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Versione Stampabile
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
dell'Area della
Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica
e Amministrativa del
Servizio
Sanitario Nazionale 2002 - 2005
Biennio economico 2004 - 2005
In data 9 marzo 2006 alle ore 17,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le
Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale III nelle
persone di:
Per l'ARAN:
nella persona del Prof. Mario Ricciardi,
componente del Comitato Direttivo:
Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni
Sindacali:
| OO.SS. di categoria |
Confederazioni sindacali |
| |
| CGIL FP |
CGIL |
| CISL FPS - COSIADI |
CISL |
| UIL FPL |
UIL |
| CIDA - SIDIRSS |
CIDA |
| SINAFO |
CONFEDIR SANITA’ |
| AUPI |
| CONFEDIR |
| SNABI SDS |
|
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata
ipotesi di contratto ad eccezione delle seguenti sigle: CGIL FP, CISL
FPS-COSIADI, AUPI.
INDICE
PARTE I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenze
PARTE II – Trattamento economico biennio 2004 – 2005
CAPO I - Trattamento economico dei dirigenti
Art. 2 - Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei
dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2004 - 2005
CAPO II - Biennio 2004 – 2005 Retribuzione di posizione
minima contrattuale dei dirigenti
Art. 3
- La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto
di lavoro esclusivo
Art. 4
- La retribuzione di
posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non
esclusivo
Art. 5
- La retribuzione di
posizione minima unificata dei dirigenti dei ruoli professionale e tecnico
Art. 6
- La retribuzione di
posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del
ruolo amministrativo
CAPO
III - Condizioni di lavoro
Art. 7
- Turni di guardia
notturni
CAPO IV
Art. 8 - Effetti dei benefici economici
CAPO V - I fondi aziendali
Art. 9 - Fondi per la retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura
complessa
Art. 10 - Fondo per il trattamento accessorio legato alle
condizioni di lavoro
Art. 11 - Fondo per la retribuzione di risultato e per la
qualità della prestazione individuale
PARTE III - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.
12 - Conferme
Allegato 1
Dichiarazioni a verbale e congiunte
PARTE
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Campo di applicazione,
durata e decorrenze
1. Il presente contratto collettivo nazionale, che concerne il periodo 1
gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, riguarda la parte economica di tale biennio e
si applica a tutti i dirigenti sanitari, professionali, tecnici ed
amministrativi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato,
dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati
dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei
comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per
la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre
2004.
2. Ai
dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di
soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e
riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di
privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o
definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali
firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina
contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla
stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o
definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Sono
confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, commi da 3 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al quadriennio normativo 2002 – 2005, I biennio economico
che è indicato nel testo come “CCNL del 3 novembre 2005”.
PARTE
II
Trattamento
economico biennio 2004 – 2005
CAPO I
Trattamento
economico dei dirigenti
Art. 2
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro
ruoli
nel biennio 2004 - 2005
1. Dall'1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005, lo stipendio tabellare previsto per
i dirigenti dei quattro ruoli compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti a rapporto non esclusivo ed orario unico di cui all’art. 35 del CCNL
stipulato il 3 novembre 2005, è incrementato di € 60,00 lordi mensili. Dalla
stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima
mensilità, è rideterminato in € 38.978,00.
2. Dall’1 febbraio 2005 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è
incrementato di ulteriori € 81,00 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio
tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato
in € 40.031,00.
3. Nulla è innovato per i
dirigenti di cui all’art. 46 del CCNL 3 novembre 2005.
CAPO II
Biennio 2004 - 2005
Retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti
Art. 3
La retribuzione di posizione minima
unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con
rapporto di lavoro esclusivo
1. A decorrere dall’1 gennaio
2004, la retribuzione di posizione unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con
rapporto di lavoro esclusivo di cui all’art 42, comma 1, tavola A) del
CCNL del 3 novembre 2005 è così rideterminata:
|
|
Retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata al 31 dicembre 2003
|
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata dal 1 gennaio
2004
|
|
Dirigente
incarico struttura complessa
|
9.270,01
|
795,36
|
10.065,37
|
|
Dirigente incarico
struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
|
5.699,20
|
420,72
|
6.119,92
|
|
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
|
3.296,58
|
420,72
|
3.717,30
|
|
Dirigente
equiparato
|
3.296,58
|
158,28
|
3.454,86
|
|
Dirigente <
5 anni
|
0
|
110,88
|
110,88
|
2. A decorrere dall’1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente
rideterminata nel modo seguente:
|
|
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata al 31 gennaio
2005
|
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata dal 1 febbraio
2005
|
|
Dirigente
incarico struttura complessa
|
10.065,37
|
1.020,60
|
11.085,97
|
|
Dirigente
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
|
6.119,92
|
475,44
|
6.595,36
|
|
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
|
3.717,30
|
475,44
|
4.192,74
|
|
Dirigente
equiparato
|
3.454,86
|
179,28
|
3.634,14
|
|
Dirigente <
5 anni
|
110,88
|
120,00
|
230,88
|
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente
rideterminata nel modo seguente:
|
|
Retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata al 30 dicembre 2005
|
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata dal 31 dicembre
2005
|
|
Dirigente
incarico struttura complessa
|
11.085,97
|
43,44
|
11.129,41
|
|
Dirigente
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
|
6.595,36
|
21,72
|
6.617,08
|
|
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
|
4.192,74
|
21,72
|
4.214,46
|
|
Dirigente
equiparato
|
3.634,14
|
32,40
|
3.666,54
|
|
Dirigente <
5 anni
|
230,88
|
12,00
|
242,88
|
4. Gli incrementi di cui ai commi
1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e
si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente
attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per
gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della
retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti
cui è conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8.6.2000 sono coloro
per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta:
parte fissa € 5.639,19, parte variabile € 2.520,30 (divenuta di € 3.296,58 alla
data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005).
6. Per effetto del comma 5 il
valore di € 4.214,46 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di
posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi
della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l’entrata in
vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26,
comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005 per il riconoscimento al
quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività, è utile in via
prioritaria anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove
disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno
2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di
retribuzione di posizione minima contrattuale. Tale clausola si applica anche
in caso di valutazione positiva per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti che
possiedono la medesima esperienza professionale. Ai dirigenti cui è conferito
l’incarico previsto dal presente comma, è attribuita la nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale del comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda
il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del
presente articolo, secondo le vigenti disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 49 del CCNL
3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è automaticamente
rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a
ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al
netto degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi 2, 3 e
4 dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005.
Art. 4
La retribuzione di
posizione minima per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
1. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con
rapporto di lavoro non esclusivo la retribuzione di posizione minima unificata
di cui all’art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, rimane fissata nei
valori stabiliti dalla tavola ivi indicata al 31 dicembre 2003.
2. Rimangono, altresì, confermate
tutte le altre clausole dell’art. 45 citato nel comma 1.
Art. 5
La retribuzione di posizione minima
unificata dei dirigenti del ruolo professionale e tecnico
1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di
cui alla tavola B) dell’art. 44, comma 1, del CCNL del 3 novembre 2005 e è così
rideterminata:
|
|
Retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata al 31 dicembre 2003
|
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata dal 1 gennaio
2004
|
|
Dirigente
incarico struttura complessa
|
11.776,73
|
609,48
|
12.386,21
|
|
Dirigente
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
|
4.947,46
|
481,20
|
5.428,66
|
|
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
|
2.467,10
|
424,32
|
2.891,42
|
|
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2 DPR 384/90
|
2.467,10
|
424,32
|
2.891,42
|
|
Dirigente
equiparato
|
2.467,10
|
222,84
|
2.689,94
|
|
Dirigente <
5 anni
|
0
|
222,84
|
222,84
|
2. A decorrere dall’1 febbraio 2005 la retribuzione di
posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
|
|
Retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata al 31 gennaio 2005
|
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata dal 1 febbraio
2005
|
|
Dirigente
incarico struttura complessa
|
12.386,21
|
704,64
|
13.090,85
|
|
Dirigente
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
|
5.428,66
|
556,32
|
5.984,98
|
|
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
|
2.891,42
|
493,44
|
3.384,86
|
|
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2 DPR 384/90
|
2.891,42
|
493,44
|
3.384,86
|
|
Dirigente
equiparato
|
2.689,94
|
257,64
|
2.947,58
|
|
Dirigente <
5 anni
|
222,84
|
257,64
|
480,48
|
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente
rideterminata nel modo seguente
|
|
Retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata al 31 dicembre 2005
|
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata dal 31 dicembre
2005
|
|
Dirigente
incarico struttura complessa
|
13.090,85
|
96,72
|
13.187,57
|
|
Dirigente
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
|
5.984,98
|
76,32
|
6.061,30
|
|
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
|
3.384,86
|
67,68
|
3.452,54
|
|
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2 DPR 384/90
|
3.384,86
|
67,68
|
3.452,54
|
|
Dirigente
equiparato
|
2.947,58
|
35,40
|
2.982,98
|
|
Dirigente <
5 anni
|
480,48
|
35,40
|
515,88
|
4. Gli incrementi di cui ai commi
1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e
si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente
attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per
gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della
retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti
cui è conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono
coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così
composta: parte fissa € 2.559,04 parte variabile € 4.637,78 (divenuta di €
2.467,10 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 3
novembre 2005).
6. Per effetto del comma
5 il valore di € 3.452,54 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione
di posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai
sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l’entrata in
vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26,
comma 2, lett. a) del CCNL 3 novembre 2005 per il rinnovo dell’incarico ai
dirigenti con quindici anni di esperienza professionale, valutata ai sensi
dell’art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000 II biennio economico è utile in
via prioritaria anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico –
ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL
8.6.2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di
retribuzione di posizione minima contrattuale. Al dirigente cui è conferito
tale incarico, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale prevista dal comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda il
conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente
articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 49 del CCNL
3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è automaticamente
rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a
ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al
netto degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi 2, 3 e
4 dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005.
10. La retribuzione di posizione
minima contrattuale dei dirigenti indicati nella tavola B) dell’art. 44 del
CCNL del 3 novembre 2005 è comprensiva del valore indicato nel comma 5 del medesimo
articolo pari ad € 1.601, 02.
11. Con il presente contratto
ferma rimanendo la misura complessiva della retribuzione di posizione minima
unificata rideterminata alle date indicate nei commi 1, 2 e 3, il valore di
cui al comma 10, sempre ricompreso nel predetto emolumento, è stabilito dal 31
dicembre 2005 nella misura di € 2.000,00 e conserva la natura e le finalità già
previste dall’art. 11, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
Art. 6
La retribuzione di posizione minima unificata
dei dirigenti delle professioni sanitarie
e del ruolo amministrativo
1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di
posizione unificata dei dirigenti di cui alla tavola C) dell’art. 44, comma 1,
del CCNL del 3 novembre 2005 è così rideterminata:
|
|
Retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata al 31 dicembre 2003
|
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata dal 1 gennaio
2004
|
|
Dirigente
incarico struttura complessa
|
11.396,97
|
592,08
|
11.989,05
|
|
Dirigente
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
|
5.066,50
|
498,24
|
5.564,74
|
|
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
|
2.709,30
|
405,48
|
3.114,78
|
|
Dirigente
equiparato
|
2.709,30
|
245,16
|
2.954,46
|
|
Dirigente <
5 anni
|
0,00
|
245,16
|
245,16
|
2. A
decorrere dal 1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è
ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
|
|
Retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata al 31 gennaio 2005
|
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata dal 1 febbraio
2005
|
|
Dirigente
incarico struttura complessa
|
11.989,05
|
686,04
|
12.675,09
|
|
Dirigente
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
|
5.564,74
|
577,44
|
6.142,18
|
|
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
|
3.114,78
|
469,92
|
3.584,70
|
|
Dirigente
equiparato
|
2.954,46
|
284,04
|
3.238,50
|
|
Dirigente
< 5 anni
|
245,16
|
284,04
|
529,20
|
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente
rideterminata nel modo seguente:
|
|
Retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata al 30 dicembre 2005
|
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata dal 31 dicembre
2005
|
|
Dirigente
incarico struttura complessa
|
12.675,09
|
130,20
|
12.805,29
|
|
Dirigente
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
|
6.142,18
|
109,56
|
6.251,74
|
|
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
|
3.584,70
|
89,16
|
3.673,86
|
|
Dirigente
equiparato
|
3.238,50
|
54,00
|
3.292,50
|
|
Dirigente <
5 anni
|
529,20
|
54,00
|
583,20
|
4. Gli incrementi di cui ai commi
1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e
si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente
attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per
gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della
retribuzione minima contrattuale prevista per i dirigenti cui è conferito un
incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali
la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa
€ 3.213,39, parte variabile € 4.018,03, (divenuta di € 2.709,30 alla data del
31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005).
6. Per effetto del comma 5 il
valore di € 3.673,86 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di
posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi
della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l’entrata in
vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26,
comma 2, lett. a) del CCNL 3 novembre 2005 per il rinnovo dell’incarico ai
dirigenti con quindici anni di esperienza professionale, valutata ai sensi
dell’art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000 II biennio economico è utile, in
via prioritaria, anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico –
ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL
8.6.2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di
retribuzione di posizione minima contrattuale. Al dirigente cui è conferito
tale incarico, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale prevista dal comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda il
conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente
articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 49 del CCNL
3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è automaticamente
rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a
ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al
netto degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi 2, 3,
4 e 6 dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005.
10. La retribuzione di posizione
minima contrattuale dei dirigenti indicati nella tavola C) dell’art. 44 del
CCNL del 3 novembre 2005 è comprensiva del valore indicato nel comma 5 del
medesimo articolo pari ad € 1.601, 02.
11. Con il presente contratto ferma
rimanendo la misura complessiva della retribuzione di posizione minima
unificata rideterminata alle date indicate nei commi 1, 2 e 3, il valore di
cui al comma 10, sempre ricompreso nel predetto emolumento, è stabilito dal 31
dicembre 2005 nella misura di € 2.000,00 e conserva la natura e le finalità già
previste dall’art. 11, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
CAPO III
Condizioni di lavoro
Art. 7
Turni di guardia notturni
1. Le parti, fermo rimanendo per
le aziende e gli enti l’obbligo di previa razionalizzazione della rete interna
dei servizi ospedalieri per l’ottimizzazione delle attività connesse alla
continuità assistenziale, nel prendere atto degli esiti del monitoraggio
previsto dall’art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per la rilevazione del
numero delle guardie notturne effettivamente svolte nelle aziende ed enti
considerano sussistenti le condizioni per riesaminare con il presente contratto
le modalità di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda dopo
aver detratto da quelle fuori dell’orario di lavoro il numero, non superiore al
12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell’art. 18 del CCNL del
3 novembre 2005.
2. A tal fine,
a decorrere dal 31 dicembre 2005,
in
base alle risorse indicate nell’art 9, commi 2 e 3 per ogni turno di guardia
notturna in orario e fuori dell’orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto
dal comma 1 è stabilito un compenso del valore di € 50,00. Per la corretta
determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia
all’allegato n 1.
3.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del CCNL ciascuna azienda o ente, in
ragione della propria organizzazione dei servizi ospedalieri, è tenuta a
comunicare alla Regione di appartenenza se il finanziamento del fondo disposto
dall’art. 9, commi 2 e 3, sia sufficiente alla corresponsione del compenso
previsto nel comma 2, indicando la eventuale misura in eccedenza o in difetto
rispetto a quella contrattualmente stabilita.
4. Le
Regioni, nei 30 giorni successivi , provvederanno – ove necessario – al
riequilibrio dei fondi tra le Aziende ai sensi dell’art. 9, comma 4, del CCNL 3
novembre 2005, utilizzando – a compensazione per la presente area dirigenziale
– le risorse indicate nei commi 2 e 3 dell’art. 9 tenuto conto, in questo ultimo
caso, dell’eventuale già avvenuta utilizzazione di dette risorse per il
pagamento di ore di lavoro straordinario.
5.
Il compenso di cui al comma 2, si
cumula con l’indennità notturna prevista dall’art. 47, comma 1 del CCNL del 3
novembre 2005.
6. Le parti prendono atto che
l’art. 16, comma 2, del CCNL 3 novembre 2005, è tuttora in vigore. Pertanto,
qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l’intero
turno di guardia notturna prestato fuori dell’orario di lavoro, non si dà luogo
all’erogazione del compenso del comma 2. Detto compenso compete invece per le
guardie fuori dell’orario di lavoro che diano luogo al recupero dell’orario
eccedente.
Art. 8
Effetti dei
benefici economici
1. Le
misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dei capi I e II
del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità
premio di servizio, sull’indennità alimentare dell’art. 19 del CCNL 3 novembre
2005, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2.
Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva
nelle componenti fissa unificata e variabile in godimento nonché alle voci
retributive di seguito riportate:
-
del CCNL 8 giugno
2000: indennità di cui all’art. 37; assegni personali previsti dall’art. 30,
commi 1 e 2 e dall’art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale;
indennità dell’art. 40;
-
dagli artt. 3, 4 e 5
del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
3. I
benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti
comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli
importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli
effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione minima contrattuale.
CAPO V
I fondi aziendali
Art. 9
Fondi per la retribuzione
di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e
indennità di direzione di struttura complessa
1. I fondi previsti dall’art. 49 dei CCNL 3 novembre 2005, I biennio economico
2002-2003 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico
trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell’indennità di
incarico di direzione di struttura complessa, sono confermati. Il loro
ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, attuati i commi 4 e 5 del
medesimo art. 49.
2. Sono
confermati i commi 2, 3 e 6 dell’art. 49 del CCNL 3 novembre 2005. Il comma 5
del medesimo articolo ha esaurito i propri effetti con l’entrata in vigore del
citato contratto.
3. I fondi del comma 1, sono incrementati delle risorse individuate negli artt.
3 e 5, commi 8, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 i fondi del comma 1, sono ulteriormente incrementati di € 3,00
mensili (per 13 mensilità) per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2003
al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono finalizzate prioritariamente ad
eventuali riallineamenti della retribuzione di posizione variabile aziendale
ove nell’applicazione della retribuzione di posizione minima unificata si siano
verificati degli scostamenti a parità di funzioni. In particolare per il fondo
dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti le
predette risorse sono utilizzate anche per il riallineamento tra la
retribuzione di posizione minima unificata del dirigente con meno di 5 anni e
quello di anzianità inferiore al compimento del quinquennio determinatasi per
effetto della tabella prevista dall’art. 3, comma 3.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2005 i fondi del comma 1
sono incrementati di € 3,00 mensili (per tredici mensilità per ogni dirigente
in servizio al 31 dicembre 2003, al netto degli oneri riflessi) aggiuntivi
rispetto al comma 4 per l’adeguamento in tutto o in parte dell’indennità di
struttura complessa al valore massimo stabilito dall’art. 41 del CCNL 8 giugno
2000. Ove tali valori siano stati già raggiunti l’incremento rimane in ciascuno
dei fondi per le altre finalità ivi previste ed in particolare, per il fondo
dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti anche per
l’attuazione di quanto stabilito nel comma 4 ultimo periodo.
Art. 10
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Il fondo previsto dall’ art. 50 del CCNL del 3 novembre 2005, per il
trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le
modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è
quello consolidato al 31 dicembre 2003, comprensivo degli incrementi di cui al
comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
2. Al fine di corrispondere il compenso di cui all’art. 7, comma 2, il fondo
del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006, è
incrementato di € 5,50 mensili per ogni dirigente biologo, chimico, fisico,
psicologo e farmacista in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al
netto degli oneri riflessi.
3.
Alle risorse del comma 2 si aggiungono alla medesima data € 10,29, mensili per
ogni dirigente del comma 2 in servizio al 31 dicembre 2001, per dodici mesi al
netto degli oneri riflessi già confluiti nel fondo del comma 1 ai sensi
dell’art. 50, comma 3, lettera b) del CCNL del 3 novembre 2005 e sino
all’entrata in vigore del presente contratto usate provvisoriamente per
remunerare le ore di lavoro straordinario.
4. Qualora in ragione
dell’attività svolta nelle aziende ed enti non vengano effettuati, in tutto o
in parte, servizi di guardia notturna, per la differenza non utilizzata nel
fondo di cui al comma 1, si applicano i criteri di flessibilità richiamati
nello stesso comma, secondo i criteri stabiliti in contrattazione integrativa,
finalizzando le relative risorse agli stessi dirigenti.
5. A
decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto la retribuzione oraria
per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in €
24,59. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è
pari ad € 27,80 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è
pari ad € 32,08.
Art. 11
Fondo per la
retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. L' art. 51 del CCNL del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la
retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione
individuale per i dirigenti dei quattro ruoli sono confermati. L’ammontare dei
fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2003. Nel consolidamento
non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo
periodo, le quali, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei
fondi dal 1 gennaio 2004 ai sensi del comma 2.
2. Sono
confermati i commi 2 e 4 dell’art. 51 del CCNL del 3 novembre 2005. Il comma 3
del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l’entrata in vigore del
citato contratto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1
gennaio 2006 il fondo del comma 1, con le modalità previste dall’art. 61, comma
2, lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996, è incrementato di € 17,01 mensili per
ogni dirigente biologo, chimico, fisico, psicologo e farmacista in servizio al
31 dicembre 2003, per 13 mensilità al netto degli oneri riflessi e di € 22,51
per ogni altro dirigente delle professioni sanitarie e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo.
4. Dall’entrata in vigore del
CCNL le risorse, complessivamente disponibili destinate alla retribuzione di
risultato che siano eventualmente da erogare in forma di acconto ovvero per
stati di avanzamento, ai sensi dell’art. 65, comma 8 del CCNL del 5 dicembre
1996, sono ridotte al 50% con riferimento alle quote attribuibili. La parte
restante di dette risorse rimane nel fondo di cui al presente articolo ed
unitamente alle risorse di cui al comma 3, è corrisposta esclusivamente a
consuntivo in relazione al raggiungimento del risultato.
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 12
Conferme
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente
contratto, restano confermate tutte le norme del CCNL del 3 novembre 2005
nonché quelle indicate nell’art. 55 del contratto stesso.
2. Le
parti si danno atto che è necessario procedere alla correzione dei seguenti
errori materiali rinvenuti nel CCNL del 3 novembre 2005, parte normativa
quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003:
-
Art. 40, comma 2 (tabella) le cifre indicate sotto la colonna “fissa”
vanno sostituite con le seguenti:
|
|
fissa
|
|
Dirigente incarico struttura semplice o
ex modulo funzionale DPR 384/1990
|
4.763,79
|
|
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL
8 giugno 2000
|
3.657,39
|
|
Dirigente equiparato
|
1.476,91
|
|
Dirigente < 5 anni
|
1.476,91
|
-
Art. 40, comma 3 (tabella) le cifre indicate sotto la colonna “fissa” e
sotto la colonna “totale” vanno sostituite con le seguenti:
|
|
fissa
|
totale
|
|
Dirigente incarico struttura semplice o
ex modulo funzionale DPR 384/1990
|
5.542,59
|
10674,62
|
|
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL
8 giugno 2000
|
4.385,79
|
8.403,82
|
|
Dirigente equiparato
|
2.205,31
|
8.403,82
|
|
Dirigente < 5 anni
|
2.205,31
|
4.316,06
|
-
Art. 54, comma 6: le parole “per i fini del comma 3” sono sostituite dalle parole “per i fini del comma 5”.
- Nella dichiarazione congiunta n. 14 la parola “riconferma”
è abrogata.
3.
L’art. 42 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 rimane in vigore fino
all’entrata a regime dell’art. 41 del medesimo CCNL.
|
Determinazione del numero dei
turni di guardia notturni
|
|
|
|
|
|
1°
esempio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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N°
guardie annue notturne in orario di servizio
|
679
|
|
|
N°
guardie annue notturne fuori orario di servizio
|
364
|
|
|
N° totale
annuo guardie notturne
|
|
1.043
|
|
|
|
|
|
N° totale annuo guardie notturne retribuite in attività
libero professionale (ex art. 18 CCNL 3.11.2005)
|
|
|
|
(1.043 x
12%)
|
|
125
|
|
|
|
|
|
N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di
servizio retribuibili con il compenso dell'art. 6 del CCNL
|
|
918
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2°
esempio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N°
guardie annue notturne in orario di servizio
|
1.518
|
|
|
N°
guardie annue notturne fuori orario di servizio
|
-
|
|
|
N° totale
annuo guardie notturne
|
|
1.518
|
|
|
|
|
|
N° totale annuo guardie notturne retribuite in attività
libero professionale (ex art. 18 CCNL 3.11.2005)
|
|
0
|
|
|
|
|
|
N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di
servizio retribuibili con il compenso dell'art. 6 del CCNL
|
|
1.518
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3°
esempio
|
|
|
|
|
|
|
|
N°
guardie annue notturne in orario di servizio
|
818
|
|
|
N°
guardie annue notturne fuori orario di servizio
|
69
|
|
|
N° totale
annuo guardie notturne
|
|
887
|
|
|
|
|
|
N° totale annuo guardie notturne retribuite in attività
libero professionale (ex art. 18 CCNL 3.11.2005)
|
|
69
|
|
|
|
|
|
N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di
servizio retribuibili con il compenso dell'art. 6 del CCNL
|
|
818
|
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
Le parti si impegnano a
verificare presso l’INPDAP la possibilità di prevedere nel prossimo CCNL le
modalità con le quali calcolare in tutto o in parte la retribuzione di
posizione variabile aziendale nell’indennità premio di servizio analogamente a
quanto già previsto dal CCNL della dirigenza delle Regioni ed autonomie locali.
DICHIARAZIONE A VERBALE FP CGIL
– CISL FP -
Cosiade
La FP CGIL e la CISL FP non sottoscrivono l’ipotesi di CCNL 2004-2005 a seguito di un’attenta valutazione di elementi di forte criticità posti dalle scelte
contrattuali.
Tali scelte sono state fortemente respinte dalle nostre
federazioni, e malgrado alcuni miglioramenti acquisiti nel corso della
trattativa, mantengono e inseriscono nel rinnovo contrattuale elementi di
contraddizione nell’attuale assetto contrattuale. Inoltre il contratto
inserisce preoccupanti elementi di disequilibrio della valorizzazione economica
e professionale fra i dirigenti stessi e fra la dirigenza e il personale del
Servizio sanitario nazionale.
In particolare la FP CGIL e la CISL FP e Cosiade respingono:
-
La modifica dell’attuale sistema degli incarichi,
collegato a elementi di valorizzazione professionale e organizzativa sulla
base di contrattazione decentrata aziendale, con l’inserimento di un
ulteriore livello di incarico che prevede come criterio di accesso
l’anzianità di 15 anni di attività. Tale scelta introduce e valorizza un
percorso di professionalità collegato all’anzianità di servizio, e non
favorisce una verifica complessiva dei sistemi di riconoscimento
professionale dei dirigenti, che dovrà essere materia di rinnovo del
prossimo quadriennio normativo.
-
La scelta di distribuzione degli incrementi
contrattuali fra i dirigenti con diversi incarichi, che non garantisce la
medesima percentuale di incremento.
-
La scelta all’interno di un biennio contrattuale di
tipo economico di determinare un disequilibrio di riconoscimenti economici
fra i dirigenti stessi, rispetto a diverse forme di disagio, che meglio devono
essere individuate in un rinnovo contrattuale quadriennale normativo.
-
L’introduzione di un riconoscimento di valorizzazione
economica del disagio notturno con le risorse del biennio contrattuale,
diversificato dal restante personale che svolge la medesima attività. La
valorizzazione del disagio deve essere riconosciuta, come peraltro finora
avvenuto, nella stessa misura per tutte le figure professionali che
svolgono attività notturna, all’interno del servizio sanitario nazionale.
La FP CGIL e la CISL FP e Cosiade respingono, come già denunciato con
la dichiarazione a verbale numero 2 del rinnovo del CCNL 2002-2005
relativamente alla regolamentazione delle prestazioni aggiuntive, la scelta del
Governo e delle regioni, di continuare a promuovere e valorizzare gli elementi
quantitativi e le forme centralizzate nazionali di riconoscimento
professionale.
In questo modo si indebolisce il processo di
aziendalizzazione e di contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei
dirigenti, si svilisce il ruolo strategico degli stessi all’interno del
servizio sanitario nazionale e del sistema di relazioni sindacali. Inoltre
viene meno una delle funzioni strategiche del contratto, quale strumento di
innovazione e di riorganizzazione del lavoro a livello decentrato.
Roma, 9 marzo 2006
|
Segreteria Nazionale FP CGIL |
Segreteria Nazionale CISL FP |
Segreteria Nazionale Cosiade |
| Firmato: Dettori |
Firmato: Volpato |
Firmato: Di
Pietro |
|