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Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro del Comparto
del Personale del Servizio Sanitario Nazionale
Parte normativa quadriennio 1998-2001
e Parte economica biennio 1998-1999
INDICE
PARTE I
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
CAPO I - METODOLOGIE DI RELAZIONI
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
collettivo integrativo
Art. 6 - Informazione, concertazione, consultazione commissioni paritetiche
Art. 7 - Comitati per le pari opportunità
CAPO II -I SOGGETTI SINDACALI
Art. 8 - Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro
Art. 9 - Composizione delle delegazioni
CAPO III -PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 10 - Clausole di raffreddamento
Art. 11 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi
PARTE II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
CAPO I - OBIETTIVI
Art. 12 - Obiettivi
CAPO II - CLASSIFICAZIONE
Art. 13 - Il sistema di classificazione del personale
Art. 14 - Accesso dall’esterno
Art. 15 - Progressione interna nel sistema classificatorio
Art. 16 - Criteri e procedure per i passaggi tra categorie
Art. 17 - Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria
Art. 18 - Norma di inquadramento del personale in servizio
Art. 19 - Nuovi profili
CAPO III - LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 20 - Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni
Art. 21 - Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro
revoca - indennità di funzione
Art. 22 - Norma finale e transitoria
PARTE III
TITOLO I - FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
Art. 23 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 24 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 25 - Trattamento economico - normativo del personale a tempo parziale
CAPO II - STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 26 - Orario di lavoro
Art. 27 - Riduzione dell’orario
Art. 28 - Mansioni superiori
CAPO III
Art. 29 - Formazione e Aggiornamento professionale
PARTE IV - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I - TRATTAMENTO ECONOMICO TRANSITORIO DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 30 - Trattamento economico stipendiale di prima applicazione
Art. 31 - Norme transitorie e finali dell’inquadramento economico
CAPO II - NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI
Art. 32 - Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari
Art. 33 - Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 34 - Lavoro straordinario
CAPO III - SVILUPPO PROFESSIONALE
Art. 35 - Criteri per la progressione economica orizzontale
Art. 36 - Misura dell’indennità di funzione
PARTE V - SISTEMI DI FINANZIAMENTO
Art. 37 - Finanziamento del sistema classificatorio
Art. 38 - Finanziamento dei trattamenti accessori
Art. 39 - Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative,
della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e
dell’indennità professionale specifica.
Art. 40 - Riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento
dell’indennità infermieristica e del livello VIII bis
PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41 - Disposizioni particolari
Art. 42 - Previdenza complementare
Art. 43 - Norme di rinvio
Art. 44 - Disapplicazioni e sostituzioni
Allegato 1 - DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E PROFILI
Allegato 2 - ELEMENTI E CONTENUTI CHE DEVONO INFORMARE I CRITERI DA DEFINIRE CON
IL REGOLAMENTO AZIENDALE DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 4
Allegato 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE
Allegato 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE
Allegato 5 - FASCE RETRIBUTIVE
Allegato 6 - VALORI ANNUI LORDI PER DODICI MENSILITA’ DELLA INDENNITA’
PROFESSIONALE SPECIFICA
Allegato 7 - CORRISPONDENZE PER IL PRIMO INSERIMENTO NELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE
Allegato 8 - AUMENTI MENSILI (in lire) A DECORRERE DALL'1.11.1998
Allegato 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE A DECORRERE DA 1.11.1998
Allegato 10 - FASCE RETRIBUTIVE A DECORRERE DALL'1.11.1998
Allegato 11 - FASCE RETRIBUTIVE A DECORRERE DALL'1.6.1999
Dichiarazioni congiunte
Note e dichiarazioni a Verbale
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti,
dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all’art. 6
del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione, stipulato il 2 giugno 1998.
2. Al personale delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.),
si applica il contratto collettivo di cui al comma 1. Sino all’inquadramento
definitivo del personale nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i
contratti collettivi dei comparti di provenienza.
3. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il presente
contratto definisce particolari modalità di applicazione degli istituti
normativi.
4. Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e 3 febbraio
1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai D.Lgs. 4 novembre
1997, n. 396 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come
“D.Lgs n. 502 del 1992” e “D.Lgs n. 29 del 1993”. Il testo unificato del D.Lgs.
29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale testo è
stato ulteriormente integrato con il D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Pertanto la
dizione “D.Lgs n. 29 del 1993” è riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte
le modificazioni.
5. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti del Servizio
Sanitario Nazionale di cui all’art. 6, commi 1 e 2 del CCNQ per la definizione
dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998 è riportato nel
testo del presente contratto come “aziende ed enti”.
6. Nel testo del presente contratto per “dirigente responsabile” si intende il
dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi
ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di
organizzazione. Con il termine di unità operativa si indicano genericamente
articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai
rispettivi ordinamenti.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001
per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999
per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione, che avviene al momento della sottoscrizione del contratto da parte
dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui
all’art. 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993, è comunicata da parte dell’A.RA.N. con
idonea pubblicità di carattere generale alle aziende ed enti destinatari che
danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico nei successivi 30 giorni dalla data di comunicazione.
3. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite
dal successivo contratto collettivo.
4. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate
tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà
corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul
costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si
applica la procedura dell’art. 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.6. In sede di
rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione
tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui al comma precedente.
Titolo II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
METODOLOGIE DI RELAZIONI
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle
responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è
riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei
dipendenti con l'esigenza delle aziende ed enti di incrementare e mantenere
elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di
relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda o
ente, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) concertazione, consultazione ed informazione.
L’insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si
estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche;
d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art. 4
Contrattazione collettiva integrativa
1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo
utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 38 e 39.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti
materie:
I - i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi
e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del
servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di
valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 38 comma
3;
II - criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai
fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39:
a) attuazione dell’art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti
della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie
vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel
corso dell’anno;
c) specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale;
d) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito
alle aziende o enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di
decentramento e delega di funzioni;
e) finanziamenti aggiuntivi o integrativi;
f) una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o
trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo
di cui all’art. 39;
III - lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita
sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonché la
rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico
derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione
sanitaria regionale;
IV - le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di
lavoro, di cui all’art. 27;
V - i programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di
innovazione;
VI - le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento
dell’ambiente di lavoro nonché per l’attuazione degli adempimenti rivolti a
facilitare l’attività dei dipendenti disabili;
VII - le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e
organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e
riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei
dipendenti in base alle esigenze dell’utenza;
VIII - i criteri per le politiche dell’orario di lavoro di cui all’art. 26;
IX - l’individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della
trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time di cui all’art.
23, comma 10;
X - le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art.
7, anche alla luce della legge 10 aprile 1991, n. 125.
XI - criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per
lavoro straordinario.
3. La contrattazione collettiva integrativa riguarda, altresì, le seguenti
materie relative al sistema classificatorio del personale:
- i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i
passaggi all’interno di ciascuna categoria, di cui all’art. 17;
- il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica
orizzontale di cui all’art. 35;
4. Le componenti salariali relative alla produttività da attribuire a livello di
contrattazione integrativa sono correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione dei citati programmi, verificati dal nucleo di valutazione oppure
dal servizio di controllo interno.
5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati dagli artt.
3, comma 1, e 10 sulle materie di cui al comma 2, dal V al IX punto, non
direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento
economico, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia
raggiunto l’accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa e di decisione. D’intesa tra le parti, il termine citato è
prorogabile di altri trenta giorni.
6. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con
vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono
sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e
non possono essere applicate.
Art. 5
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono
a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in
un’unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente
C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo
legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle
risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza
annuale.
2. L’azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello
successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la
delegazione sindacale di cui all'art. 9, comma 2, per l'avvio del negoziato,
entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio dei Revisori. A
tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata
dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici
giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa
deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano
la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN il contratto
integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
Art. 6
Informazione, concertazione, consultazione
e commissioni paritetiche
1. Gli istituti dell’informazione, concertazione e consultazione sono così
disciplinati:
A) Informazione:
· L’azienda o l’ente - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il
confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa
periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma
2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti
il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva
delle risorse umane.
· Nel caso di materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione
collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l’informazione è
preventiva.
· Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano
con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative
concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative
per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione,
di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto previsto
dall’art. 11, comma 5 del CCNL del 2 giugno 1998, sulla definizione dei comparti
di contrattazione.
B) Concertazione
· I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare,
mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie:
- articolazione dell'orario di servizio;
- verifica periodica della produttività delle strutture operative;
- definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi
di lavoro.
- andamento dei processi occupazionali;
La concertazione è, altresì, prevista per l’attuazione del sistema
classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità di:
- svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie, art. 16;
- valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle
funzioni, art. 20;
- conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro
valutazione periodica, art. 21;
- dei sistemi di valutazione permanente di cui all’art. 35, comma 2;
La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le
quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel
termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta;
dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.
C) Consultazione
· La consultazione dei soggetti di cui alla lett. A), prima dell’adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è
facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche;
b) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione
del collegio arbitrale di cui all’art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 29 del 1993
sino all’entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione
ed arbitrato.
c) casi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle
attività dell’azienda o ente è prevista la possibilità di costituire a
richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e degli enti e senza
oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per
l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle
aziende o enti ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture
sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di
formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di
cui all’art. 7, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette
materie - che l’azienda o ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in
ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno
funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata
rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione può essere costituita una Conferenza permanente con
rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell’organo
di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente contratto, nell’ambito della quale, almeno una
volta l’anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di
programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono
verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti
dall’applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti
concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell’occupazione e
l’andamento della mobilità.
4. Il sistema delle relazioni sindacali regionali prevederà gli argomenti e le
modalità di confronto con le competenti OO.SS. di categoria su materie aventi
riflessi sugli istituti del presente contratto, in particolare su quelli a
contenuto economico di cui all’art. 38, comma 4 nonché sulla formazione ed
aggiornamento professionale, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione
con le medesime OO.SS. Ai fini del comma 5, i protocolli eventualmente
sottoscritti saranno inviati all’ARAN.
5. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell’ARAN, della
Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto, nell’ambito della quale almeno una volta
l’anno, sono verificati gli effetti derivanti dall’applicazione di esso con
particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche
della formazione e dell’occupazione e l’andamento della mobilità.
Art. 7
Comitati per le pari opportunità
1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda o ente
nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 comma 2, svolgono
i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2 punto X;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea
per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni
positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’azienda o ente, sono
costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda
o ente. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni
componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna
delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le
pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della
posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:
- accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli
stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di
requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi
di posizioni organizzative del sistema classificatorio;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali
nella fruizione del part-time;
- processi di mobilità.
4. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono
tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da
essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle
condizioni delle lavoratrici all’interno degli enti, fornendo, in particolare,
informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle
varie categorie e nei vai profili nonché sulla partecipazione ai processi
formativi.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei
Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI
Art. 8
Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
1. La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come previsto
dall’art. 10, comma 1 dell’accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative
e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto
1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall’accordo stesso ai
seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi
dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni
e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto
1998;
b) ai dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative:
- dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative
che dopo l’elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
- delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla
contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 9, comma 2;
- componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco
o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla
lett. a) o quelli dei due precedenti alinea.
2. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto
dall’art. 13 dell’accordo quadro di cui al comma 1.
Art. 9
Composizione delle delegazioni
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita
come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente o da un suo
delegato;
- dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle R.S.U.;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente C.C.N.L.
3. Le aziende e gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO III
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 10
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed
orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato
relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti
ruoli delle parti implicando l’obbligo di addivenire a un accordo nelle materie
previste dall’art. 4, comma 5. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole
sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la
concertazione o la consultazione, le medesime parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
Art. 11
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
1. Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità
sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. L’eventuale accordo stipulato con le procedure di cui
all’articolo 51 del D.Lgs. 29 del 1993 o quelle previste dall’art. 5, per i
contratti collettivi integrativi, sostituisce la clausola in questione sin
dall’inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di
generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le
controversie.
PARTE II
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
CAPO I
OBIETTIVI
Art. 12
Obiettivi
1. Con le norme sulla classificazione del personale le parti hanno inteso
superare definitivamente il precedente sistema di inquadramento del personale
del Servizio sanitario nazionale basato sulle posizioni funzionali di cui al DPR
761/1979 e del DPR 384/1990, attraverso l’introduzione di un nuovo e diverso
sistema tale da consentire un giusto contemperamento tra valorizzazione
dell’autonomia organizzativa delle aziende ed enti, esigenze di sviluppo
professionale dei dipendenti e rispetto dei vincoli di bilancio e risorse
contrattualmente definite.
2. Le norme sulla classificazione del personale perseguono le finalità del
miglioramento della funzionalità dei servizi sanitari, dell’accrescimento
dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della gestione
delle risorse nonché la razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro,
favorendo il recupero della motivazione del personale attraverso il
riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni
individuali.
3. Ai fini suddetti, in armonia a quanto previsto dal Protocollo sul lavoro
pubblico del 12.3.1997, sono correlati adeguati ed organici interventi formativi
sulla base di programmi pluriennali, formulati e finanziati dalle aziende ed
enti, nell’ambito delle procedure previste dall’art. 4, comma 2, e con le
risorse di cui all’art. 29, comma 10.
CAPO II
Classificazione
Art. 13
Il sistema di classificazione del personale
1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate,
rispettivamente, A, B, C e D. Nell’ambito della categoria D è prevista
l’individuazione delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e seguenti.
2. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate
nell’allegato 1 che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per
l’inquadramento nella categoria stessa, corrispondenti a livelli omogenei di
competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative
attività lavorative. L’indicazione degli attuali profili contenuta nella
declaratoria è esaustiva.
3. I profili di nuova istituzione sono disciplinati dall’art. 19.
4. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e,
all’interno della stessa categoria, possono anche essere collocati su livelli
economici differenti, definiti come “super”. I profili ivi collocati assumono la
denominazione di “specializzato” o di “esperto”.
5. Ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria del sistema di
classificazione in base al profilo di appartenenza. Ciascun dipendente è tenuto
a svolgere anche attività complementari e strumentali a quelle inerenti lo
specifico profilo attribuito i cui compiti e responsabilità sono indicati a
titolo esemplificativo nelle declaratorie di cui all’allegato 1. La disciplina
delle mansioni e del loro temporaneo mutamento è regolata dall’art. 28.
Art. 14
Accesso dall’esterno
1. Il regolamento previsto dall’art. 18 del decreto legislativo 30.12.1992, n.
502 disciplina l’accesso alle categorie dall’esterno mediante i pubblici
concorsi ovvero con le procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio
1987 n. 56, stabilendo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs.
n. 29 del 1993, le modalità per garantire in misura adeguata l’accesso
dall’esterno a ciascuna categoria.
Art. 15
Progressione interna nel sistema classificatorio
1. La progressione interna dei dipendenti dell’azienda o ente nel sistema
classificatorio, nel rispetto dell’art. 14, viene effettuata, nei limiti dei
posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi
profili, mediante:
a) passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore;
b) passaggi all’interno delle categorie B e D;
c) passaggi nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso
livello.
2. Le aziende e gli enti possono bandire i concorsi pubblici o avviare gli
iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di cui al comma 1, punti
b) e c) solo se le selezioni interne hanno esito negativo o se mancano del tutto
all’interno le professionalità da selezionare.
Art. 16
Criteri e procedure per i passaggi tra categorie
1. I passaggi dei dipendenti da una categoria all’altra immediatamente superiore
avvengono previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione
dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per
l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione.
2. La selezione del comma 1 è basata su:
a) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la
valutazione in apposita prova teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare
il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi
formativi;
b) valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in
considerazione:
- titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento, certificato
di abilitazioni a funzioni direttive, diploma di scuola diretta ai fini speciali
nell’assistenza infermieristica etc., purché non siano utilizzati come requisito
di ammissione;
- corsi di formazione, anche esterni all’azienda, qualificati quanto alla durata
e alla previsione di esame finale;
- qualificati corsi di aggiornamento professionale ;
- pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi
affidati dall’azienda o ente;
3. Gli elementi di valutazione del comma 2 sono tra loro diversamente combinati
e ponderati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le
categorie ed i profili cui si riferiscono le selezioni.
4. Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni del comma
1 sono preventivamente individuate dalle aziende o enti con atti regolamentari
improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e
celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 3 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le parti, al fine di fornire alle
aziende ed enti linee guida uniformi sulle procedure, rinviano all’allegato 2 al
presente contratto.
Art. 17
Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria
1. I passaggi dei dipendenti, nell’ambito della stessa categoria tra profili di
diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, vengono
effettuati dalle aziende ed enti previo superamento di una selezione interna
aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti dalla relativa declaratoria dell’allegato 1.
2. I criteri per le selezioni del comma 1 e le procedure relative alle modalità
del loro svolgimento vengono definite dal regolamento di cui all’art. 16, comma
4, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3.
3. I passaggi orizzontali dei dipendenti all’interno della medesima categoria
tra profili diversi dello stesso livello, vengono effettuati dalle aziende ed
enti, a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali
e professionali previsti per l’accesso al profilo dalla declaratoria di cui
all’allegato 1. In caso di più domande si procede alla selezione interna,
utilizzando anche i criteri dei commi 1 e 2; ove sia richiesto il possesso di
requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre
comunque alla preventiva verifica dell’idoneità professionale, anche mediante
prova teorico-pratica.
Art. 18
Norma di inquadramento del personale in servizio
1. Le posizioni funzionali già previste dalla tabella allegato 1 al DPR 20
dicembre 1979, n. 761, come modificata dalla tabella allegato 1 al DPR 28
novembre 1990, n. 384 sono disapplicate e sostituite dalle categorie e profili
di cui alla tabella allegato 1 al presente contratto.
2. Il personale in servizio è inserito nel nuovo sistema di classificazione
previsto dal presente contratto dall’1 gennaio 1998 con effetto automatico
mediante l’attribuzione della categoria e del profilo secondo le indicazioni
dell’allegato 1, senza incremento di spesa, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3.
3. Con decorrenza dal 1 gennaio 1998, ai profili di fattorino e addetto alle
pulizie - già appartenenti alle posizioni funzionali di I e II livello ex DPR.
384/1990 - ed inquadrati nella categoria A è attribuito il trattamento economico
tabellare iniziale dei profili di commesso e di ausiliario specializzato. Dalla
stessa data i profili di fattorino e addetto alle pulizie sono soppressi e le
mansioni svolte dal relativo personale in servizio corrispondono,
rispettivamente, a quelle dei profili di commesso e di ausiliario specializzato
addetto ai servizi economali.
4. Per il profilo di ausiliario specializzato, ricompreso nella categoria A,
resta confermata la previsione, nell’ambito della dotazione complessiva del
profilo, di due distinti contingenti relativi alle attività dei servizi
tecnico-economali e dei servizi socio-assistenziali, ferma rimanendo
l’interscambiabilità dei dipendenti tra i due contingenti prima
dell’espletamento del corso annuale di formazione professionale dell’operatore
tecnico addetto all’assistenza disciplinato dal decreto del Ministro della
sanità 26 luglio 1991, n. 295.
5. I profili di infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di
corso, massaggiatore e massofisioterapista, già inquadrati nell’ex V livello
economico, rimangono collocati ad esaurimento, nel livello economico Bs - ed
esercitano le mansioni previste dalle previgenti disposizioni ad essi riferite.
Art. 19
Nuovi profili
1. Con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tutti citati nella declaratoria del
personale inserito nella categoria C di cui all’allegato 1, sono stati
individuati o ridefiniti i seguenti profili sanitari:
- infermiere
- infermiere pediatrico
- tecnico sanitario di radiologia medica
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- igienista dentale
- fisioterapista
- tecnico audioprotesista
- ortottista - assistente di oftalmologia
- tecnico ortopedico
- tecnico audiometrista
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
- terapista occupazionale
- tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- assistente sanitario
- logopedista
- ostetrica
- dietista
- podologo
- tecnico di neuro fisiopatologia.
2. Nei seguenti profili di cui al comma 1 sono riconducibili i profili a fianco
di ciascuno indicati già inseriti nelle ex posizioni funzionali di sesto e
settimo livello confluite rispettivamente nelle categorie C e D, fatto salvo
quanto sarà previsto dai decreti del comma 1 in tema di equipollenza dei diplomi
conseguiti in base al pregresso ordinamento:
|
infermiere |
infermiere professionale |
|
infermiere pediatrico |
vigilatrice d’infanzia |
|
tecnico sanitario di radiologia medica |
tecnico di radiologia medica |
|
tecnico sanitario di laboratorio biomedico |
tecnico di laboratorio medico |
|
igienista dentale tecnico |
igienista dentale |
|
fisioterapista |
terapista della riabilitazione |
|
tecnico audioprotesista |
audioprotesista |
|
ortottista - assistente di oftalmologia |
ortottista |
|
assistente sanitario |
assistente sanitario |
|
logopedista |
logopedista |
|
ostetrica |
ostetrica |
|
dietista |
dietista |
|
podologo |
podologo |
|
tecnico di neuro fisiopatologia |
tecnico di neuro fisiopatologia |
|
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro |
vigile sanitario |
|
tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare |
tecnico di angiocardiochirurgia perfusionista |
|
educatore professionale |
educatore professionale |
3. Sono confermati i profili di puericultrice, di
odontotecnico;ottico;massaggiatore non vedente. Il relativo personale è
inquadrato nelle categorie B - livello Bs - o C o D, a seconda
dell’appartenenza, rispettivamente, alle ex posizioni funzionali di quinto, di
sesto o di settimo livello, ed esercita le mansioni previste dalle previgenti
disposizioni legislative o regolamentari di riferimento.
4. Le parti - in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili
sanitari da parte del Ministero della Sanità ovvero a seguito della definizione
della formazione complementare - si incontreranno per l’individuazione della
categoria di appartenenza dei profili interessati.
5. Con il presente contratto sono istituiti i seguenti nuovi profili non
sanitari ascritti alle categorie sottoindicate e le cui mansioni sono indicate
nell’allegato 1 al presente contratto:
CATEGORIA B, nel livello B super (Bs):
- operatore tecnico specializzato
- coadiutore amministrativo esperto
CATEGORIA C:
- programmatore
CATEGORIA D:
- collaboratore tecnico - professionale
- collaboratore amministrativo - professionale
CATEGORIA D, nel livello D super (Ds):
- collaboratore tecnico - professionale esperto
- collaboratore amministrativo - professionale esperto
- collaboratore professionale assistente sociale esperto
6. Dall’entrata in vigore del presente contratto, nella categoria B, il profilo
dell’operatore tecnico specializzato sostituisce l’operatore tecnico ricollocato
ai sensi dell’art. 40 del DPR 20 novembre 1990, n. 384.
7. La denominazione generale dei profili compresi nelle ex posizioni funzionali
di VI, VII e VIII livello di cui alla tabella all. 1 al DPR 20 novembre 1990, n.
384, confluite nelle categorie C e D, assumono la denominazione a fianco di
ciascuno indicata:
CATEGORIA C:
a) operatore professionale di 1^ categoria collaboratore = operatore
professionale sanitario
b) assistente sociale = operatore professionale assistente sociale
CATEGORIA D:
a) operatore professionale di 1^ctg coordinatore = collaboratore professionale
sanitario
b) assistente sociale coordinatore = collaboratore professionale assistente
sociale
c) collaboratore amministrativo = collaboratore amministrativo-professionale
CATEGORIA D, nel livello Ds:
a) operatore professionale dirigente = collaboratore professionale sanitario
esperto
b) collaboratore coordinatore = collaboratore amministrativo-professionale
esperto
8. Le aziende ed enti, secondo le norme del proprio ordinamento ed in relazione
alle proprie esigenze funzionali, istituiranno con oneri a proprio carico i
posti di organico per i nuovi profili previsti dal presente articolo da inserire
nelle categorie B, C e D secondo la declaratoria dei relativi profili.
CAPO III
LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 20
Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni
1. Le aziende ed enti, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali
di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituiranno
posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione
diretta di elevata responsabilità.
2. Le posizioni organizzative, a titolo esemplificativo, possono riguardare
settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi,
dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed
organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità
e specializzazione, quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo
svolgimento di: attività di staff e/o studio; di ricerca; ispettive di vigilanza
e controllo; di coordinamento di attività didattica.
3. La graduazione delle funzioni è definita da ciascuna azienda o ente in base a
criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate. Nella
graduazione delle funzioni le aziende ed enti tengono conto, a titolo
esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla
loro specifica situazione organizzativa:
a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione
alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
b) grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;
c) complessità delle competenze attribuite;
d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali
direttamente gestite;
e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali.
Art. 21
Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative
e loro revoca - indennità di funzione
1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per
conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle
posizioni organizzative istituite.
2. Per il conferimento degli incarichi le aziende o enti tengono conto -
rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere - della natura e
caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti,
delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal
personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella
categoria D nonché - limitatamente al personale del ruolo sanitario e di
assistenza sociale - nella categoria C per tipologie di particolare rilievo
professionale coerenti con l’assetto organizzativo dell’azienda o ente.
3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato e, in
relazione ad essi, è corrisposta l’indennità di funzione prevista dall’art. 36,
da attribuire per la durata dell’incarico. Al finanziamento dell’indennità si
provvede con il fondo previsto dall’art. 39.
4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti
incarichi di funzione è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza
non inferiore all’anno. La valutazione positiva dà anche titolo alla
corresponsione della retribuzione di risultato.
5. A tal fine le aziende e gli enti determinano in via preventiva i criteri che
informano i predetti sistemi di valutazione da gestire attraverso i servizi di
controllo interno o nuclei di valutazione.
6. In caso di eventuale valutazione negativa, gli organismi di cui al comma 5,
prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le
considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da
persona di sua fiducia.
7. L’esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei
dipendenti interessati. Di esso si tiene conto nell’affidamento di altri
incarichi.
8. La revoca dell’incarico comporta la perdita dell’indennità di funzione da
parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella
categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo
mantenendo il trattamento economico già acquisito ai sensi dell’art. 35 ed ove
spettante quello dell’art. 36, comma 3;
9. Il personale della categoria C cui sia stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa con le modalità del comma 3 e lo abbia svolto per un
periodo di sei mesi - prorogabile ad un anno - con valutazione positiva, in
presenza di posto vacante del medesimo profilo nella dotazione organica della
categoria D, partecipa alla selezione interna dell’art 16 sulla base di un
colloquio con precedenza nel passaggio. In tal caso le aziende ed enti valutano,
in rapporto ai costi, la opportunità della riconversione nella categoria D del
corrispondente posto della categoria C.
Art. 22
Norma finale e transitoria
1. Nella prima applicazione dell’art. 19, comma 8, le aziende ed enti che - in
rapporto alle proprie necessità organizzative prevedono nelle dotazioni
organiche i nuovi profili di programmatore, collaboratore tecnico-professionale
e collaboratore tecnico-professionale esperto, in presenza di dipendenti che -
in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla declaratoria
del nuovo profilo - svolgono le relative mansioni, anche appartenendo ad un
profilo diverso purché collocato nella stessa categoria o livello economico, li
inquadrano, con il consenso degli interessati e senza incremento di spesa, nel
nuovo profilo con il trattamento economico in godimento. In caso di mancato
consenso il dipendente resta assegnato al profilo di provenienza e torna a
svolgere le attribuzioni proprie del profilo stesso.
2. L’inquadramento avviene previa trasformazione dei posti già occupati dai
dipendenti, con le conseguenti operazioni di ridefinizione delle relative
dotazioni organiche. In caso di più aventi titolo rispetto ai posti previsti si
applicano i criteri di cui all’art. 17, comma 3.
3. I dipendenti inquadrati nella categoria B, livello iniziale, in servizio alla
data del 1 gennaio 1998, sono ammessi a partecipare alle selezioni interne per
il passaggio alla categoria C del corrispondente profilo anche se in possesso
del diploma di scuola secondaria di primo grado purché con cinque anni di
esperienza lavorativa nel livello di appartenenza al momento della selezione e
fatti comunque salvi i titoli abilitanti per legge. I requisiti di passaggio
alla categoria C del personale appartenente alla categoria B livello iniziale
previsti dalla declaratoria allegata al presente contratto riguardano il
personale assunto dopo il 1 gennaio 1998.
4. E’ confermata la posizione organizzativa dell’operatore tecnico coordinatore,
ove prevista nella dotazione organica delle aziende ed enti, alla quale si
accede per selezione interna ai sensi dell’art. 17, con una anzianità lavorativa
di cinque anni complessivi nella categoria B. Tale operatore cura il
coordinamento delle attività dei servizi operai ed assimilati a lui affidati con
assunzione di responsabilità del proprio operato, assicurando per quanto di
competenza le attività specialistiche richieste. La posizione dell’operatore
tecnico coordinatore una volta istituita ha carattere permanente ed è compensata
con l’indennità professionale specifica indicata nella tabella allegato 6.
5. Per il personale che, in prima applicazione dell’art. 19, comma 7, viene
inquadrato nelle figure di collaboratore amministrativo-professionale e
collaboratore amministrativo-professionale esperto, le aziende ed enti
provvedono alla formalizzazione del settore di attività tra quelli indicati
nella declaratoria dell’allegato 1 al quale i dipendenti appartenenti al
precedente profilo siano stati adibiti da data non anteriore all’1.1.1994,
termine iniziale di decorrenza per la parte normativa del CCNL del 1.9.1995. Ai
fini dell’applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sono considerate
equipollenti all’ex carriera direttiva tutte le ex posizioni funzionali
confluite nella categoria D.
6. In attesa del regolamento previsto dall’art. 14 e sino alla sua entrata in
vigore, restano confermate - per la copertura dei posti vacanti già di operatore
professionale di prima categoria coordinatore del personale infermieristico (ora
inseriti nella categoria D - livello iniziale ) - le norme previste dal D.M. 30
gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni esclusivamente per i
posti di caposala. Con l’entrata in vigore del presente contratto le aziende ed
enti, ai fini delle selezioni, potranno prevedere mediante trasformazione dei
posti esistenti o nuova istituzione, quelli per i quali è possibile l’accesso
anche con gli altri requisiti indicati nella relativa declaratoria.
7. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi degli
artt. 16 e 17, comma 1, le aziende ed enti comunicano per iscritto ai dipendenti
interessati, ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1997, n. 152, il nuovo inquadramento
conseguito nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso
correlate. Il personale riclassificato, ai sensi del presente comma, non è
soggetto al periodo di prova.
8. Sono portate a compimento le procedure selettive o concorsuali pubbliche
eventualmente in corso alla data di entrata in vigore del presente contratto. I
vincitori sono inquadrati nella categoria e nel profilo ove risulta confluita la
posizione funzionale ed il profilo cui si riferiva la procedura selettiva o
concorsuale. L’utilizzo delle graduatorie concorsuali avviene nel rispetto delle
norme previste dal regolamento indicato nell’art. 14.
PARTE III
TITOLO I
FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Particolari tipi di contratto
Art. 23
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a
tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie di personale del
sistema di classificazione previsto dal presente contratto mediante:
a) assunzione, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di
personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su
richiesta dei dipendenti interessati.
2. Nel caso del comma 1 lett. b) la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla
ricezione della domanda. In essa deve essere indicata l’eventuale attività di
lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei
commi 4 e seguenti.
3. L’azienda o ente, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato,
rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a
sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla
posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del
servizio.
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione
lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle
vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra attività
lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione
ad albi professionali.
5. L’azienda o ente, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi,
sono tenuti ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i
compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma
precedente con le procedure previste dall’art. 1, comma 58 bis della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i nuovi
assunti con rapporto di lavoro a part-time la dichiarazione di non trovarsi in
una delle condizioni di incompatibilità richiamate dal comma 4 deve essere
dichiarata all’atto della stipulazione del contratto individuale come previsto
dall’art. 14, comma 5, del CCNL del 1 settembre 1995.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra
l’attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella
specifica attività di servizio ovvero qualora la predetta attività lavorativa
debba intercorrere con un’amministrazione pubblica, l’azienda o ente nega la
trasformazione del rapporto a tempo parziale.
7. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’azienda o
ente nella quale presta servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione
dell’attività lavorativa esterna.
8. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale il limite percentuale del 25% della dotazione organica
complessiva del personale a tempo pieno inserito nei contingenti delle categorie
di personale di cui al nuovo sistema di classificazione del personale, di cui
all’art. 13, con particolare riguardo al comma 4, può essere arrotondato per
eccesso onde arrivare comunque all’unità.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part - time vanno rispettate
le indicazioni minime contenute nell’art. 39 della legge 449/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, che non incidono sul contingente del comma 8.
10. Le aziende o gli enti, in presenza di particolari situazioni organizzative o
gravi documentate situazioni familiari, previamente individuate nel contratto
collettivo integrativo, possono elevare il contingente del comma 8 di un
ulteriore 10%. In deroga alle procedure previste da detto comma, le domande per
la trasformazione del rapporto di lavoro - in tali casi - sono presentate con
cadenza trimestrale ed accolte a valere dal primo giorno del trimestre
successivo, ai sensi del comma 2.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 10 ecceda i
contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza:
- ai famigliari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al
70%, ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi
patologie, anziani non autosufficienti;
- ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
12. L’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi
del D.Lgs. 152/1997, è comunicata per iscritto al dipendente nei termini
previsti dai commi 2 e 3 con l’indicazione della durata e dell’articolazione
dell’orario e della prestazione lavorativa di cui all’articolo successivo,
secondo quanto concordato con l’azienda o ente.
Art. 24
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di
posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che
non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma
delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo
dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del
mese, o di determinati periodi dell'anno ( tempo parziale verticale), in misura
tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il
tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o
anno).
3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può concordare
con l’azienda o ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione
lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce
orarie individuate con le procedure di cui all’art. 4, in base alle tipologie
del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso
ciascuna azienda o ciascun ente tenuto conto della natura dell’attività
istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione
degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle
tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta
dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato.
4. Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto al
ripristino del rapporto a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla
trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio,
a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
Art. 25
Trattamento economico - normativo del personale a tempo parziale
1. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dalle vigenti
disposizioni contrattuali, tenendo conto della ridotta durata della prestazione
e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno
ivi compreso il diritto allo studio previsto dall’art. 20 del D.P.R. 384/1990.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla
prestazione di lavoro straordinario e non può fruire di benefici che comunque
comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Per eccezionali e temporanee esigenze organizzative delle aziende o enti, il
personale a tempo parziale è tenuto all’effettuazione di lavoro supplementare,
entro il limite di 30 ore complessive distribuite nell’arco dell’anno, con la
corresponsione della ordinaria retribuzione oraria ovvero, a richiesta del
dipendente, con recupero in altre giornate.
3. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo
parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle
giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
4. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità
integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità,
spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa
qualifica e profilo professionale.
5. La contrattazione integrativa stabilisce i criteri per l’attribuzione ai
dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché di altri
istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili
anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario
adottato.
6. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle
disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 554/1988 e successive
modificazioni ed integrazioni.
CAPO II
STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 26
Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di
servizio e di apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell’orario di
lavoro, nell’ambito di quanto previsto dal presente articolo, sono definiti con
le procedure previste dall’art. 4, comma 2 punto VIII.
2. L’orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell’utenza particolarmente
finalizzato all’eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre
amministrazioni pubbliche.
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le
esigenze dell’utenza.
3. La distribuzione dell’orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di
flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell’orario di
lavoro possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano
concreta una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi,
in funzione di un’organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio
richiedano la presenza del personale nell’arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso
alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari
inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore
annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino
ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all’anno,
con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della
presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce
orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24
ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico
- fisico; una durata della prestazione non superiore alle dodici ore
continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l’attuale articolazione del
turno fosse superiore;
f) priorità nell’impiego flessibile, purché
compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti
in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti
impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.
266;
g) tendenziale riallineamento dell’orario reale con quello contrattuale.
4. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo
interdisciplinare dei gruppi e la responsabilità di ogni operatore
nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali.
5. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con
efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive
e controlli ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione
alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.
Art. 27
Riduzione dell’orario
1. Per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo
una programmazione plurisettimanale ai sensi dell’art. 26, finalizzati al
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali ed,
in particolare, all’ampliamento dei servizi all’utenza, i contratti collettivi
integrativi potranno prevedere, con decorrenza stabilita nella medesima sede ed
in via sperimentale, una riduzione dell’orario fino a raggiungere le 35 ore
medie settimanali.
2. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione della suddetta riduzione
dovranno essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro
straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi oppure,
ove ulteriormente necessario, con risorse appositamente individuate in sede di
contrattazione integrativa.
Art. 28
Mansioni superiori
1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi
2, 3 e 4 dell’art. 56 del D.Lgs n. 29 del 1993 per la parte demandata alla
contrattazione.
2. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal
presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori”:
a) all’interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di
posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super secondo la
declaratoria riportata nell’allegato 1 del presente contratto;
b) all’interno delle categorie A e C, le mansioni
svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente
superiore;
c) le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B,
nel livello iniziale della categoria C.
3. Non sono mansioni immediatamente superiori quelle svolte in sostituzione di
un dipendente appartenente alla medesima categoria ed allo stesso livello ma
collocato in una fascia economica della progressione orizzontale superiore a
quella di appartenenza.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei
seguenti casi:
a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a
dodici qualora siano state avviatele procedure per la copertura del posto
vacante;
b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del
posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
5. Il conferimento delle mansioni immediatamente superiori di cui al comma 2 è
comunicato per iscritto al dipendente incaricato mediante le procedure stabilite
da ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri,
da definire entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, previa
consultazione dei soggetti di cui all’art. 9, comma 2, che tengano conto del
contenuto professionale delle mansioni da conferire. La disciplina delle
mansioni superiori come integrata dal presente articolo entra pertanto in vigore
dalla data di definizione dei predetti criteri.
6. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 2 ha
diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la
posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni nella tabella
9 e 9 bis, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale
di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità
specifica professionale ove spettante per il profilo ma non prevista per la
posizione superiore. Ove questa sia prevista, il relativo importo è assorbito
per la durata delle mansioni dall’indennità attribuita al profilo di
riferimento.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina
dell’art. 56 del D.Lgs. 29/1993.
CAPO III
Art. 29
Formazione e Aggiornamento professionale
1. Nell’ambito dei processi di riforma delle aziende sanitarie e degli enti, la
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
professionale dei dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi programmati.
Essa è in particolare finalizzata allo sviluppo del sistema sanitario attraverso
il miglioramento delle competenze del personale e più elevati livelli di
motivazione e di consapevolezza rispetto agli obiettivi generali di rinnovamento
e produttivi da perseguire.
2. L’attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento,
aggiornamento, qualificazione finalizzati all’ottimale valorizzazione delle
risorse umane, sia attraverso programmi mirati allo sviluppo delle
professionalità in linea con i cambiamenti organizzativi. L’attività formativa
si svolge secondo percorsi definiti in conformità dei programmi concordati
nell’ambito della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2 punto V.
Particolare attenzione è posta in tale ambito sulle esigenze di riqualificazione
del personale nell’ambito dei processi di mobilità.
3. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi
teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in
base a programmi definiti dall’Amministrazione ai sensi del comma precedente.
4. Le iniziative di formazione riguardano tutto il personale a tempo
indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale
comandato fruisce della formazione negli enti di appartenenza salvo che per i
corsi di cui alla lettera b). I dipendenti comandati in servizio presso le
aziende o gli enti di nuova istituzione, in attesa del loro inquadramento presso
l’ente di destinazione, partecipano ai programmi di formazione realizzati da
quest’ultimo. I programmi stabiliscono quali iniziative abbiano carattere
obbligatorio e quali abbiano carattere facoltativo ed in particolare
definiscono:
a) percorsi di formazione con esame finale collegato al sistema di
classificazione, ai sensi dell’art. 16, comma 2;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all’obiettivo di far conseguire agli
operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle
funzioni di assegnazione. Le aree interessate ai corsi di aggiornamento
professionale sono stabilite in attuazione dei programmi di cui al comma 2, con
particolare riguardo:
- ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione delle
strutture e dei servizi;
- alle discipline che riguardano l’organizzazione del lavoro, le tecniche di
programmazione e la gestione del personale nelle linee di indirizzo del piano
sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi.
5. Le attività di formazione obbligatoria si concludono con l’accertamento
dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente,
certificato attraverso l’attribuzione di un apposito attestato al termine dei
corsi, secondo le modalità definite nei programmi di formazione.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione obbligatoria
organizzate dall’ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi
oneri sono a carico dell’amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante
l’orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, la
partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di
missione ed il rimborso delle spese di viaggio. La contrattazione integrativa,
fermo restando il debito orario contrattuale, potrà, altresì, prevedere
particolari articolazioni dell’orario settimanale e quantificare le ore
necessarie a garantire particolari percorsi formativi individuati dai programmi
annuali, alla luce dei principi enunciati nel patto sociale per lo sviluppo e
l’occupazione formalizzati nell’intesa del 22 dicembre 1998.
7. L’aggiornamento obbligatorio stabilito dall’azienda o ente è svolto in orario
di lavoro riguarda anche:
a) l’uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a
disposizione dal Servizio sanitario nazionale;
b) l’uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
c) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti dalle
aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi regionali;
d) il comando finalizzato previsto dall’art. 45 del DPR 20. 12. 1979, n. 761,
con la precisazione che esso è disposto dall’azienda o ente, cui compete di
stabilire se ed in quale misura e per quale durata al dipendente competono gli
assegni inerenti al rapporto di lavoro.
8. Per l’attuazione dei programmi di formazione, gli enti possono avvalersi
anche della collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, delle Università e di altri soggetti pubblici o privati
specializzati nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di
sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi
dell’art. 7, lett. e) del D.Lgs. n. 39 del 1993.
9. Nell’ambito degli obiettivi di cui all’art. 12 del presente contratto le
aziende e gli enti promuovono la formazione e l’aggiornamento specifico del
personale cui viene attribuito l’incarico di cui all’art. 21.
10. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, gli enti
utilizzano le risorse già disponibili sulla base della direttiva del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/1995 relativa alla formazione, nonché
tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da
particolari normative dell’Unione Europea, in conformità a quanto previsto dal
Protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997.
11. L’aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate
dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di
fuori dell’orario di lavoro. Nell’aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo
rientra anche l’istituto del comando finalizzato di cui all’art. 45 del DPR
20.12.1979 n. 761, così come modificato dal comma 7, lett. d).
12. Qualora l’azienda o ente ritenga l’aggiornamento facoltativo, previsto al
comma precedente, in linea con i programmi di formazione del personale e,
comunque, strettamente connesso con l’attività di servizio può prevedere,
preventivamente, il proprio concorso alle relative spese. Le iniziative di cui
al presente comma devono avere esclusivo carattere formativo.
13. In attuazione dell’accordo integrativo di cui all’art. 4, comma 2 punto V,
il dirigente responsabile accoglie le domande di aggiornamento tenendo conto
delle priorità connesse agli obiettivi assegnati alla struttura da lui diretta,
delle attitudini personali e culturali dei lavoratori fornendo a tutti, a
rotazione, l’opportunità di partecipazione ai programmi di aggiornamento, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 61 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
14. La partecipazione del personale all’attività didattica si realizza nelle
seguenti aree di applicazione:
a) corsi di insegnamento previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502;
b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale organizzati
dal Servizio sanitario nazionale;
c) formazione di base e riqualificazione del personale.
15. Le attività di cui al comma 14 sono riservate di norma al personale delle
strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, con l’eventuale
integrazione di docenti esterni.
16. Il personale è ammesso alla didattica secondo le modalità previste dagli
ordinamenti delle singole aziende ed enti, privilegiando la competenza specifica
nelle materie di insegnamento.
17. L’attività didattica, se svolta fuori orario di lavoro, è remunerata in via
forfettaria con un compenso orario di L 50.000 lorde, comprensivo dell’impegno
per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati nonché per
la partecipazione alle attività degli organi didattici. Se l’attività in
questione è svolta durante l’orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta
nella misura del 20 % per l’impegno nella preparazione delle lezioni e
correzione degli elaborati, in quanto effettuato fuori dell’orario di lavoro.
PARTE IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO TRANSITORIO
DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 30
Trattamento economico stipendiale di prima applicazione
1. Per effetto della prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, a
decorrere dal 1 gennaio 1998 e sino al 31 ottobre 1998 la struttura della
retribuzione del personale è così rideterminata:
a) Il trattamento economico iniziale del personale inserito nelle categorie è
indicato nella tabella allegato 3. Esso è formato dallo stipendio tabellare
iniziale già previsto dall’art. 41, comma 4, tabella A del CCNL del 1 settembre
1995 e dal CCNL del 27 giugno 1996 nonché dall’indennità di qualificazione
professionale di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del medesimo CCNL del 1995 nella
misura comune agli appartenenti ai profili provenienti dalle stesse posizioni
funzionali (tabella allegato 4).
b) Nel periodo di permanenza del dipendente nella categoria, lo sviluppo
economico si realizza mediante la previsione - dopo il trattamento economico
iniziale - di altre quattro fasce retributive i cui valori economici annui sono
stabiliti nella tabella allegato 5, primo e secondo prospetto.
2. Il trattamento economico stipendiale della prima fascia prevista dalla
lettera b) sostituisce e assorbe le seguenti voci retributive:
- trattamento economico iniziale di cui alla lettera a);
- la misura intera della maggiorazione dell’indennità di qualificazione
professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui all’art. 45, commi 3,
4 e 5 del CCNL del 1 settembre 1995.
3. Il valore economico della seconda, terza e quarta fascia si aggiunge
all’importo della fascia retributiva precedente ed assume il valore globale
indicato nel secondo prospetto della tabella allegato 5.
4. Il trattamento economico iniziale e le successive fasce retributive sono
erogati per 13 mensilità.
5. A decorrere dall’l gennaio 1998 al personale resta attribuito, quale
indennità denominata “professionale specifica”, il valore economico derivante
dall’eventuale residuo dell’indennità di qualificazione professionale e
valorizzazione delle responsabilità di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del CCNL del
1 settembre 1995 eventualmente non utilizzata ai fini del comma 1. I valori
annui di tale indennità residua sono riportati nella tabella allegato 6 e
vengono corrisposti per 12 mensilità esclusivamente ai profili ivi indicati.
6. L’importo dell’indennità professionale specifica di cui al comma 5
confluisce, comunque, nel fondo dell’art. 39 in tutti i casi di cessazione del
rapporto di lavoro.
Art. 31
Norme transitorie e finali dell’inquadramento economico
1. In prima applicazione, il personale in servizio al 1 gennaio 1998 è
inquadrato dalla stessa data, senza incremento dei costi, nelle nuove fasce
retributive secondo le indicazioni contenute nella tabella allegato 7, salvo
quanto previsto dall’art. 18, comma 3 e dai commi 6 e 7 del presente articolo.
2. Al personale cui alla data del comma 1 risulti attribuito - come da allegato 7
- un trattamento economico superiore a quello delle fasce di inquadramento, la
differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l’acquisizione
della fascia successiva.
3. Le aziende ed enti che non abbiano ancora provveduto all’attuazione dell’art.
45, comma 3 e seguenti del CCNL del 1 settembre 1995 sia nella prima fase
applicativa sia in quella conseguente all’art. 2, comma 4 del CCNL del 27 giugno
1996, in deroga a quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lettera a), possono
procedere all’attribuzione della prima fascia retributiva con le nuove modalità
solo dopo aver portato a termine le procedure del citato art. 45.
4. Data la natura dinamica dell’art. 45 di cui al comma 3, si conferma la sua
applicabilità anche dopo le prime due fasi di attuazione dei CCNL del 1
settembre 1995 e del CCNL del 27 giugno 1996, nei limiti dei contingenti
economici disponibili. Pertanto, il personale che in tali aziende ed enti sia
risultato beneficiario della maggiorazione dell’indennità di qualificazione
professionale dopo l’1 gennaio 1998 è collocato nella fascia corrispondente di
cui alla tabella allegato 7, con la decorrenza del relativo beneficio. L’art. 45
citato cessa di produrre gli effetti con l’entrata in vigore del presente
contratto, fatto salvo il comma 3.
5. Il personale infermieristico che ha beneficiato delle maggiorazioni della
relativa indennità previste dall’art. 49, comma 1, secondo periodo e comma 4,
primo periodo del DPR 28 novembre 1990, n. 384 successivamente al 1 gennaio 1998
o ne beneficierà entro il 31 dicembre 1999 è inquadrato nelle relative fasce
retributive indicate alla tabella allegato 7, con decorrenza dalla data
dell’avvenuta maggiorazione.
6. Il personale infermieristico di ex VII livello che usufruisce dell’indennità
infermieristica maggiorata di cui all’art. 49, comma 1, 2° periodo DPR 384/1990
ma non risulti in nessun caso beneficiario dell’art. 45, comma 3 e seguenti del
CCNL del 1 settembre 1995 è collocato nelle fasce, secondo il disposto della
tabella allegato 7, con una integrazione di £. 111.000 annue lorde, decorrente
dall’entrata in vigore del presente contratto.
7. Al personale di livello VIII bis, con decorrenza dall’entrata in vigore del
presente CCNL è attribuita una integrazione del trattamento economico iniziale
da inserire nella colonna D della tabella allegato 4 di £. 257.000 annue lorde.
8. Tutti gli assegni attribuiti a titolo personale per effetto del presente
articolo e della tabella allegato 7 la cui corresponsione grava sul fondo
dell’art. 39 rimangono nel fondo stesso al momento della cessazione dal rapporto
di lavoro a qualsiasi titolo del personale che ne era destinatario.
9. Al personale neo assunto nel periodo transitorio dal 1 gennaio al 31 ottobre
1998 viene attribuito il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella
allegato 3 per la categoria di appartenenza nonché l’indennità di cui all’art.
30 comma 5, ove spettante.
10. In caso di passaggio tra categorie o di livello economico all’interno di una
categoria, il dipendente acquisisce il trattamento economico iniziale previsto
per il nuovo profilo conseguito. Qualora il trattamento economico in godimento
della fascia retributiva di appartenenza risulti superiore, il dipendente
conserva il trattamento più favorevole che sarà assorbito con la acquisizione
della successiva fascia retributiva nel profilo di nuovo inquadramento. Al
dipendente va altresì corrisposta - ove spettante al nuovo profilo acquisito -
la indennità di cui all’art. 30, comma 5. Non si dà luogo al riassorbimento
della differenza stipendiale se l’incremento del tabellare è derivante dai
rinnovi contrattuali. Tale disposizione si applica anche per i passaggi
successivi al primo inquadramento.
11. In caso di passaggio di profilo di cui all’art. 17, comma 3, il dipendente
conserva la fascia retributiva in godimento ed acquisisce la indennità
professionale specifica del nuovo profilo ove spettante.
12. Al personale proveniente per processi di mobilità volontaria da altre
aziende ed enti del comparto resta attribuita la fascia economica conseguita
nell’amministrazione di provenienza. A tal fine le aziende ed enti prima di
procedere alla mobilità verificano le proprie disponibilità nel fondo di
riferimento.
13. La misura comune delle indennità di cui all’art. 30, comma 1 lett. a) come
specificata nella tabella allegato 4, colonna quarta, che confluisce nel
trattamento economico iniziale, in quanto già emolumento fisso e continuativo,
ne mantiene le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del trattamento di
quiescenza e previdenza Stessa caratteristica mantiene la parte residua di detta
indennità, denominata “indennità professionale specifica”, in quanto proveniente
dal medesimo emolumento nonché le integrazioni previste dai commi 6 e 7.
CAPO II
NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI
Art. 32
Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari
1. Dal 1 novembre 1998 la struttura della retribuzione dei dipendenti delle
aziende ed enti in applicazione dell’art. 30 è così rideterminata.
a) trattamento economico iniziale costituito: dallo stipendio tabellare iniziale
e dalla misura comune dell’ex indennità di qualificazione professionale
dell’art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1 settembre 1995 e CCNL del 27 giugno 1996;
b) indennità integrativa speciale;
c) retribuzione individuale di anzianità;
d) fascia retributiva superiore;
e) indennità professionale specifica;
f) trattamento economico legato alle condizioni di lavoro e relative indennità;
g) compensi legati alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi e
premi per la qualità della prestazione individuale;
h) compensi per lavoro straordinario;
i) indennità di funzione.
2. Le voci di cui alle lettere c) e d) sono corrisposte ove acquisite e le voci
dalla lettera e) alla lettera i) ove spettanti;
3. Al personale, ove spettante, è anche
corrisposto l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio
1988, n. 153 e successive modificazioni.
4. Il trattamento tabellare iniziale dei dipendenti di cui alla tabella allegato
4, colonna C, è incrementato degli importi mensili lordi per tredici mensilità
secondo quanto previsto nella tabella all. 8, a decorrere dalle date indicate
nei relativi prospetti. Il trattamento economico iniziale annuo risulta dalla
tabella allegato 9.
5. In attuazione del comma 4, i valori delle fasce economiche indicati nella
tabella allegato 5, sono sostituiti - con le decorrenze ivi indicate - da quelli
previsti nelle tabelle allegato 10 e 11. Di conseguenza i valori della tabella
allegato 7 sono da aggiornare in modo automatico.
6. Il valore dell’indennità professionale specifica di cui alla tabella 6 rimane
invariato.
Art. 33
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dall’art 32, commi 4 e 5
hanno effetto con le decorrenze previste nelle tabelle sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento di quiescenza, ordinario e privilegiato, diretto ed
indiretto, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità dell’art. 32 del
CCNL del 1 settembre 1995, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Il trattamento
economico da prendere a base per il compenso del lavoro straordinario di cui
all’art. 34 è quello previsto dalla tabella allegato 9, colonna C dei relativi
prospetti con le decorrenze ivi indicate. Agli effetti dell’indennità premio di
servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista
dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dalla tabella allegato 8 e seguenti sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
contrattuale del biennio economico.
Art. 34
Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di
programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono
rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente
autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte
l’anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l’effettuazione.
3. Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle
esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per
fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle
articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi
ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi
dell’art. 4, comma 2, punto XI. L’utilizzo delle risorse all’interno delle unità
operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite
individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per
ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad
esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in
servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del
richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a
commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti
dall’azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola
ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell’assistenza
all’organizzazione di corsi di aggiornamento.
6. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda
del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze
del servizio, nel mese successivo.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata
maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata,
convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre
dell’anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
8. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario
diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario
notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello
prestato in orario notturno festivo.
9. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1 gennaio 1998
resta confermata nei valori spettanti al 31.12.1997. Successivamente è adeguata
secondo le decorrenze degli incrementi del trattamento tabellare iniziale.
10. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è
quello determinato ai sensi dell’art. 38, comma 1.
CAPO III
Sviluppo professionale
Art. 35
Criteri per la progressione economica orizzontale
1. La progressione economica prevista dall’art. 30, comma 1 lettera b) si attiva
con la stipulazione del contratto collettivo integrativo, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 31 comma 3 e nel limite delle risorse finanziarie esistenti e
disponibili nel fondo di cui all’art. 39, sulla base dei seguenti criteri da
integrare in sede di contrattazione integrativa:
a) per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva, previa
valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con
più elevato arricchimento professionale, all’impegno e alla qualità della
prestazione individuale;
b) per i passaggi all’ultima fascia di ciascuna categoria, previa valutazione
selettiva basata sugli elementi di cui al precedente punto a), utilizzati anche
disgiuntamente, che tengano conto:
- del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di
inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte,
con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza;
- del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento
ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di
flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità
programmata per l’effettuazione di esperienze professionali plurime collegate
alle tipologie operative del profilo di appartenenza;
- dell’iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o
migliorative dell’organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in
piena autonomia di atti aventi rilevanza esterna.
2. Nell’ambito della determinazione degli ulteriori criteri da definirsi nella
contrattazione integrativa verranno prese in considerazione, in presenza delle
condizioni del comma 1 e purché in modo non esclusivo, le posizioni dei
dipendenti che usufruiscono degli assegni ad personam di cui all’art. 31.
3. Per utilizzare gli elementi previsti dal precedente comma 1, punto b), in
ogni azienda ed ente sono adottate metodologie per la valutazione permanente
delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti.
4. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva
avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno per tutti i
lavoratori - ivi compresi quelli che ricoprono una posizione organizzativa ai
sensi dell’art. 21 - selezionati in base ai criteri del presente articolo. A tal
fine le aziende pianificano i citati passaggi tenuto conto delle risorse
presenti nel fondo - a consuntivo - al 31 dicembre di ciascun anno precedente.
Il numero dei dipendenti che acquisiscono la fascia economica secondo le
procedure descritte nei commi precedenti è stabilito in funzione delle risorse
finanziarie disponibili.
5. I passaggi dei dipendenti che ricoprono le posizioni organizzative sono
quelli propri della categoria o del livello di appartenenza, secondo l’art. 21
comma 9.
Art. 36
Misura dell’indennità di funzione
1. Al dipendente cui sia conferito l’incarico per una delle posizioni
organizzative di cui agli artt. 20 e 21 compete, oltre al trattamento economico
iniziale di cui alla tabella 9 secondo la categoria e livello di appartenenza ed
alla retribuzione di risultato, un’indennità di funzione in misura variabile da
un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 18.000.000.
2. Tale indennità assorbe i compensi per lavoro straordinario.
3. Nel casi in cui per effetto di una diversa organizzazione dell’azienda o
ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa
preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con
riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia
economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto
l’ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo
pari all’ultimo incremento di fascia ottenuto.
PARTE V
SISTEMI DI FINANZIAMENTO
Art. 37
Finanziamento del sistema classificatorio
1. I passaggi degli artt. 16 e 17 avvengono nei limiti previsti dalla dotazione
organica dell’azienda o ente sulla base della programmazione aziendale in tema
di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale ai sensi delle
vigenti disposizioni.
2. Le aziende ed enti provvedono, con oneri a proprio carico, alla istituzione
nella dotazione organica dei nuovi profili ritenuti necessari sulla base delle
proprie esigenze organizzative che non siano derivanti dalle trasformazioni
previste dall’art. 22.
Art. 38
Finanziamento dei trattamenti accessori
1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1998 alla corresponsione del trattamento
accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione
di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, si provvede con i fondi
già previsti dall’art. 43, comma 2, punti 1) e 2) del CCNL del 1 settembre 1995,
come modificati ed integrati dai CCNL del 27 giugno 1996 - relativo al secondo
biennio economico - e dal CCNL integrativo del 22 maggio 1997 il cui ammontare è
quello consolidato alla data del 31 dicembre 1997. In particolare il fondo per
il compenso del lavoro straordinario qualora eccedente deve essere calcolato
sulla base delle 65 ore pro capite per dipendente in servizio. A decorrere dal 1
gennaio 1999 si provvede agli stessi compensi unificando i due fondi che - dalla
medesima data - assumeranno la denominazione di “Fondo per i compensi per lavoro
straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno”.
2. Al fine dell’utilizzo del fondo di cui al comma 1 sono confermate tutte le
indennità per particolari condizioni di lavoro previste dall’art. 44 del CCNL 1
settembre1995 e dal CCNL 27 giugno 1996 nonché le modalità della loro
erogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 41, comma 7. A tal fine, dal
31.12.1999 il fondo stesso è incrementato da una quota pari allo 0,06% del monte
salari annuo calcolato con riferimento al 1997, al netto degli oneri riflessi.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono unificati anche i fondi disciplinati
dall’art. 46, comma 1, punti 1) e 2) del CCNL del 1 settembre 1995, per la
corresponsione, rispettivamente, dei premi per la qualità della prestazione
individuale e per i compensi della produttività collettiva e per il
miglioramento dei servizi, nell’ammontare consolidato al 31 dicembre 1997, con
le seguenti precisazioni:
a) nel consolidamento del fondo della produttività collettiva non va considerato
quanto connesso alle risorse aggiuntive previste dall’art. 3, comma 1 del CCNL
del 27 giugno 1996 e dall’art. 17 del CCNL del 22 maggio 1997;
b) qualora gli incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno
essere espressamente accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o
dai nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad effettivi incrementi di
produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle attività;
c) a partire dall’1.1.1999 la contrattazione integrativa, nell’ambito del fondo,
definirà le risorse da destinare all’incentivazione della produttività
collettiva ed al miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione dei
premi di produttività collettiva ed individuale;
d) resta confermata la possibilità di utilizzazione - anche temporanea - nel
fondo per la produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a
consuntivo nella gestione del fondo di cui al comma 1.
4. Il fondo previsto nel comma 3 è denominato “Fondo della produttività
collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle
prestazioni individuali”. Esso è, altresì, alimentato, annualmente, in presenza
delle relative condizioni:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1998 con le risorse derivanti: dall’attuazione
dell’art. 43 della legge 449/1997, nella misura destinata dalle aziende ed enti
alla contrattazione integrativa; dalle economie conseguenti alla trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti
previsti dalla legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.; da
altre disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle aziende ed
enti ad incentivi del personale;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, dell’1% -
come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997,
in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le
modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei
bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi -
correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività del personale -
concordati tra Regioni e singole aziende ed enti e finalizzati al raggiungimento
del pareggio di bilancio entro in termine prestabilito ai sensi delle vigenti
disposizioni.
5. Le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del D.Lgs. n. 502 del 1992, possono
favorire l’assunzione e perseguimento - da parte delle aziende ed enti - di
obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione
in atto ovvero collegati al reale recupero di margini di produttività, alla cui
realizzazione finalizzano l’incremento del fondo di cui al comma 4 dell’1% del
monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997. Le Regioni possono,
altresì, favorire da parte delle aziende ed enti interventi di sviluppo
occupazionale o interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito
di innovazioni tecnologiche da definirsi in sede di contrattazione integrativa,
alla realizzazione dei quali finalizzeranno un ulteriore quota di incremento
dello stesso fondo pari allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997.
6. La verifica del raggiungimento dei risultati di cui al comma 4, lett. b) ed
al comma 5 è affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interni
ed è, in ogni caso, condizione necessaria per l’erogazione dei compensi relativi
alla produttività, secondo le modalità stabilite in contrattazione integrativa.
7. Il fondo della produttività collettiva di cui al comma 3, è decurtato in sede
di contrattazione integrativa da un minimo del 10% elevabile sino al 15 % per
finanziare il fondo dell’art. 39. Tale decurtazione avverrà da data non
anteriore al 1 luglio 1999.
Art. 39
Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della
parte comune
dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale
specifica.
1. Per il finanziamento delle fasce retributive di cui all’art. 30, comma 1,
lett. b), dell’indennità di funzione legata alle posizioni organizzative di cui
agli artt. 20, 21 e 36., della voce retributiva di cui alla tabella allegato 9,
penultima colonna (parte comune dell’ex indennità di qualificazione
professionale di cui all’art. 30, comma 1 lett. a) nonché dell’indennità
professionale specifica indicata nella tabella allegato 6, le aziende ed enti
provvedono alla formazione di un fondo costituito - a decorrere dall’1 gennaio
1998:
- dall’insieme dei valori economici annualmente attribuiti a tutto il personale
in servizio alla stessa data, calcolati come differenza tra il valore di fascia
attribuito in base alla tabella allegato 7 di primo inquadramento (colonna D) e
lo stipendio tabellare iniziale di cui alla tabella allegato 4, colonna terza;
- dal valore delle indennità di cui all’art. 30, comma 5 e tabella allegato 6.
2. Rimangono attribuiti al fondo i medesimi importi relativi al personale
comunque cessato dal servizio dall’1.1.1998, ivi compresi quelli di cui agli
artt. 30, comma 6 e 31, comma 8 e 36, comma 3.
3. Il fondo del comma 1 sostituisce e riassorbe quello previsto dall’art. 43,
comma 2, punto 3 del CCNL del 1 settembre 1995, come integrato dal CCNL del 27
giugno 1996.4. Il fondo è, altresì, integrato con le seguenti risorse:
a) a decorrere da data non anteriore al 1 luglio 1999 da una quota minima del 10
% elevabile fino al 15% del fondo della produttività collettiva di cui all’art.
38, comma 3;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri
derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale,
concordata in contrattazione integrativa;
c) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari allo 0, 81 % del monte
salari annuo calcolato con riferimento al 1997, al netto degli oneri riflessi;
d) risorse derivanti dal fondo dell’art. 38, comma 1 in presenza di stabile
modifica e razionalizzazione dell’organizzazione dei servizi - anche a parità di
organico.
5. La contrattazione collettiva integrativa individua all’interno del fondo di
cui al comma 1, le risorse da destinare al finanziamento dell’indennità prevista
per le posizioni organizzative ai sensi dell’art. 20, 21 e 36 ivi compresa la
quota parte delle risorse di cui al comma 4 lett. a). A tal fine, con la
medesima decorrenza dell’incarico, le disponibilità individuate ai sensi del
comma 1, sono incrementate con le risorse provenienti dal fondo dell’art. 38,
comma 1, per effetto del riassorbimento nell’indennità di funzione del compenso
per lavoro straordinario ai sensi dell’art. 36 comma 2 nella misura
corrispondente a n. 65 ore pro - capite per ciascuno dei dipendenti incaricati.
Dalla medesima data il fondo del citato art. 38 è, correlativamente, decurtato
di un importo pari all’entità delle competenze assorbite. La corresponsione
dell’indennità - la cui misura è indicata nell’art. 36, avviene da data non
anteriore al conferimento al personale interessato dei relativi incarichi con le
procedure previste dal presente contratto.
6. Al verificarsi dell’ipotesi prevista dall’art. 36, comma 3, le risorse
attinenti alle competenze accessorie riassorbite all’atto dell’incarico relative
al fondo di cui all’art. 38 sono riassegnate al medesimo.
7. In attesa dell’attuazione degli artt. 35 e 36 e – successivamente - a regime,
qualora nel fondo del comma 1 risultassero a consuntivo ancora disponibili
eventuali risorse, esse - per il medesimo anno in cui si è verificato il residuo
- sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la produttività collettiva
previsto dall’art. 38, comma 3 e, quindi, riassegnate al fondo del presente
articolo per l’attuazione delle sue finalità. Tali risorse sono pertanto
utilizzabili nel fondo per la produttività collettiva solo temporaneamente e non
si storicizzano.
8. Nel caso in cui l’azienda o l’ente prevedano nella dotazione organica un
aumento di personale rispetto a quello preso a base di calcolo per la formazione
dei fondi di cui agli artt. 38 e 39, nel finanziare la dotazione organica
stessa, dovranno tenere conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori
oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico complessivo del
personale da assumere.
9. Tutti i riferimenti al “monte salari 1997” effettuati nel presente contratto
sono da intendersi al netto degli oneri riflessi.
Art. 40
Riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento
dell’indennità infermieristica e del livello VIII bis
1. L’indennità della professione infermieristica di cui all’art. 49, commi 1
secondo periodo, 2 e 4, primo periodo, del DPR 28 novembre 1990, n. 384 è
attribuita al personale avente diritto fino al 31 dicembre 1999. Tale personale,
sino alla predetta data, si colloca nelle fasce retributive secondo quanto
previsto dall’art. 31. Successivamente a tale data il conseguimento delle fasce
successive a quelle di primo inquadramento avviene con le regole generali
dell’art. 35 mentre l’importo delle indennità che sarebbero state maturate dal
personale interessato al raggiungimento delle anzianità previste dal citato art.
49 affluisce al fondo dell’art. 39 per il finanziamento dei percorsi economici
orizzontali e delle posizioni organizzative secondo la ripartizione definita in
contrattazione integrativa.
2. Il livello VIII bis di cui all’art. 49 del CCNL del 1 settembre 1995 con la
stipula del presente contratto è trasformato in fascia retributiva e corrisponde
alla posizione Ds2 di cui alla tabella allegato 4. Tale fascia retributiva, in
prima applicazione del presente contratto, viene attribuita al personale già
inquadrato nell’ex livello VIII bis. Sino al 31 dicembre 1999 l’acquisizione di
tale fascia retributiva Ds2 avviene al maturare dei requisiti e con le procedure
previsti dal citato art. 49 e, successivamente a tale data, con le regole
generali dell’art. 35 mentre l’importo del livello economico che sarebbe stato
maturato dal personale interessato al raggiungimento delle anzianità previste
dal citato art. 49 affluisce al fondo dell’art. 39 per il finanziamento dei
percorsi economici orizzontali e delle posizioni organizzative secondo la
ripartizione definita in contrattazione integrativa.
PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41
Disposizioni particolari
1. I permessi retribuiti ai sensi dell’art. 21, comma 2 del CCNL 1 settembre
1995 possono essere goduti in misura frazionata non superiore a n. 18 ore
complessive.
2. L’art. 15, comma 11 del CCNL 1° settembre 1995 è così modificato: “Al
dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’azienda o ente del
comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso
comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza
dell’anzianità, per la durata del periodo di prova, ai sensi dell’art. 27 del
CCNL 1.9.1995.”
3. Le mansioni superiori formalmente conferite prima dell’entrata in vigore del
presente CCNL o successivamente per i casi previsti dall’art. 28 comma 4 saranno
valutate - nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la
definizione delle procedure di selezione interna - tra tutti gli altri elementi
e titoli presi in considerazione purché in modo non esclusivo.
4. Nell’arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il
finanziamento dei fondi di cui agli artt. 38 e 39 non siano impegnate nel
rispettivo esercizio finanziario, sono riassegnate nell’esercizio dell’anno
successivo.
5. All’art. 17 del CCNL del 1 settembre 1995 come modificato ed integrato dal
CCNL stipulato il 22 maggio 1997, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti con
decorrenza dall’entrata in vigore del presente contratto:
“9. Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine superi i
quattro mesi e fermi restando i limiti e le modalità di legge, il lavoratore
dovrà essere informato di quanto disposto dall’art. 23, comma 4 della legge
56/1987 in materia di iscrizione nella lista di collocamento e relativa
graduatoria.”
“10. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 230/1962, il termine del contratto a
tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del
dipendente, non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del
contratto iniziale, quando la proroga stessa sia richiesta da esigenze
contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa,
anche se rientrante in un’altra fattispecie tra quelle previste nel comma1,
sempreché il dipendente assente sia lo stesso.”
“11. Il medesimo dipendente può essere riassunto con un ulteriore contratto a
tempo determinato dopo l’applicazione del comma 10, solo dopo il decorso di
dieci ovvero di venti giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di
durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, nel rispetto delle
norme di assunzione vigenti.”
“12. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 10, la proroga o il rinnovo del
contratto a termine sono nulli quando si tratti di assunzioni successive a
termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto.”
“13. Il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 1, non
è richiesto ove sussistano documentati motivi di urgenza.”
“14. I documenti di cui all’art. 14 del CCNL 1.9.1995, per motivi di urgenza
nella copertura del posto, possono essere presentati entro trenta giorni dalla
data di presa di servizio. La mancata presentazione dei documenti o l’accertata
carenza di uno dei requisiti prescritti per l’assunzione determina la
risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli
effetti di cui all’art. 2126 del codice civile per il periodo effettivamente
lavorato. Tale clausola deve risultare espressamente nel contratto individuale
sottoscritto ai sensi dell’art. 14 del CCNL 1.9.1995. “
“15. Al dipendente a tempo indeterminato, può essere concesso dall’azienda o
ente di provenienza un periodo di aspettativa, ai sensi dell’art. 27, per la
durata del contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente stipulato con
la stessa o altra azienda o ente del medesimo o di altro comparto”
6. In attesa dell’accordo di cui all’art. 43, è confermata la disciplina della
mobilità volontaria tra aziende sanitarie ed ospedaliere prevista dall’art. 12,
comma 2 lett. A) del DPR 384/1990, come integrata dall’art. 9 del CCNL
integrativo, stipulato il 22 maggio 1997 e pubblicato in G.U. 13.06.1997, n.
336. In caso di eccedenze di personale, a seguito dei processi di
ristrutturazione, si applica l’art. 35 del D.Lgs 29 del 1993, che individua
nuove modalità, procedure e relazioni sindacali per il riassorbimento delle
eccedenze di personale, ferma rimanendo la possibilità di fare ricorso agli
accordi di mobilità previsti dall’art. 33 del CCNL 1 settembre 1995 anche con
altre amministrazioni pubbliche di diverso comparto.
7. A decorrere dal 31.12.1999, le indennità giornaliere di cui all’art. 44,
commi 3 e 4 del CCNL 1 settembre 1995, sono rideterminate in £. 8.700 ed in £.
4.000.
8. Al fine di definire le tabelle di equiparazione del personale confluito nelle
A.R.P.A. a quello del personale del servizio sanitario nazionale è istituita una
Commissione mista ARAN – organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente contratto, integrata da tre rappresentanti delle ARPA, che provvederà a
tale equiparazione, da allegarsi ai regolamenti delle agenzie, sulla base dei
seguenti criteri: contratti collettivi attualmente applicati; i livelli e
categorie di provenienza del personale; contenuto mansionistico delle qualifiche
e/o categorie di appartenenza. La Commissione dovrà terminare la propria
attività entro il 31 marzo 1999.
9. Con decorrenza dal presente CCNL al personale che usufruisce del distacco
sindacale compete il trattamento economico complessivo in atto goduto, con
esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di
quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni. Nel caso di
dipendente cui sia stato conferito l’incarico di posizione organizzativa da
almeno un anno nel trattamento economico spettante all’atto del distacco, con
riguardo all’indennità di funzione, dovrà essere ricompresa solo la quota
prevista dall’art. 36, comma 3.
10. Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende e gli enti non
possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di
legge.
Art. 42
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale
pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs. n.
124/1993, della legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di
minimizzare l’incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno
definire l’istituzione di un Fondo pensione unico anche per i lavoratori
appartenenti al comparto Regioni - autonomie locali ovvero altri comparti, a
condizione di reciprocità.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle
amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile
alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti
successivamente alla stipula dell’Accordo quadro Governo-Confederazioni e
dell’emanazione dell’apposito DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di
trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli
accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza
complementare, ed, infine, le modalità di corresponsione del TFR al personale a
tempo determinato con meno di un anno di servizio.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente
aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e
dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti
impegni: pervenire alla sottoscrizione dell’accordo istitutivo del Fondo
pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di
adesione; costituire il Fondo pensione; procedere alle elezioni dei
rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno
previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti,
convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo stato dell’attività
normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il
30 aprile 1999.
Art. 43
Norme di rinvio
1. Le parti si impegnano a negoziare, entro il 30 settembre 1999, le seguenti
materie:
- procedure di conciliazione e arbitrato;
- mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto nonché amministrazioni di
comparti diversi;
- mobilità connessa ad eccedenze;
- disciplina sperimentale del telelavoro e banca delle ore;
- forme di lavoro flessibile (contratti di formazione e lavoro; fornitura di
lavoro temporaneo).
2. Entro la stessa data del comma 1 le parti procederanno, altresì, ai sensi
dell’art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993, alla piena contrattualizzazione della
disciplina dei rapporti di lavoro mediante recupero alla disciplina pattizia
degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale revisione
delle norme contrattuali da attualizzare, fra le quali è compresa la disciplina
e la nuova denominazione relativa all’indennità di rischio radiologico.
3. Nelle more dell’applicazione del comma 2, le norme di legge, regolamentari e
contrattuali che non sono espressamente abrogate dal presente contratto
rimangono in vigore.
Art. 44
Disapplicazioni e sostituzioni
1. Per effetto del presente contratto risultano sostituite o disapplicate le
seguenti disposizioni:
A) con riguardo agli articoli da 1 ad 11 (campo di applicazione, sistema delle
relazioni sindacali) sono sostituiti gli articoli da 1 a 13 del CCNL 1 settembre
1995;
B) con riguardo al sistema classificatorio del personale di cui agli articoli da
12 a 22, a norma dell’art. 72, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, dalla data di entrata in vigore del presente contratto sono inapplicabili
tutte le norme previgenti incompatibili e, in particolare, le seguenti
disposizioni:
a) articoli 1, comma 4, 63, comma 9 e allegato 1 del DPR 20 dicembre 1979, n
761;
b) decreto del Ministro della sanità 7 settembre 1984, n. 821;
c) decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30, fatta eccezione per
l’art. 1, comma 1, punto 3) sino alla eventuale ridefinizione di cui all’art.
19, comma 4;
d) art. 7: art. 40 DPR 270/1987, art. 23 DPR 384/1990 e art. 11 CCNL 1.9.1995;
e) articoli 39, 40 e allegato 1 del DPR 28 novembre 1990, n. 384;
C) con riguardo agli articoli da 23 a 26 ed il 29 (part-time, orario di lavoro,
formazione ed aggiornamento professionale) sono sostituiti gli artt. 16, 18 e 36
del CCNL 1.9.1995;
D) con riguardo all’art. 28 (mansioni superiori) è disapplicato l’art. 55 del
DPR 28.11.1990, n. 384;
E) con riguardo agli articoli da 30 a 33( relativi al trattamento economico)
sono sostituiti gli artt. 40, 41, 42 e 45 del CCNL 1.9.1995 e l’art. 1 del CCNL
del 27.6.1996;
F) con riguardo all’art. 34 (lavoro straordinario) è disapplicato l’art. 10 del
DPR 28.11.1990, n. 384;
G) con riguardo all’art. 38 (finanziamento dei trattamenti accessori), gli artt.
43 e 46 del CCNL del 1. 9.1995, come integrati dal CCNL del 27.6.1996, ivi
citati hanno valore meramente storico relativo alla loro formazione ed iniziali
incrementi. Essi sono sostituiti dai fondi indicati nel medesimo art. 38;
H) con riguardo all’art. 40 (riconversione di risorse) sono disapplicati - a
decorrere dalla data indicata nella norma - l’art. 49 del DPR 28 novembre 1990,
n. 384 e l’art. 49 del CCNL del 1.9.1995.
ALLEGATO 1
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E PROFILI
CATEGORIA A
----------------------
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro
che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività
semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell’ambito di istruzioni
fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività.
PROFILI PROFESSIONALI
Ausiliario specializzato
Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità
nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l’utilizzazione
di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti
interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in
uso, nell’ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari
e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell’unità operativa.
L’ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico-economali può essere
adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività e alla
loro piccola manutenzione.
L’ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede
all’accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie
assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative
interessate.
Commesso
Svolge attività di servizio e supporto nell’ambito dell’unità operativa di
assegnazione quali, ad esempio, la apertura e la chiusura degli uffici secondo
gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di anticamera, nonché l’accesso
del pubblico negli uffici, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza,
la riproduzione e il trasporto di fascicoli, documenti, materiale e oggetti vari
di ufficio, il mantenimento dell’ordine dei locali e delle suppellettili di
ufficio, disimpegnando mansioni elementari di manovra di macchine ed
apparecchiature.
MODALITA' DI ACCESSO ALLA CATEGORIA A:
· dall’esterno, attraverso le procedure della legge 56/1987 e successive
modificazioni ed integrazioni
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI: Assolvimento dell’obbligo scolastico o
diploma di istruzione secondaria di primo grado.
CATEGORIA B
------------------
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro
che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti
assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie
qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e
responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla
tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità
del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA B
Operatore tecnico
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza,
individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze
organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di
manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l’ausilio di idonee
apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse;
Operatore tecnico addetto all’assistenza
Svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l’assistenza ai
degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e
la manutenzione di utensili e apparecchiature.
Coadiutore amministrativo
Svolge nell’unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad
esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la
compilazione di documenti e modulistica, con l’applicazione di schemi
predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l’ausilio del
relativo macchinario, la stesura di testi mediante l’utilizzo di sistemi di
videoscrittura o dattilografia, la attività di sportello.
MODALITA' DI ACCESSO ALLA CATEGORIA B:
· dall’esterno: mediante le procedure previste dalla legge 56/1987 e successive
modificazioni ed integrazioni o concorsuali secondo le vigenti disposizioni.
· dall’interno: con le modalità previste dall’art. 16 del presente contratto
dalla categoria A verso la categoria B, livello iniziale.
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L’ACCESSO ALLA CATEGORIA B:
· dall’esterno:
- per l’operatore tecnico: assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di
istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove necessari - a specifici
titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica. Per l’operatore
tecnico addetto all’assistenza lo specifico titolo è quello previsto dal DM n.
295/1991.
- per il coadiutore amministrativo, diploma di istruzione secondaria di primo
grado, unitamente - ove richiesti - da attestati di qualifica.
· dall’interno:
- per l’operatore tecnico: assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di
istruzione secondaria di primo grado unitamente - ove necessari - a specifici
titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica. Per l’operatore
tecnico addetto all’assistenza lo specifico titolo è quello previsto dal DM n.
295/1991. Ove non siano previsti specifici titoli, cinque anni di esperienza
professionale nella categoria A.
- per il coadiutore amministrativo: diploma di istruzione secondaria di primo
grado, unitamente - ove richiesti - da attestati di qualifica. Ove non
richiesti, ovvero in mancanza di essi o del titolo di studio, devono essere
posseduti cinque anni di esperienza professionale nella categoria A.
PROFILI PROFESSIONALI DEL LIVELLO ECONOMICO SUPER (Bs)
Puericultrice
Svolge le funzioni previste dagli artt. 12-14 RD 19 luglio 1940, n. 1098.
Operatore tecnico specializzato
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza,
individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze
organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono
specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche
di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l’ausilio di idonee
apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo
esemplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco
diplomato, l’elettricista e l’idraulico impiantista manutentore, l’autista di
autoambulanza.
Coadiutore amministrativo esperto
Svolge nell’unità operativa di assegnazione attività amministrative di una certa
complessità, quali, ad esempio, la compilazione di documenti e modulistica, con
l’applicazione di schemi anche non predeterminati, operazioni di natura
contabile con l’ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi - anche di
autonoma elaborazione - mediante l’utilizzo di sistemi di video-scrittura o
dattilografia, la attività di sportello.
MODALITA' DI ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO B SUPER (Bs):
· dall’esterno: nel rispetto dell’art. 15, comma 2 del presente contratto.
· dall’interno: art. 17 del presente contratto;
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L’ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO B SUPER
(Bs):
· dall’esterno:
- per la puericultrice, diploma di cui al RD n. 1098/1940 o di cui al DM Sanità
21 ottobre 1991, n. 458 art. 6, comma 2 (G.U. n. 75/1992)
- per l’operatore tecnico specializzato, assolvimento dell’obbligo scolastico o
diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove necessari - a
specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di
mestiere già indicate per gli operatori tecnici, e cinque anni di esperienza
professionale nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o imprese
private. Per i seguenti mestieri occorre, in particolare il possesso del titolo
a fianco indicato:
- conduttore caldaie a vapore: abilitazione specifica;
- cuoco: diploma di scuola professionale alberghiera;
- elettricista e l’idraulico impiantista manutentore: attestato di qualifica;
- autista di ambulanza: il titolo prescritto dalla vigente normativa per la
guida dei mezzi di emergenza;
- per il coadiutore amministrativo esperto, attestato di superamento di due anni
di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado.
· dall’interno:
- per la puericultrice, gli stessi previsti per le assunzioni dall’esterno.
- per l’operatore tecnico specializzato, cinque anni di esperienza professionale
nel corrispondente profilo nell’azienda o ente nella posizione B, fermi
rimanendo per il conduttore di caldaie a vapore, l’elettricista e l’idraulico
impiantista manutentore e l’autista di ambulanza il possesso degli attestati e
diplomi indicati per l’accesso dall’esterno. Per l’operatore tecnico - cuoco -
non in possesso del diploma di scuola alberghiera è richiesta una anzianità di
tre anni di esperienza professionale nel profilo sottostante unitamente
all’effettuazione di un corso di formazione definito a livello aziendale.
- per il coadiutore amministrativo esperto, attestato di superamento di due anni
di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado o in
mancanza, diploma di istruzione secondaria di primo grado e cinque anni di
esperienza professionale nel corrispondente profilo della categoria B, livello
iniziale.
PROFILI AD ESAURIMENTO DI CUI ALL’ART 18, COMMA 5 DEL PRESENTE CONTRATTO
Operatore professionale di 2^ categoria
Per il personale appartenente alle seguenti figure già ricomprese nell’ex
profilo professionale di Operatore professionale di 2^ categoria, si riportano
di seguito le disposizioni previgenti cui fare riferimento per le mansioni
proprie di tali figure:
infermiere generico art. 6 DPR 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni
ed integrazioni
infermiere psichiatrico art. 24 RD 16 agosto 1909, n. 615 e successive
modificaz. ed integraz. (con un anno di corso)
Nulla è innovato per i requisiti di accesso e i contenuti professionali delle
seguenti figure di cui si riportano le disposizioni di riferimento:
massaggiatore art. 1 RD 31 maggio 1928, n. 1334 e successive modificazioni ed
integrazioni
massofisioterapista art. 1 legge 19 maggio 1971, n. 403 e successive modificaz.
ed integrazioni
CATEGORIA C
------------------
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro
che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche
elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità
secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio
del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con
assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
PROFILI PROFESSIONALI
Operatori professionali sanitari
Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali di tale personale
si fa rinvio ai decreti del ministero della Sanità o alle disposizione di leggi
e regolamenti a fianco di ciascuno indicati:
Personale infermieristico
Infermiere: DM 739/1994
Ostetrica: DM 740/1994
Dietista: DM 744/1994
Assistente sanitario: DM 69/97
Infermiere pediatrico: DM 70/1997
Podologo: DM 666/1994
Igienista dentale: DM 669/1994
------------------
Personale tecnico sanitario
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico: DM 745/1994
Tecnico sanitario di radiologia medica: DM 746/1994
Tecnico di neurofisiopatologia: DM 183/1995
Tecnico ortopedico: DM 665/1994
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare: DM
316/1998
Odontotecnico: art. 11 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e DM 23 aprile 1992
Ottico: art. 12 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e DM 23 aprile 1992
------------------
Personale della riabilitazione
Tecnico audiometrista: DM 667/1994
Tecnico audioprotesista: DM 668/1994
Fisioterapista: DM 741/1994
Logopedista: DM 742/1994
Ortottista: DM 743/1994
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva: DM 56/1997
Tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale: DM 57/1997
Terapista occupazionale: DM 136/1997
Massaggiatore non vedente: legge 19 maggio 1971, n. 403
Educatore professionale: DM 10 febbraio 1984.
------------------
Personale di vigilanza ed ispezione
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: DM 58/1997
------------------
Personale dell’assistenza sociale
Operatore professionale Assistente sociale
I contenuti e le attribuzioni del profilo di Assistente sociale sono quelli
previsti dall’art. 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84
------------------
Personale tecnico
Assistente tecnico
Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali, ad
esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi
e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni,
sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l’osservanza
delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle
progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di
capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi,
nuovi materiali ed applicazioni tecniche.
Programmatore
Provvede, nell’ambito dei sistemi informativi, alla stesura dei programmi, ne
cura l’aggiornamento, la manutenzione ivi compresa la necessaria documentazione
;garantisce, per quanto di competenza, la corretta applicazione dei programmi
fornendo informazioni di supporto agli utenti;collabora a sistemi centralizzati
o distribuiti sul territorio.
-------------------
Personale amministrativo
Assistente amministrativo
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l’ausilio di
apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario -
quali, ad esempio, ricezione e l’istruttoria di documenti, compiti di
segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di
programmazione, studio e ricerca.
MODALITA' DI ACCESSO ALLA CATEGORIA C:
· dall’esterno: mediante pubblico concorso;
· dall’interno: ai sensi dell’art. 16 del presente contratto.
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L’ACCESSO ALLA CATEGORIA C:
· dall’esterno:
- per i profili sanitari e per l’assistente sociale, il possesso del diploma
abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione;
- per il profilo di assistente tecnico, il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, obbligatorio ove sia abilitante per la specifica
attività;
- per il profilo di programmatore, il possesso del diploma di perito in
informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro
diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in
informatica riconosciuto;
- per il profilo di assistente amministrativo, il possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado;
· dall’interno:
- per i profili sanitari e per l’assistente sociale, il possesso del diploma
abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione;
- per il profilo di assistente tecnico, il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, obbligatorio ove sia abilitante per la specifica
attività. Nei casi in cui il diploma non sia abilitante, è richiesto il
possesso: del diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente ad
esperienza professionale di quattro anni - maturata nella categoria B in profilo
ritenuto corrispondente dall’azienda o ente - per il personale proveniente dalla
categoria B, livello super o di otto anni per il personale proveniente dalla
categoria B, livello iniziale.
- per il profilo di programmatore, il possesso del diploma e/o titoli
professionali richiesti per l’accesso dall’esterno o - in mancanza - il possesso
del diploma di scuola secondaria di primo grado e corso di formazione in
informatica riconosciuto unitamente ad esperienza professionale esperienza
professionale di quattro anni - maturata nella categoria B in profilo ritenuto
corrispondente dall’azienda o ente - per il personale proveniente dal livello
super o di otto anni per il personale proveniente dalla categoria B, livello
iniziale.
- per il profilo di assistente amministrativo, il possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, il possesso del
diploma di istruzione secondaria di 1° grado unitamente ad esperienza
professionale di quattro anni maturata nel corrispondente profilo della
categoria B per il personale proveniente dal livello super o di otto anni per il
personale proveniente dalla categoria B, livello iniziale.
CATEGORIA D
------------------
DECLARATORIE
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro
che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in
relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e
responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali
caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative
semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i
lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche
specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali
conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente:
autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalità
operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione; funzioni di
direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;coordinamento
di attività didattica;iniziative di programmazione e proposta.
PROFILI PROFESSIONALI
Collaboratore professionale sanitario nei profili e discipline corrispondenti a
quelle previste nella categoria C sottostante.
Svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica -
comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di
registri - nell’ambito delle unità operative semplici, all’interno delle quali
coordina anche l’attività del personale addetto; predispone i piani di lavoro
nel rispetto dell’autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze
del lavoro di gruppo; collabora all’attività didattica nell’ambito dell’unità
operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a
funzioni dirette di tutor in piani formativi.
Assistente religioso
I contenuti e requisiti del profilo sono regolamentati ai sensi dell’art. 38
della legge n. 833/1978.
Collaboratore professionale Assistente sociale
Sulla base dei contenuti e delle attribuzioni previste dall’art. 1 della legge
23 marzo 1993, n. 84, svolge le attività attinenti alla sua competenza
professionale specifica, coordina anche l’attività degli addetti alla propria
unità operativa semplici, anche se provenienti da enti diversi; svolge attività
didattico-formativa e di supervisione ai tirocini specifici svolti nelle
strutture del Servizio sanitario nazionale.
Collaboratore tecnico - professionale
Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma
elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza
dell’unità operativa in cui è inserito; collabora con il personale inserito
nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione.
Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono
nell’ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le
esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti
culturali e professionali posseduti dal personale interessato.
Collaboratore amministrativo - professionale
Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti
preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in
cui è inserito;collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i
dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del
collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel
settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale,
secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i
requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.
MODALITA' DI ACCESSO ALLA CATEGORIA D:
· dall’esterno: pubblico concorso
· dall’interno: art. 16 del presente contratto
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L’ACCESSO ALLA CATEGORIA D:
· dall’esterno:
- per i collaboratori professionali di tutti i profili sanitari e
dell’assistente sociale il possesso dei diplomi di abilitazione alla specifica
professione previsti dalla vigente legislazione, unitamente ad una esperienza
professionale triennale acquisita nella categoria C e nel profilo corrispondente
in aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale. Per il profilo
dell’infermiere ove sia, comunque, richiesto il possesso del diploma di
abilitazione alle funzioni direttive, l’esperienza professionale è biennale.
- per i collaboratori tecnico - professionali ed i collaboratori amministrativo
- professionali, il possesso del diploma di laurea corrispondente allo specifico
settore di attività di assegnazione (tecnico, professionale, informatico,
statistico, sociologico amministrativo, legale) corredato - ove previsto - dalle
abilitazioni professionali.
· dall’interno:
- per i collaboratori professionali di tutti i profili sanitari e
dell’assistente sociale il possesso dei diplomi di abilitazione alla specifica
professione previsti dalla vigente legislazione, unitamente ad una esperienza
professionale triennale complessivamente acquisita nel profilo corrispondente
della categoria C in aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale. Per il
profilo dell’infermiere ove sia, comunque, richiesto il possesso del diploma di
abilitazione alle funzioni direttive, l’esperienza professionale è biennale.
- per i collaboratori tecnico - professionali ed i collaboratori amministrativo
- professionali, il possesso del diploma di laurea corrispondente allo specifico
settore di attività di assegnazione (tecnico, professionale, informatico,
statistico, sociologico amministrativo, legale) corredato - ove previsto - dalle
abilitazioni professionali, ovvero, in mancanza - fatti salvi i diplomi
abilitativi per legge - il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado unitamente ad esperienza lavorativa quinquennale maturata in
profilo corrispondente della categoria C.
PROFILI PROFESSIONALI DEL LIVELLO ECONOMICO SUPER ( Ds)
Collaboratore professionale sanitario esperto
Programma, nell’ambito dell’attività di organizzazione dei servizi sanitari -
quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle
risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l’espletamento
delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani
operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell’ottimizzazione
dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di
tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione
complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili
sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività
professionali cui è preposto e formula proposte operative per l’organizzazione
del lavoro nell’ambito dell’attività affidatagli.
Collaboratore professionale Assistente sociale esperto
Sulla base dei contenuti e delle attribuzioni previste dall’art. 1 della legge
23 marzo 1993, n. 84, svolge attività di vertice nei servizi sociali con
particolare autonomia tecnico-professionale, elevata professionalità ed
assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti dall’unità operativa.
Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e
formula proposte operative per l’organizzazione del lavoro nell’ambito
dell’attività affidatagli.
Collaboratore tecnico - professionale esperto
Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma
elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza
dell’unità operativa in cui è inserito; collabora con i dirigenti nelle attività
di studio e programmazione assicura, oltre all’espletamento dei compiti
direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività tecniche
di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale
del ruolo tecnico cui fornisce istruzioni;assume responsabilità diretta per le
attività professionali cui è preposto formula proposte operative per
l’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’attività affidatagli e per la
semplificazione o snellimento delle procedure eventualmente connesse. Le
attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale esperto si svolgono
nell’ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le
esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti
culturali e professionali posseduti dal personale interessato.
Collaboratore amministrativo-professionale esperto
Assicura, oltre all’espletamento dei compiti direttamente affidati, il
coordinamento ed il controllo delle attività amministrative e contabili di unità
operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale
amministrativo cui fornisce istruzioni;assume responsabilità diretta per le
attività cui è preposto. Formula proposte operative per l’organizzazione del
lavoro nelle attività di competenza e per la semplificazione amministrativa. Le
attività lavorative del collaboratore professionale amministrativo esperto
possono svolgersi - oltre che nell’area amministrativa - anche nei settori
statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali
delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal
personale interessato.
MODALITA' DI ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO Ds:
· dall’esterno: mediante pubblico concorso nel rispetto dell’art. 15, comma 2
del presente contratto;
· dall’interno: ai sensi dell’art. 17 del presente contratto;
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L’ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO DS:
· dall’esterno:
- per i collaboratori professionali sanitari esperti per il collaboratore
professionale assistente sociale esperto, il possesso dei diplomi di
abilitazione alla specifica professione previsti dalla vigente legislazione,
unitamente ad una esperienza professionale quinquennale nel corrispondente
profilo della categoria D - posizione iniziale - in aziende ed enti del Servizio
Sanitario nazionale ovvero per il profilo infermieristico, esperienza triennale
nel corrispondente profilo della categoria C corredato del diploma di scuola
diretta a fini speciali nell’assistenza infermieristica.
- per il Collaboratore tecnico - professionale esperto ed il collaboratore
amministrativo-professionale esperto, il possesso del diploma di laurea previsto
per lo specifico settore di attività di assegnazione ed - ove necessaria - delle
prescritta iscrizione all’albo professionale da almeno tre anni
· dall’interno:
- per i collaboratori professionali sanitari e per il collaboratore
professionale assistente sociale esperti, esperienza triennale nel
corrispondente profilo della categoria D iniziale ovvero esperienza triennale
nel profilo infermieristico della categoria C corredato del diploma di scuola
diretta a fini speciali nell’assistenza infermieristica ovvero ancora - per
tutti gli altri profili sanitari e dell’assistente sociale - esperienza di otto
anni nel corrispondente profilo della categoria C;
- per il collaboratore tecnico - professionale esperto ed il collaboratore
amministrativo-professionale esperto: in caso di possesso del diploma di laurea
previsto per lo specifico settore di attività di assegnazione (tecnico,
professionale, informatico, statistico, sociologico amministrativo, legale)
corredata della abilitazione professionale ove prevista, è richiesta una
esperienza lavorativa biennale maturata nel corrispondente profilo della
categoria D iniziale. In mancanza - fatti salvi i diplomi professionali
abilitativi per legge - è richiesto il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado unitamente ad esperienza lavorativa quinquennale
maturata nel corrispondente profilo della categoria D iniziale.
ALLEGATO 2
ELEMENTI E CONTENUTI CHE DEVONO INFORMARE I CRITERI DA DEFINIRE CON IL
REGOLAMENTO AZIENDALE DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 4
1. Le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, con propri atti
regolamentari, individuano le modalità di svolgimento delle selezioni di cui
agli artt. 16 e 17. Gli elementi di valutazione in base ai quali effettuare le
selezioni sono indicati nel comma 2 del citato art. 16. Le aziende e gli enti
possono integrare tali criteri ed elementi di valutazione e combinarli e
ponderarli tra di loro in relazione alle peculiarità professionali che
caratterizzano le categorie o profili cui si riferiscono le selezioni, in base a
specifica previsione regolamentare.
2. I regolamenti di cui sopra dovranno prevedere in particolare:
· le procedure per garantire la massima diffusione ai bandi di selezione;
· le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e della
eventuale documentazione necessaria;
· la composizione delle commissioni in numero non inferiore a tre membri scelti
tra soggetti esperti;
· le modalità di verifica dei requisiti di professionalità richiesti dalla
categoria o profilo, stabilendo le ipotesi in cui, nei passaggi indicati
dall’art. 15, va svolta l’apposita prova teorico-pratica e/o il colloquio ovvero
altri strumenti di verifica nonché le modalità del loro espletamento;
· la fissazione di criteri standard per la valutazione dei titoli di studio, dei
corsi di formazione e di aggiornamento, delle pubblicazioni. I criteri devono
consentire una valutazione globale che tenga comunque conto in modo
adeguatamente motivato dei singoli elementi sopra descritti;
· le modalità di valutazione dei percorsi formativi;
· la eventuale previsione di utilizzo a scorrimento dei risultati delle
selezioni, con indicazione della durata della loro validità, in analogia a
quanto previsto per l’accesso dall’esterno.
3. Nella predisposizione del regolamento le aziende ed enti terranno, altresì,
conto dei principi generali di cui al provvedimento dell’art. 14.
ALLEGATO 3
TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE
(art. 30, comma 1, lettera A)
dall’1/1/1998 al 31/10/1998
|
EX POSIZIONE FUNZIONALE |
CATEGORIA |
TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE ANNUO LORDO |
|
I - II – III |
A |
11.919.000 |
|
IV |
B livello super |
13.807.000 |
|
V |
B |
14.631.000 |
|
VI |
C |
17.433.000 |
|
VII |
D |
19.841.000 |
|
VIII |
D livello super |
22.197.000 |
Nota: i valori annui di cui alla presente tabella sono determinati dalla somma
dei tabellari iniziali e delle quote comuni delle indennità di qualificazione
professionale, ex art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/95 e CCNL 27/6/96 previsti
per i vari ex livelli retributivi indicati nell’allegato 4.
ALLEGATO 4
TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE
(art. 30, comma 1, lettera A)
|
EX POSIZIONE FUNZIONALE |
CATEGORIA |
TRATTAMENTO TABELLARE INIZIALE ANNUO LORDO |
VALORE COMUNE DELLE INDENNITA’ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE |
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
|
I - II - III |
A |
11.697.000 |
222.000 |
|
IV |
B |
12.865.000 |
942.000 |
|
V |
B livello super |
14.409.000 |
222.000 |
|
VI |
C |
15.771.000 |
1.662.000 |
|
VII |
D |
18.179.000 |
1.662.000 |
|
VIII |
D livello super |
20.535.000 |
1.662.000 |
Nota: i valori delle indennità di qualificazione professionale utilizzati nella
misura comune sono divisi per 13 e moltiplicati per dodici. Parimenti al
trattamento tabellare iniziale annuo lordo tali voci retributive concorrono alla
determinazione della 13^ mensilità.
ALLEGATO 5
Prospetto 1
FASCE RETRIBUTIVE
(valori assoluti annui lordi X 1000)
|
Trattamento econom. iniz. |
A |
11.919 |
B |
13.807 |
Bs |
14.631 |
C |
17.433 |
D |
19.841 |
Ds |
22.197 |
|
I FASCIA |
A1 |
12.595 |
B1 |
14.572 |
Bs1 |
15.495 |
C1 |
18.386 |
D1 |
21.060 |
Ds1 |
23.504 |
|
II FASCIA |
A2 |
13.266 |
B2 |
15.379 |
Bs2 |
16.350 |
C2 |
19.494 |
D2 |
22.168 |
Ds2 |
24.909 |
|
III FASCIA |
A3 |
13.666 |
B3 |
15.879 |
Bs3 |
16.950 |
C3 |
20.602 |
D3 |
23.276 |
Ds3 |
26.404 |
|
IV FASCIA |
A4 |
14.116 |
B4 |
16.479 |
Bs4 |
17.950 |
C4 |
22.156 |
D4 |
24.384 |
Ds4 |
27.637 |
Prospetto 2
DIFFERENZA ANNUA TRA LE FASCE
(valori marginali annui lordi X 1000)
|
Trattamento econom. iniz. |
A |
11.919 |
B |
13.807 |
Bs |
14.631 |
C |
17.433 |
D |
19.841 |
Ds |
22.197 |
|
I FASCIA |
A1 |
676 |
B1 |
765 |
Bs1 |
864 |
C1 |
953 |
D1 |
1.219 |
Ds1 |
1.307 |
|
II FASCIA |
A2 |
671 |
B2 |
807 |
Bs2 |
855 |
C2 |
1.108 |
D2 |
1.108 |
Ds2 |
1.405 |
|
III FASCIA |
A3 |
400 |
B3 |
500 |
Bs3 |
600 |
C3 |
1.108 |
D3 |
1.108 |
Ds3 |
1.495 |
|
IV FASCIA |
A4 |
450 |
B4 |
600 |
Bs4 |
1.000 |
C4 |
1.554 |
D4 |
1.108 |
Ds4 |
1.233 |
Nota: la prima riga dei prospetti 1 e 2 “trattamento economico iniziale” è data
dalla somma dei valori tabellari e delle indennità comuni conglobate. La fascia
I^ è data dalla somma del precedente valore più l’indennità ex art. 45, comma 3,
CCNL 1/9/1995
ALLEGATO 6
VALORI ANNUI LORDI PER DODICI MENSILITA’ DELLA
INDENNITA’ PROFESSIONALE SPECIFICA
(art. 30, comma 5)
|
PROFILO |
Valore annuo lordo indennità |
|
addetto alle pulizie - fattorino - commesso - ausiliario specializzato |
--- |
|
ausiliario specializzato (ex ausiliario socio
sanitario specializzato) |
540.000 |
|
operatore tecnico - coadiutore amministrativo – coadiutore amministrativo
esperto |
--- |
|
operatore tecnico specializzato |
936.000 |
|
operatore tecnico coordinatore |
240.000 |
|
Puericultrice |
--- |
|
massofisioterapista – massaggiatore |
--- |
|
infermiere generico e psichiatrico con un anno di
corso |
480.000 |
|
operatore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) -
assistente amministrativo - programmatore - assistente tecnico - operatore
professionale assistente sociale |
--- |
|
operatore prof. sanitario: infermiere - infermiere
pediatrico - ostetrica - assistente sanitario |
840.000 |
|
collaboratore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) -
assistente religioso - collaboratore professionale assistente sociale -
collaboratore amministrativo professionale – collaboratore tecnico-professionale |
--- |
|
collaboratore prof. sanitario: infermiere -
infermiere pediatrico - assistente sanitario – ostetrica |
840.000 |
|
collaboratore prof. sanitario esperto |
660.000 |
|
collaboratore amministrativo professionale esperto – collaboratore
tecnico-professionale esperto - collaboratore professionale assistente sociale
esperto |
--- |
ALLEGATO 7
CORRISPONDENZE PER IL PRIMO INSERIMENTO
NELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE
(art. 31 in relazione ai valori economici delle fasce retributive previste dai
prospetti dell'allegato 5)
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
| |
|
I - II |
9.261.000/10.467.000 |
222.000 |
11.919.000 |
A
[1] |
|
III |
11.697.000 |
222.000 |
11.919.000 |
A |
|
III + ART. 45 |
11.697.000 + 676.000 |
222.000 |
12.595.000 |
A1 |
|
IV |
12.865.000 |
942.000 |
13.807.000 |
B |
|
IV + ART. 45 |
12.865.000 + 765.000 |
942.000 |
14.572.000 |
B1 |
|
V |
14.409.000 |
222.000 |
14.631.000 |
Bs
[2] |
|
V + ART. 45 |
14.409.000 + 864.000 |
222.000 |
15.495.000 |
Bs1
[2] |
|
VI |
15.771.000 |
1.662.000 |
17.433.000 |
C |
|
VI + ART. 45 |
15.771.000 + 953.000 |
1.662.000 |
18.386.000 |
C1 |
|
VI infermiere con 20 anni |
15.771.000 |
1.662.000+1.108.000 |
18.386.000 |
C1
[3] |
|
VI infermiere con 20 anni + ART. 45 |
15.771.000 + 953.000 |
1.662.000 + 1.108.000 |
19.494.000 |
C2 |
|
VI infermiere con 25 anni |
15.771.000 |
1.662.000 + 2.216.000 |
19.494.000 |
C2
[3] |
|
VI infermiere con 25 anni + ART. 45 |
15.771.000 + 953.000 |
1.662.000 + 2.216.000 |
20.602.000 |
C3 |
|
VI infermiere con 30 anni |
15.771.000 |
1.662.000 + 3.324.000 |
20.602.000 |
C3
[3] |
|
VI infermiere con 30 anni + ART. 45 |
15.771.000 + 953.000 |
1.662.000 + 3.324.000 |
20.602.000 |
C3
[3] |
segue tabella allegato 7
CORRISPONDENZE PER IL PRIMO INSERIMENTO NELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE
(art. 31 in relazione ai valori economici delle fasce retributive previste dai
prospetti dell'allegato 5)
|
precedente livello economico con eventuale magg.zione
|
valore economico della prima colonna
|
valore indennità comuni conglobate e maggioraz. indennità infermieristica
(diviso per 13 e moltiplicato per 12) |
posizione economica annua lorda di primo inquadram.
(b + c)
|
categoria della nuova classificaz. e relativa fascia retributiva
|
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
|
VII |
18.179.000 |
1.662.000 |
19.841.000 |
D |
|
VII + ART. 45 |
18.179.000 + 1.219.000 |
1.662.000 |
21.060.000 |
D1 |
|
VII infermiere con 20 anni |
18.179.000 |
1.662.000 + 1.108.000 |
21.060.000 |
D1
[4] |
|
VII infermiere con 20 anni + ART. 45 |
18.179.000 + 1.219.000 |
1.662.000 + 1.108.000 |
22.168.000 |
D2 |
|
VII infermiere con 25 anni |
18.179.000 |
1.662.000 + 2.216.000 |
22.168.000 |
D2
[4] |
|
VII infermiere con 25 anni + ART. 45 |
18.179.000 + 1.219.000 |
1.662.000 + 2.216.000 |
23.276.000 |
D3 |
|
VII infermiere con 30 anni |
18.179.000 |
1.662.000 + 3.324.000 |
23.276.000 |
D3
[4] |
|
VII infermiere con 30 anni + ART. 45 |
18.179.000 + 1.219.000 |
1.662.000 + 3.324.000 |
24.384.000 |
D4 |
|
VIII |
20.535.000 |
1.662.000 |
22.197.000 |
Ds |
|
VIII + ART. 45 |
20.535.000 + 1.307.000 |
1.662.000 |
23.504.000 |
Ds1 |
|
VIII BIS |
23.247.000 |
257.000 |
23.504.000 |
Ds1
[5] |
|
VIII BIS + ART. 49 |
23.247.000 + 1.495.000 |
257.000 |
24.909.000 |
Ds2
[5] |
ALLEGATO 8
Prospetto 1
AUMENTI MENSILI (in lire) A DECORRERE DALL'1/11/1998
|
Ex livelli |
Fasce |
Importi |
| |
|
VIII BIS |
Ds2 |
54.000 |
|
VIII |
Ds |
50.000 |
|
VII |
D |
46.000 |
|
VI |
C |
42.000 |
|
V |
Bs |
40.000 |
|
IV |
B |
38.000 |
|
III |
A |
36.000 |
|
II |
A |
36.000 |
|
I |
A |
36.000 |
Prospetto 2
AUMENTI MENSILI (in lire) A DECORRERE DALL'1/6/1999
|
Ex livelli |
Fasce |
Importi |
| |
|
VIII BIS |
Ds2 |
45.000 |
|
VIII |
Ds |
41.000 |
|
VII |
D |
38.000 |
|
VI |
C |
35.000 |
|
V |
Bs |
33.000 |
|
IV |
B |
31.000 |
|
III |
A |
30.000 |
|
II |
A |
30.000 |
|
I |
A |
30.000 |
ALLEGATO 9
TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE A DECORRERE DA 1/11/1998
|
I - II - III |
A |
12.129.000 |
222.000 |
12.351.000 |
|
IV |
B |
13.321.000 |
942.000 |
14.263.000 |
|
V |
B livello super |
14.889.000 |
222.000 |
15.111.000 |
|
VI |
C |
16.275.000 |
1.662.000 |
17.937.000 |
|
VII |
D |
18.731.000 |
1.662.000 |
20.393.000 |
|
VIII |
D livello super |
21.135.000 |
1.662.000 |
22.797.000 |
Nota: a decorrere dalla medesima data il trattamento economico iniziale del
personale di ex livello VIII bis confluito nella categoria D, livello economico
Ds e fasce Ds1 e Ds 2 è pari a, rispettivamente, £. 24.152.000 e £. 25.557.000,
di cui il trattamento tabellare iniziale è pari a L. 23.895.000.
TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE A DECORRERE DA 1/6/1999
|
I - II - III |
A |
12.489.000 |
222.000 |
12.711.000 |
|
IV |
B |
13.693.000 |
942.000 |
14.635.000 |
|
V |
B livello super |
15.285.000 |
222.000 |
15.507.000 |
|
VI |
C |
16.695.000 |
1.662.000 |
18.357.000 |
|
VII |
D |
19.187.000 |
1.662.000 |
20.849.000 |
|
VIII |
D livello super |
21.627.000 |
1.662.000 |
23.289.000 |
Nota: a decorrere dalla medesima data il trattamento economico iniziale del
personale di ex livello VIII bis confluito nella categoria D, livello economico
Ds e fasce Ds1 e Ds 2 è pari a, rispettivamente, £. 24.692.000 e £. 26.097.000,
di cui il trattamento tabellare iniziale è pari a L. 24.435.000.
ALLEGATO 10
Prospetto 1
FASCE RETRIBUTIVE A DECORRERE DALL'1/11/1998
(valori assoluti annui lordi X 1000)
|
Trattamento econom. iniz. |
A |
12.351 |
B |
14.263 |
Bs |
15.111 |
C |
17.937 |
D |
20.393 |
Ds |
22.797 |
|
I FASCIA |
A1 |
13.027 |
B1 |
15.028 |
Bs1 |
15.975 |
C1 |
18.890 |
D1 |
21.612 |
Ds1 |
24.152 |
|
II FASCIA |
A2 |
13.698 |
B2 |
15.835 |
Bs2 |
16.830 |
C2 |
19.998 |
D2 |
22.720 |
Ds2 |
25.365 |
|
III FASCIA |
A3 |
14.098 |
B3 |
16.335 |
Bs3 |
17.430 |
C3 |
21.106 |
D3 |
23.828 |
Ds3 |
26.860 |
|
IV FASCIA |
A4 |
14.548 |
B4 |
16.935 |
Bs4 |
18.430 |
C4 |
22.708 |
D4 |
24.936 |
Ds4 |
28.093 |
Prospetto 2
DIFFERENZA ANNUA TRA LE FASCE
(valori marginali annui lordi X 1000)
|
Trattamento econom. iniz. |
A |
12.351 |
B |
14.263 |
Bs |
15.111 |
C |
17.937 |
D |
20.393 |
Ds |
22.797 |
|
I FASCIA |
A1 |
676 |
B1 |
765 |
Bs1 |
864 |
C1 |
953 |
D1 |
1.219 |
Ds1 |
1.355 |
|
II FASCIA |
A2 |
671 |
B2 |
807 |
Bs2 |
855 |
C2 |
1.108 |
D2 |
1.108 |
Ds2 |
1.405 |
|
III FASCIA |
A3 |
400 |
B3 |
500 |
Bs3 |
600 |
C3 |
1.108 |
D3 |
1.108 |
Ds3 |
1.495 |
|
IV FASCIA |
A4 |
450 |
B4 |
600 |
Bs4 |
1.000 |
C4 |
1.602 |
D4 |
1.108 |
Ds4 |
1.233 |
Nota: la prima riga dei prospetti 1 e 2 “trattamento economico iniziale” è data
dalla somma dei valori tabellari, delle indennità comuni conglobate e degli
incrementi retributivi di cui al prospetto 1 dell' allegato 8. Sono di
conseguenza rivalutati gli importi delle fasce I^ e successive.
ALLEGATO 11
Prospetto 1
FASCE RETRIBUTIVE A DECORRERE DALL'1/6/1999
(valori assoluti annui lordi X 1000)
|
Trattamento econom. iniz. |
A |
12.711 |
B |
14.635 |
Bs |
15.507 |
C |
18.357 |
D |
20.849 |
Ds |
23.289 |
|
I FASCIA |
A1 |
13.387 |
B1 |
15.400 |
Bs1 |
16.371 |
C1 |
19.310 |
D1 |
22.068 |
Ds1 |
24.692 |
|
II FASCIA |
A2 |
14.058 |
B2 |
16.207 |
Bs2 |
17.226 |
C2 |
20.418 |
D2 |
23.176 |
Ds2 |
26.097 |
|
III FASCIA |
A3 |
14.458 |
B3 |
16.707 |
Bs3 |
17.826 |
C3 |
21.526 |
D3 |
24.284 |
Ds3 |
27.592 |
|
IV FASCIA |
A4 |
14.908 |
B4 |
17.307 |
Bs4 |
18.826 |
C4 |
23.164 |
D4 |
25.392 |
Ds4 |
28.825 |
Prospetto 2
DIFFERENZA ANNUA TRA LE FASCE
(valori marginali annui lordi X 1000)
|
Trattamento econom. iniz. |
A |
12.711 |
B |
14.635 |
Bs |
15.507 |
C |
18.357 |
D |
20.849 |
Ds |
23.289 |
|
I FASCIA |
A1 |
676 |
B1 |
765 |
Bs1 |
864 |
C1 |
953 |
D1 |
1.219 |
Ds1 |
1.403 |
|
II FASCIA |
A2 |
671 |
B2 |
807 |
Bs2 |
855 |
C2 |
1.108 |
D2 |
1.108 |
Ds2 |
1.405 |
|
III FASCIA |
A3 |
400 |
B3 |
500 |
Bs3 |
600 |
C3 |
1.108 |
D3 |
1.108 |
Ds3 |
1.495 |
|
IV FASCIA |
A4 |
450 |
B4 |
600 |
Bs4 |
1.000 |
C4 |
1.638 |
D4 |
1.108 |
Ds4 |
1.233 |
Nota: la prima riga dei prospetti 1 e 2 “trattamento economico iniziale” è data
dalla somma dei valori tabellari, delle indennità comuni conglobate e degli
incrementi retributivi di cui al prospetto 1 dell' allegato 8. Sono di
conseguenza rivalutati gli importi delle fasce I^ e successive.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni contrattuali raggiunte
realizzano un delicato bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto
delle quantità finanziarie a disposizione delle parti e avuto riguardo
all’esigenza di equilibrio rispetto ad altre conclusioni contrattuali già
realizzate nel settore pubblico.
Conseguentemente le parti concordano che, nel caso in cui le conclusioni
contrattuali che si realizzeranno nelle aree della dirigenza del comparto della
sanità fossero incoerenti con i principi di cui sopra e comportassero soluzioni
difformi rispetto agli istituti contrattuali comuni, fatte salve le specificità
proprie di tali aree, esse si incontreranno per ridiscuterle ed armonizzarle nel
presente contratto, ivi compresi gli effetti di ricaduta sul personale
dell’attività libero-professionale intramoenia del personale della dirigenza
sanitaria.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti confermano che tra gli enti del comparto sono ricomprese le ex
istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente
funzioni sanitarie ai sensi dell’art. 6 del Contratto collettivo nazionale
quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2
giugno 1998 (pubblicato sulla G.U. del 24.06.1998 serie generale n. 145) e che
nella dizione “tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato” di cui all’art. 1, comma 1, si intende altresì il personale
dipendente dalle Aziende Sanitarie Locali e operante presso i servizi sociali
delle aziende medesime nonché tutto il personale degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Nelle aziende ed enti tenuti al rispetto delle regole sul bilinguismo, le parti
ritengono che per i passaggi interni tra una categoria e l’altra, ovvero quelli
tra un livello economico e l’altro della stessa categoria non debba essere
richiesto l’accertamento della conoscenza della lingua, in quanto tale
accertamento riguarda gli accessi dall’esterno.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Con riferimento all’art. 19, comma 2, del presente CCNL le parti dichiarano che
nel personale di vigilanza ed ispezione sono ricompresi i vigili sanitari
indipendentemente dalle varie denominazioni adottate in sede locale ed anche gli
“assistenti tecnici” limitatamente a quelli che operano presso i Dipartimenti di
prevenzione, i P.M.P. (presidi multizonali di prevenzione) o strutture ad essi
riconducibili ed ex P.M.P. confluiti nelle ARPA (agenzie regionali per
l’ambiente).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 29 sulla formazione e
aggiornamento professionale del personale, le parti convengono sulla esigenza di
favorire, attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa, un
significativo incremento dei finanziamenti già esistenti da destinare alla
formazione, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio, anche mediante
l’ottimizzazione delle risorse dell’Unione europea ed il vincolo di
reinvestimento di una quota delle risorse rese disponibili dai processi di
riorganizzazione e di modernizzazione.
Pertanto, le parti auspicano di pervenire alla destinazione alle finalità
previste dall’art. 29 di una quota pari almeno all’1% della spesa complessiva
del personale, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa sul
lavoro pubblico del 12 marzo 1997.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le parti congiuntamente dichiarano che con la norma di cui all’art. 38, comma 5
non hanno inteso pregiudicare eventuali trattamenti di maggiore favore
attribuiti in forza di accordi regionali intervenuti precedentemente alla data
di sottoscrizione del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
per la lotta al lavoro dei bambini
Secondo i dati dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), oltre 250
milioni di bambini nel mondo sono costretti a lavorare. Il lavoro minorile
cresce soprattutto nelle zone dove aumenta la disoccupazione degli adulti.
In particolare l’OIL ha denunciato una forte presenza di lavoro minorile anche
nella produzione di strumenti e materiali chirurgici. Tale produzione si
concentra in Pakistan nella zona di Sialkot, nota appunto per la esportazione di
tali prodotti in tutto il mondo. Da stime ricavate da studi OIL si presume che
circa 8000 bambini siano utilizzati in tali produzioni con gravi conseguenze sul
loro sviluppo psicofisico, sulla loro salute e sicurezza.
Al fine di contribuire all’impegno delle istituzioni internazionali e del
governo italiano, che ha sottoscritto con le parti sociali italiane il 16 aprile
1998, la Carta di impegni contro lo sfruttamento del lavoro minorile e, facendo
anche seguito alla raccolta fondi promossa da CGIL CISL e UIL e le
organizzazioni imprenditoriali italiane per progetti OIL e UNICEF in Pakistan,
nel settore degli strumenti chirurgici.
Le parti firmatarie di questo accordo si impegnano a dare il loro contributo per
combattere tale fenomeno e perché tali prodotti siano fabbricati nel rispetto
delle Convenzioni fondamentali dell’OIL.
Le parti si impegnano, pertanto, a richiedere alle imprese fornitrici che i
prodotti siano fabbricati nel rispetto delle Convenzioni fondamentali dell’OIL
ed in particolare della Convenzione 1138 sull’età minima e si impegnano altresì
a sostenerle verso tale obiettivo attraverso il rafforzamento dei programmi
dell’OIL in atto a Sialkot nel settore degli strumenti chirurgici. Tali
programmi hanno come obiettivo la rimozione dei minori dal lavoro, la loro
reintegrazione nel mondo della scuola l’eventuale inserimento al loro posto di
membri della famiglia anche attraverso misure di formazione professionale e di
sostegno socioeconomico.
Le parti si impegnano a rivedersi entro 6 mesi dalla data della firma della
presente dichiarazione, per concordare la pratica attuazione degli impegni e
definire le modalità e le risorse necessarie.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le parti concordano circa l’opportunità fornita alle aziende ed enti dagli
strumenti della classificazione per portare a compimento forme di riordino della
dotazione organica - anche mediante trasformazione dei relativi posti - con
riguardo al personale formalmente collocato in altri settori di attività per
motivi di salute accertati secondo le modalità di legge.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le parti concordano che con l’entrata in vigore del nuovo sistema
classificatorio l’utilizzo delle graduatorie dei pubblici concorsi, tuttora
valide, debba avvenire anche per il personale riservatario, nei limiti dei posti
previsti per l’accesso dall’esterno.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Le parti concordano sulla necessità di chiarire con il Dipartimento della
Funzione Pubblica le modalità applicativa dell’art. 32, comma 13, legge 449 del
27.12.1997 per la soluzione degli eventuali casi ancora in contestazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Le parti, al fine di evitare disparità di trattamento, concordano che l’art. 31,
comma 5, trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti che dal 1°
gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 hanno conseguito o conseguiranno il livello
VIII bis, ancorché non specificatamente menzionato nel comma 5 citato.
Segreteria di Coordinamento Nazionale
R.S.U./Snatoss-Adass-Fapas-Sunas-Soi
NOTA A VERBALE CCNL COMPARTO SANITA'
La scrivente rappresentanza sindacale, considerato che:
· ad oggi non esiste alcuna norma legislativa o contrattuale che legittimi per
le R.S.U. del personale, a livello aziendale, l’istituzione di Coordinamenti e/o
Comitati ristretti o di organismi similari comunque denominati;
· il nuovo organismo di rappresentanza sindacale unitaria del personale origina
da un Contratto quadro nazionale (C.C.N.Q.) cui ha fatto seguito uno specifico
accordo integrativo di comparto, e che gli stessi costituiscono senza dubbio -
al momento - l’unica norma di riferimento;
· il risultato del percorso elettorale è l’espressione democratica della volontà
dei Lavoratori, i quali sono stati chiamati ad individuare, votandoli, i membri
del nuovo organismo di rappresentanza, secondo regole predeterminate che non è
corretto, oggi, sminuire nella portata con manovre locali;
· le regole nazionali non graduano in nessun caso la titolarietà che è e deve
restare paritaria per ogni singolo eletto, destinatario - in azienda - delle
prerogative originariamente assegnategli;
RITIENE
illegittimo ogni tentativo di comprimere la libertà di ogni singolo eletto alla
partecipazione alle trattative e ad usufruire della propria quota parte di
prerogative sindacali e
RIGETTA
il tentativo di regolamentare le R.S.U. del personale con accordi, di livello
aziendale, che prevedano Coordinamenti e/o Comitati ristretti o organismi
similari comunque denominati. Tentativo assolutamente anacronistico e svilente
dei principi ispiratori delle norme legislative e contrattuali che hanno sancito
l’istituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale, nonché
contrario alle norme contrattuali sottoscritte in data odierna dalle parti che
nulla prevedono a tale proposito.
Segreteria di Coordinamento Nazionale
R.S.U./Snatoss-Adass-Fapas-Sunas-Soi
NOTA A VERBALE CCNL COMPARTO SANITA'
Preso atto delle integrazioni e delle modifiche apportate in sede della stesura
dell’odierna ipotesi di CCNL del Comparto Sanità e delle risultanze della
consultazione di base in cui è emersa una sostanziale critica per gli effetti
degli accordi generali sul costo del lavoro che hanno portato alla limitatezza
delle risorse ed al conseguente differimento della decorrenza economica degli
incrementi tabellari, si deve evidenziare che anche in questa fase non sono
state accolte le specifiche richieste della scrivente rappresentanza sindacale
relativamente a:
-
norma transitoria di primo inquadramento del personale in servizio che consenta
la collocazione in categoria D del personale ex categoria C in possesso di
determinati titoli ed esperienza professionale, anche mediante integrazione e/o
modificazione dell'attuale articolato;
-
superamento delle limitazioni attualmente previste relativamente alla
possibilità di affidamento di incarichi organizzativi al personale della
Categoria "C" di cui all’art. 21 c. 2, che nega al personale amministrativo di
vedersi attribuite funzioni organizzative e ciò anche di fronte all’eventuale
carenza di corrispondente personale di categoria “D”;
-
inserimento di uno specifico impegno per le Aziende del comparto a concretizzare
effettivamente le progressioni previste con le dinamiche contrattuali ed in
particolare effettuare una immediata ricognizione dei singoli ambiti aziendali
che porti:
· alla modifica ed alla conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche,
che vanno adattate alla reale situazione organizzativa ed operativa e che
debbono riconoscere le legittime aspettative degli operatori che si vedono
collocati i posizioni incongruenti rispetto al sistema;
· alla adeguata valutazione dei requisiti posseduti e delle funzioni
effettivamente svolte dai singoli operatori, anche per sofferenza e carenza
delle pregresse piante organiche, di cui comunque le aziende hanno usufruito e
beneficiato;
· valutazione dell'esperienza professionale quale elemento per la progressione
economica orizzontale nell'ambito delle selezioni per l'accesso dall'interno.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Roma 03/03/1999
Il C.S.A. e la Confederazione CISAS, dichiarano che alla firma posta su questo
contratto collettivo nazionale di lavoro, non può essere attribuito il valore di
condivisione, piena e totale, di tutti gli istituti contrattuali, sui quali il
C.S.A. ha già espresso notevoli riserve sia nel corso delle trattative che nella
sottoscrizione della Preintesa del 20/01/99.
Tra l’altro, le stesse Assemblee di base alle quali è stata sottoposta la
Preintesa siglata il 20/01/99, hanno condiviso le riserve e le richieste
espresse dalla delegazione del C.S.A. nel corso delle trattative.
La sottoscrizione del presente CCNL è dettata, quindi, dalla esigenza
fondamentale di consentire la partecipazione del C.S.A. alla contrattazione
integrativa aziendale.
Riteniamo che al C.S.A. vada riconosciuto il merito di aver sollecitato e
sostenuto, durante tutta la fase delle trattative contrattuali, diverse
richieste fondamentali che non hanno trovato, al momento, la piena condivisione
e accoglienza da parte dell’ARAN.
Ci riferiamo:
· alla mancata regolamentazione e riconoscimento dell’attribuzione
dell’indennità di rischio radiologico, in modo particolare:
1. al personale tecnico-sanitario di radiologia medica a rapporto di lavoro
part-time;
2. allo stesso personale che è stato classificato nella Categoria B
3. al restante personale del Comparto che opera in zone controllate e che è stato
riconosciuto professionalmente esposto e classificato nella categoria B;
· al mancato riconoscimento:
1. per il personale amministrativo della Categoria C, della possibilità
dell’affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative così come è
avvenuto per il personale del ruolo sanitario e sociale della stessa Categoria
C;
2. delle funzioni reali e di fatto per i Coadiutori amministrativi ai quali
necessariamente doveva essere trasformata la qualifica in Assistenti
amministrativi - Categoria C – a far tempo dal 31/12/99;
3. delle funzioni reali e di fatto degli Infermieri Generici e delle stesse
Puericultrici che avrebbero meritato, necessariamente, in questo contratto, un
profilo professionale più definito, qualificato e qualificante, da parte del
Ministero della Sanità e, quindi, un trattamento economico, consequenziale,
migliorativo;
4. delle funzioni reali degli Operatori tecnici ex IV livello, assimilabili a
quelle eseguite dagli Operatori tecnici ex V livello e, quindi, la necessaria e
dovuta riclassificazione in una sola Categoria “B” e non in due, come è
avvenuto, “B” e “BS”;
5. ed alla mancata applicazione dell’art. 1 del D.Lgs. 396/97 sulla distinta
disciplina per le figure di alta professionalità ed in subordine la mancata
previsione di una Commissione paritetica ARAN – OO.SS. per acquisire gli
elementi di conoscenza utili alla individuazione di una separata area di
professionisti, così come previsto dall’art. 38 del Contratto dei Ministeri;
6. di un profilo professionale, esclusivamente, per il Caposala;
7. dell’istituzione dell’indennità di rischio biologico per i tecnici sanitari
di laboratorio biomedico.
Il C.S.A., inoltre, in corso di trattative per la stipula del CCNL, ha proposto
le seguenti modifiche sul sistema classificatorio:
· in prima applicazione, il personale in servizio all’entrata in vigore del
presente contratto con il profilo di Agente tecnico (ex operaio qualificato) già
appartenente alla posizione funzionale di III livello – ex DPR 384/90 – ed
inquadrato nelle Categorie A, viene ricollocato, dal 31/12/99 direttamente, nel
trattamento economico iniziale della Categoria B con la trasformazione del
profilo in Operatore tecnico;
· in prima applicazione, il personale in servizio all’entrata in vigore del
presente contratto con il profilo di Coadiutore amministrativo già appartenente
alla posizione funzionale di IV livello – ex DPR 384/90 - ed inquadrato nella
Categoria B, con una anzianità di 5 anni di servizio al 31/12/97, viene
ricollocato dal 31/12/99 direttamente, nel trattamento economico iniziale della
Categoria C con trasformazione del proprio posto e profilo in Assistente
amministrativo;
· in prima applicazione, il personale in servizio all’entrata in vigore del
presente contratto con il profilo di Assistente amministrativo, già appartenente
alla posizione funzionale di VI livello - ex DPR 384/90 – ed inquadrato nella
Categoria C, con una anzianità di 5 anni di servizio al 31/12/97, viene
ricollocato dal 31/12/99, direttamente, nel trattamento economico iniziale della
Categoria D con trasformazione del proprio posto e profilo in Collaboratore
amministrativo-professionale,
· in prima applicazione, il personale in servizio all’entrata in vigore del
presente contratto con il profilo di Infermiere Generico e Puericultrice già
appartenente alla posizione funzionale di V livello - ex DPR 384/90 – ed
inquadrato nella Categoria B gruppo 2, viene ricollocato dal 31/12/00
direttamente, nel trattamento economico iniziale della Categoria C mantenendo
sempre la qualifica di Infermiere Generico e Puericultrice;
· in prima applicazione, il personale collocato nella Categoria A, a far tempo
dal 31/12/99, viene ricollocato nella prima fascia della Categoria B ;
· il riconoscimento nel profilo della Categoria D di un’area riservata
all’Operatore professionale sanitario AFD/Caposala;
· la precedenza nell’affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative
al personale in servizio con la qualifica attuale di Caposala - Categoria D –
rispetto al personale Infermieristico - Categoria C;
· “la modifica delle funzioni descritte per il Collaboratore professionale
sanitario come di seguito definite: “Svolge le attività attinenti la sua
competenza professionale specifica nell’ambito della unità operativa assegnata.
Coordina l’attività del personale, predisponendone i piani di lavoro, nel
rispetto dell’autonomia operativa del personale assegnato. Verifica la qualità
delle prestazioni erogate dalla U.O..
Concorre ad individuare e a pianificare gli obiettivi, fornendo elementi di
negoziazione del budget di concerto al responsabile della unità operativa, per
una gestione autonoma delle risorse direttamente attribuite, rispondendone per
gli obiettivi definiti e programmati.
Promuove le attività di formazione e aggiornamento e l’istruzione del personale
nell’ambito della U.O. assegnata. Può essere assegnato previa verifica dei
requisiti a funzione dirette di tutor in piani formativi.
Le attività lavorative del Collaboratore professionale sanitario possono
svolgersi anche nei sottoindicati settori secondo le esigenze organizzative e
funzionali delle Aziende ed Enti ed i requisiti culturali e professionali da
essi previsti secondo le declaratorie:
· settore epidemiologico
· settore statistico
· settore formazione, settore ricerca e VRQ”.
· la modifica delle funzioni del Collaboratore Professionale Esperto come
appresso indicate:
“Dirige la struttura organizzativa dei processi infermieristici, tecnici
sanitari e di riabilitazione e di vigilanza e di ispezione. Programma
nell’ambito delle attività di autonomia l’organizzazione dei servizi, la
gestione del budget assegnato finalizzato alla razionalizzazione dell’utilizzo
delle risorse umane, di concerto con i responsabili dei servizi e dei presidi,
verificando l’espletamento delle attività del personale medesimo.
Formula proposte operative per l’organizzazione del lavoro delle attività di
competenza.
Partecipa per l’area di propria competenza alla elaborazione di progetti anche
trasversali all’organizzazione, che comportano l’assegnazione del budget, di
concerto con le strategie dell’Azienda. Partecipa alla formazione dei piani
operativi ed ai sistemi della qualità ai fini della ottimizzazione dei servizi
sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di
formazione (quale ad es. diploma universitario, formazione complementare,
formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui
assegnate.
Le attività lavorative del collaboratore professionale sanitario esperto possono
svolgersi oltre che per l’area sanitaria, anche nei sottoindicati settori di
attività, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti
ed i requisiti culturali e professionali da essi previsti secondo le
declaratorie:
· settore formazione
· settore ricerca e VRQ
· settore informatico
· settore statistico”
· per accedere dall’interno al livello economico DS occorre esperienza
quinquennale nel corrispondente profilo della Categoria C corredato dal
certificato di abilitazione a funzioni direttive nella assistenza
infermieristica.
CISAS C.S.A.
([1]) Per i livelli I e II il CCNL ha finanziato le differenze retributive. (vedi
art. 18, comma 3)
([2]) Gli infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso che risultino
beneficiari della maggiorazione dell’indennità della professione infermieristica
per l’avvenuto raggiungimento dell’anzianità di cui all’art. 49, comma 2, del
DPR 384/1990 mantengono un assegno ad personam, rispettivamente, di £. 120.000,
240.000, 360.000 annue lorde, eccedente rispetto al valore delle fasce e
dell’indennità professionale specifica indicata nella tabella all. 6.
([3]) Il personale appartenente al VI livello infermieristico senza art. 45
mantiene un assegno ad personam di £. 155.000 annue lorde. Il personale
appartenente al VI livello infermieristico con 30 anni e l’art. 45 del CCNL
1.9.95, in prima applicazione si posiziona in C3 con un assegno ad personam di
£. 1.108.000 lordo annuo. In prima applicazione la fascia C4 risulta, pertanto,
vuota. Tra il personale infermieristico di VI livello sono ricompresi gli
infermieri psichiatrici con due anni di corso. Dopo il presente CCNL,
nell’ambito del profilo d’infermiere, ivi compreso quello della nota precedente,
non sarà più effettuata alcuna distinzione.
([4]) Il personale infermieristico di ex VII livello che usufruisce
dell’indennità infermieristica maggiorata di cui all’art. 49, comma 1, 2°
periodo DPR 384/1990 ma non risulti beneficiario dell’art. 45, comma 3 e
seguenti del CCNL del 1 settembre 1995 è collocato nelle fasce, secondo il
disposto della presente tabella, con una integrazione di £. 111.000 annue lorde.
([5]) Il personale già di livello VIII bis, con decorrenza dall’entrata in
vigore del presente contratto, usufruisce di una integrazione tabellare di £.
257.000.
Il personale già di livello VIII bis, che beneficia dell’art. 49 del CCNL del 1
settembre 1995, usufruisce della medesima integrazione tabellare e mantiene un
assegno ad personam di £. 90.000 lorde annue. In prima applicazione le fasce Ds3
e Ds4 risultano vuote.
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