|
Versione Stampabile
Regione
Autonoma della Sardegna
CO.RA.N.
Comitato
per la Rappresentanza Negoziale
Contratto Collettivo Regionale
di Lavoro
Per
il personale dipendente dell'Amministrazione
Regionale
e degli
Enti
strumentali
Biennio
economico
2000-2001
Addì
22 novembre 2002 presso la sede del CO.RA.N. in Cagliari si sono incontrati:
Prof.
Avv. Pier Giorgio Corrias
Dott.
Pietro Cadau
Dott.
Efisio Toxiri
componenti
il CO.RA.N. in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale, e i
rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali
CGIL
Regionale
CGIL
- F .P . Regionale
CISL
Regionale
FPS
- CISL
Regionale
FPS-SINDER-CISL
Regionale
UIL
Regionale
UIL
- FPL
UIL
- FPL Dip. Reg.
UIL
- FPL Dip. Reg.
SADIRS
- UGL
UGL
- Confederazione
CONFSAL
SILDIR-CONFSAL
SAF
FEDRO
a
conclusione del confronto hanno sottoscritto la presente ipotesi di Contratto
Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dipendente dell'
Amministrazione regionale e degli Enti strumentali, per il biennio economico
1.1.2000 - 31.12.2001, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 13 novembre
1998, n31.
INDICE
Art.
1 - Campo di applicazione
Art.
2 - Durata e decorrenza
Art.
3 - Stipendi tabellari
Tabella
A - Dipendenti dell'Amministrazione e degli enti
Tabella
B - Dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Tabella
C - Dipendenti dell'Amministrazione e degli enti
Tabella
D - Dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Art.
4 - Una tantum
Tabella
E - Dipendenti dell'Amministrazione e degli enti
Tabella
F - Dipendenti del corpo forestale
Art.
5 - Misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R. 24/1989
Art.
6 - Le Indennità
Art.
7 - Le maggiorazioni retributive
Art.
8 - Assegno di funzione del CFVA
Art.
9 - Fondo unificato
Art.
10 - Effetti dei nuovi stipendi
Dichiarazione a Verbale Congiunta
Art.
1
Campo
di applicazione
1.
Il presente contratto si applica al personale dell' Amministrazione regionale
e degli Enti strumentali di cui all'art. 2 del CCRL stipulato il 15.05.01, in
servizio alla data del 1° gennaio 2000 o assunto
successivamente.
Art.
2
Durata
e decorrenza
l. Il presente
contratto si inserisce, per quanto riguarda la parte normativa, nell'ambito
del CCRL del 15.05.01, e disciplina, per quanto riguarda la parte economica,
il periodo l0 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
2.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione dello stesso.
Stipendi
tabellari
l.
Per effetto del presente accordo, relativo al trattamento economico, la
retribuzione fissa dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli Enti
strumentali e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale risulta
incrementata degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati
nelle seguenti tabelle A e B, alle scadenze ivi indicate.
Tabella
A "Dipendenti dell'Amministrazione e degli enti"
|
Cat./livelli
|
Aumenti
(€)
|
|
|
01.01.00
|
01.01.01
|
|
|
A1
|
40,13
|
85,97
|
|
A2
|
41,54
|
90,21
|
|
B1
|
42,48
|
92,21
|
|
B2
|
44,36
|
96,21
|
|
B3
|
47,18
|
102,21
|
|
B4
|
48,59
|
105,21
|
|
C1
|
48,59
|
105,21
|
|
C2
|
50,47
|
109,21
|
|
C3
|
52,82
|
114,21
|
|
D1
|
52,82
|
114,21
|
|
D2
|
55,17
|
119,21
|
|
D3
|
60,81
|
131,21
|
|
D4
|
64,57
|
139,21
|
Tabella
B "Dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale"
|
Cat./livelli
|
Aumenti
(€)
|
|
|
01.01.00
|
01.01.01
|
|
|
A1
|
46,24
|
100,21
|
|
A2
|
47,18
|
102,21
|
|
A3
|
48,59
|
105,21
|
|
B1
|
49,06
|
106,21
|
|
B2
|
49,53
|
107,21
|
|
B3
|
52,82
|
114,21
|
|
C1
|
52,82
|
114,21
|
|
C2
|
55,17
|
119,21
|
|
C3
|
60,81
|
131,21
|
|
C4
|
64,57
|
139,21
|
2.
A seguito degli incrementi di cui al comma precedente la retribuzione fissa
dei dipendenti dell' Amministrazione regionale e degli Enti strumentali e del
Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è ridefinita, per ciascuna
categoria e livello retributivo. secondo le tabelle C e D.
3.
E' confermata la retribuzione individuale di anzianità così come
disciplinata dai commi 3 e 4 dell'art. 80 e dall'art. 95 del CCRL 15.05.01.
Tabella
C "Dipendenti dell' Amministrazione e degli enti"
Cat/livelli
|
Retribuzione
fissa (€)
|
|
|
|
Tabellare
|
Contingenza
|
Totale
|
|
|
A1
|
627,21
|
513,51
|
1140,72
|
|
A2
|
683,61
|
513,51
|
1197,12
|
|
B1
|
743,88
|
513,51
|
1257,39
|
|
B2
|
800,66
|
519,09
|
1319,75
|
|
B3
|
904,27
|
519,09
|
1423,36
|
|
B4
|
982,67
|
519,09
|
1501,76
|
|
C1
|
982,67
|
534,98
|
1517,65
|
|
C2
|
1052,26
|
534,98
|
1587,24
|
|
C3
|
1181,21
|
534,98
|
1716,19
|
|
D1
|
1181,21
|
546,85
|
1728,06
|
|
D2
|
1256,96
|
546,85
|
1803,81
|
|
D3
|
1501,89
|
546,85
|
2048,74
|
|
D4
|
1636,94
|
546,85
|
2183,79
|
Tabella
D "Dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale"
Cat/livelli
|
Retribuzione
fissa (€)
|
|
|
|
Tabellare
|
Contingenza
|
Totale
|
|
|
A1
|
874,90
|
525,65
|
1400,55
|
|
A2
|
910,47
|
525,65
|
1436,12
|
|
A3
|
992,48
|
525,65
|
1518,13
|
|
B1
|
993,48
|
534,98
|
1528,46
|
|
B2
|
1013,59
|
534,98
|
1548,57
|
|
B3
|
1141,96
|
534,98
|
1676,94
|
|
C1
|
1141,96
|
546,85
|
1688,81
|
|
C2
|
1256,96
|
546,85
|
1803,81
|
|
C3
|
1501,89
|
546,85
|
2048,74
|
|
C4
|
1636,94
|
546,85
|
2183,79
|
Art.
4
Una
tantum
1.
A tutto il personale in servizio nel corso del biennio 2000/2001, e in
proporzione alla durata reale del rapporto, viene corrisposta una indennità una
tantum, in conseguenza del ritardo con cui viene concluso il presente
contratto rispetto al periodo di riferimento, come indicato nelle seguenti
tabelle E ed F.
Tabella E
"Dipendenti dell' Amministrazione e degli enti"
|
Cat.
Liv.
|
Una
tantum
|
|
|
|
A
|
€
153,08
|
|
B
|
€
176,04
|
|
C
|
€
206,65
|
|
D
|
€
225.02
|
Tabella
F "Dipendenti del corpo forestale"
|
Cat.
Liv.
|
Una
tantum
|
|
|
|
A
|
€
183,69
|
|
B
|
€ 214,31
|
|
C
|
€
225,02
|
Art.
5
Misure
perequative in materia di mobilità verticale ex L.R. 24/1989
1.
Le parti si impegnano a definire con un accordo separato, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, le misure perequative in
materia di mobilità verticale ex L.R. 24/1989, cui è destinata la somma di
€ 539.000,00.
Indennità
l.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, le indennità
elencate dalla lettera a) alla lettera l) dell'art. 85 del CCRL del 15.05.01
sono incrementate di una percentuale fissa pari a 5,3%. L'indennità di
gabinetto, di cui alla lettera m) dell'art. 85 citato, risulta incrementata
come conseguenza dell'aumento della base di calcolo delle medesima. Nessun
arretrato è dovuto per quanto maturato prima dell'entrata in vigore del
presente contratto.
2.
Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione
delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e
alla disposizioni legislative che li disciplinano.
Art.
7
Le
maggiorazioni retributive
l.
Dall'entrata in vigore del presente contratto le maggiorazioni retributive
verranno calcolate sui nuovi
importi di cui al precedente art 3, e nessun arretrato è dovuto per quanto
maturato prima dell'entrata in vigore dello stesso.
2.
Per il periodo di vigenza del presente contratto, risultano confermate, per
quanto attiene al calcolo delle medesime, le disposizioni contenute nei
precedenti accordi contrattuali e nelle disposizioni legislative.
3.
Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro
straordinario, la maggiore spesa derivante dall'aumento del compenso orario
verrà compensata con una corrispondente diminuzione del monte ore complessivo
di cui all'art. 37 del CCRL del 15.05.01.
Art.
8
Assegno
di funzione del CFVA
1.
Le misure dell'assegno di funzione di cui all'art. 97 del CCRL del 15.05.01
sono rivalutate del 5,3% per 12 mensilità, con decorrenza dall'entrata in
vigore del presente contratto.
Art.
9
Fondo
unificato
1.
E' costituito il Fondo unificato per la retribuzione di rendimento e di
posizione, nonché per la progressione professionale all'interno delle
categorie o aree.
2.
In esso confluiscono le risorse finanziarie esistenti nel Fondo unico di cui
all'art. 102 del CCRL del 15.05.01, nonché quelle che, ai sensi della
predetta norma, vi sarebbero dovute
confluire, ivi compresa la somma di cui al comma 4° dell'art. 30 della
L.R. 22 aprile 2002, n. 7.
3.
Il fondo è finanziato altresì:
a)
da una somma pari a € 3.250.000 a valere sulla dotazione finanziaria del biennio
2000-2001;
b)
dalle economie sugli stanziamenti per la retribuzione del lavoro straordinario
con riferimento ad ogni Direzione Generale, che ne usufruirà in modo
esclusivo;
c)
da tutte le economie realizzate o che saranno realizzate, in riferimento agli
esercizi 2000 e 2001, in conseguenza della mancata utilizzazione delle somme
delle quali si è disposto con il presente accordo, in particolare con
riferimento: alle indennità varie, alle maggiorazioni ed all'assegno di funzione
del Corpo forestale di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8;
d)
dalla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati nel corso
del biennio 2000-2001 nonché in vigenza del presente contratto.
4.
Il fondo unificato soddisfa le esigenze di progressione orizzontale di cui
agli artt. 69 e 91 del CCRL che, per
il biennio 2000-2001, si individuano in ragione di una quota di dipendenti non
inferiore al 15%, con la conseguenza che le risorse necessarie a tale
progressione non potranno essere destinate ad altra finalità. Le parti si
impegnano a definire, mediante accordo da concludersi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, modalità e criteri per
l'effettuazione della progressione orizzontale.
5.
Al Fondo unificato è destinata la somma di € 200.000 al fine di consentire l'attribuzione
della retribuzione di rendimento al personale in servizio presso le Direzioni
o partizioni amministrative rimasto escluso, nel biennio 2000-2001, dalla
corresponsione della stessa, in conseguenza della mancata contrattazione
integrativa, dovuta alla mancanza dei fondi necessari.
Art.
10
Effetti
dei nuovi stipendi
1.
Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel
periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente
art. 3 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti
nelle tabelle A e B, ai fini della determinazione del trattamento di
quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio,
dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista
dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione del rapporto.
DICHIARAZIONE
A VERBALE CONGIUNTA
Le
parti si danno reciprocamente atto che con la conclusione del presente accordo
e con l'utilizzazione e la destinazione delle risorse disponibili hanno inteso
sanare e risolvere ogni ritardo, anomalia e problema connessi al passaggio dal
vecchio sistema di regolazione del rapporto di tipo pubblicistico al nuovo
sistema di contrattazione di cui alla legge regionale n. 31/1998.
|