile delle relative quote, secondo le modalità
determinate di intesa con le organizzazioni sindacali.
6. L’Amministrazione
regionale trasmette al CO.RA.N. ed alle OO.SS., con cadenza semestrale, i dati
relativi alle deleghe di ciascuna organizzazione sindacale.
LO
SCIOPERO E LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI
Art. 26
Norme
di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
1.
Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive
modificazioni, i servizi sottoelencati sono da considerare essenziali
nell'ambito dell'area contrattuale:
a)
il servizio di segreteria della Giunta Regionale per fronteggiare
esigenze ed eventi straordinari ed eccezionali;
b)
il servizio elettorale, limitatamente al periodo antecedente e
successivo allo svolgimento delle consultazioni elettorali, stabilito dalle
norme vigenti;
c)
i servizi di igiene, sanità ed attività assistenziale, con
particolare riferimento ai servizi che garantiscono l'assistenza ed il vitto
agli ospiti delle case di riposo;
d)
la protezione civile, la tutela del patrimonio ambientale, nei casi di
stato di emergenza o calamità naturali ed il periodo stabilito dall'Ordinanza
regionale antincendio;
e)
l'approvvigionamento e la distribuzione di beni e servizi di prima
necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, con
particolare riferimento alle forniture idriche ed alla garanzia di prestazioni
ridotte anche con il personale in reperibilità;
f) la tutela e la custodia del patrimonio della Regione e degli Enti
regionali, con riferimento agli edifici, cantieri, impianti ed arredi;
g)
il servizio legislativo ed il relativo settore del Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma della Sardegna, per la promulgazione di leggi ed atti
di contenuto non procrastinabile;
h)
i servizi attinenti alla custodia, al sostentamento ed all'intervento
igienico - sanitario per gli animali.
2.
I servizi essenziali sono garantiti mediante l'individuazione, per le diverse
qualifiche e le professionalità addette ai servizi stessi, di un contingente
sino al 30% dei dipendenti in servizio, che sarà esonerato dallo sciopero per
assicurare, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle
prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi. Sarà cura
dell'Amministrazione interessata individuare il suddetto contingente
rispettando, ove possibile, il criterio della rotazione tra dipendenti di pari
qualifica e profilo professionale; dell'individuazione è data preventiva
notizia all'Organizzazione sindacale che ha proclamato l'azione di sciopero.
3.
Le Organizzazioni Sindacali sono tenute proclamare lo sciopero per iscritto
con preavviso non inferiore a 10 giorni, specificandone la durata e le
modalità di attuazione nonché la motivazione dell’astensione collettiva.
La comunicazione deve essere data sia all’Amministrazione o imprese che
erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità
competente ad adottare l’ordinanza di precettazione, che ne cura la
immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all’art. 12 della
legge n. 146/1990. Durante il periodo di preavviso, le Amministrazioni
interessate all'azione di sciopero, convocano le parti al fine di esperire
ogni utile tentativo di composizione del conflitto.
4.
Non possono essere proclamati scioperi nei 5 giorni che precedono le
consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali
e referendarie.
Trattenute
per scioperi brevi
1.
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative
trattenute sulle retribuzioni sono limitate normalmente alla effettiva durata
dell'astensione dal lavoro.
2.
La trattenuta non potrà comunque essere inferiore ad una somma corrispondente
ad una ora di lavoro.
RAPPORTO
DI LAVORO
CAPO
I
COSTITUZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 28
Contratto
individuale di lavoro
1.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e
regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della
normativa comunitaria e del presente contratto.
2. Nel contratto di
lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque
indicati:
a) tipologia del rapporto di
lavoro;
b) data di inizio del
rapporto di lavoro;
c) inquadramento
professionale nella categoria e livello retributivo iniziale;
d) attività corrispondenti
all’area professionale o profilo;
e) durata del periodo di
prova;
f) sede di prima destinazione
dell'attività lavorativa;
g) termine finale del
contratto di lavoro a tempo determinato.
Periodo
di prova
1.
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un
periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a)
4 mesi per il personale inquadrato nelle categorie A e B;
b)
8 mesi per le restanti categorie.
2.
Nel casi di assunzioni a tempo determinato il periodo di prova sarà pari al
20% della durata del contratto.
3.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del
servizio effettivamente prestato.
4.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere
risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di
servizio il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla
completa guarigione clinica. Si applicano le disposizioni previste dall’art.
48 del presente contratto.
5.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. L’Amministrazione tuttavia,
salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo, si avvale della facoltà
di recedere solo al termine del periodo di prova. Il recesso deve essere
motivato.
6.
Compiuto il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno
di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima e quattordicesima
mensilità; spetta altresì la retribuzione corrispondente alle giornate di
ferie maturate e non godute.
8.
Il dipendente vincitore di concorso presso altra amministrazione o assunto
presso altro datore di lavoro ha diritto alla conservazione del posto senza
retribuzione né decorrenza dell’anzianità sino al termine del rispettivo
periodo di prova.
STRUTTURA
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 30
Libretto
dei crediti professionali
1.
Viene istituito un libretto di crediti professionali che contiene gli atti,
attestati, certificazioni ed ogni altro documento considerato utile ai fini
professionali.
2.
Le modalità di gestione del libretto saranno definite con apposita intesa tra
le parti entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto.
Orario
di lavoro
1.
Con l’obiettivo primario di armonizzare gli orari di servizio, di apertura
degli uffici e di lavoro con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche anche dei paesi dell’Unione Europea, nonché con
quelli del lavoro privato, il presente contratto disciplina i principi
generali dell’orario di lavoro; spetta alla contrattazione integrativa
stabilire le articolazioni dell’orario e ogni forma di flessibilità
compatibile con le esigenze organizzative di ogni singola unità
organizzativa. L’orario di lavoro è determinato sulla base dei seguenti
criteri:
a)
miglioramento delle qualità delle prestazioni;
b)
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
2.
L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuite, di norma,
su 5 giornate lavorative e 2 rientri pomeridiani.
3.
L’orario convenzionale è il seguente:
|
Mattina |
ingresso |
uscita |
| (dal lun. al ven.) |
8.00 |
14.00 |
|
Pomeriggio |
ingresso |
uscita |
| (2 giornate lav.) |
16.00 |
19.00 |
4.
Le parti concordano che l’articolazione concreta dell’orario di lavoro
sarà disciplinata dal contratto integrativo, e che nelle more della stipula
dello stesso, risulterà la seguente:
|
Mattina |
ingresso |
uscita |
| (dal lun. al ven.) |
7.00-9.00 |
13.00-15.00 |
|
Pomeriggio |
ingresso |
uscita |
| (2 giornate lav.) |
15.00-17.00 |
18.00-20.00 |
5.
I dipendenti devono essere presenti sul luogo di lavoro nella fascia
antimeridiana dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e in quella pomeridiana tra le
ore 17.00 e le ore 18.00 (fascia obbligatoria). Per motivate esigenze
organizzative rilevate dal Dirigente della struttura, i dipendenti dovranno
garantire la presenza nell’arco dell’intero orario convenzionale di
servizio.
Rispetto
dell’orario di lavoro
1.
L’ingresso in servizio e l’uscita sono registrati mediante il tesserino
magnetico individuale o altro sistema di rilevazione automatica. Il tesserino
costituisce una dotazione strettamente personale e deve essere utilizzato
esclusivamente dal titolare.
2.
La rilevazione sarà eseguita con i sistemi automatici omogenei per tutti gli
appartenenti alla struttura organizzativa. In caso di impossibilità del
ricorso alla rilevazione automatica la contrattazione integrativa potrà
stabilire modalità alternative. La mancata o errata registrazione dell’orario
di presenza deve essere prontamente comunicata al responsabile della struttura
competente per le rilevazioni.
3.
Ove situazioni particolari impediscano il rispetto dell’orario di ingresso
è dovere del dipendente avvisare telefonicamente il responsabile della
struttura cui è assegnato o la struttura per le rilevazioni delle presenze.
4.
Il ritardo nell’orario di ingresso al lavoro, fermo restando il rilievo
disciplinare, comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
5.
Successivamente alla segnalazione di presenza sul lavoro i dipendenti non
possono allontanarsi dall’ufficio senza preventiva ed espressa
autorizzazione del responsabile della struttura cui fanno capo. Qualunque
allontanamento autorizzato dalla sede di lavoro e qualunque sospensione dell’attività
lavorativa (assemblea, permesso sindacale, permesso ordinario, etc.) deve
essere registrato mediante il tesserino magnetico.
Disposizioni
particolari sull’orario di lavoro
1.
Il personale non può essere adibito al lavoro per più di 7 ore lavorative
continuative. La pausa giornaliera deve essere di almeno 1 ora tra la fascia
lavorativa antimeridiana e il rientro pomeridiano.
2.
L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Solo per particolari
servizi ed esigenze legate alla incolumità di persone e/o cose ed alla
pubblica utilità, la prestazione lavorativa è eccezionalmente consentita
oltre tale limite.
3.
Il dipendente che, per esigenze dell'Amministrazione, sia chiamato a prestare
servizio in un giorno festivo, fermo restando l’obbligo di prestare il
normale orario di lavoro settimanale, ha diritto a fruire del giorno di riposo
entro la settimana successiva.
4.
Per servizi aperti al pubblico, per quelli connessi a speciali esigenze della
comunità, per servizi di elaborazione automatica dei dati e per altri servizi
continuativi connessi a specifiche esigenze funzionali, possono essere
istituiti turni obbligatori, anche festivi, durante i quali il lavoro è
distribuito organicamente nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne,
come disciplinato dall’articolo 34.
5.
Particolari orari di servizio possono essere previsti per l'espletamento di
attività esterne di carattere professionale connesse a compiti istituzionali.
Lavoro
a turni
1.
Allo scopo di far fronte ad esigenze funzionali che prevedono la continuità
del servizio anche nei giorni festivi e nell’arco delle 24 ore giornaliere,
l’orario di lavoro è articolato in turni di lavoro avvicendati
antimeridiani, pomeridiani e notturni. I turni di lavoro, salvo che
particolari esigenze ne comportino la variazione e che potranno essere
definite in sede di contrattazione integrativa sono, di norma, così
articolati:
| antimeridiano |
06.00 - 14.00 |
| pomeridiano |
14.00 - 22.00 |
| notturno |
22.00 - 06.00 |
2.
La contrattazione integrativa può prevedere una diversa articolazione.
3. Ai dipendenti inseriti in turni di lavoro
avvicendati compete, oltre alla retribuzione delle ore effettivamente
prestate, una maggiorazione oraria.
4.
Il personale incluso in turni di lavoro avvicendati non può usufruire
dell'orario flessibile.
5.
Il lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno
seguente di un intervallo di almeno 11 ore, salvo particolari servizi ed
esigenze legate all’incolumità di persone e/o cose ed alla pubblica
utilità.
6.
Non possono essere effettuati più di 8 turni notturni al mese.
7.
La maggiorazione prevista per l’effettuazione del lavoro straordinario è
cumulabile con quella prevista per il lavoro a turno.
Lavoro
notturno
1.
Il lavoro notturno è disciplinato dal decreto legislativo 26 novembre 1999,
n. 532 e dalle seguenti disposizioni.
2.
E’ vietato adibire le lavoratrici al turno di lavoro notturno dall’accertamento
dello stato di gravidanza fino al compimento del primo anno di età del
bambino.
3.
Può fare richiesta di non essere adibito a turni notturni il lavoratore che
abbia la moglie o convivente nella situazione di cui al comma precedente.
4.
Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a)
dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o
alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b)
dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l’unico genitore
affidatario di un figlio convivente di età inferiore ad 12 anni;
c)
dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a carico un soggetto
disabile ai sensi della normativa vigente.
5.
Sono adibiti al lavoro notturno prioritariamente i dipendenti che ne facciano
richiesta.
6.
Il lavoratore adibito a turni di lavoro notturno è soggetto a visita medica
annuale, a carico dell’amministrazione, come misura preventiva e di
accertamento dell’idoneità al lavoro da svolgere.
Reperibilità
1.
L’Amministrazione ha facoltà di richiedere la reperibilità per lo
svolgimento di particolari servizi.
2.
Non possono effettuarsi più di 6 giorni di reperibilità al mese, tra i quali
non più di due festivi, salvo i casi di cui alle lettere da a) ad h) di cui
all’art. 26 .
3.
Il personale inserito in turni di reperibilità, qualora non sia previsto l’utilizzo
di telefoni cellulari aziendali, deve fornire all'Amministrazione di
appartenenza il proprio recapito telefonico e comunque assicurare l’intervento
entro il termine di 30/40 minuti dalla chiamata, in relazione alla distanza
dal luogo di residenza.
4.
Al dipendente in reperibilità che sia chiamato a prestare il proprio lavoro,
è corrisposta, oltre all’indennità di reperibilità, la eventuale
maggiorazione dovuta. Il dipendente che sia chiamato in servizio durante le
ore notturne non può prestare attività lavorativa il giorno successivo.
5.
Nelle strutture che prevedono turni settimanali, la reperibilità non può
essere disposta nella prima giornata di riposo.
6.
I turni di reperibilità sono disposti dal dirigente responsabile del servizio
con provvedimento che indica le esigenze e le modalità del servizio di
reperibilità.
Straordinario
1.
Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere
progressivamente limitato. Si conviene la riduzione di tale voce per un
importo pari al 15% dell’ammontare annuo con base 2000 sino alla data di
scadenza del presente contratto.
2.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso solo in casi eccezionali.
3.
Ciascun dipendente non può effettuare più di 110 ore annuali e 40
trimestrali.
4.
I limiti di cui al comma 3 potranno essere superati con riferimento ad un’aliquota
di personale non superiore al 4% con un tetto massimo individuale di 200 ore
all’anno.
5.
Il lavoro straordinario è autorizzato preventivamente dal dirigente
responsabile, con la specifica indicazione delle ragioni che lo giustificano e
la durata di esso.
6.
In mancanza di autorizzazione preventiva o di successivo accertamento a
seguito di situazioni di emergenza, le prestazioni eccedenti l’orario di
lavoro non danno diritto alla relativa maggiorazione.
7.
L’Amministrazione di norma distribuisce almeno il 60% del monte ore di
straordinario in proporzione alla dotazione organica di ciascuna Direzione
Generale.
8. In deroga ai
commi 3 e 4, i dipendenti che prestino attività straordinaria per motivi di
emergenza – di volta in volta adeguatamente documentati dal responsabile
della struttura – hanno diritto alla corresponsione della relativa
maggiorazione per il lavoro effettivamente prestato.
9.
La destinazione dei risparmi sarà determinata in sede di rinnovo contrattuale
concernente il biennio economico 2000-2001.
Riposi
compensativi
1.
I riposi compensativi conseguenti all’effettuazione del lavoro
straordinario, in alternativa al compenso corrispondente, sono un diritto del
dipendente, e le modalità di fruizione devono essere preventivamente
concordate con il dirigente responsabile in relazione alle esigenze di
servizio.
2.
I riposi compensativi, salvo diversa determinazione della contrattazione
integrativa, devono essere effettuati entro il mese successivo a quello in cui
sono originati, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3.
La compensazione potrà essere effettuata liberamente dal dipendente nelle
fasce di flessibilità dell’orario di lavoro, disciplinate dal contratto
integrativo.
Ferie
1.
Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie durante
il quale decorre l’intero trattamento economico. Le ferie sono
irrinunciabili.
2.
In caso di indifferibili e motivate esigenze di servizio che non abbiano reso
possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, o su richiesta del
dipendente per particolari motivate esigenze di carattere personale e
compatibilmente alle esigenze di servizio, le ferie dovranno essere fruite
inderogabilmente entro il primo semestre dell’anno successivo.
3.
Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo
1 comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4.
Nel caso che presso l’ente o la struttura cui il dipendente è preposto l’orario
di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non
lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi del precedente comma sono
ridotti a 28 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1
comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
5.
Sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai
sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge 23 dicembre 1977, n.
937.
6.
Nell’anno di assunzione o di cessazione, la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di
mese superiore a quindici giorni è considerata come mese intero.
7.
D’intesa con la Direzione, il lavoratore può usufruire dell’intero
periodo di ferie o di una parte di esso in qualsiasi periodo dell’anno.
Compatibilmente con le esigenze di servizio il lavoratore può frazionare le
ferie in più periodi uno dei quali, che non può essere inferiore a 15 giorni
lavorativi, deve essere compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. I turni
di ferie possono essere modificati solo per eccezionali motivi di servizio.
8.
Qualora le ferie già in corso siano sospese o interrotte per motivi di
servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il
viaggio di rientro in sede e per l’eventuale di
ritorno nella località in cui si trovava in ferie al momento del richiamo
in servizio. Fermo restando il diritto di completare le ferie stesse in epoca
successiva, spettano, inoltre, l’indennità di missione per il viaggio di
rientro in sede e il rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie
non goduto.
9.
Nel caso di assenza dal servizio il periodo di ferie spettante viene ridotto
in proporzione alla durata dell’assenza. Il diritto alle ferie non è
riducibile per assenza per malattie e infortuni, anche se tale assenza si sia
protratta per un intero anno. In queste ipotesi è la Direzione che fissa il
periodo di godimento delle ferie in base alle proprie esigenze organizzative.
10.
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente documentate che si siano
protratte per più di 3 giorni o che abbiano comportato la necessità del
ricovero ospedaliero. Dell’insorgere delle suddette infermità va data
immediata informazione alla Direzione, con la specifica indicazione del luogo
ove il dipendente è reperibile.
11.
I dipendenti del CFVA, in deroga a quanto disposto dal comma 7 possono fruire,
a domanda, del periodo continuativo di 15 gg. in periodo diverso da quello
estivo e godere delle ferie entro il primo semestre dell’anno successivo a
quello in cui sono maturate.
12. Il
personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto
continua a beneficiare della disciplina di cui al comma 1 dell’art. 23 del
D.P.G. 116/90.
13. La
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
Permessi
retribuiti
1.
A richiesta del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti
documentati motivi:
a)
partecipazione a concorsi pubblici od esami di scuole di ogni ordine e
grado abilitati al rilascio di titoli legali, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove, con un tetto massimo di 8 giorni ad anno; ulteriori 6
giorni per esami di scuole di ogni ordine e grado in vista del conseguimento
di un titolo di studio nell’ambito di un progetto formativo attinente all’area
professionale;
b)
in occasione del matrimonio per 15 giorni consecutivi di calendario;
c)
nascita di figli, lutti per il coniuge, il convivente e per parenti e
affini entro il secondo grado per un periodo di 3 giorni per ogni evento;
d)
per gravi motivi di famiglia, adeguatamente documentati, possono essere
accordati permessi per la durata massima di 15 giorni nell’anno;
e)
il dipendente ha altresì diritto, ove ne ricorrano le condizioni, agli
altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizione di legge.
2.
I permessi di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno
solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità
di servizio. Durante i predetti utilizzi al dipendente spetta l’intera
retribuzione esclusi i compensi per lavoro straordinario e le indennità
connesse alla effettiva presenza in servizio.
Permessi
non retribuiti
1.
Hanno diritto a permessi non retribuiti i lavoratori designati all’Ufficio
di Giudice popolare, ovvero ad altre pubbliche funzioni, per il tempo
necessario.
Permessi
brevi
1.
Al dipendente può essere concesso, a domanda e su valutazione del Dirigente
della struttura cui è assegnato, di assentarsi dal servizio, anche per parte
dell’orario giornaliero, per la partecipazione a riunioni degli organismi
rappresentativi scolastici per 12 ore e previa adeguata documentazione, o per
esigenze personali inderogabili quali per esempio le prestazioni sanitarie
documentate, per 18 ore complessive.
Aspettativa
1. Al
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale
e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze
organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o
di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una
durata complessiva di dodici mesi in un triennio, da fruirsi al massimo in due
periodi.
2. I periodi di
aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini
della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del
dipendente.
3.
Il dipendente dell’Amministrazione e degli enti cui sia stato conferito da
un altro ente pubblico un incarico di funzione dirigenziale con contratto a
tempo determinato, ovvero cui sia stato conferito da un ente locale della
Sardegna un incarico di direttore generale, di dirigente o di funzionario dell’area
direttiva di alta specializzazione con contratto a tempo determinato, è
collocato in aspettativa, per l’intera durata del contratto, senza assegni e
senza alcun altro onere previdenziale a carico dell’Amministrazione di
provenienza, con la sola maturazione dell’anzianità di servizio.
Aspettativa
per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. I dipendenti
con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca,
ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476, oppure che usufruiscano delle
borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, sono collocati, a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il
periodo di durata del corso o della borsa.
Altre
aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche
elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di
legge.
2. Il dipendente, il cui coniuge presti
servizio fuori dal territorio regionale, può chiedere il collocamento in
aspettativa senza assegni qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il
coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella
località in questione.
3. L’aspettativa concessa ai sensi del
comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui
permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in
qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza
all’estero del dipendente in aspettativa.
Cumulo
di aspettative
1. Il dipendente non può usufruire
continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi
diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La
presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche
pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di
assenze di cui alla legge n. 1204/1971.
2. L’ente, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,
può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente
fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può, di propria
iniziativa, richiedere di riprendere servizio.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza
diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del
dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per
riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di
cui al comma 2.
Congedi
dei genitori
10. In caso di parto plurimo i periodi di
riposo di cui all’art. 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono
essere utilizzate anche dal padre.
Assenza
per malattia
1.
In caso di assenza accertata per malattia, l’Amministrazione conserva il
posto e il trattamento economico al lavoratore che abbia superato il periodo
di prova, per un periodo massimo di 18 mesi secondo quanto previsto nel
presente articolo. Ai
fini del computo si cumulano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre
anni precedenti l’ultimo episodio morboso. Superati
i primi 18 mesi, su richiesta del lavoratore, previo accertamento che l’inidoneità
non sia permanente, può essere concesso, per casi particolarmente gravi, un
periodo di assenza di ulteriori 18 mesi. L’eventuale
dichiarazione di inidoneità permanente determina la risoluzione del rapporto
di lavoro; in tal caso spetta al dipendente l’indennità sostitutiva di
preavviso.
2.
Nel caso in cui il lavoratore sia riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle
mansioni della propria area professionale, ma idoneo ad altro proficuo lavoro,
l’Amministrazione, compatibilmente alle esigenze della sua struttura
organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni
equivalenti oppure, ove ciò non sia possibile, con l’accordo dell’interessato,
anche in mansioni di categoria inferiore.
3.
I periodi di malattia, fino ad un massimo di 18 mesi nel triennio, non
interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.
4.
Al dipendente che si assenti per malattia sono riconosciuti:
a)
per i primi nove mesi di assenza l’intera retribuzione base con
esclusione di ogni altro compenso accessorio;
b)
per i successivi tre mesi il 90% della retribuzione come sopra
determinata;
c)
per i successivi ulteriori sei mesi il 50% della retribuzione come
sopra determinata.
Gli
eventuali periodi di assenza eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti.
5.
L’assenza per malattia deve essere comunicata al Servizio di appartenenza
con tempestività e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno
in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza,
salvo comprovato impedimento. Il
dipendente deve altresì recapitare o trasmettere al Servizio entro due giorni
dall’inizio dell’assenza, un certificato rilasciato dal medico, che
attesti lo stato di inidoneità al lavoro e indichi la prevedibile durata
della stessa. L’Amministrazione
può disporre accertamenti per il controllo della malattia attraverso le
competenti strutture sanitarie. Il
dipendente che, durante l’assenza, dimori per particolari motivi, in luogo
diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione precisando
l’indirizzo dove può essere reperito.
6.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione
del medico curante, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’Amministrazione,
in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce orarie stabilite
dalle ASL competenti per territorio. Qualora il dipendente debba allontanarsi,
durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per
prestazioni e visite mediche o accertamenti specialistici o per altri
giustificati e documentati motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione
all’Amministrazione.
7.
Il dipendente assunto a tempo determinato, in caso di malattia ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo che non può, in ogni caso, superare il
50% della durata del contratto, né i 18 mesi. Il rapporto di lavoro cessa
comunque allo scadere del termine fissato nel contratto.
8.
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia dipendente da
causa di servizio, che non comportino la inidoneità permanente al lavoro, il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a completa
guarigione, con la conservazione della retribuzione base.
9.
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day-hospital, anche
quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente autorità
sanitaria pubblica o convenzionate. Per i giorni anzidetti, spetta l’intera
retribuzione base.
Tutela
dei lavoratori disabili e in particolari condizioni psico-fisiche
1.
Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti a tempo
indeterminato nei confronti dei quali sia stata certificata, da una struttura
sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle
leggi vigenti, la condizione di portatore di handicap, di soggetto ad effetti
di tossicodipendenza, alcolismo cronico, sono stabilite le seguenti misure di
sostegno, a condizione che i dipendenti si impegnino a sottoporsi ad un
progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle
strutture medesime, secondo le modalità di esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata
del progetto di recupero, con corresponsione della retribuzione di cui al
comma 3 dell’art. 47 precedente; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
massimo di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro in caso di breve durata del
progetto o diversamente applicando la disciplina del tempo parziale;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa categoria
e livello professionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia
individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in
atto.
2.
I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado si trovino nelle condizioni
previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di
recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione
dell'aspettativa non retribuita di cui all’articolo 43 per l'intera durata
del progetto medesimo e comunque entro i limiti di cui alla lettera a) del
comma precedente.
3.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di disporre l'accertamento
della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al primo comma, qualora i
dipendenti medesimi non siano volontariamente sottoposti alle previste
terapie.
4.
Il dipendente deve riprendere servizio presso l’ente nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Assunzioni
obbligatorie e provvedimenti per i dipendenti disabili
1.
L’Amministrazione, in armonia con quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68 attua le opportune misure volte all’inserimento dei disabili,
compatibilmente con il possesso delle loro capacità lavorative, tra tutte le
categorie del ruolo unico regionale.
Pari
opportunità
1. Al fine di
attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e
donne all’interno del comparto, nell’ambito delle più ampie previsioni
dell’art. 2, comma 6, della L. 125/1991 e degli artt. 7, comma 1, saranno
definiti, con la contrattazione decentrata integrativa, interventi che si
concretizzino in “azioni positive” a favore delle lavoratrici.
2. Presso l’Amministrazione
e gli enti del comparto sono costituiti appositi comitati per le pari
opportunità, composti da un rappresentante dell’ente, con funzioni di
presidente, da un componente designato da ognuna delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto e da un pari numero di funzionari
in rappresentanza dell’ente, nonché dai rispettivi supplenti,
per i casi di assenza dei titolari.
3. I comitati
per le pari opportunità hanno il compito di:
a) svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di
parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce dell’evoluzione
della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai
programmi di azione della Comunità Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di
opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al
loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento
dell’occupazione femminile, anche con riferimento alle diverse tipologie di
rapporto di lavoro;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle
lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la
professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei
luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle
caratteristiche del fenomeno e l’elaborazione di uno specifico codice di
condotta nella lotta contro le molestie sessuali.
4. L’Amministrazione
e gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli
strumenti idonei per il funzionamento dei Comitati di cui al comma 2.
5. In sede di
negoziazione decentrata, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati
per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive
pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale,
considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con
particolare riferimento a:
a)
accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento
degli stessi;
b)
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi
sociali;
c)
perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a
parità di requisiti professionali. L’attribuzione di incarichi o funzioni
qualificate dovrà tener conto dell’obiettivo di cui sopra;
d)
individuazione di iniziative di informazione per promuovere
comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.
6. Gli effetti
delle iniziative assunte, a norma del comma 5, formano oggetto di valutazione
dei Comitati di cui al comma 2, che elaborano e diffondono, annualmente, uno
specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuno dei profili delle diverse categorie ed in relazione allo stato delle
assunzioni, della formazione e della promozione professionale, dei passaggi di
categoria e della progressione economica all’interno della categoria,
nonché della retribuzione complessiva di fatto percepita.
7. I Comitati
per le pari opportunità rimangono in carica per un quadriennio e comunque
fino alla costituzione dei nuovi. I loro componenti possono essere rinnovati
nell’incarico per una sola volta.
8. I Comitati
per le pari opportunità si riuniscono trimestralmente o su richiesta di
almeno cinque componenti.
Libere
professioni
Dichiarazione
a verbale:
In
riferimento alle previsioni degli articoli 47 e 58 della legge regionale
n. 31/1998, le parti osservano quanto segue:
- si concorda di lasciare a
successiva definizione, in sede di prossimo rinnovo contrattuale per il
quadriennio 2002/2005, la disciplina specifica per i dipendenti che, in
posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che
comportano l’iscrizione ad albi professionali ovvero compiti
tecnico-scientifici e di ricerca.
- si auspica inoltre che venga
prevista – con apposita normativa – la competenza della contrattazione
collettiva in materia di applicazione della normativa per l’attribuzione
degli incentivi di cui alle leggi n.
109/1994 e n. 127 /19997 e che venga rivista la previsione di cui all’art.
47, 4° comma della legge regionale n. 31/1998.
Mobilità
volontaria o a domanda
1.
In linea con l’articolo 38 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, la
definizione delle dotazioni organiche, corrisponde alla necessità di adeguare
con tempestività l’organico in funzione dei rapidi mutamenti organizzativi
e dei processi di ristrutturazione.
2. Al fine di fronteggiare sia situazioni di eccedenze
che di vacanza di organico, la definizione delle dotazioni organiche viene
predisposta con cadenza non inferiore a tre anni.
3.
A tal fine saranno rilevati i carichi e i ritmi di lavoro di tutte le
strutture interessate monitorando ogni elemento valido per un aggiornamento
costante delle esigenze cui deve corrispondere la pianificazione degli
interventi correttivi e/o adeguativi.
4.
Sulla base degli elementi di cui sopra, previa informazione alle OO.SS. sui
dati relativi alla rilevazione delle carenze e degli esuberi, che possono
presentare osservazioni e proposte, l’Amministrazione attiva la mobilità su
domanda ai sensi e con le modalità di cui all’art. 38 della L.R. n. 31/1998.
5.
Ai fini dell’accoglimento delle domande di mobilità pervenute, l’Amministrazione
terrà conto della qualificazione professionale nel settore di destinazione
dando corso in via preliminare alle domande di trasferimento ad altro ufficio
dello stesso comune, e successivamente alle domande per i trasferimenti per
tutte le altre sedi vacanti.
In
caso di più domande costituiranno titolo di preferenza:
6.
Oltre che per i posti vacanti, in qualunque momento il personale può
presentare domanda di trasferimento presso altre sedi o servizi o uffici, che
potranno essere prese in considerazione in caso di interscambio tra dipendenti
di pari categoria e profilo anche al fine di garantire il miglioramento dei
servizi e di consentire ai dipendenti l'acquisizione di una professionalità
più ampia.
Mobilità
d’ufficio e messa in disponibilità
1.
Qualora, compiute le operazioni di cui all’articolo precedente, residuino
eccedenze di personale che riguardino almeno 10 dipendenti, si applica la
disciplina prevista dagli art. 35 e 35 bis del decreto legislativo n. 29 del
1993.
2.
Nella mobilità d’ufficio si terrà conto delle medesime priorità indicate
nell’articolo precedente.
3.
La disponibilità del dipendente alla mobilità d’ufficio costituisce
elemento per la valutazione del dipendente ai sensi dell’articolo 72.
4.
Le stesse modalità vengono applicate nell’ambito dell’ulteriore quadro di
fabbisogni, di esigenze e di eccedenze, che deriva anche dalla gestione
provvisoria delle dotazione organiche.
Accordi
di mobilità
1.
Le parti di cui al comma 3 possono stipulare appositi accordi:
2.
Gli accordi devono contenere le seguenti indicazioni:
3.
Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dalla parte datoriale e dalle RSU e
OO.SS ammesse alla contrattazione collettiva regionale.
5.
Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo alla data
dell’accordo di mobilità.
6.
Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l’Amministrazione di
destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione
pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva.
7. In caso di
permanenza dell’eccedenza di personale o in caso di mancato accordo, l’Amministrazione
procederà alle ulteriori e previste incombenze nell’ambito dei procedimenti
già avviati.
8. Resta fermo
che la mobilità può riguardare anche posti di profilo professionale diverso
da quello di appartenenza rispetto al quale il dipendente possieda i requisiti
previsti per l’accesso mediante concorso ovvero posizioni funzionali
inferiori.
Igiene
e sicurezza sul lavoro
1.
L’amministrazione provvede ad adottare misure atte a garantire la salubrità
e la sicurezza del lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
2.
L’Amministrazione adotta idonee misure di prevenzione a tutela dei
lavoratori addetti ad impianti tecnologici o a video terminali. I lavoratori,
assegnati a questi settori, che ne facciano richiesta, sono sottoposti
periodicamente e di regola almeno ogni 5 anni ad accertamenti ed esami clinici
specifici per le finalità di medicina sociale e preventiva. Chi viene adibito
in via continuativa o abituale per l'intera giornata lavorativa all'uso di
videoterminali deve essere sottoposto a visite mediche specifiche come
previste dalla legge con cadenza annuale.
3.
Saranno individuate con le OO.SS. le attività lavorative maggiormente a
rischio per la salute e le modalità partecipative bilaterali per il
conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo. Gli addetti a tali
attività sono sottoposti a visite di controllo nei tempi e modalità da
concordare in sede di contrattazione integrativa.
4.
Le spese sostenute per gli accertamenti sono a carico dell'Amministrazione.
Entro e non oltre 6 mesi dalla stipulazione del presente accordo, le parti si
impegnano a definire specifiche intese:
a)
in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
b)
in materia di individuazione delle categorie di lavoro usurante
presenti nell'area contrattuale, eventualmente non ricomprese nell’elenco
statale, ai fini dell'estensione ai lavoratori interessati delle disposizioni
previste dalla legge 11 agosto 1993, n. 374.
FORMAZIONE
E DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 57
Formazione
continua
1.
Alla formazione le parti attribuiscono un ruolo fondamentale nell'ambito dei
processi di riforma ed innovazione dell'Amministrazione regionale, in quanto
significativo strumento di valorizzazione del lavoro e delle risorse umane
nella condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento.
2.
La formazione costituisce un diritto-dovere del personale. L'accrescimento e
l'aggiornamento professionale vanno assunti come metodo permanente e come
attività ordinaria per assicurare il costante adeguamento delle competenze e
favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al
risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa e di
iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità e per orientare i
percorsi di carriera di tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il
personale in distacco o in aspettativa sindacale.
3.
Quanto sopra si determina attraverso qualificate iniziative di prima
formazione e di formazione in servizio, di mobilità, riqualificazione e
riconversione professionale nonché di intereventi formativi finalizzati a
specifiche esigenze.
4.
L'attività formativa va assicurata, pertanto, a tutto il personale,
indipendentemente dal ruolo rivestito all'interno dell'Amministrazione e nel
pieno rispetto delle pari opportunità.
5.
Al fine di tutelare l’occupazione, per consentire un adattamento rapido a
fronte dei cambiamenti in atto ed un inserimento proficuo in caso di processi
di mobilità, nonché per promuovere la crescita professionale dei dipendenti,
i sistemi di formazione dovranno assicurare una costante riqualificazione
nonché l’acquisizione di nuove conoscenze in tema di metodi, strumenti e
contenuti.
6.
Le innovazioni tecnologiche o le rilevanti ristrutturazioni che comportino
sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di
consistenti gruppi di lavoratori dovranno essere accompagnate da corsi di
riqualificazione.
7.
L'attività formativa si realizza attraverso il Piano Generale della
Formazione, che ove possibile, dovrà armonizzarsi con le scadenze
contrattuali, e formerà oggetto di concertazione tra le parti. Programmi,
modalità, criteri e finalità formeranno oggetto di contrattazione
integrativa.
8.
Ove siano da realizzare piani attuativi a livello di ogni Direzione Generale,
questi sono definiti secondo le stesse modalità.
9.
I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e
quali facoltativo e in particolare prevedono:
a)
percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale con esame
finale collegati al passaggio dei dipendenti all'interno delle categorie del
sistema di classificazione da un livello retributivo ad un altro;
b)
corsi di aggiornamento finalizzati al conseguimento di un più alto
livello professionale, di un più alto grado di operatività ed autonomia in
relazione alle funzioni assegnate;
c)
la formazione del personale di nuova assunzione con contratto non a
termine da realizzare mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata
rapportate alle attività da svolgere.
10.
Le attività di cui al precedente comma si concludono con l'accertamento
dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente,
attestato attraverso una valutazione finale.
11.
In quest’ottica tempi e modalità di effettuazione e contenuti dei corsi
dovranno essere portati a conoscenza del personale. Il personale che partecipa
alle attività formative organizzate dall'Amministrazione è considerato in
servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede la
partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il rimborso delle spese
sostenute.
12.
Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di
riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le
medesime finalità.
13.
Il personale può partecipare, inoltre, a convegni, corsi e seminari su
proposta della Direzione generale di appartenenza che tenga conto dell’interesse
dell’Amministrazione e sia coerente con la collocazione professionale
posseduta. Detta partecipazione comporta in ogni caso l’onere per il
dipendente di consegnare una apposita relazione sugli aspetti più
significativi dei corsi alla struttura di appartenenza e di porre a
disposizione il materiale didattico per l’eventuale distribuzione al
personale interessato.
Congedi
formativi
8.
I dipendenti possono richiedere l’applicazione dell’articolo 10 della
legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36.
Diritto
allo studio
1.
L’amministrazione incentiva l’acquisizione da parte del personale
dipendente di titoli di studio che possano permettere la progressione di
carriera.
2.
Ai dipendenti sono garantite 150 ore annue individuali di permessi retribuiti
non soggetti a recupero per la frequenza dei corsi finalizzati al
conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari,
compresi i tirocini per il conseguimento delle abilitazioni professionali
nonché per la frequenza di scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresa la
partecipazione ad esami.
3.
Il personale interessato ai corsi suddetti ha diritto, salvo eccezionali ed
inderogabili esigenze di servizio debitamente motivate, a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e
di riposo settimanale.
4.
Il personale interessato alle attività didattiche suddette è tenuto a
presentare alla propria Amministrazione idonea certificazione in ordine all’iscrizione
ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, con l’indicazione della durata
complessiva.
5.
In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono
considerati come aspettativa non retribuita per motivi personali.
6.
A livello di ogni Direzione Generale è previsto che non più del 10% dei
dipendenti possa fare ricorso contemporaneamente ad assenze, con relativo
permesso retribuito, ai sensi del presente articolo. Comunque la percentuale
totale dei dipendenti che usufruiscono dei permessi retribuiti non può
eccedere il 3%.
CONTRATTI
ATIPICI
Art. 60
Lavoro
condiviso - telelavoro
1.
L’Amministrazione si impegna, compatibilmente con le esigenze di servizio, a
favorire forme di organizzazione del lavoro che prevedano sia la condivisione
solidale fra due dipendenti di una prestazione lavorativa a tempo pieno che il
telelavoro.
2.
Tali forme, che vengono disciplinate dalla contrattazione collettiva
regionale, saranno volte a favorire l’accesso al lavoro e la sua
conservazione da parte dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate.
Rapporto
di lavoro a tempo parziale
1. L’Amministrazione
e gli enti del comparto possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale
mediante:
a)
assunzioni, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di
personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b)
trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero
dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione
organica del personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione del
personale dirigenziale, di quello del CFVA e degli avvocati addetti agli
uffici legali dell’Amministrazione e degli enti. Il predetto limite e
arrotondato per eccesso, onde arrivare comunque all’unità.
3. L’Amministrazione
e gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito
della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione seguita
da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo
parziale nel rispetto dei criteri definiti nel comma precedente e nel
successivo art. 62. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla
base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e
profilo e, per la parte residua, mediante assunzione secondo le procedure
selettive previste per l’accesso al lavoro.
4. Le domande
devono essere presentate dal personale interessato alla Direzione Generale del
Personale o al competente ufficio degli enti entro il 30 giugno ed il 31
dicembre di ciascun anno. Nelle domande tendenti alla trasformazione del
rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, con prestazione lavorativa
non superiore al 50% di quella a tempo pieno, deve essere indicata l’eventuale
attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere,
ai fini del comma 1 dell’art. 45 della L.R. n. 31/1998. Per i rapporti di
lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella
a tempo pieno, si applicano i divieti e le incompatibilità previste per il
personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Ai dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di
quella a tempo pieno, è consentita l’iscrizione ad albi professionali.
5. Nel caso che
l’Amministrazione e gli enti non abbiano preceduto agli adempimenti previsti
nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua dopo l’applicazione
della disciplina prevista nei commi precedenti, la trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro 60
giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato. In
tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2.
6. L’Amministrazione
e gli enti entro il predetto termine, possono, con decisione motivata,
rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore
a 6 mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni ed alla
posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità
del servizio.
7. Nel caso di
verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività esterna
del dipendente, sia subordinata che autonoma, e la specifica attività di
servizio , l’ente nega la trasformazione a tempo parziale.
8. In presenza
di gravi e documentate situazioni familiari, il contingente di cui al comma 2
è elevato di un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui
al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali.
9. Qualora il
numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 8 ecceda i contingenti
fissati nei commi stessi, viene data la precedenza:
a)
ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni
psicofisiche;
b)
ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore
al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi
patologie o anziani non autosufficienti;
c)
ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
10. La
costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno
a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e
con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della
collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico.
11. I
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in
soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia
la disponibilità del posto in organico.
12. Gli enti
informano con cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all’art. 7 del
presente contratto sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla
tipologia delle stesse e sull’eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e
straordinario.
Orario
di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Trattamento
economico
1. Il
dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto
di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non
può essere inferiore a 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma
delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero
complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il rapporto
di lavoro a tempo parziale può essere:
a)
orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta
rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
b)
verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese,
dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno, in misura da
rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo
parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o
anno);
c)
con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).
3. Nell’applicazione
degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto
della ridotta durata della prestazione e dalla peculiarità del suo
svolgimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e
contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
4. Il personale
con rapporto di lavoro a tempo
parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario e non può
fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro,
salvo quelle previste dalla legge.
5. I dipendenti
a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie
pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale
verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle
giornate di lavoro prestate nell’anno.
6. Il
trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento
a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa la contingenza e l’eventuale
retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a
tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.
Contratto
a tempo determinato
1.
L'Amministrazione può stipulare contratti individuali per l'assunzione di
personale a tempo determinato nei seguenti casi:
a)
per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione
del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli
relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 53/2000; nei
casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con l’esclusione
delle ipotesi di sciopero), l’assunzione a tempo determinato può essere
anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del
lavoratore che si deve assentare;
b)
per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio,
nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli
4, 5, 7 della legge n. 1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n. 903/1977,
come modificati dall’art. 3 della legge n. 53/2000; in tali casi l’assunzione
a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del
periodo di astensione;
c)
per soddisfare proprie esigenze organizzative nei casi di
trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, per un periodo di sei mesi;
d)
per lo svolgimento di attività stagionali, nell’ambito delle vigenti
disposizioni;
e)
per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall’assunzione
di nuovi servizi o dall’introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili
con il personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi;
f) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o
programmi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in
servizio, nel limite massimo di dodici mesi;
g)
per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie,
per un periodo massimo di otto mesi
e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.
2.
Per il reclutamento del personale, l'Amministrazione ricorre all’avviamento
dalle Direzioni Provinciali del Lavoro per le categorie A e B. Per le
categorie C e D utilizza prioritariamente le eventuali graduatorie degli
idonei per concorsi regionali vigenti; in mancanza predispone forme selettive
delle quali informa le Organizzazioni Sindacali.
3.
Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato
per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso,
alla scadenza indicata nel contratto individuale o, prima di tale data, con il
rientro in servizio del lavoratore sostituito avente titolo alla conservazione
del posto.
5.
Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e
normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo
indeterminato, con la precisazione che le ferie sono proporzionali al servizio
prestato.
6.
Il contratto a termine è nullo quando sia stipulato al di fuori delle ipotesi
dei commi precedenti e l’apposizione del termine non risulti da atto
scritto.
7.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente
prorogato con il consenso del dipendente non più di una volta e per una
durata non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia
richiesta da esigenze contingenti e imprevedibili e si riferisca alla stessa
attività lavorativa prevista nel contratto precedentemente stipulato. In
nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
ESTINZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 64
Risoluzione
del rapporto di lavoro
1.
La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova può
avvenire:
a)
per risoluzione consensuale;
b)
per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione o del
lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del
posto e l’eventuale periodo di aspettativa, nonché per invalidità totale e
permanente;
c)
per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione al
compimento del limite massimo di età del dipendente;
d)
per licenziamento con preavviso da parte dell’Amministrazione;
e)
per licenziamento senza preavviso da parte dell’Amministrazione;
f)
per dimissioni;
g)
per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa;
2.
In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la cessazione del
rapporto di lavoro con preavviso o con la corresponsione della relativa
indennità sostitutiva, i termini sono i seguenti:
a)
2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore a 5 anni di
effettivo servizio;
b)
3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di effettivo
servizio;
c)
4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di effettivo
servizio.
3.
In caso di mancato rispetto dei termini indicati di cui sopra, la parte
recedente è tenuta a corrispondere all’altra parte l’indennità di
mancato preavviso.
4.
Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti
ai fini dell’anzianità.
5.
In caso di risoluzione consensuale ai sensi del comma 1, lettera a) non trova
applicazione l’obbligo del preavviso e dell’indennità sostitutiva.
6.
In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste l’obbligo del
preavviso da parte dell’Amministrazione, mentre esiste l’ esonero se tale
risoluzione avviene ad iniziativa del lavoratore.
7.
In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo
giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista. L’Amministrazione
comunica all’interessato la risoluzione del rapporto.
8.
In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera e) non spetta al
lavoratore né il preavviso né la corrispondente indennità. Il licenziamento
senza preavviso ha effetto legale dal momento della consegna della
comunicazione scritta all’interessato, ovvero quando quest’ultimo ne venga
a conoscenza nelle forme di legge.
9.
Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno provocato danno
materiale all’Amministrazione si conviene che è ammissibile la
compensazione ex articolo 1252 c.c.
tra quanto dovuto al lavoratore e quanto imputabile al medesimo per
risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti, la
compensazione può essere effettuata in sede giudiziale sempre sino alla
concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale
maggior diritto dell’Amministrazione.
10.
Le dimissioni del dipendente devono essere presentate sempre per iscritto
rispettando i termini di preavviso di cui al comma 2 ridotti della metà. Al
dimissionario compete il pagamento dell’intero trattamento economico fino
alla scadenza del preavviso. E’ facoltà dell’Amministrazione far cessare
il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la
scadenza del preavviso corrispondendo l’intero trattamento economico fino
alla scadenza stessa.
11.
In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa
spetta l’indennità per mancato preavviso.
12.
In caso di decesso del dipendente l’Amministrazione corrisponde agli aventi
causa, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità
di mancato preavviso, l’importo corrispondente ai giorni di ferie maturati e
non goduti, nonché l’importo relativo ai ratei maturati della tredicesima e
quattordicesima.
13.
Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità il
rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva cessazione del
servizio.
14.
Qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore o agli
aventi causa, l’Amministrazione è tenuta a liquidare la somma non
contestata senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.
Norme
disciplinari
1.
In caso di infrazione ai propri doveri, al dipendente sono irrogate
corrispondenti sanzioni, come regolamentato dall’allegato codice
disciplinare (Allegato E).
CLASSIFICAZIONE
E INQUADRAMENTO
CAPO
I
CLASSIFICAZIONE
Art. 66
Il
sistema di classificazione
1.
Il sistema di classificazione professionale è articolato in quattro categorie
omogenee, denominate rispettivamente A – B – C – D.
2.
Per ciascuna categoria sono indicati nell’allegato A i requisiti e i
contenuti professionali richiesti per lo svolgimento delle mansioni
appartenenti a ciascuna di esse.
3.
All'interno di ciascuna categoria, fermo restando l'equivalenza professionale
di tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna di esse, sono mantenute le
differenze retributive secondo quanto indicato dalla tabella n. 1.
Disciplina
delle mansioni
1.
Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto
professionalmente equivalenti, sono esigibili a prescindere dalla posizione
economica nell’ambito delle declaratorie contenute nell’allegato A, nel
rispetto dell’area professionale di appartenenza.
2.
Le progressioni economiche all’interno della stessa categoria conseguenti
dall’applicazione del presente contratto non comportano modifiche della
posizione del lavoratore nell’ordinamento dell’Amministrazione e degli
Enti.
3.
Il lavoratore può, per obiettive esigenze di servizio, essere temporaneamente
adibito a mansioni proprie della categoria superiore con diritto al
trattamento economico corrispondente, per il periodo che le ha espletate, nel
caso di:
a)
sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del
posto, quando l’assenza sia superiore a 30 giorni, per periodi non eccedenti
i 90 giorni e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti;
b)
vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a novanta
giorni dal verificarsi della vacanza, salva la possibilità di attribuire le
mansioni superiori ad altro dipendente per non oltre 90 giorni ulteriori della
vacanza e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti.
4.
Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del comma precedente,
l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo,
quantitativo e temporale dei compiti propri di tali mansioni.
5.
L’adibizione a mansioni proprie della categoria superiore è disposta con
provvedimento del Direttore Generale.
Differenziazione
dei livelli retributivi all'interno delle categorie
1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una
progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo la
retribuzione tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la
disciplina del presente contratto. A tale livello si accede con le modalità
di cui al successivo articolo 69.
2. Ciascuna categoria è articolata al suo interno in
più livelli economici, ferma restando l’equivalenza delle mansioni e
funzioni di competenza della categoria.
L’accesso avviene per tutte le categorie, nel primo
livello retributivo.
3.
I livelli economici successivi a quello d’ingresso costituiscono lo sviluppo
di carriera orizzontale, che ha luogo mediante procedure selettive e
valutazione dell’esperienza e professionalità acquisite, dei percorsi
formativi seguiti, dei titoli di studio e di servizio, e delle prestazioni
rese.
4.
La classificazione è pertanto la seguente:
| Categorie |
Livelli
retributivi |
|
Cat.
A |
A1 |
A2 |
|
|
|
Cat.
B |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
| Cat. C |
C1 |
C2 |
C3 |
|
| Cat. D |
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
Progressione
professionale all'interno della categoria
1.
Il passaggio, nell'ambito della stessa categoria, ad un livello economico
superiore a quello di appartenenza, avviene, nell'ambito dei contingenti
stabiliti dalla contrattazione collettiva regionale, mediante selezione che
avviene tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
a)
prestazioni rese, con più elevato arricchimento professionale;
b)
interventi formativi e di aggiornamento, collegati alle attività
lavorative ed ai processi di riorganizzazione;
c)
impegno e qualità della prestazione individuale;
d)
iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o
migliorative dell'organizzazione del lavoro;
e)
idoneità conseguita in concorsi pubblici, relativi a qualifiche
pertinenti con le professionalità della categoria di appartenenza, ad
eccezione di quella conseguita per l’accesso nell’Amministrazione;
f) titolo di studio.
2.
E’ requisito per la partecipazione alle selezioni di cui al presente
articolo la permanenza all’interno del livello retributivo per un periodo di
tempo non inferiore ai 2 anni.
3.
L’anzianità di servizio maturata nelle ex qualifiche funzionali di
provenienza è equiparata a quella del livello retributivo delle categorie.
4.
I contingenti dei dipendenti che possono passare ad un livello retributivo
immediatamente superiore a quello di appartenenza vengono stabiliti, in base
alle risorse disponibili, dal contratto collettivo, ovvero dal rinnovo economico biennale.
Valutazione
nei concorsi pubblici del servizio prestato
1.
Per il personale delle categorie B e C che, in possesso del titolo di studio
richiesto, partecipi ai concorsi per l'assunzione in profili professionali
rispettivamente delle categorie C e D, la valutazione ottenuta ai sensi
dell'articolo 72, costituisce titolo valutabile per l'utile collocazione nella
graduatoria finale.
2.
Per il personale che abbia titolo e che partecipi alle selezioni per il ruolo
dei dirigenti, la valutazione ottenuta ai sensi dell'articolo 72, costituisce
titolo valutabile per l'utile collocazione nella graduatoria finale.
3.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano limitatamente alla
quota di riserva di cui agli art. 56 e 32 della L.R. n. 31/1998.
Requisiti
per l'accesso dall’esterno nelle categorie
1.
L'accesso al nuovo sistema di classificazione, per le categorie A, B, C, D,
avviene nel primo livello retributivo di ciascuna categoria.
2.
Alla categoria A si accede per chiamata numerica dalle liste di collocamento,
previo superamento di una prova selettiva di idoneità, con il possesso del
solo requisito della licenza della scuola dell’obbligo.
3.
Alla categoria B si accede per chiamata numerica dalle liste di collocamento,
previo superamento della prova selettiva d'idoneità, con il possesso della
licenza della scuola dell’obbligo e comunque non inferiore alla licenza
media inferiore e degli ulteriori requisiti richiesti per specifiche
professionalità.
4.
Alla categoria C si accede per concorso, con il possesso del diploma di scuola
media superiore di II° grado richiesto per i diversi profili professionali.
5.
Alla categoria D si accede per concorso, con il possesso della laurea o del
diploma di laurea di I° grado richiesto per i diversi profili professionali.
Valutazione
dei dipendenti
1.
Le prestazioni e le caratteristiche professionali dei dipendenti sono soggette
a valutazione annuale da parte dei dirigenti dai quali essi dipendono.
2.
Le valutazioni dei dipendenti costituiscono base di riferimento:
a)
per l'assegnazione del retribuzione di rendimento;
b)
per l'attribuzione di eventuali incarichi;
c)
per l'eventuale attribuzione di livelli di progressione economica
all'interno della categoria;
d)
per l'attribuzione di eventuale punteggio in occasione di
partecipazione ai concorsi pubblici indetti dall’Amministrazione per le
categorie superiori a quella di appartenenza.
3.
La prima valutazione è espressa dal dirigente cui il dipendente è
direttamente assegnato, sentito il responsabile dell’unità operativa.
4. Il direttore generale redige
annualmente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di
riferimento, una valutazione delle prestazioni rese da ciascun dipendente.
5.
Per ciascuno degli elementi considerati viene espresso un sintetico giudizio
ed attribuito un punteggio. La somma dei punteggi conseguiti costituisce la
valutazione complessiva del dipendente.
6.
La valutazione del personale distaccato, comandato o assegnato agli organi di
direzione politica, è effettuata dal Direttore Generale della struttura di
appartenenza sentito il dirigente della struttura di destinazione.
7.
Il direttore generale verifica la prima proposta di valutazione, esprime il
giudizio di sua competenza e lo porta a conoscenza dell'interessato,
consegnandogliene copia.
8.
I criteri per la valutazione dei dipendenti sono previsti nell’allegato G.
9.
Le procedure di valutazione dei dipendenti dovranno tener conto, quando
istituiti, dell’attivazione del nuovo sistema di formazione permanente del
personale e della costituzione dell’Ufficio di Controllo di Gestione.
10.
Le parti riconoscono carattere di sperimentalità al sistema di valutazione e
dopo una prima applicazione si incontreranno per verificare i risultati e le
eventuali incongruenze, e concorderanno eventuali modifiche.
Riesame
1.
Il dipendente che ritenga non adeguata la valutazione effettuata dal Direttore
Generale può, entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, direttamente o
per mezzo dell'organizzazione sindacale cui aderisca o alla quale conferisca
mandato, presentare in forma scritta una istanza di riesame al Comitato di cui
al successivo articolo, con la quale può anche chiedere una audizione.
2.
A tal fine, gli atti presupposti sono messi a disposizione del richiedente
entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Comitato
per il riesame
1.
Il Comitato per il riesame dura in carica due anni. Esso è presieduto dal
Direttore Generale dell'Assessorato al Personale, o da un suo delegato ed è
composto da altri due dirigenti effettivi e da due supplenti. Il Collegio
opera con la presenza di tre membri, tra i quali non figurano, in ogni caso, i
Dirigenti della struttura nella quale presta servizio il richiedente il
riesame.
2.
Il Comitato si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Disciplina
transitoria dell’inquadramento
1.
I lavoratori inquadrati nelle qualifiche funzionali alla data del 31.12.2000,
vengono automaticamente e correlativamente inseriti nelle predette categorie
professionali e nei relativi livelli retributivi secondo la tabella n° 2
annessa al presente accordo.
2.
I lavoratori appartenenti alla I°, II° e III° qualifica funzionale sono
inquadrati nel secondo livello retributivo della categoria “A”.
3.
I lavoratori appartenenti alla IV qualifica funzionale sono inquadrati nel
secondo livello retributivo della categoria “B”.
4.
I lavoratori appartenenti alla V qualifica funzionale sono inquadrati nel
terzo livello retributivo della categoria “B”.
5.
I lavoratori appartenenti alla VI qualifica funzionale sono inquadrati nel
secondo livello retributivo della categoria “C”.
6.
I lavoratori appartenenti alla VII qualifica funzionale sono inquadrati nel
secondo livello retributivo della categoria “D”.
7.
I lavoratori appartenenti alla VIII qualifica funzionale sono inquadrati nel
terzo livello retributivo della categoria “D”.
8.
I suddetti inquadramenti hanno decorrenza 1.1.1999.
|
Ex
qualifiche funzionali |
Categ. |
Liv.
retrib. |
|
I°,
II°, III° |
A |
A2 |
|
IV° |
B |
B2 |
|
V° |
B |
B3 |
|
VI° |
C |
C2 |
|
VII° |
D |
D2 |
|
VIII° |
D |
D3 |
Progressione
verticale transitoria per l’accesso alla categoria B
1. Per la
sola fase di prima applicazione l’Amministrazione e gli enti, entro 90
giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, avviano la selezione
interna per l’accesso al livello economico iniziale della categoria B
riservato ai dipendenti inquadrati nella categoria A che, alla stessa data,
siano in servizio da almeno 4 anni.
2. Le
selezioni per il passaggio alla categoria B consisteranno in una prova
attitudinale finalizzata ad accertare il possesso delle capacità necessarie
per lo svolgimento delle attività richieste per la posizione alla quale si
concorre con modalità analoghe a quanto avviene per l’accesso dall’esterno.
3. Nel caso
in cui gli idonei eccedano il numero dei posti disponibili, questi sono
attribuiti tenendo conto delle graduatorie delle selezioni, a parità ai più
anziani in servizio e, in caso di ulteriore parità, ai più anziani di età.
4. Possono
essere banditi mediante selezioni di cui ai precedenti comma, l’80% dei
posti vacanti nella categoria B. Ai costi conseguenti alle operazioni di
inquadramento si farà fronte mediante l’impiego delle ordinarie
disponibilità previste per il completamento delle dotazioni organiche.
5. L’anzianità
di servizio maturate nelle ex qualifiche funzionali di provenienza è
equiparata a quella della nuove categorie.
Progressione
verticale transitoria per l’accesso alle categorie C e D
1. Per la
sola fase di prima applicazione l’Amministrazione regionale e gli enti,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto ovvero
dalla rideterminazione degli organici operata ai sensi dell’art. 15 della
legge n. 31/1998, avviano le selezioni interne per l’accesso al livello
economico iniziale delle categorie C e D, riservate ai dipendenti che, alla
stessa data, siano in servizio da almeno 4 anni e siano in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti:
a)
siano inquadrati nella categoria immediatamente inferiore
rispetto a quella per la quale si concorre;
b)
siano in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso
dall’esterno alla categoria di appartenenza;
c)
non siano stati inquadrati nella categoria di appartenenza per
effetto dell’applicazione dell’art. 52 comma 2 della legge regionale
31/98, tenuto conto degli accorpamenti delle ex qualifiche nelle categorie.
2. Le
selezioni per il passaggio alla categoria immediatamente superiore
consisteranno in una prova concorsuale per titoli ed esami di contenuto
teorico pratico che, tenuto conto delle diverse professionalità, sia
finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e capacità necessarie
per lo svolgimento delle attività richieste dalla posizione alla quale si
concorre. Sono valutabili i seguenti titoli:
-
anzianità di servizio;
-
titolo di studio;
-
livello economico all’interno della categoria di appartenenza;
-
abilitazione all’esercizio della professione purché attinente
all’area professionale per cui si concorre.
3. Possono
essere banditi mediante selezioni di cui ai precedenti comma, l’80% dei
posti vacanti nelle categorie C e D. Ai costi conseguenti alle operazioni di
inquadramento si farà fronte mediante l’impiego delle ordinarie
disponibilità previste per il completamento delle dotazioni organiche.
4. L’anzianità
di servizio maturate nelle ex qualifiche funzionali di provenienza è
equiparata a quella della nuove categorie.
LA
RETRIBUZIONE
CAPO
I
PRINCIPI
GENERALI
Art. 78
Principi
1.
La retribuzione costituisce il corrispettivo per l'attività prestata dai
dipendenti regionali in favore dell'Ente datore di lavoro. Con la sola
eccezione del salario di anzianità in godimento, essa è commisurata alla
quantità ed alla qualità del lavoro prestato.
2.
La retribuzione è disciplinata esclusivamente dal presente contratto e dalle
fonti cui si fa esplicito rinvio. Qualsiasi corresponsione, in denaro o in
natura, non esplicitamente prevista dal presente contratto, anche se disposta
da leggi e/o regolamenti regionali, cessa con l’applicazione del presente
contratto.
3.
Gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento, anche corrisposti in
forma di assegno ad personam, sono riassorbiti a valere sugli aumenti stabiliti dal
presente e dai successivi contratti sino a concorrenza dell’importo da
riassorbire.
La
struttura della retribuzione
1.
La struttura della retribuzione è composta dalle seguenti parti:
a) retribuzione base;
b) maggiorazioni;
c) indennità;
d) retribuzione di rendimento e di posizione.
LA
RETRIBUZIONE BASE
Art. 80
La
retribuzione base
1.
La retribuzione base è composta dalle seguenti voci:
a)
retribuzione tabellare;
b)
contingenza;
c)
retribuzione di anzianità;
Essa
è corrisposta per 12 mensilità più due mensilità aggiuntive da
corrispondersi entro il 19 giugno ed entro il 19 dicembre di ciascun anno.
2.
La retribuzione tabellare è definita per ciascuna categoria e livello
retributivo, secondo la tabella n. 3.
3.
La contingenza è costituita dalle indennità comunque determinate per effetto
della scala mobile che, d’ora in avanti sono definite unitamente con il
termine “contingenza”. La contingenza mensile per i dipendenti della ex V
qualifica è ridotta di lire 12.689, e per l’ex VIII qualifica è ridotta di
lire 25.134. E’ disposto un incremento nella medesima misura di cui al
presente comma per tutti i dipendenti che, per effetto della presente
disposizione, subiscono la riduzione in oggetto. Tale importo incrementa, per
i medesimi, la retribuzione di anzianità di cui al presente articolo.
4.
La retribuzione di anzianità si configura quale assegno ad personam non
riassorbibile ed è costituito dal salario di anzianità in godimento, ivi
compresi gli acconti sui futuri miglioramenti corrisposti in applicazione del
punto 5.5 del DPG n. 193/86 e dall’articolo 36 del DPG n. 116/1990, nonché
le maggiorazioni stipendiali corrisposte in applicazione del punto 5.3,
lettera c) del DPG n. 193/1986, dall'arricchimento professionale di cui al DPG
21 dicembre 1995, n. 385, dall’assegno personale non riassorbibile e dall’indennità
ex DPR n. 1854/88 che, conseguentemente, sono aboliti. A ciascun dipendente è
attribuita la retribuzione di anzianità, così rideterminata, nella misura
maturata individualmente, anche pro rata,
alla data del 31.12.2000, e comprende comunque qualunque altra voce
retributiva collegata all’anzianità del dipendente.
5.
La somma della retribuzione tabellare e della contingenza è convenzionalmente
indicata quale “retribuzione fissa”.
6.
La somma della retribuzione fissa e della retribuzione di anzianità è
convenzionalmente indicata quale “retribuzione base”.
| Cat/livello |
Retribuzione
fissa (in lire) |
|
|
Tab. |
Conting. |
Totale |
| |
|
|
|
| A1 |
1.048.000 |
994.287 |
2.042.287 |
| A2 |
1.149.000 |
994.287 |
2.143.287 |
| B1 |
1.251.000 |
1.005.108 |
2.256.108 |
| B2 |
1.364.000 |
1.005.108 |
2.369.108 |
| B3 |
1.553.000 |
1.005.108 |
2.558.108 |
| B4 |
1.699.000 |
1.005.108 |
2.704.108 |
| C1 |
1.699.000 |
1.035.874 |
2.734.874 |
| C2 |
1.826.000 |
1.035.874 |
2.861.874 |
| C3 |
2.066.000 |
1.035.874 |
3.001.874 |
| D1 |
2.066.000 |
1.058.844 |
3.124.844 |
| D2 |
2.203.000 |
1.058.844 |
3.261.844 |
| D3 |
2.654.000 |
1.058.844 |
3.712.844 |
| D4 |
2.900.000 |
1.058.844 |
3.958.844 |
Dichiarazione a Verbale
Il
CO.RA.N. per uniformità con gli altri contratti del pubblico impiego, ritiene
essenziale arrivare alla ripartizione della retribuzione su 13 mensilità.
Prospetto
della busta paga
1.
Dal 60° giorno dall’entrata in vigore del presente contratto a tutti i
dipendenti è rilasciato mensilmente un prospetto della busta paga
corrispondente ai seguenti requisiti:
a)
indicazione separata della retribuzione tabellare così come
rideterminata dall’articolo 80, comma 2;
b)
indicazione separata della contingenza così come rideterminata dall’articolo
80 comma 3;
c)
indicazione separata della retribuzione di anzianità, in un’unica
voce che comprenda tutti gli elementi che la compongono, così come
rideterminata dal comma 4, dell’articolo 80;
d)
indicazione separata di un eventuale assegno ad
personam da riassorbire.
2.
Nel prospetto è altresì indicato in maniera analitica l’elenco delle
indennità mensili percepite con l’indicazione del periodo o dell’entità
di riferimento.
3.
Per i dipendenti beneficiari del trattamento di fine rapporto è altresì
indicato l’ammontare complessivo, rivalutato alla data del prospetto.
4.
In sede di prima applicazione a ciascun dipendente regionale che beneficia di
voci retributive che confluiscono nella retribuzione di anzianità viene
consegnato un prospetto analitico contenete le voci che fanno parte della
retribuzione di anzianità.
Aumenti
retributivi tabellari per l’anno 1999
1.
Per effetto della nuova tabella di trattamento economico e delle norme di
primo inquadramento gli importi della retribuzione base risultano
incrementati, a partire dall’ 1.1.1999, nella seguente misura:
Tabella n° 4
“Aumenti tabellari”
|
Ex
qualifiche |
Liv.
retrib. |
Aumenti |
| |
|
|
| I, II, III |
A2 |
157.425 |
|
IV |
B2 |
177.161 |
|
V |
B3 |
187.169 |
| VI |
C2 |
207.953 |
| VII |
D2 |
232.054 |
| VIII |
D3 |
267.101 |
Arretrati
1998
1.
A tutto il personale che sia stato in servizio nel 1998, in proporzione al
periodo di lavoro prestato, viene corrisposto un compenso per miglioramenti
contrattuali nella seguente misura:
|
Ex
qualifiche |
Arretrati |
| |
|
|
I,
II, III |
2.884.446 |
|
IV |
3.010.446 |
|
V |
3.259.446 |
|
VI |
3.508.446 |
|
VII |
3.757.446 |
|
VIII |
4.089.446 |
Misure
perequative in materia di mobilità verticale ex L.R. 24/1989
1.
Le parti confermano l’esistenza di una serie di situazioni individuali nelle
quali si ravvisa una sperequazione in ordine alla mobilità verticale e si
impegnano ad effettuare congiuntamente una approfondita verifica al fine di
individuare misure atte ad eliminare le suddette sperequazioni. Tale verifica
dovrà essere effettuata entro 60 giorni. Saranno oggetto di esame
prioritariamente le situazioni già considerate nelle precedenti fasi della
trattativa sindacale. Le misure perequative che saranno individuate non
potranno comportare un onere finanziario superiore a 500 milioni annui.
INDENNITA’
E MAGGIORAZIONI
Art. 85
Le
indennità
1.
Le indennità rappresentano la voce retributiva legata alle particolari
condizioni della prestazione lavorativa implicante un maggior peso, onere,
disagio o rischio della prestazione stessa.
2.
Le indennità sono riconosciute esclusivamente per l'effettivo svolgimento
della prestazione ed in connessione con il presupposto che da luogo alla loro
corresponsione.
3.
Per la vigenza del presente contratto risultano confermate tutte le seguenti
indennità:
a)
Missione
b)
Cassa
c)
Reperibilità
d)
Trasferimento
e)
Rischio
f)
CED
g)
Campagna
h)
Guida
i)
Volo e navigazione
j)
Centralinista non vedente
k)
Video terminale
l)
Chilometrica
m)
di gabinetto
4.
Per il periodo di vigenza del presente contratto risultano confermate le
indennità di cui al comma precedente così come disciplinate dai precedenti
accordi contrattuali e dalle disposizioni legislative alle quali occorre far
riferimento per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di
corresponsione delle indennità nonché per la individuazione della base di
calcolo delle stesse.
Servizio
mensa
1.
L’Amministrazione e gli Enti assicurano il servizio mensa previsto dalla
preesistente normativa, esclusivamente per il personale impiegato in attività
lavorative che comportino la presenza anche in orario pomeridiano o in orario
turnato, tramite consegna, unitamente alla busta paga, di buoni da utilizzare
per il consumo di pasti o l’acquisto di generi alimentari presso esercizi
commerciali convenzionati. Il valore del buono resta confermato in lire
16.000.
2.
Il numero dei buoni è calcolato convenzionalmente su base annua nella misura
di due per settimana, per un totale di 100; essi vengono utilizzati nel numero
massimo di 10 al mese, in relazione al servizio prestato.
3.
Al personale degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario e
negli Enti ove siano operative mense aziendali, viene assicurata la parità di
trattamento con le medesime modalità di utilizzo dei buoni pasto. Per il
personale addetto alla preparazione ed alla distribuzione dei pasti, in
considerazione del disagio comportato dalla necessità di consumare i pasti
sul luogo di lavoro, il servizio è assicurato per tutti i giorni lavorativi.
4.
In presenza di particolari articolazioni dell’orario di lavoro, la
definizione dell’istituto è demandata alla contrattazione integrativa.
Le
maggiorazioni retributive
1.
Le maggiorazioni retributive sono costituite dalle seguenti voci:
a)
lavoro straordinario;
b)
lavoro straordinario festivo o notturno;
c)
lavoro straordinario notturno-festivo;
d)
turno.
2. Per il
periodo di vigenza del presente contratto, risultano confermate, per quanto
attiene al calcolo delle medesime, le disposizioni contenute nei precedenti
accordi contrattuali. Dall’entrata in vigore del presente contratto le
maggiorazioni retributive verranno calcolate sui nuovi importi di cui all’articolo
80 e successivi, e nessun arretrato è dovuto per quanto corrisposto prima
dell’entrata in vigore dello stesso.
CORPO
FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
Art. 88
Disposizioni
per il Corpo forestale e di Vigilanza ambientale
1.
Ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, per
il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è prevista una
distinta disciplina nell’ambito del presente contratto.
2.
Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti appartenenti al Corpo
Forestale è disciplinato dal presente capo.
3.
Nelle materie non esplicitamente disciplinate dal presente capo si applicano
le disposizioni generali del contratto e la legge regionale n. 26/1985.
Classificazione
del CFVA
1.
Il personale del CFVA è inquadrato nelle seguenti aree riservate agli
appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale:
Area
A – Agenti;
Area
B – Sottufficiali;
Area
C – Ufficiali.
2.
Le aree A e B sono articolate in 3 livelli retributivi, l’area C è
articolata in 4 livelli retributivi corrispondenti al grado, secondo la
seguente tabella:
|
Area |
Grado |
Area |
| Agenti |
Agente |
A |
|
Assistente |
A |
|
Ass. capo |
A |
| Sottufficiali |
Ispettore |
B |
|
Isp. Capo |
B |
|
Isp.
Sup. |
B |
| Ufficiali |
Ufficiale |
C |
|
Uff. istruttore |
C |
|
Uff. capo |
C |
|
Uff.
sup. |
C |
Dichiarazione
a verbale:
Le
parti firmatarie concordemente dichiarano che il sistema di classificazione
previsto dal presente articolo riflette l’attuale assetto normativo che
regola il CFVA.
Le
parti considerano perciò tale classificazione transitoria e rilevano che
dovrà trovare l’assetto definitivo nella prossima tornata contrattuale, in
un contesto normativo più adeguato ai compiti istituzionali del Corpo stesso
ed a quello esistente presso gli altri Corpi consimili delle pubbliche
amministrazioni, con particolare riferimento al titolo di studio per l’accesso
al Corpo.
Progressione
verticale nella fase transitoria per l’accesso alle aree B e C
1. Per la
sola fase di prima applicazione l’Amministrazione regionale e gli enti,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto ovvero
dalla rideterminazione degli organici operata ai sensi dell’art. 15 della
legge n. 31/1998, avviano le selezioni interne per l’accesso al livello
economico iniziale delle aree B e C, riservate ai dipendenti che, alla stessa
data, siano in servizio da almeno 4 anni e siano in possesso dei seguenti
ulteriori requisiti:
a)
siano inquadrati nella area immediatamente inferiore rispetto a quella
per la quale si concorre;
b)
siano in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a
quello richiesto per l’accesso dall’esterno all’area per la quale
concorrono;
c)
non siano stati inquadrati nell’area di appartenenza per effetto dell’applicazione
dell’art. 52 comma 2 della legge regionale 31/98, tenuto conto degli
accorpamenti delle ex qualifiche nelle aree.
2. Le
selezioni per il passaggio all’area immediatamente superiore consisteranno
in una prova concorsuale per titoli ed esami di contenuto teorico pratico che,
tenuto conto delle diverse professionalità, sia finalizzata ad accertare il
possesso delle attitudini e capacità necessarie per lo svolgimento delle
attività richieste dalla posizione alla quale si concorre. Sono valutabili i
seguenti titoli:
-
anzianità di servizio;
-
titolo di studio;
-
livello economico all’interno della categoria di appartenenza;
-
abilitazione all’esercizio della professione purché attinente
all’area professionale per cui si concorre.
3. Possono
essere banditi mediante selezioni di cui ai precedenti comma l’80% dei posti
complessivamente vacanti nelle aree B e C. Ai costi conseguenti alle
operazioni di inquadramento si farà fronte mediante l’impiego delle
ordinarie disponibilità previste per il completamento delle dotazioni
organiche.
4. L’anzianità
di servizio maturate nelle ex qualifiche funzionali di provenienza è
equiparata a quella della nuove aree.
Progressione
economica all’interno dell’area
1.
Il livello economico corrisponde alla posizione gerarchica di appartenenza
secondo la corrispondenza di cui alla Tabella n° 7.
2.
Il passaggio, nell’ambito della stessa area, ad un livello economico
superiore a quello di appartenenza, avviene esclusivamente in relazione all’acquisizione
del grado superiore, mediante selezione, secondo i criteri stabiliti dall’art.
69 del presente contratto, nell’ambito dei contingenti stabiliti per gli
organici di ciascuna di esse.
Mansioni
1.
I compiti assegnati agli appartenenti al CFVA comprendono tutte le mansioni
attualmente stabilite per gli ex profili professionali di provenienza fino
alla definitiva regolamentazione delle declaratorie e dei profili
professionali ai sensi delle norme transitorie del presente contratto.
2.
I dipendenti del CFVA non possono essere distaccati o comandati a prestare
servizio presso articolazioni organizzative estranee al CFVA, per i quali non
ne sia prevista la dotazione organica neppure temporanea, fatte salve le
disposizioni di legge.
Mobilità
nel ruolo unico regionale
1. Le aree A, B e C del CFVA, in quanto
specifiche, non corrispondono alle categorie professionali del restante
personale del comparto.
2.
La mobilità orizzontale tra le aree del CFVA e le categorie del comparto è
esclusa, salvo i casi di mobilità di cui agli art. 54 e 55.
3.
Sono fatti salvi i casi di sopravvenuta inidoneità fisica dei dipendenti del
CFVA alle mansioni proprie del Corpo di appartenenza, debitamente accertate
dalla competente struttura pubblica. In tal caso può essere disposta la
mobilità verso gli altri profili del Ruolo unico regionale rispetto ai quali
permanga una residua idoneità lavorativa, secondo quanto previsto dal comma 2
del precedente articolo 48, ove non sia possibile una utile collocazione nell’ambito
del CFVA.
4.
Oltre ai casi di cui al comma precedente la mobilità è consentita qualora vi
sia una perdita incolpevole della qualità di pubblica sicurezza non derivante
da fatti disciplinarmente rilevanti.
Valutazione
del servizio
1.
Gli appartenenti al CFVA che, in possesso del titolo di studio richiesto,
partecipano a concorsi per l’accesso dall’esterno a profili professionali
del ruolo unico regionale diversi da quelli del CFVA beneficiano degli stessi
riconoscimenti per il servizio prestato.
2.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano limitatamente alla
quota di riserva di cui agli art. 56 e 32 della L.R. n. 31/1998.
Retribuzione
1.
A decorrere dal 1.1.1999 agli appartenenti al CFVA sono corrisposte le
retribuzioni di cui alla tabella n. 8.
| Liv. |
Grado |
Contingenza |
Tabellare 1.1.1999 |
| |
|
|
|
|
A1 |
Agente |
1.017.797 |
1.378.000 |
| A2 |
Assistente |
1.017.797 |
1.443.000 |
| A3 |
Assistente Capo |
1.017.797 |
1.596.000 |
| B1 |
Ispettore |
1.035.874 |
1.596.000 |
| B2 |
Ispettore Capo |
1.035.874 |
1.633.000 |
| B3 |
Ispettore Superiore |
1.035.874 |
1.868.000 |
| C1 |
Ufficiale |
1.058.804 |
1.990.000 |
| C2 |
Ufficiale Istruttore |
1.058.804 |
2.203.000 |
| C3 |
Ufficiale capo |
1.058.844 |
2.654.000 |
| C4 |
Ufficiale Superiore |
1.058.844 |
2.900.000 |
2.
La contingenza mensile per i dipendenti dell’ex qualifica funzionale VIII,
con il grado di funzionario Ispettore è ridotta di lire 25.134. Per i
medesimi è disposto un incremento, di uguale misura, della retribuzione di
anzianità.
3.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto per effetto della
soppressione delle indennità prevista nel successivo articolo 96 la tabella
retributiva sarà la seguente:
| Liv. |
Grado |
Contingenza |
Tabellare 2000 |
| |
|
|
|
|
A1 |
Agente |
1.017.797 |
1.500.000 |
| A2 |
Assistente |
1.017.797 |
1.565.000 |
| A3 |
Assistente Capo |
1.017.797 |
1.718.000 |
| B1 |
Ispettore |
1.035.874 |
1.718.000 |
| B2 |
Ispettore Capo |
1.035.874 |
1.755.000 |
| B3 |
Ispettore Superiore |
1.035.874 |
1.990.000 |
| C1 |
Ufficiale |
1.058.804 |
1.990.000 |
| C2 |
Ufficiale Istruttore |
1.058.804 |
2.203.000 |
| C3 |
Ufficiale capo |
1.058.844 |
2.654.000 |
| C4 |
Ufficiale Superiore |
1.058.844 |
2.900.000 |
Soppressione
indennità del CFVA
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto sono
soppresse le seguenti indennità:
a)
campagna;
b)
rischio;
c)
guida;
d)
videoterminale.
2.
A partire dalla stessa data la retribuzione tabellare delle aree professionali
A e B è aumentata di lire 122.000 mensili e corrisponderà agli importi di
cui alla tabella n. 9.
3.
A partire dalla stessa data la retribuzione di anzianità relativa all’area
C è incrementata di lire 80.000 per 14 mensilità.
4. Gli
incrementi retributivi di cui sopra riflettono il valore medio delle
indennità soppresse di cui al comma 1.
Assegno
di funzione del CFVA
1.
Le misure dell’assegno di funzione, sostitutiva dell’indennità d’istituto
per il CFVA, sono determinate nei seguenti importi mensili lordi, in relazione
ai sottoelencati ruoli del personale medesimo per 12 mensilità da
corrispondere secondo le modalità previste della disciplina dell’ex
indennità di istituto, con decorrenza dall’entrata in vigore del presente
contratto.
|
Aree |
Assegno
di funzione |
| A |
265.000 |
| B |
305.000 |
| C |
335.000 |
Norme
di primo inquadramento del CFVA
1.
I dipendenti in servizio alla data del 31.12.2000 attualmente inquadrati nell’ex
qualifica funzionale IV e nella ex qualifica funzionale V, con il grado di
Guardia Scelta, sono inquadrati nell’area A rispettivamente al secondo
livello retributivo con il grado di Assistente per il personale inquadrato
nella ex IV qualifica funzionale e al terzo livello retributivo con il grado
di Assistente capo per quello inquadrato nella ex V qualifica funzionale.
2.
I dipendenti attualmente inquadrati nell’ex qualifica funzionale V, con il
grado di Brigadiere, sono inquadrati nell’area B al secondo livello
retributivo con il grado di Ispettore capo. I dipendenti attualmente
inquadrati nell’ex qualifica funzionale V con il grado di Maresciallo
Ordinario, Maresciallo Capo, Maresciallo Maggiore, sono inquadrati nell’area
B al secondo livello retributivo con il grado di Ispettore capo. I dipendenti
attualmente inquadrati nell’ex qualifica funzionale VI con il grado di
Maresciallo Capo, Maresciallo Maggiore e Maresciallo Scelto, sono inquadrati
nell’area B al terzo livello retributivo con il grado di Ispettore
superiore.
3.
I dipendenti attualmente inquadrati nell’ex qualifica funzionale VII con il
grado di Istruttore Direttivo Ispettore, sono inquadrati nell’area C al
secondo livello retributivo con il grado di Ufficiale Istruttore. I dipendenti
attualmente inquadrati nell’ex qualifica funzionale VIII, con il grado di
Funzionario Ispettore, sono inquadrati nell’area C al terzo livello
retributivo con il grado di Ufficiale Capo.
4. I suddetti inquadramenti hanno decorrenza 1.1.1999.
LA
RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO E DI POSIZIONE
Art. 99
La
retribuzione di rendimento
1.
La retribuzione di rendimento è determinata sulla base dei criteri generali
indicati dal presente contratto.
2.
Sono considerati elementi valutabili ai fini dell’attribuzione della
retribuzione di rendimento:
a)
l’affidamento di incarichi temporanei, anche pluriennali, che
comportino il coordinamento di unità operative;
b)
l’affidamento di incarichi temporanei per specifiche attività
implicanti il possesso di particolari professionalità;
c)
il conseguimento degli obiettivi fissati nei Piani di cui al successivo
articolo 103 e la conseguente valutazione dei risultati conseguiti dai gruppi
di dipendenti impegnati nella realizzazione di tali obiettivi;
d)
l’elaborazione di procedure e programmi implicanti utilità per l’Amministrazione
e che siano dalla stessa adottati;
e) la valutazione individuale dei risultati dei dipendenti.
Disposizioni
per l’affidamento di incarichi
1.
Con riferimento agli incarichi attribuiti relativamente alle articolazioni
organizzative costituite ai sensi del Titolo II della L.R. n. 31/1998, sono
indicate:
a)
la durata, che non può eccedere i 24 mesi ed è rinnovabile;
b)
i compiti assegnati, gli obiettivi da conseguire e le funzioni che
possono riguardare:
I)
attività di coordinamento caratterizzate da un elevato grado di autonomia
gestionale ed organizzativa;
II)
attività con contenuti di alta professionalità o richiedenti particolari
specializzazioni;
III)
altre attività di studio e ricerca.
2.
Al personale delle categorie B e C e a quello delle aree A e B del CFVA
possono essere conferiti incarichi, non comportanti la titolarità di
posizioni organizzative.
Retribuzione
di posizione
1.
Per gli incarichi comportanti la titolarità di posizioni organizzative ai
più elevati livelli, la retribuzione di posizione mensile massima a carico
del Fondo Unico è stabilita in lire 1.350.000 mensili comprensive dello
straordinario. Per gli incarichi non comportanti l’attribuzione di posizioni
organizzative, affidati al personale delle categorie B e C e a quello delle
aree A e B del CFVA, la retribuzione incentivante mensile massima è stabilita
in lire 600.000 comprensive dello straordinario.
2.
Gli incarichi possono essere revocati dall’Amministrazione in qualsiasi
momento, con perdita della relativa retribuzione.
Fondo
unico per la retribuzione di rendimento e di posizione
1.
Il fondo unico per la retribuzione di rendimento e di posizione, per l’anno
2000 e 2001 è composto dalle seguenti voci:
a)
ammontare del fondo della produttività stabilito dal bilancio
regionale per gli anni 2000 e 2001 incrementato, per l’anno 2001, di una
somma non inferiore al 10% della dotazione complessiva per i miglioramenti
contrattuali e comunque non inferiore a lire 3 miliardi a valere sulla
dotazione complessiva;
b)
importo corrispondente all’ammontare delle retribuzioni corrisposte
nell’anno 1999 ai dipendenti regionali, con esclusione dei dirigenti, per lo
svolgimento di incarichi di coordinatore di servizio o coordinatore di
settore;
c)
importo derivante dalla dotazione di cui all’articolo 14 della legge
regionale 11 luglio 1962, n. 7.
Gestione
del Fondo unico
1.
Il Direttore Generale di ciascuna area di contrattazione integrativa, entro il
30 ottobre di ogni anno, predispone un Piano di utilizzo del Fondo che tenga
conto degli eventuali incarichi da conferire e della loro durata, della
realizzazione di progetti individuali o collettivi e dei criteri per la
valutazione del risultato, della valutazione del rendimento individuale e
collettivo dei dipendenti assegnati e dei criteri per la loro valutazione, e
di ogni altro elemento che contribuisca a determinare l’assegnazione di
quote del Fondo a singoli dipendenti o a gruppi di essi.
2.
Nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione integrativa di cui al
precedente articolo 10, il Piano dovrà indicare l'entità degli incentivi
assegnati in relazione alle differenti caratteristiche qualitative e
quantitative degli incarichi che si intende assegnare, agli obiettivi da
conseguire, agli elementi che contribuiscono a determinare la valutazione dei
dipendenti.
3.
Il Piano è comunicato alle R.S.U. ed alle organizzazioni sindacali ammesse
alla contrattazione collettiva che possono formulare proposte in merito.
4.
Il Piano è portato a conoscenza, mediante affissione, di tutti i dipendenti
del comparto interessato.
5.
Il Dirigente generale di ciascuna area di contrattazione integrativa redige,
entro il 30 ottobre, contestualmente alla presentazione del Piano, una
relazione provvisoria contenente l’entità delle risorse utilizzate nell’anno
in corso, la loro ripartizione, e le motivazioni atte a rendere trasparente la
corrispondenza tra i criteri predeterminati e la ripartizione del Fondo.
6.
La relazione di cui al comma precedente è portata a conoscenza delle R.S.U. e
delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative, unitamente al Piano di
utilizzo del Fondo.
7.
La relazione finale deve essere redatta entro il 28 febbraio di ogni anno.
Ripartizione
del Fondo Unico per l’anno 2001
1.
Il Fondo unico per la retribuzione di rendimento e di posizione di cui al
precedente articolo 103 è distribuito tra le diverse aree di contrattazione
integrativa in proporzione con il personale previsto dalla dotazione organica.
2.
Per l’anno 2001, l’ammontare annuo del Fondo è ripartito tra le diverse
Direzioni Generali, rispettando i seguenti coefficienti:
|
Categoria |
Coefficiente |
| Categoria A |
1 |
| Categoria B |
1,15 |
| Categoria C |
1,35 |
| Categoria D |
1,47 |
| Area |
Coefficiente |
| Area
A |
1,20 |
| Area
B |
1,40 |
| Area
C |
1,47 |
3.
La conseguente dotazione per ciascun settore di contrattazione decentrata, per
l’anno 2001 è la seguente:
|
Direzioni
generali |
Anno
2001 |
| |
|
| Presidenza della Giunta |
|
| Legislativo |
|
| Ragioneria |
|
| Ispettivo |
|
| Affari Generali |
|
| Personale |
|
| Bilancio e programmazione |
|
| EE.LL. |
|
| Ambiente |
|
| CFVA |
|
| Agricoltura |
|
| Turismo |
|
| Lavori Pubblici |
|
| Industria |
|
| Lavoro |
|
| Pubblica Istruzione |
|
| Sanità |
|
| Trasporti |
|
| ERSAT |
|
| ESAF |
|
| ESIT |
|
| IZC |
|
| I.I.I. |
|
| ISOLA |
|
| ISRE |
|
| SSS |
|
| EAF |
|
| ERSU CAGLIARI |
|
| ERSU SASSARI |
|
| EPT |
|
| AAST |
|
| CRAS |
|
| Consorzio provinciale frutticoltura Sassari |
|
| Consorzio interprovinciale frutticoltura |
|
4. Per il
2001 la distribuzione tra le aree contrattuali sarà modificata in base alle
intervenute variazioni del personale.
Disposizioni
particolari per i dipendenti del
Centro
regionale di Programmazione
1.
Il particolare assegno di cui alla legge regionale n. 7/1962 previsto per gli
addetti al centro regionale di programmazione è abrogato. Gli assegni in
godimento vengono mantenuti come trattamenti ad
personam e saranno riassorbiti dai miglioramenti derivanti dall’applicazione
del presente contratto collettivo e dei successivi. I suddetti trattamenti ad
personam sono altresì assorbiti, fino a concorrenza, dalla eventuale
retribuzione di posizione spettante agli interessati.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 106
Attività
ricreativa e assistenziale
1.
L’amministrazione riconosce l’importanza dell’attività ricreativa e
assistenziale a favore dei lavoratori. L’amministrazione medesima si
ripromette di garantire al C.R.A.L. la disponibilità del supporto
organizzativo necessario per l’espletamento dei suoi compiti.
Rinvio
di normativa contrattuale
1.
Le parti si impegnano a definire entro sei mesi dalla data di stipulazione del
presente contratto le seguenti materie che, una volta definite, costituiranno
parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro:
a)
riforma del FITQ e degli altri fondi integrativi degli enti regionali e
adeguamento del Trattamento di fine rapporto alla disciplina legale e
regolamentazione dell’istituto dell’anticipo della liquidazione;
b)
criteri generali per l’organizzazione del lavoro anche in conseguenza
di innovazioni tecnologiche e della domanda dei servizi;
c)
criteri generali per la determinazione della retribuzione di rendimento
e di risultato;
d)
programmi di formazione del personale;
e)
definizione degli istituti relativi ad erogazioni retributive di
qualsiasi tipo, collegate alla prestazione lavorativa, e non esplicitamente
disciplinati dal presente contratto che, in mancanza di nuovo accordo entro
tale data, dovranno ritenersi abrogati;
f) disciplina del telelavoro, del lavoro condiviso e suoi eventuali
modelli;
g)
costituzione della Commissione di Conciliazione;
h)
modalità di gestione del libretto dei crediti professionali;
i) definizione delle declaratorie delle aree professionali del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale;
j) tirocini formativi.
Norma
transitoria
1.
Per la vigenza del presente contratto risultano confermati, con la precedente
regolamentazione, i seguenti istituti:
-
equo indennizzo;
-
copertura assicurativa.
Norma
finale
1.
Le parti procederanno, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, ad
una revisione del testo contrattuale, limitatamente alla forma, alla sua
organizzazione, all’indicazione dei riferimenti legislativi, al fine di
facilitarne la consultazione.
2.
L’Amministrazione si farà carico della pubblicazione e della diffusione del
testo del presente contratto, nella redazione aggiornata ai sensi del presente
articolo a cura del Comitato per la rappresentanza negoziale, a tutto il
personale del comparto.
3.
Entro 1 anno dalla stipula del presente contratto, le parti procederanno alla
disciplina delle materie di cui alla legge 5 novembre 1985, n. 26 e successive
modifiche e integrazioni, di competenza contrattuale.
DICHIARAZIONE
A VERBALE CONGIUNTA
Le
parti concordemente ritengono che rientri nei poteri gestori dei dirigenti
concedere, su richiesta degli interessati, per documentate e urgenti ragioni
personali, e tenuto conto delle concrete esigenze di buon funzionamento degli
uffici, brevi permessi giornalieri non retribuiti, non superiori alla metà
dell’orario giornaliero, da recuperare in un’unica soluzione con modalità
stabilite dal dirigente medesimo.
DICHIARAZIONI
A VERBALE UIL
In
relazione all’art. 97 questa O.S. non condivide la scelta di accorpamento
dell’ex indennità d’istituto per area; ritiene, invece, di mantenere l’attuale
regime, pur non operando incrementi retributivi, prevedendo uno
specifico importo per ogni singolo grado, al fine di differenziare, anche se in
misura minima, la caratteristica gerarchica che esiste nei Corpi,
ancorché civili, ma organizzati militarmente. Si propone le soluzione a lato
indicata, ferma restando la rivendicazione dell’adeguamento dell’indennità
d’istituto all’analoga indennità dei parigrado del Corpo forestale dello
Stato.
|
Area
|
Gradi
|
Assegno
di funzione
|
|
|
|
|
|
Agenti
|
Agente
|
235.000
|
|
|
Assistente
|
265.000
|
|
|
Assistente
Capo
|
275.000
|
|
Ispettori
|
Ispettore
|
275.000
|
|
|
Ispettore
Capo
|
305.000
|
|
|
Ispettore
Superiore
|
325.000
|
|
Ufficiali
|
Ufficiale
|
325.000
|
|
|
Ufficiale
Capo
|
335.000
|
|
|
Ufficiale
Superiore
|
350.000
|
In
relazione all’art. 98 non condivide l’inquadramento riservato alle Guardie
scelte già inquadrate dell’ex 5° q.f. (qualifica degli attuali
sottoufficiali), come pure non condivide l’inquadramento dei Marescialli dei
vari gradi, attualmente inquadrati nell’ex 5° q.f. con un’elevata
anzianità di servizio, mentre tutti i restanti Marescialli sono inquadrati
nell’ex 6° q.f.
Appare
evidente come la situazione non sia affatto coerente e debba trovare quindi
una soluzione appropriata. Questa situazione è peraltro oggetto di
contenzioso, che merita definizione secondo le indicazioni fornite dalla
Giunta regionale e da ordine del giorno del Consiglio regionale. Alla stregua
di quanto previsto dall’art. 84 relativo alle c.d. “sanatorie” si reputa
adeguato l’inquadramento delle guardie scelte ex 5° q.f. nel primo livello
retributivo dell’area B col grado di Ispettore (solo per una scelta di
ripiego dell’Amministrazione, a tale personale non è stato a suo tempo
attribuito la qualifica di sottufficiale; tale inquadramento, inoltre, non
comporta neppure incremento salariale); per quanto riguarda, invece, i
marescialli di 5° q.f., trattasi di 15 dipendenti che per ritardi dell’Amministrazione
e per sovrapposizione di provvedimenti, sono stati esclusi di fatto dalla
mobilità verticale. Anche in questo caso si propone che i predetti
marescialli siano inquadrati nel terzo livello retributivo dell’area B col
grado di Ispettore superiore (inquadramento previsto per i marescialli di 6°
q.f.).
DICHIARAZIONI
A VERBALE CGIL, CISL, UIL
Relativamente
a quanto contenuto nel comma 2, così come stabilito anche dall’art. 46,
comma 1°, della L.R. n. 31/1998, queste OO.SS. ritengono opportuno ed
auspicabile una modificazione delle previsioni di cui alle richiamate norme,
per consentire, anche al Personale appartenente al Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziali.
Le
OO.SS. indicate, per analogia con gli altri contratti del pubblico impiego e
per motivi di tutela della salute del dipendente, ritengono che qualora il
dipendente venga collocato in reperibilità durante un giorno di riposo egli
ha diritto al recupero del riposo medesimo.
DICHIARAZIONI
A VERBALE CGIL, CISL, UIL E CONFSAL-SILDIR
In
relazione all’art. 19 queste OO.SS. ritengono impropria la precisazione
contenuta al primo comma che prevede la
riduzione del contingente complessivo dei distacchi limitato alla sola durata
del presente contratto, in quanto il taglio dei distacchi è stato pari al
60%.
In relazione
all’art. 80, per uniformità con altri contratti del pubblico impiego
stipulati in Sardegna, ritengono essenziale mantenere la ripartizione della
retribuzione su 14 mensilità. (vedi per es. Azienda For. Dem.li, Cons. Reg.
ecc. ecc).
In
considerazione che i quattro livelli retributivi degli uffici del CFVA –
tabelle 8 e 9 – risultano corrispondenti a quelli della categoria D del
ruolo unico regionale, si ritiene palesemente iniqua e sperequativa la
previsione non identica del primo livello retributivo dell’area C del CFVA a
quello della categoria D, che peraltro non comporta incremento di spesa.
DICHIARAZIONE
A VERBALE CGIL
In
relazione all’art. 69 sostengono che la progressione nei livelli economici
all’interno delle singole categorie sia materia della contrattazione
integrativa e non di quella collettiva regionale. Inoltre ritengono, come già
rappresentato nel corso delle trattative, che ai fini della mobilità
orizzontale all’interno delle categorie debba essere valutata l’anzianità
di servizio.
Sottoscrivono
gli articoli 76 e 77 con riserva, sostenendo che con le stesse ragioni nella
fase transitoria sia possibile definire anche a regime la norma della
progressione verticale.
DICHIARAZIONE
A VERBALE UIL CGIL SILDIR-CONFSAL
Queste OO.SS.
ritengono, come già rappresentato nel corso delle trattative, che ai fini
della mobilità orizzontale all’interno delle categorie debba essere
valutata l’anzianità di servizio nella categoria stessa.
DICHIARAZIONI
A VERBALE SILDIR-CONFSAL
La scrivente
O.S. ritiene, come del resto più volte rappresentato nel corso della
trattativa, che il requisito per la partecipazione alla selezione per la
mobilità verticale e orizzontale debba essere lo stesso. Ci sembra infatti
giusto che in entrambi i casi, posto che nella mobilità verticale viene
considerata, si tenga conto della anzianità di servizio, come titolo per la
progressione orizzontale.
In
merito all’art. 52 sulle libere professioni, questa O.S. ritiene che, più
che di libere professioni - in quanto la libera professione è regolata dal Codice
Civile e non dal Contratto – si dovrebbe parlare di professionisti
dipendenti, sola figura professionale esistente nel contratto. Inoltre, in
relazione al comma 2 dello stesso articolo si ritiene che la competenza sul
regolamento di cui alla L 109/94 e successive modificazione, debba restare
alla contrattazione integrativa, come previsto dall’art. 47 della L.R. n.
31/1998.
In
relazione all’art. 77 sui concorsi interni ritiene che questi, negli Enti
Operativi, siano praticamente ingestibili, se non caratterizzati da specifici
profili professionali e specialistici (es. capo centrale etc.).
In
merito all’art. 92 si ritiene opportuno estendere il comma 1 agli Enti
Operativi caratterizzati da specifici profili specialistici (es. Capo diga,
capo centrale, capo impianto, capo turno).
Sul tema dei
parcheggi si dichiara quanto segue: l’Assessore del personale, con nota del
1° settembre 1999, indirizzata all’Assessore degli EE.LL., riteneva che il
problema dei parcheggi dovesse essere opportunamente sospeso perché a suo
avviso doveva essere ricondotto nell’ambito della contrattazione, cosa
condivisa dalla scrivente O.S. Si ribadisce pertanto che la materia dovrebbe
essere discussa in sede di rinnovo contrattuale.
La scrivente
O.S. ritiene che gli stanziamenti previsti per l’E.A.F. debbano essere
portati in deduzione agli oneri contrattuali, non tenendo conto che l’Ente
Autonomo del Flumendosa non grava sui fondi stanziati per la contrattazione,
in quanto la specifica legge di regionalizzazione dell’Ente non prevede
oneri a carico del Bilancio regionale. Pertanto gli interventi sulla
progressione orizzontale e sul salario di rendimento devono essere
necessariamente rivisti alla luce di quanto sopra specificato e adeguati
riportando la materia alla contrattazione collettiva.
Infine,
il contratto collettivo deve essere necessariamente integrato, per quanto
attiene ai permessi previsti dalla L. 104/92 e dalla L. 53/2000 e successive
modificazioni, che devono essere riconosciuti ai dipendenti, in materia di
congedi parentali e familiari.
DICHIARAZIONI
A VERBALE SAF
Il SAF
ritiene che nel prossimo rinnovo contrattuale dovranno trovare adeguato
riconoscimento le peculiarità e i disagi che connotano l’attività del
personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di stanza presso l’isola
dell’Asinara e in servizio presso i poligoni di tiro (art. 85).
Ritiene
che la progressione dal ruolo Agenti a quello Sottufficiali, di cui all’art.
91, debba avvenire attraverso selezione interna, con le modalità previste
dall’art. 69 del presente contratto, in quanto, in sede di revisione dell’attuale
sistema di inquadramento, il predetto personale dovrà confluire nella
medesima area, con l’unica differenza dell’obbligo, per i vincitori del
concorso sottufficiali, della frequenza di un corso di qualificazione
professionale finalizzato alla attribuzione della qualifica di Ufficiale di
P.G.
Riconosce
che le retribuzione tabellari indicate nella tabella 9 per le aree A e B,
previste per il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, rappresentano un
primo passo verso il giusto riconoscimento economico, che però dovrà in ogni
caso essere riallineato al livello retributivo dell’area C, prevista per la
generalità dei dipendenti regionali.
Dichiara
che gli importi dell’indennità di funzione percepita dagli appartenenti al
Corpo Forestale, di cui all’art. 97, e di Vigilanza Ambientale in virtù
dell’attribuzione delle qualifiche di P.S. e P.G., devono corrispondere a
quelli percepiti dai pari grado, dipendenti del Corpo Forestale dello Stato,
in quanto svolgenti pari compiti e funzioni a fini di tutela dei beni
ambientali.
Ritiene
che i dipendenti precedentemente inquadrati nell’ex qualifica funzionale
IV° col grado di guardia scelta e con anzianità di servizio superiore a
quindici anni, anche se maturata nel Corpo Forestale dello Stato, debbano
vedersi attribuita la qualifica di Assistente Capo ed essere inquadrati nel
corrispondente livello retributivo.
Ritiene
che il comma 2 dell’art. 100 contrasta con la realtà delle unità
organizzative individuabili con l’attuale articolazione della struttura
logistica del Corpo in “Stazioni Forestali”, le quali sono attualmente
coordinate dai sottufficiali forestali, inquadrati in area B. Si ritiene,
pertanto discriminatorio il fatto che a questi venga preclusa la titolarità
di posizione organizzativa. Tale preclusione, a parere del SAF, rappresenta
una limitazione all’operatività ed al buon funzionamento dell’unità
organizzativa “Stazione” a discapito dell’utenza e delle finalità
istituzionali del Corpo.
Dichiara che
l’attuale inquadramento del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale non risponda alle esigenze di funzionalità del Corpo, né alle
legittime aspettative del personale, che da sempre svolge mansioni superiori
rispetto alla qualifica funzionale di appartenenza. Chiarisce che appone la
firma al contratto esclusivamente in quanto ritiene che questo rappresenti un
primo passo verso il riconoscimento di un più congruo inquadramento per gli
agenti e i sottufficiali forestali, i quali, nel futuro sistema di
inquadramento unico dovranno confluire nell’area C, prevista per la
generalità dei dipendenti regionali. Il SAF dichiara di non condividere l’impostazione
complessiva della previsione di un’area separata ma appone la firma al
presente contratto in considerazione del congiunto riconoscimento, da parte di
firmatari, della transitorietà dell’inquadramento, che dovrà trovare
definitiva sistemazione nel prossimo contratto.
|