|
Versione Stampabile
Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro
relativo al
Personale del Comparto Sanità
Biennio economico 2008-2009
Il giorno 14 maggio 2009, alle ore 1.30,
presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
e le seguenti
Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
|
Organizzazioni sindacali |
Confederazioni sindacali |
| |
|
|
|
| CGIL FP |
(Firmato) |
CGIL |
|
| CISL FPS |
(Firmato) |
CISL |
(Firmato) |
| UIL FPL |
(Firmato) |
UIL |
(Firmato) |
|
FIALS |
(Firmato) |
CONFSAL |
(Firmato) |
| FSI |
|
USAE |
|
Al termine
della riunione le parti, sottoscrivono l'allegata Ipotesi di Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO SANITA'
PARTE ECONOMICA n BIENNIO 2008-2009
INDICE
Disposizioni generali
Art. 1 -
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
Parte I
Art. 2 -
Coordinamento regionale
Art. 3 -
Mobilità interna
Art. 4 -
Mensa
Art. 5 -
Principi in materia di compensi per la produttività
Parte II -
Trattamento economico
Art. 6 -
Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale
Art. 7 -
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di
particolari condizioni
di disagio, pericolo o danno
Art. 8 -
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il
premio della
qualità delle prestazioni individuali
Art. 9 -
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore
comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità
professionale
specifica.
Art. 10 -
Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all'utenza
Tabella A -
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella B -
Nuova retribuzione tabellare
Tabella C -
Categorie e posizioni economiche di sviluppo al 1 gennaio 2008
Tabella D -
Categorie e posizioni economiche di sviluppo al 1 gennaio 2009
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
Disposizioni generali
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e
a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate
all'art. 10 del
CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 11 giugno
2007.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2008 al 31
dicembre 2009 e concerne gli
istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei
precedenti CCNL.
Parte I
Art. 2
Coordinamento regionale
1. L'art. 7 del CCNL 19.4.2004 è integrato nel seguente modo:
- Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "le Regioni" sono aggiunte le
seguenti
parole "entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo
confronto con
le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso";
- al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:
e) Linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale
infermieristico e
tecnico di radiologia;
- Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi 3bis e 3ter:
"3bis. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale il sistema delle relazioni
sindacali regionali,
secondo i protocolli definiti in ciascuna regione con le OO.SS. di categoria
firmatarie del
presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le
medesime su
materie non contrattuali aventi riflessi sul rapporto di lavoro. In tale ambito
le Regioni
svolgono opportuni confronti e verifiche con le 00.88. al fine di valutare,
sotto il profilo
delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al
lavoro
precario e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di
continuità
nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a
termine."
- "3ter. Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla
data in vigore
del CCNL, di non avvalersi, della facoltà di emanare linee di indirizzo sulle
materie di cui
al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali
nell'ambito
dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima
della scadenza
dei 90 giorni previsti dal comma 1 medesimo."
Art. 3
Mobilità interna
1. L'art. 18, comma 2, del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così sostituito:
"2. L'Azienda, nell'esercizio del proprio potere organizzatorio, per comprovate
ragioni
tecniche o organizzative, nel rispetto dell'art. 2103 del codice civile, dispone
l'impiego del
personale nell'ambito delle strutture situate nel raggio di venticinque
chilometri dalla
località di assegnazione, previa informazione ai soggetti di cui all'art. 9,
comma 2 del
CCNL 7.4.1999. Non si configura in ogni caso quale mobilità, disciplinata dal
presente
articolo, lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di
appartenenza, anche se
in ufficio, unità operativa o servizio diverso da quello di assegnazione, in
quanto rientrante
nell'ordinaria gestione del personale affidata al dirigente responsabile.
2. All'art. 18 del CCNL integrativo del 20.9.2001, dopo il comma 2, è inserito
il seguente
comma 2.bis:
"2.bis. Deroghe in misura inferiore all'ambito territoriale di cui al comma 2
possono essere
previste in sede di confronto regionale, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 19.4.2004
tenuto conto,
in particolare, delle problematiche legate alle dimensioni territoriali delle
aziende, alla
conformazione fisica del territorio e alle condizioni di viabilità e delle reti
di trasporto
pubblico ed altre situazioni valutabili in tale sede."
3. All'art. 18 del CCNL integrativo del 20.9.2001, dopo il comma 4, è inserito
il seguente
comma 4.bis:
"4.bis. In caso di ristrutturazione su dimensione regionale o sovra aziendale
degli enti del
SSN che comportino l'accorpamento, anche parziale, di strutture appartenenti a
separati enti,
i criteri circa la mobilità del personale interessato, nel rispetto della
categoria, profilo
professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del
dipendente,
possono essere affrontate in sede di confronto regionale ai sensi dell'art. 7
del CCNL
19.4.2004"
Art. 4
Mensa
1. L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato:
"1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente
con le risorse
disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto
di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione
dei suddetti
servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma
la competenza
del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'
esercizio del diritto di
mensa da parte dei lavoratori.
2. L'art. 29, comma 4 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato:
"4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei
diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende
indicazioni in merito
alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di
mensa nel rispetto
della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di
erogazione
dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime
non possono
comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è
tenuto a
contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non
è
monetizzabile."
Art. 5
Principi in materia di compensi per la produttività
1. Le parti confermano la disciplina della produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi,
dettata dall'art. 47 del CCNL 1.9.1995, ribadendo gli ordinari principi in
materia di premialità,
con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti
la produttività e alla
conseguente necessità di valutare l'effettivo apporto partecipativo dei
lavoratori coinvolti negli
stessi. In caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in
relazione all'attività
di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base
della qualità e quantità
della sua partecipazione ai progetti e programmi di produttività.
Parte II
Trattamento economico
Art. 6
Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale
1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo
delle diverse categorie,
come definiti dall'art. 7 del CCNL del 10 aprile 2008, è incrementato degli
importi mensili lordi,
per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, allegata al presente CCNL ed
alle scadenze ivi
previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del
comma 1 sono
rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B,
ove è anche indicato
l'importo del trattamento economico iniziale delle categorie.
3. Gli importi delle fasce retributive sono rideterminati nei valori indicati
nelle Tabelle C e D alle
scadenze ivi previste e calcolati sul valore del trattamento economico iniziale
di cui al comma 2.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di
vacanza
contrattuale per il biennio 2008 - 2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art.
2, comma 35,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Art. 7
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di
particolari condizioni
di disagio, pericolo o danno
1. Il fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la
remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all'art. 8 del CCNL
10 aprile 2009, è
confermato a decorrere dal 1 gennaio 2008. Il suo ammontare a tale data è quello
consolidato al 31
dicembre 2007. Sono altresì confermate tutte le modalità di utilizzo previste
dal citato art. 8.
Art. 8
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il
premio della
qualità delle prestazioni individuali
1. Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per
il premio della
qualità delle prestazioni individuali, di cui all'art. 9 del CCNL 10 aprile 2008
è confermato a
decorrere dal 1 gennaio 2008. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato
al 31 dicembre
2007, con le precisazioni contenute nel comma 2 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile
2004.
2. Dal 1 gennaio 2008 il fondo stesso continua ad essere alimentato dalle
medesime voci
indicate nelle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'art. 9 del CCNL 10 aprile
2008.
3. Dal 1 gennaio 2008 il fondo continua ad essere altresì alimentato dalla voce
indicata nella
lettera a) del comma 2 dell'art. 9 del CCNL 10 aprile 2008 fino alla data di
entrata in vigore del
DL 112/2008 convertito con L. 133/2008.
4. E' altresì confermato il comma 3 dell'art. 9 del CCNL 10 aprile 2008.
Art. 9
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore
comune delle ex indennità di qualificazione professionale
e dell'indennità
professionale specifica.
1. Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore
comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità
professionale
specifica, di cui all'art. 10 del CCNL 10 aprile 2008, è confermato a decorrere
dal 1 gennaio
2008 per le modalità di utilizzo nonché di incremento previste al comma 1 del
medesimo
articolo. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2007.
2. A decorrere dal 1.1.2008 e dal 1.1.2009 il fondo deve essere rivalutato
automaticamente in
rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul
fondo stesso,
incrementate e finanziate dal presente contratto nelle misure indicate nella
tabella A.
Art. 10
Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all'utenza
1. Al fine di dare maggiore impulso ai processi di innovazione, le Aziende
promuovono
specifici progetti programmi o piani di lavoro per il miglioramento dei servizi
rivolti
all'utenza, con particolare riferimento alla piena adeguatezza dei sistemi
organizzativi,
nonché al conseguimento di una maggiore corrispondenza tra le prestazioni rese e
le
esigenze del cittadino.
2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze
effettive
dell'Azienda ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla
attività
ordinaria soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle liste
di attesa e alla
piena e qualificata erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ivi
compreso
l'ampliamento degli orari delle strutture.
3. Ciascuna Regione, con specifica direttiva, individua, a valere dall'anno
2009, quali ulteriori
risorse, lo 0,8% annuo, calcolato sul monte salari 2007, per il finanziamento
dei progetti
innovativi di cui ai commi precedenti, fatto salvo il rispetto dei Patti per la
salute e dei
relativi obiettivi e vincoli economici e finanziari. Dette risorse non sono
oggetto di
consolidamento in alcuno dei fondi previsti dal presente CCNL e non possono
finanziare
voci del trattamento fondamentale della retribuzione.
4. Le suddette risorse sono erogate a consuntivo, previa verifica dell'effettivo
raggiungimento
degli obiettivi di cui ai commi precedenti, ai dipendenti direttamente coinvolti
nell' ambito di
tali progetti, secondo appositi meccanismi premiali correlati ai risultati
conseguiti.
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in euro da corrispondere per 13 mensilità
|
Posizione economica |
Dal 1.1.2008 |
Rideterminato
Dal 1.1.2009
(1) |
|
|
|
|
|
DS6 |
11,55 |
92,45 |
|
DS5 |
11,09 |
88,79 |
|
DS4 |
10,76 |
86,12 |
|
DS3 |
10,44 |
83,56 |
|
DS2 |
10,05 |
80,47 |
|
DS1 |
9,68 |
77,46 |
|
DS |
9,31 |
74,54 |
|
D6 |
10,48 |
83,84 |
|
D5 |
10,11 |
80,92 |
|
D4 |
9,81 |
78,56 |
|
D3 |
9,53 |
76,25 |
|
D2 |
9,24 |
73,96 |
|
D1 |
8,95 |
71,65 |
|
D |
8,63 |
69,12 |
|
C5 |
9,64 |
77,18 |
|
C4 |
9,20 |
73,63 |
|
C3 |
8,77 |
70,23 |
|
C2 |
8,49 |
67,92 |
|
C1 |
8,20 |
65,63 |
|
C |
7,95 |
63,66 |
|
BS5 |
8,31 |
66,55 |
|
BS4 |
8,05 |
64,41 |
|
BS3 |
7,79 |
62,35 |
|
BS2 |
7,63 |
61,10 |
|
BS1 |
7,41 |
59,34 |
|
BS |
7,19 |
57,54 |
|
B5 |
7,79 |
62,36 |
|
B4 |
7,63 |
61,09 |
|
B3 |
7,48 |
59,85 |
|
B2 |
7,34 |
58,80 |
|
B1 |
7,14 |
57,13 |
|
B |
6,94 |
55,54 |
|
A5 |
7,11 |
56,94 |
|
A4 |
6,99 |
55,98 |
|
A3 |
6,87 |
55,03 |
|
A2 |
6,77 |
54,21 |
|
A1 |
6,60 |
52,82 |
|
A |
6,42 |
51,39 |
(1) Il valore a decorrere dal
1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2008
Tabella B
Nuova retribuzione tabellare
Valori in euro da per 12 mensilità cui si aggiunge
la tredicesima mensilità
|
Posizione economica |
Dal 1.1.2008 |
Dal 1.1.2009 |
|
|
|
|
|
DS6 |
28.579,38 |
29.550,18 |
|
DS5 |
27.447,82 |
28.380,22 |
|
DS4 |
26.622,93 |
27.527,25 |
|
DS3 |
25.830,94 |
26.708,38 |
|
DS2 |
24.876,11 |
25.721,15 |
|
DS1 |
23.947,88 |
24.761,24 |
|
DS |
23.043,90 |
23.826,66 |
|
D6 |
25.919,98 |
26.800,30 |
|
D5 |
25.014,71 |
25.864,43 |
|
D4 |
24.285,72 |
25.110,72 |
|
D3 |
23.572,15 |
24.372,79 |
|
D2 |
22.864,12 |
23.640,76 |
|
D1 |
22.150,67 |
22.903,07 |
|
D |
21.368,00 |
22.093,88 |
|
C5 |
23.861,14 |
24.671,62 |
|
C4 |
22.761,09 |
23.534,25 |
|
C3 |
21.711,80 |
22.449,32 |
|
C2 |
20.998,35 |
21.711,51 |
|
C1 |
20.290,32 |
20.979,48 |
|
C |
19.679,66 |
20.348,18 |
|
BS5 |
20.574,04 |
21.272,92 |
|
BS4 |
19.913,37 |
20.589,69 |
|
BS3 |
19.274,06 |
19.928,78 |
|
BS2 |
18.887,66 |
19.529,30 |
|
BS1 |
18.345,42 |
18.968,58 |
|
BS |
17.789,64 |
19.393,84 |
|
B5 |
19.279,03 |
19.933,87 |
|
B4 |
18.885,91 |
19.527,43 |
|
B3 |
18.500,91 |
19.129,35 |
|
B2 |
18.176,96 |
18.794,48 |
|
B1 |
17.662,98 |
18.262,86 |
|
B |
17.168,99 |
17.752,19 |
|
A5 |
17.602,40 |
18.200,36 |
|
A4 |
17.305,41 |
17.893,29 |
|
A3 |
17.013,38 |
17.591,30 |
|
A2 |
16.757,79 |
17.327,07 |
|
A1 |
16.328,63 |
16.883,27 |
|
A |
15.888,13 |
16.427,77 |
Tabella
C
|
Ds
23.043,90
|
Ds1
23.947,88
|
Ds2
24.876,11
|
Ds3
25.830,94
|
Ds4
26.622,93
|
Ds5
27.447,82
|
Ds6
28.579,38
|
|
D
21.368,00
|
D1
22.150,67
|
D2
22.864,12
|
D3
23.572,15
|
D4
24.285,72
|
D5
25.014,71
|
D6
25.919,98
|
|
C
19.679,66
|
C1
20.290,32
|
C2
20.998,35
|
C3
21.711,80
|
C4
22.761,09
|
C5
23.861,14
|
|
|
Bs
17.789,64
|
Bs1
18.345,42
|
Bs2
18.887,66
|
Bs3
19.274,06
|
Bs4
19.913,37
|
Bs5
20.574,04 |
|
B
17.168,99
|
B1
17.662,98
|
B2
18.176,96
|
B3
18.500,91
|
B4
18.885,91
|
B5
19.279,03 |
|
A
15.888,13
|
A1
16.328,63
|
A2
16.757,79
|
A3
17.013,38
|
A4
17.305,41
|
A5
17.602,40 |
Differenza annua tra le fasce dal 1 gennaio
2008
Valori annui in euro per 12 mensilità cui si
aggiunge la tredicesima mensilità
|
Ds
--
|
Ds1
903,98
|
Ds2
928,23
|
Ds3
954,83
|
Ds4
791,99
|
Ds5
824,89
|
Ds6
1.131,56
|
|
D
--
|
D1
782,67
|
D2
713,45
|
D3
708,03
|
D4
713,57
|
D5
728,99
|
D6
905,27
|
|
C
--
|
C1
610,66
|
C2
708,03
|
C3
713,45
|
C4
1.049,29
|
C5
1.100,05
|
|
|
Bs
--
|
Bs1
555,78
|
Bs2
542,24
|
Bs3
386,40
|
Bs4
639,31
|
Bs5
660,67 |
|
B
--
|
B1
493,99
|
B2
513,98
|
B3
323,95
|
B4
385,00
|
B5
393,12 |
|
A
--
|
A1
440,50
|
A2
429,16
|
A3
255,59
|
A4
292,03
|
A5
296,99
|
Tabella
D
|
Ds
23.826,66
|
Ds1
24.761,24
|
Ds2
25.721,15
|
Ds3
26.708,38
|
Ds4
27.527,25
|
Ds5
28.380,22
|
Ds6
29.550,18
|
|
D
22.093,88
|
D1
22.903,07
|
D2
23.640,76
|
D3
24.372,79
|
D4
25.110,72
|
D5
25.864,43
|
D6
26.800,30
|
|
C
20.348,18
|
C1
20.979,48
|
C2
21.711,51
|
C3
22.449,32
|
C4
23.534,25
|
C5
24.671,62
|
|
|
Bs
18.393,84
|
Bs1
18.968,58
|
Bs2
19.529,30
|
Bs3
19.928,78
|
Bs4
20.589,69
|
Bs5
21.272,92 |
|
B
17.752,19
|
B1
18.262,86
|
B2
18.794,48
|
B3
19.129,35
|
B4
19.527,43
|
B5
19.933,87 |
|
A
16.427,77
|
A1
16.883,27
|
A2
17.327,07
|
A3
17.591,30
|
A4
17.893,29
|
A5
18.200,36 |
Differenza annua tra le fasce dal 1
gennaio 2009
Valori annui in euro per 12 mensilità cui si
aggiunge la tredicesima mensilità
|
Ds
--
|
Ds1
934,58
|
Ds2
959,91
|
Ds3
987,23
|
Ds4
818,87
|
Ds5
852,97
|
Ds6
1.169,96
|
|
D
--
|
D1
809,19
|
D2
737,69
|
D3
732,03
|
D4
737,93
|
D5
753,71
|
D6
935,87
|
|
C
--
|
C1
631,30
|
C2
732,03
|
C3
737,81
|
C4
1.084,93
|
C5
1.137,37
|
|
|
Bs
--
|
Bs1
574,74
|
Bs2
560,72
|
Bs3
399,48
|
Bs4
660,91
|
Bs5
683,23 |
|
B
--
|
B1
510,67
|
B2
531,62
|
B3
334,87
|
B4
398,08
|
B5
406,44 |
|
A
--
|
A1
455,50
|
A2
443,80
|
A3
264,23
|
A4
301,99
|
A5
307,07
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento al comma 3bis dell'art. 7, del CCNL del 19.4.2004, come
modificato dall'art. 2 del
presente CCNL, le parti convengono che le verifiche ivi indicate, in prima
applicazione, ove non già
effettuate, debbano essere svolte entro il 30 giugno 2009, anche al fine di
valutare la possibilità di rinnovo o proroga dei contratti a termine, ai sensi di quanto previsto dalla
normativa vigente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che i principi ribaditi nell'art. 5 sono funzionali all'applicazione dell'alt. 71,
comma 5 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, sono applicati anche con
riferimento alle
sotto indicate fattispecie:
a) permessi retribuiti per donatori di midollo osseo di cui all'art 5 della L.
6-3-2001 n. 52;
b) assenze per attività di volontariato di cui all'art. 9 del D.P.R. 8-2-2001 n.
194;
c) permessi di cui alla L. 104/1992;
d) congedi parentali di cui al D.Lgs. 151/2001;
e) permessi di cui all'art. 21, comma 2, con riguardo in particolare a
screening o prevenzione
oncologica.
Le parti si danno altresì atto che in materia. di trattamento economico nei casi
di assenza per
malattia, di cui all'art. 71, comma 1 del D.L. 112/2008, convertito in L.
133/2008, ai fini di una
corretta applicazione si potrà fare riferimento alle circolari e note
interpretative nel frattempo
emanate.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti, con riferimento all'art. 10, si danno atto che il riferimento ai
Patti per la salute attiene esclusivamente alle risorse dello 0,8% e non ai
fondi contrattuali già consolidati.
NOTA CONGIUNTA A VERBALE
In merito all'art. 10, in cui si prevede l'individuazione di ulteriori risorse,
si rende noto che, l'incremento medio pro-capite prevedibile, determinato sul monte salari 2007,
in relazione alle
fasce di personale con più elevato addensamento nelle aziende, corrisponde,
indicativamente, a
circa € 20,00.
|