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Versione Stampabile
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Comparto
del Personale del Servizio Sanitario Nazionale
Parte normativa quadriennio 2002-2005
e
Parte economica biennio 2002-2003
In data
19 aprile 2004, alle ore 17.30, ha avuto luogo l'incontro per la firma del CCNL relativo al quadriennio di parte normativa 2002-2005 ed al
I Biennio Economico 2002-2003 del personale del Comparto Sanità tra le parti
sottoindicate:
Avv. Guido Fantoni (Presidente) (Firmato)
per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni
Sindacali:
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OO.SS. di
categoria |
Confederazioni
sindacali |
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| CGIL FP |
(Firmato) |
CGIL |
|
| CISL FPS |
(Firmato) |
CISL |
(Firmato) |
| UIL FPL |
(Firmato) |
UIL |
(Firmato) |
| FSI |
(Firmato) |
USAE |
(Firmato) |
|
FIALS |
(Firmato) |
CONFSAL |
(Firmato) |
Le parti, prima di procedere alla
sottoscrizione, prendono atto della necessità di correggere i seguenti errori
materiali:
-
art. 14, al comma 5 e al comma 9, la lettera
di riferimento del comma 7 è h) e non g);
-
art. 19, comma 1 lett. d), dopo le parole
"come modificato dall'art. 23, comma 6" vanno aggiunte le parole "del presente
CCNL";
-
art. 22, comma 2, dopo le parole "primo
periodo" vanno aggiunte le parole "del CCNL integrativo del 20 settembre 2001";
al comma 4 del medesimo articolo al penultimo rigo il comma esatto è "2" e non
"3";
-
art. 23, comma 3, punto 2, lett. c, il periodo
"è disapplicato l'art. 49 del DPR n. 270 del 1987" è sostituito dal seguente
"sono disapplicati l'art. 49 del DPR n. 761 del 1979 e l'art. 63 del DPR n. 270
del 1987";
-
art. 33, comma 3, dopo le parole "entro trenta
giorni" vanno aggiunte le parole "dall'entrata in vigore del presente CCNL";
-
art. 37, comma 1, dopo la parola
"disapplicazione" sono abrogate le parole successive sino al punto. Esse sono
sostituite dalle seguenti: "dell'art. 49 del DPR n. 761 del 1979,
dell'art. 63 del DPR n. 270 del 1987 e dell'art. 47, comma 2 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001"
-
Allegato 1, nelle modalità di accesso alla
categoria C, con riferimento ai requisiti culturali e professionali per
l'accesso dall'esterno al 1° alinea, dopo le parole "per il profilo della
puericultrice" va aggiunta la parola "esperta".
Al termine, le parti sopracitate sottoscrivono
il contratto nel testo che segue:
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA
BIENNIO 2002-2003
INDICE
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PARTE I –
NORMATIVA
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TITOLO I
– Disposizioni generali
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CAPO I
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Art.
1
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Campo di applicazione
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Art.
2
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
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TITOLO II
- Relazioni e Diritti Sindacali
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CAPO
I : Obiettivi e strumenti
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Art.
3
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Relazioni sindacali
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Art.
4
|
Tempi e procedure per la stipulazione e il
rinnovo del contratto collettivo integrativo
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CAPO
II : Forme di partecipazione
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Art.
5
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Comitato paritetico sul fenomeno del
mobbing
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CAPO
III : Prerogative e diritti sindacali
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Art.
6
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Norma di rinvio
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Art.
7
|
Coordinamento regionale
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TITOLO
III - Classificazione del personale
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CAPO
I : Il sistema classificatorio
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Art.
8
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Conferma dei principi del sistema
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Art.
9
|
Commissione paritetica per il sistema di
classificazione
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TITOLO IV – RAPPORTO DI LAVORO
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CAPO
I – Norme disciplinari
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Art.
10
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Clausole
generali
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Art.
11
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Modifiche
all’art. 28 del CCNL dell’1 settembre 1995
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Art.
12
|
Modifiche
all’art. 29 del CCNL dell’1 settembre 1995
|
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Art.
13
|
Codice
disciplinare
|
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Art.
14
|
Rapporto
tra procedimento disciplinare e procedimento penale
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Art.
15
|
Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale
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Art.
16
|
Norme
transitorie per i procedimenti disciplinari
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CAPO
II : Politiche di sviluppo e gestione del personale
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Art. 17
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Art.
21
|
Mobilità
|
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Art.
22
|
Tempo parziale
|
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Art.
23
|
Disposizioni particolari
|
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PARTE
II -
TRATTAMENTO ECONOMICO
|
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CAPO
I : Trattamento economico
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Art.
24
|
Stipendio tabellare, fasce e trattamento
economico iniziale
|
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CAPO II:
Indennità
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Art.
25
|
Indennità per turni notturni e festivi
|
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Art.
26
|
Indennità per l’assistenza domiciliare
|
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Art. 27
|
Indennità SERT
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Art. 28
|
Indennità del personale sanitario della
categoria B, livello economico BS
|
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CAPO III:
Fondi
|
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Art.
29
|
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e
per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
|
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|
Art.
30
|
Fondo della produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni
individuali
|
|
|
Art.
31
|
Fondo per il finanziamento delle fasce
retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex
indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale
specifica
|
|
Art.
32
|
Risorse
per la contrattazione integrativa
|
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|
Art.
33
|
Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per
la contrattazione integrativa
|
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|
Art.
34
|
Norma di riequilibrio
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|
Art.
35
|
Effetti dei nuovi stipendi
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|
PARTE
III -
NORME FINALI E TRANSITORIE
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Art.
36
|
Norma finale
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Art.
37
|
Disapplicazioni
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Allegati
da A ad E
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Allegato
1 - modifica alle declaratorie della categoria C
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Allegato 2 - Codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto
28 novembre 2000)
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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA
BIENNIO 2002-2003
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo
I
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a
tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato,
esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del
comparto di cui all’art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la
definizione dei comparti di contrattazione, stipulato il 18 dicembre 2002.
2. Al personale dipendente da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione,
fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino, ivi
compresi la costituzione in fondazioni
ed i processi di privatizzazione - si
applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo
confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, della nuova
specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del
relativo contratto collettivo quadro per
la definizione del nuovo comparto
pubblico di destinazione.
3. Nel testo del presente contratto, i riferimenti
normativi al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni (in particolare il d.lgs. 19 giugno 1999, come
modificato ed integrato dai d.lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000) sono
riportati come “d.lgs n. 502 del 1992”. I riferimenti al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati
come “d.lgs. n. 165 del 2001”. Le leggi nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e
successive modificazioni ed integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del
2001.
4. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere,
alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale
di cui all’art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione
del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come “aziende
ed enti”.
5. Nel testo del presente contratto per “dirigente
responsabile” si intende il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi
individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle
leggi regionali di organizzazione. Con il termine di “unità operativa” si
indicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così
come individuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.
art.
2
Durata, decorrenza, tempi
e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio
2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002
fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo
alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell’A.RA.N. con
idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico sono
applicati dalle aziende ed enti destinatari
entro 30 giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In
caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanze contrattuali le
piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla
data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del
comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta
indennità si applica la procedura degli artt
47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165
del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione
della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e
quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall’accordo del luglio 1993.
8. Il presente articolo sostituisce l’art. 2 del CCNL del
7 aprile 1999 che è, pertanto, disapplicato.
Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E STRUMENTI
Art. 3
Relazioni sindacali
1.
Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali
previsto dai CCNL 7 aprile 1999 e 20 settembre 2001, con le modifiche riportate
ai seguenti articoli
Art. 4.
Tempi e procedure per la
stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1.
I contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da
trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro
natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori
organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono
determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2.
L’azienda o ente provvede a costituire la delegazione
di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta
giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed
a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL del 7
aprile 1999, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione
delle piattaforme.
3.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato
dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo
definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza
rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione
è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente
ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa
entro cinque giorni.
4.
I contratti collettivi integrativi devono contenere
apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti.
5.
Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere
all’ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai
sensi dell’art. 46, comma 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
6.
Il presente articolo sostituisce l’art. 5 del CCNL del
7 aprile 1999 che è, pertanto, disapplicato.
capo
II
Forme
di partecipazione
Art. 5
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
c)
formulazione di proposte di azioni positive in ordine
alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al
fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d)
formulazione di proposte per la definizione dei codici
di condotta.
4.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate
alle aziende o enti per i conseguenti
adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto,
nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie.
5.
In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno
del mobbing, i Comitati valuteranno
l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall’art. 29 del CCNL 7 aprile 1999, idonei interventi
formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra
l’altro, ai seguenti obiettivi:
a)
affermare una cultura organizzativa che comporti una
maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b)
favorire
la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli
uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e
dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
6.
I Comitati sono costituiti da un componente designato
da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di comparto firmatarie del presente
CCNL e da un pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente
del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il
vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo
è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica
dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari
opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire
il raccordo tra le attività dei due organismi.
CAPO
III
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Art. 6
Norma di rinvio
1.
Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a
quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto
1998, in particolare all’ art. 10, comma 2 relativo alle modalità di accredito
dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13
febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e loro successive modificazioni.
2.
Il secondo alinea dell’art. 8, comma 1, lett. b) del
CCNL 7 aprile 1999 è sostituito dal seguente:
“- dalle organizzazioni sindacali
rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale;”
Art.
7
Coordinamento
Regionale
1.
Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del
d.lgs 165 del 2001, le Regioni possono emanare linee generali di indirizzo per
lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva
alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti
materie relative:
a)
all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui
all’art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà
essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi
aziendali e regionali;
b)
alla realizzazione della formazione continua,
comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c)
alle metodologie
di utilizzo da parte delle aziende
ed enti di una quota dei minori oneri
derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art.
39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art. 31, comma 2, lett. a);
d)
alla modalità di incremento dei fondi in caso di
aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad
invarianza del numero complessivo di essa (art. 39, comma 8 del CCNL 7 aprile
1999, confermato dall’art. 31, comma 8).
2. Con riferimento al comma 1 , lettere c) e d) rimangono, comunque, ferme tutte
le regole contrattuali previste per la formazione del fondo dell’art. 39 del
CCNL 7 aprile 1999, confermato dall’art. 31 del presente contratto, nonché le
modalità di incremento ivi stabilite.
3. L’art. 6, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole “ed aggiornamento
professionale” è integrato dal periodo “
e sulla la verifica dell’entità dei fondi di cui agli artt. 38 e 39 del CCNL 7
aprile 1999 (di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell’art. 4 del
CCNL del 7 aprile 1999 ed ora,
rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli
soggetti a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale,
assunti in applicazione del d.lgs n. 229 del 1999, fermo restando il valore della spesa
regionale dei fondi medesimi”. L’ultimo periodo
del comma è abrogato
4. Copia delle linee generali di
indirizzo e dei protocolli stipulati per l’applicazione del comma 2 saranno
inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs
n. 165 del 2001.
TITOLO III
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
CAPO I
IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
Art. 8
Conferma dei principi del sistema
1.
Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, al fine
di garantire il progressivo miglioramento della funzionalità dei servizi delle
aziende ed enti nonché promuovere l'efficienza, l'efficacia e la qualità
dell’assistenza erogata, le parti
convengono sulla opportunità di confermare l'attuale sistema di classificazione
previsto dal CCNL del 7 aprile 1999 e di proseguire, anche con il presente
contratto, nel processo di valorizzazione professionale dei lavoratori, che si
configura come strumento di supporto alla riforma stessa anche nell'ottica
della piena armonizzazione con il settore privato.
2.
Nella prospettiva di pervenire ad una gestione ottimale
delle risorse umane e sulla base dell'esperienza maturata ed in relazione alla
maggiore flessibilità organizzativa attuata con i contratti collettivi del
precedente quadriennio, le parti ritengono che la contrattazione integrativa
debba valorizzare, in particolare, i seguenti principi già enunciati nel citato
sistema classificatorio:
a)
rispetto
delle percentuali di accesso dall'esterno secondo le vigenti disposizioni.
b)
valutazione
ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle
peculiarità professionali che caratterizzano le categorie e i profili cui si
riferiscono le selezioni. Pertanto, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 7 aprile
1999, all'esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri titoli
culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale
ed alle prove selettive finali è attribuito un peso equilibrato ai fini della
determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai
dipendenti che hanno partecipato alla selezione, escludendo quindi automatismi
generalizzati e basati solo sull’anzianità di servizio;
c)
nelle
progressioni verticali di sviluppo professionale, rispetto della provenienza del personale dal
livello economico immediatamente
inferiore.
5.
Infine le parti si danno reciproco atto della
operatività dei contratti integrativi già stipulati, aventi tra l'altro, per
oggetto il sistema classificatorio secondo i livelli e per le parti demandate a
tale fonte e, conseguentemente, si impegnano ad assumere, ciascuna secondo la
propria autonomia, ogni utile iniziativa finalizzata alla rapida applicazione
degli stessi.
Art. 9
Commissione paritetica per
il sistema di classificazione
1. Le parti, inoltre, attuata la fase di prima
applicazione del sistema classificatorio di cui all’art. 8 e tenuto
presente quanto previsto dagli art. 18 e
seguenti del presente contratto sulle politiche di gestione del personale, si
danno atto della necessità di valutarne i risultati nella prospettiva di
pervenire ad una semplificazione del
sistema di classificazione per una
migliore gestione ed un impiego più flessibile delle risorse umane anche
attraverso la ricomposizione dei processi lavorativi all’interno della medesima
categoria mediante un arricchimento delle attuali declaratorie che consenta di
adeguare il sistema di classificazione
alle esigenze poste alla base del processo di riforma.
2. A tal fine è istituita, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente CCNL, una Commissione paritetica ARAN
- Organizzazioni sindacali e Confederazioni firmatarie del presente
CCNL, con il compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza idonei al
monitoraggio del sistema classificatorio nonché per formulare eventuali
proposte dirette alla eventuale verifica del sistema nel senso indicato nel
comma 1.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
NORME
DISCIPLINARI
Art. 10
Clausole generali
1.
E’ confermata la disciplina contenuta nel capo V
del CCNL del 1 settembre 1995 ed, in particolare, gli articoli 28, 29 e 31 del
citato capo V, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi articoli. Gli
artt. 30 e 32 del medesimo contratto sono
disapplicati e sostituiti dagli artt. 13, 14 e 15 del presente contratto.
Art. 11
Modifiche
all’art. 28 del CCNL dell’1 settembre 1995
1.
All’art. 28 del CCNL dell’1 settembre 1995 sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell’articolo “doveri del dipendente” è
modificata in “obblighi del dipendente”;
b)
al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la
seguente frase “Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai
principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta
allegato”;
c)
al comma 3, lettera d) le parole “alla legge 4 gennaio
1968, n. 15” vengono sostituite con “al
DPR del 28 dicembre 2000 n. 445”(Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
d)
al comma 3, lettera r), dopo le parole “interessi
finanziari o non finanziari propri” e prima del punto viene aggiunta la frase
“o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi”.
Art. 12
Modifiche
all’art. 29 del CCNL dell’1 settembre 1995
1.
All'art. 29 del CCNL dell’1 settembre 1995
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
"1. Le violazioni, da parte dei
lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art. 28 del presente contratto
danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle
seguenti sanzioni previo procedimento
disciplinare:
a)
rimprovero verbale;
b)
rimprovero scritto (censura);
c)
multa di importo variabile fino ad un
massimo di quattro ore di retribuzione;
d)
sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione fino a dieci giorni;
e)
sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f)
licenziamento con preavviso;
g)
licenziamento senza preavviso."
b)
i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai
seguenti:
“2. L'azienda o ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non
può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente,
senza previa contestazione scritta dell'addebito – da effettuarsi
tempestivamente e comunque entro 20 giorni da quando l'ufficio istruttore che,
secondo l'ordinamento dell'azienda o ente è tenuto alla contestazione, è venuto
a conoscenza del fatto – e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 55, comma 4 del d.lgs.
n. 165 del 2001, la sanzione
da comminare non sia di sua competenza, il dirigente responsabile della
struttura, dandone contestuale comunicazione all'interessato, segnala entro
dieci giorni all'ufficio competente, i fatti da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento. Tale ufficio deve procedere alla contestazione
entro i venti giorni successi dalla data della lettera di comunicazione. In
ogni caso qualora non sia rispettato il termine di dieci giorni per la
comunicazione all’ufficio competente si darà corso all'accertamento della
responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione stessa.
3 bis. Qualora invece
emerga nel corso del procedimento e,
quindi, dopo la contestazione che la sanzione da applicare non sia di spettanza
del responsabile della struttura questi,
entro cinque giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale
comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di
continuità presso quest'ultimo ufficio con salvezza degli atti.
4 La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima
che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che
vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per
la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici
giorni.”
c)
dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:
"Con riferimento al
presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello
finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi
previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività
ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche".
d)
il comma 10 è sostituito dal seguente
comma:
"11. Per quanto non
previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.Lgs. n. 165
del 2001".
Art. 13
Codice disciplinare
1.
Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in
conformità di quanto previsto dall’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 e
successive modificazioni e integrazioni, il tipo e l’entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a)
intenzionalità
del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate,
tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b)
rilevanza
degli obblighi violati;
c)
responsabilità
connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d)
grado di
danno o di pericolo causato all’azienda o ente, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e)
sussistenza
di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f)
al
concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2.
La recidiva nelle mancanze previste, rispettivamente,
ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una
sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi
commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con
unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed
accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la
mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di
diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero
verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore della
retribuzione di cui all’art. 37, comma 2 lett. c) del CCNL stipulato il 20 settembre 2001 si applica,
graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1,
per:
a)
inosservanza
delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell’orario di lavoro;
b)
condotta,
nell’ambiente di lavoro, non conforme a principi di correttezza verso superiori
o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c)
negligenza
nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili
o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d)
inosservanza
degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e)
rifiuto di
assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’azienda
o ente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 della legge n. 300 del
1970;
f)
insufficiente
rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai carichi di
lavoro;
g)
violazione
di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’azienda
o ente, agli utenti o terzi.
L’importo delle ritenute per
multa sarà introitato dal bilancio dell’azienda o ente e destinato ad attività
sociali a favore dei dipendenti.
5.
La
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si applica, graduando l’entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva
nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l’applicazione del
massimo della multa;
b)
particolare
gravità delle mancanze previste al comma 4;
c)
assenza
ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione
alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli
eventuali danni causati all’azienda o ente, agli utenti o terzi;
d)
ingiustificato
ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata;
e)
svolgimento
di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia
o di infortunio;
f)
testimonianza
falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa, fatta
salva la tutela del segreto professionale nei casi e nei limiti previsti dalla
vigente normativa;
g) comportamenti
minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di
utenti, altri dipendenti o terzi;
h)
alterchi
con vie di fatto negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o terzi;
i)
manifestazioni
ingiuriose nei confronti dell’azienda o ente, salvo che siano espressione della
libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della l. 300/1970;
l)
atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità
della persona;
m) violazione
di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’azienda o ente, agli
utenti o terzi.
6.
La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo
di sei mesi si applica per:
a)
recidiva nel biennio
delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la
sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino
caratteri di particolare gravità;
b)
assenza ingiustificata
dal servizio oltre dieci giorni e fino a quindici giorni;
c)
occultamento di fatti
e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o
beni di spettanza o di pertinenza dell’azienda o ente o ad essa affidati,
quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo
di vigilanza o di controllo;
d)
insufficiente
persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e)
esercizio, attraverso
sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori,
di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un
altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f)
atti, comportamenti o molestie,
anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della
dignità della persona.
Nella sospensione dal servizio
prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al
decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo
stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 37, comma
2, lettera b) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 nonché gli assegni del
nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso,
computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
7.
La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a)
recidiva
plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste ai commi 5
e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che
abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma
8, lett. a);
b)
recidiva
nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c).
c)
ingiustificato
rifiuto del trasferimento disposto dall’azienda o ente per riconosciute e
motivate esigenze di servizio nel
rispetto delle vigenti procedure di cui
all’art. 18 del CCNL 20 settembre 2001 commi 2 e 3 lett. c), in relazione alla tipologia
di mobilità attivata;
d)
mancata
ripresa del servizio nel termine prefissato dall’azienda o ente quando
l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo
superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica
la sanzione di cui al comma 6;
e)
continuità,
nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di
insufficiente scarso rendimento dovuta a
comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f)
recidiva
nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati
atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g)
recidiva
nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che
siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna
passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal
servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta
la prosecuzione per la sua specifica gravità.
8.
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso
si applica per:
a) terza recidiva nel
biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o
altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
b) condanna passata in
giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non
attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c)
accertamento
che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti
falsi;
d)
commissione in genere
- anche nei confronti di terzi - di fatti o atti anche dolosi, che, costituendo o meno illeciti di rilevanza
penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro;
e)
condanna passata in
giudicato:
1.
per i delitti indicati nell’art. 15,
comma 1, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e)
e comma 4 septies della legge 19 marzo
1990 n. 55 e successive modificazioni;
2.
quando alla condanna consegua comunque
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3.
per i delitti previsti dall’art. 3, comma
1 della legge 27 marzo 2001 n. 97.
9.
Le mancanze non espressamente richiamate nei commi da 6 a 8 sono comunque sanzionate secondo i
criteri previsti nei commi da 1 a 3, facendosi riferimento ai principi da essi desumibili quanto all'individuazione
dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 28 del
CCNL 1 settembre 1995 come modificato dal presente CCNL, nonché al tipo e alla misura delle sanzioni.
10.
Al codice disciplinare di cui al presente
articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni
posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di
pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
11. L’art. 30 del CCNL 1
settembre 1995 è disapplicato con decorrenza dall’entrata in vigore del presente contratto.
Art. 14
Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale
1.
Nel caso di
commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l’azienda o
ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il
procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo
della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già
avviato.
2.
Al di fuori dei casi previsti
nel comma precedente, quando l’azienda o ente venga a conoscenza dell'esistenza
di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto
di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatto salvo il
disposto dell’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in linea generale, il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato
entro 180 giorni da quando l’azienda o ente ha avuto notizia della sentenza definitiva
e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
4.
Per i casi previsti
all’art. 5, comma 4 della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’azienda o ente
ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua
riattivazione.
5.
L’applicazione
della sanzione prevista dall’art. 13, come conseguenza delle condanne penali
citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. b) ed e), non ha carattere automatico
essendo correlata all’esperimento del
procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della
legge n. 97 del 2001.
6.
In caso di
assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel
procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di
proscioglimento avvenuto per le medesime causali del comma 6, si
procede analogamente al comma stesso.
Nel caso che il proscioglimento sia
dovuto ad altri motivi, fatto salvo il
caso di morte del dipendente, il procedimento disciplinare riprende su tutti i
fatti originariamente contestati.
8.
In caso di sentenza
irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della legge n. 97 del
2001.
9. Il dipendente
licenziato ai sensi dell’art. 13, comma 7, lett. h) e comma 8, lett. b) ed e), e
successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla
data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella
medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella
medesima qualifica e con decorrenza
dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento.
10.
Il dipendente
riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato nell’area e nella posizione
economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale.
In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel
periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate
alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
Art. 15
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1.
Il dipendente che sia
colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2.
L’azienda o ente, ai
sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla
sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3.
Il dipendente può
essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in
cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione
della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell’art. 13 commi 7 e 8.
4.
Resta fermo l’obbligo
di sospensione per i casi previsti dall’art. 15, comma 1 lett. a), b)
limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) e comma 4 septies, della legge n. 55 del 1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.
5.
Nel caso di rinvio a
giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del
2001, in alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure
previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna
anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della
pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
6.
Nei casi indicati ai
commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 14 in tema di rapporti tra
procedimento disciplinare e procedimento penale.
7.
Al dipendente sospeso
ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della
retribuzione indicata all’art. 37, comma 2, lettera b), del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001, nonché gli assegni del nucleo familiare e la
retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza
definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’ art. 14, commi 6 e
7, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto
al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali
o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare
riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 14, comma 6, secondo
periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente
applicate.
9. In tutti gli altri
casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna
penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al
dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse
stato in servizio, escluse le indennità
o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere
straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente
inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata
sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non
superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11.
La presente
disciplina disapplica quella contenuta nell’art.
32
del CCNL 1 settembre 1995.
Art. 16
Norme
transitorie per i procedimenti disciplinari
1.
I procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro inizio.
2.
Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del
comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’art. 13, qualora più
favorevoli, in luogo di quelle previste dal medesimo art. 30 del CCNL 1
settembre 1995.
3. Eventuali riferimenti contenuti negli articoli non
modificati alla normativa disapplicata o
modificata sono ora riferiti al nuovo testo in quanto attuali.
CAPO II
POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE DEL PERSONALE
Art. 17
Obiettivi
1. Con il presente contratto,
inteso come strumento indispensabile per realizzare gli obiettivi delle riforme
in atto, le parti intendono continuare a
favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle aziende ed enti
iniziato sin dal quadriennio 1994 – 1997 ed incrementato nel quadriennio
precedente con la nuova classificazione del personale.
2. A tal fine, mediante interventi mirati resi possibili anche dalle
risorse aggiuntive regionali, è possibile continuare ad incentivare il percorso
di valorizzazione e riqualificazione professionale dei dipendenti del SSN per
il rilancio della qualità dei servizi e delle prestazioni all’utenza avviato,
in particolare, con il precedente biennio nonché ad incrementare la produttività aziendale
per correlarla ai bisogni ed esigenze degli utenti.
3. Per il raggiungimento di
tali obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili, le parti provvedono
con gli istituti previsti nel presente
capo e nella parte II del trattamento economico, capo II.
Art. 18
Nuovi profili
1. A decorrere dall’entrata in
vigore del presente contratto nella categoria C, ruolo sanitario, con le
procedure previste dall’art. 37, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999, è istituito il
profilo della puericultrice esperta e nel ruolo tecnico il profilo
dell’operatore tecnico specializzato esperto.
2. Con la medesima decorrenza
il profilo di esperto nella categoria C è previsto anche per i profili dell’infermiere generico e
psichiatrico con un anno di corso e di massaggiatore e masso -fisioterapista
(figure attualmente inquadrate nel livello economico Bs del ruolo sanitario) di
cui all’art. 18, comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999.
3. In applicazione dei commi 1
e 2 l’allegato 1 al CCNL integrativo del 20 settembre 2001 è modificato con la
declaratoria ed i contenuti mansionistici relativi ai nuovi profili (allegato
n. 1 del presente contratto)
4.
Per i passaggi alla
categoria C del personale dei
corrispondenti profili attualmente inquadrati nella categoria B, livello
economico Bs, si applicano i criteri di cui all’art. 16 del CCNL 7 aprile 1999,
opportunamente combinati e ponderati, tenuto conto in particolare della
verifica della professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi attuati in relazione alle esigenze
organizzative delle aziende ed enti.
5.
Il passaggio alla categoria C del personale del ruolo
sanitario dei commi 1 e 2 comporta la
contestuale soppressione del corrispondente posto della categoria B,
livello economico Bs.
6.
Ove
il passaggio dalla categoria B, livello economico Bs alla categoria C del ruolo tecnico riguardi un dipendente con la posizione organizzativa
di operatore tecnico coordinatore
(conferita ai sensi dell’art. 22, comma 4, del CCNL 7 aprile 1999), allo stesso
continua ad essere erogata l’indennità professionale specifica di cui alla
tabella F del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico a fronte della
conferma della posizione organizzativa
da parte dell’azienda o ente anche nel
nuovo profilo della categoria C.
7.
Per
il profilo dell’operatore socio sanitario, istituito con l’art. 4 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è confermata l’ascrizione alla
categoria B, livello economico Bs.
8.
Per
facilitare l’istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili dei commi 1 e 2 mediante trasformazione dei
posti già ricoperti dal personale destinatario del presente articolo, il fondo
dell’art. 31 è incrementato nella misura indicata nel comma 4, lett. a) primo
alinea . Per la procedura della trasformazione e dell’inquadramento economico
si rinvia a quanto stabilito nell’art. 19, comma 1, lett. d).
9.
Per una ulteriore valorizzazione dei profili
del ruolo sanitario dei commi 1 e 2, si
rinvia all’art. 28.
Art. 19
Investimenti sul personale per il processo di
riorganizzazione aziendale
1. Con il presente articolo le
parti intendono dare attuazione ai
principi ed obiettivi dell’art. 17. A tal fine:
a)
l’art. 12, comma 2 del CCNL 20 settembre 2001, relativo
al secondo biennio economico 2000 – 2001 è tuttora applicabile nei confronti
del personale originariamente destinatario della norma esclusivamente presso le
aziende ed enti che non abbiano provveduto a darne attuazione. Il finanziamento
a suo tempo stabilito nella clausola contrattuale è confermato e lo sviluppo
professionale - per quanto attiene la procedura - avviene secondo le
precisazioni contenute nella lettera d).
b)
per il
personale con reali funzioni di
coordinamento riconosciute al 31 agosto
2001 ai sensi dell’art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio
2000 – 2001, a decorrere dal 1 settembre
2003, tenuto conto dell’effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è previsto
il passaggio nel livello economico Ds , con mantenimento del coordinamento e
della relativa indennità. Al
finanziamento della presente clausola
si provvede con le risorse di cui all’art. 31, comma 5, lett. c),
contribuendo a tale scopo anche il valore della fascia già attribuita ai
dipendenti. In ogni caso l’inquadramento economico del personale interessato nella nuova
posizione avviene nel rispetto dell’art. 31 comma 10 del CCNL 7 aprile 1999,
come modificato dall’art. 23, comma 6 del presente contratto.
c) Lo sviluppo
professionale del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni
di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione
all’entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee
procedure selettive. Le modalità di
inquadramento economico sono le medesime della lettera b) ed il relativo
finanziamento è previsto nell’art. 31, comma 5, lett. c). Successivamente
all’entrata in vigore del presente contratto il personale della categoria D cui
sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un
periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel
livello economico Ds partecipa alla selezione interna dell’art. 17 del CCNL del
7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio.
d) al personale
appartenente ai ruoli tecnico ed amministrativo, al fine di consentirne i processi di sviluppo
professionale orizzontale e verticale nonché il riconoscimento di posizioni
organizzative, è destinata la quota di risorse di cui all’art. 31, comma 4, lettera a), secondo alinea. Nel caso
in cui la contrattazione integrativa prescelga i passaggi verticali alla copertura degli
oneri, oltre le risorse di cui al citato art. 31 contribuisce anche il valore delle fasce eventualmente già attribuite a ciascun dipendente
interessato. Tale sviluppo verticale avviene, a seguito della trasformazione
dei posti del relativo organico, mediante i passaggi di livello economico o di
categoria nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 16 e 17, commi 1 e 2
del CCNL del 7 aprile 1999 nonché dei requisiti
di accesso dall’interno previsti dalle declaratorie di cui all’allegato
1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001. L’inquadramento economico
nella posizione superiore è disposto, in
ogni caso, ai sensi dell’art. 31, comma
10 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall’art 23, comma 6 del presente CCNL. Per le aziende
destinatarie della lettera a), il finanziamento della presente clausola è
aggiuntivo rispetto a quello previsto
nell’art. 12 del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico.
2. Nei casi previsti
dal comma 1 rimane ferma la facoltà delle aziende di individuare per i profili
interessati ulteriori posti nelle relative dotazioni organiche con oneri a
carico del proprio bilancio nel rispetto - per le procedure dell’art. 16 -
della garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno secondo le vigenti
disposizioni contrattuali.
3. Dall’applicazione del
comma 1 lettera d) sono esclusi i dipendenti del ruolo tecnico destinatari
dell’art. 18, ove al comma 8 si è
disposto uno specifico finanziamento.
Art. 20
Formazione ed ECM
1.
In materia di formazione è tuttora vigente l’art. 29
del CCNL 7 aprile 1999, che prevede la formazione e l’aggiornamento
professionale obbligatorio. In tale
ambito rientra la formazione continua di cui all’art. 16 bis e segg. del d.lgs.
n 502/1992, da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei
programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in
appositi progetti formativi presso l’azienda
o ente ai sensi dell’art. 4, comma 2, punto 5 del CCNL 7 aprile 1999.
2.
L’azienda e l’ente garantiscono l’acquisizione dei
crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale
interessato nell’ambito della formazione obbligatoria. Il personale che vi
partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri
sono a carico dell’azienda o ente. La relativa
disciplina è, in particolare riportata nei commi 6 e seguenti dell’art.
29 del contratto del 1999 come integrata dalle norme derivanti
dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.
3.
Dato
il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione
continua, le parti concordano che - nel
caso di mancato rispetto della garanzia prevista dal comma 2 circa l’
acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte del
personale interessato - non trova applicazione la specifica disciplina prevista
dall’art. 16 quater del d.lgs 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le
aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente contratto.
4.
Ove,
viceversa la garanzia del comma 2 venga
rispettata, il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla
formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà
partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi
titolo previste.
5.
Sono
considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti
formativi il periodo di gravidanza e
puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i
distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in
servizio del dipendente.
6.
Al
fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione continua
a tutto il personale del ruolo sanitario
destinatario dell’art. 16 bis citato e, comunque, la formazione in
genere al personale degli altri ruoli, nelle linee di indirizzo sono privilegiate le strategie e le metodologie
coerenti con la necessità di implementare l’attività di formazione in ambito
aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano
ricorso a mezzi multimediali ove non sia
possibile assicurarla a livello interno.
7.
La
formazione deve, inoltre, essere coerente
con l’obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale
e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza in base ai piani
di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga corsi di formazione non
rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non corrispondano alle suddette
caratteristiche, la formazione anche quella continua rientra nell’ambito della
formazione facoltativa.
8.
Per
favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e
all’aggiornamento professionale del personale, sono utilizzati anche gli istituti di cui agli artt. 22 e 23
del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
9.
Per
garantire le attività formative, le aziende ed enti utilizzano le risorse già
disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica
n, 14 del 1995, relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo
previste da specifiche disposizioni di legge ovvero da particolari normative
dell’Unione Europea in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa
sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997.
CAPO III
Disposizioni varie
Art. 21
Mobilità
1. Il personale ammesso a
particolari corsi di formazione o
di aggiornamento (quali ad esempio corsi post – universitari, di
specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di
investimento dell’azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità
volontaria di cui all’art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 se non
siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
2. In caso di
perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi
due anni dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto dall’art. 19, comma
3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
3. Il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004. Sono fatte salve le
procedure dell’art. 19 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto
il nulla osta dell’azienda o ente di destinazione
del dipendente alla data del 31 agosto 2004.
4. In considerazione dell’eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2
nonché del suo carattere sperimentale, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine
del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque
il 31 dicembre 2006.
5. Nell’ambito della
disciplina di cui all’art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001, è tuttora consentita la mobilità a compensazione -
all’interno del comparto - fra i dipendenti di corrispondente categoria,
livello economico e profilo professionale, previo consenso dell’azienda od ente
interessati.
Art. 22
Tempo parziale
1.
Ad integrazione
dell’art. 23, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999, con le procedure previste
dall’art. 4 comma 5 del medesimo contratto, la percentuale del 25 % della dotazione organica
complessiva dei contingenti delle
categorie viene distribuita tra i profili
in contrattazione integrativa tenuto conto, prioritariamente, delle esigenze
di servizio e delle carenze organiche dei
profili stessi. In tali casi sarà favorito il tempo parziale verticale
salvo che il tempo parziale orizzontale non sia
richiesto in applicazione della legge 151 del 2000 e della legge 104 del
1990.
2.
Limitatamente
ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle
attività individuate dall’art. 7, comma 11, primo periodo del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001, previo consenso e
nel rispetto delle garanzie previste dalle leggi 151 del 2000 e 104 del 1990,
può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni
proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto.
3. Nei casi di
tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei
periodi di servizio.
4. Al personale
utilizzato si applica l’art. 7 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001, con la precisazione che per le eventuali
prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 35,
del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 che, nel nuovo testo sul trattamento
economico del personale a tempo parziale
ai comma 2, 3 e 5 ne specifica le modalità di svolgimento e le relative tariffe. In ogni caso il lavoro
supplementare effettuabile per i turni,
oltre quello previsto dal comma 2 del citato articolo, non può superare n. ore
102 annue individuali.
Art. 23
Disposizioni particolari
1.
Il comma 2 dell’art. 13 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001, riguardante l’aspettativa per dottorato di ricerca è così
integrato:
- dopo il numero “476” sono aggiunte
le parole “e successive modificazioni ed integrazioni”;
- all’ultimo rigo, dopo il punto è sostituito con
una virgola e di seguito sono aggiunte le parole “fatta salva l’applicazione
dell’art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.”.
2.
L’art. 21 del CCNL 1 settembre 1995 è così integrato:
- al termine del comma 2, dopo il punto, è aggiunta la
seguente frase:
“I permessi retribuiti possono anche essere concessi per
l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonché per l’assenza
motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il
raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i
provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti
autorità”.
- al termine del
comma 7, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
“Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1
della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4
maggio 1990, n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono,
rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo
osseo”.
3.
A titolo di interpretazione autentica, il comma 2,
dell’art. 47 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 viene così sostituito
con decorrenza 21 settembre 2001:
“2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta la materia
relativa all’accertamento dell’infermità per causa di servizio, al rimborso
delle spese di degenza per causa di servizio ed all’equo indennizzo, che
rimangono regolate dalle seguenti leggi e le loro successive modificazioni, che
vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957,
n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5 luglio 1965; DPR.
20 aprile 1994, n. 349; DPR 30 dicembre 1981, n. 834 (Tabelle); art. 22, commi
da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed
integrazioni; art. 1, commi da 119 a 122 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Con riferimento alla misura dell’equo indennizzo, le parti concordano, inoltre,
quanto segue”:
a)
Per la liquidazione dell’equo indennizzo si fa
riferimento in ogni caso al trattamento economico iniziale di cui all’art. 30,
comma 1, lett. a) del CCNL del 7 aprile 1999, corrispondente alla posizione di
appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda;
b) L’azienda od ente ha diritto di dedurre dall’importo
dell’equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme
percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione
obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti
dall’azienda od ente stesso;
c)
Nel caso che per effetto di tali assicurazioni
l’indennizzo venga liquidato al dipendente sotto forma di rendita vitalizia, il
relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all’età
dell’interessato. Sono disapplicati l’art. 49 del DPR n. 761 del 1979 e l'art.
63 del DPR n. 270 del 1987”.
4.
Le parti, con riferimento all’art. 19, comma 1 del CCNL
1 settembre 1995, confermano che nella normale retribuzione spettante al
dipendente durante il periodo di ferie non sono corrisposte, oltre alle voci
indicate dal medesimo comma, anche le particolari indennità di turno o per
lavoro notturno per l’erogazione delle quali le norme di riferimento richiedono
l’effettiva prestazione del relativo servizio non espletabile nel periodo feriale. Con decorrenza
dall’entrata in vigore del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 il valore
della normale retribuzione spettante nel
periodo di ferie è quello individuale mensile di cui all’art. 37, comma 2,
lett. c).
5.
A decorrere dal 1 gennaio 2002 il personale dipendente
da un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorso pubblico presso la
stessa o altra azienda o ente conserva la retribuzione individuale di anzianità
(RIA), ove in godimento, nella misura già acquisita. Tale mantenimento è
garantito dal fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, ove confluiscono i
risparmi della RIA del personale cessato dal servizio ai sensi dell’art. 3,
comma 3, lett. a) del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico.
6.
Nel caso in cui con l’applicazione dell’art. 31, comma
10 del CCNL 7 aprile 1999 si determini un assegno personale corrispondente al
valore di fascia economica, l’assegno stesso è trasformato in fascia e solo
l’eventuale residuo rimane come assegno personale. La stessa regola è applicata
anche alla rideterminazione del trattamento economico spettante al personale
della categoria C del ruolo sanitario ed
alle assistenti sociali già inquadrati
nella categoria D con il CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico 2000
–2001, ove si sia verificato il caso.
7.
Nella declaratoria della categoria B, livello economico
Bs , profilo di operatore tecnico specializzato allegato 1 del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001, nel punto in cui sono
indicate le caratteristiche del profilo, con riguardo alle funzioni
dell’autista di autoambulanza, prima della fine del periodo sono aggiunte le
parole “ tenuto conto - per quest’ultimo
- di quanto stabilito nell’Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni e le
Province autonome del 22 maggio 2003 (pubblicato sulla G.U. n. 196 del 25
agosto 2003).
8.
Nelle disposizioni finali della declaratoria allegato 1 del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001 è aggiunto il seguente comma: “4. Per l’istituzione dei
profili di collaboratore tecnico professionale, le aziende ed enti, in
relazione alle proprie esigenze, potranno tenere conto anche dei diplomi di
laurea relativi a settori riguardanti le innovazioni tecnologiche nel campo
sanitario.”
9. Ad integrazione dell’art. 43, comma 3 del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001 ed oltre a quanto già ivi stabilito per il sistema di
classificazione, al personale in distacco ed in aspettativa sindacale ai sensi
del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni competono quote di incentivo secondo le
previsioni concordate nella contrattazione integrativa.
PARTE II
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 24
Stipendio tabellare, fasce e trattamento
economico iniziale
1.
Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell’inflazione
programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del
recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente
nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle
modifiche introdotte dall’art. 33 comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre
2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001 .
2.
Ai sensi del comma 1, il trattamento economico
tabellare delle posizioni iniziali e di
sviluppo delle diverse categorie come definiti dall’art. 2 del CCNL II Biennio
economico del 20 settembre 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi,
per tredici mensilità, indicati nella
tabella A allegata al presente contratto, alle scadenze ivi previste.
3.
A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa
speciale (IIS), di cui alla tabella 2
del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, cessa di essere corrisposta
come singola voce della retribuzione ed è conglobata sullo stipendio tabellare.
4. Gli importi annui tabellari risultanti
dall’applicazione dei commi 1 , 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle
scadenze stabilite dall’allegata tabella B, ove è anche indicato l’importo del
trattamento economico iniziale complessivo delle varie categorie, ai sensi
dell’art. 32, comma 1 lett. a) del CCNL 7 aprile 1999.
5.
Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi
comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma
6 del presente CCNL.
6.
Gli importi delle fasce retributive di cui alla tabella. E, prospetto 1 del CCNL 20
settembre 2001, II biennio economico, sono rideterminati nei valori indicati
nelle allegate tabelle C e D alle
scadenze ivi indicate e calcolati sul valore del trattamento economico iniziale
di cui al comma 4.
7.
Con l’entrata in vigore del presente contratto, nelle
categorie A, B, C è istituita una
ulteriore fascia retributiva denominata A5, B5 e Bs5, C5. Nella categoria D è individuata una
ulteriore fascia D6 e Ds6.
CAPO II
Indennità
Art. 25
Indennità
per turni notturni e festivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l’ indennità per lavoro notturno di cui all’art. 44, comma 11 del CCNL 1
settembre 1995 è rideterminata in € 2,74 (pari a L. 5.300) lordi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l’ indennità per lavoro festivo di cui all’art. 44, comma 12 del CCNL 1
settembre 1995 è rideterminata in € 17,82
(pari a L. 34.500) lordi, nella misura intera, e in € 8,91 (pari a L. 17.250)
lordi, nella misura ridotta.
Art. 26
Indennità per l’assistenza domiciliare
1. Al fine di favorire il processo di de-ospedalizzazione e garantire le
dimissioni protette dei pazienti nonché l’assistenza agli anziani, ai disabili
psico-fisici ed ai malati terminali, a decorrere dall’1 gennaio 2003, al personale del ruolo
sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio
assistenziali, agli operatori tecnici
addetti all’assistenza e/o agli operatori socio sanitari, dipendenti
dall’azienda o ente che espletano in via
diretta le prestazioni di assistenza
domiciliare presso l’utente compete una indennità giornaliera - nella misura sottoindicata - per ogni giorno
di servizio prestato:
-
Personale appartenente alla categoria A o B
iniziale: € 2,58
(pari a L. 5.000) lordi;
-
Personale
appartenente alla categoria B,
posizione economica Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: €
5,16 (pari a L. 10.000) lordi .
2. L’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi
titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è
cumulabile con le altre indennità dell’art. 44 del CCNL del 1 settembre 1995
ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al personale
saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio
di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la
prestazione.
3. L’indennità entra a far parte della nozione di retribuzione di cui all’art. 37,
comma 2, lettera d) del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001.
Art. 27
Indennità
SERT
1. A decorrere dall’1 gennaio 2003, al personale addetto ai SERT in via
permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, compete una indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella
misura sottoindicata:
-
Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 1,03
(pari a L. 2.000) lordi:
-
Personale appartenente alla
categoria B, posizione economica Bs, C e
D, ivi compreso il livello economico Ds: € 5,16 (pari a L. 10.000) lordi.
2. L’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi
titolo effettuata ed è cumulabile con le
altre indennità dell’art. 44 del CCNL del 1 settembre 1995 ove spettanti. Essa
compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni
giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in cui viene erogata la
prestazione.
3. L’indennità entra a far parte della nozione di retribuzione di cui all’art.
37, comma 2, lettera d) del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001.
Art. 28
Indennità
del personale del ruolo sanitario della
categoria B, livello economico BS
1.
Al fine di proseguire nel processo di una adeguata valorizzazione del personale del
ruolo sanitario, a decorrere dall’1
gennaio 2003, l’indennità professionale specifica prevista per gli infermieri
generici e psichiatrici con un anno di corso
(punto 8 della tabella F del CCNL 2000 – 2001 II biennio) è
rideterminata nel valore annuo lordo in
€. 764,36 (pari a L. 1.480.000) lordi, quella delle puericultrici (punto
6 della medesima tabella) nel valore annuo lordo di € 640,41 (pari a L.
1.240.000) lordi .
2.
A decorrere dalla medesima data del comma 1, per i
masso-fisioterapisti e massaggiatori (punto 7 della citata tabella F) è
istituita l’indennità professionale specifica del valore annuo lordo di €.
516,46 (pari a L. 1.000.000) lordi.
3.
In attuazione dei commi 1 e 2 la tabella F del CCNL 20 settembre 2001 è sostituita dalla
tabella E del presente contratto, con decorrenza dal comma 1.
4.
L’indennità professionale compete al personale destinatario del
presente articolo anche in caso di
passaggio alla categoria C ai sensi dell’art 18.
CAPO III
Fondi
Art. 29
Fondo per i compensi di lavoro straordinario
e per la remunerazione
di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
1.
Il fondo per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario e
per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
previsto dall’art. 38, comma l del CCNL 7 aprile 1999 è confermato a decorrere
dal 1 gennaio 2002. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31
dicembre 2001. Sono, altresì, confermate tutte le modalità di utilizzo previste
dal citato art. 38 comma 2.
2.
In attuazione di quanto previsto dell’ art. 25, il fondo del comma 1, a
decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementato per dodici mensilità di € 7,69
mensili per dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri
riflessi.
3.
Il fondo solo limitatamente al 2002, è incrementato per dodici mensilità
di € 1,15 mensili per dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli
oneri riflessi.
4.
A decorrere dal 1 gennaio 2003, il fondo
come rideterminato dal comma 2 è ulteriormente incrementato per dodici mensilità di € 2,59 per dipendente in servizio al 31
dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi ai sensi dell’ art. 26.Dalla stessa
data, ai sensi dell’art. 27, il
fondo stesso è
ulteriormente incrementato per
dodici mensilità di € 0,16 per
dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi, oltre
le risorse di cui all’art. 33, comma 2, lettera c).
Art. 30
Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi
e per il premio della qualità delle prestazioni individuali
1.
Il fondo della produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni
individuali di cui all’art. 38, comma 3 del CCNL 7 aprile 1999 è confermato. L’
ammontare del fondo al 1 gennaio 2002 è quello consolidato al 31 dicembre 2001
con le precisazioni contenute nel comma 2.
2.
Nel consolidamento del fondo non vanno considerate
le seguenti risorse:
a) le risorse aggiuntive
previste dall’art. 3, comma 2 , primo periodo e dall’art. 4 comma 1 del CCNL 20
settembre 2001, relativo al II biennio
economico 2000 – 2001, queste ultime nella misura in cui – in contrattazione
integrativa - sono state destinate ad incrementare il fondo stesso;
b)
gli incrementi derivanti da
economie di gestione accertate espressamente ed a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di
valutazione e corrispondenti ad effettivi incrementi di produttività o di
miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle risorse;
c)
le risorse di cui al
successivo comma 3, lettera a).
3.
Dal 1 gennaio 2002 il fondo del comma 1 è incrementato:
a)
previa verifica a consuntivo
2001, dalle risorse derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449 del
1997, nella misura destinata dalle aziende ed enti alla contrattazione
integrativa nonché dalle economie
conseguenti alla trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla
legge 662 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
sulla base di disposizioni di legge che destinano una parte
di proventi delle aziende o enti ad incentivi al personale ovvero di vigenti
disposizioni , anche regionali, che destinano una parte delle risorse ad
incentivi al personale
c)
sulla base del consuntivo
2001, dall’1%, come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con
riferimento al 2001 al netto degli oneri riflessi, in presenza di avanzi di
amministrazione o pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle
Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione
annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi –correlati ad
incrementi quali – quantitativi di attività del personale – concordati tra
Regione e singole aziende ed enti,
finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine
prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni.
d)
dalle somme derivanti da
economie di gestione accertate come indicato nel comma 2 lettera b).
4.
Il predetto fondo è, altresì, incrementato con le ulteriori risorse
contrattuali dell’art. 32 e con le risorse aggiuntive regionali di cui all’ art.
33 comma 1, secondo le misure stabilite
dalla contrattazione integrativa.
5.
E’ confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli artt. 29 e
31 non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono
temporaneamente assegnate al fondo di cui al presente articolo per l’attuazione
delle sue finalità. Tali risorse sono riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell’anno successivo e, pertanto,
non si storicizzano nel fondo della
produttività.
6.
Con riguardo all’art. 38 del CCNL 7 aprile 1999 è confermato
il comma 5 con riferimento alle finalità delle risorse aggiuntive
regionali ed il comma 6 per la verifica e valutazione dei risultati di
gestione.
Art. 31
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative,
del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e
dell’indennità professionale specifica
1.
Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione
professionale e dell’indennità professionale specifica previsto dall’art. 39
del CCNL 7 aprile 1999 è confermato.
2.
L’ ammontare del fondo al 1 gennaio 2002 è quello consolidato al 31
dicembre 2001, in applicazione del CCNL del 20 settembre 2001, II biennio
economico 2000 - 2001. In particolare sono confermate le previsioni:
a)
dell’art. 39, comma 4 lettere
b) del CCNL 7 aprile 1999 (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile della dotazione organica) secondo quanto previsto dall’art. 7
, comma 1 lett. c) del presente contratto;
b)
dell’art. 39, comma 4 lettera
d) del CCNL 7 aprile 1999 (risorse derivanti dal fondo relativo alle condizioni di lavoro dell’art
29 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell’organizzazione dei
servizi, anche a parità di organico) ;
c)
dell’art. 3, comma 3, lettera
a) del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico 2000- 2001 (RIA del
personale cessato dal servizio).
3.
A decorrere dal 1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 il
fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle
fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e
finanziate direttamente dal presente contratto nelle misure indicate nelle
tabelle C e D.
4. Il fondo è, altresì, incrementato con decorrenza
dal 1 gennaio 2003 con le seguenti
risorse contrattuali:
a)
complessivi € 6,05 mensili per tredici mensilità, per
dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2001, al netto degli oneri
riflessi così ripartiti:
-
€ 2,00 mensili per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio come sopra
indicato, per dare attuazione all’art. 18;
-
€ 4,05 mensili,
per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio come sopra indicato,
per dare attuazione all’art. 19, lettera d).
b) della quota di risorse derivanti dall’applicazione
dell’art. 32.
5.
Il predetto fondo è, altresì, incrementato dalle
risorse aggiuntive regionali :
a) di cui all’art. 33 comma 1
secondo le misure stabilite dalla contrattazione integrativa a decorrere dal 1 gennaio 2002;
b) a decorrere dal 1 gennaio 2003
del valore economico corrispondente all’importo degli aumenti dell’indennità
professionale specifica prevista per il personale di cui all’art. 28, in misura
pari al numero dei dipendenti interessati .
c) a decorrere dal 1 gennaio 2003
del valore corrispondente all’importo economico necessario per i passaggi dalla
ctg D iniziale nel livello economico Ds
del personale indicato nell’art. 19, comma 1 lettere b) e c). L’importo è
calcolato tenendo conto delle modalità di inquadramento economico esplicitate
nella medesima norma.
6. Ai fini dell’art. 19, comma 1 lett. a) per le sole aziende ed enti che non abbiano
ancora attuato la prima applicazione dell’art. 12, comma 2 del CCNL 20 settembre 2001, II biennio
economico – è confermato anche il
finanziamento già disposto dalla medesima clausola.
7.
Tutte
le risorse assegnate al fondo del comma
1 dal presente contratto per il raggiungimento delle finalità dallo stesso
previste, ai sensi dell’art. 39 comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999 tornano al
fondo alla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta del
personale che ne ha usufruito, fatto salvo - previa consultazione con i
soggetti dell’art. 9 del CCNL del 7 aprile 1999 -quanto destinato al
finanziamento degli artt. 18 e 19, nonché art. 12 del CCNL 20 settembre 2001-
ove si confermino i posti in dotazione
organica per i passaggi verticali interni,
8.
Sono,
altresì, confermate le clausole dell’art. 39 commi 5, 6, 7 e 8 del CCNL 7 aprile 1999. In
particolare, con riguardo all’applicazione del
comma 8, si richiamano le modalità stabilite all’art. 7. comma 2 lettera
d) del presente contratto.
Art. 32
Utilizzo
delle risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativa
1.
Dal
1 gennaio 2002, sono confermate le risorse aggiuntive pari all’1,2% del monte
salari annuo calcolato con riferimento al 2001 nonché le ulteriori risorse pari
allo 0,4% del medesimo monte salari, già messe a disposizione dalle Regioni ai
sensi dell’art. 38, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999 come integrato dall’art. 4
del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico 2000 – 2001. Esse sono destinate
ai fondi degli artt. 30 e 31, nella
misura stabilita dalla contrattazione integrativa anche tenute presenti le
modalità di utilizzo già attuate dalla precedente sessione contrattuale, nel
caso in cui parte delle risorse siano state assegnate al fondo dell’art. 39 del
CCNL 7 aprile 1999 per trattamenti
economici permanenti.
a)
valorizzare le professionalità del personale del ruolo
sanitario di cui all’art. 28, nella misura dello 0,12%;
b)
procedere nel
percorso del riordino delle professioni sanitarie e dell’assistente sociale
iniziato con la ridefinizione dei relativi profili e con le leggi n. 42 del
1999, n. 251 del 2000 e n 1 del 2002 mediante le progressioni previste dall’art.
19 comma 1 lett. b) e c), nella misura dello 0,17%;
c)
nella misura dello 0,03% per cofinanziare la erogazione dell’indennità SERT di cui
all’art. 27;
d)
favorire il perseguimento di altre finalità strategiche
ed obiettivi di salute e qualità dei servizi, collegati anche al piano
sanitario regionale ed individuati da
ciascuna Regione, con gli eventuali residui delle risorse di cui al presente
articolo nel caso che quelle previste dalle
lettere a), b) e c) non siano state totalmente utilizzate.
4.
Per
l’applicazione del comma 2, lettera b), entro la data fissata dal comma 3 è
inviata anche la relazione sulle risorse economiche occorrenti per i passaggi
del personale di cui all’art. 19 lettere b) e c), tenuto conto che per l’inquadramento economico dei dipendenti
interessati vi è un parziale auto finanziamento mediante le fasce già attribuite al personale interessato. Nel
frattempo dovrà essere garantito l’avvio di tutte le procedure necessarie per
la rapida attuazione dei passaggi medesimi
con garanzia dell’erogazione del
nuovo trattamento economico da parte delle aziende ed enti, a procedure
ultimate, secondo le decorrenze previste dalle norme di riferimento.
Art. 34
Norma di riequilibrio
1. Al fine di garantire un
equilibrio tra i vari benefici economici contrattuali evitando duplicazioni,
alla contrattazione integrativa è demandato il compito di dare priorità, nel
conferimento delle fasce economiche, alle categorie e profili non
direttamente destinatari delle
disposizioni particolari del presente
contratto, tra cui quelli apicali della categoria D, livello economico DS.
Art. 35
Effetti dei nuovi stipendi
1.
Gli incrementi
del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze
e negli importi previsti dalle tabelle
di cui all’art..... hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità,
sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto,
sull’indennità premio di servizio, sull’indennità dell’art. 15, sull’equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità
sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
2.
Il trattamento
economico da prendere a base per il compenso del lavoro straordinario è quello
di cui all’art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall’art. 39 del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001 , tenuto conto che, a far data dal 1
gennaio 2003, l’indennità integrativa è conglobata nel tabellare.
3.
I benefici economici risultanti dal presente contratto
sono corrisposti integralmente alle
scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente
contratto di parte economica 2002- 2003.
4.
Gli effetti del comma 1 si applicano anche all’
indennità di cui all’art. 28 con decorrenza dal 1 gennaio 2003.
5.
Il conglobamento sullo stipendio tabellare
dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art. 24,comma 3 , non modifica
le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento
pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto
1995, 335.
PARTE
III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 36
Norma Finale
1.
Nelle parti non modificate o integrate o
disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le
disposizioni riguardanti l’orario di lavoro e l’orario notturno nonché l’art.
41, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999:
-
CCNL del 1 settembre 1995, quadriennio 1994 – 1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte
economica;
-
CCNL del 27 giugno 1996, relativo al II biennio
economico 1996 – 1997;
-
CCNL integrativo del 22 maggio 1997;
-
CCNL 7 aprile 1999, quadriennio 1998 – 2001 per la
parte normativa e I biennio 1998 – 1999 per la parte economica;
-
CCNL 27
gennaio 2000 per la formazione delle
tabelle di equiparazione del personale delle ARPA a quello del comparto Sanità;
-
CCNL 18
ottobre 2000, sull’interpretazione autentica dell’art. 16, comma 9 del
CCNL 1994 – 1997 del 1 settembre 1995;
-
CCNL 18 ottobre 2000 sull’interpretazione autentica
dell’art. 44, comma 5 del CCNL 1994 – 1997 del 1 settembre 1995;
-
CCNL 20 settembre 2001 , relativo al II biennio economico 2000 – 2001;
-
CCNL del 20
settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999.
Art. 37
Disapplicazioni
1.
In relazione
all’art. 23, comma 3 si conferma esplicitamente la disapplicazione dell'art. 49
del DPR 761 del 1979, dell'art. 63 del DPR n. 270 del 1987 e dell'art. 47, comma
2 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001.
2.
Altre disapplicazioni
sono effettuate direttamente negli articoli dei singoli istituti ai quali si fa
rinvio.
Tabella A
| Ex -
Livelli |
Fasce |
AUMENTI mensili
(in euro) |
|
dal
1/1/2002 |
dal
1/1/2003 |
|
VIII
bis
VIII
VII
VI
V
IV
III |
DS2
DS
D
C
BS
B
A |
47,30
43,90
40,70
35,70
33,90
32,70
30,20 |
52,10
48,30
44,80
41,20
37,30
36,00
33,30 |
Sviluppo della tabella A per fasce
| Ex -
Livelli |
Fasce |
AUMENTI mensili
(in euro) |
|
dal
1/1/2002 |
dal
1/1/2003 |
|
VIII bis
VIII
VII
VI
V
IV
III |
DS5
DS4
DS3
DS2
DS1
DS
D5
D4
D3
D2
D1
D
C4
C3
C2
C1
C
BS4
BS3
BS2
BS1
BS
B4
B3
B2
B1
B
A4
A3
A2
A1
A |
52,20
50,70
49,20
47,30
45,60
43,90
47,60
46,20
44,90
43,50
42,20
40,70
43,30
41,30
40,00
38,60
37,50
37,90
36,70
35,90
34,90
33,90
35,90
35,20
34,60
33,60
32,70
32,90
32,40
31,90
31,10
30,20 |
57,50
55,80
54,10
52,10
50,20
48,30
52,40
50,90
49,40
47,90
46,40
44,80
47,70
45,50
44,00
42,50
41,20
41,70
40,40
39,60
38,50
37,30
39,60
38,80
38,10
37,00
36,00
36,30
35,70
35,10
34,20
33,30 |
Tabella
B
Prospetto 1
Trattamento economico iniziale a decorrere da 1/1/2002
|
Ex Posizione
funzionale |
Categoria |
Trattamento
tabellare
iniziale annuo
lordo da
1/1/2001
in lire
(A) |
Trattamento
tabellare
iniziale annuo
lordo da
1/1/2001
in euro
(B) |
Incremento
annuo da
1/1/2002
in euro
(C) |
Totale
Tabellare
iniziale
in euro
(D) |
Valore comune
delle indennità
di
qualificazione
professionale
in euro
(E) |
Nuovo
trattamento
economico
iniziale annuo
lordo da 1/1/2002
in euro
(F) |
|
I - II - III
IV
V
VI
VII
VIII |
A
B
B livello super
C
D
D livello super |
13.413.000
14.689.000
16.329.000
17.847.000
20.435.000
22.971.000 |
6.927,24
7.586,24
8.433,22
9.217,21
10.553,80
11.863,53 |
362,40
392,40
406,80
450,00
488,40
526,80 |
7.289,64
7.978,64
8.840,02
9.667,21
11.042,20
12.390,33 |
114,65
486,50
114,65
858,35
858,35
858,35 |
7.404,29
8.465,14
8.954,68
10.525,56
11.900,55
13.248,68 |
Nota: a decorrere dal 1° gennaio 2002, il trattamento economico
iniziale di cui alla colonna F per il personale già di ex livello VIII bis
(confluito nella categoria D, livello economico DS) è pari ad € 14.024,66. I
successivi valori stipendiali corrispondono al valore della fascia economica
attribuita in azienda.
Prospetto 2
Trattamento economico iniziale a decorrere da 1/1/2002
|
Ex Posizione
funzionale |
Categoria |
Trattamento
tabellare
iniziale annuo
lordo da
31/12/2002
(A) |
Indennità
Integrativa
Speciale al
31/12/2002
(B) |
Incremento
annuo da
1/1/2003
in euro
(C) |
Totale
Tabellare
iniziale
(D) |
Valore comune
delle indennità
di
qualificazione
professionale
(E) |
Nuovo
trattamento
economico
iniziale annuo
lordo da 1/1/2003
(F) |
|
I - II - III
IV
V
VI
VII
VIII |
A
B
B livello super
C
D
D livello super |
7.289,64
7.978,64
8.840,02
9.667,21
11.042,20
12.390,33 |
6.237,77
6.276,50
6.319,88
6.372,56
6.446,42
6.537,31 |
399,60
432,00
447,60
494,40
537,60
579,60 |
13.927,01
14.687,14
15.607,50
16.534,17
18.026,22
19.507,24 |
114,65
486,50
114,65
858,35
858,35
858,35 |
14.041,66
15.173,64
15.722,16
17.392,52
18.884,57
20.365,59 |
Nota: a decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico
iniziale di cui alla colonna F per il personale già di ex livello VIII bis
(confluito nella categoria D, livello economico DS) è pari ad € 21.164,37, ivi
compreso il conglobamento dell'I.I.S. pari ad € 6.557,97. I successivi valori
stipendiali corrispondono al valore della fascia economica attribuita in
azienda.
Tabella
C
|
Ds
13.248,68 |
Ds1
14.024,66 |
Ds2
14.801,67 |
Ds3
15.621,36 |
Ds4
16.300,94 |
Ds5
17.009,45 |
|
D
11.900,55 |
D1
12.572,90 |
D2
13.185,52 |
D3
13.793,15 |
D4
14.405,77 |
D5
15.031,99 |
|
C
10.525,56 |
C1
11.049,53 |
C2
11.657,16 |
C3
12.269,78 |
C4
13.170,73 |
|
|
Bs
8.954,68 |
Bs1
9.431,49 |
Bs2
9.897,45 |
Bs3
10.229,32 |
Bs4
10.778,77 |
|
|
B
8.465,14 |
B1
8.889,62 |
B2
9.330,80 |
B3
9.608,62 |
B4
9.939,29 |
|
|
A
7.404,29 |
A1
7.782,81 |
A2
8.151,34 |
A3
8.370,12 |
A4
8.620,93 |
|
|
Ds
13.248,68 |
Ds1
775,98 |
Ds2
777,01 |
Ds3
819,69 |
Ds4
679,58 |
Ds5
708,51 |
|
D
11.900,55 |
D1
672,35 |
D2
612,62 |
D3
607,63 |
D4
612,62 |
D5
626,22 |
|
C
10.525,56 |
C1
523,97 |
C2
607,63 |
C3
612,62 |
C4
900,95 |
|
|
Bs
8.954,68 |
Bs1
476,81 |
Bs2
465,96 |
Bs3
331,87 |
Bs4
549,45 |
|
|
B
8.465,14 |
B1
424,48 |
B2
441,18 |
B3
277,82 |
B4
330,67 |
|
|
A
7.404,29 |
A1
378,52 |
A2
368,53 |
A3
218,78 |
A4
250,81 |
|
Tabella
D
|
Ds
20.365,59 |
Ds1
21.164,37 |
Ds2
21.984,84 |
Ds3
22.828,53 |
Ds4
23.528,51 |
Ds5
24.257,42 |
Ds6 (*)
25.257,42 |
|
D
18.884,57 |
D1
19.576,12 |
D2
20.206,74 |
D3
20.832,37 |
D4
21.462,99 |
D5
22.107,21 |
D6 (*)
22.907,21 |
|
C
17.392,52 |
C1
17.932,09 |
C2
18.557,72 |
C3
19.188,34 |
C4
20.115,69 |
C5 (*)
21.087,86 |
|
|
Bs
15.722,16 |
Bs1
16.212,17 |
Bs2
16.692,53 |
Bs3
17.043,00 |
Bs4
17.599,05 |
Bs5 (*)
18.182,84 |
|
|
B
15.173,64 |
B1
15.610,12 |
B2
16.064,50 |
B3
16.350,72 |
B4
16.690,99 |
B5 (*)
17.038,34 |
|
|
A
14.041,66 |
A1
14.430,98 |
A2
14.810,31 |
A3
15.036,29 |
A4
15.294,30 |
A5 (*)
15.556,74 |
|
|
Ds
20.365,59 |
Ds1
798,78 |
Ds2
820,47 |
Ds3
843,69 |
Ds4
699,98 |
Ds5
728,91 |
Ds6
1.000,00 |
|
D
18.884,57 |
D1
691,55 |
D2
630,62 |
D3
625,63 |
D4
630,62 |
D5
644,22 |
D6
800,00 |
|
C
17.392,52 |
C1
539,57 |
C2
625,63 |
C3
630,62 |
C4
927,35 |
C5
972,17 |
|
|
Bs
15.722,16 |
Bs1
490,01 |
Bs2
480,36 |
Bs3
341,47 |
Bs4
565,05 |
Bs5
583,79 |
|
|
B
15.173,64 |
B1
436,48 |
B2
454,38 |
B3
286,22 |
B4
340,27 |
B5
347,35 |
|
|
A
14.041,66 |
A1
389,32 |
A2
379,33 |
A3
225,98 |
A4
258,01 |
A5
262,44 |
|
Tabella E
VALORI ANNUI LORDI PER DODICI MENSILITA’
DELLA INDENNITA’
PROFESSIONALE SPECIFICA DA
CORRISPONDERE PER DODICI MENSILITA'
|
PROFILO
|
Valore annuo lordo indennità
|
|
addetto alle pulizie - fattorino -
commesso - ausiliario specializzato
|
---
|
|
ausiliario specializzato (ex
ausiliario socio sanitario specializzato)
|
278,89
|
|
operatore tecnico - coadiutore amministrativo – coadiutore amministrativo
esperto
|
---
|
|
operatore tecnico specializzato -
operatore socio sanitario
|
---
|
|
operatore tecnico coordinatore
|
483,40
|
|
massofisioterapista - massaggiatore |
516,46 |
|
Puericultrice
|
640,41
|
|
infermiere generico e psichiatrico
con un anno di corso |
764,36 |
|
Massofisioterapista – massaggiatore
esperto
|
516,46
|
|
Puericultrice esperta
|
640,41
|
|
infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso esperto |
764,36 |
|
assistente amministrativo - programmatore - assistente tecnico |
--- |
|
operatore tecnico specializzato esperto (1) |
|
|
collaboratore prof. sanitario
(esclusi i profili di cui al punto successivo) - assistente religioso -
collaboratore professionale assistente sociale - collaboratore amministrativo
professionale – collaboratore tecnico-professionale
|
---
|
|
collaboratore prof. sanitario:
infermiere - infermiere pediatrico - assistente
sanitario – ostetrica
tecnico sanitario di radiologia medica
|
433,82
1.239,50
|
|
collaboratore prof. sanitario
esperto (esclusi i profili di cui al punto successivo) - collaboratore
amministrativo professionale esperto – collaboratore tecnico-professionale
esperto - collaboratore professionale assistente sociale esperto
|
---
|
|
collaboratore prof. sanitario esperto:
ex operatore professionale dirigente
tecnico sanitario di radiologia medica
|
340,86
1.239,50
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(1) Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 6.
N.B. La presente tabella sostituisce la tabella F allegata
al CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio economico 2000-2001, ai sensi
dell'art. 28, comma 3 del presente contratto.
ALLEGATO 1
Il presente allegato sostituisce con riferimento alla categoria C la
declaratoria e la descrizione dei profili e dei requisiti del personale della
medesima categoria di cui all’allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001.
CATEGORIA C
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che
ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche
di base, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni,
autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di
intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e
controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei
risultati conseguiti.
Appartengono, altresì, a questa categoria i
lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche
e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel
sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l’espletamento
delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e
precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale
coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità
dei risultati conseguiti.
PROFILI
PROFESSIONALI
Personale
del ruolo sanitario
Puericultrice
esperta : svolge le funzioni previste dagli artt. 12-14 RD 19 luglio 1940, n.
1098.
Infermiere
generico o psichiatrico con un anno di corso esperto: svolgono le funzioni
previste , rispettivamente, dall’ art. 6 DPR 14 marzo 1974, n. 225 e successive
modificazioni ed integrazioni e dall’ art. 24 RD 16 agosto 1909, n. 615 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Massaggiatore o massofisioterapista esperto: svolgono le funzioni,
rispettivamente, previste dall’ art. 1
RD 31 maggio 1928, n. 1334 e successive modificazioni ed integrazioni e
dall’
art. 1 legge 19 maggio 1971, n. 403 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per tutte le figure
sopradescritte i contenuti delle funzioni sono integrati dalle specifiche della
declaratoria legate all’esperienza professionale. I profili di infermiere
generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso, di massaggiatore e di
massofisioterapista esperti rimangono profili ad esaurimento.
-------------
Personale
tecnico
Assistente
tecnico
Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite
alla propria attività quali, ad esempio,
indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi
e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni,
sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l’osservanza
delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori
nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla
predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla
sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche.
Programmatore
Provvede, nell’ambito dei sistemi informativi,
alla stesura dei programmi, ne cura
l’aggiornamento, la manutenzione ivi compresa la necessaria
documentazione ;garantisce, per quanto di competenza, la corretta applicazione
dei programmi fornendo informazioni di supporto agli utenti ; collabora a
sistemi centralizzati o distribuiti sul territorio.
Operatore tecnico specializzato esperto
Con riguardo ai rispettivi
settori di attività e mestiere di appartenenza,
individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze
organizzative, oltre ad eseguire gli interventi manuali e tecnici, anche di
manutenzione, relativi al proprio mestiere con l’ausilio di idonee
apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse, svolge attività
particolarmente qualificate che presuppongono specifica esperienza
professionale maturata nel sottostante profilo di Bs.
--------------
Personale
amministrativo
Assistente
amministrativo
Svolge mansioni amministrativo - contabili
complesse - anche mediante l’ausilio di apparecchi terminali meccanografici od
elettronici o di altro macchinario -
quali, ad esempio, ricezione e
l’istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai
cittadini, collaborazione ad
attività di programmazione, studio e ricerca.
MODALITA'
DI ACCESSO ALLA CATEGORIA C:
·
dall’esterno: mediante pubblico concorso;
·
dall’interno: ai sensi dell’art. 16 del
CCNL 7 aprile 1999.
REQUISITI
CULTURALI E PROFESSIONALI PER L’ACCESSO ALLA CATEGORIA C:
·
dall’esterno:
- per il profilo di assistente tecnico, il possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado, obbligatorio ove sia abilitante per la specifica attività;
-
per il profilo di programmatore, il possesso del
diploma di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in
informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di
formazione in informatica riconosciuto;
-
per l’operatore tecnico specializzato esperto cinque
anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo di Bs nelle aziende
o enti del SSN ovvero in profilo equipollente in altre pubbliche
amministrazioni o in imprese private,
unitamente - ove necessari - a
specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica
di mestiere già indicate per gli operatori tecnici dai requisiti richiesti per
l’accesso nel relativo profilo in Bs.
- per il
profilo di assistente amministrativo, il possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;
·
dall’interno:
-
per il profilo di
assistente tecnico, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, obbligatorio ove sia abilitante per la specifica attività. Nei casi in
cui il diploma non sia abilitante, è richiesto il possesso: del diploma di
istruzione secondaria di primo grado unitamente ad esperienza professionale
di quattro anni - maturata nella categoria B in profilo ritenuto corrispondente dall’azienda o ente
- per il personale proveniente dalla
categoria B, livello super o di otto anni per il personale proveniente dalla
categoria B, livello iniziale.
-
per il profilo di programmatore, il possesso del
diploma e/o titoli professionali richiesti per l’accesso dall’esterno o - in
mancanza - il possesso del diploma di
scuola secondaria di primo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto unitamente ad
esperienza professionale esperienza professionale di quattro anni - maturata nella categoria B
in profilo ritenuto corrispondente
dall’azienda o ente - per il personale
proveniente dal livello super o di otto anni per il personale proveniente dalla
categoria B, livello iniziale.
-
per il profilo di operatore tecnico specializzato
esperto, il possesso degli stessi requisiti per l’accesso dall’esterno.
- per il profilo
di assistente amministrativo, il possesso di diploma di istruzione secondaria
di secondo grado ovvero, in mancanza, il possesso del diploma di istruzione
secondaria di 1° grado unitamente ad
esperienza professionale di quattro anni maturata nel corrispondente profilo
della categoria B per il personale proveniente dal livello super o di otto anni
per il personale proveniente dalla categoria B, livello iniziale.
ALLEGATO 2
Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000)
Articolo 1
Disposizioni di carattere generale
1. I
principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che
qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti
pubblici – escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il
Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell’Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I
contratti collettivi provvedono, a norma dell’art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 165 del 2001, al
coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare.
Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei
pubblici dipendenti.
3. Le
disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi
enunciati dall’articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono
essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni
ai sensi dell’articolo dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165 del
2001.
Articolo 2
Principi
1. Il
dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di
buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei
propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il
dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge
alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio
e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel
rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di
tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e
assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il
dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di
ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per
ragioni di ufficio.
5. Il
comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con
i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola
l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso degli stessi alle informazioni a
cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le
notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni
dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6.
Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a
quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei
cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme
giuridiche in vigore.
7. Nello
svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle
funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze,
favorisce l’esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell’autorità
territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati.
Articolo 3
Regali e altre utilità
1. Il
dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di
festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da
soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o
attività inerenti all’ufficio.
2. Il
dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità
da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non
offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il
quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di modico valore.
Articolo 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel
rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente
comunica al dirigente dell’ufficio la propria adesione ad associazioni ed
organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano
coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio, salvo che si tratti di
partiti politici o sindacati.
2. Il
dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Articolo 5
Trasparenza negli interessi finanziari
1. Il
dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti
di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell’ultimo
quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti
rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano
con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il
dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in
conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha
parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in
contatti frequenti con l’ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte
nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio.
Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e
personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e tributaria.
Articolo 6
Obbligo di astensione
1. Il
dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività
che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o
il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,
procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull’astensione decide il dirigente dell’ufficio.
Articolo 7
Attività collaterali
1. Il
dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione retribuzioni o
altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri
compiti d’ufficio.
2. Il
dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio.
3. Il
dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi
remunerati.
Articolo 8
Imparzialità
1. Il
dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità
di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da
cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che
siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il
dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Articolo 9
Comportamento nella vita sociale
1.
Il
dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Articolo 10
Comportamento in servizio
1. Il
dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria
spettanza.
2. Nel
rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal
luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il
dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone
per ragioni di ufficio. Salvo casi d’urgenza, egli non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di
mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi
compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il
dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale,
utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi
per ragioni di ufficio.
Articolo 11
Rapporti con il pubblico
1. Il
dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle
domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine
al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio. Nella trattazione
delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a
cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o
la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i
cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2.
Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei
diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni
pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il
dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
organi di stampa.
3. Il
dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare
sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella
redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente
adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il
dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che
fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di
qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei
servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di
consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di
qualità.
Articolo 12
Contratti
1. Nella
stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non
ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad
alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato
la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il
dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali
abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in
cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso
contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare
all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del
contratto.
3. Il
dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se
nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa
per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Articolo 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il
dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le
informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti
dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L’informazione è resa con particolare
riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell’attività
dell’ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le
diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie
per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza
dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a
reclami, istanze e segnalazioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In relazione all’art. 3
le parti, ove leggi successive intervengano
in materie del rapporto di lavoro disciplinate dal presente contratto, si
riuniranno per valutare l’impatto della sopraggiunta normativa ai fini
dell’art.. 2, comma 2 della legge 165
del 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In relazione all’art. 4, comma 2, punto VII del CCNL 7
aprile 1999, le parti precisano che tra le disattivazioni sono compresi anche i
processi di esternalizzazione dei
servizi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 3
In ordine all’art. 6, le parti confermano la distinzione tra la
fruizione delle prerogative sindacali, che discende dall’ammissione alla
contrattazione nazionale ed è un diritto tutelato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e
sue successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del D.Lgs. 165 del 2001,
indipendentemente dalla firma dei contratti quadro o di comparto,
mentre, invece, il diritto di partecipazione alla contrattazione
integrativa discende dalla
sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di categoria. Tale ultima materia in armonia con il D.Lgs. 165 del 2001è
tuttora disciplinata dall’art. 9 del CCNL 7 aprile 1999, che è stato
riconfermato dal presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 4
Con riferimento all’art. 7 comma 3, le parti confermano che le
organizzazioni sindacali cui si riferisce l’art. 6, comma 4 del CCNL 7 aprile
1999 sono quelle firmatarie del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione agli artt. 13 e 15, le parti concordano che la
disapplicazione dell’art. 15 della legge n. 55 del 1990 operata dal T.U. n. 267
del 2000 riguardante le disposizioni
delle autonomie locali attiene a quel settore. Peraltro la disposizione
disapplicata è riassunta nel medesimo Testo Unico per i dipendenti del relativo comparto a riprova della volontà del legislatore di mantenerne la sua permanenza nell’ordinamento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 6
Con riferimento all’art. 20, dato il carattere sperimentale
della formazione continua, le parti concordano che, con riguardo all’art. 16
quater del d.lgs 502 del 1992 le aziende ed enti – in mancanza dei contratti
collettivi cui è demandata la specifica disciplina- non possono intraprendere
iniziative unilaterali per il personale che non abbia conseguito nel triennio
il minimo di crediti formativi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 7
Con riferimento all’art. 23, comma 3 il richiamo al D.P.R. 20
aprile 1994, n. 349 deve intendersi ora riferito al D. P. R. 29 ottobre 2001,
n. 461, non ancora vigente all’atto della norma il cui testo si riproduce a
titolo di interpretazione autentica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 8
Le parti prendono atto, ai fini della vertenza disciplinata
dall’art. 32 comma 13 della legge 449 del 27 dicembre 1997, della nota n.
6180/11 del 16 dicembre 1999, con la quale il Dipartimento della Funzione
Pubblica ha fornito indicazioni sulle modalità applicative per la soluzione
degli eventuali casi ancora in contestazione cui si riferisce la norma di
legge.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 9
Le parti assumono l’impegno di avviare, entro 60 giorni dalla
data di sottoscrizione del presente CCNL, il confronto per l’esame del testo
unificato delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall’ARAN.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 10
Le parti, con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese dal
personale del ruolo sanitario indicato nell’art. 1, commi 2 e 3 della legge n. 1 del 2002, essendo assimilate a
lavoro subordinato, ai fini fiscali e contributivi, ritengono che esse debbano
essere assoggettate al regime contributivo obbligatorio per essi previsto dalle vigenti disposizioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 11
Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni contrattuali raggiunte
realizzano un delicato bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto
delle quantità finanziarie a disposizione delle parti e avuto riguardo
all’esigenza di equilibrio rispetto ad altre conclusioni contrattuali già
realizzate nel settore pubblico. Conseguentemente le parti concordano che, nel
caso in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno nelle aree della
dirigenza del comparto della Sanità fossero incoerenti con i principi di cui
sopra e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti contrattuali
comuni, fatte salve le specificità proprie di tali aree, esse si incontreranno
per discuterle ed armonizzarle con quelle del presente contratto, ivi compresi
gli effetti di ricaduta sul personale del comparto dell’attività libero
professionale intra moenia della dirigenza sanitaria.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 12
Le parti si danno reciprocamente atto che si riuniranno per
valutare congiuntamente, nel più generale ambito definito dalla legge 42 del
1999, gli effetti dell’eventuale proroga dell’attuale normativa contenuta nella
legge n. 1 del 2002 in materia di prestazioni aggiuntive del personale delle
professioni sanitarie, entro tre mesi dalla proroga stessa. Ciò al fine di
promuovere nelle competenti sedi ogni iniziativa idonea alla definizione delle
modalità di esercizio della suddetta attività per garantirne la finalizzazione
ad obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi prestati,di adeguamento
all’innovazione ed evoluzione organizzativa aziendale, nonché alla
valorizzazione dell’autonomia professionale definita dalla recente normativa
sulle professioni sanitarie.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 13
Le parti, con riferimento all’art. 34, ritengono che tra i
destinatari della norma debbano essere presi in considerazione, tra gli altri,
in particolare i dipendenti appartenenti ai vari profili della categoria D,
livello economico Ds appartenenti ai ruoli sanitario, tecnico ed
amministrativo.
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