|
Versione Stampabile
CCNL
Comparto Sanità
Area
Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica
e Amministrativo
Parte normativa
1998 - 2001
e Parte economica 1998-1999
8.6.2000
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO QUADRIENNIO 1998-2001 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Parte
normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
A seguito del parere
favorevole espresso in data 5 maggio 2000 dal Comitato di Settore sul testo
dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 dell'area della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. nonché della
certificazione della Corte dei Conti, in data 24 maggio 2000,
sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla
loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il
giorno 8 giugno 2000 alle ore 16,30 ha avuto luogo l'incontro tra :
l'ARAN :
nella persona del Presidente
– Prof. Carlo Dell'Aringa (firmato)
e le seguenti Organizzazioni
e Confederazioni sindacali:
|
OO.SS.
di categoria
|
|
Confederazioni
sindacali
|
|
|
|
|
|
SNABI
(firmato)
|
|
|
|
AUPI
(firmato)
|
|
|
|
CGIL
FP Sanità (firmato)
|
|
CGIL
(firmato)
|
|
CISL
– COSIADI (firmato)
|
|
CISL
(firmato)
|
|
SINAFO
(firmato)
|
|
|
|
CIDA
– SIDIRSS (firmato)
|
|
CIDA
(firmato)
|
|
CONFEDIR
SANITA' (firmato)
|
|
CONFEDIR
(firmato)
|
|
UIL
Sanità (firmato)
|
|
UIL
(firmato)
|
Al termine della riunione, le
parti, dopo aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito
elencati, hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro relativo alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo del S.S.N. per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio
economico 1998-1999.
Quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999
Art. 14, comma 3: sostituire
Art. 25 con Art. 24;
Art. 28, comma 4: il
riferimento corretto è all'Art. 27, comma 7 e non comma 6;
Art. 30, comma 4 : il
riferimento esatto è alla clausola "di cui all'Art. 39, comma 4, secondo
periodo e successivi", anziché secondo periodo;
Art. 34, comma 5: sostituire
al punto b) CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;
Art. 38: precisato meglio che
l'importo è comprensivo della tredicesima mensilità;
Art. 39, comma 2: aggiungere
dopo "1996" ", fatta salva l'applicazione dell'Art. 34.";
Art. 39, comma 6 : sostituire
Art. 58 con Art. 56;
Art. 40, comma 5 : sostituire
CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;
Art. 40, comma 8 ultima riga:
ai sensi degli artt. 28 e 29;
Art. 47, comma 3 : sostituire
Art. 45 con di cui agli artt. 44, comma 3 e 45 comma 2;
Art. 51, comma 2 : sostituire
Art. 62 con Art. 60;
Art. 53, comma 1 : sostituire
Art. 60 con Art. 58;
Art. 62, comma 4 : dopo
"Dipartimento di prevenzione" aggiungere "e delle ARPA"
Art. 63, comma 3 : sostituire
CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;
Dichiarazione congiunta n. 6:
il riferimento è all'Art. 25, comma 3, anziché u.c.
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO dell'area della DIRIGENZA sanitaria
professionale tecnica ed amministrativa del servizio Sanitario nazionale
1998-2001
Parte normativa
quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
INDICE
PARTE PRIMA
TITOLO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO I
Art. 1
- Campo di applicazione
Art. 2
- Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - RELAZIONI
SINDACALI
CAPO I - Metodologie di relazioni
Art. 3
- Obiettivi e strumenti
Art. 4
- Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5
- Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
integrativo
Art. 6
- Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
Art. 7
- Coordinamento regionale
Art. 8
- Comitati per le pari opportunità
CAPO II - I soggetti sindacali e titolarità delle prerogative
Art. 9
- Soggetti sindacali
Art. 10
- Composizione delle delegazioni
CAPO III - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 11
- Clausole di raffreddamento
Art. 12
- Interpretazione autentica dei contratti collettivi
TITOLO III - RAPPORTO DI
LAVORO
CAPO I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 13
- Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti
Art. 14
- Periodo di prova
CAPO II - Struttura del rapporto
Art. 15
- Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari
Art. 16
- Orario di lavoro dei dirigenti
Art. 17
- Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa
CAPO III - Interruzioni e sospensioni della prestazione
Art. 18
- Sostituzioni
Art. 19
– Aspettativa
CAPO
IV - Mobilità
Art. 20
- Mobilità volontaria
Art. 21
- Comando
CAPO V - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 22
- Risoluzione consensuale
Art. 23
- Comitato dei Garanti
CAPO VI - Istituti di peculiare interesse
Art. 24
- Coperture assicurative
Art. 25
- Patrocinio legale
TITOLO IV - INCARICHI
DIRIGENZIALI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
CAPO I - Incarichi dirigenziali
Art. 26
- Graduazione delle funzioni
Art. 27
- Tipologie di incarico
Art. 28
- Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali. Criteri e procedure.
Art. 29
- Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa
Art. 30
- Norma transitoria per i dirigenti del ruolo sanitario già di II livello
CAPO II - Verifica e valutazione dei dirigenti
Art. 31
- Verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti
Art. 32
- La valutazione dei dirigenti
Art. 33
- Effetti della valutazione
Art. 34
- Effetti della valutazione negativa
PARTE
SECONDA
TITOLO I
- TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I - Struttura della retribuzione
Art. 35
- Struttura della retribuzione dei dirigenti
CAPO II - Trattamento economico dei dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro
esclusivo e dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
Art. 36
- Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico e amministrativo
Art. 37
- Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo
sanitario
Art. 38
– Indennità integrativa speciale dei dirigenti sanitari
Art. 39
- Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario
Art. 40
- La retribuzione di posizione dei dirigenti
Art. 41
- Indennità per incarico di direzione di struttura complessa
Art. 42
- Equiparazione
Art. 43
- Indennità di esclusività del rapporto di lavoro
CAPO III - Trattamento economico dei rapporti di lavoro ad esaurimento
Art. 44
- Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo parziale
CAPO
IV - Incarichi e
trattamento economico dei dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro
non esclusivo
Art. 45
- Incarichi
Art. 46
- Trattamento economico fondamentale
Art. 47
- Retribuzione di posizione e di risultato
Art. 48
- Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell'opzione per
l'attività libero professionale extramuraria
CAPO V
Art. 49
- Effetti dei benefici economici
TITOLO II - IL
FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I - I fondi aziendali
Art. 50
- Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento, indennità di direzione di struttura complessa
Art. 51
- Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
Art. 52
- Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della
prestazione individuale
Art. 53
- Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche
PARTE
TERZA
TITOLO I
- LA LIBERA
PROFESSIONE
CAPO I - La libera professione dei dirigenti del ruolo sanitario
Art. 54
- Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo
sanitario
Art. 55
- Tipologie di attività libero professionali
Art. 56
- Disciplina transitoria
Art. 57
- Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei
proventi
Art. 58
- Altre attività a pagamento dei dirigenti sanitari
Art. 59
- Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione
Art. 60
- Attività diverse dalla libera professione intramuraria
Art. 61
- Norma di rinvio
CAPO II - Attività aziendali
Art. 62
- Attività dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 63
- Disposizioni particolari
Art. 64
- Norme di rinvio
Art. 65
-Previdenza complementare
Art. 66
- Norma programmatica
Art. 67
- Disapplicazioni e sostituzioni
Tavola 1 - Situazione
retributiva a regime nel biennio economico 1998 - 1999 Art. 36 dirigenti dei
ruoli amministrativo, tecnico e professionale
Tavola 2 - Situazione
retributiva a regime nel biennio economico 1998 - 1999 Art. 37 dirigenti del
ruolo sanitario con rapporto esclusivo
Dichiarazioni congiunte ed a
verbale
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA
PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
1998-2001
Parte normativa
quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto
collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario
(esclusi i medici, veterinari ed odontoiatri), professionale, tecnico ed
amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato,
dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'Art.
2, comma 1, punto III dell'Accordo quadro per la definizione delle autonome
aree di contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998.
2. Ai dirigenti delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), si applica il contratto
collettivo di cui al comma 1. Sino all'inquadramento definitivo dei dirigenti
nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei
comparti di provenienza, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 63, comma 2.
3. Per i dirigenti con
rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di
applicazione degli istituti normativi sono definite dal CCNL del 5 agosto 1997
ed eventuali ulteriori modifiche del presente CCNL.
4. Al fine di semplificare la
stesura del presente contratto, con il termine "Dirigente" si
intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti
appartenente ai ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.
Quelli del ruolo sanitario sono indicati come "Dirigenti Sanitari".
5. Nel testo del presente
contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo
apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e 3 febbraio 1993, n. 29, così
come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "d.lgs. n.
502 del 1992" e "d.lgs. n. 29 del 1993". Il testo unificato del
d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
Tale testo è stato ulteriormente integrato con il d.lgs. 29 ottobre 1998, n.
387. Pertanto la dizione "d.lgs. n. 29 del 1993" è riferita al nuovo
testo, comprensivo di tutte le modificazioni. L'atto aziendale di cui all'
Art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502/1992 è riportato come "atto
aziendale".
6. Il riferimento alle
aziende, amministrazioni, istituti ed enti (ivi comprese le IPAB aventi
finalità sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'Art. 6, comma
1 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il
2 giugno 1998 è riportato nel testo del presente contratto come
"aziende".
7. Nel testo del presente
contratto con il termine di "articolazioni aziendali" si fa
riferimento a quelle direttamente individuate nel D.Lgs. 502/1992
(Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti
normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini
"unità operativa", "struttura organizzativa" o
"servizi" si indicano genericamente articolazioni interne delle
Aziende, così come individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi
regionali di organizzazione. Per la definizione di struttura semplice o
complessa si rinvia all'Art. 27.
8. Il riferimento alle norme
del CCNL 5.12.1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni
apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico 1996-1997
nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 1 luglio
e del 5 agosto1997. Per le norme dei citati contratti non disapplicate né
modificate dal presente, l'eventuale riferimento ai dirigenti di II livello
del ruolo sanitario va inteso come "Dirigente con incarico di direzione
di struttura complessa" e quello di dirigente di I livello va inteso con
riferimento agli incarichi di cui all'Art. 27, comma 1 lettere b), c) e d).
Art.
2
Durata, decorrenza, tempi
e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto
concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa
ed è valido dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte
economica.
2. Gli effetti giuridici
decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. La stipulazione, che avviene al momento
della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito
del perfezionamento delle procedure di cui all'Art. 51 del d.lgs. n. 29 del
1993, è comunicata da parte dell'A.RA.N. con idonea pubblicità di carattere
generale alle aziende ed enti destinatari che danno attuazione agli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico nei
successivi 30 giorni dalla data di comunicazione.
3. Alla scadenza, il presente
contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di
ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
4. Per evitare periodi di
vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali
né procedono ad azioni dirette.
5. Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se
successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le
scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e le
procedure degli artt. 51 e 52 del d.lgs. n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo
biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma
precedente.
TITOLO
II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
METODOLOGIE DI RELAZIONI
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni
sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle aziende
e degli enti del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con
l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di
lavoro e alla crescita professionale dei dirigenti con l'esigenza delle
aziende ed enti di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e
l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo
comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si
articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva
integrativa, che si svolge a livello di azienda, sulle materie e con le
modalità indicate dal presente contratto;
c) concertazione ,
consultazione ed informazione. L'insieme di tali istituti realizza i principi
della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni
Paritetiche;
d) interpretazione autentica
dei contratti collettivi.
Art.
4
Contrattazione collettiva
integrativa
1. In sede aziendale le parti
stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi
di cui agli artt. 50, 51 e 52.
2. In sede di contrattazione
collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
A) individuazione delle
posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero,
ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area
dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della
percentuale di risorse di cui al fondo dell'Art. 52 da destinare alla
realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda affidati alle
articolazioni aziendali (individuate dal D.Lgs. 502/1992, quali dipartimenti,
distretti, presidi ospedalieri, dalle leggi regionali di organizzazione e
dagli atti aziendali), ai fini dell'attribuzione della retribuzione di
risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla
realizzazione degli obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei
risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni
caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità
previste dall'Art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996;
2) l'attuazione dell'Art. 43
legge 449/1997;
3) la distribuzione tra i
fondi dell'Art. 50 e 52 delle risorse aggiuntive assegnate;
4) le modalità di
attribuzione - ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti
dall'Art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) - della retribuzione collegata ai
risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi
conferiti;
5) lo spostamento di risorse
tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al loro interno, in apposita
sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la
rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico
derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla
programmazione sanitaria regionale;
C) linee generali di
indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione
manageriale e aggiornamento dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione
dell'Art. 16 bis e segg. del D.Lgs. 502/1992;
D) pari opportunità, con le
procedure indicate dall'Art. 8 anche per le finalità della legge 10 aprile
1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi
e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di
igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con
riferimento al d.lgs. n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti dall'accordo
quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti
dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei
servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei
dirigenti;
G) criteri generali per la
definizione dell'atto di cui all'Art. 54, comma 1, per la disciplina e
l'organizzazione dell'attività libero professione intramuraria nonché per
l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. Fermi restando i principi
di comportamento delle parti indicati nell'Art. 11 sulle materie dalla lettera
C alla lettera G, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse
destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle
trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono
le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D'intesa
tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
4. I contratti collettivi
integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti
dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel
presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate.
Art. 5
Tempi e procedure per la
stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi
integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione
negoziale, tranne per le materie previste dal presente C.C.N.L. che, per loro
natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori
organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono
determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'azienda provvede a
costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative entro
trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'Art. 10, comma
2, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine,
l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza
rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell'azienda ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve
essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi
integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e
procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le aziende o gli enti sono
tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione.
Art. 6
Informazione,
concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
1. Gli istituti
dell'informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati:
A) Informazione:
·
L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra
le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e
tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'Art. 10, comma 2, sugli atti
organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti
il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva
delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente
contratto.
· Nelle materie per le quali
il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la
concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto
integrativo individuerà le altre materie in cui l' informazione dovrà essere
preventiva o successiva.
· Ai fini di una più
compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano comunque con
cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di: iniziative
concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per
l'innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di dismissione,
esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
B) Concertazione
· I soggetti di cui alla
lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta
scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento, mutamento e
revoca degli incarichi dirigenziali;
- articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni
e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
- gli effetti di ricaduta dei
sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti sul trattamento economico;
- articolazione dell'orario e
dei piani per assicurare le emergenze;
- condizioni, requisiti e
limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
· La concertazione si svolge
in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di
ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni
dalla data della relativa richiesta; dell'esito della concertazione è
redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie
oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e
responsabilità.
C) Consultazione
· La consultazione dei
soggetti di cui alla lett. A), prima dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si
svolge, obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e
disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e
distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche;
b) casi di cui all'Art. 19
del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
2. Allo scopo di assicurare
una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell'azienda è
prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle
dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni
bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in
relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende o enti ovvero alla
riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente,
l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi,
ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'Art. 8, hanno il
compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è
tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La
composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di
norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione è
costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei
Direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i
rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto, nell'ambito della quale, almeno due volte l'anno in
relazione alle specifiche competenze regionali in materia di programmazione
dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la
qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti
dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli
istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione,
dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
4. É costituita una
Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente
per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati
gli effetti derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli
istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e
dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
Art. 7
Coordinamento regionale
1. Ferma rimanendo
l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo
i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie
del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le
medesime su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente
contratto al fine di verificarne lo stato di attuazione, con particolare
riguardo a quelli sottoindicati:
a) formazione manageriale e
formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la
formazione permanente;
b) verifica dell' entità dei
finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di
lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a
quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione
regionale assunti in applicazione del D.Lgs. 229/1999, per ricondurli a
congruità, fermo restando il valore della spesa regionale;
c) perequazione dei fondi
delle aziende ed enti del comparto ai fini dell'applicazione dell'Art. 42
relativo all'equiparazione dei dirigenti di ex IX livello al X non qualificato
del DPR. 384/1990.
d) perequazione dei fondi
delle aziende ed enti del comparto ai fini dell'applicazione dell'Art. 43,
relativo alla corresponsione dell'indennità di esclusività di rapporto;
2. In attesa della
perequazione di cui alle lettere c) e d) le aziende ed enti garantiscono
l'erogazione di quanto previsto dalle norme richiamate alle scadenze indicate
dal contratto.
3. I protocolli stipulati per
l'applicazione delle lettere c) e d) del comma 1 saranno inviati all'ARAN per
il monitoraggio della spesa in relazione all'utilizzo delle risorse
finalizzate agli istituti richiamati.
Art. 8
Comitati per le pari
opportunità
1. I Comitati per le pari
opportunità, istituiti presso ciascuna azienda nell'ambito delle forme di
partecipazione previste dall'Art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi
alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte
in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di
cui all'Art. 4, comma 2 punto D;
c) promozione di iniziative
volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul
lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi
della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da
un rappresentante dell'azienda, sono costituiti da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un
pari numero di rappresentanti dell'azienda. Il presidente del Comitato designa
un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente.
3. Nell'ambito dei vari
livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie
sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari
opportunità, sono previste misure per favorire effettive condizioni di
parità dei dirigenti nel lavoro e nello sviluppo professionale, che tengano
conto anche della loro posizione in seno alla famiglia:
- accesso ai corsi di
formazione manageriale e continua;
- processi di mobilità.
- flessibilità degli orari
di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali.
4. Le aziende favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli
strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro
da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle
condizioni delle dirigenti all'interno delle aziende, fornendo, in
particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla
presenza nelle varie discipline nonché sulla partecipazione ai processi
formativi.
5. I Comitati per le pari
opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque
fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere
rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI E
TITOLARITA' DELLE PREROGATIVE
Art. 9
Soggetti sindacali
1. In attesa che la
rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata
in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali da appositi accordi, i
soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali
aziendali ( RSA) costituite espressamente ai sensi dell'Art. 19 legge 300/1970
dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle
trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali.
2. Per effetto del comma 1,
il complessivo monte dei permessi sindacali fruibile, pari ad 81 minuti per
dirigente stabilito dall'Art. 8, comma 1 del contratto collettivo quadro sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché sulle
altre prerogative sindacali del 7.8.1998, compete con le modalità stabilite
dall'Art. 10 del medesimo accordo solo ai sottoindicati dirigenti sindacali :
- componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al
comma 1, ai sensi dell'Art. 19 della legge 300/1970;
- componenti delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a
partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'Art. 10,
comma 2;
3. Ai dirigenti sindacali
componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o
aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui ai
precedenti alinea competono i soli permessi di cui all'Art. 11 del CCNQ del 7
agosto 1998.
4. In attesa degli accordi
del comma 1 la rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente contratto , esclusivamente al fine della ripartizione del
contingente dei permessi aziendali, sarà accertata in ciascuna sede aziendale
sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe
per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito considerato.
5. Per la titolarità delle
altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'Art. 13, comma 1 del CCNQ
del 7.8.1998.
Art.
10
Composizione delle
delegazioni
1. La delegazione trattante
di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
- dal titolare del potere di
rappresentanza dell'azienda o da un suo delegato;
- dai rappresentanti dei
titolari degli uffici interessati, appositamente individuati dall'azienda.
2. Per le organizzazioni
sindacali, la delegazione è composta:
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'Art. 9,
comma 1;
- dai componenti delle
organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del presente
C.C.N.L.
3. Il dirigente eletto o
designato quale componente nelle rappresentanze di cui all'Art. 9 non può far
parte della delegazione trattante di parte pubblica.
4. Le aziende possono
avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.Ra.N.).
CAPO III
PROCEDURE DI
RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 11
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni
sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona
fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei
conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti
principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione
collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva integrativa si
svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti non
implicando l'obbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste
dall'Art. 4, comma 3. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per
raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente si procede
durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, nel
quale le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle
stesse.
Art.
12
Interpretazione autentica
dei contratti collettivi
1. Quando insorgano
controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei
contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano entro
trenta giorni dalla richiesta allo scopo di definire consensualmente il
significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le
procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 29 del 1993 o quelle previste
dall'Art. 5, per i contratti collettivi integrativi, sostituisce la clausola
in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può
essere attuata per le questioni aventi carattere di generalità, anche a
richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie.
TITOLO II
Rapporto di Lavoro
CAPO I
Costituzione del Rapporto
di Lavoro
Art. 13
Il contratto individuale
di lavoro dei dirigenti
1. L'assunzione dei dirigenti
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto
l'espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai DD. PP.RR.
483 e 484 del 1997.
2. L'assunzione dei dirigenti
con rapporto di lavoro a tempo determinato ha come presupposto l'espletamento
delle procedure selettive richiamate dall'Art. 16 del CCNL del 5 dicembre 1996
come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997 nonché quelle individuate dall'Art.
15 septies del D.Lgs. 502/1992.
3. L'assunzione, con la quale
si costituisce il rapporto di lavoro dei dirigenti, avviene mediante la
stipulazione del contratto individuale.
4. Il contratto individuale
che è regolato da disposizioni di legge, normative comunitarie e dal presente
contratto richiede la forma scritta. In esso sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o
determinato);
b) data di inizio del
rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato;
c) area e disciplina di
appartenenza;
d) incarico conferito e
relativa tipologia tra quelle indicate nell'Art. 27, obiettivi generali da
conseguire, durata dell'incarico stesso che è sempre a termine, modalità di
effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti deputati alle stesse.
e) il trattamento economico
complessivo corrispondente al rapporto di lavoro ed incarico conferito,
costituito dalle:
- voci del trattamento fondamentale di cui all'Art. 35 lett. A);
- voci
del trattamento economico accessorio di cui all'Art. 35 lett. B) ove
spettanti.
f) indennità di esclusività del rapporto nella misura
spettante;
g) periodo di prova ove
previsto;
h) sede di destinazione.
5. Il contratto individuale
specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel
tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per
i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,
senza obbligo di preavviso, l'annullamento delle procedure concorsuali o
selettive dei commi 1 e 2, che ne costituiscono il presupposto. Sono fatti
salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al
momento della risoluzione.
6. L'azienda, prima di
procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita
l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa
vigente, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
7. Nei contratti individuali
di lavoro stipulati per i dirigenti del ruolo sanitario dopo il 31.12.1998
deve essere, altresì, inserita la clausola di esclusività del rapporto di
lavoro la cui mancata sottoscrizione impedisce di dar luogo alla stipulazione
del contratto. In ogni caso, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, il
dirigente, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, fatto salvo quanto
previsto in tema di aspettativa dall' Art. 19, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'Art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993, dalla
legge 662/1996 e dall'Art. 72 L. 448/1998. Nell'ipotesi in cui l'azienda , nel
periodo 1 gennaio 30 luglio 1999 abbia stipulato il contratto individuale
senza l'inserimento della predetta clausola, agli effetti dell'opzione si
applica l'Art. 15.
8. Scaduto inutilmente il
termine di cui al comma 6, l'azienda comunica di non dar luogo alla
stipulazione del contratto.
9. Per i dirigenti del ruolo sanitario il contratto individuale deve essere
sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di
direzione di struttura complessa con le procedure dei commi 1 e 2, anche se il
dirigente è già in servizio presso l'azienda ovvero di conferimento
dell'incarico di direttore dipartimento ai sensi dell'Art. 17 bis del
d.lgs. 502/1992. Analogamente
si procede per i dirigenti degli altri ruoli, ai sensi dell'Art. 29, commi 1 e
2.
10. Per i dirigenti neo
assunti il contratto individuale, decorso il periodo di prova, è integrato,
con le modalità del comma 11, con le ulteriori specificazioni concernenti
l'incarico conferito ai sensi dell'Art. 28.
11. Nel corso del rapporto di
lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale eccetto
quanto previsto al comma 9, è preventivamente comunicata al dirigente per il
relativo esplicito assenso.
12. Nella stipulazione dei
contratti individuali le aziende non possono inserire clausole peggiorative
dei CCNL o in contrasto con norme di legge.
Art.
14
Periodo di prova
1. L'Art. 15 del CCNL del 5
dicembre 1996 , anche in relazione all'istituzione del ruolo e livello unico
della dirigenza sanitaria è così sostituito:
"1. Sono soggetti al
periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che –
già dirigenti sanitari della stessa o altra azienda o ente del comparto - a
seguito di pubblico concorso cambino area e disciplina di appartenenza. Il
periodo di prova dura sei mesi, possono essere esonerati dal periodo di prova
i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e disciplina
presso altra azienda o ente del comparto. Sono, altresì, esonerati dalla
prova per la medesima disciplina i dirigenti la cui qualifica è stata
unificata ai sensi dell'Art. 18 del d.lgs. 502/1992".
2. Ai fini del compimento del
suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo prestato.
3. Il periodo di prova è
sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente
previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'Art. 72 del
d.lgs.
29/1993. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo massimo pari alla durata della prova, decorso il quale il
rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia
derivante da causa di servizio si applica l'Art. 24, comma 1 del CCNL 5
dicembre 1996.
4. Le assenze riconosciute
come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso
trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del
periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di esso,
fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'azienda deve
essere motivato.
6. Decorso il periodo di
prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si
intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino
all'u'timo giorno di effettivo servizio; spettano, altresì, al dirigente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per
esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità.
8. Il periodo di prova non
può essere rinnovato alla scadenza.
9. Al dirigente proveniente
dalla stessa o da altra azienda del comparto, durante il periodo di prova, è
concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla retribuzione,
ai sensi dell'Art. 19. In caso di mancato superamento dello stesso ovvero di
applicazione del comma 5 il dirigente rientra nella azienda con la qualifica
di provenienza. La disposizione si applica anche in caso di vincita di
concorso presso altra amministrazione di diverso comparto.
10. Non sono soggetti al
periodo di prova i dirigenti ai quali sia conferito l'incarico di direzione di
struttura complessa, ai sensi e con le procedure previste dall'Art. 15 e segg.
del d.lgs. 502/1992. In tali casi può trovare applicazione, a richiesta, quanto
previsto dall'Art. 19 comma 6.
CAPO
II
STRUTTURA DEL RAPPORTO
Art. 15
Caratteristiche del
rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari
1. Il rapporto di lavoro dei
dirigenti del ruolo sanitario assunti a tempo indeterminato o determinato dopo
il 31.12.1998 è esclusivo. La norma, eccetto i casi di mobilità di cui
all'Art. 20, i quali non dando luogo a novazione del rapporto di lavoro ne
mantengono le caratteristiche in atto al momento del trasferimento, si applica
anche in tutte le ipotesi in cui successivamente a tale data venga stipulato
un nuovo contratto individuale con dirigenti già in servizio al 31 dicembre
1998 ovvero venga modificato uno degli aspetti del rapporto di lavoro con
particolare riguardo al conferimento degli incarichi di direzione di
struttura.
2. Il rapporto di lavoro è
esclusivo anche nei confronti di tutti i dirigenti che alla data dell'entrata
in vigore del D.Lgs. 229/1999 abbiano optato per l'esercizio dell'attività
libero professionale intramuraria.
3. I dirigenti già in
servizio alla data del 31.12.1998 che abbiano optato per l'esercizio
dell'attività libero professionale extramuraria possono passare, a domanda,
al rapporto di lavoro esclusivo. A tal fine, entro il 14 marzo 2000, i
dirigenti interessati sono tenuti a comunicare all'azienda l'opzione in ordine
al rapporto esclusivo. La mancata comunicazione esplicita entro il predetto
termine vale come assenso per il rapporto esclusivo.
4. Il dirigente con rapporto
di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non
esclusivo. La revoca dell'opzione all'esercizio della libera professione
extramuraria può essere invece esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno,
con le modalità dell'Art. 48.
5. Il rapporto di lavoro
esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento
delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza
professionale nell'area e disciplina di appartenenza.
6. Il rapporto di lavoro dei
dirigenti del comma 3 che abbiano mantenuto l'opzione per l'esercizio della
libera professione extramuraria comporta totale disponibilità nell'ambito
dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi programmati e
lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende -
secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di
lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili di struttura,
negoziano con le équipes interessate i volumi e le tipologie delle attività
e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché
le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
Art. 16
Orario di lavoro dei
dirigenti
1. Nell'ambito dell'assetto
organizzativo dell'azienda, tutti i dirigenti dei quattro ruoli titolari di
uno degli incarichi di cui all' Art. 27, comma 1, lett. b), c) e d) assicurano
la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando,
con le procedure individuate dall'Art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile
l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono
preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli
obiettivi e programmi da realizzare. In particolare per i dirigenti del ruolo
sanitario, i volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di
attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con
le procedure dell'Art. 62, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'assegnazione
degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo
la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di
servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali
eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è concordato con le procedure e
per gli effetti dell'Art. 62, comma 6 citato.
2. L'orario di lavoro dei
dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di
assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi
sanitari, amministrativi , tecnici e professionali per favorire lo svolgimento
delle attività gestionali e/o professionali correlate all'incarico affidato e
conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché
quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli
obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è
verificato trimestralmente con le procedure di cui al comma 7 dell'Art. 62 del
CCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello svolgimento
dell'orario di lavoro previsto per i Dirigenti del comma 1, quattro ore
dell'orario settimanale sono destinate ad attività quali l'aggiornamento
professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca
finalizzata, ecc., tra le quali non rientra in ogni caso, per il ruolo
sanitario, l'attività assistenziale. Tale riserva di ore non rientra nei
normali turni di lavoro, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva
retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche
per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di
anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per
l'aggiornamento facoltativo, in aggiunta alle assenze di cui all'Art. 22,
comma 1, primo alinea, del CCNL 5.12.1996 al medesimo titolo. Tale riserva va
resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di
appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione
dell'orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad
esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate.
5. Sono individuati in sede
aziendale, con le procedure di cui al comma 1, i particolari servizi
ospedalieri e territoriali ove sia necessario assicurare la presenza dei
Dirigenti sanitari nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana
mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva
articolazione degli orari e dei turni di guardia, nel rispetto
dell'organizzazione del lavoro in caso di équipes pluriprofessionali, ai
sensi dell'Art. 18 del CCNL 5.12.1996. Con l'articolazione del normale orario
di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza dei
predetti dirigenti è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di
emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.
6. I dirigenti sanitari con
rapporto di lavoro non esclusivo, già di I e II livello dirigenziale, sono
tenuti al rispetto dei commi 1 e 2.
7. Tutti i dirigenti sanitari
di cui al comma 1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto, sono
tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti
dagli artt. 18 e 19 del CCNL del 5 dicembre 1996.
ART 17
Orario di lavoro dei
dirigenti
con incarico di direzione
di struttura complessa
1. Nell'ambito dell'assetto
organizzativo dell'azienda, i dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio
tempo di lavoro, articolando in modo flessibile il relativo orario per
correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento
dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi annuali da
realizzare in attuazione di quanto previsto dall'Art. 62, comma 4 del CCNL 5
dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento,
didattica e ricerca finalizzata.
CAPO III
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI
DELLA PRESTAZIONE
Art. 18
Sostituzioni
1. In caso di assenza per
ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua
sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di
direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con
cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni
aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano –
secondo l'atto aziendale - più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza
previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro
dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato
all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che - a
tal fine - si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice
ovvero di alta specializzazione con riferimento, ove previsto, alla disciplina
di appartenenza;
b) valutazione comparata del
curriculum dei dirigenti interessati che, limitatamente alle strutture per le
quali ai sensi della vigente normativa concorsuale l'accesso è riservato a
più categorie professionali , riguarda tutti gli addetti.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture
semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui
il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura
semplice.
4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di
lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo
strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e
484/1997 ovvero dell'Art.
17
bis del d.lgs. 502/1992. In
tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
5. Nei casi in cui l'assenza
dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una
aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore
generale o direttore amministrativo e di direttore dei servizi sociali - ove
previsto dalle leggi regionali - della stessa o di altra azienda, ovvero per
mandato elettorale ai sensi dell'Art. 71 del d.lgs. 29/1993 e della legge
816/1984 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'azienda applica il
comma 4 e provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro
ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa, nel
rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del
dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è
disciplinato dall'Art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del
5 agosto 1997. La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista
dall'Art. 15 e seguenti del d.lgs. 502/1992 e dal presente contratto per quanto
attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si
risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed
anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro
in servizio , il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico
ed è soggetto alla verifica e valutazione di cui all'Art. 31.
7. Le sostituzioni previste
dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto
avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza dei quattro
ruoli. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente
articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la
sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente
compete una indennità mensile di L. 1.036.000 e per la sostituzione di cui al
comma 3, di L. 518.000 alla cui corresponsione si provvede o con le risorse
del fondo dell'Art. 50 o di quello dell'Art. 52 per tutta la durata della
sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di
sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può,
quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.
8. Le aziende, ove non
possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti possono
affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con
corrispondente incarico.
9. In prima applicazione la
disciplina del presente articolo decorre dal sessantesimo giorno dall'entrata
in vigore del presente CCNL e, da tale data è disapplicato l'Art. 55 del DPR.
384/1990. Entro il medesimo termine le aziende possono integrare le procedure
di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo i propri ordinamenti, previa consultazione
dei soggetti dell'Art. 10, comma 2.
Art.
19
Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta
possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di
famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un periodo
massimo di dodici mesi nel triennio.
2. Al fine del calcolo del
triennio si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
3. I periodi di aspettativa
di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le
assenze per malattia previste dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. L'azienda, qualora durante
il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la
concessione, può invitare il dirigente a riprendere servizio nel termine
appositamente prefissato.
5. Il rapporto di lavoro è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso nei
confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si
presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o
del termine di cui al comma 4.
6. L'aspettativa è concessa
per un periodo massimo di sei mesi, a richiesta, anche al dirigente assunto
presso la stessa o altra azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'Art. 15 e segg.
del d.lgs. 502/1992.
7. In deroga a quanto
previsto dai comma 1 e 6, al dirigente già a tempo indeterminato, assunto
presso la stessa o altra azienda ovvero in altre pubbliche amministrazioni di
diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro
ed incarico a tempo determinato, l'aspettativa è concessa per tutta la durata
del contratto di lavoro a termine anche nell'ipotesi di cui all'Art. 18, commi
4 e 5.
8. E' disapplicato l'Art. 27
del CCNL 5 dicembre 1996.
CAPO IV
MOBILITA'
Art.
20
Mobilità volontaria
1. La mobilità volontaria
dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del
2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa
vacanza di organico avviene a domanda del dirigente che abbia superato il
periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto
del ruolo ed - ove previsto - della disciplina di appartenenza del dirigente
stesso.
2. Il nulla osta dell'azienda
o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla
richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi.
3. La mobilità non comporta
novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dirigente
trasferito e nel conferimento degli incarichi di cui all'Art. 27, comma 1
lettere b), c) o d) per i dirigenti con meno di cinque anni di attività,
l'azienda di destinazione tiene conto dell'insieme delle valutazioni riportate
dal dirigente anche nelle precedenti amministrazioni. Qualora ne ricorrano le
condizioni si applica l'Art. 28 comma 5.
4. La mobilità di cui al
presente articolo se richiesta da un dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa, comporta nel trasferimento, la perdita di tale incarico.
L'azienda di destinazione provvederà all'affidamento al dirigente trasferito
di uno degli incarichi tra quelli previsti dall'Art. 27, comma 1 lett. b) e c),
tenuto conto della clausola precedente. L'incarico di direzione di struttura
complessa potrà essere conferito dalla nuova azienda con le procedure
dell'Art. 29, comma 1.
5. Il comma 1 si applica
anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei dirigenti da e verso le
aziende e gli enti del comparto sanità, purché le amministrazioni
interessate abbiano dato il proprio nulla osta.
6. E' confermata
l'applicazione del comma 16 dell'Art. 36 del CCNL del 5 dicembre 1996.
7. Sono disapplicati gli
artt. 12, 13, 14, 15 del DPR 384/1990 ed il comma 10 dell'Art. 38 del CCNL del
5 dicembre 1996.
Art. 21
Comando
1. Per comprovate esigenze di
servizio la mobilità del dirigente può essere attuata anche attraverso
l'istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa
regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che
abbiano dato il loro assenso.
2. Il comando è disposto per
tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dirigente alla cui
spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'azienda o l'amministrazione
di destinazione.
3. Il posto lasciato
disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto per concorso o
qualsiasi altra forma di mobilità.
4. I posti vacanti,
temporaneamente ricoperti dal dirigente comandato, sono considerati
disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti.
5. Il comando può essere
disposto anche nei confronti del dirigente per il quale sia in corso il
periodo di prova, purché la conseguente esperienza professionale sia
considerata utile a tal fine dall'azienda e previa individuazione delle
modalità con le quali le amministrazioni interessate ne formalizzeranno
l'avvenuto superamento.
6. Per finalità di
aggiornamento, il dirigente può chiedere un comando finalizzato per periodi
di tempo determinato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed
internazionali od altri organismi di ricerca che abbiano dato il proprio
assenso.
7. Il comando del comma 6 è
senza assegni e non può superare il periodo di due anni nel quinquennio,
ferma restando l'anzianità di servizio maturata nel periodo di comando agli
effetti concorsuali.
8. Ove il comando sia
giustificato dall'esigenza dell'azienda per il compimento di studi speciali o
per l'acquisizione di tecniche particolari , al dirigente comandato sono
corrisposti gli assegni e, per un periodo non superiore a sei mesi , il
trattamento di missione.
9. Sono disapplicati gli
artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR 761/1979.
CAPO
V
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Art.
22
Risoluzione consensuale
1. L'azienda o il dirigente
possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro.
2. La risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di processi
di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione
degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli
incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della
qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative
competenze.
3. Ai fini dei commi 1 e 2,
l'azienda, disciplina i criteri generali delle condizioni, dei requisiti e dei
limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i quali, prima
della loro definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi
dell'Art. 6, lett. B).
4. In applicazione dei commi
precedenti, l'azienda può erogare una indennità supplementare nell'ambito
della effettiva capacità di spesa del rispettivo bilancio. La misura
dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità comprensive:
dello stipendio tabellare, dell' indennità integrativa speciale, dell'
indennità di esclusività del rapporto ove in godimento, degli assegni
personali o dell'indennità di incarico di struttura complessa ove spettanti
nonché della retribuzione di posizione complessiva in atto.
Art. 23
Comitato dei Garanti
1. Entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente contratto, presso ciascuna Regione è
istituito un Comitato dei Garanti , composto da tre membri, chiamato ad
esprimere parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende
nei confronti dei dirigenti nei casi e con il rispetto delle procedure
previsti dall'Art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'Art. 34 del presente
contratto che, per quanto attiene l'accertamento delle responsabilità
dirigenziali, sostituisce l'Art. 59 ivi citato.
2. Il presidente è nominato
dalla Regione tra magistrati od esperti con specifica qualificazione ed
esperienza professionale nei settori dell'organizzazione, del controllo di
gestione e del lavoro pubblico in Sanità.
3. Gli altri componenti sono
nominati, uno dalla Regione stessa sentito l'organismo di coordinamento dei
direttori generali delle aziende, l'altro esperto designato congiuntamente
dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro dieci
giorni dalla richiesta da parte della Regione. In mancanza di designazione
unitaria detto componente è sorteggiato dalla Regione - tra i designati - nei
dieci giorni successivi.
4. Le nomine di cui ai commi
precedenti devono avvenire entro un mese dall'entrata in vigore del presente
contratto e devono prevedere anche i componenti supplenti.
5. Il recesso è adottato
previo conforme parere del Comitato che deve essere espresso improrogabilmente
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale
l'azienda può procedere al recesso.
6. Il comitato dei garanti
dura in carica tre anni ed i suoi componenti non sono rinnovabili.
7. Le procedure di recesso in
corso all'entrata in vigore del presente contratto sono sospese per il periodo
di tre mesi necessario alla costituzione del Comitato dei Garanti, decorso
inutilmente il quale avvengono con le procedure dell'Art. 36 e seguenti del
CCNL 5.12.1996.
CAPO VI
ISTITUTI DI PECULIARE
INTERESSE
Art. 24
Copertura assicurativa
1. Le aziende assumono tutte
le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della
responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai
sensi dell'Art. 25, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni
giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la
libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di
dolo o colpa grave.
2. Al fine di pervenire ad
una omogenea quanto generalizzata copertura assicurativa per tutti i dirigenti
del SSN è istituita una commissione paritetica nazionale formata dai
rappresentanti di tutte le regioni e dalle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente contratto per la realizzazione, attraverso forme consortili delle
stesse Regioni, di un fondo nazionale che consenta di provvedere alla predetta
tutela mediante la sottoscrizione di accordi quadro con compagnie di
assicurazione appositamente selezionate secondo le vigenti disposizioni di
legge, ai quali le aziende aderiscono.
3. Per il raggiungimento di
tale scopo, la Commissione paritetica indicherà le modalità di costituzione,
gli organi di gestione, le modalità di funzionamento ed i sistemi dei
controlli del predetto fondo e la decorrenza dei versamenti. Il fondo sarà
costituito – come base - da apporti economici prestabiliti dalla Commissione
a carico delle singole aziende e finanziati con le risorse già destinate alla
copertura assicurativa ed in misura media pro capite di L 50.000 mensili,
trattenute sulla voce stipendiale prevista dalla commissione stessa, a carico
dei dirigenti interessati, per la copertura di ulteriori rischi non coperti
dalla polizza generale.
4. La Commissione paritetica
dovrà ultimare i propri lavori entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente contratto.
5. Le aziende stipulano
apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi,
in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio,
del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario
per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto salvo il diritto del
dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate
dall'azienda per lo svolgimento del servizio.
6. La polizza di cui al comma
5 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione
obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà
del dirigente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di
cui sia autorizzato il trasporto.
7. Le polizze di
assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda sono
in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di cui
ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla
guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
8. I massimali delle polizze
di cui al comma 7 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti
danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
9. Gli importi liquidati
dalle società assicuratrici, per morte o esiti di lesioni personali, in base
alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente
articolo sono detratti – sino alla concorrenza - dalle somme eventualmente
spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
10. Sono disapplicati l'Art.
28, comma 2, del DPR 761/1979 e l'Art. 19 del DPR 384/1990.
Art.
25
Patrocinio legale
1. L'azienda, nella tutela
dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un
procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del
dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio
ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a
condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin
dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo
assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per
il relativo assenso.
2. Qualora il dirigente
intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato
dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a
carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento,
l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della
tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il
comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima
ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al
dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare
inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L'azienda dovrà esigere
dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per
i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli
oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
4. E' disapplicato l'Art. 41
del DPR 270/1987.
TITOLO IV
incarichi dirigenziali e
valutazione dei dirigenti
CAPO I
incarichi dirigenziali
Art. 26
Graduazione delle funzioni
1. L'Art. 50 del CCNL 5
dicembre 1996 relativo alla graduazione delle funzioni ai fini della
determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti è confermato
salvo per i commi 4 e 6 che sono sostituiti dai seguenti:
"4. La graduazione delle
funzioni dirigenziali - alle quali corrispondono le varie tipologie di
incarico - è effettuata dalle aziende con le modalità indicate nel comma 2,
in modo oggettivo e, cioè, indipendentemente dalla situazione relativa al
rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o dalla loro
originaria provenienza da posizioni funzionali od economiche del DPR 384/1990.
La graduazione consente di collocare ciascun incarico nelle fasce previste
dagli artt. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996, determinando la corrispondente
retribuzione di posizione del dirigente cui l'incarico è conferito. La
graduazione delle funzioni è sottoposta a revisione periodica secondo i
criteri definiti ai sensi dell'Art. 6, comma 1 lett. B)."
"6. La disciplina del
conferimento degli incarichi prevista dagli articoli seguenti del presente
capo entra in vigore con il contratto e presuppone, altresì, che le aziende
ed enti, qualora non ancora attivate, realizzino le seguenti innovazioni:
a) l'attuazione dei principi
di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. 29/1993;
b) la ridefinizione delle
strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del d.lgs.
229/1999;
c) l'applicazione del D.Lgs.
286/1999, ai sensi dell'Art. 1, comma 2 del decreto stesso."
Art.
27
Tipologie di incarico
1. Le tipologie di incarichi
conferibili ai dirigenti della presente area negoziale sono le seguenti:
a) incarico di direzione di
struttura complessa. Tra essi è ricompreso l'incarico di direttore di
dipartimento, di distretto sanitario e di presidio ospedaliero di cui al
d.lgs.
502/1992;
b) incarico di direzione di
struttura semplice;
c) incarichi di natura
professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e
ricerca, ispettivi, di
verifica e di controllo;
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di
cinque anni di attività.
2. La definizione della
tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera elencazione
che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la
quale discende esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla
graduazione delle funzioni.
3. Per "struttura"
si intende l'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con
l'atto aziendale di cui all'Art. 3, comma 1 bis del D.Lgs. 502 del 1992 la
responsabilità di gestione di risorse umane tecniche o finanziarie.
4. Per struttura complessa -
sino all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'Art.
15 quinquies, comma 6 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e del conseguente atto
aziendale - nell'ambito del ruolo sanitario si considerano tutte le strutture
già riservate in azienda ai dirigenti di ex II livello e per i dirigenti
degli altri ruoli quelle afferenti gli incarichi di cui all'Art. 54, comma 1,
fascia a) del CCNL del 5 dicembre 1996.
5. Tra le strutture complesse
per Dipartimento si intendono quelle strutture individuate dall'azienda per
l'attuazione di processi organizzativi integrati. I Dipartimenti aziendali,
comunque siano definiti (strutturali, integrati, funzionali, transmurali etc),
rappresentando il modello operativo delle aziende, svolgono attività
professionali e gestionale. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma
3, necessarie all'assolvimento delle funzioni attribuite. I Dipartimenti sono
articolati al loro interno in strutture complesse e strutture semplici a
valenza dipartimentale.
6. I Distretti sono le
strutture individuate dall'azienda, ai sensi dell'Art. 3 quater del d.lgs.
502/1992, per assicurare i servizi di assistenza primaria relativa alle
attività sanitarie e di integrazione socio sanitaria. Ad essi sono assegnate
le risorse di cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle funzioni
attribuite con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale.
7. Per struttura semplice si
intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a
valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed
autonomia di cui al comma 3.
8. Per incarichi
professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni funzionali
della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico
professionali che producono prestazioni quali – quantitative complesse
riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di
riferimento.
9. Per incarichi
professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della
struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività
omogenee che richiedono una competenza specialistico – funzionale di base -
ove previsto - nella disciplina o professionalità di appartenenza.
10. Sino all'adozione
dell'atto aziendale, gli incarichi di cui al comma 1, lett. b), c) e d),
corrispondono per tutti i ruoli, nell'ordine, a quelli previsti dall'Art. 54,
comma 1, fascia b) ed a quelli di cui all' Art. 55 fasce a) e b) del CCNL 5
dicembre 1996. Per la tabella di corrispondenza si rinvia all'allegato n. 1.
11. Gli incarichi di
direzione di struttura semplice o complessa nell'ambito del ruolo sanitario
sono conferiti solo ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo. Ai
dirigenti che abbiano optato per l'attività libero-professionale
extramuraria, si applica quanto previsto dall'Art. 45.
12. Nell'attribuzione degli
incarichi dirigenziali di struttura complessa dovrà essere data piena
attuazione al principio della separazione fra i poteri di indirizzo e
controllo ed i poteri di gestione ai sensi dell'Art. 3 del d.lgs. 29/1993. A
tali strutture ed al loro interno dovrà essere applicato il principio
dell'Art. 14 del d.lgs. 29/1993, richiamato dall'Art. 62 del CCNL 5 dicembre
1996.
Art. 28
Affidamento e revoca degli
incarichi dirigenziali
Criteri e procedure
1. Ai dirigenti del ruolo
sanitario, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di
natura professionale con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel
rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di
collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti
ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e
verifica di cui all'Art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502 del 1992.
2. Gli incarichi del comma 1
sono conferiti dall'azienda su proposta del dirigente responsabile della
struttura di appartenenza – decorso il periodo di prova - con atto scritto e
motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi
dell'Art. 13, comma 11.
3. Ai dirigenti del comma 1 ,
dopo cinque anni di attività sono conferibili incarichi di direzione di
struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e
di controllo.
4. Gli incarichi di cui al
comma 3 sono conferiti ai dirigenti ivi indicati, a seguito di valutazione
positiva ai sensi dell'Art. 32, su proposta del responsabile della struttura
di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli
incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti
del numero stabilito nell'atto aziendale. Nell'attesa si considerano tali
tutte le strutture alle quali, anche provvisoriamente, l'azienda riconosca le
caratteristiche di cui all'Art. 27, comma 7.
5. Ai dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo, decorso il periodo di prova, gli
incarichi di cui all'Art. 27, comma 1, lett. b), c) e d) sono conferibili con
modalità di verifica analoghe, anche temporalmente, a quelle indicate per i
dirigenti del ruolo sanitario e definite ai sensi dell'Art. 31, comma 4. I
criteri generali per il conferimento sono quelli previsti dal comma 7.
6. Limitatamente ai dirigenti
assunti prima dell'entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996, il
conferimento o la conferma degli incarichi di cui all'Art. 27 comporta la
stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la natura del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti
connessi all'incarico conferito. Successivamente anche nei confronti di tali
dirigenti, per le modifiche di uno degli elementi del contratto si applica
l'Art. 13, comma 11.
7. Nel conferimento degli
incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le
aziende tengono conto:
a) Per i dirigenti sanitari, delle valutazioni del collegio tecnico di cui
all'Art. 31, comma 2 e per gli altri dirigenti delle valutazioni riportate in
base alle modalità di verifica di cui al comma 4 dello stesso articolo;
b) della natura e
caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) dell'area e disciplina di
appartenenza o della professionalità richiesta;
d) delle attitudini personali
e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle
conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che
all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre
aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso
istituti di rilievo nazionale o internazionale;
e) dei risultati conseguiti
in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
f) del criterio della
rotazione ove applicabile.
g) che, data l'equivalenza
delle mansioni dirigenziali - non si applica l'Art. 2103, comma 1, del C.C.
8. In caso di più candidati
all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei
selezionati con i criteri indicati nel comma 9 - dai direttori di dipartimento
o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati.
9. Le aziende - nel rispetto
dei principi stabiliti nel comma 7 - formulano in via preventiva i criteri e
le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali
modalità, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di
concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'Art. 10, comma 2.
10. Gli incarichi dei commi
1, 3 e 5 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore
a tre anni e non superiore a cinque anni – comunicata all'atto del
conferimento – con facoltà di rinnovo. La durata degli incarichi è
connessa alla loro natura. L'assegnazione degli incarichi non modifica le
modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età. In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al
raggiungimento del predetto limite.
11. I dirigenti sanitari il
cui incarico sia in corso all'entrata in vigore del presente contratto, ove
non sia prevista una diversa scadenza, sono sottoposti a verifica, ai sensi
dell'Art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, al termine del triennio dal
conferimento dell'incarico stesso. Analogamente si procede per gli altri
dirigenti sulla base delle modalità di verifica indicate al comma 5.
12. La revoca dell'incarico
affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di accertamento della
sussistenza di una delle cause previste dall'Art. 34, secondo le procedure e
con gli effetti ivi indicati.
Art. 29
Affidamento e revoca degli
incarichi di direzione di struttura complessa
1. Gli incarichi di direzione
di struttura complessa sono conferiti ai dirigenti sanitari con le procedure
previste dal DPR 484/1997 nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale,
ed ai dirigenti degli altri ruoli nel limite e con le modalità da definirsi
nel medesimo atto, fatto salvo quanto previsto nel periodo transitorio
dall'Art. 27, comma 4.
2. Il contratto individuale
disciplina la tipologia dell'incarico, la durata, il trattamento economico,
gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Le risorse occorrenti per
il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure
previste dall'Art. 62, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Gli incarichi hanno durata
da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per
periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall'Art.
dall'Art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e dall'Art. 31 del presente
contratto per tutti i dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa. Nel conferimento degli incarichi si applica la clausola prevista
dall'Art. 28, comma 10, ultimo periodo.
4. Le aziende formulano, in
via preventiva, i criteri per:
· il conferimento degli
incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo, indicando i requisiti richiesti -
tra i quali - quello dell' esperienza professionale ed il positivo superamento
di apposite verifiche con le medesime cadenze di quelle previste per i
dirigenti del ruolo sanitario. Per gli incarichi di tale tipologia,
conferibili a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto,
l'esperienza professionale dirigenziale non potrà essere inferiore a cinque
anni. Nel periodo di vigenza del presente contratto, in via alternativa e
fatti salvi i processi di mobilità di cui all'Art. 20, la mancanza della
predetta esperienza potrà essere compensata dall'effettuazione di corsi di
formazione manageriale la cui durata e caratteristiche sono individuate dalle
aziende, nell'ambito dei criteri di cui al presente comma. Sono fatti salvi
gli incarichi già conferiti ai sensi dell'Art. 54, lett. a) del CCNL 5
dicembre 1996.
· la conferma degli
incarichi stessi ai dirigenti di tutti i ruoli, tenendo conto delle verifiche
che per i dirigenti del ruolo sanitario sono quelle previste dall'Art. 31,
comma 2 e per tutti gli altri quelle individuate ai sensi della stessa norma,
comma 4. I criteri dell'Art. 28, comma 7 sono integrati da elementi di
valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare
riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità
di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione
dipartimentale, nonché dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.
· la revoca, connessa
all'accertamento dei risultati negativi di gestione o l'inosservanza delle
direttive impartite, che avviene con atto scritto e motivato secondo le
procedure e con gli effetti indicati nell'Art. 34.
5. I criteri del comma 4,
prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le
rappresentanze sindacali di cui all'Art. 10, comma 2.
6. Gli incarichi interni di direttore di dipartimento - prevedibili per tutti
i ruoli - sono conferiti con le procedure previste dall'Art.
17 bis del D.Lgs. 502/1992.
7. Gli incarichi di direttore di distretto – ove di struttura complessa – sono
conferiti sulla base dei requisiti previsti dall'Art.
3 sexies del d.lgs. 502/1992.
Art. 30
Norma transitoria
per i dirigenti del ruolo
sanitario già di II livello
1. I dirigenti del ruolo
sanitario di ex II livello che alla data del 31 luglio 1999 non abbiano optato
per il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale, ma al termine indicato
dall'Art. 15 abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo, entro il 30
aprile 2000 possono chiedere di essere sottoposti a verifica per l'attività
svolta nell'ultimo quinquennio.
2. La verifica è disposta
dall'azienda entro il 30 giugno 2000 ed è svolta sulla base dei criteri
indicati dagli artt. 28, comma 7 e 29, comma 4 - secondo alinea - entro il 31
dicembre 2000. La verifica è effettuata da parte della Commissione prevista
dall'Art. 15 ter, comma 2 del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche.
3. Sino alla verifica, ai
dirigenti di cui al comma 1 - che conservano l'incarico di direzione di
struttura complessa in atto - è mantenuto il trattamento economico in
godimento o quello previsto, per lo stipendio tabellare, dall'Art. 39, comma 1
ove il presente contratto entri in vigore precedentemente.
4. In caso di verifica
positiva i dirigenti del comma 1 sono confermati nell'incarico per un
ulteriore periodo di sette anni ed agli stessi si applica anche la clausola di
cui all' Art. 39, comma 4, secondo periodo e successivi, ove ne sussistano le
condizioni.
5. In caso di esito negativo
della verifica ai dirigenti predetti, dal 1 gennaio 2001 , è conferito un
incarico professionale tra quelli previsti dall'Art. 27, comma 1 lett. c),
rendendo contestualmente indisponibile un posto di organico di dirigente. Il
trattamento economico è quello previsto dall'Art. 39, comma 1, mentre la
retribuzione di posizione viene rideterminata in ragione dell'incarico
conferito.
6. I dirigenti di cui al
comma 1, a rapporto di lavoro esclusivo, che non chiedono di essere sottoposti
a verifica sono confermati nell'incarico di direzione di struttura complessa,
per ulteriori due anni a decorrere dal 30 aprile 2000, al termine del quale si
applica il comma 5.
7. I dirigenti di ex II
livello con incarico quinquennale che non abbiano optato per il rapporto
esclusivo entro il termine del 14 marzo 2000, sono confermati nell'incarico
sino al 30 giugno 2000. Nei loro confronti trova applicazione quanto previsto
dal comma 5, con la perdita dello specifico trattamento economico goduto che
affluisce al fondo per la retribuzione di posizione dell'Art. 50.
CAPO
II
Verifica e valutazione dei
dirigenti
Art. 31
Verifica dei risultati e
delle attività dei dirigenti
1. Gli organismi preposti
alla verifica dei dirigenti del ruolo sanitario ai sensi dell'Art. 15, commi 5
e 6 del d.lgs. 502/1992 sono:
a) il Collegio tecnico;
b) il nucleo di valutazione;
2. L'organismo di cui al
comma 1, lettera a) procede alla verifica:
a) delle attività
professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i dirigenti
indipendentemente dall'incarico conferito, con cadenza triennale;
b) dei dirigenti titolari di
incarico di direzione di struttura complessa o semplice, alla scadenza
dell'incarico loro conferito;
c) dei dirigenti di nuova
assunzione ai fini del conferimento di incarico, al termine del primo
quinquennio di servizio.
3. L'organismo di cui al
comma 1, lettera b) procede alla verifica annuale:
a) dei risultati di gestione
del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura semplice ove sia
affidata la gestione di risorse;
b) dei risultati raggiunti da
tutti i dirigenti, compresi quelli della lettera a), in relazione agli
obiettivi ,
4. La verifica dei dirigenti
del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo di cui al comma 1, lettera
a) viene effettuata, ai sensi dell'Art. 28, comma 4, dagli appositi organismi
che le aziende ed enti provvedono ad individuare, entro tre mesi dall'entrata
in vigore del contratto, per armonizzare il sistema di valutazione dei
dirigenti interessati - anche ai fini del conferimento e conferma degli
incarichi - a quello previsto per i dirigenti del ruolo sanitario, con le
medesime cadenze previste dal comma 2. I dirigenti dei medesimi ruoli con
incarico di direzione di struttura complessa sono, altresì, soggetti alla
verifica annuale dell'organismo di cui al comma 1 lettera b).
5. Le aziende, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente
assunti in relazione a quanto previsto dall'Art. 1, comma 2 del d.lgs.
286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in
relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane,
finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità
con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano,
con particolare riguardo ai soggetti che, in prima istanza, sono deputati alla
valutazione dei dirigenti al fine di fornire agli organismi di cui al comma 1.
gli elementi necessari alla verifica loro demandata.
6. L'organismo di cui al
comma 1 lettera b) opera sino alla eventuale applicazione, da parte delle
aziende, dell'Art. 10, comma 4 del d.lgs. 286/1999.
7. In prima applicazione il
triennio per le verifiche di cui al comma 2 lett. a) decorre dall'entrata in
vigore del D.Lgs. 229/1999, fatti salvi i casi degli incarichi in scadenza
prima di tale termine, ivi comprese le verifiche dopo il primo quinquennio di
attività. Il triennio per le successive verifiche del dirigente scatta dopo
l'effettuazione dell'ultima.
Art.
32
La valutazione dei
dirigenti
1. La valutazione dei
dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli
obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica
essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro dei dirigenti medesimi.
2. I risultati finali della
valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel
fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti sono
parte integrante degli elementi di valutazione delle Aziende sanitarie per la
conferma ed il conferimento di qualsiasi tipo di incarico.
3 Le aziende adottano
preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione
delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione
nell'ambito dei meccanismi e sistemi di cui all'Art. 31, commi 4 e 5. Tali
criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i
soggetti di cui all'Art. 10, comma 2.
4. Le procedure di
valutazione del comma 3 devono essere improntate ai seguenti principi:
a) trasparenza dei criteri e
dei risultati;
b) informazione adeguata e
partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione
ed il contraddittorio.
c) diretta conoscenza
dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza
effettua la proposta di
valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a
pronunciarsi;
5. L'oggetto della
valutazione per tutti i dirigenti, oltre gli obiettivi specifici riferiti alla
singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, è
costituito, in linea di principio, dai seguenti elementi, ulteriormente
integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 3:
a) collaborazione interna ed
il livello di partecipazione multiprofessionale nell'organizzazione
dipartimentale;
b) livello di espletamento
delle funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell'apporto
specifico;
c) capacità dimostrata nel
motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima
organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata
individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti
contrattuali;
d) risultati delle procedure
di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza delle prestazioni,
all' orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi,
alla semplificazione e snellimento delle procedure nell'attività
amministrativa in particolare per l'acquisizione di beni e servizi o nel
reclutamento del personale;
e) capacità dimostrata nel
gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali nonché i
conseguenti processi formativi e la selezione del personale;
f) raggiungimento del minimo
di credito formativo, ai sensi dell'Art. 16 ter, comma 2 del d.lgs. 502/1992 non
appena operativo - per i dirigenti sanitari - e per quelli degli altri ruoli
di quanto stabilito in materia dai programmi aziendali;
g) osservanza degli obiettivi
prestazionali assegnati in relazione alle attività dei vari ruoli;
h) rispetto del codice di
comportamento allegato al CCNL del 5 dicembre 1996.
6. La valutazione annuale dei
dirigenti da parte del nucleo di valutazione ha le finalità previste
dall'Art. 31, comma 3, lettere a) e b).
7. A titolo meramente
indicativo la valutazione di cui al comma 6 per i dirigenti di struttura
complessa o semplice – ove ne ricorrano le condizioni - deve riguardare la
gestione del budget affidato e delle risorse umane e strumentali
effettivamente assegnate nonché tutte le funzioni delegate ai sensi dell'atto
aziendale nonché la valutazione dei modelli di organizzazione adottati per il
raggiungimento degli obiettivi, mentre per gli altri dirigenti concerne
l'osservanza degli obiettivi prestazionali affidati, l'impegno e la
disponibilità correlati alla articolazione dell'orario di lavoro rispetto al
raggiungimento degli obiettivi.
Art. 33
Effetti della valutazione
1. L'esito positivo della
valutazione triennale e quella al termine dell'incarico costituisce per tutti
i dirigenti condizione, ai sensi del comma 5 dell'Art. 15 del D.Lgs. 229/99,
per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo
professionali o gestionali.
2. L'esito positivo della
valutazione dei dirigenti neo assunti al termine del quinto anno può
comportare l'attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di
controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici.
3. L'esito positivo della
verifica annuale di cui all'Art. 31, comma 3 comporta l'attribuzione ai
dirigenti della retribuzione di risultato concordata secondo le procedure di
cui all'Art. 62, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa essa concorre anche alla
formazione della valutazione di cui al comma 1.
Art.
34
Effetti della valutazione
negativa
1. L'accertamento della
responsabilità dirigenziale a seguito dei processi di valutazione dell'Art.
32, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da
un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del
dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L'accertamento della
responsabilità dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e
compiti professionali propri dei dirigenti come definiti a livello aziendale
comporta l'assunzione di provvedimenti che, in applicazione del comma 3,
devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente nell'ambito
aziendale;
b) all'entità degli
scostamenti rilevati.
3. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa o semplice, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali
rilevato a seguito delle procedure di valutazione e dovuto alla inosservanza
delle direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica
ed amministrativa può determinare:
a) perdita della retribuzione
di risultato in tutto o in parte;
b) la revoca dell'incarico e
l'affidamento di altro tra quelli ricompresi nell'Art. 27 comma 1, lett. a),
b) o c), di valore economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario la revoca del
relativo incarico comporta l' attribuzione dell'indennità di esclusività
della fascia immediatamente inferiore;
c) in caso di accertamento di
responsabilità particolarmente grave e reiterata, la revoca dell'incarico
conferito ai sensi della lettera b) e conferimento di uno degli incarichi
ricompresi nell'Art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a
quello revocato;
4. I dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa che, comunque,
al termine del periodo di incarico non superino positivamente la verifica per
la conferma dello stesso, fatto salvo il caso di recesso dal rapporto di
lavoro, sono mantenuti in servizio con altro incarico tra quelli professionali
ricompresi nell'Art. 27,
lett. b) o c), congelando contestualmente un posto di dirigente.
5. Per i dirigenti cui siano
conferiti gli incarichi previsti dall'Art. 27, comma 1 lett. c),
l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle
procedure di valutazione e dovuto alla inosservanza delle direttive ed
all'operato non conforme ai canoni di cui all'art 32, comma 5, può
determinare:
a) perdita , in tutto o in
parte, della retribuzione di risultato;
b) la revoca dell'incarico e
l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'Art. 27 comma 1 lett. c), di
valore economico inferiore, ai sensi del CCNL 1 luglio 1997;
c) in caso di responsabilità
grave e reiterata, ulteriore applicazione del punto b);
6. Nei casi di cui ai commi
3, 4 e 5 è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione.
7. In presenza di valutazione
negativa - annuale, triennale ed al termine dell'incarico - definita in base
ad elementi di particolare gravità, anche estranei alla prestazione
lavorativa, resta ferma la facoltà di recesso dell'azienda previa attuazione
delle procedure previste dall'Art. 23.
PARTE
II
TITOLO I
Trattamento Economico
CAPO I
struttura della
retribuzione
Art. 35
Struttura della
retribuzione dei dirigenti
1. La struttura della
retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci:
A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa
speciale, confermata nella misura attualmente percepita;
3) retribuzione individuale
di anzianità, ove acquisita;
4) retribuzione di posizione
minima - parte fissa e variabile - prevista dalla tabella 1 allegata al CCNL
del 5.12.1996, secondo biennio economico 1996-1997;
5) assegno personale ove
spettante ai sensi del presente contratto.
Ai dirigenti, ove spettante,
è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge
13.05.1988, n. 153 e successive modificazioni.
B)
TRATTAMENTO ACCESSORIO
1) retribuzione di posizione
parte variabile eccedente il minimo contrattuale previsto dalla tabella citata
al punto 4 lett. A), sulla base della graduazione delle funzioni, ove
spettante;
2) retribuzione di risultato,
ai sensi dell'Art. 62, comma 4, del CCNL 5.12.1996;
3) retribuzione legata alle
particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
4) specifico trattamento
economico, ove spettante quale assegno personale, ai sensi dell'Art. 39, comma
2;
5) indennità di incarico di
direzione di struttura complessa, ai sensi dell'Art. 41.
2. I successivi Capi dal II
al Capo IV sono distinti con riferimento alle caratteristiche del rapporto di
lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario - esclusivo o non ovvero ad
esaurimento. Il trattamento economico previsto dal Capo II è applicabile a
tutti i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per il rapporto
esclusivo entro il 14 marzo 2000.
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI
DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO CON RAPPORTO ESCLUSIVO E DEI DIRIGENTI DEI RUOLI
PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
Art. 36
Incrementi contrattuali e
stipendio tabellare dei dirigenti
dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo
1. Dal 1° novembre 1998 al
31 maggio 1999 l'incremento mensile lordo degli stipendi tabellari previsti
per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico, amministrativo dagli artt.
42, 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996, come rideterminati per il II biennio
economico 1996 - 1997, dal relativo contratto in pari data, è di L. 73.000.
Dal 1 giugno 1999 l'incremento mensile lordo è di L. 136.000 e riassorbe il
precedente.
2. A decorrere dal 1 novembre
1998, lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, dei dirigenti del
comma 1 è stabilito in L. 36.876.000 e dal 1 giugno 1999 in L. 37.632.000.
3. Sono disapplicati gli
artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve le parti in cui
siano previsti, per effetto del primo inquadramento dei dirigenti, assegni
personali pensionabili e non riassorbibili.
Art.
37
Incrementi contrattuali e
stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo sanitario
1. Dal 1° novembre 1998 al
31 maggio 1999 gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari previsti
per i di-rigenti sanitari dagli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre
1996, come rideterminati per il II biennio economico 1996 - 1997, dal relativo
contratto in pari data, sono i seguenti:
- dirigenti di II livello: L.
92.000
- dirigenti di I livello: L.
73.000
2. Dal 1 giugno 1999 ai
dirigenti del comma 1 è corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe il precedente:
- dirigenti di II livello: L.
172.000
- dirigenti di I livello: L.
136.000
3. Lo stipendio tabellare
annuo lordo, per dodici mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1, è così
stabilito:
Dal 1 novembre 1998 dal 1
giugno 1999
- dirigente di II livello:
L. 49.104.000 L. 50.064.000.
- dirigente già di I livello: L. 36.876.000 L. 37.632.000.
4. Fatto salvo quanto
previsto dall'Art. 39, a decorrere dal 31 luglio 1999, data di entrata in
vigore del D.Lgs. 229/1999, essendo la dirigenza sanitaria collocata in un
ruolo unico lo stipendio tabellare annuo lordo per dodici mensilità per tutti
i dirigenti anche assunti con incarico di direzione di struttura complessa,
con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale successivamente alla entrata in
vigore del D.Lgs. 229/1999, è fissato in L. 37.632.000.
5. Sono disapplicati gli
artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve le parti in cui
siano previsti, per effetto del primo inquadramento dei dirigenti, assegni
personali pensionabili e non riassorbibili.
Art. 38
Indennità integrativa
speciale dei dirigenti sanitari
1. L'indennità integrativa
speciale per il ruolo unico dei dirigenti sanitari, ivi compresi quelli
dell'Art. 37, comma 4 è fissata in L. 13.908.000 annui lordi, comprensivi
della tredicesima mensilità.
2. La disposizione del
presente articolo decorre dal 1 agosto 1999.
Art.
39
Norma transitoria per i
dirigenti già di II livello del ruolo sanitario
1. Per i dirigenti del ruolo
sanitario di ex II livello - anche ad incarico quinquennale - in servizio al
31 luglio 1999 ovvero assunti successivamente come tali o come responsabili di
struttura complessa a seguito di avviso pubblicato – ai sensi della
disposizione transitoria contenuta nell'Art. 17 comma 2 del D.Lgs. 229/1999 -
in G.U. entro il 31 luglio 1999 , il trattamento economico stipendiale per
dodici mensilità - dal 1 agosto 1999 - è cosi articolato:
a) stipendio tabellare annuo
lordo nella misura stabilita dall'Art. 37 comma 4, pari a L 37.632.000;
b) assegno personale annuo
lordo pensionabile e non riassorbibile di L. 13.240.000, pari alla differenza
tra gli stipendi tabellari indicati nell'Art. 37,commi 3 primo alinea e 4,
comprensivo della differenza tra il valore dell'indennità integrativa dei
dirigenti di ex II livello ed ex I livello fissata dall'Art. 38. L'assegno è
corrisposto per tredici mensilità.
2. Ai dirigenti, già di II
livello, assunti con incarico quinquennale ai sensi del revidente Art. 15 del
d.lgs. 502/1992 ed a quelli che avevano optato per tale incarico, viene
confermato a titolo personale lo specifico trattamento economico in atto
goduto, con le medesime caratteristiche e natura previste dall'Art. 56 del
CCNL 5 dicembre 1996, fatta salva l'applicazione dell'Art. 34.
3. Le garanzie dei commi 1 e
2 operano nei confronti dei medesimi dirigenti anche nel caso di loro
assunzione - senza soluzione di continuità - per conferimento di incarico di
direzione di struttura complessa in altra azienda successivamente all'entrata
in vigore del presente contratto. In tal caso non viene corrisposta
l'indennità di cui all'Art. 41, comma 1, fatto salvo quanto previsto
dall'ultimo periodo della stessa clausola.
4. All'atto della cessazione
dal servizio, l'assegno di cui al comma 1 lettera b) e lo specifico
trattamento economico del comma 2 - nella misura intera in ragione d'anno -.
confluiscono nel fondo dell'Art. 50. Tale norma si applica anche per le
risorse lasciate disponibili per posti resisi vacanti dal 1 gennaio 1998. Le
risorse già destinate allo specifico trattamento di cui al comma 2, per i
dirigenti di struttura complessa indicati nell'Art. 30, la cui domanda di
opzione per l'incarico quinquennale fosse ancora in corso al 31 luglio 1999,
al superamento della verifica, sono finalizzate, nella misura minima lorda
annua di L. 3.230.000, all'incremento della retribuzione di posizione –
parte variabile – con decorrenza dalla data di superamento della verifica
stessa, nei limiti della disponibilità del fondo di cui all'Art. 50. Qualora,
invece, l'azienda abbia attribuito ai dirigenti dell'Art. 30 l'incarico
quinquennale dopo il 31 luglio 1999, corrispondendo lo specifico trattamento
economico, esso rimane consolidato nella retribuzione di posizione – parte
variabile - nella misura minima e, per la parte eccedente, viene riassorbito
con i successivi incrementi della stessa, a condizione che il dirigente chieda
e superi la verifica di cui all'Art. 30.
5. Ai dirigenti con incarico
di direzione di struttura complessa assunti con avviso pubblicato in G.U. dopo
l'entrata in vigore del D.Lgs. 229/1999, il trattamento economico viene
rideterminato ai sensi degli artt. 37, comma 4 e 38, senza assegni personali
ma con l'attribuzione dell'indennità prevista dall'Art. 41.
6. L'Art. 56 del CCNL del 5
dicembre 1996 è disapplicato.
Art.
40
La retribuzione di
posizione dei dirigenti
1. La retribuzione di
posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in
relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'Art. 50, comma 3 del
CCNL 5 dicembre 1996 è collegata all'incarico agli stessi conferito.
2. La retribuzione di
posizione è composta da una parte fissa ed una variabile e compete per
tredici mensilità.
3. La componente fissa della
retribuzione di posizione è garantita al dirigente nella misura in atto
goduta in caso di mobilità o trasferimento, anche per vincita di concorso o
di incarico ai sensi dell'Art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992.
4. La componente fissa della
retribuzione di cui al presente articolo è mantenuta anche nei casi previsti
dall'Art. 34, operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte
variabile della medesima retribuzione di posizione.
5. In prima applicazione del
CCNL 5 dicembre 1996, come integrato dal CCNL 1 luglio 1997, il valore
economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione - parte fissa e
variabile - per il personale già in servizio all' entrata in vigore del
contratto medesimo - è stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL in pari
data, relativo al II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od
economiche di provenienza dei dirigenti.
6. La componente fissa della
retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non è
modificabile, mentre l'incremento della componente variabile minima
contrattuale della medesima tabella sulla base della graduazione delle
funzioni di cui all'Art. 26, è competenza delle singole aziende in relazione
alle risorse disponibili nell'apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione
di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di
graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca - in base alla
tipologia degli incarichi conferiti - nelle fasce economiche degli artt. 54 e
55 del CCNL 5 dicembre 1996, secondo la tabella di corrispondenza allegato 1
al presente contratto.
7. Il valore economico
complessivo dell'incarico determinato ai sensi del comma 6 è la risultante
della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva
variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni, si
ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo
contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore economico
complessivo.
8. Nel caso di attribuzione
di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di
ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal
dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un altro
incarico di pari valore economico.
9. Nel conferimento
dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non
configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l'atto
aziendale – più strutture complesse - per la retribuzione di posizione –
parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione
fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza
come rideterminata dal comma 10.
10. I valori massimi delle
fasce di cui agli Art. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996 sono così
rideterminati:
Fascia a) dell'Art. 54: L.
80.000.000
Fascia b) dell'Art. 54: L.
70.000.000
Fascia a) dell'Art. 55: L.
70.000.000
Fascia b) dell'Art. 55: L.
45.000.000
11. Per i dirigenti di nuova
assunzione, ai quali le aziende non abbiano già conferito un incarico
diverso, la retribuzione di posizione minima contrattuale è confermata per il
biennio 1998 – 1999 nei valori previsti dalla tabella allegato 1 al CCNL 5
dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 -1997, fatto salvo quanto
previsto dall'Art. 47, comma 1 lett. a).
12. Alla corresponsione della
retribuzione di posizione nelle sue componenti – fissa e variabile – in
applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all' Art.
50. Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a
carico del proprio bilancio.
Art.
41
Indennità per incarico di
direzione di struttura complessa
1. Ai dirigenti del ruolo
sanitario dell'Art. 37 comma 4, assunti con incarico di direzione di struttura
complessa - oltre alla retribuzione di posizione - a decorrere dal 1 agosto
1999 compete un'indennità di incarico annua lorda, fissa e ricorrente del
valore di L. 13.240.000 per tredici mensilità incrementabili anche
gradualmente sino a 18.263.000 in presenza della relativa disponibilità nel
fondo di cui all'Art. 50, comma 2, per armonizzarla con quella della dirigenza
dell'area medico - veterinaria. Tale indennità, nella misura ridotta di L.
5.023.000, compete anche ai dirigenti di cui all'Art. 39, comma 1 con incarico
di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'Art. 27, comma 4, ed è
corrisposta gradualmente con le medesime cadenze temporali, misure e modalità
degli incrementi di cui al periodo precedente.
2. L'indennità del comma 1,
primo periodo, compete, dal 31 dicembre 1999, ai dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico e amministrativo, con incarico di direzione di
struttura complessa ai sensi dell'Art. 54, comma 1 fascia a) del CCNL del 5
dicembre 1996, richiamato nell'Art. 27 comma 4. Gli incrementi sino al
raggiungimento del valore massimo di 18.263.000 vengono corrisposti con le
medesime modalità previste nella clausola precedente, in presenza della
relativa disponibilità nel fondo di cui all'Art. 50, comma 3. Detta
indennità assorbe il maturato economico dell'Art. 44, comma 2, lett. b) del
CCNL 5 dicembre 1996, eventualmente in godimento.
3. L' indennità dei commi 1
e 2 non è più corrisposta in caso di mancato rinnovo dell'incarico di
direzione di struttura complessa. In tal caso esclusivamente ai dirigenti dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo viene ripristinato il maturato
economico di cui al comma 2 ove fosse stato precedentemente goduto.
4. L'indennità, all'atto
della cessazione dal servizio ovvero in caso di mancato rinnovo dell'incarico
dei dirigenti interessati, viene nuovamente attribuita al fondo stesso , nella
misura intera, in ragione d'anno.
Art. 42
Equiparazione
1. Le parti concordano sulla
necessità di procedere alla equiparazione della retribuzione minima
contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 –
secondo biennio economico 1996 - 1997 dei dirigenti dei quattro ruoli di ex IX
livello, qualificato e non, del DPR 384/1990 – in servizio al 5 dicembre
1996 - a quella dei dirigenti di ex X livello non qualificato, attesa la
sostanziale parificazione delle funzioni dirigenziali operata con
l'accorpamento delle due ex posizioni funzionali nel I livello dirigenziale
dall'Art. 18, comma 2 del d.lgs. 502/1992 o nell'unico livello di cui all'Art.
26 del D.Lgs. 29/1993.
2. Tale equiparazione,
iniziata con il CCNL 5 dicembre 1996, secondo biennio economico, per quanto
riguarda lo stipendio tabellare, deve essere definitivamente portata a termine
per la conclusione della vertenza. A tal fine le parti, nel prendere atto che
le risorse necessarie si renderanno disponibili nel biennio economico 2000 –
2001, rinviano la definitiva soluzione al relativo contratto, prevedendo sin
d'ora che per un corretto finanziamento dei fondi di ciascuna azienda si
provvederà, con le procedure dell'Art. 7, lett. c) alla loro perequazione a
livello regionale.
3. Le parti concordano,
altresì, di rinviare al contratto del medesimo biennio la definizione del
trattamento economico dei dirigenti del ruolo sanitario, assunti dal 6
dicembre 1996 in poi , al termine del quinquennio di cui all'Art. 28, comma 3.
La disposizione si applica ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo, a condizione che siano stati adottati i medesimi meccanismi di
verifica dei dirigenti sanitari, ai sensi dell'Art. 31, comma 4.
Art.
43
Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro
1. Nel quadro del riordino
del Servizio Sanitario Nazionale previsto dal d.lgs. 229/1999, al fine di
promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in
relazione al conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche
per la razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti, preso atto delle
disposizioni contenute nelle leggi 448/1998 e 488/1999, con decorrenza da
stabilirsi nel CCNL del secondo biennio economico 2000 –2001 in ragione dei
relativi finanziamenti, prevedono l'istituzione di una indennità per
l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario. Per una
corretta distribuzione delle risorse tra aziende si procederà secondo le
modalità previste dall'Art. 7, comma 1, lett. d).
2. Le parti concordano,
altresì, che la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo e del connesso
trattamento economico è strettamente legata alla permanenza stabile nell'
attuale quadro normativo del presente sistema di incompatibilità, dandosi
atto che, ove le eventuali norme di legge sopravvenute dovessero modificare
l'esclusività del rapporto senza riferimento agli aspetti economici, il
contratto – per la presente parte – sarà immediatamente disdettato e le
parti si incontreranno per la riapertura del negoziato su tale punto entro 30
giorni. Resta fermo , in ogni caso , il mantenimento dell'indennità, nei
confronti di quei dirigenti, che pur in un diverso assetto normativo,
manterranno la propria opzione per l'esclusività del rapporto di lavoro.
CAPO
III
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI
RAPPORTI DI LAVORO AD ESAURIMENTO
Art.
44
Soppressione dei rapporti
di lavoro a tempo parziale
1. I rapporti di lavoro a
tempo parziale in corso dei dirigenti del ruolo sanitario gia di I e II
livello, sono soppressi con le modalità di realizzazione di cui ai seguenti
commi anche per dare attuazione all'Art. 20, comma 3, punto 18 bis della legge
488/1999 circa la riconduzione dei dirigenti ad un rapporto di lavoro unico
per quanto attiene l'orario secondo le disposizioni degli artt. 16 e 17.
2. Il passaggio al rapporto
unico - per i dirigenti del comma 1 che abbiano optato per il rapporto di
lavoro esclusivo - è portato a termine entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente contratto, attribuendo agli stessi:
a) il trattamento economico
tabellare previsto per i corrispondenti dirigenti dall'Art. 37, comma 4;
b) l'indennità integrativa
nella misura prevista dall'Art. 38;
c) ai dirigenti già di II livello ai quali sia mantenuto l'incarico di
direzione di struttura complessa a seguito della verifica di cui all'Art. 30
l'indennità di incarico prevista dall'Art. 41, senza alcun assegno personale.
Per coloro che avevano optato per il rapporto quinquennale è mantenuto lo
specifico trattamento in godimento;
d) l'indennità di
esclusività di rapporto nella misura spettante;
e) la retribuzione di
posizione definita aziendalmente in relazione all'incarico affidato;
f) la retribuzione di
risultato, ove spettante.
Per i dirigenti già di II
livello che non avessero optato per l'incarico quinquennale entro il 31 luglio
1999, si applica anche l'Art. 30.
3. Per i dirigenti sanitari
che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo entro il 14 marzo
2000 - il passaggio avviene - con decorrenza dall'opzione - anche
successivamente, con l'attribuzione del trattamento economico previsto dal
comma 2 con esclusione della lettera c).
4. In ogni caso la
trasformazione del rapporto di lavoro avviene improrogabilmente entro il 1
dicembre 2001 anche per coloro che non dovessero optare per il rapporto. In
tale caso a detti dirigenti è attribuito:
a) il trattamento economico
tabellare previsto per i corrispondenti dirigenti dall'Art. 37, comma 4;
b) l'indennità integrativa in godimento e nella misura prevista per il
rapporto di lavoro in atto;
c) la retribuzione di
posizione definita con le regole di cui all'Art. 40.
5. Le aziende fanno fronte ai
maggiori oneri derivanti dal presente articolo congelando - in misura
corrispondente alla spesa - le assunzioni per posti vacanti di dirigente
indipendentemente dalla disciplina di appartenenza, tenuto conto del maggior
numero di ore di lavoro effettuate per l'adeguamento del relativo orario.
CAPO
IV
INCARICHI E TRATTAMENTO
ECONOMICO DEI DIRIGENTI del ruolo sanitario
CON
RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
Art. 45
Incarichi
1. Ai dirigenti sanitari già
di I e II livello che entro il termine del 14 marzo 2000 hanno optato per il
rapporto di lavoro non esclusivo gli incarichi di direzione di struttura
semplice o complessa già conferiti, sono revocati con effetto dal 15 marzo
2000.
2. Fermo rimanendo quanto
disposto dall'Art. 30, i dirigenti di II livello con rapporto quinquennale che
non abbiano optato per il rapporto esclusivo sono confermati negli incarichi
di direzione di struttura complessa loro conferiti sino al 30 giugno 2000.
Agli interessati a decorrere dal 1 luglio 2000 dovrà essere conferito uno
degli incarichi di cui all'Art. 27 comma 1, lett. c).
3. In applicazione del comma 2 per tutti i dirigenti già di II livello,
l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta l'indisponibilità
di un posto di dirigente.
4. I dirigenti del comma 1
non possono svolgere attività libero-professionale intramuraria.
5. I dirigenti di cui al
presente articolo possono revocare l'opzione per l'esercizio dell'attività
libero-professionale extramuraria entro il 31 dicembre di ogni anno, passando
al rapporto di lavoro esclusivo.
Art. 46
Trattamento economico
fondamentale
1. Ai dirigenti di cui
all'Art. 45, comma 1, ivi compresi i dirigenti di ex II livello ad incarico
quinquennale che abbiano optato per il rapporto di lavoro non esclusivo
spettano:
a) il trattamento economico
tabellare dell'Art. 37, comma 4;
b) l'indennità integrativa
speciale prevista dall' Art. 38;
c) per i dirigenti sanitari
già di II livello l'assegno personale previsto dall'Art. 39;
d) le altre voci previste
dall' Art. 35 lettera A) ove spettanti.
2. All'atto della cessazione
dal servizio, gli assegni di cui al comma 1 lettera c), nella misura intera in
ragione d'anno - confluiscono nel fondo dell'Art. 50. Tale norma si applica
anche per le risorse lasciate disponibili per posti resisi vacanti dall' 1
gennaio 1998.
Art. 47
Retribuzione di posizione
e di risultato
1. La retribuzione di
posizione dei dirigenti sanitari già di I e II livello, a rapporto di lavoro
non esclusivo, è così costituita:
a) componente fissa di cui alla tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II
biennio economico 1996 – 1997, nella misura ridotta del 15% in applicazione dell'Art. 1, comma 12 della
legge 662/1996;
b) parte variabile in
godimento ridotta del 50%.
2. Per la componente fissa
della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in ogni caso la riduzione di
cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie previste dall'Art. 40.
3. Ai dirigenti sanitari già
di II livello ad incarico quinquennale di cui agli artt. 44, comma 3 e 45
comma 2 non compete più lo specifico trattamento economico attribuito ai
sensi dell'Art. 56 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Ai dirigenti del comma 1
non spetta la retribuzione di risultato.
5. La riduzione di cui al
comma 1, lett. b) e quella del comma 4 decorrono dal 1 luglio 1999. Quella del
comma 3 decorre dal 1 luglio 2000.
6. Le risorse relative alle
riduzioni previste dai commi 1 e 4 concorrono al finanziamento dell'indennità
di esclusività di cui all'Art. 43 e, pertanto, i fondi di provenienza delle
voci citate – artt. 50 e 52 - sono conseguentemente ridotti di pari importo.
Le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo di cui all'Art. 50.
7. Le aziende provvederanno
al recupero delle competenze non più spettanti ai dirigenti a rapporto di
lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli opportuni conguagli con
gli incrementi del presente contratto. Esclusivamente per lo specifico
trattamento economico è consentita l'eventuale rateizzazione i non più di
sei soluzioni mensili.
Art.
48
Trattamento economico dei
dirigenti in caso di revoca dell'opzione
per l'attività libero professionale
extramuraria
1. Al dirigente che al 31
dicembre dell'anno precedente abbia revocato l'opzione per l'esercizio
dell'attività libero professionale extramuraria compete il trattamento
economico previsto dall'Art. 46, con decorrenza dal 1 gennaio successivo.
2. La retribuzione di
posizione è ridefinibile sulla base dell'incarico successivamente conferito
al dirigente con le procedure di cui all'Art. 28, e per quello di direzione di
struttura complessa, con le procedure previste dal DPR 484/1997. Nelle more
rimane determinata nella misura in godimento.
3. Al dirigente è
riconosciuta la retribuzione di risultato. Nel primo anno dal rientro essa è
determinata a consuntivo.
CAPO V
Art. 49
Effetti dei benefici
economici
1. Le misure degli stipendi
tabellari risultanti dall'applicazione dei Capi dal II al IV del presente
contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per
lavoro straordinario sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare
di cui all'Art. 29, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si
applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e
variabile in godimento nonché alla indennità di cui Art. 38, all'assegno
personale previsto dall'Art. 39, comma 1 ed, infine, all' indennità di cui
all' Art. 41.
3. I benefici economici
risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente
sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque
cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli
importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli
effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall'Art. 2122 del C.C. si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione minima contrattuale – parte fissa e variabile -
indicata nella tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 - II biennio
economico 1996-1997.
TITOLO
II
IL FINANZIAMENTO DEGLI
ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
I FONDI AZIENDALI
Art. 50
Fondi per la retribuzione
di posizione, equiparazione, specifico trattamento,
indennità di direzione di
struttura complessa
1. Per il finanziamento della
retribuzione di posizione dei dirigenti nonché per l'indennità di incarico
di direzione di struttura complessa e per i dirigenti del ruolo sanitario già
di II livello dello specifico trattamento economico conservato a titolo
personale, sono confermati i fondi previsti, rispettivamente dai commi 2 e 4
dell'Art. 58 del CCNL 5 dicembre 1996 il cui ammontare è quello consolidato
al 31.12.1997, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale
scadenza.
2. Il fondo di pertinenza dei
dirigenti sanitari è integrato con le seguenti risorse:
a) a decorrere dal 1 gennaio
1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione
stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione
integrativa, nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio;
b) a decorrere dal 31
dicembre 1999 da una quota pari al 0,94% del monte salari dei dirigenti del
ruolo sanitario calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997, da accantonare
per le finalità di cui all'Art. 42;
c) risorse derivanti dal fondo dell'Art. 51 in presenza di stabile modifica e
razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi anche a parità di organico.
Le risorse sono attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza dei
dirigenti interessati della riorganizzazione;
d) gli assegni personali di
cui all'Art. 39 che confluiscono nel fondo dei dirigenti sanitari;
e) l'importo annuo della
retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal
servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998, finalizzato all'applicazione
dell'Art. 42.
3. Il fondo di pertinenza dei
dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo è integrato in
quota parte con le risorse di cui al comma 2 lettere a) e c) nonché dalle
seguenti:
a) a decorrere dal 31
dicembre 1999 da una quota pari al 6% del minor importo del finanziamento a
carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante a parità di funzioni,
dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale
dei tre ruoli nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione
del bilancio, con le procedure dell'Art. 7, comma 1 lett. c), finalizzata
all'applicazione dell'indennità prevista dall'Art. 41, comma 2, nella misura
base;
b) maturato economico di cui
all'Art. 44 comma 2 lett. b) del CCNL 5 dicembre 1996 dei dirigenti cessati
dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998;
c) a decorrere dal 31
dicembre 1999 da una quota pari all' 1,12 del monte salari annuo calcolato con
riferimento al 31 dicembre 1997 del personale interessato;
d) l'importo annuo della
retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal
servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998, finalizzato all'applicazione
dell'Art. 42.
4. Con le risorse del
presente fondo, che saranno opportunamente individuate nel biennio successivo
2000 – 2001 sarà data applicazione all' Art. 42 relativo all'equiparazione
dei dirigenti di ex IX livello, qualificati e non, in servizio al 5 dicembre
1996 a quelli di X livello non qualificato ed alla definizione della
retribuzione minima contrattuale dei dirigenti con meno di cinque anni.
5. I fondi di cui al comma 1
devono essere integralmente utilizzati. Eventuali risorse che annualmente a
consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi sono temporaneamente
utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo
anno e, quindi, riassegnate ai fondi di cui al presente articolo a decorrere
dall'esercizio finanziario dell'anno successivo.
6. L'Art. 61, comma 2, lett.
a), terzo periodo del CCNL 5 dicembre 1996 può ancora trovare applicazione
con le stesse modalità, esclusivamente nelle aziende che, nell'arco di
vigenza del citato contratto, non ne abbiano ancora utilizzato la facoltà in
tutto o in parte sino alla concorrenza massima.
7. E' altresì confermato il
fondo previsto dall'Art. 59 del CCNL 5 dicembre 1996 avente il medesimo scopo
di cui al presente articolo relativamente ai dirigenti delle IPAB aventi
finalità sanitarie, il cui ammontare è quello consolidato al 31 dicembre
1997. Esso è integrato con le modalità previste dai commi 2 e 3.
8. Il fondo di cui al comma 2
è ridotto degli importi previsti dall'Art. 47, comma 6. Tutti i riferimenti
al "monte salari 1997" effettuati nel presente contratto sono da
intendersi al netto degli oneri riflessi.
Art.
51
Fondo del trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. É confermato il fondo per
la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni
lavorative, già previsto dall'Art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996, il cui
ammontare è quello consolidato al 31.12.1997.
2. Al fine dell'utilizzo del
fondo sono, altresì, confermate tutte le disposizioni per remunerare le
particolari condizioni di lavoro previste dall'Art. 60, del citato CCNL 5
dicembre 1996, ivi compresi i destinatari, la misura delle indennità, le
modalità della loro erogazione e la flessibilità dell'utilizzo delle risorse
del fondo con riguardo al loro spostamento temporaneo o permanente nei fondi,
rispettivamente, per la retribuzione di risultato o di posizione.
3. E' confermata
l'abrogazione dell'istituto dello straordinario per i dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo indipendentemente dall'incarico,
nonché per i dirigenti del ruolo sanitario limitatamente a quelli con
incarico di direzione di struttura complessa.
4. La contrattazione
integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con
riguardo agli istituti dell'orario di lavoro, servizi di guardia e pronta
disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà integrare il fondo
di cui all'Art. 50, commi 2 e 3, ovvero destinare i relativi risparmi a rideterminare l'importo dell'indennità di pronta disponibilità tuttora
fissato nella quota minima di L 40.000. L'eventuale trasferimento nel fondo
per la retribuzione di posizione è irreversibile.
5. E' abrogato l'Art. 51,
comma 2 del DP R. 384/1990.
Art. 52
Fondo della retribuzione
di risultato e
premio per la qualità
della prestazione individuale
1. Le risorse finanziarie di
cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una
componente retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e
finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di
particolare qualità della prestazione.
2. Al finanziamento della
retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista
negli articoli 61, 62, 63 e per le IPAB dall'Art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996
mediante l'utilizzo dei seguenti fondi:
a) Fondo per la retribuzione
di risultato relativa ai livelli di produttività ed al miglioramento dei
servizi;
b) Fondo per i premi per la
qualità della prestazione individuale.
3. A decorrere dal 1 gennaio
1998 i fondi del comma 2 sono formati dall'ammontare delle risorse consolidate
alla data del 31 dicembre 1997, ai sensi dell'Art. 61 del CCNL 5 dicembre
1996.
4. Per la formazione del
fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività e
miglioramento dei servizi si deve tener conto delle seguenti precisazioni:
a) nel consolidamento del
fondo non va considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive previste
dall'Art. 7, commi 1 e 3 del CCNL 5 dicembre 1996 (II biennio economico);
b) qualora gli incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno
essere espressamente accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o
dai nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad effettivi incrementi di
produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle
attività;
c) resta confermata la
possibilità di utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la
produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella
gestione dei fondi di cui agli artt. 50 e 51.
5. Il fondo previsto nel
comma 2 lett. a) è, altresì, alimentato, annualmente, in presenza delle
seguenti condizioni:
a) a decorrere dal 1 gennaio
1998 con le risorse derivanti dall'attuazione dell'Art. 43 della legge
449/1997, nella misura destinata dalle aziende alla contrattazione integrativa
e da altre disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle
aziende ad incentivi del personale;
b) a decorrere dal 1 gennaio
1998, sulla base del consuntivo 1997, dell'1% - come tetto massimo - del monte
salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, in presenza di avanzi di
amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle
Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione
annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi - correlati ad
incrementi quali - quantitativi di attività del personale - concordati tra
Regioni e singole aziende e finalizzati al raggiungimento del pareggio di
bilancio entro il termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. La verifica del
raggiungimento dei risultati di cui al comma 5, lett. b) è affidata al nucleo
di valutazione o ai servizi di controllo interno ed è, in ogni caso,
condizione necessaria per l'erogazione dei compensi relativi alla retribuzione
di risultato.
7. Le Regioni, ai sensi degli
artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, possono favorire l'assunzione e
perseguimento - da parte delle aziende - di obiettivi strategici relativi al
consolidamento del processo di riorganizzazione in atto ovvero collegati al
reale recupero di margini di produttività, alla cui realizzazione finalizzano
l'incremento del fondo di cui al comma 5 dell'1 % del monte salari annuo,
calcolato con riferimento al 1997. Le Regioni possono, altresì, favorire da
parte delle aziende interventi di sviluppo occupazionale o interventi
correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito di innovazioni
tecnologiche da definirsi in sede di contrattazione integrativa, alla
realizzazione dei quali finalizzeranno un ulteriore quota di incremento dello
stesso fondo pari allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997. La presente
clausola è valida sino al 31 dicembre 1999, data successivamente alla quale
per i dirigenti del ruolo sanitario le predette risorse aggiuntive regionali
sono assegnate al finanziamento dell' indennità di esclusività del rapporto
di lavoro e per i dirigenti degli altri ruoli all'equiparazione. Il fondo di
cui al presente articolo, inoltre, per la parte di spettanza dei dirigenti
sanitari è decurtato delle risorse indicate nell'Art. 47, comma 6.
8. É confermato l'Art. 64
del CCNL 5 dicembre 1996 relativo agli onorari e compensi di natura
professionale dei dirigenti avvocati e procuratori.
Art. 53
Finanziamento dei fondi
per incremento delle dotazioni organiche
1. Le aziende e gli enti che,
in attuazione delle vigenti disposizioni, rideterminano, con atto formale, la
dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a
quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi, previsti dagli
artt. 50, 51 e 52, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno
incrementare i relativi fondi in modo congruo , con oneri a carico del proprio
bilancio, tenendo conto: del valore delle posizioni organizzative di nuova
istituzione e, comunque, della retribuzione di posizione minima contrattuale
di cui all'Art. 35, comma 1, lett. A) punto 5 come già previsto dall'Art. 58
del CCNL 5 dicembre 1996; delle risorse necessarie per sostenere i maggiori
oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico accessorio
complessivo eventualmente spettante ai dirigenti da assumere; dell'indennità
di cui all'Art. 41 e - per i dirigenti sanitari – dell'Art. 43.
2. Analogamente si procede
nel caso di attivazione di nuovi servizi ad invarianza della dotazione
organica con riferimento al trattamento accessorio.
PARTE III
TITOLO I
LA LIBERA PROFESSIONE
CAPO I
LA LIBERA PROFESSIONE
DEI DIRIGENTI DEL RUOLO
SANITARIO
Art. 54
Attività
libero-professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario
1. In applicazione degli
artt. 4, comma 11 e 15 quinquies del d.lgs. 502/1992 e nel rispetto dei
principi dagli stessi fissati, a tutto i dirigenti del ruolo sanitario con
rapporto esclusivo è consentito lo svolgimento dell'attività libero
professionale all'interno dell'azienda, nell'ambito delle strutture aziendali
individuate con apposito atto adottato dall'azienda con il concorso del
Collegio di direzione previsto dall'Art. 17 dello stesso decreto e con le
procedure indicate nell'Art. 4, comma 2, lettera G).
2. In particolare, l'azienda
- fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per
l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di
ricovero ed ambulatoriale - intra ed extra ospedaliera - deve intraprendere
tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai
dirigenti l' esercizio della libera professione intramuraria ai sensi
dell'Art. 72, comma 11 Legge 448/1998 e delle conseguenti direttive regionali
in materia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o
strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali privati,
ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività.
3. Le modalità di
svolgimento dell'attività libera professionale sono disciplinate dalle
aziende nel rispetto dei criteri generali del presente contratto
4. Per attività libero
professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario si intende
l'attività che detto personale individualmente o in èquipe, esercita fuori
dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di
diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di
ricovero nonché le prestazioni farmaceutiche ad esso collegate, sia nelle
strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta
dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi
sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 9
del d.lgs. 502/1992.
5. L'esercizio dell'attività
professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità
istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo
tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da
assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero
professionale intramuraria non può, globalmente, comportare per ciascun
dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello
assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la
valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.
6. A tal fine, l'azienda
negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili
delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di
attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione
alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con
le équipes interessate i volumi di attività libero-professionale
intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività
istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica
ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto
concordemente pattuito.
Art.
55
Tipologie di attività
libero professionali
1. L'esercizio dell'attività
libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può
svolgere nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta -da
parte dell'utente- del singolo professionista cui viene richiesta la
prestazione, ai sensi dell'Art. 54, comma 4;
b) attività libero
professionale a pagamento, ai sensi dell'Art. 54, comma 4, svolte in èquipe
all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di
prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme
di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità
orarie concordate;
c) partecipazione ai proventi
di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente
o in èquipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura
sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi
di attività professionali, a pagamento richieste da terzi all'azienda
all'interno delle strutture aziendali, anche al fine di consentire la
riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda
stessa, sentite le èquipes dei servizi interessati.
2. Si considerano prestazioni
erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni
richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività
istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le
liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza
di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i
relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo
con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in
materia.
3. L'attività libero
professionale è prestata con le modalità indicate nell'Art. 1, comma 4 del
DM 31 luglio 1997, pubblicato nella G.U. 5 agosto 1997. L'autorizzazione ivi
prevista è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali
svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente
nell'ambito delle attività previste dal d.lgs. 626/1994, con esclusione dei
dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente
addetti alle attività di prevenzione di cui all'Art. 59.
4. La gestione dell'attività
libero professionale in regime di ricovero è soggetta alle norme di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 23.12.1994, n. 724, in materia di
obbligo di specifica contabilizzazione.
Art.
56
Disciplina transitoria
1. Sino alla realizzazione di
quanto previsto dall'Art. 54 comma 2, l'azienda al fine di consentire
l'esercizio dell'attività libero professionale autorizza i dirigenti sanitari
all'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda stessa e comunque
al di fuori dell'impegno di servizio, di studi professionali privati o di
strutture private non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti
condizioni:
a) preventiva comunicazione
all'azienda dei volumi prestazionali presunti in ragione di anno, le modalità
di effettuazione e l'impegno orario complessivo;
b) definizione delle tariffe,
d'intesa con i dirigenti interessati;
c) emissione delle fatture o ricevute da parte del dirigente su bollettario
dell'azienda. Gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal
dirigente, il quale detratte a titolo di acconto, le quote di sua spettanza
nel limite massimo del 50%, li versa entro i successivi 15 giorni all'azienda
che provvederà alle trattenute di legge e relativi conguagli;
d) definizione del numero e
della collocazione della sede o delle sedi sostitutive degli spazi aziendali,
nella quale o nelle quali è transitoriamente autorizzato l'esercizio della
attività libero professionale intramoenia, con le procedure di cui all'Art.
54, comma 1.
2. La presente norma ha
effetto fino alla emanazione delle direttive regionali che disciplineranno la
materia e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del
contratto. Le parti si riconvocheranno entro il quinto mese dall'entrata in
vigore del presente contratto, per definire la materia entro nel termine
suindicato, in carenza di atto ministeriale di indirizzo o di regolamentazione
regionale.
Art. 57
Criteri generali per la
formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi
1. I criteri per
l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati nonché al
personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dall'azienda con
apposita disciplina adottata dall'azienda con le procedure dell'Art. 54, comma
1.
2. Nella fissazione delle
tariffe le aziende terranno conto dei seguenti criteri generali:
a) relativamente alle
attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la
tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di
prestazioni;
b) relativamente alle
prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero e day
hospital di cui all'Art. 55 lett. a), b) e c), la tariffa forfetaria è
definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa delle Regioni,
nei limiti delle quote previste dall'Art. 28, commi 1 e segg. della legge n.
488/1999;
c) le tariffe per le
prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono
essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono,
pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista,
dell'équipe, del personale di supporto, i costi – pro quota – per
l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature;
d) Le tariffe di cui alla lett. c) non possono comunque essere determinate in
importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di
partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti
prestazioni. L'amministrazione può concordare tariffe inferiori per gruppi di
prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei
dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell'Art.
3, comma 13, del D.Lgs. 124/1998;
e) Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'Art. 3, comma 7
della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
f) Nell'attività libero
professionale di équipe di cui all'Art. 55, comma 1, lettere b), c) e d) la
distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene – da
parte delle aziende – su indicazione dell'équipe stessa;
g) Le tariffe delle
prestazioni libero professionali di cui all'Art. 55, comma 1 lettera a) sono
definite dalle aziende nel rispetto dei vincoli ordinistici, in
contraddittorio con i dirigenti interessati. Ciò vale anche per le attività
di cui alla lettera c) dello stesso articolo, se svolte individualmente;
h) Per le attività di cui
alla lettera c) dell'Art. 55, svolte in équipe, la tariffa è definita dalle
aziende, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi
spettanti ai soggetti interessati e con il contraddittorio dei medesimi;
i) un'ulteriore quota della
tariffa - da concordare in azienda ai sensi dell'Art. 4, comma 2 lettera G)
comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività
libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è
accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le
discipline del ruolo sanitario – individuate in sede di contrattazione
integrativa - che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera
professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare
per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito
dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri
stabiliti in sede aziendale.
3. Nella
contrattazione integrativa dovranno essere definiti gli incentivi economici da
attribuire al personale dirigenziale degli altri ruoli che con la propria
attività rende possibile l'organizzazione per l'esercizio della libera
professione intramuraria.
Art. 58
Altre attività a
pagamento dei dirigenti sanitari
1. L'attività di consulenza
dei dirigenti del ruolo sanitario, per lo svolgimento di compiti inerenti i
fini istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare
incarico dirigenziale ai sensi dell'Art. 27, comma 1, lett. c).
2. Qualora l'attività di
consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una
particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le
ipotesi di cui all'Art. 55 lett. c), da esercitarsi al di fuori dell'impegno
di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:
a) In servizi sanitari di
altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le
istituzioni interessate che disciplini:
- i limiti orari minimi e
massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi
di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- il compenso e le modalità
di svolgimento.
b) Presso istituzioni
pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di
lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti
che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti
istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini:
- la durata della
convenzione;
- la natura della
prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve
essere a carattere occasionale;
- i limiti di orario
dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- l'entità del compenso;
- motivazioni e fini della
consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di
istituto.
3. Il compenso per le
attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di
appartenenza che provvede ad attribuirne il 95 % al dirigente avente diritto
quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo.
4. L'atto aziendale di cui
all'Art. 54, comma 1, disciplina i casi in cui le attività professionali sono
richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in équipe
, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra
struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione. Le
predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se
preventivamente autorizzate dall'azienda con le modalità stabilite dalla
convenzione. L'azienda con l'atto richiamato disciplina in conformità al
presente contratto : il limite massimo di attività di ciascun dirigente
tenuto anche conto delle altre attività svolte; l'entità del compenso dovuto
al dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la prestazione; le modalità di
riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante
all'azienda stabilita in conformità ai criteri indicati nell'Art. 57.
5. Gli onorari per le
prestazioni di cui al comma 4 sono riscossi dalla struttura presso la quale il
dirigente ha svolto l'attività, la quale ne rilascia ricevuta su appositi
bollettari forniti dall'azienda di appartenenza del dirigente stesso; la
struttura citata, dedotte le quote di propria spettanza, versa e all'azienda
ed al dirigente le quote di loro competenza con le cadenze previste nella
convenzione.
6. L'atto aziendale di cui
all'Art. 54, comma 1, disciplina, infine, l'attività professionale, richiesta
a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia
all'interno che all'esterno delle strutture aziendali e può, a richiesta del
dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale attività ovvero
considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse
introitate, in conformità al presente contratto.
7. Per le prestazioni di cui
al comma 6, l' atto aziendale in conformità di quanto previsto dal presente
articolo, stabilisce per le attività svolte, per conto dell'azienda in regime
libero professionale:
a) i limiti minimi e massimi
di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione
dell'orario di lavoro;
b) l'entità del compenso
dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività abbia
luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso
sostenute, ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori della
struttura di appartenenza;
c) le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese. I compensi e le
modalità di attribuzione sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro;
d) La partecipazione ai
proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non
può essere superiore al 50 per cento della tariffa per le prestazioni
finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell'Art. 15 quinquies,
comma 2, lettera d), del d.lgs. 502/1992;
e) L'attività deve
garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della
rotazione di
tutto il personale che eroga
le prestazioni.
8. L'atto indicato nell'Art.
54, comma 1 disciplina, inoltre, i casi in cui l'assistito – limitatamente
alle attività dell'area psicologica - può chiedere all'azienda che la
prestazione sia resa direttamente dal dirigente da lui scelto ed erogata al
suo domicilio, fuori dell'orario di servizio, in relazione alle particolari
prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario
delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente con il
dirigente prescelto con riferimento all'attività libero professionale intramuraria svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'azienda.
9. L'onorario della
prestazione di cui al comma 3, stabilito nel rispetto dei vincoli ordinistici,
viene riscosso dal dirigente che ha effettuato la prestazione, il quale ne
rilascia la ricevuta al paziente su apposito bollettario dell'azienda.
L'onorario viene versato entro cinque giorni dalla riscossione all'azienda,
che ne accredita il 95 % al dirigente stesso con la retribuzione del mese
successivo.
Art.
59
Attività professionale
dei dirigenti dei
dipartimenti di prevenzione
1. L' attività professionale
dei dirigenti sanitari del Dipartimento di prevenzione, erogata al di fuori
dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a
migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica,
integrando l'attività istituzionale.
2. A tal fine, fatta salva la
possibilità di esercizio dell'attività libero professionale prevista dalle
lett. a), b) e c) dell'Art. 55 – per eventuali attività per cui non si
pongono problemi di incompatibilità per la natura stessa delle attività
richieste o del soggetto richiedente – l'attività professionale richiesta a
pagamento da terzi è acquisita ed organizzata dall' azienda, ai sensi della
lettera d) del citato Art. 55, che individua i dirigenti assegnati
all'attività medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel
rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in
relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa
partecipazione dei componenti le equipes interessate.
3. Le attività di cui alle
lett. a), b) e c) citate nel comma 2 devono essere individuate preventivamente
dall'azienda ed autorizzate dal Collegio di direzione e, fino alla sua
costituzione dal Consiglio dei Sanitari, con la connessa specificazione delle
sedi di svolgimento delle attività stesse.
Art.
60
Attività diverse dalla
libera professione intramuraria
1. Non rientrano fra le
attività libero professionali disciplinate dal presente contratto, ancorché
possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti
attività:
a) partecipazione ai corsi di
formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in
qualità di docente;
b) collaborazioni a riviste e
periodici scientifici e professionali;
c) partecipazioni a
commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es.,
commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni
invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n.
295 del 1990, etc.);
d) relazioni a convegni e
pubblicazione dei relativi interventi;
e) partecipazione ai comitati
scientifici;
f) partecipazioni ad
organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non
in veste di dirigente sindacale;
g) attività professionale
sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a
favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e
associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro,
previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte
dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.
2. Le attività e gli
incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano
fra quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 72 della legge n. 448 del 1998
ma possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell'azienda ai sensi
dell'articolo 58, comma 7, del d.lgs. 29/ 1993, che dovrà valutare se, in
ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto, non siano
incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.
3. Nessun compenso è dovuto
per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per
ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito.
In tal caso vale il principio dell'omnicomprensività e di tali funzioni si
dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di
risultato.
Art. 61
Norma di rinvio
1. Le parti convengono che,
essendo in corso di emanazione l'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'Art. 72, comma 11 della legge 448/1998 nonché le connesse direttive
regionali la presente disciplina dovrà essere integrata o armonizzata con le
indicazioni in esse previste.
2. A tal fine le parti
concordano che il predetto adeguamento – ove necessario - avvenga mediante un
apposito contratto collettivo entro due mesi dall'entrata in vigore del
predetto atto di indirizzo.
CAPO II
Attività aziendali
Art. 62
Attività dei dirigenti
dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
1. L'attività di consulenza
dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, per lo
svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'azienda
o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'Art. 27,
comma 1, lett. c).
2. Qualora l'attività di
consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una
particolare forma di attività aziendale a pagamento, che può essere
autorizzata anche nei confronti dei dirigenti del comma 1. In tal caso essa
deve essere esercitata al di fuori dell'impegno di servizio ed attuata con le
medesime modalità e procedure previste dall'Art. 58, comma 2, mediante
apposita convenzione tra le istituzioni interessate.
3. Il compenso deve affluire
all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al
dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza, con la
retribuzione del mese successivo.
4. L' attività professionale
dei dirigenti del Dipartimento di prevenzione e delle ARPA, erogata al di
fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a
migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica,
integrando l'attività istituzionale. Tale attività professionale richiesta a
pagamento da terzi per l'offerta di servizi differenziati è occasionale e d
è acquisita ed organizzata dall' azienda, ai sensi dell'Art. 4, comma 2,
lett. G), in analogia a quella prevista dall'Art. 55, comma 1 lett. d), che
individua i dirigenti assegnati all'attività medesima, anche al di fuori
delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di
incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali
svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le equipes
interessate.
5. L'Art. 60 si applica anche
ai dirigenti di cui al presente articolo.
PARTE
IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 63
Disposizioni particolari
1. Nell'arco di vigenza
contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui
agli artt. 50, 51, 52 non siano state utilizzate nel rispettivo esercizio
economico, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo ai fondi di
pertinenza.
2. Le tabelle di
equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del personale
del servizio sanitario nazionale saranno definite con apposito contratto entro
il 30 giugno 2000 il quale dovrà tener conto dei seguenti criteri: contratti
collettivi attualmente applicati; qualifica di provenienza del personale.
3. Le parti, in via di
interpretazione autentica, confermano che la retribuzione di posizione minima
contrattuale - parte fissa e variabile (prevista dalle tabelle,
rispettivamente all. 2 ed allegato 1 ai CCNL 5 dicembre 1996, primo e secondo
biennio economico, come integrato – sempre in via di interpretazione
autentica dal CCNL del 1 luglio 1997), facendo parte del trattamento
fondamentale dei dirigenti, produce integralmente i suoi effetti ai fini
dell'applicazione, rispettivamente, dell' Art. 49, comma 2 ed Art. 6 dei CCNL
del 5 dicembre 1996, I e II biennio economico, con le decorrenza indicate
nelle medesime tabelle contrattuali.
4. L'azienda può consentire,
a domanda, la mobilità del dirigente tra i ruoli amministrativo,
professionale e tecnico purché il richiedente sia in possesso del requisito
di laurea richiesto per l'accesso dall'esterno o altro equipollente secondo le
vigenti disposizioni nonché delle abilitazioni di legge, ove previste.
5. I casi previsti dall'Art.
16 disciplinato dal CCNL 5 agosto 1997 in cui le aziende – per la presente
area negoziale - possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, sono
integrati da quella indicata dall'Art. 15 septies, commi 1 e 2 del d.lgs.
502/1992. A tal fine le aziende individuano, preventivamente, con proprio atto
le modalità per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti
richiesti - eventualmente integrati da quelli previsti dall'Art. 19, comma 6,
primo periodo del d.lgs. 29/1993 - sentiti i soggetti di cui all'Art. 10, comma
2. Ai dirigenti assunti è attribuito il trattamento economico fondamentale
previsto dal presente contratto per i corrispondenti dirigenti di pari
incarico già in servizio e l'assunzione comporta il congelamento di
altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri
finanziari. La retribuzione di posizione attribuibile sulla base della
graduazione delle funzioni, grava sul bilancio dell'azienda nella parte
eccedente il minimo contrattuale e non può, comunque, superare, negli importi
massimi, quanto previsto dall'Art. 40. Ai dirigenti pubblici si applica l'Art.
19, comma 7 del presente contratto in tema di aspettativa.
6. Ove nel testo del presente
contratto gli assegni da corrispondere sono "annui, lordi per tredici
mensilità", si intende che l'importo indicato nel testo non comprende il
rateo della tredicesima che, pertanto, va corrisposto aggiungendolo al fondo
di pertinenza , ove si tratti di voci che sono retribuite con i fondi.
Art.
64
Norme di rinvio
1. Le parti si impegnano a
negoziare, entro il 30 dicembre 2000, le seguenti materie:
a) procedure di conciliazione
e arbitrato;
b) mobilità connessa ad eccedenze.
2. Entro il 30 giugno 2001,
le parti procederanno, altresì, ai sensi dell'Art. 72 del d.lgs. n. 29 del
1993, alla piena contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro
mediante recupero alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati
dal precedente CCNL ed eventuale revisione delle norme contrattuali da
attualizzare, fra le quali è compresa la disciplina e la nuova denominazione
relativa all'indennità di rischio radiologico. Nelle more dell'applicazione
del comma 2, le norme di legge, regolamentari e contrattuali che non sono
espressamente abrogate dal presente contratto rimangono in vigore.
Art.
65
Previdenza complementare
1. Le parti convengono sulla
necessità che la dirigenza della presente area negoziale possa usufruire di
una tutela previdenziale complementare a contribuzione definita ed a
capitalizzazione individuale ai sensi del d.lgs. 124/1993, della legge 335/1995
e delle successive modificazioni ed integrazioni.
2. A questi fini le parti
prendono atto che sono in corso negoziati per definire l'accordo istitutivo
del Fondo pensione complementare per tutti i lavoratori dei comparti Regioni
– autonomie locali e Sanità, al quale farà seguito la disciplina dello
statuto, del regolamento elettorale per pervenire all'atto costitutivo del
Fondo medesimo ed ai successivi adempimento a cura di quest'ultimo.
Art. 66
Norma programmatica
1. Le parti, pur prendendo
atto che nell'Art. 20, comma 1, punto 18 bis, della legge 488/1999, l'istituto
del part – time non è consentito ai dirigenti sanitari, concordano sulla
necessità ed urgenza di affrontare il problema dell'utilizzazione di tale
istituto esclusivamente in quei casi in cui risulta comprovata una particolare
esigenza familiare o sociale e fermo rimanendo il rapporto di lavoro
esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera professione
intramuraria svolta.
2. Le parti convengono,
altresì, sull'opportunità che la materia venga affrontata nel contesto delle
code contrattuali di cui al comma 2 dell'Art. 64 per disciplinare le
percentuali, il trattamento economico e normativo nonché l'utilizzo dei
risparmi per la parte che le vigenti disposizioni destinano agli incentivi del
personale. In tale disciplina sarà previsto il recesso per giusta causa nei
confronti del dirigente che, in violazione del rapporto esclusivo, eserciti la
libera professione extramuraria.
3. Nel medesimo ambito di cui
al comma 2 sarà disciplinato l'impegno ridotto per i dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo per i quali la normativa richiamata
al comma 1 non implica il divieto previsto per la dirigenza del ruolo
sanitario circa l'esclusività di rapporto.
4. Le parti convengono sin da
ora che, nel disciplinare il trattamento economico per il rapporto di lavoro
ad impegno ridotto dei dirigenti del comma 3 con svolgimento della libera
professione extramuraria, alla retribuzione di posizione e di risultato di
tali dirigenti saranno applicate le medesime regole che l'Art. 72 della legge
448/1998 ha previsto per i dirigenti sanitari a rapporto di lavoro non
esclusivo. Le risorse derivanti da tali risparmi saranno destinate al fondo di
cui all'Art. 50.
Art.
67
Disapplicazioni e
sostituzioni
1. Per effetto del presente
contratto risultano sostituite o disapplicate le seguenti disposizioni:
A) con riguardo agli artt. da
1 ad 12 (campo di applicazione, sistema delle relazioni sindacali ed
interpretazione dei contratti) sono sostituiti gli articoli da 1 a 13 del CCNL
5 dicembre 1996;
B) con riguardo all'Art. 13
(il contratto individuale di lavoro dei dirigenti) è sostituito l'Art. 14 del
CCNL 5 dicembre 1996;
C) con riguardo all'Art. 14
(periodo di prova) è sostituito l'Art. 15 del CCNL 5 dicembre 1996;
D) con riguardo agli artt. 16
e 17 (orario di lavoro dei dirigenti) è sostituito l'Art. 17 del CCNL 5
dicembre 1996;
E) con riguardo all'Art. 18
(sostituzioni) è disapplicato l'Art. 55 del DPR 384/1990, con effetto dal
sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente CCNL;
F) con riguardo all'Art. 19
(aspettativa) è disapplicato l'Art. 27 del CCNL 5 dicembre 1996;
G) con riguardo all'Art. 20
(mobilità volontaria) sono disapplicati gli artt. 12,13,14,15 del DPR
384/1990 ed il comma 10 dell'Art. 38 del CCNL 5 dicembre 1996;
H) con riguardo all'Art. 21
(comando) sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR
761/1979;
I) con riguardo all'Art. 24
(copertura assicurativa) sono disapplicati l'Art. 28, comma 2, del DPR
761/1979 e l'Art. 19 del DPR 384/1990;
J) con riguardo all'Art. 25
(patrocinio legale) è disapplicato l'Art. 41 del DPR 270/1987;
K) con riguardo all'Art. 26
(graduazione delle funzioni) è sostituito l'Art. 50 del CCNL 5 dicembre 1996,
limitatamente ai commi 4 e 6;
L) con riguardo agli artt. 28
e 29 (affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali) sono disapplicati gli
artt. 51 e 52 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve eventuali norme
transitorie di primo inquadramento;
M) con riguardo agli articoli
da 31 a 34 (verifica e valutazione dei dirigenti) è sostituito l'Art. 57 del
CCNL 5 dicembre 1996;
N) con riguardo agli articoli
35 a 48 (struttura della retribuzione ed incrementi contrattuali) si rinvia al
relativo testo, con l'avvertenza che, ove le norme disapplicate contengano
disposizioni transitorie queste hanno cessato – di norma - di produrre i
loro effetti con la prima applicazione dei CCNL del 5 dicembre 1996 e loro
successive integrazioni. E', inoltre, disapplicato l'Art. 48 del DPR 384/1990.
O) con riguardo all'Art. 49
(effetti benefici economici) è sostituito l'Art. 49 del CCNL 5 dicembre 1996;
P) con riguardo agli articoli da 50 a 52 (fondo del trattamento accessorio
legato alle condizioni di lavoro) nel rinviare al testo dei singoli articoli,
si richiama quanto affermato nella lettera N. Con particolare riguardo ai
fondi il termine "consolidato" si riferisce – fatte salve le precisazioni nel
testo dell'Art. 52 – al fondo correttamente formato ai sensi delle
disposizioni contenute negli articoli da 58 a 65 del CCNL 5 dicembre 1996 per
la corresponsione delle voci del trattamento economico cui le norme stesse
sono finalizzate;
Q) con riguardo agli articoli
da 54 a 60 (libera professione) sono disapplicati gli artt. 66 e 67 del CCNL 5
dicembre 1996 nonché l'allegato 5, sostituito dal presente allegato 4;
2. Sono, altresì,
disapplicate tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del presente
contratto, ivi comprese quelle risultanti da leggi o regolamenti regionali
disciplinanti materie del rapporto di lavoro oggetto del presente contratto.
3. Le parti concordano che
eventuali errori materiali riscontrabili nel presente contratto saranno
corretti a cura dell'ARAN , previa informazione alle Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto.
ALLEGATO
N. 4
Per fornire alle aziende ed
enti unità di indirizzo per attuare le modalità organizzative dell'attività
libero professionale intramuraria e per la fissazione delle tariffe, in attesa
di quanto sarà previsto dall'atto di indirizzo di cui all'Art. 72 della legge
448/1998 e dalle successive linee guida regionali, le parti concordano i
seguenti punti:
A) PREMESSA GENERALE E
FINALITA'
1. L'azienda e gli enti sono
interessati allo sviluppo di un'area organizzativa di erogazione di servizi a
pagamento, che saranno offerti sul mercato sanitario in parallelo
all'attività istituzionalmente dovuta, al fine di:
a) contribuire al processo
riorganizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a disposizione il
patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse organizzative,
tecnologiche e strutturali dell'Ente, nell'ambito di un sistema sanitario
complessivamente inteso;
b) rafforzare la capacità
competitiva dell'azienda stessa non solo sul mercato dei servizi garantiti e
finanziati dal SSN in concorrenza con le strutture private, ma sul mercato
più generale dei servizi sanitari;
c) garantire il diritto
sancito dalla vigente normativa verso il personale medico che opti per
l'attività professionale intramoenia (di seguito denominata LPI), di
esercitare la stessa nell'ambito dell'Ente di appartenenza sia in modo diretto
che in forma partecipativa ai proventi derivanti da rapporti instaurati con
strutture private non accreditate e con terzi paganti;
d) valorizzare il ruolo e le
opportunità professionali della dirigenza sanitaria;
e) introdurre, con il
carattere dell'esclusività del rapporto di lavoro, condizioni che favoriscano
la motivazione del personale e il "senso" d'appartenenza all'azienda.
2. L'azienda, con l'entrata
in vigore del presente CCNL che disciplina le modalità dell'attività LPI,
intende riconoscere, consentire, promuovere e sostenere concretamente e
attivamente l'attività LPI con modalità e interventi flessibili nell'ambito
del quadro normativo.
3. L'attività LPI deve
rappresentare realmente l'espressione di una libera scelta dell'utente senza
influire negativamente sul tempestivo ed efficace svolgimento delle attività
istituzionali e sui relativi volumi di attività, concorrendo a rafforzare la
responsabilizzazione e a riconoscere la giusta remunerazione anche per tutti
gli operatori e gli altri dirigenti del ruolo sanitario che vi intendano
partecipare con le necessarie funzioni di supporto. L'attività libero
professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei servizi
dell'unità sanitaria locale, è intesa a favorire esperienze di pratica
professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e
riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale
nell'interesse degli utenti e della collettività.
4. La configurazione
organizzativa dell'esercizio della LPI richiede la collaborazione del
personale tenuto a svolgere attività di supporto. Il personale della
dirigenza sanitaria che non intenda esercitare l'attività LPI, è tenuto
comunque a concorrere, in ragione delle competenze istituzionali attribuite,
negli adempimenti connessi alle prestazioni in regime libero professionale
secondo le modalità fissate dall'azienda.
5. E' riconosciuto e
garantito, in forma assoluta, piena ed esclusiva, il diritto di parità nel
trattamento sanitario fra i pazienti interessati dalle prestazioni in regime
libero professionale ed i pazienti in regime di attività strettamente
istituzionale, ciò con riferimento a tutte le prestazioni previste o che si
rendono necessarie, ai fini dell'assistenza sanitaria, sia ordinarie che
urgenti.
6. Il ricorso alla
valorizzazione della libera professione assume per l'Azienda la finalità
anche di crescita complessiva della produttività, nel rispetto dell'esigenza
di miglioramento della qualità delle prestazioni, ove scientificamente
riconosciute appropriate ed efficaci, e di sviluppo della promozione del ruolo
aziendale.
B) ORGANIZZAZIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
1. Le aziende, avvalendosi
del Collegio di direzione di cui all'Art. 17 del D.Lgs. 502/1992 e sulla base
dei criteri generali stabiliti ai sensi dell'Art. 4, comma 2 lett. G),
definiscono con apposito atto, in conformità alle vigenti disposizioni in
materia, le modalità organizzative dell'attività libero professionale della
dirigenza sanitaria.
2. La disciplina aziendale
assicura il rispetto dei seguenti principi:
a) l'attività libero
professionale ambulatoriale deve essere organizzata in orari diversi da quelli
stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, compresa la pronta
disponibilità;
b) qualora per ragioni
tecnico – organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attività
libero professionale in orari differenziati, dovrà essere stabilito un tempo
standard, corrispondente al tempo mediamente necessario all'esecuzione delle
medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare in relazione al
numero delle prestazioni effettuate ovvero da individuare con apposita
timbrature;
c) non è consentita
l'attività libero professionale relativamente ai ricoveri nei servizi di
emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di
rianimazione ovvero per altre tipologie in relazione alla peculiarità delle
patologie o delle norme da individuare in sede aziendale.
3. La disciplina aziendale
dovrà prevedere le modalità autorizzative dell'esercizio della LPI nelle
quali dovranno essere indicati:
- gli spazi orari
disponibili;
- i locali e le attrezzature
necessari;
- le modalità organizzative,
anche in relazione al personale di supporto, tra cui le modalità per le
prenotazioni e per la tenuta delle liste di attesa, nonché le modalità per
la utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori ospedalieri e territoriali,
delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale
attività, garantendo comunque all'attività istituzionale carattere
prioritario rispetto a quella libero professionale;
- l'istituzione di appositi
organismi di verifica della LPI, promozione e monitoraggio costituiti in forma
paritetica ai sensi dell'Art. 54.
Tavola
1
Situazione
retributiva (1) a
regime nel biennio economico 1998 - 1999
(migliaia
di lire)
Art.
36 dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale
|
Voci
retributive |
Situazione
CCNL 5/12/96 |
Situazione
all'1/6/99 |
Situazione
dal 31/12/99 |
|
Dirigente |
Dirigente |
Dir. |
Dir.
strutt.
Complessa |
|
ex
artt. 42 e 43
CCNL
5/12/96 |
ex
Art. 44 CCNL
5/12/96 |
ex
artt. 42 e 43
CCNL
5/12/96 |
ex
Art. 44 CCNL
5/12/96 |
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
(F) |
(G) |
| Stipendio |
36.000 |
36.000 |
37.632 |
37.632 |
37.632 |
37.632 |
| IIS |
13.908 |
13.908 |
13.908 |
13.908 |
13.908 |
13.908 |
| Assegno
ad personam |
- |
5.393 |
- |
5.393 (2) |
- |
- |
| Indennità
incarico struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
13.240 (3) |
| 13^
mensilità |
3.000 |
3.449 |
3.136 |
3.585 |
3.136 |
4.239 |
| Totale |
52.908 |
58.750 |
54.676 |
60.518 |
54.676 |
60.019 |
(1) La
retribuzione di posizione è quella determinata in azienda e pertanto non
compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia alla tabella
allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio.
(2) A titolo
personale, ove spettante (ex XI livello)
(3)
Incrementabile sino a "18.263.000 ai sensi dell'Art. 41 comma 2. Assorbe
l'assegno di nota 2.
Tavola
2
Situazione
retributiva (1) a
regime nel biennio economico 1998 - 1999
(migliaia
di lire)
Art.
37 dirigenti del ruolo sanitario con rapporto esclusivo
|
Voci
retributive |
Situazione CCNL 5/12/96 |
Situazione
all'1/6/99 |
Situazione
dal 31/12/99 |
|
I
Liv. |
II
Liv. |
| I
Liv. |
II
Liv. |
Dir. |
Dir.
strutt.
Complessa
(6) |
Dir.
str. compl. di
nuova
assunz. (7) |
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
(F) |
(G) |
(H) |
| Stipendio |
36.000 |
48.000 |
37.632 |
50.064 |
37.632 |
37.632 |
37.632 |
| IIS |
13.908 |
14.783 |
13.908 |
14.783 |
13.908 |
13.908 |
13.908 |
| Specifico
trattamento ad personam (3) |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
- |
3.500 (2) |
- |
| Assegno
ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
13.240(2)(4) |
- |
| Indennità
incarico struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.240 (4) |
| 13^
mensilità |
3.000 |
4.000 |
3.136 |
4.172 |
3.136 |
4.239 |
4.239 |
| Totale |
52.908 |
70.283 |
54.676 |
72.519 |
54.676 |
72.519 |
69.019 (5) |
(1) La
retribuzione di posizione è quella determinata in azienda e pertanto non
compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia alla tabella
allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio.
(2) A titolo
personale.
(3) Lo
specifico trattamento è indicato nella misura minima contrattuale,
spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte salve le
situazioni più favorevoli.
(4) Pari alla
misura dell'assegno ad personam dei dirigenti di ex II livello dirigenziale
incrementabili a £ 18.263.000 ai sensi Art. 41.
(5) Salvo
applicazione Art. 39, comma 4, 2° periodo.
(6) Già
dirigenti di II livello, ovvero con incarico quinquennale, ovvero assunti
anche dopo il 31/7/99 ma con avviso pubblicato in G.U. prima del 31/7/99.
(7) Dirigenti
assunti dopo il 31/7/99 con avviso pubblicato in G.U. dopo il 31/7/99.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
Le parti confermano che tra
gli enti dell'area sono ricomprese le ex istituzioni di assistenza e
beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie ai sensi
dell'Art. 6 del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione
delle aree dirigenziali , sottoscritto il 24 novembre 1998 e che nella
dizione "tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o determinato" di cui all'Art. 1, comma 1, si intende altresì il
personale dirigente dipendente dalle Aziende Sanitarie Locali e operante
presso i servizi sociali delle aziende medesime nonché quello degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 2
Le parti si danno atto che
i protocolli di cui all'Art. 7, non dovranno assumere carattere di accordi
integrativi regionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 3
Con riferimento all'Art. 13
le parti ritengono che gli incarichi di direttore di distretto non prevedono
distinzioni tra i ruoli dei dirigenti che vi possono essere preposti. Con
riguardo alle assunzioni a tempo determinato di cui all'Art. 15 septies del
d.lgs. 502/1992 le parti convengono che le percentuali ivi previste siano
calcolate su ciascun ruolo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 4
Con riferimento agli artt. 16 e 18 del presente contratto, le parti
ritengono che nelle strutture per le quali ai sensi della vigente normativa
concorsuale l'accesso è riservato a più categorie professionali, le aziende,
con riferimento all'organizzazione dei servizi di guardia ed alle
sostituzioni dei dirigenti assenti dovranno tenere conto di tutti i
dirigenti del ruolo sanitario di diverso profilo professionale addetti alla
struttura.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 5
Con riferimento all'Art.
20, le parti concordano di aver dato piena attuazione all'Art. 33 del D.Lgs.
29/1993, completandone le disposizioni con le modalità e le procedure ivi
previste. Pertanto la mobilità deve essere effettuata secondo le
indicazioni dell'Art. 20.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 6
Con riferimento all'Art.
25, comma 3 le parti convengono che, gli oneri ivi previsti dovranno in
futuro trovare copertura assicurativa nell'ambito delle polizze che saranno
stipulate ai sensi dell'Art. 24, comma 3.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 7
Con riferimento all'Art.
27, le parti ritengono che ove il distretto sia individuato come struttura
complessa ai sensi dell'Art. 3 quater del d.lgs. 502/1992, la sua
articolazione interna possa ricomprendere più strutture complesse o
semplici a valenza distrettuale, fatto salvo ulteriori articolazioni
previste dalle leggi regionali di organizzazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 8
per la lotta al lavoro
dei bambini
Secondo i dati dell'OIL
(Organizzazione Internazionale del Lavoro), oltre 250 milioni di bambini nel
mondo sono costretti a lavorare. Il lavoro minorile cresce soprattutto nelle
zone dove aumenta la disoccupazione degli adulti. In particolare l'OIL ha
denunciato una forte presenza di lavoro minorile anche nella produzione di
strumenti e materiali chirurgici. Tale produzione si concentra in Pakistan
nella zona di Sialkot, nota appunto per la esportazione di tali prodotti in
tutto il mondo. Da stime ricavate da studi OIL si presume che circa 8000
bambini siano utilizzati in tali produzioni con gravi conseguenze sul loro
sviluppo psicofisico, sulla loro salute e sicurezza.
Al fine di contribuire
all'impegno delle istituzioni internazionali e del governo italiano, che ha
sottoscritto con le parti sociali italiane il 16 aprile 1998, la Carta di
impegni contro lo sfruttamento del lavoro minorile e, facendo anche seguito
alla raccolta fondi promossa da CGIL CISL e UIL e le organizzazioni
imprenditoriali italiane per progetti OIL e UNICEF in Pakistan, nel settore
degli strumenti chirurgici.
Le parti firmatarie di
questo accordo si impegnano a dare il loro contributo per combattere tale
fenomeno e perché tali prodotti siano fabbricati nel rispetto delle
Convenzioni fondamentali dell'OIL. Le parti si impegnano, pertanto, a
richiedere alle imprese fornitrici che i prodotti siano fabbricati nel
rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'OIL ed in particolare della
Convenzione 1138 sull'età minima e si impegnano altresì a sostenerle verso
tale obiettivo attraverso il rafforzamento dei programmi dell'OIL in atto a
Sialkot nel settore degli strumenti chirurgici. Tali programmi hanno come
obiettivo la rimozione dei minori dal lavoro, la loro reintegrazione nel
mondo della scuola l'eventuale inserimento al loro posto di membri della
famiglia anche attraverso misure di formazione professionale e di sostegno
socioeconomico.
Le parti si impegnano a
rivedersi entro 6 mesi dalla data della firma della presente dichiarazione,
per concordare la pratica attuazione degli impegni e definire le modalità e
le risorse necessarie.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 9
Le parti prendono atto, ai fini della vertenza disciplinata dall'Art. 32,
comma 13, legge 449 del 27.12.1997 della nota N. 6180/11 del 16 dicembre
1999 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito
indicazioni sulle modalità applicative per la soluzione degli eventuali casi
ancora in contestazione cui si riferisce la norma di legge.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 10
In relazione alle norme
sulla verifica e valutazione dei dirigenti di cui agli articoli da 31 a 34
del presente contratto, viste le modifiche introdotte dal d.lgs. 286/1999 in
materia nonché il d.lgs. 229/1999 , esprimono il comune avviso che le Aziende
ed enti, nell'istituire - mediante gli atti richiamati dalle citate
normative, gli organismi deputati alla valutazione dei dirigenti dovranno
tenere conto della particolare funzione che detti organismi saranno chiamati
a svolgere in relazione alle specifiche professionalità operanti in
azienda, prevedendone una adeguata composizione o, se del caso, una
integrazione con figure adeguate per professionalità e qualifica.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 11
Le parti si danno reciproco
atto che i fondi aziendali previsti dal presente contratto agli artt. 50, 51
e 52 per la corresponsione delle voci del trattamento economico ivi indicate
non possono essere utilizzati, nei policlinici universitari a gestione mista
per il pagamento delle analoghe competenze al personale universitario
convenzionato, che dovranno gravare esclusivamente sulle risorse definite
allo scopo nella relativa convenzione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 12
Le parti convengono sulla
necessità che nelle code contrattuali del presente CCNL sia affrontato il
problema della ridefinizione del compenso per l'utilizzo del mezzo privato
per compiti di servizio, utilizzando i parametri di determinazione ACI del
costo chilometrico in sostituzione dell'indennità chilometrica ancora
fissata ad 1/5 del prezzo della benzina super al chilometro.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 13
Le parti si impegnano ad
approfondire - nell'ambito delle code contrattuali - le problematiche della
guardia notturna al limitato scopo di verificare la possibilità, senza
oneri aggiuntivi, di rinvenire meccanismi che, salvaguardata
l'organizzazione dei servizi, in determinati casi oltre i cinquantacinque
anni di età possano rendere la guardia stessa facoltativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 14
Con riferimento all'Art.
58, comma 9, le parti convengono che le sperimentazioni ed i trials clinici
possano essere compresi tra le attività a pagamento ivi previste, secondo
quanto definito in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'Art. 4
lett. G, del presente contratto.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 15
Le parti, con riferimento
all'Art. 30, comma 2, prendono atto che la Commissione ivi citata è quella
prevista dal d.lgs. 49/2000, che modifica l'Art. 15 quinquies del d.lgs.
502/1992.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 16
In relazione agli artt. 15
e 45 del presente contratto, le parti prendono atto di quanto affermato
dalla circolare del Ministero della Sanità, n. D.P.S. IV.9-11/569 del
28.3.2000, in ordine alla remissione in termine per l'opzione per il
rapporto di lavoro esclusivo nei confronti dei dirigenti di II livello, che
per una erronea interpretazione del comma 4 dell'Art. 1 del d.lgs. 49/2000
siano stati indotti a non esercitare la propria opzione entro il 14.3.2000 o
ad esercitarla erroneamente.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 17
Le parti convengono che, ai
sensi dell' Art. 35, comma 2, nei confronti dei dirigenti del ruolo
sanitario che hanno optato per il rapporto esclusivo entro il 14 marzo 2000
non si applichino, neanche temporalmente, le penalizzazioni previste dai
commi 1 lett. b), 3, 4 e 5 dell'Art. 47.
I dirigenti sanitari di cui
all'Art. 44 che entro il 14 marzo 2000 abbiano optato per il rapporto
esclusivo continuano a prestare la propria attività con le modalità
previste dal rapporto in corso di soppressione sino a trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente accordo ai sensi di quanto previsto
dall'Art. 44, comma 2, momento dal quale sarà riadeguato l'orario di
lavoro. La disposizione è collegata al meccanismo di finanziamento del
passaggio previsto dall'Art. 44 citato, comma 5.
Non condivisa solo da CGIL
F.P. Sanità
DICHIARAZIONE
a verbale N. 1
Le OO.SS. intendono
sottolineare l'importante passo avanti ottenuto, sia in termini economici
che normativi, nel cammino che porta ad una più equa valutazione della
dirigenza del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo.
Tuttavia va precisato che
quanto sopra avvia un processo di riqualificazione e ridefinizione di
un'area dirigenziale strategica, che dovrà essere attuata nelle opportune
sedi, al fine di portare su un piano di maggiore dignità professionale
tutte le figure dirigenziali dei ruolo sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo per dare maggiore efficienza al SSN nell'ambito del processo
di riforma.
Roma, 8 giugno 2000
UIL Sanità
CGIL F.P. Sanità
CIDA –SIDIRSS
SINAFO
CISL COSIADI
|