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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
PER IL BIENNIO ECONOMICO
2004-2005.
In data 7 marzo 2008, alle ore 11,00 ha avuto luogo l’incontro tra
ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri firmato
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
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Organizzazioni sindacali |
Confederazioni Sindacali |
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CGIL FP |
(Firmato) |
CGIL |
(Firmato) |
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CISL FPS |
(Firmato) |
CISL |
(Firmato) |
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UIL FPL |
(Firmato) |
UIL |
(Firmato) |
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COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti
Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) |
(Firmato)
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CISAL
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(Firmato)
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DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm) |
(Firmato) |
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U.N.S.C.P. |
(Firmato) |
USAE |
(Firmato) |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo ai Segretari Comunali e Provinciali per il biennio economico 2004-2005.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005.
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza
TITOLO II - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I - ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE
Art. 2 - Stipendio tabellare
Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4 - Retribuzione di risultato
Art. 5 - Norma programmatica
Art. 6 - Conferma di discipline precedenti
TABELLA A
TABELLA B
Dichiarazione congiunta
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza
1. Il presente CCNL si applica a tutti i segretari comunali e provinciali
iscritti all’Albo previsto dall’art. 98 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e all’art. 9 del DPR n. 465/1997, in servizio alla data dell’1.1.2004
o assunti successivamente.
2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo 1° gennaio 2004 – 31
dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai
successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore
le disposizioni dei precedenti CCNL.
TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE
Art. 2
Stipendio tabellare
1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e
C, di cui all’art. 3 del CCNL del 15 gennaio 2008, per il quadriennio normativo
2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, ed alla corrispondente colonna
della Tabella 1 allegata al medesimo CCNL, è incrementato con le decorrenze e
nelle misure mensili lorde indicate nella allegata Tabella A.
2. Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei segretari collocati
nelle fasce A, B e C è, pertanto, rideterminato, con decorrenza dal 1° marzo
2005, nelle misure indicate nella allegata Tabella B.
3. Sono confermati:
-
la retribuzione individuale di anzianità in
godimento alla data di stipulazione del presente CCNL;
il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti
collettivi ed il trattamento economico ad personam di cui all’art. 40, commi 5 e
6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall’accordo successivo del 14.9.1995.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dell’art. 2
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di fine servizio,
sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 2 sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità premio di servizio,
dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art.
2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione del rapporto.
Art. 4
Retribuzione di risultato
1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del
segretario, di cui all’art. 42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001, sono
incrementate, con decorrenza dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, di un
importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno
2003.
Art. 5
Norma programmatica
Le parti premettono che il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 27 novembre
2007, tra il Ministro delle Riforme e le innovazioni nella Pubblica
amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, il
Ministro dell’economia e delle finanze, l’ANCI, l’UPI e le Organizzazioni
sindacali ha previsto, tra l’altro, che: “la riforma del Titolo V della
Costituzione ha disegnato un nuovo assetto istituzionale delle Regioni e degli
enti locali ampliandone competenze e funzioni.
E' evidente che gli enti debbano raggiungere una dimensione operativa,
organizzativa ed umana adeguata a svolgere un compito così ampio. Ciò mette in
rilievo la necessità di valorizzare le competenze vaste e trasversali dei
segretari comunali e provinciali, anche in conseguenza della riconosciuta
autonomia normativa dell'ente locale.
In tale quadro è evidente l'importanza di assicurare ai segretari comunali, e
provinciali un percorso selettivo e formativo adeguato e rigoroso, per garantire
loro una professionalità di elevata qualità adeguata al nuovo rilievo che la
Costituzione riconosce al sistema amministrativo locale.
Attraverso la valorizzazione del ruolo del segretario, infatti, si mira a
conferire maggiore autorevolezza al sistema dell'amministrazione locale,
nell'ambito del perseguimento del più generale obiettivo di elevare le
performance della pubblica amministrazione. Al riguardo, il disegno di legge
delega di attuazione del nuovo Titolo V Cost. conferma la necessità di una
figura di vertice negli enti locali per coniugare l'efficienza con la regolarità
amministrativa e per garantire l'indispensabile raccordo tra gli organi politici
e l'apparato organizzativo. Occorre, inoltre, incentivare la gestione associata
di servizi e funzioni e in caso di costituzione di unioni di comuni,
prefigurando forme di trattamento economico adeguate alle prestazioni svolte, ma
che tendano alla definizione di una retribuzione permeata
dall'onnicomprensività.
Il contratto di lavoro deve tendere ad affermare la compiuta valorizzazione
della funzione dirigenziale svolta dai segretari avviando un percorso per
raggiungere, nell’ambito del successivo rinnovo contrattuale (biennio 2006-2007
da stipularsi entro marzo 2008) i seguenti obiettivi:
- per i segretari di fascia A e di fascia B la piena equiparazione del
trattamento economico tabellare con quello dei dirigenti del Comparto Regioni e
Autonomie Locali;
- per i segretari di fascia C un trattamento economico tabellare pari all’80% di
quello previsto per i dirigenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali.
A tale opzione dovrà corrispondere un rigoroso intervento in termini di
razionalizzazione e sistematizzazione della struttura retributiva attuale, con
particolare riguardo ad alcuni istituti regolamentati dalla contrattazione
integrativa al fine di pervenire ad un trattamento onnicomprensivo analogo a
quello del personale delle aree dirigenziali.
In particolare, analogamente a quanto previsto per i dirigenti, il trattamento
economico dei segretari dovrà essere onnicomprensivo remunerando completamente
ogni funzione o compito attribuito ai medesimi. In coerenza con quanto previsto
dall’art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001 il trattamento retributivo
assorbirà ogni altro emolumento o indennità economica accessoria a vario titolo
corrisposta.
Occorrerà rimodulare, in attuazione del principio di onnicomprensività, la
maggiorazione prevista per il segretario titolare di segreteria convenzionata e
prevedere che la convenzione non produca effetti ai fini della progressione in
carriera.
Occorre stabilire per il futuro, ai fini dell’equiparazione al trattamento
economico tabellare dei dirigenti degli Enti Locali, la necessaria
corrispondenza tra l’accesso alla fascia B e la titolarità effettiva di incarico
in ente con popolazione superiore a 3000 abitanti.
Per quanto concerne l’attribuzione al segretario della funzione di direzione
generale dovranno individuarsi i criteri economici e funzionali di attribuzione
della indennità in relazione alla classe demografica ed alla specificità degli
enti, prevedendone tetti massimi differenziati e con rigorosi limiti per i
comuni piccoli.
A seguito della definizione della nuova cornice di regole, nell’ambito del CCNL
biennio 2006-2007, dovrà essere disapplicato il contratto integrativo
attualmente vigente; occorrerà altresì prevedere che in nessun caso potranno
essere stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa maggiorazioni
di trattamento economico di posizione, se non per prestazioni che si configurino
oggettivamente come straordinarie e come tali non riconducibili ai compiti
istituzionali.
Nel biennio 2006-2007 si darà luogo al completamento del percorso di
valorizzazione e, con le decorrenze da stabilirsi, si raggiungerà la completa
equiparazione al trattamento economico tabellare della dirigenza degli enti, con
risorse da reperire tra quelle esistenti ivi incluso l’utilizzo parziale del
fondo di mobilità di cui all’art. 20 del DPR n. 465/1997, con funzione
perequativa all’interno del sistema.
Il contratto di lavoro, negli enti privi di dirigenza, dovrà prevedere
disposizioni al fine di collegare al trattamento economico specifiche
responsabilità dirigenziali di carattere anche gestionale.
Nell’ambito della medesima tornata contrattuale l’ARAN chiarirà che i segretari
comunali e provinciali confluiranno nel Fondo Nazionale di Pensione
Complementare per i lavoratori dei Comparti delle Regioni e delle Autonomie
Locali e del Servizio Sanitario Nazionale, costituito con l’Accordo del 14
maggio u.s”.
Tanto premesso, le parti si danno reciprocamente atto che:
1. il Protocollo ha definito un preciso percorso per la soluzione dell’annosa
vertenza contrattuale collettiva nazionale di lavoro dei segretari comunali e
provinciali, articolato in varie fasi e che si dovrà concludere con la
stipulazione del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio
economico 2006-2007, prevista entro il 31 marzo 2008;
2. la prima fase prevista dal citato protocollo si è conclusa con la
stipulazione del presente contratto relativo al quadriennio normativo 2002-2005
ed ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005;
3. il presente contratto ha natura economica e carattere transitorio ed i
relativi benefici sono stati distribuiti in conformità alle previsioni dell’art.
2, in considerazione del progressivo raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Protocollo con riferimento alla valorizzazione della figura professionale del
segretario anche mediante una complessiva riconsiderazione della struttura della
retribuzione e del suo completo allineamento a quella dei dirigenti del Comparto
Regioni-Autonomie Locali. Tale allineamento stipendiale dovrà essere realizzato
nell’ambito del biennio economico 2006-2007, anche in relazione ai principi ed
alle previsioni del citato protocollo che costituiscono il riferimento
inderogabile per il CCNL 2006-2007.
Art. 6
Conferma di discipline precedenti
1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non
disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati, in data 16.5.2001, per il quadriennio normativo 1998-2001, biennio
economico 1998-1999, e per il biennio economico 2000-2001.
TABELLA A Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
| Fascia |
dal 1 gennaio 2004 |
dal 1 marzo 2005 |
| A |
90,36 |
126,48 |
| B |
90,36 |
126,48 |
| C |
90,36 |
126,48 |
TABELLA B
Retribuzione tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
| Fascia |
dal 1
gennaio 2004 |
dal 1 marzo 2005 |
| A |
30.743,73 |
32.261,49 |
| B |
30.743,73 |
32.261,49 |
| C |
26.645,77 |
26.163,53 |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le Parti congiuntamente dichiarano che le risorse derivanti dall’applicazione
dell’art. 4 sono pienamente esigibili in quanto risorse previste direttamente dal
contratto collettivo nazionale di lavoro.
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