DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009 E
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
A seguito del parere espresso dal Comitato di Settore il 3 settembre 2008 su
testo di ipotesi di Accordo relativo al CCNL del personale della dirigenza
sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario
Nazionale per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006-2007
e della certificazione resa dalla Corte dei Conti il 16 ottobre 2008, a seguito
della quale si è integrato l'art. 27, comma 1 del presente contratto, il giorno
17 ottobre 2008 alle ore 11.30, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l’incontro
tra:
l'A.Ra.N.:
nella persona del Presidente:
Avv. Massimo MASSELLA DUCCI TERI
(firmato)
e le seguenti:
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Organizzazioni sindacali |
Confederazioni sindacali |
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| CGIL FP |
firmato |
CGIL |
firmato |
| CISL FPS-COSIADI |
firmato |
CISL |
firmato |
| UIL FPL |
firmato |
UIL |
firmato |
| FP CIDA |
firmato |
CIDA |
firmato |
|
SNABI SDS |
firmato |
|
|
|
SINAFO |
firmato |
|
|
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AUPI |
firmato |
CONFEDIR |
firmato |
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CONFEDIR SANITA' |
firmato |
|
|
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnico ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, nel
testo che segue.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA
DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009 E
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
INDICE
PARTE I -
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata , decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - Relazioni e diritti sindacali
CAPO I - Obiettivi e strumenti
Art. 3 - Relazioni sindacali
Art. 4 - Tempi e procedure per la contrattazione integrativa
Art. 5 - Coordinamento regionale
TITOLO III - Rapporto di lavoro
CAPO I - Incarichi dirigenziali
Art. 6 - Sistema degli incarichi e
sviluppo professionale
CAPO II - Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti
Art. 7 - Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero
TITOLO IV - DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE,
DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA
Art. 8 - Entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica di dirigente
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione ostetrica
Art. 9 - Utilizzo della disciplina provvisoria di cui all’art. 42 del CCNL
integrativo 10 febbraio 2004
TITOLO V - Istituti di peculiare interesse
Art. 10 - Disposizioni particolari
TITOLO VI
CAPO I - Misurazione e valutazione dei servizi
Art. 11 - Obiettivi
Art. 12 - Principi della valutazione
Art. 13 - Procedure della valutazione
Art. 14 - Comportamento in servizio
Art. 15 - Norma di rinvio
Art. 16 - Recesso dell'azienda o ente
Art. 17 - Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
Art. 18 - Copertura assicurativa e tutela legale
PARTE II - Trattamento economico biennio 2006 - 2007
CAPO I - Trattamento economico dei dirigenti
Art. 19 - Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro
ruoli nel biennio 2006 - 2007
CAPO II - Biennio 2006-2007 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei
dirigenti
Art. 20 - Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo
Art. 21 - Retribuzione di posizione minima per i dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
Art. 22 - Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo
professionale e tecnico
Art. 23 - Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle
professioni sanitarie e del ruolo amministrativo
CAPO III
Art. 24 - Effetti dei benefici economici
CAPO IV - I fondi aziendali
Art. 25 - Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa
Art. 26 - Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
Art. 27 - Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della
prestazione individuale
PARTE III - Norme finali
Art. 28 - Conferme ed integrazioni
Art. 29 - Norme finali e transitorie
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del
ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di cui al CCNL 3
novembre 2005, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato,
dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati
dall’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti
di contrattazione ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, terzo alinea del
CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1
febbraio 2008.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di
soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e
riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di
privatizzazione - si applica il presente contratto sino all’individuazione o
definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali
firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale
applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione
del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del
comparto pubblico di destinazione.
3. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine
“dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i
dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Nel
ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione,
della prevenzione e della professione di ostetrica.
4. I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del ruolo
sanitario, nel testo sono indicate come “dirigenti delle professioni sanitarie”.
5. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, comma 3 e commi
da 5 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del quadriennio normativo
2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come “CCNL del 3
novembre 2005”.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009
per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007
per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta
stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da
parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni
dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite
dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto
dall’art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate
tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la
procedura degli artt. 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001. Gli importi
dell’indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette
disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal
rinnovo contrattuale.
7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in
sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo del luglio 1993.
8. L’art. 2 del CCNL 3.11.2005 è disapplicato.
Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E STRUMENTI
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL dell’8
giugno 2000, dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 e dal CCNL del 3 novembre
2005, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono,
modificano o integrano la predetta disciplina.
Art. 4
Tempi e procedure per la contrattazione integrativa
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte
normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione
negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di
contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L’azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata
alle trattative di cui al comma 1 entro quindici giorni da quello successivo
alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione
sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, per l'avvio
del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e
comunque entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto.
3. Entro trenta giorni dalla stipula del presente CCNL, l’Azienda, trasmette
alla Regione la documentazione relativa all’ammontare dei fondi contrattuali e
ne fornisce contestuale informazione alle OO.SS. ai sensi dell’art. 6, comma 1,
lett. a) del CCNL del 3 novembre 2005.
4. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della tempistica
stabilita nel comma 4 dell’art 5 (Coordinamento regionale), sulla base di
documentazione prodotta dall’Azienda, ove non siano state presentate le
piattaforme, deve concludersi perentoriamente entro 150 giorni dalla stipula del
presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e
comunque in presenza di trattative già avviate e in fase conclusiva.
5. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare fattivamente,
nell’osservanza dei principi di lealtà e buona fede, al rispetto della predetta
tempistica contrattuale. A tal fine, nel periodo di contrattazione aziendale, le
parti devono incontrarsi con una frequenza e assiduità tali da consentire la
stipula del contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi
sulle modalità ritenute più utili per la conclusione delle trattative.
6. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione, anche per quanto
riguarda lo stato di utilizzo dei fondi e conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti.
7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal
fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza
rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa
deve essere ripresa entro cinque giorni.
8. Le Aziende e gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN i contratti
integrativi entro cinque giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell’art. 46,
comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
9. Le clausole dei commi 3 e 4 del presente articolo hanno carattere
sperimentale e sono soggette a verifica delle parti nella prossima sessione
negoziale di livello nazionale.
10. L’articolo 5 del CCNL del 3 novembre 2005 è disapplicato.
Art. 5
Coordinamento Regionale
1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto
dell’art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in
vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali
firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle
seguenti materie relative:
a) all’utilizzo delle risorse regionali di cui all’art. 53 del CCNL 3 novembre
2005;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua,
comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei
minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del
personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 49, comma
2, primo e secondo alinea del CCNL 3 novembre 2005;
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione
organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo
di essa ai sensi dell’art. 53 del CCNL 8 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che
devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell’art. 25
comma 5 del CCNL 3 novembre 2005;
f) alla verifica dell’efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici
erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell’utenza;
g) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard
e procedure finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti
all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni
concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle
disposizioni del d.lgs. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività
connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire
la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto,
tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle
tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
i) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare
la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione
aziendale attuati ai sensi del comma 6;
j) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera
professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G) del 3.11.2005, di norme idonee a
garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente
all’andamento delle liste di attesa;
k) ai criteri generali per l’attuazione dell’istituzione della qualifica unica
di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica e modalità e
limiti della copertura dei relativi oneri.
l) ai criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui
all’art. 7 del presente CCNL.
2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo
regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di
relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le
modalità dell’art. 4.
3. Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in
vigore del CCNL, di non avvalersi della facoltà di emanare linee di indirizzo
sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni
sindacali aziendali nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal
presente contratto anche prima della scadenza dei 90 giorni previsti dal comma 1
medesimo.
4. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 90 giorni, si
applica il comma 2 dell’art 4 del presente CCNL.
5. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1 rimangono, comunque, ferme
tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e l’incremento dei
fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 e 53 del I biennio e 8 e 9 del II
biennio), nonché dall’art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004,
confermate dagli artt. 49, 50, 51 e 52 del CCNL 3.11.2005, dagli artt. 9,10 e 11
del CCNL 5.7.2006 e dagli artt. 25, 26 e 27 del presente CCNL.
6. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali
regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS. di
categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di
confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli
istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato
di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze
dell’applicazione dell’art. 7 e degli artt. 49, 51 e corrispondenti fondi
dell’art. 52 del CCNL 3.11.2005 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi
da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’entità dei
finanziamenti, dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro
di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle
soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale,
assunti in applicazione del d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità,
fermo restando il valore della spesa regionale.
7. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 6 saranno inviati
all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 165
del 2001.
8. L’art. 9 del CCNL 3 novembre 2005 è disapplicato.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
INCARICHI DIRIGENZIALI
Art. 6
Sistema degli incarichi e sviluppo professionale
1. Nell’ambito del processo di riforma del pubblico impiego il sistema degli
incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la
valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema,
che si basa sui principi di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del
merito nel conferimento degli incarichi, è volto a garantire il corretto
svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni
legislative e contrattuali vigenti.
2. Allo scopo di favorire la piena attuazione degli obiettivi prioritari
connessi al ruolo della dirigenza viene confermato quanto già previsto dall’art.
27, comma 2 del CCNL 8.6.2000 specificando, altresì, che le diverse tipologie di
incarico, gestionali e professionali, sono entrambe funzionali ad un’efficace e
proficua organizzazione aziendale, contribuiscono ad una migliore qualità
assistenziale e promuovono lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il
riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di
ciascuno di essi.
3. Al fine di proseguire nel processo di valorizzazione delle funzioni
dirigenziali vengono ribaditi i seguenti principi:
- in relazione a quanto stabilito nel comma 2 dell’art. 27 del CCNL 8.6.2000, le
tipologie degli incarichi ivi indicati, in quanto manifestazione di attribuzioni
diverse ma di pari dignità ed importanza, rappresentano espressione di sviluppi
di carriera, che possono raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel
quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale.
- l’autonomia e la responsabilità professionale del dirigente, quale condizione
naturale e necessaria della funzione dirigenziale, vanno salvaguardate anche ove
queste si esplichino nell’ambito di una struttura articolata ma unitariamente
preordinata.
4. Nella prospettiva di proseguire il processo di riforma, le parti, consapevoli
della centralità del sistema degli incarichi dirigenziali nell’ambito
dell’organizzazione aziendale, si impegnano a definire, in occasione della
sequenza contrattuale integrativa di cui all’art. 29 del presente CCNL, modalità
e criteri applicativi che, anche alla luce di quanto ribadito nei commi
precedenti, siano maggiormente idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo
professionale dei dirigenti, nonché a realizzare una migliore efficienza e
funzionalità delle strutture sanitarie.
CAPO II
Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti
Art. 7
Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero
1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al
fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede
di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del CCNL del 3
novembre 2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire
idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei
dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.
2. In tale ambito, al fine di conformare l’impegno di servizio al ruolo e alla
funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo
l’effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la
fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo
obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l’effettiva
interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l’inizio di quella
successiva.
3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una
protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di
altri fattori, sia ridotta l’efficienza della prestazione professionale,
aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri
lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.
4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto
conto delle linee di indirizzo emanate dalle Regioni ai sensi dell’art. 5, lett.
l del presente CCNL.
5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione
degli orari e dei turni di guardia dall’art. 14, comma 7, del CCNL 3.11.2005,
tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi giornalieri dal presente
articolo.
6. E’ fatta salva l’attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in
contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello
aziendale dalle parti entro 90 giorni dalla stipula del presente CCNL.
TITOLO IV
DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA
RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA
Art. 8
Entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica di dirigente
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione ostetrica
1. A seguito dell’adozione del DPCM 25 gennaio 2008, con cui è stato reso
esecutivo l’Accordo Stato Regioni del 15 novembre 2007 concernente la disciplina
per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione ostetrica, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL entra a
regime l’istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione ostetrica, già provvisoriamente disciplinata dall’art. 41 del
CCNL integrativo 10 febbraio 2004.
2. Le aziende provvedono all’istituzione dei posti della nuova figura
dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzative mediante modifiche
compensative della dotazione organica complessiva aziendale, effettuate ai sensi
delle norme vigenti in materia, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti
dalle Regioni. La trasformazione della dotazione organica avviene nel rispetto
delle relazioni sindacali di cui ai CC.CC.NN.LL.
3. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente le Regioni possono adottare,
sulla materia, apposite linee di indirizzo ai sensi dell’art. 5 del presente
contratto, indicando altresì, ove necessario, le modalità e i limiti della
copertura dei relativi oneri.
4. Alla dirigenza di nuova istituzione si applicano sotto il profilo normativo
ed economico tutte le norme previste per la disciplina del rapporto di lavoro
della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo,
dai CCNL vigenti alla data di entrata in vigore del presente contratto. Di
conseguenza la struttura della retribuzione è quella di cui all’art. 33, comma
1, del CCNL 3.11.2005. Alla dirigenza di cui al comma 1 non compete l’indennità
di esclusività.
5. La retribuzione di posizione minima unificata attribuita al dirigente di cui
al comma 1, è quella stabilita dall’art. 44, comma 1, tavola C) del CCNL 3
novembre 2005, come rideterminata dall’art. 6 del CCNL del 5 luglio 2006, II
biennio economico e dall’art. 23 del presente contratto.
6. Per la formazione dei fondi della dirigenza del ruolo sanitario appartenente
alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione ostetrica si applica quanto previsto
dall’art. 52 del CCNL del 3 novembre 2005, come integrate dagli artt. 9, 10 e 11
del CCNL 6.7.2006, II biennio per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico
ed amministrativo e confermati dagli artt. 24, 25 e 26 del presente CCNL, fermo
restando quanto previsto nel comma 3 del presente articolo.
7. Le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione, sul
piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con le altre
professionalità della dirigenza sanitaria, saranno definite dall’azienda, nel
rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli altri dirigenti già
previste dalla normativa nazionale vigente, nell’ambito di apposito regolamento,
previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto, sulla base dei contenuti professionali del percorso
formativo indicato nell’art. 6, comma 3 del d.lgs. 502 del 1992 e nel decreto
del Ministero dell’università, ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile
2001, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. del 5 giugno 2001, n. 128,
nonché delle attività affidate in concreto a tali dirigenti. Le attribuzione del
dirigente di nuova istituzione di cui al presente articolo dovranno consentire
un adeguato livello di integrazione e collaborazione con le altre funzioni
dirigenziali, garantendo il rispetto dell’unicità della responsabilità
dirigenziale per gli aspetti professionali ed organizzativi interni delle
strutture di appartenenza. In particolare, a tale ultimo fine, dovranno essere
evitate sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni che, sul
piano organizzativo, possano ostacolare od impedire un regolare avvio e
funzionamento dei nuovi servizi nonché l’ottimale organizzazione aziendale. Il
regolamento di cui al presente comma dovrà essere stato adottato dall’Azienda
prima di procedere all’assunzione dei dirigenti di nuova istituzione.
8. Il presente articolo sostituisce l’art. 41 del CCNL integrativo del 10
febbraio 2004.
Art. 9
Utilizzo della disciplina provvisoria di cui all’art. 42
del CCNL integrativo 10 febbraio 2004
1. In via provvisoria e a conferma di quanto stabilito nell’art. 24, comma 20,
del CCNL 3 novembre 2005, l’incarico di cui all’articolo precedente può essere
conferito dalle aziende anche al personale appartenente al profilo di assistente
sociale, indicato nell’art. 7 della legge 251 del 2000, come integrato dall’art.
1-octies del D.L. 250/2005, convertito dalla legge 27 del 2006, per il
coordinamento della specifica area professionale.
2. Per il conferimento degli incarichi al personale di cui al comma precedente,
per il quale non è ancora stata emanata la relativa disciplina concorsuale,
continuano ad applicarsi le modalità di conferimento di incarichi provvisori, di
cui all’art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004, fino all’emanazione della
predetta disciplina.
3. Il presente articolo sostituisce l’art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio
2004, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 per il personale
appartenente al profilo di assistente sociale.
TITOLO V
ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
Art. 10
Disposizioni particolari
1. Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento
dell’incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale
anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi,
di verifica e di controllo indicati nell’art. 27, comma 1 lett. b) e c) del CCNL
dell’8 giugno 2000, rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo
determinato, senza soluzione di continuità.
2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 11, comma 4 del CCNL 8.6.2000, II
biennio economico, in merito all’esperienza professionale computabile per i fini
ivi previsti.
3. All’art. 29, comma 4, I alinea, secondo capoverso del CCNL 8.6.2000, a
decorrere dal presente contratto sono apportate le seguenti modifiche:
- dopo le parole “non potrà essere inferiore a cinque anni” aggiungere il
seguente periodo: “maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, prestati senza soluzione di continuità”.
4. Nel periodo di vigenza del presente contratto si conferma quanto stabilito
dall’art. 24, comma 10 del CCNL 3.11.2005.
5. L’art. 13, comma 1 del CCNL 8.6.2000, è così modificato:
“L’assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha
come presupposto l’espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste
dai DD.PP.RR. 483 e 484 del 1997 e del DPCM 25 gennaio 2008.”
TITOLO VI
CAPO I
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 11
Obiettivi
1. Nell’ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di
efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei propri fini
istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai metodi fondati sulla
fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e sulla verifica
della qualità dei servizi sanitari e delle funzioni assistenziali, realizzando
in particolare la più ampia valorizzazione della professionalità dei dirigenti.
2. Considerata la stretta correlazione tra misurazione dei servizi e valutazione
dell’apporto individuale, le Aziende, nell’ambito delle proprie linee di
indirizzo, incentivano i processi di valutazione già attivati in relazione alle
disposizioni contrattuali vigenti, per la verifica dei risultati conseguiti dai
dirigenti in relazione ai programmi e agli obiettivi assegnati, nonché si
adoperano per l’incremento della qualità delle strutture sanitarie anche in
relazione alla complessità delle tecnologie utilizzate.
Art. 12
Principi della valutazione
1. La valutazione dei dirigenti costituisce un elemento strategico del loro
rapporto di lavoro ed è diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e
l’impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato
dell’organizzazione e per l’incremento della soddisfazione degli utenti, nonché
a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Nel confermare il sistema di valutazione delineato dal CCNL del 3 novembre
2005, le parti ribadiscono i principi e i criteri in esso contenuti, come
integrati dall’art. 13 nonché gli organismi, le modalità e gli effetti della
valutazione positiva e negativa delle attività professionali svolte e dei
risultati raggiunti.
3. Al fine di consentire il rafforzamento dell’efficacia degli strumenti
gestionali vigenti, si rinvia alla sequenza contrattuale di cui all’art. 29 del
presente CCNL gli opportuni approfondimenti per verificare la possibilità di
individuare, anche sulla base dell’esperienza maturata, soluzioni maggiormente
semplificate e funzionali.
Art. 13
Procedure della valutazione
1. Le procedure della valutazione, di cui agli artt. 25 e seguenti del CCNL del
3 novembre 2005, devono essere improntate a criteri di imparzialità, celerità e
puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività
professionali connesse all’ incarico conferito, la stretta correlazione tra i
risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonché
l’erogazione immediata della relative componenti retributive, inerenti alla
retribuzione di risultato.
2. I sistemi di valutazione, come predisposti dalle Aziende con gli atti
previsti dall’art. 25 del CCNL del 3 novembre 2005 definiscono i tempi delle
procedure valutative, stabilendo che la verifica finale, al termine
dell’incarico, viene effettuata dal Collegio tecnico entro la scadenza
dell’incarico stesso, allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità il
rinnovo o l’affidamento di altro incarico nell’ottica di una efficace
organizzazione dei servizi.
3. Compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascuna Azienda, gli atti
di cui al comma 2 stabiliscono, altresì, la tempistica per la verifica della
realizzazione degli obiettivi annuali, effettuata dai competenti organismi di
valutazione, assicurando che i provvedimenti di valutazione positiva vengono
trasmessi tempestivamente agli uffici competenti per la corresponsione della
retribuzione di risultato.
4. Qualora non sia stata data attuazione a quanto previsto dall’art. 25 comma 2
e comma 5 del CCNL del 3 novembre 2005, l’individuazione dei sistemi di
valutazione e la definizione dei relativi criteri deve essere portata a
compimento entro due mesi dalla firma del presente contratto ed inviata alla
Regione. La mancata osservanza dei termini previsti costituisce responsabilità
dei dirigenti preposti, ove ad essi addebitabile.
Art. 14
Comportamento in servizio
1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di
cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della
cosa pubblica con impegno e responsabilità.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell’efficienza
e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle
esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato
al CCNL del 3.11.2005, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni
nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell’art. 54,
comma 5 del d.lgs. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi.
3. I codici di comportamento aziendali e le carte dei servizi, ove emanati, sono
affissi in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
Art. 15
Norma di rinvio
1. In considerazione della particolare natura e peculiarità delle professioni
del Servizio sanitario nazionale, le parti ritengono opportuno definire un
sistema sperimentale in materia disciplinare e comportamentale, ivi incluse
procedure e sanzioni, volto a fornire alle Aziende maggiori strumenti
gestionali, garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente.
2. In relazione alla novità della materia ed al fine di poter effettuare tutti i
necessari approfondimenti tecnici, le parti concordano di affrontare la tematica
di cui al comma 1 nell’ambito della sequenza contrattuale prevista dall’art. 29
del presente CCNL, anche al fine di poter tener conto degli eventuali
provvedimenti legislativi nel frattempo emanati al riguardo.
Art. 16
Recesso dell'azienda o ente
1. All’art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente
comma:
“3 bis. In ogni caso, l’azienda è tenuta ad attivare le procedure di cui
all’art. 35 del CCNL 5.12.1996 nell’ipotesi in cui il dirigente venga arrestato
perché colto in flagranza a commettere reati di peculato o concussione o
corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.”
Art. 17
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. All’art. 19 del CCNL 3.11.2005, il comma 12 è sostituito dal seguente:
12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa conserva efficacia,
se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni,
fatta salva l’applicabilità dell’art. 35 del CCNL del 5.12.1996. Decorso tale
termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso
in servizio, salvo che per i reati di particolare rilevanza e gravità tali da
comportare, se accertati, il recesso, l’Azienda ritenga che la permanenza in
servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a
causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei
cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’Azienda
stessa. In tal caso può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione
dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale.
Art. 18
Copertura assicurativa e tutela legale
1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e tempestività,
tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalità delle
coperture assicurative e della tutela legale, assicurando la massima
informazione e trasparenza, anche mediante comunicazioni periodiche idonee a
fornire il costante aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in
atto.
2. Le aziende, al fine di favorire l’ottimale funzionalità dei sistemi di
gestione del rischio, si adoperano per attivare modalità e sistemi di assistenza
legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il
necessario supporto al dirigente interessato che dovrà collaborare attivamente
alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso.
3. Con riferimento alla copertura assicurativa e al patrocinio legale dei
dirigenti, in considerazione della necessità di una ridefinizione della
normativa contrattuale che tenga conto della rilevanza e delle criticità della
materia in ambito sanitario e delle previsioni di legge nel frattempo
intervenute, è costituita, presso l’ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula
del presente CCNL, una Commissione composta da rappresentanti di parte datoriale
e di parte sindacale.
4. La suddetta Commissione, attraverso modalità ritenute più idonee, effettua
gli opportuni approfondimenti sulla materia assicurativa al fine di fornire alle
parti negoziali ogni utile supporto conoscitivo e documentale per una eventuale
modifica o integrazione della normativa contrattuale, avendo riguardo in modo
particolare alle specifiche questioni della tutela legale e delle consulenze
tecniche in ambito civile e penale. Tale proposta dovrà essere espressa in tempo
utile per la stipulazione della sequenza contrattuale di cui all’art. 29 del
presente CCNL.
PARTE II
Trattamento economico biennio 2006 – 2007
CAPO I
Trattamento economico dei dirigenti
Art. 19
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti
dei quattro ruoli
nel biennio 2006 - 2007
1. Dall'1 gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare previsto per i
dirigenti dei quattro ruoli compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico di cui all’art.
2 del CCNL stipulato il 5 luglio 2006, è incrementato di € 17,70 lordi mensili.
Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilità, è rideterminato in € 40.261,10.
2. Dall’1 febbraio 2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato
di ulteriori € 131,30 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare
annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in €
41.968,00.
3. Nulla è innovato per i dirigenti di cui all’art. 46 del CCNL 3 novembre 2005.
CAPO II
Biennio 2006 - 2007
Retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti
Art. 20
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi
e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo
1. A decorrere dall’1 gennaio 2007, la retribuzione di posizione minima
unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con
rapporto di lavoro esclusivo di cui all’art. 3, comma 1, del CCNL del 5 luglio
2006 è così rideterminata:
|
|
Retribuzione di posizione
minima contrattuale
unificata al 31 dicembre 2005 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di
posizione minima
contrattuale unificata
dal
1 gennaio 2007 |
|
Dirigente incarico
struttura complessa |
11.129,41 |
1.259,79 |
12.389,20 |
|
Dirigente incarico
struttura semplice o ex
modulo
funzionale
DPR 384/1990 |
6.617,08 |
749,02 |
7.366,10 |
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL
8
giugno 2000 |
4.214,46 |
477,05 |
4.691,51 |
|
Dirigente equiparato |
3.666,54 |
477,05 |
4.143,59 |
|
Dirigente < 5 anni |
242,88 |
27,49 |
270,37 |
2. L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di
posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della
graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di
posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato 7 del CCNL del 3
novembre 2005.
3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data indicata dal comma 1 è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente
all’incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche
posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e il comma 9 dell’art. 3 del CCNL del 5
luglio 2006.
Art. 21
Retribuzione di posizione minima per i dirigenti biologi, chimici, fisici,
psicologi
e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
1. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto
di lavoro non esclusivo la retribuzione di posizione minima unificata di cui
all’art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, confermata dall’art. 4 del CCNL 5
luglio 2006, rimane fissata nei valori stabiliti dalla tavola ivi indicata al 31
dicembre 2003.
2. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole dell’art. 45 citato
nel comma 1.
Art. 22
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale
e tecnico
1. A decorrere dall’1 gennaio 2007, alla retribuzione di posizione unificata dei
dirigenti di cui all’art. 5, comma 3, del CCNL del 5 luglio 2006 sono attribuiti
i seguenti incrementi annui lordi:
|
|
Retribuzione di posizione
minima contrattuale
unificata al 31 dicembre 2005 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di
posizione minima
contrattuale unificata
dal
1 gennaio 2007 |
|
Dirigente incarico
struttura complessa |
13.187,57 |
1.185,37 |
14.372,94 |
|
Dirigente incarico
struttura semplice o ex
modulo
funzionale
DPR 384/1990 |
6.061,30 |
598,14 |
6.659,44 |
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL
8
giugno 2000 |
3.452,54 |
340,70 |
3.793,24 |
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL
8
giugno 2000 art. 45 c. 2
DPR 384/90 |
3.452,54 |
340,70 |
3.793,24 |
|
Dirigente equiparato |
2.982,98 |
340,70 |
3.323,68 |
|
Dirigente < 5 anni |
515,88 |
50,91 |
566,79 |
2. L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di
posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della
graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di
posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3
novembre 2005.
3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data indicata dal comma 1 è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente
all’incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche
posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e da 9 a 11 dell’art. 5 del CCNL del 5
luglio 2006.
Art. 23
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni
sanitarie e del ruolo amministrativo
1. A decorrere dall’1 gennaio 2007, alla retribuzione di posizione unificata dei
dirigenti di cui all’art. 6 del CCNL del 5 luglio 2006 sono attribuiti i
seguenti incrementi annui lordi:
|
|
Retribuzione di posizione
minima contrattuale
unificata al 31 dicembre 2005 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di
posizione minima
contrattuale unificata
dal
1 gennaio 2007 |
|
Dirigente incarico
struttura complessa |
12.805,29 |
1.145,91 |
13.951,20 |
|
Dirigente incarico
struttura semplice o ex
modulo
funzionale
DPR 384/1990 |
6.251,74 |
537,15 |
6.788,89 |
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL
8
giugno 2000 |
3.673,86 |
315,66 |
3.989,52 |
|
Dirigente equiparato |
3.292,50 |
315,66 |
3.608,16 |
|
Dirigente < 5 anni |
583,20 |
50,11 |
633,31 |
2. L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di
posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della
graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di
posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3
novembre 2005.
3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data indicata nel comma 1 è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente
all’incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche
posizioni moltiplicato per il numero degli stessi
4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e da 9 a 11 dell’art. 6 del CCNL 5 luglio
2006.
CAPO III
Art. 24
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dei capi I e
II del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro
straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare dell’art. 19 del
CCNL 3 novembre 2005, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché
alle voci retributive di seguito riportate:
- del CCNL 8 giugno 2000: assegni personali previsti dall’art. 39, comma 1, data
la loro natura stipendiale; indennità dell’art. 41;
- dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, art. 11
comma 3, come interpretato dall’art. 37, comma 1 del CCNL integrativo del 10
febbraio 2004.
3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e
negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli
effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione minima contrattuale.
CAPO IV
I fondi aziendali
Art. 25
Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento
e
indennità di direzione di struttura complessa
1. I fondi previsti dall’art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, II biennio economico
2004-2005 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico
trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di
incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è
quello consolidato al 31 dicembre 2005.
2. I fondi del comma 1 sono incrementati delle risorse individuate negli artt.
20, 22 e 23, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.
3. E’ confermato il comma 2 dell’art. 9 del CCNL 5 luglio 2006.
Art. 26
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Il fondo previsto dall’art. 10 del CCNL del 5 luglio 2006, per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del
suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello
consolidato al 31 dicembre 2005.
2. Al fine di incentivare la qualità dei servizi erogati, il fondo del presente
articolo, è così incrementato:
- per l’anno 2007: di € 63,49 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31
dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi;
- per l’anno 2008: di € 117,91 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31
dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene
l’incremento previsto per l’anno 2007.
3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione
oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti è rideterminata in relazione
alla nuova misura dello stipendio tabellare di cui all’art. 19 del presente
CCNL.
Art. 27
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione
individuale
1. L' art. 11 del CCNL del 5 luglio 2006, relativo ai fondi per la retribuzione
di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i
dirigenti dei quattro ruoli è confermato. L’ammontare dei fondi ivi indicati è
quello consolidato al 31 dicembre 2005. Nel consolidamento non sono da
considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo le
quali, comunque, costituiscono ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1
gennaio 2006, ai sensi del comma 3.
1. In relazione alla necessità di proseguire nell’impegno, già precisato
all’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996, di correlare la retribuzione di risultato
al raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti e delle strutture ed al
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, il fondo del
presente articolo è così incrementato:
- per l’anno 2007 di € 95,27 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31
dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi.
- per l’anno 2008 di € 176,93 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31
dicembre 2005, al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene
l’incremento previsto per l’anno 2007.
3. Si conferma quanto previsto dai commi 2 e 4 dell’art. 11 del CCNL 5 luglio
2006.
PARTE III
NORME FINALI
Art. 28
Conferme ed integrazioni
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto,
restano confermate tutte le norme dei vigenti CCNL. In particolare sono
confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute nell’art.
21 del CCNL del 5 dicembre 1996 e nell’art. 6 del CCNL del 10 febbraio 2004.
2. Le parti ribadiscono la necessità che le Aziende nell’attribuzione degli
incarichi previsti dall’art. 15 septies del d.lgs. 502 del 1992 si attengano
alle modalità e requisiti previsti dall’art. 63, comma 5 del CCNL dell’ 8 giugno
2000 per tale tipologia di incarichi.
3. Le assenze retribuite di cui all’art. 23, comma 1, ultima alinea, del CCNL
5.12.1996, sono godute in misura corrispondente al numero 18 ore complessive
nell’anno.
Art. 29
Norme finali e transitorie
1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le
trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico
2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi
brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in considerazione dell’eccezionalità
della situazione, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del
presente CCNL, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009,
anche la trattazione delle seguenti tematiche:
- rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell’ottica
di valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello;
- riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali,
secondo quanto previsto all’art 6;
- disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle
disposizioni vigenti;
- disciplina della formazione;
- verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore
funzionalità dello stesso;
- individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere
disciplinare e comportamentale, ai sensi dell’art. 15 del presente CCNL;
- individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e
tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di cui
all’art. 18;
- problematiche relative al risk management e della sicurezza sul lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all’art. 15 le parti precisano che sui servizi da considerare
svolti senza soluzione di continuità si richiama quanto affermato nella nota di
chiarimento dell’Aran n. 11632 del 25.10.2000, pubblicata nel sito Internet
www.aranagenzia.it
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti concordano sulla necessità di verificare il valore di riferimento
retributivo utilizzato al fine della definizione degli incrementi retributivi
del presente contratto prima dell’avvio del negoziato per il rinnovo del
prossimo biennio contrattuale. Tale esigenza si basa sull’accertata
disomogeneità della crescita delle retribuzioni medie dei due distinti accordi
per il personale delle aree dirigenziali III e IV.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Fermo restando il rispetto delle scelte delle Regioni nell’organizzazione delle
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed i diversi ruoli e funzioni
che la legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio Sanitario
Nazionale stesso e a medici e veterinari convenzionati, le parti concordano
sull’opportunità che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti
delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui alla presente
area.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In relazione all’art. 18 le parti chiariscono che, in caso di sinistro, le
Aziende forniscono ai dirigenti tutta l’assistenza possibile tramite le proprie
strutture e la propria organizzazione senza ulteriori oneri.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione all’art. 8, comma 3, le parti precisano che il riferimento alla
“copertura finanziaria” deve intendersi nell’ambito di quanto previsto dalla
legge 251 del 2000.