|
Versione Stampabile
Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
Comparto
Sanità 1998-2001
II° Biennio economico 2000-2001
A
seguito del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001 dal Comitato di
Settore sul testo dell’accordo del personale
del comparto Sanità, relativo al II biennio di parte economica 2000-2001
nonché dell’ulteriore atto di indirizzo dello stesso in data 16 luglio 2001
e dell’autorizzazione governativa intervenuta il 7 settembre 2001, la Corte
dei Conti, in data 20 settembre 2001, ha certificato l’attendibilità dei
costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio.
Lo stesso
giorno 20 settembre 2001 alle ore 17,30 ha avuto luogo l’incontro tra :
l’ARAN:
Nella persona dell’Avv. Guido FANTONI
- Presidente
e le seguenti
Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
| Organizzazioni sindacali: |
Confederazioni sindacali: |
| |
|
| CGIL FP sanità |
CGIL |
|
CISL FPS |
CISL |
|
UIL
FPL |
UIL |
| RSU: |
|
| Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi |
|
| USAE |
|
| FIALS |
CONFSAL |
Al
termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l’allegato
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
|
|
I N D I C E
|
|
|
|
|
|
PARTE GENERALE
|
|
Art. 1
|
Durata e decorrenza del contratto biennale
|
|
|
|
|
|
PARTE I –
BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
|
|
Art. 2
|
Incrementi tabellari
|
|
Art. 3
|
Finanziamento dei trattamenti economici
|
|
Art. 4
|
Utilizzo delle risorse aggiuntive per la
contrattazione integrativa
|
|
Art. 5
|
Indennità di rischio da radiazioni
|
|
Art. 6
|
Clausola di interpretazione autentica
|
|
|
|
|
|
PARTE II –
FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER IL RUOLO SANITARIO
E PER LE ASSISTENTI SOCIALI
|
|
|
|
Art. 7
|
Finalità e campo di applicazione delle risorse
aggiuntive
|
|
Art. 8
|
Utilizzazione
delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico
profilo di
assistente sociale
|
|
|
|
Art. 9
|
Trasformazione dei posti e passaggi
|
|
Art. 10
|
Coordinamento
|
|
|
|
|
|
PARTE III – NORME GENERALI E FINALI
|
|
Art. 11
|
Le posizioni organizzative
|
|
Art. 12
|
Norma programmatica
|
|
Art. 13
|
Previdenza complementare
|
|
Art. 14
|
Effetti dei nuovi stipendi
|
|
Art.
15
|
Norma
finale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO SANITA' II BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
PARTE GENERALE
ART. 1
Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il
presente contratto si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ed a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente
dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all’art. 6 del
CCNQ del 2 giugno 1998, in servizio alla
data del 1 gennaio 2000 o assunto successivamente. Il presente contratto
si riferisce al periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 e concerne
gli istituti normo - economici di cui ai successivi articoli.
2. Sono confermati tutti i riferimenti
e le dizioni di cui all’art. 1 del predetto contratto. Il D.Lgs. 19 giugno
1999, n. 229 (come modificato ed integrato dai D.Lgs. nn. 49, 168 e
254 tutti del 2000) viene indicato come D.Lgs. 229 del 1999.
Biennio
economico 2000 - 2001
ART.
2
Incrementi
tabellari
1. Gli stipendi tabellari di cui all’allegato 9, colonna C) del CCNL 7
aprile 1999, prospetto n. 2 sono incrementati delle misure mensili lorde
indicate nell’ allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale risultanti dalla
applicazione del comma 1, sono rideterminati alle
medesime scadenze, nella misura stabilita
dalla allegata tabella B, prospetti nn. 1 e 2.
3.
Gli importi delle fasce retributive di cui
all’allegato n. 11 del CCNL 7 aprile 1999 sono
rideterminati nei valori indicati nelle tabelle C e D alle scadenze ivi
indicate
4.
Con l’entrata in vigore del presente contratto, nella categoria D, livello
economico iniziale e livello economico Ds, sono istituite le posizioni
economiche D5 e D5 Super, indicate nella tabella E del presente contratto
ART.
3
Finanziamento
dei trattamenti economici
1.
I fondi di cui all’art. 38, commi l e 3 del CCNL 7 aprile 1999 sono
confermati e per il loro tramite si provvede al finanziamento dei trattamenti
economici cui i fondi stessi sono finalizzati con le precisazioni dei seguenti
commi. Il loro ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 1999 ed, in
particolare, il fondo dell’art. 38 comma 1 è comprensivo
dell’incremento annuo dello 0,06%
previsto a tale scadenza.
2. Sono confermate le
modalità di incremento del Fondo della
produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio
della qualità delle prestazioni individuali di cui all’art. 38, commi 3 e 4
del CCNL 7 aprile 1999. L’incremento pari all’1,2% del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 1999 al netto degli oneri riflessi di cui al comma 5 dell’art. 38 è confermato per tutto l’anno
2000. Per l’anno 2001, si rinvia all’art. 4.
3. Il fondo dell’art. 39
del CCNL 7 aprile 1999 nonché le modalità di incremento del fondo stesso
sono confermati. Inoltre, il fondo viene
altresì incrementato alle decorrenze
indicate con le seguenti risorse:
a)
dal
1 gennaio 2000, delle risorse pari all’importo dei risparmi sulla
retribuzione individuale di anzianità (RIA)
in godimento del personale comunque cessato dal servizio a decorrere dalla
medesima data. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è
accantonato , per ciascun dipendente cessato un importo pari alle mensilità
residue della Ria in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di
tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. L’importo
accantonato confluisce in via permanente , nel fondo con decorrenza dall’anno
successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato
in ragione di anno;
b)
dal
1.7.2000 da una somma mensile L. 5.000 pro- capite per sei mesi. Dall’1.1.2001
l’incremento è pari a L. 13.000 mensili pro capite, per dodici mensilità,
che riassorbe il precedente. Tali risorse residuano dall’applicazione
dei tassi programmati di inflazione non utilizzati per l’incremento
degli stipendi tabellari.
4. Le risorse di cui al fondo dell’art. 39
, utilizzate dalla data di entrata in vigore del CCNL 7 aprile 1999, per le
finalità ivi previste o per quelle introdotte dal presente contratto, sono
riassegnate al fondo dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo
avvenuta del personale che ne ha usufruito.
ART.
4
Utilizzo delle risorse aggiuntive per la contrattazione
integrativa
1. Dal 1 gennaio 2001, le risorse pari all’1,2% del monte
salari annuo calcolato con riferimento al 1999 nonché le ulteriori risorse
pari allo 0,4% del medesimo monte salari, messe a disposizione dalle Regioni,
sono destinate ai fondi dell’art. 38 o dell’art. 39 del CCNL 7 aprile
1999, nella misura prevista dalla medesima contrattazione integrativa.
2. Con
riguardo alla destinazione delle risorse di cui all’1,2% sono fatti salvi
gli eventuali accordi integrativi già sottoscritti in materia per il 2001 .
ART.
5
Indennità di rischio da radiazioni
1.
L’indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di
radiologia medica – ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 384 del 1990 (sulla
base della Legge 28.03.1968, n. 416, come modificata dalla Legge 27.10.1988 n.
460) e confermata dall’art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996 - a
decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto è denominata
indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale,
per 12 mensilità, nella stessa misura
di L. 200.000 mensili
lorde.
2. Il
valore complessivo degli importi della indennità
professionale di cui al comma 1 spettante al personale interessato è
trasferito dal fondo di cui all’art. 38, comma 1, al fondo dell’art. 39
del CCNL 7 aprile 1999.
3. Al
personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo
permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di
esposizione, l’indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di
rischio radiologico nella misura di cui al comma 1. L’ammontare delle
indennità corrisposte al personale del presente comma
rimane assegnato al fondo
dell’art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999.
4. L’accertamento
delle condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone controllate”,
deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine
nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche
periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con
cadenza semestrale.
5. Gli
esiti dell’accertamento di cui al comma 4 ai fini della corresponsione dell’indennità
sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla
trattativa integrativa, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera a) del CCNL 7
aprile 1999.
6. Al
personale dei commi 1 e 3, competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi
in una unica soluzione.
7. L’indennità
di cui ai commi 1 e 3, alla cui corresponsione si provvede con i fondi ivi
citati deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio, non è cumulabile
con l’indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre
eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E’, peraltro,
cumulabile con l’indennità di profilassi antitubercolare confermata dall’art.
44, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 1 settembre 1995.
8.
La tabella all. n. 6 del CCNL 7 aprile 1999 è sostituita con la tabella F del
presente contratto. Sono disapplicati l’art. 54 del D.P.R. 384/1990 e l’art.
4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996.
Art. 6
Clausola di interpretazione autentica
1. L’art.
31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999 si applica anche nel caso di dipendenti del
Servizio sanitario nazionale vincitori di pubblico concorso
o assunti a tempo determinato.
PARTE II
Finanziamenti aggiuntivi per il ruolo sanitario e per le assistenti
sociali
ART. 7
Finalità e campo di applicazione delle risorse aggiuntive
1. Nel quadro del riordino del
Servizio sanitario nazionale,
realizzato dal D.Lgs. 229 del 1999, e del riordino delle professioni sanitarie, iniziato
con la ridefinizione dei profili sanitari e sociali, la legge di equiparazione
42 del 1999 e proseguito con la disciplina del nuovo percorso formativo delle
professioni medesime culminato nella Legge 10 agosto 2000, n. 251, le parti
ritengono di dover finalizzare le risorse aggiuntive indicate nel comma 2,
alla valorizzazione delle professionalità del ruolo sanitario e delle
assistenti sociali ed al loro sviluppo professionale in relazione al modello
di organizzazione aziendale, al fine di migliorare la funzionalità dei
servizi ed in considerazione della situazione venutasi a creare nel mercato
del lavoro.
2. Le risorse aggiuntive sono così individuate:
a) a decorrere dal 1 gennaio 2001 per
una somma pari a L. 400 miliardi comprensivi degli oneri riflessi
b) a decorrere dal 31 dicembre
2001, di ulteriori L. 800 miliardi comprensivi degli oneri riflessi.
3. Per la equilibrata distribuzione
regionale di tali risorse alle aziende, ciascuna di esse quantifica l’onere
a proprio carico per l’attuazione degli artt. 8 e 10 garantendo l’erogazione
di quanto previsto dalle richiamate norme
alle scadenze indicate dal presente contratto.
ART. 8
Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario
e tecnico profilo di assistente sociale
1. Per realizzare le finalità
dell’art. 7 comma 1 e favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie innanzitutto le parti, ravvisando
che l’insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla
categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale
assistente sociale del ruolo tecnico - per contenuti di competenze,
conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative
attività lavorative - corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi
profili, ritengono necessario che le aziende siano messe nelle condizioni
economico – normative per attuare il passaggio di detto personale alla
citata categoria.
2. A tale scopo, nell’ambito delle risorse
aggiuntive di cui all’art. 7, comma 2,
ciascuna azienda dispone
di una quota di L. 2.588.000 lorde
annue pro – capite per dipendente in servizio nella categoria C del
ruolo sanitario nonché della categoria C
del ruolo tecnico, profilo di operatore professionale assistente
sociale, cui va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
3. Tale
quota è destinata:
a) in deroga all’art. 37
del CCNL, alla trasformazione
alla cadenza prevista dall’art. 9 dei posti
della dotazione organica di tutti i profili appartenenti alla categoria
C del ruolo sanitario e dell’operatore
professionale – assistente sociale – del ruolo tecnico in altrettanti
posti di categoria D;
b) ad inquadrare, in prima
applicazione, il citato personale della categoria D nelle fasce economiche e
con gli assegni ad personam indicati
nella tabella F allegata, in deroga all’art. 31, comma 10 del CCNL. Tali
assegni sono riassorbibili con l’attribuzione delle fasce successive e
rimangono accreditati al fondo in caso di cessazione dal servizio dei
dipendenti titolari prima dell’attribuzione della successiva fascia .
4. Per lo sviluppo
delle professioni medesime, nel nuovo
assetto che si determina nell’organizzazione del lavoro conseguente ai
passaggi di cui al comma 1, ciascuna azienda dispone, nell’ambito delle
risorse aggiuntive di cui al citato art. 7, comma 2, di
una quota pari a L. 3.000.000 lorde annue
pro – capite per i dipendenti
già in categoria D all’entrata in vigore del presente contratto e non
beneficiari del comma 1, che espletino l’incarico di
effettivo coordinamento ai sensi dell’art.
10 alla data del 31 agosto 2001. Al predetto importo
va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
5. Il comma 4 ricomprende i dipendenti
appartenenti al livello economico Ds che,
alla data ivi prevista espletino l’incarico di
effettivo coordinamento, formalmente riconosciuto ai sensi
dell’art. 10, comma 3.
6. Le risorse quantificate ai sensi
dei commi 4 e 5 confluiscono nel
fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
ART.
9
Trasformazione dei posti e passaggi
1.
La trasformazione dei posti di
cui all’art. 8, comma 2 avviene con
decorrenza dal 1 settembre 2001. Dalla stessa data alla dotazione organica dei
profili del ruolo sanitario e del ruolo tecnico- assistenti sociali –
delle categorie C e D sono apportate le conseguenti modifiche.
2.
Con decorrenza dal 1 settembre
2001 tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l’operatore
professionale – assistente sociale – del ruolo tecnico assumono la
denominazione della categoria D, rispettivamente, di “collaboratore
professionale sanitario” nei
profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di
provenienza nonché di collaboratore professionale – assistente sociale.
3. I commi 1 e 2
trovano applicazione anche nei confronti del personale in distacco o
aspettativa per motivi sindacali all’atto dell’entrata in vigore del
presente contratto.
4. Il personale del ruolo sanitario e le
assistenti sociali transitati alla categoria D, secondo i servizi di
assegnazione assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in
atto presso le singole aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l’assistenza
sulle 24 ore. In tal senso si intendono completati i contenuti
dei relativi profili di cui all’allegato 1 del CCNL 7 aprile 1999.
Con successivo accordo le declaratorie di cui al citato allegato saranno
comunque adeguate al nuovo
assetto organizzativo anche con
riferimento ai requisiti di accesso dall’interno e dall’esterno.
5. Il personale di
cui al presente articolo che sarà assunto successivamente all’entrata in
vigore del presente contratto a seguito di pubblico concorso indetto sulla
base della precedente classificazione, viene
inquadrato nella categoria D.
6. Il personale di
cui al presente articolo adibito a funzioni diverse dal profilo di
appartenenza ovvero addetto ad altre attività per motivi di salute all’entrata
in vigore del presente contratto non beneficia direttamente del passaggio
e viene inquadrato nella
categoria D, a domanda - da effettuarsi entro tre mesi dall’entrata in
vigore del presente contratto con riacquisizione
delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. Tale domanda , nel caso di
allontanamento per motivi di salute, deve essere corredata – anche in
momento successivo - da apposita
certificazione medico legale attestante la recuperata efficienza per lo
svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. In caso di
mancata presentazione della domanda o impossibilità per motivi di salute di
svolgere le mansioni del proprio profilo i dipendenti interessati saranno
inquadrati in un profilo diverso
della categoria C con le conseguenti modifiche della dotazione
organica.
ART.
10
Coordinamento
1.
Al fine di dare completa attuazione all’art.
8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell’organizzazione del lavoro
nonché valorizzare l’autonomia e responsabilità delle professioni ivi
indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento
delle attività dei servizi di
assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo
anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari
livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L’indennità
di coordinamento si compone di
una parte fissa ed una variabile.
2.
In prima applicazione l’ indennità
di funzione di coordinamento -
parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via
permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già
appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31
agosto 2001, nella misura annua lorda di
L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L’indennità
di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente
- nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori
professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai
collaboratori professionali –
assistenti sociali -
già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende
abbiano conferito analogo
incarico di coordinamento o, previa verifica,
ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il
presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello
economico Ds , ai sensi dell’art. 8, comma 5.
4.
Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento,
possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell’indennità di
funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di
ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili
nel fondo dell’art. 39
del CCNL 7 aprile 1999.
5. L’indennità
attribuita al personale di cui al comma
2 e 3 è revocabile limitatamente
alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di
valutazione negativa.
6. L’indennità
di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati
successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le
componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione
negativa.
7.
In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione
di benefici, l’incarico di coordinamento
è affidato di norma al personale
gia appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. E’
rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione
organizzativa, la possibilità di
applicare il comma 1 anche al personale proveniente
dalla categoria C cui sia riconosciuto l’espletamento di funzioni di
effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8 commi 4 e 5.
8.
L’applicazione dei commi 3
e 4 del presente articolo nonché i
criteri di valutazione del personale
interessato verranno definiti
previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 comma 2 del
CCNL 7 aprile 1999. L’utilizzo delle risorse del fondo dell’art. 39
avviene nell’ambito della contrattazione integrativa.
9.
Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell’indennità di
coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all’art. 9, comma 4
ultimo periodo del presente contratto
PARTE
III
Norme
generali e finali
ART.
11
Le
posizioni organizzative
1.
Al fine di adeguare l’ organizzazione dei
servizi sanitari e sociali al nuovo sistema classificatorio del personale
oggetto del passaggio di categoria, agli artt. 21 e 36
del CCNL del 7 aprile 1999 vanno apportate le seguenti modifiche:
a)
Art. 21, con decorrenza dal 1 settembre 2001:
-
al comma 2, sono abrogate le parole “nonché – limitatamente al
personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale – nella categoria C
per tipologie di particolare rilevo professionale coerenti con l’assetto
organizzativo dell’azienda o ente”. Il comma termina pertanto con le
parole “nella categoria D”.
- il comma 9 è
abrogato.
2. In relazione alle modifiche apportate all’art. 21
del CCNL 7 aprile 1999, sono fatte salve le situazioni in cui la disposizione
ora abrogata abbia prodotto i propri effetti, per il personale appartenente
alla categoria C.
3. In via di interpretazione autentica al
comma 1 dell’art. 36 del CCNL del 7 aprile 1999 e con decorrenza
dalla sua entrata in vigore, vanno apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole “trattamento
economico”, la parola “iniziale” va sostituita con le parole “in
godimento”.
b)
al termine del comma , si devono aggiungere le parole “corrisposta su
tredici mesi. Il valore complessivo dell’indennità di funzione comprende il
rateo di tredicesima”.
4. Le posizioni organizzative possono essere conferite anche al personale
di cui all’art. 10, secondo criteri definiti
in contrattazione integrativa.
ART.
12
Norma
programmatica
1. Al fine di
equilibrare i benefici economici derivanti dal nuovo sistema classificatorio di cui al presente contratto e
per evitare eventuali squilibri
connessi alla ricostruzione economica del
passaggio di cui all’art.
9 secondo le modalità transitorie del contratto stesso, è demandato alla
contrattazione integrativa il compito, nell’utilizzo delle risorse
disponibili nel fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, di garantire con
priorità l’acquisizione delle fasce economiche al personale della medesima
categoria D non beneficiario dell’art. 9, versante in concreta
situazione di scavalco economico rispetto all’inquadramento
di cui all’art. 8, comma 3 lett. b).
2. Ferma rimanendo la facoltà delle aziende
di rideterminare le dotazioni organiche con oneri a carico del proprio
bilancio, al fine di favorire il processo di riorganizzazione delle aziende
anche per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, la quota delle
risorse di cui all’art. 3, comma 3 lettere a) e b) di pertinenza del
predetto personale, pari
- mediamente - al 35% di quelle complessive che confluiscono nel fondo di cui all’art. 39 del CCNL 7
aprile 1999 - per effetto delle medesime lettere, può essere destinata, in
via eccezionale, per detto personale oltre che alle finalità del fondo
medesimo, al finanziamento dei passaggi di livello economico o di categoria
mediante trasformazione dei posti di organico. Analogamente si può procedere
con le risorse ad essi spettanti, ai sensi dell’art. 4, ove destinate al
fondo dell’art. 39.
3. La possibilità di cui al comma 2 può
essere utilizzata solo in prima applicazione del presente contratto
dopo la quale continua ad applicarsi il sistema di finanziamento
previsto dall’art. 37, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. In ogni caso le
risorse utilizzate eccezionalmente per le finalità del comma 2, al cessare
dal servizio del personale che ne ha beneficiato sono restituite al fondo di
cui all’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
ART. 13
Previdenza complementare
1. Le
parti confermano quanto previsto dall'art. 42 del CCNL 7 aprile 1999 circa la
costituzione di un fondo nazionale di pensione complementare, ai sensi del
D.Lgs. 124 del 1993, della legge 335 del 1995, della Legge 449 del 1997 e
successive modificazioni ed integrazioni, dell’accordo quadro nazionale in
materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i
dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un
numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di
gestione, le parti confermano
quanto già previsto dall’art. 42, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999
circa l’istituzione di un fondo unico con i lavoratori del comparto
Regioni – autonomie locali, a condizioni di reciprocità.
3. Il fondo pensione sarà
finanziato ai sensi dell’art. 11 del predetto accordo quadro e si
costituirà secondo le procedure ivi previste dall’art. 13 dello stesso
accordo.
4. le parti concordano sin
d’ora che la quota di
contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo
di previdenza complementare sia
determinata nella misura dell’1%
della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell’Accordo
istitutivo del Fondo stesso.
5. A tal fine, fermo
restando quanto previsto dall’art. 42, citato nel comma 1, sarà costituito,
con apposito Accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti
gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all’avvio
ed al funzionamento, nonché all’utilizzo delle risorse ad esso destinate ed
alle misure straordinarie per incentivare l’adesione al Fondo stesso dei
dipendenti delle amministrazioni interessate.
ART. 14
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi
del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze
e negli importi previsti dalle
tabelle di cui all’art. 2 hanno effetto integralmente sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed
indiretto, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità dell’art.
32 del CCNL del 1 settembre 1995, sull’equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto. Il trattamento economico da prendere a base per il compenso del
lavoro straordinario di cui all’art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 è quello
previsto dalla tabella B, colonna C dei relativi prospetti allegati al
presente contratto secondo le decorrenze indicate. Agli effetti dell’indennità
premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso nonché di
quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici
risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al
personale comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica
2000- 2001.
3. Gli effetti del comma 1 si applicano
anche all’ indennità di cui all’ art. 10 con decorrenza dal 1 settembre
2001 ed all’indennità specifica professionale di cui all’art. 5, comma 1
con decorrenza 31 dicembre 2001.
ART. 15
Norma finale
1. Per
quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei
vigenti CCNL del 1 settembre 1995
(come integrato dal CCNL 22 maggio 1997)
e 7 aprile 1999 ove non disapplicate o sostituite dal presente
contratto.
Tabella A
| Ex - Livelli |
Fasce |
AUMENTI MENSILI |
|
dal
1/7/2000 |
dal
1/1/2001 |
| VIII bis |
DS2 |
46.000 |
76.000 |
| VIII |
DS |
42.000 |
70.000 |
| VII |
D |
39.000 |
65.000 |
| VI |
C |
36.000 |
60.000 |
| V |
BS |
33.000 |
54.000 |
| IV |
B |
31.000 |
52.000 |
| III |
A |
29.000 |
48.000 |
Sviluppo
della tabella A per fasce
| Ex - Livelli |
Fasce |
AUMENTI MENSILI |
|
dal
1/7/2000 |
dal
1/1/2001 |
|
VIII bis |
DS4 |
49.000 |
81.000 |
| DS3 |
47.000 |
79.000 |
| DS2 |
46.000 |
76.000 |
|
VIII |
DS1 |
44.000 |
73.000 |
| DS |
42.000 |
70.000 |
|
VII |
D4 |
45.000 |
74.000 |
| D3 |
43.000 |
72.000 |
| D2 |
42.000 |
70.000 |
| D1 |
41.000 |
67.000 |
| D |
39.000 |
65.000 |
|
VI |
C4 |
42.000 |
69.000 |
| C3 |
40.000 |
66.000 |
| C2 |
38.000 |
64.000 |
| C1 |
37.000 |
62.000 |
| C |
36.000 |
60.000 |
|
V |
BS4 |
36.000 |
61.000 |
| BS3 |
35.000 |
59.000 |
| BS2 |
35.000 |
57.000 |
| BS1 |
34.000 |
56.000 |
| BS |
33.000 |
54.000 |
|
IV |
B4 |
35.000 |
57.000 |
| B3 |
34.000 |
56.000 |
| B2 |
33.000 |
55.000 |
| B1 |
32.000 |
54.000 |
| B |
31.000 |
52.000 |
|
III |
A4 |
32.000 |
53.000 |
| A3 |
31.000 |
52.000 |
| A2 |
31.000 |
51.000 |
| A1 |
30.000 |
50.000 |
| A |
29.000 |
48.000 |
Tabella
C
Prospetto
1
Categorie
e posizioni economiche di sviluppo
(importi
annui lordi comprensivi degli aumenti all'1.7.2000)
|
Ds
23.793.000
|
Ds1
25.220.000
|
Ds2
26.649.000
|
Ds3
28.156.000
|
Ds4
29.413.000
|
|
D
21.317.000
|
D1
22.560.000
|
D2
23.680.000
|
D3
24.800.000
|
D4
25.932.000
|
|
C
18.789.000
|
C1
19.754.000
|
C2
20.874.000
|
C3
22.006.000
|
C4
23.668.000
|
|
Bs
15.903.000
|
Bs1
16.779.000
|
Bs2
17.646.000
|
Bs3
18.246.000
|
Bs4
19.258.000
|
|
B
15.007.000
|
B1
15.784.000
|
B2
16.603.000
|
B3
17.115.000
|
B4
17.727.000
|
|
A
13.059.000
|
A1
13.747.000
|
A2
14.430.000
|
A3
14.830.000
|
A4
15.292.000
|
Prospetto
2
Differenza
annua tra le fasce
|
Ds
23.793.000
|
Ds1
1.427.000
|
Ds2
1.429.000
|
Ds3
1.507.000
|
Ds4
1.257.000
|
|
D
21.317.000
|
D1
1.243.000
|
D2
1.120.000
|
D3
1.120.000
|
D4
1.132.000
|
|
C
18.789.000
|
C1
965.000
|
C2
1.120.000
|
C3
1.132.000
|
C4
1.662.000
|
|
Bs
15.903.000
|
Bs1
876.000
|
Bs2
867.000
|
Bs3
600.000
|
Bs4
1.012.000
|
|
B
15.007.000
|
B1
777.000
|
B2
819.000
|
B3
512.000
|
B4
612.000
|
|
A
13.059.000
|
A1
688.000
|
A2
683.000
|
A3
400.000
|
A4
462.000
|
Tabella
D
Prospetto
1
Categorie
e posizioni economiche di sviluppo
(importi
annui lordi comprensivi degli aumenti all'1.1.2001)
|
Ds
24.633.000
|
Ds1
26.096.000
|
Ds2
27.561.000
|
Ds3
29.104.000
|
Ds4
30.385.000
|
|
D
22.097.000
|
D1
23.364.000
|
D2
24.520.000
|
D3
25.664.000
|
D4
26.820.000
|
|
C
19.509.000
|
C1
20.498.000
|
C2
21.642.000
|
C3
22.798.000
|
C4
24.496.000
|
|
Bs
16.551.000
|
Bs1
17.451.000
|
Bs2
18.330.000
|
Bs3
18.954.000
|
Bs4
19.990.000
|
|
B
15.631.000
|
B1
16.432.000
|
B2
17.263.000
|
B3
17.787.000
|
B4
18.411.000
|
|
A
13.635.000
|
A1
14.347.000
|
A2
15.042.000
|
A3
15.454.000
|
A4
15.928.000
|
Prospetto
2
Differenza
annua tra le fasce
|
Ds
24.633.000
|
Ds1
1.463.000
|
Ds2
1.465.000
|
Ds3
1.543.000
|
Ds4
1.281.000
|
|
D
22.097.000
|
D1
1.267.000
|
D2
1.156.000
|
D3
1.144.000
|
D4
1.156.000
|
|
C
19.509.000
|
C1
989.000
|
C2
1.144.000
|
C3
1.156.000
|
C4
1.698.000
|
|
Bs
16.551.000
|
Bs1
900.000
|
Bs2
879.000
|
Bs3
624.000
|
Bs4
1.036.000
|
|
B
15.631.000
|
B1
801.000
|
B2
831.000
|
B3
524.000
|
B4
624.000
|
|
A
13.635.000
|
A1
712.000
|
A2
695.000
|
A3
412.000
|
A4
474.000
|
Tabella
E
Prospetto
1
Categorie
e posizioni economiche di sviluppo
(importi
annui lordi a decorrere dall'entrata in vigore del CCNL)
|
Ds
24.633.000
|
Ds1
26.096.000
|
Ds2
27.561.000
|
Ds3
29.104.000
|
Ds4
30.385.000
|
Ds5
31.722.000 |
|
D
22.097.000
|
D1
23.364.000
|
D2
24.520.000
|
D3
25.664.000
|
D4
26.820.000
|
D5
28.000.000 |
|
C
19.509.000
|
C1
20.498.000
|
C2
21.642.000
|
C3
22.798.000
|
C4
24.496.000
|
|
|
Bs
16.551.000
|
Bs1
17.451.000
|
Bs2
18.330.000
|
Bs3
18.954.000
|
Bs4
19.990.000
|
|
|
B
15.631.000
|
B1
16.432.000
|
B2
17.263.000
|
B3
17.787.000
|
B4
18.411.000
|
|
|
A
13.635.000
|
A1
14.347.000
|
A2
15.042.000
|
A3
15.454.000
|
A4
15.928.000
|
|
Prospetto
2
Differenza
annua tra le fasce
|
Ds
24.633.000
|
Ds1
1.463.000
|
Ds2
1.465.000
|
Ds3
1.543.000
|
Ds4
1.281.000
|
Ds5
1.337.000 |
|
D
22.097.000
|
D1
1.267.000
|
D2
1.156.000
|
D3
1.144.000
|
D4
1.156.000
|
D5
1.180.000 |
|
C
19.509.000
|
C1
989.000
|
C2
1.144.000
|
C3
1.156.000
|
C4
1.698.000
|
|
|
Bs
16.551.000
|
Bs1
900.000
|
Bs2
879.000
|
Bs3
624.000
|
Bs4
1.036.000
|
|
|
B
15.631.000
|
B1
801.000
|
B2
831.000
|
B3
524.000
|
B4
624.000
|
|
|
A
13.635.000
|
A1
712.000
|
A2
695.000
|
A3
412.000
|
A4
474.000
|
|
Tabella
F
VALORI ANNUI
LORDI PER DODICI MENSILITA' DELLA INDENNITA'
PROFESSIONALE
SPECIFICA
| |
PROFILO |
Valore annuo lordo
indennità
|
|
1.
|
addetto alle pulizie -
fattorino - commesso - ausiliario specializzato
|
---
|
|
2.
|
ausiliario specializzato (ex
ausiliario socio sanitario specializzato
|
540.000
|
|
3.
|
operatore tecnico -
coadiutore amministrativo - coadiutore amministrativo esperto
|
---
|
|
4.
|
operatore tecnico
specializzato - operatore socio sanitario
|
---
|
|
5.
|
operatore tecnico
coordinatore
|
936.000
|
|
6.
|
Puericultrice
|
240.000
|
|
7.
|
massofisioterapista -
massaggiatore
|
---
|
|
8.
|
infermiere generico e
psichiatrico con un anno di corso
|
480.000
|
|
9.
|
assistente amministrativo -
programmatore - assistente tecnico
|
---
|
|
10.
|
collaboratore prof. sanitario
(esclusi i profili di cui al punto n. 11) - assistente religioso -
collaboratore professionale assistente sociale -
collaboratore amministrativo
professionale - collaboratore tecnico professionale
|
---
|
|
11.
|
collaboratore prof.
sanitario:
a) infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitario -
ostetrica
b) tecnico sanitario di radiologia medica
|
840.000
2.400.000
|
|
12.
|
collaboratore prof. sanitario
esperto (esclusi i profili di cui al punto n. 13)
collaboratore amministrativo
professionale esperto - collaboratore tecnico professionale esperto -
collaboratore professionale assistente sociale esperto
|
---
|
|
13.
|
collaboratore prof. sanitario
esperto:
a) ex operatore professionale dirigente
b) tecnico sanitario di radiologia medica
|
660.000
2.400.000
|
N.B. La tabella F
sostituisce la tab. 6 allegata al CCNL 7 aprile 1999, ai sensi dell’art. 5,
comma 8 del presente contratto, con l’unica innovazione nei punti 11 e 13
dell’inserimento dell’indennità professionale specifica dei collaboratori
professionali sanitari tecnici di radiologia, inquadrati in D e Ds nonché
della ricollocazione in D del personale dei profili sanitari, di cui all’art.
9, comma 1 del presente contratto.
Tabella
G
Determinazione
degli assegni personali a seguito di un incremento annuo di £. 2.588.000 per
gli ex C (pari a £. 2.803.580 con il rateo di tredicesima)
| Fascia |
Tabellari |
Incremento |
totale |
Fascia |
tabellari |
Importi eccedenti il valore di fascia |
| |
| C |
19.509.000 |
2.588.000 |
22.097.000 |
D |
22.097.000 |
0 |
| C1 |
20.498.000 |
2.588.000 |
23.086.000 |
D |
22.097.000 |
989.000 |
| C2 |
21.642.000 |
2.588.000 |
24.230.000 |
D1 |
23.364.000 |
866.000 |
| C3 |
22.798.000 |
2.588.000 |
25.386.000 |
D2 |
24.520.000 |
866.000 |
| C4 |
24.496.000 |
2.588.000 |
27.084.000 |
D4 |
26.820.000 |
264.000 |
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
Le
parti con l’art. 12, comma 1 intendono riequilibrare eventuali situazioni di
scavalco che potrebbero essersi prodotte
per effetto del presente contratto con il passaggio ai sensi dell’art. 9 del
contratto stesso, rispetto agli inquadramenti disposti
ai sensi dell’art. 16 del CCNL del 7 aprile 1999, applicando l’art.
31 comma 10.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che il presente
contratto determina le condizioni per l’avvio del riordino
delle professioni sanitarie in coerenza con le attuali leggi in
materia, processo che sarà portato
a termine con il successivo quadriennio, con particolare riguardo anche alle
condizioni di lavoro in cui opera il predetto personale. In tale contesto, le
parti riprenderanno in considerazione anche la specifica situazione del
personale ad esaurimento collocato nella categoria B, livello economico Bs.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3
In relazione all’art. 9 comma 6 le parti concordano
sul fatto che per mansioni proprie del profilo di appartenenza si
intendono tutte quelle previste dalle vigenti disposizioni tra le quali
rinvenire quelle di assegnazione del personale interessato compatibili con lo
stato di salute ed in grado di recuperarlo alla funzione propria.
La
scrivente Organizzazione, preso atto dei contenuti emersi dall’odierno
confronto negoziale sul rinnovo del secondo biennio economico e sulla adozione
delle code contrattuali, ed in particolare sul fatto che l’atto di indirizzo
fornito dal Comitato di Settore ha sostanzialmente indotto le parti a rivedere
quanto sottoscritto nell’accordo tecnico dello scorso 4 maggio, ritiene di
dover confermare le argomentazioni espresse nella precedente dichiarazione a
verbale in ordine a quanto segue :
-
Il finanziamento di aumenti contrattuali per il biennio pari a
3,22 % ( 1,2% anno 2000 + 1,7 %
anno 2001 + 0,32 di differenziale inflazionistico) ed ulteriori risorse da
allocare sull’art. 39 pari a 0,4 % e la rivalutazione della RIA, pur
consentendo a tutto il personale aumenti che vanno oltre quanto concesso agli
altri comparti dell’ex pubblico impiego, non consente - per
il personale che non è stato interessato dalle eventuali ricollocazioni –
una reale armonizzazione del comparto che sia in linea cioè con quanto
avvenuto nelle aree dirigenziali;
-
Ancora una volta non si è
voluto adottare una seria regolamentazione dell’esercizio della libera
professione per gli operatori. Va prevista, così come più volte rivendicato,
una norma contrattuale che
consenta l’attività dei professionisti del comparto, così individuati ed
abilitati ex lege. Facendo cioè in modo che sia il contratto del comparto, e
non quello di altre categorie, a regolamentare l’attività
degli operatori sanitari e sociali nell’esercizio della professione.
Nella fattispecie deve essere inserita nel Contratto apposita norma che
vincoli le parti a contrattare al livello integrativo sia il range operativo
(libera professione individuale, di equipes ed aziendale) nonché le
quantificazione economiche retributive che la medesima attività comporta.
-
Relativamente all’ultima stesura dell’art. 12 (Norma
Programmatica), si rileva come questa, contrariamente alla precedente,
consente alle Aziende la facoltà di rideterminare le dotazioni organiche -
al fine di favorire il processo
di riorganizzazione anche per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo
– con oneri a carico del proprio bilancio. Tale previsione, in buona
sostanza, non permette un adeguato ed agile percorso di carriera ai Lavoratori
dei ruoli tecnico ed amministrativo i quali, a tutt’oggi e sin dalle tornate
contrattuali che hanno caratterizzato l’ultimo decennio, certamente non
hanno fruito di particolari benefici. Non si è voluto prevedere, in
particolare, un percorso che
consentisse – attraverso specifici percorsi - la straordinaria
riqualificazione dei coadiutori amministrativi.
Precisa
altresì che la sottoscrizione del verbale odierno non inficia - in quanto non
risolutiva del problema - la richiesta già
formalizzata, di attivazione delle procedure di interpretazione autentica sull’art.
18, commi 1 e 2 del C.C.N.L. 7 aprile 2001 ed evidenzia espressa riserva
rispetto alla tabella di equiparazione riguardante l’A.R.P.A. della Regione
Friuli Venezia Giulia in quanto la stessa tabella, prevedendo l’inserimento
negli organici di personale laureato, potrebbe essere utilizzata
strumentalmente per inserire altro personale in profili oggi non previsti dal
C.C.N.L. del comparto Sanità.
Roma, 20
settembre 2001
Federazione
Sindacati Indipendenti
GIÀ:
RS.U./Snatoss-Adass-Fase-Fapas-Sunas-Soi
Roma, 20 settembre 2001
Prot. n. 531/SG/01
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
La FIALS a conferma della dichiarazione a verbale resa il
04/05/2001 in sede di sottoscrizione del verbale tecnico di riunione, apprezza
il giusto e doveroso riconoscimento professionale ed economico previsto in
favore dei profili professionali del ruolo sanitario e degli Assistenti
Sociali ricollocati nella categoria D e per la istituzione della indennità di
coordinamento riconosciuta in favore dei medesimi profili ai quali viene
affidata la funzione di coordinamento.
Ciò
premesso,
DICHIARA
a)
di dissentire fortemente per il mancato accoglimento delle proposte FIALS
che avrebbero evitato discriminazioni al personale amministrativo e ad altri
profili completamente ignorati;
b)
nella continuità della azione sindacale sin qui portata avanti,
richiamata anche la dichiarazione a verbale apposta in sede di sottoscrizione
del CCNL 07/04/1999, e tutti i documenti inviati all’A.RA.N., rivendica le
proposte e le richieste, di seguito elencate, avanzate nel corso della
trattativa e che non hanno trovato, al momento, la piena condivisione e
accoglienza da parte dell’A.RA.N quanto segue:
1. il Coadiutore Amministrativo con anzianità di 5 anni al 31/12/1997
deve essere ricollocato nella categoria C con la trasformazione del posto in
Assistente Amministrativo;
2. l’Assistente Amministrativo e l’Assistente Tecnico con anzianità
di 5 anni al 31/12/1997 deve essere ricollocato nella categoria D con la
trasformazione del posto in Collaboratore Amministrativo Professionale e
Collaboratore Tecnico Professionale;
3. il Collaboratore Amministrativo Professionale con anzianità di
servizio di 7 anni al 31/12/1997 deve essere ricollocato nella categoria D
livello economico Ds;
4. l’Infermiere Generico e la Puericultrice devono essere ricollocati
nella categoria C, fermo restando il diritto di conseguire l’inquadramento
giuridico ed economico nel profilo della categoria D qualora se siano in
possesso del relativo titolo abilitante;
5. una generale rivalutazione delle altre figure professionali presenti
nel comparto:
Commessi ed Ausiliari
Specializzati, Operatori Tecnici e Operatori Tecnici Specializzati.
Le
rivendicazioni sopra elencate possono avvenire, anche, nell’ambito delle
procedure e con le risorse di cui all’art. 12 comma 2 secondo tempi e
modalità individuate dalla contrattazione integrativa aziendale, fermo
restando che il Governo deve ritenersi impegnato a fare in modo che tutte le
Regioni finanzino tutti gli istituti contrattuali, in conformità agli impegni
assunti.
Quanto sopra, viene richiesto perché la riorganizzazione
del lavoro in atto nelle aziende sanitarie che ha già prodotto più elevati
livelli qualitativi nelle prestazioni, è frutto della riqualificazione delle
professionalità ottenuta dalle nuove metodologie di lavoro e dalle esperienze
acquisite nel tempo.
Riteniamo
che alla FIALS vada riconosciuto il merito di aver sollecitato e sostenuto,
durante tutta la fase della trattativa contrattuale l’estensione della
indennità di coordinamento ai profili professionali di Collaboratore
Amministrativo Professionale e Collaboratore Amministrativo professionale
esperto, nonché dei corrispondenti profili del ruolo tecnico.
La
sottoscrizione del presente accordo è dettata dalla esigenza fondamentale:
a) di non danneggiare ulteriormente gli operatori della sanità che
attendono il rinnovo contrattuale da circa 17 mesi;
b) di consentire la partecipazione della FIALS alle contrattazioni
integrative aziendali per tutelare tutte le professionalità.
La
FIALS si sente impegnata ad aprire una vertenza contrattuale con il nuovo
Governo per risolvere anche le questioni sopra evidenziate, comprendendo che l’A.RA.N.
attualmente non è stata autorizzata ad operare nel senso voluto da questo
Sindacato.
FIALS
|