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Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi

Segreteria territoriale di Cagliari

Versione Stampabile

Regione Autonoma della Sardegna

CO.RA.N.

Comitato per la Rappresentanza Negoziale

Contratto Collettivo Regionale di Lavoro

Per il personale dipendente dell'Amministrazione

Regionale e degli Enti strumentali

Biennio economico

2000-2001

Addì 22 novembre 2002 presso la sede del CO.RA.N. in Cagliari si sono incontrati:

Prof. Avv. Pier Giorgio Corrias

Dott. Pietro Cadau

Dott. Efisio Toxiri

componenti il CO.RA.N. in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale, e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali

CGIL Regionale

CGIL - F .P . Regionale

CISL Regionale

FPS - CISL Regionale

FPS-SINDER-CISL Regionale

UIL Regionale

UIL - FPL

UIL - FPL Dip. Reg.

UIL - FPL Dip. Reg.

SADIRS - UGL

UGL - Confederazione

CONFSAL

SILDIR-CONFSAL

SAF

FEDRO

a conclusione del confronto hanno sottoscritto la presente ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dipendente dell' Amministrazione regionale e degli Enti strumentali, per il biennio economico 1.1.2000 - 31.12.2001, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 13 novembre 1998, n31.

INDICE

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Durata e decorrenza

Art. 3 - Stipendi tabellari

Tabella A - Dipendenti dell'Amministrazione e degli enti

Tabella B - Dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Tabella C - Dipendenti dell'Amministrazione e degli enti

Tabella D - Dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Art. 4 - Una tantum

Tabella E - Dipendenti dell'Amministrazione e degli enti

Tabella F - Dipendenti del corpo forestale

Art. 5 - Misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R. 24/1989

Art. 6 - Le Indennità

Art. 7 - Le maggiorazioni retributive

Art. 8 - Assegno di funzione del CFVA

Art. 9 - Fondo unificato

Art. 10 - Effetti dei nuovi stipendi

Dichiarazione a Verbale Congiunta

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica al personale dell' Amministrazione regionale e degli Enti strumentali di cui all'art. 2 del CCRL stipulato il 15.05.01, in servizio alla data del 1° gennaio 2000 o assunto successivamente.

Art. 2

Durata e decorrenza

l. Il presente contratto si inserisce, per quanto riguarda la parte normativa, nell'ambito del CCRL del 15.05.01, e disciplina, per quanto riguarda la parte economica, il periodo l0 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione dello stesso.

Art. 3

Stipendi tabellari

l. Per effetto del presente accordo, relativo al trattamento economico, la retribuzione fissa dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli Enti strumentali e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale risulta incrementata degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nelle seguenti tabelle A e B, alle scadenze ivi indicate.

Tabella A "Dipendenti dell'Amministrazione e degli enti"

Cat./livelli

Aumenti (€)

 

01.01.00

01.01.01

 
A1

40,13

85,97

A2

41,54

90,21

B1

42,48

92,21

B2

44,36

96,21

B3

47,18

102,21

B4

48,59

105,21

C1

48,59

105,21

C2

50,47

109,21

C3

52,82

114,21

D1

52,82

114,21

D2

55,17

119,21

D3

60,81

131,21

D4

64,57

139,21

Tabella B "Dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale"

Cat./livelli

Aumenti (€)

 

01.01.00

01.01.01

 
A1

46,24

100,21

A2

47,18

102,21

A3

48,59

105,21

B1

49,06

106,21

B2

49,53

107,21

B3

52,82

114,21

C1

52,82

114,21

C2

55,17

119,21

C3

60,81

131,21

C4

64,57

139,21

2. A seguito degli incrementi di cui al comma precedente la retribuzione fissa dei dipendenti dell' Amministrazione regionale e degli Enti strumentali e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è ridefinita, per ciascuna categoria e livello retributivo. secondo le tabelle C e D.

3. E' confermata la retribuzione individuale di anzianità così come disciplinata dai commi 3 e 4 dell'art. 80 e dall'art. 95 del CCRL 15.05.01.

Tabella C "Dipendenti dell' Amministrazione e degli enti"

Cat/livelli

Retribuzione fissa (€)

 

 

Tabellare
Contingenza
Totale
A1

627,21

513,51

1140,72

A2

683,61

513,51

1197,12

B1

743,88

513,51

1257,39

B2

800,66

519,09

1319,75

B3

904,27

519,09

1423,36

B4

982,67

519,09

1501,76

C1

982,67

534,98

1517,65

C2

1052,26

534,98

1587,24

C3

1181,21

534,98

1716,19

D1

1181,21

546,85

1728,06

D2

1256,96

546,85

1803,81

D3

1501,89

546,85

2048,74

D4

1636,94

546,85

2183,79

Tabella D "Dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale"

Cat/livelli

Retribuzione fissa (€)

 

 

Tabellare
Contingenza
Totale
 
A1

874,90

525,65

1400,55

A2

910,47

525,65

1436,12

A3

992,48

525,65

1518,13

B1

993,48

534,98

1528,46

B2

1013,59

534,98

1548,57

B3

1141,96

534,98

1676,94

C1

1141,96

546,85

1688,81

C2

1256,96

546,85

1803,81

C3

1501,89

546,85

2048,74

C4

1636,94

546,85

2183,79

Art. 4

Una tantum

1. A tutto il personale in servizio nel corso del biennio 2000/2001, e in proporzione alla durata reale del rapporto, viene corrisposta una indennità una tantum, in conseguenza del ritardo con cui viene concluso il presente contratto rispetto al periodo di riferimento, come indicato nelle seguenti tabelle E ed F.

Tabella E "Dipendenti dell' Amministrazione e degli enti"

Cat. Liv.

Una tantum
 

A

€ 153,08

B

€ 176,04

C

€ 206,65

D

€ 225.02

Tabella F "Dipendenti del corpo forestale"

Cat. Liv.

Una tantum
 

A

€ 183,69

B

      € 214,31

C

€ 225,02

Art. 5

Misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R. 24/1989

1. Le parti si impegnano a definire con un accordo separato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, le misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R. 24/1989, cui è destinata la somma di € 539.000,00.

Art. 6

Indennità

l. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, le indennità elencate dalla lettera a) alla lettera l) dell'art. 85 del CCRL del 15.05.01 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 5,3%. L'indennità di gabinetto, di cui alla lettera m) dell'art. 85 citato, risulta incrementata come conseguenza dell'aumento della base di calcolo delle medesima. Nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima dell'entrata in vigore del presente contratto.

2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e alla disposizioni legislative che li disciplinano.

Art. 7

Le maggiorazioni retributive

l. Dall'entrata in vigore del presente contratto le maggiorazioni retributive verranno calcolate sui nuovi importi di cui al precedente art 3, e nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima dell'entrata in vigore dello stesso.

2. Per il periodo di vigenza del presente contratto, risultano confermate, per quanto attiene al calcolo delle medesime, le disposizioni contenute nei precedenti accordi contrattuali e nelle disposizioni legislative.

3. Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro straordinario, la maggiore spesa derivante dall'aumento del compenso orario verrà compensata con una corrispondente diminuzione del monte ore complessivo di cui all'art. 37 del CCRL del 15.05.01.

Art. 8

Assegno di funzione del CFVA

1. Le misure dell'assegno di funzione di cui all'art. 97 del CCRL del 15.05.01 sono rivalutate del 5,3% per 12 mensilità, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 9

Fondo unificato

1. E' costituito il Fondo unificato per la retribuzione di rendimento e di posizione, nonché per la progressione professionale all'interno delle categorie o aree.

2. In esso confluiscono le risorse finanziarie esistenti nel Fondo unico di cui all'art. 102 del CCRL del 15.05.01, nonché quelle che, ai sensi della predetta norma, vi sarebbero dovute confluire, ivi compresa la somma di cui al comma 4° dell'art. 30 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

3. Il fondo è finanziato altresì:

a) da una somma pari a € 3.250.000 a valere sulla dotazione finanziaria del biennio 2000-2001;

b) dalle economie sugli stanziamenti per la retribuzione del lavoro straordinario con riferimento ad ogni Direzione Generale, che ne usufruirà in modo esclusivo;

c) da tutte le economie realizzate o che saranno realizzate, in riferimento agli esercizi 2000 e 2001, in conseguenza della mancata utilizzazione delle somme delle quali si è disposto con il presente accordo, in particolare con riferimento: alle indennità varie, alle maggiorazioni ed all'assegno di funzione del Corpo forestale di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8;

d) dalla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati nel corso del biennio 2000-2001 nonché in vigenza del presente contratto.

4. Il fondo unificato soddisfa le esigenze di progressione orizzontale di cui agli artt. 69 e 91 del CCRL che, per il biennio 2000-2001, si individuano in ragione di una quota di dipendenti non inferiore al 15%, con la conseguenza che le risorse necessarie a tale progressione non potranno essere destinate ad altra finalità. Le parti si impegnano a definire, mediante accordo da concludersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, modalità e criteri per l'effettuazione della progressione orizzontale.

5. Al Fondo unificato è destinata la somma di € 200.000 al fine di consentire l'attribuzione della retribuzione di rendimento al personale in servizio presso le Direzioni o partizioni amministrative rimasto escluso, nel biennio 2000-2001, dalla corresponsione della stessa, in conseguenza della mancata contrattazione integrativa, dovuta alla mancanza dei fondi necessari.

Art. 10

Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente art. 3 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nelle tabelle A e B, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA

Le parti si danno reciprocamente atto che con la conclusione del presente accordo e con l'utilizzazione e la destinazione delle risorse disponibili hanno inteso sanare e risolvere ogni ritardo, anomalia e problema connessi al passaggio dal vecchio sistema di regolazione del rapporto di tipo pubblicistico al nuovo sistema di contrattazione di cui alla legge regionale n. 31/1998.

 

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