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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA
DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
INDICE
TITOLO I
CAPO I -
Disposizioni generali
Art. 1 -
Campo di applicazione, durata e decorrenze
TITOLO II
CAPO I -
Trattamento economico dei dirigenti
Art. 2 -
Incrementi stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio
2008-2009
CAPO II -
Retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti
Art. 3 -
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi, farmacisti
con rapporto di lavoro esclusivo
Art. 4 -
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti con
rapporto di lavoro non esclusivo
Art. 5 -
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale
e tecnico
Art. 6 -
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni
sanitarie
e del ruolo amministrativo
CAPO III
Art. 7 -
Effetti dei benefici economici
CAPO IV -
Fondi aziendali
Art. 8 -
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento
e indennità di direzione di struttura complessa
Art. 9 -
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
Art. 10 -
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione
individuale
TITOLO III -
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
CAPO I
Art. 11 -
Incremento dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti
del ruolo sanitario
CAPO II
Art. 12 -
Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all’utenza
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
ALLEGATO N. 1 -
Criteri generali per la definizione di sistemi di verifica del raggiungimento
degli obiettivi dei progetti e programmi di miglioramento di cui all’art. 12 del
presente CCNL.
TITOLO I
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenze
1. Il presente contratto collettivo nazionale riguarda il biennio economico
2008-2009 e si applica a tutti i dirigenti del
ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico e Amministrativo, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e determinato,
dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati
dall'art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007
relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art.
2, terzo alinea del CCNQ per la definizione
delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.
TITOLO II
CAPO I
Trattamento economico dei dirigenti
Art. 2
Incrementi stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio
2008-2009
1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, lo stipendio tabellare previsto per i
dirigenti dei quattro ruoli, compresi biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed
orario unico dall'art. 19 del CCNL del 17
ottobre 2008, è incrementato di € 19,03 lordi mensili. Dalla stessa data, lo
stipendio tabellare annuo lordo,
comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 42.215,39.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2009 l’incremento di cui al comma 1 è rideterminato
in € 103.30 lordi mensili. Per effetto
di tale incremento lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilità, è rideterminato alla
stessa data in € 43.310,90.
3.Gli incrementi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono gli
importi corrisposti, ai sensi delle disposizioni
vigenti, a titolo d’indennità di vacanza contrattuale.
4. Si conferma quanto previsto dal comma 3 dell’art. 19 del CCNL 17.10.2008.
CAPO II
Retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti
Art. 3
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi, farmacisti
con rapporto di lavoro esclusivo
1. Dal 1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi,
farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 20, comma 1 del CCNL
del 17 ottobre 2008, è così
rideterminata:
|
|
Retribuzione di
posizione minima
contrattuale unificata al
31 dicembre 2007 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di
posizione minima
contrattuale unificata
dal 1 gennaio 2009 |
|
Dirigente incarico struttura
complessa |
12.389,20 |
426,37 |
12.815,57 |
|
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo
funzionale DPR 384/1990 |
7.366,10 |
253,50 |
7.619,60 |
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
4.691,51 |
161,46 |
4.852,97 |
|
Dirigente equiparato |
4.143,59 |
142,60 |
4.286,19 |
|
Dirigente < 5 anni |
270,37 |
9,30 |
279,67 |
2. L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di
posizione variabile aziendale eventualmente
assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente
indipendentemente dalla sua composizione storica.
3. Il fondo dell'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel
comma 1, è automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascuno dei
dirigenti interessati moltiplicato per il
numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
4. E’ confermato il comma 4 dell’art. 20 del CCNL del 17 ottobre 2008.
Art. 4
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti con
rapporto di lavoro non esclusivo
1. Si conferma l’art. 21 del CCNL del 17 ottobre 2008.
Art. 5
Retribuzione di posizione minima unificata dei
dirigenti del ruolo professionale e tecnico
1. Dal 1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei
dirigenti di cui all'art. 22, comma 1 del CCNL
del 17 ottobre 2008, è così rideterminata:
|
|
Retribuzione di
posizione minima
contrattuale unificata al
31 dicembre 2007 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di
posizione minima
contrattuale unificata
dal 1 gennaio 2009 |
|
Dirigente incarico struttura
complessa |
14.372,94 |
942,88 |
15.315,82 |
|
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo
funzionale DPR 384/1990 |
6.659,44 |
436,86 |
7.096,30 |
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.793,24 |
248,84 |
4.042,08 |
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000
Art. 45 c. 2 DPR 384/90 |
3.793,24 |
248,84 |
4.042,08 |
|
Dirigente equiparato |
3.323,68 |
218,04 |
3.541,72 |
|
Dirigente < 5 anni |
566,79 |
37,18 |
603,97 |
2. L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di
posizione variabile aziendale eventualmente
assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente
indipendentemente dalla sua composizione storica.
3. Il fondo dell'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel
comma 1, è automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascuno dei
dirigenti interessati moltiplicato per il
numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
4. E’ confermato il comma 4 dell’art. 20 del CCNL del 17 ottobre 2008.
Art. 6
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni
sanitarie
e del ruolo amministrativo
1. Dal 1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei
dirigenti di cui all'art. 23, comma 1 del CCNL
del 17 ottobre 2008, è così rideterminata:
|
|
Retribuzione di
posizione minima
contrattuale unificata al
31 dicembre 2007 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di
posizione minima
contrattuale unificata
dal 1 gennaio 2009 |
|
Dirigente incarico struttura
complessa |
13.951,20 |
864,95 |
14.816,15 |
|
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo
funzionale DPR 384/1990 |
6.788,89 |
420,90 |
7.209,79 |
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.989,52 |
247,35 |
4.236,87 |
|
Dirigente equiparato |
3.608,16 |
223,70 |
3.831,86 |
|
Dirigente < 5 anni |
633,31 |
39,26 |
672,57 |
2. L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di
posizione variabile aziendale eventualmente
assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente
indipendentemente dalla sua composizione storica.
3. Il fondo dell'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel
comma 1, è automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascuno dei
dirigenti interessati moltiplicato per il
numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
CAPO III
Art. 7
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari stabiliti nel presente contratto hanno
effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro
straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull’indennità premio di servizio,
sull’indennità alimentare di cui all’art. 10 del CCNL integrativo del 6 maggio
2010, sull’equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
complessiva nelle componenti minima unificata e
variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:
- del CCNL 8 giugno 2000: assegni personali previsti dall’art. 39, comma 1, data
la loro natura
stipendiale; indennità dell’art. 41;
- dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, art. 11
comma 3, come
interpretato dall’art. 37, comma 1 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del
trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi
previsti dalle disposizioni richiamate nel
presente articolo. Agli effetti dell’indennità premio di servizio,
dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione minima contrattuale.
CAPO IV
Fondi aziendali
Art. 8
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento
e indennità di direzione di struttura complessa
1. I fondi previsti dall’art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008 per il
finanziamento della retribuzione di posizione, dello
specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché
dell'indennità di incarico di direzione di
struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato secondo
le disposizioni del CCNL del
17.10.2008.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato delle risorse individuate negli
artt. 3, 5 e 6 a decorrere dalle scadenze
indicate nei medesimi articoli.
3. E’ confermato il comma 3 dell’art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008.
Art. 9
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Il fondo previsto dall’art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008, per il
trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro è confermato nel suo ammontare consolidato secondo le disposizioni del
CCNL del 17.10.2008, sia per le
modalità del suo utilizzo, che per le relative flessibilità.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione
oraria per il lavoro straordinario dei
dirigenti, maggiorata del 15% è fissata in € 26,61. In caso di lavoro notturno o
festivo la tariffa maggiorata del 30% è
pari a € 30,08 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a
€ 34,70.
Art. 10
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione
individuale
1. L' art. 27 del CCNL del 17 ottobre 2008, relativo al fondo per la
retribuzione di risultato e per il premio della qualità
della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli è confermato nel
suo ammontare consolidato secondo le
disposizioni del CCNL del 17.10.2008. Nel consolidamento non sono da considerare
le risorse di cui all’art. 27, comma
1 ultimo periodo del CCNL del 17.10.2008, le quali comunque costituisco
ulteriori modalità di incremento dei fondi dal
1 gennaio 2008 ai sensi del comma 3.
2 Il fondo è incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2009, di € 120,90 annui
lordi per ogni dirigente in servizio al 31
dicembre 2007.
3. Si conferma quanto previsto dal comma 3 dell’art. 27 del CCNL del 17 ottobre
2008.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
CAPO I
Art. 11
Incremento dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti
del ruolo sanitario
1. Gli importi dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei
dirigenti del ruolo sanitario di cui all’art. 5 del CCNL del 8 giugno 2000, sono rideterminati dal 1 gennaio 2009 nelle misure annue
lorde di seguito indicate:
|
Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa |
€ 17.052,27 |
|
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8
giugno
2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni |
€ 12.181,87 |
|
Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8
giugno
2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni |
€ 5.234,43 |
|
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni |
€ 1.545,66 |
2. L’indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici
mensilità.
3. E’ disapplicato l’art. 5, comma 2, secondo capoverso del CCNL 8/6/2000,
secondo biennio economico.
CAPO II
Art. 12
Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all’utenza
1. Al fine di dare maggiore impulso ai processi di innovazione, le Aziende
promuovono specifici progetti programmi o piani di lavoro per il miglioramento dei servizi rivolti all’utenza,
con particolare riferimento alla piena adeguatezza dei sistemi organizzativi, nonché al conseguimento di una
maggiore corrispondenza tra le prestazioni rese e le esigenze del cittadino.
2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze
effettive dell’Azienda ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività fissata
nei livelli essenziali di assistenza soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle liste di attesa
e la piena e qualificata erogazione dei servizi, ivi compreso l’ampliamento degli orari delle strutture e il
miglioramento del servizio di guardia anche con riferimento alle attività di
gestione dell’emergenza e del pronto soccorso.
3. Nell’ambito dei vincoli di finanza pubblica fissati per i rispettivi sistemi
sanitari regionali e fatto salvo comunque il rispetto dei Patti per la salute e dei relativi obiettivi e vincoli
economici e finanziari, le Regioni, in presenza di ulteriori economie effettuate nell’ambito di processi strutturali di
razionalizzazione e riorganizzazione del settore sanitario che consentano complessivi risparmi di
spesa, ivi compresi quelli riferiti ai costi per il personale, individuano con specifica direttiva, a valere
dall’anno 2009, ulteriori risorse nel limite massimo dello 0,8%, calcolate sul monte salari 2007, per il finanziamento dei
progetti innovativi di cui ai commi precedenti. Dette risorse non sono oggetto di consolidamento in alcuno dei
fondi previsti dal presente CCNL e non possono finanziare voci del trattamento fondamentale della
retribuzione, nonché la retribuzione di posizione.
4. Le suddette risorse sono erogate a consuntivo, previa verifica dell’effettivo
raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, da attuarsi mediante appositi indicatori e parametri
previsti nell’ambito della direttiva regionale di cui al comma 3, sulla base dei criteri individuati
nell’Allegato 1 al presente CCNL. Tale risorse vengono destinate ai dirigenti direttamente coinvolti nell’ambito di
tali progetti, secondo appositi meccanismi premiali correlati ai risultati conseguiti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti prendono atto che la massa salariale di cui all’art. 12, comma 3 del
presente CCNL è riferita al 31 dicembre 2007 e non ricomprende l’indennità di esclusività.
ALLEGATO N. 1
Criteri generali per la definizione di sistemi di verifica del raggiungimento
degli obiettivi dei progetti e programmi di miglioramento di cui all’art. 12 del presente CCNL.
1. Modalità attuative
Le Regioni forniscono, nell’ambito della direttiva di cui al comma 3 dell’art.
12 del presente CCNL, le linee guida circa le modalità di attuazione dei progetti e programmi di cui al comma medesimo,
individuando possibili macro-obiettivi coerenti con il piano sanitario regionale e prevedendo, in via generale,
indicatori e parametri idonei ad accertare l’effettivo miglioramento delle prestazioni e dei servizi erogati ed il
raggiungimento dei risultati quali - quantitativi prefissati.
Nell’ambito dei suddetti macro-obiettivi, i progetti aziendali individuano
prioritariamente:
- gli obiettivi da conseguire;
- i processi nei quali si articola l’azione;
- le risorse umane, tecniche e strumentali necessarie, individuando, altresì, le
competenze e le professionalità coinvolte;
- gli indicatori ed i parametri adeguati ai citati obiettivi ai fini della
verifica dei relativi risultati raggiunti.
2. Indicatori - parametri
Per quanto riguarda le risorse assegnate e le procedure utilizzate, la
misurazione del miglioramento qualitativo conseguito avviene sulla base di tali criteri, individuati a titolo
esemplificativo:
- Professionalità: intesa come livello delle conoscenze scientifiche e delle
abilità professionali posseduto;
- Efficacia: con riferimento alla procedure utilizzate nell’erogazione dei
servizi e semplificazione delle stesse, anche ai fini alle riduzione dei tempi medi di erogazione;
- Capacità innovativa: attitudine dimostrata nell’attuare innovazioni
organizzative, tecnologiche e di servizio e di partecipare attivamente ai processi di cambiamento organizzativo;
- Orientamento all’utenza, anche con riferimento al grado di soddisfazione
espresso dai soggetti interessati;
- Appropriatezza tecnica: della strumentazione utilizzata e delle tecnologie
disponibili;
- Benchmarking: il confronto della qualità e quantità dei servizi con l’analoga
offerta di altre aziende con performance elevate.
Per quanto riguarda le prestazioni ed ai servizi erogati nell’ambito dei
progetti, i risultati conseguiti, da esplicitarsi, ove possibile, anche con dati quantitativi, vengono accertati sulla base delle
seguenti tipologie di indicatori e requisiti:
- Accessibilità ai servizi e alle prestazioni sanitarie: con riguardo anche
all’ampliamento degli orari di apertura delle strutture ovvero al miglioramento dei livelli di accoglienza e di ascolto
anche in relazione alla capacità di garantire la massima trasparenza ed informazione;
- Ampiezza ed incisività dell’intervento: adeguatezza dell’attività
assistenziale e sociosanitaria, rispetto alle esigenze e ai bisogni dell’utenza;
- Integrazione: con riferimento ai servizi socio-sanitari ovvero tra ospedale e
territorio o tra le diverse strutture pubbliche che operano in un determinato ambito territoriale;
- Continuità assistenziale: capacità di articolare e collegare nel tempo gli
interventi dei diversi operatori e delle differenti strutture sanitarie coinvolte;
- Sicurezza: capacità di fornire il massimo livello di assistenza e cura con il
minimo rischio per il paziente e per gli operatori;
- Immediatezza: rapidità nell’erogare le prestazioni richieste dall’utenza anche
con particolare riferimento alla riduzione /azzeramento dei tempi di attesa, per i quali i risultati conseguiti
sono individuati in termini percentuali.
- Gestione dell’emergenza: riduzione dei tempi di attesa dei codici bianchi e
verdi ed integrazione tra DEA e 118.
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