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Versione Stampabile
Contratto collettivo nazionale
di lavoro
dei Segretari Comunali e
Provinciali
Quadriennio normativo 1998 -
2001
Biennio economico 1998 – 1999
INDICE
PARTE PRIMA
Titolo I -
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 -
Campo di applicazione
Art. 2 -
Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II -
Sistema delle relazioni sindacali
Capo I -
Disposizioni generali
Art. 3 -
Obiettivi e strumenti
Art. 4 -
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale
Art. 5 -
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
decentrato integrativo di livello nazionale
Art. 6 -
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
Art. 7 -
Informazione
Art. 8 -
Concertazione
Capo II -
I soggetti sindacali
Art. 9 -
Composizione delle delegazioni
Capo III -
I diritti sindacali
Art. 10 -
Permessi, distacchi ed aspettative sindacali
Art. 11 -
Contributi sindacali
Art. 12 -
Pari opportunità
Capo IV -
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 13 -
Clausole di raffreddamento
Art. 14 -
Interpretazione autentica dei contratti
Titolo III
Capo I -
Il rapporto di lavoro
Art. 15 -
Il contratto individuale di lavoro
Art. 16 -
Tenuta ed aggiornamento dei curricula
Art. 17 -
Nomina nell’incarico
Art. 18 -
Revoca dell’incarico
Capo II -
Struttura del rapporto
Art. 19 -
Orario di lavoro
Art. 20 -
Ferie e festività
Capo III -
Interruzioni e sospensioni della prestazione
Art. 21 -
Assenze retribuite
Art. 22 -
Congedi dei genitori
Art. 23 -
Assenze per malattia
Art. 24 -
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 25 -
Congedi per la formazione
Art. 26 -
Servizio militare
Art. 27 -
Aspettativa per motivi personali
Art. 28 -
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
Art. 29 -
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Art. 30 -
Cumulo di aspettative
Art. 31 -
Fasce professionali
Art. 32 -
Mobilità presso altre amministrazioni
Art. 33 -
Partecipazione ai corsi di formazione
Art. 34 -
Crediti formativi
Art. 35 -
Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali
Art. 36 -
Formazione ed aggiornamento
PARTE SECONDA
Titolo I -
Trattamento economico
Capo I
Art. 37 -
Struttura della retribuzione
Art. 38 -
Incrementi tabellari
Art. 39 -
Stipendio tabellare
Art. 40 -
Effetti dei nuovi stipendi
Art. 41 -
Retribuzione di posizione
Art. 42 -
Retribuzione di risultato
Art. 43 -
Trattamento economico dei segretari in disponibilità
Art. 44 -
Trattamento economico del segretario con funzioni di Direttore Generale
Art. 45 -
Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria
convenzionata
Art. 46 -
Trattamento economico del segretario in distacco sindacale
Capo II
Art. 47 -
Trattamento di trasferta
Art. 48 -
Trattamento di trasferimento
Art. 48 bis -
Segretari utilizzati presso l’Agenzia nazionale e la Scuola
Art. 49 -
Copertura assicurativa
Art. 50 -
Mensa
Art. 51 -
Buono pasto
PARTE TERZA -
Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 52 -
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 53 -
Obblighi delle parti
Art. 54 -
Periodo di preavviso
Art. 55 -
Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art. 56 -
Trattamento di fine rapporto di lavoro
Art. 57 -
Previdenza complementare
Art. 58 -
Disapplicazioni
Tavola 1 -
Aumenti tabellari per il biennio economico 1998-1999
Tavola 2 -
Aumenti retribuzione di posizione per il biennio economico 1998-1999
Dichiarazioni congiunte e a Verbale
PARTE PRIMA
Titolo I
Disposizioni
generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1.
Il
presente CCNL si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti
all’albo di cui all’art. 98, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 9 del DPR n. 465/1997.
2.
Nel
testo del presente contratto i riferimenti al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
come modificato, integrato o sostituito dai Decreti Legislativi 4
novembre 1997, n. 396, 31 marzo
1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, sono riportati come D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Nel
testo del presente contratto i riferimenti al Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267 sono riportati come
T.u.e.l. n. 267/2000.
4. Nel
testo del presente contratto l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo
dei segretari comunali e provinciali è denominata semplicemente Agenzia
nazionale.
Art.
2
Durata,
decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto
1.
Il
presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2001
per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre
1999 per la parte economica.
2.
Gli
effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diversa e specifica prescrizione del presente contratto.
3.
Gli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4.
Il
presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.
5.
Per
evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 3 mesi
prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6.
Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza o
dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti
del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze
previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993. Per le modalità
di erogazione di detta indennità, l’A.RA.N stipula apposito accordo ai
sensi degli artt. 51 e 52, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
7.
In
sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dal citato accordo del 23.7.1993.
Titolo
II
Sistema
delle relazioni sindacali
Capo
I
Disposizioni
generali
Art.
3
Obiettivi
e strumenti
1.
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e
responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo
coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e
mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla
collettività, con l'interesse alla valorizzazione ed alla crescita della
professionalità della categoria dei segretari comunali e provinciali e del
riconoscimento della rilevanza dell’apporto degli stessi nella gestione dei
processi di innovazione in atto e nel governo degli enti.
2.
Il predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema di relazioni
sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a)
contrattazione collettiva a livello nazionale;
b)
contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale
sulle materie e con le modalità indicate nel presente contratto;
c)
contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale secondo
la disciplina dell’art. 6;
d)
interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la
disciplina dell’art. 14 del presente CCNL;
e)
concertazione;
f)
informazione;
g)
consultazione nei casi previsti dal presente contratto.
Art. 4
Contrattazione
collettiva decentrata integrativa di livello nazionale
1.
La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge a livello
nazionale sulle seguenti materie:
a)
pari opportunità, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991,
n. 125;
b)
criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme
relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione
nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 626/1994;
c)
condizioni, criteri e parametri per la definizione delle maggiorazioni
della retribuzione di posizione;
d)
criteri per la definizione del trattamento economico spettante al
segretario nei casi di reggenza o supplenza;
e)
effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi di ente sul
trattamento economico del segretario;
f) criteri per la definizione delle modalità di svolgimento e di partecipazione
ai corsi per l’accesso e la progressione in carriera, l’aggiornamento e la
specializzazione;
g)
definizione delle risorse da destinare all’attività di formazione ed
aggiornamento;
h)
definizione delle modalità di versamento dei contributi sindacali.
1.
Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati nell’art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio
delle trattative, le parti riassumono, relativamente alla materia indicata
alla lett. g), le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
2.
Il contratto collettivo decentrato integrativo non può essere in
contrasto con i vincoli derivanti dal contratto collettivo nazionale o
comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale del bilancio dell’Agenzia nazionale e degli enti. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 5
Tempi
e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
decentrato
integrativo di livello nazionale
1.
I
contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da
trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie
previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o
verifiche periodiche.
2.
L’Agenzia
nazionale provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata
alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo
alla data di stipulazione del
presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9,
comma 3, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione
delle piattaforme.
3.
Il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti. A tal
fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita
dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni,
corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15
giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’Agenzia
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto.
4.
I
contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole
circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti
collettivi decentrati integrativi.
5.
L’Agenzia nazionale è tenuta a trasmettere all’A.RA.N, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Art.
6
Contrattazione
collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
1.
La contrattazione collettiva decentrata integrativa territoriale si
svolge a livello regionale e riguarda la definizione delle indennità da
corrispondere ai segretari gestiti direttamente dalle Sezioni Regionali dell’Agenzia,
sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata
integrativa di livello nazionale;
2.
Le Sezioni Regionali dell’Agenzia provvedono a costituire le
delegazioni trattanti di parte pubblica entro trenta giorni dalla data di
stipulazione del contratto collettivo decentrato di livello nazionale e a
convocare le delegazioni sindacali di cui all’art. 9, comma
3, per l’avvio del negoziato entro trenta giorni dalla presentazione
della piattaforma.
3.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa regionale è effettuato dal collegio dei
revisori dei conti dell’Agenzia.
4.
La sezione regionale, in caso di certificazione positiva, autorizza il
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
del contratto.
5.
I contratti collettivi decentrati integrativi regionali non possono
essere in contrasto con i vincoli derivanti dal contratto collettivo nazionale
o da quello decentrato integrativo di livello nazionale e non possono
comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale del bilancio dell’Agenzia e degli enti presso i quali i
segretari prestano servizio. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
Art. 7
Informazione
1.
L’Agenzia informa
periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art 9,
comma 3, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere
finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei segretari comunali e
provinciali e in particolare quelli elencati nell’art. 6,comma 1, del DPR
n. 465/1997. Ai fini di una più
compiuta informazione, le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si
incontrano con cadenza almeno annuale.
2.
Nel caso in cui si
tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la
contrattazione decentrata integrativa, l’informazione deve essere
preventiva.
Art. 8
Concertazione
1.
Ciascuno dei
soggetti di cui all’art. 9, comma 3, ricevuta l’informazione, ai sensi dell’art. 7,
può attivare entro i 5 giorni successivi, mediante richiesta scritta, la
concertazione sulle seguenti materie:
a)
criteri generali per l’elaborazione dei programmi annuali e
pluriennali della Scuola Superiore relativi all’attività di formazione,
aggiornamento, studio e ricerca, ivi compresi quelle dei corsi di
specializzazione per il conseguimento dell’idoneità per l’iscrizione alle
fasce superiori dell’albo;
b)
criteri generali per la tenuta e l’aggiornamento dei curricula, ai
fini della più ampia e completa divulgazione degli stessi anche al fine
assicurare la massima disponibilità di informazioni utili per le procedura di
nomina;
c)
criteri generali relativi all’utilizzazione dei segretari comunali e
provinciali in disponibilità, comando, collocamento fuori ruolo, riammissione
in servizio, mobilità ivi compresa quella fra le sezioni dell’Albo;
d)
criteri generali ai fini della determinazione dell’eventuale
percentuale di maggiorazione di cui all’art. 98 del T.u.e.l. n. 267/2000;
e)
criteri generali per la determinazione annuale del numero complessivo
dei segretari da ammettere ai corsi di formazione
e specializzazione.
1.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta;
durante la concertazione le parti si adeguano nei loro comportamenti ai
principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
2.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla
data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Decorso infruttuosamente
tale termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione.
Capo
II
I
soggetti sindacali
Art.
9
Composizione
delle delegazioni
1.
Ai fini
della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale, l’Agenzia
nazionale individua i componenti della delegazione di parte pubblica e ne
designa il presidente.
2.
Ai fini
della contrattazione collettiva decentrata regionale, la delegazione di parte
pubblica è costituita da rappresentanti delle Sezioni regionali dell’Agenzia
e da rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI.
3.
Per le
organizzazioni sindacali, sia ai fini della contrattazione nazionale
decentrata integrativa che di quella di livello regionale, la delegazione è
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL.
4.
E’
fatta salva la possibilità di avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa decentrata di livello nazionale, dell’assistenza dell'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
Capo
III
I
diritti sindacali
Art.
10
Permessi,
distacchi ed aspettative sindacali
1. Resta
integralmente confermata la disciplina dei CCNQ stipulati in materia dall’ARAN.
Art.
11
Contributi sindacali
1.
I segretari hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione
sindacale da loro prescelta, per
la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’ente, all’Agenzia
nazionale per i segretari utilizzati ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DPR
n. 465/1997 o comunque collocati in disponibilità, e alle altre
amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art. 19, comma
5, dello stesso DPR n. 465/1997, a cura del segretario o dell’organizzazione
sindacale interessata.
2.
La delega ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3.
Il segretario può
revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1,
inoltrando la relativa comunicazione alle amministrazioni ivi indicate e all’organizzazione
sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione
della stessa.
4.
Le trattenute devono essere operate dalle amministrazioni di cui al
comma 1 sulle retribuzioni dei segretari in base alle deleghe ricevute e sono
versate mensilmente alle organizzazioni sindacali
interessate secondo modalità concordate con l’Agenzia nazionale.
5.
Le amministrazioni di cui
al comma 1 sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.
Art.
12
Pari opportunità
1.
Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale
parità tra uomini e donne, nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2,
comma 6, della L. 125/1991 e degli artt. 7, comma 1, e 61 del D.Lgs. n. 29/1993,
saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa di livello
nazionale, interventi che si concretizzino in “azioni positive” a favore
delle lavoratrici.
2.
Presso l’Agenzia è costituito l’apposito comitato per le pari
opportunità previsto dall’art. 8 del DPR n. 465/1997, secondo le modalità e
con i compiti ivi previsti.
3.
In sede di negoziazione decentrata integrativa di livello nazionale,
tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunità,
sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale con particolare riferimento
a:
a)
accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento
degli stessi;
b)
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi
sociali;
c)
perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a
parità di requisiti professionali;
d)
individuazione di iniziative di informazione per promuovere
comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
e)
proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei
luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle
caratteristiche del fenomeno e l’elaborazione di uno specifico codice di
condotta nella lotta contro le molestie sessuali.
4.
Gli effetti delle iniziative assunte dall’Agenzia nazionale, a norma
del comma 3, formano oggetto di valutazione del
Comitato di cui al comma 2, che
elabora e diffonde, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del
personale maschile e femminile nell’ambito della categoria dei segretari ed
in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione
professionale, dei passaggi di fascia nonché della retribuzione complessiva
di fatto percepita.
Capo
IV
Procedure
di raffreddamento dei conflitti
Art.
13
Clausole
di raffreddamento
1.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla
prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla
contrattazione decentrata le parti non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la
concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie
oggetto della stessa.
Art. 14
Interpretazione autentica dei contratti
1.
In attuazione dell'art. 53 del D.Lgs n. 29/1993, quando insorgano
controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che
li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di
cui al comma 2, per definire consensualmente il significato del la clausola
controversa.
2.
Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre
richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere
una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si
basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed
applicativi di rilevanza generale.
3.
L'A.RA.N. si attiva autonomamente o su specifica richiesta dell’Agenzia,
delle Associazioni o Unioni rappresentative degli enti del comparto o del
Dipartimento per la Funzione Pubblica.
4.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo
51 del D.Lgs. n. 29/1993, sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5.
Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno
sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le medesime procedure di cui
agli artt. 4 e 5 del presente contratto sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
6.
Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi
producono gli effetti previsti dall'art. 53 del D.Lgs n. 29/ 1993.
Titolo
III
Capo
I
Il
rapporto di lavoro
Art.
15
Il
contratto individuale di lavoro
1.
Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali é
costituito e regolato da contratti individuali, secondo le
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente
contratto collettivo di lavoro. Il
rapporto di lavoro con l’Agenzia nazionale si instaura con la sottoscrizione
del contratto individuale con la prima nomina a segretario comunale.
2.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la
forma scritta, sono comunque indicati:
a)
data di inizio del rapporto di lavoro, coincidente con la prima
effettiva assunzione in servizio;
b)
qualifica di assunzione e trattamento economico iniziale di fascia;
c)
disciplina della fase iniziale del rapporto e relativa prima sede di
destinazione;
3.
Il contratto individuale specifica
che il rapporto di lavoro è regolato
dai contratti collettivi nel
tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E',
in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,
senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che
ne costituisce il presupposto.
4.
L'Agenzia nazionale prima di procedere alla stipulazione del contratto
di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a
presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso
al rapporto di lavoro,
indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a
trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi
particolari. Nello stesso termine l’interessato, sotto la sua
responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In
caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata
la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
5.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'Agenzia
nazionale comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
6.
Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data
di applicazione del presente contratto, sostituisce i
provvedimenti di nomina dei segretari da assumere e ne produce i medesimi
effetti.
7.
I segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo di
prova.
Art. 16
Tenuta ed aggiornamento dei curricula
1.
Al fine di favorire la massima
disponibilità di informazioni utili per le procedure di nomina, l’Agenzia
nazionale redige il curriculum professionale di ciascun segretario, a
conclusione del corso di abilitazione per l’iscrizione all’albo, e
provvede al suo continuo aggiornamento.
2.
Per le finalità di cui al comma
1, l’Agenzia nazionale provvede alla redazione ed all’aggiornamento
dei curricula dei segretari in servizio entro sei mesi dalla data di
stipulazione del presente contratto.
3.
I criteri per la redazione, l’aggiornamento
e la tenuta dei curricula sono definiti dall’Agenzia nazionale, previa
concertazione ai sensi dell’art. 8.
Art. 17
Nomina nell’incarico
1.
La nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del
T.u.e.l. n. 267/2000 e del DPR n. 465/1997.
2.
A tal fine, a seguito dell’avvio della procedura che deve essere
pubblicizzato nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale di
amministrazione, la Sezione Regionale dell’Agenzia competente trasmette ai
sindaci che ne hanno fatto richiesta l’elenco dei segretari iscritti e che
non siano già titolari di incarichi presso altri enti, con i relativi
curricula.
3.
La mancata accettazione della sede da parte del segretario o
la mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo,
determinano gli effetti di cui all’art. 13, comma 10, e dell’art. 19, comma
14, del DPR n. 465/1997.
Art.
18
Revoca
dell’incarico
1.
La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del
T.u.e.l. n. 267/2000 e del DPR n. 465/1997.
2.
Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente
della provincia, previa delibera di giunta, e deve essere motivato.
3.
L’ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta per
iscritto al segretario i fatti o i comportamenti costituenti gravi violazioni
dei doveri di ufficio, convocandolo non prima che siano trascorsi cinque
giorni dal ricevimento della contestazione per sentirlo a sua difesa. Il
segretario può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove
il segretario, nonostante la convocazione, non si presenti nel giorno
stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso termine
giustificazioni per
iscritto, l’ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2.
Capo
II
Struttura
del rapporto
Art.
19
Orario
di lavoro
1.
Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente, il segretario
assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di
lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all’espletamento
dell’incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi
e programmi da realizzare.
2.
La presente disciplina trova applicazione anche nei casi in cui l’Agenzia
nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e
provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7,
comma 1, e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.
Art.
20
Ferie
e festività
1.
Il segretario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di
ferie retribuito pari a 32 giorni
lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma
1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo,
al segretario spetta anche la retribuzione di posizione di cui all’art. 41.
2.
Il segretario assunto al primo impiego presso la pubblica
amministrazione, dopo la stipulazione del presente contratto, ha diritto a 30
giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma
1. Dopo tre anni di servizio al segretario spettano i giorni di ferie previsti
nel comma 1.
3.
Nel caso che presso l’ente, l’Agenzia nazionale o altra
amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati
in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 19,
comma 5, del DPR n. 465/1997, l'orario settimanale di lavoro si articoli su
cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie
spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26,
comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera
"a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4.
Al segretario sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge
n. 937/1977. In caso di mancata fruizione delle stesse il trattamento
economico da corrispondere è identico a quello previsto per i giorni di
ferie.
5.
La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il segretario
presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno
lavorativo; nel caso di segretario titolare di segreterie convenzionate, si
considera giorno festivo il Santo Patrono del comune capofila.
6.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle
ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli
effetti come mese intero.
7.
Il segretario che è stato assente ai sensi dell'art. 18 conserva il
diritto alle ferie.
8.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili,
salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono
fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in
periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all’incarico
affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell’assetto organizzativo
dell’ente.
9.
In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio,
il segretario ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché
all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il segretario
ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie
non goduto.
10.
Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di
3 giorni o abbiano dato luogo a
ricovero ospedaliero. L'amministrazione, alla quale deve essere inviata la
relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
11.
In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non
abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie
dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
12.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o
infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare.
In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui
al comma 11.
13.
Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite per esigenze di servizio,
l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle
stesse. Analogamente si procede nel caso che l’amministrazione receda dal
rapporto ai sensi della normativa vigente.
Capo
III
Interruzioni
e sospensioni della prestazione
Art.
21
Assenze
retribuite
1.
Il segretario ha diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause
particolari previsti dall’art. 4 della legge n. 53/2000; per i casi di lutto
del coniuge, di un parente o del convivente trova applicazione la disciplina
di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo.
2.
Il segretario può assentarsi anche nei seguenti casi:
a)
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove, ovvero a corsi di aggiornamento professionale
facoltativo: giorni otto all'anno;
b)
lutti per coniuge, per parenti entro il secondo grado ed affini entro
il primo grado nonché per decesso del convivente stabile: giorni tre
consecutivi per evento; la stabile convivenza è accertata sulla base della
certificazione anagrafica presentata dal segretario;
c)
particolari motivi personali o familiari: 3 giorni all’anno.
3.
Il segretario ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
4.
Le assenze di cui ai commi 2 e 3 possono cumularsi nell’anno solare,
non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di
servizio.
5.
Durante i predetti periodi di assenza al segretario spetta l'intera
retribuzione, compresa la
retribuzione di posizione cui all’art.
41.
6.
Le assenze previste dall’art. 33,
comma 3, della legge n. 104/1992, non sono computate ai fini del raggiungimento
del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7.
Il segretario ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione
della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di
legge o dei relativi regolamenti di attuazione, ivi compresa la partecipazione
alle riunioni degli organismi di gestione dell’Agenzia nazionale e delle
Sezioni regionali.
8.
Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa
e contrattuale del congedo straordinario.
Art. 22
Congedi dei genitori
Art. 23
Assenze
per malattia
1.
Il segretario, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto
periodo, l’assenza in corso si somma alle assenze per malattia
intervenute nei tre anni precedenti.
2.
Al segretario che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento
del periodo previsto dal comma 1,
può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi
particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il
tramite dell’unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi
delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali
cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro.
3.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2,
o nel caso che il segretario, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2,
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro, il rapporto di lavoro può essere risolto ed al segretario è
corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso. A tal fine l’ente
comunica tempestivamente all’Agenzia il superamento dei periodi di
conservazione del posto o la sopravvenuta inidoneità a qualsiasi proficuo
lavoro e l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
4.
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2
del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
5.
Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti
da TBC.
6.
Il trattamento economico spettante al segretario che si assenti per
malattia è il seguente:
a)
intera retribuzione, compresa la retribuzione di
posizione cui all’art. 41, per i primi 9 mesi di assenza.
b)
90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i
successivi 3 mesi di assenza;
c)
50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma
1;
d)
i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
7.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad
esempio l’emodialisi, la chemioterapia, ecc.
ai fini della presente disciplina, sono esclusi dal computo dei giorni
di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day
hospital nonché i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente
certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura
convenzionata. In tali giornate, il segretario ha diritto in ogni caso all’intera
retribuzione prevista dal precedente comma 6, lett. a).
8.
L'assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata
all'ente, al quale va inviata la relativa certificazione medica.
9.
L'ente può disporre il controllo della malattia, nei modi previsti
dalle vigenti disposizioni di legge.
10.
Il segretario che durante l'assenza , per particolari motivi, dimori in
luogo diverso da quello di residenza, deve
darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere
reperito.
11.
Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, l’eventuale
risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è
versato dal segretario all'ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa
erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6, lettere
"a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi
inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte
dell'ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
12.
La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi
trova applicazione anche nei casi in cui l’Agenzia nazionale o altra
amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in
disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 19,
comma 5, del DPR n. 465/1997.
13.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del
contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in
corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il
triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di
stipulazione del presente contratto.
Art.
24
Infortuni
sul lavoro e malattie dovute a
causa di servizio
1.
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, ivi compresi gli
infortuni in itinere riferiti al segretario titolare di sedi convenzionate o
incaricato di reggenza o supplenza, o a malattia riconosciuta dipendente da
causa di servizio, il segretario ha diritto alla conservazione del posto fino
alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 23,
commi 1 e 2. In tale periodo al segretario spetta l'intera retribuzione di cui
all'art. 23, comma 6, lett. a), comprensiva della retribuzione di posizione di
cui all’art. 41.
2.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova
applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 23. Nel caso in cui
l'ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro
prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al
segretario non spetta alcuna retribuzione.
3.
Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle
vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità e per la corresponsione dell'equo indennizzo.
4.
La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei casi
in cui l’Agenzia nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari
comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente
dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.
Art. 25
Congedi per la formazione
5.
Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse
formativo del segretario, qualora la concessione del congedo possa determinare
un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante
la fase di preavviso di cui al comma 3, l’ente può differire la fruizione
del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
6.
Al segretario durante il periodo di congedo si applica l’art. 5,comma
3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso
articolo 5, relativamente al
periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle
modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli si applicano le
disposizioni contenute nell’art. 23 e,
ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 24
del presente CCNL.
7.
La disciplina del presente articolo, sussistendone i presupposti, trova
applicazione anche nei casi in cui l’Agenzia o altra amministrazione si
avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai
sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 19, comma 5, del DPR
n. 465/1997.
Art. 26
Servizio militare
1.
La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo
alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento
volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio,
determinano la sospensione del rapporto di lavoro ed il segretario ha titolo
alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di
leva, senza diritto alla
retribuzione.
2.
I segretari che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto
alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza
retribuzione.
3.
Entro quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in
attesa di congedo, il segretario deve porsi a disposizione dell'ente, dell’Agenzia
nazionale, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell’art. 7, comma 1,
del DPR n. 465/1997, e delle altre amministrazioni che si avvalgono dei
segretari ai sensi dell’art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, per
riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto,
senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del segretario,
salvo i casi di comprovato impedimento. A tal fine l’ente e le altre
amministrazioni che si avvalgono dei segretari comunicano tempestivamente all’Agenzia
nazionale la mancata ripresa di servizio del segretario nel termine prescritto
e l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
4.
Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti
gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
5.
I segretari richiamati
alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del
richiamo, che viene computato ai fini
dell’anzianità di
servizio. Al predetto personale l’ente, l’Agenzia, nel caso di
segretari utilizzati ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DPR n. 465/1997, e le
altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art. 19,
comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, corrispondono l'eventuale differenza
tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare e quello
fondamentale in godimento presso gli stessi, comprensivo anche della
retribuzione di posizione di cui
all’art. 41.
Art. 27
Aspettativa per motivi personali
1.
Al segretario che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere
concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze
personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità,
per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al
massimo in due periodi.
2.
I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in
considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del
periodo di comporto del segretario.
3.
La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da
specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni
contrattuali.
Art. 28
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1.
I segretari ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della
legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure
che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre
1989, n. 398 sono collocato, a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il
periodo di durata del corso o
della borsa.
Art. 29
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1.
Le aspettative per cariche
pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti
disposizioni di legge.
2.
Il segretario, il cui coniuge
presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa
senza assegni, qualora l’ente,
l’Agenzia, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell’art. 7, comma 1,
del DPR n. 465/1997, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari
ai sensi dell’art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, non ritenga di
poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova
il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento
nella località in questione.
3.
L’aspettativa concessa ai sensi
del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui
permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in
qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza
all’estero del segretario in aspettativa.
Art. 30
Cumulo di aspettative
1.
Il segretario
non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa,
anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non
intercorrano almeno sei mesi di
servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di
aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali e per
attività di volontariato.
2.
L’ente, qualora durante il
periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la
concessione, può invitare il segretario a
riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il segretario,
per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3.
Il rapporto di lavoro è risolto,
senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del
segretario che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per
riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di
cui al comma 2. In tal caso l’ente comunica tempestivamente all’Agenzia
nazionale la mancata ripresa di servizio e l’intervenuta risoluzione del
rapporto di lavoro.
Art. 31
Fasce professionali
1.
I segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce
professionali denominate A, B e C:
a)
nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla
titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti,
a seguito del conseguimento dell’abilitazione concessa dalla Scuola
Superiore di cui all’art. 98, comma 4, del T.u.e.l. n. 267/2000;
b)
nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a
seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore
di cui all’art. 14, comma 1, del DPR n. 465/1997, alla titolarità di sedi di
comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso di
specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio
nella fascia C.
c)
nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a
seguito del superamento del secondo corso di specializzazione della Scuola
Superiore, di cui all’art. 14, comma 2, del DPR n. 465/1997, alla titolarità
di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni
capoluogo di provincia nonché di province; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con
almeno due anni di servizio in enti con popolazione compresa tra i 10.001 e
65.000 abitanti.
1.
La trasposizione nelle fasce professionali di cui al comma 1 dei
segretari comunali e provinciali già collocati nelle fasce di cui all’art. 12,
comma 1, del DPR n. 465/1997 avviene secondo le previsioni dell’art. 35 del
presente CCNL.
2.
Nell’ambito della fascia B, per la nomina in sedi di comuni superiori
a 10.000 e fino a 65.000, è richiesta un’anzianità di servizio del
segretario di almeno due anni in comuni inferiori della medesima fascia.
3.
Nell’ambito della fascia A, per la nomina in sedi di comuni superiori
a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di amministrazioni
provinciali è richiesta un’anzianità di servizio di almeno due anni in
enti inferiori della stessa fascia. La disposizione di cui all’art. 11, comma
10, ultimo periodo, del DPR n. 465/1997 trova applicazione sino al 31.12.2000;
sono fatti salvi i diritti acquisiti entro tale data ai sensi della medesima
disposizione.
4.
Il sindaco ed il presidente della provincia nominano il segretario dell’ente
fra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente all’entità
demografica dello stesso, fatte salve le riclassificazioni intervenute con il
precedente ordinamento. La corresponsione del trattamento economico è
correlata alla effettiva assunzione in servizio negli enti, secondo i livelli
della retribuzione di posizione di cui all’art. 41.
5.
L’idoneità conseguita a seguito dei corsi di specializzazione di cui
all’art. 14 del DPR n. 465/1997 comporta l’iscrizione nella relativa fascia
professionale, fermo restando che con l’applicazione del presente contratto
non è richiesta l’idoneità per i segretari con anzianità di servizio di
nove anni e sei mesi al 31.12.2000.
6.
Con l’applicazione del presente contratto, per il conseguimento dell’idoneità
a seguito del corso già indetto per i segretari con un’anzianità di
servizio compresa tra quattro e nove anni e sei mesi, ai sensi dell’art. 14,
comma 1, del DPR n. 465/1997, e in quello da indire per coloro che risultano
iscritti nella fascia B secondo le disposizioni del presente contratto, già
iscritti nella precedente lettera b) dell’art. 12 del DPR n. 465/1997, si
prescinde dai riferimenti percentuali indicati nello stesso articolo.
7.
Ai fini del conferimento degli incarichi nei comuni superiori a 10.000
abitanti, in sede di prima applicazione del presente contratto, per i
segretari di cui ai commi 6 e 7, si prescinde dal prescritto requisito dei due
anni di anzianità di cui al comma 3.
8.
Per i segretari in servizio nei comuni con popolazione superiore a
10.000 e inferiore a 65.000 abitanti,
iscritti al 31.12.2000 nella lettera c) di cui all’art. 12 del DPR
n. 465/1997, inseriti nella fascia B ai sensi dell’art. 35, l’iscrizione
nella fascia A, come disciplinata dal presente contratto, è subordinata al
conseguimento dell’idoneità da acquisire con il corso di cui all’art. 14,
comma 2, del citato DPR n. 465/1997.
Art. 32
Mobilità presso altre amministrazioni
1.
In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la
conseguente cancellazione dall’Albo:
a)
il segretario collocato nella fascia professionale C del precedente
articolo viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata
prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di
destinazione;
b)
il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio
tabellare iniziale di cui all’art. 39, comma 2, viene equiparato alla
categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di
classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione;
la presente disciplina ha natura transitoria e si applica sino alla data
del 31.12.2001.
c)
il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio
tabellare economico di cui all’art. 39, comma 1,
è equiparato al personale con qualifica dirigenziale;
d)
il segretario collocato nella fascia A, è equiparato al personale con
qualifica dirigenziale.
Art. 33
Partecipazione ai corsi di formazione
1.
L’Agenzia
determina annualmente il numero complessivo dei segretari da ammettere ai
corsi ai sensi dell’art. 14, comma 6, del DPR n. 465/1997, e disciplina le
relative modalità di partecipazione, previa
contrattazione decentrata integrativa nazionale ai sensi dell’art. 4, commi 1
e 2.
2.
Qualora
il numero di cui al comma 1 risulti superiore a quello stabilito dal Consiglio
di Amministrazione, sono individuati, con le stesse modalità di cui all’art. 4,
commi 1 e 2, i criteri per la
definizione della graduatoria necessaria per l’ammissione ai corsi, tenendo
conto dell’anzianità di servizio e del credito formativo di cui all’art.
34.
Art. 34
Crediti formativi
1.
Il
credito formativo matura a seguito della partecipazione a percorsi formativi
organizzati dalla Scuola Superiore ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DPR
n. 396/1998, con esclusione dei corsi di specializzazione.
2.
L’entità
del credito formativo è determinato, in relazione alle attestazioni e
valutazioni rilasciate dalla Scuola Superiore al termine dei percorsi
formativi di cui al precedente comma, attraverso un idoneo sistema di
certificazione delle competenze maturate.
3.
Il
sistema di certificazione di cui al comma 2, definito dal Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia nazionale, previa contrattazione con le
organizzazioni sindacali, viene basato su standard formativi distinti per
fasce in relazione ai quali si determina l’accrescimento del credito. Esso
può tener conto delle competenze già in possesso dei soggetti, acquisite al
di fuori dei percorsi formativi.
Art. 35
Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali
1.
In sede di prima applicazione dell’art. 31 del presente CCNL, con
effetto dalla data di stipulazione definitiva dello stesso, i segretari comunali e
provinciali attualmente in servizio alla stessa data, sono inseriti nelle
nuove fasce professionali secondo i seguenti criteri di corrispondenza:
a)
nella fascia professionale C sono iscritti i segretari inseriti nella
precedente fascia professionale corrispondente alla lettera a) dell’art. 12,
comma 1, del DPR n. 465/1997;
b)
nella fascia professionale B, sono iscritti i segretari inseriti nella
precedente fascia professionale corrispondente alla lettera b) dell’art. 12,
comma 1, del DPR n. 465/1997 nonché quelli inseriti nella precedente fascia
professionale corrispondente alla lettera c) dell’art. 12, comma 1, del DPR
n. 465/1997;
c)
nella fascia professionale A sono iscritti i segretari di cui alle
lettere d) ed e) dell’art. 12, comma 1, del DPR n. 465/1997.
2.
Restano confermati gli effetti dei provvedimenti adottati dall’Agenzia
in attuazione dell’art. 12 del DPR n. 465/1997.
Art. 36
Formazione ed aggiornamento
1.
La formazione e l’aggiornamento professionale sono elementi
essenziali per lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità e delle
attitudini del segretario e rappresentano un indispensabile supporto per l’assunzione
delle responsabilità connesse alle funzioni affidate.
2.
L’Agenzia nazionale definisce annualmente la quota delle risorse da
destinare alle iniziative di formazione nella
misura individuata in sede di contrattazione decentrata integrativa
nazionale.
3.
L’Agenzia, nell’ambito dei criteri generali definiti in sede di
contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale ai sensi dell’art.
4, realizza le iniziative
formative avvalendosi della Scuola Superiore di P.A.L.
4.
Il segretario deve partecipare alle iniziative di formazione ed
aggiornamento organizzate dalla Scuola Superiore per almeno 20 giorni all’anno.
La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi
formativi, anche individuali, viene concordata dal segretario interessato con
l’ente, con l’Agenzia nel caso di segretari in disponibilità o con l’amministrazione
presso la quale presta servizio in caso di comando, di distacco o di posizione
di fuori ruolo. Tale partecipazione è considerata servizio utile a tutti gli
effetti.
5.
Gli oneri per la partecipazione dei segretari alle iniziative di
formazione ed aggiornamento organizzate dalla Scuola Superiore sono a carico
degli enti presso i quali i medesimi prestano servizio, fatti salvi i casi in
cui gli oneri dei corsi sono assunti integralmente a carico della Scuola.
6.
Il segretario può partecipare, senza oneri per l’ente, per l’Agenzia
nel caso di segretari in disponibilità o con l’amministrazione presso la
quale presta servizio in caso di comando, di distacco o di posizione di fuori
ruolo, a corsi di formazione ed aggiornamento che siano in linea con le
finalità indicate nel comma 1 e con i contenuti dei programmi annuali e
pluriennali elaborati dalla Scuola Superiore. Al segretario, inoltre, possono
essere concessi congedi per la formazione ai sensi dell’art. 5 della legge n.
53/2000, secondo la disciplina dell’art. 25.
7.
Qualora l’ente, l’Agenzia o l’amministrazione presso la quale
presta servizio, riconosca l’effettiva connessione delle iniziative di
formazione ed aggiornamento svolte dal segretario, ai sensi del comma 6, con
le funzioni allo stesso affidate può concedere un contributo sulla spesa
sostenuta e debitamente documentata.
PARTE
SECONDA
Titolo
I
Trattamento
economico
Capo
I
Art.
37
Struttura
della retribuzione
1.
La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si
compone delle seguenti voci:
a)
trattamento stipendiale;
b)
indennità integrativa speciale;
c)
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
d)
retribuzione di posizione;
e)
maturato economico annuo, ove spettante;
f)
retribuzione di risultato;
g)
diritti di segreteria;
h)
retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
2.
Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima
mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
3.
Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla
lettera g) del comma 1, si
prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione delle
lettera f).
Art. 38
Incrementi tabellari
1.
Il valore degli stipendi
tabellari previsti dai vigenti contratti collettivi del 21.5.1996 e del
18.4.1997, per la separata area della dirigenza, è incrementato nelle misure
mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella tavola 1 con decorrenza
dalle date ivi previste.
Art. 39
Stipendio tabellare
1.
Con effetto dall’1.7.1999, a regime, il nuovo stipendio tabellare dei
segretari comunali e provinciali è stabilito nella misura unica annua lorda
per dodici mensilità di L. 37.632.000.
2.
Nell’ambito di vigenza della parte economica del presente CCNL, per i
segretari comunali e provinciali comunque collocati nella fascia B con lo
stipendio tabellare annuo di L. 23.639.000, stabilito dal CCNL del 25.7.1996,
è previsto uno stipendio tabellare il cui importo è determinato nella misura
percentuale del 65,66% di quello stabilito nel comma 1, pari al valore di
L. 24.851.000, e con la decorrenza ivi prevista.
3.
Per i segretari comunali e provinciali collocati nella fascia C, lo
stipendio tabellare di cui al comma 1, e con la decorrenza ivi prevista, è
determinato nella misura percentuale del 57,14%, pari al valore di
L. 21.675.000.
4.
Ai segretari comunali e provinciali della ex seconda classe, collocati
nella fascia B, con decorrenza dalla data di cui al comma 1, è attribuito lo
stipendio tabellare di cui allo stesso comma 1.
5.
Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente
CCNL; è altresì confermato il maturato economico in godimento secondo la
disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico ad
personam di cui all’art. 40, commi
5 e 6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall’accordo
successivo del 14.9.1995.
Art. 40
Effetti dei nuovi stipendi
1.
Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dell’art.
39 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di fine servizio,
sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2.
I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 39 sono
corrisposti integralmente alle
scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al segretario comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità
sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del
codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto.
Art. 41
Retribuzione di posizione
1.
Ai segretari comunali e provinciali è confermata l’attribuzione del
compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle
funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla
tipologia dell’ente di cui il segretario è titolare. Tale denominazione è
riferita anche ai compensi prima denominati “indennità di direzione” di
cui all’art. 40, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri.
2.
Con decorrenza dal 31.12.1999, e a valere dall’1.1.2000, le misure
dell’ex indennità di direzione, di cui all’art. 40, comma 3 del CCNL del
comparto Ministeri del 16.5.1995, nel testo risultante a seguito dell’accordo
successivo del 14.9.1995, e della retribuzione di posizione di cui all’art. 2
del CCNL del 18.4.1997, sono incrementate negli importi annui lordi per
tredici mensilità indicati nella
tavola 2.
3.
Con effetto dalla stessa data, i valori complessivi annui lordi, per
tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e
provinciali sono così rideterminati:
livello
A
|
1)
incarichi in enti metropolitani |
L.
72.314.000 |
|
2)
incarichi in enti oltre 250.000
abitanti, in comuni
capoluogo di
provincia, in amministrazioni provinciali |
L.
56.820.000 |
|
3)
incarichi in enti fino a 250.000 abitanti |
L.
34.092.000 |
livello
B
|
1)
incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a
65.000 abitanti |
L.
23.754.000 |
|
2)
incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti |
L.
17.744.000 |
livello
C
|
1)
incarichi in enti fino a 3000 abitanti |
L.
10.213.000 |
Gli
enti indicati nei numeri 2 e 3 del livello A e numeri 1 e 2 del livello B
ricomprendono anche quelli riclassificati.
4.
Gli
Enti nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di
spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3.
Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le
predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata
integrativa nazionale.
5.
Gli
enti assicurano, altresì, nell’ambito delle risorse disponibili e nel
rispetto della capacità di spesa, che
la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella
stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente in base al
contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a
quello del personale incaricato della più elevata
posizione organizzativa.
6.
La
retribuzione di posizione nel valore annuo definito ai sensi del precedente
comma 3 assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di
lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario, con eccezione di quelli,
indicati nell’art. 37, comma 1, lett. g), fino a diversa disciplina del CCNL
dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali.
7.
Al
segretario comunale e provinciale in posizione di disponibilità ed incaricato
della reggenza o supplenza spetta la stessa retribuzione di posizione prevista
per l’ente presso il quale assume servizio, ove il relativo importo sia
superiore a quello garantito ai sensi dell’art. 43.
Art. 42
Retribuzione di risultato
1.
Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale,
denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli
obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi
conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale.
2.
Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive
a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a
ciascun segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse
disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.
3.
Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione
della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli
opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999,
relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi,
dei rendimenti e dei risultati.
Art. 43
Trattamento economico dei segretari in disponibilità
1.
Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui
all’art. 19, comma 7, del DPR
n. 465/1997, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima
sede di servizio e composto delle seguenti voci:
-
trattamento stipendiale di fascia;
-
indennità integrativa speciale;
-
tredicesima mensilità;
-
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
-
retribuzione di posizione;
-
maturato economico, ove spettante
-
retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
2.
In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a
quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il
trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono
a carico dell’ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla
retribuzione di posizione che rimangono a carico dall’Agenzia per la quota
corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per
la fascia di appartenenza dell’ente.
Art. 44
Trattamento economico del segretario con funzioni di Direttore Generale
1.
Al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite
funzioni di direttore generale, ai sensi dell’art. 108 del T.U. n. 267/2000,
nell’ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla
retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura
è determinata dall’ente nell’ambito delle risorse
disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.
Art. 45
Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria
convenzionata
1.
Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una
retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25%
della retribuzione complessiva di cui all’art. 37, comma 1, da a) ad e) in
godimento.
2.
Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso
alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute e documentabili.
3.
Gli oneri conseguenti all’applicazione dei commi 1 e 2 si
ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite
nella convenzione.
Art. 46
Trattamento economico del segretario in distacco sindacale
1.
Al segretario che usufruisce dei distacchi di cui all’art. 5 del CCNQ
del 7.8.1998, spetta il trattamento economico di cui all’art. 37, comma 1,
in godimento al momento del collocamento in distacco.
2.
Gli oneri relativi al trattamento economico del segretario in distacco
sindacale sono a carico dell’Agenzia nazionale.
Capo II
Art.
47
Trattamento
di trasferta
1.
Il presente articolo si applica ai segretari comandati a prestare la
propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e
distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio.
Nel caso in cui il segretario venga inviato in trasferta in luogo
compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la
distanza si computa dalla località più
vicina a quella della trasferta. Ove
la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le
distanze si computano da quest’ultima località.
2.
Ai segretari di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione,
compete:
a)
una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
-
L.
46.700 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
-
L.
1.945 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore
alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di
durata superiore alle 24 ore;
b)
il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in
ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del
costo del biglietto di prima classe o equiparate;
c)
il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani
nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del
comma 10.
3.
Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di
trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4.
Il segretario inviato in trasferta può autorizzato ad utilizzare il
proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l’art. 49, commi
3 e ss.,del presente CCNL e al segretario spetta l’indennità di
cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 6, il
rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia
del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un
litro di benzina verde per ogni Km.
5.
Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al segretario spetta il
rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo di categoria
quattro stelle, secondo la disciplina dell’art. 1, comma 68, della legge
n. 662/1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di
L. 59.150 per il primo pasto e di complessive L. 118.300 per i due pasti. Per le
trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il
primo pasto.
6.
Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata
non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il
pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a
quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più
conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima
località.
7.
Nel caso in cui il segretario fruisca del rimborso di cui al comma 5, l’indennità
di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l’opzione
per l’indennità di trasferta in misura intera.
8.
L’indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte
di durata inferiore alle 4 ore.
9.
L’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi
240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
10.
Il segretario inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha
diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo
presumibilmente spettante per la trasferta.
11.
Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti
ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della
trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo,
individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le
relative modalità procedurali.
12.
Le trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni del
presente articolo con le seguenti modifiche:
-
l’indennità di trasferta di cui al comma
2, lettera a) è aumentata del 50% e non trova applicazione la
disciplina del comma 6;
-
i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
13.
Agli oneri derivanti dal presente
articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei
singoli enti per tale specifica finalità.
Art. 48
Trattamento di trasferimento
1.
Al segretario, nel caso che l’assunzione della titolarità di una
nuova sede comporti il cambio della residenza, deve essere corrisposto il
rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per
sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge,
figli, parenti entro il 3°grado ed affini entro il 2° grado), il rimborso
delle spese documentate di trasporto degli effetti personali, il tutto nei
limiti fissati nell’art. 47 e previ opportuni accordi da prendersi con l’ente
presso il quale deve assumere l’incarico, nonché l’indennità di
trasferta di cui all’art. 47, comma 2, limitatamente alla durata del
viaggio.
2.
Il segretario ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per
anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato
quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
3.
Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, gli
enti vi fanno fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei
singoli enti per tale specifica finalità.
Art. 48 bis
Segretari utilizzati presso l’Agenzia nazionale e la Scuola
1.
In caso di utilizzo di segretari per le esigenze dell’Agenzia o della
Scuola, la sede di cui sono titolari si rende disponibile agli effetti di
legge e regolamentari, con effetto dalla data di efficacia del provvedimento
di utilizzo.
2.
Ai segretari durante il periodo di utilizzo compete il trattamento
economico, previsto dall’art. 37, comma 1, del presente CCNL, in godimento
alla data del provvedimento di utilizzo.
Art. 49
Copertura assicurativa
1.
Gli enti, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza,
assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della
responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il
patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse
finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto
della effettiva capacità di spesa.
2.
Analoga iniziativa assumono l’Agenzia nazionale, relativamente ai
segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità ed utilizzati per
esigenze dell’Agenzia stessa, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DPR
n. 465/1997, e le altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti
strumentali che comunque si avvalgono di segretari comunali e provinciali ai
sensi dell’art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997.
3.
Gli enti, stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei
segretari comunali e provinciali autorizzati a servirsi, in occasione di
trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio
mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione
delle prestazioni di servizio. Analoga polizza viene stipulata dall’Agenzia
nazionale e dalle altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti
strumentali nel caso di utilizzo di segretari comunali e provinciali collocati
in disponibilità.
4.
La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla copertura dei rischi non
compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al
mezzo di trasporto di proprietà del segretario, nonché di lesioni o decesso
del segretario medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
5.
Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 3 e 4, dei rischi di
lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia
stato autorizzato il trasporto.
6.
I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i
corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.
7.
Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze
stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo
sono detratti dalle somme eventualmente spettanti al segretario a titolo di
equo indennizzo e per lo stesso evento.
Art. 50
Mensa
1.
Il segretario, anche nelle ipotesi di incarichi di reggenza e di
supplenza, ha diritto ad avvalersi delle mense di servizio istituite presso
gli enti o, in alternativa, ai buoni pasto sostitutivi, ove riconosciuti al
restante personale, secondo le modalità indicate nell’art. 51; analogo
diritto è riconosciuto altresì al collocato in disponibilità ed utilizzato
per esigenze dell’Agenzia stessa, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DPR
n. 465/1997, o da altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti
strumentali ai sensi dell’art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997.
2.
Per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere
effettivamente in servizio.
3.
Il segretario è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari
ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è
gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei generi alimentari e
del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente o dall’Agenzia
nazionale e dalle altre amministrazioni di cui al comma 1.
4.
In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
Art. 51
Buono pasto
1.
Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla
somma che l’ente, l’Agenzia nazionale o le altre amministrazioni di cui
all’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997 sarebbe tenuto a pagare per ogni
pasto, ai sensi del comma 3 dell’art. 50, se optasse per l’istituzione
della mensa di servizio.
2.
Il segretario ha titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti
per il restante personale, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino
servizio anche nelle ore pomeridiane.
PARTE
TERZA
Estinzione
del rapporto di lavoro
Art.
52
Cause
di cessazione del rapporto di lavoro
1.
La cessazione del rapporto di lavoro del segretario, oltre che nei casi
di risoluzione già disciplinati negli artt. 23 e 24, ha luogo:
a)
al compimento del limite
massimo di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio
previsti dalle norme di legge;
b)
per dimissioni del segretario;
c)
per decesso del segretario.
Art.
53
Obblighi
delle parti
1.
Nel caso di cui alla
lettera a) dell'art. 52, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo
giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L’Agenzia
nazionale comunica comunque per iscritto all’interessato l’intervenuta
risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell’art.
52, l’Agenzia nazionale può risolvere
il rapporto senza preavviso, salvo domanda del segretario per la
permanenza in servizio oltre l’anzianità massima, da presentarsi almeno un
mese prima del verificarsi della
condizione prevista. In entrambi i casi l’Agenzia nazionale informa
contestualmente l’ente presso il quale il segretario presta servizio o le
altre amministrazioni che si avvalgono del segretario ai sensi dell’art. 19,
comma 5, del DPR n. 465/1997.
2.
Nel caso di dimissioni del segretario, questi deve darne comunicazione
scritta all’Agenzia nazionale, informando contestualmente l’ente presso il
quale presta servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono dei
segretari ai sensi dell’art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, nel
rispetto dei termini di preavviso.
Art.
54
Periodo
di preavviso
1.
Nei casi di risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini
sono fissati come segue:
a)
2 mesi per i segretari con anzianità di servizio
fino a 5
anni;
b)
3 mesi per i segretari con anzianità di servizio fino a 10 anni;
c)
4 mesi per i segretari con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2.
In caso di dimissioni del segretario i termini di cui al comma 1 sono
ridotti alla metà.
3.
I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di
ciascun mese.
4.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei
termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità
pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato
preavviso. L’Agenzia nazionale, anche per i segretari utilizzati ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del DPR n. 465/1997 o comunque collocati in
disponibilità, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai
sensi dell’art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, hanno diritto
di trattenere
su quanto
eventualmente dovuto
al segretario,
un importo
corrispondente alla
retribuzione per
il periodo
di preavviso
da questi
non dato, senza
pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5.
E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione
del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia
durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal
caso non si applica il comma 4.
6.
L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di
preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento
sostitutivo delle stesse
7.
Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli
effetti.
8.
In caso di decesso del segretario, l'Agenzia nazionale corrisponde agli
aventi diritto l'indennità sostitutiva
del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una
somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9.
L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la
retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in
caso di malattia superiore a 15 giorni.
Art. 55
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1.
Il segretario il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto
di dimissioni può richiedere all’Agenzia nazionale, entro 5 anni dalla data
delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di
accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato nella medesima
fascia professionale posseduta al momento delle dimissioni.
2.
La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al segretario, senza i
limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle
disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche
amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della
cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea.
3.
Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto
di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel
numero complessivo degli iscritti albo.
Art. 56
Trattamento di fine rapporto di lavoro
1.
La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del
trattamento di fine rapporto di lavoro del segretario ricomprende le seguenti
voci:
-
trattamento stipendiale di fascia;
-
indennità integrativa speciale;
-
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
-
retribuzione di posizione;
-
maturato economico annuale, ove spettante;
-
retribuzione aggiuntiva del segretario titolare di sedi di segreteria
convenzionate;
-
diritti di segreteria.
Art. 57
Previdenza complementare
1.
Le parti convengono sulla necessità che i segretari possano usufruire
di una tutela previdenziale complementare a contribuzione definita e a
capitalizzazione individuale ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993, della legge
n. 335/1995 e delle successive modificazioni ed integrazioni.
2.
A questi fini le parti prendono atto che sono in corso negoziati per
definire l’accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per tutti i
lavoratori dei comparti Regioni-Autonomie Locali e Sanità, al quale farà
seguito la disciplina dello statuto, del regolamento elettorale per pervenire
all’atto costitutivo del Fondo medesimo ed ai successivi adempimenti a cura
di quest’ultimo.
Art. 58
Disapplicazioni
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente contratto è disapplicata
la disciplina di cui all’art. 17 del DPR n. 465/1997.
TAVOLA
1
Aumenti
tabellari per il biennio economico 1998-1999
|
Ex
qualifica |
Tabellare
annuo
(x 12 mesi) |
Aumenti
mensili
(x 12 mesi) |
Tabellare
annuo
(x
12 mesi) |
| |
|
|
al
31.12.97 |
al
31.12.99 |
|
| |
|
|
1.80% |
1.50% |
|
| |
1.
A
|
Classe 1^
|
36.000.000
|
74.000
|
62.000
|
37.632.000
|
|
|
|
B
|
Classe 2^
IX livello
|
36.000.000
23.639.000
|
74.000
55.000
|
62.000
46.000
|
37.632.000
24.851.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C
|
VIII livello
|
20.571.000
|
50.000
|
42.000
|
21.675.000
|
TAVOLA
2
Aumenti
retribuzione di posizione per il biennio economico 1998-1999
|
Graduazione degli incarichi |
|
Retribuzione di posizione Annua al 31.12.99 |
Aumenti mensili
(x 13 mesi)
Al 31.12.97 |
Retribuzione
di posizione annua |
| A |
Incarichi in
enti metropolitani
Incarichi in
enti oltre i 250.000 abitanti, in Comuni capoluogo di provincia, in
amministrazioni provinciali |
70.000.000
55.000.000 |
178.000
140.000 |
72.314.000
56.820.000 |
| B |
Incarichi in
enti fino a 250.000 abitanti
Incarichi in enti fino a
65.000 abitanti
Incarichi in enti tra 3.000 e
10.000 abitanti |
33.000.000
23.000.000
17.172.000 |
84.000
58.000
44.000 |
34.092.000
23.754.000
17.744.000 |
| C |
Incarichi in enti fino a 3.000 abitanti |
9.888.000 |
25.000 |
10.213.000 |
Dichiarazione congiunta n. 1
Le
parti si danno reciprocamente atto che, ai fini di una compiuta ed equilibrata
regolazione degli effetti del convenzionamento delle sedi di segreteria sul
trattamento economico dei segretari interessati, in sede di revisione della
disciplina del DPR n. 465/1997, il numero delle sedi convenzionabili sia
determinato sulla base di parametri che rendono coerente lo svolgimento della
funzione con le esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le
parti auspicano un sollecito espletamento dei corsi di cui al comma 9 dell’art. 31
del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 valevoli per i segretari
con più di nove anni e sei mesi di servizio.
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti si danno
reciprocamente atto dell’impegno di pervenire alla definizione della
disciplina generale relativa alle seguenti materie:
-
definizione del contenzioso del precedente contratto;
-
disciplina valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della
progressione nelle fasce professionali;
-
disciplina del maturato economico per i segretari generali nominati
prima del presente contratto;
-
disciplina degli effetti giuridici ed economici per i segretari
nominati ai sensi dell’art. 11, comma 10 del DPR n. 465/1997;
Le
parti, inoltre, concordano sull’esigenza che sia organicamente
ridisciplinata, in sede di revisione del regolamento approvato col DPR n.
465/1997, la materia delle convenzioni di segreteria, in modo da salvaguardare
la duplice esigenza della più efficace e produttiva utilizzazione del
segretario comunale, nel rispetto della professionalità da un lato, e, dall’altro,
di favorire le forme organizzative per l’esercizio associato dei ruoli e
delle funzioni, secondo lo spirito del T.U.E.L. n. 267/2000.
A tal proposito occorrerà
prevedere i limiti oltre i quali vengono a vanificarsi gli scopi per cui sono
concepiti gli accordi convenzionali.
DICHIARAZIONE A VERBALE FPS-CISL
La
FPS – CISL ritiene gravemente discriminatorie la normativa prevista all’art. 31,
comma 1, lett. c), introdotta a modifica rispetto al testo presiglato il
24.11.2000, che prevede uno sbarramento artificioso alla possibilità di
partecipazione al corso di specializzazione per la fascia A) nel caso in cui
non si sia prestato servizio almeno due anni in Enti tra 10001 e 65000
abitanti, e la normativa dello stesso articolo c. 4 che prevede la permanenza
obbligatoria per due anni in enti inferiori a 250.000 abitanti per gli
iscritti in fascia A.
DICHIARAZIONI DELLE OO. SS.
C.G.I.L.
– C.I.S.L. – U.I.L. e
Unione concordano nella necessità che in sede di revisione del regolamento
debbano essere introdotte le integrazioni
della disciplina sulla revoca in previsione di assicurare ogni forma di
garanzia, analogamente a quella prevista per tutta la dirigenza pubblica, ai
fini dell’uso corretto dell’istituto.
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL - CISL - UIL - UNSCP
Il
maturato economico e la retribuzione individuale di anzianità spettanti ai
segretari che abbiano acquisito la qualifica dirigenziale a decorrere dall’1/1/1997,
devono essere attribuiti sulla base della stessa normativa applicata
precedentemente a tale data, tenendo conto del fatto che il D.Lgs. 31/03/1998
n. 80, con l’articolo 43, abrogando il comma 3 dell’articolo 72 del D.Lgs.
03/02/1993, ha restituito validità al D.Lgs. n. 681/82 e legge di conversione
n. 869/82.
C.S.A.
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
DICHIARAZIONE A VERBALE
In
riferimento al presente accordo, relativo al Contratto Collettivo di Lavoro
dei Segretari Comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e
per il biennio economico 1998-1999, la scrivente Organizzazione sindacale, pur
sottoscrivendolo, rileva che lo stesso presenta soluzioni e statuizioni che
penalizzano fortemente la categoria.
Infatti, confrontando tale
accordo con il contratto già in vigore, dell’area della dirigenza del
comparto “Regioni –Autonomie Locali” si evidenzia che ancora una volta
il Segretario Comunale, che svolge funzioni sopraordinate rispetto ai
dirigenti del Comune, si trova in posizione economicamente svantaggiata
rispetto a quella dei dirigenti stessi.
In merito si sottolineano le
seguenti norme contrattuali:
Art.
20 – Ferie e festività – commi 2 e 3
Non si capisce la
diversificazione delle ferie, che, per equità, dovrebbero essere uguali per
tutti.
Art.
31 – Fasce professionali
La
norma contrattuale modifica la legge, riducendo le fasce professionali da 5
(D.P.R. n. 465/1997) a 3, salvo ad articolare le tre fasce in sottofasce.
Art.
36 – Formazione e aggiornamento
Sembra illogico e
certamente non incentivante al fine di migliorare la professionalità e
qualità del lavoro, che gli oneri per la partecipazione a corsi di formazione
e aggiornamento siano a carico del Segretario, salva la concessione da parte
del comune di un “contributo” sulla spesa sostenuta.
Art.
42 – Retribuzione di risultato
Ne viene
determinato l’importo nella misura del 10% del monte salari; per i Dirigenti
del Comune ne è stato determinato l’importo nella misura del 15% del monte
salari.
A conclusione delle
considerazioni di cui sopra si rileva, altresì, che non si fa menzione dell’indennità
di risultato che i Segretari Comunali avrebbero dovuto percepire in relazione
al precedente contratto di lavoro e che mai fu erogata, creando l’ennesima
sperequazione nei confronti dei dirigenti che l’anno regolarmente percepita.
Roma, lì 16/05/2001
|